ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.034.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 34

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
5 febbraio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 101/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, relativo all’impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre ungulati vivi nell’Unione, il modello di certificato veterinario POR-X e i protocolli per le prove della stomatite vescicolosa ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 103/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 786/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione di una preparazione a base di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 104/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo (screening) dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD) ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 105/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina ( 1 )

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 106/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

ORIENTAMENTI

 

 

2013/74/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 23 gennaio 2013, che modifica l’indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2013/2)

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/1


REGOLAMENTO (UE) N. 101/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2013

relativo all’impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare in materia di igiene dei prodotti alimentari, tenendo conto in particolare del principio relativo all’applicazione generale delle procedure basate sull’analisi dei pericoli e punti critici di controllo (HACCP).

(2)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare. Esso dispone che gli operatori del settore alimentare non devono utilizzare sostanze diverse dall’acqua potabile per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, salvo che l’impiego di dette sostanze sia stato approvato conformemente allo stesso regolamento.

(3)

Inoltre il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (3) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell’applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e dispone che gli operatori del settore alimentare devono garantire che i prodotti alimentari rispettino detti criteri microbiologici.

(4)

Il 14 dicembre 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di autorizzazione dell’impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione superficiale delle carcasse e delle carni di bovini.

(5)

Il 26 luglio 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sulla valutazione della sicurezza e dell’efficacia dell’acido lattico per eliminare la contaminazione microbica superficiale dalle carcasse, dai pezzi e dai residui di rifilatura di bovini (4).

(6)

Nel suo parere l’EFSA conclude che i trattamenti con acido lattico per la decontaminazione non destano motivi di preoccupazione per la sicurezza, a condizione che la sostanza impiegata sia conforme alle specifiche dell’Unione per gli additivi alimentari. Inoltre, l’EFSA conclude che i trattamenti con acido lattico determinano una sensibile riduzione della contaminazione microbiologica rispetto all’assenza di trattamento o al trattamento con acqua potabile, e che è improbabile che tali trattamenti contribuiscano allo sviluppo di resistenza microbica.

(7)

L’EFSA raccomanda che gli operatori del settore alimentare convalidino l’efficacia antimicrobica di tali trattamenti nelle loro specifiche condizioni di lavorazione e verifichino la concentrazione, la temperatura di applicazione dell’acido lattico e gli altri fattori che possono influire sulla sua efficacia come agente decontaminante. Nel suo parere l’EFSA conclude inoltre che non vi sono implicazioni negative per l’ambiente derivanti da tale impiego di acido lattico.

(8)

Secondo il parere dell’EFSA la quantità residuale assorbita dalle carni bovine a seguito del trattamento con acido lattico non sarà superiore a 190 mg/kg. Tale quantità è considerata residuale rispetto alla quantità attiva necessaria per ridurre la contaminazione microbica superficiale e non ha alcun effetto tecnologico sul prodotto finito. Inoltre, la quantità residuale di acido lattico impiegata per ridurre la contaminazione microbica superficiale è trascurabile rispetto alla quantità di acido lattico naturalmente presente nelle carni bovine e non desta pertanto motivi di preoccupazione per la sicurezza. In determinate preparazioni di carni i sali dell’acido lattico sono autorizzati come additivi alimentari a fini di conservazione. A tal fine è comunemente utilizzato un livello di 20 000 mg/kg. Pertanto, l’impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbica superficiale è chiaramente distinto dal suo utilizzo come additivo alimentare.

(9)

Alla luce del parere dell’EFSA, tenuto conto del fatto che l’acido lattico può ridurre sensibilmente la possibile contaminazione microbiologica, è opportuno approvare il suo impiego per ridurre la contaminazione superficiale. Tale impiego va tuttavia subordinato a determinate condizioni: deve essere limitato all’impiego su carcasse, mezzene o quarti a livello di macello e deve essere integrato a buone pratiche di igiene e sistemi basati sui principi HACCP.

(10)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche per gli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce in particolare le specifiche per gli additivi alimentari riguardanti l’origine, i criteri di purezza e ogni altra informazione necessaria.

