ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.026.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 69/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (2), che istituisce un codice doganale comunitario. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8521 90 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00. Viste le sue caratteristiche, vale a dire la capacità di ricezione, registrazione e riproduzione dei segnali video ricevuti da diverse fonti e vista la dimensione del disco rigido, il dispositivo è considerato un apparecchio per la videoregistrazione o la videoriproduzione, di cui alla voce 8521. Esso deve pertanto essere classificato come un apparecchio per la videoregistrazione o la video-riproduzione di cui al codice NC 8521 90 00. |
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8521 90 00 |
Classificazione a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata n. 1, n. 2, lettera a), e n. 6 nonché del testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00. Poiché l’apparecchio è dotato di tutti i necessari componenti elettronici che consentono di svolgere le funzioni di registrazione o riproduzione video di cui alla voce 8521, ad eccezione del disco rigido, è da considerare come avente il carattere essenziale di un prodotto completo o finito di cui alla voce 8521, in virtù della regola generale 2 a). L’apparecchio deve quindi essere classificato come un apparecchio incompleto per la registrazione o la riproduzione video, nel codice NC 8521 90 00. |
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8519 89 19 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8519, 8519 89 e 8519 89 19. Viste le sue caratteristiche, l’apparecchio è concepito per ricevere e trattare segnali sonori direttamente da Internet o da una macchina ADP verso vari apparecchi audio. L’apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 8519 89 19 come altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la sua registrazione. |
26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 70/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||
Il prodotto ha la seguente composizione (espressa come percentuale in peso):
Il prodotto è trasportato alla rinfusa. |
2207 20 00 |
Classificazione a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata n. 1, n. 3, lettera a), e n. 6 nonché del testo dei codici NC 2207 e 2207 20 00. La voce 2207 dà una descrizione più specifica rispetto alla voce 3824 che ne dà invece una più generica. Pertanto, la classificazione alla voce 3824 è esclusa in applicazione della regola generale 3, lettera a). Il prodotto è una miscela semplice di alcool etilico ed ETBE. La percentuale di ETBE contenuta nel prodotto lo rende inidoneo al consumo umano, ma non ne impedisce l’utilizzo a fini industriali (cfr. anche le note esplicative del SA alla voce 2207, quarto paragrafo). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2207 20 00 come alcole etilico denaturato. |
26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 71/2013 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa all’Uruguay nell’elenco di paesi terzi, territori o loro parti in provenienza dai quali è autorizzata l’introduzione di carni fresche nell’Unione e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello di certificato veterinario per gli ovini e i caprini destinati all’allevamento o alla produzione dopo l’importazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, lettera e), e l’articolo 13, paragrafo 1,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare la frase introduttiva e i punti 1 e 4 dell’articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di partite di animali vivi o carni fresche. Esso stabilisce inoltre gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti che soddisfano determinati criteri e in provenienza dai quali l’introduzione di tali partite nell’Unione è quindi autorizzata. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 autorizza l’importazione di carni bovine fresche disossate e frollate da tutto il territorio dell’Uruguay. |
(3) |
L’Uruguay è indenne da afta epizootica ma pratica la vaccinazione. Il suo stato sanitario generale per i bovini è quindi diverso da quello dell’Unione. Di conseguenza l’Uruguay può esportare unicamente carni bovine fresche disossate e frollate. Le prescrizioni in materia di importazioni prevedono che i bovini destinati alla macellazione, le cui carni fresche sono destinate all’esportazione nell’Unione, siano trasportati direttamente dall’azienda di origine al macello. Questa norma impedisce a numerose piccole aziende di produrre per il mercato dell’Unione, poiché i loro animali passano sempre per centri di raccolta o mercati di bestiame prima della macellazione. |
(4) |
Un audit dell’Unione effettuato nel marzo 2012 ha confermato che il sistema uruguayano di identificazione degli animali e di registrazione dei loro spostamenti consente ai veterinari incaricati della certificazione di verificare gli spostamenti precedenti. Il sistema garantisce quindi che gli animali siano rimasti per 40 giorni in un’azienda prima di essere trasportati al macello. L’Uruguay può anche garantire il rispetto delle condizioni di polizia sanitaria dell’Unione applicabili alle importazioni di bovini destinati alla macellazione le cui carni fresche disossate e frollate sono destinate all’esportazione nell’Unione, anche se tali animali passano per centri di raccolta e/o mercati prima della macellazione, grazie a un sistema che identifica individualmente ciascun bovino, in modo tale che è possibile risalire alla sua origine. |
(5) |
L’Uruguay offre pertanto garanzie sufficienti che tutti i bovini la cui carne è destinata all’esportazione nell’Unione abbiano lo stesso stato sanitario quando passano per un centro di raccolta (mercati compresi) in Uruguay prima della macellazione. Di conseguenza è opportuno adeguare la voce relativa a tale paese figurante nell’elenco dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. |
(6) |
Due riferimenti a note nella parte II.2 del modello di certificato «OVI-X» figurante nell’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 contengono un errore. Occorre pertanto modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Disposizioni di modifica
Nella parte 1 dell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010, la riga relativa all’Uruguay è sostituita dalla seguente:
Codice ISO e nome del paese terzo |
Codice del territorio |
