|
ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.006.ita |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
|
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
|
DIRETTIVE |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
Direttiva 2012/49/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica l’allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ( 1 ) |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DIRETTIVE
|
10.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/1 |
DIRETTIVA 2012/48/UE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2012
che modifica gli allegati della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, prima frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Dopo l’adozione della direttiva 2006/87/CE nel dicembre 2006, sono stati adottati degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE. |
|
(2) |
È opportuno assicurare che il certificato comunitario di navigazione interna e il certificato navale rilasciato in conformità al regolamento di ispezione delle navi sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. |
|
(3) |
Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, è necessario che le modifiche alla direttiva 2006/87/CE entrino in vigore il più rapidamente possibile. |
|
(4) |
In seguito all’adozione delle decisioni di esecuzione della Commissione 2012/64/UE (2), 2012/65/UE (3) e 2012/66/UE (4) sull’approvazione dei tre organismi di classificazione a norma dell’articolo 10 della direttiva 2006/87/CE è opportuno introdurre i necessari emendamenti all’allegato VII della direttiva 2006/87/CE. |
|
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (5), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2006/87/CE è modificata come segue:
|
1) |
l’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato in conformità all’allegato I della presente direttiva; |
|
2) |
l’allegato VII della direttiva 2006/87/CE è modificato in conformità all’allegato II della presente direttiva; |
|
3) |
l’allegato IX della direttiva 2006/87/CE è modificato in conformità all’allegato III della presente direttiva. |
Articolo 2
Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o dicembre 2013. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 33 del 4.2.2012, pag. 6.
(3) GU L 33 del 4.2.2012, pag. 7.
ALLEGATO I
L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è così modificato:
|
1) |
l’articolo 1.01 è così modificato:
|
|
2) |
all’articolo 2.01, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
|
3) |
all’articolo 3.02, paragrafo 1, il primo comma della lettera b) è sostituito dal seguente:
|
|
4) |
il titolo dell’articolo 6.09 è sostituito dal seguente: « Articolo 6.09 Collaudo» ; |
|
5) |
all’articolo 7.05 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
|
6) |
all’articolo 7.06 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
|
7) |
all’articolo 8.01, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
|
8) |
all’articolo 10.02, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
|
9) |
l’articolo 10.03 è così modificato:
|
|
10) |
all’articolo 10.03 bis i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
|
|
11) |
all’articolo 10.03 ter, paragrafo 9, le lettere b), c) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
|
|
12) |
l’articolo 11.02 è così modificato:
|
|
13) |
l’articolo 11.04 è così modificato:
|
|
14) |
l’articolo 11.12 è così modificato:
|
|
15) |
l’articolo 14.13 è sostituito dal seguente: « Articolo 14.13 Collaudo Gli impianti a gas liquefatto sono controllati da un esperto che ne verifica la conformità ai requisiti del presente capo:
L’esperto che ha effettuato il controllo redige e firma un attestato di ispezione che ne reca la data. Una copia dell’attestato di ispezione viene trasmessa alla commissione di ispezione.»; |
|
16) |
il titolo dell’articolo 14.14 è sostituito dal seguente: « Articolo 14.14 Condizioni delle prove» ; |
|
17) |
all’articolo 14.15, paragrafo 3, il secondo comma è sostituto dal seguente: «In via eccezionale, su richiesta motivata del proprietario della nave o del suo rappresentante, la commissione di ispezione può prorogare di 3 mesi al massimo la validità dell’attestato senza procedere al collaudo di cui all’articolo 14.13. Tale proroga è annotata nel certificato comunitario.»; |
|
18) |
all’articolo 15.02, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
|
|
19) |
l’articolo 15.03 è così modificato:
|
|
20) |
l’articolo 15.06 è così modificato:
|
|
21) |
l’articolo 15.11 è così modificato:
|
|
22) |
l’articolo 22 bis.04 è sostituito dal seguente: « Articolo 22 bis.04 Galleggiabilità e stabilità
|
|
23) |
all’articolo 22 bis.05, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
|
24) |
all’articolo 24.02, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:
|
|
25) |
la tabella di cui all’articolo 24.06, paragrafo 5, è così modificata:
|
|
26) |
la tabella di cui all’articolo 24 bis.02, paragrafo 2, è così modificata:
|
|
27) |
nell’appendice I è aggiunta la voce seguente:
|
|
28) |
l’appendice II è modificata come segue:
|
(*1) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.»
(*2) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.
(*3) GU L 214 del 26.8.2003, pag. 18.».”
(1) Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
(2) Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
(3) Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler. Le paratie divisorie tra le cabine e le sale sauna sono conformi al tipo A0, e al tipo B15 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.
(4) Le paratie divisorie tra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.
(5) Le paratie divisorie tra i magazzini dove sono conservati liquidi infiammabili e i centri di comando e i punti di riunione sono conformi al tipo A60, e al tipo 30 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.
(6) B15 è sufficiente per le paratie divisorie tra le cucine, da un lato, e le celle frigorifere e le dispense, dall’altro.
(7) Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
(8) Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
(9) Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler. Le paratie divisorie tra le cabine e le sale sauna sono conformi al tipo A0, e al tipo B15 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.
(10) Le paratie divisorie tra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.
(11) Le paratie divisorie tra i magazzini dove sono conservati liquidi infiammabili e i centri di comando e i punti di riunione sono conformi al tipo A60, e al tipo 30 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.
(12) B15 è sufficiente per le paratie divisorie tra le cucine, da un lato, e le celle frigorifere e le dispense, dall’altro.»;
ALLEGATO II
L’allegato VII è così modificato:
|
— |
le prime due frasi del paragrafo 1, parte I, sono sostituite dal testo seguente: «L’organismo di classificazione è in grado di comprovare una vasta esperienza in materia di valutazione della progettazione e della costruzione di navi destinate alla navigazione interna. L’organismo di classificazione possiede un insieme completo di norme e regolamenti per la progettazione, la costruzione e la regolare ispezione di navi destinate alla navigazione interna, in particolare per il calcolo della stabilità a norma della parte 9 delle regole allegate all’Accordo europeo sul trasporto di merci pericolose per via navigabile (ADN) di cui all’articolo 22 bis.04 e all’articolo 22 bis.05 dell’allegato II, pubblicati almeno in francese, inglese, neerlandese o tedesco, nonché aggiornati e migliorati costantemente tramite programmi di ricerca e sviluppo.», |
|
— |
la prima frase del paragrafo 11, parte I, è sostituita dalla seguente: «L’organismo di classificazione sviluppa, applica e mantiene un sistema di qualità interno efficace, basato sugli elementi pertinenti degli standard di qualità riconosciuti sul piano internazionale e conforme alla norma EN ISO/IEC 17020: 2004, secondo l’interpretazione dei Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualità dell’IACS.», |
|
— |
il paragrafo 4 della parte II è sostituito dal testo seguente:
|
|
— |
la parte III è sostituita dalla seguente: « Parte III Elenco degli organismi di classificazione riconosciuti In base ai criteri delle parti I e II i seguenti organismi di classificazione sono attualmente autorizzati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della presente direttiva:
Fino alla loro autorizzazione a norma delle parti I e II, gli organismi di classificazione che sono riconosciuti e autorizzati da uno Stato membro ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (*1) sono riconosciuti, ai sensi dell’articolo 10 della presente direttiva, solo per le navi che operano esclusivamente sulle vie navigabili di tale Stato membro. |
ALLEGATO III
L’allegato IX è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IX
IMPIANTI RADAR E INDICATORI DELLA VELOCITÀ DI ACCOSTATA UTILIZZATI SULLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA
CONTENUTO
Definizioni
|
PARTE I |
: |
Requisiti minimi e condizioni di prova degli impianti radar utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna |
|
PARTE II |
: |
Requisiti minimi e condizioni di prova degli indicatori di velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna |
|
PARTE III |
: |
Requisiti concernenti l’installazione e le prove di funzionamento degli impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna |
|
PARTE IV |
: |
Certificato di installazione e funzionamento degli impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna |
|
PARTE V |
: |
Registro delle autorità competenti, degli impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata autorizzati e delle imprese specializzate autorizzate |
|
PARTE VI |
: |
Impianti equivalenti |
Definizioni
1. “Prova del tipo”: la procedura di prova di cui alla parte I, articolo 4 o parte II, articolo 1.03, che utilizza il servizio tecnico per verificare la conformità ai requisiti previsti dal presente allegato. La prova del tipo è parte integrante della procedura di omologazione.
2. “Omologazione”: la procedura amministrativa con la quale uno Stato membro conferma che l’impianto è conforme ai requisiti del presente allegato.
Per gli impianti di navigazione radar tale procedura comprende le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 7 e 9. Per gli indicatori di velocità di accostata tale procedura comprende le disposizioni di cui alla parte I, articoli da 1.04 a 1.06 e 1.08.
3. “Certificato di prova”: il documento nel quale vengono indicati i risultati della prova del tipo.
