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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.022.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2013/52/UE |
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2013/53/UE |
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2013/54/UE |
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2013/55/UE |
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2013/56/UE |
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2013/57/UE |
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2013/58/UE |
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2013/59/UE |
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2013/60/UE |
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2013/61/UE |
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2013/62/UE |
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2013/63/UE |
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull’attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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25.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 64/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2013
recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari OMC di formaggio e di burro della Nuova Zelanda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il titolo 2, capo III, sezione 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (2), definisce le norme relative alla gestione dei contingenti d’importazione per taluni paesi terzi figuranti nell’allegato III.B del suddetto regolamento. Tali norme prevedono il rilascio di un titolo di importazione su presentazione del corrispondente certificato IMA 1. |
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(2) |
L’esperienza acquisita in materia di gestione dei contingenti tariffari applicabili al formaggio neozelandese (numeri di contingente 09.4514 e 09.4515) ha dimostrato che un sistema comportante una riduzione dell’onere amministrativo per gli importatori e per gli organismi che rilasciano i titoli presso gli Stati membri sarebbe in grado di offrire una gestione altrettanto efficace dei suddetti contingenti. Nell’ambito di tale sistema, il certificato IMA 1 continua a svolgere la funzione di dimostrare l’origine e l’ammissibilità delle merci importate ma il rilascio dei titoli di importazione non è più soggetto alla presentazione del certificato in parola. È quindi opportuno subordinare tali contingenti alle norme del regolamento (CE) n. 2535/2001, titolo 2, capo I. |
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(3) |
Allo scopo di evitare la speculazione pur garantendo un utilizzo massimale dei contingenti tariffari per il formaggio neozelandese, occorre limitare le domande di titoli al 25 % del rispettivo contingente disponibile. |
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(4) |
Tenuto conto della stagionalità della produzione lattiera in Nuova Zelanda, dell’evoluzione dei prezzi e del tempo necessario alla spedizione dei prodotti di cui trattasi verso l’Unione, occorre prevedere una terza serie di attribuzione di titoli nel mese di settembre per i contingenti di cui all’allegato I, parte K, e all’allegato III, parte A. |
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(5) |
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 va quindi modificato in conseguenza. |
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(6) |
Onde lasciare ai richiedenti, alle autorità competenti ed agli Stati membri un lasso di tempo sufficiente per conformarsi alle nuove norme, è opportuno che tali norme si applichino a decorrere dall’anno contingentale 2014. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:
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1) |
all’articolo 5 è aggiunto il seguente punto:
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2) |
all’articolo 6, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «nell’allegato I figurano i contingenti tariffari, i dazi applicabili, i quantitativi annui massimi da importare, i periodi del contingente tariffario d’importazione e la loro ripartizione in sottoperiodi.»; |
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3) |
all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e non più del quantitativo stabilito per il contingente per il sottoperiodo di cui all’articolo 6. Tuttavia, la domanda di titolo riguarda:
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4) |
all’articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. Per i contingenti di cui all’allegato I, parte K, le domande di titolo possono essere presentate soltanto:
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5) |
all’articolo 19, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Per i contingenti di cui all’allegato I, parte K, l’applicazione dell’aliquota del dazio ridotto è subordinata:
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6) |
all’articolo 34, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Nell’allegato III.A sono indicati i contingenti tariffari, il dazio applicabile e i quantitativi massimi da importare ogni anno, i periodi del contingente tariffario di importazione e la loro ripartizione in sottoperiodi.»; |
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7) |
l’articolo 34 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 34 bis 1. I contingenti sono suddivisi in due parti come indicato nell’allegato III.A:
2. Le domande di titolo di importazione possono essere presentate soltanto:
3. Per essere ammissibili, le domande di titoli di importazione possono avere ad oggetto, per richiedente:
4. Le domande di titolo di importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro che ha rilasciato il riconoscimento ai sensi dell’articolo 7 e devono recare il numero di riconoscimento dell’importatore. 5. Le prove di cui ai paragrafi 1 e 3 sono presentate conformemente all’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006. Tali prove sono presentate al momento della presentazione delle domande di titoli e sono valide per l’anno contingentale di cui trattasi.»; |
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8) |
nell’allegato I si aggiunge una nuova parte K, il cui testo figura nell’allegato I del presente regolamento; |
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9) |
nell’allegato III la parte A è sostituita dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento; |
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10) |
nell’allegato III, parte B, le diciture relative ai numeri di contingente 09.4514 e 09.4515 sono soppresse. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’anno contingentale che ha inizio il 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO I
