ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.020.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 20

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
23 gennaio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/40/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 maggio 2010, relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

1

Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 49/2013 del Consiglio, del 22 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

25

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 50/2013 del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

29

 

*

Regolamento (UE) n. 51/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 del Consiglio per quanto riguarda i metodi d’analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali ( 1 )

33

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 52/2013 della Commissione, del 22 gennaio 2013, che modifica l’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il vino frizzante, il vino frizzante gassificato e il mosto di uve concentrato rettificato

44

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 53/2013 della Commissione, del 22 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

46

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2013 della Commissione, del 22 gennaio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

48

 

 

DECISIONI

 

 

2013/41/PESC

 

*

Decisione EUCAP NESTOR/1/2013 del Comitato politico e di sicurezza, dell'11 gennaio 2013, relativa all'istituzione del comitato dei contributori della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)

50

 

 

2013/42/PESC

 

*

Decisione EUCAP NESTOR/2/2013 del Comitato politico e di sicurezza, dell'11 gennaio 2013, relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa (EUCAP NESTOR)

52

 

*

Decisione 2013/43/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2013, sulla prosecuzione delle attività dell’Unione a sostegno dei negoziati relativi al trattato sul commercio delle armi nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza

53

 

*

Decisione 2013/44/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

57

 

*

Decisione 2013/45/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

60

 

*

Decisione di esecuzione 2013/46/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

65

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

23.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2010

relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

(2013/40/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 maggio 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare con la Repubblica di Corea un accordo quadro («l'accordo»).

(2)

I negoziati si sono conclusi e l'accordo è stato siglato il 14 ottobre 2009.

(3)

Fatta salva la sua conclusione in una data successiva, è opportuno che l'accordo sia firmato e applicato a titolo provvisorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

In attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore, l'accordo si applica in via provvisoria, con decorrenza dal primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2010

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


ACCORDO QUADRO

tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominati «Stati membri»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COREA,

dall'altra,

in seguito denominate congiuntamente «Parti»,

CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia e i legami storici, politici ed economici che le uniscono;

RAMMENTANDO l'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 ed entrato in vigore il 1o aprile 2001;

TENENDO CONTO del rapido processo mediante il quale l'Unione europea sta acquisendo la propria identità nella politica estera e nei settori della sicurezza e della giustizia;

CONSAPEVOLI del ruolo e delle responsabilità sempre maggiori che la Repubblica di Corea assume in seno alla comunità internazionale;

SOTTOLINEANDO l'ampia natura delle loro relazioni e l'importanza di un impegno costante per preservarne la coerenza generale;

CONFERMANDO il desiderio di mantenere e sviluppare il loro regolare dialogo politico, basato su valori e aspirazioni comuni;

ESPRIMENDO la comune volontà di elevare le loro relazioni al livello di partenariato rafforzato, in particolare nei settori politico, economico, sociale e culturale;

DETERMINATE, a questo riguardo, a consolidare, approfondire e diversificare le relazioni nei settori di reciproco interesse a livello bilaterale, regionale e mondiale e su basi di parità, rispetto della sovranità, non discriminazione e mutui vantaggi;

RIAFFERMANDO il loro fermo impegno al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, nonché dei principi dello Stato di diritto e del buon governo;

RIAFFERMANDO la loro determinazione a lottare contro i crimini gravi di rilevanza internazionale e la convinzione che si debba assicurare l'effettivo perseguimento dei crimini più gravi di rilevanza internazionale adottando provvedimenti a livello nazionale e rafforzando la cooperazione internazionale;

CONSIDERANDO che il terrorismo è una minaccia per la sicurezza mondiale, auspicando d'intensificare il dialogo e la cooperazione nella lotta contro il terrorismo, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti, in particolare la risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e riaffermando che il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto costituiscono le basi fondamentali della lotta contro il terrorismo;

CONCORDANDO nel ritenere che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori costituisca una grave minaccia per la sicurezza internazionale, riconoscendo l'impegno della comunità internazionale nella lotta contro tale proliferazione, tradottosi nell'adozione delle pertinenti convenzioni e risoluzioni internazionali del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1540, e desiderose di rafforzare il dialogo e la cooperazione in questo settore;

RICONOSCENDO la necessità di una maggiore cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza;

RAMMENTANDO a tale riguardo che le disposizioni dell'accordo rientranti nell'ambito di applicazione della parte III, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell'Unione europea, fino al momento in cui l'Unione europea notifichi alla Repubblica di Corea che l'uno o l'altro di tali Stati è vincolato in tal senso in quanto membro dell'Unione europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che altrettanto vale per la Danimarca, conformemente al pertinente protocollo allegato ai suddetti trattati;

RICONOSCENDO il loro desiderio di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;

ESPRIMENDO l'impegno a garantire un livello elevato di tutela ambientale e la determinazione a cooperare nella lotta contro il cambiamento climatico;

RAMMENTANDO il loro sostegno a un'equa globalizzazione e agli obiettivi di un'occupazione piena e produttiva e di un lavoro dignitoso per tutti;

RICONOSCENDO che gli scambi e i flussi d'investimenti fra le Parti hanno prosperato sulla base di un sistema commerciale disciplinato da regole mondiali sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC);

DESIDEROSE di assicurare le condizioni necessarie e di dare impulso all'incremento e allo sviluppo sostenibili del commercio e degli investimenti fra le Parti a reciproco vantaggio, tra l'altro istituendo una zona di libero scambio;

CONCORDI sull'esigenza di profondere sforzi collettivi in risposta a questioni di portata mondiale come il terrorismo, i crimini gravi di rilevanza internazionale, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, il cambiamento climatico, l'insicurezza in materia di energia e risorse, la povertà e la crisi finanziaria;

DETERMINATE a rafforzare la cooperazione nei settori di reciproco interesse, in particolare la promozione dei principi democratici e il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta contro il traffico illecito in armi leggere e di piccolo calibro, l'adozione di provvedimenti contro i crimini più gravi di rilevanza per la comunità internazionale, la lotta contro il terrorismo, la cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali, il commercio e gli investimenti, il dialogo sulla politica economica, la cooperazione fra le imprese, la fiscalità, le dogane, la politica della concorrenza, la società dell’informazione, la scienza e la tecnologia, l’energia, i trasporti, la politica dei trasporti marittimi, la politica dei consumatori, la salute, l'occupazione e gli affari sociali, l'ambiente e le risorse naturali, il cambiamento climatico, l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura, l'ambiente marino e la pesca, gli aiuti allo sviluppo, la cultura, l'informazione, la comunicazione, i mezzi audiovisivi e i media, l'istruzione, lo Stato di diritto, la cooperazione giuridica, la protezione dei dati personali, la migrazione, la lotta contro le droghe illecite, la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la lotta contro la criminalità informatica, l'attività di contrasto, il turismo, la società civile, la pubblica amministrazione e le statistiche;

CONSAPEVOLI dell'importanza di agevolare la partecipazione alla cooperazione dei singoli e delle entità direttamente interessati, in particolare gli operatori economici e gli organismi che li rappresentano;

RICONOSCENDO l'opportunità che ciascuna delle Parti promuova il ruolo e il profilo dell'altra nella propria regione e di promuovere i contatti personali fra le Parti;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

FONDAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Fondamento della cooperazione

1.   Le Parti confermano il loro impegno al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, che riflettono il principio dello Stato di diritto, è alla base delle politiche interna e internazionale di entrambe le Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

2.   Le Parti confermano la loro fedeltà alla Carta delle Nazioni Unite e il loro sostegno ai valori condivisi ivi espressi.

3.   Le Parti ribadiscono il proprio impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni e la crescita economica, a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e a cooperare per affrontare le sfide ambientali mondiali, in particolar modo il cambiamento climatico.

4.   Le Parti riaffermano la propria adesione ai principi del buon governo e della lotta contro la corruzione, in particolare tenendo conto dei loro obblighi internazionali.

5.   Le Parti sottolineano il comune attaccamento al carattere globale delle relazioni bilaterali e al mantenimento della coerenza generale a tale riguardo.

6.   Le Parti convengono di elevare le loro relazioni al livello di partenariato rafforzato e di sviluppare i settori di cooperazione ai livelli bilaterale, regionale e mondiale.

7.   L'attuazione del presente accordo tra Parti animate da rispetto e valori comuni si basa pertanto sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato equo, del multilateralismo, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.

Articolo 2

Obiettivi della cooperazione

1.   Per rafforzare la loro cooperazione, le Parti s'impegnano a intensificare il dialogo politico e a migliorare ulteriormente le loro relazioni economiche, mirando in particolare a:

a)

convenire una visione futura per il rafforzamento del partenariato e sviluppare progetti comuni volti ad attuare tale visione;

b)

condurre un regolare dialogo politico;

c)

promuovere gli sforzi collettivi in tutti i consessi e le organizzazioni regionali e internazionali competenti per dare risposta alle questioni di portata mondiale;

d)

promuovere la cooperazione economica nei settori di reciproco interesse, compresa la cooperazione scientifica e tecnologica, allo scopo di diversificare gli scambi a reciproco vantaggio;

e)

incentivare la cooperazione tra imprese agevolando gli investimenti da entrambi i lati e promuovendo una migliore comprensione reciproca;

f)

rafforzare la partecipazione rispettiva di ciascuna Parte ai programmi di cooperazione aperti all'altra;

g)

promuovere il ruolo e il profilo dell'altra Parte nella propria regione attraverso vari mezzi, compresi gli scambi culturali, l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e l'istruzione;

h)

promuovere i contatti personali e la comprensione.

2.   Sulla base del loro partenariato consolidato e dei loro valori comuni, le Parti convengono di sviluppare la cooperazione e il dialogo su tutte le questioni d'interesse comune, mirando in particolare a:

a)

rafforzare il dialogo politico e la cooperazione, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, le armi leggere e di piccolo calibro, i crimini più gravi di rilevanza per la comunità internazionale e la lotta contro il terrorismo;

b)

rafforzare la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse concernenti gli scambi e gli investimenti e assicurare le condizioni per un incremento sostenibile degli scambi e investimenti tra le Parti a reciproco vantaggio;

c)

rafforzare la cooperazione nel settore economico, in particolare per quanto riguarda il dialogo sulla politica economica, la cooperazione tra imprese, la fiscalità, le dogane, la politica della concorrenza, la società dell’informazione, la scienza e la tecnologia, l’energia, i trasporti, la politica dei trasporti marittimi e la politica dei consumatori;

d)

rafforzare la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda la salute, l'occupazione e gli affari sociali, l'ambiente e le risorse naturali, il cambiamento climatico, l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura, l'ambiente marino e la pesca e gli aiuti allo sviluppo;

e)

rafforzare la cooperazione nei settori della cultura, dell'informazione, della comunicazione, dei mezzi audiovisivi e media e dell'istruzione;

f)

rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza, in particolare per quanto riguarda lo Stato di diritto, la cooperazione giuridica, la protezione dei dati personali, la migrazione, la lotta contro le droghe illecite, la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la lotta contro la criminalità informatica e l'attività di contrasto;

g)

rafforzare la cooperazione in altri settori d'interesse comune, in particolare il turismo, la società civile, la pubblica amministrazione e le statistiche.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE

Articolo 3

Dialogo politico

1.   L'Unione europea e la Repubblica di Corea avviano un regolare dialogo politico basato su valori e aspirazioni comuni. Il dialogo si svolge secondo le procedure concordate tra la Repubblica di Corea e l'Unione europea.

2.   Il dialogo politico ha l'obiettivo di:

a)

sottolineare l'impegno delle Parti a favore della democrazia e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

b)

promuovere soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali o regionali e il rafforzamento delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali;

c)

intensificare le consultazioni politiche su questioni di sicurezza internazionale come il controllo degli armamenti e il disarmo, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa e il trasferimento internazionale di armi convenzionali;

d)

riflettere sulle principali questioni internazionali d'interesse comune intensificando lo scambio d'informazioni pertinenti tra le Parti e nei consessi internazionali;

e)

intensificare le consultazioni su questioni di particolare interesse per i paesi delle regioni dell'Asia-Pacifico ed europea, al fine di promuovere la pace, la stabilità e la prosperità in entrambe le regioni.

3.   Il dialogo tra le Parti avviene tramite contatti, scambi e consultazioni, in particolare nelle seguenti forme:

a)

incontri di vertice a livello di capi di Stato e di governo ogniqualvolta le Parti lo ritengano necessario;

b)

consultazioni annuali a livello ministeriale in sedi da concordarsi tra le Parti;

c)

incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali a livello di alti funzionari;

d)

dialoghi settoriali su questioni d'interesse comune;

e)

scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e l'Assemblea nazionale della Repubblica di Corea.

Articolo 4

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Le Parti considerano la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di attori statali e non statali, una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.

2.   Le Parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori tramite la piena attuazione dei rispettivi obblighi giuridici vigenti in materia di disarmo e non proliferazione e di altri strumenti pertinenti concordati dalle Parti. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

3.   Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

a)

l'adozione delle misure necessarie per firmare, ratificare o aderire, secondo il caso, e attuare integralmente tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;

b)

l'istituzione di un sistema nazionale efficace di controllo delle esportazioni per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei beni e tecnologie a esse correlati, inclusi controlli sugli utilizzatori finali e adeguate sanzioni civili e penali in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

4.   Le Parti convengono che il dialogo politico accompagni e consolidi i suddetti elementi.

Articolo 5

Armi leggere e di piccolo calibro

1.   Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni nonché la loro eccessiva accumulazione, le carenze nella gestione, depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2.   Le Parti convengono di attuare i rispettivi impegni in materia di contrasto al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni nell'ambito degli strumenti internazionali, tra cui il programma d'azione dell'ONU volto a prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e lo strumento internazionale volto a consentire agli Stati d'identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro (ITI), nonché gli obblighi che derivano loro dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3.   Le Parti s'impegnano a cooperare e ad assicurare il coordinamento, la complementarità e la sinergia delle loro azioni di contrasto al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale.

Articolo 6

Crimini più gravi di rilevanza per la comunità internazionale

1.   Le Parti ribadiscono che i crimini più gravi di rilevanza per l'intera comunità internazionale non devono rimanere impuniti e che deve essere assicurato il loro effettivo perseguimento adottando provvedimenti a livello nazionale e, se opportuno, rafforzando la cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale. Le Parti convengono di sostenere pienamente l'universalità e l'integrità dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e relativi strumenti.

2.   Le Parti convengono che sarebbe proficuo un dialogo tra di esse a tale riguardo.

Articolo 7

Cooperazione nella lotta contro il terrorismo

1.   Ribadendo l'importanza della lotta contro il terrorismo e conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e quello in materia di diritti umani e dei rifugiati, nonché alle rispettive legislazioni e normative e tenuto conto della strategia globale contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, le Parti convengono di cooperare nella prevenzione e repressione degli atti di terrorismo.

2.   In particolare, le Parti agiscono in tal senso:

a)

nel quadro dell'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e degli obblighi che derivano loro da altri strumenti e convenzioni internazionali pertinenti;

b)

mediante scambi d'informazioni su gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno a norma del diritto internazionale e nazionale;

c)

mediante scambi di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambi di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;

d)

mediante una cooperazione volta a rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo, compresa la definizione giuridica degli atti terroristici, e adoperandosi in particolare per giungere a un accordo sulla convenzione globale contro il terrorismo internazionale;

e)

attraverso la condivisione delle migliori pratiche nel settore della tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.

TITOLO III

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI E INTERNAZIONALI

Articolo 8

Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

Le Parti s'impegnano a cooperare e a scambiare opinioni nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'OMC, il vertice Asia-Europa (ASEM) e il forum regionale dell'ASEAN.