4. “Richiedente” o “costruttore”: la persona fisica o giuridica sotto il cui nome, marchio o altro tipo di identificazione l’impianto presentato alla prova è fabbricato o commercializzato e che è responsabile per ogni aspetto per quanto riguarda la prova del tipo e la procedura di omologazione nei confronti del servizio tecnico e dell’autorità che rilascia l’omologazione.
5. “Servizio tecnico”: l’istituzione, autorità o organizzazione che procede alla prova del tipo.
6. “Dichiarazione del costruttore”: la dichiarazione con la quale il costruttore garantisce che l’impianto rispetta i requisiti minimi prevalenti e che è identico sotto ogni aspetto al tipo presentato alla prova.
7. “Dichiarazione di conformità a norma della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità” (*1) : la dichiarazione a norma della direttiva 1999/5/CE, allegato II, paragrafo 1, con la quale il costruttore conferma che i prodotti in questione soddisfano i requisiti applicabili della direttiva.
8. “Autorità competente”: l’autorità ufficiale che rilascia l’omologazione.
PARTE I
Requisiti minimi e condizioni di prova relativi agli impianti radar utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna
Sommario
|
Articolo 1 — |
Ambito di applicazione |
|
Articolo 2 — |
Funzione dell’impianto radar |
|
Articolo 3 — |
Requisiti minimi |
|
Articolo 4 — |
Prove del tipo |
|
Articolo 5 — |
Domanda di prova del tipo |
|
Articolo 6 — |
Omologazione |
|
Articolo 7 — |
Marcatura dell’apparecchio e numero di omologazione |
|
Articolo 8 — |
Dichiarazione del costruttore |
|
Articolo 9 — |
Modifiche agli impianti già omologati |
Articolo 1
Campo d’applicazione
Le presenti disposizioni fissano i requisiti minimi tecnici e di funzionamento degli impianti radar utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna e le condizioni di prova di conformità a detti requisiti minimi.
Articolo 2
Funzione dell’impianto di navigazione radar
L’impianto di navigazione radar facilita la navigazione della nave fornendo un’immagine intelligibile della posizione della stessa rispetto ai segnali idrografici, alla configurazione delle rive e alle installazioni per la navigazione, nonché permettendo di localizzare, tempestivamente e con sicurezza, la presenza di altre navi e di ostacoli che emergono dall’acqua.
Articolo 3
Requisiti minimi
|
1. |
Con l’eccezione dei requisiti relativi alla compatibilità elettromagnetica (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/5/CE) e dei requisiti relativi all’uso effettivo dello spettro al fine di evitare interferenze nocive di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/5/CE, gli impianti radar utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna soddisfano i requisiti della norma europea EN 302194-1: 2006. |
|
2. |
Il paragrafo 1 si applica al dispositivo ECDIS interno che può funzionare in modo navigazione. L’impianto soddisfa inoltre i requisiti delle norme ECDIS interno nella versione valida alla data di rilascio dell’omologazione. |
Articolo 4
Prove del tipo
|
1. |
La conformità ai requisiti minimi come precisato all’articolo 3, paragrafo 1, viene stabilita attraverso una prova del tipo. |
|
2. |
Se l’impianto supera la prova del tipo l’istituto che ha effettuato la prova rilascia un certificato di prova. Nel caso in cui i requisiti minimi non siano soddisfatti, i motivi del rifiuto sono comunicati per iscritto al richiedente. |
Articolo 5
Domanda di prova del tipo
|
1. |
Le domande per una prova del tipo di un impianto radar vengono presentate al servizio tecnico.
I servizi tecnici sono comunicati alla Commissione europea. |
|
2. |
La domanda è accompagnata dai seguenti documenti:
|
|
3. |
Qualora il richiedente non intenda ricevere la dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 1999/5/CE assieme all’omologazione, la dichiarazione di conformità viene trasmessa assieme alla domanda di prova del tipo. |
Articolo 6
Omologazione
|
1. |
L’omologazione viene rilasciata dall’autorità competente a norma del certificato di prova. L’autorità competente comunica alla Commissione europea gli apparecchi da essa omologati. La relativa comunicazione comprende il numero di omologazione assegnato, nonché la designazione del tipo, il nome del costruttore, il nome del titolare dell’omologazione e la data di omologazione. |
|
2. |
Ogni autorità competente o il servizio tecnico designato dall’autorità competente sono autorizzati a scegliere l’apparecchio tra le serie di produzione in qualsiasi momento per l’ispezione.
Se dall’ispezione emergono difetti, l’omologazione può essere ritirata. Per il ritiro è competente la stessa autorità che ha rilasciato l’omologazione. |
Articolo 7
Marcatura dell’apparecchio e numero di omologazione
|
1. |
Su ogni componente dell’apparecchio è marcato in modo indelebile
|
|
2. |
Il numero di omologazione rilasciato dall’autorità competente è apposto in modo indelebile sull’unità di visualizzazione, in modo che resti visibile anche dopo l’installazione.
Composizione del numero di omologazione: e-NN-NNN
|
|
3. |
Il numero di omologazione è utilizzato soltanto in relazione alla corrispondente omologazione.
Spetta al richiedente esibire e apporre il numero di omologazione. |
Articolo 8
Dichiarazione del costruttore
Ogni singolo apparecchio è accompagnato da una dichiarazione del costruttore.
Articolo 9
Modifiche ad apparecchi già omologati
|
1. |
Qualsiasi modifica apportata ad apparecchi già omologati comporta il ritiro dell’omologazione. In caso di modifiche pianificate i relativi particolari sono notificati per iscritto al servizio tecnico competente. |
|
2. |
L’autorità competente decide, dopo aver consultato il servizio tecnico, se l’omologazione è sempre valida o se si renda necessaria un’ispezione o una nuova prova del tipo.
In quest’ultimo caso è attribuito un nuovo numero di omologazione. |
PARTE II
Requisiti minimi e condizioni di prova per indicatori di velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna
Sommario
CAPO 1
Aspetti generali
|
Articolo 1.01 — |
Ambito di applicazione |
|
Articolo 1.02 — |
Funzione dell’indicatore di velocità di accostata |
|
Articolo 1.03 — |
Prova del tipo |
|
Articolo 1.04 — |
Domanda di prova del tipo |
|
Articolo 1.05 — |
Omologazione |
|
Articolo 1.06 — |
Marcatura dell’apparecchio e numero di omologazione |
|
Articolo 1.07 — |
Dichiarazione del costruttore |
|
Articolo 1.08 — |
Modifiche agli apparecchi già omologati |
CAPO 2
Requisiti generali minimi degli indicatori della velocità di accostata
|
Articolo 2.01 — |
Costruzione, progettazione |
|
Articolo 2.02 — |
Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica |
|
Articolo 2.03 — |
Funzionamento |
|
Articolo 2.04 — |
Istruzioni per l’uso |
|
Articolo 2.05 — |
Installazione del sensore |
CAPO 3
Requisiti operativi minimi degli indicatori della velocità di accostata
|
Articolo 3.01 — |
Prontezza operativa dell’indicatore della velocità di accostata |
|
Articolo 3.02 — |
Indicazione della velocità di accostata |
|
Articolo 3.03 — |
Campi di misura |
|
Articolo 3.04 — |
Precisione della velocità di accostata indicata |
|
Articolo 3.05 — |
Sensibilità |
|
Articolo 3.06 — |
Controllo del funzionamento |
|
Articolo 3.07 — |
Insensibilità ad altri movimenti tipici della nave |
|
Articolo 3.08 — |
Insensibilità ai campi magnetici |
|
Articolo 3.09 — |
Indicatori secondari |
CAPO 4
Requisiti tecnici minimi degli indicatori della velocità di accostata
|
Articolo 4.01 — |
Funzionamento |
|
Articolo 4.02 — |
Dispositivi di smorzamento |
|
Articolo 4.03 — |
Raccordo di apparecchiature supplementari |
CAPO 5
Condizioni e procedure di prova degli indicatori della velocità di accostata
|
Articolo 5.01 — |
Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica |
|
Articolo 5.02 — |
Emissioni spurie |
|
Articolo 5.03 — |
Procedura di prova |
|
Appendice: |
Tolleranze di errore per gli indicatori della velocità di accostata |
CAPO 1
Obiettivo generale
Articolo 1.01
Campo d’applicazione
Le presenti disposizioni fissano i requisiti minimi degli indicatori della velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna e le condizioni di prova di conformità a detti requisiti minimi.
Articolo 1.02
Funzione dell’indicatore di velocità di accostata
L’indicatore di velocità di accostata facilita la navigazione radar, misura e indica la velocità di accostata della nave a babordo e a tribordo.
Articolo 1.03
Esame del tipo
|
1. |
La conformità ai requisiti minimi degli indicatori della velocità di accostata ai sensi dei capi da 2 a 4 viene stabilita attraverso una prova del tipo. |
|
2. |
Se l’apparecchio supera la prova del tipo il servizio tecnico rilascia un certificato di prova. Nel caso in cui i requisiti minimi non siano soddisfatti, i motivi del rifiuto sono comunicati per iscritto al richiedente. |
Articolo 1.04
Domanda di prova del tipo
|
1. |
Le domande per una prova del tipo di un indicatore di velocità di accostata vengono presentate al servizio tecnico.
