ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.037.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 37 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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|
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
8.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 37/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 4 febbraio 2013
sulla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare
(2013/77/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 4 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Repubblica del Capo Verde per l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo di riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare («accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l’accordo è stato siglato il 24 aprile 2012. |
(2) |
È opportuno che l’accordo sia firmato, a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione. |
(3) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(4) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare («accordo») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
E. GILMORE
(1) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
8.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 37/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 112/2013 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2013
in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2014 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2, lettera f),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita, comprendenti dati comparabili e aggiornati, tanto trasversali tanto longitudinali, sui redditi nonché sul grado e sulla composizione della povertà e dell’esclusione sociale a livello nazionale ed europeo. |
(2) |
In conformità all’articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003 sono necessarie misure di esecuzione relative all’elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere ogni anno nella componente trasversale di EU-SILC. Occorre stabilire l’elenco delle variabili target secondarie da inserire nel modulo sulle privazioni materiali per l’anno 2014, nonché i rispettivi codici identificativi delle variabili. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’elenco delle variabili target secondarie e dei relativi codici identificativi per il modulo 2014 relativo alle privazioni materiali da includere nella componente trasversale delle statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) è stabilito nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Ai fini del presente regolamento si utilizzano le unità, le modalità di raccolta dei dati e il periodo di riferimento di cui appresso:
1. Unità
Le variabili target riguardano due diversi tipi di unità:
La variabile relativa alle difficoltà finanziarie si applica a livello di famiglia e si riferisce alla famiglia nel suo insieme.
Le informazioni su esigenze di base, tempo libero e attività sociali, beni durevoli e mobilità nella categoria «variabili riguardanti gli adulti» devono essere fornite per ciascun componente attuale della famiglia o, all’occorrenza, per tutti i rispondenti selezionati di 16 anni e più.
Le «variabili riguardanti i figli» si riferiscono a tutti i componenti della famiglia di età compresa tra 1 e 15 anni ad eccezione delle due variabili relative alle esigenze pedagogiche, che riguardano unicamente i figli che frequentano la scuola. Il rispondente della famiglia deve fornire risposta alle domande per l’insieme dei figli. Se almeno un figlio non possiede l’articolo di cui alla variabile, si presuppone che non lo possegga l’insieme dei figli di una famiglia.
L’età indica l’età alla fine del periodo di riferimento per il reddito.
2. Modalità di raccolta dei dati
Per le variabili a livello di famiglia, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.
Per le variabili a livello individuale, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale di tutti i componenti attuali della famiglia che abbiano 16 anni e più o, se del caso, di ciascun rispondente selezionato.
Per le variabili riguardanti i figli, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.
Date le caratteristiche delle informazioni da raccogliere, sono ammesse solo interviste personali (in via eccezionale sono ammesse interviste indirette per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere).
3. Periodo di riferimento
Il periodo di riferimento per tutte le variabili target è la situazione attuale.
4. Trasmissione dei dati
Le variabili target secondarie vanno trasmesse alla Commissione (Eurostat) nel file dei Dati sulle famiglie (H) e nel file dei Dati personali (P) dopo le variabili target primarie.
