ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.037.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 37

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
8 febbraio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/77/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 4 febbraio 2013, sulla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 112/2013 della Commissione, del 7 febbraio 2013, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2014 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale ( 1 )

2

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2013 della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ( 1 )

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

8.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 2013

sulla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare

(2013/77/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Repubblica del Capo Verde per l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo di riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare («accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l’accordo è stato siglato il 24 aprile 2012.

(2)

È opportuno che l’accordo sia firmato, a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(4)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare («accordo») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

8.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/2


REGOLAMENTO (UE) N. 112/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2013

in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2014 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita, comprendenti dati comparabili e aggiornati, tanto trasversali tanto longitudinali, sui redditi nonché sul grado e sulla composizione della povertà e dell’esclusione sociale a livello nazionale ed europeo.

(2)

In conformità all’articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003 sono necessarie misure di esecuzione relative all’elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere ogni anno nella componente trasversale di EU-SILC. Occorre stabilire l’elenco delle variabili target secondarie da inserire nel modulo sulle privazioni materiali per l’anno 2014, nonché i rispettivi codici identificativi delle variabili.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco delle variabili target secondarie e dei relativi codici identificativi per il modulo 2014 relativo alle privazioni materiali da includere nella componente trasversale delle statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) è stabilito nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.


ALLEGATO

Ai fini del presente regolamento si utilizzano le unità, le modalità di raccolta dei dati e il periodo di riferimento di cui appresso:

1.   Unità

Le variabili target riguardano due diversi tipi di unità:

La variabile relativa alle difficoltà finanziarie si applica a livello di famiglia e si riferisce alla famiglia nel suo insieme.

Le informazioni su esigenze di base, tempo libero e attività sociali, beni durevoli e mobilità nella categoria «variabili riguardanti gli adulti» devono essere fornite per ciascun componente attuale della famiglia o, all’occorrenza, per tutti i rispondenti selezionati di 16 anni e più.

Le «variabili riguardanti i figli» si riferiscono a tutti i componenti della famiglia di età compresa tra 1 e 15 anni ad eccezione delle due variabili relative alle esigenze pedagogiche, che riguardano unicamente i figli che frequentano la scuola. Il rispondente della famiglia deve fornire risposta alle domande per l’insieme dei figli. Se almeno un figlio non possiede l’articolo di cui alla variabile, si presuppone che non lo possegga l’insieme dei figli di una famiglia.

L’età indica l’età alla fine del periodo di riferimento per il reddito.

2.   Modalità di raccolta dei dati

Per le variabili a livello di famiglia, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.

Per le variabili a livello individuale, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale di tutti i componenti attuali della famiglia che abbiano 16 anni e più o, se del caso, di ciascun rispondente selezionato.

Per le variabili riguardanti i figli, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.

Date le caratteristiche delle informazioni da raccogliere, sono ammesse solo interviste personali (in via eccezionale sono ammesse interviste indirette per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere).

3.   Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento per tutte le variabili target è la situazione attuale.

4.   Trasmissione dei dati

Le variabili target secondarie vanno trasmesse alla Commissione (Eurostat) nel file dei Dati sulle famiglie (H) e nel file dei Dati personali (P) dopo le variabili target primarie.

MODULO SULLA DEPRIVAZIONE MATERIALE PER L’ANNO 2014 TEMATICHE ED ELENCO DELLE VARIABILI TARGET

Codice identificativo variabile

Valori

Variabile target

Domande sulle variabili relative alla famiglia poste a livello di famiglia

Difficoltà finanziarie

HD080

 

Sostituzione di mobili vecchi  (1)

1

2

No, perché la famiglia non può permetterselo

3

No, altro motivo

HD080_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

Variabili personali poste a livello personale (persone maggiori di 16 anni)

Bisogni fondamentali

PD020

 

Sostituzione di abiti logori con abiti nuovi (non di seconda mano)  (1)

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, altro motivo

PD020_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PD030

 

Due paia di scarpe del numero giusto (incluso un paio di scarpe per tutte le stagioni)  (1)

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, altro motivo

PD030_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

Tempo libero e attività sociali

PD050

 

Incontri con amici/familiari (parenti) per bere o mangiare in compagnia almeno una volta al mese  (1)

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, altro motivo

PD050_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PD060

 

Partecipazione regolare ad attività ricreative  (1)

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, altro motivo

PD060_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PD070

 

Spendere una piccola somma di danaro ogni settimana per spese personali  (1)

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, altro motivo

PD070_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

Beni durevoli

PD080

 

Collegamento Internet per uso personale a casa  (1)

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, altro motivo

PD080_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

Mobilità

PD090

 

Uso regolare dei trasporti pubblici

1

2

No, il biglietto è troppo costoso

3

No, il trasporto pubblico è troppo distante

4

No, l’accesso è troppo difficile

5

No, mezzo di trasporto privato

6

No, altro motivo

PD090_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

Domande riguardanti i figli poste a livello di famiglia

Bisogni fondamentali

HD100

 

Abiti nuovi (non di seconda mano)

1

2

No, perché la famiglia non può permetterselo

3

No, altro motivo

HD100_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)

HD110

 

Due paia di scarpe del numero giusto (incluso un paio di scarpe per tutte le stagioni)

1

2

No, perché la famiglia non può permetterselo

3

No, altro motivo

HD110_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)

HD120

 

Consumo di verdura e di frutta una volta al giorno

1

2

No, perché la famiglia non può permetterselo

3

No, altro motivo

HD120_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)

HD140

 

Un pasto con carne, pollo o pesce (o equivalente vegetariano) almeno una volta al giorno

1

2

No, perché la famiglia non può permetterselo

3

No, altro motivo

HD140_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)

