ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.038.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 38

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
9 febbraio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione, del 6 novembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 115/2013 della Commissione, dell'8 febbraio 2013, che modifica, in relazione alla sostanza diclazuril, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 116/2013 della Commissione, dell'8 febbraio 2013, che modifica, per la sostanza eprinomectina, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ( 1 )

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 117/2013 della Commissione, dell'8 febbraio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2013 della Commissione, dell'8 febbraio 2013, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 4 al 5 febbraio 2013 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2013

19

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012)

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 114/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2012

che integra il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11 del regolamento (UE) n. 510/2011 prevede che i piccoli costruttori (di seguito «richiedenti») possano chiedere obiettivi di riduzione delle emissioni alternativi che devono essere coerenti con il loro potenziale di riduzione, compreso il potenziale economico e tecnologico di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 e devono tener conto delle caratteristiche del mercato per i tipi di nuovi veicoli commerciali leggeri prodotti.

(2)

Per determinare il potenziale di riduzione di ciascun richiedente occorre valutare il suo potenziale di riduzione economico e tecnologico. A tal fine è necessario che il richiedente fornisca informazioni dettagliate sulle proprie attività economiche, nonché sulle tecnologie di riduzione di CO2 impiegate per i veicoli commerciali leggeri. Tra le informazioni richieste figurano dati che il richiedente può facilmente reperire e che non devono comportare alcun onere amministrativo aggiuntivo.

(3)

Al fine di indicare ai richiedenti un quadro di riferimento chiaro da usare per fissare obiettivi per le emissioni specifiche, è opportuno avvalersi dei più recenti dati disponibili riguardanti le emissioni specifiche medie di CO2 nel 2010. Se i dati sulle emissioni di tale anno non esistono, l’obiettivo deve essere determinato rispetto ai dati delle emissioni specifiche medie di CO2 del primo anno civile successivo al 2010.

(4)

Al fine di agevolare le domande è necessario prevedere un elenco dei costruttori e delle loro emissioni specifiche medie di CO2 nell’Unione nel 2010. L’elenco è stato compilato in seguito a una consultazione ufficiale con gli Stati membri e con i principali soggetti interessati nel gruppo di esperti per lo sviluppo e l’attuazione delle politiche in materia di CO2 dei veicoli stradali, il 9 luglio 2012.

(5)

Per tenere conto della quantità limitata di prodotti offerti da alcuni richiedenti e del conseguente margine ristretto di manovra per ripartire sul parco veicoli lo sforzo di ridurre le emissioni specifiche medie di CO2, è opportuno che i richiedenti possano scegliere tra un unico obiettivo annuale per le emissioni specifiche per il periodo di deroga e diversi obiettivi annuali, che alla fine del periodo di deroga diano luogo a una riduzione rispetto al valore di riferimento del 2010.

(6)

Conformemente all’eccezione al diritto di accesso del pubblico ai documenti, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2), alcune informazioni contenute nella domanda di deroga non dovrebbero essere accessibili al pubblico nel caso in cui la loro divulgazione pregiudichi la tutela degli interessi commerciali, in particolare le informazioni sulla pianificazione della produzione del richiedente, i costi previsti e gli effetti sulla redditività dell’impresa. Le decisioni che autorizzano le deroghe saranno pubblicate dalla Commissione su Internet,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento precisa le informazioni che i richiedenti devono fornire per dimostrare il rispetto delle condizioni necessarie per ottenere una deroga a norma dell’articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 510/2011.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 510/2011, si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«richiedente», il costruttore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011;

(2)

«caratteristiche del veicolo», gli elementi che contraddistinguono il veicolo, tra cui la massa, le emissioni specifiche di CO2, il numero di sedili, le prestazioni del motore, il rapporto potenza/massa e la velocità massima;

(3)

«caratteristiche del mercato», le informazioni sulle caratteristiche dei veicoli e i nomi e le gamme di prezzo dei veicoli commerciali leggeri in diretta concorrenza con i veicoli per i quali è chiesta una deroga;

(4)

«impianto di produzione proprio», lo stabilimento di costruzione o montaggio usato esclusivamente dal richiedente al fine di costruire o montare per proprio conto veicoli commerciali leggeri nuovi, tra cui, eventualmente, quelli destinati all’esportazione;

(5)

«centro di progettazione proprio», lo stabilimento, che dipende ed è utilizzato esclusivamente dal richiedente, in cui è progettato e sviluppato tutto il veicolo.