MODULO SULLA DEPRIVAZIONE MATERIALE PER L’ANNO 2014 TEMATICHE ED ELENCO DELLE VARIABILI TARGET
Codice identificativo variabile |
Valori |
Variabile target |
Domande sulle variabili relative alla famiglia poste a livello di famiglia |
||
Difficoltà finanziarie |
||
HD080 |
|
Sostituzione di mobili vecchi (*1) |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché la famiglia non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
HD080_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
Variabili personali poste a livello personale (persone maggiori di 16 anni) |
||
Bisogni fondamentali |
||
PD020 |
|
Sostituzione di abiti logori con abiti nuovi (non di seconda mano) (*1) |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
PD020_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
PD030 |
|
Due paia di scarpe del numero giusto (incluso un paio di scarpe per tutte le stagioni) (*1) |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
PD030_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
Tempo libero e attività sociali |
||
PD050 |
|
Incontri con amici/familiari (parenti) per bere o mangiare in compagnia almeno una volta al mese (*1) |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
PD050_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
PD060 |
|
Partecipazione regolare ad attività ricreative (*1) |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
PD060_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
PD070 |
|
Spendere una piccola somma di danaro ogni settimana per spese personali (*1) |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
PD070_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
Beni durevoli |
||
PD080 |
|
Collegamento Internet per uso personale a casa (*1) |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
PD080_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
Mobilità |
||
PD090 |
|
Uso regolare dei trasporti pubblici |
1 |
Sì |
|
2 |
No, il biglietto è troppo costoso |
|
3 |
No, il trasporto pubblico è troppo distante |
|
4 |
No, l’accesso è troppo difficile |
|
5 |
No, mezzo di trasporto privato |
|
6 |
No, altro motivo |
|
PD090_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
Domande riguardanti i figli poste a livello di famiglia |
||
Bisogni fondamentali |
||
HD100 |
|
Abiti nuovi (non di seconda mano) |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché la famiglia non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
HD100_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 2 |
Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni) |
|
HD110 |
|
Due paia di scarpe del numero giusto (incluso un paio di scarpe per tutte le stagioni) |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché la famiglia non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
HD110_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 2 |
Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni) |
|
HD120 |
|
Consumo di verdura e di frutta una volta al giorno |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché la famiglia non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
HD120_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 2 |
Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni) |
|
HD140 |
|
Un pasto con carne, pollo o pesce (o equivalente vegetariano) almeno una volta al giorno |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché la famiglia non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
HD140_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 2 |
Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni) |
|
Bisogni relativi all’istruzione o al tempo libero |
||
HD150 |
|
Libri in casa adatti all’età dei figli |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché la famiglia non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
HD150_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 2 |
Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni) |
|
HD160 |
|
Attrezzature sportive da esterno |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché la famiglia non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
HD160_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 2 |
Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni) |
|
HD170 |
|
Giochi da interno |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché la famiglia non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
HD170_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 2 |
Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni) |
|
HD180 |
|
Attività ricreativa regolare |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché la famiglia non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
HD180_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 2 |
Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni) |
|
HD190 |
|
Feste in occasioni particolari |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché la famiglia non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
HD190_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 2 |
Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni) |
|
HD200 |
|
Invitare amici a casa di tanto in tanto per giocare o mangiare insieme |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché la famiglia non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
HD200_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 2 |
Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni) |
|
HD210 |
|
Partecipazione a manifestazioni scolastiche o viaggi scolastici non gratuiti |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché la famiglia non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
HD210_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 2 |
Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni) |
|
– 4 |
Non pertinente (nessun figlio che frequenti la scuola) |
|
HD220 |
|
Spazio idoneo allo studio ed all’esecuzione di compiti a casa |
1 |
Sì |
|
2 |
No |
|
HD220_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 2 |
Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni) |
|
– 4 |
Non pertinente (nessun figlio che frequenti la scuola) |
|
HD240 |
|
Vacanze fuori casa almeno una settimana all’anno |
1 |
Sì |
|
2 |
No, perché la famiglia non può permetterselo |
|
3 |
No, altro motivo |
|
HD240_F |
1 |
Variabile compilata |
– 1 |
Mancante |
|
– 2 |
Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni) |
(*1) Oltre alle risposte da trasmettere obbligatoriamente per l’anno di riferimento 2014, i dati relativi a questa variabile possono essere elaborati su base volontaria per l’anno di riferimento 2013.