I servizi tecnici sono comunicati alla Commissione europea. |
|
2. |
La domanda è accompagnata dai seguenti documenti:
|
|
3. |
Il richiedente è tenuto a verificare, o a far verificare mediante prove, l’ottemperanza dell’apparecchio ai requisiti minimi menzionati nelle presenti disposizioni.
Alla domanda sono allegati i risultati della prova e i verbali di misurazione. Questi documenti sono conservati dall’autorità competente, assieme alle informazioni risultanti dalle prove. |
Articolo 1.05
Omologazione
|
1. |
L’omologazione viene rilasciata dall’autorità competente a norma del certificato di prova.
L’autorità competente comunica alla Commissione europea gli apparecchi da essa omologati. La relativa comunicazione comprende il numero di omologazione assegnato, nonché la designazione del tipo, il nome del costruttore, il nome del titolare dell’omologazione e la data di omologazione. |
|
2. |
Ogni autorità competente o il servizio tecnico designato dall’autorità competente sono autorizzati a scegliere l’apparecchio tra le serie di produzione in qualsiasi momento per l’ispezione.
Se dall’ispezione emergono difetti, l’omologazione può essere ritirata. Per il ritiro è competente la stessa autorità che ha rilasciato l’omologazione. |
Articolo 1.06
Marcatura dell’apparecchio e numero di omologazione
|
1. |
Su ogni componente dell’apparecchio è marcato in modo indelebile
|
|
2. |
Il numero di omologazione assegnato dall’autorità competente è apposto in modo indelebile sul blocco di comando, in modo che resti visibile anche dopo l’installazione.
Composizione del numero di omologazione: e-NN-NNN
|
|
3. |
Il numero di omologazione è utilizzato soltanto in relazione alla corrispondente omologazione.
Spetta al richiedente esibire e apporre il numero di omologazione. |
Articolo 1.07
Dichiarazione del costruttore
Ogni singolo apparecchio è accompagnato da una dichiarazione del costruttore.
Articolo 1.08
Modifiche ad apparecchi già omologati
|
1. |
Qualsiasi modifica apportata ad apparecchi già omologati comporta il ritiro dell’omologazione.
In caso di modifiche pianificate i relativi particolari sono notificati per iscritto al servizio tecnico competente. |
|
2. |
L’autorità competente decide, dopo aver consultato il servizio tecnico, se l’omologazione è sempre valida o se si renda necessaria un’ispezione o una nuova prova del tipo.
In quest’ultimo caso è attribuito un nuovo numero di omologazione. |
CAPO 2
Requisiti generali minimi degli indicatori della velocità di accostata
Articolo 2.01
Costruzione, progettazione
|
1. |
Gli indicatori della velocità di accostata sono idonei a funzionare a bordo delle navi adibite alla navigazione interna. |
|
2. |
La costruzione e la progettazione dell’apparecchio corrispondono alle attuali regole dell’ingegneria industriale sia sotto il profilo meccanico che quello elettrico. |
|
3. |
In assenza di disposizioni specifiche nell’allegato II o nel presente allegato, i requisiti e i metodi di prova contenuti nella norma europea EN 60945:2002 si applicano all’alimentazione elettrica, alla sicurezza, all’interferenza tra le apparecchiature di bordo, alla distanza di protezione della bussola, alla resistenza alle condizioni climatiche, alla resistenza meccanica, all’impatto ambientale, all’emissione sonora e alla marcatura dell’apparecchio.
Inoltre, l’apparecchiatura soddisfa tutti i requisiti del presente allegato a temperature ambiente comprese tra 0 °C e 40 °C. |
Articolo 2.02
Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
|
1. |
Obblighi generali
Gli indicatori della velocità di accostata soddisfano i requisiti della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE (*2). |
|
2. |
Emissioni spurie
Nelle bande di frequenza 156-165 MHz, 450-470 MHz e 1,53-1,544 GHz, l’intensità di campo non supera il valore limite di 15 μV/m. Le suddette intensità di campo si intendono misurate ad una distanza di 3 m dall’apparecchiatura in esame. |
Articolo 2.03
Funzionamento
|
1. |
Il numero di comandi dell’apparecchiatura è commisurato a quello necessario al normale funzionamento.
La progettazione, le marcature e la manipolazione dei comandi sono tali da consentire un funzionamento semplice, chiaro e rapido. I comandi sono sistemati in modo tale da evitare, per quanto possibile, errori di manipolazione. I comandi non necessari al normale funzionamento non sono direttamente accessibili. |
|
2. |
Tutti i comandi e gli indicatori sono contrassegnati con simboli o marcature in lingua inglese. I simboli soddisfano i requisiti della norma europea EN 60417:1998.
Tutte le cifre ed i caratteri sono di altezza pari ad almeno 4 mm. Se per fondati motivi tecnici è impossibile adottare cifre e caratteri di 4 mm e se dal punto di vista operativo sono accettabili cifre e caratteri più piccoli, la loro altezza può essere ridotta a 3 mm. |
|
3. |
L’apparecchiatura è realizzata in modo che eventuali errori di manipolazione non causino avarie. |
|
4. |
Le funzioni che vanno oltre i requisiti minimi, ad esempio il collegamento ad altre apparecchiature, sono concepite in modo tale che l’apparecchiatura soddisfi i requisiti minimi in tutte le condizioni. |
Articolo 2.04
Istruzioni per l’uso
Insieme a ogni apparecchiatura è fornito un dettagliato manuale di istruzioni in francese, inglese, neerlandese e tedesco, contenente almeno le seguenti informazioni:
|
a) |
accensione e funzionamento; |
|
b) |
manutenzione e assistenza; |
|
c) |
istruzioni generali in materia di sicurezza. |
Articolo 2.05
Installazione del sensore
La direzione di installazione rispetto alla linea di chiglia è indicata sul sensore dell’indicatore della velocità di accostata. Sono fornite anche istruzioni di installazione per ridurre al minimo la sensibilità ad altri movimenti tipici della nave.
CAPO 3
Requisiti minimi di funzionamento degli indicatori della velocità di accostata
Articolo 3.01
Prontezza operativa dell’indicatore della velocità di accostata
|
1. |
L’indicatore della velocità di accostata è pienamente funzionante al massimo dopo 4 minuti dall’accensione, entro i limiti di precisione richiesti. |
|
2. |
L’attivazione dell’indicatore è visualizzata mediante un dispositivo ottico. È possibile osservare e azionare contemporaneamente l’apparecchiatura. |
|
3. |
Non sono ammessi telecomandi senza filo. |
Articolo 3.02
Indicazione della velocità di accostata
|
1. |
La velocità di accostata è indicata su una scala a graduazione lineare, il cui punto zero si trova al centro. La direzione e la grandezza della velocità di accostata sono leggibili con la precisione necessaria. Non sono ammessi indicatori diversi da lancette e diagrammi a barre. |
|
2. |
La scala dell’indicatore, di lunghezza pari ad almeno 20 cm, può essere circolare o rettilinea.
Le scale di forma rettilinea possono essere disposte soltanto orizzontalmente. |
|
3. |
Non sono ammessi indicatori esclusivamente numerici. |
Articolo 3.03
Campi di misura
Gli indicatori della velocità di accostata possono essere dotati di uno o più campi di misura. Si consigliano i seguenti campi di misura:
|
30 |
°/min |
|
60 |
°/min |
|
90 |
°/min |
|
180 |
°/min |
|
300 |
°/min. |
Articolo 3.04
Precisione della velocità di accostata indicata
Il valore indicato non differisce di più del 2 % dal valore massimo misurabile o di più del 10 % dal valore effettivo: viene preso in considerazione il valore più elevato dei due (cfr. appendice).
Articolo 3.05
Sensibilità
La soglia di funzionamento è inferiore o pari ad una variazione della velocità angolare corrispondente all’1 % del valore indicato.
Articolo 3.06
Controllo del funzionamento
|
1. |
Se l’indicatore della velocità di accostata non funziona entro i limiti di precisione richiesti, tale situazione viene segnalata. |
|
2. |
Se viene utilizzato un giroscopio, qualsiasi variazione critica della velocità di rotazione del giroscopio è segnalata da un indicatore. Per variazione critica si intende una variazione che causi un calo di precisione del 10 %. |
Articolo 3.07
Insensibilità ai movimenti tipici della nave
|
1. |
I movimenti di rollio con un’inclinazione fino a 10° a una velocità di accostata fino a 4°/secondo non causano errori di misurazione superiori ai limiti di tolleranza prescritti. |
|
2. |
Gli impatti simili a quelli che si possono verificare durante l’approdo non causano errori di misurazione superiori ai limiti di tolleranza prescritti. |
Articolo 3.08
Insensibilità ai campi magnetici
L’indicatore della velocità di accostata è insensibile ai campi magnetici che si manifestano in genere a bordo delle navi.