(11)

Secondo il parere dell’EFSA, l’acido lattico impiegato per ridurre la contaminazione superficiale delle carcasse di bovini deve essere conforme alle specifiche per l’acido lattico stabilite nella legislazione dell’Unione. Di conseguenza, ove l’acido lattico venga utilizzato per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale ai sensi del presente regolamento è opportuno che tale acido lattico sia conforme alle specifiche stabilite dal regolamento (UE) n. 231/2012.

(12)

L’impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale di carcasse, mezzene o quarti di bovini non esime l’operatore del settore alimentare dal dovere di rispettare le prescrizioni della legislazione dell’Unione sull’igiene dei prodotti alimentari, di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 2073/2005 e non deve in alcun modo essere considerato sostitutivo di buone pratiche e procedure operative di macellazione conformi alle norme di igiene o una modalità alternativa per conformarsi alle prescrizioni di tali regolamenti.

(13)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. La Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta relativa a tale misura, trasmettendola nel contempo al Parlamento europeo.

(14)

Visto che il Consiglio non ha agito e il Parlamento europeo non si è opposto alla misura entro i termini applicabili, è opportuno che la Commissione adotti tale misura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale di carcasse, mezzene o quarti di bovini a livello di macello in conformità delle condizioni di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(7):2317.

(5)  GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.


ALLEGATO

PARTE I

Condizioni di impiego dell’acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale di carcasse, mezzene o quarti di bovini, a livello di macello

1.

Le soluzioni di acido lattico devono essere preparate a partire da acido lattico conforme alle specifiche stabilite dal regolamento (UE) n. 231/2012.

2.

Le soluzioni di acido lattico devono:

a)

essere applicate solo su carcasse intere, mezzene o quarti di carni di animali domestici della specie bovina (comprese le specie Bubalus e Bison) a livello di macello;

b)

essere applicate solo mediante spruzzatura o nebulizzazione utilizzando soluzioni al 2 %-5 % di acido lattico in acqua potabile a temperature fino a un massimo di 55 °C;

c)

essere applicate in condizioni controllate e verificabili integrate in un sistema di gestione basato sul sistema HACCP che includa almeno i criteri di cui alla parte II.

3.

Le soluzioni di acido lattico non devono essere applicate alle carcasse con contaminazione fecale visibile.

4.

L’applicazione di soluzioni di acido lattico non deve comportare modifiche fisiche irreversibili delle carni.

PARTE II

Criteri e parametri di controllo HACCP minimi

1.

Il campionamento delle carcasse, ai fini della valutazione del rispetto dei criteri microbiologici ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005, deve essere effettuato prima dell’applicazione delle soluzioni di acido lattico su carcasse, mezzene o quarti.

2.

La concentrazione di acido lattico durante il trattamento, in quanto parte del piano HACCP, deve essere verificata mediante monitoraggio periodico, documentata e registrata.

3.

La temperatura della soluzione di acido lattico durante il trattamento, in quanto parte del piano HACCP, deve essere monitorata costantemente con misurazioni strumentali, documentata e registrata.

PARTE III

Informazioni sul trattamento

Gli operatori del settore alimentare che gestiscono macelli in cui sono impiegate soluzioni di acido lattico per ridurre la contaminazione microbica superficiale di carcasse intere, mezzene o quarti informano l’operatore del settore alimentare che riceve le carcasse, le mezzene o i quarti suddetti del trattamento impiegato. Tale informazione deve essere documentata.


5.2.2013   

IT

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L 34/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 102/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre ungulati vivi nell’Unione, il modello di certificato veterinario «POR-X» e i protocolli per le prove della stomatite vescicolosa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 7, lettera e), l’articolo 9 e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nell’Unione di determinati ungulati vivi. Essa inoltre dispone che possono essere stabilite particolari prescrizioni, compresi i modelli di certificati veterinari, per l’importazione di ungulati vivi delle specie di cui all’allegato I dell’anzidetta direttiva provenienti da paesi terzi autorizzati.

(2)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2), stabilisce fra l’altro le condizioni di certificazione veterinaria cui sottostà l’introduzione nell’Unione di determinate partite di artiodattili vivi delle specie di cui all’allegato I della direttiva 2004/68/CE. L’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 istituisce un elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell’Unione. Essa inoltre prevede i modelli di certificati veterinari che devono accompagnare tali partite.

(3)

Attualmente gli ungulati possono essere importati nell’Unione solo da paesi terzi o, in caso di regionalizzazione, da parti di essi che siano stati indenni da stomatite vescicolosa almeno nel corso dei sei mesi precedenti la spedizione degli animali.

