ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.012.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 12

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
16 gennaio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

2013/8/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 giugno 2012, sulle misure SA. 27420 (C 12/2009) (ex N 19/2009) applicate dalla Finlandia a favore di Osuuskunta Karjaportti [notificata con il numero C(2012) 3249]  ( 1 )

1

 

 

2013/9/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 luglio 2012, relativa all4aiuto di Stato n. SA.33114 (2012/C) (ex. 2011/NN) — Polonia presunti aiuti a favore del cantiere navale CRIST [notificata con il numero C(2012) 5057]  ( 1 )

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

16.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2012

sulle misure SA. 27420 (C 12/2009) (ex N 19/2009) applicate dalla Finlandia a favore di Osuuskunta Karjaportti

[notificata con il numero C(2012) 3249]

(Le versioni in lingua finlandese e svedese sono le sole facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/8/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo comma dell'articolo 108, paragrafo 2,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

avendo invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli e alla luce di tali osservazioni (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 15 gennaio 2009, la Finlandia ha notificato alla Commissione un aiuto al salvataggio sotto forma di garanzia e ristrutturazione del debito a favore di Osuuskunta Karjaportti (in prosieguo denominata "Karjaportti"; al momento della notifica era nota come Järvi-Suomen Portti Osuuskunta). Con lettere del 5 febbraio 2009, dell'11 febbraio 2009, del 16 febbraio 2009 e del 20 febbraio 2009, la Finlandia ha fornito alla Commissione ulteriori informazioni.

(2)

Con lettera dell'8 aprile 2009, la Commissione ha informato la Finlandia di aver deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (2) in merito alle misure notificate e a varie misure concesse in passato. Successivamente alla decisione di avvio, le autorità finlandesi hanno inviato alla Commissione ulteriori informazioni con lettera del 13 maggio 2009.

(3)

La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure di aiuto.

(4)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da una parte interessata e le ha trasmesse alla Finlandia, fornendole la possibilità di replicarvi. Tali osservazioni sono pervenute con lettera del 28 agosto 2009. La Finlandia ha fornito ulteriori informazioni con e-mail del 3 novembre 2009.

(5)

Con lettera del 15 dicembre 2009, la Commissione ha informato la Finlandia di aver deciso di estendere la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2 del TFUE in merito a misure di aiuto aggiuntive concesse in passato. La Finlandia ha fornito ulteriori informazioni con lettera del 12 febbraio 2010.

(6)

La decisione della Commissione di estendere la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure di aiuto. La Commissione non ha ricevuto ulteriori osservazioni dagli interessati.

(7)

Il 1o marzo 2010, la Finlandia ha informato la Commissione di aver revocato la notifica riguardante la garanzia in favore di Karjaportti. Con lettera del 26 marzo 2010 la Commissione ha informato la Finlandia che avrebbe trattato la revoca della notifica della garanzia nella decisione definitiva, insieme con le altre misure in esame. Inoltre, la Commissione ha rivolto alla Finlandia domande a cui quest'ultima ha replicato con lettera del 22 aprile 2010. La Commissione ha inviato alla Finlandia una richiesta di informazioni il 15 luglio 2010, alla quale la Finlandia ha risposto il 20 agosto 2010. Il 28 settembre 2010 la Commissione ha inviato un'altra richiesta di informazioni, alla quale la Finlandia ha risposto il 29 novembre 2010. Infine, con lettera del 16 novembre 2011 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che la Finlandia ha presentato il 16 dicembre 2011.

2.   BENEFICIARIO

2.1.   La cooperativa Karjaportti

(8)

Karjaportti è una società cooperativa con sede a Mikkeli e impianti di produzione a Mikkeli e Kouvola, entrambi in Finlandia orientale (Itä-Suomi), una regione ammissibile agli aiuti regionali in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. La creazione della cooperativa risale al 1914. Nel 1950 fu chiamata Osuusteurastamo Karjaportti; dal 31 dicembre 2002 è nota come Järvi-Suomen Portti Osuuskunta e dal 14 dicembre 2010 come Karjaportti. Ad oggi, Karjaportti impiega 300 persone in via permanente e ulteriori 100 - 120 lavoratori stagionali in primavera e in estate.

(9)

Karjaportti opera nella produzione di alimenti, in particolare nel settore della trasformazione della carne in prodotti quali polpette e salsicce. Inoltre, la cooperativa vende carne confezionata, carne in pezzi e carcasse. Karjaportti esporta poco negli altri Stati membri.

2.2.   Situazione finanziaria di Karjaportti

(10)

Dal 1o dicembre 2004, Karjaportti è oggetto di una procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice in virtù della Legge sulla ristrutturazione delle imprese 47/1993 (5) (in prosieguo denominata "procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice", trattato in modo più dettagliato ai punti 31-43).

(11)

Informazioni dettagliate sulla situazione finanziaria di Karjaportti prima e durante la procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice sono fornite nella tabella in basso:

Tabella I

Principali dati finanziari di Karjaportti in EURO

Anno

Fatturato

Risultato di gestione

Risultato netto (profitti/perdite)

Deficit per periodi contabili precedenti

Capitale azionario / Riserve e imprevisti

Saldo del patrimonio netto

2000

139 620 882

8 682

–1 169 091

 

7 681 411 / 10 247 107

8 893 097

2001

139 748 861

2 082 662

549 865

 

7 812 809 / 9 078 473

9 442 963

2002

135 781 234

2 259 488

14 382

 

7 783 428 / 9 559 942

17 357 751

2003

128 354 480

–3 299 914

–6 009 055

 

7 585 778 / 9 506 525

11 083 248

2004

125 849 631

–3 972 464

–10 686 420

 

7 234 608 / 3 497 953

46 141

2005

101 507 619

–6 629 915

–9 235 908

–7 404 955

7 772 913 / 216 662

–8 651 289

2006

99 802 293

–3 485 054

4 277 565

–16 640 864

8 141 610 / 216 662

–4 005 028

2007

86 962 069

–8 916 539

–7 943 878

–12 363 299

6 244 277 / 216 662

–13 846 239

2008

80 901 753

–3 791 985

–2 770 037

–20 307 178

5 768 185 / 216 662

–17 092 368

2009

64 793 763

305 936

–2 124 435

–23 077 214

5 077 160 / 216 662

–19 907 828

(12)

Nel 2008, le autorità fiscali finlandesi hanno avviato in due occasioni procedure di fallimento nei confronti di Karjaportti. La prima volta, il 7 ottobre 2008, hanno presentato un'ingiunzione di pagamento per 461 579 EUR. La procedura è stata poi ritirata dalle autorità fiscali. Il 1o dicembre 2008 è stata avviata una seconda procedura di fallimento, con un'ingiunzione di pagamento per 981 658 EUR. Le procedure di fallimento nei confronti di Karjaportti sono state chiuse nel giugno 2009 in quanto la cooperativa ha saldato il debito in essere alle autorità fiscali.

3.   DESCRIZIONE DELLE MISURE

(13)

Le misure in esame consistono di misure concesse dal Comune di Mikkeli, dove ha sede Karjaportti, e di misure concesse da Finnvera Oyj (in prosieguo denominata "Finnvera"). Finnvera è una società finanziaria specializzata di proprietà dello Stato finlandese ed è l'agenzia ufficiale finlandese di credito all'esportazione (6). Di seguito sono descritte prima le misure concesse dal Comune di Mikkeli (sezione 3.1.), e successivamente le misure concesse da Finnvera (sezione 3.2.).

3.1.   Misure concesse dal Comune di Mikkeli

3.1.1.   Garanzia concessa il 12 giugno 2000 (misura 1) e conferimento di terreni (misura 2)

(14)

Misura 1: con decisione del 12 giugno 2000, il Consiglio Comunale di Mikkeli ha concesso una garanzia assoluta ("takaus") a Karjaportti, a copertura del 100 % di un futuro prestito per un importo di 25 milioni di FIM (circa 4,2 milioni di EUR (7)). Il prestito è stato erogato a Karjaportti dalla banca Tapiola Pankki Oy ("Tapiola") nel settembre 2000 a un tasso d'interesse fisso del 5,35 % e per una durata di 10 anni. Nello stesso tempo, è stata attuata la garanzia dalla Giunta Comunale di Mikkeli, che ha sottoscritto il contratto di fideiussione. La garanzia è stata concessa senza commissione di garanzia e sotto forma di garanzia assoluta, il che significa che il garante è responsabile del debito principale come se si trattasse di un debito proprio, e che il creditore potrebbe richiedere il rimborso del debito principale al garante alla scadenza di quest'ultimo. Il prestito garantito è stato erogato al fine di finanziare la costruzione di un impianto di produzione nel distretto di Tikkala a Mikkeli (8).

(15)

La garanzia è stata a sua volta garantita da ipoteche immobiliari già esistenti per un valore registrato di 7,5 milioni di FIM (1 261 409 EUR) (9). Al momento della concessione della misura 1 erano disponibili a titolo di garanzia collaterale circa 3 milioni di FIM delle ipoteche immobiliari. Inoltre, la garanzia è stata assistita da cambiali ipotecarie (10) con un valore registrato di 25 milioni di FIM e 30,5 milioni di FIM, rispettivamente, su beni mobili di Karjaportti.

(16)

Quando è iniziata la procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice nel dicembre 2004, Tapiola ha richiesto il pagamento dei debiti in essere di Karjaportti al Comune di Mikkeli in virtù della garanzia fideiussoria. Dopo aver realizzato tali pagamenti a Tapiola, il Comune di Mikkeli è intervenuta come creditore di Karjaportti al posto di Tapiola (cfr. punto 34).

(17)

Misura 2: sempre nel 2000, il distretto rurale di Mikkeli ha conferito a Karjaportti un terreno per la costruzione dell'impianto di produzione di Tikkala (11). Il terreno aveva una superficie di 152 366 m2 e il Comune di Mikkeli lo ha conferito a Karjaportti senza alcun corrispettivo, vale a dire che non è stato pagato alcun prezzo di acquisto. Inoltre, il Comune di Mikkeli si è impegnato a cedere il terreno pronto ad essere edificato. A tal fine, il Comune di Mikkeli ha rimborsato a Karjaportti i costi dei lavori di livellamento del terreno, per un importo di 2 000 000 di FIM (circa 336 376 EUR) (12).

(18)

Altre misure sono state concesse a Karjaportti per la costruzione dell'impianto di produzione di Tikkala. Finnvera ha concesso prestiti e garanzie per 20 000 000 FIM (circa 3 363 759 EUR) e il Ministero del Lavoro e dell'Economia (allora Ministero del Commercio e dell'Industria) ha assegnato sovvenzioni dirette per 15 000 000 FIM (circa 2 552 819 EUR).

(19)

Complessivamente, le misure descritte ai punti 14-18, da erogare per la costruzione dell'impianto di produzione di Tikkala, avevano un valore nominale di 63 783 719 FIM (circa 10 757 652 EUR). L'equivalente sovvenzione lordo delle misure concesse ammontava a 3 617 143 EUR, come illustrato nella tabella in basso:

Tabella II

Equivalente sovvenzione lordo delle misure concesse in EURO

Misura

Importo

Equivalente sovvenzione lordo

Garanzia del Comune di Mikkeli

4 204 698

345 786

Conferimento di terreno da parte del Comune di Mikkeli

300 000

300 000

Livellamento del terreno pagato dal Comune di Mikkeli

336 376

336 376

Prestito Finnvera

1 681 879

82 162

Sovvenzioni dirette del Ministero del Commercio e dell'Industria

2 552 819

2 552 819

TOTALE

10 757 652

3 617 143

(20)

L'equivalente sovvenzione lordo della garanzia concessa dal Comune di Mikkeli è stato calcolato dalla Finlandia comparando il tasso di mercato per una garanzia analoga (1,75 %) al corrispettivo della garanzia effettivamente addebitato dal Comune di Mikkeli (0 %). L'elemento di aiuto nella garanzia equivale al differenziale fra i due premi, vale a dire 1,75 %. Se il Comune di Mikkeli avesse addebitato un onere pari a quel tasso, avrebbe riscosso 2 406 250 FIM a titolo di corrispettivo durante la validità della garanzia di 10 anni, che attualizzati a un tasso del 5,7 % alla data di concessione della garanzia ammonterebbero a 1 055 949 FIM (circa 345 786 EUR).

(21)

L'equivalente sovvenzione lordo per il prestito Finnvera è stato calcolato dalla Finlandia comparando l'interesse applicato da Finnvera per il prestito (EURIBOR 6 mesi + 1,75 %) con il tasso di riferimento in linea con la comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (13), valido al momento della concessione del prestito. L'elemento di aiuto equivale al differenziale fra i due tassi per la durata del prestito (10 anni). La commissione che Karjaportti ha dovuto pagare per il prestito (0,5 %) è stata dedotta dal risultato del calcolo. Attualizzato a un tasso del 5,7 % alla data di concessione della garanzia, l'elemento di aiuto è stato di 82 162 EUR.

(22)

I costi di investimento ammissibili sono stati calcolati sulla base dei costi relativi ai prezzi di acquisto, secondo il dettaglio fornito dalla tabella in basso:

Tabella III

Dettaglio dei costi del progetto in relazione ai prezzi di acquisto in EURO

Terreno e fabbricati

14 208 192

Macchinari e arredi

11 155 379

Apparecchiature per ufficio / software

572 356

TOTALE

25 935 928

(23)

L'elemento di aiuto di 3 617 143 EUR corrisponde a un'intensità di aiuto del 13,95 % dei costi totali ammissibili di 25 935 928 EUR.

(24)

Karjaportti aveva fatto richiesta delle misure concesse dal Comune di Mikkeli prima di avviare i lavori del progetto di investimento (14). Le misure sono state adottate dalla Finlandia allo scopo di promuovere lo sviluppo regionale. Il nuovo stabilimento di produzione avrebbe dovuto aumentare il numero di posti di lavoro nella regione da circa 400 a 550 o 600.

3.1.2.   Acquisto di terreno (misura 3)

(25)

Il 28 febbraio 2002, il Comune di Mikkeli ha acquistato da Karjaportti sei proprietà e un fabbricato con le relative locazioni. Il prezzo di acquisto corrisposto è stato di 6 646 787 EUR (15). Alla data di chiusura dell'acquisto delle proprietà da parte del Comune di Mikkeli, e nel caso di una proprietà alla data in cui il suo possesso è stato trasferito al Comune di Mikkeli, sulle proprietà non gravavano ipoteche.

3.1.3.   Garanzia concessa l'8 marzo 2004 (misura 4)

(26)

Con decisione dell'8 marzo 2004, il Consiglio Comunale di Mikkeli ha concesso una garanzia a copertura del 100 % di un futuro prestito di 607 054 EUR concesso da Tapiola. Il 14 aprile 2004, il prestito è stato concesso a un tasso d'interesse fisso del 4 % per una durata di 10 anni. La garanzia è stata concessa senza commissione di garanzia e sotto forma di garanzia assoluta. Il prestito e la garanzia sono stati concessi, rispettivamente, per sostituire un prestito erogato da Tapiola, per il quale il Comune di Mikkeli aveva inizialmente concesso una garanzia con decisione del 2 novembre 1992. Il prestito iniziale ammontava a 7,5 milioni di FIM (1 261 409 EUR) ed è stato concesso a un tasso d'interesse del 4,5 % per la durata di 10 anni.

(27)

La garanzia è stata assistita dalle ipoteche immobiliari sullo stabilimento di produzione di Tikkala, già utilizzate come garanzia per la misura 1. Inoltre, il Comune di Mikkeli era titolare di una cambiale ipotecaria per un valore registrato nel registro delle ipoteche portate da cambiali ipotecarie di 25 milioni di FIM. Anche questa cambiale ipotecaria era stata già utilizzata come garanzia per la misura 1.

(28)

Quando è iniziata la procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice nel dicembre 2004, Tapiola ha richiesto il pagamento dei debiti in essere di Karjaportti al Comune di Mikkeli in virtù della fideiussione. Dopo aver realizzato tali pagamenti, il Comune di Mikkeli è intervenuto come creditore di Karjaportti al posto di Tapiola (cfr. punto 34).

3.1.4.   Garanzia concessa il 10 maggio 2004 (misura 5)

(29)

Con decisione del 10 maggio 2004, il Consiglio Comunale di Mikkeli ha concesso una garanzia assoluta a copertura del 100 % di un futuro prestito di 1,7 milioni di EUR concesso da Tapiola. Successivamente, l'8 giugno 2004, Tapiola ha deciso di concedere il prestito per l'investimento per 3 anni per un importo di 1,7 milioni di EUR a un tasso d'interesse variabile EURIBOR 12 mesi più una percentuale fissa pari allo 0,3 %. La garanzia è stata concessa senza commissione di garanzia e sotto forma di garanzia assoluta, ed è stata assistita dalla stessa ipoteca immobiliare sullo stabilimento di produzione della misura 1 e della misura 4 e dalla stessa cambiale ipotecaria (16) di cui era titolare il Comune di Mikkeli. Inoltre, il Comune di Mikkeli ha ricevuto una nuova garanzia ipotecaria per un valore registrato di 1 135 268 EUR sullo stabilimento di produzione di Tikkala come pegno speciale.

(30)

Quando è iniziata la procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice nel dicembre 2004, Tapiola ha richiesto il pagamento dei debiti in essere di Karjaportti al Comune di Mikkeli in virtù della garanzia fideiussoria. Dopo aver realizzato tali pagamenti, il Comune di Mikkeli è intervenuto come creditore di Karjaportti al posto di Tapiola (cfr. punto 34).

3.1.5.   Misure adottate nel quadro della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice (misura 6)

(31)

Il 17 novembre 2004, Karjaportti, insieme ai creditori Nordea Bank Finland Abp (in prosieguo "Nordea Bank"), Nordea Rahoitus Suomi Oy (in prosieguo "Nordea Financing") e OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj (dal 1o marzo 2008 la denominazione di questa società è Pohjola Pankki Oyj; in prosieguo "OKO/Pohjola Bank"), ha presentato istanza di procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice presso il tribunale distrettuale di Mikkeli. Secondo la legge finlandese, tale procedura di ristrutturazione può essere avviata al fine di risanare un'attività economicamente redditizia del debitore che si trova in difficoltà, per garantire il mantenimento della sua redditività economica e raggiungere accordi sui debiti (17). La procedura soggetta al controllo del giudice riguardante Karjaportti è stata avviata il 1o dicembre 2004 con decisione del tribunale distrettuale di Mikkeli. Da un punto di vista giuridico, dall'inizio il debitore non può rimborsare i debiti oggetto della procedura di ristrutturazione né fornire una garanzia per tali debiti (18). I debiti oggetto della procedura di ristrutturazione sono tutti debiti accumulati prima della data d'inizio della procedura.

(32)

Successivamente, è stato presentato un programma di ristrutturazione al tribunale distrettuale in data 23 giugno 2005 e un nuovo programma di ristrutturazione è stato presentato il 30 novembre 2005. La durata del programma di ristrutturazione, approvato dal tribunale distrettuale il 30 gennaio 2006, era di dieci anni (fino al 1o luglio 2015). Fra il 2004 e il 2008 Karjaportti ha rescisso 372 contratti di lavoro e ha esternalizzato alcune delle sue attività quali ad esempio acquisti, macellazione e attività di taglio.

(33)

Complessivamente, circa il [30-70] (19) % dei debiti oggetto della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice era dovuto a creditori privati. I creditori privati con le quote maggiori di tali debiti erano le banche sopra menzionate, Nordea Bank e OKO/Pohjola Bank, nonché Nordea Financing.

(34)

Il 16 dicembre 2004, in relazione a questa procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice, Tapiola ha richiesto al Comune di Mikkeli il pagamento delle somme dovute a fronte dei tre prestiti garantiti dal Comune di Mikkeli e descritti ai par. 3.1.1, 3.1.3 e 3.1.4. Dopo aver pagato Tapiola, il Comune di Mikkeli è diventato creditore di Karjaportti per quanto riguarda l'importo complessivo dei tre prestiti, che era di 5 356 895 EUR. I prestiti erano garantiti dalle garanzie collaterali descritte ai punti 15, 27 e 29.

(35)

Inoltre, il Comune di Mikkeli ha presentato un reclamo per 682 087 EUR nella procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice, costituito dalle tasse non pagate all'amministrazione della proprietà del Comune, all'ufficio gestione dell'acqua di Mikkeli e all'ufficio gestione rifiuti di Mikkeli. Anche questo credito era garantito dalla garanzia collaterale descritta ai punti 15, 27 e 29.

(36)

I prestiti e gli altri debiti (tasse non pagate) nei confronti del Comune di Mikkeli sono stati considerati come grandi debiti garantiti (20) nella procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice. Degli altri grandi crediti garantiti erano titolari dei soggetti privati (Nordea Bank, Nordea Financing, OKO/Pohjola Bank) nonché Finnvera (21).

Tabella IV

Grandi debiti garantiti in EUR

Creditore di grandi debiti garantiti

Importo

Quota in %

Nordea Bank

[…]*

[10-40] %

Nordea Financing

[…]

[0-20] %

OKO/Pohjola Bank

[…]

[10-40] %

Finnvera

[…]

[10-40] %

Comune di Mikkeli – prestiti conseguenti a garanzie attivate

[…]

[10-40] %

Comune di Mikkeli – altri debiti (tasse non pagate)

[…]

[0-20] %

TOTALE

24 579 150

100 %

(37)

Per quanto riguarda i prestiti e altri debiti (tasse pagate) nei confronti del Comune di Mikkeli, nel programma di ristrutturazione erano previste le seguenti misure:

(38)

Il prestito di 5 356 895 EUR del Comune di Mikkeli è stato trattato come "debito garantito" ed è stato diviso in due parti. Per entrambe le parti i tassi d'interesse sono stati ridotti in base al programma di ristrutturazione: su una quota di 4,0 milioni di EUR, il tasso d'interesse era pari a […] EURIBOR meno […]% (ad ogni modo, il tasso non doveva essere superiore a […]% o inferiore a […]%), fino al 31 dicembre 2010. Dopo tale data, è stato addebitato un tasso d'interesse di […] EURIBOR. Per la restante quota di 1 356 895 milioni di EUR è stato addebitato un tasso d'interesse di […] EURIBOR (22). Così come i prestiti, anche le tasse non pagate per 682 087 EUR sono state trattate come "debito garantito" e il tasso d'interesse è stato ridotto a un tasso di […] EURIBOR (23).

(39)

Anche per i debiti garantiti dei creditori privati il programma di ristrutturazione prevede un tasso d'interesse pari a […] EURIBOR. Per un determinato importo per ogni creditore ad eccezione di […], fino al 31 dicembre 2010, era previsto un tasso d'interesse ridotto, pari a […] EURIBOR meno […]%; interesse minimo […]% e interesse massimo […]%. Dopo il 31 dicembre 2010, il tasso d'interesse per tutti i debiti garantiti è stato […] EURIBOR.

Tabella V

Importi d'interesse per i grandi debiti garantiti in EUR

Creditore di grandi debiti garantiti

Tasso d'interesse di […] EURIBOR meno […]% fino al 31 dicembre 2010; dopo tale data, sarà addebitato un tasso d'interesse […] EURIBOR per un importo di

Tasso d'interesse del […] EURIBOR per un importo di

Nordea Bank e Nordea Financing

[…]

[…]

OKO/Pohjola Bank

[…]

[…]

Finnvera

[…]

[…]

Comune di Mikkeli – prestiti conseguenti a garanzie attivate

[…]

[…]

Comune di Mikkeli – altri debiti (tasse non pagate)

 

[…]

(40)

Il Comune di Mikkeli ha accettato una dilazione dei pagamenti sui debiti di cui sopra. Secondo il programma di ristrutturazione, il rimborso dei debiti garantiti in favore del Comune di Mikkeli è previsto per il 2015. La prima rata si sarebbe dovuta pagare il 1o luglio 2009; a partire dal 2010 erano previste due rate annuali e nel 2015 dev'essere pagata la restante parte principale dei debiti garantiti, che è di […] EUR per i prestiti conseguenti alle garanzie attivate e di […] EUR per altri debiti (tasse non pagate), rispettivamente.

(41)

Anche i creditori privati hanno accettato la dilazione dei pagamenti sui loro debiti garantiti.

Tabella VI

Dilazione del pagamento in EUR

Creditore di grandi debiti garantiti

Debiti

Rata da versare in data 1.7.2009, 2.1.2010 e 1.7.2010

% del totale dei debiti

Rata da versare in data 2.1.2011 e 1.7.2011

% del totale dei debiti

Rata semestrale a partire dal 2.1.2012 fino al 2.1.2015

% del totale dei debiti

Rata da versare in data 1.7.2015

% del totale dei debiti

Nordea Bank

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Nordea Financing

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

OKO/Pohjola Bank

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Finnvera

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Comune di Mikkeli

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Comune di Mikkeli

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Totale

24 579 150

500 000

2 %

1 000 000

4 %

1 500 000

6 %

10 579 150

43 %

(42)

Secondo il programma di ristrutturazione, il rimborso dei prestiti e delle tasse non pagate al Comune di Mikkeli dovrebbe essere eseguito entro il 2015, anno in cui scade la maggior parte della somma dovuta. Qualora, nel 2015, Karjaportti non dovesse soddisfare determinati requisiti economici, alla fine della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice (rapporto tra passività e margine operativo maggiore di 4), il Comune di Mikkeli rinuncerà a un massimo di [0-3] milioni di EUR dei debiti in essere.

(43)

Anche i crediti degli altri creditori saranno ridotti al termine della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice. Nordea Bank rinuncerà a un massimo di [0-3 milioni] di EUR e Nordea Financing rinuncerà a un massimo di [0-2 milioni] di EUR. Il credito di Finnvera sarà ridotto di un massimo di [0-2 milioni] di EUR. Il credito di […] non sarà ridotto. Secondo il programma di ristrutturazione, le somme delle quali vengono ridotti i debiti garantiti si basano sul valore delle garanzie collaterali per i prestiti garantiti in due diversi scenari: il primo scenario era che Karjaportti continua a operare; il secondo scenario era che Karjaportti modifica o cessa la sua attività, vale a dire che si devono escutere le garanzie collaterali. I due valori sono stati determinati da due valutazioni indipendenti (24). L'importo concreto di cui è stato ridotto il debito garantito è stato poi determinato per ciascun creditore separatamente, tenendo conto della classifica dei creditori e confrontando i valori nei due diversi scenari.

3.1.6.   Acquisto di azioni da Karjaportti (misura 7)

(44)

Il 2 settembre 2005 Karjaportti ha venduto il 50 % delle azioni della società immobiliare Kiinteistö Oy Suksimäki ad una società di proprietà del Comune di Mikkeli, per un prezzo di acquisto di 860 000 EUR.

3.1.7.   Conversione dei tassi d'interesse non pagati in prestiti (misura 8)

(45)

Karjaportti non ha pagato gli interessi dovuti per i debiti garantiti del Comune di Mikkeli, maturati tra il 16 dicembre 2004 e il 19 dicembre 2005. (25) Tali interessi sono pari a 281 982 EUR e sono stati convertiti in un prestito fino alla fine del 2010 con decisione del Consiglio Comunale di Mikkeli del 19 dicembre 2005. Il tasso d'interesse del prestito è pari a EURIBOR 3 mesi più 0,3 %. Il rimborso avrebbe dovuto iniziare nel marzo 2009 e consisteva di quattro rate di pari importo da versare due volte l'anno, vale a dire che si sarebbero dovuti pagare 144 991 EUR nel 2009 e 144 991 EUR nel 2010 (26). Il rimborso delle somme dovute è stato almeno in parte rinviato (cfr. misura 12).

(46)

La conversione in prestiti dei tassi d'interesse non pagati, avvenuta nel 2005, era, in linea di principio, stabilita nel programma di ristrutturazione. Secondo il programma, non solo il Comune di Mikkeli, ma tutti i creditori privilegiati, in questo contesto dovevano essere trattati allo stesso modo. Di conseguenza, il 28 dicembre 2005, [un creditore privato] ha convertito i tassi d'interesse in un prestito per un importo di circa 1 623 000 EUR e una durata fino alla fine del 2010. Il tasso d'interesse è stato di EURIBOR 3 mesi più 1,5 %. Il rimborso sarebbe dovuto iniziare nel 2009. Il 29 dicembre 2005, [un altro creditore privato] ha convertito i tassi d'interesse in un prestito per un importo di circa 1 532 500 EUR e una durata fino alla fine del 2010. Il tasso d'interesse era EURIBOR 3 mesi più 2 %. Il rimborso sarebbe dovuto iniziare nel 2009.

3.1.8.   Cancellazione dei debiti nei rendiconti finanziari del 2006 (misura 9)

(47)

Con decisione del 5 febbraio 2007, la Giunta Comunale di Mikkeli ha deliberato la cancellazione dalle scritture contabili del 2006 di un credito di 274 023 EUR vantato nei confronti di Karjaportti. La cancellazione del debito nelle scritture contabili non ha avuto alcun effetto sul rapporto giuridico tra il creditore e il debitore e, di conseguenza, il Comune di Mikkeli ha continuato a procedere alla riscossione dei crediti.

3.1.9.   Cancellazione dei debiti nei rendiconti finanziari del 2008 (misura 10)

(48)

Il Comune di Mikkeli ha cancellato un credito incerto (che vantava) nei confronti di Karjaportti pari a 5,7 milioni di EUR nei propri rendiconti finanziari del 2008. La cancellazione del debito nelle scritture contabili non ha avuto alcun effetto sul rapporto giuridico tra il creditore e il debitore e, di conseguenza, il Comune di Mikkeli ha continuato a procedere alla riscossione dei crediti.

3.1.10.   Garanzia programmata per il 2009 e non attuata (misura 11)

(49)

L’8 dicembre 2008 il Consiglio Comunale di Mikkeli ha deciso di concedere una garanzia assoluta pari a 2,75 milioni di EUR, a copertura di un prestito futuro di Tapiola a Karjaportti. Il Consiglio Comunale ha autorizzato la Giunta Comunale a decidere sulle condizioni dettagliate relative alla garanzia assoluta, vale a dire ad attuare la garanzia. Secondo la notifica il prestito avrebbe dovuto essere pari a 5 819 807 di EUR a un tasso d'interesse del 3,65 %. Come corrispettivo per la garanzia la misura notificata prevede una tassa una tantum del 4 % e la concessione della garanzia per 10 anni (27).

