ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.357.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 357

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
28 dicembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l’altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1270/2012 della Commissione, del 21 dicembre 2012, recante deroga al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio con riguardo al termine per la revisione della decisione sul sostegno specifico al Portogallo per il 2012, al regolamento (CE) n. 1120/2009 con riguardo al termine per la notifica di tale revisione e alle condizioni applicabili ad attività agricole specifiche che comportano vantaggi agroambientali aggiuntivi e al regolamento (CE) n. 1122/2009 con riguardo alle informazioni contenute nella domanda di aiuto

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2012 della Commissione, del 21 dicembre 2012, recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1122/2009 per quanto riguarda la possibilità di presentare domanda di aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico per il 2012 e domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto provenienti dalla riserva nazionale, o di aumento del loro valore unitario, nel 2012, nonché il contenuto della domanda unica; del regolamento (CE) n. 1120/2009 per quanto riguarda la dichiarazione dei diritti all’aiuto nel 2012 e del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la verifica delle condizioni di ammissibilità prima dei pagamenti e la data in cui le parcelle agricole devono essere a disposizione dell’agricoltore

10

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2012/835/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

13

 

 

2012/836/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 luglio 2012, relativa alla misura SA.34440 (12/C) alla quale il Granducato di Lussemburgo ha dato esecuzione Vendita di Dexia BIL [notificata con il numero C(2012) 5264]  ( 1 )

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 357/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1269/2012 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2012

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l’altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 954/2006 (2) il Consiglio, in seguito a un’inchiesta («inchiesta iniziale»), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina. Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem del 24,1 % istituito nei confronti delle importazioni provenienti da determinati produttori esportatori russi, con un’aliquota di dazio residuo del 35,8 % applicata alle importazioni da tutte le altre società in Russia. Il dazio antidumping definitivo imposto per il gruppo oggetto della presente inchiesta di riesame, OAO TMK («gruppo TMK» o «richiedente»), composto da OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works, era del 35,8 %, vale a dire pari al dazio residuo.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 812/2008 (3) il Consiglio, in seguito all’apertura di un riesame intermedio richiesto dal gruppo TMK a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («inchiesta di riesame»), ha modificato il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, per il gruppo TMK, portandolo al 27,2 %.

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 (4) il Consiglio, in seguito a un riesame in previsione della scadenza («inchiesta di riesame in previsione della scadenza»), ha mantenuto le misure istituite dal regolamento (CE) n. 954/2006 sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina.

(4)

Le misure attualmente in vigore sono quindi quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012. Il gruppo TMK, costituito da OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works, è soggetto a un dazio antidumping del 27,2 %.

1.2.   Apertura di un riesame intermedio parziale

(5)

Il 14 ottobre 2011 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura») (5), l’apertura di un riesame intermedio parziale, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia.

(6)

Il riesame, la cui portata è limitata all’analisi del dumping, è stato aperto a seguito di una domanda documentata presentata dal gruppo TMK. In tale domanda il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non sia più necessario mantenere le misure al livello attuale per compensare il dumping pregiudizievole.

1.3.   Parti interessate

(7)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame intermedio parziale il richiedente, le autorità del paese esportatore e l’industria dell’Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura.

(8)

Al fine di ottenere le informazioni necessarie per la sua inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente, che ha risposto entro il termine stabilito.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il livello del dumping. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi del richiedente e delle società commerciali collegate ZAO TMK Trade House (Mosca), TMK Warehouse Complex LLC (Lytkaryno), TMK Europe GmbH (Colonia), TMK Italia s.r.l. (Lecco) e TMK Global SA (Ginevra).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(10)

L’inchiesta relativa al livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(11)

Il prodotto in esame è lo stesso prodotto definito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che ha istituito le misure attualmente in vigore, ovvero tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value — CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW) (6), attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00 , ex 7304 19 10 , ex 7304 19 30 , ex 7304 22 00 , ex 7304 23 00 , ex 7304 24 00 , ex 7304 29 10 , ex 7304 29 30 , ex 7304 31 80 , ex 7304 39 58 , ex 7304 39 92 , ex 7304 39 93 , ex 7304 51 89 , ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93 , originari della Russia («prodotto in esame» o «TSS»).

2.2.   Prodotto simile

(12)

Come stabilito dall’inchiesta iniziale e dall’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, l’inchiesta attuale ha confermato che il prodotto fabbricato in Russia ed esportato nell’Unione, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno russo e il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dai produttori dell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi finali. Questi prodotti sono pertanto considerati simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

3.1.1.   Valore normale

(13)

Le vendite sul mercato nazionale sono state effettuate tramite le società collegate, ZAO TMK Trade House e TMK Warehouse, che rivendevano poi il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti in Russia.

(14)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base si è dapprima esaminato se per ciascun produttore esportatore il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fosse rappresentativo rispetto al volume complessivo delle sue esportazioni nell’Unione, vale a dire se il volume totale di tali vendite corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nell’Unione del prodotto in esame. L’esame ha stabilito che le vendite sul mercato interno erano rappresentative per tutti i produttori esportatori.

(15)

Per ciascun tipo di prodotto simile venduto dai produttori esportatori sul mercato interno si è inoltre esaminato se le vendite fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto effettuate dal richiedente ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell’Unione.

(16)

Si è poi esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto, effettuate in quantità rappresentative, potessero essere considerate come realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata, per ciascun tipo di prodotto in esame esportato nel corso del PIR, la percentuale delle vendite effettuate con un margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno.

(17)

Per i tipi di prodotto per i quali oltre l’80 % (in volume) delle vendite sul mercato interno era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in questione sul mercato interno.

(18)

Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il PIR sul mercato interno.

(19)

Il valore normale per i tipi non rappresentativi (vale a dire quelli per i quali le vendite sul mercato interno hanno rappresentato meno del 5 % delle vendite all’esportazione verso l’Unione o che non sono stati venduti sul mercato interno) è stato calcolato sulla base del costo di fabbricazione per tipo di prodotto maggiorato di un importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. In caso di vendite sul mercato interno sono stati utilizzati i profitti relativi alle transazioni effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali per tipo di prodotto per i tipi di prodotto in esame. In caso di assenza di vendite sul mercato interno sono stati utilizzati i profitti medi.

(20)

Per quanto riguarda i costi di produzione, in particolare i costi dell’energia e più in particolare del gas, si è verificato se i prezzi del gas pagati dai produttori esportatori rispecchiassero in misura ragionevole i costi di produzione e distribuzione del gas.

(21)

È stato riscontrato che il prezzo del gas pagato sul mercato interno dai produttori esportatori era circa un terzo del prezzo di esportazione dalla Russia del gas naturale. A tale proposito, tutti i dati disponibili indicano che i prezzi del gas sul mercato interno russo sono prezzi regolamentati, nettamente inferiori ai prezzi di mercato pagati per il gas naturale su mercati non regolamentati. Pertanto, i costi del gas, poiché non si riflettevano adeguatamente nei documenti contabili dei produttori esportatori, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, hanno dovuto essere opportunamente adeguati. In mancanza di prezzi del gas sul mercato interno russo non distorti e sufficientemente rappresentativi, è stato considerato appropriato procedere all’adeguamento sulla base di informazioni tratte da altri mercati rappresentativi, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Il prezzo adeguato è stato stabilito in rapporto al prezzo medio del gas russo venduto per essere esportato alla frontiera germano-ceca (Waidhaus), tenendo conto dei costi della distribuzione locale. Waidhaus, la piazza principale per le vendite di gas russo all’UE, è il mercato più importante per il gas russo e applica prezzi che riflettono ragionevolmente i costi; può quindi essere considerato un mercato rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

(22)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, il gruppo TMK ha sostenuto che l’adeguamento dei prezzi del gas era contrario all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base come pure al punto 2.2.1.1 dell’accordo antidumping dell’OMC. Come indicato al considerando 21, è stato riscontrato che il prezzo del gas pagato sul mercato interno dal gruppo TMK era circa un terzo del prezzo di esportazione dalla Russia del gas naturale. Pertanto, i costi del gas, poiché non si riflettevano adeguatamente nei documenti contabili dei produttori esportatori, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, hanno dovuto essere opportunamente adeguati. L’obiezione avanzata dal gruppo TMK è stata considerata infondata e, in assenza di elementi di prova, è stata respinta.

3.1.2.   Prezzo all’esportazione

(23)

Va osservato che alcuni quantitativi del prodotto in esame esportati non erano stati dichiarati dal gruppo TMK, che riteneva che questi TSS non rientrassero nell’ambito dell’inchiesta. Ai servizi della Commissione, nel corso delle visite di verifica in loco, sono stati mostrati campioni, sotto forma di sezioni trasversali del prodotto che a quanto asserito non rientrava nella definizione di prodotto in esame, prima e dopo la trasformazione, ma tali campioni non possono essere considerati come elementi di prova conclusivi.

(24)

Dopo aver esaminato la questione, si è ritenuto che questi TSS rientrassero nella definizione di prodotto in esame. Le relative operazioni di esportazione sono state quindi prese in considerazione per il calcolo del dumping.

(25)

Durante un’audizione presieduta dal consigliere-auditore, in data 9 novembre 2012, il gruppo TMK ha dichiarato di voler trattare principalmente la questione della classificazione, sollevata nel documento in cui si comunicavano le conclusioni, in quanto a suo avviso tale classificazione aveva comportato un aumento del suo margine di dumping del 13-14 % circa. Il gruppo TMK si è detto piuttosto sorpreso per il fatto che questi prodotti fossero stati considerati oggetto dell’inchiesta e ha ribadito che tali esportazioni non erano state dichiarate in quanto i prodotti erano «sbozzi» (denominati anche «profilati cavi») e non tubi; pertanto il gruppo riteneva che non rientrassero nella definizione di prodotto in esame. Il gruppo ha aggiunto che la questione era stata affrontata in modo assai sommario dai servizi della Commissione nel corso della visita di verifica. A tale proposito si osserva che il gruppo TMK stesso, in una comunicazione del 31 agosto 2012, aveva dichiarato che la questione della necessità o meno di includere i «profilati cavi» di cui al codice NC 7304 59 10 nell’ambito dell’inchiesta era stata ampiamente trattata nel corso dell’inchiesta. In effetti, sia la European Steel Tube Association («ESTA») che il gruppo TMK hanno avuto, in diverse occasioni, ampie possibilità di presentare osservazioni in merito. Va osservato altresì che i servizi della Commissione hanno chiesto agli importatori collegati del gruppo TMK di compilare l’allegato del questionario e hanno verificato le informazioni ricevute nel corso di una visita di verifica in loco, al fine di raccogliere tutte le informazioni utili. L’affermazione secondo cui i servizi della Commissione, durante l’inchiesta, avrebbero affrontato la questione in modo assai sommario per poi far rientrare questi prodotti nella definizione di prodotto in esame non è corretta ed è stata pertanto respinta.