8.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 37/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 113/2013 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
44,8 |
PS |
160,8 |
|
TN |
57,0 |
|
TR |
121,0 |
|
ZZ |
95,9 |
|
0707 00 05 |
EG |
200,0 |
TR |
166,3 |
|
ZZ |
183,2 |
|
0709 91 00 |
EG |
97,7 |
ZZ |
97,7 |
|
0709 93 10 |
MA |
46,3 |
TR |
161,5 |
|
ZZ |
103,9 |
|
0805 10 20 |
EG |
50,6 |
IL |
64,5 |
|
MA |
63,7 |
|
TN |
51,3 |
|
TR |
62,4 |
|
ZZ |
58,5 |
|
0805 20 10 |
IL |
130,2 |
MA |
93,8 |
|
ZZ |
112,0 |
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
118,8 |
KR |
134,7 |
|
MA |
129,5 |
|
TR |
73,9 |
|
ZZ |
114,2 |
|
0805 50 10 |
EG |
87,0 |
TR |
70,8 |
|
ZZ |
78,9 |
|
0808 10 80 |
CN |
77,6 |
MK |
25,7 |
|
US |
148,6 |
|
ZZ |
84,0 |
|
0808 30 90 |
CN |
51,5 |
TR |
158,2 |
|
US |
137,2 |
|
ZA |
117,4 |
|
ZZ |
116,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
8.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 37/10 |
DIRETTIVA 2013/2/UE DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2013
recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), in particolare l’articolo 3, punto 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE reca la definizione di «imballaggio» e fissa una serie di criteri. Gli articoli elencati nell’allegato I della direttiva sono esempi illustrativi dell’applicazione di tali criteri. |
(2) |
Ai fini della certezza del diritto e di un’interpretazione armonizzata della definizione di «imballaggio», occorre rivedere e modificare l’elenco di esempi illustrativi in modo da chiarire ulteriori casi in cui la distinzione tra ciò che è da considerarsi imballaggio e ciò che non lo è rimane imprecisa. La revisione risponde all’auspicio degli Stati membri e degli operatori economici di rafforzare l’applicazione della direttiva e di creare condizioni di parità sul mercato interno. |
(3) |
Occorre pertanto modificare la direttiva 94/62/CE. |
(4) |
Il comitato istituito dall’articolo 21 della direttiva 94/62/CE non ha emesso un parere [sulle misure previste dalla presente direttiva] e pertanto la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta in merito e l’ha trasmessa al Parlamento europeo. Il Consiglio non ha deliberato entro il termine di due mesi di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2) e la Commissione ha pertanto sottoposto senza indugio la proposta al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo non si è opposto alle misure entro quattro mesi dalla suddetta trasmissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 94/62/CE è sostituito dal testo riportato in allegato alla presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
«ALLEGATO I
ESEMPI ILLUSTRATIVI PER I CRITERI PREVISTI ALL’ARTICOLO 3, PUNTO 1
Esempi illustrativi per il criterio i)
Articoli considerati imballaggio
Scatole per dolci |
Pellicola che ricopre le custodie di CD |
Buste a sacco per l’invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste) |
Pizzi per torte venduti con le torte |
Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita |
Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita |
Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili |
Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli) |
Grucce per indumenti (vendute con un indumento) |
Scatole di fiammiferi |
Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto) |
Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l’uso |
Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori |
Articoli non considerati imballaggio
Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita |
Cassette di attrezzi |
Bustine da tè |
Rivestimenti di cera dei formaggi |
Budelli per salsicce |
Grucce per indumenti (vendute separatamente) |
Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato |
Cartucce per stampanti |
Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette) |
Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD) |
Bustine solubili per detersivi |
Lumini per tombe (contenitori per candele) |
Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile) |
Esempi illustrativi per il criterio ii)
Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita
Sacchetti o borse di carta o di plastica |
Piatti e tazze monouso |
Pellicola retrattile |
Sacchetti per panini |
Fogli di alluminio |
Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie |
Articoli non considerati imballaggio
Agitatori |
Posate monouso |
Carta da imballaggio (venduta separatamente) |
Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote) |
Pizzi per torte venduti senza le torte |
Esempi illustrativi per il criterio iii)
Articoli considerati imballaggio
Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto
Articoli considerati parti di imballaggio
Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti |
Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio |
Graffette |
Fascette di plastica |
Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi |
Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe) |
Articoli non considerati imballaggio
Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID)»