ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.032.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2013 della Commissione, del 31 gennaio 2013, che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all’Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di determinate carni, determinati prodotti a base di carne, uova e prodotti a base di uova ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2013/68/UE |
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2013/69/UE |
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2013/70/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 85/2013 DEL CONSIGLIO
del 31 gennaio 2013
che modifica il Regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2012/812/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
In linea con la risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq (2), congela in particolare i fondi e le risorse economiche appartenenti a Saddam Hussein e ad altri alti funzionari dell’ex regime iracheno. |
(2) |
Conformemente al paragrafo 23 della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1210/2003 consente agli Stati membri di rendere disponibili tali fondi e risorse economiche per il loro trasferimento al Fondo di sviluppo per l’Iraq. |
(3) |
Il 15 dicembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1956 (2010), con la quale ha deciso, conformemente al paragrafo 5, che i proventi del Fondo di sviluppo per l’Iraq siano trasferiti sul conto o sui conti del meccanismo istituito dal governo iracheno per sostituirlo e che il Fondo di sviluppo per l’Iraq cessi di esistere entro il 30 giugno 2011. |
(4) |
È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1210/2003 per permettere il trasferimento dei fondi, degli altri mezzi finanziari o risorse economiche congelati al meccanismo istituito dal governo iracheno per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq, alle condizioni stabilite nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(5) |
È inoltre opportuno aggiornare il regolamento (CE) n. 1210/2003 in funzione delle ultime informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l’identificazione delle autorità competenti e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato:
1) |
all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In tutti gli altri casi, i fondi, le risorse economiche e i proventi delle risorse economiche congelati ai sensi dell’articolo 4 sono resi disponibili esclusivamente per il loro trasferimento al meccanismo istituito dal governo iracheno per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq, alle condizioni stabilite nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»; |
2) |
l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 352 del 21.12.2012, pag. 54.
(2) GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6.
ALLEGATO
«ALLEGATO V
Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
www.fco.gov.uk/competentauthorities
B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:
Commissione europea |
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) |
EEAS 02/309 |
B-1049 Bruxelles |
Belgio |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu» |
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 86/2013 DEL CONSIGLIO
del 31 gennaio 2013
che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011. |
(2) |
Il 19 e il 28 dicembre 2012 e il 15 gennaio 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza, ha modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggetti alle misure restrittive. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.
ALLEGATO
I. La voce dell'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 relativa alla persona in appresso è sostituita dalla voce seguente.
A. Persone associate ai talibani
Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).
Indirizzo: Miram Shah, Pakistan. Data di nascita: tra il 1975 e il 1979. Luogo di nascita: Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan. Altre informazioni: a) comandante operativo della rete Haqqani e membro della shura talibana a Miram Shah; b) ha contribuito a guidare attacchi contro bersagli nell’Afghanistan sudorientale; c) figlio di Jalaluddin Haqqani, fratello di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani e Nasiruddin Haqqani, nipote di Khalil Ahmed Haqqani; d) sarebbe deceduto alla fine di agosto 2012. Data di designazione dell'ONU:11.5.2011.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Badruddin Haqqani è comandante operativo della rete Haqqani, gruppo di militanti affiliato ai talibani basato nell'agenzia del Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. La rete Haqqani ha un ruolo prominente nelle attività degli insorti in Afghanistan ed è responsabile di numerosi attacchi di alto profilo. La dirigenza della rete Haqqani è formata dai tre figli maggiori del fondatore Jalaluddin Haqqani, che si è associato al regime talibano del Mullah Mohammed Omar a metà degli anni '90. Badruddin è figlio di Jalaluddin, fratello di Nasiruddin Haqqani e Sirajuddin Haqqani e nipote di Mohammad Ibrahim Omari e Khalil Ahmed Haqqani.
Badruddin inquadra gli attacchi perpetrati da insorti e combattenti stranieri associati ai talibani contro obiettivi nell'Afghanistan sudorientale. È membro della shura dei talibani a Miram Shah, cui fanno capo le attività della rete Haqqani.