«I.K
CONTINGENTI TARIFFARI NELL’AMBITO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISI PER PAESE D’ORIGINE: NUOVA ZELANDA
|
Numero del contingente |
Codice NC |
Descrizione |
Paese d’origine |
Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre (in tonnellate) |
Quantità dal 1o gennaio al 30 giugno (in tonnellate) |
Quantità dal 1o luglio al 31 dicembre (in tonnellate) |
Quantità dal 1o ottobre al 31 dicembre (in tonnellate) |
Aliquota del dazio all’importazione (EUR/100 kg peso netto) |
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09.4515 |
0406 90 01 |
Formaggi destinati alla trasformazione (1) |
Nuova Zelanda |
4 000 |
4 000 |
— |
— |
17,06 |
|
09.4514 |
ex 0406 90 21 |
Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso netto pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi |
Nuova Zelanda |
7 000 |
7 000 |
— |
— |
17,06 |
(1) L’utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni dell’Unione stabilite in materia. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 040630 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»
ALLEGATO II
«ΙII.A
CONTINGENTI TARIFFARI NELL’AMBITO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISI PER PAESE D’ORIGINE: BURRO DELLA NUOVA ZELANDA
|
Codice NC |
Descrizione |
Paese d’origine |
Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre (in tonnellate) |
Quantità dal 1o gennaio al 30 giugno (in tonnellate) |
Quantità dal 1o luglio al 31 dicembre (in tonnellate) |
Quantità dal 1o ottobre al 31 dicembre (in tonnellate) |
Aliquota del dazio all’importazione (EUR/100 kg peso netto) |
|
ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 |
Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’ 80 % ma inferiore all’85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto |
Nuova Zelanda |
74 693 |
Contingente 09.4195 Parte A: 20 540,5 |
Contingente 09.4195 Parte A: 20 540,5 |
Contingente 09.4195 Parte A: — |
70,00 » |
|
ex 0405 10 30 |
Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’ 80 % ma inferiore all’85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati “Ammix” e “Spreadable”) |
Contingente 09.4182 Parte B: 16 806 |
Contingente 09.4182 Parte B: 16 806 |
Contingente 09.4182 Parte B: — |
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25.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 65/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2013
che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 826/2008 recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione (2) prevede all’allegato III, parte A, che gli Stati membri devono comunicare determinate informazioni alla Commissione per quanto riguarda l’olio di oliva e le olive da tavola per varie campagne di commercializzazione e fissa i termini per la trasmissione di tali dati. Esso stabilisce inoltre norme comuni relative alla comunicazione delle informazioni alla Commissione da parte delle autorità competenti degli Stati membri. |
|
(2) |
Ai fini di un maggiore controllo della situazione di mercato e tenuto conto dell’esperienza acquisita in materia, occorre semplificare, precisare, aggiungere o eliminare taluni obblighi di comunicazioni degli Stati membri previsti all’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 826/2008. |
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(3) |
A tal fine, è necessario aggiungere un obbligo relativo alla comunicazione dell’utilizzazione totale dell’olio di oliva e delle scorte di fine campagna e di eliminare l’obbligo concernente le informazioni relative alle olive da tavola. |
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(4) |
Pertanto, occorre modificare l’allegato III del regolamento (CE) n. 826/2008. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte A dell’allegato III del regolamento (CE) n. 826/2008 è modificata come segue:
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1) |
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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2) |
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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25.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 66/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
64,4 |
|
TN |
68,9 |
|
|
TR |
120,3 |
|
|
ZZ |
84,5 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
200,0 |
|
JO |
182,1 |
|
|
MA |
158,2 |
|
|
TR |
165,1 |
|
|
ZZ |
176,4 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
119,3 |
|
ZZ |
119,3 |
|
|
0709 93 10 |
EG |
105,4 |
|
MA |
89,8 |
|
|
TR |
144,3 |
|
|
ZZ |
113,2 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
58,0 |
|
MA |
60,3 |
|
|
TN |
53,4 |
|
|
TR |
63,9 |
|
|
ZA |
46,1 |
|
|
ZZ |
56,3 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
92,5 |
|
ZZ |
92,5 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
95,5 |
|
KR |
138,1 |
|
|
MA |
158,2 |
|
|
TR |
81,9 |
|
|
ZZ |
118,4 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
87,0 |
|
TR |
72,4 |
|
|
ZZ |
79,7 |
|
|
0808 10 80 |
CN |
102,2 |
|
MK |
38,5 |
|
|
US |
145,5 |
|
|
ZZ |
95,4 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
51,8 |
|
US |
132,9 |
|
|
ZZ |
92,4 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
|
25.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 67/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2013
relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la prima gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 186 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2012/2013 relativa alle importazioni di zucchero di cui ai codici 1701 14 10 e 1701 99 10 a dazio doganale ridotto. |
|
(2) |
Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare o no un dazio doganale minimo per codice NC ad otto cifre. |
|
(3) |
In base alle offerte ricevute nell’ambito della prima gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per lo zucchero di cui ai codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10 . |
|
(4) |
Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
|
(5) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la prima gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 23 gennaio 2013, per lo zucchero di cui ai codici 1701 14 10 e 1701 99 10 è fissato, in conformità all’allegato del presente regolamento, un dazio doganale minimo.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Dazi doganali minimi
|
(EUR/t) |
|||||
|
Codice NC a otto cifre |
Dazio doganale minimo |
||||
|
1 |
2 |
||||
|
1701 14 10 |
195,00 |
||||
|
1701 99 10 |
240,00 |
||||
|
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DECISIONI
|
