ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.008.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 8

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
12 gennaio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione 2013/12/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

1

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 13/2013 della Commissione, dell’11 gennaio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 394/2012 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota fino al termine della campagna 2012-2013 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2012

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2013 della Commissione, dell'11 gennaio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

DECISIONI

 

 

2013/13/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, presentata dall’Austria)

12

 

 

2013/14/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/013 DK/Flextronics, presentata dalla Danimarca)

13

 

 

2013/15/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/014 RO/Nokia, presentata dalla Romania)

14

 

 

2013/16/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/018 ES/Paesi Baschi prodotti metallici, presentata dalla Spagna)

15

 

 

2013/17/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motocicli, presentata dall’Italia)

16

 

 

2013/18/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/005 SE/Saab, presentata dalla Svezia)

17

 

 

2013/19/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, presentata dalla Finlandia)

18

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( GU L 7 del 10.1.2009 )

19

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

12.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/1


DECISIONE 2013/12/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafi 5 e 6,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(2)

A seguito dell’adozione da parte del Consiglio, il 25 giugno 2012, di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi («accordo»).

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

M. BØDSKOV


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

L’UNIONE EUROPEA (UE),

da una parte, e

LA REPUBBLICA MOLDOVA

dall’altra,

in appresso denominate «le parti»,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi, comprese le operazioni di mantenimento della pace o le operazioni umanitarie.

(2)

L’Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione delle crisi. La Repubblica moldova può accettare l’invito dell’Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l’Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto.

(3)

Le condizioni per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(4)

Detto accordo dovrebbe far salva l’autonomia decisionale dell’Unione europea e la natura specifica delle decisioni della Repubblica moldova di partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, conformemente al suo ordinamento giuridico.

(5)

L’accordo in questione dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell’UE di gestione delle crisi e far salvi eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione della Repubblica moldova a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi già in corso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1.   In seguito alla decisione dell’Unione europea di invitare la Repubblica moldova a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, e una volta che la Repubblica moldova ha deciso di partecipare, tale Stato informa l’Unione europea in merito al contributo proposto.

2.   La valutazione da parte dell’Unione europea del contributo proposto è condotta in consultazione con la Repubblica moldova.

3.   L’Unione europea fornisce alla Repubblica moldova una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell’operazione il più presto possibile al fine di assistere la Repubblica moldova nella formulazione della sua offerta.

4.   L’Unione europea comunica il risultato della valutazione alla Repubblica moldova per iscritto per assicurare la sua partecipazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Contesto

1.   La Repubblica moldova si associa alla decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide che l’UE condurrà un’operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare un’operazione dell’UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Repubblica moldova a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.

Articolo 3

Status del personale e delle forze

1.   Lo status del personale distaccato presso un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi da parte della Repubblica moldova è disciplinato dall’accordo sullo status delle forze/della missione, se concluso, tra l’UE e lo/gli Stato/i in cui l’operazione è condotta.

2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello/degli Stato/i in cui si svolge l’operazione dell’UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica moldova.

3.   Fatto salvo l’accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, la Repubblica moldova esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all’operazione dell’UE di gestione della crisi. Nei casi in cui le forze della Repubblica moldova operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell’UE, quest’ultimo esercita la giurisdizione conformemente alle proprie leggi e procedure nazionali.

4.   La Repubblica moldova è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale ed è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

5.   Le parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l’una dell’altra, diverse da quelle risultanti dall’applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà/da esse gestiti, o per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, causati nello svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.

6.   La Repubblica moldova si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa la Repubblica moldova e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

7.   L’Unione europea si impegna ad assicurare che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione della Repubblica moldova a un’operazione dell’UE di gestione delle crisi e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1.   La Repubblica moldova adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate UE siano protette conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (1), e conformemente agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’UE per le operazioni dell’UE di gestione militare delle crisi o il capomissione dell’UE per le operazioni dell’UE di gestione civile delle crisi.

2.   Qualora l’UE e la Repubblica moldova abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell’ambito di un’operazione dell’UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato a un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi

1.   La Repubblica moldova:

a)

garantisce che il personale da essa distaccato a un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

al piano operativo;

alle misure di attuazione;

b)

informa a tempo debito il capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi (in appresso il «capomissione») e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») di qualsiasi modifica del proprio contributo all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

2.   Il personale distaccato all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi è sottoposto a un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica moldova. Il personale distaccato all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione.

