ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.011.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 11

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
16 gennaio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, che approva la sostanza attiva cyflumetofen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 23/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 24/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2013

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 21/2013 DEL CONSIGLIO

del 10 gennaio 2013

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 (2) («regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 62,9 % sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese («RPC») per tutte le società non menzionate dall’articolo 1, paragrafo 2, e dall’allegato 1 di detto regolamento. Tali misure sono denominate nel seguito «misure in vigore» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale».

1.2.   Domanda

(2)

Il 10 aprile 2012 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che l’invitava ad aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC, nonché a sottoporre a registrazione le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, dichiarati o meno originari di tali paesi.

(3)

La domanda è stata presentata da quattro produttori dell’Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, vale a dire Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo es Muszakiszovet-gyarto Bt., Valmieras stikla šķiedra AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH.

(4)

Tale domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che, a seguito dell’istituzione delle misure in vigore, è stata operata una modifica significativa nella configurazione degli scambi (esportazioni dalla RPC, da Taiwan e dalla Thailandia verso l’Unione) e che non esistevano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti diverse dall’istituzione delle misure in vigore. Questa modifica della configurazione degli scambi sembrava dovuta al trasbordo a Taiwan e in Thailandia di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC.

(5)

Gli elementi di prova dimostravano inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. Secondo questi stessi elementi risultava che l’incremento delle importazioni da Taiwan e dalla Thailandia avveniva a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta iniziale.

(6)

Infine, è stato dimostrato che i prezzi di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito durante l’inchiesta iniziale.

1.3.   Apertura

(7)

Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento (UE) n. 437/2012 (3) («regolamento di apertura»). A norma dell’articolo 13, paragrafo 3 e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia.

1.4.   Inchiesta

(8)

La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della RPC, di Taiwan e della Thailandia, ai produttori esportatori di tali paesi, agli importatori dell’Unione notoriamente interessati e all’industria dell’Unione. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori noti nella RPC, a Taiwan e in Thailandia, che la Commissione conosceva dalla domanda o attraverso l’Ufficio di rappresentanza di Taipei e la missione del Regno di Thailandia presso l’Unione europea. Sono stati inoltre inviati questionari agli importatori dell’Unione citati nella domanda. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili.

(9)

Il questionario antielusione è stato inviato a otto società a Taiwan e a sette società in Thailandia. Alcune società di Taiwan e della Thailandia si sono manifestate affermando di non voler essere considerate parti interessate in quanto non fabbricano il prodotto oggetto dell’inchiesta e/o non effettuano esportazioni nell’Unione. Le restanti società note dei due paesi interessati non si sono manifestate. Nessuna delle società ha risposto al questionario. Il questionario antielusione è stato inviato anche a quarantaquattro società della RPC. Tuttavia, nessuno dei suddetti produttori esportatori della RPC si è manifestato né ha risposto al questionario. Sono stati inviati questionari anche a importatori dell’Unione, ma nessuno di essi si è manifestato, né ha risposto al questionario.

1.5.   Periodo dell’inchiesta

(10)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2009 e il 31 marzo 2012 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati rilevati dati relativi al PI per esaminare, tra l’altro, il presunto cambiamento della configurazione degli scambi. Per il periodo di riferimento compreso fra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («PR») sono stati rilevati dati più dettagliati al fine di esaminare l’eventuale indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore, nonché l’esistenza di pratiche di dumping.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(11)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto a verificare se fosse intervenuto un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC, Taiwan, la Thailandia e l’Unione; se tale cambiamento fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio; se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta; e se vi fossero prove dell’esistenza di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti nell’inchiesta iniziale, se necessario a norma dell’articolo 2 del regolamento di base.

2.2.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

(12)

Il prodotto in esame è quello definito nell’ambito dell’inchiesta iniziale: tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00.

(13)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso definito nel considerando precedente, ma spedito da Taiwan e dalla Thailandia, dichiarato o meno originario di tali paesi.