Articolo 3.09
Indicatori ripetitori
Gli indicatori ripetitori soddisfano tutti i requisiti previsti per gli indicatori della velocità di accostata.
CAPO 4
Requisiti tecnici minimi degli indicatori della velocità di accostata
Articolo 4.01
Funzionamento
|
1. |
Tutti i comandi sono disposti in modo tale che il loro uso non nasconda nessuna indicazione e la navigazione a mezzo radar resti possibile senza limitazioni. |
|
2. |
Tutti i comandi e gli indicatori sono dotati di un’illuminazione antiabbagliante, adatta a tutte le condizioni di luminosità ambiente e regolabile fino a zero mediante un comando indipendente. |
|
3. |
La messa a punto dei comandi è tale che i movimenti verso destra o verso l’alto corrispondono ad un’azione positiva sulla grandezza da regolare e i movimenti verso sinistra o verso il basso ad un’azione negativa. |
|
4. |
Nel caso di comandi a pulsanti, questi sono individuabili e azionabili al tocco e il punto di pressione è chiaramente percettibile. Se i comandi a pulsanti hanno funzioni multiple, deve risultare chiaramente quale livello è stato attivato. |
Articolo 4.02
Dispositivi di smorzamento
|
1. |
Il sistema a sensori è smorzato per i valori critici. La costante di smorzamento (63 % del valore limite) non supera 0,4 secondi. |
|
2. |
L’indicatore è smorzato per i valori critici.
È ammesso un comando per aumentare lo smorzamento dell’indicatore. In nessun caso la costante di smorzamento può superare 5 secondi. |
Articolo 4.03
Raccordo di apparecchiature supplementari
|
1. |
Se l’indicatore della velocità di accostata può essere raccordato a indicatori ripetitori o apparecchiature simili, l’indicazione della velocità di accostata resta disponibile sotto forma di segnale elettrico analogico. Inoltre, l’indicatore della velocità di accostata può essere dotato di un’interfaccia digitale in conformità al paragrafo 2.
Il segnale resta separato galvanicamente dalla massa e disponibile come tensione analogica proporzionale pari a 20 mV/°/min ± 5 % e con una resistenza interna non superiore a 100 Ohm. La polarità è positiva per un’accostata della nave verso tribordo e negativa per un’accostata verso babordo. La soglia di funzionamento non supera il valore di 0,3°/minuto. Per le temperature da 0 °C a 40 °C, l’errore zero non supera il valore di 1°/minuto. Con l’indicatore inserito e il sensore in posizione immobile, la tensione parassita nel segnale d’uscita, misurata a valle di un filtro passa basso semplice di banda passante pari a 10 Hz, non supera 10 mV. Il segnale della velocità di accostata è disponibile con uno smorzamento che non superi i limiti di cui all’articolo 4.02, paragrafo 1. |
|
2. |
È progettata un’interfaccia digitale ai sensi delle norme europee EN 61162-1: 2008, EN 61162-2: 1998 ed EN 61162-3: 2008. |
|
3. |
È previsto un commutatore per l’inserimento di un allarme esterno il quale è installato in modo da creare isolamento galvanico all’indicatore della velocità di accostata.
L’allarme esterno si inserisce mediante chiusura del contatto quando:
|
CAPO 5
Condizioni e procedure di prova degli indicatori della velocità di accostata
Articolo 5.01
Sicurezza, capacità di carico e compatibilità elettromagnetica
Le prove inerenti all’alimentazione elettrica, alla sicurezza, all’interferenza tra le apparecchiature di bordo, alla distanza di protezione della bussola, alla resistenza alle condizioni climatiche, alla resistenza meccanica, all’impatto ambientale, all’emissione sonora e alla compatibilità elettromagnetica sono eseguite conformemente alla norma europea EN 60945:2002.
Articolo 5.02
Emissioni spurie
Le emissioni spurie sono misurate secondo la norma europea EN 60945:2002 nel campo di frequenza da 30 a 2000 MHz.
Sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 2.02, paragrafo 2.
Articolo 5.03
Procedimento di prova
|
1. |
Gli indicatori della velocità di accostata sono sottoposti a prova in condizioni nominali ed estreme di funzionamento. A tale fine, la tensione di funzionamento e la temperatura ambiente sono modificate fino ai limiti prescritti.
Inoltre, sono impiegati dei radiotrasmettitori per creare intensità di campo limite nelle vicinanze dell’indicatore. |
|
2. |
Alle condizioni di cui al paragrafo 1, l’errore di segnalazione resta al di sotto dei limiti di tolleranza indicati nell’allegato. |
|
3. |
Devono essere soddisfatti tutti i requisiti minimi di cui ai capi da 2 a 4. |
Appendice
Tabella 1
Tolleranze di errore per gli indicatori della velocità di accostata
PARTE III
Requisiti concernenti l’installazione e le prove di funzionamento degli impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna
Sommario
|
Articolo 1 — |
Disposizioni generali |
|
Articolo 2 — |
Ditte specializzate autorizzate |
|
Articolo 3 — |
Requisiti relativi all’alimentazione elettrica di bordo |
|
Articolo 4 — |
Installazione dell’antenna radar |
|
Articolo 5 — |
Installazione dell’unità di visualizzazione e del blocco di comando |
|
Articolo 6 — |
Installazione dell’indicatore di velocità di accostata |
|
Articolo 7 — |
Installazione del sensore di posizione |
|
Articolo 8 — |
Installazione e prova di funzionamento |
|
Articolo 9 — |
Certificato di installazione e funzionamento |
Articolo 1
Aspetti generali
|
1. |
L’installazione e le prove di funzionamento degli impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata devono essere effettuate secondo le disposizioni seguenti. |
|
2. |
Solo le apparecchiature autorizzate con
possono essere installate. |
Articolo 2
Imprese specializzate autorizzate
|
1. |
L’installazione, la sostituzione, la riparazione o la manutenzione di impianti radar e di indicatori della velocità di accostata possono essere effettuate unicamente da imprese specializzate autorizzate dall’autorità competente.
Le autorità competenti responsabili dell’autorizzazione sono comunicate alla Commissione europea. |
|
2. |
L’autorizzazione può essere ritirata dall’autorità competente. |
|
3. |
L’autorità competente comunica immediatamente alla Commissione europea le imprese specializzate da essa autorizzate. |
Articolo 3
Requisiti relativi all’alimentazione elettrica di bordo
Tutti i cavi di alimentazione degli impianti di navigazione radar e degli indicatori della velocità di accostata sono dotati di un proprio fusibile e, se possibile, sono a prova di guasto.
Articolo 4
Installazione dell’antenna radar
|
1. |
L’antenna radar è installata il più vicino possibile all’asse longitudinale della nave. Il campo d’emissione dell’antenna è privo di ostacoli suscettibili di provocare falsi echi oppure settori d’ombra indesiderati; se necessario, l’antenna radar è montata a prua. L’installazione e il fissaggio dell’antenna radar nella posizione d’esercizio assicurano la stabilità sufficiente per consentire il funzionamento dell’impianto di navigazione radar con la precisione richiesta. |
|
2. |
Una volta corretto l’errore angolare dovuto al montaggio e acceso l’impianto, lo scarto tra la linea di fede e l’asse longitudinale della nave non è superiore a 1 grado. |
Articolo 5
Installazione dell’unità di visualizzazione e del blocco di comando
|
1. |
L’unità di visualizzazione e il blocco di comando sono installati nella timoneria in modo che la valutazione dell’immagine radar e il funzionamento dell’impianto di navigazione radar non presentino difficoltà. La disposizione azimutale dell’immagine radar coincide con la situazione naturale dell’ambiente circostante. Supporti e console adattabili sono costruiti in modo da poter essere fissati in qualsiasi posizione libera da vibrazioni. |
|
2. |
Durante la navigazione a mezzo radar, la luce artificiale non provoca riflessi in direzione dell’osservatore radar. |
|
3. |
Se non fa parte dell’unità di visualizzazione il blocco di comando si trova in un alloggiamento situato a non più di 1 m di distanza dall’unità. Non sono ammessi telecomandi senza filo. |
|
4. |
Gli eventuali indicatori ripetitori soddisfano i requisiti relativi agli impianti radar per la navigazione. |
Articolo 6
Installazione dell’indicatore della velocità di accostata
|
1. |
L’indicatore della velocità di accostata è collocato davanti al timoniere all’interno del suo campo di visuale. |
|
2. |
Il sistema a sensori è possibilmente installato nella parte centrale della nave, orizzontalmente e in direzione dell’asse longitudinale. Il punto in cui è installato per quanto possibile non è esposto a vibrazioni ed è soggetto solo a modeste fluttuazioni di temperatura. L’indicatore è possibilmente installato direttamente sopra lo schermo radar. |
|
3. |
Gli eventuali indicatori ripetitori soddisfano i requisiti relativi agli indicatori della velocità di accostata. |
Articolo 7
Installazione del sensore di posizione
Per il dispositivo ECDIS interno funzionante in modo navigazione, il sensore di posizione (ad esempio l’antenna DGPS) deve essere installato in modo che possa funzionare con la maggior precisione possibile e non subisca gli effetti negativi provocati da sovrastrutture e apparecchiature trasmittenti di bordo.