Descrizione del paese terzo, del territorio o di parte dei medesimi |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
Termine finale(2) |
Termine iniziale(3) |
|
Modelli |
GS |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
«UY — Uruguay |
UY-0 |
Tutto il paese |
EQU |
|
|
|
|
BOV |
A e J |
1 |
|
1o novembre 2001» |
|||
OVI |
A |
1 |
|
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Articolo 2
Disposizioni di rettifica
Nell’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, la parte II del modello di certificato «OVI-X» è rettificata come segue:
a) |
al punto II.2.8, il testo:
è sostituito dal seguente:
|
b) |
al punto II.2.9, la frase introduttiva: «sono/sono stati(1) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato,» è sostituita dalla seguente: «sono/sono stati(2) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato,» |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pagg. 321-360.
(2) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(3) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.
26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 72/2013 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2013
che modifica i regolamenti (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda il periodo di designazione di alcuni laboratori come laboratori di riferimento dell’UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 1,
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l’articolo 19, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione ha designato l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), con i suoi laboratori per la salute degli animali e le malattie degli equini siti in Francia, come laboratorio di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina per un periodo di cinque anni a partire dal 1o luglio 2008 e ne ha stabilito le funzioni, i compiti e le procedure in materia di collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie equine infettive negli Stati membri. |
(2) |
Con il regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la Commissione ha designato il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, come laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei crostacei per un periodo di cinque anni a partire dal 1o luglio 2008. |
(3) |
Al fine di garantire un’alta qualità e uniformità dei risultati analitici e diagnostici nell’Unione, è importante che i laboratori di riferimento dell’UE designati per le malattie degli equini diverse dalla peste equina e per le malattie dei crostacei continuino a svolgere le loro attività per altri cinque anni. |
(4) |
Occorre pertanto estendere il periodo per il quale tali laboratori sono stati designati come laboratori di riferimento dell’UE. |
(5) |
A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, i laboratori elencati nel regolamento (CE) n. 737/2008, in precedenza denominati «laboratori comunitari di riferimento», sono ora denominati «laboratori di riferimento dell’Unione europea (UE)». |
(6) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 180/2008, la data «30 giugno 2013» è sostituita dalla data «30 giugno 2018».
Articolo 2
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 737/2008 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, è designato laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei crostacei dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2018.»
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
(2) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(3) GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.
(4) GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.
26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 73/2013 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2013
recante modifica degli allegati I e V del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato («procedura PIC») per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2). |
(2) |
È opportuno tener conto degli atti normativi adottati con riguardo ad alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (3), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5). |
(3) |
Occorre inoltre tener presenti le decisioni adottate in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione di Stoccolma»), firmata il 22 maggio 2001 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2006/507/CE del Consiglio (6) e i successivi atti normativi concernenti dette sostanze adottati a norma del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (7). |
(4) |
Le sostanze acetocloro, asulam, cloropicrina e propargite non sono state approvate come sostanze attive in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009, di conseguenza dette sostanze non possono essere utilizzate nei pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione di acetocloro, asulam, cloropicrina e propargite nell’allegato I era stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione di dette sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (8), presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive che erano previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma che non sono state incluse nel relativo allegato I (9). Questa nuova domanda ha portato ancora una volta alla decisione di non approvare le sostanze acetocloro, asulam, cloropicrina e propargite come sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto l’uso di dette sostanze rimane vietato nei pesticidi ed è venuto meno il motivo per sospendere la loro iscrizione nell’allegato I. Occorre pertanto iscrivere le sostanze acetocloro, asulam, cloropicrina e propargite negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(5) |
La sostanza flufenoxuron non è stata approvata come sostanza attiva in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non è stata iscritta come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE, per il tipo di prodotto 18, pertanto l’uso del flufenoxuron come pesticida è soggetto a rigorose restrizioni e detta sostanza deve essere iscritta negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 in quanto tutti i tipi di utilizzo sono teoricamente proibiti, nonostante il flufenoxuron sia stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 8 e gli Stati membri possano pertanto autorizzarne, a determinate condizioni, l’uso come preservante del legno. L’iscrizione del flufenoxuron nell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda ha portato ancora una volta alla decisione di non approvare il flufenoxuron come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto è venuto meno il motivo per sospenderne l’iscrizione nell’allegato I. Occorre perciò iscrivere la sostanza flufenoxuron negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(6) |
