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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.018.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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22.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 41/2013 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2013
recante modifica del regolamento (CEE) n. 441/91 relativo alla classificazione di talune merci nei codici NC 1704 10 19 , 1704 10 99 e 9502 10 10 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1287/83
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Conformemente al regolamento (CEE) n. 441/91, del 25 febbraio 1991, relativo alla classificazione di talune merci dei codici NC 1704 10 19 , 1704 10 99 e 9502 10 10 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1287/83 (2) le bambole di plastica il cui busto di materia plastica trasparente è riempito con caramelle contenenti saccarosio sono classificate ai codici NC 1704 10 19 e 1704 10 99 per quanto riguarda le pasticche e al codice NC 9502 10 10 per quanto riguarda le bambole. A seguito dell’introduzione della nota 4 del capitolo 95 della nomenclatura combinata a decorrere dal 1o gennaio 2007, tali voci devono essere globalmente classificate come combinazioni aventi il carattere essenziale di giocattolo con il codice NC 9503 00 21 . |
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(3) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 441/91. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella riportata nell’allegato del regolamento (CEE) n. 441/91 è sostituita dalla tabella che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Bambola di materia plastica provvista di membra articolate, dell’altezza di 140 mm, il cui busto di materia plastica trasparente è riempito di circa 10 gr di caramelle contenenti saccarosio che possono essere estratte da un’apertura posta sotto la fibbia della cintura della bambola. |
9503 00 21 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4 del capitolo 95 e del testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 21 . Questi articoli non possono essere considerati «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto» ai sensi della regola generale 3 b), poiché non sono condizionati in modo da rispondere a un’esigenza specifica o svolgere un’attività specifica. Essi non sono legati tra loro e non sono destinati ad essere utilizzati insieme o congiuntamente l’uno all’altro (le caramelle sono prodotti di consumo, mentre con la bambola si può giocare). La bambola è un articolo della voce 9503 combinato con le caramelle della voce 1704 e la combinazione ha il carattere essenziale di un giocattolo (si vedano anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla nota 4 del capitolo 95). Questo articolo deve pertanto essere classificato con il codice NC 9503 00 21 come bambole. |
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22.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 42/2013 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 1510/96 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 1510/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (2), le palline di plastica contenenti trottole in materia plastica e gomma da masticare sono state classificate nel codice NC 9503 90 32 per quanto riguarda la trottola e nel codice NC 1704 10 99 per quanto riguarda la gomma da masticare. In seguito all’introduzione della nota 4 del capitolo 95 della nomenclatura combinata con effetto dal 1o gennaio 2007, tali articoli devono essere classificati insieme come combinazione avente il carattere essenziale di giocattolo con il codice NC 9503 00 95 . |
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(3) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1510/96. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il primo articolo della tabella che figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 1510/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||
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(1) |
(2) |
(3) |
||||
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Capsula di plastica, composta di due parti, contenente:
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9503 00 95 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 5 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 del capitolo 95 e dal testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 95 . La trottola e la gomma da masticare non possono essere considerate «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto» ai sensi della regola generale 3 b), in quanto non sono confezionate insieme per soddisfare una particolare necessità o svolgere un’attività specifica. Non sono in relazione tra loro, né sono destinate ad essere utilizzate insieme, o in collegamento una con l’altra, (la gomma da masticare è un prodotto di consumo, mentre la trottola si può usare per giocare). La trottola è un articolo della voce 9503 combinata con gomma da masticare della voce 1704 e la combinazione ha il carattere essenziale di giocattolo (si vedano anche le note esplicative della nomenclatura combinata alla nota 4 del capitolo 95). Poiché la capsula di plastica è un involucro del tipo normalmente utilizzato per confezionare questo genere di merce deve pertanto essere classificata con lo stesso codice delle merci. L’articolo deve pertanto essere classificato con il codice NC 9503 00 95 fra gli altri giocattoli in materia plastica. |
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22.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 43/2013 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||