(26)

Il gruppo TMK ha inoltre affermato che era illegale e ingiustificato includere questi quantitativi esportati, dato che i servizi della Commissione non erano stati in grado di dimostrare che i tubi non fossero «greggi» e la conclusione secondo cui questi «sbozzi» erano prodotti semilavorati (o parzialmente lavorati) era infondata.

(27)

In primo luogo va ricordato che i prodotti di cui ai codici NC 7304 39 10 e 7304 59 10 sono «tubi e profilati cavi», senza saldatura, di ferro o di acciaio, «greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete». La nota esplicativa relativa alle sottovoci 7304 39 10 e 7304 59 10 precisa che sono inclusi «i tubi di acciaio senza saldatura ottenuti principalmente mediante foratura e laminazione a caldo o foratura e trafilazione a caldo, comunemente designati con il termine “sbozzi”. Si tratta di tubi destinati a essere trasformati in tubi di altri profili e altri spessori e aventi tolleranze dimensionali più ristrette di quelle del prodotto di partenza. I tubi in questione si presentano con estremità tagliate alla trancia e sbavate grossolanamente, senza alcun’altra finitura. Le superfici interne e esterne sono grezze e presentano incrostazioni. Di conseguenza non sono brillanti, né, d’altro canto, oliate o zincate o verniciate». Dopo aver esaminato le argomentazioni presentate dal gruppo TMK e dall’ESTA, si ritiene che, sulla base dei vari documenti raccolti durante le visite di verifica in loco (ordine di acquisto del cliente e specifiche, contratti intersocietari, fatture emesse dagli importatori collegati, descrizione della norma ISO 9809-1), questi tubi siano effettivamente «semilavorati» nel senso che devono essere conformi a determinati requisiti e specifiche, come «tubi per bombole, in acciaio inossidabile di qualità superiore, formati a caldo, in acciaio 34CrMo4 conformemente alle norme UNI EN 10083-1 e DIN 1629, “ricotti a grano grosso” e “con estremità lisce”, delle dimensioni indicate nell’ordine di acquisto». Anche altre prescrizioni che figurano nell’ordine di acquisto e nelle specifiche, come «controllo con ultrasuoni per rilevare eventuali difetti, controllo dello spessore, ovalizzazione e rettilineità», indicano un’ulteriore lavorazione di questi tubi, a differenza di ciò che avviene per i cosiddetti «sbozzi».

(28)

Il gruppo TMK ha affermato che caratteristiche quali «ricotti a grano grosso» e «con estremità lisce» non rientrano tra i criteri elencati nei codici NC pertinenti né nella nota esplicativa per determinare se un tubo sia «greggio» o no. A tale proposito va osservato che i testi delle voci e le note esplicative pertinenti non sempre contengono un elenco esauriente di tutte le caratteristiche dei prodotti interessati. Per quanto riguarda i prodotti in questione, che presentano caratteristiche condivise da diversi tipi di beni, la classificazione dipende dalle caratteristiche più importanti dei beni importati. Di conseguenza, anche se non figurano tra i criteri elencati nel testo dei codici NC pertinenti né nella nota esplicativa, tali caratteristiche rimangono elementi importanti per valutare se i diversi tipi di prodotto possano essere considerati «greggi» e rientrino quindi nell’ambito dei codici NC 7304 39 10 e 7304 59 10 .

(29)

Il gruppo TMK ha inoltre sostenuto che i tubi in questione non erano ricotti in quanto, come indicato nei certificati della ferriera, non sono stati sottoposti a trattamento termico. A tale proposito si precisa che le specifiche d’acquisto del cliente contengono informazioni contraddittorie, dal momento che fanno riferimento al trattamento termico del prodotto. Queste specifiche d’acquisto sono citate in altri documenti, come la dichiarazione del fabbricante rilasciata dal gruppo TMK e le specifiche dei contratti firmati dal gruppo e dal suo acquirente indipendente.

(30)

È stato inoltre osservato che nei contratti intersocietari citati sopra, presentati dal gruppo TMK durante la verifica in loco, tali prodotti erano inizialmente classificati sotto un codice NC diverso (sottoposto alle misure) e sono poi passati sotto un altro codice NC non interessato dalle misure (anche durante il PI), benché, sulla base delle informazioni disponibili, non vi fossero state modifiche nell’ordine di acquisto né nelle specifiche del prodotto. Il gruppo TMK ha sostenuto che questo cambiamento del codice NC era irrilevante dal momento che, nel quadro delle norme di classificazione doganale applicabili, contano solo le caratteristiche oggettive delle merci al momento della loro importazione nell’Unione. Se le caratteristiche oggettive delle merci al momento della loro importazione nell’Unione sono effettivamente importanti, il gruppo TMK non ha comunque negato di aver dapprima classificato i tipi di prodotto in una categoria sottoposta alle misure per poi modificare la classificazione in assenza di qualsiasi cambiamento nelle specifiche del prodotto. Questo è uno degli elementi che portano a concludere che i tipi di prodotto in esame rientrano nell’ambito dell’inchiesta.

(31)

È stato anche notato che le specifiche d’acquisto dell’acquirente indipendente facevano chiaramente riferimento a prodotti «semilavorati» e non a «sbozzi» o «profilati cavi». In relazione a quest’ultimo punto il gruppo TMK ha sostenuto che la descrizione del prodotto fatta da un acquirente è del tutto irrilevante ai fini della classificazione doganale del prodotto stesso. In risposta a questa obiezione, occorre precisare che la descrizione del prodotto da parte dell’acquirente non è del tutto priva di importanza nella misura in cui l’acquirente è ovviamente a conoscenza delle caratteristiche del prodotto al momento dell’ordine. L’affermazione secondo cui la descrizione fatta dall’acquirente sarebbe del tutto irrilevante è quindi discutibile.

(32)

In conclusione, i tubi semilavorati in acciaio senza saldatura, formati a caldo, acquistati allo scopo di produrre tali bombole devono essere conformi a requisiti tecnici/qualitativi/dimensionali molto dettagliati. Tali caratteristiche chiaramente non corrispondono al concetto di «greggio» quale figura nelle note esplicative relative ai codici NC 7304 39 10 e 7304 59 10 ; le osservazioni espresse dal gruppo TMK per quanto riguarda la presunta interpretazione errata del termine «greggio» data dalla Commissione sono state pertanto respinte.

(33)

Contrariamente a varie dichiarazioni precedenti, il gruppo TMK ha inoltre sostenuto che questi prodotti venduti a un acquirente indipendente non erano esclusivamente destinati alla stessa applicazione, vale a dire alla produzione di bombole, ma potevano anche essere trasformati in cosiddetti «tubi di precisione». Il gruppo ha dichiarato che l’acquirente indipendente trasforma gli sbozzi in tubi laminati a freddo (o tubi di precisione) che vengono successivamente trasformati in bombole del gas. Va osservato che questo elemento non contraddice solo quanto affermato dal gruppo TMK nelle comunicazioni precedenti, ma anche quanto rilevato nei documenti raccolti durante le visite di verifica. Indipendentemente da quanto sopra, va osservato che si tratta di una nuova affermazione, che è stata presentata in una fase già avanzata e che non è stata suffragata da elementi di prova. Il gruppo ha in compenso presentato elementi di prova per dimostrare che l’acquirente indipendente vendeva anche tubi di precisione. Oltre al fatto che tali elementi sono stati presentati in una fase assai avanzata dell’inchiesta, si è constatato inoltre che essi facevano riferimento ad un periodo di molto successivo alla fine del PIR e che i documenti trasmessi riguardavano possibili vendite di tutti i tipi (o sezioni) di prodotti (tubi) laminati a freddo. Questi argomenti sono quindi stati respinti.

(34)

Le esportazioni del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori verso l’Unione sono state per la maggior parte effettuate ad acquirenti indipendenti nell’Unione attraverso due società commerciali collegate, TMK Europe GmbH con sede in Germania e TMK Italia s.r.l. con sede in Italia. Per quanto riguarda le suddette esportazioni, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi all’esportazione realmente pagati o pagabili a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, vale a dire facendo riferimento ai prezzi di rivendita realmente pagati o pagabili alla società collegata dal primo acquirente indipendente nell’Unione durante il PIR e applicando adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita e dei profitti.

(35)

Alcuni modesti quantitativi sono stati esportati direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione. Il prezzo all’esportazione per tali quantitativi è stato stabilito sulla base dei prezzi all’esportazione realmente pagati o pagabili, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.1.3.   Confronto

(36)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, applicando gli opportuni adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono state quindi apportate rettifiche per quanto riguarda i costi di imballaggio, di trasporto e di credito nonché i dazi antidumping.

(37)

Il gruppo TMK ha chiesto che si tenesse conto di alcune caratteristiche relative al tipo di acciaio, al tipo di filettatura e al rivestimento dei TSS al fine di garantire un equo confronto tra i TSS venduti sul mercato interno e quelli venduti all’esportazione.

(38)

Il comitato di difesa dell’industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell’Unione europea («ESTA») ha affermato che qualsiasi richiesta di modifica della definizione del prodotto o del metodo usato nell’inchiesta iniziale o nel successivo riesame costituiva una violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, e doveva quindi essere ignorata.

(39)

A tale proposito dall’inchiesta è emerso che la richiesta formulata dal gruppo TMK non modificava la definizione del prodotto, bensì consentiva di identificare ulteriori caratteristiche tali da garantire un equo confronto tra i TSS che presentano le stesse caratteristiche. È stato inoltre constatato che tali caratteristiche aggiuntive incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(40)

Sulla base di quanto precede, si è ritenuto che la richiesta fosse giustificata e le caratteristiche sopramenzionate sono state pertanto prese in considerazione.

(41)

Il gruppo TMK ha affermato che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, i dazi pagati per le transazioni DDP (delivered duty paid ovvero «reso sdoganato») non dovevano essere detratti per costruire il prezzo all’esportazione. Il gruppo sosteneva che, rispetto all’ultimo periodo completo di 12 mesi precedente all’istituzione dei dazi antidumping sulle sue esportazioni di TSS all’Unione (dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006 o «periodo di riferimento»), il dazio era debitamente rispecchiato nei prezzi applicati durante il PIR e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione.

(42)

A tale riguardo, si è riscontrato che i prezzi DDP applicati ai primi acquirenti indipendenti non coprivano i costi e tanto meno i dazi antidumping; si trattava quindi, nel complesso, di operazioni in perdita. Si osserva inoltre che, anche se dal periodo di riferimento i prezzi per prodotti simili sono aumentati del 30 % circa, il prezzo delle materie prime, che rappresenta in media oltre il 50 % del costo di fabbricazione, è aumentato di più del 70 % nel corso dello stesso periodo. Sulla base di quanto precede, si è ritenuto che non siano stati forniti elementi di prova conclusivi tali da dimostrare che il dazio sia debitamente traslato nei prezzi applicati.

(43)

Si osserva inoltre che, anche ammettendo che il dazio si rispecchi nei successivi prezzi di vendita (quod non), l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base dispone che il dazio debba essere debitamente traslato sia nei prezzi di rivendita che nei successivi prezzi di vendita.