(50)

La decisione del Consiglio Comunale di Mikkeli non è diventata definitiva in quanto è stata presentata una denuncia presso il tribunale amministrativo di Kuopio (Kuopion Hallinto-Oikeus). A seguito di tale denuncia, il giudice ha ordinato al Comune di Mikkeli di sospendere l'attuazione della garanzia e di chiedere l'approvazione degli aiuti da parte della Commissione.

(51)

Poiché la decisione del Consiglio Comunale di Mikkeli di erogare la garanzia non è diventata definitiva, Tapiola non ha più concesso il prestito a Karjaportti. Infine, la Finlandia ha ritirato la notifica della garanzia nel marzo 2010 in quanto Karjaportti ha ritirato la sua domanda di garanzia e il 22 febbraio 2010 la Giunta Comunale ha deciso di non dare applicazione alla decisione del Consiglio Comunale.

3.1.11.   Ristrutturazione dei debiti dal 2009 (misura 12)

(52)

Dilazione del rimborso di debiti garantiti: secondo il programma di ristrutturazione approvato dal tribunale, Karjaportti avrebbe dovuto rimborsare […] EUR nel 2009 e […] EUR nel 2010 della somma dovuta dei debiti garantiti (cfr. tabella VI). Secondo la notifica, il rimborso di tali importi sarebbe dovuto essere rimandato, al più tardi al 1o luglio 2015.

(53)

Dilazione del rimborso del prestito concesso nel 2005 (conversione dei tassi d'interesse non pagati): Karjaportti avrebbe dovuto rimborsare 140 991 EUR nel 2009 e lo stesso importo nel 2010 del totale dell'importo dovuto degli interessi convertiti in prestito (cfr. punto 40). Secondo la notifica il rimborso di tali importi sarebbe dovuto essere rinviato agli anni 2011-2013 (28).

(54)

Il tribunale amministrativo di Kuopio (Kuopion Hallinto-Oikeus) ha vietato l'applicazione della decisione del Consiglio Comunale relativa alla ristrutturazione del debito del 4 febbraio 2009. Sembra, tuttavia, che una ristrutturazione dei debiti sia comunque avvenuta. A partire dal maggio 2009, Karjaportti ha regolarmente presentato proposte al Comune di Mikkeli e agli altri suoi creditori per rinviare i pagamenti dei debiti dovuti al fine di salvaguardare la continuità operativa della cooperativa (29). Tali proposte sono state approvate dalla Giunta Comunale di Mikkeli.

3.2.   Misure concesse da Finnvera

(55)

In base alle informazioni trasmesse dalla Finlandia, Finnvera ha concesso diversi prestiti e garanzie a Karjaportti negli anni 2004-2008.

(56)

Finnvera è una società finanziaria specializzata di proprietà dello stato Finlandese ed è l'agenzia ufficiale finlandese di credito all'esportazione. Le operazioni di Finnvera sono guidate dagli obiettivi di politica industriale e di proprietà stabiliti dallo Stato. Tali obiettivi comprendono: l'aumento del numero di imprese in fase di avviamento; la facilitazione del finanziamento per i cambiamenti che si trovano ad affrontare le PMI; e la promozione della crescita, dell'internazionalizzazione e delle esportazioni delle imprese. Nelle sue operazioni, Finnvera è tenuta a rispettare il principio di auto-sostenibilità economica. Lo Stato finlandese, tuttavia, copre parte del credito e delle perdite su garanzie di Finnvera; è direttamente responsabile delle garanzie nazionali e delle garanzie sui crediti all'esportazione concesse da Finnvera e concede garanzie per l'acquisizione di fondi propri di Finnvera. Tali misure statali in relazione a Finnvera non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione e la Commissione si riserva il diritto di valutarle in una fase successiva. Finnvera è soggetta alla legge sulle procedure amministrative (Administrative Procedure Act) 434/2003.

(57)

Per quanto riguarda la governance aziendale di Finnvera, il consiglio di vigilanza, che supervisiona l'amministrazione della società per mezzo del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato, rappresenta il proprietario della società, che nel caso di Finnvera è lo Stato. I membri del consiglio di vigilanza sono selezionati tra i gruppi parlamentari dei partiti politici sulla base della loro rappresentanza nel Parlamento finlandese. Inoltre, il consiglio di vigilanza di Finnvera include rappresentanti di organizzazioni in linea con gli obiettivi di politica industriale della società. Il consiglio di amministrazione, composto da 6-9 membri e 2 supplenti, conferma la strategia della società, approva il bilancio e la relazione intermedia, promuove lo sviluppo della società e assicura che le operazioni siano conformi alla legge e soddisfino gli obiettivi fissati dal proprietario. Quattro membri del consiglio e due supplenti sono eletti tra i candidati nominati da vari ministeri. L'amministratore delegato è responsabile dell'amministrazione della società.

(58)

Finnvera è esentata dal pagamento dell'imposta sul reddito dal 25 settembre 2007. La Commissione ha approvato tale esenzione. La decisione di approvazione si basa sul fatto che le autorità finlandesi si sono assunte l'impegno di circoscrivere le attività di Finnvera alla gestione dei regimi di aiuti di Stato (30).

3.2.1.   Garanzia concessa il 17 marzo 2004 (misura 13)

(59)

Il 17 marzo 2004, Finnvera ha concesso una garanzia del 100 % per un prestito di 91 000 EUR, con una commissione di garanzia del 3 % annuo. Il prestito, che ha avuto una durata di 3 anni, è stato concesso da Tapiola ad un tasso d'interesse fisso del [2-5]% all'anno. Il prestito e la garanzia, rispettivamente, sono stati concessi in sostituzione di un prestito erogato da Tapiola nel 1992.

3.2.2.   Prestito concesso il 12 gennaio 2006 (misura 14)

(60)

Il 12 gennaio 2006, Finnvera ha concesso un prestito per un importo di 180 000 EUR a un tasso d'interesse pari a EURIBOR 6 mesi + 2 % annuo. Il prestito si riferisce agli interessi maturati nel corso della procedura di ristrutturazione tra il 2 dicembre 2004 e il 28 febbraio 2008, trasformati poi in una nuova linea di credito. Il prestito è stato assistito da ipoteche su proprietà situate a Tikkala, Lappeenranta e Kouvola, e da azioni nella società […]. La durata del prestito era fino alla fine del 2010 e il rimborso sarebbe dovuto iniziare nel 2009. Il 23 novembre 2011, […] EUR del capitale non erano ancora stati rimborsati. I creditori privati […] e […] hanno convertito i tassi d'interesse in prestiti, entrambi allo stesso tempo.

(61)

Il 28 dicembre 2005 [un creditore privato] ha convertito i tassi d'interesse in un prestito per un importo di circa 1 623 000 EUR e una durata fino alla fine del 2010. Il tasso d'interesse era di EURIBOR 3 mesi più 1,5 %. Il rimborso sarebbe dovuto iniziare nel 2009.

(62)

Il 29 dicembre 2005, [un altro creditore privato] ha convertito i tassi d'interesse in un prestito per un importo di circa 1 532 500 EUR e una durata fino alla fine del 2010. Il tasso d'interesse era EURIBOR 3 mesi più 2 %. Il rimborso sarebbe dovuto iniziare nel 2009.

3.2.3.   Garanzia concessa il 14 settembre 2006 (misura 15)

(63)

Il 14 settembre 2006, Finnvera ha concesso una controgaranzia di […] per un importo di 300 000 EUR, con una commissione di garanzia dell'1,65 % annuo a carico di Karjaportti. […] a sua volta, ha concesso a Karjaportti una garanzia di pari importo a un tasso d'interesse dell'1,25 %. La garanzia e la controgaranzia assistevano il 16,7 % degli 1,8 milioni di EUR relativi a un contratto di subfornitura tra […] e Karjaportti. La durata della garanzia di Finnvera era di 8 mesi. Il resto del contratto di subfornitura è stato assistito da garanzie di […] e […] (825 000 EUR e 675 000 EUR, rispettivamente), che hanno addebitato una commissione di garanzia dell'1,75 %. Finnvera non partecipava alla concessione di queste garanzie, vale a dire che queste ultime non erano controgarantite. La controgaranzia di Finnvera è scaduta il 30 giugno 2007 senza essere stata invocata. Di conseguenza, sulla base di tale garanzia Finnvera non aveva alcun obbligo di pagamento.

3.2.4.   Prestito concesso il 6 luglio 2007 (misura 16)

(64)

Il 6 luglio 2007, Finnvera ha concesso un prestito per un importo di 250 000 EUR a un tasso d'interesse pari a EURIBOR 6 mesi + 2,5 % annuo. Il prestito aveva una durata di sei mesi e sarebbe dovuto essere rimborsato entro il 15 gennaio 2008. Ad oggi, solo una parte del prestito è stato rimborsato (debito residuo al 23 novembre 2011: […]).

(65)

Al tempo stesso, i creditori privati […] e […], hanno concesso prestiti per un importo di 800 000 EUR e 650 000 EUR, rispettivamente, anch'essi per una durata di sei mesi. Il tasso d'interesse di tali prestiti era EURIBOR 1 mese più 2 %. Il rimborso dei loro prestiti è stato anch'esso rinviato (somme dovute al 23 novembre 2011: […] EUR e […] EUR).

(66)

Per questi due prestiti e per il prestito concesso da Finnvera, Karjaportti ha fornito le seguenti garanzie collaterali: una cambiale ipotecaria con un valore registrato di 1 850 067 EUR, azioni della società […] e un conto bancario. Tali garanzie collaterali sono state divise tra Finnvera, […] e […] in base al loro rischio in relazione ai prestiti. I tre creditori, infatti, occupavano la stessa posizione nella classificazione e hanno calcolato la garanzia collaterale mediante una quota percentuale (Finnvera: [0-30]%; [il primo creditore privato]: [10-50]%; [il secondo creditore privato]: [10-50]%.

3.2.5.   Garanzia concessa il 9 gennaio 2008 (misura 17)

(67)

Il 9 gennaio 2008, Finnvera ha concesso una controgaranzia a […] per un importo di 280 000 EUR, con una commissione di garanzia del 2,5 % annuo a carico di Karjaportti. La controgaranzia assisteva l'80 % di una garanzia concessa da […] a Karjaportti l'11 gennaio 2008 per un importo di 350 000 EUR, relativa ad un contratto di subfornitura tra […] e […]. […] ha addebitato una commissione di garanzia pari a [0-3] %. Finnvera aveva avuto accesso ad una garanzia sotto forma di una partecipazione di Karjaportti nella società […]. Secondo una stima effettuata da Finnvera in data 8 gennaio 2008, al momento della concessione della controgaranzia, tali azioni avevano un valore cauzionale per Finnvera pari a […] EUR. La controgaranzia è scaduta il 28 febbraio 2011, e non sono stati effettuati pagamenti in virtù della stessa.

4.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(68)

Come descritto ai punti 2, 3 e 6, in data 8 aprile 2009 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento d'indagine formale (in prosieguo: "la prima decisione di avvio del procedimento"). Tale procedimento d'indagine formale è stato esteso a diverse misure supplementari il 15 dicembre 2009 (in prosieguo "la seconda decisione di avvio del procedimento").

4.1.   Misure concesse dal Comune di Mikkeli

4.1.1.   Garanzia concessa il 12 giugno 2000 (misura 1)

(69)

Nella sua prima decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la misura in questione fosse conforme al principio dell'investitore privato in economia di mercato. In primo luogo, conformemente alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (31) ("la comunicazione sulle garanzie del 2000"), che era in vigore al momento in cui la misura è stata concessa, la misura può costituire un aiuto di Stato in quanto la garanzia assisteva il 100 % del prestito in questione. Tale conclusione non sarebbe stata cambiata dalla comunicazione sulle garanzie del 2008 attualmente in vigore (32). Inoltre, la concessione della garanzia senza una commissione, che in effetti comporta l'assunzione di un rischio finanziario senza alcuna contropartita, non può essere descritta come il comportamento di un operatore di mercato.

(70)

Per quanto riguarda la compatibilità, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la garanzia potesse soddisfare i requisiti per essere considerata un'eccezione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE; in base a una valutazione preliminare, non sembravano soddisfatte le condizioni degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (33) ("gli orientamenti R&R del 1999").

4.1.2.   Conferimento di terreno (misura 2)

(71)

Nella seconda decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la vendita fosse stata effettuata nel rispetto del principio dell'investitore in economia di mercato, in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti della comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (34). Si è ritenuto che non sia stato pagato il prezzo di mercato, in quanto il terreno è stato conferito a Karjaportti senza alcun corrispettivo. Inoltre, Karjaportti non ha dovuto sostenere i costi di livellamento del terreno.

4.1.3.   Acquisto di terreno (misura 3)

(72)

Nella seconda decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che i termini e le condizioni di acquisto rispettassero il principio dell'investitore in economia di mercato, in quando la Finlandia non ha fornito prove a dimostrazione che l'acquisto degli immobili sarebbe avvenuto in condizioni di mercato, come ad esempio una valutazione delle proprietà da parte di un esperto indipendente.

4.1.4.   Garanzia concessa l'8 marzo 2004 (misura 4)

(73)

Nella seconda decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la misura in questione fosse conforme al principio dell'investitore privato in economia di mercato. In primo luogo, secondo la comunicazione sulle garanzie del 2000, in vigore al momento della concessione, la misura può costituire un aiuto di Stato in quanto la garanzia assisteva il 100 % del prestito in questione. Tale conclusione non sarebbe stata modificata dalla comunicazione sulle garanzie del 2008 attualmente in vigore. Inoltre, la concessione della garanzia senza una commissione, che in effetti comporta l'assunzione di un rischio finanziario senza alcuna contropartita, non può essere descritta come il comportamento di un operatore di mercato, in particolare in una situazione in cui l'azienda era già in difficoltà.

(74)

Per quanto riguarda la compatibilità della misura, alla Commissione non sono state fornite informazioni sufficienti che le consentano di determinare se sono stati soddisfatti i requisiti stabiliti negli orientamenti R&R del 1999.

4.1.5.   Garanzia concessa il 10 maggio 2004 (misura 5)

(75)

La Commissione ha espresso dubbi simili a quelli relativi alla garanzia concessa l'8 marzo 2004.

4.1.6.   Consenso alla procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice (misura 6)

(76)

Nella sua prima decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la misura adottata durante la ristrutturazione fosse conforme al principio dell'investitore privato in economia di mercato.

(77)

In primo luogo, il Comune di Mikkeli ha deciso di ridurre i tassi d'interesse per i debiti garantiti, applicando così tassi d'interesse di gran lunga al di sotto del tasso di riferimento per la Finlandia in quel momento. Poiché come tasso di riferimento viene considerato il tasso di mercato per le imprese sane, e poiché Karjaportti era in difficoltà in quel momento, la Commissione ha ritenuto improbabile che un creditore privato avrebbe concesso i prestiti a un tasso d'interesse così basso.

(78)

Per quanto riguarda la compatibilità delle misure, al momento dell'avvio del procedimento la Commissione aveva solo una conoscenza limitata delle misure di ristrutturazione adottate da Karjaportti dal 2004. Si è ritenuto che la ristrutturazione continua non fosse riuscita in quanto le autorità fiscali hanno presentato istanza di fallimento relativa a Karjaportti nel dicembre 2008. Di conseguenza, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che sarebbe stato possibile ottenere la redditività a lungo termine della società attraverso le misure di ristrutturazione intraprese. Per quanto riguarda gli altri criteri per gli aiuti alla ristrutturazione in base agli orientamenti R&R del 2004 (35), la Commissione non ha potuto valutare, in assenza di una notifica e di un programma di ristrutturazione, se siano stati soddisfatti gli altri requisiti degli orientamenti R&R del 2004.

4.1.7.   Acquisto di azioni da Karjaportti (misura 7)

(79)

Nella seconda decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la misura in questione fosse conforme al principio dell'investitore privato in economia di mercato, in quanto la Finlandia non ha fornito la prova a dimostrazione che l'acquisto delle azioni sarebbe avvenuto in condizioni di mercato.

4.1.8.   Conversione in prestiti dei tassi d'interesse non pagati (misura 8)

(80)

Per quanto riguarda la conversione dei tassi d'interesse non pagati in un prestito, il Comune di Mikkeli ha acconsentito ad addebitare un tasso d'interesse molto basso per il prestito. In realtà, i creditori privati che hanno convertito i loro tassi d'interesse hanno negoziato tassi d'interesse più elevati, che hanno indotto la Commissione a chiedersi se un tale approccio avrebbe potuto essere in linea con il principio dell'investitore in economia di mercato.

4.1.9.   Cancellazione dei debiti nei rendiconti finanziari del 2006 e del 2008 (misura 9 e misura 10)

(81)

Nella seconda decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto che se la cancellazione dei debiti nei rendiconti finanziari del 2006 e del 2008 avesse contemplato anche la cessazione dell'obbligo giuridico, essa avrebbe conferito un vantaggio a Karjaportti. Secondo il parere della Commissione era discutibile se un investitore del mercato privato avrebbe agito allo stesso modo.

4.1.10.   Garanzia programmata per il 2009 e non attuata (misura 11)

(82)

Nella prima decisione di avvio del procedimento, la Commissione esprimeva dubbi sul fatto che il Comune di Mikkeli avesse agito come investitore del mercato privato al momento della concessione della garanzia e ha ritenuto, in via preliminare, che la garanzia comportasse aiuti di Stato. Per quanto riguarda la compatibilità, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la garanzia fosse conforme agli orientamenti R&R del 2004, dal momento che non sembrava che fosse stato soddisfatto il principio dell'aiuto "una tantum". Inoltre, la commissione di garanzia e il tasso d'interesse del prestito erano troppo bassi per soddisfare il punto 25, lettera a) degli orientamenti e la garanzia non era in linea con il punto 25, lettera c) degli orientamenti poiché non si limitava a sei mesi.

4.1.11.   Ristrutturazione dei debiti dal 2009 (misura 12)

(83)

Nella prima decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il Comune di Mikkeli avesse agito come un creditore del mercato privato al momento di acconsentire alla ristrutturazione dei debiti e ha ritenuto, in via preliminare, che la misura comportasse aiuti di Stato. Per quanto riguarda la compatibilità, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che la ristrutturazione del debito fosse conforme agli orientamenti R&R del 2004, dal momento che non sembrava che fosse stato soddisfatto il principio dell'aiuto "una tantum". Inoltre, la ristrutturazione del debito non soddisfaceva i requisiti per l'aiuto al salvataggio, non si limitava a sei mesi e non era quindi in linea con il punto 25, lettera c) degli orientamenti.

4.2.   Misure concesse da Finnvera (misure 13-17)

(84)

Nella seconda decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto che le misure fossero state concesse mediante risorse statali e fossero imputabili allo Stato, in quanto la Finlandia detiene il 100 % di Finnvera. Per quanto riguarda i prestiti, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il tasso d'interesse applicato superasse i relativi tassi di riferimento. Inoltre, non aveva informazioni sufficienti per valutare se le misure fossero state concesse insieme con gli investitori privati e in condizioni di parità. Per quanto riguarda le garanzie, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che fossero state concesse nell'ambito di regimi esistenti, in quanto le garanzie concesse a una grande impresa in difficoltà non rientrerebbero nell'ambito di tali regimi. Se le misure fossero state concesse al di fuori di un regime di aiuti esistenti, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che sarebbero conformi al principio dell'investitore in economia di mercato.

5.   OSSERVAZIONI DELLA FINLANDIA

5.1.   Misure concesse dal Comune di Mikkeli

5.1.1.   Garanzia concessa il 12 giugno 2000 (misura 1)

(85)

La Finlandia sostiene che la garanzia non debba essere considerata un aiuto di Stato, in quanto Karjaportti probabilmente sarebbe stata in grado di acquisire tale garanzia da mercati di capitali privati. La Finlandia fa riferimento al fatto che Tapiola ha concesso il prestito garantito dalla garanzia in questione nell'ambito di un pacchetto di finanziamento di 25 milioni di EUR per gli investimenti nello stabilimento di produzione di Tikkala. Altri soggetti hanno contribuito al finanziamento. Il sostegno dello Stato per l'investimento si è configurato come segue: conferimento di terreni e pagamento dei costi per il livellamento del terreno da parte del Comune di Mikkeli (cfr. punti 89 e 90), prestiti e garanzie concessi da Finnvera, nonché sovvenzioni dirette concesse dal Ministero del Commercio e dell'Industria.

(86)

Inoltre, la Finlandia sostiene che il Comune di Mikkeli stesse riservando lo stesso trattamento a tutte le società che facevano richiesta di garanzie.

(87)

Se si fosse dovuta considerare la misura come un aiuto di Stato, la Finlandia è del parere che tale aiuto sarebbe stato compatibile con il mercato interno, poiché è stato concesso conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (36) ("i RAG del 1998"). Le grandi imprese erano ammissibili per le misure di aiuto a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE se non superavano l'importo del 24 % dei costi ammissibili netti. Queste condizioni sono state soddisfatte. In particolare, la Finlandia ha presentato un calcolo in base al quale l'equivalente sovvenzione lordo resterebbe al di sotto del 24 % pur tenendo conto di tutti gli aiuti di Stato per l'investimento.

5.1.2.   Conferimento di terreno (misura 2)

(88)

La Finlandia sostiene che il valore contabile attuale del terreno non sia un indicatore comparabile per la determinazione del valore del terreno al momento della cessione. Il Comune di Mikkeli calcola che il valore di mercato del terreno al momento del conferimento fosse di 300 000 EUR. Secondo la Finlandia l'importo dei costi di livellamento del terreno è stato pari a 2 milioni di FIM (336 376 EUR).

(89)

La Finlandia ritiene che la cessione del lotto di terreno e l'assunzione dei costi per il livellamento siano stati in linea con i RAG del 1998 (cfr. il punto 87).

5.1.3.   Acquisto di terreno (misura 3)

(90)

Secondo la Finlandia, l'acquisto degli immobili nell'anno 2002 si riferiva al progetto di costruzione dell’impianto di produzione di Tikkala, per il quale Karjaportti aveva bisogno di finanziamenti. La Finlandia sostiene che le proprietà siano state acquistate a un prezzo di mercato. La valutazione ha tenuto conto del fatto che gli immobili sono stati acquistati al fine di destinarli prevalentemente ad uso residenziale mediante una modifica dei progetti, mentre parte della zona era ancora adibita ad uso commerciale. Inoltre, le proprietà erano gravate da ipoteche concesse a creditori privati e già solo una delle sei proprietà era gravata da un'ipoteca complessiva di circa 9,6 milioni di EUR, il che conferma che il valore degli immobili era superiore al prezzo di acquisto. Di conseguenza, il Comune di Mikkeli ha rispettato il principio dell'investitore in economia di mercato e l'acquisto non ha comportato un aiuto di Stato.

5.1.4.   Garanzia concessa l'8 marzo 2004 (misura 4)

(91)

La Finlandia dichiara che il prestito garantito è stato concesso a fronte di un vecchio prestito pensione concesso nel 1992. A quell'epoca, il Comune di Mikkeli, insieme a Finnvera e a […], ha garantito per il prestito pensione. Come controgaranzia, il Comune di Mikkeli ha ricevuto una garanzia ipotecaria per un valore di 7,5 milioni di FIM (1 261 409 EUR) su una proprietà di Karjaportti. All'atto del rilascio della garanzia l'8 marzo 2004, il Comune di Mikkeli ha conservato tale garanzia.

(92)

La Finlandia sostiene che la garanzia iniziale sia stata concessa prima dell'adesione della Finlandia all'Unione europea. Quando il Comune di Mikkeli ha concesso la nuova garanzia l'8 marzo 2004, non è stato concesso alcun nuovo aiuto, poiché la garanzia iniziale esistente è stata trasformata in una nuova garanzia mantenendo, al tempo stesso, controgaranzie sufficienti. Inoltre, anche altri garanti del prestito pensione iniziale del 1992 hanno concesso prestiti a Karjaportti nello stesso momento.

(93)

Infine, la Finlandia contesta che Karjaportti fosse in difficoltà ai sensi degli orientamenti R&R del 1999 nella primavera del 2004. Secondo la Finlandia, le proiezioni di mercato era state soddisfacenti nel primo semestre del 2004 e Karjaportti aveva preventivato un utile di 3 milioni di EUR per il 2004. Inoltre, Karjaportti è riuscita ad ottenere prestiti da istituti di credito privati a tassi d'interesse relativamente bassi durante la primavera e l'estate del 2004. Infine, nel dicembre 2004, Karjaportti è stata considerata un'impresa redditizia quando i suoi creditori hanno approvato la ristrutturazione nonostante le sue prolungate difficoltà finanziarie. Altrimenti, Karjaportti sarebbe stata dichiarata fallita.

5.1.5.   Garanzia concessa il 10 maggio 2004 (misura 5)

(94)

La Finlandia considera la garanzia come un continuum del finanziamento erogato nel 2000 dal Comune di Mikkeli per l'investimento nell’impianto di produzione di Tikkala. La garanzia è stata infatti concessa per completare il piano d'investimento iniziale, avviato nel 2000, e al momento della concessione della garanzia Karjaportti non era in difficoltà ai sensi degli orientamenti R&R del 1999, come già avanzato per la garanzia concessa nel marzo 2004 (cfr. il punto 93).

(95)

Secondo la Finlandia, se la garanzia comportasse un aiuto di Stato, quest'ultimo sarebbe compatibile in quanto in linea con i RAG del 1998. Le grandi imprese erano ammissibili per le misure di aiuto a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE se non superavano l'importo del 24 % dei costi ammissibili netti. Queste condizioni sono state soddisfatte, in quanto l'elemento di aiuto della garanzia è stato di solo 57 835 EUR, mentre gli investimenti complessivi di Karjaportti a Tikkala ammontavano a […] EUR.

5.1.6.   Procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice (misura 6)

(96)

La Finlandia sostiene che le misure adottate si riferissero tutte all'inizio della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la normativa in materia di amministrazione controllata e fallimento non potrebbe di per sé giustificare la qualifica come aiuto di tale normativa (37).

(97)

In secondo luogo, non sono stati concessi nuovi finanziamenti nel corso della procedura, bensì è stato rimodulato il pagamento di crediti concessi prima della ristrutturazione - conformemente alla normativa nazionale in materia di ristrutturazione delle imprese - trattando i creditori su un piano di parità. Oltre ai crediti del Comune di Mikkeli, anche i crediti di soggetti privati sono stati ristrutturati nel corso della procedura. I creditori di Karjaportti sono stati divisi in diversi gruppi e ai crediti di ciascun gruppo di creditori sono state applicate condizioni paritarie fra loro e simili. La Finlandia sottolinea che ciò vale in particolare per quanto riguarda i debiti garantiti del Comune di Mikkeli. Sembra quindi che il Comune di Mikkeli abbia agito come un investitore privato in economia di mercato dando il suo assenso alla procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice.

(98)

Inoltre, la Finlandia fa notare che il Comune di Mikkeli aveva ritenuto più redditizio ristrutturare i debiti che consentire a Karjaportti di fallire e di chiudere definitivamente, come emerge da un bilancio di apertura di liquidazione allegato al programma di ristrutturazione.

(99)

Per quanto riguarda la compatibilità delle misure agli orientamenti R&R del 1999, la Finlandia sostiene che una società soggetta a procedura di ristrutturazione generalmente deve essere considerata come un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti. Ripete poi che la procedura di ristrutturazione non comportava un aiuto di Stato e che il Comune di Mikkeli non ha adottato misure di sostegno nel corso della procedura di ristrutturazione.

(100)

La Finlandia avanza argomentazioni relative a ciascuna delle misure concesse: per quanto riguarda l'attivazione della garanzia del Comune di Mikkeli per il prestito concesso nel 2000, la Finlandia sostiene che Mikkeli non abbia concesso nuovi prestiti a Karjaportti, bensì sia semplicemente subentrata come creditore su richiesta di Tapiola all'inizio della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice, operazione considerata come misura ordinaria nell'ambito di tale procedura. Per quanto riguarda i termini e le condizioni di rimborso del prestito, la Finlandia fa notare che questi erano stati specificati nel programma di ristrutturazione ed erano uguali per tutti i creditori all'interno dello stesso gruppo di creditori.

(101)

Per quanto riguarda le tasse non pagate, la Finlandia precisa che i crediti sono dovuti all'amministrazione della proprietà del Comune, all'ufficio gestione dell'acqua e all'ufficio gestione rifiuti del Comune. I crediti sono costituiti da tasse non pagate relative a un periodo precedente all'inizio della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice. Il Comune di Mikkeli non ha concesso nessuna garanzia per quelle somme dovute, in quanto si trattava di crediti vantati dal Comune. Di conseguenza, quando è iniziata la procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice, tali importi sono stati iscritti nel programma di ristrutturazione come un importo unico.

5.1.7.   Acquisto di azioni da Karjaportti (misura 7)

(102)

La Finlandia sostiene che le azioni della società immobiliare Kiinteistö Oy Suksimäki siano state acquistate ad un prezzo di mercato da Karjaportti. La Finlandia ha presentato la dichiarazione di un perito indipendente, secondo la quale il valore delle azioni era di circa 1 milione di EUR in base al più diffuso livello dei canoni. Tale valore è stato adeguato in relazione al livello reale più diffuso dei canoni e le azioni sono state pertanto acquistate al prezzo di 860 000 EUR. Quindi, la transazione immobiliare non ha comportato alcun elemento di aiuto.

5.1.8.   Conversione dei tassi d'interesse non pagati in prestiti (misura 8)

(103)

Per quanto riguarda la conversione degli interessi non pagati in un prestito, la Finlandia sostiene in primo luogo che il mancato pagamento dei tassi d'interesse sia una misura tipica della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice. La conversione di tali interessi non pagati in prestiti, che saranno classificati meglio di altri prestiti, è prevista dalla legislazione finlandese. Inoltre, la Finlandia ritiene che la misura della conversione degli interessi non pagati in un prestito sia stata adottata in base al principio dell'investitore privato in economia di mercato, poiché i creditori privati hanno convertito gli interessi non pagati dei crediti in prestiti insieme con il Comune di Mikkeli.