(14)

Dall’inchiesta è risultato che i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta definiti sopra, esportati dalla RPC nell’Unione, e quelli spediti da Taiwan e dalla Thailandia nell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi; essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Grado di collaborazione e determinazione dei volumi degli scambi

(15)

Come precisato nel considerando 9, nessuna delle società ha risposto al questionario, ovvero i produttori esportatori di Taiwan non hanno collaborato e, di conseguenza, non sono state effettuate visite di verifica. Pertanto, le conclusioni relative alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta da Taiwan nell’Unione e alle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC verso Taiwan hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. In questo caso, per determinare i volumi complessivi delle importazioni da Taiwan nell’Unione sono stati utilizzati i dati Comext e per quantificare le esportazioni complessive dalla RPC verso Taiwan sono state utilizzate le statistiche nazionali cinesi.

(16)

Nemmeno i produttori esportatori della Thailandia hanno collaborato, dato che non hanno risposto al questionario e quindi non sono state effettuate visite di verifica. Pertanto, le conclusioni relative alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla Thailandia nell’Unione e alle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC verso la Thailandia hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. In questo caso, per determinare i volumi complessivi delle importazioni dalla Thailandia nell’Unione sono stati utilizzati i dati Comext e per quantificare le esportazioni complessive dalla RPC verso la Thailandia sono state utilizzate le statistiche nazionali cinesi.

(17)

I produttori esportatori cinesi non hanno collaborato. Pertanto, le conclusioni relative alle importazioni del prodotto in esame nell’Unione e alle esportazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC verso Taiwan e la Thailandia hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Anche in questo caso, per stabilire i volumi totali delle importazioni dalla RPC verso l’Unione sono stati impiegati i dati Comext. Le statistiche nazionali della Cina sono state impiegate per determinare le esportazioni totali dalla RPC verso Taiwan e la Thailandia.

(18)

Il volume delle importazioni registrate dalle statistiche Comext riguardava un gruppo di prodotti più ampio rispetto al prodotto in esame o al prodotto oggetto dell’inchiesta. Tuttavia, basandosi su stime fornite dall’industria dell’Unione è stato possibile accertare che una parte notevole del suddetto volume di importazioni riguardava il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell’inchiesta. Di conseguenza, si è potuto utilizzare i dati per accertare un cambiamento della configurazione degli scambi.

2.4.   Cambiamento della configurazione degli scambi

(19)

Le importazioni del prodotto in esame dalla RPC verso l’Unione sono crollate in seguito all’istituzione delle misure provvisorie nel febbraio 2011 (4) e delle misure definitive nell’agosto 2011 (regolamento iniziale).

(20)

Le esportazioni complessive del prodotto oggetto dell’inchiesta da Taiwan verso l’Unione sono notevolmente aumentate nel 2011, in particolare successivamente all’istituzione delle misure definitive nell’agosto 2011. Secondo i dati Comext le esportazioni da Taiwan verso l’Unione, che negli anni precedenti erano state scarse, nel secondo semestre del 2011 hanno registrato un netto aumento. Tali esportazioni sono ulteriormente aumentate nel trimestre gennaio-marzo 2012 in seguito all’apertura, nel novembre 2011, dell’inchiesta antielusione sui tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC e spediti dalla Malaysia (5). Tale tendenza è confermata anche dalle statistiche cinesi in materia di esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta verso Taiwan dalla RPC.

(21)

Per quanto riguarda la Thailandia, nel 2011 le esportazioni complessive del prodotto oggetto dell’inchiesta verso l’Unione sono fortemente aumentate. Secondo i dati Comext, le esportazioni dalla Thailandia verso l’Unione, che negli anni precedenti erano scarse, nel trimestre giugno-agosto 2011 hanno registrato un netto aumento. Tali esportazioni sono ulteriormente aumentate nel trimestre gennaio-marzo 2012 in seguito all’apertura, nel novembre 2011, dell’inchiesta antielusione sui tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC e spediti dalla Malaysia (6). Tale tendenza è confermata anche dalle statistiche cinesi in materia di esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta verso la Thailandia dalla RPC.