Articolo 3

Domanda di deroga a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011

La domanda di deroga a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 è presentata dal richiedente secondo il modello indicato nell’allegato I del presente regolamento e contiene le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Articolo 4

Informazioni sui criteri di ammissibilità

Il richiedente fornisce le seguenti informazioni sui criteri di ammissibilità:

a)

informazioni sull’assetto proprietario del costruttore o del gruppo di costruttori collegati, insieme alla relativa dichiarazione di cui all’allegato II;

b)

il numero di veicoli commerciali leggeri nuovi, ufficialmente immatricolati nell’Unione nei tre anni civili precedenti la data della domanda, per i quali il richiedente è responsabile, oppure, qualora tale informazione non sia disponibile, uno dei seguenti dati:

i)

la stima, basata su dati verificabili, del numero di veicoli commerciali leggeri nuovi, immatricolati nel periodo indicato nella frase introduttiva, per i quali il richiedente è responsabile;

ii)

se, nel periodo indicato nella frase introduttiva, non è stato immatricolato nessun veicolo commerciale leggero, il numero di veicoli commerciali leggeri nuovi, immatricolati nell’ultimo anno civile per il quale tale informazione è disponibile.

Articolo 5

Obiettivo per le emissioni specifiche e potenziale di riduzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011

1.   Il richiedente fornisce le emissioni specifiche medie di CO2 dei suoi veicoli commerciali leggeri nuovi, immatricolati nel 2010, a meno che tale dato non figuri nell’allegato III. Qualora tale dato non sia disponibile, il richiedente fornisce le emissioni specifiche medie di CO2 dei suoi veicoli commerciali leggeri nuovi, immatricolati nel primo anno civile successivo al 2010.

2.   Nella domanda il richiedente fornisce le seguenti informazioni sulle proprie attività:

a)

per l’anno civile precedente la data della domanda, il numero di dipendenti e le dimensioni dell’impianto di produzione in metri quadrati;

b)

il modello di esercizio dell’impianto di produzione, specificando quali attività di progettazione e produzione sono svolte dal richiedente e quali sono esternalizzate;

c)

nel caso di un’impresa collegata, se la tecnologia è condivisa dai costruttori e quali attività sono esternalizzate;

d)

per i cinque anni precedenti la data della domanda, i volumi di vendita, il fatturato annuo, l’utile di esercizio e la spesa di ricerca e sviluppo per le tecnologie di riduzione di CO2 e, nel caso di un’impresa collegata, i trasferimenti netti all’impresa madre;

e)

le caratteristiche del suo mercato;

f)

il listino prezzi per tutte le versioni di veicoli commerciali leggeri per le quali s’intende ottenere la deroga nell’anno precedente la data della domanda, e il listino prezzi previsto per i veicoli commerciali leggeri di cui è in programma il lancio e per i quali s’intende ottenere la deroga.

Le informazioni di cui alla lettera d) del primo comma sono corredate dal bilancio certificato ufficiale oppure sono certificate da un revisore indipendente.

3.   Il richiedente fornisce le seguenti informazioni sul proprio potenziale tecnologico di riduzione delle emissioni specifiche di CO2:

a)

l’elenco delle tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 impiegate nei suoi veicoli commerciali leggeri, commercializzati nel 2010 oppure, se tali dati non sono disponibili, nel primo anno successivo al 2010, oppure, nel caso dei costruttori che prevedono di entrare nel mercato, nell’anno in cui inizia ad applicarsi la deroga;

b)

l’elenco delle tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 impiegate nei veicoli commerciali leggeri, nell’ambito del programma di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 e i costi aggiuntivi di tali tecnologie per ogni versione di veicolo contemplata nella domanda.