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(1) |
(2) |
(3) |
||||||
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Tiralatte elettrico (pompa per vuoto) costituito da:
Esercitando un movimento ritmico, la pompetta crea un vuoto intorno al seno per facilitare l’estrazione del latte. |
8414 10 89 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8414 , 8414 10 e 8414 10 89 . Non rientra nella classificazione della voce 8509 tra gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico in quanto il prodotto non è comunemente utilizzato per uso domestico (cfr. nota 3 del capitolo 85). Il prodotto è una pompa e deve pertanto essere classificato nel codice NC 8414 10 89 . |
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22.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 44/2013 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2013
recante divieto di pesca dello spratto e catture connesse nelle acque UE delle sottodivisioni 22-32 per le navi battenti bandiera tedesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1256/2011 del Consiglio, del 30 novembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010 (2), fissa i contingenti per il 2012. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
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(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
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N. |
86/Baltic |
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Stato membro |
Germania |
|
Stock |
SPR/3BCD-C |
|
Specie |
Spratto e catture connesse (sprattus sprattus) |
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Zona |
Acque UE delle sottodivisioni 22-32 |
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Data |
20.12.2012 |
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22.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 45/2013 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2013
recante divieto di pesca dell’aringa nelle acque UE e nelle acque norvegesi della zona IV a nord di 53°30′ di latitudine nord per le navi battenti bandiera tedesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
87/TQ44 |
|
Stato membro |
Germania |
|
Stock |
HER/4AB |
|
Specie |
Aringa (Clupea harengus) |
|
Zona |
Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53°30′N |
|
Data |
20.12.2012 |
|
22.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 46/2013 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
70,7 |
|
TN |
83,7 |
|
|
TR |
131,1 |
|
|
ZZ |
95,2 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
200,0 |
|
JO |
182,1 |
|
|
MA |
158,2 |
|
|
TR |
141,1 |
|
|
ZZ |
170,4 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
119,3 |
|
ZZ |
119,3 |
|
|
0709 93 10 |
EG |
105,4 |
|
MA |
99,1 |
|
|
TR |
150,0 |
|
|
ZZ |
118,2 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
55,9 |
|
MA |
63,2 |
|
|
TN |
66,7 |
|
|
TR |
60,5 |
|
|
ZZ |
61,6 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
162,4 |
|
MA |
90,3 |
|
|
ZZ |
126,4 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
92,5 |
|
KR |
139,0 |
|
|
TR |
82,1 |
|
|
ZZ |
104,5 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
87,0 |
|
TR |
80,9 |
|
|
ZZ |
84,0 |
|
|
0808 10 80 |
CN |
85,7 |
|
MK |
35,9 |
|
|
US |
154,2 |
|
|
ZZ |
91,9 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
68,8 |
|
US |
134,7 |
|
|
ZZ |
101,8 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
|
22.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 47/2013 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 2013
relativo al rilascio di titoli di importazione e all’attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2013 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 (3) della Commissione ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. |
|
(2) |
Le domande di titoli di importazione relative ai gruppi 1, 2, 4A, 6A, 7 e 8, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2013 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2013 e, per quanto concerne i gruppi 4A, 4B, 6A e 6B per il periodo dal 1o marzo al 30 giugno 2013, riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande. |
|
(3) |
Le domande di diritti di importazione relative al gruppo 5A, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2013 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2013, e, per quanto concerne i gruppi 5A e 5B, per il periodo dal 1o marzo al 30 giugno 2013 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all’attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2013 relativamente ai gruppi 1, 2, 4A, 6A, 7 e 8, e, per quanto concerne i gruppi 4A, 4B, 6A e 6B, per il periodo dal 1o marzo al 30 giugno 2013, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
2. Alle domande di diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2013 relativamente al gruppo 5A e, per quanto concerne i gruppi 5A e 5B, per il periodo dal 1o marzo al 30 giugno 2013, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
|
Numero del gruppo |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.4.2013-30.6.2013 (%) |
|
1 |
09.4211 |
0,578418 |
|
6A |
09.4216 |
0,541856 |
|
Numero del gruppo |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il periodo 1.3.2013-30.6.2013 (%) |
|
4A |
09.4251 |
16,898505 |
|
6A |
09.4260 |
7,013335 |
|
6B |
09.4263 |
0,816993 |
|
Numero del gruppo |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione presentate per il sottoperiodo 1.4.2013-30.6.2013 (%) |
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5A |
09.4215 |
0,815694 |
|
Numero del gruppo |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione presentate per il periodo 1.3.2013-30.6.2013 (%) |
|
5A |
09.4254 09.4255 09.4256 |