TITOLO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 9

Commercio e investimenti

1.   Le Parti s'impegnano a cooperare per assicurare le condizioni necessarie e dare impulso all'incremento e allo sviluppo sostenibili del commercio e degli investimenti a reciproco vantaggio. Le Parti avviano un dialogo e rafforzano la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse correlati al commercio e agli investimenti, allo scopo di agevolare flussi commerciali e di investimenti sostenibili, prevenire ed eliminare gli ostacoli al commercio e agli investimenti e far progredire il sistema commerciale multilaterale.

2.   A tal fine, le Parti attuano la cooperazione nel settore commerciale e degli investimenti tramite l'accordo che istituisce una zona di libero scambio. Detto accordo costituisce un accordo specifico ai sensi dell'articolo 43 che mette in atto le disposizioni commerciali del presente accordo.

3.   Le Parti si tengono reciprocamente informate e scambiano opinioni sullo sviluppo del commercio bilaterale e internazionale, sugli investimenti e sulle politiche e problematiche correlate.

Articolo 10

Dialogo sulla politica economica

1.   Le Parti convengono di rafforzare il dialogo fra le rispettive autorità e di promuovere lo scambio d'informazioni e la condivisione di esperienze in materia di politiche e tendenze macroeconomiche.

2.   Le Parti convengono di rafforzare il dialogo e la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.

Articolo 11

Cooperazione tra imprese

1.   Le Parti, tenendo conto delle rispettive politiche e dei rispettivi obiettivi economici, convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori ritenuti opportuni, in particolare allo scopo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), tra l'altro mediante:

a)

scambi d'informazioni e di esperienze sulla realizzazione di un contesto favorevole al miglioramento della competitività delle PMI e sulle procedure per la loro creazione;

b)

la promozione di contatti tra operatori economici, l'incentivazione di coinvestimenti e la costituzione di joint ventures e di reti d'informazione, in particolare attraverso i programmi esistenti;

c)

la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti e ai mercati, la fornitura di informazioni e la promozione dell'innovazione;

d)

l'agevolazione delle attività avviate dalle PMI di entrambe le Parti;

e)

la promozione della responsabilità e rendicontazione sociale delle imprese e di pratiche commerciali responsabili, inclusi il consumo e la produzione sostenibili.

2.   Le Parti agevolano le pertinenti attività di cooperazione avviate dal settore privato di entrambe.

Articolo 12

Fiscalità

Al fine di rafforzare e sviluppare le attività economiche tenendo conto nel contempo della necessità di sviluppare un quadro normativo adeguato, le Parti riconoscono e s'impegnano ad attuare nel settore della fiscalità i principi della trasparenza, dello scambio d'informazioni e della leale concorrenza fiscale. A tal fine, secondo le rispettive competenze, le Parti migliorano la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevolano la riscossione del gettito fiscale legittimo e sviluppano misure finalizzate a un'efficace attuazione dei suddetti principi.

Articolo 13

Dogane

Le Parti cooperano nel settore doganale su base bilaterale e multilaterale. A tal fine, condividono in particolare le esperienze ed esaminano le possibilità di semplificare le procedure, aumentare la trasparenza e sviluppare la cooperazione. Esse ricercano inoltre una convergenza di opinioni e un'azione comune nei pertinenti ambiti internazionali.

Articolo 14

Politica della concorrenza

1.   Le Parti promuovono la concorrenza leale nelle attività economiche applicando integralmente la propria normativa in materia di concorrenza.

2.   Nel perseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e conformemente all'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali, le Parti s'impegnano a cooperare per:

a)

riconoscere l'importanza del diritto della concorrenza e delle autorità preposte alla concorrenza e puntare ad applicare in modo proattivo la legge al fine di creare un clima di concorrenza leale;

b)

condividere informazioni e migliorare la cooperazione tra le autorità preposte alla concorrenza.

Articolo 15

Società dell'informazione

1.   Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della vita moderna e rivestono un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le Parti convengono di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in questo settore.

2.   La cooperazione in questo settore si incentra, tra l'altro:

a)

sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della vita privata e dei dati personali, nonché l'indipendenza e l'efficienza dell'autorità di regolamentazione;

b)

sull'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi di ricerca, anche in un contesto regionale;

c)

sulla standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d)

sulla promozione della cooperazione tra le Parti nella ricerca riguardante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

e)

sugli aspetti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione legati alla sicurezza, inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro la criminalità informatica e l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica.

3.   È incoraggiata la cooperazione tra imprese.

Articolo 16

Scienza e tecnologia

Le Parti promuovono, sviluppano e agevolano le attività di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia a scopo pacifico, conformemente all'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea.

Articolo 17

Energia

1.   Le Parti riconoscono l'importanza del settore dell'energia per lo sviluppo economico e sociale e si adoperano, nell'ambito delle rispettive competenze, per migliorare la cooperazione in questo settore al fine di:

a)

diversificare gli approvvigionamenti energetici per rafforzare la sicurezza energetica e sviluppare forme di energia nuove, sostenibili, innovative e rinnovabili, compresi, tra l'altro, i biocombustibili e le biomasse e l'energia eolica, solare e idrica;

b)

sostenere lo sviluppo di politiche volte ad accrescere la competitività delle energie rinnovabili;

c)

pervenire a un utilizzo razionale dell'energia con contributi dal lato sia della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica nella produzione, nel trasporto, nella distribuzione e nell'uso finale dell'energia:

d)

incentivare i trasferimenti di tecnologia ai fini della produzione e dell'utilizzo sostenibili di energia;

e)

migliorare lo sviluppo delle capacità e agevolare gli investimenti nel settore dell'energia, tenendo conto dei principi di trasparenza, non discriminazione e compatibilità di mercato;

f)

promuovere la concorrenza nel mercato dell'energia;

g)

scambiare opinioni sugli sviluppi nei mercati mondiali dell'energia, compresa l'incidenza sui paesi in via di sviluppo.

2.   A tal fine, le Parti prendono le opportune iniziative per promuovere, in particolare nei contesti regionali e internazionali esistenti, le seguenti attività di cooperazione:

a)

cooperazione nell'elaborazione delle politiche energetiche e scambio d'informazioni attinenti alle politiche energetiche:

b)

scambio d'informazioni sulla situazione e sulle tendenze del mercato, dell'industria e delle tecnologie nel settore dell'energia;

c)

realizzazione di studi e ricerche comuni;

d)

aumento del commercio e degli investimenti nel settore dell'energia.

Articolo 18

Trasporti

1.   Le Parti si adoperano per cooperare in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti, compresa la politica dei trasporti integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente e di rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporti.

2.   La cooperazione fra le Parti in questo settore è volta a promuovere:

a)

gli scambi d'informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, fluviali, aerei e marittimi, comprese la loro logistica e l'interconnessione e interoperabilità delle reti di trasporto multimodali nonché la gestione delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti;

b)

un dialogo e azioni comuni nel settore del trasporto aereo in ambiti di reciproco interesse, compresi l'accordo su taluni aspetti dei servizi aerei e l'esame delle possibilità di maggiore sviluppo delle relazioni, la cooperazione tecnica e normativa in materia di sicurezza e protezione nel settore aereo, ambiente, gestione del traffico aereo, applicazione del diritto della concorrenza e regolamentazione economica dell'industria del trasporto aereo, nell'intento di promuovere la convergenza normativa e di rimuovere gli ostacoli alle attività economiche. Su questa base, le Parti valutano la possibilità di una più ampia cooperazione nel settore dell'aviazione civile;

c)

la cooperazione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti;

d)

la cooperazione nei consessi internazionali che si occupano di trasporti;

e)

l'applicazione di norme in materia di sicurezza e protezione e di prevenzione dell'inquinamento, in particolare per quanto concerne i trasporti marittimi e aerei, conformemente alle pertinenti convenzioni internazionali applicabili a entrambe le Parti, compresa la cooperazione nei consessi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione delle normative internazionali.

3.   Per quanto riguarda la navigazione satellitare globale civile, le Parti cooperano a norma dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

Articolo 19

Politica dei trasporti marittimi

1.   Le Parti s'impegnano a perseguire l'obiettivo dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale in condizioni di concorrenza leale e su base commerciale conformemente al disposto del presente articolo.

2.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti:

a)

si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi sui servizi di trasporto marittimo, inclusi i trasporti sfusi di merci liquide o solide e i trasporti di linea, e dall'applicare tali clausole se contenute in precedenti accordi bilaterali;

b)

si astengono dall'applicare, dall'entrata in vigore del presente accordo, misure amministrative, tecniche e legislative suscettibili di creare discriminazioni tra i propri cittadini o società e quelli dell'altra Parte nella prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale;

c)

concedono alle navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e d'infrastrutture per il carico e lo scarico;

d)

autorizzano la presenza commerciale di società di navigazione dell'altra Parte sul proprio territorio applicando, per l'insediamento e le attività di tali società, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle proprie società oppure alle consociate e alle filiali di società di paesi terzi, nel caso che a queste ultime siano concesse condizioni migliori.

3.   Ai fini del presente articolo, l'accesso al mercato marittimo internazionale comprende, tra l'altro, il diritto per i vettori marittimi internazionali di ciascuna Parte di organizzare servizi di trasporto porta a porta comprendenti una tratta marittima e, a tal fine, di concludere contratti direttamente con i gestori locali di modi di trasporto diversi da quello marittimo sul territorio dell'altra Parte, fatte salve le restrizioni in materia di cittadinanza previste per il trasporto di merci e passeggeri con tali altri modi di trasporto.

4.   Il disposto del presente articolo si applica alle società dell'Unione europea e della Corea e alle società di navigazione aventi sede fuori dell'Unione europea e della Repubblica di Corea controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Corea, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro o nella Repubblica di Corea secondo le rispettive norme di legge.

5.   Le attività delle società di navigazione nell'Unione europea e nella Repubblica di Corea sono disciplinate, se del caso, da accordi specifici.

6.   Le Parti conducono un dialogo nel settore della politica dei trasporti marittimi.

Articolo 20

Politica dei consumatori

Le Parti si adoperano per cooperare nel settore della politica dei consumatori al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori. Le Parti convengono che, per quanto possibile, la cooperazione in questo settore può mirare a:

a)

accrescere la compatibilità tra le normative di protezione dei consumatori, per evitare barriere commerciali assicurando nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori;

b)

promuovere lo scambio d'informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori, inclusi le leggi a protezione dei consumatori, la sicurezza dei prodotti di consumo, l'applicazione delle leggi, l'educazione e il rafforzamento dei mezzi di azione dei consumatori e i mezzi di ricorso a loro disposizione;

c)

favorire lo sviluppo di associazioni indipendenti di consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.

TITOLO V

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 21

Salute

1.   Le Parti convengono di promuovere la cooperazione reciproca e lo scambio d'informazioni nei settori della salute e della gestione efficace dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero.

2.   Le Parti s'impegnano a promuovere gli scambi d'informazioni e la cooperazione reciproca, tra l'altro, tramite:

a)

lo scambio d'informazioni sulla sorveglianza delle malattie infettive, incluse le pandemie influenzali, e sull'allarme precoce e le contromisure;

b)

lo scambio d'informazioni sulle strategie sanitarie e sui piani sanitari pubblici;

c)

lo scambio d'informazioni sulle politiche di promozione della salute, come le campagne contro il fumo, la prevenzione dell'obesità e il controllo delle malattie;

d)

lo scambio d'informazioni, per quanto possibile, nel settore della sicurezza e dell'approvazione dei farmaci;

e)

lo scambio d'informazioni, per quanto possibile, e la ricerca comune nel settore della sicurezza degli alimenti, per esempio in riferimento alle leggi e ai regolamenti in materia di alimenti, ai sistemi di allarme rapido, ecc.;

f)

la cooperazione nel settore della ricerca e sviluppo, per esempio in riferimento alle terapie avanzate e ai medicinali orfani e innovativi;

g)

lo scambio d'informazioni e la cooperazione in materia di politica dei servizi sanitari in rete.

3.   Le Parti si adoperano per promuovere l'applicazione degli accordi sanitari internazionali, quali i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro per il controllo del tabacco.

Articolo 22

Occupazione e affari sociali

1.   Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, anche nel contesto della globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse si sforzano di promuovere la cooperazione e gli scambi d'informazioni e di esperienze sui temi dell'occupazione e del lavoro. I settori di cooperazione possono comprendere la coesione regionale e sociale, l'integrazione sociale, i sistemi di previdenza sociale, l'acquisizione di competenze lungo tutto l'arco della vita, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la parità di genere e il lavoro dignitoso.

2.   Le Parti ribadiscono la necessità di sostenere un processo di globalizzazione a vantaggio di tutti e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà.

3.   Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale, sancite in particolare dalla dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro.

4.   Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici concordati congiuntamente, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.

Articolo 23

Ambiente e risorse naturali

1.   Le Parti convengono che è necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica come basi per lo sviluppo delle generazioni attuali e future.

2.   Le Parti si adoperano per proseguire e rafforzare la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, anche in un contesto regionale, in particolare per quanto concerne:

a)

il cambiamento climatico e l'efficienza energetica;

b)

la consapevolezza ambientale;

c)

l'adesione agli accordi ambientali multilaterali, compresi quelli riguardanti la biodiversità e la biosicurezza e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, e la loro attuazione;

d)

la promozione di tecnologie, prodotti e servizi ambientali, compresi i sistemi di gestione ambientale e l'etichettatura ambientale;

e)

la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze pericolose, rifiuti pericolosi e altri tipi di rifiuti;

f)

il controllo della conservazione dell'ambiente costiero e marino e la lotta contro il suo inquinamento e degrado;

g)

la partecipazione a livello locale alla protezione dell'ambiente quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile;

h)

la gestione dei suoli e dei terreni;

i)

lo scambio d'informazioni, di conoscenze specialistiche e di pratiche.

3.   Si tiene opportunamente conto dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione dei pertinenti accordi ambientali multilaterali.

Articolo 24

Cambiamento climatico

1.   Le Parti riconoscono la minaccia comune rappresentata a livello mondiale dal cambiamento climatico e la necessità di adottare misure per la riduzione delle emissioni al fine di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire una pericolosa interferenza antropica nel sistema climatico. Nell'ambito delle rispettive competenze, e fatte salve le discussioni sul cambiamento climatico in altre sedi, quali la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), le Parti rafforzano la cooperazione in questo settore. Tale cooperazione ha come scopo:

a)

la lotta contro il cambiamento climatico, con l'obiettivo generale di una rapida transizione verso società a bassa emissione di carbonio, mediante adeguate azioni nazionali di mitigazione e adattamento;

b)

la promozione dell'impiego efficiente delle risorse, anche attraverso il diffuso utilizzo delle migliori tecnologie a basse emissioni di carbonio disponibili ed economicamente convenienti e norme per la mitigazione e l'adattamento;

c)

lo scambio di conoscenze specialistiche e informazioni sui benefici e sulla struttura dei sistemi di scambio dei diritti di emissione;

d)

il miglioramento degli strumenti di finanziamento dei settori pubblico e privato, inclusi i meccanismi di mercato e i partenariati pubblico-privato atti a contribuire efficacemente all'azione volta a combattere il cambiamento climatico;

e)

la collaborazione in materia di ricerca, sviluppo, diffusione, applicazione e trasferimento di tecnologie a basse emissioni di carbonio, allo scopo di mitigare le emissioni di gas a effetto serra preservando, nel contempo, la crescita economica;

f)

se del caso, lo scambio di esperienze e di conoscenze specialistiche in materia di controllo e analisi degli effetti dei gas a effetto serra e di sviluppo di programmi di mitigazione e adattamento;

g)

se del caso, il sostegno alle azioni di mitigazione e adattamento dei paesi in via di sviluppo, anche attraverso i meccanismi di flessibilità del Protocollo di Kyoto.

2.   A tal fine, le Parti convengono d'intensificare il dialogo e la cooperazione a livello politico, strategico e tecnico.