25.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/11 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2013
che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie
(2013/52/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 329, paragrafo 1,
viste le richieste presentate da Regno del Belgio, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana, Repubblica d’Austria, Repubblica portoghese, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In conformità dell’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione instaura un mercato interno. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Consiglio adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. |
|
(3) |
Nel 2011 la Commissione ha preso atto di un dibattito che era in corso a tutti i livelli su un’imposizione aggiuntiva nel settore finanziario. Tale dibattito trae origine dalla volontà di assicurare che il settore finanziario contribuisca in misura giusta e sostanziale ai costi della crisi e che in futuro sia soggetto a un’imposizione equa rispetto agli altri settori, di disincentivare le attività eccessivamente rischiose degli enti finanziari, di integrare le misure regolamentari intese a evitare crisi future e di generare entrate supplementari per i bilanci generali o per finalità politiche specifiche. |
|
(4) |
In tale contesto, il 28 settembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (1). L’obiettivo principale di tale proposta era di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza. |
|
(5) |
Nella sessione del Consiglio del 22 giugno 2012 è stato appurato che il sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) proposto dalla Commissione non beneficiava di un sostegno unanime. Il 29 giugno 2012 il Consiglio europeo ha concluso che la direttiva proposta non sarebbe stata adottata dal Consiglio entro un termine ragionevole. Nella sessione del Consiglio del 10 luglio 2012 si è fatto riferimento al persistere di differenze di opinione fondamentali con riguardo alla necessità di istituire un sistema comune di ITF a livello dell’Unione ed è stato confermato che il principio di un’imposta armonizzata sulle transazioni finanziarie non riceverà un sostegno unanime in sede di Consiglio in un prossimo futuro. |
|
(6) |
Vista la situazione, undici Stati membri, ossia Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia, hanno trasmesso alla Commissione, con lettere pervenute tra il 28 settembre e il 23 ottobre 2012, richieste con le quali manifestano l’intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell’ITF. Tali Stati membri hanno chiesto che l’ambito di applicazione e gli obiettivi della cooperazione rafforzata si fondino sulla proposta di direttiva della Commissione del 28 settembre 2011. Si è fatto in particolare riferimento alla necessità di evitare le possibilità di evadere l’imposta, le distorsioni e i trasferimenti ad altre giurisdizioni. |
|
(7) |
La cooperazione rafforzata dovrebbe fornire il quadro normativo necessario per l’istituzione di un sistema comune di ITF negli Stati membri partecipanti e assicurare che le caratteristiche fondamentali dell’imposta siano armonizzate. Nella misura del possibile è opportuno evitare incentivi all’arbitraggio fiscale e distorsioni allocative tra mercati finanziari nonché il rischio di doppia imposizione o di non imposizione e le possibilità di evadere l’imposta. |
|
(8) |
Le condizioni stabilite all’articolo 20 TUE e agli articoli 326 e 329 TFUE sono soddisfatte. |
|
(9) |
È stato constatato dal Consiglio il 29 giugno 2012, e confermato il 10 luglio 2012, che l’obiettivo di adottare un sistema comune d’ITF non può essere conseguito dall’Unione nel suo insieme entro un termine ragionevole. È pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 20, paragrafo 2, TUE, secondo cui una cooperazione rafforzata può essere adottata solo in ultima istanza. |
|
(10) |
L’ambito sostanziale in cui avrebbe luogo la cooperazione rafforzata, ossia l’istituzione di un sistema comune di ITF nell’Unione, è un settore contemplato dall’articolo 113 TFUE e pertanto dai trattati. |
|
(11) |
La cooperazione rafforzata nell’ambito dell’istituzione di un sistema comune di ITF mira ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. Tale cooperazione, nell’ambito interessato, evita la coesistenza di regimi nazionali differenti, e pertanto un’indebita frammentazione del mercato, nonché i problemi che ne risultano sotto forma di distorsioni della concorrenza, deviazioni di traffico tra prodotti, attori e zone geografiche, e incentivi che consentono agli operatori di eludere l’imposta mediante operazioni di scarso valore economico. Tali questioni sono particolarmente rilevanti nel settore interessato, caratterizzato da basi imponibili estremamente mobili. La cooperazione rafforzata promuove così la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, ne protegge gli interessi e ne rafforza il processo di integrazione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, TUE. |
|
(12) |
L’istituzione di un sistema armonizzato comune di ITF non è inclusa nell’elenco dei settori di competenza esclusiva dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, TFUE. Poiché contribuisce al funzionamento del mercato interno in conformità all’articolo 113 TFUE, essa rientra nell’ambito delle competenze concorrenti dell’Unione ai sensi dell’articolo 4 TFUE e si colloca, pertanto, nel contesto delle competenze non esclusive dell’Unione. |
|
(13) |
Ai sensi dell’articolo 326, primo comma, TFUE, le cooperazioni rafforzate nel settore interessato rispettano i trattati e il diritto dell’Unione. In conformità dell’articolo 326, secondo comma, TFUE, non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale e non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi. |
|
(14) |
La cooperazione rafforzata nel settore interessato rispetta le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano, in conformità dell’articolo 327 TFUE. Tale sistema non impedirebbe agli Stati membri non partecipanti di mantenere o di introdurre un’ITF sulla base di norme nazionali non armonizzate. Il sistema comune di ITF attribuirebbe diritti di imposizione agli Stati membri partecipanti solo sulla base di criteri di collegamento appropriati. |
|
(15) |
Fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla presente decisione, la cooperazione rafforzata nel settore in questione è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri che intendano rispettare gli atti già adottati in tale ambito, conformemente all’articolo 328 TFUE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata ai fini dell’istituzione di un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
(1) COM(2011) 594 definitivo del 28 settembre 2011.