Si presume che Badruddin sia uno dei principali capi militari e pianificatori degli attentati suicidi all'interno della rete Haqqani, che comanda circa 1 000 combattenti. La rete Haqqani è responsabile di numerosi attacchi avvenuti nell'Afghanistan orientale e a Kabul. Si ritiene che Badruddin sia direttamente coinvolto in attentati ai danni di forze straniere e afgane e di civili; collabora strettamente con altre organizzazioni terroristiche quali Al-Qaida e il Movimento islamico dell'Uzbekistan.
Si ritiene anche che, all'interno della rete Haqqani, Badruddin sia incaricato dei sequestri di persona. Si è reso colpevole del sequestro di numerosi cittadini afgani e stranieri nella regione di confine fra Afghanistan e Pakistan.
II. Le voci dell'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 relative alle persone in appresso sono soppresse.
A. Persone associate ai talibani
1. |
Abdul Razaq Ekhtiyar Mohammad. |
2. |
Zabihullah Hamidi (alias Taj Mir). |
3. |
Abdul Wahab Abdul Ghafar (alias Abdul Wahab). |
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 87/2013 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2013
che rettifica la versione polacca del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 121, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La versione polacca del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (2) contiene un errore. All’articolo 3, secondo comma, lettera d), del suddetto regolamento, la prima delle due diciture per l’etichetta si riferisce erroneamente a «la sansa ottenuta dopo l’estrazione dell’olio d’oliva», anziché a «il prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva». Di conseguenza, nella versione polacca del regolamento, il significato delle due diciture coincide. |
(2) |
Occorre rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012. |
(3) |
Per evitare eventuali pregiudizi agli interessi degli operatori economici che hanno rispettato l’obbligo erroneamente indicato dalla versione polacca del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, è opportuno consentire l’uso delle etichette con dicitura errata per un determinato periodo di tempo. Affinché la durata del suddetto periodo possa essere ridotta al minimo, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Riguarda solo la versione polacca.
Articolo 2
I prodotti fabbricati ed etichettati nell’Unione oppure importati nell’Unione e immessi in libera pratica nel rispetto della versione polacca del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino al 2 febbraio 2014.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 12 del 14.1.2012, pag. 14.
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 88/2013 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2013
che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all’Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di determinate carni, determinati prodotti a base di carne, uova e prodotti a base di uova
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell’articolo 8 e il punto 1, primo comma, e il punto 4 dell’articolo 8,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (3), fissa le norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati, definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4). |
(2) |
L’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi in provenienza dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, a condizione che tali prodotti abbiano subito il trattamento indicato in detto elenco. Se i paesi terzi sono regionalizzati ai fini dell’iscrizione in tale elenco, i loro territori regionalizzati figurano nella parte 1 dell’allegato. |
(3) |
L’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE stabilisce i trattamenti di cui alla parte 2 dello stesso allegato e assegna un codice a ciascuno di essi. Essa definisce un trattamento generico «A» e i trattamenti specifici da «B» a «F», indicati per ordine di rigorosità decrescente. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (5), stabilisce che alcuni prodotti possono essere importati e transitare nell’Unione solo se provengono da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nella tabella dell’allegato I, parte 1, di detto regolamento. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. |
(5) |
L’Ucraina non figura attualmente nell’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE come paese in provenienza dal quale è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici. Inoltre, l’Ucraina non figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(6) |
L’Ucraina ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a importare nell’Unione prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici che hanno subito un trattamento generico «A» a norma dell’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. L’Ucraina ha chiesto inoltre alla Commissione di essere autorizzata a importare nell’Unione carni di pollame, di ratiti di allevamento destinati al consumo umano e di volatili selvatici, uova e prodotti a base di uova. |
(7) |
Gli esperti della Commissione hanno effettuato vari audit in Ucraina. Tali audit hanno dimostrato che l’autorità veterinaria competente di questo paese terzo offre garanzie sufficienti sul rispetto delle norme dell’Unione relative all’importazione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici, di carni di pollame, di ratiti di allevamento destinati al consumo umano e di volatili selvatici e di uova e prodotti a base di uova. È pertanto opportuno modificare l’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, al fine di autorizzare le importazioni nell’Unione di detti prodotti. |
(8) |
L’Ucraina ha inoltre fornito sufficienti garanzie di polizia sanitaria sul rispetto delle norme dell’Unione relative all’importazione delle uova ed ha presentato un programma nazionale di controllo della salmonella, come stabilito dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (6). Tuttavia, l’approvazione di tale programma non è ancora stata completata. Di conseguenza, sono autorizzate solo le importazioni di uova di Gallus gallus provenienti dall’Ucraina, come indicato nell’allegato I, parte 2, punto «S4», del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(3) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(5) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.