La sostanza naled non è stata iscritta come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE e il naled non è stato incluso come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, pertanto l’uso di tale sostanza come pesticida è vietato e il naled deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(7) |
Le sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil non sono state approvate come sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, di conseguenza dette sostanze non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche riportati nelle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione delle sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil nella parte 2 dell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda ha portato ancora una volta alla decisione di non includere le sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, pertanto l’uso di dette sostanze come pesticidi resta vietato ed è venuto meno il motivo per sospendere la loro iscrizione nella parte 2 dell’allegato I. Occorre perciò iscrivere le sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(8) |
In occasione della sua quinta riunione, nel giugno 2011, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze alacloro, aldicarb ed endosulfan nell’allegato III di detta convenzione, pertanto queste sostanze sono ora oggetto della procedura PIC prevista da detta convenzione e vanno espunte dall’elenco di sostanze chimiche riportato nella parte 2 e iscritte nell’elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(9) |
La sostanza diclorvos non è stata iscritta come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE e non è stata inclusa come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, pertanto ne è vietato l’uso come pesticida. Poiché il diclorvos figura già negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008, le relative voci devono essere modificate al fine di riflettere i più recenti sviluppi giuridici. |
(10) |
Le sostanze bifentrin e metam sono state approvate come sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, di conseguenza l’uso di dette sostanze come pesticidi non è più vietato. Pertanto le sostanze bifentrin e metam devono essere espunte dalla parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(11) |
La sostanza cianammide deve essere espunta dalla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008, poiché sono state apportate prove del fatto che il divieto nella sottocategoria «pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari» non costituisce una rigorosa restrizione dell’uso della sostanza a livello della categoria «pesticidi», in quanto la cianammide trova ampio uso anche come biocida. La cianammide è stata individuata e notificata ai fini della valutazione in conformità della direttiva 98/8/CE. I prodotti contenti ciannamide possono pertanto continuare a essere autorizzati dagli Stati membri, ai sensi delle norme nazionali, fino all’adozione di una decisione a norma di detta direttiva. |
(12) |
Il regolamento (CE) n. 850/2004, modificato dal regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione (10), attua la decisione adottata in conformità della convenzione di Stoccolma di inserire l’endosulfan nella parte 1 dell’allegato A della convenzione di Stoccolma iscrivendo questa sostanza nella parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Di conseguenza detta sostanza attiva deve essere inserita nella parte 1 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(13) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 689/2008. |
(14) |
Allo scopo di concedere un lasso di tempo sufficiente alle imprese per adottare le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie per dare attuazione al presente regolamento, è opportuno posticipare l’applicazione del presente regolamento. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:
1) |
l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l’allegato V è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.
(2) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.
(3) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(4) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(5) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.
(7) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
(8) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(9) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.
(10) GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1.
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è così modificato:
1) |
la parte 1 è così modificata:
|
2) |
la parte 2 è così modificata:
|
3) |
nella parte 3 sono aggiunte le voci seguenti:
|
ALLEGATO II
Nella parte 1 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008 è aggiunta la seguente voce:
Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione |
Altre eventuali informazioni (ad es., denominazione, numero CE, N. CAS ecc.) |
|
|
«Endosulfan |
Numero CE 204-079-4 N. CAS 115-29-7 Codice NC 2920 90 85». |
26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 74/2013 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2013
recante modifica del regolamento (UE) n. 1125/2010 per quanto riguarda i centri d’intervento per i cereali in Germania, Spagna e Slovacchia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 41, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1125/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, che fissa i centri d’intervento per i cereali e modifica il regolamento (CE) n. 1173/2009 (2) designa, in allegato, i centri d’intervento per i cereali. |
(2) |
In conformità all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3), la Germania, la Spagna e la Slovacchia hanno comunicato alla Commissione l’elenco modificato dei loro centri d’intervento per i cereali e l’elenco dei locali di ammasso collegati a tali centri (4), che sono stati riconosciuti in quanto rispondenti alle condizioni minime stabilite dalla normativa unionale. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 1125/2010 e pubblicare su Internet l’elenco delle strutture di ammasso, corredandolo di tutte le informazioni necessarie agli operatori interessati dall’intervento pubblico. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 1125/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 318 del 4.12.2010, pag. 10.