Articolo 25

Agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura

Le Parti convengono di favorire la cooperazione nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura. In particolare, le Parti scambiano informazioni e sviluppano la cooperazione nei seguenti campi:

a)

la politica agricola e forestale e le prospettive dell'agricoltura e della silvicoltura a livello internazionale in generale;

b)

la registrazione e la tutela delle indicazioni geografiche;

c)

la produzione biologica;

d)

la ricerca nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura;

e)

la politica di sviluppo delle zone rurali e segnatamente la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli;

f)

l'agricoltura sostenibile, la silvicoltura e l'integrazione delle esigenze ambientali nella politica agricola;

g)

i nessi tra l'agricoltura, la silvicoltura e l'ambiente e la politica di sviluppo delle zone rurali;

h)

le attività di promozione dei prodotti agroalimentari;

i)

la gestione sostenibile delle foreste, allo scopo d'impedire la deforestazione e di favorire la creazione di nuove aree boschive, tenendo in debita considerazione gli interessi dei paesi in via di sviluppo esportatori di legname.

Articolo 26

Ambiente marino e pesca

Le Parti favoriscono la cooperazione, a livello bilaterale e multilaterale, in materia di ambiente marino e di pesca, allo scopo di promuovere uno sviluppo e una gestione sostenibili e responsabili dell'ambiente marino e della pesca. La cooperazione può comprendere:

a)

gli scambi d'informazioni;

b)

il sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine; e

c)

la promozione delle azioni volte a prevenire e combattere le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.

Articolo 27

Aiuti allo sviluppo

1.   Le Parti convengono di scambiare informazioni sulle rispettive politiche di aiuti allo sviluppo al fine di instaurare un dialogo regolare sugli obiettivi di tali politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. Esse valutano la fattibilità di una cooperazione più sostanziale conformemente alle rispettive legislazioni e alle condizioni previste per l'attuazione di tali programmi.

2.   Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano d'intensificare la cooperazione allo scopo di migliorare ulteriormente i risultati nel settore dello sviluppo.

TITOLO VI

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

Articolo 28

Cooperazione nei settori della cultura, dell'informazione, della comunicazione, dei mezzi audiovisi e dei media

1.   Le Parti concordano di promuovere la cooperazione al fine di accrescere la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture.

2.   Le Parti si adoperano per adottare misure adeguate intese a promuovere gli scambi culturali e per intraprendere iniziative comuni in questo settore.

3.   Le Parti convengono di cooperare strettamente in seno ai consessi internazionali competenti, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e l'ASEM, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale, nel rispetto delle disposizioni della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

4.   Le Parti valutano le modalità per favorire gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni competenti nei settori dei mezzi audiovisivi e dei media.

Articolo 29

Istruzione

1.   Le Parti riconoscono il contributo cruciale dell'istruzione e della formazione allo sviluppo di risorse umane in grado di partecipare all'economia mondiale basata sulla conoscenza e riconoscono di avere un interesse comune a cooperare nel settore dell'istruzione e della formazione.

2.   Conformemente ai reciproci interessi e agli scopi delle loro politiche in materia d'istruzione, le Parti s'impegnano a sostenere congiuntamente opportune attività di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, con particolare riguardo all'istruzione superiore. In particolare, questa cooperazione può attuarsi sotto forma di:

a)

sostegno a progetti comuni di cooperazione tra istituti d'istruzione e di formazione dell'Unione europea e della Repubblica di Corea, nell'intento di promuovere lo sviluppo dei piani di studio, programmi di studio comuni e la mobilità degli studenti;

b)

dialogo, studi e scambi d'informazioni e di conoscenze tecniche nel settore della politica dell'istruzione;

c)

promozione di scambi di studenti, di personale accademico e amministrativo degli istituti d'istruzione superiore e di animatori giovanili, anche mediante l'attuazione del programma Erasmus Mundus;

d)

la cooperazione nei settori dell'istruzione d'interesse comune.

TITOLO VII

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 30

Stato di diritto

Nel quadro della cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto, compresi l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo.

Articolo 31

Cooperazione giuridica

1.   Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la ratifica e l'attuazione di convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, incluse le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato relative alla cooperazione giuridica e alle controversie a livello internazionale e alla protezione dei minori.

2.   Le Parti convengono di agevolare e incoraggiare il ricorso all'arbitrato per comporre le controversie civili e commerciali private ogniqualvolta gli strumenti internazionali applicabili lo consentano.

3.   Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in materia penale, le Parti si adoperano per migliorare gli accordi sull'assistenza giuridica reciproca e sull'estradizione, il che comprende eventualmente l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite, tra cui lo statuto di Roma della Corte penale internazionale di cui all'articolo 6 del presente accordo, e l'applicazione di tali strumenti.

Articolo 32

Protezione dei dati personali

1.   Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità alle più rigorose norme internazionali, come quelle contenute negli orientamenti delle Nazioni Unite per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre 1990).

2.   La cooperazione in materia di protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, scambi d'informazioni e di conoscenze specialistiche.

Articolo 33

Migrazione

1.   Le Parti convengono di rafforzare e intensificare la cooperazione nei settori della migrazione clandestina e del traffico e della tratta di esseri umani nonché d'includere le questioni connesse alla migrazione nelle strategie nazionali per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di provenienza dei migranti.

2.   Nel quadro della cooperazione volta a prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, le Parti convengono di riammettere i propri cittadini in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dell'altra Parte. Le Parti forniscono ai propri cittadini documenti d'identità appropriati a tal fine. In caso di dubbi circa la cittadinanza, le Parti convengono d'identificare i loro presunti cittadini.

3.   Le Parti si adoperano per concludere, se necessario, un accordo che regoli gli obblighi specifici di riammissione dei propri cittadini. Tale accordo comprenderà anche le condizioni applicabili ai cittadini di altri paesi e agli apolidi.

Articolo 34

Lotta contro le droghe illecite

1.   Nel rispetto delle rispettive leggi e normative, le Parti mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga e sulla società nel suo complesso e a prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Nell'ambito di tale cooperazione, le Parti assicurano l'adozione di un'impostazione globale ed equilibrata per il raggiungimento di detti obiettivi tramite la regolamentazione dei mercati legali e un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorità competenti, anche nei settori della salute, dell'istruzione, dell'attività di contrasto e della giustizia.

2.   Le Parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi e basano le loro azioni su principi concordati rispondenti alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.

Articolo 35

Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione

Le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, economica e finanziaria, la corruzione, la contraffazione e le transazioni illegali adempiendo pienamente ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, compresa la cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione. Le Parti promuovono l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli aggiuntivi e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Articolo 36

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

1.   Le Parti convengono sulla necessità di agire e cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali il traffico di droga e la corruzione, e per il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero di beni o fondi derivanti da atti delittuosi.

2.   Le Parti possono scambiare informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge e applicare norme appropriate per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti attivi in tale settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro (FATF).

Articolo 37

Lotta contro la criminalità informatica

1.   Le Parti rafforzano la cooperazione al fine di prevenire e combattere la criminalità ad alta tecnologia, informatica ed elettronica e la diffusione di contenuti terroristici su internet mediante lo scambio d'informazioni e di esperienze pratiche nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e nei limiti della propria competenza.

2.   Le Parti scambiano informazioni nei settori dell'istruzione e della formazione di investigatori specializzati nella criminalità informatica, delle indagini sulla criminalità informatica e della scienza forense digitale.

Articolo 38

Cooperazione nell'attività di contrasto

Le Parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sventare e sconfiggere le minacce della criminalità transnazionale per entrambe le Parti. La cooperazione tra autorità, agenzie e servizi di contrasto può attuarsi sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori preposti all'attività di contrasto e di ogni altro tipo di attività congiunta e di assistenza concordato tra le Parti.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI

Articolo 39

Turismo

Le Parti s'impegnano a instaurare una cooperazione nel settore del turismo al fine di accrescere e migliorare la comprensione reciproca e promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.

In particolare, questa cooperazione può attuarsi sotto forma di:

a)

scambio d'informazioni su questioni d'interesse comune concernenti il turismo;

b)

organizzazione di eventi turistici;

c)

scambi turistici;

d)

cooperazione per la salvaguardia e la gestione del patrimonio culturale;

e)

cooperazione nella gestione del turismo.

Articolo 40

Società civile

Le Parti riconoscono il ruolo e il potenziale contributo di una società civile organizzata nel processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo effettivo con la società civile organizzata e la sua partecipazione concreta.

Articolo 41

Pubblica amministrazione

Le Parti convengono di cooperare, mediante lo scambio di esperienze e migliori pratiche e sulla base di iniziative già in atto, in relazione alla modernizzazione della pubblica amministrazione sotto i seguenti aspetti:

a)

miglioramento dell'efficienza organizzativa;

b)

maggiore efficienza delle istituzioni nella prestazione di servizi;

c)

gestione trasparente delle risorse pubbliche e rendicontazione;

d)

miglioramento del quadro giuridico e istituzionale;

e)

progettazione e attuazione delle politiche.

Articolo 42

Statistiche

1.   Le Parti sviluppano e rafforzano la loro cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di fornire tempestivamente dati statistici comparabili a livello internazionale e affidabili. Ci si attende che sistemi statistici sostenibili, efficienti e professionalmente indipendenti forniscano ai cittadini, alle imprese e ai decisori delle Parti, informazioni pertinenti che permettano loro di prendere decisioni informate. Le Parti si scambiano, tra l'altro, informazioni ed esperienze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell'esperienza già acquisita.

Tale cooperazione ha come scopo:

a)

la progressiva armonizzazione dei sistemi statistici delle Parti;

b)

il perfezionamento dello scambio di dati tra le Parti, tenendo conto delle pertinenti metodologie applicate a livello internazionale;

c)

il miglioramento delle capacità professionali degli operatori statistici, per consentire loro di applicare gli standard statistici pertinenti;

d)

la promozione dello scambio di esperienze tra le Parti sullo sviluppo delle competenze tecniche in materia di statistiche.

2.   Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici concordati congiuntamente, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.

TITOLO IX

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 43

Altri accordi

1.   L'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 ed entrato in vigore il 1o aprile 2001 è abrogato.

2.   Il presente accordo aggiorna e sostituisce il suddetto accordo. I riferimenti a tale accordo in tutti gli altri accordi tra le Parti s'intendono fatti al presente accordo.

3.   Le Parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

4.   Sono parimenti considerati parte delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientranti in un quadro istituzionale comune gli accordi in vigore concernenti settori specifici di cooperazione rientranti nel campo di applicazione del presente accordo.

Articolo 44

Comitato misto

1.   Nell'ambito del presente accordo, le Parti istituiscono un comitato misto composto di rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e della Repubblica di Corea, dall'altra.

2.   In sede di comitato misto si tengono consultazioni volte ad agevolare l'attuazione del presente accordo e conseguirne gli obiettivi generali e a mantenere la coerenza generale delle relazioni e assicurare il corretto funzionamento di qualsiasi altro accordo tra le Parti.

3.   Il comitato misto ha i seguenti compiti:

a)

assicurare il corretto funzionamento del presente accordo;

b)

seguire lo sviluppo delle relazioni complessive tra le Parti;

c)

chiedere, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi rientranti nel quadro istituzionale comune ed esaminare le relazioni da essi presentate;

d)

scambiare opinioni e formulare proposte sulle questioni d'interesse comune, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle;

e)

stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;

f)

individuare metodi adeguati per prevenire eventuali problemi nei settori oggetto del presente accordo;

g)

comporre per consenso, a norma dell'articolo 45, paragrafo 3, eventuali controversie sorte nell'applicazione o interpretazione del presente accordo;

h)

esaminare tutte le informazioni presentate da una Parte concernenti il mancato adempimento degli obblighi e tenere consultazioni con l'altra Parte per trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti a norma dell'articolo 45, paragrafo 3.

4.   Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Seul. A richiesta di una delle Parti vengono indette riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle Parti e si riunisce, di norma, a livello di alti funzionari.

Articolo 45

Modalità di attuazione

1.   Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per adempiere agli obblighi che derivano loro dal presente accordo e ne assicurano la conformità con gli obiettivi stabiliti da quest'ultimo.

2.   L'attuazione è fondata sul consenso e il dialogo. Tuttavia, in caso di divergenze di opinioni riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, ciascuna delle Parti può sottoporre la questione al comitato misto.

3.   Se una Parte ritiene che l'altra non abbia adempiuto agli obblighi che le derivano dal presente accordo, può adottare le misure del caso a norma del diritto internazionale. Prima di procedere in tal senso, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione. Le Parti procedono a consultazioni in seno al comitato misto e, se entrambe vi acconsentono, tali consultazioni possono essere facilitate da un mediatore nominato dal comitato misto.

4.   In casi particolarmente urgenti, la misura è notificata immediatamente all'altra Parte. Su richiesta dell'altra Parte, le consultazioni si tengono per un periodo non superiore a venti (20) giorni. Al termine di questo periodo si procede all'applicazione della misura. In tal caso, l'altra Parte può chiedere un arbitrato a norma dell'articolo 46 affinché venga esaminato qualsiasi aspetto della misura o il suo fondamento.

Articolo 46

Procedura di arbitrato

1.   Il collegio arbitrale è composto di tre (3) arbitri. Ciascuna Parte nomina un arbitro e il comitato misto nomina un terzo arbitro entro quattordici (14) giorni, secondo il caso, con decorrenza dalla richiesta di arbitrato presentata da una delle Parti. La nomina dell'arbitro scelto da una delle Parti è notificata immediatamente all'altra Parte per iscritto e tramite i canali diplomatici. La decisione arbitrale è presa a maggioranza. Gli arbitri si adoperano per giungere a una decisione nei tempi più brevi possibili e, in ogni caso, entro tre (3) mesi dalla loro nomina. Il comitato misto concorda le procedure dettagliate per un rapido svolgimento dell'arbitrato.

2.   Ciascuna Parte della controversia deve adottare le misure necessarie per dare attuazione alla decisione arbitrale. Se richiesto, gli arbitri formulano raccomandazioni sulle modalità di attuazione della loro decisione al fine di ristabilire l'equilibrio di diritti e obblighi nell'ambito del presente accordo.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

Definizione

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

Articolo 48

Sicurezza nazionale e divulgazione di informazioni

Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata nel senso che obbliga una delle Parti a fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

Articolo 49

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, in attesa dell'entrata in vigore il presente accordo si applica a titolo provvisorio. L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure necessarie.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle due Parti può comunicare per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica.

Articolo 50

Notifiche

Le notifiche a norma dell'articolo 49 sono indirizzate, rispettivamente, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri e del Commercio della Repubblica di Corea.

Articolo 51

Dichiarazioni e allegati

Le dichiarazioni e gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 52

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea e alle condizioni ivi specificate, da una parte, e al territorio della Repubblica di Corea, dall'altra.

Articolo 53

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на десети май две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el diez de mayo de dos mil diez.

V Bruselu dne desátého května dva tisíce deset

Udfærdiget i Bruxelles den tiende maj to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Mai zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta maikuu kümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Μαΐου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the tenth day of May in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le dix mai deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì dieci maggio duemiladieci.

Briselē, divtūkstoš desmitā gada desmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų gegužės dešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év május tizedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għaxar jum ta' Mejju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de tiende mei tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego maja roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em dez de Maio de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, la zece mai douã mii zece.

V Bruseli dňa desiateho mája dvetisícdesať.

V Bruslju, dne desetega maja leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tionde maj tjugohundratio.

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Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image 2

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

Image 7

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейския сьюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEGLI ARTICOLI 45 E 46

Le Parti sono Stati democratici. Esse desiderano lavorare insieme per promuovere nel mondo i valori che condividono. Il loro accordo è un segnale della comune determinazione a promuovere la democrazia, i diritti umani, la non proliferazione e la lotta contro il terrorismo in tutto il mondo. L'attuazione del presente accordo tra Parti che condividono gli stessi valori si fonda pertanto sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato equo, del multilateralismo, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.

Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le Parti convengono che per «misure del caso» di cui all'articolo 45, paragrafo 3, si intendono misure proporzionate al mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Le misure possono essere adottate in riferimento al presente accordo oppure a un accordo specifico rientrante nel quadro istituzionale comune. Nella scelta delle misure, si accorda la priorità a quelle che meno inficiano il funzionamento degli accordi, prendendo in considerazione l'eventuale utilizzo delle vie di ricorso interne, ove disponibili.

Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le Parti convengono che per «casi particolarmente urgenti» di cui all'articolo 45, paragrafo 4, si intendono i casi di violazione sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste o in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o nell'inosservanza particolarmente grave e sostanziale di un elemento essenziale dell'accordo. Le Parti valutano un'eventuale violazione sostanziale dell'articolo 4, paragrafo 2, prendendo in considerazione l'eventuale posizione ufficiale dei competenti organismi internazionali.

Per quanto attiene all'articolo 46, se sono state adottate misure in relazione a uno specifico accordo rientrante nel quadro istituzionale comune, per l'attuazione della decisione del collegio arbitrale nei casi in cui gli arbitri decidano che la misura in questione non fosse giustificata o proporzionata, si applicano le pertinenti procedure di composizione delle controversie definite nell'accordo specifico.

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'UNIONE EUROPEA SULL'ARTICOLO 12

I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario della Repubblica di Corea prendono atto della seguente dichiarazione unilaterale:

L'Unione europea dichiara che gli Stati membri s'impegnano a norma dell'articolo 12 soltanto se hanno sottoscritto tali principi di buon governo in materia fiscale a livello dell'Unione europea.


REGOLAMENTI

23.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/25


REGOLAMENTO (UE) N. 49/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafi 1 e 2,

vista la decisione 2012/665/PESC del Consiglio, del 26 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1284/2009 (2) ha istituito determinate misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea, conformemente alla posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio (3), che è stata poi abrogata e sostituita dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio (4), in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009.

(2)

Il 26 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/665/PESC che ha modificato la decisione 2010/638/PESC per quanto riguarda la portata delle misure relative al materiale militare e alle attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna.

(3)

Alcuni aspetti delle misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione per garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1284/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1284/2009 è così modificato:

1)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1. sono aggiunte la lettere seguenti:

«g)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di esplosivi e relative apparecchiature elencati al punto 4 dell’allegato I, destinati unicamente all’uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture, purché lo stoccaggio e l’uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati;

h)

la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all’uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture, purché lo stoccaggio e l’uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri, con almeno due settimane di anticipo, della sua intenzione di concedere un’autorizzazione ai sensi delle lettere g) e h) del paragrafo 1.»;

2)

l’allegato III è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)   GU L 299 del 27.10.2012, pag. 45.

(2)   GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.

(3)   GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

(4)   GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Siti web informativi delle autorità competenti di cui agli articoli 4, 8 e 9, all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 12 e all’articolo 17 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

A.   Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio»


23.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 50/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2013

che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011.

(2)

Il Consiglio ritiene che non vi sia più motivo di mantenere un'entità nell'elenco che figura nell'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.

(3)

È opportuno depennare la voce relativa a una persona dall'elenco di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 e inserirla nell'elenco di cui all'allegato II di tale regolamento.

(4)

È opportuno aggiornare le informazioni concernenti determinate persone elencate negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 204/2011.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 204/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 204/2011 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 204/2011 sono così modificati:

1)

nell'allegato II:

a)

le voci da 1 a 6 e da 8 a 12 sono sostituite dalle seguenti:

"1.

GHEDDAFI, Aisha Muammar

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: Algeria.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

2.

GHEDDAFI, Hannibal Muammar

Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: Algeria.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

3.

GHEDDAFI, Khamis Muammar

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

4.

GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.

Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

5.

GHEDDAFI, Mutassim

Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

6.

GHEDDAFI, Saif al-Islam

Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Direttore, Fondazione Gheddafi. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che istigano alla violenza contro i manifestanti.

Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011."

"8.

JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis

Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia.

Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms, Libia.

Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza.

Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

10.

GHEDDAFI, Mohammed Muammar

Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: Algeria.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

11.

GHEDDAFI, Saadi

Numero di passaporto: a) 014797; b) 524521 Data di nascita: a) 27.5.1973; b) 01.01.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Comandante delle Forze Speciali. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Presunto status/luogo: Niger.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

12.

GHEDDAFI, Saif al-Arab

Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011."

b)

è aggiunta la seguente voce:

"14.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Al Bayda, Libia.

Coniugata con Muammar GHEDDAFI dal 1970. Notevole patrimonio personale che potrebbe essere utilizzato per conseguire scopi del regime. La sorella Fatima FARKASH è coniugata con ABDALLAH SANUSSI, direttore dell’intelligence militare libica.

Presunto status/luogo: Algeria

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.6.2011."

2)

Nell'allegato III:

a)

nelle "Persone", le voci 6 e 26 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

6.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari.

Numero di passaporto: B010574.

Data di nascita: 1.7.1950.

Presunto status/luogo: in carcere in Tunisia.

I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti.

28.2.2011

26.

AL KUNI, Colonnello Amid Husain

Presunto status/luogo: Libia meridionale.

Governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

12.4.2011

b)

nelle "Persone", è depennata la voce 10 (AL-BARASSI, Safia Farkash);

c)

nelle "Entità", è depennata la voce 50 (Organisation for Development of Administrative Centres (ODAC)).


23.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/33


REGOLAMENTO (UE) N. 51/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 del Consiglio per quanto riguarda i metodi d’analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (2) vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali. Tale divieto è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l’alimentazione di tali animali con prodotti di origine animale, come specificato nell’allegato IV di detto regolamento.

(2)

L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (3) vieta l’alimentazione di animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie e l’alimentazione di pesci d’allevamento con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di pesci d’allevamento della stessa specie.

(3)

Il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali stabilisce all’allegato VI i metodi d’analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (4). Il metodo microscopico, che è attualmente il solo metodo convalidato per rilevare la presenza di proteine animali negli alimenti per animali è in grado di distinguere la presenza di costituenti derivati da animali terrestri dalla presenza di costituenti derivati da pesci, ma non è in grado di determinare con sufficiente precisione la quantità di costituenti di origine animale presenti negli alimenti per animali e non può quindi essere utilizzato a tal fine.

(4)

Un nuovo metodo di individuazione dei costituenti di origine animale basato sulla reazione a catena della polimerasi (PCR) è stato validato dal laboratorio di riferimento dell’UE per le proteine animali negli alimenti per animali. Uno studio organizzato con i laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri ha dimostrato che il nuovo metodo è sufficientemente robusto per essere utilizzato come metodo ufficiale di controllo nell’Unione. Questo nuovo metodo è in grado di rilevare la presenza di costituenti di origine animale negli alimenti per animali e di identificare la specie d’origine di tali costituenti. L’uso di questo nuovo metodo in combinazione con il metodo microscopico o in sostituzione di esso, secondo i casi, sarebbe di grande utilità per il controllo della corretta applicazione dei divieti riguardanti l’alimentazione degli animali previsti dai regolamenti (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 1069/2009.

(5)

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 deve quindi essere sostituito di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)   GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(3)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(4)   GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO VI

METODI D’ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTITUENTI DI ORIGINE ANIMALE NELL’AMBITO DEL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

1.   FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

La determinazione dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali è eseguita mediante microscopia ottica o mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) in conformità alle disposizioni del presente allegato.

Questi due metodi permettono di individuare la presenza di costituenti di origine animale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti, ma non di calcolarne la quantità. Entrambi i metodi presentano un limite di rilevazione inferiore a 0,1 % (p/p).

Il metodo PCR consente di identificare il gruppo tassonomico dei costituenti di origine animale presenti nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti.

Questi metodi si applicano per il controllo dell’applicazione dei divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e all’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

In funzione del tipo di alimento per animali analizzato, questi metodi possono essere utilizzati, entro un unico protocollo operativo, singolarmente o in combinazione, secondo le procedure operative standard (POS) stabilite dal laboratorio di riferimento dell’UE per le proteine animali negli alimenti per animali (di seguito “EURL-AP”) e pubblicate sul suo sito web (1).

2.   METODI

2.1.   Microscopia ottica

2.1.1.   Principio

I costituenti di origine animale che possono essere presenti nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti sottoposti ad analisi sono individuati sulla base di caratteristiche tipiche e identificabili al microscopio, come fibre muscolari o altre particelle di carne, cartilagini, ossa, corna, peli, setole, sangue, piume, gusci d’uovo, lische e scaglie.

2.1.2.   Reagenti e attrezzature

2.1.2.1.   Reagenti

2.1.2.1.1.   Agente concentratore

2.1.2.1.1.1.   Tetracloroetilene (densità 1,62)

2.1.2.1.2.   Reagente colorante

2.1.2.1.2.1.   Soluzione di rosso di alizarina (diluire 2,5 ml di acido cloridrico 1M in 100 ml di acqua, aggiungere 200 mg di rosso di alizarina alla soluzione)

2.1.2.1.3.   Mezzi di montaggio

2.1.2.1.3.1.   Liscivia (NaOH a 2,5 % in p/v o KOH a 2,5 % in p/v)

2.1.2.1.3.2.   Glicerolo (non diluito, viscosità: 1 490 cP)

2.1.2.1.3.3.   Norland ® Optical Adhesive 65 (viscosità: 1 200 cP) o resina con proprietà equivalenti per la preparazione dei vetrini permanenti

2.1.2.1.4.   Mezzi di montaggio con proprietà coloranti

2.1.2.1.4.1.   Soluzione di Lugol (sciogliere 2 g di ioduro di potassio in 100 ml di acqua e aggiungere 1 g di iodio agitando ripetutamente)

2.1.2.1.4.2.   Reagente cistina (2 g di acetato di piombo, 10 g di NaOH/100 ml di acqua)

2.1.2.1.4.3.   Reagente di Fehling [preparato prima dell’uso da parti eguali (1/1) di due soluzioni madre A e B. Soluzione A: sciogliere 6,9 g di solfato di rame (II) pentaidrato in 100 ml di acqua. Soluzione B: sciogliere 34,6 g di tartrato di potassio e di sodio tetraidrato e 12 g di NaOH in 100 ml di acqua]

2.1.2.1.4.4.   Tetrametilbenzidina/perossido di idrogeno [sciogliere 1 g di 3,3’, 5,5’tetrametilbenzidina (TMB) in 100 ml di acido acetico glaciale e 150 ml di acqua. Prima dell’uso, mescolare 4 parti di questa soluzione di TMB con 1 parte di perossido di idrogeno al 3 %]

2.1.2.1.5.   Agenti di risciacquo

2.1.2.1.5.1.   Etanolo ≥ 96 % (per analisi)

2.1.2.1.5.2.   Acetone (per analisi)

2.1.2.1.6.   Reagente sbiancante

2.1.2.1.6.1.   Soluzione di ipoclorito di sodio in commercio (9-14 % di cloro attivo)

2.1.2.2.   Attrezzature

2.1.2.2.1.   Bilancia analitica con precisione di 0,001 g

2.1.2.2.2.   Apparecchiatura per macinazione: mulino o mortaio

2.1.2.2.3.   Setacci a maglie quadrate di 0,25 mm e 1 mm di larghezza

2.1.2.2.4.   Imbuto separatore conico di vetro con capacità di 250 ml munito di rubinetto in teflon o vetro smerigliato alla base del cono. Il diametro dell’apertura del rubinetto deve essere di almeno 4 mm. In alternativa, può essere utilizzato un decantatore a fondo conico, a condizione che il laboratorio abbia dimostrato che i livelli di rilevamento sono equivalenti a quello ottenuto utilizzando l’imbuto separatore conico di vetro.

Imbuto separatore

Image 32

2.1.2.2.5.   Stereomicroscopio con gamma di ingrandimenti finali almeno da 6,5 × a 40 ×

2.1.2.2.6.   Microscopio composto in campo chiaro a luce trasmessa con gamma di ingrandimenti finali almeno da 100 × a 400 ×. Possono inoltre essere utilizzati la luce polarizzata e il contrasto interferenziale differenziale.

2.1.2.2.7.   Vetreria da laboratorio standard

2.1.2.2.8.   Attrezzatura per la preparazione dei vetrini: vetrini per microscopio classici, vetrini concavi, vetrini coprioggetti (20 × 20 mm), pinzette, spatole

2.1.3.   Campionamento e preparazione del campione

2.1.3.1.   Campionamento

È utilizzato un campione rappresentativo, prelevato secondo le prescrizioni dell’allegato I.

2.1.3.2.   Precauzioni

Per evitare rischi di contaminazione crociata in laboratorio, tutte le attrezzature riutilizzabili devono essere accuratamente pulite prima dell’uso. Prima di essere pulito l’imbuto separatore deve essere smontato. I pezzi che compongono l’imbuto separatore e le vetrerie devono essere prima lavati a mano e poi in lavastoviglie. I setacci devono essere puliti usando una spazzola a setole sintetiche rigide. Dopo la setacciatura di materie grasse, come le farine di pesce, è raccomandata una pulitura finale dei setacci con acetone e aria compressa.

2.1.3.3.   Preparazione dei campioni diversi da grassi o oli

2.1.3.3.1.    Essiccazione del campione: i campioni con tenore di umidità > 14 % devono essere essiccati prima del trattamento.

2.1.3.3.2.    Presetacciatura del campione: si raccomanda di presetacciare a 1 mm i mangimi pellettati e le granaglie e poi di preparare e analizzare le due frazioni risultanti come campioni distinti.

2.1.3.3.3.    Sottocampionamento e macinatura: prelevare dal campione e macinare un sottocampione di almeno 50 g da analizzare.

2.1.3.3.4.    Estrazione e preparazione del sedimento: trasferire una porzione di 10 g (precisione 0,01 g) del sottocampione macinato nell’imbuto separatore o nel decantatore a fondo conico e aggiungere 50 ml di tetracloroetilene. L’aliquota trasferita nell’imbuto è limitata a 3 g nel caso delle farine di pesce o di altri prodotti di origine esclusivamente animale, di ingredienti minerali o di premiscele che generano più del 10 % di sedimento. Agitare vigorosamente la miscela per almeno 30 secondi e versare con cautela almeno altri 50 ml di tetracloroetilene sulla superficie interna dell’imbuto per rimuovere le particelle aderenti ad esso. Lasciare riposare la miscela così ottenuta per almeno 5 minuti prima di separare il sedimento aprendo il rubinetto.

Se è utilizzato un decantatore a fondo conico, agitare vigorosamente la miscela per almeno 15 secondi e lavare accuratamente la superficie interna del decantatore con almeno 10 ml di tetracloroetilene pulito per rimuovere le particelle aderenti alle pareti. Lasciare riposare la miscela per 3 minuti, quindi agitare nuovamente per 15 secondi e lavare accuratamente la superficie interna del decantatore con almeno 10 ml di tetracloroetilene pulito per rimuovere le particelle aderenti alle pareti. Lasciare riposare la miscela così ottenuta per almeno 5 minuti, quindi rimuovere ed eliminare la frazione liquida travasandola accuratamente, facendo attenzione a non perdere nulla del sedimento.

Lasciar seccare il sedimento e poi procedere alla sua pesatura (precisione 0,001 g). Se il sedimento è costituito per più del 5 % da particelle > 0,50 mm, setacciare a 0,25 mm e procedere all’esame delle due frazioni risultanti.