4.   Il richiedente, in base al proprio potenziale di riduzione, propone uno dei seguenti obiettivi:

a)

un obiettivo per le emissioni specifiche che garantisca che le emissioni specifiche medie di CO2, allo scadere del periodo di deroga, siano diminuite rispetto alle emissioni specifiche medie di CO2 di cui al paragrafo 1;

b)

un obiettivo annuale, per le emissioni specifiche di ogni anno del periodo di deroga, determinato in modo che le emissioni specifiche medie di CO2 dell’intero periodo di deroga siano diminuite rispetto alle emissioni specifiche medie di CO2 di cui al paragrafo 1.

5.   L’obiettivo per le emissioni specifiche o gli obiettivi annuali per le emissioni specifiche proposti dal richiedente sono accompagnati da un programma di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 del nuovo parco veicoli.

Nel programma di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 è specificato quanto segue:

a)

il calendario in base al quale sono introdotte le tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 nel parco veicoli del richiedente;

b)

la stima annuale delle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi nell’Unione per il periodo di deroga, la media prevista delle emissioni specifiche di CO2 e la massa media attesa;

c)

nel caso si opti per obiettivi annuali, il miglioramento annuale, in termini di emissioni specifiche di CO2, delle versioni dei veicoli per i quali sono introdotte tecnologie di riduzione di CO2.

6.   Durante il periodo di deroga il rispetto, da parte del richiedente, dell’obiettivo per le emissioni specifiche, o degli obiettivi annuali per le emissioni specifiche, è valutato ogni anno, in conformità all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 510/2011.

Articolo 6

Valutazione della Commissione

1.   Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dal ricevimento ufficiale della domanda completa a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011, si ritengono soddisfatte le condizioni per chiedere una deroga.

Se la Commissione reputa incompleta la domanda, può richiedere informazioni supplementari. Se, entro il periodo indicato nella richiesta, non sono trasmesse informazioni supplementari, la Commissione può respingere la domanda.

Qualora la domanda sia respinta perché incompleta o perché la Commissione ritiene l’obiettivo proposto per le emissioni specifiche incompatibile con il potenziale di riduzione del richiedente, quest’ultimo può presentare una domanda di deroga completa o modificata.

2.   Le domande sono presentate in formato cartaceo ed elettronico. La versione cartacea è inviata al segretariato generale della Commissione europea, 1049 Bruxelles, Belgio, e reca la dicitura «Deroga a norma del regolamento (UE) n. 510/2011». La versione elettronica è inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’allegato I.

3.   Se le informazioni contenute nella domanda risultano errate o imprecise, la decisione che autorizza la deroga è revocata.

Articolo 7

Accesso del pubblico alle informazioni

1.   Se il richiedente ritiene inopportuno che le informazioni contenute nella domanda siano rese pubbliche a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 510/2011, lo indica nella domanda precisando i motivi per cui la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la tutela dei propri interessi commerciali, ivi compresa la proprietà intellettuale.

2.   L’eccezione al diritto di accesso del pubblico ai documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 si considera riferita al seguente tipo di informazioni:

a)

particolari relativi al programma di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 di cui all’articolo 5, in particolare sullo sviluppo del portafoglio prodotti dei richiedenti;

b)

ripercussioni previste delle tecnologie di riduzione di CO2 sui costi di produzione, sul prezzo di acquisto dei veicoli e sulla redditività dell’impresa.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

(2)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


ALLEGATO I

Modello di domanda di deroga da presentarsi da parte dei costruttori di veicoli commerciali leggeri che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011