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25.1.2013 |
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L 22/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2013
che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2013/53/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione, il 21 giugno 2012 il Belgio ha chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE che consenta al Belgio di esonerare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25 000 EUR. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. |
|
(2) |
Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 13 settembre 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Belgio. Con lettera del 17 settembre 2012 la Commissione ha comunicato al Belgio che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Struttura e modalità d’applicazione del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), possono esentare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 5 000 EUR. Il Belgio ha chiesto che tale soglia sia portata a 25 000 EUR. |
|
(4) |
La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese costituisce una misura di semplificazione in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole. Tale regime speciale è facoltativo per i soggetti passivi. |
|
(5) |
Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004, che modifica la direttiva 77/388/CEE, attuale direttiva 2006/112/CE, al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, la Commissione ha incluso disposizioni in virtù delle quali gli Stati membri possono fissare il massimale di volume d’affari annuo per l’esenzione dall’IVA fino a un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di aggiornare annualmente tale importo. La richiesta presentata dal Belgio è conforme alla predetta proposta. |
|
(6) |
La misura di deroga avrà un effetto solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale del Belgio riscosso nella fase del consumo finale e non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Regno del Belgio è autorizzato a esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25 000 EUR.
Il Regno del Belgio è autorizzato ad aumentare tale soglia al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno della notifica.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2015.
Articolo 3
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
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25.1.2013 |
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L 22/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2013
che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2013/54/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 30 luglio 2012 la Slovenia ha chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287, punto 15, della direttiva 2006/112/CE al fine di esonerare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 50 000 EUR. |
|
(2) |
Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 18 settembre 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Slovenia. Con lettera del 19 settembre 2012 la Commissione ha comunicato alla Slovenia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, taluni Stati membri che hanno aderito all’Unione dopo il 1o gennaio 1978 possono esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi al tasso di conversione del giorno della loro adesione, come specificato nella precitata disposizione. La Slovenia ha chiesto che la soglia corrispondente, stabilita a 25 000 EUR in conformità all’articolo 287, punto 15, sia aumentata a 50 000 EUR. |
|
(4) |
La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese costituisce una misura di semplificazione in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese. Il regime speciale è facoltativo per i soggetti passivi. |
|
(5) |
Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004, che modifica la direttiva 77/388/CEE, attuale direttiva 2006/112/CE, al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, la Commissione ha inserito disposizioni in virtù delle quali gli Stati membri possono fissare il massimale di volume d’affari annuo per l’esenzione dall’IVA fino a 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di aggiornare annualmente l’importo. La richiesta presentata dalla Slovenia è conforme alla predetta proposta. |
|
(6) |
La misura di deroga avrà un effetto solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale della Slovenia riscosso nella fase del consumo finale e non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 287, punto 15, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Slovenia è autorizzata ad esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 50 000 EUR.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2015.