2.1.3.3.5.    Estrazione e preparazione del flottato: dopo il recupero del sedimento con il metodo sopra descritto, devono rimanere nell’imbuto separatore due fasi: una fase liquida costituita dal tetracloroetilene e una fase solida costituita dal materiale flottante. Recuperare la fase solida (flottato) facendo defluire completamente dall’imbuto il tetracloroetilene aprendo il rubinetto. Rovesciando l’imbuto separatore, trasferire il flotatto in una grande piastra Petri e farlo essiccare ad aria in una cappa aspirante. Se il flottato è costituito per più del 5 % da particelle > 0,50 mm, setacciare a 0,25 mm e procedere all’esame delle due frazioni risultanti.

2.1.3.3.6.    Preparazione del campione tal quale: preparare un’aliquota di almeno 5 g di sottocampione macinato. Se questo materiale è costituito per più del 5 % da particelle > 0,50 mm, setacciare a 0,25 mm e procedere all’esame delle due frazioni risultanti.

2.1.3.4.   Preparazione di campioni costituiti da grassi o oli

Per la preparazione di campioni costituiti da grassi o oli, seguire il seguente protocollo:

se il grasso si presenta in forma solida, scaldarlo in un forno fino a liquefarlo,

utilizzando una pipetta trasferire con una 40 ml di grasso o olio dal fondo del campione in un tubo di centrifugazione,

centrifugare per 10 minuti a 4 000 giri/minuto,

se il grasso si presenta in forma solida dopo la centrifugazione, riscaldarlo in un forno fino a liquefarlo,

ripetere la centrifugazione per 5 minuti a 4 000 giri/minuto,

trasferire con un cucchiaino o una spatola metà delle impurità decantate su vetrini per microscopico per l’esame; si raccomanda il glicerolo come mezzo di montaggio,

utilizzare le impurità restanti per preparare il sedimento come indicato al punto 2.1.3.3.

2.1.3.5.   Uso di reagenti coloranti

Per facilitare la corretta identificazione dei costituenti di origine animale, l’operatore può utilizzare reagenti di colorazione durante la preparazione dei campioni, seguendo le linee guida emesse dall’EURL-AP e pubblicate sul suo sito web.

Il sedimento può essere sottoposto a colorazione utilizzando una soluzione di rosso di alizarina, applicando il seguente protocollo:

trasferire il sedimento secco in una provetta di vetro e risciacquare due volte con circa 5 ml di etanolo (utilizzare ogni volta un agitatore vortex per 30 secondi, lasciare decantare il solvente per circa 1 min 30 s ed eliminarlo),

sbiancare il sedimento aggiungendo almeno 1 ml di soluzione di ipoclorito di sodio. Lasciare reagire per 10 minuti. Riempire d’acqua la provetta, lasciare decantare il sedimento per 2-3 minuti ed eliminare con cautela l’acqua e le particelle in sospensione,

risciacquare altre due volte il sedimento con circa 10 ml di acqua (utilizzare un agitatore vortex per 30 secondi, lasciare decantare ed eliminare l’acqua ogni volta),

aggiungere da 2 a 10 gocce di soluzione di rosso di alizarina e agitare su vortex la miscela. Lasciare reagire per 30 secondi e risciacquare due volte il sedimento colorato con circa 5 ml di etanolo e poi una volta con acetone (utilizzare ogni volta un agitatore vortex per 30 secondi, lasciare decantare il solvente per circa un minuto ed eliminarlo),

essiccare il sedimento colorato.

2.1.4.   Esame microscopico

2.1.4.1.   Preparazione dei vetrini

Preparare i vetrini per microscopio a partire dal sedimento e, a scelta dell’operatore, dal flottato o dalla frazione di campione tal quale. Se nel corso della preparazione del campione è stata effettuata una setacciatura, preparare le due frazioni risultanti (fine e grossolana). Le porzioni di materiale da analizzare distribuite sui vetrini devono essere rappresentative dell’intera frazione.

Preparare un numero di vetrini sufficiente perché possa essere realizzato un protocollo d’esame completo, come previsto al punto 2.1.4.2.

Montare i vetrini per microscopio con il mezzo di montaggio adeguato secondo le procedure operative standard (POS) stabilite dall’EURL-AP e pubblicate sul suo sito web. Dopo la distribuzione della frazione in esame, sul vetrino portaoggetti deve essere posizionato il vetrino coprioggetti.

2.1.4.2.   Protocolli di osservazione per l’individuazione di particelle animali in mangimi composti e materie prime per mangimi

I vetrini per microscopio preparati sono osservati seguendo i protocolli di osservazione indicati nel diagramma 1 (mangimi composti e materie prime per mangimi diverse dalle farine di pesce) e nel diagramma 2 (farine di pesce pure).

Le osservazioni microscopiche sono effettuate utilizzando il microscopio composto sul sedimento e, a scelta dell’operatore, sul flottato o sulla frazione di campione tal quale. Lo stereomicroscopio può essere utilizzato in aggiunta al microscopio composto per l’osservazione delle frazioni grossolane. Ogni vetrino è esaminato interamente a vari ingrandimenti.

Il numero minimo di vetrini da osservare in ogni fase del protocollo di osservazione deve essere rigorosamente rispettato, a meno che sia impossibile, pur utilizzando tutto il materiale della frazione, raggiungere il numero di vetrini stabilito. Per ogni determinazione sono osservati non più di sei vetrini.

Per facilitare l’identificazione della natura e dell’origine delle particelle, l’operatore può utilizzare ausili quali sistemi di aiuto alle decisioni, gallerie di immagini e campioni di riferimento.

Diagramma 1

Protocollo di osservazione per l’individuazione di particelle animali nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi diverse dalle farine di pesce

Image 33

95 % delle particelle ≤ 0,50 mm dopo la frantumazione del campione

NO

Setacciatura a maglie di 0,25 mm

3 vetrini da sedimento + 1 vetrino da flottato o materia prima

3 vetrini da sedimento < 0,25 mm + 1 vetrino da flottato o materia prima < 0,25 mm

> 5 particelle animali della stessa natura individuate?

campione dichiarato secondo il punto 2.1.5.3. per i PESCI

ripetizione dell'analisi secondo il punto 2.1.4.3

> 5 particelle animali della stessa natura individuate?

NO

> 5

Numero di particelle di pesci?

≤ 5

NO

1 vetrino da sedimento

PESCI

1 vetrino da sedimento > 0,25 mm

> 5 particelle animali della stessa natura individuate?

natura delle particelle animali?

> 5 particelle animali della stessa natura individuate?

NO

ANIMALI TERRESTRI

NO

1 vetrino da sedimento flottato o materia prima

> 5

Numero di particelle di animali terresti?

≤ 5

1 vetrino da flottato o materia prima > 0,25mm

particelle animali individuate?

campione dichiarato secondo il punto 2.1.5.3 per gli ANIMALI TERRESTRI

ripetizione dell'analisi secondo il punto 2.1.4.3

particelle animali individuate?

NO

campione dichiarato secondo il punto 2.1.5.1

NO

Diagramma 2

Protocollo di osservazione per l’individuazione di particelle animali nelle farine di pesce

Image 34

95% delle particelle ≤ 0,50 mm dopo la frantumazione del campione

NO

Setacciatura a maglie di 0,25 mm

3 vetrini da sedimento

3 vetrini da sedimento < 0,25 mm

> 5 particelle di animali terrestri individuate?

> 5 particelle di animali terrestri individuate?

NO

campione dichiarato secondo il punto 2.1.5.3. per gli ANIMALI TERRESTRI

NO

2 vetrini da sedimento

> 5

2 vetrini da sedimento > 0,25 mm

> 5 particelle di animali terrestri individuate?

Numero di particelle di animali terrestri?

> 5 particelle di animali terrestri individuate?

NO

≤ 5

NO

1 vetrino da flottato o materia prima

ripetizione dell'analisi secondo il punto 2.1.4.3

1 vetrino da flottato o materia prima < 0,25 mm

particelle di animali terrestri individuate?

particelle di animali terrestri individuate?

NO

campione dichiarato secondo il punto 2.1.5.1. per gli ANIMALI TERRESTRI

NO

2.1.4.3.   Numero di determinazioni

Se a seguito di una prima determinazione effettuata secondo il protocollo di osservazione figurante nel diagramma 1 o nel diagramma 2, secondo il caso, non sono individuate particelle animali di una data natura (animale terrestre o pesce), non è necessaria una determinazione aggiuntiva e il risultato dell’analisi è espresso utilizzando la frase indicata al punto 2.1.5.1.

Se, a seguito di una prima determinazione effettuata secondo i protocolli di osservazione figuranti, secondo il caso, nel diagramma 1 o nel diagramma 2, il numero totale delle particelle animale di una data natura (animale terrestre o pesce) individuate è compreso tra 1 e 5, è effettuata una seconda determinazione a partire da un nuovo sottocampione di 50 g. Se, a seguito di questa seconda determinazione, il numero delle particelle animali della data natura individuate è compreso tra 0 e 5, il risultato dell’analisi è espresso utilizzando la frase indicata al punto 2.1.5.2, in caso contrario, è effettuata una terza determinazione a partire da un nuovo sottocampione di 50 g. Tuttavia, se dopo la prima e la seconda determinazione la somma delle particelle animali di una data natura individuate nelle due determinazioni è superiore a 15, la determinazione aggiuntiva non è necessaria e il risultato dell’analisi è espresso direttamente utilizzando la frase indicata al punto 2.1.5.3. Se dopo la terza determinazione la somma delle particelle animali di una data natura individuate nelle tre determinazioni è superiore a 15, il risultato dell’analisi è espresso utilizzando la frase indicata al punto 2.1.5.3; in caso contrario, il risultato dell’analisi è espresso utilizzando la frase indicata al punto 2.1.5.2.

Se, a seguito di una prima determinazione effettuata secondo i protocolli di osservazione figuranti, secondo il caso, nel diagramma 1 o nel diagramma 2, sono individuate più di 5 particelle animali di una data natura (animale terrestre o pesce), il risultato dell’analisi è espresso utilizzando la frase indicata al punto 2.1.5.3.

2.1.5.   Espressione dei risultati

Quando comunica i risultati, il laboratorio indica il tipo di materiale su cui è stata effettuata l’analisi (sedimento, flottato o frazione di campione tal quale) e il numero di determinazioni effettuate.

Il rapporto del laboratorio contiene almeno informazioni sulla presenza di costituenti derivati da animali terrestri e da pesci.

Le diverse situazioni sono riportate nei modi sottoindicati.

2.1.5.1.   Se non sono state individuate particelle animali di una data natura:

nel campione esaminato al microscopio ottico non sono state individuate particelle derivate da animali terrestri,

nel campione esaminato al microscopio ottico non sono state individuate particelle derivate da pesci.

2.1.5.2.   Se sono state individuate una media tra 1 e 5 particelle animali di una data natura:

nel campione esaminato al microscopio ottico sono state individuate in media per determinazione non più di 5 particelle derivate da animali terrestri. Le particelle sono state identificate come … [ossa, cartilagine, fibre muscolari, peli, corna …]. Dato il basso numero di particelle, inferiore al limite di rilevazione del metodo microscopico, non può essere escluso il rischio di un falso risultato positivo.

Oppure, secondo il caso:

nel campione esaminato al microscopio ottico sono state individuate in media per determinazione non più di 5 particelle derivate da pesci. Le particelle sono state identificate come … [lisca, scaglia, cartilagine, muscolo, otolite, branchia …]. Dato il basso numero di particelle, inferiore al limite di rilevazione del metodo microscopico, non può essere escluso il rischio di un falso risultato positivo.

Se il campione è stato sottoposto a presetacciamento, il rapporto del laboratorio indica in quale frazione (frazione setacciata, frazione pellettata o granuli) sono state individuate le particelle animali, in quanto l’individuazione di particelle animali soltanto nella frazione setacciata può essere il segno di una contaminazione ambientale.

2.1.5.3.   Se sono state individuate una media di più di 5 particelle animali di una data natura:

nel campione esaminato al microscopio ottico sono state individuate in media per determinazione più di 5 particelle derivate da animali terrestri. Le particelle sono state identificate come … [ossa, cartilagine, fibre muscolari, peli, corna …].

Oppure, secondo il caso:

nel campione esaminato al microscopio ottico sono state individuate in media per determinazione più di 5 particelle derivate da pesci. Le particelle sono state identificate come … [lisca, scaglia, cartilagine, muscolo, otolite, branchia …].

Se il campione è stato sottoposto a presetacciamento, il rapporto del laboratorio indica in quale frazione (frazione setacciata, frazione pellettata o granuli) sono state individuate le particelle animali, in quanto l’individuazione di particelle animali soltanto nella frazione setacciata può essere il segno di una contaminazione ambientale.

2.2.   Reazione a catena della polimerasi (PCR)

2.2.1.   Principio

I frammenti di acido desossiribonucleico (DNA) di origine animale che possono essere presenti nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti sono individuati con una tecnica di amplificazione genica mediante la PCR, mirata a sequenze di DNA specifiche delle specie.

Il metodo PCR richiede dapprima una fase di estrazione del DNA. All’estratto di DNA così ottenuto è quindi applicata la fase di amplificazione per individuare la specie animale bersaglio.

2.2.2.   Reagenti e attrezzature

2.2.2.1.   Reagenti

2.2.2.1.1.   Reagenti per l’estrazione del DNA

Utilizzare solo i reagenti approvati dall’EURL-AP e pubblicati sul suo sito web.

2.2.2.1.2.   Reagenti per l’amplificazione genica

2.2.2.1.2.1.   Primer e sonde

Utilizzare solo primer e sonde con sequenze oligonucleotidiche validate dall’EURL-AP (2).

2.2.2.1.2.2.   Master Mix

Utilizzare solo soluzioni Master Mix che non contengono reagenti che possono portare a risultati falsi a causa della presenza di DNA animale (3).

2.2.2.1.2.3.   Reagenti di decontaminazione

2.2.2.1.2.3.1.   Soluzione di acido cloridrico (0,1N)

2.2.2.1.2.3.2.   Candeggina (soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,15 % di cloro attivo)

2.2.2.1.2.3.3.   Reagenti non corrosivi per la decontaminazione di dispositivi costosi come le bilance analitiche (ad esempio DNA EraseTM di MP Biomedicals)

2.2.2.2.   Attrezzature

2.2.2.2.1.   Bilancia analitica con precisione di 0,001 g

2.2.2.2.2.   Apparecchiatura di macinazione

2.2.2.2.3.   Termociclatore per PCR real-time

2.2.2.2.4.   Microcentrifuga per microprovette

2.2.2.2.5.   Set di micropipette per prelievi da 1 μl a 1 000 μl

2.2.2.2.6.   Plastiche standard per biologia molecolare: microprovette per microcentrifuga, puntali con filtro per micropipette, piastre adatte al termociclatore

2.2.2.2.7.   Congelatori per la conservazione dei campioni e dei reagenti

2.2.3.   Campionamento e preparazione del campione

2.2.3.1.   Campionamento

Deve essere utilizzato un campione rappresentativo, prelevato secondo le prescrizioni dell’allegato I.

2.2.3.2.   Preparazione del campione

La preparazione dei campioni di laboratorio fino all’estrazione del DNA deve avvenire secondo le prescrizioni dell’allegato II. Dal campione è prelevato e successivamente macinato un sottocampione di almeno 50 g da analizzare.

La preparazione del campione deve essere effettuata in un locale diverso da quelli utilizzati per l’estrazione del DNA e per le reazioni di amplificazione genica, come descritto dalla norma ISO 24276.

Preparare due aliquote del campione in analisi, ciascuna di peso non inferiore a 100 mg.

2.2.4.   Estrazione del DNA

L’estrazione del DNA è effettuata su ogni aliquota da saggio preparata utilizzando le POS stabilite dall’EURL-AP e pubblicate sul suo sito web.

Per ciascuna serie di estrazioni sono preparati due controlli di estrazione, come descritto dalla norma ISO 24276:

un controllo di estrazione in bianco,

un controllo di estrazione del DNA positivo.