La versione elettronica della domanda va inviata al seguente indirizzo:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

1.   Nome, indirizzo e referente per il costruttore o il gruppo di costruttori collegati

Denominazione del costruttore

Indirizzo postale

Nome del referente

e-mail del referente

Recapito telefonico del referente

 

 

 

 

 

2.   Nome, indirizzo e referente per il rappresentante del costruttore nell’UE (soltanto nel caso in cui un costruttore sia stabilito fuori dell’UE)

Nome del rappresentante del costruttore nell’UE

Indirizzo postale

Nome del referente

e-mail del referente

Recapito telefonico del referente

 

 

 

 

 

3.   Criteri di ammissibilità

3.1.   Il richiedente fa parte di un gruppo di costruttori collegati?

SÌ (allegare la dichiarazione di cui all’allegato II)

NO

3.2.   Il richiedente fa parte di un gruppo di costruttori collegati, ma gestisce i propri impianti di produzione e il proprio centro di progettazione?

SÌ (allegare la dichiarazione di cui all’allegato II; andare al punto 3.3)

NO (andare ai punti 3.4 e 3.5)

3.3.   Numero di immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi nell’Unione, se la domanda si riferisce a un costruttore non collegato o a un costruttore collegato che gestisce impianti di produzione propri e un proprio centro di progettazione

3.3.1.   Dati ufficiali nei tre anni civili precedenti la data della domanda

Anno

 

 

 

Numero di nuove immatricolazioni nell’UE

 

 

 

3.3.2.   Se non si dispone della cifra ufficiale di cui al precedente punto 3.3.1 per il periodo ivi indicato, una stima fondata su dati verificabili

Anno

 

 

 

Numero di nuove immatricolazioni nell’UE

 

 

 

3.3.3.   Se non si dispone della cifra di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2 per il periodo ivi indicato, la cifra per l’ultimo anno civile per il quale tale cifra è disponibile

Anno

 

 

 

Numero di nuove immatricolazioni nell’UE

 

 

 

3.4.   Se la domanda si riferisce a un gruppo di costruttori collegati, specificare quanto segue

Nomi dei costruttori

Indirizzo postale

Nome del referente

e-mail del referente

Recapito telefonico del referente

 

 

 

 

 

3.5.   Numero di immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi nell’Unione di un gruppo di costruttori collegati, se la domanda si riferisce a un gruppo di costruttori collegati e il richiedente non gestisce impianti di produzione propri e un proprio centro di progettazione

3.5.1.   Dati ufficiali nei tre anni civili precedenti la data della domanda

Anno

 

 

 

Numero di nuove immatricolazioni nell’UE

 

 

 

3.5.2.   Se non si dispone della cifra ufficiale di cui al precedente punto 3.5.1 per il periodo ivi indicato, una stima fondata su dati verificabili

Anno

 

 

 

Numero di nuove immatricolazioni nell’UE

 

 

 

3.5.3.   Se non si dispone della cifra di cui ai punti 3.5.1 e 3.5.2 per il periodo ivi indicato, la cifra per l’ultimo anno civile per il quale tale cifra è disponibile

Anno

 

 

 

Numero di nuove immatricolazioni nell’UE

 

 

 

4.   Durata richiesta della deroga

Numero di anni civili (massimo 5)

 

 

 

5.   Proposta di obiettivo per le emissioni specifiche calcolato come media del parco veicoli per il periodo di deroga oppure singoli obiettivi per le emissioni specifiche nel caso di riduzioni annuali (in g CO2/km)

Anno

 

 

 

 

 

Obiettivo per le emissioni specifiche medie (g CO2/km)

 

 

 

 

 

6.   Informazioni specifiche sulla società

6.1.   Emissioni specifiche medie di CO2 nel 2010 se non figuranti nell’allegato III (o se non disponibili nel primo anno civile successivo al 2010)