5.1.9.   Cancellazione dei debiti nei rendiconti finanziari del 2006 e del 2008 (misura 9 e misura 10)

(104)

La Finlandia conferma che la registrazione dei debiti come perdita è semplicemente un'operazione contabile da parte del creditore, effettuata conformemente al principio della prudenza e alle corrispondenti disposizioni della legge contabile 1336/1997. La Finlandia sostiene che la cancellazione dei debiti non pregiudichi il rapporto giuridico tra il creditore e il debitore, vale a dire che i debiti non sono stati oggetto di rinuncia. Il Comune di Mikkeli ha confermato di non aver rinunciato ai debiti registrati come perdite e di continuare a riscuoterli. Il debito fa parte del debito garantito nel contesto della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice.

5.1.10.   Garanzia programmata per il 2009 e non attuata (misura 11)

(105)

Prima che la notifica della garanzia fosse revocata nel marzo 2010, la Finlandia ha sostenuto che la garanzia fosse compatibile in virtù degli orientamenti R&R del 2004. Dal momento che la notifica è stata revocata, non si illustrano più dettagliatamente le argomentazioni della Finlandia.

5.1.11.   Ristrutturazione dei debiti dal 2009 (misura 12)

(106)

La Finlandia sostiene che la ristrutturazione dei debiti sia una misura inerente alla procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice e che non comporti un aiuto di Stato. Secondo la Finlandia, i creditori di Karjaportti avevano concordato fra loro di adottare la ristrutturazione dei debiti come ragionevole alternativa al fine di salvaguardare i propri crediti. Essa informa la Commissione che la ristrutturazione notificata non è stata mai realizzata in quanto bloccata dal tribunale amministrativo di Kuopio (Kuopion hallinto-oikeus). La Finlandia spiega che i debiti di Karjaportti sono stati comunque ristrutturati a seguito di diverse proposte presentate da Karjaportti nel periodo 2009-2011 e accettate dal Comune di Mikkeli. La Finlandia sostiene che tale ristrutturazione successiva fosse in linea con il principio dell'investitore in economia di mercato, in quanto il Comune di Mikkeli e tutti gli altri creditori hanno realizzato la ristrutturazione a parità di condizioni.

5.2.   Misure concesse da Finnvera

5.2.1.   Garanzia concessa il 17 marzo 2004 (misura 13)

(107)

La Finlandia ritiene che la garanzia sia stata concessa in linea con la comunicazione sulle garanzie del 2000. In ogni caso, la garanzia non comportava aiuti di Stato. Innanzitutto, il rischio di Finnvera non era aumentato, in quanto la garanzia sostituiva una garanzia che Finnvera aveva concesso in precedenza (nel 1992) per un prestito pensione. Tale finanziamento è stato sostituito da un nuovo prestito pensione nel 2004, per il quale Finnvera ha concesso la garanzia in questione. Inoltre, due creditori privati hanno concesso contemporaneamente linee di credito a Karjaportti, al fine di consentire il finanziamento del rinvio dei pagamenti del 2004. In più, la garanzia era soggetta ad una commissione elevata e l'elemento di aiuto della garanzia era inferiore alla soglia de minimis. Infine, le previsioni per Karjaportti erano buone al momento della concessione della garanzia.

5.2.2.   Prestito concesso il 12 gennaio 2006 (misura 14)

(108)

La Finlandia ritiene che il prestito concesso nel 2006 non costituisse un aiuto di Stato, in quanto Finnvera ha agito da creditore del mercato privato convertendo gli interessi non pagati in un nuovo prestito in linea con il programma di ristrutturazione. Inoltre, i creditori privati hanno convertito i loro interessi non pagati in nuovi prestiti poco prima che lo facesse Finnvera e in condizioni simili.

5.2.3.   Garanzia concessa il 14 settembre 2006 (misura 15)

(109)

La Finlandia ritiene che la garanzia sia stata concessa in linea con la comunicazione sulle garanzie del 2000. In ogni caso, la garanzia non comporta un aiuto di Stato in quanto assiste solo il 16,7 % di un prestito di 1,8 milioni di EUR, mentre il resto della somma era assistito da garanzie di creditori privati.

5.2.4.   Prestito concesso il 6 luglio 2007 (misura 16)

(110)

La Finlandia ritiene che il prestito concesso nel 2007 non costituisse un aiuto di Stato in quanto Finnvera aveva agito insieme a due creditori privati che hanno concesso nuovi prestiti allo stesso tempo e in condizioni simili. Inoltre, il prestito è stato garantito da ipoteche immobiliari e cambiali ipotecarie di considerevole valore.

5.2.5.   Garanzia concessa il 9 gennaio 2008 (misura 17)

(111)

La Finlandia ritiene che la controgaranzia sia stata concessa in linea con la comunicazione sulle garanzie del 2000. Ad ogni modo, essa non comporta aiuti di Stato in quanto l'altro soggetto coinvolto era un creditore privato e la commissione di garanzia imposta da Finnvera era notevolmente superiore alla commissione di garanzia imposta dal creditore privato.

6.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(112)

L'interessato ha presentato osservazioni esclusivamente sulle misure 1, 2, 3, 5, 7, 9 e 10.

6.1.1.   Garanzia concessa il 12 giugno 2000 (misura 1)

(113)

L'interessato afferma che la garanzia sia stata concessa al fine di garantire un prestito di 25 milioni di FIM per l'investimento in un nuovo stabilimento produttivo.

6.1.2.   Conferimento di terreno (misura 2)

(114)

L'interessato sostiene che sia stato conferito un appezzamento di terreno a Karjaportti e che il Comune di Mikkeli si sia impegnato a fornire opere d'ingegneria urbana ed altri lavori tecnici necessari, per un costo pari a 2,5 milioni di FIM. Karjaportti ha pagato 1,2 milioni di FIM per l'appezzamento di terreno. Nei libri contabili di Karjaportti l'appezzamento di terreno è valutato 403 000 EUR e l'interessato si chiede se il conferimento del terreno abbia potuto costituire un aiuto di Stato.

6.1.3.   Acquisto di terreno (misura 3)

(115)

L'interessato sostiene che il Comune di Mikkeli abbia acquistato sei capannoni abbandonati a Mikkeli e li abbia pagati 6,7 milioni di EUR. Un investitore che agisce conformemente al principio dell'investitore in economia di mercato non avrebbe acquistato le proprietà di una società in forti difficoltà finanziarie a tale prezzo.

6.1.4.   Garanzia concessa il 10 maggio 2004 (misura 5)

(116)

L'interessato sostiene che Karjaportti fosse in gravi difficoltà al momento della concessione della garanzia. La società aveva debiti sostanziali già nei confronti del Comune di Mikkeli e delle società del gruppo di proprietà di quest'ultimo.

6.1.5.   Acquisto di azioni da Karjaportti (misura 7)

(117)

L'interessato sostiene che il prezzo pagato per le azioni della società immobiliare era superiore al valore contabile delle azioni.

6.1.6.   Cancellazione dei debiti nei rendiconti finanziari del 2006 e del 2008 (misura 9 e misura 10)

(118)

L'interessato ha presentato una copia del verbale della riunione della Giunta Comunale di Mikkeli del 5 febbraio 2007, nella quale è stata decisa la cancellazione del debito nei rendiconti finanziari del 2006. Inoltre, l'interessato fa notare che era quanto meno insolito che il Comune di Mikkeli azzerasse milioni di euro di debito di Karjaportti nel suo bilancio 2008, e chiede in particolare perché il Comune di Mikkeli fosse al tempo stesso disposto a concedere ulteriori garanzie a Karjaportti.

7.   VALUTAZIONE

(119)

L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, dispone che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(120)

Le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono cumulative e pertanto, affinché una misura venga definita come aiuto di Stato, devono essere soddisfatte contemporaneamente tutte le condizioni.

(121)

Considerando che l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, prevede il divieto generale di aiuti di Stato all'interno dell'Unione, l’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, prevede deroghe alla norma generale secondo cui tali aiuti sono incompatibili con il mercato interno, come sancito dall'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(122)

Nelle sezioni seguenti, la Commissione valuta l'esistenza di aiuti di Stato separatamente per ciascuna delle misure descritte. Se una misura comporta aiuti di Stato, la Commissione passa a valutarne la compatibilità. La Commissione distingue tra misure revocate, misure concesse dal Comune di Mikkeli e misure concesse da Finnvera. In via preliminare, si valuta in che momento Karjaportti potrebbe essere considerata un'impresa in difficoltà.

7.1.   Imprese in difficoltà

(123)

Sia per l'esistenza di aiuti di Stato che per la compatibilità delle misure in questione è rilevante se il beneficiario era in difficoltà nel momento in cui le misure sono state concesse. La questione se Karjaportti possa essere considerata un'impresa in difficoltà va valutata alla luce degli orientamenti R&R del 1999 fino al 9 ottobre 2004, data di scadenza degli orientamenti R&R del 1999 (38). A decorrere dal 10 ottobre 2004, sono applicabili gli orientamenti R&R del 2004 (39).

(124)

Secondo gli orientamenti R&R del 1999, una società può essere considerata in difficoltà quando soddisfa i cosiddetti criteri "duri" di cui al punto 5 di tali orientamenti, vale a dire qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri oppure qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza. Se non sono soddisfatti i criteri "duri", ai sensi del punto 6 degli orientamenti R&R del 1999, "Le difficoltà di un'impresa di solito sono rivelate da livello crescente delle perdite, diminuzione del fatturato, aumento delle scorte, eccesso di capacità produttiva, diminuzione del margine lordo di autofinanziamento, aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi e basso o inesistente valore dal capitale netto" (i cosiddetti criteri "morbidi"). Gli orientamenti R&R del 2004 prevedono analoghi criteri "duri" e "morbidi" ai punti 10 e 11.

(125)

In questo contesto, la Commissione osserva che nel 2000 Karjaportti non ha perso capitale né ha mostrato i segni consueti di un'impresa in difficoltà nel 2000. In realtà sembra che Karjaportti fosse una società sana, che registrava un fatturato elevato, un risultato operativo positivo, capitale sociale stabile e riserve a livelli relativamente elevati per il periodo compreso tra il 2000 e il 2002 (cfr. anche la tabella I).

(126)

La situazione appariva più cupa negli anni successivi. Il fatturato era in calo e le perdite erano sensibilmente aumentate dal 2003 al 2004. Il debito stava crescendo e già all'inizio del 2004 il beneficiario ha iniziato la ristrutturazione del debito e ha dovuto chiedere ai creditori la dilazione dei pagamenti (40). Sembra inoltre che Karjaportti avesse un certo eccesso di capacità produttiva. Inoltre, occorre tenere conto del fatto che già nel 2004 le perdite di Karjaportti non erano più coperte dalla riserva per imprevisti (cfr. la tabella I).

(127)

In base al bilancio di Karjaportti, il capitale sociale di Karjaportti è quasi scomparso nel 2004, in quanto sceso drasticamente a meno di un decimo del suo valore rispetto al 2003. Da allora la società ha registrato un patrimonio netto negativo, la cui tendenza nel corso degli ultimi anni era in aumento. Ad eccezione del 2006, Karjaportti registra perdite dal 2003. L'utile realizzato nel 2006 non può essere percepito come un segnale di ripresa della società in quanto non deriva dall’attività principale della stessa. L'utile di esercizio di Karjaportti è rimasto negativo, come l'anno precedente e gli anni successivi. L'utile del 2006 non è stato sufficiente a compensare la quantità di deficit accumulato negli esercizi precedenti, né per compensare il patrimonio netto negativo. Nel complesso, la situazione finanziaria di Karjaportti è rimasta notevolmente sfavorevole. Nel 2008, le autorità fiscali hanno avviato due volte la procedura di fallimento nei confronti di Karjaportti.

(128)

Alla luce dei fatti esposti ai punti 125-127, si può concludere che, dall'inizio del 2004, Karjaportti risponde ai requisiti di un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 5 degli orientamenti R&R del 1999 e ai sensi del punto 11 degli orientamenti R&R del 2004, rispettivamente. Nel 2008, quando è stata avviata la procedura di fallimento nei confronti di Karjaportti, la società soddisfaceva anche i requisiti di un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 10, paragrafo c, degli orientamenti R&R del 2004.

7.2.   Misure revocate

7.2.1.   Garanzia programmata per il 2009 e non attuata (misura 11)

(129)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato (41) ("il regolamento di procedura"), uno Stato membro può revocare in tempo utile la notifica dopo aver avviato la procedura d'indagine formale, prima che la Commissione abbia adottato una decisione sul carattere di aiuto della misura notificata. In tal caso, la Commissione decide di chiudere tale procedura perché priva di oggetto.

(130)

Poiché la decisione del Consiglio Comunale di Mikkeli di concedere una garanzia a Karjaportti non è diventata definitiva e la Giunta Comunale ha deciso nel febbraio 2010 di non attuare la garanzia, la Finlandia ha revocato la notifica della garanzia nel marzo 2010. Di conseguenza, per quanto riguarda la garanzia, l'indagine è divenuta priva di oggetto.

7.3.   Misure concesse dal Comune di Mikkeli

7.3.1.   Garanzia concessa il 12 giugno 2000 (misura 1) e conferimento di terreni (misura 2)

(131)

Garanzia (misura 1): come descritto ai punti (14)-(16), il Comune di Mikkeli ha concesso la garanzia nel giugno 2000 e ha effettuato pagamenti in virtù della stessa nel dicembre 2004. Dopo che il Comune di Mikkeli era diventato creditore di Karjaportti, le condizioni del prestito sono state modificate nell'ambito della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice (per maggiori dettagli si vedano i punti 34-39).

(132)

Di conseguenza, occorre distinguere diversi passaggi. Considerando che l'aiuto è concesso nel momento in cui viene data una garanzia statale, qualsiasi pagamento da parte dello stato secondo i termini della garanzia non può essere considerato come la concessione di aiuti di Stato (42). D'altra parte, il cambiamento delle condizioni del prestito dopo che il garante statale è diventato creditore potrebbe comportare aiuti di Stato. Di seguito si esamina se la garanzia concessa nel giugno del 2000 costituisce aiuto di Stato. La questione se le modifiche alle condizioni del prestito potrebbero comportare aiuti di Stato è valutata nel contesto della misura 6 (cfr. paragrafi 188-195).

(133)

La garanzia è stata concessa dal Comune di Mikkeli e di conseguenza è costituita da risorse statali ed è imputabile allo Stato.

(134)

Per comportare aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura deve conferire un vantaggio che un'impresa non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato. Per effettuare tale valutazione, la Commissione si avvarrà della comunicazione sulle garanzie del 2000. Nel momento in cui la misura è stata concessa, era in vigore la comunicazione sulle garanzie del 2000. Tuttavia, come indica chiaramente la giurisprudenza della Corte, "il concetto di aiuto di Stato è correlato ad una situazione oggettiva, valutata nel momento in cui la Commissione prende la propria decisione" (43). Di conseguenza, per la valutazione in corso, la Commissione si avvarrà della comunicazione sulle garanzie del 2008.

(135)

Conformemente al punto 3.2 della Comunicazione sulle garanzie del 2008, l'esistenza di aiuti di Stato all'interno di una garanzia statale individuale può essere esclusa se sono soddisfatti quattro requisiti cumulativi: «(a) Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie […], (b) L'entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione, […] (c) La garanzia non assiste più dell'80 % del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere […], (d) Per la garanzia viene pagato un prezzo orientato al mercato […]."

(136)

Nella fattispecie, il mutuatario non si trovava in difficoltà finanziarie al momento della concessione cfr. i punti 123–128. Ad ogni modo, la garanzia in esame assiste il 100 % del prestito.

(137)

Inoltre, la garanzia è stata concessa senza alcuna commissione di garanzia, malgrado la stessa autorità concedente ritenesse che comportasse un rischio elevato (44). Sebbene la Finlandia sostenga che Karjaportti avrebbe potuto ottenere una garanzia analoga sul mercato, la Commissione è del parere che un premio di garanzia pari a zero non possa essere considerato il premio più vicino possibile al mercato applicabile al momento della concessione. La garanzia ha assistito il 100 % del prestito in questione, vale a dire che l'autorità concedente si è assunta il rischio di inadempienza del beneficiario da sola e che la garanzia è stata concessa sotto forma di garanzia assoluta, cioè il garante si è assunto la responsabilità del debito principale come se fosse il proprio e il creditore poteva chiedere al garante il rimborso del debito principale alla scadenza di quest'ultimo.

(138)

Di conseguenza, nel caso di specie, contrariamente al punto di vista della Finlandia, la Commissione è del parere che la misura non possa essere considerata esente da aiuti.

(139)

L'argomento della Finlandia secondo cui la misura è stata concessa insieme con altri soggetti può essere respinto, in quanto secondo le informazioni fornite dalla Finlandia gli altri soggetti che hanno partecipato all'investimento erano anch'essi di proprietà statale. Pertanto, si ritiene che la misura conferisca un vantaggio a Karjaportti.

(140)

Perché costituisca aiuto di Stato, una misura deve essere specifica o selettiva, in altri termini essa deve favorire talune imprese o talune produzioni. La misura in esame è stata concessa a Karjaportti, un'impresa specifica. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura adottata costituisca un vantaggio selettivo per il beneficiario.

(141)

Infine, la Commissione deve esaminare se la misura adottata dal Comune di Mikkeli in favore di Karjaportti può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri, conferendo a tale società un vantaggio su (potenziali) concorrenti che non ricevono alcun sostegno pubblico. Vi sono scambi di prodotti a base di carne tra gli Stati membri, settore in cui opera il beneficiario. Secondo la Finlandia, Karjaportti esporta i suoi prodotti principalmente in Russia, ma anche in Stati membri. Pertanto, la Commissione ritiene che la misura adottata possa falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

(142)

Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che la misura costituisce un aiuto di Stato.

(143)

Conferimento di terreno (misura 2): la Finlandia non nega che la misura potrebbe costituire un aiuto di Stato. Al beneficiario è stato chiaramente concesso un vantaggio, in quanto non ha dovuto pagare nulla per il conferimento del terreno. Inoltre, il Comune di Mikkeli ha rimborsato al beneficiario i costi per il livellamento del terreno. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura conferisca a Karjaportti un vantaggio che non avrebbe ricevuto sul mercato.

(144)

Inoltre, la misura soddisfa tutti gli altri requisiti per l'esistenza di un aiuto di Stato. Come descritto in dettaglio ai punti 133, 140 e 141, anche il conferimento di terreno è costituito da risorse statali ed è imputabile allo Stato, è selettivo, falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri.

(145)

Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che la misura costituisce un aiuto di Stato.

(146)

La Finlandia sostiene che la garanzia, insieme con il conferimento di terreno per la costruzione dello stabilimento di produzione a Tikkala, sia compatibile in quanto misura di aiuto a finalità regionale. Nel momento in cui sono state concesse le misure 1 e 2, cioè nel 2000, erano in vigore i RAG del 1998 (45). Le misure in esame non sono state concesse nell'ambito di un regime, bensì sotto forma di singolo pagamento ad hoc. Poiché sono state concesse in un settore in cui sono applicabili i RAG del 1998, in linea di principio le misure rientrano appunto nell'ambito di applicazione dei RAG del 1998. Al momento della concessione, il beneficiario non era in difficoltà, come descritto ai punti 123-128 di cui sopra, e si trovava in Itä-Suomen, una regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. Pertanto, la Commissione ha valutato il progetto in base ai RAG del 1998. Dopo la valutazione sono state formulate le osservazioni riportate di seguito.

(147)

Secondo la sezione 2 dei RAG del 1998, gli aiuti regionali possono essere compatibili soltanto se vi è un equilibrio tra il loro effetto distorsivo e il loro vantaggio in relazione allo sviluppo di una regione meno favorita. In questo contesto, la Commissione osserva che il progetto di investimento in questione avrebbe dovuto avere un impatto positivo sullo sviluppo regionale. Ha contribuito allo sviluppo dell'attività economica e alla creazione di posti di lavoro nuovi e indiretti. Infatti, come indicato al punto 24, il nuovo stabilimento produttivo dovrebbe aumentare il numero di posti di lavoro nella regione da 400 a 550-600.

(148)

La sezione 4 dei RAG del 1998 sancisce le condizioni per la concessione di aiuti regionali compatibili.

(149)

In primo luogo, secondo il punto 4.1 dei RAG del 1998, l’aiuto regionale ha come oggetto o l'investimento produttivo (investimento iniziale) o la creazione di posti di lavoro connessa con l’investimento. Per investimento iniziale si intende, secondo il punto 4.4 degli orientamenti del 1998, un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente. Le misure in esame sono state utilizzate per costruire un nuovo stabilimento produttivo, che è un investimento iniziale ai sensi del punto 4.4 dei RAG del 1998.

(150)

In secondo luogo, l'intensità di aiuto deve essere al di sotto del massimale di aiuto regionale del 24 % (46). Al fine di calcolare l'intensità dell'aiuto, occorre determinare il valore dell'investimento e l'elemento di aiuto contenuto nelle misure esaminate.

(a)

Per quanto riguarda il valore della partecipazione, secondo il punto 4.5 dei RAG del 1998, i costi ammissibili in questo contesto possono comprendere i costi per terreni, fabbricati e impianti. In caso di acquisto, solo i costi di acquisto di tali beni devono essere presi in considerazione. In effetti, la Finlandia ha calcolato i costi ammissibili in base a tali disposizioni e ne è conseguita una somma di 25 935 928 EUR (cfr. punto 22 e Tabella III).

(b)

Per quanto riguarda l'elemento di aiuto in questione, la Finlandia ha presentato un calcolo, la cui attendibilità è stata sottoposta a un controllo incrociato da parte della Commissione. Per la misura 1, la garanzia concessa dal Comune di Mikkeli, la comunicazione sulle garanzie del 2000 può essere utilizzata per quantificare l'elemento di aiuto. Sono previsti tre metodi per quantificare l'elemento di aiuto, di cui uno è quello di calcolarlo "con qualsiasi altro metodo obiettivamente giustificato e generalmente riconosciuto" (sezione 3.2 della comunicazione sulle garanzie del 2000). La Finlandia ha confrontato il tasso di mercato per una garanzia analoga con il corrispettivo della garanzia effettivamente addebitato dal Comune di Mikkeli, che in effetti sembra essere un metodo obiettivamente giustificato e generalmente riconosciuto. Per la misura 2, l'elemento di aiuto, anch'esso accettabile, è costituito dal valore del terreno più i costi per livellarlo. Per quanto riguarda il finanziamento di Finnvera e del Ministero del Commercio e dell'Industria, che non è oggetto della presente decisione, se si dovesse ritenere che il finanziamento contiene un aiuto di Stato, si dovrebbe prendere in considerazione anche l'elemento di aiuto. La Finlandia ha fornito un calcolo per l'elemento di aiuto contenuto nel prestito di Finnvera, che è considerato attendibile. Per le sovvenzioni dirette del Ministero del Commercio e dell'Industria è stata presa in considerazione l'intera somma. Nel complesso, tenendo conto dell'elemento di aiuto contenuto nelle misure concesse dal Comune di Mikkeli, da Finnvera e dal Ministero del Commercio e dell'Industria, l'elemento di aiuto (calcolato come equivalente sovvenzione lordo), è pari a 3 617 143 EUR (vedi tabella II).

(151)

L'elemento di aiuto di 3 617 143 EUR corrisponde ad un'intensità di aiuto del 13,95 % dei costi totali ammissibili di 25 935 928 EUR. L'intensità dell'aiuto è quindi al di sotto della soglia del 24 %.

(152)

In terzo luogo, secondo il punto 4.10 dei RAG del 1998, gli aiuti all'investimento iniziale devono essere subordinati alla condizione che l'investimento sia mantenuto in essere per un periodo minimo di cinque anni. La Finlandia ha confermato che l'investimento in questione doveva essere mantenuto per un periodo minimo di cinque anni.

(153)

In quarto luogo, secondo il punto 4.2 dei RAG del 1998, l’apporto del beneficiario destinato al finanziamento dell'investimento deve corrispondere almeno al 25 %. La Finlandia ha confermato questa ipotesi.

(154)

In quinto luogo, la Commissione osserva che, in linea con il punto 4.2 dei RAG del 1998, la domanda di aiuto è stata presentata prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, che sono rispettate le norme relative al cumulo degli aiuti, come previsto al punto 4.18 dei RAG del 1998, e che non è stato superato il massimale di aiuto regionale.

(155)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che le misure 1 e 2 hanno soddisfatto le condizioni dei RAG del 1998 e sono pertanto compatibili.

7.3.2.   Acquisto di terreno (misura 3)

(156)

Teoricamente, il principio dell'investitore in economia di mercato è applicabile anche all'acquisto di terreni o altri beni da uno Stato. Tale acquisto potrebbe contenere aiuti di Stato se non può essere considerato una normale transazione commerciale. Anche se una pubblica autorità acquista prodotti e servizi a condizioni di mercato, tale acquisto può comunque contenere aiuti di Stato qualora risulti che lo Stato non aveva un'effettiva necessità del terreno o dei beni in questione (47).

(157)

Di conseguenza, la Commissione deve valutare se l'acquisto di terreni può essere considerato una normale transazione commerciale. A tal fine, occorre esaminare se il prezzo pagato dal Comune di Mikkeli riflette il valore degli immobili e dell'edificio acquistati.

(158)

Secondo l'interessato, un investitore del mercato privato non sarebbe stato disposto a pagare 6,7 milioni di EUR per gli stabilimenti di produzione che il Comune di Mikkeli ha acquistato a questo prezzo.

(159)

La Finlandia, invece, ha fornito alla Commissione un'indicazione del valore degli immobili. Secondo la Finlandia, la banca privata […] era titolare di un'ipoteca per un importo di 7,5 milioni di EUR su una delle proprietà vendute al momento dell'acquisto (48).

(160)

La Finlandia ha informato la Commissione del fatto che non esiste alcuna valutazione del terreno. La Commissione ritiene che il valore dell'ipoteca di cui è titolare una banca privata potrebbe dare un'indicazione del valore della proprietà. Infatti, prima di accettare garanzie collaterali, una banca valuta la proprietà in questione, in modo tale che, se il debitore non è in grado di ripagare il proprio debito, la banca possa essere soddisfatta sottoponendo a esecuzione il bene ipotecato.

(161)

Per le proprietà di cui trattasi, il Comune di Mikkeli ha pagato un prezzo di acquisto di 6 646 787 EUR, che è inferiore alla somma registrata di cui è titolare un privato su una delle proprietà prima della chiusura della procedura di vendita. Oltre a questa proprietà, sono state vendute al Comune di Mikkeli altre cinque proprietà e un fabbricato. Inoltre, la Commissione osserva che il Comune di Mikkeli ha acquistato le proprietà al fine di trasformare il terreno in zona residenziale mediante l'attuazione di modifiche ai piani locali; le proprietà si trovavano vicino al centro città e in un'interessante zona residenziale.

(162)

Alla luce di quanto sopra, i dubbi sollevati dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento riguardo al prezzo pagato per le proprietà e i fabbricati sono fugati. Si ritiene che il Comune di Mikkeli abbia acquistato le proprietà e il fabbricato a un prezzo che rifletteva il loro valore e che il criterio dell'investitore privato in economia di mercato sia soddisfatto. La Commissione conclude pertanto che la misura non comporta aiuti di Stato.

7.3.3.   Garanzia concessa l'8 marzo 2004 (misura 4) e garanzia concessa il 10 maggio 2004 (misura 5)

(163)

Come per la garanzia concessa nel giugno 2000, occorre distinguere diversi passaggi (concessione della garanzia; pagamento in virtù della garanzia; modifica delle condizioni del prestito; confronto con il punto 132). Di conseguenza, di seguito si esamina se le garanzie concesse nel marzo 2004 e nel maggio 2004 costituiscono aiuti di Stato. La questione se le modifiche alle condizioni del prestito potrebbero comportare aiuti di Stato viene valutata nel contesto della misura 6 cfr. punti 188-195.

(164)

Misura 4: contrariamente agli argomenti della Finlandia, presentati al punto 92, la Commissione ritiene che la conversione di passività esistenti in una nuova garanzia possa costituire un aiuto di Stato. In questo contesto, occorre fare una distinzione tra aiuti esistenti e nuovi aiuti. La definizione di aiuto esistente comporta singole misure di aiuto poste in essere prima dell'entrata in vigore del Trattato (articolo 1, lettera b), del regolamento di procedura). Nuovi aiuti sono invece "tutti gli aiuti […] che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti" (articolo 1, lettera c) del regolamento di procedura). In base al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 (49) del Consiglio, una modifica è "qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune".

(165)

Infatti, il Comune di Mikkeli ha concesso una nuova garanzia l'8 marzo 2004, volta a garantire un nuovo prestito concesso da Tapiola il 14 aprile 2004. La nuova garanzia non può essere considerata come una continuazione della vecchia garanzia, in quanto è stata concessa per un nuovo prestito con nuove condizioni. Il fatto che questo prestito sostituisse un prestito concesso nel 1992 da Tapiola che era già stato garantito dal Comune di Mikkeli non modifica il parere della Commissione. Sebbene sia vero che l'importo del nuovo prestito equivaleva alla somma dovuta del vecchio prestito e il tasso d'interesse fosse più favorevole per Karjaportti (4,5 % annuo per il vecchio prestito; 4 % annuo per il nuovo prestito), vi è stata una modifica alla durata del prestito (il prestito vecchio si sarebbe dovuto restituire dieci anni dopo la concessione, vale a dire nel novembre 2002, mentre il nuovo prestito consentiva il rimborso fino al 2014). Nel complesso, l'importo del nuovo prestito (capitale più interessi per gli anni 2004-2014) è superiore all'importo del vecchio prestito. Di conseguenza, concedendo la nuova garanzia, il rischio del Comune di Mikkeli, e quindi l'importo della misura, sono aumentati rispetto alla vecchia garanzia. La concessione della nuova garanzia deve essere considerata come una modifica della vecchia garanzia che permette di classificare la nuova garanzia come nuovo aiuto. Di conseguenza, l'argomento della Finlandia secondo cui la vecchia garanzia è stata concessa prima dell'adesione della Finlandia e può quindi essere considerata come un aiuto esistente, e che non si può ritenere che la nuova garanzia comporti la concessione di un nuovo aiuto, può essere respinto.