1,197604 8,0 5,562179 |
|
22.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 48/2013 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 2013
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2012/13 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 11/2013 della Commissione (4). |
|
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
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(3) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 22 gennaio 2013
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(in EUR) |
||
|
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
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1701 12 10 (1) |
33,36 |
1,14 |
|
1701 12 90 (1) |
33,36 |
4,60 |
|
1701 13 10 (1) |
33,36 |
1,28 |
|
1701 13 90 (1) |
33,36 |
4,90 |
|
1701 14 10 (1) |
33,36 |
1,28 |
|
1701 14 90 (1) |
33,36 |
4,90 |
|
1701 91 00 (2) |
36,96 |
6,75 |
|
1701 99 10 (2) |
36,96 |
3,25 |
|
1701 99 90 (2) |
36,96 |
3,25 |
|
1702 90 95 (3) |
0,37 |
0,30 |
(1) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
|
22.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/17 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2013
che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive emamectina e maltodestrina
[notificata con il numero C(2013) 51]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/38/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), in particolare l’articolo 80, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. |
|
(2) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel giugno 2006 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Syngenta Ltd. una domanda per l’inserimento della sostanza attiva emamectina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/669/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(3) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel luglio 2008 la Francia ha ricevuto una domanda dalla Biological Crop Protection Ltd. riguardante l’inclusione della sostanza attiva maltodestrina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/20/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
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(4) |
La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE e, in particolare, delle condizioni pertinenti alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti prescritti dalla direttiva. |
|
(5) |
Gli effetti delle succitate sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato i progetti di relazioni di valutazione alla Commissione il 6 marzo 2008 per l’emamectina ed il 10 dicembre 2009 per la maltodestrina. |
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(6) |
In seguito alla presentazione dei progetti di relazioni da parte degli Stati membri relatori si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. L’esame dei fascicoli è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
|
(7) |
Dato che da tale valutazione non sono finora emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di ventiquattro mesi le autorizzazioni provvisorie rilasciate per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che possa proseguire l’esame dei fascicoli. Si prevede che il processo di valutazione e decisione per un’eventuale approvazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 delle sostanze attive emamectina e maltodestrina si concluderà entro ventiquattro mesi. |
|
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti emamectina o maltodestrina fino al 31 gennaio 2015.
Articolo 2
La presente decisione scade il 31 gennaio 2015.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
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22.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2013
che esonera la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas a Cipro dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali
[notificata con il numero C(2013) 60]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/39/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 4 e 6,
vista la richiesta presentata da Noble Energy International Ltd a mezzo posta elettronica il 17 agosto 2012,
considerando quanto segue:
I. FATTI
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(1) |
Il 17 agosto 2012 la Commissione ha ricevuto, tramite e-mail, una richiesta a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE. |
|
(2) |
La domanda, proveniente da Noble Energy International Ltd, riguarda la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas a Cipro. In conformità all’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/17/CE, la Commissione ha informato Cipro con lettera del 26 settembre 2012 e ha richiesto ulteriori informazioni. Cipro ha risposto il 24 ottobre 2012. |
II. CONTESTO NORMATIVO
|
(3) |
L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che i contratti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione di tale direttiva non siano soggetti alla stessa se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le disposizioni della normativa unionale sulla liberalizzazione di un determinato settore o di parti di esso. |
|
(4) |
Dato che Cipro ha attuato e applicato la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (2), il mercato può essere considerato liberamente accessibile conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/17/CE. È opportuno valutare l’esposizione diretta alla concorrenza su un determinato mercato sulla base di vari criteri, nessuno dei quali è necessariamente determinante. |
|
(5) |
Ai fini della valutazione dell’esposizione degli operatori pertinenti alla concorrenza diretta sui mercati oggetto della presente decisione, i criteri di cui tener conto sono la quota di mercato dei principali operatori e il grado di concentrazione sui predetti mercati. |