(6) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
ALLEGATO I
Nell’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE la voce relativa all’Ucraina è sostituita dalla seguente:
«UA |
Ucraina |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
A |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
A |
XXX» |
ALLEGATO II
Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la seguente voce relativa all’Ucraina è inserita tra la voce relativa alla Turchia e quella relativa agli Stati Uniti:
«UA — Ucraina |
UA-0 |
L’intero paese |
E, EP, POU, RAT, WGM |
|
|
|
|
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S4» |
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 89/2013 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
52,4 |
PS |
161,2 |
|
TN |
66,6 |
|
TR |
128,7 |
|
ZZ |
102,2 |
|
0707 00 05 |
EG |
206,0 |
MA |
124,7 |
|
TR |
148,4 |
|
ZZ |
159,7 |
|
0709 91 00 |
EG |
82,2 |
ZZ |
82,2 |
|
0709 93 10 |
EG |
194,1 |
MA |
62,0 |
|
TR |
151,0 |
|
ZZ |
135,7 |
|
0805 10 20 |
EG |
54,1 |
MA |
48,6 |
|
TN |
49,8 |
|
TR |
62,2 |
|
ZZ |
53,7 |
|
0805 20 10 |
MA |
85,8 |
ZZ |
85,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
153,7 |
IL |
115,6 |
|
KR |
135,8 |
|
MA |
104,3 |
|
TR |
79,2 |
|
ZZ |
117,7 |
|
0805 50 10 |
TR |
71,6 |
ZZ |
71,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
86,6 |
BR |
86,6 |
|
CN |
81,6 |
|
MK |
36,4 |
|
US |
178,8 |
|
ZZ |
94,0 |
|
0808 30 90 |
CN |
82,6 |
TR |
177,0 |
|
US |
140,8 |
|
ZA |
105,9 |
|
ZZ |
126,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 90/2013 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2013
recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif. |
(3) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o febbraio 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione. |
(5) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o febbraio 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2013
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio all'importazione (1) (EUR/t) |
1001 19 00 1001 11 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
ex 1001 91 20 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 99 00 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 10 00 1002 90 00 |
SEGALA |
0,00 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
0,00 |
1007 10 90 1007 90 00 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez, |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I
16.1.2013-30.1.2013
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
DECISIONI
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/16 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 gennaio 2013
relativa alla nomina di un membro titolare belga e di un membro supplente belga del Comitato delle regioni
(2013/68/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo belga,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Jos CHABERT. |
(3) |
Un seggio di membro supplente diviene vacante a seguito della nomina del sig. Jean-Luc VANRAES a membro titolare del Comitato delle regioni. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
a) |
quale membro titolare:
e |
b) |
quale membro supplente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.
(2) GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 gennaio 2013
relativa alla nomina di un membro supplente ceco del Comitato delle regioni
(2013/69/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo ceco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
(2) |
Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. David RATH, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
— |
il sig. Václav NOVOTNÝ, radní hl. města Prahy. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.
(2) GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/18 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 gennaio 2013
relativa alla nomina di un membro titolare italiano del Comitato delle regioni
(2013/70/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo italiano,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Francesco MUSOTTO, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro titolare del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
— |
il sig. Rosario CROCETTA, presidente della Regione Siciliana. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.
(2) GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/19 |
DECISIONE 2013/71/PESC DEL CONSIGLIO
del 31 gennaio 2013
sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 16 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/845/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea (1), che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC, del 21 maggio 2002, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea (2), per un ulteriore periodo di dodici mesi. |
(2) |
Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori dodici mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori dodici mesi.
Articolo 2
Il Consiglio procede a una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro sei mesi dall'adozione della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 78.
(2) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/20 |
DECISIONE 2013/72/PESC DEL CONSIGLIO
del 31 gennaio 2013
che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1). |
(2) |
Le misure restrittive fissate dalla decisione 2011/72/PESC si applicano fino al 31 gennaio 2013. Sulla base di un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 gennaio 2014. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 5 della decisione 2011/72/CE è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2014. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/21 |
DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/73/PESC DEL CONSIGLIO
del 31 gennaio 2013
che attua la decisione 2011/486/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC. |
(2) |
Il 19 e il 28 dicembre 2012 e il 15 gennaio 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza, ha modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggetti alle misure restrittive. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.