Articolo 6

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dalla Repubblica moldova conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al comandante civile dell’operazione dell’Unione europea.

4.   Il comandante civile dell’operazione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi a livello strategico.

5.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi a livello di teatro operativo e ne assume la gestione quotidiana.

6.   La Repubblica moldova ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea che partecipano all’operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

7.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.

8.   Un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») è nominato dalla Repubblica moldova per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione. L’NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

9.   La decisione di terminare l’operazione è presa dall’Unione europea previa consultazione della Repubblica moldova, se tale Stato contribuisce ancora all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi alla data di conclusione dell’operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1.   La Repubblica moldova sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione tranne i costi d’esercizio, in base al bilancio operativo dell’operazione, fatto salvo l’articolo 8.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l’operazione, la Repubblica moldova, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo applicabile sullo status della missione di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1.   La Repubblica moldova contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

2.   Tale contributo al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l’importo inferiore:

a)

la quota dell’importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Repubblica moldova e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell’operazione; oppure

b)

la quota dell’importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Repubblica moldova che partecipano all’operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, la Repubblica moldova non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell’Unione europea.

4.   Nonostante il paragrafo 1, l’Unione europea esonera in linea di principio la Repubblica moldova dai contributi finanziari per quanto riguarda un’operazione specifica dell’UE di gestione civile di una crisi quando:

a)

l’Unione europea decide che la Repubblica moldova fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione; oppure

b)

la Repubblica moldova ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell’Unione europea.

5.   È firmato un accordo tra il capomissione e le pertinenti autorità amministrative della Repubblica moldova sul pagamento dei contributi della Repubblica moldova al bilancio operativo dell’operazione dell’UE di gestione civile del la crisi. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:

a)

l’importo in questione,

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario,

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione alle operazioni dell’UE di gestione militare delle crisi

1.   La Repubblica moldova garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi effettuino la propria missione conformemente:

a)

alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1,

b)

al piano operativo,

c)

alle misure di attuazione.

2.   Il personale distaccato dalla Repubblica moldova conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

3.   La Repubblica moldova informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.

Articolo 10

Catena di comando

1.   L’insieme delle forze e del personale che partecipa all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’UE che può delegare i suoi poteri.

3.   La Repubblica moldova ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti.

4.   Il comandante dell’operazione dell’UE può richiedere in qualsiasi momento, previa consultazione della Repubblica moldova, il ritiro del contributo della Repubblica moldova.

5.   Un alto rappresentante militare («SMR») è nominato dalla Repubblica moldova per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente della Repubblica moldova.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l’articolo 12 del presente accordo, la Repubblica moldova sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e alla decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA) (2).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l’operazione, la Repubblica moldova, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo applicabile sullo status delle forze di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 12

Contributo ai costi comuni

1.   La Repubblica moldova contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

2.   Tale contributo ai costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l’importo inferiore:

a)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l’RNL della Repubblica moldova e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell’operazione; oppure

b)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Repubblica moldova che partecipa all’operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

Ove si utilizzi la formula di cui al primo comma, lettera b), e la Repubblica moldova fornisca personale soltanto al comando dell’operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l’insieme del personale fornito dalla Repubblica moldova e il totale del personale partecipante all’operazione.

3.   Nonostante il paragrafo 1, l’Unione europea in linea di principio esonera la Repubblica moldova dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell’UE di gestione militare di una crisi quando:

a)

l’Unione europea decide che la Repubblica moldova fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per l’operazione; oppure

b)

la Repubblica moldova ha un RNL pro capite che non supera quello di alcun o Stato membro dell’Unione europea.

4.   È concluso un accordo tra l’amministratore previsto dalla decisione 2011/871/PESC del Consiglio e le competenti autorità amministrative della Repubblica moldova. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:

a)

l’importo in questione,

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario,

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione dell’accordo

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra le autorità competenti dell’UE e le autorità competenti della Repubblica moldova.

Articolo 14

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso scritto di un mese.