6.2.   Numero di dipendenti nell’anno civile precedente la data della domanda

6.3.   Dimensioni dell’impianto di produzione in metri quadrati nell’anno civile precedente la domanda

6.4.   Volume delle vendite nei 5 anni precedenti la data della domanda

Anno

 

 

 

 

 

Volume delle vendite

 

 

 

 

 

6.5.   Fatturato annuo nei 5 anni precedenti la data della domanda

Anno

 

 

 

 

 

Fatturato

 

 

 

 

 

6.6.   Caratteristiche del mercato

Le informazioni sui prodotti di cui è pianificata la realizzazione, non disponibili sul mercato al momento della domanda di deroga, devono essere fornite nella parte riservata del presente modulo:

a)

caratteristiche del veicolo;

b)

nomi e gamma di prezzi dei veicoli in diretta concorrenza nell’anno precedente la data della domanda;

c)

listino prezzi dei veicoli per i quali s’intende ottenere la deroga nell’anno civile precedente la data della domanda o nell’anno più prossimo alla data della domanda.

6.7.   Breve descrizione del modello d’esercizio dell’impianto di produzione

PARTE RISERVATA DELLA DOMANDA

6.8.   Utile netto nei 5 anni precedenti la data della domanda

Anno

 

 

 

 

 

Utile netto

 

 

 

 

 

6.9.   Spesa per ricerca e sviluppo di tecnologie per la riduzione della CO2 nei 5 anni precedenti la data della domanda

Anno

 

 

 

 

 

Spesa per ricerca e sviluppo

 

 

 

 

 

6.10.   Trasferimenti finanziari netti all’impresa madre nel caso di imprese collegate nei 5 anni precedenti la data della domanda

Anno

 

 

 

 

 

Trasferimenti netti

 

 

 

 

 

7.   Informazioni dettagliate sui veicoli commerciali leggeri di cui è previsto il lancio nel mercato dell’unione per i quali il richiedente sarà responsabile

7.1.   Caratteristiche del mercato

7.1.1.   Caratteristiche del veicolo

7.1.2.   Nomi e gamma di prezzi dei veicoli in diretta concorrenza nell’anno precedente la data della domanda

7.1.3.   Listino prezzi previsto dei veicoli per i quali s’intende ottenere la deroga.

8.   Potenziale tecnologico di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 del richiedente

8.1.   Elenco delle tecnologie di riduzione di CO2 utilizzate nel parco veicoli del richiedente nel 2010

8.2.   Laddove non si disponga dell’elenco di cui al punto 8.1, stesso elenco per il primo anno successivo al 2010

8.3.   Nel caso di richiedenti che prevedono di entrare nel mercato dell’Unione, l’elenco di cui al punto 8.1 deve essere fornito per il primo anno di deroga

9.   Programma di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 del richiedente

9.1.   Calendario per l’impiego delle tecnologie di riduzione di CO2 nel parco veicoli

9.2.   Dimensione media prevista del parco veicoli nel periodo di deroga

9.2.1.   Immatricolazioni annuali nell’Unione di nuovi veicoli commerciali leggeri nel periodo di deroga

9.2.2.   Massa media prevista dei veicoli di cui è in programma il lancio nel mercato dell’Unione, relativa potenza dei motori e informazioni sulla configurazione dell’apparato propulsore

9.2.3.   Media prevista delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli di cui è in programma il lancio nel mercato dell’Unione.

9.3.   Tecnologie di riduzione di CO2 di cui è previsto l’impiego nel parco veicoli del richiedente nell’ambito del programma di riduzione delle emissioni specifiche di CO2

9.4.   Costi aggiuntivi, per versione di veicolo, delle tecnologie di cui è previsto l’impiego nell’ambito del programma di riduzione delle emissioni specifiche di CO2

9.5.   Nel caso di obiettivi annuali, miglioramento annuale, in termini di emissioni specifiche di CO2, delle versioni di veicolo per le quali sono introdotte tecnologie di riduzione di CO2.