(44)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, TMK ha continuato a contestare la detrazione dei dazi dai prezzi all’esportazione e ha aggiunto che l’adeguamento apportato ai costi del gas aveva comportato delle perdite che, secondo il gruppo, erano certamente di minore entità: non sono però stati forniti ulteriori elementi di prova a sostegno di tali affermazioni. Il gruppo TMK ha insistito sulla propria posizione secondo cui non è giuridicamente corretto che i prezzi all’esportazione franco fabbrica debbano essere superiori ai costi di produzione, ribadendo che l’unico criterio da esaminare è se i dazi antidumping siano debitamente traslati nei prezzi di rivendita praticati dai suoi acquirenti indipendenti che hanno acquistato il prodotto in regime DDP. Tuttavia, poiché i prezzi DDP applicati ai primi acquirenti indipendenti non coprivano i costi e tanto meno i dazi antidumping, anche senza l’adeguamento del prezzo del gas, e dal momento che il prezzo delle materie prime, che rappresenta in media più del 50 % del costo di fabbricazione, è aumentato di più del 70 % durante lo stesso periodo, come indicato al considerando 42, si ritiene che il gruppo TMK non abbia fornito elementi di prova conclusivi tali da dimostrare che il dazio sia debitamente traslato nei prezzi praticati o nei successivi prezzi di vendita.

(45)

Per questi motivi l’affermazione di cui sopra è stata respinta.

3.1.4.   Margine di dumping

(46)

A norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato è stato confrontato con il prezzo all’esportazione medio ponderato per tipo di prodotto a livello franco fabbrica separatamente per ciascuno dei produttori esportatori. È stato stabilito un margine di dumping comune per il gruppo TMK calcolando un’unica aliquota media ponderata di dumping per i produttori esportatori appartenenti al gruppo.

(47)

Sulla base di quanto sopra, il margine di dumping, espresso come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era pari al 29,6 %. Dopo la comunicazione delle conclusioni, il gruppo TMK ha segnalato alcuni errori materiali nel calcolo del dumping relativamente a due delle sue entità produttive. Tali errori materiali sono stati corretti e la media ponderata del margine di dumping accertato per il gruppo TMK è pari al 28,7 % e non al 29,6 %.

(48)

Si osserva che tale margine di dumping, contrariamente agli elementi di prova prima facie presentati nella domanda di riesame, risulta più elevato rispetto al dazio attualmente applicabile alle importazioni dal gruppo TMK. Tale aumento deriva da una serie di fattori. In primo luogo, gli elementi di prova forniti nella domanda di riesame riguardavano solo alcune transazioni di uno dei tre produttori esportatori in questione. Alcune di queste transazioni sono risultate prive di rapporto con il prodotto in esame. In secondo luogo, nel corso dell’inchiesta, come indicato nel considerando 23, alcune operazioni di esportazione del prodotto in esame non erano state dichiarate dal gruppo. Infine, l’affermazione del gruppo riguardo al dazio come costo (cfr. considerando da 41 a 45) è stata respinta. Tutti questi fattori, insieme ad altri elementi verificati nel corso dell’inchiesta, hanno determinato un aumento del margine di dumping.

4.   CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

(49)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato esaminato se il mutamento delle circostanze relative al dumping potesse essere ragionevolmente considerato di carattere duraturo.

(50)

Nella domanda di riesame il gruppo TMK ha affermato che si era verificato un mutamento di circostanze di carattere duraturo, in quanto il gruppo aveva modificato in maniera significativa la propria struttura interna e notevolmente migliorato i propri impianti di produzione, il che aveva avuto un impatto diretto sulla struttura dei costi.

(51)

Dall’inchiesta è emerso che il gruppo TMK Group aveva effettivamente realizzato investimenti significativi che avevano reso possibile un incremento dell’efficienza e della capacità. Tuttavia, visto l’aumento dei prezzi delle materie prime e l’evoluzione della gamma di prodotti verso prodotti a valore aggiunto più elevato, non è stato possibile accertare una diminuzione dei costi di produzione. Si è constatato che i miglioramenti di cui al considerando 50 erano di carattere strutturale e che un loro cambiamento nel prossimo futuro era improbabile.

(52)

Si è inoltre considerata l’evoluzione dei prezzi all’esportazione verso i paesi terzi durante il PIR e verso l’UE dopo il PIR. Si è accertato che le esportazioni di prodotti identici verso paesi terzi sono state effettuate a prezzi analoghi a quelli delle vendite all’esportazione verso l’UE nel corso del medesimo periodo. Per quanto riguarda il periodo successivo al PIR, è emerso che le esportazioni sono state effettuate a prezzi leggermente più elevati rispetto al PIR, in linea con l’andamento dei prezzi a livello internazionale. Niente indica quindi che i prezzi all’esportazione possano variare considerevolmente in un prossimo futuro.

5.   MODIFICA DELLE MISURE ANTIDUMPING

(53)

In base alle conclusioni dell’inchiesta si ritiene opportuno modificare, portandolo al 28,7 %, il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dal gruppo TMK. Il dazio antidumping modificato deve essere fissato al livello del margine di dumping constatato, in quanto questo è inferiore al margine di pregiudizio stabilito nell’inchiesta iniziale.

(54)

Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare una modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 la voce relativa a OAO Volzhsky Pipe Plant,

OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works è sostituita dalla seguente:

«OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works,

OAO Sinarsky Pipe Plant and OAO Seversky Tube Works

28,7  %

A859 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

(3)   GU L 220 del 15.8.2008, pag. 1.

(4)   GU L 174 del 4.7.2012, pag. 5.

(5)   GU C 303 del 14.10.2011, pag. 11.

(6)  Il CEV è determinato in conformità della relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (IIW).


28.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 357/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1270/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2012

recante deroga al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio con riguardo al termine per la revisione della decisione sul sostegno specifico al Portogallo per il 2012, al regolamento (CE) n. 1120/2009 con riguardo al termine per la notifica di tale revisione e alle condizioni applicabili ad attività agricole specifiche che comportano vantaggi agroambientali aggiuntivi e al regolamento (CE) n. 1122/2009 con riguardo alle informazioni contenute nella domanda di aiuto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettere c), l) e r),

considerando quanto segue:

(1)

Il Portogallo ha informato la Commissione in merito all’aggravarsi della situazione degli agricoltori del settore lattiero-caseario portoghese nel 2012. Questo aggravamento è la conseguenza, da un lato, del continuo aumento dei prezzi dei mangimi dovuto agli effetti combinati delle condizioni climatiche avverse che hanno colpito alcuni dei maggiori fornitori di cereali a livello unionale e mondiale e del calo dei prezzi risultante dalla riduzione della domanda interna nel quadro della crisi economica che colpisce il Portogallo. L’aumento dei prezzi dei mangimi, che costituiscono una parte significativa dei costi di produzione, ha avuto ripercussioni immediate sul settore lattiero-caseario portoghese, in particolare riducendo i margini e creando difficoltà finanziarie per le aziende alla fine del 2012. Ciò a sua volta ha condotto a una situazione di emergenza per il settore lattiero-caseario, causando gravi problemi pratici e specifici per gli allevatori di vacche da latte che non avrebbero potuto essere previsti nel momento in cui le decisioni relative al sostegno stabilito per il 2012 in applicazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio potevano essere riviste a norma dell’articolo 68, paragrafo 8, dello stesso regolamento.

(2)

Il Portogallo desidera aumentare il livello di sostegno previsto nell’ambito della misura di sostegno specifico a favore del settore lattiero-caseario attualmente applicata a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 al fine di aiutare gli agricoltori interessati a far fronte a questa situazione a breve termine. Il Portogallo ha dunque chiesto di essere autorizzato a rivedere la sua decisione relativa all’attuazione del sostegno specifico per il 2012 al fine di introdurre un aiuto a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 in sostituzione del sostegno attualmente applicato a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del suddetto regolamento. Il Portogallo intende utilizzare gli importi resi in tal modo disponibili per accrescere il livello di sostegno concesso agli allevatori di vacche da latte nel quadro della misura applicata a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009.

(3)

Di conseguenza, tenuto conto del fatto che una revisione della decisione relativa all’attuazione del sostegno specifico per il 2012 non è più possibile a norma dell’articolo 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno derogare a tale disposizione per consentire al Portogallo di modificare il regime applicato per l’anno in questione.

(4)

Per gli stessi motivi, è opportuno derogare al termine previsto all’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), per la notifica di tale revisione alla Commissione.

(5)

A norma dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1120/2009, l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3) si applica mutatis mutandis al sostegno a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009. L’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006, in combinato disposto con l’allegato IV dello stesso regolamento, stabilisce i criteri per determinare la soglia di abbandono delle razze locali originarie della zona e minacciate di abbandono.

(6)

Secondo il Portogallo, le popolazioni delle razze bovine «Alentejana» e «Mertolenga», delle razze ovine «Serra de Estrela» e «Churros» e della razza caprina «Serrana» sono in declino a causa della crescente tendenza a incrociare o sostituire le razze locali con razze esotiche, mettendole in tal modo a rischio di abbandono. Tenuto conto della loro grande capacità di adattamento all’ambiente senza produrre una pressione eccessiva sulle risorse naturali, queste razze locali fanno tuttavia parte di sistemi pastorali e agricoli ad alto valore naturale. Ai fini della concessione dell’aiuto di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 con l’obiettivo di conservare la popolazione di tali animali a un livello adeguato per preservare il patrimonio genetico che rappresentano, tutelando nel contempo le aspettative legittime degli agricoltori che hanno chiesto un sostegno per il 2012 a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), è necessario derogare alle disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1120/2009 con riguardo ai criteri per determinare la soglia di abbandono delle razze locali originarie della zona e minacciate di abbandono.

(7)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (4), la domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie per determinare l’ammissibilità dell’aiuto, in particolare il regime di aiuto interessato nonché una dichiarazione dell’agricoltore che attesti che ha preso conoscenza delle condizioni applicabili al regime di aiuto in questione.

(8)

Dato che il sostegno specifico di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 consiste in varie misure associate a diverse condizioni di ammissibilità, gli agricoltori sono tenuti a indicare nella domanda unica la misura specifica cui la domanda stessa si riferisce. Al fine di affrontare la situazione nel settore lattiero-caseario prima della fine del 2012, il Portogallo intende esaminare le domande di sostegno presentate nel corso dell’anno civile 2012 a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009 come domande di sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), dello stesso regolamento per lo stesso anno civile, tenendo conto delle legittime aspettative degli agricoltori interessati. A questo proposito è pertanto opportuno derogare all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

(9)

Poiché le deroghe riguardano il 2012, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga al regolamento (CE) n. 73/2009

In deroga all’articolo 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009, il Portogallo può, entro [il giorno successivo alla data di pubblicazione nella GU, data da inserire a cura dell’Ufficio delle pubblicazioni], rivedere la decisione adottata a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e modificare, con effetto per il 2012, il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del medesimo regolamento.