(3) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.
(4) Gli indirizzi dei locali di ammasso dei centri d’intervento si possono trovare sul sito web EUROPA/agricoltura della Commissione europea http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/legislation/index_en.htm
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (UE) n. 1125/2010 è così modificato:
1) |
la sezione intitolata «GERMANIA» è sostituita dalla seguente: «GERMANIA Aschersleben Augsburg Bad Gandersheim Bad Oldesloe Beverungen Brandenburg Bremen Bülstringen Buttstädt Dessau-Roßlau Drebkau Ebeleben Eilenburg Emden Flensburg Gransee Großschirma Güstrow Hamburg Hameln Herzberg Hildesheim Holzminden Itzehoe Kappeln Karstädt Kiel Klötze Krefeld Kyritz Lübeck Ludwigshafen Magdeburg Malchin Neustadt Nienburg Northeim Pollhagen Querfurt Regensburg Rethem/Aller Riesa Rosdorf Rostock Schwerin Tangermünde Trebsen Uelzen Wismar Witzenhausen»; |
2) |
la sezione intitolata «SPAGNA» è sostituita dalla seguente: «SPAGNA Andalusia Aragon Castilla y Léon Castilla–La Mancha Estremadura Navarra»; |
3) |
la sezione intitolata «SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente: «SLOVACCHIA Bratislava Trnava Dunajská Streda Nitra Dvory nad Žitavou Bánovce nad Bebravou Martin Veľký Krtíš Rimavská Sobota Šurany Košice». |
26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 75/2013 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2013
recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto concerne l’applicazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all’importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all’importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2012/2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 143, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all’importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2012/2013 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 della Commissione (2). |
(2) |
L’articolo 141, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che non vengono applicati dazi addizionali all’importazione ove risulti improbabile che le importazioni perturbino il mercato comunitario o nei casi in cui gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito. |
(3) |
Per un periodo di tempo significativo, i prezzi dello zucchero nel mercato dell’Unione sono stati largamente al di sopra del prezzo di riferimento e, in base alle attuali previsioni di mercato, non si prevede che il prezzo dello zucchero sia ridotto a livelli tali che, tenendo conto dell’attuale tariffa d’importazione, le importazioni di zucchero perturbino il mercato dello zucchero dell’UE in mancanza di dazi addizionali. In considerazione dei prezzi relativamente elevati sul mercato mondiale, non si prevede che le importazioni di prodotti dello zucchero di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (3) perturbino il mercato dell’Unione e di conseguenza non occorre applicare dazi addizionali su queste importazioni. Tenendo conto dei principi di base del mercato dello zucchero mondiale e dell’UE, non si prevede che questa situazione cambi in modo significativo per le due prossime campagne, cioè fino alla fine del regime delle quote. La Commissione intende monitorare costantemente il mercato dello zucchero e, se necessario, prende le misure appropriate. |
(4) |
Fintanto che non vengono applicati i dazi addizionali, non occorre fissare i prezzi rappresentativi che sono utilizzati per calcolarli. |
(5) |
Pertanto, è opportuno derogare all’applicazione dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 fino alla fine della campagna 2014/2015. |
(6) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 deve essere quindi abrogato. |
(7) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, i dazi addizionali all’importazione non sono applicati ai prodotti di cui al suddetto articolo fino al 30 settembre 2015.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 è abrogato. Tuttavia esso rimane applicabile ai dazi addizionali applicati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 263 del 28.9.2012, pag. 37.
(3) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.