Articolo 15

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 16

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure giuridiche interne necessarie all’entrata in vigore.

2.   Il presente accordo è oggetto di regolare revisione.

3.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un’intesa scritta tra le parti. Le modifiche entrano in vigore in conformità con la procedura di cui al paragrafo 1.

4.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica.

Fatto a Bruxelles, addì tredici dicembre duemiladodici, in lingua inglese in due copie.

Per l’Unione europea

Per la Repubblica moldova


(1)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(2)   GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35.

TESTO DELLE DICHIARAZIONI

Testo per gli Stati membri dell’UE:

«Gli Stati membri dell’UE che applicano una decisione del Consiglio dell’UE relativa a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa la Repubblica moldova cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica moldova per le lesioni riportate da membri del loro personale, per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica moldova nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

oppure risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Repubblica moldova, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi proveniente dalla Repubblica moldova nell’utilizzare detti mezzi.»

Testo per la Repubblica moldova:

«Nell’applicare una decisione del Consiglio dell’UE relativa a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi la Repubblica moldova cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato che partecipa all’operazione dell’UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale, per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro di un’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso oppure

risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all’operazione dell’UE di gestione della crisi, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi nell’utilizzare detti mezzi.»


REGOLAMENTI

12.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 13/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’11 gennaio 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 394/2012 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota fino al termine della campagna 2012-2013 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l’articolo 7 sexies in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero e l’isoglucosio prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro un limite quantitativo da fissare.

(2)

Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei titoli di esportazione, sono fissate dal regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Per la campagna di commercializzazione 2012-2013 è stato inizialmente stimato che la domanda del mercato sarebbe stata soddisfatta fissando il limite quantitativo a 650 000 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni di zucchero fuori quota. Tale limite è stato fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 394/2012 della Commissione (3). Tuttavia, secondo stime più recenti, la produzione di zucchero fuori quota dovrebbe raggiungere il consistente livello di 5 300 000 tonnellate. Occorre perciò garantire ulteriori sbocchi di mercato per lo zucchero fuori quota.

(4)

Tenendo conto che il massimale stabilito dall’OMC per le esportazioni della campagna di commercializzazione 2012-2013 non è stato interamente utilizzato, è opportuno aumentare di 700 000 tonnellate il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota, in modo da fornire ulteriori opportunità commerciali per i produttori unionali di zucchero. Per consentire ai produttori unionali di zucchero fuori quota di sfruttare le opportunità che si presentano sui mercati di esportazione, è opportuno che i quantitativi supplementari siano resi disponibili a decorrere dal 14 gennaio 2013.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 394/2012.

(6)

Per consentire la presentazione delle domande di titoli di esportazione di zucchero fuori quota, occorre abolire la sospensione della presentazione delle domande disposta dall’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2012 della Commissione, del 10 ottobre 2012, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota (4). Poiché il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2012 ha esaurito i propri effetti, è opportuno abrogarlo.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 394/2012 è sostituito dal seguente:

«1.   Per la campagna 2012-2013, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 .»

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2012 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 123 del 9.5.2012, pag. 30.

(4)   GU L 277 dell’11.10.2012, pag. 7.


12.1.2013   

IT

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L 8/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 14/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

58,6

TN

169,4

TR

100,8

ZZ

109,6

0707 00 05

EG

194,1

TR

137,0

ZZ

165,6

0709 91 00

EG

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

MA

103,4

TR

108,1

ZZ

105,8

0805 10 20

EG

59,4

MA

59,0

TR

67,7

ZA

103,6

ZZ

72,4

0805 20 10

MA

99,3

ZZ

99,3

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

73,6

TR

90,1

ZZ

81,9

0805 50 10

TR

79,7

ZZ

79,7

0808 10 80

BA

47,0

CN

99,8

MK

29,3

US

164,9

ZZ

85,3

0808 30 90

CN

50,7

US

133,9

ZZ

92,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

12.1.2013   

IT

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L 8/12


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, presentata dall’Austria)

(2013/13/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati a causa dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate dal 1o maggio 2009 al 30 dicembre 2011, che possono chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 21 dicembre 2011 l’Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 105 imprese operanti nella divisione 88 della NACE revisione 2 («Assistenza sociale non residenziale») nella regione NUTS II della Stiria (AT22) e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa fino al 25 giugno 2012. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo di 5 200 650 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall’Austria,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2012, un importo pari a 5 200 650 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitato nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