Articolo 8
Installazione e prova di funzionamento
L’autorità competente o una delle imprese autorizzate di cui all’articolo 2 esegue l’installazione e la relativa prova di funzionamento anteriormente alla prima messa in funzione dopo l’installazione, in caso di rinnovo o proroga del certificato comunitario (salvo nei casi previsti dall’articolo 2.09, paragrafo 2, dell’allegato II) e dopo ogni modifica apportata alla nave, suscettibile di perturbare le condizioni di funzionamento delle apparecchiature. A tal fine sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
l’alimentazione elettrica è dotata di un proprio dispositivo di sicurezza; |
|
b) |
la tensione di funzionamento rientra nei limiti di tolleranza; |
|
c) |
i cavi e la loro posa soddisfano le disposizioni dell’allegato II e, se del caso, quelle dell’ADN; |
|
d) |
il numero di rotazioni dell’antenna è di almeno 24 al minuto; |
|
e) |
nel campo d’emissione dell’antenna non si trova alcun ostacolo che pregiudichi la navigazione; |
|
f) |
l’interruttore di sicurezza per l’antenna, se presente, è in buono stato di funzionamento; |
|
g) |
le unità di visualizzazione, gli indicatori della velocità di accostata e i blocchi di comando sono disposti secondo criteri ergonomici e conviviali; |
|
h) |
la linea di fede dell’impianto di navigazione radar può differire al massimo di 1 grado dall’asse longitudinale della nave; |
|
i) |
la precisione della rappresentazione azimutale e della portata soddisfa i requisiti (rilevamento in base a obiettivi noti); |
|
j) |
la linearità alle portate ridotte è corretta (pushing e pulling); |
|
k) |
la portata minima rappresentabile è pari o inferiore a 15 m; |
|
l) |
il punto centrale dell’immagine è visibile e il suo diametro non supera 1 mm; |
|
m) |
falsi echi da riflessione e settori d’ombra indesiderati sulla linea di fede non si manifestano né pregiudicano la sicurezza della navigazione; |
|
n) |
i soppressori degli echi di disturbo provocati dalla pioggia e dalle onde (Preset STC e FTC) e i relativi comandi operano correttamente; |
|
o) |
la regolazione dell’amplificazione è in buono stato di funzionamento; |
|
p) |
la messa a fuoco e la risoluzione dell’immagine sono corrette; |
|
q) |
la direzione di accostata della nave corrisponde a quella indicata dall’indicatore della velocità di accostata e la posizione zero in navigazione avanti dritta è corretta; |
|
r) |
l’impianto di navigazione radar non è sensibile a emissioni del radiotrasmettitore di bordo oppure a interferenze causate da altre fonti che si trovano a bordo; |
|
s) |
l’impianto di navigazione radar o l’indicatore della velocità di accostata non devono interferire con le altre apparecchiature di bordo. |
Inoltre, per il dispositivo ECDIS interno:
|
t) |
l’errore di posizionamento statico della carta non è superiore a 2 m; |
|
u) |
l’errore di angolo di fase statico della carta non è superiore a 1°. |
Articolo 9
Certificato di installazione e funzionamento
Dopo il superamento della prova in conformità all’articolo 8, l’autorità competente, il servizio tecnico o l’impresa autorizzata emette un certificato conforme al modello di cui alla parte IV. Detto certificato va tenuto costantemente a bordo.
Nel caso in cui non fossero soddisfatte le condizioni di prova, è compilato un elenco dei difetti. Qualsiasi certificato esistente è ritirato o inviato all’autorità competente dal servizio tecnico o dall’impresa autorizzata.
PARTE IV
(MODELLO)
Certificato di installazione e funzionamento degli impianti di navigazione radar e degli indicatori della velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna
Tipo/nome della nave: …
Numero unico europeo di identificazione della nave: …
Proprietario: …
Nome: …
Indirizzo: …
Impianto per la navigazione radar Numero: …
|
Voce |
Tipo |
Fabbricante |
Numero di omologazione |
Numero di serie |
|
|
|
|
|
|
Indicatori della velocità di accostata Numero: …
|
Voce |
Tipo |
Fabbricante |
Numero di omologazione |
Numero di serie |
|
|
|
|
|
|
Con il presente si certifica che l’impianto per la navigazione radar e l’indicatore di velocità di accostata della nave in questione soddisfano i requisiti della direttiva 2006/87/CE, allegato IX, parte III, concernenti l’installazione e le prove di funzionamento degli impianti per la navigazione radar e degli indicatori della velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna.
Impresa specializzata autorizzata/servizio tecnico/autorità competente (*3)
Nome: …
Indirizzo: …
Timbro/sigillo Luogo: … Data …
Firma
PARTE V
(MODELLO)
|
1. |
Registro delle autorità competenti per l’omologazione di impianti per la navigazione radar e indicatori della velocità di accostata
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Registro degli impianti di navigazione radar e degli indicatori della velocità di accostata autorizzati
|
|
3. |
Registro degli impianti di navigazione radar e degli indicatori della velocità di accostata autorizzati sulla base di omologazioni equivalenti
|
|
4. |
Registro delle imprese specializzate autorizzate ad installare impianti di navigazione radar e indicatori della velocità di accostata
Belgio
Bulgaria
Danimarca
Germania
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Italia
Irlanda
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Austria
Polonia
Portogallo
Romania
Svezia
Svizzera
Spagna
Slovacchia
Slovenia
Repubblica ceca
Ungheria
Regno Unito
Cipro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
Registro degli istituti di prova specificati per la prova del tipo degli impianti di navigazione radar e degli indicatori della velocità di accostata
|
PARTE VI
Impianti equivalenti
|
1) |
Impianto per la navigazione radar: omologazioni basate sulla risoluzione 1989-II-33 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, del 19 maggio 1989, modificata da ultimo dalla risoluzione 2008-II-11 del 27 novembre 2008 (*4) |
|
2) |
Indicatori della velocità di accostata: omologazioni basate sulla risoluzione 1989-II-34 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, del 19 maggio 1989, modificata da ultimo dalla risoluzione 2008-II-11 del 27 novembre 2008 (*4) |
|
3) |
Impianto di navigazione radar e indicatori della velocità di accostata installati e funzionanti in conformità alla risoluzione 1989-II-35 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, del 19 maggio 1989, modificata da ultimo dalla risoluzione 2008-II-11 del 27 novembre 2008 (*4) |
(*1) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
(*2) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.
(*3) Cancellare le voci non pertinenti
(*4) Requisiti per l’installazione e il funzionamento di impianti di navigazione radar e di indicatori della velocità di accostata per la navigazione sul Reno.