Articolo 3
La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
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25.1.2013 |
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L 22/16 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2013
recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2013/55/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 20 aprile 2012 la Lettonia ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE riguardanti il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) all’amministrazione fiscale. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 30 e 31 luglio 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Lettonia. Con lettera del 2 agosto 2012 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la domanda. |
|
(3) |
Il mercato del legname in Lettonia rimane dominato da piccole imprese locali e da singoli fornitori. La natura del mercato e delle imprese interessate ha dato luogo a frodi fiscali che le autorità fiscali hanno difficoltà a controllare. Per combattere tali frodi, nella legislazione lettone in materia di IVA è stata introdotta una disposizione speciale secondo la quale, per le operazioni relative al legname, il debitore dell’imposta è il soggetto passivo a favore del quale è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile. Tale disposizione deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il quale prevede che, nel quadro del regime interno, il debitore dell’imposta sia solitamente il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. |
|
(4) |
La situazione di diritto e di fatto che giustificava l’applicazione della misura di deroga di cui alla decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), non è mutata e permane tuttora. Sulla base delle informazioni fornite dalla Lettonia sembra che in questo settore il livello di rischio di frodi dell’IVA rimanga elevato. Occorre pertanto autorizzare la Lettonia ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo di tempo limitato. |
|
(5) |
Qualora ritenga opportuna un’altra proroga della misura di deroga oltre il 2015, la Lettonia dovrebbe presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2015, una relazione sull’applicazione della misura congiuntamente alla domanda di proroga. |
|
(6) |
La misura di deroga non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. |
|
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1008/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2009/1008/UE è così modificata:
|
1) |
all’articolo 2, la data «31 dicembre 2012» è sostituita da «31 dicembre 2015»; |
|
2) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 bis Eventuali domande di proroga della misura prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2015, corredate di una relazione sull’applicazione di tale misura.» |
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Articolo 3
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
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25.1.2013 |
IT |
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L 22/17 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2013
recante modifica della decisione di esecuzione 2010/39/UE, che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare una misura di deroga agli articoli 168, 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2013/56/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 18 aprile 2012 il Portogallo ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relative al diritto a detrazione, al soggetto dell’imposta e all’obbligo di presentare una dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), precedentemente concessa con decisione di esecuzione 2010/39/UE del Consiglio (2). |
|
(2) |
Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 1o giugno 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dal Portogallo. Con lettera del 6 giugno 2012 la Commissione ha comunicato al Portogallo di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda. |
|
(3) |
La misura di deroga richiesta dal Portogallo si discosta dalle disposizioni della direttiva 2006/112/CE in quanto consente a particolari imprese che operano nell’ambito delle vendite porta a porta e soddisfano determinate condizioni di applicare un regime facoltativo speciale se autorizzate dall’amministrazione tributaria competente («imprese autorizzate»). Tali imprese autorizzate seguono un modello commerciale particolare poiché vendono i loro prodotti direttamente a rivenditori intermediari che, a loro volta, vendono gli stessi prodotti direttamente ai consumatori finali. |
|
(4) |
La misura deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, che disciplina il diritto di un soggetto passivo a detrarre l’IVA dovuta su beni e servizi ad esso forniti a fini di sue operazioni soggette ad imposta, consentendo alle imprese autorizzate di detrarre l’IVA dovuta o assolta dai loro rivenditori per i beni corrispondenti che sono stati ceduti a tali rivenditori. |
|
(5) |
La misura deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, che definisce i soggetti dell’IVA, stabilendo che le imprese autorizzate a cui si applica il regime sono debitrici dell’IVA dovuta per le cessioni di beni effettuate dai loro rivenditori ai consumatori finali. |
|
(6) |
La misura deroga all’articolo 250 della direttiva 2006/112/CE, che prevede l’obbligo di presentare una dichiarazione IVA, trasferendo alle imprese autorizzate l’obbligo di presentare una dichiarazione IVA per i beni che esse hanno ceduto al rivenditore e per la cessione di quei beni ai consumatori finali. |
|
(7) |
Possono avvalersi della misura di deroga unicamente le imprese il cui intero fatturato derivi da vendite porta a porta effettuate da rivenditori che operano in nome e per conto proprio, purché tutti i prodotti venduti dall’impresa figurino in un elenco prestabilito corredati dei prezzi praticati allo stadio del consumo finale e le imprese vendano i propri prodotti direttamente ai rivenditori che, a loro volta, li vendono direttamente ai consumatori finali. |
|
(8) |
La misura di deroga ha come conseguenza di far sì che l’IVA riscossa, nella fase di commercio al dettaglio, sulle vendite dei prodotti provenienti dalle imprese autorizzate sia effettivamente riversata all’Erario e consente in tal modo di prevenire la frode fiscale. Agevola anche l’amministrazione fiscale semplificando le modalità di percezione dell’imposta e riducendo gli obblighi dei rivenditori in materia di IVA. |
|
(9) |
Secondo le informazioni comunicate dal Portogallo, gli elementi di diritto e di fatto che giustificavano l’applicazione della misura di deroga in questione non sono cambiati e permangono. Il Portogallo dovrebbe pertanto essere autorizzato ad applicare tale misura per un periodo ulteriore, tuttavia limitato, al fine di consentire un riesame della necessità e dell’efficacia della misura di deroga. |
|
(10) |
Qualora consideri necessaria un’ulteriore proroga oltre il 2015, il Portogallo dovrebbe presentare alla Commissione, contestualmente alla domanda di proroga, una relazione sull’applicazione della misura di deroga entro il 31 marzo 2015, in modo da lasciare tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda e al Consiglio per adottare l’eventuale proposta presentata dalla Commissione. |
|
(11) |
La misura di deroga avrà un effetto solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale del Portogallo riscosso nella fase del consumo finale e non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. |
|
(12) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2010/39/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2010/39/UE è così modificata:
|
1) |
all’articolo 4, secondo comma, la data «31 dicembre 2012» è sostituita da «31 dicembre 2015»; |
|
2) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 4 bis Eventuali domande di proroga della misura prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2015, corredate di una relazione sull’applicazione di tale misura.» |
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Articolo 3
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
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25.1.2013 |
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L 22/19 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2013