(166)

La questione se la garanzia abbia conferito un vantaggio al beneficiario può essere valutata sulla base della comunicazione sulle garanzie del 2008. Nel momento in cui la misura è stata concessa, era in vigore la comunicazione sulle garanzie del 2000. Tuttavia, come spiegato al punto 134, la Commissione si baserà sulla comunicazione sulle garanzie del 2008 nel valutare la misura. Conformemente al punto 3.2 della comunicazione sulle garanzie del 2008, l'esistenza di aiuti di Stato all'interno di una singola garanzia statale può essere esclusa se sono soddisfatti quattro requisiti cumulativi (cfr. il punto 135). La garanzia in esame assiste il 100 % del prestito. Questo elemento è sufficiente per affermare che non si può escludere l'esistenza di aiuti di Stato sulla base del punto 3.2 della comunicazione sulle garanzie del 2008. Inoltre, e contrariamente alle argomentazioni della Finlandia, la Commissione ritiene che Karjaportti fosse in difficoltà, ai sensi degli orientamenti R&R del 1999, già nel marzo del 2004 (cfr. i punti 123-128), che è un altro motivo per cui la garanzia non può ricadere nell'ambito di applicazione del punto 3.2. della comunicazione sulle garanzie del 2008.

(167)

In più, la garanzia è stata concessa senza alcuna commissione di garanzia, sebbene l'azienda si trovasse in difficoltà e il rischio per il Comune di Mikkeli si potesse ritenere considerevole. La garanzia ha assistito il 100 % del prestito in questione, vale a dire che l'autorità concedente si è assunta il rischio di inadempienza del beneficiario da sola e che la garanzia è stata concessa sotto forma di garanzia assoluta, cioè il garante è responsabile del debito principale come se fosse il proprio e il creditore può chiedere al garante il rimborso del debito principale alla scadenza di quest'ultimo.

(168)

Inoltre, la Finlandia ritiene che la misura sia in linea con il principio dell'investitore in economia di mercato, in particolare dal momento che sono coinvolti soggetti privati. Questo argomento può essere respinto. Secondo le informazioni trasmesse dalla Finlandia, in primo luogo, i soggetti privati non hanno concesso garanzie bensì prestiti al beneficiario. Secondariamente, i prestiti dei soggetti privati non sono stati concessi simultaneamente ai prestiti pensione garantiti. In terzo luogo, il tasso d'interesse richiesto da almeno uno dei soggetti privati per un prestito era già superiore al tasso d'interesse per il prestito pensione. Per di più, i soggetti privati hanno accordato solo prestiti a breve termine, con una durata di diversi mesi, mentre la garanzia concessa dal Comune di Mikkeli ha assistito un prestito con una durata di dieci anni.

(169)

In considerazione di quanto precede, si ritiene che la misura conferisca un vantaggio a Karjaportti. Inoltre, la misura soddisfa tutti e 4 i requisiti per l'esistenza di un aiuto di Stato. Come descritto dettagliatamente ai punti 133, 140 e 141, anche questa garanzia è costituita da risorse statali ed è imputabile allo Stato, è selettiva, falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri.

(170)

Misura 5: L'argomento della Finlandia, secondo cui la misura è stata concessa per proseguire l'investimento avviato nel 2000, può essere respinta, in quanto la garanzia era chiaramente una nuova misura.

(171)

Conformemente al punto 3.2 della comunicazione sulle garanzie del 2008, l'esistenza di aiuti di Stato all'interno di una singola garanzia statale può essere esclusa se sono soddisfatti quattro requisiti cumulativi (cfr. il punto 135). Come la misura 4, la garanzia in esame assiste il 100 % del prestito e Karjaportti era già in difficoltà ai sensi degli orientamenti R&R del 1999 nel maggio 2004 (cfr. i punti 123-128). Di conseguenza, la garanzia non può ricadere nell'ambito di applicazione del punto 3.2 della comunicazione sulle garanzie del 2008.

(172)

In più, e analogamente alla misura 4, la garanzia è stata concessa senza alcuna commissione di garanzia, sebbene l'azienda si trovasse in difficoltà e il rischio per il Comune di Mikkeli si potesse ritenere considerevole. La garanzia ha assistito il 100 % del prestito in questione ed è stata concessa sotto forma di garanzia assoluta. Di conseguenza, nel caso di specie, contrariamente al punto di vista della Finlandia, la Commissione è del parere che la misura conferisca un vantaggio a Karjaportti.

(173)

Inoltre, la misura soddisfa tutti e 5 i requisiti per l'esistenza di un aiuto di Stato. Come descritto dettagliatamente ai punti 133, 140 e 141, anche questa garanzia è costituita da risorse statali ed è imputabile allo Stato, è selettiva, falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri.

(174)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che la misura 4 e la misura 5 costituiscono un aiuto di Stato.

(175)

La Finlandia non ha addotto alcun argomento per quanto riguarda la compatibilità della misura 4. Per la misura 5, la Finlandia ha invocato l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE e dei RAG del 1998 (cfr. il punto 95). I RAG del 1998 non possono tuttavia servire da base per la compatibilità, in quanto Karjaportti era in difficoltà al momento della concessione delle due garanzie (cfr. i punti 123-128). Secondo i RAG del 1998, gli aiuti alle imprese in difficoltà devono essere valutati in base agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione (50). Pertanto, la Commissione valuta prima se le misure 4 e 5 sono compatibili in quanto aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione in base agli orientamenti R&R. Al momento della concessione, erano applicabili gli orientamenti R&R del 1999 (51).

(176)

Secondo gli orientamenti R&R del 1999, un aiuto per il salvataggio deve rispondere a determinati requisiti, che non sono tutti soddisfatti dalla misura in esame.

(a)

In primo luogo, sebbene le misure consistano di aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia (punto 23, lettera a degli orientamenti R&R del 1999), i prestiti assistiti dalle rispettive garanzie non sono stati concessi a un tasso d'interesse quanto meno equivalente ai tassi osservati per prestiti concessi a imprese sane (tasso di riferimento per la Finlandia nel marzo 2004: 4,43 % più 100 punti base; tasso di riferimento per la Finlandia nel maggio 2004: 4,43 % più 100 punti base).

(b)

Secondariamente, le garanzie non erano connesse a un credito il cui rimborso doveva essere effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate (punto 23, lettera b), degli orientamenti R&R del 1999).

(c)

In terzo luogo, la Finlandia non ha fornito alcuna informazione sul fatto che l'aiuto sia stato motivato da gravi difficoltà sociali e che non avesse effetti gravi di "spillover" negativo in altri Stati membri (punto 23, lettera c), degli orientamenti R&R del 1999).

(d)

In quarto luogo, né le garanzie sono state rimborsate entro sei mesi, né è stato messo a punto un programma di ristrutturazione ai sensi degli orientamenti R&R del 1999 (punto 23, lettera d)), degli orientamenti R&R del 1999).

(e)

Infine, non vi sono indicazioni del fatto che le garanzie si siano limitate all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale è stato autorizzato l'aiuto (punto 23, lettera e)), degli orientamenti R&R del 1999).

(177)

La misura 4 e la misura 5 non soddisfano neanche tutti i requisiti per l'aiuto alla ristrutturazione stabiliti negli orientamenti R&R del 1999.

(a)

In primo luogo, le misure non erano subordinate alla realizzazione di un programma di ristrutturazione (punto 31 degli orientamenti R&R del 1999). Va osservato che non è stato messo a punto nessun piano di ristrutturazione ai sensi del punto 32 e seg. degli orientamenti R&R del 1999.

(b)

Secondariamente, i beneficiari degli aiuti sono tenuti a contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione con fondi propri (punto 40 degli orientamenti R&R del 1999), e per le misure in esame non vi è alcuna indicazione di un contributo proprio del beneficiario.

(c)

In terzo luogo, al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza, si devono adottare misure compensative (punto 37 degli orientamenti R&R del 1999). Tali misure non sono state previste.

(178)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che le misure non siano state concesse conformemente agli orientamenti R&R del 1999.

(179)

Inoltre, occorre esaminare se la misura 4 e la misura 5 potrebbero essere compatibili sulla base di una qualsiasi altra deroga di cui all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE.

(180)

Le deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 2, del TFUE, non si applicano al caso in questione dal momento che le misure in esame non hanno un carattere sociale, non sono state concesse a un singolo consumatore, non hanno l'obiettivo di ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, né sono destinate all'economia di determinate regioni della Repubblica Federale di Germania che risentono della divisione della Germania.

(181)

Ulteriori deroghe sono previste dall'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE.

(182)

L'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, sancisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno "gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione". Karjaportti, all'epoca della concessione dell'aiuto, si trovava in una regione di questo tipo.

(183)

All'epoca in cui sono state concesse le misure 4 e 5, la compatibilità degli aiuti di Stato a regioni assistite era disciplinata dai RAG del 1998. In virtù di tali orientamenti, le imprese in difficoltà non sono ammissibili agli aiuti regionali. Di conseguenza, alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che l'aiuto non è ammissibile alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE.

(184)

L'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, sancisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno "gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro". La Commissione rileva che l'aiuto in questione non ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né la Commissione ha trovato alcuna prova del fatto che sia destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia finlandese. In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che l'aiuto non può beneficiare della deroga sancita dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

(185)

L'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE, stabilisce che possono considerarsi compatibili con il TFUE gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune. Questo articolo ovviamente non si applica al caso attuale.

(186)

L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, prevede l'autorizzazione degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ha elaborato una serie di orientamenti e comunicazioni che illustrano le modalità con cui si applica la deroga di cui sopra. Tuttavia, la Commissione ritiene che, a causa della natura e delle caratteristiche dell'aiuto, sia evidente che le eccezioni in virtù di tali orientamenti e comunicazioni non sono applicabili nel caso di specie.

(187)

Sulla base di argomenti precedenti, la Commissione ritiene che le misure 4 e 5 comportino aiuti di Stato che non siano compatibili con il mercato interno.

7.3.4.   Procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice (misura 6)

(188)

Il principale argomento della Finlandia, descritto ai punti 96-98, è che il Comune di Mikkeli non sia stato più generoso di altri creditori dell'impresa, bensì abbia agito insieme con i creditori privati del beneficiario e in parità di condizioni. Di conseguenza, si è comportato come un investitore privato in economia di mercato accettando il programma di ristrutturazione.

(189)

La prima questione da verificare in questo contesto è se il criterio dell'operatore in economia di mercato si applica a situazioni in cui uno o diversi enti pubblici, il cui comportamento è imputabile allo Stato, adottano molteplici misure nei confronti di un'impresa. Il Tribunale ha affrontato questa questione nella causa BP Chemicals Limited contro Commissione delle Comunità europee. (52) Secondo il Tribunale, il mero fatto che un'impresa pubblica abbia già realizzato conferimenti di capitale classificati come "aiuti" ad un'impresa controllata, non significa automaticamente che un ulteriore conferimento di capitale non possa essere classificato come investimento che soddisfa il criterio dell'investitore privato in economia di mercato. La Commissione deve, tuttavia, determinare se più misure nei confronti di un'impresa possano essere ragionevolmente dissociate ed essere considerate come misure indipendenti. In questo contesto, secondo il Tribunale, occorre esaminare la cronologia dei conferimenti di cui trattasi, la loro finalità e la situazione dell'impresa controllata al momento in cui sono state adottate le decisioni di effettuare ciascuno dei conferimenti di cui trattasi (53).

(190)

Nella fattispecie, la Commissione deve determinare se le garanzie concesse nel marzo e nel maggio 2004 (misura 4 e misura 5) possono essere dissociate dalla procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice (misura 6). Sebbene sia vero che tutte e tre le misure siano state decise entro un anno, la Commissione osserva che esse sono intervenute in un contesto diverso. Nel frattempo, era stata avviata una procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice, a cui hanno partecipato tutti i creditori della società. Lo scopo della misura 6, quindi, non era più quello di consentire alla società di ripristinare la redditività senza insolvenza, ottenendo denaro fresco da banche private. Anzi, il Comune di Mikkeli, come tutti gli altri creditori, puntava, nel suo ruolo di creditore, a massimizzare il recupero dei suoi crediti in essere nell'ambito dei vincoli imposti dal diritto fallimentare nazionale. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura 6 possa essere dissociata dalle misure 4 e 5.

(191)

Come descritto al punto 31, Karjaportti, insieme con i suoi creditori privati, ha presentato istanza di procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice presso il tribunale distrettuale di Mikkeli, conformemente a quanto disposto dalla Legge sulla ristrutturazione delle imprese 47/1993. È stato presentato al Tribunale un programma di ristrutturazione, completo dei dettagli sulle misure attualmente in esame. Il Tribunale, dopo aver controllato i dettagli, ha approvato il programma di ristrutturazione. La Commissione osserva che Karjaportti è stata oggetto di procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice in virtù della legge finlandese. Secondo la legge finlandese, tale procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice può essere avviata al fine di risanare un'attività economicamente redditizia del debitore che si trova in difficoltà, per garantire il mantenimento della sua redditività economica e raggiungere accordi sui debiti. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le misure adottate dal Comune di Mikkeli durante la procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice possano essere valutate in base al principio dell'investitore in economia di mercato.

(192)

In base alla giurisprudenza della causa Magefesa (54), se lo Stato è più generoso di altri creditori dell'impresa, le misure adottate nell'ambito di una procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice possono costituire aiuti di Stato. Di conseguenza, la Commissione verifica se effettivamente ai creditori privati e pubblici sia stato riservato lo stesso trattamento nella procedura di ristrutturazione

(193)

Innanzitutto si è osservato che, complessivamente, il […] dei debiti oggetto della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice (circa il [30-70]%) è dovuto a creditori privati. I principali creditori privati sono Nordea Bank, Pohjola Bank e Nordea Financing. Secondariamente, si deve tenere conto del fatto che i creditori di Karjaportti erano divisi in diversi gruppi, in base alla loro posizione nella classificazione. Insieme con i creditori privati Nordea Bank, OKO/Pohjola Bank e Nordea Financing, nonché la società finanziaria specializzata di proprietà statale Finnvera, il Comune di Mikkeli apparteneva al gruppo di creditori di grandi debiti garantiti. Come si può vedere nella tabella IV, all'interno di questi grandi debiti garantiti, il Comune di Mikkeli detiene una quota del [10-40]%, mentre i creditori privati detengono insieme una quota del [30-70]%. Finnvera detiene una quota pari al [10-40]%.

(194)

In seguito, ciascuna delle misure adottate dal Comune di Mikkeli viene valutata in modo più dettagliato:

(195)

Riduzione dei tassi d'interesse per i debiti garantiti: come si può osservare nella tabella V, i tassi d'interesse per i mutui e altri debiti (tasse non pagate) che sono stati considerati "grandi debiti garantiti" erano gli stessi per creditori privati e pubblici, ad eccezione di […]. Questo creditore ha ricevuto un tasso d'interesse del […] EURIBOR per le somme dovute dall'inizio della procedura di ristrutturazione, mentre gli altri creditori hanno ricevuto per una parte delle somme dovute soltanto il […] EURIBOR meno il […]% fino al 2010. La ragione di questa differenza è dovuta al fatto che […] occupava una posizione più elevata nella classificazione relativa alle garanzie collaterali fornite da Karjaportti. Si ritiene che la posizione più alta di […] nella classificazione giustifichi la differenza di tasso d'interesse applicato.

(196)

Riprogrammazione dei prestiti: i crediti del Comune di Mikkeli sono stati dilazionati nella stessa misura dei crediti vantati nei confronti di altri debitori garantiti. Come si può vedere nella tabella VI, Karjaportti deve pagare rate per tutti i creditori privilegiati dal luglio 2009 fino al 2015, quando scadrà la maggior parte delle rate (il 43 % del capitale di ciascuno dei crediti garantiti). Le rate da pagare ad ogni creditore hanno tutte la stessa proporzione in relazione alla somma complessiva del credito dei rispettivi creditori (2 % della somma dovuta per le prime tre rate; 4 % per le due rate successive; 6 % per la rata restante). L'ultima rata è pari al 43 % del capitale per ciascuno dei creditori privilegiati. Di conseguenza, il Comune di Mikkeli non è stato trattato in modo meno favorevole rispetto ai creditori privati in una situazione simile.

(197)

Rinuncia condizionale al credito: in base al programma di ristrutturazione, descritto ai punti 42 e 43, le somme cui si rinuncia al termine della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice, qualora non vengano soddisfatti determinati requisiti economici, si basano su un confronto fra il valore della garanzia collaterale, se Karjaportti continua a operare, e il valore della garanzia collaterale nel caso in cui venga escussa, determinato per ciascuno dei rispettivi creditori, tenendo conto delle loro rispettive posizioni nella classifica. Il valore della garanzia nei due scenari è stato determinato da due valutatori indipendenti nel momento in cui è stato messo a punto il programma di ristrutturazione, sulla base di prezzi analoghi e informazioni sulle locazioni. In questo contesto, […] non deve rinunciare ai crediti alla fine della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice, dal momento che è il creditore di rango più alto. Le somme per gli altri creditori sono state anch'esse determinate in base alla metodologia di cui sopra e hanno prodotto gli importi presentati al punto 43. La metodologia utilizzata nel determinare le rispettive somme può essere considerata attendibile, in particolare in quanto collega la rispettiva posizione nella classificazione al valore della rispettiva garanzia collaterale nei due scenari. In pratica, il calcolo è stato effettuato in base alle valutazioni di esperti indipendenti e sono stati utilizzati gli stessi principi per tutti i creditori al momento di determinare gli importi massimi dei quali i debiti oggetto della procedura di ristrutturazione possono essere ridotti al termine della procedura stessa. Alla luce di tutto ciò, si può ritenere che tutti i creditori siano stati trattati su un piano di parità.

(198)

Nel complesso, la Commissione ritiene che il Comune di Mikkeli non sia stato trattato meno favorevolmente rispetto ai creditori privati durante la procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice. Laddove vi sono delle differenze rispetto agli altri creditori, esse sono state giustificate dalla diversa qualità di garanzie collaterali di cui erano titolari i rispettivi creditori. Di conseguenza, alla luce di quanto sopra, si deve concludere che il beneficiario non ha ottenuto un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, dalla procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice. I dubbi che la Commissione ha sollevato nella decisione di avvio della procedura sono fugati e le misure descritte ai punti 31-43 non costituiscono aiuti di Stato.

7.3.5.   Acquisto di azioni (misura 7)

(199)

Innanzitutto, la Commissione osserva che l'acquisto di azioni non faceva parte della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice.

(200)

La Finlandia sostiene che il Comune di Mikkeli abbia agito in linea con il principio dell'investitore in economia di mercato al momento dell'acquisto delle azioni. In primo luogo, seguendo la logica della causa BP Chemicals (cfr. i punti 189-191), occorre determinare se è possibile applicare il principio dell'investitore in economia di mercato alla misura 7, dal momento che il Comune di Mikkeli aveva già concesso misure di aiuto a Karjaportti in passato. In questo contesto, la Commissione osserva che le misure 4 e 5 sono state adottate prima dell'inizio della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice, mentre l'acquisto di azioni ha avuto luogo soltanto in seguito. Inoltre, considerando che lo scopo delle misure 4 e 5 era di consentire al beneficiario di continuare ad avere accesso alla liquidità, dopo l'inizio della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice è diventato chiaro che tali esigenze sarebbero state affrontate nell'ambito di tale procedimento. Si ritiene, pertanto, che la misura 7 possa essere dissociata dalle misure 4 e 5 e che il principio dell'investitore in economia di mercato sia, in linea di principio, applicabile alla misura 7.

(201)

Come descritto al punto 156, il principio dell'investitore in economia di mercato è applicabile all'acquisto di terreni o di altri beni da uno Stato. La Finlandia ha fornito una valutazione del valore delle azioni effettuata da […] (55), un'agenzia di gestione immobiliare con sede ad Helsinki. La valutazione, effettuata il 29 marzo 2005, ha valutato le azioni della società immobiliare per un valore compreso fra 1 milione di EUR e 1,1 milioni di EUR. La valutazione si è basata sul valore della proprietà di cui era titolare la società. Per determinarne il valore sono stati applicati due metodi: il valore del capitale al canone di mercato (dopo aver consultato le statistiche sulle abitazioni compilate dalla società Statistics Finland) e il valore di rivendita (dopo aver chiesto i prezzi).

(202)

All'epoca in cui sono state vendute le azioni, la proprietà era locata al di sotto del livello del canone di mercato. Secondo la valutazione, il livello del canone di mercato poteva essere raggiunto in due anni, con l'aumento massimo annuo del canone. Di conseguenza, il valore della proprietà è stato adeguato al momento dell'acquisto e, alla fine, il Comune di Mikkeli ha acquistato le azioni al prezzo di 860 000 EUR.

(203)

La valutazione è stata effettuata da un esperto indipendente. La metodologia utilizzata, come descritto in precedenza, è stata quella di controllare prima il valore del capitale al canone di mercato, quindi il valore di rivendita. Entrambi i valori sono basati su dati di mercato e sono stati utilizzati per determinare il valore delle azioni, adeguato anche al livello del canone prevalente al momento dell'acquisto. Questa metodologia è considerata plausibile. La Commissione conclude che le azioni di Kiinteistö Oy Suksimäki sono state acquistate a un prezzo di mercato e che la misura non ha conferito un vantaggio a Karjaportti.

(204)

Sulla base di quanto precede, i dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio sono stati dissipati e si conclude che la misura non contiene aiuti di Stato.

7.3.6.   Conversione dei tassi d'interesse non pagati in prestiti (misura 8)

(205)

La Finlandia sostiene che la conversione in prestiti dei tassi d'interesse non pagati sia una misura tipica della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice. È vero che tale misura possa essere considerata come inerente alla procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice. Nel caso in esame, la conversione in prestiti dei tassi d'interesse non pagati per l'anno 2005 era, in linea di principio, già stabilita nel programma di ristrutturazione per tutti i creditori di grandi debiti garantiti ([due creditori privati] e Finnvera). Alla luce di ciò, la Commissione non considera come aiuto di Stato il fatto che i tassi d'interesse non pagati siano stati convertiti in un prestito in quanto tale. È tuttavia da verificare se il tasso d'interesse che il Comune di Mikkeli ha addebitato a Karjaportti comportasse un vantaggio per quest'ultima.

(206)

In questo contesto, la Finlandia ritiene che il Comune di Mikkeli abbia agito in conformità al principio dell'investitore privato in economia di mercato, in quanto i creditori privati hanno convertito in prestiti i tassi d'interesse non pagati insieme con il Comune di Mikkeli. Prima di tutto, così come per la procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice, si ritiene che in linea di principio si possa applicare alla misura 8 il principio dell'investitore privato in economia di mercato, dal momento che tale misura si può scindere dalle misure 4 e 5 (cfr. i punti 189-191). Applicando il principio dell'investitore privato in economia di mercato al caso in esame, la Commissione osserva quanto segue: se è vero che non solo il Comune di Mikkeli, ma anche [i creditori privati] hanno realizzato la conversione, il margine d'interesse applicato ai prestiti non è stato però lo stesso. In realtà, [un creditore privato] ha chiesto EURIBOR 3 mesi più 1,5 % e [l'altro creditore privato] EURIBOR 3 mesi più 2 %, mentre il Comune di Mikkeli ha chiesto soltanto EURIBOR 3 mesi più 0,3 %. Di conseguenza, il tasso d'interesse che il Comune di Mikkeli ha deciso di addebitare per il prestito è dell'1,2 % inferiore all'interesse addebitato da [un privato creditore] e dell'1,7 % inferiore all'interesse addebitato da [un altro privato creditore]. Pertanto, l'argomento secondo cui il Comune di Mikkeli ha agito in condizioni di parità con i creditori privati può essere respinto. Alla luce della differenza dei tassi d'interesse può anche essere escluso che il Comune di Mikkeli abbia addebitato una commissione di mercato per il prestito. Di conseguenza, il prestito in cui sono stati convertiti i tassi d'interesse non pagati dal Comune di Mikkeli conferisce un vantaggio a Karjaportti.

(207)

Inoltre, la misura 8 soddisfa tutti gli altri requisiti per l'esistenza di un aiuto di Stato. Come descritto dettagliatamente ai punti 133, 140 e 141, il prestito è costituito da risorse statali ed è imputabile allo Stato, è selettivo, falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri.

(208)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che la misura 8 costituisce un aiuto di Stato.

(209)

La Finlandia non ha addotto alcun argomento per quanto riguarda la compatibilità della misura 8. Poiché Karjaportti era in difficoltà al momento della conversione dei tassi d'interesse non pagati (cfr. i punti 123-129), la Commissione valuta prima se la misura 8 è compatibile come aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione in base a quanto disposto dagli orientamenti R&R. Al momento della concessione, erano applicabili gli orientamenti R&R del 2004 (56).

(210)

Secondo gli orientamenti R&R del 2004, un aiuto per il salvataggio deve rispondere a determinati requisiti, non tutti soddisfatti dalla misura in questione.

(a)

In primo luogo, sebbene la misura consista in aiuti di tesoreria sotto forma di prestito (punto 25, lettera a), degli orientamenti R&R del 2004), il tasso d'interesse applicato non è almeno equivalente ai tassi osservati sui prestiti concessi ad imprese sane (tasso di riferimento per la Finlandia a dicembre 2005: 4,08 % più 100 punti base; il tasso d'interesse applicato per il prestito era EURIBOR 3 mesi + 0,3 %, che il 19 dicembre 2005 ammontava al 2,486 % più 30 punti base).

(b)

Secondariamente, la Finlandia non si è impegnata a comunicare un piano di ristrutturazione entro sei mesi dall'autorizzazione degli aiuti, e la durata della misura non è limitata a sei mesi (punto 25, lettere a) e c), degli orientamenti R&R del 2004).

(c)

In terzo luogo, non è soddisfatto il principio dell'aiuto "una tantum" (punto 25, lettera e), degli orientamenti R&R del 2004), in quanto la società ha precedentemente ricevuto aiuti di Stato incompatibili e illegali in momenti in cui si trovava in difficoltà.

(211)

La misura non soddisfa neanche tutti i requisiti per l'aiuto alla ristrutturazione stabiliti negli orientamenti R&R del 2004.

(a)

In primo luogo, la misura non è subordinata alla realizzazione di un programma di ristrutturazione (punto 34 degli orientamenti R&R del 2004). Sebbene sia vero che è stato messo a punto un programma di ristrutturazione per Karjaportti durante la procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice, esso però non è conforme alle prescrizioni di cui al punto 35 degli orientamenti R&R del 2004 (durata di 10 anni, nessuna analisi di sensibilità, nessun ripristino della redditività a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole).

(b)

Secondariamente, i beneficiari degli aiuti sono tenuti a contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione con fondi propri (punto 43 degli orientamenti R&R del 2004), e per le misure in esame non vi è alcuna indicazione di un apporto proprio del beneficiario.

(c)

In terzo luogo, la misura non soddisfa il principio dell'aiuto "una tantum", in quanto la società ha precedentemente ricevuto aiuti di Stato incompatibili e illegali in momenti in cui era in difficoltà.

(212)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura non sia stata concessa conformemente agli orientamenti R&R del 2004.

(213)

Inoltre, occorre esaminare se la misura 8 potrebbe essere compatibile sulla base di una qualsiasi altra deroga di cui all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE. Per le stesse ragioni esposte in precedenza in relazione alla misura 4 e alla misura 5 (cfr. i punti 179-186), la Commissione ritiene che non sia soddisfatta nessuna delle deroghe. Pertanto, la Commissione conclude che la misura 8 comporta un aiuto di Stato che non è compatibile con il mercato interno.

7.3.7.   Cancellazione dei debiti nei rendiconti finanziari del 2006 e del 2008 (misura 9 e misura 10)

(214)

In primo luogo, occorre verificare se tali cancellazioni del debito potrebbero conferire un vantaggio a Karjaportti. Sarebbe così se il Comune di Mikkeli sospendesse la riscossione dei debiti, vale a dire se rinunciasse ai crediti in questione.

(215)

Come descritto al punto 105, la Finlandia ha confermato che la cancellazione dei debiti era solo una misura contabile che non pregiudica il rapporto giuridico tra il creditore e il debitore, vale a dire che i debiti non sono stati oggetto di rinuncia. Secondo i documenti presentati dalla Finlandia, il Comune di Mikkeli sta ancora riscuotendo i crediti.

(216)

In base al principio della prudenza contemplato nella buona prassi contabile e conformemente alla legge contabile 1336/1997, il valore dei crediti iscritti in bilancio non può superare il loro valore probabile. Di conseguenza, i crediti che probabilmente non possono essere riscossi sono registrati nel conto economico come costo.

(217)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che la cancellazione di debiti sia stata realizzata solo nei rendiconti finanziari del Comune di Mikkeli, in linea con i principi contabili, e che i rispettivi crediti continuino ad essere riscossi nell'ambito della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice.

(218)

I dubbi sollevati dalla Commissione nella decisione di avvio sono stati dissipati e si può concludere che le misure non hanno conferito un vantaggio a Karjaportti. Di conseguenza, le misure 9 e 10 non comportano aiuti di Stato.

7.3.8.   Ristrutturazione dei debiti dal 2009 (misura 12)

(219)

L'argomento della Finlandia secondo cui la misura è inerente alla procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice e non comporta un aiuto di Stato può essere respinto. In primo luogo, la ristrutturazione dei debiti nel 2009 non era prevista nel programma di ristrutturazione iniziale e, secondariamente, il fatto che una tale ristrutturazione sarebbe stata realizzata conformemente alla normativa nazionale non è sufficiente per escludere la presenza di aiuti di Stato (57).