Articolo 2

Deroghe al regolamento (CE) n. 1120/2009

1.   In deroga al primo comma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, il Portogallo informa la Commissione entro [il quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella GU, data da inserire a cura dell’Ufficio delle pubblicazioni] in merito alla misura di sostegno specifico che intende applicare a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), conformemente all’articolo 1 del presente regolamento.

2.   In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1120/2009, la soglia di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006 non si applica per il 2012 con riguardo al sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 per le razze bovine «Alentejana» e «Mertolenga», le razze ovine «Serra de Estrela» e «Churros» e la razza caprina «Serrana».

Articolo 3

Deroga al regolamento (CE) n. 1122/2009

In deroga all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le domande presentate nell’anno civile 2012 per il sostegno a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009 con riguardo alle razze di cui all’articolo 2, paragrafo 2, possono essere considerate domande di sostegno a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del medesimo regolamento per lo stesso anno civile.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 30 del 19.1.2009, pag. 16.

(2)   GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

(3)   GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

(4)   GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.


28.12.2012   

IT

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L 357/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1271/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2012

recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1122/2009 per quanto riguarda la possibilità di presentare domanda di aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico per il 2012 e domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto provenienti dalla riserva nazionale, o di aumento del loro valore unitario, nel 2012, nonché il contenuto della domanda unica; del regolamento (CE) n. 1120/2009 per quanto riguarda la dichiarazione dei diritti all’aiuto nel 2012 e del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la verifica delle condizioni di ammissibilità prima dei pagamenti e la data in cui le parcelle agricole devono essere a disposizione dell’agricoltore

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettere c) e r),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri che non applicano l’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento possono utilizzare la riserva nazionale a determinate condizioni. Nell’applicare detto articolo, gli Stati membri possono aumentare il valore unitario e/o il numero dei diritti dell’aiuto assegnati agli agricoltori. Secondo l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (2), le domande di assegnazione o di aumento dei diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico ai fini dell’applicazione dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri. Tale data non deve essere successiva al 15 maggio, o al 15 giugno per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia.

(2)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, l’agricoltore che presenti domanda nell’ambito di qualunque regime di aiuto per superficie può presentare soltanto una domanda unica all’anno.

(3)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, la domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio, o al 15 giugno per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia.

(4)

In conseguenza del continuo aumento dei prezzi dei mangimi, dovuto alle avversità atmosferiche che colpiscono alcuni dei principali fornitori di cereali, diversi Stati membri vedono aggravarsi la situazione economica delle aziende agricole, che a fine 2012 versano in gravi difficoltà finanziarie. Poiché l’aggravarsi della situazione economica delle aziende agricole potrebbe avere anche ripercussioni più ampie a lungo termine, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare, per il 2012, l’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

(5)

Essendo già scaduto il termine per l’assegnazione di diritti all’aiuto provenienti dalla riserva nazionale, o per l’aumento del loro valore unitario, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il 2012, è opportuno autorizzare gli Stati membri che intendono applicare l’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2012 a fissare un nuovo termine per la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto provenienti dalla riserva nazionale o di aumento del loro valore unitario.

(6)

È inoltre opportuno derogare, in favore degli agricoltori dei suddetti Stati membri, all’obbligo di presentare una sola domanda unica all’anno, prescritto dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

(7)

È altresì necessario derogare al termine di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 in favore degli agricoltori che desiderano beneficiare dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

(8)

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o di integrazione di nuovi settori nel regime di pagamento unico, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell’articolo 12 dello stesso regolamento riguardo ai diritti all’aiuto se questi ultimi non sono ancora definitivamente stabiliti alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda unica. È necessario prevedere una deroga simile per i diritti all’aiuto che saranno assegnati, o il cui valore unitario sarà aumentato, in virtù dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, se l’assegnazione o l’aumento del valore unitario di tali diritti non sono ancora definitivamente stabiliti.

(9)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione (3), i diritti all’aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all’anno, ai fini del pagamento, dall’agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica. È opportuno derogare a questa prescrizione.

(10)

Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, le parcelle agricole dichiarate, corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all’aiuto, sono a disposizione dell’agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata dal medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.

(11)

Relativamente ai diritti all’aiuto che saranno assegnati, o il cui valore unitario sarà aumentato, in applicazione dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre derogare all’obbligo dell’agricoltore riguardante la data di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(12)

Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I dello stesso regolamento sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 20 del medesimo regolamento.

(13)

Le condizioni di ammissibilità che gli Stati membri verificano in relazione all’assegnazione o all’aumento del valore unitario dei diritti all’aiuto a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, sulla base di una o più delle deroghe di cui al presente regolamento, possono essere diverse dalle condizioni di ammissibilità al sostegno attualmente applicate nell’ambito del regime di pagamento unico. In tal caso, la verifica delle nuove condizioni di ammissibilità secondo il disposto dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 ostacolerebbe i pagamenti per i regimi di sostegno non correlati all’applicazione dell’articolo 41, paragrafo 3, dello stesso regolamento, i quali devono essere effettuati prima che sia stata ultimata la verifica delle nuove condizioni di ammissibilità. Al fine di evitare una simile situazione, occorre derogare all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda l’assegnazione o l’aumento del valore unitario dei diritti all’aiuto a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(14)

Inoltre, secondo l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti sono effettuati tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell’anno civile successivo. In deroga a questa disposizione, la Commissione può autorizzare il versamento di anticipi anteriormente al 1o dicembre. Tale deroga è concessa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2012 della Commissione (4), secondo il quale gli Stati membri possono erogare anticipi a partire dal 16 ottobre 2012, entro un certo limite di pagamenti diretti, per le domande presentate nel 2012. È pertanto opportuno che la deroga all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 sia accordata con effetto retroattivo a decorrere dal 16 ottobre 2012, in modo da consentire i pagamenti, previa verifica delle condizioni di ammissibilità, per i regimi di sostegno non correlati all’applicazione dell’articolo 41, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(15)

Le deroghe di cui al presente regolamento si riferiscono all’anno civile 2012. Pertanto, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(16)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroghe al regolamento (CE) n. 1122/2009

1.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il 2012, gli Stati membri possono autorizzare gli agricoltori a presentare domanda di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del loro valore unitario, conformemente all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, entro e non oltre il 31 gennaio 2013.

2.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il 2012, gli agricoltori che hanno presentato la domanda unica nell’ambito di qualunque regime di aiuto per superficie entro una data fissata dagli Stati membri a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dello stesso regolamento e che hanno presentato domanda di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del loro valore unitario a norma del paragrafo 1 del presente articolo, possono presentare una domanda di aiuto distinta ai fini dell’applicazione dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, entro e non oltre il 31 gennaio 2013.

3.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il 2012, gli Stati membri possono autorizzare gli agricoltori che hanno presentato, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, domanda di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del loro valore unitario e che non hanno presentato la domanda unica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a presentare una domanda di aiuto unica ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 entro e non oltre il 31 gennaio 2013.

4.   La domanda di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del loro valore unitario presentata ai sensi del paragrafo 1 è considerata una domanda di aiuto distinta o una domanda di aiuto unica ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

5.   In caso di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1122/2009 concernenti i diritti all’aiuto se l’assegnazione di questi ultimi, o l’aumento del loro valore unitario, non sono ancora definitivamente stabiliti alla scadenza del termine di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 2

Deroga al regolamento (CE) n. 1120/2009

In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1120/2009, per il 2012, i diritti all’aiuto il cui valore unitario è soggetto ad aumento ai sensi dell’articolo 1 del presente regolamento possono essere dichiarati per il pagamento del relativo aumento del valore unitario dall’agricoltore che li detiene al 31 gennaio 2013.

I diritti all’aiuto recentemente assegnati agli agricoltori e gli aumenti dei diritti all’aiuto il cui valore unitario è soggetto ad aumento ai sensi dell’articolo 1 del presente regolamento si considerano dichiarati per l’anno civile 2012.

Articolo 3

Deroghe al regolamento (CE) n. 73/2009

1.   In caso di applicazione di una o più delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, i pagamenti relativi all’assegnazione o all’aumento del valore unitario dei diritti all’aiuto a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 non possono essere effettuati, per l’anno civile 2012, prima che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità applicabili a tale sostegno da parte degli Stati membri interessati.

2.   In deroga all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I dello stesso regolamento, diversi dal sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere effettuati, per l’anno civile 2012, indipendentemente dal fatto che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità applicabili al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In deroga all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all’aiuto recentemente assegnato, o il cui valore unitario è stato aumentato, a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, del medesimo regolamento, sulla base di una o più delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, sono a disposizione dell’agricoltore interessato il 31 gennaio 2013.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)   GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

(3)   GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

(4)   GU L 231 del 28.8.2012, pag. 8.


DECISIONI

28.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 357/13


DECISIONE 2012/835/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2012

che proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/96/PESC (1).

(2)

Il 28 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/483/PESC (2) che modifica la decisione 2010/96/PESC e la proroga per un ulteriore periodo di un anno.

(3)

A causa del ritardo nell'adozione di una nuova decisione del Consiglio che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC, è necessario prorogare la validità di quest'ultima al fine di coprire la presenza della missione militare di formazione dell'UE, EUTM Somalia, in Uganda a partire dal 1o gennaio 2013.

(4)

A norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente missione.

(5)

È opportuno prorogare ulteriormente la missione militare dell'UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/96/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1.   I costi comuni della missione militare dell'UE sono amministrati conformemente alla decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (*1) ("ATHENA").

2.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione militare dell'UE per il periodo fino al 9 agosto 2011 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 60 %.

3.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 9 agosto 2011 al 31 dicembre 2012 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 30 %.

4.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2013 è pari a 0,05 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo, 1 di ATHENA è pari al 100 %.

(*1)   GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35.";"

2)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Il mandato della missione militare dell'UE termina il 31 gennaio 2013.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16.

(2)   GU L 198 del 30.7.2011, pag. 37.


28.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 357/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2012

relativa alla misura SA.34440 (12/C) alla quale il Granducato di Lussemburgo ha dato esecuzione Vendita di Dexia BIL

[notificata con il numero C(2012) 5264]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/836/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato (2) gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con decisione del 19 novembre 2008 (3), la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo alle misure d'urgenza relative a un'operazione di sostegno alla liquidità ("liquidity assistance", di seguito: "l’operazione di LA") e alla garanzia relativa ad alcune passività di Dexia (4). La Commissione ha infatti considerato queste misure, in quanto aiuto per il salvataggio di un’impresa in difficoltà, compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e le ha autorizzate per un periodo di sei mesi a decorrere dal 3 ottobre 2008, precisando che oltre tale periodo la Commissione avrebbe dovuto valutare nuovamente l’aiuto in quanto misura strutturale.

(2)

Il Belgio, la Francia e il Lussemburgo (in appresso: "gli Stati membri interessati") hanno notificato alla Commissione un primo piano di ristrutturazione di Dexia rispettivamente il 16, 17 e 18 febbraio 2009.