|
10.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/49 |
DIRETTIVA 2012/49/UE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2012
che modifica l’allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, prima frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Dopo l’adozione della direttiva 2006/87/CE sono stati adottati emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. |
|
(2) |
È opportuno assicurare che il certificato comunitario per la navigazione interna e il certificato navale rilasciato in conformità dell’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. |
|
(3) |
Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, è necessario che le modifiche alla direttiva 2006/87/CE entrino in vigore il più rapidamente possibile. |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare in tal senso la direttiva 2006/87/CE. |
|
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2006/87/CE è modificata conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è così modificato:
|
1) |
l’indice è modificato come segue:
|
|
2) |
è inserito il seguente capo 14 bis: «CAPO 14 bis IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI BORDO PER NAVI PASSEGGERI Articolo 14 bis.01 Definizioni Ai fini del presente capo, si intende per:
Articolo 14 bis.02 Disposizioni generali
Articolo 14 bis.03 Domanda di omologazione
Articolo 14 bis.04 Procedura di omologazione
Articolo 14 bis.05 Modifica delle omologazioni
Articolo 14 bis.06 Conformità
Articolo 14 bis.07 Accettazione di omologazioni equivalenti Gli Stati membri possono riconoscere omologazioni di sistemi di depurazione di bordo basati su norme differenti per l’uso nelle rispettive vie navigabili nazionali. Tali omologazioni vanno notificate alla Commissione. Articolo 14 bis.08 Verifica dei numeri di serie
Articolo 14 bis.09 Conformità della produzione
Articolo 14 bis.10 Non conformità con il tipo omologato di impianto di depurazione di bordo
Articolo 14 bis.11 Misurazione di campioni scelti a caso/Controllo speciale
Articolo 14 bis.12 Autorità competenti e servizi tecnici Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e dei servizi tecnici responsabili dell’esecuzione delle funzioni illustrate nel presente capo. I servizi tecnici devono essere conformi alla norma europea sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura (norma EN ISO/IEC 17025:2005-8), tenuto conto delle seguenti condizioni:
|
|
3) |
all’articolo 15.14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
|
4) |
nella tabella dell’articolo 24.02, paragrafo 2, dopo le rubriche relative al capo 12 sono inserite le seguenti rubriche relative al capo 14 bis:
|
|
5) |
nella tabella dell’articolo 24.06, paragrafo 5, dopo le rubriche relative al capo 11 sono inserite le seguenti rubriche relative al capo 14 bis:
|
|
6) |
nella tabella dell’articolo 24 bis.02, paragrafo 2, dopo le rubriche relative al capo 12 sono inserite le seguenti rubriche relative al capo 14 bis:
|
|
7) |
sono aggiunte le seguenti appendici da VI a VII: «Appendice VI Impianti di depurazione di bordo Disposizioni supplementari e modelli di certificati Indice PARTE I Disposizioni supplementari
PARTE II Scheda informativa (modello)
PARTE III Certificato di omologazione (modello)
PARTE IV Sistema di numerazione delle omologazioni PARTE V Sintesi delle omologazioni di tipi di impianti di depurazione di bordo PARTE VI Sintesi degli impianti di depurazione di bordo fabbricati (modello) PARTE VII Scheda informativa per gli impianti di depurazione di bordo con omologazione (modello) PARTE VIII Registrazione dei parametri dell’impianto di depurazione di bordo per il controllo speciale (modello)
PARTE IX Omologazioni equivalenti PARTE I Disposizioni supplementari 1. Marcatura degli impianti di depurazione di bordo
2. Prove Nell’appendice VII è illustrata la procedura di prova degli impianti di depurazione di bordo. 3. Valutazione della conformità della produzione
PARTE II (MODELLO) Scheda informativa n. relativa all’omologazione degli impianti di depurazione di bordo destinati al montaggio sulle imbarcazioni per la navigazione interna Tipo di impianto di depurazione di bordo: … 0. Aspetti generali 0.1 Marca (marchio commerciale): … 0.2 Designazione del tipo di impianto di depurazione di bordo da parte del fabbricante: … … 0.3 Codice del tipo del fabbricante corrispondente alle informazioni fornite sull’impianto di depurazione di bordo: … … 0.4 Nome e indirizzo del fabbricante: … Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante: … … 0.5 Posizione, codificazione e metodo di affissione del numero di serie dell’impianto di depurazione di bordo: … … 0.6 Posizione e metodo di affissione del numero di omologazione: … … 0.7 Indirizzo(i) delle unità di produzione: … … Allegati: 1. Caratteristiche principali del tipo di impianto di depurazione di bordo 2. Criteri dimensionali e di progettazione, specifiche e regolamenti dimensionali applicati 3. Schema dell’impianto di depurazione di bordo con elenco delle parti 4. Schema dell’impianto di prova con elenco delle parti 5 Schema dell’impianto elettrico (schema R/I) 6. Dichiarazione che sono state rispettate tutte le specifiche relative alla sicurezza meccanica, elettrica e tecnica degli impianti di depurazione di bordo e le specifiche relative alla sicurezza dell’imbarcazione 7. Caratteristiche di tutte le parti dell’imbarcazione che sono collegate all’impianto di depurazione di bordo 8. Guida del fabbricante per il controllo dei componenti e parametri relativi dell’impianto di depurazione di bordo che intervengono nel trattamento delle acque reflue in conformità con l’articolo 14 bis.01, paragrafo 10 9. Fotografie dell’impianto di depurazione di bordo 10. Concetti operativi (5) 10.1. Istruzioni per il funzionamento manuale dell’impianto di depurazione di bordo 10.2. Informazioni sulla gestione dei fanghi di depurazione in eccesso (intervalli di scarico) 10.3. Informazioni sulla manutenzione e la riparazione 10.4. Informazioni sugli interventi necessari in caso di stand-by dell’impianto di depurazione di bordo 10.5. Informazioni sugli interventi necessari in caso di operatività di emergenza dell’impianto di depurazione di bordo 10.6. Informazioni relative alle modalità spegnimento, arresto e riavvio dell’impianto di depurazione di bordo 10.7. Informazioni sui requisiti di pretrattamento delle acque reflue delle cucine 11. Altre appendici (elencare qui) Data, firma del fabbricante dell’impianto di depurazione di bordo … … «Addendum Caratteristiche principali del tipo di impianto di depurazione di bordo (MODELLO) 1. Descrizione dell’impianto di depurazione di bordo 1.1. Fabbricante: … 1.2. Numero di serie dell’impianto: … 1.3. Modalità del trattamento: biochimico o meccanico/chimico (6 10 15) 1.4. Serbatoio di stoccaggio delle acque reflue collocato a monte? Sì, … m3 / No4 2. Criteri dimensionali e di progettazione (incluse eventuali istruzioni speciali di montaggio o restrizioni d’uso) 2.1. … 2.2. … 3. Dimensioni dell’impianto di depurazione di bordo 3.1. Portata volumetrica massima giornaliera di acque reflue Qd (m3/g) … 3.2. Carico giornaliero di inquinante BOD5 (kg/g): … PARTE III Certificato di omologazione (MODELLO) Timbro dell’autorità competente Omologazione n.: … Estensione n.: … Notifica di rilascio/estensione/rifiuto/revoca (7) dell’omologazione di un impianto di depurazione di bordo a norma della direttiva 2006/87/CE Motivi dell’eventuale estensione: … Sezione I 0. Aspetti generali 0.1 Marca (marchio commerciale): … 0.2 Designazione del tipo di impianto di depurazione di bordo da parte del fabbricante: … … 0.3 Codice del tipo del fabbricante corrispondente alle informazioni affisse sull’impianto di depurazione di bordo: … … Posizione: … Modalità di fissaggio: … 0.4 Nome e indirizzo del fabbricante: … … Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante: … … 0.5 Posizione, codificazione e metodo di affissione del numero di serie dell’impianto di depurazione di bordo: … … … 0.6 Posizione e metodo di affissione del numero di omologazione: … … 0.7 Indirizzo(i) delle unità di produzione: … … Sezione II 1. Eventuali limitazioni d’uso: … 1.1. Aspetti particolari di cui tenere conto per il montaggio dell’impianto di depurazione di bordo in un’imbarcazione: … 1.1.1. … 1.1.2. … 2. Servizio tecnico responsabile per l’esecuzione delle prove (8): … … … 3. Data del verbale di prova: … 4. Numero del verbale di prova: … 5. Il sottoscritto certifica con la presente l’accuratezza delle informazioni del fabbricante quali riportate nell’allegata scheda informativa in relazione all’impianto di depurazione di bordo sopramenzionato, conformemente all’allegato VII della direttiva 2006/87/CE e la validità dei risultati di prova allegati relativi al tipo di impianto di depurazione di bordo. Il campione è stato selezionato (i campioni sono stati selezionati) dal fabbricante di concerto con l’autorità competente ed è stato presentato dal fabbricante come prototipo dell’impianto di depurazione di bordo. L’omologazione è rilasciata/estesa/rifiutata/revocata (9): Luogo: … Data: … Firma: … Appendici: Documentazione informativa Risultati delle prove (cfr. allegato I). «Addendum Risultati delle prove di omologazione (MODELLO) 0. Aspetti generali 0.1. Marca (marchio commerciale): … 0.2. Designazione del tipo di impianto di depurazione di bordo da parte del fabbricante: … 1. Informazione sull’esecuzione della(e) prova(e), nella fattispecie tutti i cicli di prova (6 10 15) 1.1. Valori di afflusso 1.1.1. Portata volumetrica giornaliera di acque reflue Qd (m3/g): … 1.1.2. Carico giornaliero di inquinante BOD5 (kg/g): … 1.2. Efficienza di purificazione 1.2.1. Valutazione dei valori di deflusso Valutazione dei valori di deflusso BOD5 (mg/l)
Valutazione dei valori di deflusso COD (mg/l)
Valutazione dei valori di deflusso TOC (mg/l)
Valutazione dei valori di deflusso SRF (mg/l)