(220)

In linea di principio, anche le misure volte ad attenuare gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa, possono essere considerate come un aiuto di Stato. Per quanto riguarda la ristrutturazione dei debiti, la Commissione sta valutando tale comportamento con il criterio del creditore privato (58). In questo caso, lo Stato è considerato come un creditore pubblico che, al pari di un creditore privato, cerca di recuperare le somme che gli sono dovute e che, a tal fine, conclude con il debitore accordi che consentono di scaglionare o frazionare le somme dovute, al fine di facilitarne il rimborso (59). Vi è un trattamento favorevole ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, se l'importo dovuto può essere restituito al creditore pubblico a condizioni più favorevoli di quanto sarebbe consentito da un creditore privato. La Commissione prende atto della tesi della Finlandia secondo cui la ristrutturazione non è mai stata realizzata in quanto il tribunale amministrativo di Kuopio (Kuopion Hhallinto-Oikeus) l'ha proibita. Tuttavia, come afferma la Finlandia, il calendario di rimborso del debito è stato comunque prorogato, con conseguente differimento dei pagamenti dovuti. In questo contesto, la Commissione osserva che la rinegoziazione effettivamente realizzata differisce da quella notificata per quanto riguarda gli importi e le scadenze. L'importo effettivamente ristrutturato dal Comune di Mikkeli è inferiore all'importo inizialmente notificato e la rateizzazione è stata concessa solo per periodi più brevi rispetto a quelli notificati inizialmente. In considerazione di ciò, si ritiene che la misura notificata sia stata attuata con modifiche. Indipendentemente da tali modifiche, la Commissione osserva che nessun creditore privato avrebbe mai accettato una ristrutturazione del debito, in qualsiasi forma, per i motivi di cui al presente punto.

(221)

Un creditore privato di norma reclama i suoi crediti se ha preventivamente stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti che non sono stati onorati dal debitore (60). Il Comune di Mikkeli, al contrario, ha acconsentito a una successiva ristrutturazione del debito dopo che Karjaportti non aveva rispettato le condizioni della ristrutturazione del debito concordate durante le procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice. Inoltre, non vi sono ragioni particolari per non reclamarli, come ad esempio maggiori garanzie fornite al Comune di Mikkeli. Infine, per quanto riguarda le prospettive di redditività futura e redditività dell'impresa, la Commissione ritiene che la situazione finanziaria della società fosse tale da non dare motivo di ritenere che gli investimenti avrebbero raggiunto un livello accettabile di redditività entro un termine ragionevole. Al momento della concessione, Karjaportti era in procedura di fallimento e, inoltre, dal 2004, la società era in procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice. Alla luce di tutto ciò, la Commissione osserva che un ipotetico creditore privato, nella stessa situazione del Comune di Mikkeli, non avrebbe accettato una costante riprogrammazione dei debiti.

(222)

In questo contesto, la Finlandia dichiara che il Comune Mikkeli ha agito in condizioni di parità con gli altri creditori di Karjaportti.

(223)

In effetti, per quanto riguarda la ristrutturazione del debito notificata, il consenso dei creditori privati era, secondo la Finlandia, subordinato al consenso del Comune di Mikkeli. In secondo luogo, sembra che la ristrutturazione del debito programmata non prevedesse le stesse condizioni per tutti i creditori privilegiati. Mentre, infatti, il Comune di Mikkeli avrebbe rinviato il pagamento dei debiti in essere al 2011, i creditori privati avrebbero ricevuto comunque una rata nel 2009. Alla luce di tutto ciò, la tesi avanzata dalla Finlandia può essere respinta.

(224)

Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che la misura non è conforme al criterio del creditore privato e conferisce un vantaggio a Karjaportti.

(225)

Per quanto riguarda gli altri requisiti per l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione osserva che la ristrutturazione è stata accettata dal Comune di Mikkeli e, di conseguenza, è costituita da risorse statali ed è imputabile allo Stato. Inoltre, la misura può essere considerata selettiva. Infine, essa falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri, come descritto più dettagliatamente ai punti 133, 140 e 141.

(226)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che la misura costituisce un aiuto di Stato.

(227)

L'argomento principale della Finlandia è che questa misura non costituiva un aiuto di Stato; essa aveva però notificato anche la misura 12 come aiuto al salvataggio (cfr. punto 1). In effetti, quando il Comune di Mikkeli ha acconsentito alla ristrutturazione del debito, Karjaportti era in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera c), degli orientamenti R&R del 2004 (cfr. punti 123-129). Di conseguenza, la compatibilità della misura di cui trattasi deve essere considerata sulla base degli orientamenti R&R del 2004.

(228)

Secondo gli orientamenti R&R del 2004, un aiuto per il salvataggio deve rispondere a determinati requisiti, non tutti soddisfatti dalla misura in questione.

(a)

In primo luogo, la misura non consiste di aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti (punto 25, lettera a), degli orientamenti R&R del 2004, ma di un differimento dei pagamenti.

(b)

Secondariamente, la Finlandia non si è impegnata a comunicare un piano di ristrutturazione entro sei mesi dall'autorizzazione degli aiuti e la durata della misura non è limitata a sei mesi (punto 25, lettere a) e c), degli orientamenti R&R del 2004).

(c)

In terzo luogo, non è soddisfatto il principio dell'aiuto "una tantum" (punto 25, lettera e), degli orientamenti R&R del 2004), in quanto la società ha precedentemente ricevuto aiuti di Stato incompatibili e illegali in momenti in cui si trovava in difficoltà.

(229)

La misura non soddisfa neanche tutti i requisiti per l'aiuto alla ristrutturazione stabiliti negli orientamenti R&R del 2004.

(a)

In primo luogo, la misura non è subordinata alla realizzazione di un programma di ristrutturazione (punto 34 degli orientamenti R&R del 2004). Va osservato che non è stato messo a punto nessun piano di ristrutturazione ai sensi del punto 35 degli orientamenti R&R del 2004.

(b)

Secondariamente, i beneficiari degli aiuti sono tenuti a contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione con fondi propri (punto 43 degli orientamenti R&R del 2004), e per le misure in esame non vi è alcuna indicazione di un apporto proprio del beneficiario.

(c)

In terzo luogo, al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza, si devono adottare misure compensative (punto 38 degli orientamenti R&R del 2004). Tali misure non sono state previste.

(d)

In quarto luogo, la misura non è conforme al principio dell'aiuto "una tantum", in quanto la società ha precedentemente ottenuto aiuti di Stato incompatibili e illegali in momenti in cui era in difficoltà.

(230)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura non sia stata concessa conformemente agli orientamenti R&R del 2004.

(231)

Inoltre, occorre esaminare se la misura 12 potrebbe essere compatibile sulla base di una qualsiasi altra deroga di cui all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE.

(232)

Le deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 2, del TFUE, non si applicano al caso in questione dal momento che la misura in esame non ha un carattere sociale, non è concessa ad un singolo consumatore, non ha l'obiettivo di ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali né è destinata all'economia di alcune regioni della Repubblica Federale di Germania per compensare gli svantaggi derivati dalla divisione.

(233)

Ulteriori deroghe sono previste dall'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE.

(234)

L'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, sancisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno "gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione". Karjaportti, all'epoca della concessione dell'aiuto, si trovava in una regione di questo tipo.

(235)

La compatibilità degli aiuti di Stato a regioni aree assistite è regolata dai RAG del 1998. In virtù di tali orientamenti, le imprese in difficoltà non sono ammissibili agli aiuti regionali. Di conseguenza, la Commissione conclude che l'aiuto non è ammissibile alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE.

(236)

L'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, sancisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno "gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro". La Commissione rileva che l'aiuto in questione non ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né la Commissione ha trovato alcuna prova del fatto che sia destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia finlandese. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che l'aiuto non può beneficiare della deroga sancita dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

(237)

L'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE, stabilisce che possono considerarsi compatibili con il TFUE gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune. Questo articolo ovviamente non si applica al caso attuale.

(238)

L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, prevede l'autorizzazione degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ha elaborato una serie di orientamenti e comunicazioni che illustrano le modalità con cui si applica la deroga di cui sopra. Tuttavia, la Commissione ritiene che, a causa della natura e delle caratteristiche dell'aiuto, sia evidente che le eccezioni in virtù di tali orientamenti e comunicazioni non sono applicabili nel caso di specie.

(239)

Sulla base degli argomenti precedenti, la Commissione ritiene che la misura 12 comporti un aiuto di Stato che non è compatibile con il mercato interno.

7.4.   Misure concesse da Finnvera

(240)

In via preliminare, la Commissione ricorda che la Finlandia, nel contesto della decisione sugli aiuti di Stato n. 715/2006, si è assunta l'impegno di circoscrivere le attività di Finnvera alla gestione dei regimi di aiuti di Stato. Su questa base, la Commissione ha deciso il 25 settembre 2007 (data della decisione della Commissione) che l'esenzione dall'imposta sul reddito per Finnvera non costituisce aiuto di Stato. Le misure da 13 a 17 sono state concesse prima della decisione della Commissione nel caso n. 715/2006. La misura 18 è stata concessa dopo l'adozione della decisione della Commissione nel caso n. 715/2006. La Commissione deve pertanto prendere in considerazione l'impegno assunto dalle autorità finlandesi in questo caso nella sua valutazione della misura 18.

7.4.1.   Garanzia concessa il 17 marzo 2004 (misura 13)

(241)

Per essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura deve essere concessa direttamente o indirettamente da risorse statali e deve essere imputabile allo Stato. La Finlandia non ha contestato il fatto che le misure adottate da Finnvera siano costituite da risorse statali e siano imputabili allo Stato. Secondo la giurisprudenza, le risorse di un'impresa sono da considerarsi risorse statali se lo Stato è in grado, esercitando la sua influenza dominante su tali imprese, di indirizzare l'uso delle loro risorse (61). Le misure concesse da un'istituzione finanziaria speciale, che può essere considerata un organismo del settore pubblico in virtù del suo statuto, generalmente sono imputabili allo Stato (62). La Corte ha inoltre chiarito la nozione di imputabilità nella causa Stardust Marine. (63) Ha fornito i seguenti indicatori per stabilire l'imputabilità: l'integrazione dell'impresa pubblica nelle strutture della pubblica amministrazione; la natura delle sue attività e l'esercizio di queste ultime sul mercato in normali condizioni di concorrenza con operatori privati; lo status giuridico dell'impresa (nel senso del suo essere soggetta al diritto pubblico o al diritto societario comune); l'intensità della supervisione esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell'impresa. In questo contesto, la Commissione osserva che le azioni di Finnvera sono soggette al diritto amministrativo, il che indica che essa è strettamente legata all'amministrazione. Finnvera è una società finanziaria specializzata di proprietà statale al 100 %, che gode di una garanzia statale e fornisce principalmente aiuti di Stato e finanziamenti non facilmente disponibili sul mercato, quali i crediti all'esportazione. Pertanto, sebbene le sue attività possano sovrapporsi per limitati aspetti con quelle delle banche commerciali, essa non svolge le proprie attività in condizioni normali di concorrenza con operatori privati. È un'impresa di diritto societario comune; al tempo stesso, lo Stato esercita un forte controllo, nominando i membri del consiglio di vigilanza dai gruppi parlamentari dei partiti politici sulla base della loro rappresentanza nel Parlamento finlandese. La maggior parte dei membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i candidati eletti da diversi Ministeri. (Cfr. i punti 56-57). Alla luce di ciò, la Commissione ritiene che le misure adottate da Finnvera siano costituite da risorse statali e siano imputabili alla Finlandia.

(242)

Per quanto riguarda la questione se la misura 13 conferisce un vantaggio al beneficiario, contrariamente alla tesi della Finlandia, la misura non è stata concessa con creditori privati alle stesse condizioni. Se è vero che […] e […] hanno entrambi concesso prestiti a Karjaportti nel 2004, la Commissione non ha alcuna indicazione che tali banche abbiano concesso anche garanzie. Inoltre, i prestiti concessi dai due creditori privati sono stati concessi solo nell'estate del 2004, vale a dire un paio di mesi dopo che Finnvera aveva concesso la misura 13, e non si può quindi ritenere che Finnvera abbia agito "insieme" con loro. Anche l'argomento della Finlandia secondo cui la garanzia è stata concessa conformemente alla comunicazione sulle garanzie del 2000, può essere respinto. In primo luogo, come spiegato in precedenza, la Commissione si basa sulla comunicazione sulle garanzie del 2008 al momento di valutare la misura (cfr. il punto 134). Ai sensi del punto 3.2 della comunicazione sulle garanzie del 2008, la presenza di aiuti di Stato all'interno di una singola garanzia statale può essere esclusa se il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie. Poiché la Commissione ritiene che Karjaportti fosse già in difficoltà, ai sensi degli orientamenti R&R del 1999, nel marzo 2004 (cfr. i punti 123-128), si può escludere l'applicazione della comunicazione sulle garanzie. La Finlandia porta avanti anche l'argomentazione secondo cui la garanzia era soggetta a una commissione elevata. Alla luce delle difficoltà finanziarie di Karjaportti al momento della concessione della garanzia, si ritiene tuttavia che la commissione di garanzia applicata da Finnvera non sia una commissione di mercato. Infatti, i costi di finanziamento totali del beneficiario sono stati del [5-8]% per il prestito insieme con la garanzia, mentre il tasso di riferimento applicabile in quel momento era del 4,43 %, al quale si sarebbero dovuti aggiungere almeno 400 punti base, tenendo conto delle difficoltà finanziarie del beneficiario. In considerazione di quanto precede, si ritiene che la misura conferisca un vantaggio a Karjaportti.

(243)

Inoltre, perché costituisca aiuto di Stato, una misura deve essere specifica o selettiva, in altri termini essa deve favorire talune imprese o talune produzioni. La misura 13 è stata concessa a Karjaportti, una società specifica. Di conseguenza, la Commissione ritiene che essa costituisca un vantaggio selettivo per il beneficiario.

(244)

Inoltre, la Commissione deve esaminare la probabilità che la misura 13 falsi la concorrenza e incida sugli scambi tra gli Stati membri. In questo contesto, la Finlandia sostiene che l'elemento di aiuto della garanzia sia inferiore alla soglia de minimis. Quando è stata concessa la misura 13, era applicabile il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (64) ("il regolamento de minimis 2001") (65). Uno dei requisiti per l'applicazione del regolamento de minimis 2001 è che il totale degli aiuti d'importanza minore concessi ad un'impresa non può superare i 100 000 EUR su un periodo di tre anni. La garanzia in esame ammontava soltanto a 91 000 EUR, vale a dire che rispetterebbe anche il massimale di 100 000 EUR se si dovesse prendere in considerazione l'intero importo come elemento di aiuto. Tuttavia, occorre stabilire se la misura 13 deve essere valutata insieme con la misura 4, una garanzia che il Comune di Mikkeli ha concesso nel marzo 2004, solo 9 giorni prima della misura 13, la garanzia concessa da Finnvera. Mentre le due garanzie sono state concesse da due entità diverse e assistono due prestiti separati con una durata diversa, questi due prestiti hanno sostituito un singolo prestito concesso da Tapiola nel 1992. Si può pertanto ritenere che la misura 4 e la misura 13 siano state concesse allo stesso scopo, che era quello di consentire la conversione del prestito concesso da Tapiola nel 1992 in nuovi prestiti. Alla luce di questo stretto legame tra le due misure, la Commissione ritiene che la misura 4 e la misura 13 debbano essere considerate come un'unica misura ai fini dell'applicazione del massimale di 100 000 EUR del regolamento de minimis 2001. Complessivamente, l'elemento di aiuto contenuto in queste due misure è superiore a 100 000 EUR. La Commissione conclude pertanto che la misura 13 non ricada nell'ambito di applicazione del regolamento de minimis 2001.

(245)

Infine, la Finlandia sostiene che la misura 13 sia il proseguimento di passività già esistenti e che quindi l'esposizione di Finnvera non sia aumentata. La Finlandia ha presentato un argomento simile in relazione alla misura 4. Così come per la misura 4, la Commissione non considera la misura 13 come un mero proseguimento di una misura precedentemente concessa (cfr. i punti 164-165).

(246)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che la misura 13 costituisce un aiuto di Stato.

(247)

La Finlandia non ha addotto alcun argomento per quanto riguarda la compatibilità della misura 13. Poiché Karjaportti era in difficoltà quando Finnvera ha concesso la garanzia (cfr. i punti 123-128), la Commissione valuta prima se è compatibile come aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione in base a quanto disposto dagli orientamenti R&R. Al momento della concessione, erano applicabili gli orientamenti R&R del 1999 (66).

(248)

Secondo gli orientamenti R&R del 1999, un aiuto per il salvataggio deve rispondere a determinati requisiti, non tutti soddisfatti dalla misura in questione.

(a)

In primo luogo, la garanzia non era connessa a un credito il cui rimborso doveva essere effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate (punto 23, lettera b), degli orientamenti R&R del 1999).

(b)

Secondariamente, la Finlandia non ha fornito alcuna informazione sul fatto che l'aiuto sia stato motivato da gravi difficoltà sociali e che non avesse effetti gravi di "spillover" negativo in altri Stati membri (punto 23, lettera c), degli orientamenti R&R del 1999).

(c)

In terzo luogo, né la garanzia è stata rimborsata entro sei mesi, né è stato messo a punto un programma di ristrutturazione ai sensi degli orientamenti R&R del 1999 (punto 23, lettera d), degli orientamenti R&R del 1999).

(d)

Infine, non vi sono indicazioni del fatto che la garanzia si sia limitata all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale è stato autorizzato l'aiuto (punto 23, lettera e), degli orientamenti R&R del 1999).

(249)

Per le stesse ragioni illustrate precedentemente in relazione alla misura 4 e alla misura 5 (cfr. i punti 177–178), la Commissione ritiene che la misura 13 non soddisfi tutti i requisiti per l'aiuto alla ristrutturazione stabiliti negli orientamenti R&R del 1999. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura non sia stata concessa conformemente agli orientamenti R&R 1999.

(250)

Inoltre, occorre esaminare se la misura 13 potrebbe essere compatibile sulla base di una qualsiasi altra deroga di cui all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE. Per le stesse ragioni illustrare precedentemente in relazione alla misura 4 e alla misura 5 (cfr. i punti 179-186), la Commissione ritiene che non sia soddisfatta nessuna delle deroghe. Pertanto, la Commissione conclude che la misura 13 comporti un aiuto di Stato che non è compatibile con il mercato interno.

7.4.2.   Prestito concesso il 12 gennaio 2006 (misura 14)

(251)

La Finlandia sostiene che la misura fosse prevista nel programma di ristrutturazione per la procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice, e che Finnvera abbia adottato la misura insieme con creditori privati.

(252)

È vero che la misura era già prevista nel programma di ristrutturazione sia per i creditori pubblici che per i creditori privati di Karjaportti. Secondo i documenti presentati dalla Finlandia, la conversione degli interessi ha avuto luogo effettivamente alla fine del 2005, inizi del 2006. Anche i creditori privati hanno convertito i loro tassi d'interesse in prestiti.

(253)

In primo luogo, seguendo la logica della causa BP Chemicals (cfr. i punti 189-191), occorre determinare se si può applicare il principio dell'investitore in economia di mercato alla misura 14. In questo contesto, la Commissione osserva che le misure 4, 5 e 13 sono state adottate prima dell'inizio della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice, mentre la misura 14 è stata adottata nel corso di tale procedura. Per i motivi sopra enunciati ai punti 189–191, la Commissione ritiene che la misura 14 possa essere dissociata dalle misure 4, 5 e 13. Inoltre, la misura 14 era anche prevista nel programma di ristrutturazione stesso, che aveva lo scopo di rimettere in sesto l'azienda.

(254)

Secondariamente, per quanto riguarda l'applicazione del principio dell'investitore in economia di mercato alla misura in esame, la Commissione ritiene che i prestiti concessi dai creditori privati […] e […] siano paragonabili al prestito concesso da Finnvera. In qualità di creditori privilegiati nella procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice, le aziende sono tutte in una situazione simile. Dal momento che tali prestiti sono stati concessi a condizioni simili al prestito concesso da Finnvera (stesso periodo di prestito, periodo di rimborso analogo) e che il tasso d'interesse che Finnvera ha applicato era ancora più favorevole per Finnvera (EURIBOR 6 mesi + 2 % era pari al 4,643 % al 1o gennaio 2006) del tasso d'interesse dei creditori privati (al 1o gennaio 2006, EURIBOR 3 mesi + 1,5 % era pari al 3,988 %; EURIBOR 3 mesi + 2 % era pari al 4,488 %), la Commissione conclude che la misura non ha conferito un vantaggio a Karjaportti.

(255)

Sulla base di quanto precede, si conclude che la misura non contiene aiuti di Stato.

7.4.3.   Controgaranzia concessa il 14 settembre 2006 (misura 15)

(256)

In primo luogo, la Commissione ritiene che il beneficiario della misura sia Karjaportti, sebbene la controgaranzia sia stata concessa a […]. La bassa commissione applicata da […] a Karjaportti indica che […] ha concesso la garanzia solo alla luce della garanzia concessa da Finnvera. Infatti, è Karjaportti e non […] a pagare il corrispettivo per la controgaranzia a Finnvera.

(257)

In ogni caso, la Finlandia ritiene che Finnvera abbia agito alle stesse condizioni dei creditori privati […] e […]. È vero che […] e […] erano in una situazione simile a quella di Finnvera. Tutte e tre le aziende sono creditori privilegiati nella procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice. Tutti hanno concesso prestiti e garanzie a Karjaportti in precedenza ([…]).

(258)

Così come per la misura 14, seguendo la logica della causa BP Chemicals (cfr. i punti 189–191) si è ritenuto di poter applicare il principio dell'investitore in economia di mercato alla misura 15, in quanto quest’ultima si può scindere dalle misure di 4, 5 e 13 (cfr. il punto 253).

(259)

Per quanto riguarda la misura in questione, nel complesso il prestito garantito ammontava a 1,8 milioni di EUR. Finnvera ha concesso una controgaranzia a […] per solo il 16,7 % di questa somma (300 000 EUR). Il resto del prestito è stato assistito dalle garanzie di […] e […] (825 000 EUR e 675 000 rispettivamente), che non erano controgarantite da Finnvera. Dal punto di vista del beneficiario Karjaportti, i costi complessivi per la garanzia controgarantita sono stati più elevati dei costi per le garanzie concesse da […] e […]. Mentre le ultime due hanno addebitato una commissione dell'1,75 % a Karjaportti, i costi totali di finanziamento per la controgaranzia per Karjaportti sono stati del 2,9 % (1,65 % per la garanzia di […] più di 1,25 % per la controgaranzia). Ne consegue che la misura adottata da Finnvera non ha conferito un vantaggio a Karjaportti.

(260)

Sulla base di quanto precede, si conclude che la misura non contiene aiuti di Stato.

7.4.4.   Prestito concesso il 6 luglio 2007 (misura 16)

(261)

Come descritto al punto 110, la Finlandia sostiene che il prestito non contenesse aiuti di Stato in quanto faceva parte di una misura di finanziamento più ampia, a cui partecipavano anche creditori privati.

(262)

Così come per la misura 14, seguendo la logica della causa BP Chemicals (cfr. i punti 189–191) si è ritenuto di poter applicare il principio dell'investitore in economia di mercato alla misura 16 (cfr. il punto 253).

(263)

Come descritto al punto 254, la Commissione ritiene che […] e […] siano in una situazione simile a quella di Finnvera. Per quanto riguarda la misura specifica in esame, è vero che Finnvera ha concesso il prestito contemporaneamente a […] e […] e a condizioni simili. La durata dei prestiti è stata per tutti i creditori di sei mesi; per tutti i prestiti, è stato dilazionato pagamento nella stessa proporzione (la somma dovuta per tutti i creditori è circa il […]% dell'importo iniziale). Tutti e tre i prestiti sono stati garantiti con la stessa garanzia collaterale, come descritto al punto 66, e quest'ultima è suddivisa fra i creditori in base al rischio del rispettivo creditore in relazione al prestito da questi concesso. Per quanto riguarda il tasso d'interesse, sembra che il tasso d'interesse che Finnvera ha applicato fosse ancora più favorevole per Finnvera (EURIBOR 6 mesi + 2,5 % era pari al 6,847 % al 6 luglio 2007) rispetto al tasso d'interesse dei creditori privati (al 9 luglio 2007, EURIBOR 1 mese + 2 % era pari al 6,105 %). Di conseguenza, il prestito può essere considerato in linea con il principio dell'investitore in economia di mercato e non comporta aiuti di Stato.

(264)

Sulla base di quanto precede, si conclude che la misura non contiene aiuti di Stato.

7.4.5.   Garanzia concessa il 9 gennaio 2008 (misura 17)

(265)

In primo luogo, occorre determinare quale soggetto beneficia della misura in questione, […] o Karjaportti. Finnvera ha concesso la controgaranzia a […], la principale banca di Karjaportti. […] a sua volta ha concesso una garanzia a Karjaportti. […] ha addebitato una commissione molto bassa a Karjaportti per questa garanzia, il che indica che […] ha concesso la garanzia a Karjaportti soltanto perché era assistita dalla controgaranzia di Finnvera. La Commissione osserva inoltre che non […], ma Karjaportti paga il corrispettivo della garanzia per la controgaranzia a Finnvera. Alla luce di ciò, la Commissione ritiene che il beneficiario della misura sia Karjaportti.

(266)

Secondariamente, è da valutare se la misura conferisce un vantaggio a Karjaportti. In questo contesto, la Finlandia sostiene che la controgaranzia non comporti aiuti di Stato, in quanto un altro soggetto privato partecipava all'accordo. Questo argomento può essere respinto, in quanto Finnvera ha concesso una controgaranzia per la garanzia del soggetto privato in questione, il che significa che Finnvera e il soggetto privato non si trovavano affatto in una situazione simile.

(267)

Alla luce di ciò, la Commissione valuta la misura sulla base della comunicazione sulle garanzie del 2008. Sebbene sia vero che la controgaranzia di Finnvera non assista più dell'80 % della garanzia di […], il beneficiario, Karjaportti, era in difficoltà al momento della concessione, come descritto più in dettaglio ai punti 123-128. Di conseguenza, non si può escludere la presenza di aiuti di Stato in virtù del punto 3.2 della comunicazione sulle garanzie del 2008.

(268)

Anche se una garanzia non soddisfa tutti i requisiti di cui al punto 3.2 della comunicazione sulle garanzie del 2008, la commissione pagata per una garanzia può ancora giustificare la conclusione che la garanzia non comporta un aiuto di Stato. Ad ogni modo, nel caso di specie, contrariamente al punto di vista della Finlandia, la Commissione è del parere che la misura non possa essere considerata esente da aiuti. La garanzia è stata concessa ad una commissione di garanzia bassa, sebbene la società si trovasse in difficoltà (cfr. i punti 123-128) e il rischio per Finnvera si potesse considerare notevole. Pertanto, si ritiene che la misura conferisca un vantaggio a Karjaportti. La Commissione osserva, in tale contesto, inoltre, che secondo l'impegno assunto dalle autorità finlandesi nel contesto del caso n. 715/2006, a Finnvera non era consentito concedere finanziamenti diretti sui mercati.

(269)

Inoltre, la misura soddisfa tutti gli altri requisiti per l'esistenza di un aiuto di Stato. Come descritto al punto 241, le misure concesse da Finnvera sono costituite da risorse statali e sono imputabili allo Stato. La misura 17 è anche selettiva, in quanto l'unica azienda che ne beneficia è Karjaportti. Infine, essa falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri.

(270)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che la misura costituisce un aiuto di Stato.

(271)

La Finlandia non ha sostenuto che la misura 17 fosse compatibile con il mercato interno. Infatti, quando Finnvera ha concesso la misura, Karjaportti era in difficoltà ai sensi degli orientamenti R&R del 2004 (cfr. i punti 123-128). Di conseguenza, la misura potrebbe essere compatibile soltanto come aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione in base agli orientamenti R&R del 2004.

(272)

Secondo gli orientamenti R&R del 2004, un aiuto per il salvataggio deve rispondere a determinati requisiti, che non sono tutti soddisfatti dalla misura in esame.

(a)

In primo luogo, la garanzia non è venuta a cessare entro un termine non superiore a sei mesi dopo l’erogazione della prima tranche (punto 25, lettera a), degli orientamenti R&R del 2004).

(b)

Secondariamente, la Finlandia non ha comunicato entro sei mesi dalla prima attuazione della misura un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che la garanzia era stata revocata (punto 25, lettera c), degli orientamenti R&R del 2004).

(c)

In terzo luogo, non è soddisfatto il principio dell'aiuto "una tantum" (punto 25, lettera e), degli orientamenti R&R del 2004), in quanto la società aveva precedentemente ricevuto aiuti di Stato incompatibili e illegali in momenti in cui si trovava in difficoltà.

(273)

La misura non soddisfa neanche tutti i requisiti per l'aiuto alla ristrutturazione stabiliti negli orientamenti R&R del 2004.

(a)

In primo luogo, la misura non è subordinata alla realizzazione di un programma di ristrutturazione (punto 34 degli orientamenti R&R del 2004). Va osservato che non è stato messo a punto nessun piano di ristrutturazione ai sensi del punto 35 degli orientamenti R&R del 2004.

(b)

Secondariamente, i beneficiari degli aiuti sono tenuti a contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione con fondi propri (punto 43 degli orientamenti R&R del 2004), e per le misure in esame non vi è alcuna indicazione di un apporto proprio del beneficiario.

(c)

In terzo luogo, al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza, si devono adottare misure compensative (punto 38 degli orientamenti R&R del 2004). Tali misure non sono state previste.

(d)

In quarto luogo, la misura non è conforme al principio dell'aiuto "una tantum", in quanto la società ha precedentemente ottenuto aiuti di Stato incompatibili e illegali in momenti in cui era in difficoltà.

(274)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura non sia stata concessa conformemente agli orientamenti R&R del 2004.

(275)

Inoltre, occorre esaminare se la misura 17 potrebbe essere compatibile sulla base di una qualsiasi altra deroga di cui all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE. Per le stesse ragioni sopra esposte per la misura 4 e la misura 5 (cfr. i punti 179-186), la Commissione ritiene che non sia soddisfatta nessuna delle deroghe. Pertanto, la Commissione conclude che la misura 17 comporta un aiuto di Stato che non è compatibile con il mercato interno.