2.2.5.   Amplificazione genica

L’amplificazione genica è effettuata utilizzando i metodi convalidati per ciascuna specie da identificare, indicati nelle POS stabilite dall’EURL-AP e pubblicate sul suo sito web. Ogni estratto di DNA è analizzato almeno a due diverse diluizioni per valutare l’inibizione.

Per ogni specie bersaglio sono preparati due controlli di amplificazione, come descritto dalla norma ISO 24276:

per ciascuna piastra o serie di saggi PCR è utilizzato un controllo positivo del DNA bersaglio,

per ciascuna piastra o serie di saggi PCR è utilizzato un controllo di amplificazione dei soli reagenti (controllo “no template”).

2.2.6.   Interpretazione ed espressione dei risultati

Quando comunica i risultati, il laboratorio indica almeno il peso delle aliquote sottoposte ad analisi, la tecnica di estrazione utilizzata, il numero delle determinazioni eseguite e il limite di rilevazione del metodo.

I risultati non devono essere interpretati e comunicati se il controllo positivo dell’estrazione del DNA e i controlli positivi del DNA bersaglio non forniscono risultati positivi per il bersaglio analizzato, mentre il controllo di amplificazione dei soli reagenti è negativo.

Se i risultati delle due aliquote del campione analizzato non sono coerenti, è ripetuto almeno lo step dell’amplificazione genica. Se il laboratorio sospetta che gli estratti di DNA possano essere la causa dell’incoerenza, sono effettuate una nuova estrazione del DNA e una successiva amplificazione genica prima di interpretare i risultati.

L’espressione finale dei risultati si basa sull’integrazione e sull’interpretazione dei risultati delle due aliquote analizzate secondo le POS stabilite dall’EURL-AP e pubblicate sul suo sito web.

2.2.6.1.   Risultato negativo

Un risultato negativo è espresso come segue:

Nel campione esaminato non è stato individuato DNA di X (X è la specie animale o il gruppo di specie animali bersaglio).

2.2.6.2.   Risultato positivo

Un risultato positivo è espresso come segue:

Nel campione esaminato è stato individuato DNA di X (X è la specie animale o il gruppo di specie animali bersaglio).»


(1)  http://eurl.craw.eu/

(2)  L’elenco dei primer e delle sonde per ciascuna specie animale bersaglio è disponibile sul sito web dell’EURL-AP.

(3)  Esempi di Master Mix funzionali sono disponibili sul sito web dell’EURL-AP.


23.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 52/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2013

che modifica l’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il vino frizzante, il vino frizzante gassificato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 113 quinquies, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 113 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’allegato XI ter del suddetto regolamento elenca le categorie di prodotti vitivinicoli che possono essere utilizzate nell’Unione per la commercializzazione di un prodotto conforme alle condizioni ivi stabilite.

(2)

Per quanto riguarda il vino frizzante e il vino frizzante gassificato, i punti 8 e 9 dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevedono che tali categorie di prodotti siano ottenuti da vino. Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2) stabiliva invece, ai punti 17 e 18 dell’allegato I, che tali categorie di prodotti potessero essere ottenute anche da altri prodotti atti a diventare vino. La riforma del settore vitivinicolo introdotta dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (3) non mirava a modificare l’elenco dei prodotti da cui si ottiene il vino frizzante e il vino frizzante gassificato. Occorre pertanto stabilire nuovamente che il vino frizzante e il vino frizzante gassificato possono essere ottenuti anche da vino nuovo ancora in fermentazione, da mosto di uve o da mosto di uve parzialmente fermentato.

(3)

Attraverso nuovi processi di produzione del mosto di uve concentrato rettificato è possibile ottenere un mosto concentrato rettificato cristallizzato. La definizione del mosto di uve concentrato rettificato di cui al punto 14 dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 contempla esclusivamente lo stato liquido. È opportuno adeguare la definizione del mosto di uve concentrato rettificato al fine di includervi il prodotto in forma cristallizzata.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso l’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione di cui all’articolo 195, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:

1)

il punto 8, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che presentano un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;»

2)

il punto 9, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato;»

3)

il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14.   Mosto di uve concentrato rettificato

Il “mosto di uve concentrato rettificato” è il prodotto:

a)

liquido non caramellizzato:

i)

ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 120 octies, non sia inferiore a 61,7 %;

ii)

che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

iii)

che presenta le seguenti caratteristiche:

pH non superiore a 5 per un valore di 25 °Brix,

densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 °Brix,

tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,

indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25 °Brix,

acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C e a 25 °Brix,

tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

presenza di mesoinositolo;

b)

solido non caramellizzato:

i)

ottenuto mediante cristallizzazione del mosto di uve concentrato rettificato liquido senza impiego di solvente;

ii)

che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

iii)

che presenta le seguenti caratteristiche dopo diluizione in una soluzione a 25 °Brix:

pH non superiore a 7,5,

densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100,

tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,

indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00,

acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

tenore di anidride solforosa non superiore a 10 mg/kg di zuccheri totali,

tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C,

tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

presenza di mesoinositolo.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(3)   GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.


23.1.2013   

IT

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L 20/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 53/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 31 dicembre 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto due persone fisiche e due entità all’elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei beni.

(3)

Occorre pertanto modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005.

(4)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco “A. PERSONE FISICHE”:

(a)

“Eric Badege. Data di nascita: 1971. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 31.12.2012.”

(b)

“Jean-Marie Lugerero Runiga. Data di nascita: intorno al 1960. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 31.12.2012.”

(2)

Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco “B. PERSONE GIURIDICHE, ENTITÀ E ORGANISMI”:

(a)

“Forces Democratiques De Liberation Du Rwanda (alias (a) FDLR, (b) Force Combattante Abacunguzi, (c) FOCA, (d) Combatant Force for the Liberation of Rwanda). Indirizzi di posta elettronica: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net. Sede: Kivu settentrionale e meridionale, Repubblica democratica del Congo. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 31.12.2012.”

(b)

“M23 (alias Mouvement Du 23 Mars). Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 31.12.2012.”


23.1.2013   

IT

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L 20/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 54/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

66,0

TN

88,5

TR

118,0

ZZ

90,8

0707 00 05

EG

200,0

JO

182,1

MA

158,2

TR

157,7

ZZ

174,5

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

EG

105,4

MA

95,6

TR

140,1

ZZ

113,7

0805 10 20

EG

55,6

MA

58,1

TN

60,2

TR

62,9

ZA

46,1

ZZ

56,6

0805 20 10

MA

88,4

ZZ

88,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

111,4

KR

138,5

TR

82,7

ZZ

110,9

0805 50 10

EG

87,0

TR

74,7

ZZ

80,9

0808 10 80

CN

91,3

MK

35,9

US

164,1

ZZ

97,1

0808 30 90

CN

68,8

US

132,9

ZZ

100,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

23.1.2013   

IT

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L 20/50


DECISIONE EUCAP NESTOR/1/2013 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

dell'11 gennaio 2013

relativa all'istituzione del comitato dei contributori della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)

(2013/41/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa (EUCAP NESTOR) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2012/389/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza («CPS») a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi a EUCAP NESTOR da parte degli Stati terzi e a istituire un comitato dei contributori («CdC»).

(2)

Le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 hanno stabilito i principi guida e le modalità per i contributi di Stati terzi alle missioni di polizia. Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato il documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all’UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell’UE», che ha ulteriormente sviluppato le modalità per la partecipazione dei paesi terzi alle operazioni di gestione civile delle crisi, tra cui l’istituzione di un CdC.

(3)

Il CdC dovrebbe costituire la sede di discussione di tutte le questioni relative alla gestione della missione EUCAP NESTOR con gli Stati terzi contributori. Il CPS, che esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUCAP NESTOR, dovrebbe tenere conto delle opinioni espresse dal CdC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Costituzione

1.   È costituito un comitato dei contributori («CdC») per la missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR).

2.   Il mandato del CdC è fissato nel documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all’UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell’UE».

Articolo 2

Composizione

1.   Il CdC è composto dai seguenti membri:

rappresentanti di tutti gli Stati membri, e

rappresentanti degli Stati terzi che partecipano alla missione e forniscono contributi.

2.   Un rappresentante della Commissione europea può anche assistere alle riunioni del CdC.

Articolo 3

Informazioni del capo della missione

Il CdC riceve regolarmente informazioni dal capo della missione.

Articolo 4

Presidenza

La presidenza del CdC è esercitata dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o da un suo rappresentante.

Articolo 5

Riunioni

1.   Il CdC è convocato periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.

2   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CdC al CPS.

Articolo 6

Riservatezza

1.   A norma della decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2), le norme di sicurezza del Consiglio si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.

2.   Le deliberazioni del CdC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all'unanimità decida altrimenti.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2013

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)   GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40.

(2)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


23.1.2013   

IT

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L 20/52


DECISIONE EUCAP NESTOR/2/2013 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

dell'11 gennaio 2013

relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa (EUCAP NESTOR)

(2013/42/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa (EUCAP NESTOR) (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2012/389/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza («CPS») a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi a EUCAP NESTOR da parte degli Stati terzi.

(2)

Il comandante civile delle operazioni ha raccomandato che il CPS accetti i contributi proposti dalla Norvegia a EUCAP NESTOR e li consideri significativi.

(3)

La Norvegia dovrebbe essere esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUCAP NESTOR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributi di Stati terzi

1.   È accettato e considerato significativo il contributo della Norvegia a EUCAP NESTOR.

2.   La Norvegia è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUCAP NESTOR.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2013

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)   GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40.


23.1.2013   

IT

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L 20/53


DECISIONE 2013/43/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2013

sulla prosecuzione delle attività dell’Unione a sostegno dei negoziati relativi al trattato sul commercio delle armi nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 26, paragrafo 2, e 31, paragrafo 1,

considerando quando segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia europea in materia di sicurezza, che sollecitava la creazione di un ordine internazionale basato su un multilateralismo efficace. La strategia europea in materia di sicurezza riconosce la Carta delle Nazioni Unite (ONU) come quadro fondamentale per le relazioni internazionali. Rafforzare l’ONU, dotandola dei mezzi necessari per assolvere alle sue responsabilità e agire con efficacia, rappresenta una priorità dell’Unione.

(2)

Il 6 dicembre 2006 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la risoluzione 61/89 dal titolo «Verso l’elaborazione di un trattato sul commercio delle armi: stabilire norme internazionali comuni per l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di armi convenzionali», con cui ha sollecitato il parere degli Stati membri dell’ONU in merito a un possibile trattato e ha istituito un gruppo di esperti governativi incaricato di continuare l’esame al riguardo, avviando così il processo ONU per l’elaborazione di un trattato sul commercio delle armi («processo ATT»).

(3)

Il 2 dicembre 2009 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la risoluzione 64/48 dal titolo «Il trattato sul commercio delle armi», con la quale si è deciso di convocare nel 2012 una Conferenza dell’ONU relativa al trattato sul commercio delle armi al fine di elaborare uno strumento giuridicamente vincolante su norme internazionali comuni quanto più possibile rigorose per trasferimenti di armi convenzionali.

(4)

Nelle conclusioni dell’11 dicembre 2006, 10 dicembre 2007, 12 luglio 2010 e 25 giugno 2012 il Consiglio si è compiaciuto delle varie fasi del processo ATT e ha espresso il massimo impegno per il successo dei negoziati relativi a un nuovo strumento internazionale giuridicamente vincolante che stabilisca norme internazionali comuni quanto più possibile rigorose per regolamentare il commercio lecito di armi convenzionali, sia pertinente per tutti gli Stati membri dell’ONU e possa pertanto essere universale.

(5)

Al fine di promuovere il carattere inclusivo e la pertinenza del processo ATT, il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/42/PESC relativa al sostegno delle attività dell’UE volte a promuovere tra paesi terzi l’elaborazione di un trattato sul commercio di armi nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza (1), e il 14 giugno 2010 la decisione 2010/336/PESC relativa alle attività dell’UE a sostegno del trattato sul commercio di armi nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza (2), comprendenti una serie di seminari regionali a copertura mondiale. Tali eventi di sensibilizzazione erano volti, da un lato, a sostenere il processo preparatorio in vista della conferenza dell’ONU del 2012 sul trattato sul commercio delle armi ampliando i dibattiti e formulando raccomandazioni concrete e, dall’altro, a incoraggiare gli Stati membri dell’ONU a sviluppare e migliorare le competenze per attuare controlli efficaci sul trasferimento di armi una volta entrato in vigore il trattato.

(6)

La conferenza dell’ONU relativa al trattato sul commercio delle armi è stata convocata presso la sede dell’ONU a New York dal 2 al 27 luglio 2012, al fine di elaborare uno strumento giuridicamente vincolante inteso a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile rigorose per il trasferimento di armi convenzionali. La conferenza non è stata in grado di concordare un documento conclusivo nei tempi stabiliti. Tuttavia, durante i negoziati sono stati compiuti notevoli progressi, che trovano espressione nel progetto di testo del trattato presentato dal presidente della conferenza il 26 luglio 2012.

(7)

Il 7 novembre 2012 il primo comitato dell’Assemblea generale dell’ONU ha adottato un progetto di risoluzione dal titolo «Il trattato sul commercio delle armi», in cui si è deciso di convocare a New York dal 18 al 28 marzo 2013 la conferenza finale dell’ONU relativa al trattato sul commercio delle armi, che sarà disciplinata dal regolamento di procedura adottato per la conferenza del luglio 2012, al fine di mettere a punto l’elaborazione del trattato sul commercio delle armi in base al progetto di testo del trattato presentato il 26 luglio 2012 dal presidente della precedente conferenza dell’ONU.

(8)

Considerati i risultati della conferenza dell’ONU del luglio 2012, le attività stabilite dalla decisione 2009/42/PESC e dalla decisione 2010/336/PESC e la necessità di contribuire alla conclusione positiva dei negoziati, è opportuno che l’Unione continui a sostenere il processo ATT per far sì che conduca con la massima rapidità all’adozione di un trattato giuridicamente vincolante efficace e applicabile. La prosecuzione del sostegno dell’Unione al processo ATT dovrebbe contribuire al positivo completamento dei negoziati nell’ambito della conferenza dell’ONU dal 18 al 28 marzo 2013 e promuovere l’impegno a livello di attuazione nei paesi terzi che saranno tenuti ad applicare un futuro trattato sul commercio delle armi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di sostenere il trattato sul commercio delle armi («ATT») l’Unione intraprende attività con i seguenti obiettivi:

sostenere il positivo completamento dei negoziati ONU relativi a un ATT,

incoraggiare gli Stati membri dell’ONU a sviluppare e migliorare le competenze nazionali e regionali per attuare controlli efficaci sul trasferimento di armi, al fine di assicurare che il futuro ATT, quando entrerà in vigore, sia quanto più possibile efficace.

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione intraprende la seguente attività di progetto:

l’organizzazione di due seminari per esperti governativi con l’obiettivo di agevolare la conclusione dei negoziati e la futura attuazione dell’ATT.

Una descrizione particolareggiata dell’attività di progetto di cui al presente paragrafo figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’esecuzione tecnica dell’attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è realizzata dal consorzio dell’UE per la non proliferazione («consorzio»).

3.   Il consorzio svolge il suo compito sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con il consorzio.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dell’attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 160 800 EUR.

2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con il consorzio. L’accordo prevede che il consorzio assicuri la visibilità del contributo dell’Unione, adeguata alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Articolo 4

1.   L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione in base a relazioni periodiche elaborate a seguito di ciascun seminario. Le relazioni sono predisposte dal consorzio e costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2.   La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione dell’attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data della sua adozione se l’accordo di finanziamento non è concluso entro tale periodo.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)   GU L 17 del 22.1.2009, pag. 39.

(2)   GU L 152 del 18.6.2010, pag. 14.