26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 76/2013 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
64,0 |
TN |
75,6 |
|
TR |
111,8 |
|
ZZ |
83,8 |
|
0707 00 05 |
MA |
158,2 |
TR |
150,0 |
|
ZZ |
154,1 |
|
0709 91 00 |
EG |
119,3 |
ZZ |
119,3 |
|
0709 93 10 |
MA |
83,6 |
TR |
165,0 |
|
ZZ |
124,3 |
|
0805 10 20 |
EG |
56,7 |
MA |
58,9 |
|
TN |
60,7 |
|
TR |
63,6 |
|
ZA |
46,1 |
|
ZZ |
57,2 |
|
0805 20 10 |
MA |
89,7 |
ZZ |
89,7 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
103,1 |
KR |
138,1 |
|
MA |
158,2 |
|
TR |
79,1 |
|
ZZ |
119,6 |
|
0805 50 10 |
EG |
87,0 |
TR |
73,7 |
|
ZZ |
80,4 |
|
0808 10 80 |
BR |
86,6 |
CN |
101,1 |
|
MK |
38,5 |
|
US |
176,4 |
|
ZZ |
100,7 |
|
0808 30 90 |
CN |
51,8 |
US |
138,2 |
|
ZZ |
95,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 77/2013 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2013
relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di gennaio 2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l’articolo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità dell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione. |
(2) |
Il sottoperiodo del mese di gennaio è il primo sottoperiodo per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. |
(3) |
Dalle comunicazioni effettuate a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2013, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione, hanno ad oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione. |
(4) |
Dalle comunicazioni suddette risulta poi che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2013, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, hanno ad oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile. |
(5) |
Occorre inoltre fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166. |
(6) |
Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2013, danno luogo al rilascio di titoli per il quantitativo richiesto, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell’allegato del presente regolamento.
2. Il quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo contingentale successivo nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 è fissato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 325 dell’8.12.2011, pag. 6.
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di gennaio 2013 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011
a) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
|
b) |
Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
|
c) |
Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
|
d) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
|
(1) Le domande hanno ad oggetto quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(2) Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.
(3) Le domande hanno ad oggetto quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(4) Le domande hanno ad oggetto quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(5) Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.
DIRETTIVE
26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/27 |
DIRETTIVA 2013/1/UE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2012
recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 22, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
Il diritto di ogni cittadino dell’Unione di votare e di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede è riconosciuto dall’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’articolo 39, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (2), contiene disposizioni per l’esercizio di tale diritto. |
(2) |
Le relazioni della Commissione, del 12 dicembre 2006 e del 27 ottobre 2010, sull’applicazione della direttiva 93/109/CE, rispettivamente, alle elezioni del 2004 e alle elezioni del 2009, hanno evidenziato la necessità di modificare talune disposizioni della direttiva 93/109/CE. |
(3) |
La direttiva 93/109/CE prevede che ogni cittadino dell’Unione che sia decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro d’origine sia escluso dall’esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza, in occasione delle elezioni al Parlamento europeo. A tale scopo, la direttiva 93/109/CE impone al cittadino dell’Unione di presentare, all’atto del deposito della propria candidatura, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, un attestato delle autorità amministrative competenti dello Stato membro d’origine che certifichi che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d’origine o che non risulta loro che il cittadino sia decaduto da tale diritto. |
(4) |
Le difficoltà che incontrano tali cittadini per individuare le autorità competenti a rilasciare detto attestato e per riceverlo nei termini appropriati, ostacolano l’esercizio del diritto di presentarsi come candidati e contribuiscono a far sì che il numero di cittadini dell’Unione, che si candidano alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, sia scarso. |
(5) |
È pertanto opportuno sopprimere l’obbligo imposto a tali cittadini di presentare detto attestato, sostituendolo con una dichiarazione che confermi che la persona interessata non è decaduta dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo, da accludersi alla dichiarazione formale che tali cittadini sono tenuti a fornire a complemento della candidatura. |