(3)

Con decisione del 13 marzo 2009 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2 del TFUE per l'insieme degli aiuti concessi a Dexia (5).

(4)

Con decisione del 30 ottobre 2009 (6), la Commissione ha autorizzato la proroga della garanzia di cui al paragrafo 1 fino al 28 febbraio 2010 o fino alla data della decisione della Commissione sulla compatibilità delle misure d’aiuto e del piano di ristrutturazione di Dexia.

(5)

Il 9 febbraio 2010, gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione informazioni su misure supplementari previste al fine di portare a termine il piano di ristrutturazione iniziale notificato nel febbraio 2009.

(6)

Con decisione del 26 febbraio 2010 (7), la Commissione ha approvato il piano di ristrutturazione di Dexia e la conversione degli aiuti di emergenza in aiuti alla ristrutturazione, subordinatamente al rispetto di tutti gli impegni e di tutte le condizioni stabiliti nella detta decisione.

(7)

Dall'estate 2011 Dexia ha incontrato difficoltà supplementari e gli Stati membri interessati hanno preso in considerazione misure d'aiuto supplementari.

(8)

Con decisione del 17 ottobre 2011 (8), la Commissione ha deciso di avviare un procedimento d'indagine formale sulla misura di vendita da parte di Dexia SA, e di acquisizione da parte dello Stato belga, di Dexia Banque Belgique (in appresso "DBB"). Per preservare la stabilità finanziaria, la Commissione ha inoltre deciso di autorizzare temporaneamente la misura, cioè per sei mesi a decorrere dalla data della detta decisione oppure, in caso di presentazione, da parte del Belgio, di un piano di ristrutturazione nei sei mesi a decorrere dalla stessa data, fino a quando la Commissione adotti una decisione finale sulla misura.

(9)

Il 18 ottobre 2011 gli Stati membri interessati hanno informato la Commissione di un insieme di nuove misure potenziali in vista di un nuovo piano di ristrutturazione o dello scorporo di Dexia. Nel quadro di questo insieme di nuove misure il Belgio ha notificato alla Commissione, il 21 ottobre 2011, una misura di ricorso per DBB all'"Emergency Liquidity Assistance" (in appresso"ELA"), con una garanzia dello Stato belga. Tale misura permette a DBB di concedere finanziamenti a Dexia Crédit Local SA (in appresso "DCL").

(10)

Il 14 dicembre 2011, la Francia, il Belgio e il Lussemburgo hanno poi notificato alla Commissione, nel quadro di questo insieme di nuove misure, un progetto di garanzia temporanea degli Stati membri interessati per il rifinanziamento di Dexia SA e di DCL (in appresso: "garanzia temporanea sul rifinanziamento").

(11)

Con decisione del 21 dicembre 2011 (in appresso: "decisione di avvio del procedimento sugli aiuti supplementari alla ristrutturazione di Dexia") (9) la Commissione, per preservare la stabilità finanziaria, ha deciso ai autorizzare temporaneamente, fino al 31 maggio 2012, la garanzia temporanea sul rifinanziamento. Tuttavia, con questa decisione, la Commissione ha avviato un procedimento d'indagine formale sull'insieme delle misure supplementari alla ristrutturazione di Dexia dall'adozione della decisione condizionale (fra cui la garanzia temporanea sul rifinanziamento), e ha chiesto agli Stati membri interessati di notificarle, entro un termine di tre mesi, un piano di ristrutturazione di Dexia, oppure, in mancanza di redditività di Dexia, un piano di risoluzione ordinata di Dexia.

(12)

Il 21 e il 22 marzo 2012 gli Stati membri interessati hanno notificato alla Commissione un piano di risoluzione ordinata di Dexia.

(13)

Il 25 maggio 2012 gli Stati membri interessati hanno notificato alla Commissione una domanda di proroga della garanzia temporanea sul rifinanziamento. Il 31 maggio 2012 la Commissione ha adottato due decisioni.

(14)

Nella prima decisione (in appresso: "decisione di estensione del procedimento"), la Commissione ha deciso di estendere il procedimento di indagine formale del gruppo Dexia per esaminare il piano di risoluzione ordinata del gruppo presentato da Belgio, Francia e Lussemburgo il 21 e 22 marzo 2012 (10).

(15)

Nella seconda decisione (in appresso: "decisione di proroga della garanzia") (11), la Commissione ha approvato temporaneamente, fino all'adozione di una sua decisione finale sul piano di risoluzione ordinata di Dexia, la proroga, fino al 30 settembre 2012, del periodo d'emissione della garanzia temporanea degli Stati membri interessati sul rifinanziamento di Dexia SA e DCL, estendendo il procedimento di indagine formale a tale misura.

(16)

Il 5 giugno 2012 gli Stati membri interessati hanno notificato alla Commissione un aumento del tetto della garanzia temporanea fino all'importo massimo, in capitale, di 55 miliardi di EUR. Nella sua decisione del 6 giugno 2012 (12), la Commissione ha autorizzato temporaneamente, fino all'adozione di una sua decisione finale sul piano di risoluzione ordinata di Dexia, l'aumento del tetto della garanzia.

Procedura relativa alla vendita di Dexia Banque Internationale à Luxembourg

(17)

Il 6 ottobre 2011 Dexia SA ha annunciato, in un comunicato stampa (13), di aver cominciato trattative esclusive con un gruppo di investitori internazionali, cui avrebbe partecipato anche il Lussemburgo, in vista della cessione di Dexia Banque Internationale à Luxembourg (in appresso: "Dexia BIL"). Il Consiglio d'amministrazione del gruppo Dexia si sarebbe pronunciato sul contenuto di un'eventuale offerta al termine del periodo di esclusività.

(18)

Il 18 dicembre 2011 la Commissione è stata informata del fatto che stava per essere concluso un memorandum d'intesa vincolante, relativo alla vendita della partecipazione del 99,906% in Dexia BIL detenuta da Dexia SA. Secondo tale memorandum d'intesa Precision Capital SA, un gruppo di investitori del Qatar, avrebbe acquisito il 90% della partecipazione, mentre il restante 10% sarebbe stato acquisito dal Lussemburgo. Alcune attività di Dexia BIL sono escluse dall'ambito della vendita.

(19)

La vendita di Dexia BIL non faceva parte delle misure autorizzate dalla Commissione nel quadro del piano di ristrutturazione di Dexia approvato il 26 febbraio 2010. Non rientrava inoltre nell'ambito del procedimento di indagine formale avviato con decisione della Commissione del 21 dicembre 2011 e relativo alle misure di ristrutturazione notificate alla Commissione posteriormente a tale data.

(20)

La vendita di Dexia BIL era già stata portata a conoscenza della Commissione prima del 21 dicembre 2011. Essa sarà quindi analizzata dalla Commissione separatamente dalla ristrutturazione di Dexia, non solo per necessità di certezza del diritto nei più brevi termini, ma anche e soprattutto per l’indipendenza della vendita di Dexia BIL rispetto alla ristrutturazione del gruppo, viste le misure d’aiuto approvate temporaneamente nel 2011, dato che la vendita era già stata progettata dal 2009 secondo le informazioni ricevute dalla Commissione, e dato che Dexia BIL sarà separata giuridicamente ed economicamente da Dexia.

(21)

Il 23 marzo 2012, il Lussemburgo ha formalmente notificato alla Commissione la vendita di Dexia BIL.

(22)

Con decisione del 3 aprile 2012 (14), la Commissione ha informato il Lussemburgo della decisione di avviare il procedimento di indagine formale prevista all’articolo 108, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla vendita di Dexia BIL.

(23)

Il 4 maggio 2012 e il 12 giugno 2012 le autorità lussemburghesi hanno comunicato alla Commissione informazioni supplementari, compreso un aggiornamento, da parte di Dexia SA, della valutazione della congruità del prezzo di vendita di Dexia BIL, in data 30 maggio 2012 (in appresso: "valutazione aggiornata della congruità").

(24)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento formale d’esame è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (15). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sulla misura in oggetto.

(25)

La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati. Essa le ha trasmesse al Lussemburgo offrendo l'opportunità di commentarle ed ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 28 giugno 2012.

2.   DESCRIZIONE DEI FATTI

2.1.   Descrizione del gruppo Dexia

(26)

Dexia BIL fa parte del gruppo Dexia. Dexia è nata nel 1996 dalla fusione di Crédit Local de France e Crédit Communal de Belgique Dexia era specializzata nei prestiti agli enti locali ma annoverava anche circa 5,5 milioni di clienti privati, principalmente in Belgio, Lussemburgo e Turchia.

(27)

Il gruppo Dexia era organizzato intorno a una casa madre holding (Dexia SA) e a tre controllate operative situate in Francia (DCL), Belgio (DBB) e Lussemburgo (Dexia BIL).

Organigramma semplificato del Gruppo al 30 settembre 2011

(cioè prima della realizzazione delle cessioni annunciate nel Consiglio d'amministrazione di Dexia del 9 ottobre 2011)

Image 1

Dexia SA

(listed entity)

100 %

Dexia Bank Belgium

99,9 %

Dexia Banque International a Luxembourg

99,8 %

Deniz Bank

100 %

Dexia Credit Local

* DCL Including DCL NY, DCL, Canada, DCL Mexico, DCL Holding Inc. DCL East, DCL Israel.

99,8 %

Dexia Insurance Belgium

49 %

Dexia Asset Management

51 %

50 %

RBC Dexia Investor Services

70 %

Dexia Crediop

100 %

Dexia Municipal Agency

100 %

Dexia Kommunalbank Deutschland

60 %

Dexia Sabadell

100 %

Dexia Sofaxis

(28)

Il 20 ottobre 2011 DBB è stata venduta allo Stato belga e, al 31 dicembre 2011, il bilancio consolidato del gruppo Dexia (con deconsolidamento di DBB al 1o ottobre 2011) era pari a 413 miliardi di EUR.

(29)

Oltre alla cessione di DBB intervenuta il 20 ottobre 2011, il gruppo Dexia ha annunciato la cessione "a breve termine" delle entità seguenti:

Dexia BIL;

Dexia Municipal Agency

DenizBank;

Dexia Asset Management (in appresso: "DAM")

RBC Dexia Investor Services (in appresso: "RBCD").

(30)

Le quote dei principali azionisti di Dexia SA sono i seguenti:

Nome del sottoscrittore

% detenuta al 31 dicembre 2011

Caisse des Dépôts et consignations

17,6  %

Holding Communal

14,3  %

Arco Group

12,0  %

Governo francese

5,7  %

Governo federale belga

5,7  %

Ethias

5,0  %

3 regioni belghe

5,7  %

CNP Assurances

3,0  %

Impiegati

0,6  %

Altri

30,4  %

Fonte:

Dexia. Presentazione dei risultati finanziari 2011, 23 febbraio 2012, pag. 51; ripresa nel piano di risoluzione ordinata notificato alla Commissione

2.2.   Descrizione di Dexia BIL

(31)

Dexia BIL è una delle maggiori banche commerciali del Lussemburgo. Al 30 giugno 2011 presentava un bilancio dell’entità di 41 miliardi di EUR. Dexia BIL è attiva non solo in Lussemburgo, ma anche in altri paesi come la Svizzera, il Regno Unito, e alcuni paesi dell’Asia e del Medio Oriente, e questo o direttamente o tramite alcune delle sue controllate. Dexia BIL detiene anche un considerevole portafoglio di titoli "legacy" per un valore di mercato stimato al 31 settembre 2011 a circa [5-10] miliardi di EUR.