ALLEGATO

ATTIVITÀ DI PROGETTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

1.   Obiettivo

L’obiettivo generale della presente decisione è sostenere il positivo completamento dei negoziati ONU relativi a un trattato sul commercio delle armi (ATT) e appoggiare gli Stati membri dell’ONU nei preparativi per assicurare la piena attuazione dell’ATT, una volta entrato in vigore.

2.   Descrizione dell’attività di progetto

2.1.   Obiettivi

L’attività di progetto contribuirà agli sforzi dell’Unione volti a sostenere la conclusione dei negoziati relativi a un trattato sull’ATT inteso a «stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile rigorose per regolamentare il commercio lecito di armi convenzionali» e, di conseguenza, a «rendere il commercio delle armi più responsabile e trasparente, contribuendo in tal modo a rafforzare la pace e la sicurezza, la stabilità regionale e uno sviluppo sociale ed economico sostenibile». In particolare, l’attività di progetto:

contribuirà alla realizzazione di un ATT solido e incisivo sulla base del progetto di testo del trattato del 26 luglio 2012,

porterà avanti gli sforzi dell’Unione volti a incoraggiare i paesi terzi a sostenere l’elaborazione e l’esecuzione di un ATT giuridicamente vincolante, inteso a stabilire norme internazionali comuni per il commercio mondiale di armi convenzionali,

promuoverà gli sforzi dell’Unione volti a rafforzare i controlli sul trasferimento di armi nei paesi terzi, nonché

sosterrà l’impegno profuso a livello nazionale dai paesi terzi nei preparativi intesi ad assicurare la piena attuazione dell’ATT, una volta entrato in vigore.

2.2.   Risultati:

L’attuazione dell’attività di progetto si tradurrà:

nella creazione di un forum che riunirà un gruppo di attori governativi chiave al fine di assistere gli Stati membri dell’ONU nei preparativi per la conferenza dell’ONU su un ATT da convocare a marzo 2013, nonché nei preparativi per la rapida entrata in vigore e la piena attuazione di un ATT. Tale forum esaminerà altresì possibili modi di coordinare e ottimizzare le attività in corso nel settore dell’assistenza internazionale per il rafforzamento dei controlli delle esportazioni di armi,

nell’elaborazione di una relazione di 20 pagine accessibile al pubblico. La relazione descriverà in che modo ci si possa avvalere delle attività di sensibilizzazione e di assistenza in corso a livello dell’Unione e internazionale per sostenere gli sforzi profusi dai paesi terzi al fine di porre in essere sistemi di controllo dei trasferimenti che adempiano agli obblighi derivanti da un ATT.

2.3.   Descrizione delle attività

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati al punto 2.1, il presente progetto comprenderà tre attività: due seminari e una relazione.

2.3.1.   Seminari per rappresentanti governativi

Nel quadro del progetto saranno organizzati due seminari residenziali di due giorni per 30-40 esperti governativi. Il luogo e le date di ciascuno dei due seminari saranno decisi di concerto con l’alto rappresentante e i pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.

a)   Struttura dei seminari

Nei due seminari si discuteranno varie tematiche, tra cui:

come completare positivamente i negoziati relativi a un ATT nella conferenza dell’ONU del marzo 2013, sulla base del progetto di testo del trattato del 26 luglio 2012,

come assicurare l’entrata in vigore di un ATT nel più breve tempo possibile,

migliori prassi in materia di assistenza nazionale, regionale e internazionale per contribuire ad assicurare l’entrata in vigore e la piena attuazione dell’ATT,

elementi giuridici, tecnici, materiali e finanziari necessari per garantire lo sviluppo dei sistemi nazionali necessari per adempiere agli obblighi derivanti da un ATT.

Preliminarmente a ciascuno dei seminari sarà predisposto un breve documento di riflessione in cui saranno evidenziate le questioni chiave da discutere. Poco dopo la conclusione del seminario, ne sarà stilata una sintesi che sarà presentata all’alto rappresentante e ai pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.

L’ordine del giorno dettagliato e definitivo dei seminari sarà deciso di concerto con l’alto rappresentante e i pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.

b)   Partecipanti ai seminari

I partecipanti ai seminari comprenderanno un massimo di 40 rappresentanti governativi di una selezione di Stati membri dell’ONU partecipanti ai negoziati relativi all’ATT. L’elenco dettagliato e definitivo dei partecipanti a ciascuno dei due seminari sarà deciso di concerto con l’alto rappresentante e i pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.

2.3.2.   Relazione sull’assistenza dell’Unione e internazionale ai paesi terzi per l’attuazione di un ATT

Dopo la conclusione dei due seminari sarà pubblicata una relazione di 20 pagine che indicherà come si possano sviluppare ed espandere le attività di sensibilizzazione e di assistenza in corso a livello dell’Unione e internazionale per aiutare gli Stati membri dell’ONU ad adempiere agli obblighi derivanti da un ATT. Uno degli obiettivi principali della relazione consisterà nel raccomandare misure atte a favorire la rapida entrata in vigore dell’ATT.

La relazione sarà destinata ad agevolare le deliberazioni sulle future attività di sensibilizzazione e di assistenza a sostegno dell’attuazione dell’ATT. Si prevede che la relazione costituisca un documento pubblico risultante dalla presente decisione e assicuri la continua visibilità del contributo dell’Unione a favore di un ATT solido e incisivo.

3.   Durata

Il periodo di attuazione dell’attività di progetto è di 12 mesi a decorrere dalla data della conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

4.   Beneficiari

I beneficiari di questa attività di progetto saranno gli Stati membri dell’ONU, con particolare attenzione alle autorità statali preposte alla definizione delle politiche nazionali riguardanti l’ATT e la sua futura attuazione. La selezione di specifici Stati beneficiari sarà effettuata di concerto con l’alto rappresentante e i pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.

5.   Ente preposto all’attuazione

L’attuazione tecnica della presente decisione sarà affidata al consorzio. Il consorzio svolgerà le sue funzioni sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. Il consorzio assicurerà al contributo dell’Unione una visibilità adeguata alla sua entità.


23.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/57


DECISIONE 2013/44/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2013

che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4 e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/96/PESC (1).

(2)

Il 28 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/483/PESC (2) che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC per un ulteriore periodo di un anno.

(3)

Il 14 maggio 2012 il Consiglio ha messo in risalto l’importanza di affidare definitivamente alle autorità somale le responsabilità in materia di sicurezza e di rafforzare, a tal fine, il sostegno internazionale alle forze di sicurezza nazionali somale. Esso ha encomiato il contributo dei soldati somali addestrati nel portare la sicurezza in Somalia e si è impegnato a continuare a sostenere, tramite la missione militare dell’UE, lo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale, inclusa la struttura di comando e controllo, in cooperazione con la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM), l’Uganda, gli Stati Uniti d’America e altri attori pertinenti.

(4)

Il segretario generale delle Nazioni Unite, nella sua relazione al Consiglio di sicurezza in data 1o maggio 2012, ha raccomandato di incoraggiare la comunità internazionale ad investire seriamente nella ripresa e nello sviluppo a lungo termine della Somalia, anche sostenendo il rafforzamento del settore della sicurezza.

(5)

La seconda conferenza internazionale sulla Somalia, tenutasi a Istanbul il 31 maggio e il 1o giugno 2012, ha encomiato l’Unione per il sostegno prestato all’AMISOM e alle istituzioni somale preposte alla sicurezza. La conferenza ha riconosciuto la necessità che la comunità internazionale continui a sostenere il ripristino di un apparato di sicurezza, professionale, inclusivo, disciplinato e ben equipaggiato, che comprenda l’esercito nazionale, la polizia, la marina, la guardia costiera e le agenzie di intelligence somali ed ha messo l’accento sulla necessità di riunire tutte le forze somale sotto un comando unificato.

(6)

Il presidente della Repubblica somala ha adottato una politica in sei pilastri, intesa a promuovere la stabilità, la ripresa economica, la costituzione di un servizio di consolidamento della pace, le relazioni internazionali e l’unità, nel cui ambito la riforma del settore della sicurezza è considerata un elemento fondamentale per la costituzione di uno stato somalo vitale, ed ha chiesto all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) di proseguire l’impegno dell’Unione a favore della Somalia.

(7)

Il governo dell’Uganda ha manifestato soddisfazione per il partenariato con l’Unione costruito nell’ambito della missione militare dell’UE ed ha espresso la sua disponibilità a proseguire la cooperazione in tale contesto.

(8)

Il 27 novembre 2012 il primo ministro della Repubblica somala ha trasmesso all’AR una lettera di invito in merito allo schieramento della missione militare dell’UE, in cui esprime apprezzamento per il sostegno fornito dall’Unione alla formazione delle forze armate somale.

(9)

Il 10 dicembre 2012 il Consiglio ha approvato il concetto riveduto di gestione della crisi per la missione militare dell’UE.

(10)

A norma dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all’attuazione della presente decisione e non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente missione.

(11)

È opportuno prorogare ulteriormente la missione militare dell’UE con un mandato adattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/96/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Missione

1.   L’Unione conduce una missione militare di formazione, volta a contribuire alla costituzione e al rafforzamento delle forze armate nazionali somale («SNAF») che rispondono al governo nazionale somalo, in coerenza con le esigenze e le priorità della Somalia.

2.   Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la missione militare dell’UE è schierata in Somalia e in Uganda, con il compito di fornire inquadramento, consulenza e sostegno alle autorità somale per la costituzione delle SNAF, l’attuazione del piano somalo per la sicurezza e la stabilizzazione nazionali e le attività di addestramento delle SNAF. La missione militare dell’UE si tiene pronta a fornire sostegno, nell’ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell’Unione per l’attuazione dei rispettivi mandati nel campo della sicurezza e della difesa in Somalia.

3.   L’attuazione delle attività oggetto del mandato in Somalia dipende dalle condizioni di sicurezza in Somalia e dagli orientamenti politici del comitato politico e di sicurezza.»;

2)

l’articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Il generale di brigata Gerald AHERNE è nominato comandante della missione dell’UE a decorrere dal 1o febbraio 2013.»;

3)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Designazione della sede del comando della missione

1.   Il comando della missione resta inizialmente ubicato in Uganda, in vista di un possibile trasferimento in Somalia nel corso del mandato, conformemente ai documenti di pianificazione. Esso svolge le funzioni di comando operativo e di comando della forza.

2.   Il comando della missione comprende un ufficio di collegamento a Nairobi e una cellula di sostegno a Bruxelles.»;

4)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Coerenza della risposta dell’Unione e coordinamento

1.   L’AR garantisce la coerenza dell’attuazione della presente decisione con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione.

2.   Fatta salva la catena di comando, il comandante della missione dell’UE riceve orientamento politico locale dal rappresentante speciale dell’UE per il Corno d’Africa e dalle delegazioni dell’Unione competenti per la regione.

3.   La missione militare dell’UE mantiene e rafforza il coordinamento con l’EUNAVFOR Atalanta e con l’EUCAP Nestor. Il centro operativo dell’UE, conformemente al suo mandato stabilito nella decisione 2012/173/PESC, del 23 marzo 2012, sull’attivazione del centro operativo dell’UE per le missioni e l’operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d’Africa (*1), facilita detto coordinamento e lo scambio di informazioni allo scopo di migliorare la coerenza, l’efficacia e le sinergie tra le tre missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune nella regione.

4.   La missione militare dell’UE opera in stretta cooperazione con gli altri attori internazionali nella regione, in particolare le Nazioni Unite, l’AMISOM, e gli Stati Uniti d’America e l’Uganda, in linea con le esigenze concordate del governo nazionale somalo.

(*1)   GU L 89 del 27.3.2012, pag. 66.»;"

5)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1.   I costi comuni della missione militare dell’UE sono amministrati conformemente alla decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (*2) («ATHENA»).

2.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo fino al 9 agosto 2011 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 60 %.

3.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell’UE per il periodo dal 9 agosto 2011 al 31 dicembre 2012 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 30 %.

4.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell’UE per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2013 è pari a 11,6 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo, 1 di ATHENA è pari al 20 % e la percentuale dell’impegno di cui all’articolo 32, paragrafo 3, di ATHENA è pari al 30 %.

(*2)   GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35.»;"

6)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Comunicazione di informazioni

1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione dei bisogni della missione, le informazioni classificate dell’UE, prodotte ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (*3):

a)

fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione;

b)

o fino al livello “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” negli altri casi.

2.   L’AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite (ONU) e all’Unione africana (UA), in funzione dei bisogni operativi della missione, le informazioni classificate dell’UE fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” che sono prodotte ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tal fine sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dell’ONU e dell’UA.

3.   Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate dell’UE fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” prodotte ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tal fine sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

4.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (*4).

5.   L’AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi summenzionati al personale del servizio europeo per l’azione esterna e/o al comandante della missione dell’UE.

(*3)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17."

(*4)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).»;"

7)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il mandato della missione militare dell’UE termina il 31 marzo 2015.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)   GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16.

(2)   GU L 198 del 30.7.2011, pag. 37.


23.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/60


DECISIONE 2013/45/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2013

che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC (1).

(2)

Per quanto riguarda le persone elencate nell'allegato IV della decisione 2011/137/PESC, allo scopo di facilitare la restituzione dei fondi distratti allo Stato libico è opportuno modificare le deroghe previste nella decisione 2011/137/PESC al fine di consentire lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati laddove siano necessari per ottemperare a una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o a una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro, prima o dopo la data di designazione delle persone, delle entità e degli organismi interessati.

(3)

Il Consiglio ritiene che non vi sia più motivo di mantenere un'entità nell'elenco che figura nell'allegato IV della decisione 2011/137/PESC.

(4)

È opportuno depennare la voce relativa a una persona dagli elenchi di cui agli allegati II e IV della decisione 2011/137PESC e inserirla negli elenchi di cui agli allegati I e III di tale decisione.

(5)

È opportuno aggiornare le informazioni concernenti determinate persone elencate negli allegati I, II, III e IV della decisione 2011/137/PESC.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I, II, III e IV della decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/137/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:

"5 ter   Per quanto riguarda le persone ed entità elencate nell'allegato IV e in deroga al paragrafo 1, lettera b), le competenti autorità di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1, lettera b) nell'elenco figurante nell'allegato IV, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante negli allegati II e IV; nonché

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.";

2)

all'articolo 6, paragrafo 6, è inserita la lettera seguente:

"c)

pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, in relazione a persone ed entità elencate nell'allegato IV,";

3)

gli allegati I, II, III e IV della decisione 2011/137/PESC sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.


ALLEGATO

Gli allegati I, II, III e IV sono così modificati:

1)

all'allegato I:

a)

le voci 1, 4, 5, da 7 a 15 e 18 sono sostituite dalle seguenti:

"1.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Numero di passaporto: B010574. Data di nascita: 1.7.1950.

Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari. I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti.

Presunto status/luogo: in carcere in Tunisia.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011."

"4.

JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis

Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia.

Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

5.

MATUQ, Matuq Mohammed

Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms, Libia.

Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza.

Presunto status/luogo: Sconosciuto, si presume catturato.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011."

"7.

GHEDDAFI, Aisha Muammar

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: Algeria.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

8.

GHEDDAFI, Hannibal Muammar

Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: Algeria.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

9.

GHEDDAFI, Khamis Muammar

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

10.

GHEDDAFI, Mohammed Muammar

Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia:

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: Algeria.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

11.

GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.

Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

12.

GHEDDAFI, Mutassim

Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

13.

GHEDDAFI, Saadi

Numero di passaporto: a) 014797; b) 524521 Data di nascita: a) 27.5.1973; b) 01.01.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Comandante delle Forze Speciali. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Presunto status/luogo: Niger

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

14.

GHEDDAFI, Saif al-Arab

Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

15.

GHEDDAFI, Saif al-Islam

Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Direttore, Fondazione Gheddafi. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che istigano alla violenza contro i manifestanti.

Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011."

"18.