|
(6) |
La presente decisione fa salva l’applicazione delle regole della concorrenza. |
III. VALUTAZIONE
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(7) |
In base alla prassi consolidata della Commissione (3), la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas naturale costituisce un unico mercato del prodotto rilevante poiché è impossibile stabilire dall’inizio se la prospezione porterà alla scoperta di petrolio o gas naturale. Sempre sulla base della stessa prassi consolidata della Commissione è stato inoltre stabilito che la portata geografica di tale mercato è mondiale. Ai fini della presente decisione la definizione della portata geografica del mercato è mantenuta, non essendovi indicazioni di senso contrario. |
|
(8) |
È possibile misurare le quote di mercato degli operatori attivi nella prospezione in base a tre variabili: la spesa in conto capitale, le riserve comprovate e la produzione prevista. È stato considerato inadeguato utilizzare la spesa in conto capitale per misurare le quote di mercato degli operatori attivi nel mercato della prospezione, tra l’altro a causa delle grandi differenze esistenti tra i livelli di investimento necessari in aree geografiche diverse. |
|
(9) |
Per valutare le quote di mercato degli operatori economici all’interno di questo settore sono stati quindi applicati gli altri due parametri: le loro quote di riserve comprovate e di produzione prevista (4). |
|
(10) |
Esiste un unico operatore economico attivo sul mercato della prospezione dei giacimenti petroliferi e di gas a Cipro, ossia il richiedente, che ha ottenuto la prima licenza rilasciata nel 2008 a seguito del completamento della prima tornata di concessione delle licenze a Cipro. Tuttavia, tutte le compagnie impegnate nella prospezione giacimenti petroliferi e di gas sul mercato mondiale costituiscono potenziali concorrenti poiché hanno avuto accesso sia alla prima sia alla seconda tornata che è stata avviata nel febbraio 2012. Secondo Cipro, in questa seconda tornata, sono state presentate trentatré domande da parte di quindici imprese o consorzi. |
|
(11) |
Al 31 dicembre 2011, in base alle informazioni disponibili, le riserve mondiali comprovate di petrolio e di gas ammontavano ad un totale di 481,4 miliardi di metri cubi standard equivalente petrolio (di seguito «Sm3 o. e.») (5). Dal 31 dicembre 2011, a Cipro si è verificata un’unica scoperta di idrocarburi che, con le riserve di gas naturale, è stimata a circa 200 milioni di Sm3 o. e. (6) come comunicato dal richiedente. Tali riserve, se comprovate, sarebbero equivalenti a poco più dello 0,09 % delle riserve comprovate mondiali di gas e ad una percentuale molto inferiore in termini di gas e petrolio totali e aumenterebbero la quota del richiedente di riserve convalidate di gas naturale dallo 0,0416 % allo 0,1367 %. |
|
(12) |
Il mercato della prospezione non presenta un elevato grado di concentrazione. Società pubbliche a parte, il mercato è caratterizzato dalla presenza di tre operatori privati internazionali integrati verticalmente, le cosiddette super majors (BP, ExxonMobil e Shell) e di un certo numero di cosiddette majors. Questi elementi sono un indice dell’esposizione diretta alla concorrenza. |
IV. CONCLUSIONI
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(13) |
Alla luce dei fattori esaminati, la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE è considerata soddisfatta a Cipro. |
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(14) |
Dato che la condizione della libera accessibilità al mercato può considerarsi rispettata, la direttiva 2004/17/CE non si applica quando gli enti aggiudicatori aggiudicano contratti destinati a consentire la prospezione a Cipro di giacimenti petroliferi e di gas, né quando si organizzano concorsi di progettazione ai fini dell’esercizio di tale attività nella predetta area geografica. |
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(15) |
La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del periodo agosto-ottobre 2012 quale risulta dalle informazioni presentate dal richiedente e da Cipro. Essa può essere rivista qualora, a seguito di cambiamenti significativi della situazione giuridica e di fatto, le condizioni di applicabilità di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, non siano più soddisfatte. |
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(16) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire la prospezione dei giacimenti petroliferi e di gas naturale a Cipro.
Articolo 2
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2013
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.
(3) Cfr. in particolare la decisione della Commissione, del 19 novembre 2007, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (Caso n. COMP/M.4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(4) Cfr. in particolare i punti 25 e 27 della decisione 2004/284/CE della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso n. IV/M.1383 — Exxon/Mobil) (GU L 103 del 7.4.2004, pag. 1) e decisioni successive, tra l’altro, la decisione del 3 maggio 2007 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (Caso n. COMP/M.4545 — STATOIL/HYDRO) conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004.
(5) Cfr. punto 5.2.1. della domanda e le fonti ivi citate, in particolare la BP Statistical Review of World Energy, giugno 2012; di seguito denominate BP Statistics.
(6) I risultati della trivellazione esplorativa oscillavano dai 5 agli 8 mila miliardi di piedi cubi con una media lorda di 7 mila miliardi di piedi cubi equivalenti a 0,19824 mila miliardi di m3 di gas.