ALLEGATO II

Modello di dichiarazione relativa all’assetto proprietario

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2011

Io sottoscritto dichiaro di essere legalmente autorizzato a rappresentare [nome] (il costruttore) che richiede una deroga a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 e che non appartiene a un gruppo di costruttori collegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento. A quanto mi consta [nome] (il costruttore) soddisfa le condizioni per richiedere una deroga ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 e le informazioni contenute nella domanda sono esatte e veritiere. Si allegano le informazioni sull’assetto proprietario di [nome] (il costruttore).

Firma

Data

Direttore di [nome del costruttore]

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 510/2011.

Io sottoscritto dichiaro di essere legalmente autorizzato a rappresentare [nome] (il costruttore) che richiede una deroga a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 e che appartiene a un gruppo di costruttori collegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento. A quanto mi consta [nome] (il costruttore) soddisfa le condizioni per richiedere una deroga ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 e le informazioni contenute nella domanda sono esatte e veritiere. Si allegano le informazioni sull’assetto proprietario di [nome] (il costruttore).

Firma

Data

Direttore di [nome del costruttore]

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 510/2011

Io sottoscritto dichiaro di essere legalmente autorizzato a rappresentare [nome] (il costruttore) che richiede una deroga a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 510/2011 e che appartiene a un gruppo di costruttori collegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, ma gestisce i propri impianti di produzione e il proprio centro di progettazione conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione. A quanto mi consta [nome] (il costruttore) soddisfa le condizioni per richiedere una deroga ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 e le informazioni contenute nella domanda sono esatte e veritiere. Si allegano le informazioni sull’assetto proprietario di [nome] (il costruttore).

Firma

Data

Direttore di [nome del costruttore]


ALLEGATO III

Elenco delle emissioni specifiche medie di CO2 per costruttore nell’Unione nel 2010

Marca

Emissioni medie [g/km]

Citroën

158,96

Dacia

154,13

Fiat

159,99

Ford

202,00

Giotti victoria

167,59

Great wall

190,13

Hyundai

219,73

Isuzu

223,86

Iveco

229,05

Jeep

240,17

Kia

193,29

Land rover

276,93

LDV

234,60

Mazda

247,08

Mercedes

226,29

Mitsubishi

221,87

Mitsubishi fuso

286,83

Nissan

214,11

Opel

183,30

Peugeot

156,84

Piaggio

135,85

Renault

165,47

Renault trucks

250,11

Skoda

136,13

Ssangyong

222,72

Tata

223,00

Toyota

215,41

Vauxhall

162,09

Volkswagen

193,43

Volvo

186,40


9.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 115/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2013

che modifica, in relazione alla sostanza diclazuril, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione rispetto agli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

Il diclazuril è attualmente elencato nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanza consentita, per tutti i ruminanti e i suini, esclusivamente a uso orale.

(4)

L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere il pollame nella voce esistente per il diclazuril.

(5)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 l’Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare i LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o i LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di fissare un LMR per il diclazuril per polli e fagiani, applicabile a muscolo, pelle e grasso, fegato e rene, a esclusione degli animali che producono uova destinate al consumo umano, e di estrapolare gli LMR per il diclazuril per polli e fagiani estendendoli al pollame, applicabili a muscolo, pelle e grasso, fegato e rene, a esclusione degli animali che producono uova destinate al consumo umano.

(6)

Occorre pertanto modificare la voce relativa al diclazuril nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per inserire l’LMR per il pollame.

(7)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

(8)

Le disposizioni di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 aprile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

La voce relativa al diclazuril nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animali

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Diclazuril

NON PERTINENTE

Tutti i ruminanti e i suini

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

Esclusivamente ad uso orale.