(6) |
Lo Stato membro di residenza dovrebbe essere tenuto a notificare allo Stato membro d’origine tali dichiarazioni, per verificare se il cittadino dell’Unione non sia in realtà decaduto dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro d’origine. Una volta ricevuta tale notifica, lo Stato membro d’origine dovrebbe fornire allo Stato membro di residenza le pertinenti informazioni entro un termine che permetta di verificare efficacemente l’ammissibilità della candidatura. |
(7) |
La mancata trasmissione di tali informazioni in tempo da parte dello Stato membro d’origine non dovrebbe comportare la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di residenza. Qualora le pertinenti informazioni siano fornite in una fase successiva, lo Stato membro di residenza dovrebbe provvedere, con misure appropriate e conformemente alle procedure previste dal suo diritto nazionale, affinché ai cittadini dell’Unione decaduti dal diritto di eleggibilità nel proprio Stato membro d’origine che sono già iscritti nelle liste elettorali o sono già stati eletti sia impedito di essere eletti o di esercitare il mandato. |
(8) |
Poiché la procedura di ammissibilità in uno Stato membro comporta necessariamente fasi amministrative supplementari per un cittadino di un altro Stato membro rispetto ai cittadini dello Stato membro in questione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fissare un termine diverso per la presentazione delle candidature elettorali da parte di cittadini dell’Unione che non possiedono la cittadinanza di tali Stati membri rispetto a quello stabilito per coloro che la possiedono. Qualsiasi differenza di termine dovrebbe essere limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di consentire di tener conto della notifica delle informazioni ricevute dallo Stato membro d’origine in tempo utile per poter eventualmente respingere una domanda prima della nomina dei candidati. La fissazione di un termine distinto non dovrebbe incidere sui termini stabiliti per l’esecuzione delle notifiche da parte degli altri Stati membri a norma della direttiva 93/109/CE. |
(9) |
Al fine di agevolare la comunicazione tra autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero designare un referente responsabile della notifica delle informazioni su tali candidati. |
(10) |
Per assicurare una più efficace identificazione dei candidati registrati sia sulla lista del proprio Stato membro d’origine sia in quella dello Stato membro di residenza, l’elenco dei dati richiesti ai cittadini dell’Unione all’atto del deposito di una candidatura nello Stato membro di residenza dovrebbe comprendere la data e il luogo di nascita degli stessi nonché l’ultimo indirizzo di residenza nello Stato membro d’origine. |
(11) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
(12) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 93/109/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 93/109/CE è così modificata:
1) |
l’articolo 6 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 10 è così modificato:
|
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 gennaio 2014. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
E. FLOURENTZOU
(1) Risoluzioni legislative del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 (GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 193) e del 20 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.
DECISIONI
26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/30 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2012
che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo
(2013/64/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio (2), la Commissione, insieme al Fondo monetario internazionale (FMI) e in collaborazione con la Banca centrale europea (BCE), ha portato a termine il sesto riesame dei progressi compiuti dalle autorità portoghesi nell’attuazione delle misure concordate nel quadro del programma di aggiustamento economico e finanziario («programma»), nonché dell’efficacia e dell’impatto economico e sociale di tali misure. |
(2) |
Dopo una forte flessione del 3 % in termini reali nel 2012, si prevede che l’attività economica riprenda gradualmente a partire dal secondo semestre 2013, con tassi di crescita trimestrali nuovamente in positivo. In prospettiva, la ripresa economica dovrebbe accelerare nel 2014, malgrado la presenza di rischi che gravano sulle previsioni macroeconomiche. Ciò include potenziali turbolenze sul versante dei consumi interni e un deterioramento del clima economico più serio del previsto in alcuni Stati membri della zona euro che potrebbero avere ricadute sul Portogallo. |
(3) |
L’obiettivo del 5 % di disavanzo sul prodotto interno lordo (PIL) per il 2012 resta valido, sebbene con qualche rischio. Se l’esecuzione del bilancio sul lato della spesa resta sotto controllo, le entrate fino a ottobre hanno continuato ad essere inferiori ad obiettivi già riveduti al ribasso. Si procede a varare ulteriori misure di riduzione della spesa dell’ordine dello 0,3 % del PIL per conseguire l’obiettivo di disavanzo, ma sussistono incertezze sul risultato finale. Infine, le autorità statistiche stanno ancora valutando se la vendita della concessione aeroportuale (ANA), stimata allo 0,7 % del PIL, possa essere considerata un’operazione di riduzione del deficit. |