1.2.2. Efficienza di purificazione (efficienza di eliminazione) (%)
1.3. Ulteriori parametri misurati 1.3.1. Parametri supplementari di afflusso e deflusso:
1.3.2. I seguenti parametri operativi devono essere registrati durante il campionamento — se disponibili
1.3.3. Ulteriori parametri operativi sulla base delle istruzioni d’uso del fabbricante … … … … 1.4. Autorità competente o servizio tecnico Luogo, data … Firma: … PARTE IV Sistema di numerazione delle omologazioni 1. Sistema Il numero è costituito da 4 sezioni separate dal segno “*”. Sezione 1 La lettera “e” minuscola seguita dal numero distintivo dello Stato che rilascia l’omologazione:
Sezione 2 L’indicazione del livello dei requisiti. È probabile che in futuro i requisiti relativi all’efficienza di purificazione siano resi più rigorosi. I differenti livelli dei requisiti sono indicati con numeri romani partendo dal livello I. Sezione 3 Un numero progressivo a 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante il numero di omologazione di base. La sequenza numerica inizia da 0001. Sezione 4 Un numero progressivo a 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l’estensione. La sequenza numerica inizia da 01 per ogni numero. 2. Esempi
PARTE V Sintesi delle omologazioni di tipi di impianti di depurazione di bordo (MODELLO) Timbro dell’autorità competente Elenco n.: … Periodo dal … al …
PARTE VI (MODELLO) Sintesi degli impianti di depurazione di bordo fabbricati Timbro dell’autorità competente Elenco n.: … Per il periodo da: … a: … Le seguenti informazioni sono fornite in relazione a tipi di impianti di depurazione di bordo e numeri di omologazione di impianti di depurazione di bordo fabbricati nel periodo sopraindicato in conformità con le disposizioni della direttiva 2006/87/CE. Marca (marchio commerciale): … Designazione del tipo di impianto di depurazione di bordo da parte del fabbricante: … … Numero di omologazione: … Data del rilascio: … Data del primo rilascio (per le estensioni): … Numero di serie dell’impianto di depurazione di bordo:
PARTE VII Scheda informativa per gli impianti di depurazione di bordo omologati (MODELLO) Timbro dell’autorità competente
PARTE VIII Registrazione dei parametri dell’impianto di depurazione di bordo ai fini del controllo speciale (MODELLO) 1. Aspetti generali 1.1 Caratteristiche particolari dell’impianto di depurazione di bordo 1.1.1 Marca: … 1.1.2 Designazione del costruttore: … … 1.1.3 Numero di omologazione: … 1.1.4 Numero di serie dell’impianto di depurazione di bordo: … … 1.2 Documentazione L’impianto di depurazione di bordo è sottoposto a prova e i risultati della prova sono registrati in fogli separati, numerati individualmente, firmati dall’ispettore e allegati alla registrazione. 1.3 Prove Le prove sono effettuate sulla base della guida del fabbricante per il controllo dei componenti e dei parametri dell’impianto di depurazione di bordo relativi al trattamento delle acque reflue conformemente all’articolo 14 bis.01, paragrafo 10. In casi singoli motivati gli ispettori possono, a propria discrezione, sollevare dall’obbligo di verificare determinati parametri o componenti dell’impianto. Nel corso della prova deve essere prelevato almeno un campione scelto a caso. I risultati della misurazione del campione scelto a caso sono confrontati con i valori di controllo di cui alla tabella 2 dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2. 1.4 Il verbale di prova e le registrazioni allegate comportano un totale di … (14) …10 pagine. 2. Parametri Con la presente si certifica che l’impianto di depurazione di bordo sottoposto a prova non si discosta in misura inammissibile dai parametri e che i valori di controllo, di cui alla tabella 2 dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2, non sono stati superati. Nome e indirizzo della commissione di ispezione: … … … Nome dell’ispettore: … Luogo e data: … Firma: … Prova riconosciuta dall’autorità competente: … … … Luogo e data: … Firma: … Timbro dell’autorità competente Nome e indirizzo della commissione di ispezione: … … … Nome dell’ispettore: … Luogo e data … Firma: … Prova riconosciuta dall’autorità competente: … … … Luogo e data … Firma: … Timbro dell’autorità competente Nome e indirizzo della commissione di ispezione: … … … Nome dell’ispettore: … Luogo e data … Firma: … Prova riconosciuta dall’autorità competente: … … … Luogo e data … Firma: … Timbro dell’autorità competente «Addendum Appendice alla registrazione dei parametri dell’impianto di depurazione di bordo (MODELLO) Nome della nave: … Numero unico europeo di identificazione delle navi: … Fabbricante: … Tipo di impianto: … (Marca/marchio/ denominazione commerciale) (Designazione del fabbricante) Omologazione n.: … Anno di costruzione dell’impianto di depurazione di bordo: … Numero di serie dell’impianto di depurazione di bordo … Sito di installazione: … (Numero di serie) L’impianto di depurazione di bordo e i suoi componenti che intervengono nel trattamento delle acque reflue sono stati identificati grazie all’apposita targhetta. Le prove sono state effettuate sulla base della guida del fabbricante per il controllo dei componenti e dei parametri relativi al trattamento delle acque reflue. A) Prova dei componenti Ulteriori componenti che intervengono nel trattamento delle acque reflue elencati nella guida del fabbricante per il controllo dei componenti e dei parametri che intervengono nel trattamento delle acque reflue o la parte II dell’allegato 4 devono essere indicati di seguito.
B) Risultati della misurazione dei campioni scelti a caso:
C) Osservazioni: … (Sono state riscontrate le seguenti regolazioni, modifiche o alterazioni anomale dell’impianto di depurazione di bordo installato) … … … … … … Nome dell’ispettore: … Luogo e data … Firma: … PARTE IX Omologazioni equivalenti Omologazioni di cui alla risoluzione 2010-II-27 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno del 9 dicembre 2010 «Appendice VII Impianto di depurazione di bordo Procedura di prova 1 ASPETTI GENERALI 1.1. Quadro generale Le specifiche di prova sono utilizzate per verificare l’adeguatezza degli impianti di depurazione di bordo montati sulle navi passeggeri. Nell’ambito di tale procedura, il processo e la tecnologia di trattamento utilizzati sono esaminati e approvati utilizzando un impianto di prova. La conformità dell’impianto di prova con gli impianti messi in servizio in una fase successiva è garantita applicando criteri dimensionali e di progettazione identici. 1.2. Responsabilità e sito di prova L’impianto di prova per una serie di tipi di impianti di depurazione di bordo è sottoposto a prova da parte di un servizio tecnico. Le condizioni di prova nel relativo sito sono di competenza del servizio tecnico e devono corrispondere alle condizioni qui specificate. 1.3. Documenti da presentare La prova è effettuata sulla base della scheda informativa in conformità della parte II dell’appendice VI. 1.4. Specifiche dimensionali dell’impianto Gli impianti di depurazione di bordo presentano caratteristiche dimensionali e di progettazione tali da non superare durante il funzionamento i valori limite, in fase di efflusso, di cui alle tabelle 1 e 2 dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2. 2. MISURE PREPARATORIE IN VISTA DELLA PROVA 2.1. Aspetti generali Prima dell’inizio della prova il fabbricante fornisce al servizio tecnico le specifiche strutturali e di processo dell’impianto di prova, compresa una serie completa di disegni e calcioli di supporto in conformità della parte II dell’appendice VI e informazioni complete sui requisiti dell’impianto di depurazione di bordo per quanto riguarda installazione, manutenzione e funzionamento. Il fabbricante fornisce al servizio tecnico informazioni sulla sicurezza meccanica, elettrica e tecnica dell’impianto di depurazione di bordo da sottoporre a prova. 2.2. Installazione e messa in servizio Ai fini della prova il fabbricante installa l’impianto di prova in modo che esso corrisponda alle previste modalità di installazione a bordo della nave passeggeri. Prima di eseguire la prova il fabbricante assembla l’impianto di depurazione di bordo e lo mette in servizio. La fase di avviamento deve essere conforme alle istruzioni operative del fabbricante ed è verificata dal servizio tecnico. 2.3. Fase di messa in servizio Il fabbricante comunica al servizio tecnico la durata nominale, espressa in settimane, della fase di messa in servizio fino alle condizioni normali di funzionamento. Il fabbricante specifica il momento in cui la fase di messa in servizio può considerarsi conclusa e possono iniziare le prove. 2.4. Caratteristiche di afflusso Per la prova dell’impianto sono utilizzate acque reflue domestiche non trattate. Le caratteristiche di afflusso per quanto riguarda le concentrazioni di inquinante sono ricavate dalla documentazione del fabbricante relativa alle caratteristiche dimensionali dell’impianto di depurazione di bordo in conformità con la parte II dell’appendice VI, dividendo la portata di sostanze organiche in forma di carico di BOD5 espressa in kg/d (chilogrammi giorno) per la portata nominale di acque reflue Qd espressa m3/d (metri cubi giorno). Le caratteristiche di afflusso sono fissate di conseguenza dalla commissione di ispezione. Formula 1 Calcolo delle caratteristiche di afflusso