8.   RECUPERO

(276)

Secondo il TFUE e la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione è competente a decidere che lo Stato interessato deve sopprimere o modificare l'aiuto (67) qualora riscontri che quest'ultimo è incompatibile con il mercato interno. L'obbligo dello Stato di revocare un aiuto ritenuto a giudizio della Commissione incompatibile con il mercato interno è finalizzato, secondo la giurisprudenza costante della Corte, a ripristinare la situazione originale (68). La Corte ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata (69).

(277)

A seguito di tale giurisprudenza, l'articolo 14 del regolamento di procedura ha stabilito che "Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario."

(278)

Di conseguenza, sei misure in esame devono essere considerate come aiuti illegali e incompatibili:

la garanzia concessa l'8 marzo 2004 dal Comune di Mikkeli (misura 4);

la garanzia concessa il 10 maggio 2004 dal Comune di Mikkeli (misura 5);

la conversione in prestiti dei tassi d'interesse non pagati (misura 8);

la ristrutturazione del debito dal 2009 (misura 12);

la garanzia concessa il 17 marzo 2004 da Finnvera (misura 13);

la garanzia concessa il 9 gennaio 2008 da Finnvera (misura 17).

(279)

Essi devono quindi essere recuperati al fine di ristabilire la situazione esistente sul mercato prima della concessione degli aiuti. Il recupero deve quindi aver luogo dal momento in cui si è verificato il vantaggio per il beneficiario, vale a dire quando l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, e deve generare interessi di recupero fino al recupero effettivo.

8.1.   Recupero delle misure di aiuto concesse sotto forma di garanzie

(280)

L'elemento di aiuto incompatibile di due garanzie concesse dal Comune di Mikkeli nel 2004 (misura 4 e misura 5) e delle garanzie concesse da Finnvera negli anni 2005 (misura 13) e 2008 (misura 17) deve essere determinato sulla base dei seguenti principi.

(281)

In linea di principio, una garanzia statale potrebbe costituire un aiuto fino a concorrenza dell'importo totale del credito sottostante, se il beneficiario non è in grado di accedere ai mercati finanziari con le proprie forze (70). Nel caso in oggetto, la Finlandia ha tuttavia dimostrato che Karjaportti era ancora in grado di accedere ai mercati finanziari, al momento della concessione della garanzia nel 2004, fornendo informazioni sui prestiti concessi al beneficiario dagli istituti di credito privati (cfr. il punto 93). Vi sono poche indicazioni sul fatto se Karjaportti avesse ancora accesso ai mercati nel 2008, quando è stata concessa la misura 17. In questo contesto, la Commissione osserva che la controgaranzia concessa da Finnvera assisteva solo l'80 % della garanzia concessa da un creditore privato, il che significa che il creditore privato continuava ad assumersi il rischio per il 20 %. Alla luce di ciò, si può ritenere che la società fosse ancora in grado di valutare i mercati finanziari senza la garanzia del 2008.

(282)

Tuttavia, viste le difficoltà finanziare di Karjaportti al momento della concessione delle misure, le banche commerciali avrebbero applicato un tasso d'interesse in proporzione più alto rispetto a quello ottenuto con le garanzie statali, perché queste ultime sono una sicurezza aggiuntiva per le banche. Pertanto, la Commissione ritiene che Karjaportti abbia beneficiato di tassi d'interesse più bassi, che ha ottenuto grazie alle garanzie.

(283)

Secondo il punto 4.2 della comunicazione sulle garanzie del 2008, in assenza di un analogo corrispettivo di garanzia di mercato, i costi totali di finanziamento del prestito garantito (tasso d'interesse più corrispettivo di garanzia) sono da confrontare con il tasso d'interesse sul mercato per un prestito simile senza una garanzia statale. In molti casi, un tale tasso d'interesse di mercato non è disponibile. Di conseguenza, la Commissione ha elaborato nella sua comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (71) ("la comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento"), una metodologia finanziaria che, per i motivi indicati al punto 4.2 della comunicazione sulle garanzie del 2008, può essere utilizzata per calcolare l’equivalente sovvenzione del tasso d’interesse di mercato.

(284)

Nel caso in esame, non vi è alcuna indicazione di ciò che Karjaportti avrebbe pagato per un prestito analogo non garantito. Inoltre, la concessione delle tre garanzie precede la crisi economica e finanziaria. In più, la Commissione è del parere che a causa del tempo trascorso dal momento della concessione delle misure, il calcolo di un tasso "reale" di mercato per un produttore di carne finlandese sarebbe un esercizio difficile. Pertanto, la Commissione utilizzerà il pertinente tasso di riferimento per calcolare l'equivalente sovvenzione del tasso d'interesse di mercato.

8.1.1.   Garanzia concessa l'8 marzo 2004 (misura 4)

(285)

Per quanto riguarda la misura 4, la cartolarizzazione dei prestiti di Karjaportti potrebbe essere considerata normale ai fini della comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento. Karjaportti ha fornito un'ipoteca immobiliare e una cambiale ipotecaria per la misura 4. I valori registrati di questi due strumenti sono piuttosto elevati (cfr. il punto 27). Occorre, tuttavia, tener conto del fatto che la stessa garanzia collaterale era stata già utilizzata per garantire altri crediti del Comune di Mikkeli (come ad esempio la misura 1), per cui non sarebbe disponibile l'importo intero per la misura in questione. Inoltre, occorre considerare che il valore effettivo dell'ipoteca immobiliare nonché della cambiale ipotecaria dipende dal valore dei beni gravati da ipoteca e dalla posizione del Comune di Mikkeli nella classificazione.

(286)

In questo contesto, si fa notare che la Finlandia non ha potuto fornire una valutazione del valore delle garanzie collaterali al momento della concessione della garanzia. Ha però fornito due valutazioni indipendenti della garanzia collaterale in generale, utilizzate per l'elaborazione del programma di ristrutturazione, in data 15 febbraio 2005 (cfr. il punto 43), poco tempo prima della data di concessione della garanzia. In questo contesto, si menziona che, alla luce della posizione del Comune di Mikkeli nella classificazione, l'ipoteca immobiliare potrebbe essere sufficiente a coprire i suoi crediti se la proprietà è tenuta in uso; se Karjaportti deve essere liquidata, il valore della proprietà potrebbe essere troppo basso per coprire qualsiasi credito del Comune di Mikkeli. La cambiale ipotecaria potrebbe coprire solo una parte dei crediti del Comune di Mikkeli. Alla luce di ciò, sembra plausibile ritenere la garanzia collaterale fornita come garanzia di qualità normale.

(287)

Pertanto, il tasso d'interesse che Karjaportti avrebbe dovuto pagare per un prestito a condizioni di mercato, senza una garanzia, è il tasso d'interesse di riferimento del 4,43 % più un premio di rischio di 650 punti base, che riflette il premio di rischio applicabile ad un'impresa in difficoltà a fornire garanzie collaterali normali. L'importo dell'aiuto deve quindi essere calcolato come la differenza tra il tasso di mercato teorico e il tasso d'interesse a cui il prestito garantito è stato effettivamente concesso (4 %), dopo aver dedotto il prezzo effettivamente pagato per la garanzia, vale a dire 0 punti base. La differenza tra questi tassi deve essere calcolata per il periodo in cui è stato applicato il tasso effettivamente concesso.

(288)

L'aiuto deve comprendere gli interessi di recupero calcolati dal momento in cui la differenza tra gli interessi teorici e il tasso d'interesse a cui il prestito garantito è stato effettivamente concesso si sarebbe dovuta rimborsare, fino al recupero effettivo.

8.1.2.   Garanzia concessa il 10 maggio 2004 (misura 5)

(289)

Per quanto riguarda la misura 5, la cartolarizzazione può essere considerata normale ai fini della comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento. Karjaportti ha fornito la stella garanzia collaterale per la misura 4, vale a dire un'ipoteca immobiliare sullo stabilimento di produzione di Tikkala e una cambiale ipotecaria. Inoltre, è stato concesso un "privilegio speciale" sullo stabilimento produttivo di Tikkala, per un valore registrato di 1 135 268 EUR (cfr. il punto 29). A tutte queste garanzie collaterali si applica lo stesso ragionamento fatto sopra per la misura 4, e sembra plausibile considerare la garanzia collaterale fornita come garanzia normale.

(290)

Il tasso d'interesse che Karjaportti avrebbe dovuto pagare per un prestito a condizioni di mercato, senza la garanzia, è di nuovo il tasso d'interesse di riferimento del 4,43 %, più un premio di rischio di 650 punti base. L'importo dell'aiuto deve quindi essere calcolato come la differenza tra il tasso di mercato teorico e il tasso d'interesse a cui il prestito garantito è stato effettivamente concesso (EURIBOR 12 mesi 0,3 %), dopo aver dedotto il prezzo effettivamente pagato per la garanzia, vale a dire 0 punti base. La differenza tra questi tassi deve essere calcolata per il periodo in cui è stato applicato il tasso effettivamente concesso.

(291)

L'aiuto deve comprendere gli interessi di recupero calcolati dal momento in cui la differenza tra gli interessi teorici e il tasso d'interesse a cui il prestito garantito è stato effettivamente concesso si sarebbe dovuta rimborsare, fino al recupero effettivo.

8.1.3.   Garanzia concessa il 17 marzo 2004 (misura 13)

(292)

La Commissione non è a conoscenza di dettagli della cartolarizzazione della misura 13 e può quindi indicare solo il metodo mediante il quale va effettuato il recupero. In una prima fase, se la misura 13 è stata effettivamente garantita, occorre determinare il valore di tale garanzia collaterale in base alla comunicazione sui tassi di riferimento.

(293)

Il tasso d'interesse che Karjaportti avrebbe dovuto pagare per un prestito a condizioni di mercato, senza la garanzia, è ancora una volta il tasso d'interesse di riferimento del 4,43 % maggiorato di un premio di rischio che riflette il valore della cartolarizzazione. L'elemento di aiuto deve essere calcolato come la differenza tra il tasso di mercato teorico e il tasso d'interesse a cui il prestito garantito è stato effettivamente concesso ([2-5]%), dopo aver dedotto il prezzo effettivamente pagato per la garanzia, che era pari al 3 %. La differenza tra questi tassi deve essere calcolata per il periodo in cui è stato applicato il tasso effettivamente concesso.

(294)

L'aiuto deve comprendere gli interessi di recupero calcolati dal momento in cui la differenza tra gli interessi teorici e il tasso d'interesse a cui il prestito garantito è stato effettivamente concesso si sarebbe dovuta rimborsare, fino al recupero effettivo.

8.1.4.   Garanzia concessa il 9 gennaio 2008 (misura 17)

(295)

Per quanto riguarda la misura 17, la cartolarizzazione può essere considerata normale ai fini della comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento. Karjaportti ha fornito la garanzia collaterale sotto forma di una partecipazione in una società, che Finnvera ha stimato avere un valore di sicurezza di […] EUR, come descritto più dettagliatamente nel punto (67). Il tasso d'interesse che Karjaportti avrebbe dovuto pagare per un prestito a condizioni di mercato, senza la garanzia, è ancora una volta il tasso d'interesse di riferimento del 5,19 % più un premio di rischio di 650 punti base. L'importo dell'aiuto deve quindi essere calcolato come la differenza tra il tasso di mercato teorico e il tasso di interesse a cui il prestito garantito è stato effettivamente concesso ([0-3]% più il tasso di interesse per le somme dovute in virtù del contratto di subappalto), dopo aver dedotto il prezzo effettivamente pagato per la garanzia, vale a dire 250 punti base. La differenza tra questi tassi deve essere calcolata per il periodo in cui è stato applicato il tasso effettivamente concesso.

(296)

L'aiuto deve comprendere gli interessi di recupero calcolati dal momento in cui la differenza tra gli interessi teorici e il tasso d'interesse a cui il prestito garantito è stato effettivamente concesso si sarebbe dovuta rimborsare, fino al recupero effettivo.

8.2.   Recupero degli aiuti concessi sotto forma di conversione in prestiti di interessi non pagati (misura 8)

(297)

Occorre determinare l'elemento di aiuto incompatibile nella misura 8, vale a dire un prestito concesso dal Comune di Mikkeli. Come descritto nei punti 45-46, il Comune di Mikkeli ha concesso il prestito a tassi d'interesse inferiori a quelli dei creditori privati di Karjaportti. In linea di principio, per un prestito, l'elemento di aiuto è calcolato come la differenza tra il tasso di interesse a cui il prestito è stato effettivamente concesso e il tasso di mercato. Nel caso in esame, i creditori privati hanno concesso prestiti insieme con il Comune di Mikkeli. I tassi d'interesse addebitati dai creditori privati possono essere considerati come indicazione di un tasso di mercato.

(298)

L'importo dell'aiuto deve quindi essere calcolato come la differenza tra il tasso d'interesse medio addebitato per i prestiti concessi dai creditori privati (EURIBOR 3 mesi + 2 % ed EURIBOR 3 mesi + 1,5 %) e il tasso d'interesse a cui il prestito è stato effettivamente concesso (EURIBOR 3 mesi + 0,3 %).

(299)

La differenza tra questi tassi deve essere calcolata per il periodo in cui è stato applicato il tasso effettivamente concesso.

(300)

L'aiuto deve comprendere gli interessi di recupero calcolati dal momento in cui la differenza tra gli interessi teorici e il tasso d'interesse a cui il prestito è stato effettivamente concesso si sarebbe dovuta rimborsare, fino al recupero effettivo.

8.3.   Recupero degli aiuti concessi sotto forma di una ristrutturazione dei debiti dal 2009 (misura 12)

(301)

Occorre stabilire l'elemento di aiuto incompatibile nella misura 12, vale a dire la ristrutturazione dei debiti da parte del Comune di Mikkeli dal 2009. Come descritto ai punti 219-226, la ristrutturazione del debito comunicata è stata realizzata senza modifiche. Poiché la Commissione non è a conoscenza dei dettagli della ristrutturazione effettivamente messa in atto, può solo indicare il metodo mediante il quale va effettuato il recupero.

(302)

L'aiuto è stato messo a disposizione della società dal momento in cui Osuuskunta Karjaportti non ha rispettato il calendario dei pagamenti concordato durante la procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice nel 2006. La Commissione ritiene che, al momento della concessione dell'aiuto, Karjaportti non fosse più in grado di accedere ai mercati finanziari. Pertanto, l'aiuto è pari all'importo del debito ristrutturato. Gli importi da recuperare, quindi, equivalgono alla somma dei debiti rinegoziati nei confronti del Comune di Mikkeli. I pagamenti effettuati possono comunque essere dedotti dalle somme da recuperare.

(303)

L'aiuto deve comprendere gli interessi dalla data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione della società fino al recupero effettivo.

9.   CONCLUSIONE

(304)

La Commissione osserva che l'indagine formale per quanto riguarda la garanzia di 2,75 milioni di EUR, notificata ma successivamente revocata dalla Finlandia, è diventata priva di oggetto a norma dell'articolo 8 del regolamento di procedura.

(305)

Per quanto riguarda la garanzia concessa nel 2000 e il conferimento di terreno nello stesso anno da parte del Comune di Mikkeli, la Commissione ritiene che tali misure costituiscano aiuti di Stato compatibili come aiuto all'investimento ai sensi dei RAG del 1998.

(306)

Si ritiene che l'acquisto di terreni effettuato nel 2002 dal Comune di Mikkeli non configuri un aiuto in quanto è stato realizzato a condizioni di mercato.

(307)

Le garanzie concesse dal Comune di Mikkeli nel marzo 2004 e nel maggio 2004 possono essere considerate come un aiuto di Stato, tenendo conto che al momento della concessione Karjaportti era un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti R&R del 1999. Queste misure non sono compatibili con il mercato interno, in quanto non è soddisfatta nessuna delle disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE.

(308)

Le misure adottate nell'ambito della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice da parte del Comune di Mikkeli sono state concesse con creditori privati comparabili e in condizioni simili. Di conseguenza, la Commissione conclude che è stato soddisfatto il principio dell'investitore in economia di mercato e che le misure non comportino aiuti di Stato.

(309)

L'acquisto di azioni da parte della città di Mikkeli e la cancellazione dei debiti nel bilancio del 2007 e 2008 possono essere entrambi considerati esenti da aiuti.

(310)

La conversione dei tassi di interesse non pagati in un prestito da parte del Comune di Mikkeli nel mese di dicembre 2005 può essere considerata un aiuto di Stato, tenendo conto che al momento della concessione Karjaportti era un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti R&R del 2004. Queste misure non sono compatibili con il mercato interno, in quanto non è soddisfatta nessuna delle disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE.

(311)

Per quanto riguarda la ristrutturazione dei debiti a cui ha acconsentito il Comune di Mikkeli nel 2009, si fa notare che si trattava di una ristrutturazione dei debiti successiva. Alla luce di ciò, la Commissione ritiene che un creditore privato non avrebbe acconsentito a una simile ristrutturazione del debito e che la misura costituisce aiuto di Stato. Poiché Karjaportti era in difficoltà ai sensi degli orientamenti R&R del 2004 al momento della concessione, la misura avrebbe potuto essere compatibile esclusivamente in virtù di tali orientamenti. Poiché non tutti i requisiti sono soddisfatti, si è concluso che la misura costituisce un aiuto di Stato incompatibile.

(312)

La garanzia concessa da Finnvera il 17 marzo 2004 contiene anch'essa un aiuto di Stato, che non è compatibile ai sensi degli orientamenti R&R del 1999. Il prestito concesso da Finnvera il 12 gennaio 2006 non costituisce un aiuto di Stato, in quanto è stato concesso insieme con creditori privati comparabili e in condizioni simili. Lo stesso vale per la garanzia concessa da Finnvera nel settembre 2006 e per il prestito concesso nel luglio 2007.

(313)

Infine, la garanzia concessa il 9 gennaio 2008 da Finnvera può essere considerata come un aiuto di Stato, tenendo conto del fatto che al momento della concessione Karjaportti era in difficoltà ai sensi degli orientamenti R&R del 2004. La misura non è compatibile con il mercato interno, in quanto non è soddisfatta nessuna delle disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la garanzia di 2,75 milioni di EUR (misura 11), notificata, ma successivamente revocata dalla Finlandia, è terminato.

Articolo 2

Le misure che la Finlandia ha attuato per Osuuskunta Karjaportti, costituite da:

l’acquisto di terreno nel 2002 (misura 3),

le misure adottate nell'ambito della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice (misura 6),

l'acquisto di azioni da Osuuskunta Karjaportti (misura 7),

la cancellazione dei debiti nei rendiconti finanziari del 2006 e del 2008 (misura 9 e misura 10),

il prestito Finnvera concesso nel giugno 2006 (misura 14),

la controgaranzia concessa da Finnvera nel settembre 2006 (misura 15) e

il prestito concesso da Finnvera nel luglio 2007 (misura 16)

non costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

Le misure di aiuto di Stato che la Finlandia ha attuato per Osuuskunta Karjaportti, costituite da:

una garanzia concessa nel giugno 2000 (misura 1) e

il conferimento di terreno nello stesso anno (misura 2)

sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 4

Le misure di aiuto di Stato che la Finlandia ha attuato per Osuuskunta Karjaportti, costituite da:

la garanzia concessa l'8 marzo 2004 dal Comune di Mikkeli (misura 4);

la garanzia concessa il 10 maggio 2004 dal Comune di Mikkeli (misura 5);

la conversione in prestiti dei tassi d'interesse non pagati (misura 8);

la garanzia concessa da Finnvera il 17 marzo 2004 (misura 13);

la garanzia concessa il 9 gennaio 2008 da Finnvera (misura 17);

la ristrutturazione del debito dal 2009 (misura 12)

sono state messe in atto dalla Finlandia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono incompatibili con il mercato interno.

Articolo 5

1.   La Finlandia deve procedere al recupero dell'aiuto di cui all'articolo 4 presso il beneficiario.

2.   Le somme da recuperare devono comprendere gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi devono essere calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.

4.   La Finlandia deve annullare tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all'articolo 4 con effetto dalla data di notificazione della presente decisione.

Articolo 6

1.   Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 4 deve essere immediato ed effettivo.

2.   La Finlandia deve provvede a dare esecuzione alla presente decisione entro quattro mesi dalla data di notificazione della stessa.

Articolo 7

1.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Finlandia deve trasmettere le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

l'importo complessivo (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso il beneficiario,

b)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.

2.   La Finlandia deve informare la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 4. Deve trasmettere immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Deve inoltre fornire informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 8

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2012

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 134 del 13.6.2009, pag. 16; GU C 58 del 10.3.2010, pag. 4.

(2)  Con effetto dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del Trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i rimandi agli articoli 107 e 108 del TFUE devono essere intesi, rispettivamente, come rimandi agli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ove opportuno. Il TFUE ha inoltre introdotto talune modifiche terminologiche, come la sostituzione di "Comunità" con "Unione" e "mercato comune" con "mercato interno". Nella presente decisione sarà usata costantemente la terminologia del TFUE.

(3)  GU C 134 del 13.6.2009, pag. 16.

(4)  GU C 58 del 10.3.2010, pag. 4.

(5)  Laki yrityksen saneerauksesta 25.1.1993/47, Lag om företagssanering 25.1.1993/47.

(6)  Cfr. la descrizione di Finnvera al punto 56.

(7)  Tasso di cambio impiegato 1 EUR = 5,95 FIM.

(8)  La garanzia è stata denominata misura 1 nella prima decisione di avvio del procedimento.

(9)  Il Comune di Mikkeli ha ricevuto inizialmente una garanzia ipotecaria immobiliare sulla proprietà di Rokkala di Karjaportti (proprietà 491-8-8-2) per un importo registrato di 7,5 milioni di FIM (1 261 409 EUR); nel 2002, l'ipoteca è stata trasferita sullo stabilimento di produzione di Tikkala (proprietà 491-35-1-1), poiché il Comune di Mikkeli aveva acquistato la proprietà di Rokkala (cfr. descrizione della misura 3, punto 25).

(10)  Viene creata una cambiale ipotecaria mediante l'emissione di un pagherò cambiario ipotecario, iscritta nel registro delle ipoteche portate da cambiali ipotecarie; tali cambiali sono consegnate in pegno al creditore della rispettiva impresa. Il capitale registrato dei pagherò, gli interessi maturati al tasso fissato nelle medesime cambiali, nonché gli importi ivi indicati da riservare per i costi di esecuzione, costituiscono l'importo massimo che può essere ricevuto dal loro titolare. Una cambiale ipotecaria coprirà, in linea di massima, tutti i beni aziendali (come ad esempio macchinari, arredi, diritti di marchio, materie prime, prodotti, contanti, crediti) dell'impresa debitrice, ad eccezione dei beni immobili.

(11)  Il distretto rurale di Mikkeli è diventato parte del Comune di Mikkeli nel 2001.

(12)  Cfr. sezione 155 del verbale di una riunione della Giunta Comunale di Mikkeli svoltasi il 25 febbraio 2002.

(13)  GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

(14)  Secondo quanto risulta dal verbale del Consiglio Comunale di Mikkeli, svoltosi il 12 giugno 2000, le misure sono state adottate in relazione alla futura costruzione di un nuovo impianto di produzione.

(15)  A questo prezzo sono stati aggiunti 336 376 EUR per i costi di livellamento rimborsati a Karjaportti dal Comune di Mikkeli. Di conseguenza, l'atto di acquisto delle proprietà comprende un prezzo di acquisto di 6 983 163 EUR.

(16)  Cfr. nota a piè di pagina 10.

(17)  Cfr. Legge sulla ristrutturazione delle imprese 47/1993, sezione 1.

(18)  Cfr. Legge sulla ristrutturazione delle imprese 47/1993, sezione 17.

(19)  Segreto d'affari

(20)  Secondo la sezione 3, punto 7, della Legge sulla ristrutturazione delle imprese 47/1993, i debiti garantiti sono debiti oggetto della procedura di ristrutturazione per i quali il creditore detiene, nei confronti di terzi, un diritto reale di garanzia sulla proprietà che appartiene o è in possesso del debitore, nella misura in cui il valore della procedura sarebbe stato sufficiente a coprire l'importo dei crediti del creditore, dopo la deduzione dei costi di liquidazione e dei crediti di grado poziore.

(21)  Cfr. la descrizione di Finnvera al punto 56.

(22)  La riduzione dei tassi d'interesse è stata denominata misura 2 nella prima decisione di avvio del procedimento.

(23)  La riduzione dei tassi d'interesse per le tasse non pagate è stata definita come misura 4 nella prima decisione di avvio del procedimento.

(24)  Le due valutazioni hanno determinato il valore di mercato dei locali impegnati, sulla base di prezzi analoghi e di informazioni sui canoni di locazione e sono state effettuate da Kaakon Notariaatti Oy, www.kaakonnotariaatti.fi e Catella Property Oy, www.catella.fi. Gli studi sono stati commissionati dal curatore fallimentare di Karjaportti.

(25)  Da allora, Karjaportti ha pagato gli interessi dovuti per i debiti garantiti.

(26)  La conversione dei tassi d'interesse è stata denominata misura 3 nella prima decisione di avvio del procedimento.

(27)  La garanzia è stata denominata misura 5 nella prima decisione di avvio del procedimento.

(28)  Queste misure sono state denominate misura 6 nella prima decisione di avvio del procedimento.

(29)  Le proposte sono datate 26 maggio 2009, 28 settembre 2009, 18 novembre 2009, 22 gennaio 2010, 17 febbraio 2010, 12 aprile 2010, 2 giugno 2010, 23 agosto 2010, 3 novembre 2010, 10 febbraio 2011 e 31 maggio 2011.

(30)  Decisione della Commissione n. 715/06, Finlandia. Esenzione fiscale per Finnvera Oyj, GU C 307 del 18.12.2007, pag. 6.

(31)  GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14, punto 4.2.

(32)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(33)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(34)  GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

(35)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2; prorogati fino al 2009, GU C 156 del 9.7.2009, pag. 3.

(36)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(37)  Cfr. la causa C 480/98, Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2000, pag. I-08717, punto 18).

(38)  Cfr. il punto 97 degli orientamenti R&R del 1999: "Fatte salve le disposizioni seguenti, i presenti orientamenti entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e rimangono in vigore per 5 anni, salvo nuova decisione." Gli orientamenti R&R del 1999 sono stati pubblicati il 9 ottobre 1999.

(39)  Cfr. il punto 102 degli orientamenti R&R del 2004.

(40)  Secondo il verbale di una riunione del Consiglio Comunale dell'8 marzo 2004, Karjaportti aveva avviato la ristrutturazione dei debiti all'inizio di quell'anno e ha chiesto al Comune di Mikkeli di concordare un rinvio delle rate in scadenza nel 2004 al 2005 per il finanziamento concesso nel 2000, garantito dal Comune di Mikkeli (e accettato dal Consiglio Comunale).

(41)  GU C 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(42)  Punto 2.1 della comunicazione sulle garanzie del 2008.

(43)  Cfr. Cause riunite C-341/06 P e C-342/06 P, Chronopost SA e La Poste/Union française de l’express (UFEX) e altri (Raccolta 2008, pag. I-04777, punto 95).

(44)  Secondo i verbali del Consiglio Comunale di Mikkeli, del 12 giugno 2000, "… si deve rilevare che il rischio per il Comune è grande nei primi anni …".

(45)  Cfr. la sezione 6 dei RAG del 1998.

(46)  Decisione della Commissione nel caso n. 238/1999, lettera alla Finlandia del 13 dicembre 1999, relativa alla carta degli aiuti a finalità regionale 2000-2006.

(47)  Cfr. la causa T-14/96, Bretagne Angleterre Irlande (BAI)/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 1999, pag. II-139, punto 71). Cause riunite T-116/01 e T-118/01, P & O European Ferries (Vizcaya), SA e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2003, pag. II-02957, punti 114 e segg.).

(48)  Cfr. il punto (25); quando il possesso della proprietà è stato trasferito al Comune di Mikkeli, era libero da ipoteche.

(49)  GU C 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(50)  Cfr. il punto 4.4, nota 10 e nota 21 dei RAG del 1998.

(51)  Ai sensi del punto 6 degli orientamenti R&R del 1999, gli orientamenti erano applicabili fino al 9 ottobre 2004; cfr. nota 37 sopra.

(52)  Causa T-11/95, BP Chemicals/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 1998, pag. II-3235).

(53)  Causa T-11/95, BP Chemicals Limited/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 1998, pag. II-3235, punti 171 e 172).

(54)  Cfr. la causa C 480/98, Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2000, pag. I-08717, punto 19).

(55)  Cfr. […].

(56)  Cfr. il punto 102 degli orientamenti R&R del 2004.

(57)  Cfr. la causa T-152/99, Hijos de Andrés Molina, SA (HAMSA)/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. II-3049, punto 158).

(58)  Cfr. la causa T-36/99, Lenzing AG/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2004, pag. II-3597, punto 152).

(59)  Cfr. la causa C-342/96, Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 1999, pag. I-2459, punto 46).

(60)  Cfr. la causa T-36/99, Lenzing AG/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2004, pag. II-3597, punto 140 e seg.).

(61)  Causa C-482/99, Repubblica francese/Commissione delle comunità europee (Stardust Marine) (Raccolta 2002, pag. I-4397).

(62)  Causa T-358/94, Compagnie nationale Air France/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 1996, pag. II-2109, punti 55-61).

(63)  Causa C-482/99, Repubblica francese/Commissione (Stardust Marine) (Raccolta 2002, pag. I-4397, punti 50-59).

(64)  GU C 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(65)  Cfr. l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006, GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

(66)  Ai sensi del punto 6 degli orientamenti R&R del 1999, gli orientamenti erano applicabili fino al 9 ottobre 2004; cfr. nota 37 sopra.

(67)  Cfr. la causa C-70/72, Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania (Raccolta 1973, pag. 00813, punto 13).

(68)  Cause congiunte C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 1994, pag. I-4103, punto 75).

(69)  Cfr. la causa C-75/97, Regno del Belgio/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 1999, pag. I-030671, punti 64-65).

(70)  Punto 2.2. e punto 4.1., lettera a), della comunicazione sulle garanzie del 2008

(71)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.