(4)

Gli Stati Uniti hanno chiesto l’autorizzazione a importare nell’Unione suini vivi da ingrasso e da riproduzione.

(5)

Gli Stati Uniti hanno notificato la presenza di focolai di stomatite vescicolosa dei suini. Tali focolai sono tuttavia di carattere sporadico e sono limitati ad alcune zone. Il rischio d’introdurre nell’Unione la stomatite vescicolosa mediante le importazioni di suini vivi provenienti dal paese terzo è trascurabile se si applicano le misure di biosicurezza di cui al capitolo 8.15.6. del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), ossia tra l’altro la segregazione in locali indenni dei suini durante il periodo precedente l’esportazione, la protezione da vettori d’infezione durante la quarantena precedente l’esportazione e durante il trasporto fino al luogo di carico e l’esecuzione di test su tutti gli animali da esportare.

(6)

Occorre pertanto modificare l’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per aggiungere gli Stati Uniti all’elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali le partite di ungulati vivi possono essere introdotte nell’Unione indicando le opportune garanzie per quanto riguarda le prove per la stomatite vescicolosa. Il certificato veterinario che accompagna i suini da ingrasso e riproduzione al momento della loro introduzione nell’Unione deve attestare il rispetto dei provvedimenti di garanzia.

(7)

Il modello di certificato veterinario per l’importazione di suini domestici vivi, «POR-X», di cui all’allegato I, parte 2 del regolamento (UE) n. 206/2010 va quindi modificato di conseguenza introducendo le condizioni di soggiorno e quarantena precedenti l’esportazione, nonché le prescrizioni relative alle prove di laboratorio.

(8)

L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce inoltre che, laddove i certificati veterinari elencati nell’allegato I del regolamento prevedano il prelievo di campioni e l’esecuzione di analisi questi ultimi avvengono nel rispetto dei protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle procedure di analisi di cui alla parte 6 dell’allegato precitato. Occorre pertanto modificare la parte 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 aggiungendo il protocollo in questione e la procedura di analisi per la stomatite vescicolosa. L’esame è svolto e interpretato secondo i protocolli per le prove sierologiche relative alla stomatite vescicolosa prescritte per il commercio internazionale nel capitolo 2.1.19 del manuale delle prove diagnostiche e dei vaccini per animali terrestri dell’OIE.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(2)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

1)

nella parte 1, è aggiunta la seguente voce relativa agli Stati Uniti:

«USA — Stati Uniti

USA-0

Intero paese

POR-X

D»;

 

2)

la parte 2 è così modificata:

a)

il testo relativo al modello «POR-X» è sostituito dal seguente:

«“POR-X”

:

modello di certificato veterinario per i suini domestici (Sus scrofa) destinati all’allevamento e/o alla produzione dopo l’importazione ovvero che transitano nell’UE in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo.»;

b)

nell’elenco delle garanzie supplementari (GS), è aggiunto il testo seguente:

«“D”

:

garanzie relative al test per la stomatite vescicolosa su animali certificati conformemente ai modelli POR-X [punto II.2.1 lettera b)].»;

c)

il modello di certificato veterinario «POR-X» è sostituito dal seguente:

«Modello POR-X

Image

Image

Image

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3)

nella parte 6 è aggiunto il testo seguente:

«Stomatite vescicolosa

Il test di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa è eseguito conformemente ai protocolli di cui al capitolo 2.1.19 del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’OIE.

I sieri che prevengono l’effetto citopatico (CPE) alle diluizioni 1:32 o superiori vanno considerati positivi per la ricerca degli anticorpi contro il virus della stomatite vescicolosa.»


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 103/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 786/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione di una preparazione a base di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

ChemGen Corp. ha presentato domanda a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 proponendo di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 786/2007 della Commissione (2) concernente l’autorizzazione decennale di un preparato denominato endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione».

(2)

Il richiedente sostiene che a decorrere dal 10 febbraio 2012 ChemGen Corp. è stata acquisita da Eli Lilly and Company Ltd., attuale detentore dei diritti di commercializzazione di tale additivo. Il richiedente ha presentato un’opportuna documentazione a sostegno di quanto affermato.