(22)

La tabella 1 indica i quantitativi di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta importati dalla RPC, da Taiwan e dalla Thailandia nell’Unione tra il 1o gennaio 2009 e il 31 marzo 2012.

Tabella 1

Volume delle importazioni

(in milioni di m2)

2009

2010

2011

1.4.2011 – 31.3.2012

RPC

294,90

383,72

193,07

121,30

Taiwan

1,33

1,03

10,67

17,07

Thailandia

0,66

0,04

10,40

24,11

Fonte: statistiche Comext

I dati Comext sono forniti in chilogrammi, mentre la misurazione del prodotto in esame è effettuata in metri quadri. L’industria dell’Unione ha fornito tassi di conversione per i due codici oggetto del procedimento, grazie ai quali sono state calcolate le cifre delle tabelle.

(23)

Dai dati risulta chiaramente che i quantitativi importati da Taiwan e dalla Thailandia nell’Unione erano trascurabili nel 2009 e 2010. Tuttavia, nel 2011, in seguito all’istituzione delle misure, le importazioni hanno subito un’impennata, sostituendosi in parte, quanto a volume, alle esportazioni dalla RPC sul mercato dell’Unione. Inoltre, dopo l’istituzione delle misure in vigore, le esportazioni dalla RPC verso l’Unione sono calate notevolmente (70 %).

(24)

Nel corso dello stesso periodo si osserva anche un deciso aumento delle esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC verso Taiwan: da un volume relativamente modesto (748 000 m2 nel 2009) sono infatti aumentate a 14,39 milioni di m2 nel corso del PR.

(25)

La tabella 2 illustra le esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC verso Taiwan dal 1o gennaio 2009 al 31 marzo 2012.

Tabella 2

Taiwan

2009

2010

2011

1.4.2011 – 31.3.2012

Quantità

(in milioni di m2)

0,75

2,45

7,58

14,39

Variazione annua (in %)

 

227

209

90

Indice (2009 = 100)

100

327

1 011

1 919

Fonte: statistiche cinesi

(26)

La stessa tendenza si può osservare per le esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC verso la Thailandia. Nel 2009 il volume esportato ammontava a soli 1,83 milioni di m2, mentre nel PR ha raggiunto 41,70 milioni di m2.

(27)

La tabella 3 illustra le esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC verso la Thailandia dal 1o gennaio 2009 al 31 marzo 2012.

Tabella 3

Thailandia

2009

2010

2011

1.4.2011 – 31.3.2012

Quantità

(in milioni di m2)

1,83

9,80

25,51

41,70

Variazione annua (in %)

 

436

160

63

Indice (2009 = 100)

100

535

1 394

2 279

Fonte: statistiche cinesi

(28)

Per individuare la tendenza del flusso commerciale di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC verso Taiwan e Thailandia sono state esaminate le statistiche cinesi che, però, erano disponibili solo per un gruppo di prodotti di livello più elevato rispetto a quello del prodotto in esame. Considerando i dati Comext e le stime fornite dall’industria dell’Unione sui volumi classificati ai due codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00, è stato comunque possibile accertare che il prodotto in esame copre una parte notevole delle statistiche cinesi. Di conseguenza, tali dati hanno potuto essere presi in considerazione.

(29)

Le tabelle 1 e 3 dimostrano chiaramente che al drastico calo delle esportazioni cinesi di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta verso l’Unione è seguito un aumento significativo delle esportazioni cinesi di tali prodotti verso Taiwan e Thailandia, seguito a sua volta da un forte aumento delle esportazioni taiwanesi e thailandesi di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta verso l’Unione durante il PR.

(30)

Poiché le società di Taiwan e della Thailandia non hanno collaborato, non è stato possibile ottenere informazioni sui possibili livelli dell’effettiva produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta nei due paesi.