(4) |
La legge di bilancio per il 2013, adottata il 27 novembre 2012, comprende misure discrezionali per un importo superiore al 3 % del PIL per arrivare ad un obiettivo di disavanzo pari al 4,5 % del PIL nel 2013. Sul versante della spesa, il bilancio prevede una sensibile riduzione della spesa salariale del settore pubblico a causa di un livello d’occupazione più basso associato ad una riduzione delle retribuzioni per straordinari e altri compensi. Saranno potenziati gli sforzi di razionalizzazione del settore sanitario, delle imprese pubbliche e dei partenariati pubblico — privato (PPP), insieme ad un’ulteriore razionalizzazione della spesa sociale. Sul versante delle entrate, il bilancio 2013 prevede una ristrutturazione complessiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che ridurrà il numero degli scaglioni e aumenterà l’aliquota fiscale media conformemente alle norme europee, oltre a mantenere la progressività e a ridurre le agevolazioni fiscali. Inoltre, un supplemento di prelievo del 3,5 % sarà imposto sulla parte di base imponibile superiore al salario minimo e sarà applicato un supplemento di prelievo del 2,5 % per i redditi superiori a 80 000 EUR e del 5 % per i redditi superiori a 250 000 EUR. Le imposte sul reddito delle società saranno aumentate tra l’altro grazie ad una limitazione della detraibilità delle spese d’interessi, riducendo la soglia d’applicazione del supplemento di prelievo massimo sugli utili e modificando la metodologia di acconto speciale per le società in tassazione di gruppo. Il bilancio 2013 introduce anche modifiche dell’imposizione indiretta, in particolare l’aumento delle accise sul tabacco, l’alcole, il gas naturale, l’ampliamento della base imponibile nella tassazione degli immobili in seguito alla rivalutazione degli immobili e l’istituzione di un’imposta sulle transazioni finanziarie. Inoltre, i contributi sociali aumenteranno in quanto saranno imputati anche ai versamenti complementari per il pubblico impiego e alle indennità di disoccupazione. |
(5) |
Tenendo conto delle misure iscritte a bilancio 2013, nel 2013 l’aumento delle entrate contribuirà per l’80 % all’aggiustamento di bilancio, mentre il restante 20 % risulterà da riduzioni della spesa (previa valutazione delle conseguenze del ripristino della tredicesima mensilità nel settore pubblico e della mensilità 1,1 alle pensioni, in forza di una decisione della Corte costituzionale). Dati i rischi associati ad un aggiustamento fortemente basato sulle entrate, le autorità portoghesi preparano misure di emergenza pari allo 0,5 % del PIL, che saranno attivate qualora i rischi si materializzassero, e consisteranno in particolare in economie di spesa, in particolare ulteriori riduzioni delle spese salariali, e saranno ulteriormente precisate all’inizio del 2013, in tempo per il settimo riesame. |
(6) |
Il processo di aggiustamento di bilancio poggia su una serie di misure strutturali volte a rafforzare il controllo della spesa pubblica e a migliorare la riscossione delle entrate. In particolare, si prevede che una riforma complessiva allinei il quadro di bilancio alle migliori pratiche di gestione e procedura. Il nuovo regime di controllo degli impegni inizia a dare risultati ma l’attuazione richiede una sorveglianza rigorosa per garantire che gli impegni siano in linea con i finanziamenti. Proseguiranno le riforme della pubblica amministrazione, che hanno già portato cospicui risparmi di spesa. Le riforme chiave per ristrutturare l’amministrazione delle entrate sono vicine alla conclusione e le autorità rafforzano la verifica e l’adempimento degli obblighi tributari. È iniziata la rinegoziazione dei PPP che prevede notevoli economie di spesa per il 2013 e oltre. Le imprese statali dovrebbero raggiungere l’equilibrio operativo in media entro la fine del 2012. Le riforme nel settore della sanità stanno producendo notevoli economie di spesa e l’attuazione prosegue generalmente in linea con gli obiettivi stabiliti. |
(7) |
È stata avviata una revisione complessiva della spesa al fine di rafforzare l’efficienza e l’equità dei servizi pubblici, e di creare economie di spesa dell’ordine di 4 miliardi di EUR, ovvero 2,5 % del PIL. L’esercizio è volto a ridurre le ridondanze nelle funzioni e negli enti del settore pubblico e a riassegnare le risorse a settori di spesa che agevolino la crescita. Individuazione, quantificazione, e tempi d’esecuzione delle misure dovrebbero essere definiti entro il febbraio 2013. Il programma di stabilità 2013 fornirà ulteriori informazioni sul piano di risanamento di bilancio a medio termine. |
(8) |
In base alle attuali proiezioni della Commissione sulla crescita nominale del PIL (– 1,0 % nel 2011, – 2,7 % nel 2012, 0,3 % nel 2013 e 2 % nel 2014) e agli obiettivi di bilancio del 5 % del PIL nel 2012, 4,5 % nel 2013 e 2,5 % nel 2014, il rapporto debito/PIL dovrebbe evolvere come segue: 108,1 % nel 2011, 120 % nel 2012, 122,2 % nel 2013 e 122,3 % nel 2014. Tale rapporto si stabilizzerebbe pertanto a partire dal 2012 e sarebbe avviato verso un percorso di discesa dopo il 2014, a condizione che il disavanzo diminuisca ulteriormente. Le dinamiche del debito risentono di diverse operazioni sotto la linea, tra le quali si annoverano consistenti acquisizioni di attività finanziarie, in particolare per eventuali ricapitalizzazioni di banche e finanziamento di imprese pubbliche, e le differenze fra la spesa per interessi secondo la contabilità di competenza e di cassa. |