(3)

La proposta di modifica dei termini dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell’additivo in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4)

Per consentire a Eli Lilly and Company Ltd. di esercitare i diritti di commercializzazione occorre modificare i termini dell’autorizzazione.

(5)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 786/2007.

(6)

Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l’applicazione immediata della modifica apportata dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 786/2007, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella colonna 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 786/2007 i termini «ChemGen Corp., rappresentata da Disproquima S.L.» sono sostituiti da «Eli Lilly and Company Ltd.»

Articolo 2

Le scorte esistenti di additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 175 del 5.7.2007, pag. 8.


5.2.2013   

IT

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L 34/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 104/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo (screening) dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che le norme attuative da adottare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 possano consentire l’uso di dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) e di dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD) per il controllo (screening) delle persone (passeggeri e persone diverse dai passeggeri).

(2)

L’esperienza ha dimostrato che le ispezioni manuali dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri non sempre costituiscono il modo più efficiente di controllare alcune parti della persona, in particolare se tali parti non sono facilmente accessibili, ad esempio certi copricapi, ingessature o protesi.

(3)

I collaudi hanno dimostrato l’efficacia in tali casi dell’uso combinato dei dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi e dei dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli. Inoltre, l’impiego degli ETD e degli HHMD può agevolare la procedura di screening ed essere considerato uno strumento di controllo meno invasivo di un'ispezione manuale, costituendo pertanto un miglioramento nell’esperienza delle persone sottoposte a screening.

(4)

È pertanto utile e giustificato autorizzare tali metodi per controllare le parti della persona per le quali la perquisizione manuale sia ritenuta inefficiente e/o inopportuna quali certi copricapi, ingessature o protesi.

(5)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, vale a dire la dignità umana, la libertà di culto, la non discriminazione, i diritti dei disabili, nonché il diritto alla libertà e all’incolumità. Nella misura in cui limita tali diritti e principi, la norma in questione è in realtà intesa a conseguire obiettivi di interesse generale e a soddisfare la necessità di tutelare i diritti e le libertà altrui, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 52 della Carta. Il presente regolamento dev’essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (3).

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell’aviazione civile istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.

(3)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

1)

al punto 1.3.1.1 è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD).»

2)

il testo del punto 1.3.1.2 è sostituito dal seguente:

«1.3.1.2.

I punti da 4.1.1.3 a 4.1.1.6 e da 4.1.1.10 a 4.1.1.11 si applicano per quanto riguarda il controllo delle persone diverse dai passeggeri.»

3)

al punto 4.1.1.2 è aggiunta la lettera e) seguente:

«e)

dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD).»

4)

è aggiunto un nuovo punto 4.1.1.11 con il testo seguente:

«4.1.1.11

Si possono utilizzare dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD) soltanto nei casi in cui l’operatore ritenga l’ispezione manuale di una determinata parte della persona, inefficiente e/o inopportuna.»


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 105/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1) e in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Taminco N. V. ha presentato domanda a norma dell’articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003, proponendo di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione (2) per quanto concerne l’autorizzazione decennale del sale di sodio di dimetilglicina, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici».

(2)

Il richiedente sostiene di aver cambiato forma giuridica a decorrere dal 1o ottobre 2012 trasformandosi in una società di capitali non quotata. Il richiedente ha presentato un’opportuna documentazione a sostegno di quanto affermato.

(3)

La proposta di modifica dei termini dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell’additivo in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4)

Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di commercializzazione sotto il nome di Taminco BVBA è necessario modificare i termini dell’autorizzazione.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011.

(6)

Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l’applicazione immediata della modifica apportata dal presente regolamento al regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella colonna 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 i termini «Taminco N.V.» sono sostituiti da «Taminco BVBA».

Articolo 2

Le scorte esistenti di additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 102 del 16.4.2011, pag. 6.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 106/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

47,6

PS

160,8

TN

74,1

TR

116,6

ZZ

99,8

0707 00 05

MA

124,7

TR

170,3

ZZ

147,5

0709 91 00

EG

113,1

ZZ

113,1

0709 93 10

MA

52,7

TR

157,3

ZZ

105,0

0805 10 20

EG

52,3

IL

64,5

MA

64,2

TN

46,0

TR

66,3

ZZ

58,7

0805 20 10

IL

130,2

MA

91,5

ZZ

110,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

153,7

IL

121,2

KR

135,0

MA

110,6

TR

77,9

ZZ

119,7

0805 50 10

TR

69,5

ZZ

69,5

0808 10 80

AR

86,6

CN

92,2

MK

30,8

US

177,5

ZZ

96,8

0808 30 90

CN

58,9

TR

174,9

US

140,7

ZA

106,8

ZZ

120,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


ORIENTAMENTI

5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/18


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 gennaio 2013

che modifica l’indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie

(BCE/2013/2)