2.5.   Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi

(31)

Il calo generale delle esportazioni dalla RPC verso l’Unione e l’aumento in parallelo delle esportazioni sia da Taiwan che dalla Thailandia nell’Unione e delle esportazioni dalla RPC verso Taiwan e la Thailandia, dopo l’istituzione delle misure provvisorie nel febbraio 2011 e delle misure definitive nell’agosto 2011, hanno costituito un cambiamento della configurazione degli scambi tra tali paesi, da un lato, e le esportazioni da tali paesi nell’Unione, dall’altro.

2.6.   Forma di elusione

(32)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il cambiamento della configurazione degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l’altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi.

(33)

La Commissione dispone di prove riguardanti contatti commerciali di operatori cinesi con importatori nell’Unione, che confermano l’esistenza di pratiche di trasbordo in Thailandia. Inoltre la mancanza di collaborazione da parte dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta a Taiwan e in Thailandia dimostra che in tali paesi si svolgono pratiche di trasbordo per quanto riguarda i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. Il recente aumento delle importazioni dai due suddetti paesi risulta infatti dovuto a operatori di Taiwan e della Thailandia che trasbordano prodotti cinesi verso l’Unione.

(34)

È dunque confermata l’esistenza di operazioni di trasbordo a Taiwan e in Thailandia di prodotti originari della Cina.

2.7.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping

(35)

Dall’inchiesta non emergono motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l’elusione delle misure in vigore riguardanti il prodotto in esame. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possono considerare come una compensazione dei costi di trasbordo, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC attraverso Taiwan e la Thailandia.

2.8.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

(36)

Per valutare se i prodotti importati oggetto dell’inchiesta, in termini di quantità e prezzi, abbiano compromesso gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame, sono stati impiegati i dati Comext quali migliori dati disponibili sulle quantità e sui prezzi delle esportazioni dei produttori taiwanesi e thailandesi che non hanno collaborato. I prezzi determinati in questo modo sono stati poi confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i produttori dell’Unione nel considerando 74 del regolamento iniziale.

(37)

L’aumento delle importazioni da Taiwan nell’Unione da 1,03 milioni di m2 nel 2010 a 17,07 milioni di m2 nel PR è stato ritenuto significativo in termini quantitativi.

(38)

Anche l’aumento delle importazioni dalla Thailandia nell’Unione da 40 000 m2 nel 2010 a 24,11 milioni di m2 nel PR è stato ritenuto significativo in termini quantitativi.

(39)

Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione (stabiliti nella presente inchiesta per Taiwan e per la Thailandia e corretti per tener conto dei costi successivi all’importazione e degli adeguamenti operati per tener conto delle differenze di qualità nell’inchiesta iniziale) ha evidenziato un notevole fenomeno di «underselling» (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole) per entrambi i paesi. Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore sono stati compromessi in termini sia di quantità che di prezzo.

2.9.   Elementi di prova del dumping

(40)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato infine esaminato se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale nell’inchiesta iniziale.

(41)

Nel regolamento iniziale il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in Canada, che nell’ambito dell’inchiesta è stato scelto come paese di riferimento a economia di mercato adeguato per la RPC. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, si è ritenuto opportuno utilizzare il valore normale stabilito nell’inchiesta iniziale.

(42)

I prezzi all’esportazione da Taiwan e dalla Thailandia erano fondati sulle informazioni disponibili, ovvero quelle sui prezzi medi all’esportazione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta durante il PR, registrati da Comext. L’uso delle informazioni disponibili è dovuto alla mancata collaborazione dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta nei due paesi interessati.

(43)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per le differenze a livello dei costi di trasporto, assicurazione e imballaggio. Vista la mancata collaborazione dei produttori di Taiwan, della Thailandia e della RPC, gli adeguamenti sono stati effettuati sulla base delle migliori informazioni disponibili. L’adeguamento per tenere conto dei suddetti costi è stato quindi operato in base ad una percentuale calcolata come proporzione dei costi complessivi di trasporto, assicurazione e imballaggio sul valore delle vendite cif all’Unione forniti dai produttori esportatori cinesi che avevano collaborato nell’inchiesta iniziale.