16.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2012

relativa all4aiuto di Stato n. SA.33114 (2012/C) (ex. 2011/NN) — Polonia presunti aiuti a favore del cantiere navale CRIST

[notificata con il numero C(2012) 5057]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/9/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, segnatamente, l'articolo 108, paragrafo 2, comma 1, di quest'ultimo,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni succitate (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 6 novembre 2008 la Commissione ha adottato due decisioni di recupero (2) relative ad aiuti illegittimamente concessi ai cantieri navali di Gdynja e Stettino (in appresso "Stocznia Gdynia” e “Stocznia Szczecińska”) che permettevano l’applicazione di una procedura speciale di cessione. Le autorità polacche hanno avuto la possibilità di cedere gli attivi del cantiere in lotti, mediante procedure di appalto aperte, trasparenti, non soggette a condizioni e non discriminatorie.

(2)

Nel corso della procedura per il recupero degli aiuti la Commissione ha invitato le autorità polacche a fornire informazioni sulle procedure d’appalto di cui sopra. Poiché da quanto pubblicato dalla stampa risulta che nel settembre 2005 l’agenzia di sviluppo industriale (Agencja Rozwoju Przemysli S.A. in appresso “ARP”) di proprietà dello Stato aveva potuto concedere un prestito (in appresso “la misura”) all’impresa Crist S.A. (in appresso “l’impresa Crist” o “l’impresa”) per l’acquisto di alcuni attivi di Stocznia Gdynia, la Commissione ha chiesto spiegazioni in proposito durante la riunione con le autorità polacche svoltasi il 22 ottobre 2010. Queste ultime hanno chiarito la propria posizione e si sono impegnate a fornire tutte le informazioni necessarie sull’operazione in questione con la relativa documentazione di supporto. Tali informazioni sono state presentate il 25 novembre 2010 e il 5 dicembre 2011.

(3)

La Commissione ha incontrato le autorità polacche il 6 dicembre 2011.

(4)

Il vicepresidente Almunia e il ministro del Tesoro polacco, Aleksander Grad, hanno avuto un fitto scambio epistolare al termine del quale il ministro Grad ha inviato, in data 25 ottobre 2011, una lettera in cui informava la Commissione del fatto che la conclusione del procedimento fallimentare di Stocznia Gdynia e Stocznia Szczecińska era prevista per la fine del 2011.

(5)

Con lettera del 25 gennaio 2012, la Commissione ha informato la Polonia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso “TFUE”) in relazione alla misura in questione (in appresso “decisione di avvio del procedimento”).

(6)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha chiesto agli interessati di presentare le loro osservazioni in merito alla misura.

(7)

Le autorità polacche hanno presentato le proprie osservazioni in data 27 febbraio 2012. Non sono state presentate osservazioni da terzi. Le autorità polacche hanno fornito ulteriori informazioni il 4 e 5 giugno 2012.

II.   IL CONTESTO

1.   Descrizione dei beneficiari

(8)

Secondo le autorità polacche, Crist è un’impresa privata con sede a Danzica, fondata nel 1990 dai suoi due attuali azionari. L’impresa dà lavoro a circa 150 dipendenti e circa 500 lavoratori autonomi forniscono servizi all’impresa. Le attività principali dell’impresa Crist sono le seguenti: costruzione navale, riparazione di navi e impianti idromeccanici. Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2008 l’impresa si è occupata delle riparazioni annuali di circa venti navi e di altre costruzioni. I suoi clienti sono principalmente i proprietari di navi di paesi europei (Germania, Paesi Bassi, Scandinavia e Polonia).

(9)

Conformemente alle informazioni presentate dalle autorità polacche l’impresa opera prevalentemente in tre segmenti di mercato:

il mercato delle costruzioni idromeccaniche: strutture in acciaio utilizzate come chiuse, sbarramenti, cassoni e altre strutture in acciaio per la costruzione di banchine marittime e pontili portuali;

il mercato delle energie rinnovabili: strutture o elementi utilizzati nella costruzione di parchi eolici marittimi;

il mercato offshore: impianti per la prospezione, estrazione e trasformazione offshore e moduli di strutture in acciaio per le piattaforme di perforazione.

(10)

La struttura delle entrate dell’impresa Crist ripartite nei segmenti di cui sopra è illustrata dalla tabella 1. Le autorità polacche hanno informato la Commissione che la struttura delle entrate deriva dalla realizzazione del piano aziendale in base al quale occorre spostare l’accento dall’attività di cantiere navale tradizionale ai settori dell’energia rinnovabile offshore e dell’ingegneria idromeccanica.

Tabella 1

Struttura delle entrate dell’impresa Crist ripartite per segmenti

Categoria delle entrate

2009

2010 (4)

2011

Ingegneria idromeccanica

[17-23] (5) %

[4-6] %

[3-5] %

Energie rinnovabili

[23-28] %

[75-80] %

[67-74] %

Offshore

[21-26] %

[6-8] %

[6-8] %

Altre (cantieristiche)

[29-34] %

[9-12] %

[17-20] %

(11)

Secondo le autorità polacche negli anni 2002-2009 l’impresa Crist ha decuplicato le proprie entrate che nel 2009 hanno raggiunto i 383 milioni di PLN (97,5 milioni di EUR (6)). Le entrate si sono ridotte nel 2010 a 236 milioni di PLN (59 milioni di EUR), ma nel 2011 hanno raggiunto il livello di 630 milioni di PLN (157,5 milioni di PLN). Le principali fonti finanziarie di Crist negli anni 2007-2009, vale a dire prima della concessione del prestito da parte dell’ARP, e negli anni 2010-2011, dopo la concessione di tale prestito, sono sintetizzate nella tabella 2.

Tabella 2

Principali fonti finanziarie di Crist negli anni 2007-2011 (in milioni di PLN)

 

2007

2008

2009

2010

2011

Entrate provenienti dalle vendite

323,41

361,06

383,77

236,48

630,29

Utili realizzati sulle vendite

19,10

20,80

27,10

5,5

53,1

Utile sulle attività operative

20,80

19,50

25,80

15,37

49,33

Utile d’esercizio

22,20

20,10

15,50

12,62

31,66

Ammortamento

2,40

3,30

4,20

5,58

10,75

Surplus finanziario

24,60

23,40

19,70

18,20

42,41

(12)

Secondo le autorità polacche nel 2011 l’importo dei crediti e dei limiti dell’esposizione economica dell’impresa ammontava a circa […]* milioni di PLN ([…] milioni di EUR), compreso il prestito concesso dall’ARP (si veda il punto 3 “Descrizione della misura”) e un sostegno finanziario concesso sotto forme diverse da quattro banche private. L’impresa è attualmente impegnata nell’esecuzione di 10 contratti per un valore totale di circa […] milioni di PLN ([…] milioni di EUR) ed è in trattative per contratti di un valore globale pari a circa […] milioni di PLN ([…] milioni di EUR).

2.   Descrizione del programma

(13)

Il 27 maggio 2010 l’impresa ha chiesto ad ARP la concessione di un prestito (si veda il punto 3) nell’ambito del programma “Aiuti dell’Agenzia per lo sviluppo industriale S.A. a favore delle iniziative per stimolare l’economia polacca” (in appresso “il programma”), nella sottocategoria “Contributi a favore delle imprese nelle regioni più esposte alla crisi economica”.

(14)

Nell’ambito di tale programma possono far domanda di contributo le grandi e medie imprese che realizzano progetti destinati a stimolare la domanda nell’economia polacca o che operano nei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica o da gravi problemi. Tali settori sono stati chiaramente definiti nel programma. Conformemente a quanto stabilito dal programma uno dei settori a rischio è Danzica, mentre Gdynia non rientra in tale categoria.

(15)

Sulla base del programma l’Agenzia per lo sviluppo dell’industria parteciperà a progetti e iniziative volti a incentivare la domanda e lo sviluppo economico. L’ARP deve ottenere un tasso di rendimento adeguato cioè la sua partecipazione deve avvenire a condizioni di mercato. L’intensità massima del finanziamento concesso dall’ARP non può superare l’80 % del valore netto dell’investimento previsto.

(16)

Secondo le autorità polacche, ARP non deve finanziare progetti che possano contenere elementi di aiuto di Stato, ad eccezione di progetti che riguardino la sicurezza e la difesa dello Stato conformemente all’articolo 346 del TFUE (7).

(17)

Il programma costituisce parte dell’attività commerciale dell’ARP destinata a generare utili e corrisponde, secondo le autorità polacche, alle norme applicabili al mercato dei servizi finanziari per le imprese. La Polonia ha spiegato che tale attività non è collegata con la concessione di aiuti di Stato da parte dell’ARP a favore di grandi imprese in difficoltà.

3.   Descrizione della misura

(18)

La misura oggetto del presente procedimento consiste in un prestito dell’importo di 150 milioni di PLN (33,4 milioni di EUR) concesso da ARP il 14 settembre 2010 a favore di Crist (in appresso “il prestito di ARP”) per l’acquisizione di un lotto di attivi comprendenti un bacino di carenaggio, il cosiddetto settore n. 2 del cantiere di Crist. Secondo le autorità polacche, al momento della concessione, il prestito costituiva meno del […]% dell’importo totale dei crediti e dell’esposizione finanziaria dell’impresa.

(19)

Conformemente al programma, il tasso di interesse del prestito di ARP deve essere pari al tasso di base corrispondente maggiorato di un interesse netto dello 0,9-4 % annuo (in appresso “margine di interesse”) corrispondente al rischio finanziario e alla qualità delle garanzie fornite dal beneficiario, conformemente a quanto risulta dalla tabella 3.

Tabella 3

Margine di interesse applicato alla misura conformemente al programma

Rischio finanziario

Garanzia forte

Garanzia media

Garanzia debole

basso:

0,9 %

1,0 – 1,4 %

1,5 – 1,8 %

medio

1,0 – 1,4 %

1,5 –1,8 %

1,9 % – 3,3 %

alto

1,5 – 1,8 %

1,9 % – 3,3 %

3,4 % – 4,0 %

(20)

Il margine di interesse per il prestito di ARP concesso all’impresa Crist è stato stabilito all’1,8 %. Il tasso di interesse totale del prestito ottenuto da Crist era pari al 6,81 % (8). Il tasso di interesse è stato definito come il tasso di base pari al tasso trimestrale WIBOR (9) (pari al 3,81 % all’epoca della concessione del prestito) aumentato dell’1,2 % a cui si aggiunge un margine di interesse dell’1,8 %. Il margine di interesse è stato stabilito dall’ARP pari all’1,8 % poiché sia il rischio finanziario dell’operazione che la garanzia sono stati stimati medi. Secondo i dati di cui alla tabella 3 il margine deve quindi essere tra l’1,5 % e l’1,8 %. Il prestito di ARP è esigibile dal 31 dicembre 2015; la durata del credito è quindi di circa 5 anni e 3 mesi dal momento che la misura è stata concessa il 14 settembre 2010.

(21)

A garanzia del prestito concesso dall’ARP vi sono:

un’ipoteca sul 100 % delle azioni di Crist;

un’ipoteca sugli immobili (parte del settore n. 2 del cantiere);

un’ipoteca su una parte degli immobili appartenenti al settore n. 2 del cantiere;

un assegno in bianco sottoscritto dall’impresa Crist;

una dichiarazione di Crist in cui l'impresa si impegna ad accettare l’esecuzione forzata;

e una dichiarazione di ciascuno degli azionisti in cui si impegnano ad accettare l’esecuzione forzata.

(22)

Conformemente al programma la garanzia deve corrispondere ad almeno il 150 % delle risorse finanziarie concesse dall’ARP.

(23)

La terza fase della procedura destinata alla cessione degli attivi di Stocznia Gdynia si è svolta il 15 settembre 2010. L’impresa Crist, secondo quanto riferito dalla stampa, grazie al contributo finanziario ottenuto dall’ARP, è stata in grado di formulare un’offerta superiore a quella del concorrente, la società Patia (un’impresa registrata a Cipro e collegata all’impresa ucraina ISD – proprietaria di Stocznia Gdańsk). L’impresa Crist ha proposto 175 milioni di PLN (43,75 milioni di EUR) per l’acquisizione del lotto di attivi in offerta (in appresso "bacino di carenaggio"). Il prezzo minimo di tale bacino è stato fissato a 96,7 milioni di PLN (24,17 milioni di EUR).

III.   MOTIVI CHE HANNO DETERMINATO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO FORMALE DI INDAGINE

(24)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi sulla possibilità per l’impresa Crist di ottenere il finanziamento necessario a tali condizioni sul mercato secondo quanto risulta dalle informazioni fornite dall’ARP al momento della decisione di concedere il prestito.

(25)

Un’analisi preliminare sulla base delle informazioni messe a disposizione della Commissione ha dimostrato che il prestito di ARP poteva costituire un vantaggio attribuito all’impresa Crist mediante risorse statali. La Commissione ha sollevato dubbi in merito ai seguenti punti: 1) il tasso a cui è stato concesso il prestito; 2) la garanzia approvata da ARP; 3) il valore di riferimento applicato da ARP; 4) il piano aziendale presentato da Crist; 5) l’eventuale trattamento privilegiato dell’impresa Crist da parte di ARP.

(26)

Per quanto riguarda il tasso, la Commissione non era in grado di stabilire se il tasso di interesse del prestito di ARP (pari al 7,02 % conformemente a quanto previsto al momento della decisione di avviare il procedimento) fosse adeguato al principio dell’investitore privato in condizioni di mercato dal momento che le autorità polacche non avevano presentato prove per quanto riguarda il rating dell’impresa e il livello delle garanzie).

(27)

Quanto alle garanzie, l’accordo di prestito concluso tra l’ARP e Crist e le valutazioni effettuate dagli esperti sulle azioni dell’impresa e il bacino di carenaggio utilizzati come garanzie per il prestito non erano stati forniti alla Commissione. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che la Polonia non avesse dimostrato prima facie che erano state effettuate valutazioni di esperti con la necessaria prudenza e che un investitore sarebbe stato disposto ad accettare tali garanzie.

(28)

Per quanto riguarda il valore di riferimento, la Commissione dubitava che il credito della banca […] potesse essere utilizzato come valore di riferimento ai fini della valutazione della compatibilità del prestito di ARP con il requisito dell’investitore privato. La Commissione ritiene che il credito della banca […] sia diverso dal prestito di ARP dal momento che: 1) esso ha rifinanziato un’operazione che Crist aveva inizialmente finanziato con fondi propri; 2) l’importo del credito concesso dalla banca […] è considerevolmente inferiore; 3) al prestito di ARP era associato un rischio superiore a quello del credito concesso dalla banca […] poiché il suo importo era superiore alle risorse di Crist e la durata del credito era notevolmente maggiore (cinque anni e tre mesi invece di tre anni e otto mesi).

(29)

Per quanto riguarda il piano aziendale, La Commissione ha osservato che, al momento della concessione del prestito, nonostante la situazione finanziaria generalmente buona di Crist, i risultati netti dell’impresa erano in calo da tre anni. Tenuto conto del rischio di mercato in causa, di una possibile sovracapacità di produzione e del fatto che al momento dell’adozione della misura la crisi finanziaria toccava il suo picco, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che un investitore privato avrebbe accettato di concedere il finanziamento in questione.

(30)

Inoltre, fatta salva la questione di sapere se il programma stesso costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, la Commissione dubitava che l’impresa potesse beneficiare del prestito di ARP sulla base di un programma dal momento che il prestito veniva concesso per un investimento a Gdynia che non costituiva una zona a rischio e non poteva quindi usufruire del programma. La Commissione ha inoltre messo in discussione la compatibilità dell'intensità del finanziamento di ARP a favore di Crist con il massimale di intensità stabilito dal programma (si veda il punto 15). Il prestito di ARP ammonta a 150 milioni di PLN (37,5 milioni di EUR). L’impresa Crist ha acquisito il bacino di carenaggio al prezzo di 175 milioni di PLN (43,75 milioni di EUR). In base a tali dati l’intensità dell’aiuto nel caso del prestito di ARP era dell'86 % e quindi oltrepassava il massimale di intensità stabilito nel programma. La Commissione ha dunque ritenuto che Crist, ottenendo un prestito da ARP nell’ambito del programma, avesse beneficiato di un trattamento privilegiato.

(31)

Alla luce di quanto precede la Commissione nutriva dubbi sul fatto che un investitore privato avrebbe concesso a Crist un tale finanziamento e ha pertanto deciso di avviare un procedimento di indagine formale.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA POLONIA

(32)

Le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione che l’adozione della decisione di concedere un prestito a Crist era stata preceduta da una valutazione economica e finanziaria complessa della situazione dell’impresa, del suo piano aziendale e dei possibili riferimenti al mercato e che dall’analisi era risultato incontrovertibilmente che il prestito in questione corrispondeva alle normali condizioni di mercato, vale a dire alle condizioni alle quali un operatore privato avrebbe accettato di finanziare l'investimento in questione. Pertanto, secondo la Polonia, il prestito concesso da ARP a Crist non costituiva un aiuto di Stato.

1.   Tasso di interesse

(33)

Le autorità polacche hanno spiegato che la decisione di concedere un prestito a Crist era stata preceduta da una valutazione economica e finanziaria in tre fasi dell’impresa, conformemente alle norme applicabili al mercato dei servizi finanziari offerti alle imprese. La prima fase è consistita in un credit scoring preliminare realizzato da un esperto esterno indipendente sulla cui base è stato determinato se l’impresa potesse passare alla fase successiva, quella di una valutazione più approfondita. La seconda fase è consistita in una valutazione dei tre ultimi esercizi e dei risultati previsti, un’analisi degli indicatori e di dati quantitativi, come il coefficiente di liquidità, la rotazione degli attivi, la struttura patrimoniale, la redditività e la crescita, e qualitativi, come la qualità di gestione, il grado di dipendenza dal mercato e la qualità delle garanzie proposte. L’ultima fase è consistita nella determinazione del livello di margine mediante l’applicazione di una matrice basata su un’analisi effettuata dagli esperti tenendo conto del rischio e del livello delle garanzie proposte.

(34)

Sulla base dell’evoluzione dei risultati di Crist negli anni 2006-2009 (si veda la tabella 4), la Polonia ha fatto presente che la situazione economica e finanziaria dell’impresa al momento della richiesta di prestito, ed illustrata nell’analisi realizzata dagli esperti, era buona.

Tabella 4

Evoluzione dei risultati finanziari di Crist negli anni 2006-2009 (in milioni di PLN)

 

2006

2007

Evoluzione

2008

Evoluzione

2009

Evoluzione

Utili realizzati sulle vendite

21,20

19,10

90,09 %

20,8

108,90 %

27,10

130,29 %

Utili sulle attività operative

20,90

20,80

99,52 %

19,50

93,75 %

25,80

132,31 %

Utile d’esercizio

16,50

22,20

134,55 %

20,10

90,54 %

15,50

77,11 %

Ammortamento

1,97

2,40

121,83 %

3,30

137,50 %

4,20

127,27 %

Surplus finanziario

18,47

24,60

133,19 %

23,40

95,12 %

19,70

84,19 %

Entrate provenienti dalle vendite

228,75

323,41

141,38 %

361,06

111,64 %

383,77

106,29 %

(35)

Per quanto riguarda il calo dei risultati finanziari netti tra il 2008 e il 2009, la Polonia ha spiegato che esso era dovuto a un cambiamento del modello di impresa, cioè alla conclusione di contratti relativi ad importi superiori e che garantivano una maggiore redditività ma di durata maggiore (fino a 12-15 mesi). Ciò significa che il maggior utile finanziario si ha al momento in cui il prodotto è portato a termine e consegnato al contraente.

(36)

ARP ha esaminato il piano aziendale di Crist a più livelli. La Polonia ha spiegato che il piano è stato elaborato in collaborazione con […], che la sua valutazione è stata effettuata da […] e che un’analisi dettagliata del documento, comprendente ipotesi e previsioni di risultati, è stata realizzata dagli esperti dell’ARP. Le autorità polacche hanno fatto notare che le opinioni di tutte le parti sul documento sono state, in tutte le fasi, positive e hanno affermato che la sua correttezza trova conferma nei risultati concreti conseguiti da Crist che sono conformi alle previsioni, se non addirittura migliori. La Polonia ha inoltre spiegato che le ottimistiche previsioni finanziarie presentate da Crist erano credibili e che sono state confermate dai contratti stipulati.

(37)

Per quanto riguarda la redditività dell’investimento, le autorità polacche hanno presentato una spiegazione dettagliata dei tassi calcolati sulla base del flusso di cassa, il tasso del valore attuale netto (NPV) e il tasso di rendimento interno (IRR), che sono risultati tutti elevati. Il valore attuale netto del progetto di acquisizione del bacino di carenaggio per 150 milioni di PLN era pari a […] milioni di PLN e il tasso di rendimento interno pari al […]%. Inoltre, le autorità polacche hanno affermato che anche se, in definitiva il bacino di carenaggio è stato acquistato per 175 milioni di PLN, i tassi finanziari dell’operazione restano molto elevati (NPV – […] milioni di PLN, e IRR – […]%).

(38)

Sulla base delle analisi di cui sopra, ARP ha stabilito il rating dell’impresa secondo un sistema di valutazione interna in tre fasi. Si è ritenuto che l’impresa Crist presentasse un rischio medio, avesse una buona credibilità finanziaria e una capacità sufficiente di rispettare gli obblighi a più lungo termine e che desse prova di una resistenza elevata in caso di condizioni economiche svantaggiose di lunga durata. Le autorità polacche hanno comunicato che il risultato del metodo applicato dall’ARP è conforme alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (10) (in appresso “comunicazione sui tassi di riferimento”). I dati forniti dall'ARP sono stati valutati corrispondenti alla categoria di rating BBB (buono) definita dall’agenzia di rating EuroRating. Per prudenza, la Polonia ha tuttavia optato per un rating BB al fine della verifica dei risultati dopo l'applicazione della comunicazione sui tassi di riferimento.

(39)

Le autorità polacche hanno comunicato che l’impresa Crist ha fornito le seguenti garanzie: un’ipoteca sul 100 % delle azioni di Crist, un’ipoteca sugli immobili (parte del settore n. 2 del cantiere), un’ipoteca su una parte degli immobili appartenenti al settore n. 2 del cantiere, un assegno in bianco sottoscritto dall’impresa Crist, una dichiarazione di Crist in cui l'impresa si impegna ad accettare l’esecuzione forzata e una dichiarazione di ciascuno degli azionisti in cui si impegnano ad accettare l’esecuzione forzata.

(40)

Le autorità polacche hanno presentato una stima del valore delle azioni di Crist realizzata da […] sulla base di due metodi: il metodo patrimoniale (metodo degli attivi netti corretti) il 29 luglio 2012 e il metodo basato sulle entrate (metodo basato sui flussi di cassa attualizzati con un approccio basato sul valore attuale corretto) del 1o agosto 2010. I risultati di tali due valutazioni divergevano notevolmente. Sulla base del primo metodo il valore era pari a […] milioni di PLN mentre con il secondo metodo era pari a circa […] milioni di PLN. Contemporaneamente, un documento distinto del 3 agosto 2010 presentato dalle autorità polacche […] indicava che il metodo degli attivi netti corretti si approssimava maggiormente al valore di liquidazione dell’impresa e non rifletteva il valore reale di Crist (in particolare dei suoi fondi propri). […] faceva presente che tale valore reale doveva essere considerato pari a […] milioni di PNL.

(41)

Per quanto riguarda il valore del secondo elemento di garanzia (l'ipoteca immobiliare), la Polonia ha presentato una valutazione realizzata da un esperto indipendente il 4 marzo 2009 che stimava il valore di mercato del lotto di attivi pari a 169,5 milioni di PNL (oppure 84,7 milioni di PNL in caso di vendita forzata). Inoltre l’ARP nel gennaio 2011 ha chiesto dopo l'operazione una valutazione da parte di un esperto indipendente. Nella valutazione (che è stata trasmessa alla Commissione) il valore del bene immobiliare ipotecato è stimato pari a […] milioni di PNL.

(42)

In risposta allo scetticismo della Commissione in merito alla possibilità di considerare il prezzo pagato da Crist nella terza fase della procedura relativa al bacino di carenaggio (175 milioni di PLN) rappresentativo del valore della garanzia, la Polonia ha proposto di riconoscere come valore di mercato la controfferta (166 milioni di PLN) presentata all’epoca da un altro operatore che aveva partecipato alla gara, l’impresa Patia.

(43)

Inoltre, secondo le autorità polacche, il valore della garanzia aumenta grazie alla natura diversa degli elementi che la compongono (beni immobiliare, beni mobili e attivi finanziari) e per il fatto che nessuno di tali elementi era gravato da oneri prima della concessione del prestito.

(44)

Le autorità polacche hanno concluso che, sulla base delle diverse valutazioni, il valore totale delle garanzie per il prestito era compreso tra […] milioni di PLN e […] milioni di PLN (si veda la tabella 5). Ai fini del proprio rating interno l’ARP ha considerato il livello delle garanzie offerte da Crist medio (si veda la tabella 3). Con riferimento ai principi di cui alla comunicazione sui tassi di riferimento, le autorità polacche hanno affermato che il valore totale della garanzia, adattato al valore di mercato, è pari a […] milioni di PLN (11) e rappresenta il […]% del prestito. Tale livello di garanzia supera considerevolmente l’importo del prestito e rientra nella categoria «livello alto di garanzia» conformemente alla metodologia di cui alla comunicazione sui tassi di riferimento dal momento che la perdita prevista in caso di mancato rimborso del prestito (perdita in caso di inadempimento) è pari a zero.

Tabella 5

Valore totale delle garanzie in funzione del metodo di valutazione applicato

 

 

Oggetto della garanzia e metodo di valutazione

Azioni di Crist

Metodo patrimoniale

(metodo degli attivi corretti netti)

Azioni di Crist

Metodo basato sulle entrate

(metodo del valore attuale netto)

Valore (PNL)

[…]

[…]

Oggetto della garanzia e metodo di valutazione

Settore n. 2 del cantiere

169 471 000

TOTALE

TOTALE

Metodo del valore di mercato (sulla base delle entrate)

[…]

[…]

Settore n. 2 del cantiere

84 735 500

TOTALE

TOTALE

Valore in caso di vendita forzata

[…]

[…]

Settore n. 2 del cantiere

180 439 000

TOTALE

TOTALE

Metodo del valore di mercato (sulla base delle entrate)

[…]

[…]

Settore n. 2 del cantiere

166 000 000

TOTALE

TOTALE

Valore dell’ultima controfferta

[…]

[…]

(45)

Le autorità polacche hanno presentato anche una relazione elaborata da […] nel maggio 2012, dopo che era stata effettuata l’operazione. Essa contiene, tra l’altro una verifica delle valutazioni di […] di cui disponeva l’ARP al momento della conclusione dell’operazione. La Polonia attira l’attenzione della Commissione sulla valutazione critica del metodo degli attivi netti: […] non ha tenuto assolutamente conto della valutazione del valore degli attivi immateriali, come l’elenco dei contratti da realizzare, i contatti con i clienti e la manodopera, che potrebbero avere un valore notevole e risollevare i risultati della valutazione. […] conclude che i fondi propri di Crist sono considerevolmente sottovalutati nella relazione. Per quanto riguarda il metodo basato sulle entrate, le autorità polacche ritengono che […] abbia ottenuto valori simili a quelli ottenuti da […] (pari a circa […] milioni di PLN).

(46)

Ai fini della concessione del prestito l’ARP ha ritenuto che il rischio di credito dell’impresa e il livello della garanzia fossero medi. Pertanto, ha concesso il prestito ad un tasso d’interesse del 6,81 %, calcolato come la somma del tasso di base (tasso WIBOR trimestrale, cioè il 3,81 %, maggiorato dell’1,2 %) e del margine di interesse che deriva dalla matrice di cui alla tabella 3, cioè l’ 1,8 %.

(47)

Oltre ai calcoli presentati dall’ARP, basati su principi interni, la Polonia ha fornito altri chiarimenti, adottando il metodo di fissazione dei tassi di riferimento di cui alla comunicazione sui tassi di riferimento (si veda la tabella 6).

Tabella 6

Margini relativi ai prestiti in punti base, conformemente alla comunicazione sui tassi di riferimento

 

Livello delle garanzie

Categoria di rating

Alta

Standard

Bassa

Ottimo (AAA-A)

60

75

100

Buono (BBB)

75

100

220

Soddisfacente (BB)

100

220

400

Scarso (B)

220

400

650

Negativo / Difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)

400

650

1 000

(48)

Le autorità polacche hanno affermato che, tenendo conto del tasso di riferimento per la Polonia pubblicato dalla Commissione (4,49 %), della categoria di rating di Crist (BB) e del livello elevato di garanzie (si veda il punto 44), il tasso di interesse applicato al prestito non doveva essere inferiore al 5,49 %. Hanno inoltre sottolineato che il tasso applicato dall’ARP (6,81 %) è superiore di 132 punti base al tasso di riferimento fissato sulla base della comunicazione sui tassi si riferimento, vale a dire il 5,49 %.

(49)

La relazione di […] presentata dalla Polonia contiene una stima precisa del rating di Crist al momento in cui l’operazione è stata conclusa mediante l’applicazione di due diversi approcci metodologici da parte degli esperti. I modelli di rating sono stati elaborati da […] mediante l’applicazione di modelli di rating/correzione utilizzati dalle banche commerciali. Sulla base della relazione il rating dell’impresa Crist si situa tra BB e B. Secondo […] il tasso di interesse è tuttavia sufficiente alla luce del valore delle garanzie che, se valutate complessivamente, è alto.

2.   Parametro di riferimento

(50)

Le autorità polacche hanno informato la Commissione che il credito accordato dalla banca […] non è stato l’unica base utilizzata per stabilire il livello finale del tasso di interesse nel caso di Crist dal momento che il parametro principale utilizzato è stata la valutazione interna. La Polonia fa notare che, indipendentemente dalle differenze tra il prestito e il credito, l’ARP e la banca […] sono giunte a conclusioni analoghe per quanto riguarda il tasso di interesse.

(51)

Esse osservano inoltre che, in considerazione dell’importo elevato del prestito (150 milioni di PLN), in pratica non è possibile trovare sul mercato polacco un parametro di riferimento ideale per il prestito concesso a Crist. Nel rinviare alla causa T-296/97 Commissione contro Alitalia, le autorità polacche hanno affermato che l’eventuale vantaggio conseguito da Crist doveva essere valutato in relazione a un prestito comparabile e non identico.