Qualora applicando la formula 1 si ottenga una concentrazione media di BOD5 inferiore a CBOD5mean = 500 mg/l, è necessario fissare una concentrazione media di BOD5 nell’acqua di afflusso pari ad almeno CBOD5,min = 500 mg/l. Il servizio tecnico non deve far passare per un trituratore le acque reflue in afflusso non trattate. È ammessa invece la rimozione della sabbia (ad esempio mediante setacciatura). 3. PROCEDURA DI PROVA 3.1. Fasi di carico e alimentazione idraulica Il periodo di prova si articola su 30 giorni. L’impianto di prova, testato su banco di prova, viene alimentato con acque reflue domestiche in conformità con i carichi specificati nella tabella 1. Le prove devono comportare diverse fasi di carico, ovvero la sequenza delle prove deve tenere conto di fasi di carico normali e speciali (sovraccarico, carico insufficiente e stand-by). La durata di ciascuna fase di carico (numero di giorni di prova) è indicata nella tabella 1. Il carico idraulico medio giornaliero per ciascuna fase di carico è fissato in conformità con la tabella 1. La concentrazione media dell’inquinante, da fissare in conformità del punto 2.4, è mantenuta costante. Tabella 1 Regolazione del carico per ciascuna fase di carico
Le fasi speciali di carico (sovraccarico, carico insufficiente e stand-by) sono condotte consecutivamente senza interruzione; la fase normale di carico è suddivisa in diverse parti. La prova inizia e finisce con una fase normale di carico della durata di almeno cinque giorni in ciascun caso. Per l’alimentazione idraulica sono definiti idrogrammi giornalieri sulla base del tipo di operazione specificata dell’impianto di depurazione di bordo. L’idrogramma giornaliero dell’alimentazione idraulica è selezionato in conformità al modo operativo dell’impianto di depurazione di bordo. Una distinzione deve essere fatta a seconda che l’impianto di depurazione di bordo funzioni con o senza serbatoio di stoccaggio delle acque reflue collocato a monte. Gli idrogrammi di alimentazione (idrogrammi giornalieri) sono riportanti nelle figure 1 e 2. Per l’intero periodo di prova l’afflusso orario deve rimanere costante. La portata volumetrica media oraria di acque reflue Qh,mean è equivalente a 1/24 del carico idraulico giornaliero conformemente alla tabella 1. L’afflusso è misurato costantemente dal servizio tecnico. L’idrogramma giornaliero deve essere mantenuto in una fascia di tolleranza di ±5 %. Figura 1 Idrogramma giornaliero per l’alimentazione dell’impianto di depurazione di bordo con serbatoio di stoccaggio delle acque reflue collocato a monte Quota percentuale di Qh,mean [%] Ora Figura 2 Idrogramma giornaliero per l’alimentazione dell’impianto di depurazione di bordo senza serbatoio di stoccaggio delle acque reflue collocato a monte Quota percentuale di Qh,mean [%] Ora 3.2 Interruzione o annullamento della prova Può rivelarsi necessario interrompere la prova qualora l’impianto di depurazione di prova non possa funzionare in modo adeguato a causa di un’interruzione di corrente o di anomalie di un sottoinsieme. La prova può essere interrotta per la durata della riparazione. In questi casi non è necessario ripetere l’intera prova ma solo la fase di carico in cui si è verificata l’anomalia del sottoinsieme. Se la prova è interrotta per una seconda volta, spetta al servizio tecnico decidere se essa possa essere continuata o no. I motivi della decisione devono essere indicati e documentati nel verbale di prova. In caso di cancellazione della prova, quest’ultima deve essere ripetuta integralmente. 3.3 Analisi dell’efficienza di purificazione e conformità con i valori limite di deflusso. Il servizio tecnico preleva campioni dal materiale di afflusso all’impianto di prova e gli analizza al fine di verificarne la conformità con le caratteristiche di afflusso. Campioni di acque reflue sono prelevati in uscita dall’impianto di prova e analizzati per determinare l’efficienza di purificazione e la conformità con i valori limite di deflusso previsti. Il campionamento comprende sia semplici campioni prelevati a caso sia campioni compositi su 24 ore. Nel caso di questi ultimi il campionamento può essere proporzionale al tempo o alla portata. Il tipo di campionamento composito su 24 ore è specificato dalla commissione di ispezione. Il campionamento di afflusso e deflusso deve essere realizzato contemporaneamente e al medesimo livello. In aggiunta i parametri di controllo BOD5, COD e TOC, sono misurati i seguenti parametri di afflusso e deflusso al fine di descrivere e rappresentare le condizioni ambientali e di prova:
Il numero di analisi varia a seconda delle pertinenti fasi di carico ed è indicato nella tabella 2. Il numero di campionamenti si riferisce all’afflusso o deflusso dall’impianto di prova. Tabella 2 Indicazione del numero e della periodicità dei campionamenti nell’afflusso/deflusso dell’impianto di prova
Se applicabile, sui campioni prelevati a caso sono misurati i seguenti parametri operativi:
3.4 Valutazione delle analisi Al fine di documentare l’efficienza di purificazione determinata e di verificare l’aderenza ai valori limite di processo, devono essere specificati il valore minimo del campione (Min), il valore massimo del campione (Max.) e la media aritmetica (Media) come pure i singoli risultati della misurazione per i parametri di controllo BOD5, COD e TOC. Deve essere inoltre indicata la fase di carico per il valore massimo del campione. Le valutazioni sono condotte congiuntamente per tutte le fasi di carico. I risultati sono elaborati come indicato nella tabella che segue: Tabella 3a Specifiche per l’elaborazione statistica dei dati raccolti — valutazione finalizzata a documentare la conformità con i valori limite di deflusso
Tabella 3b Specifiche per l’elaborazione statistica dei dati raccolti — valutazione finalizzata a documentare l’efficienza di purificazione
I rimanenti parametri, in conformità del punto 3.3, lettere da b) a d), e i parametri operativi in conformità del punto 3.3 sono sintetizzati in una tabella che specifica il risultato minimo del campione (Min), il risultato massimo del campione (Max) e la media aritmetica (Media). 3.5 Conformità con i requisiti del capo 14 bis Si ritiene che i valori limite di cui alle tabelle 1 e 2 dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2, sono rispettati se, per ciascun valore dei parametri COD, BOD5 e TOC:
3.6 Funzionamento e manutenzione nel corso delle prove Durante tutte le prove l’impianto di prova è utilizzato conformemente alle specifiche del fabbricante. I controlli e la manutenzione ordinari sono effettuati in conformità con le istruzioni di funzionamento e manutenzione del fabbricante. I fanghi di depurazione in eccesso generati nel processo di purificazione biologica possono essere rimossi dall’impianto di depurazione di bordo soltanto se ciò è specificato dalle istruzioni di funzionamento e manutenzione del fabbricante. Tutti gli interventi di manutenzione effettuati sono registrati dal servizio tecnico e documentati nel verbale di prova. Durante le prove solo le persone autorizzate possono avere accesso all’impianto di prova. 3.7 Analisi dei campioni / metodo di analisi I parametri oggetto di studio sono analizzati mediante procedure standard approvate. La procedura standard utilizzata deve essere specificata. 4 VERBALE DI PROVA
Esempi di sequenze di prova Esempio n. 1 Hydraulische Belastung Qd [%] Normallast Überlast Normallast Unterlast Normallast Stand By Normallast Esempio n. 2 Hydraulische Belastung Qd [%] Normallast Normallast Unterlast Stand By Normallast Normallast Überlast
Osservazioni sulla determinazione del fabbisogno biochimico di ossigeno dopo cinque giorni (BOD5) in campioni compositi su 24 ore Le norme internazionali ISO 5815 and 5815-2: 2003 stabiliscono che, ai fini dell’analisi per determinare il fabbisogno biochimico di ossigeno i campioni di acqua devono essere conservati immediatamente dopo il campionamento e fino al momento dell’analisi in una bottiglia riempita fino all’orlo e sigillata ermeticamente a una temperatura di 0-4 °C. La procedura per determinare BOD5 dovrebbe iniziare prima possibile o comunque entro 24 ore dalla conclusione del campionamento. Al fine di evitare processi di degradazione biochimica nel campione composito su 24 ore, nella pratica il campione d’acqua è raffreddato a una temperatura di 4 °C massimo mentre il campionamento prosegue ed è conservato a tale temperatura una volta completato il processo di campionamento. Apparecchiature adeguate per il campionamento sono regolarmente in commercio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Gli Stati membri possono applicare procedure equivalenti
(2) Ai fini della prova si può fare riferimento al carbonio organico totale (TOC) anziché al fabbisogno chimico di ossigeno (COD).
(3) Gli Stati membri possono applicare procedure equivalenti
(4) Ai fini della prova si può fare riferimento al carbonio organico totale (TOC) anziché al fabbisogno chimico di ossigeno (COD).
(5) Fasi operative
Ai fini delle prove sono definite le seguenti fasi operative:
|
a) |
Operatività in stand-by, quando l’impianto di depurazione di bordo è in funzione ma non ha trattato acque reflue per più di un giorno. Un impianto di depurazione di bordo può essere in stand-by quando, ad esempio, la nave passeggeri non è in servizio per un lungo periodo ed è all’ormeggio. |
|
b) |
Operatività di emergenza, quando sottoinsiemi individuali di un impianto di depurazione di bordo presentano anomalie che non consentono di trattare le acque reflue come previsto. |
|
c) |
Modalità spegnimento, arresto e riavvio, quando un impianto di depurazione di bordo è messo fuori servizio per un periodo prolungato (ormeggio invernale) e l’alimentazione è disattivata o quando l’impianto di depurazione di bordo è riavviato all’inizio della stagione. |
(6) Indicare la voce pertinente.
(7) Indicare la voce pertinente.
(8) Quando le prove sono eseguite dall’autorità competente indicare “non pertinente”.
(9) Indicare la voce pertinente.
(10) Nel caso di più cicli di prove indicare ogni ciclo.
(11) Non esistono valori limite per l’afflusso.
(12) Certificato di omologazione pertinente.
(13) Indicare la voce pertinente.
(14) Da inserire da chi effettua la prova.
(15) Indicare la casella appropriata.
(16) Barrare la casella che interessa.
(17) Non esistono valori limite per l’afflusso.