NESSUNA

Pollame

500 μg/kg

Muscolo

Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro i protozoi»

500 μg/kg

Pelle e grasso in proporzioni naturali

1 500 μg/kg

Fegato

1 000 μg/kg

Rene


9.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 116/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2013

che modifica, per la sostanza eprinomectina, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari (CVMP),

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire, in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009, il limite massimo di residui (di seguito «LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate a essere utilizzate nell’Unione in medicinali veterinari per gli animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

L’eprinomectina figura attualmente nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per i bovini, per i seguenti tessuti: muscolo, grasso, fegato, rene e latte.

(4)

L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere gli ovini nella voce relativa all’eprinomectina.

(5)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare i LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o i LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di fissare un LMR provvisorio per l’eprinomectina per gli ovini (per muscolo, grasso, fegato, rene e latte) e di estrapolare i LMR per l’eprinomectina dagli ovini e dai bovini (per muscolo, grasso, fegato, rene e latte) ai caprini, fissando un LMR provvisorio (per muscolo, grasso, fegato, rene e latte).

(6)

Il CVMP ha raccomandato di stabilire un LMR provvisorio per gli ovini e i caprini, poiché i dati scientifici sono incompleti per il metodo di analisi proposto per monitorare i residui negli ovini e nei caprini.

(7)

Occorre pertanto modificare la voce relativa all’eprinomectina figurante nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per includere i LMR provvisori per gli ovini e i caprini, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte. I LMR provvisori indicati in tale tabella per gli ovini e i caprini scadranno il 1o luglio 2014.

(8)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole che permetta alle parti interessate di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al nuovo LMR.

(9)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 aprile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

La voce relativa all’eprinomectina figurante nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni (conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)

Classificazione terapeutica

«Eprinomectina

Eprinomectina B1a

Bovini

50 μg/kg

Muscolo

NESSUNA

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endo- ed ectoparassiti»

250 μg/kg

Grasso

1 500 μg/kg

Fegato

300 μg/kg

Rene

20 μg/kg

Latte

Ovini, caprini

50 μg/kg

Muscolo

I LMR stabiliti per queste specie animali sono provvisori e scadranno il 1o luglio 2014

250 μg/kg

Grasso

1 500 μg/kg

Fegato

300 μg/kg

Rene

20 μg/kg

Latte


9.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 117/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

45,0

PS

160,8

TN

79,3

TR

114,5

ZZ

99,9

0707 00 05

EG

200,0

TR

166,7

ZZ

183,4

0709 91 00

EG

238,2

ZZ

238,2

0709 93 10

MA

42,1

TR

131,4

ZZ

86,8

0805 10 20

EG

51,6

IL

64,5

MA

54,7

TN

49,1

TR

61,0

ZZ

56,2

0805 20 10

IL

130,2

MA

93,2

ZZ

111,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

94,4

KR

134,2

MA

120,8

TR

80,5

ZZ

107,5

0805 50 10

EG

83,9

TR

70,5

ZZ

77,2

0808 10 80

CN

99,8

MK

26,7

US

148,6

ZZ

91,7

0808 30 90

CN

51,3

TR

158,2

US

140,7

ZA

100,4

ZZ

112,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


9.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 118/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2013

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 4 al 5 febbraio 2013 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 (3) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nell'Unione europea, entro un limite previsto per campagna.

(2)

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (5) prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione.

(3)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese di febbraio.

(4)

È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile.

(5)

Poiché per il mese di febbraio è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate il 4 e 5 febbraio 2013, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 10,639726 %.

Per il mese di febbraio 2013 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dall'11 febbraio 2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 57.

(4)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(5)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.


Rettifiche

9.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/20


Rettifica del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 305 del 1o novembre 2012 )

A pagina 16, nell’allegato 1, parte 6, terzo paragrafo:

anziché:

«La BCN competente ha facoltà di richiedere che i custodi segnalino i dati relativi ai campi 2b e 3»,

leggi:

«La BCN competente ha facoltà di richiedere che le imprese a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione segnalino i dati relativi ai campi 2b e 3».