(9) |
L’esercizio di aumento di capitale che ammonta a 8,2 miliardi di EUR è quasi concluso e permetterà alle banche partecipanti di soddisfare i requisiti di riserve di capitale secondo le norme dell’Autorità bancaria europea nonché di soddisfare l’obiettivo di fine anno del 2012 di un tasso del 10 % del capitale di base di classe 1. L’obiettivo indicativo di pervenire ad un rapporto prestiti/depositi del 120 % entro il 2014 sarà probabilmente soddisfatto, alcune banche si situano già ora sotto questa soglia. Si intensificano gli sforzi per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese. Si stanno mettendo a punto gli atti giuridici sulla risoluzione delle crisi delle banche, compresi i piani di risanamento, le banche ponte e un fondo di risoluzione delle crisi. |
(10) |
Si sono registrati ulteriori progressi nel concretare la crescita e la competitività intensificando le riforme strutturali. In aggiunta al rafforzamento degli interventi politici sul mercato del lavoro, le autorità sono impegnate a ridurre le indennità di licenziamento al fine di promuovere la flessibilità del suddetto mercato e la creazione di posti di lavoro. L’attuazione dei piani d’azione sulla scuola secondaria e la formazione professionale avanza globalmente secondo il calendario previsto. |
(11) |
Procede a ritmo sostenuto il recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (3), volta a ridurre gli ostacoli all’ingresso e a stimolare la concorrenza e l’attività economica, agevolando l’accesso di nuovi operatori al mercato nei vari regimi economici. In vari settori dell’economia, ad esempio ambiente e assetto territoriale, agricoltura e sviluppo rurale, industria e geologia, si snelliscono le procedure per la concessione di licenze e gli altri oneri amministrativi. È in fase di elaborazione una legge quadro che stabilisca i principi di funzionamento delle più importanti autorità nazionali di regolamentazione, tra cui l’attribuzione di forte indipendenza e autonomia a tali autorità. |
(12) |
Le riforme dell’ordinamento giudiziario continuano a progredire secondo i tempi convenuti. Si sono registrati ulteriori progressi nella riduzione delle cause arretrate e in più ampie riforme, quali la riorganizzazione geografica dei distretti giudiziari e la riforma del codice di procedura civile. |
(13) |
Ciascuna misura richiesta dalla presente decisione contribuisce a ristabilire una situazione economica o finanziaria sana in Portogallo e a ripristinare la capacità del paese di finanziarsi sui mercati. |
(14) |
Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/344/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/344/UE è così modificato:
1) |
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Il Portogallo adotta le seguenti misure durante il 2013, in linea con i requisiti specificati nel protocollo d’intesa:
|
2) |
il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. Per ripristinare la fiducia nel settore finanziario, il Portogallo ricapitalizza adeguatamente il suo settore bancario e provvede a un processo ordinato di riduzione della leva finanziaria. In tale ambito il Portogallo attua la strategia per il settore bancario portoghese concordata con la Commissione, la BCE e l’FMI in modo da preservare la stabilità finanziaria. In particolare, il Portogallo:
|
Articolo 2
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
(1) GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.
(2) GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.
(3) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(4) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.»;
Rettifiche
26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/34 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 278 del 12 ottobre 2012 )
A pagina 3, articolo 8, paragrafo 2, lettera b):
anziché:
«le specifiche generiche per la progettazione»
leggi:
«le specifiche particolari per la progettazione»
A pagina 5, allegato II, punto 1, lettera b), secondo trattino:
anziché:
«per le asciugabiancheria per uso domestico non a espulsione»
leggi:
«per le asciugabiancheria per uso domestico a espulsione»
A pagina 8, allegato III, tabella 1:
anziché:
«Il valore misurato del consumo energetico Po e Pl, inferiore o pari a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre 0,10 al valore nominale»
leggi:
«Il valore misurato del consumo energetico Po e Pl, inferiore o pari a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre 0,10 W al valore nominale»
A pagina 9, allegato IV, punto 3, lettera a):
anziché:
«consumo di gas: 3,25 kWhGas/ciclo equivalenti a 1,3 kWh per il programma standard per capi di cotone.»
leggi:
«consumo di gas: 3,25 kWhGas/ciclo equivalenti a 1,3 kWh per il programma standard per capi di cotone a pieno carico.»
A pagina 9, allegato IV, punto 8, lettera a):
anziché:
«consumo di gas: 3,4 kWhGas/ciclo equivalenti a 1,36 kWh per il programma standard per capi di cotone.»
leggi:
«consumo di gas: 3,4 kWhGas/ciclo equivalenti a 1,36 kWh per il programma standard per capi di cotone a pieno carico.»