relativa alla nomina di un membro titolare tedesco e di un membro supplente tedesco del Comitato delle regioni
(2013/57/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
|
(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Niclas HERBST. |
|
(3) |
Un seggio di membro supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Rolf FISCHER, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
|
a) |
quale membro titolare:
e |
|
b) |
quale membro supplente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
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25.1.2013 |
IT |
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L 22/20 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2013
relativa alla nomina di due membri titolari olandesi del Comitato delle regioni
(2013/58/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo neerlandese,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
|
(2) |
Due seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. J.C. (Co) VERDAAS e della sig.ra A.E. (Anne) BLIEK-DE JONG, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri titolari del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
|
— |
sig.ra Annemieke TRAAG, membro della giunta esecutiva della provincia del Gelderland, |
|
— |
sig. A. GIJSBERTS, membro della giunta esecutiva della provincia del Flevoland. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
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25.1.2013 |
IT |
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L 22/21 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2013
relativa alla nomina di un membro titolare svedese del Comitato delle regioni
(2013/59/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo svedese,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
|
(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Uno ALDEGREN, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata membro titolare del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
|
— |
sig.ra Helene FRITZON, Ledamot i kommunfullmäktige, Kristianstads kommun. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
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25.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/22 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2013
relativa alla nomina di due membri supplenti austriaci del Comitato delle regioni
(2013/60/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo austriaco,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
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(2) |
Due seggi di membri supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza del mandato del sig. Achill RUMPOLD e della sig.ra Bernadette MENNEL, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati i membri supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
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— |
sig. Wolfgang WALDNER, Landesrat beim Amt der Kärntner Landesregierung. |
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— |
sig.ra Gabriele NUSSΒAUMER, Landtagspräsidentin. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
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25.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2013
relativa alla nomina di un membro supplente tedesco del Comitato delle regioni
(2013/61/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
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(2) |
Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della nomina della sig.ra Dagmar MÜHLENFELD a membro titolare (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
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— |
sig.ra Helma OROSZ, Oberbürgermeisterin der Stadt Dresden. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.
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25.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/24 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2013
relativa alla nomina di un membro titolare portoghese e di un membro supplente portoghese del Comitato delle regioni
(2013/62/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo portoghese,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
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(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Carlos CESAR. |
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(3) |
Un seggio di membro supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. André BRADFORD, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
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a) |
quale membro titolare:
e |
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b) |
quale membro supplente:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
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25.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/25 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2013
che adotta linee guida sull’attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/63/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce che possono essere adottate linee guida per l’attuazione di detto articolo sulle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute. |
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(2) |
Le autorità di controllo nazionali e gli operatori del settore alimentare hanno sollevato questioni in merito all’attuazione dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Al fine di garantire un’applicazione uniforme di tali disposizioni, facilitare il lavoro delle autorità di controllo e offrire agli operatori economici maggiore chiarezza e certezza, è opportuno definire linee guida. |
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(3) |
Le linee guida figuranti nell’allegato della presente decisione devono essere prese in considerazione dalle autorità di controllo nazionali e dagli operatori del settore alimentare. Le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e i gruppi di consumatori, sono stati consultati il 12 ottobre 2012. |
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(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le linee guida per l’attuazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 sono definite nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(2) http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/general_food/index_en.htm
ALLEGATO
Linee guida sull’attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006
Introduzione
Le seguenti linee guida intendono aiutare le autorità di controllo nazionali e gli operatori del settore alimentare ad applicare l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (di seguito «il regolamento»). Le indicazioni sulla salute sono messaggi di carattere commerciale e facoltativo, presentati sotto forma di parole, frasi, immagini, logo ecc., che sostengono, suggeriscono o implicano l’esistenza di un rapporto tra il prodotto alimentare in questione e la salute.
L’articolo 10 stabilisce condizioni specifiche per l’uso consentito delle indicazioni sulla salute autorizzate. Tali condizioni devono essere rispettate insieme alle prescrizioni e ai principi generali relativi a tutte le indicazioni (p.es. l’articolo 3 del regolamento e le disposizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e la direttiva 84/450/CEE del Consiglio (2), che devono anch’essi essere rispettati dagli operatori che utilizzano indicazioni sulla salute), alle condizioni per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute stabilite nell’articolo 4, alle condizioni generali per tutte le indicazioni stabilite nell’articolo 5 e alle condizioni per l’uso specifiche previste nell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite. Ad esempio, nel caso delle indicazioni sulla « riduzione dei rischi di malattia », di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), sono prescritte informazioni supplementari dall’articolo 14, paragrafo 2. È importante notare che anche le indicazioni sulla salute autorizzate possono essere utilizzate unicamente se il loro uso è pienamente conforme a tutte le prescrizioni del regolamento. Di conseguenza, anche nel caso di un’indicazione autorizzata e inserita negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, le autorità nazionali sono tenute a intervenire qualora il suo utilizzo non sia conforme a tutte le prescrizioni del regolamento.