(44)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale determinato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione dei due paesi interessati nel corso del PR della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(45)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping.

3.   MISURE

(46)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC è stato eluso tramite operazioni di trasbordo a Taiwan e in Thailandia.

(47)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, ovvero lo stesso prodotto, spedito da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario di Taiwan e della Thailandia.

(48)

Data l’assenza di collaborazione alla presente inchiesta, le misure estese dovranno corrispondere a quelle stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento iniziale per «tutte le altre società», vale a dire attualmente un dazio antidumping definitivo del 62,9 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(49)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispongono che le misure estese sono applicabili alle importazioni registrate al loro ingresso nell’Unione in virtù del regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta provenienti da Taiwan e dalla Thailandia.

4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

(50)

Come precisato nel considerando 9, nessuno dei produttori dei due paesi interessati si è manifestato in seguito all’apertura. Di conseguenza non stono state presentate richieste di esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(51)

Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, i produttori di Taiwan e della Thailandia che non si sono manifestati nel quadro del presente procedimento, che non hanno esportato il prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione durante il PR e che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, dovranno compilare un questionario al fine di consentire alla Commissione di stabilire se l’esenzione sia giustificata. Tale esenzione può essere concessa dopo una valutazione della situazione del mercato, della capacità produttiva e del tasso di utilizzo degli impianti, dell’approvvigionamento e delle vendite, della probabilità che persista il ricorso a pratiche per le quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica, nonché degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta va inviata alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni utili, in particolare su eventuali modifiche delle attività della società connesse alla produzione e alla vendita.

(52)

Se concede un’esenzione, la Commissione, dopo aver consultato il comitato consultivo, propone l’opportuna modifica delle misure estese in vigore. Successivamente le esenzioni concesse sono oggetto di un controllo per garantire la conformità alle condizioni stabilite.

5.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(53)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno determinato le conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. In seguito alla comunicazione delle conclusioni il Dipartimento del commercio estero del ministero del commercio della Thailandia ha trasmesso le proprie osservazioni. Le autorità thailandesi hanno chiesto che siano prese in considerazione anche le statistiche thailandesi delle importazioni e delle esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. Tali statistiche sono state esaminate e si sono rivelate un’utile fonte d’informazioni. Tuttavia non sono state utilizzate per le conclusioni definitive poiché i dati Comext e le statistiche nazionali cinesi evidenziavano tendenze più coerenti. Di conseguenza, le argomentazioni proposte non hanno determinato modifiche delle conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, classificati attualmente ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 e 7019590013).

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, registrati in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 437/2012, nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta dev’essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax (32 2) 295 65 05

2.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 per le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 437/2012.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1.

(3)  GU L 134 del 24.5.2012, pag. 12.

(4)  GU L 43 del 17.2.2011, pag. 9.

(5)  GU L 292 del 10.11.2011, pag. 4.

(6)  Cfr. nota 5.


16.1.2013   

IT

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L 11/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 22/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2013

che approva la sostanza attiva cyflumetofen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il cyflumetofen le condizioni dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettate dalla decisione 2010/244/UE della Commissione (3).

(2)

In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 21 settembre 2009 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società Otsuka Chemical Co. Ltd. una richiesta d’inserimento della sostanza attiva cyflumetofen nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2010/244/UE ha confermato la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 12 novembre 2010.

(4)

Il progetto di relazione di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). L’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla revisione della valutazione del rischio della sostanza attiva cyflumetofen (4) come antiparassitario il 16 dicembre 2011. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 20 novembre 2012 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al cyflumetofen.

(5)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti cyflumetofen possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il cyflumetofen.

(6)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. In particolare, è necessario chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(7)

È opportuno far trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad adempiere alle nuove prescrizioni risultanti dall’approvazione.