12.1.2013   

IT

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L 8/13


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/013 DK/Flextronics, presentata dalla Danimarca)

(2013/14/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate dal 1o maggio 2009 al 30 dicembre 2011 al fine di includere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 21 dicembre 2011 la Danimarca ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, in relazione ai licenziamenti nell’impresa Flextronics International Denmark A/S, e ha integrato la stessa con ulteriori informazioni fino al 23 agosto 2012. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 1 370 910 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Danimarca,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2012, un importo pari a 1 370 910 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitato nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


12.1.2013   

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L 8/14


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/014 RO/Nokia, presentata dalla Romania)

(2013/15/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate dal 1o maggio 2009 al 30 dicembre 2011 al fine di inserire un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 22 dicembre 2011 la Romania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti dell’impresa SC Nokia Romania SRL e di un fornitore e ha integrato la stessa con ulteriori informazioni fino al 22 agosto 2012. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 2 942 680 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Romania,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2012, un importo di 2 942 680 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitato nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


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L 8/15


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/018 ES/Paesi Baschi prodotti metallici, presentata dalla Spagna)

(2013/16/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati come conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate dal 1o maggio 2009 al 30 dicembre 2011 al fine di includere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 28 dicembre 2011 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti verificatisi in 423 imprese operanti nella divisione 25 NACE Revisione 2 («Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature») nella regione NUTS II del Paesi Baschi (ES21) e ha integrato la stessa con ulteriori informazioni fino al 5 settembre 2012. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 1 299 545 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2012, un importo pari a 1 299 545 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitato nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


12.1.2013   

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L 8/16


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motocicli, presentata dall’Italia)

(2013/17/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate dal 1o maggio 2009 al 30 dicembre 2011 al fine di includere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 30 dicembre 2011 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG per licenziamenti verificatisi in dieci imprese operanti nella divisione 30 della NACE Rev. 2 («Fabbricazione di altri mezzi di trasporto») nella regione NUTS II Emilia-Romagna (ITH5) in Italia e ha integrato la stessa con ulteriori informazioni fino al 10 settembre 2012. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 658 495 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilizzazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall’Italia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2012, un importo pari a 2 658 495 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitato nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


12.1.2013   

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L 8/17


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/005 SE/Saab, presentata dalla Svezia)

(2013/18/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati come conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del Fondo entro il massimale annuo di 500 milioni di EUR.

(3)

Il 25 maggio 2012 la Svezia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti verificatisi nell’impresa Saab Automobile SA, in una delle sue filiali e in 16 dei suoi fornitori; e ha integrato la sua domanda con ulteriori informazioni fino al 20 agosto 2012. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 5 454 560 EUR.

(4)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Svezia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2012, un importo pari a 5 454 560 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitato nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


12.1.2013   

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L 8/18


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, presentata dalla Finlandia)

(2013/19/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori risultati in esubero a seguito dei grandi cambiamenti strutturali nei modelli commerciali a livello mondiale verificatisi a causa della globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del FEG entro il massimale annuo di 500 milioni di EUR.

(3)

Il 4 luglio 2012 la Finlandia ha presentato una richiesta di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti verificatisi presso Nokia plc (Salo) e ha integrato la richiesta stessa con ulteriori informazioni fino al 21 agosto 2012. La richiesta è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 5 346 000 EUR.

(4)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla richiesta presentata dalla Finlandia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2012, un importo pari a 5 346 000 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitato nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Rettifiche

12.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/19


Rettifica del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 7 del 10 gennaio 2009 )

A pagina 21, articolo 75, paragrafo 2, lettere a) e b)

anziché:

«2.   Le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano:

a)

alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti a decorrere da tale data;

b)

alle decisioni emesse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento a seguito di procedimenti avviati prima di tale data, a condizione che tali decisioni rientrino, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001.»

leggi:

«2.   Le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano:

a)

alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti a decorrere da tale data;

b)

alle decisioni emesse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento a seguito di procedimenti avviati prima di tale data;

a condizione che tali decisioni rientrino, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001.»