ALLEGATO
I. La voce dell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/486/PESC relativa alla persona in appresso è sostituita dalla voce seguente.
A. Persone associate ai talibani
Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).
Indirizzo: Miram Shah, Pakistan. Data di nascita: tra il 1975 e il 1979. Luogo di nascita: Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan. Altre informazioni: a) comandante operativo della rete Haqqani e membro della shura talibana a Miram Shah; b) ha contribuito a guidare attacchi contro bersagli nell’Afghanistan sudorientale; c) figlio di Jalaluddin Haqqani, fratello di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani e Nasiruddin Haqqani, nipote di Khalil Ahmed Haqqani; d) sarebbe deceduto alla fine di agosto 2012. Data di designazione dell'ONU:11.5.2011.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Badruddin Haqqani è comandante operativo della rete Haqqani, gruppo di militanti affiliato ai talibani basato nell'agenzia del Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. La rete Haqqani ha un ruolo prominente nelle attività degli insorti in Afghanistan ed è responsabile di numerosi attacchi di alto profilo. La dirigenza della rete Haqqani è formata dai tre figli maggiori del fondatore Jalaluddin Haqqani, che si è associato al regime talibano del Mullah Mohammed Omar a metà degli anni '90. Badruddin è figlio di Jalaluddin, fratello di Nasiruddin Haqqani e Sirajuddin Haqqani e nipote di Mohammad Ibrahim Omari e Khalil Ahmed Haqqani.
Badruddin inquadra gli attacchi perpetrati da insorti e combattenti stranieri associati ai talibani contro obiettivi nell'Afghanistan sudorientale. È membro della shura dei talibani a Miram Shah, cui fanno capo le attività della rete Haqqani.
Si presume che Badruddin sia uno dei principali capi militari e pianificatori degli attentati suicidi all'interno della rete Haqqani, che comanda circa 1 000 combattenti. La rete Haqqani è responsabile di numerosi attacchi avvenuti nell'Afghanistan orientale e a Kabul. Si ritiene che Badruddin sia direttamente coinvolto in attentati ai danni di forze straniere e afgane e di civili; collabora strettamente con altre organizzazioni terroristiche quali Al-Qaida e il Movimento islamico dell'Uzbekistan.
Si ritiene anche che, all'interno della rete Haqqani, Badruddin sia incaricato dei sequestri di persona. Si è reso colpevole del sequestro di numerosi cittadini afgani e stranieri nella regione di confine fra Afghanistan e Pakistan.
II. Le voci dell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/486/PESC relative alle persone in appresso sono soppresse.
A. Persone associate ai talibani
1. |
Abdul Razaq Ekhtiyar Mohammad. |
2. |
Zabihullah Hamidi (alias Taj Mir). |
3. |
Abdul Wahab Abdul Ghafar (alias Abdul Wahab). |
Rettifiche
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/23 |
Rettifica della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 131 del 28 maggio 2009 )
A pagina 87, allegato X, seconda frase:
anziché:
«Nel punto 3 è riportato un elenco di carenze che possono di per sé giustificare il fermo della nave (cfr. articolo 19, paragrafo 4).»,
leggi:
«Nel punto 3 è riportato un elenco di carenze che possono di per sé giustificare il fermo della nave (cfr. articolo 19, paragrafo 3).»
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/23 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30 del 31 gennaio 2009 )
Pagina 107, allegato (nuovo allegato II), tabella «Priorità: adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti», settima riga, seconda colonna:
anziché:
«Articoli 43 e 45: imboschimento di superfici agricole e non agricole […]»
leggasi:
«Articoli 43 e 45: primo imboschimento di superfici agricole e non agricole […]»
Pagina 109, allegato (nuovo allegato II), tabella «Priorità: gestione delle risorse idriche», terza riga, seconda colonna:
anziché:
«Articoli 43 e 45: imboschimento di superfici agricole e non agricole»
leggasi:
«Articoli 43 e 45: primo imboschimento di superfici agricole e non agricole».