Bisogni relativi all’istruzione o al tempo libero

HD150

 

Libri in casa adatti all’età dei figli

1

2

No, perché la famiglia non può permetterselo

3

No, altro motivo

HD150_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)

HD160

 

Attrezzature sportive da esterno

1

2

No, perché la famiglia non può permetterselo

3

No, altro motivo

HD160_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)

HD170

 

Giochi da interno

1

2

No, perché la famiglia non può permetterselo

3

No, altro motivo

HD170_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)

HD180

 

Attività ricreativa regolare

1

2

No, perché la famiglia non può permetterselo

3

No, altro motivo

HD180_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)

HD190

 

Feste in occasioni particolari

1

2

No, perché la famiglia non può permetterselo

3

No, altro motivo

HD190_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)

HD200

 

Invitare amici a casa di tanto in tanto per giocare o mangiare insieme

1

2

No, perché la famiglia non può permetterselo

3

No, altro motivo

HD200_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)

HD210

 

Partecipazione a manifestazioni scolastiche o viaggi scolastici non gratuiti

1

2

No, perché la famiglia non può permetterselo

3

No, altro motivo

HD210_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)

– 4

Non pertinente (nessun figlio che frequenti la scuola)

HD220

 

Spazio idoneo allo studio ed all’esecuzione di compiti a casa

1

2

No

HD220_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)

– 4

Non pertinente (nessun figlio che frequenti la scuola)

HD240

 

Vacanze fuori casa almeno una settimana all’anno

1

2

No, perché la famiglia non può permetterselo

3

No, altro motivo

HD240_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)


(1)  Oltre alle risposte da trasmettere obbligatoriamente per l’anno di riferimento 2014, i dati relativi a questa variabile possono essere elaborati su base volontaria per l’anno di riferimento 2013.


8.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 113/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

44,8

PS

160,8

TN

57,0

TR

121,0

ZZ

95,9

0707 00 05

EG

200,0

TR

166,3

ZZ

183,2

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

46,3

TR

161,5

ZZ

103,9

0805 10 20

EG

50,6

IL

64,5

MA

63,7

TN

51,3

TR

62,4

ZZ

58,5

0805 20 10

IL

130,2

MA

93,8

ZZ

112,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

118,8

KR

134,7

MA

129,5

TR

73,9

ZZ

114,2

0805 50 10

EG

87,0

TR

70,8

ZZ

78,9

0808 10 80

CN

77,6

MK

25,7

US

148,6

ZZ

84,0

0808 30 90

CN

51,5

TR

158,2

US

137,2

ZA

117,4

ZZ

116,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

8.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/10


DIRETTIVA 2013/2/UE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2013

recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), in particolare l’articolo 3, punto 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE reca la definizione di «imballaggio» e fissa una serie di criteri. Gli articoli elencati nell’allegato I della direttiva sono esempi illustrativi dell’applicazione di tali criteri.

(2)

Ai fini della certezza del diritto e di un’interpretazione armonizzata della definizione di «imballaggio», occorre rivedere e modificare l’elenco di esempi illustrativi in modo da chiarire ulteriori casi in cui la distinzione tra ciò che è da considerarsi imballaggio e ciò che non lo è rimane imprecisa. La revisione risponde all’auspicio degli Stati membri e degli operatori economici di rafforzare l’applicazione della direttiva e di creare condizioni di parità sul mercato interno.

(3)

Occorre pertanto modificare la direttiva 94/62/CE.

(4)

Il comitato istituito dall’articolo 21 della direttiva 94/62/CE non ha emesso un parere [sulle misure previste dalla presente direttiva] e pertanto la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta in merito e l’ha trasmessa al Parlamento europeo. Il Consiglio non ha deliberato entro il termine di due mesi di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2) e la Commissione ha pertanto sottoposto senza indugio la proposta al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo non si è opposto alle misure entro quattro mesi dalla suddetta trasmissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 94/62/CE è sostituito dal testo riportato in allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

ESEMPI ILLUSTRATIVI PER I CRITERI PREVISTI ALL’ARTICOLO 3, PUNTO 1

Esempi illustrativi per il criterio i)

Articoli considerati imballaggio

 

Scatole per dolci

 

Pellicola che ricopre le custodie di CD

 

Buste a sacco per l’invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste)

 

Pizzi per torte venduti con le torte

 

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita

 

Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

 

Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili

 

Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli)

 

Grucce per indumenti (vendute con un indumento)

 

Scatole di fiammiferi

 

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto)

 

Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l’uso

 

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori

Articoli non considerati imballaggio

 

Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

 

Cassette di attrezzi

 

Bustine da tè

 

Rivestimenti di cera dei formaggi

 

Budelli per salsicce

 

Grucce per indumenti (vendute separatamente)

 

Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato

 

Cartucce per stampanti

 

Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette)

 

Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD)

 

Bustine solubili per detersivi

 

Lumini per tombe (contenitori per candele)

 

Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile)

Esempi illustrativi per il criterio ii)

Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita

 

Sacchetti o borse di carta o di plastica

 

Piatti e tazze monouso

 

Pellicola retrattile

 

Sacchetti per panini

 

Fogli di alluminio

 

Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie

Articoli non considerati imballaggio

 

Agitatori

 

Posate monouso

 

Carta da imballaggio (venduta separatamente)

 

Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote)

 

Pizzi per torte venduti senza le torte

Esempi illustrativi per il criterio iii)

Articoli considerati imballaggio

Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto

Articoli considerati parti di imballaggio

 

Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti

 

Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio

 

Graffette

 

Fascette di plastica

 

Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi

 

Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe)

Articoli non considerati imballaggio

Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID)»