(32)

Dexia BIL è una delle grosse banche a rete di sportelli in Lussemburgo, ed è una protagonista fondamentale dell’economia locale sia come banca depositaria dei residenti persone fisiche e delle imprese che come erogatrice di crediti al consumo, immobiliari e di crediti alle imprese.

(33)

Secondo le tabelle fornite dalla Commissione di sorveglianza del settore finanziario ("CSSF"), autorità di sorveglianza del settore finanziario lussemburghese, Dexia BIL rappresenta per il [10-15]% dei residenti persone fisiche e per il [15-20]% delle PMI (piccole e medie imprese) residenti la banca di riferimento, cosa che la colloca ogni volta in terza posizione sul mercato lussemburghese. Le quote di mercato di Dexia BIL nel sistema bancario lussemburghese sono circa del [10-15]% in volume di depositi, [10-15]% in volumi di prestiti e [5-10]% delle attività in gestione nel settore del private banking.

2.3.   Le difficoltà di Dexia

(34)

Le difficoltà incontrate dal gruppo Dexia durante la crisi finanziaria dell'autunno 2008 sono state descritte nella decisione del 26 febbraio 2010. Le difficoltà più recenti cui Dexia deve far fronte possono essere descritte come segue.

(35)

Innanzitutto, l'aggravamento della crisi del debito sovrano, che devono affrontare numerose banche europee, ha portato a una diffidenza sempre maggiore degli investitori verso le controparti bancarie, che non consente più a queste di ottenere finanziamenti in quantità e a condizioni soddisfacenti.

(36)

Inoltre, essendo particolarmente esposto al rischio sovrano e para-sovrano, il gruppo Dexia è oggetto di una maggiore diffidenza da parte degli investitori. Dexia presenta in effetti, fra i suoi attivi, numerosi prestiti e/o obbligazioni di paesi e/o enti locali e regionali di paesi percepiti dal mercato come paesi a rischio.

(37)

Inoltre, la crisi attuale si è manifestata senza che Dexia abbia avuto il tempo di portare a termine il suo piano di ristrutturazione, cosa che avrebbe nettamente migliorato il suo profilo di rischio di liquidità. Poiché Dexia presenta un profilo di rischio particolarmente vulnerabile e il mercato ben conosce tale vulnerabilità, Dexia è stata forse, più di altre banche, oggetto di una maggiore diffidenza.

(38)

Le necessità di finanziamento di Dexia sono particolarmente aumentate a causa dei seguenti elementi:

(i)

il forte calo dei tassi d'interesse dell'estate 2011 ha fatto crescere di almeno [5-20] miliardi di EUR la necessità di apporto di garanzie per far fronte alle richieste di margini legate alla variazione del valore di mercato del portafoglio di strumenti derivati utilizzati per la copertura di bilancio;

(ii)

numerose emissioni obbligazionarie (in particolare le emissioni garantite dagli Stati precedentemente emesse da Dexia) sono arrivate a scadenza in un momento in cui le condizioni di mercato per il loro rifinanziamento non erano ottimali;

(iii)

il forte calo del valore di mercato e la diminuzione del merito di credito delle attività utilizzate da Dexia come garanzie per ottenere finanziamenti;

(iv)

la perdita di fiducia di una grossa parte degli investitori, a seguito, fra l'altro, dell'annuncio delle ingenti perdite del secondo trimestre 2011 (quasi 4 miliardi di EUR), e della retrocessione da parte di alcune agenzie di rating;

(v)

le difficoltà di Dexia hanno inoltre portato a ritiri massicci dei depositi dei clienti in Belgio e in Lussemburgo nell'ottobre 2011.

(39)

Data l'incapacità di Dexia di rifinanziarsi sui mercati e […] (*1), Dexia ha dovuto in un primo tempo ricorrere a una nuova misura di ELA da parte rispettivamente della Banque nationale de Belgique e della Banque de France. È in tali circostanze che gli Stati membri hanno concesso la garanzia temporanea sul rifinanziamento a favore di Dexia.

(40)

Benché Dexia BIL non sia stata all'origine dei problemi del gruppo Dexia, […], essa ha dovuto affrontare una forte riduzione dei suoi depositi, e questo, in particolare, fra il 30 settembre 2011 e il 10 ottobre 2011, periodo in cui i depositi sono calati di [1 – 5] miliardi di EUR (passando da [5 – 15] miliardi di EUR a [5 - 15] miliardi di EUR). Le perdite di depositi si sono poi stabilizzate in seguito all'annuncio di una serie di misure destinate a scorporare il gruppo Dexia e a proteggere alcune controllate del gruppo (fra cui Dexia BIL). In particolare, Dexia aveva annunciato il 6 ottobre 2011 di aver cominciato a negoziare con un gruppo di investitori e col Lussemburgo per vendere loro Dexia BIL. Dopo aver toccato un livello minimo di [5 – 15] miliardi di EUR il 22 novembre 2011, Dexia BIL ha potuto in seguito registrare un lieve aumento dei suoi depositi fino a [5 – 15] miliardi di EUR al 14 dicembre 2011.

2.4.   Descrizione della misura di vendita di Dexia BIL

(41)

Il 23 marzo 2012 il Lussemburgo ha notificato la cessione di Dexia BIL, vendita la cui conclusione deve essere autorizzata dalla Commissione.

(42)

La misura di cessione di Dexia BIL notificata alla Commissione non è stata oggetto di una procedura di gara formale. Secondo le autorità lussemburghesi, la cessione di Dexia BIL apparentemente era prevista da tempo da Dexia, che aveva contattato a questo fine una serie di operatori fra il 2009 e il 2011, in particolare […]. […]. I negoziati sono giunti a uno stadio più o meno avanzato, ma nessuno di questi operatori ha presentato un progetto d'acquisizione concreta per Dexia BIL.

(43)

I contatti con Precision Capital hanno infine portato all'avvio delle trattative esclusive annunciate il 6 ottobre 2011. Il 20 dicembre 2011 è stato concluso un memorandum d'intesa (in appresso: "MdI") vincolante relativo alla vendita della partecipazione del 99,906% in Dexia BIL detenuta da Dexia. Tale memorandum d'intesa prevedeva l'acquisizione, da parte di Precision Capital, del 90% della partecipazione della cessione, e l'acquisizione da parte del Lussemburgo del 10% restante alle stesse modalità e condizioni di Precision Capital.

(44)

Alcune attività di Dexia BIL sono escluse dall'ambito della vendita, e di fatto la cessione riguarda solo una parte di Dexia BIL, cioè le attività al dettaglio e di private banking (in appresso: "le attività cedute"). Più precisamente, sono esclusi dall'ambito della vendita: la partecipazione del 51% detenuta da Dexia BIL in DAM, la partecipazione del 50% detenuta da Dexia BIL in RBCD, la partecipazione del 40% in Popular Banca Privada, il portafoglio di titoli "legacy" di Dexia BIL (così come alcuni prodotti derivati ad essi associati), e le partecipazioni di Dexia BIL in Dexia LDG Banque e Parfipar. Le attività sopra menzionate saranno trasferite a Dexia prima della conclusione dell'operazione, con una clausola di recupero dei ricavi netti delle cessioni da parte di Dexia BIL. Inoltre, il MdI prevede, come condizione preliminare della vendita, l'eliminazione di tutti i prestiti e i crediti non garantiti presso entità del gruppo Dexia, e l'eliminazione di numerosi prestiti e crediti garantiti presso entità del gruppo Dexia. Al 10 febbraio 2012, il finanziamento concesso alle altre entità del gruppo era di circa [0 – 5] miliardi di EUR, di cui meno di [500 – 800] milioni erano garantiti. L'esclusione di tutte queste attività permetterà di ridurre le attività totali di Dexia BIL di circa 16,9 miliardi di EUR rispetto alle attività totali di 41 miliardi di EUR al 30 giugno 2011 (ossia una riduzione delle attività totali del 40% e delle attività ponderate per il rischio del 50%).

(45)

La misura notificata prevede che al momento della conclusione della vendita Dexia BIL avrà una percentuale di capitale di base di classe 1 ai sensi di Basilea III del 9% esatto.

(46)

Il prezzo di vendita è fissato a 730 milioni di EUR, con una percentuale di capitale di base di classe 1 per Dexia BIL del 9% esatto al momento della conclusione dell'operazione. Nel caso in cui, al momento della conclusione della vendita, vi sia un eccesso di capitale rispetto al 9% del capitale di base di classe 1 ai sensi di Basilea III, il prezzo di vendita viene adeguato di conseguenza. In caso di mancanza di capitale rispetto al 9% del capitale di base di classe 1, tale scoperto viene compensato da Dexia SA.

(47)

La misura notificata del 23 marzo 2012 comprende una clausola secondo cui, se Dexia SA o un'entità del gruppo Dexia ottiene una garanzia, da parte di uno Stato, a favore di un acquirente per i suoi obblighi d'indennizzo verso tale acquirente ai sensi delle garanzie contrattuali specifiche alla cessione – e nella misura in cui l'acquirente in questione sia un soggetto privato (non controllato direttamente o indirettamente da entità pubbliche) -, Dexia si impegna a far sì che una garanzia analoga sia concessa dallo stesso garante (o da un altro garante che abbia lo stesso rating) a condizioni simili e per obblighi contrattuali simili agli acquirenti ai sensi dei contratti di cessione. Tale obbligo doveva applicarsi fino al 1o gennaio 2017 (in appresso: "clausola 3.3.5"). Tale clausola è stata in seguito abbandonata e non è stata ripresa nei contratti definitivi di cessione d'azioni che sono andati a sostituire il MdI.

(48)

Prima della finalizzazione del MdI, gli scenari di progetti preliminari di cessione di Dexia BIL sono stati oggetto di una valutazione della congruità del prezzo da parte di un terzo (16). Tale valutazione, del 10 dicembre 2011, è stata svolta usando tre metodi diversi (17), e ha portato a un valore del prezzo compreso fra i [600 – 700] e gli [800 – 900] milioni di EUR. L'aggiornamento di tale valutazione del 30 maggio 2012 è giunta alle stesse conclusioni.

2.5.   Ragioni dell'avvio del procedimento d'indagine formale

(49)

Nella decisione d'avvio del procedimento la Commissione ha ritenuto di non poter concludere, a quello stadio, che l'operazione non contenesse alcun elemento d'aiuto.

(50)

La Commissione ha ritenuto che la clausola 3.3.5 contenesse potenzialmente aiuti di Stato.