La conformità alle disposizioni del regolamento, in particolare all’articolo 10, può essere raggiunta più facilmente se l’operatore del settore alimentare è in grado di dimostrare la dovuta diligenza e le misure adottate per conformarsi a ogni parte del regolamento.
1. Divieto delle indicazioni sulla salute non autorizzate e delle indicazioni sulla salute il cui uso non è conforme all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento
L’articolo 10, paragrafo 1, stabilisce che tutte le indicazioni sulla salute sono vietate a meno che: a) non siano autorizzate dalla Commissione e b) il loro utilizzo non sia conforme alle prescrizioni del regolamento. Le indicazioni sulla salute devono essere state autorizzate con la procedura appropriata prevista dal regolamento e inserite in uno degli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 1. Sono vietate le indicazioni sulla salute non autorizzate (non inserite in uno degli elenchi delle indicazioni consentite) e quelle autorizzate (inserite in uno degli elenchi delle indicazioni consentite) il cui utilizzo non è conforme alle prescrizioni del regolamento.
2. Informazioni obbligatorie che accompagnano le indicazioni sulla salute autorizzate — articolo 10, paragrafo 2
2.1. Distinzione di tre casi per l’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2
Perché l’utilizzo di un’indicazione sulla salute sia conforme al regolamento, l’articolo 10, paragrafo 2, prevede che ogni indicazione sia accompagnata obbligatoriamente da due o, se del caso, quattro informazioni per il consumatore. Le informazioni indicate all’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a d), devono figurare sull’etichettatura dell’alimento o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità. Questa disposizione risponde all’obiettivo del legislatore di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori con informazioni accurate e veritiere volte ad aiutare i consumatori a compiere una scelta informata.
La definizione di « etichettatura » figura nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE e nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Secondo tale definizione, per etichettatura si intende « qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento ». Nella normativa dell’Unione esiste una definizione di «pubblicità» (4), ma non di «presentazione», che quindi va intesa alla luce della spiegazione fornita all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE e all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Un’indicazione sulla salute può figurare sull’etichettatura che può comprendere, oltre all’etichetta, anche tutte le informazioni destinate ai consumatori riguardanti l’alimento che accompagnano o cui si riferiscono. A differenza dell’etichettatura, che riguarda la fornitura dell’alimento al consumatore finale, la pubblicità riguarda la promozione della fornitura dell’alimento da parte dell’operatore del settore alimentare.
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a) |
Ai fini della conformità all’articolo 10, paragrafo 2, è necessario inserire le informazioni obbligatorie nell’etichettatura degli alimenti per i quali è fornita l’indicazione sulla salute. |
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b) |
Nei casi in cui non esiste un’etichettatura, le informazioni obbligatorie sono fornite nella pubblicità e nella presentazione dell’alimento per il quale è fornita l’indicazione sulla salute. Se ad esempio un’indicazione sulla salute è utilizzata nella pubblicità generica di un alimento (p.es. olio di oliva, latticini, carni ecc.), la quale non è legata a uno specifico prodotto che sarebbe provvisto di etichettatura, le informazioni obbligatorie devono essere fornite anche nella pubblicità e nella presentazione di tale alimento. L’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce il principio secondo il quale le informazioni obbligatorie sono sempre rese disponibili al consumatore per tutti gli alimenti al momento dell’acquisto. In particolare, va menzionato l’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1169/2011 sulla vendita a distanza, in base al quale le informazioni obbligatorie sono a disposizione del consumatore prima dell’acquisto e nel caso delle vendite a distanza in cui l’accesso all’etichettatura è limitato, devono essere incluse nella presentazione e nella pubblicità dell’alimento, sul supporto materiale della vendita a distanza, che può essere un sito web, un catalogo, un depliant, una lettera ecc. |
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c) |
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento prevede un’esenzione nel caso di alimenti non preconfezionati destinati alla vendita al consumatore finale o ai servizi di ristorazione di collettività e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata. L’esenzione significa che le informazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), non sono richieste. Le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettere c) e d), sono invece richieste sempre, se necessario. |
2.2. Quattro informazioni obbligatorie
Pur concedendo una certa flessibilità agli operatori del settore alimentare per quanto riguarda la formulazione delle informazioni obbligatorie, il regolamento prevede che in caso di utilizzo di un’indicazione sulla salute siano fornite le quattro informazioni seguenti:
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a) |