(8)

Fermi restando gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, tenuto conto della particolare situazione creatasi con il passaggio dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall’approvazione per rivedere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti cyflumetofen. Gli Stati membri provvedono, secondo i casi, a modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine suddetto, è necessario prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo aggiornato di cui all’allegato III, come stabilito nella direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego previsto, in conformità ai principi uniformi.

(9)

L’esperienza acquisita con l’inserimento nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà d’interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni alcun nuovo obbligo oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(10)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6).

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva cyflumetofen, specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

1.   In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti cyflumetofen come sostanza attiva entro il 30 novembre 2013.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni fissate nell’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, in conformità alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente cyflumetofen come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 maggio 2013 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di una nuova valutazione da parte degli Stati membri, in conformità ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme ai requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente cyflumetofen come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 novembre 2014; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente cyflumetofen come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 novembre 2014 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno approvato o inserito la/e sostanza/e in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 107 del 29.4.2010, pag. 22.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(1):2504. Disponibile online all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it/

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(6)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Cyflumetofen

Numero CAS 400882-07-7

Numero CIPAC 721

2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate

≥ 975 g/kg (racemico)

1o giugno 2013

31 maggio 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cyflumetofen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 novembre 2012.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione a:

la protezione degli operatori e dei lavoratori,

la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni vulnerabili per la natura dei suoli e/o le condizioni climatiche,

la protezione dell’acqua potabile,

il rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d’impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta le seguenti informazioni di conferma:

a)

informazioni sull’eventuale potenziale mutageno del metabolita B3 (2-(trifluorometile) benzammide), escludendo, con un protocollo del test appropriato, la rilevanza in vivo degli effetti osservati in vitro;

b)

informazioni supplementari per stabilire una dose acuta di riferimento per il metabolita B3;

c)

studi ecotossicologici complementari e valutazioni che coprono l’intero ciclo di vita dei vertebrati acquatici.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 maggio 2015.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Nella parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«31

Cyflumetofen

Numero CAS 400882-07-7

Numero CIPAC 721

2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate

≥ 975 g/kg (racemico)

1o giugno 2013

31 maggio 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cyflumetofen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 novembre 2012.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione a:

la protezione degli operatori e dei lavoratori,

la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni vulnerabili per la natura dei suoli e/o le condizioni climatiche,

la protezione dell’acqua potabile,

il rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d’impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi, come l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Il richiedente presenta le seguenti informazioni di conferma:

a)

informazioni sull’eventuale potenziale mutageno del metabolita B3 (2-(trifluorometile) benzammide), escludendo, con un protocollo del test appropriato (test della cometa in vivo), la rilevanza in vivo degli effetti osservati in vitro;

b)

informazioni supplementari per stabilire una dose acuta di riferimento per il metabolita B3;

c)

studi ecotossicologici complementari e valutazioni che coprono l’intero ciclo di vita dei vertebrati acquatici.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 maggio 2015.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


16.1.2013   

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L 11/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 23/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

62,1

TN

102,6

TR

130,0

ZZ

98,2

0707 00 05

EG

194,1

TR

130,5

ZZ

162,3

0709 91 00

EG

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

MA

104,4

TR

132,7

ZZ

118,6

0805 10 20

EG

54,9

MA

59,8

TR

63,5

ZA

103,6

ZZ

70,5

0805 20 10

IL

162,4

MA

95,8

ZZ

129,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

113,9

KR

140,9

TR

94,1

ZZ

116,3

0805 50 10

TR

76,9

ZZ

76,9

0808 10 80

BA

47,0

CN

99,8

MK

38,5

US

183,6

ZZ

92,2

0808 30 90

CN

65,3

US

134,8

ZZ

100,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


16.1.2013   

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L 11/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 24/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2013

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 gennaio 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 gennaio 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2013

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

2.1.2013-14.1.2013

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

250,05

208,35

Prezzo fob USA

303,11

293,11

273,11

Premio sul Golfo

76,71

17,95

Premio sui Grandi Laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

14,22 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].