(51)

A parere della Commissione, inoltre, il processo di cessione di Dexia BIL non si è svolto in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, ma si è limitato a negoziati bilaterali con un certo numero di potenziali acquirenti, senza una procedura di gara. La Commissione non ha potuto quindi concludere che il processo di vendita fosse tale da garantire la formazione di un prezzo di mercato e, di conseguenza, che non comportasse elementi di aiuto di Stato.

(52)

Secondo la Commissione, la valutazione della congruità del prezzo da parte di un terzo (18) è stata stabilita nel corso dei negoziati e prima della fissazione delle condizioni esatte del MdI del 20 dicembre 2011, oggetto della notifica del 23 marzo 2012. La Commissione nutriva quindi dubbi sul fatto che la valutazione della congruità prendesse in considerazione la portata esatta delle attività cedute e le condizioni della misura notificata, compresa la clausola di recupero dei ricavi netti delle cessioni da parte di Dexia BIL e la clausola 3.3.5.

(53)

La Commissione non poteva quindi concludere che le condizioni della cessione di Dexia BIL portassero a una vendita a prezzo di mercato, e questo tenuto conto degli effetti combinati dell'assenza di una procedura di gara aperta e della mancanza di informazioni precise sulla valutazione adeguata dell'operazione, data, in particolare, la portata delle attività della cessione e la potenziale clausola 3.3.5.

3.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSSATI

(54)

A seguito della pubblicazione del procedimento d'indagine formale del 3 aprile 2012, la Commissione ha ricevuto osservazioni di due parti terze interessate.

(55)

Una delle osservazioni ricevute (in appresso: "osservazioni A") da parte di un'associazione di investitori riguarda il livello del prezzo d'acquisto. L'associazione in questione ritiene che il prezzo di vendita di Dexia BIL sia troppo basso, in particolare tenuto conto dei buoni rendimenti di Dexia BIL del passato.

(56)

Le osservazioni dell'altra parte terza, azionista di Dexia SA (in appresso: "osservazioni B"), contengono dubbi quanto al comportamento di Dexia SA, di Dexia BIL e delle persone e degli organismi che si suppone controllino tali società dal 1998. Tale parte terza considera inoltre insufficienti i flussi di informazione di Dexia SA verso gli azionisti, e ritiene altresì che i verbali e gli allegati dei propri interventi alle assemblee generali dal 1999, così come tutta la propria corrispondenza con Dexia SA, Dexia BIL e i suoi amministratori avrebbero dovuto essere trasmessi da Dexia SA ai potenziali acquirenti di Dexia BIL.

4.   OSSERVAZIONI DI DEXIA SA

(57)

Dexia SA sottolinea che la cessione di Dexia BIL è una tappa importante per stabilizzare la situazione di Dexia BIL dopo le perdite di depositi subite all'inizio del mese di ottobre 2011. È indispensabile dare al più presto alle parti dell'operazione la conferma dell'assenza di elementi d'aiuto nella cessione di Dexia BIL.

(58)

Nella misura in cui la clausola 3.3.5 non è stata ripresa nei contratti definitivi di cessione d'azioni che sono andati a sostituire il MdI, le preoccupazioni a questo riguardo non sono più fondate.

(59)

I numerosi contatti presi da Dexia SA con eventuali acquirenti dal 2009, insieme all'annuncio ufficiale del 6 ottobre 2011 di una potenziale cessione di Dexia BIL a un gruppo internazionale di investitori, hanno reso pubblica la programmata vendita di Dexia BIL. L’esclusività è stata formalmente accordata solo due settimane dopo, e altri candidati seri, interessati a rilevare Dexia BIL, avrebbero ampiamente avuto tempo, se del caso, di manifestare il proprio interesse. D'altro lato, le condizioni della cessione di Dexia BIL sono state stabilite da Dexia SA con Precision Capital nel quadro di trattative svoltesi alle normali condizioni di mercato fra operatori privati, sotto la loro responsabilità e senza impegnare risorse statali. Era inoltre urgente trovare un acquirente per Dexia BIL per proteggere i titolari di depositi e i clienti della banca, per preservare il valore della banca e per arginare i rischi di contagio sul resto del sistema finanziario. In tali circostanze il processo di vendita di Dexia BIL può essere considerato un processo aperto, trasparente e non discriminatorio, tale da garantire la formazione di un prezzo di mercato. Esso non comporta di conseguenza elementi di aiuto di Stato.

(60)

La valutazione di congruità del dicembre 2011 riguardava Dexia BIL nella sua nuova dimensione (le attività cedute), cosa confermata dalla valutazione aggiornata della congruità del 30 maggio 2012.

(61)

Il prezzo di vendita è basato su una percentuale di capitale di base di classe 1 ai sensi di Basilea III del 9% al momento della conclusione dell'operazione. In caso di differenza fra questo livello e il livello del capitale al momento della conclusione della vendita, la clausola d'adeguamento garantisce il rimborso della differenza da parte dell'acquirente o del venditore e/o un adeguamento del prezzo della vendita. In tali condizioni, Dexia SA ritiene che la valorizzazione delle partecipazioni o delle attività escluse dall'operazione non rientri nella determinazione del prezzo di mercato.

(62)

Dexia BIL non ha beneficiato direttamente dei precedenti aiuti ricevuti dal gruppo Dexia. Anzi, dalla fine del 2008 Dexia BIL è stata sempre un fornitore netto di liquidità per il gruppo Dexia. Inoltre, la Commissione non può partire dal presupposto che, in virtù della sua appartenenza a un gruppo, un'impresa abbia beneficiato degli aiuti ricevuti da questo, in particolare quando, come nella fattispecie, i meccanismi di trasferimento esistenti in seno al gruppo sono stati utilizzati solo a svantaggio dell'impresa, e non a suo favore (19). Parimenti, la Commissione non può presupporre che l'operazione sia imputabile allo Stato, se è stata realizzata alle normali condizioni di mercato fra Dexia e l’acquirente e senza impegnare risorse statali.

(63)

Ad ogni modo, Dexia SA sottolinea che l'acquisizione di Dexia BIL a prezzo di mercato basta ad eliminare la possibilità di una potenziale trasmissione dei precedenti aiuti ricevuti dal gruppo Dexia all'acquirente così come all'entità ceduta Dexia BIL. (20)

(64)

La vendita di Dexia BIL non può comportare nuovi aiuti nella misura in cui l'acquisizione da parte dello Stato lussemburghese avviene senza apporto di nuovo capitale in Dexia BIL da parte di questo. A tale riguardo, Dexia SA sottolinea che, in assenza di aiuti addizionali, la vendita di Dexia BIL non falsa la concorrenza, di modo che non è necessario imporre misure supplementari per limitare le distorsioni del mercato. In ogni caso, la riduzione delle dimensioni di Dexia BIL in virtù delle attività escluse dalla cessione è sufficientemente grossa da non richiedere misure supplementari.

5.   COMMENTI DEL LUSSEMBURGO

(65)

Il Lussemburgo ritiene che la vendita di Dexia BIL rappresenti una soluzione di mercato privato e che non contenga alcun elemento di aiuto di Stato.

(66)

Osserva inoltre che il progetto di vendita di Dexia BIL è stato ufficialmente annunciato il 6 ottobre 2011, cioè prima della data dell'annuncio delle garanzie supplementari sul nuovo rifinanziamento concesse dagli Stati membri interessati a Dexia SA e a DCL.

(67)

Il Lussemburgo sottolinea poi che Dexia BIL è una delle grosse banche a rete di sportelli in Lussemburgo, ed è una protagonista fondamentale dell’economia locale sia come banca depositaria dei residenti persone fisiche e delle imprese che come erogatrice di crediti al consumo, immobiliari e di crediti alle imprese. Dexia BIL svolge un ruolo sistemico nell'economia lussemburghese (21), e un suo disfunzionamento (anche solo incertezza sulla sua sorte) avrebbe effetti estremamente negativi sulla stabilità del sistema finanziario del Lussemburgo e dell'economia lussemburghese in generale che potrebbero ripercuotersi anche sui paesi limitrofi.

(68)

Secondo le autorità lussemburghesi il rilevamento da parte dello Stato lussemburghese di una quota del 10% di Dexia BIL non apporta alcun vantaggio a Dexia SA o a Dexia BIL, poiché tale rilevamento avviene a condizioni di mercato e il prezzo pagato e le modalità sono uguali a quelle applicate a Precision Capital.

(69)

Il Lussemburgo osserva anche che la vendita di Dexia BIL era prevista da tempo da Dexia SA, che ha contattato a tal fine una serie di operatori fra il 2009 e il 2011, in particolare […]. I negoziati sono giunti a uno stadio più o meno avanzato, ma nessuno di questi operatori ha poi manifestato interesse per Dexia BIL. Se le autorità lussemburghesi riconoscono che il processo di vendita non ha implicato un bando di gara formale, esse osservano che è poco probabile che una gara formale avrebbe portato a un risultato diverso. Un tale gara non ha potuto essere organizzata in un termine breve, dettato dall'accelerata erosione dei depositi di Dexia BIL alla fine del settembre 2011 a causa delle circolanti voci relative alle difficoltà del gruppo Dexia e all'abbassamento del rating di Dexia SA da parte dell'agenzia Moody's il 3 ottobre 2011 – voci che si sono aggiunte a quelle riguardanti il sistema bancario europeo, alla crisi del debito sovrano e alle difficoltà dell'area dell'euro. Questa situazione d'urgenza ha portato, il 6 ottobre 2011, all'annuncio della programmata cessione di Dexia BIL e dell'avvio di negoziati con Precision Capital. Fra questa data e l'avvio delle trattative esclusive (22) non è stata ricevuta nessun'altra manifestazione di intenti o offerta seria, nonostante […] manifestazioni di altri potenziali investitori (23).

(70)

Secondo le autorità lussemburghesi una procedura di gara informale, organizzata in tempi brevi e secondo modalità particolari imposte dalle circostanze, può essere considerata come un processo aperto, trasparente e non discriminatorio che garantisce la formazione di un prezzo di mercato. Le autorità lussemburghesi osservano altresì che la valutazione della congruità del prezzo al 10 dicembre 2011, e il relativo aggiornamento al 30 maggio 2012 concludono che il prezzo risulta adeguato nel contesto attuale dei mercati, e che la Commissione avrebbe già ammesso che la valorizzazione di un'impresa può essere conforme a un prezzo di mercato sulla base di una valutazione di congruità del prezzo realizzata da un esperto indipendente.

(71)

Dalla fine del 2008, Dexia BIL è stata sempre un fornitore netto di liquidità per le altre entità del gruppo. Quanto alla nuova garanzia temporanea autorizzata provvisoriamente dalla Commissione il 21 dicembre 2011, Dexia BIL non è un'entità garantita e non beneficia di questa garanzia temporanea.