AL KUNI, Colonnello Amid Husain

Governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

Presunto status/luogo: Libia meridionale

Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011.";

b)

è aggiunta la voce seguente:

"19.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Al Bayda, Libia.

Coniugata con Muammar GHEDDAFI dal 1970. Notevole patrimonio personale che potrebbe essere utilizzato per conseguire scopi del regime. La sorella Fatima FARKASH è coniugata con ABDALLAH SANUSSI, direttore dell’intelligence militare libica.

Presunto status/luogo: Algeria.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.6.2011."

2)

nell'allegato II è depennata la voce 7 (AL-BARASSI, Safia Farkash);

3)

nell'allegato III:

a)

le voci da 1 a 6 e da 8 a 12 sono sostituite dalle seguenti:

"1.

GHEDDAFI, Aisha Muammar

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: Algeria.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

2.

GHEDDAFI, Hannibal Muammar

Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: Algeria.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

3.

GHEDDAFI, Khamis Muammar

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

4.

GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.

Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

5.

GHEDDAFI, Mutassim

Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

6.

GHEDDAFI, Saif al-Islam

Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Direttore, Fondazione Gheddafi. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che istigano alla violenza contro i manifestanti.

Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011."

"8.

JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis

Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia.

Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms, Libia.

Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza.

Presunto status/luogo: sconosciuto, si presume catturato.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

10.

GHEDDAFI, Mohammed Muammar

Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: Algeria.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

11.

GHEDDAFI, Saadi

Numero di passaporto: a) 014797; b) 524521 Data di nascita: a) 27.5.1973; b) 01.01.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Comandante delle Forze Speciali. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Presunto status/luogo: Niger.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

12.

GHEDDAFI, Saif al-Arab

Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011."

b)

è aggiunta la seguente voce:

"14.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Al Bayda, Libia.

Coniugata con Muammar GHEDDAFI dal 1970. Notevole patrimonio personale che potrebbe essere utilizzato per conseguire scopi del regime. La sorella Fatima FARKASH è coniugata con ABDALLAH SANUSSI, direttore dell’intelligence militare libica.

Presunto status/luogo: Algeria.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.6.2011."

4)

nell'allegato IV:

a)

nelle "Persone", le voci 6 e 26 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

6.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari.

Numero di passaporto: B010574. Data di nascita: 1.7.1950.

Presunto status/luogo: in carcere in Tunisia.

I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti.

28.2.2011

26.

AL KUNI, Colonnello Amid Husain

Presunto status/luogo: Libia meridionale.

Governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

12.4.2011

b)

nelle "Persone", è depennata la voce 10 (AL-BARASSI, Safia Farkash);

c)

nelle "Entità", è depennata la voce 50 (Organisation for Development of Administrative Centres (ODAC)).


23.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/65


DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/46/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2013

che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.

(2)

Il 31 dicembre 2012 il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, concernente la Repubblica democratica del Congo, ha aggiornato l’elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive imposte conformemente ai paragrafi 13 e 15 della risoluzione 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l’allegato della decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone e le entità elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato della decisione 2010/788/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)   GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.


ALLEGATO

Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 1

a)   Persone

Nome

Alias

Data e luogo di nascita

Informazioni identificative

Motivi

Data di designazione

BADEGE, Eric

 

1971

 

Secondo una relazione conclusiva, del 15 novembre 2012, del gruppo di esperti per la Repubblica democratica del Congo, «…il tenente colonnello Eric Badege era diventato la personalità di riferimento dell’M23 a Masisi ed era al comando di operazioni congiunte…» con un altro leader militare. Inoltre, «una serie di attacchi coordinati effettuati nell’agosto [2012] dal tenente colonnello Badege… hanno consentito all’M23 di destabilizzare un’area considerevole del territorio di Masisi». «Secondo le testimonianze di ex combattenti, il tenente colonnello Badege… agiva agli ordini del colonnello Makenga nell’organizzazione degli attacchi.

31.12.2012

 

 

 

 

In quanto comandante militare dell’M23, Badege è responsabile di gravi violazioni, tra cui atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 si sono verificati diversi gravi episodi di uccisioni indiscriminate di civili, compresi donne e bambini. Dal maggio 2012 Raia Mutomboki, sotto il comando dell’M23, ha ucciso centinaia di civili in una serie di attacchi coordinati. In agosto Badege ha effettuato attacchi congiunti che hanno comportato l’uccisione indiscriminata di civili. La relazione di novembre del gruppo di esperti riferisce che tali attacchi erano organizzati congiuntamente da Badege e dal colonnello Makoma Semivumbi Jacques. Secondo la relazione del gruppo di esperti, i leader locali di Masisi hanno affermato che Badege era al comando di tali attacchi di Raia Mutomboki sul terreno.

 

 

 

 

 

Secondo un articolo pubblicato su Radio Okapi il 28 luglio 2012, «sabato 28 luglio l’amministratore di Masisi ha annunciato la defezione del comandante del 2o battaglione del 410o reggimento FARDC nella base di Nabiondo, circa 30 km a nord est di Goma nel Nord Kivu. Secondo tale fonte, il colonnello Eric Badege e più di cento soldati si sono diretti venerdì verso Rubaya, 80 km a nord di Nabiondo. Tale informazione è stata confermata da varie fonti».

Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l’M23 è stato istituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell’accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e l’RDC, che aveva portato all’integrazione del CNDP nelle FARDC.

 

 

 

 

 

L’M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nella RDC orientale, secondo la relazione IPIS del novembre 2012. L’M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nella RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l’M23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 e ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre 2012.

Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell’M23 sostengono che i leader dell’M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall’M23 come bambini soldato.

 

 

 

 

 

Secondo la relazione dell’11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato arruolato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all’esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell’M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo è stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell’M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell’M23 che aveva ordinato l’uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando «voleva abbandonarci». La relazione afferma inoltre che secondo alcuni testimoni almeno 33 nuove recluteed altri combattenti dell’M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha comunicato a HRW, «quando eravamo nell’M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti cercavano di fuggire, ma alcuni venivano scoperti ed uccisi immediatamente».

 

RUNIGA, Jean-Marie Lugerero

 

intorno al 1960

 

In un documento del 9 luglio 2012 firmato dal leader dell’M23Sultani Makenga si nominava Runiga come coordinatore dell’ala politica dell’M23. Secondo tale documento, la nomina di Runiga è stata dettata dall’esigenza di assicurare la visibilità della dottrina dell’M23.

Runiga è noto come il «presidente» dell’M23 in messaggi pubblicati sul sito del gruppo. Il suo ruolo di leader è confermato dalla relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, che fa riferimento a Runiga come «il leader dell’M23».

31.12.2012

 

 

 

 

Secondo un articolo pubblicato dall’Associated Press il 13 dicembre 2012, Runiga ha mostrato a tale agenzia un elenco delle richieste che intendeva presentare al governo congolese, tra cui figuravano le dimissioni di Kabila e lo scioglimento dell’assemblea nazionale. Runiga ha affermato che l’M23 avrebbe potuto riprendere il controllo di Goma se l’occasione si fosse presentata. «E questa volta non ci ritireremo», ha affermato all’Associated Press. Ha inoltre affermato che l’ala politica dell’M23 dovrebbe riprendere il controllo di Goma come condizione preliminare ai negoziati. «Penso che i nostri membri a Kampala ci rappresentino. Anch’io mi recherò sul posto, al momento opportuno. Non appena ci saremo organizzati e Kabila sarà sul posto, mi ci recherò anch’io» ha affermato Runiga.

 

 

 

 

 

Secondo un articolo apparso su Le Figaro il 26 novembre 2012, Runiga ha incontrato il presidente della RDC Kabila il 24 novembre 2012 per avviare le discussioni. In un’intervista a Le Figaro Runiga ha affermato che «l’M23 è composto principalmente da ex membri militari delle FARDC che si sono dissociati per protesta in seguito al mancato rispetto degli accordi del 23 marzo 2009». Ha aggiunto che «i combattenti dell’M23 sono disertori dell’esercito ancora in possesso delle proprie armi. Abbiamo recentemente recuperato molte attrezzature da una base militare a Bunagana. Al momento questo ci consente di riconquistare territori ogni giorno e di respingere tutti gli attacchi delle FARDC... La nostra rivoluzione è congolese, condotta da congolesi e per il popolo congolese».

Secondo un articolo pubblicato dall’agenzia Reuters il 22 novembre 2012, Runiga ha affermato che l’M23 ha la capacità di conservare Goma grazie al rafforzamento delle forze dell’M23 in seguito alla defezione di soldati congolesi dalle FARDC: «Innanzitutto abbiamo un esercito ordinato, e poi abbiamo acquisito i soldati delle FARDC. Sono nostri fratelli, gli offriremo la formazione necessaria e poi lavoreremo insieme».

 

 

 

 

 

Secondo un articolo pubblicato dal Guardian il 27 novembre 2012, Runiga ha affermato che l’M23 si sarebbe rifiutato di ubbidire ad un invito dei leader regionali della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi di lasciare Goma al fine di aprire la strada ai negoziati di pace. Invece, Runiga ha affermato che il ritiro dell’M23 da Goma sarebbe il risultato, e non un presupposto, dei negoziati.

Secondo la relazione conclusiva del 15 novembre 2012 del gruppo di esperti, Runiga ha guidato una delegazione che si è recata a Kampala, Uganda, il 29 luglio 2012 ed ha messo a punto il programma in 21 punti del movimento M23 in vista degli imminenti negoziati in sede di Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi.

Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l’M23 è stato istituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell’accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e l’RDC che aveva portato all’integrazione del CNDP nelle FARDC.

 

 

 

 

 

L’M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nella RDC orientale, secondo la relazione dell’IPIS del novembre 2012. L’M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nella RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l’M23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012, ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 e ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre 2012.

Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell’M23 sostengono che i leader dell’M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall’M23 come bambini soldato.

 

 

 

 

 

Secondo la relazione dell’11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato arruolato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all’esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell’M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo è stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell’M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell’M23 che aveva ordinato l’uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando «voleva abbandonarci». La relazione afferma inoltre che secondo alcuni testimoni almeno 33 nuove reclute ed altri combattenti dell’M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha comunicato a HRW, «quando eravamo nell’M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere con loro o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni venivano scoperti ed uccisi immediatamente».

 


b)   Entità

Nome

Alias

Data e luogo di nascita

Informazioni identificative

Motivi

Data di designazione

Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR)

Forze democratiche per la liberazione del Ruanda

FDLR.

Forze combattenti Abacunguzi

FOCA

Forze combattenti per la liberazione del Ruanda

 

Fdlr@fmx.de

fldrrse@yahoo.fr

fdlr@gmx.NET

Ubicazione: Kivu settentrionale e meridionale, RDC.

Le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR) sono uno dei maggiori gruppi armati stranieri operanti nel territorio della Repubblica democratica del Congo (RDC). Il gruppo è stato costituito nel 2000 e, come specificato di seguito, ha commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro donne e bambini in situazioni di conflitto armato nella RDC, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e trasferimenti forzati.

Secondo una relazione del 2010 di Amnesty International sui diritti umani nella RDC, le FDLR sono responsabili dell’uccisione di novantasei civili a Busurguni, nel territorio di Walikali. Alcune delle vittime sono state bruciate vive nelle loro case.

31.12.2012

 

 

 

 

Secondo una relazione del 2010 di Amnesty International sui diritti umani nella RDC, nel giugno 2010 un centro medico gestito da un’ONG ha riferito di una sessantina di casi al mese di ragazze e donne violentate nella parte meridionale del territorio di Lubero, Kivu settentrionale, da appartenenti a gruppi armati tra cui le FDLR.

Secondo una relazione del 20 dicembre 2010 di Human Rights Watch (HRW), vi sono prove documentate del reclutamento attivo di bambini da parte delle FDLR. HRW ha identificato almeno 83 bambini congolesi di età inferiore ai 18 anni, alcuni di appena 14 anni, arruolati con la forza dalle FDLR.

 

 

 

 

 

Nel gennaio 2012, HRW ha riferito che i combattenti delle FLDR hanno attaccato numerosi villaggi nel territorio di Masisi, uccidendo sei civili, violentando due donne e rapendo almeno 48 persone, di cui non si hanno tuttora notizie. Secondo una relazione dell’HRW del giugno 2012, nel maggio 2012 i combattenti delle FDLR hanno attaccato civili a Kamananga e Lumenje, nella provincia del Kivu meridionale, e a Chambucha, nel territorio di Walikale, e villaggi nella zona di Ufumandu, territorio di Masisi, provincia del Kivu settentrionale. Durante questi attacchi, i combattenti delle FDLR hanno abbattuto a colpi di machete e coltello parecchi civili, compresi numerosi bambini.

 

 

 

 

 

Secondo la relazione del gruppo di esperti del giugno 2012, dal 31 dicembre 2011 al 4 gennaio 2012 le FDLR hanno attaccato diversi villaggi nel Kivu meridionale. Un’inchiesta delle Nazioni Unite ha confermato l’uccisione di almeno 33 persone, di cui 9 bambini e 6 donne, bruciate vive, decapitate o abbattute a colpi di arma da fuoco durante l’attacco. Inoltre, una donna e una bambina hanno subito violenza. La relazione del gruppo di esperti del giugno 2012 riferisce inoltre che un’inchiesta delle Nazioni Unite ha confermato che nel maggio 2012 le FDLR hanno massacrato almeno 14 civili, di cui 5 donne e 5 bambini, nel Kivu meridionale. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, l’ONU ha documentato almeno 106 casi di violenza sessuale perpetrati dalle FDLR tra dicembre 2011 e settembre 2012. La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 rileva che, secondo un’inchiesta dell’ONU, le FDLR hanno violentato sette donne la notte del 10 marzo 2012, compresa una minorenne, a Kalinganya, nel territorio di Kabare. Il 10 aprile 2012 le FDLR hanno attaccato nuovamente il villaggio, violentando tre delle donne per la seconda volta. La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 riporta inoltre 11 omicidi perpetrati dalle FDLR il 6 aprile 2012 a Bushibwambombo, nel Kalehe, e il coinvolgimento delle FDLR in altre 19 uccisioni nel mese di maggio nel territorio di Masisi, ivi compresi 5 minorenni e 6 donne.

 

M23

 

 

 

Il «Mouvement Du 23 Mars» (M23) è un gruppo armato operante nella Repubblica democratica del Congo (RDC) che è stato destinatario nel territorio della RDC di armi e di materiale connesso, comprese consulenza, formazione e assistenza in relazione alle attività militari. Secondo diverse testimonianze oculari l’M23 riceve forniture militari generali dalle Forze di difesa ruandesi (FDR) sotto forma di armi e munizioni, oltre a un sostegno materiale per le operazioni di combattimento.

31.12.2012

 

 

 

 

L’M23 si è reso complice e responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato nella RDC, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. Secondo numerose relazioni, inchieste e testimonianze oculari, l’M23 si è reso responsabile di uccisioni di massa di civili nonché di stupri di donne e bambini in diverse regioni della RDC. Diverse relazioni indicano che i combattenti dell’M23 hanno perpetrato 46 stupri contro donne e bambine, la più giovane delle quali di 8 anni. Oltre alle denunce di violenza sessuale, l’M23 ha anche condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nelle file del gruppo. Si calcola che dal luglio 2012 l’M23 ha svolto il reclutamento forzato di 146 giovani e bambini nel solo territorio di Rutshuru, nella RDC orientale. Alcune delle vittime hanno appena 15 anni.

 

 

 

 

 

Le atrocità commesse dall’M23 contro la popolazione civile della RDC, nonché la campagna di reclutamento forzato dell’M23 e il fatto che tale gruppo sia destinatario di armi e di assistenza militare hanno contribuito notevolmente all’instabilità e al conflitto nella regione e, in taluni casi, hanno violato il diritto internazionale.