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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.035.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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6.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 107/2013 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2013
che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di melamina nei prodotti alimentari in conserva per animali da compagnia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2002/32/CE proibisce l’uso di prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell’allegato I della medesima. |
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(2) |
Da informazioni ricevute risulta che la melamina è utilizzata nel rivestimento di scatole contenenti alimenti per animali da compagnia e che può migrare in tali alimenti. Le scatole aventi lo stesso rivestimento vengono utilizzate per l’inscatolamento di prodotti alimentari e, conformemente a un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla melamina negli alimenti e nei mangimi (2), per gli alimenti in conserva in quanto tali è stato stabilito un limite specifico di migrazione (LMS) di 2,5 mg/kg dal regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativo a materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (3), modificato dal regolamento (UE) n. 1282/2011 (4). |
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(3) |
La commissione del Codex Alimentarius ha stabilito i livelli massimi di melamina nei mangimi e negli alimenti (5), da applicare ai mangimi quali messi in vendita, mentre i livelli massimi fissati nella direttiva 2002/32/CE riguardano i mangimi con un tasso di umidità del 12 %. |
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(4) |
Da recenti informazioni fornite risulta che la melamina può migrare nei mangimi umidi per animali dal rivestimento della scatola ad un livello superiore ai 2,5 mg/kg applicabili a un mangime con un tasso di umidità del 12 %, ma inferiore all’LMS di 2,5 mg/kg dei mangimi umidi. Alla luce di questa evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche è opportuno fissare il livello massimo di 2,5 mg/kg di melamina per il mangime umido in conserva prendendo come base gli alimenti «quali posti in vendita», in linea con quanto disposto per i prodotti alimentari in conserva. |
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(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
(2) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (Contam) e gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF); «Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed» (Parere scientifico sulla melamina negli alimenti e nei mangimi). The EFSA Journal 2010; 8(4):1573. (145 pagg.). doi: 10.2903/j.efsa.2010.1573. Disponibile online all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf
(3) GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.
(4) GU L 328 del 10.12.2011, pag. 22.
(5) Relazione della 33a sessione del programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex Alimentarius, Ginevra, Svizzera, 5-9 luglio 2010 (Alinorm 10/33/REP).
ALLEGATO
La riga 7 della sezione I dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE è sostituita dalla seguente:
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Sostanza indesiderabile |
Prodotti destinati all’alimentazione degli animali |
Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 % |
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Alimenti per animali |
2,5 |
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a eccezione di: |
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2,5 (*1) |
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— |
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— |
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— |
(*1) Il livello massimo è applicabile ai prodotti alimentari in conserva per animali quali correntemente venduti.»
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6.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 108/2013 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
MA |
44,9 |
|
PS |
160,8 |
|
|
TN |
79,0 |
|
|
TR |
112,8 |
|
|
ZZ |
99,4 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
124,7 |
|
TR |
169,8 |
|
|
ZZ |
147,3 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
97,7 |
|
ZZ |
97,7 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
50,2 |
|
TR |
152,9 |
|
|
ZZ |
101,6 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
53,9 |
|
IL |
64,5 |
|
|
MA |
58,7 |
|
|
TN |
51,9 |
|
|
TR |
63,5 |
|
|
ZZ |
58,5 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
130,2 |
|
MA |
93,0 |
|
|
ZZ |
111,6 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
123,5 |
|
KR |
134,4 |
|
|
MA |
120,1 |
|
|
TR |
67,4 |
|
|
ZZ |
111,4 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
70,4 |
|
ZZ |
70,4 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
86,6 |
|
CN |
99,8 |
|
|
MK |
25,7 |
|
|
US |
178,2 |
|
|
ZZ |
97,6 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
53,8 |
|
TR |
158,2 |
|
|
US |
140,7 |
|
|
ZA |
111,7 |
|
|
ZZ |
116,1 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
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6.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/5 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 4 febbraio 2013
relativa alla nomina di un membro supplente danese del Comitato delle regioni
(2013/75/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo danese,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
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(2) |
Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Martin MERRILD, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
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— |
il sig. Erik FLYVHOLM, Borgmester i Lemvig Kommune. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
E. GILMORE
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6.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/6 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2013
recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE
[notificata con il numero C(2013) 435]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/76/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1 ter, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001 i programmi annuali per la sorveglianza relativi agli Stati membri che abbiano dimostrato un miglioramento della situazione epidemiologica nel proprio territorio possono essere rivisti. |
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(2) |
L’allegato della decisione 2009/719/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE (2), quale modificata dalla decisione di esecuzione 2011/358/UE (3), elenca 25 Stati membri autorizzati a rivedere il proprio programma annuale conformemente all’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001 (di seguito «i paesi UE-25»). |
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(3) |
Per quanto riguarda il controllo dei bovini soggetti alla normale macellazione per il consumo umano, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2009/719/CE dispone che i paesi UE-25 sottopongono al test di controllo della BSE tutti i bovini di età superiore a 72 mesi, mentre l’articolo 2, paragrafo 3, stabilisce che dal 1o gennaio 2013 i paesi UE-25 possono decidere di sottoporre al test soltanto un campione annuale minimo degli animali macellati sani di età superiore a 72 mesi. |
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(4) |
In data 8 ottobre 2012 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha approvato una relazione di assistenza tecnica e scientifica sulle dimensioni minime dei campioni da sottoporre al test qualora sia autorizzato un regime annuale di test della BSE su base statistica per i bovini macellati sani (4). |
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(5) |
Nella sua relazione l’EFSA ha concluso che, secondo le stime basate su un modello elaborato in risposta al mandato conferito dalla Commissione (modello C-TSEMM), non è necessario sottoporre al test alcun animale macellato sano affinché l’attuale sistema di sorveglianza delle subpopolazioni a rischio (capi morti, macellazione d’urgenza e casi clinici sospetti) permetta di ottenere, nei paesi UE-25 considerati complessivamente, una prevalenza prevista di un caso rilevabile su 100 000 bovini adulti con un livello di attendibilità del 95 %, che rappresenta la norma internazionale stabilita dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) in merito alle prestazioni dei sistemi di sorveglianza della BSE. Anche qualora nel 2011 non fosse stato esaminato alcun animale macellato sano, il sistema di sorveglianza avrebbe comunque garantito una prevalenza prevista di un caso su 5 355 627 nella popolazione adulta dei paesi UE-25 con un livello di attendibilità del 95 %. |
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(6) |
Considerando la tendenza alla diminuzione della BSE nell’Unione europea, la conclusione dell’EFSA secondo cui nei paesi UE-25 il sistema di sorveglianza basato sull’esecuzione del test solo nelle subpopolazioni a rischio permetterebbe di soddisfare facilmente la norma internazionale sulle prestazioni dei sistemi di sorveglianza della BSE nonché il fatto che, per rispettare la norma internazionale dell’OIE in materia di controllo della BSE, non sono necessarie prove sugli animali macellati sani purché le tre subpopolazioni a rischio siano sottoposte al test, è possibile porre termine, nei paesi UE-25, all’esecuzione del test sui bovini macellati sani. Occorre pertanto modificare di conseguenza le disposizioni relative al sistema di sorveglianza dei bovini macellati sani nei paesi UE-25. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 2 della decisione 2009/719/CE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), dal 1o gennaio 2013 gli Stati membri elencati nell’allegato possono decidere di non sottoporre al test gli animali della subpopolazione di cui alla suddetta lettera.»
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) GU L 256 del 29.9.2009, pag. 35.
(3) GU L 161 del 21.6.2011, pag. 29.
(4) EFSA Journal 2012; 10(10):2913.