«una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano» Questa disposizione ha lo scopo di aiutare il consumatore a comprendere l’effetto benefico specifico dell’alimento recante l’indicazione sulla salute. Essa sottolinea che il consumatore deve essere informato sul fatto che l’alimento in questione deve essere consumato con moderazione, nel quadro di una dieta varia ed equilibrata e nel rispetto di una buona pratica dietetica (considerando 18) per ottenere effetti benefici sulla salute e che il suo consumo nel quadro di una dieta varia ed equilibrata è solo una delle condizioni di uno stile di vita sano; |
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b) |
«la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato» Questa disposizione concerne le informazioni sulla composizione dell’alimento che devono essere fornite dagli operatori del settore alimentare per garantire che sia ottenuto l’effetto indicato. Il modo in cui l’alimento è consumato è importante e informarne il consumatore può anche essere una prescrizione relativa alle condizioni specifiche per l’uso delle indicazioni sulla salute stabilite dalla Commissione ai fini della loro autorizzazione e del loro inserimento nel registro dell’Unione (5). La disposizione intende assicurare per tutte le indicazioni sulla salute che il consumatore sia informato in modo esauriente sulla quantità e sulle modalità di consumo quotidiano dell’alimento. Occorre ad esempio specificare se l’effetto indicato può essere ottenuto consumando l’alimento un’unica volta o varie volte nel corso della giornata. Inoltre, le informazioni non possono incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un alimento, come stabilito all’articolo 3, secondo comma, lettera c). Qualora ciò non sia possibile, l’indicazione sulla salute non è da fornire; |
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c) |
«se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l’alimento»; e |
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d) |
«un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive» Alcune indicazioni possono essere autorizzate con limitazioni del loro utilizzo, mentre per alcune sostanze possono essere previste prescrizioni di etichettatura supplementari, in base ad altre disposizioni specifiche per determinate categorie di alimenti. Queste prescrizioni devono essere tutte rispettate e gli operatori sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni pertinenti che si applicano agli alimenti e alle indicazioni. Gli operatori del settore alimentare si assumono comunque le proprie responsabilità nell’ambito della legislazione alimentare generale, rispettano le norme fondamentali per la commercializzazione di alimenti sicuri e non nocivi alla salute e utilizzano queste dichiarazioni su garanzia personale. |
3. Riferimento a benefici sanitari generali e non specifici — articolo 10, paragrafo 3
L’articolo 10, paragrafo 3, consente, senza previa autorizzazione e a specifiche condizioni, l’utilizzo di dichiarazioni facili, attraenti, che fanno riferimento a benefici generali e non specifici dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute. L’utilizzo di queste dichiarazioni può essere utile ai consumatori poiché contengono messaggi di facile comprensione. Questi messaggi possono tuttavia essere facilmente fraintesi e/o interpretati erroneamente dai consumatori, inducendoli a immaginare benefici di un alimento diversi o migliori rispetto a quelli reali. Per questo motivo, quando si fa riferimento a benefici generali e non specifici, tale riferimento deve essere accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute figurante nell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite del registro dell’Unione. Ai fini del regolamento, l’indicazione specifica autorizzata sulla salute che accompagna la dicitura che fa riferimento a benefici sanitari generali e non specifici deve figurare «accanto a» o «dopo» tale dicitura.
Le indicazioni specifiche degli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite devono avere una certa attinenza con il riferimento generale. Se questo riferimento diventa più generale, ad esempio «per una buona salute», potrà essere accompagnato da varie indicazioni sulla salute consentite di tali elenchi. Va tuttavia notato che l’articolo 10 fissa norme sul contesto in cui si utilizzano le indicazioni sulla salute e dato che tale articolo si riferisce in modo specifico alle norme dei capi II e IV, tali norme devono essere tenute presenti se gli operatori desiderano conformarsi alle prescrizioni dell’articolo 10, paragrafo 3. Per evitare di indurre in errore i consumatori, gli operatori del settore alimentare hanno quindi la responsabilità di dimostrare il legame tra il riferimento ai benefici generali e non specifici dell’alimento e l’indicazione sulla salute specifica consentita che l’accompagna.
Alcune indicazioni per le quali è stata richiesta l’autorizzazione sono state giudicate, durante la valutazione scientifica, troppo generali o non specifiche ai fini della valutazione. Tali indicazioni non hanno potuto essere autorizzate e si trovano perciò nell’elenco delle indicazioni non autorizzate del registro dell’Unione delle indicazioni nutrizionali e sulla salute. Ciò non esclude che queste indicazioni possano beneficiare delle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 3, e possano quindi essere utilizzate legalmente se sono accompagnate da un’indicazione specifica dell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite conformemente a tale articolo.
(1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
(2) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17.
(3) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(4) La direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa recita: per «pubblicità» si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).
(5) Il registro dell’Unione è pubblicato sul sito Internet ufficiale della Commissione europea, DG Salute e consumatori http://ec.europa.eu/nuhclaims/