(2013/74/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3 e 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 dell’indirizzo BCE/2012/18, del 2 agosto 2012, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (1) dispone che l’Eurosistema può decidere che le controparti possano porre fine a determinate operazioni di finanziamento a lungo termine o ridurne l’ammontare prima della scadenza (tali operazioni di riduzione dell’ammontare e di estinzione del finanziamento sono anche definite nel seguito collettivamente quali «rimborso anticipato»). L’articolo 2 inoltre specifica che le condizioni per tali rimborsi anticipati devono essere pubblicate nell’annuncio dell’asta pertinente o in altra forma ritenuta opportuna dall’Eurosistema.

(2)

La procedura applicabile al pagamento anticipato delle controparti dovrebbe essere ulteriormente specificata al fine di garantire che le medesime condizioni siano applicate ai rimborsi anticipati da parte di tutte le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN»). In particolare, dovrebbe applicarsi la disciplina delle sanzioni pecuniarie di cui all’appendice 6 all’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (2) qualora le controparti non regolino, in tutto o in parte, l’ammontare da rimborsare alla BCN pertinente entro la data fissata in cui hanno optato per il rimborso anticipato.

(3)

Pertanto, l’indirizzo BCE/2012/18 dovrebbe essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica

L’articolo 2 dell’indirizzo BCE/2012/18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Facoltà di porre fine o modificare operazioni di rifinanziamento a lungo termine

1.   L’Eurosistema può decidere che, a certe condizioni, le controparti possono porre fine a determinate operazioni di finanziamento a lungo termine o ridurne l’ammontare prima della scadenza (tali operazioni di riduzione dell’ammontare e di estinzione del finanziamento sono anche definite nel seguito collettivamente quali “rimborso anticipato”). L’annuncio dell’asta specifica se si applica l’opzione di ridurre l’ammontare o porre fine alle operazioni in questione prima della scadenza, nonché la data a partire dalla quale tale opzione può essere esercitata. Tale informazione può alternativamente essere fornita in un altro formato ritenuto idoneo dall’Eurosistema.

2.   Una controparte può esercitare l’opzione di ridurre l’ammontare o porre fine a operazioni di rifinanziamento a lungo termine prima della scadenza notificando alla BCN pertinente l’ammontare che intende ripagare nell’ambito di una procedura di rimborso anticipato, nonché la data in cui intende effettuare tale rimborso, almeno una settimana prima della data di rimborso in questione. Salvo quanto altrimenti disposto dall’Eurosistema, un rimborso anticipato può essere effettuato in ogni giorno che coincida con il giorno del regolamento di un’operazione di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, a condizione che la controparte effettui la notifica di cui al presene paragrafo almeno una settimana prima di tale data.

3.   La notifica di cui al paragrafo 2 diventa vincolante per la controparte una settimana prima della data per il rimborso anticipato cui essa si riferisce. Il mancato regolamento della controparte, in tutto o in parte, dell’ammontare dovuto ai fini della procedura di rimborso anticipato entro la data fissata può comportare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria secondo quanto previsto dalla sezione I dell’appendice 6 all’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14. Le disposizioni di cui alla sezione 1 dell’appendice 6 che si applicano alle inadempienze alle norme relative alle operazioni d’asta si applicano laddove una controparte non regola, in tutto o in parte, l’ammontare dovuto alla data del rimborso anticipato di cui al paragrafo 2. L’irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste per il verificarsi di un caso di inadempimento, di cui all’allegato II all’indirizzo BCE/2011/14.»

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie per l’osservanza del presente indirizzo, e le applicano a partire dal 7 marzo 2013. Notificano altresì alla BCE i testi e le attività connessi a tali misure entro e non oltre il 21 febbraio 2013.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 gennaio 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 218 del 15.8.2012, pag. 20.

(2)  GU L 331, del 14.12.2011, pag. 1.