(52)

Esse hanno fornito una comparazione tra il prestito e il credito (si veda la tabella 7) e hanno fatto presente che il prestito era stato concesso nel 2010, che il tasso di interesse della banca […] era ancora più basso (6,68 %, a fronte di tasso dell’ARP di 6,81 %) e che la decisione della banca […] era basata su un rischio più alto. Pertanto, secondo le autorità polacche, tale operazione costituisce un parametro di riferimento valido.

Tabella 7

Confronto tra il credito della banca […] e il prestito concesso da ARP a Crist

 

Credito della banca […]

Prestito dell’ARP

Importo

[ …] PLN

150 000 000 PLN

Data di concessione

18.2.2010

14.9.2010

Durata dei crediti

3 anni e 10 mesi

5 anni e 3 mesi

Determinazione degli interessi

6,62 %

6,81 %

Valore della garanzia

[…] PLN

[…] PLN

Prospettive di sviluppo  (12)

[…] PLN

[…] PLN

Rischi supplementari

La mancata certezza relativa all’acquisto del bacino di carenaggio (settore n. 2 del cantiere) e all’apertura di una linea di produzione completa

Il prestito è concesso per l’acquisto del bacino di carenaggio (settore n. 2 del cantiere) e la successiva apertura di una linea di produzione completa

(53)

Per quanto riguarda il rischio di credito, la Polonia ha osservato che la banca […] e ARP hanno fondato la loro decisione sullo stesso piano aziendale che prevedeva l’acquisto del settore n. 1 e n. 2 del cantiere. Pertanto, il rischio relativo al completamento dell’impianto era maggiore prima della realizzazione della prima operazione (anche se la banca […] ha soltanto rifinanziato un’operazione che l’impresa Crist aveva inizialmente finanziato con le proprie risorse). Il prestito di ARP, rendendo possibile l’acquisto del settore n. 2 del cantiere, ha garantito la realizzazione della nuova strategia di Crist conformemente alla quale l’impresa doveva riconvertirsi da cantiere navale tradizionale a impresa del settore delle energie rinnovabili offshore. Inoltre, le autorità polacche hanno fatto presente che la concessione a Crist di un credito da parte della banca […] è avvenuta prima della firma da parte dell’impresa di un contratto molto lucroso con l’impresa Beluga Hochtief, relativo a un’operazione per un importo senza precedenti nella storia dell’impresa (pari a […] milioni di EUR), che ha migliorato ulteriormente la solvibilità di Crist al momento della decisione di concessione del prestito da parte di ARP.

(54)

D’altro canto, le autorità polacche hanno sottolineato che, al momento della concessione del prestito, ARP ha prestato particolare attenzione ad altre informazioni supplementari. Ad esempio, la Polonia ha fatto presente che, oltre al finanziamento da parte di ARP e della banca […], Crist ha beneficiato per molti anni del sostegno di altri istituti finanziari che hanno provveduto al finanziamento delle attività dell’impresa (13). Ciò conferma la capacità di Crist di ottenere finanziamenti sul mercato dei capitali al momento in cui ARP ha deciso di concedere il prestito. Al fine di comprovare tale capacità, la Polonia ha presentato un elenco dei limiti di credito e di garanzia dei diversi istituti finanziari che finanziavano le attività dell’impresa quando è stata effettuata l’operazione.

(55)

Infine, le autorità polacche hanno attirato l’attenzione della Commissione sulla tabella dei tassi di interesse della Banca nazionale della Polonia del settembre 2010 che contiene un elenco, pubblicato periodicamente, dei tassi di interesse medi dei nuovi prestiti/crediti concessi a operatori economici in PLN. Dalla tabella risulta che, per i crediti superiori a 4 milioni di PLN con una variabilità del tasso di interesse inferiore a tre mesi (come nel caso di Crist), il tasso si interesse medio è pari a 5,4 %, cioè inferiore al tasso fissato per Crist dall’ARP.

3.   Piano aziendale

(56)

Le autorità polacche hanno fornito alla Commissione il piano aziendale di Crist (in appresso “il piano aziendale”). La Polonia ha informato la Commissione che, prima della concessione del prestito a Crist, ARP aveva consultato i partner commerciali dell’impresa ([…] e […]), nonché banche private che avevano confermato la solvibilità di Crist. Le autorità polacche hanno fornito alla Commissione la corrispondenza con le banche private da cui risulta tale conferma e un'analisi effettuata da […] sulla realizzazione della strategia d’impresa di Crist relativa al periodo in cui ARP ha deciso di concedere il prestito.

(57)

Nel piano aziendale è stimato che il valore attuale netto del progetto di investimento era pari a […] milioni di PLN (pari a […] milioni di EUR) e il tasso di rendimento interno pari al […]%. In tali calcoli veniva stimato che l’impresa avrebbe acquistato il bacino di carenaggio per 150 milioni di PNL. In risposta alla riserva formulata dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, secondo la quale, in definitiva, il prezzo realmente pagato era di 175 milioni di EUR, la Polonia ha presentato un’analisi realizzata da […] che dimostra che il valore attuale netto e il tasso di rendimento interno del progetto di investimento erano pari a […] milioni di PLN e al […]% sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’operazione. […] aggiunge che, tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze, il valore attuale netto e il tasso di rendimento interno sono pari a […] milioni di PLN e al […]%.

(58)

La stessa relazione contiene anche una breve descrizione della situazione di mercato e delle prospettive di sviluppo di Crist. Vi si osserva che l’impresa Crist aveva modificato il profilo della sua produzione passando dalle attività di cantiere navale tradizionale alla produzione di navi su misura, di piattaforme e di elementi di costruzioni navali. Grazie a tale strategia commerciale Crist si è trovata una nicchia che le permette di partecipare ai progetti offshore nel mare del Nord e di beneficiare di maggiori possibilità di sviluppo dinamico. […] ha concluso che l’impresa era attiva in un settore con un notevole potenziale di crescita.

(59)

La Polonia ha comunicato che, al termine dell’analisi del piano realizzata dagli esperti, ARP è giunta alle seguenti conclusioni: nonostante la crisi economica che perdura dal 2008, la società ha registrato, negli ultimi tre anni, risultati finanziari positivi; il valore dei contratti firmati e negoziati testimonia uno sviluppo rapido; le previsioni finanziarie della società sono state valutate positivamente e hanno dimostrato la capacità dell’impresa di rimborsare il prestito.

(60)

Infine, le autorità polacche hanno osservato che con un utile netto di 12,6 milioni di PLN (2,8 milioni di EUR) nel 2010 e di 31,6 milioni di PLN (7,03 milioni di EUR) nel 2011, Crist ha ottenuto un risultato netto […] volte superiore alle previsioni contenute nel piano aziendale. Analogamente hanno osservato che il bilancio totale alla fine del 2011 era superiore a quello previsto del […]%.

4.   Trattamento preferenziale dell’impresa

(61)

Per quanto riguarda il presunto trattamento preferenziale da parte dell’ARP di cui l’impresa CRIST avrebbe beneficiato, le autorità polacche hanno innanzitutto chiarito che l’impresa era ammissibile ai finanziamenti del programma dal momento che la sede e due dei suoi centri di attività sono ubicati a Danzica. L’investimento a Gdynia, che altrimenti non sarebbe ammissibile a beneficiare di tali finanziamenti, non ha determinato il trasferimento delle attività dell’impresa, ma piuttosto un’estensione geografica delle sue attività.

(62)

Per quanto riguarda il livello di finanziamento, le autorità polacche hanno ribadito che esso non superava il massimale dell’80 % previsto dal programma. Hanno affermato che l’importo totale previsto dal piano di investimenti dell’impresa ammontava a 188,2 milioni di PLN e includeva l’acquisto da parte di Crist non solo del bacino di carenaggio (zona n. 2 del cantiere) ma anche di scafi (zona n. 1 del cantiere). Hanno spiegato che entrambi gli investimenti riguardano la stessa linea di produzione che aveva permesso a Crist di orientarsi verso il mercato delle energie rinnovabili offshore. Solo la realizzazione del programma completo di investimenti ha permesso all’impresa Crist di modificare il suo profilo commerciale tradizionale passando dalla produzione di cantiere navale alla produzione di navi su misura, di piattaforme e di elementi per la costruzione di parchi eolici marittimi.

(63)

La parte del prestito dell’ARP (150 milioni di PLN) nell’investimento totale di Crist (213,2 milioni di PLN (14)) è pari al 70 % ed è pertanto nettamente inferiore al massimale dell’80 % fissato dal programma.

(64)

Infine la Polonia fa notare che il programma, sulla cui base è stato finanziato il prestito a Crist, è commerciale e non si caratterizza come un aiuto. Essa sottolinea che le decisioni dell’ARP di finanziare alcuni progetti sono valutate sulla base di criteri commerciali da esperti con esperienza maturata nelle maggiori istituzioni finanziarie della Polonia.

V.   VALUTAZIONE

1.   Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE

(65)

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(66)

Perché una misura d’aiuto attuata da uno Stato membro possa considerarsi un aiuto di Stato occorre che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: 1) la misura concede un vantaggio mediante risorse statali; 2) il vantaggio è selettivo; 3) l’aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza e può incidere sugli scambi tra Stati membri.

1.1.   Presenza di un vantaggio

(67)

Per poter affermare che la misura in oggetto si configura come un aiuto di Stato occorre stabilire se l’impresa Crist abbia ottenuto un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato, vale a dire se al suo finanziamento avesse provveduto un investitore privato.

(68)

Per poter stabilire se la misura in esame soddisfi il criterio dell’investitore privato la Commissione ha valutato se, sulla base delle informazioni di cui disponeva l’ARP al momento della concessione del prestito, un creditore privato avrebbe concesso tale prestito.

(69)

Come sottolineato al punto 33 e seguenti, la Polonia ha informato la Commissione del fatto che, prima della concessione del prestito, la situazione economica e finanziaria di Crist è stata oggetto di un’attenta valutazione da parte di ARP con la collaborazione di esperti esterni che ha portato alla determinazione del rating dell'impresa. Sulla base del suo sistema interno l’ARP ha stabilito che il rating di Crist era medio; ciò corrisponde, secondo le autorità polacche, almeno alla categoria BB (soddisfacente) ai fini dell'applicazione della comunicazione sui tassi di riferimento.

(70)

Per quanto riguarda la garanzia, la Polonia ha presentato tutte le valutazioni realizzate dagli esperti e ha fornito spiegazioni dettagliate su ciascuno degli elementi che la compongono (si vedano i punti 39-45). Sulla base di tali valutazioni che dimostravano che era opportuno considerare come valore dell’ipoteca sulle azioni un importo di […] milioni di PLN e dell’ipoteca sul bacino di carenaggio un importo superiore a […] milioni di PLN, e tenuto conto del fatto che, conformemente alle condizioni del programma, la garanzia doveva costituire almeno il 150 % del finanziamento, la garanzia di Crist è stata considerata media dall’ARP, vale a dire in grado di offrire una buona copertura del rischio di credito. La Polonia ha tuttavia sottolineato che si trattava di un approccio prudente e che le valutazioni effettuate da un esperto indipendente indicano che la garanzia era di valore alto.

(71)

Infine, sulla base di un livello di rischio e di garanzia considerato medio, il prestito è stato concesso dall’ARP con un tasso di interesse del 6,81 %, calcolato come la somma del tasso di base (il tasso WIBOR trimestrale maggiorato dell’1,2 %) e del margine di interesse dell’1,8 % (si veda la tabella 3). La Polonia ha sostenuto che tale tasso di interesse era superiore al tasso minimo di interesse che sarebbe risultato effettuando il calcolo sulla base della comunicazione sui tassi di riferimento (si veda la tabella 6 e i punti 46 – 49). La Commissione osserva che la Polonia si basa per il calcolo su un livello di garanzie “elevato” ma che l’affermazione resta valida anche se si ritiene, come l’ARP, che il livello delle garanzie sia “medio” (o soddisfacente): il tasso di base di base maggiorato di 220 punti di base cioè il 6,69 %.

(72)

La Commissione fa presente in generale che i dubbi inizialmente manifestati nella decisione di avvio del procedimento in relazione al tasso interesse derivavano principalmente dalla mancanza di prove per quanto riguarda il rating dell’impresa e il livello delle garanzie. La Commissione ritiene che nella risposta alla decisione di avviare il procedimento la Polonia abbia fornito informazioni utili di cui l’ARP disponeva al momento della concessione del prestito. La Polonia ha trasmesso anche una valutazione ex post dei beni immobiliari offerti come ipoteca e una relazione elaborata dalla società […] dopo l’operazione, ma basata sulle informazioni accessibili al momento in cui è stato stabilito di concedere il prestito.

(73)

Per quanto riguarda la garanzia, la valutazione effettuata dalla Commissione si concentra sul fatto di sapere se gli esperti che hanno effettuato la valutazione siano stati guidati dallo stesso spirito di prudenza che avrebbe spinto un investitore privato ad accettare la garanzia offerta. La Commissione osserva in proposito che le valutazioni delle azioni di Crist differiscono notevolmente in funzione del metodo utilizzato (si veda il punto 40). La Commissione attira inoltre l’attenzione sul parere critico della società […] per quanto riguarda la valutazione del valore netto degli attivi a […] milioni di PNL che omette alcuni elementi importanti (si veda il punto 45), cosa che a sua volta porta a sottovalutare il valore del capitale di Crist. Inoltre, la Commissione ritiene che le valutazioni effettuate sia da […] che da […] con il metodo APV (metodo dei valori attuali corretti) portino allo stesso risultato (valutazioni pari a circa […] milioni di PNL) e osserva che i due esperti indipendenti giudicano tale metodo come il più rappresentativo. Inoltre, nel trasmettere tali valutazioni alla Commissione, la Polonia ha proposto di accettare come valore per la garanzia rappresentata dal bacino di carenaggio l’importo della controfferta formulata dall’impresa Patia (166 milioni di PLN) in occasione della terza fase della gara. Secondo la Commissione, tale valore sostitutivo rispecchiava il valore di mercato che un concorrente di Crist sarebbe stato disposto a pagare per il bacino di carenaggio in una situazione di vendita forzata di tale elemento degli attivi.

(74)

Senza prendere una posizione per quanto riguarda la relazione da scegliere, la Commissione osserva che l’ARP disponeva di diverse valutazioni della qualità della garanzia proposta e di queste soltanto la più pessimistica stimava che tale valore fosse inferiore al 150 % del valore del prestito richiesto e di raccomandazioni di esperti che indicavano che la garanzia era sufficiente per coprire il rischio di credito.

(75)

Per quanto riguarda il rating dell’impresa, la Commissione ha esaminato gli elementi di prova relativi a quel periodo forniti dalla Polonia di cui disponeva l'ARP quando ha deciso di concedere il prestito. La Commissione prende atto del fatto che l’ARP, nell’ambito della propria analisi del rating realizzata da esperti interni, ha proceduto ad un esame completo dell’impresa Crist servendosi di indicatori come la liquidità, il turnover, la struttura patrimoniale e del capitale e la redditività. La valutazione dell’ARP ha considerato anche i seguenti elementi: l’analisi del cash-flow, le previsioni finanziarie, l’efficacia degli investimenti, la soglia di redditività, la sensibilità del progetto a fattori esterni come il tasso di interesse e il tasso di cambio.

(76)

La Commissione tiene inoltre conto della relazione di […]. E’ vero che è stata redatta dopo l’operazione ma contiene stime precise sul rating del rischio di credito di Crist e della garanzia offerta, elaborate sulla base delle stesse informazioni di cui disponeva ARP al momento della concessione del prestito. Nella relazione il rating dell’impresa Crist viene valutato lievemente inferiore a quello accettato dall’ARP (tra BB e B). Per quanto riguarda la garanzia, la relazione afferma che la valutazione effettuata da […] sulla base del valore degli attivi sottovaluta notevolmente il valore del capitale di Crist. […] ritiene che il metodo APV sia più coerente e diffuso. Sulla base di una propria analisi del rating di Crist e del valore delle garanzie offerte, […] afferma che il tasso di interesse del prestito di ARP non è stato inferiore a quello di mercato.

(77)

La Commissione ha anche esaminato se il tasso di interesse stabilito dall’ARP rispetta il metodo di determinazione dei tassi di riferimento che la Commissione può adottare invece del tasso di mercato. Tale metodo è illustrato nella comunicazione sui tassi di riferimento. Conformemente a tale comunicazione, il tasso di riferimento si ottiene aggiungendo un margine al tasso di base che corrisponde al tasso annuale IBOR (tasso annuo sul mercato monetario in un determinato Stato membro). Il margine utilizzato dipende dal rating dell’impresa in questione e della garanzia (si veda la tabella 6).

(78)

Dal momento che il tasso di base in Polonia nel settembre 2010 era del 4,49 % (15), il tasso del prestito dell'ARP (6,81 %) sarebbe stato più alto del tasso di riferimento corrispondente se all’epoca della concessione del prestito.

se il rating di Crist fosse stato “basso” (B) e il livello della garanzia “alto”;

se il rating di Crist fosse stato “soddisfacente” (BB) e il livello della garanzia “normale”;

se il livello della garanzia fosse stato “basso” e il rating di Crist era “buono” (BBB).

In tutti e tre gli scenari il tasso di interesse sarebbe stato del 6,69 % (4,49 % e 2,20 %), cioè inferiore a quello del prestito dell’ARP (6,81 %).

(79)

Sulla base di quanto appena esposto, la Commissione ritiene che il rating di Crist al momento della concessione del prestito fosse, nella peggiore delle ipotesi, “basso” (B). Per quanto riguarda la garanzia, anche nella peggiore delle ipotesi, in cui il suo valore sarebbe pari a […] milioni di PLN, essa rappresenta più del 100 % del valore del prestito e pertanto la Commissione ritiene che la perdita prevista in caso di mancato rimborso del prestito (LGD) non superi il 30 % e ciò corrisponde ad un livello elevato di garanzia sulla base di quanto previsto nella comunicazione sui tassi di riferimento. Tenuto conto della garanzia elevata offerta per il prestito, nel peggiore dei casi, il tasso di interesse del prestito al momento dell’operazione non deve essere inferiore al 6,69 % (il tasso di riferimento per la Polonia è uguale a 4,49 + 2,20 %, (si veda la tabella 6). L’ARP ha accordato il prestito ad un tasso di interesse più alto (6,81 %).

(80)

In conclusione, in base alle informazioni di cui dispone, la Commissione può affermare che, nel decidere di concedere un prestito all’impresa Crist, l’ARP si è comportata come avrebbe fatto un investitore privato in possesso delle stesse informazioni e ha applicato un tasso di interesse conforme a quello di mercato.

(81)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione contestava l’utilizzo del credito della banca […] come parametro di riferimento in questo caso. La Commissione affermava, tra l’altro, che il credito della banca […] era diverso dal prestito dell’ARP poiché riguardava un importo nettamente inferiore e serviva solo a rifinanziare l’operazione che l’impresa Crist aveva inizialmente finanziato con le proprie risorse. Inoltre la Commissione riteneva in via provvisoria che il prestito di ARP comportasse un rischio superiore a quello del credito della banca […] dal momento che la sua durata era nettamente più lunga.

(82)

Come sottolineato ai punti 50-55, le autorità polacche hanno ribadito che, a loro parere, era legittimo utilizzare il credito della banca […] come parametro di riferimento per il prestito dell’ARP. Hanno tuttavia aggiunto che, prima dell’adozione della decisione di concessione del prestito, sono stati esaminati anche altri elementi.

(83)

La Commissione ritiene che la decisione di ARP di concedere il prestito a Crist si sia fondata su un’analisi complessa, da parte di esperti, della situazione finanziaria ed economica dell’impresa che ha dimostrato la redditività dell’investimento previsto e che una decisione precedente di un istituto finanziario indipendente, la banca […], l’elemento di riferimento in questione, sia servita da riferimento supplementare per l’ARP.

(84)

La Commissione tiene anche conto del fatto che l’acquisizione del bacino di carenaggio da parte dell’impresa Crist ha permesso di completare una linea di produzione e può quindi essere considerata un’operazione meno rischiosa nella realizzazione della strategia d’impresa di Crist di quello per la cui realizzazione la banca […] aveva concesso un credito. Al momento della concessione del credito della banca […], non era chiaro se Crist sarebbe stata in grado di portare a termine l’ultima fase dell’investimento previsto, vale a dire l’acquisizione del bacino di carenaggio. Inoltre, la Commissione ritiene che la firma, tra l’ottenimento del credito e quello del prestito, del contratto più consistente che Crist abbia mai stipulato dalla sua fondazione (per un importo di […] milioni di EUR) abbia rafforzato la posizione di quest’ultima rispetto al momento in cui ha ottenuto il credito dalla banca […].

(85)

Infine, la Commissione intende sottolineare che il settore finanziario aveva valutato positivamente il potenziale finanziario di Crist e la sua capacità di generare entrate, il che è confermato dalle numerose fonti di finanziamento esterno di cui l’impresa beneficiava al momento della concessione del prestito da parte di ARP.

(86)

Dal momento che i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento sono stati dissipati, la Commissione ritiene che le condizioni per la concessione del credito da parte della banca […], così come quelle dell’accesso di Crist ad altre fonti di finanziamento esterne, permettano di concludere che un finanziatore privato avrebbe concesso a Crist il prestito a condizioni analoghe a quelle a cui lo ha concesso l’ARP.

(87)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione rileva che, al momento della concessione del prestito da parte di ARP, nonostante la situazione finanziaria generalmente buona di Crist, i risultati netti dell’impresa evidenziavano una tendenza al ribasso da tre anni e il mercato era caratterizzato da sovraccapacità di produzione. In via provvisoria, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che un investitore privato avrebbe accettato di concedere il finanziamento in questione in considerazione del rischio di mercato in causa e del fatto che al momento dell’adozione della misura la crisi finanziaria toccava il suo picco.

(88)

Come descritto ai punti 56-60 la Polonia ha fornito spiegazioni supplementari sugli elementi che hanno portato ARP a decidere di concedere il prestito che comprendevano, tra l’altro, un’analisi in tre tappe della situazione finanziaria dell’impresa che dimostrava la solvibilità di Crist e un’analisi indipendente effettuata da […]. La Polonia ha sottolineato che i livelli della redditività dell'investimento stabilita sulla base del valore attuale netto e del tasso di redditività interna dell’investimento erano alti.

(89)

La Commissione ha esaminato la valutazione fornita dalla Polonia sulla redditività dell’investimento di Crist che mostra che, anche se l’impresa Crist avesse dovuto pagare un prezzo più alto di quanto inizialmente previsto per il bacino di carenaggio (cioè 175 milioni di PLN), i valori finanziari corrispondenti sarebbero rimasti elevati (il valore attuale netto e il tasso di rendimento interno del progetto di investimento erano pari a […] milioni di PLN e al […]% sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’operazione). Nella prospettiva di un investitore privato tali risultati dimostrano che Crist disponeva di un solido piano aziendale e che, grazie al proprio investimento, aveva la possibilità di concludere nuovi contratti nel settore dell’energia idromeccanica. Il valore dei contratti stipulati dimostra concretamente la rapida crescita dell’impresa.

(90)

La Commissione ritiene che le vendite e l’attività operativa dell’impresa indichino una forte dinamica di crescita. Inoltre, le autorità polacche hanno spiegato che il calo dei risultati netti che ha riguardato soltanto gli ultimi due anni (2008 e 2009, si veda la tabella 4) era legato alla nuova strategia d’impresa di Crist. I dubbi sulla valutazione complessivamente positiva dei risultati finanziari di Crist sono stati pertanto dissipati.

(91)

Per quanto riguarda i dubbi espressi per quanto riguarda la sovracapacità di produzione, la Commissione osserva che, anche se nel settore tradizionale dei cantieri navali si riscontra una sovracapacità di produzione, l’impresa Crist, sulla base della nuova strategia delineata nel piano aziendale fornito a ARP ai fini della concessione del prestito, ha ottenuto tra il […]% (nel 2009) e il […]% (nel 2011) delle proprie entrate su mercati diversi da quello dei cantieri navali (si veda la tabella 1). La struttura delle entrate di Crist e le informazioni sulle prospettive di sviluppo dell’energia eolica marittima – il settore in cui l’impresa esercita principalmente le proprie attività - forniscono un’indicazione del potenziale di sviluppo dell’impresa.

(92)

Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che le informazioni commerciali disponibili al momento della conclusione dell’operazione contenevano elementi sufficienti per permettere ad un investitore privato di prendere la stessa decisione di ARP.

(93)

Tale analisi trova conferma nei risultati finanziari di Crist negli anni 2010-2011 che costituendo parte integrante del piano aziendale possono essere valutati oggi ex post. Benché nel 2010 l’impresa abbia realizzato soltanto il […]% delle vendite previste, i ricavi previsti dalle vendite e il margine di guadagno netto previsto sono stati superati e il reddito netto di Crist ha raggiunto 12,6 milioni di PNL superando di […] volte il reddito previsto per quell’anno. Nel 2011 i risultati dell’impresa sono ancora migliorati, il livello delle vendite è stato superiore del […] a quanto previsto mentre il reddito netto realizzato ha superato le previsioni del […]. Il bilancio totale dell’impresa alla fine del 2010 e nel 2011 è stato superiore a quello previsto, rispettivamente del […]% e del […]%.

(94)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione aveva espresso dubbi sul fatto che le condizioni stabilite dal programma fossero state soddisfatte e, in particolare, sul fatto che l’impresa Crist fosse ammissibile ad un aiuto nell’ambito di tale programma e sul fatto che il prestito concesso non superasse il massimale di intensità fissato dal programma (si veda il punto 15).

(95)

La Commissione prende atto delle spiegazioni fornite dalle autorità polacche da cui risulta che l’impresa era ammissibile a beneficiare del finanziamento nell'ambito del programma e che il livello di finanziamento dell'investimento di Crist da parte dell’ARP non superava il massimale dell’80 % previsto dal programma (si vedano i punti 61-64). Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ha verificato che il massimale, conformemente a quanto spiegato dalle autorità polacche, è stato rispettato anche sulla base delle informazioni di cui disponeva l’ARP al momento in cui ha deciso di concedere il prestito: il finanziamento di 150 milioni di PNL nel quadro di un investimento totale del valore di 188,2 milioni di PNL (16) corrisponde ad un’intensità di aiuto del 79 %.

(96)

Sulla base di tali spiegazioni la Commissione ritiene che i dubbi relativi al fatto di sapere se un investitore privato avrebbe concesso il prestito siano stati sciolti.

1.2   Conclusioni in merito alla concessione di un eventuale vantaggio

(97)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che le condizioni alle quali l’impresa ha ottenuto il prestito dall’ARP non le abbiano conferito alcun vantaggio. In particolare, la Commissione ritiene che 1) le informazioni di cui disponeva ARP avrebbero portato un investitore privato alla stessa decisione e 2) il tasso di interesse del prestito di ARP a favore dell’impresa Crist corrisponde al tasso di mercato.

(98)

Dal momento che, perché una misura possa configurarsi come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, occorre che ricorrano cumulativamente tutti gli elementi che ne indicano l'esistenza, l’assenza di uno di essi è determinante. Non è, pertanto, necessario esaminare gli altri elementi di cui al punto 66.

DECIDE:

Articolo 1

La misura di aiuto che la Repubblica polacca ha concesso a favore dell’impresa Crist S.A. sotto forma di un prestito dell’importo di 150 milioni di PLN ad un tasso di interesse del 6,81 % non si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2012

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 129 del 4.5.2012, pag. 9.

(2)  Decisione della Commissione, del 6 novembre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 19/05 (ex N 203/05) concesso dalla Polonia a Stocznia Szczecińska, GU L 5 dell’8.1.2012, pag. 1 e decisione della Commissione, del 6 novembre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 17/05 (ex N 194/05 e PL 34/04) concesso dalla Polonia a Stocznia Gdynia, GU L 33 del 4.2.2010, pag. 1.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  La Commissione ritiene che la somma dei dati presentati dalla Polonia nella colonna relativa al 2010 non sia pari a 100. La Commissione è del parere che tale lieve incoerenza derivi dall’arrotondamento dei dati al secondo decimale.

(5)  Segreto d'affari

(6)  I dati in EUR di cui alla presente decisione sono valori approssimativi forniti esclusivamente a scopo orientativo, ad eccezione dell’importo di […] milioni di EUR, che costituisce il valore di cui all’accordo tra Beluga Hochtief Offshore e Crist, che è espresso in EUR. Tutti i valori in PLN sono convertiti in euro al tasso di cambio 1 EUR= 4 PLN.

(7)  Ai sensi di tale articolo: “Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti: […] b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza …”.

(8)  Nella lettera del 25 novembre 2010 la Polonia ha informato erroneamente la Commissione che il tasso di interesse era stato definito come il tasso di base pari al tasso semestrale WIBOR (invece del tasso trimestrale WIBOR) e che il tasso di interesse totale del prestito ottenuto da Crist era pari al 7,02 % (invece del 6,81 %). Le autorità polacche hanno corretto le informazioni con lettera del 23 febbraio 2012.

(9)  Inglese: Warsaw interbank reference rate (tasso di riferimento interbancario di Varsavia).

(10)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(11)  L’impresa Crist collega la valutazione secondo il metodo basato sulle entrate (raccomandata da un esperto) per un importo di […] milioni di PLN e l’ipoteca immobiliare (parte del settore n. 2 del cantiere) valutata da un esperto pari a 169,5 milioni di PNL.

(12)  Valore dei contratti conclusi al momento della firma degli accordi di finanziamento.

(13)  L’impresa Crist ha beneficiato di una serie di altre fonti di finanziamento private esterne tra cui i crediti e le garanzie concessi dalla banca […], da […], da […], da […], da […] e […] per oltre […] PLN nel 2010 e oltre […] nel 2011.

(14)  38,2 milioni di PLN per la zona n.1 del cantiere e 175 milioni di PLN per la zona n.2.

(15)  Il tasso di base in Polonia nel settembre 2010, calcolato conformemente alle disposizioni di cui alla comunicazione sui tassi di riferimento, si trova alla seguente pagina Internet della Commissione: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

(16)  All’epoca ARP non poteva sapere che in realtà il valore totale dell’investimento sarebbe stato superiore di 15 milioni di PNL a quanto previsto (cioè di 213,2 milioni di PLN invece di 188,2 milioni di PNL per via dell’aumento del prezzo del bacino di carenaggio).