(72)

Le autorità lussemburghesi osservano anche che Dexia BIL avrà una posizione di liquidità forte dopo la vendita, si concentrerà sul retail banking e sul private banking e avrà reciso i legami con il restante gruppo Dexia lasciando il portafoglio "legacy" e Dexia LDG e cedendo le partecipazioni in RBCD e DAM. Analogamente, il MdI presuppone che dopo la vendita Dexia BIL non finanzi più Dexia SA o altre entità del gruppo restante

(73)

Il Lussemburgo chiede inoltre che Dexia BIL non sia più soggetta alle condizioni e agli impegni della decisione del 26 febbraio 2010, né al nuovo piano di ristrutturazione o di risoluzione ordinata di Dexia da elaborare nel quadro della decisione del 21 dicembre 2011. L'osservanza del piano di ristrutturazione approvato con decisione del 26 febbraio 2010 e delle condizioni e degli impegni previsti da tale piano è legata all'appartenenza di Dexia BIL al gruppo Dexia, che è identificato come unico beneficiario degli aiuti concessi dalle sopra citate decisioni. Quest'aspetto è del resto evidente nella maggior parte degli impegni del piano di ristrutturazione di Dexia, che si applicano al gruppo Dexia o a Dexia SA e riguardano Dexia BIL solo nella misura in cui questa è una controllata del gruppo e forma una stessa unità economica con Dexia SA. Ad ogni modo, la vendita di Dexia BIL non contiene alcun elemento di aiuto di Stato ed è realizzata a prezzo di mercato.

(74

Nelle osservazioni relative alla decisione di avvio del procedimento, il Lussemburgo conferma che la clausola 3.3.5 non è stata ripresa nei contratti definitivi di cessione d'azioni che sono andati a sostituire il MdI, e che le preoccupazioni a questo riguardo non sono più fondate.

(75)

Le autorità lussemburghesi confermano poi che la portata della valutazione di congruità riprende esattamente quella delle attività cedute. Inoltre, il meccanismo di adeguamento rispetto all'esatto livello del 9% di percentuale di capitale di base di classe 1 ai sensi di Basilea III permette di assicurare che il valore delle attività escluse dall'operazione (punto (44)) non abbia alcun impatto finanziario per l'acquirente, né positivo né negativo. Le autorità lussemburghesi rimandano anche alla valutazione aggiornata della congruità di [fine] maggio 2012, in cui si ritrovano le stesse conclusioni. Il prezzo di vendita di Dexia BIL può quindi essere considerato un prezzo di mercato, cosa che esclude qualsiasi trasmissione di aiuti a tale riguardo.

(76)

Le autorità lussemburghesi concordano infine con le osservazioni di Dexia SA. (vedi sopra, parte 4).

Commenti delle autorità lussemburghesi relativi alle osservazioni dei terzi interessati

(77)

Le autorità lussemburghesi ritengono che le osservazioni A si basino su dati raccogliticci e non offrano un'analisi completa della situazione. Non vengono prese in considerazione, in particolare, le modalità precise dell'operazione. A tale riguardo, le autorità lussemburghesi rinviano ai vari documenti che esse stesse e Dexia SA hanno trasmesso alla Commissione, in particolare le valutazioni della congruità del prezzo effettuate da terzi, che concludono che il prezzo pagato è un prezzo adeguato date le modalità della transazione. Si tratta della valutazione del 10 dicembre 2011, confermata in data 30 maggio 2012 dallo stesso studio, ossia […].

(78)

Dal fascicolo di cui dispone la Commissione emerge chiaramente, del resto, che lo Stato lussemburghese non ha né offerto né concesso garanzie all'acquirente.

(79)

Le autorità lussemburghesi constatano quindi che le osservazioni A sembrano basate su informazioni incomplete e contengono affermazioni erronee, senza peraltro il minimo elemento di prova, e invitano quindi la Commissione a non tenerne conto ai fini della decisione definitiva. Le autorità lussemburghesi invitano piuttosto ad attenersi alle spiegazioni fornite da esse stesse e da Dexia SA nei loro scambi con la Commissione, che rispondono ampiamente alle questioni sollevate e permettono di scartare le critiche formulate.

(80)

Le autorità lussemburghesi constatano che le osservazioni B consistono in una serie di scambi di lettere della parte terza in questione con dirigenti di Dexia SA e Dexia BIL, o con autorità di vigilanza, fra il 2005 e la fine del 2011, senza un legame diretto con la vendita di Dexia BIL. La corrispondenza riguarda varie domande e critiche a Dexia SA quanto alla mancata considerazione di certe questioni relative ad eventi di gran lunga anteriori alla vendita di Dexia BIL, unico elemento interessato dalla presente decisione su tale vendita. Le autorità lussemburghesi invitano quindi la Commissione a scartare tali documenti per mancanza di pertinenza.

(81)

Le autorità lussemburghesi osservano che Dexia SA conclude (vedi sopra, parte 4) che la transazione Dexia BIL si realizza a prezzo di mercato e senza elementi di aiuto. Poiché tali conclusioni corrispondono a quelle della autorità lussemburghesi, non richiedono ulteriori commenti.

(82)

A titolo conclusivo, le autorità lussemburghesi constatano che nessuna delle osservazioni inviate da terzi è tale da mettere in discussione gli sviluppi contenuti nella loro notifica e nei loro commenti. Osservano inoltre che nessuna delle osservazioni inviate da terzi è tale da mettere in discussione l'argomento secondo cui la vendita di Dexia BIL deve poter essere considerata, conformemente alla prassi decisionale della Commissione, un processo aperto, trasparente e non discriminatorio che garantisce che l'operazione è avvenuta a prezzo di mercato. Le autorità lussemburghesi continuano quindi a sostenere che l'operazione è stata realizzata senza elementi di aiuto.

6.   VALUTAZIONE DELL'ESISTENZA DELL'AIUTO

(83)

L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE prevede che, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(84)

Dexia BIL è attiva a livello europeo e quindi chiaramente in concorrenza con altri operatori di mercato stranieri. La Commissione ritiene pertanto che un potenziale aiuto nella sua vendita inciderebbe sugli scambi fra Stati membri e falserebbe o minaccerebbe di falsare la concorrenza.

(85)

Nella decisione del 26 febbraio 2010 la Commissione ha già stabilito che gli aiuti ricevuti da Dexia sotto forma di capitale, di garanzie sul finanziamento, di ELA associata a una garanzia statale e di sostegno alle attività che hanno subito una riduzione di valore (misura FSA) costituivano aiuti di Stato (concessi da Belgio, Lussemburgo e Francia). È quindi necessario verificare che l'attività ceduta non mantenga il beneficio degli aiuti ricevuti anteriormente da Dexia.

(86)

Secondo la sentenza della Corte dell'8 maggio 2003, Italia e SIM 2 contro Commissione (24), su cui la Commissione si è basata per le decisioni Olympic Airlines (25) e Alitalia (26), l'esame della continuità economica fra la vecchia società e le nuove strutture avviene servendosi di una serie di elementi fra cui figurano l'oggetto della vendita, l'identità degli azionisti o dei proprietari dell'impresa acquirente o dell'impresa acquisita. Ciò è stato ribadito dal Tribunale nella sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair / Commissione (27), che ha confermato la decisione Alitalia.

(87)

Per quanto riguarda l'oggetto della vendita, l'ambito delle attività cedute si limita al retail e al private banking, che non sembrano essere state la causa dei problemi del gruppo Dexia che hanno reso necessaria la concessione di aiuti di Stato. La Commissione osserva inoltre che la parte del portafoglio dei titoli "legacy" del gruppo detenuta da Dexia BIL, legata ai problemi di rifinanziamento del gruppo che hanno fatto sorgere l'esigenza degli aiuti di Stato approvati con la decisione del 26 febbraio 2010, non rientra nelle attività cedute. Da un punto di vista quantitativo, la portata delle attività cedute rappresenta il 60% circa del totale di bilancio di Dexia BIL e lo [0 – 10] % del totale di bilancio del gruppo Dexia.

(88)

Non vi sono legami fra l'acquirente privato Precision Capital e gli attuali azionisti di Dexia SA: è così soddisfatto il criterio dell'indipendenza dell'acquirente privato rispetto a Dexia SA nell'adozione delle sue decisioni e della sua strategia relativa alle attività cedute di Dexia BIL.

(89)

Inoltre, un'acquisizione a prezzo di mercato delle attività cedute permetterebbe di assicurare che l'acquirente paga adeguatamente per gli aiuti di cui questa parte di Dexia BIL avrebbe potuto beneficiare in quanto entità del gruppo Dexia, e che il prezzo dell'operazione di vendita di Dexia BIL non contiene quindi elementi di aiuto.

(90)

A seguito della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ricevuto informazioni supplementari sulla valutazione del prezzo di mercato.

(91)

La Commissione osserva che la vendita di Dexia BIL è stata oggetto di una prima valutazione della congruità del prezzo svolta da un terzo, in data 10 dicembre 2011, seguita da un aggiornamento il 30 maggio 2012. Tali valutazioni sono state realizzate seguendo tre metodi diversi: (i) il metodo di attualizzazione dei "cash flows to equity" sulla base dei flussi distribuibili agli azionisti subordinatamente al rispetto delle percentuali regolamentari "core tier 1"; (ii) il metodo del "price to book ratio", sulla base dell'eccesso di redditività rispetto al costo del capitale; (iii) il metodo della comparazione borsistica. La prima valutazione della congruità del prezzo svolta da un terzo, del 10 dicembre 2011, stabilisce un valore del prezzo compreso fra i [600 – 700] e gli [800 – 900] milioni di EUR. L'aggiornamento di tale valutazione, del 30 maggio 2012, conferma che essa ha preso in considerazione la portata esatta delle attività cedute e porta alle stesse conclusioni, secondo cui il prezzo congruo è compreso fra i [600 – 700] e gli [800 – 900] milioni di EUR. La Commissione ha esaminato tali valutazioni della congruità e constata che si basano su metodi standard generalmente applicabili nel settore in oggetto e che tengono conto delle condizioni e della portata esatte dell'operazione.

(92)

Il prezzo dell'operazione, 730 milioni di EUR, è compreso nella fascia delle valutazioni della congruità. Nulla indica quindi che il prezzo pagato si situerebbe al di sotto o al di sopra del prezzo di mercato. Il prezzo di vendita di Dexia BIL può pertanto essere considerato come un prezzo di mercato, cosa che esclude a sua volta qualsiasi eventuale trasmissione, con la vendita, di aiuti anteriormente concessi a Dexia.

(93)

Alcune attività di Dexia BIL sono escluse dall'ambito della vendita (punto (44)). Esse saranno trasferite a Dexia SA prima della conclusione della transazione, con una clausola di recupero dei ricavi netti delle cessioni da parte di Dexia BIL. La Commissione osserva che le informazioni supplementari ricevute a seguito della decisione di avvio del procedimento confermano che la valorizzazione delle attività escluse dalla transazione non rientra nella determinazione del prezzo di mercato. Il prezzo di vendita è basato su una percentuale di capitale di base di classe 1 ai sensi di Basilea III del 9% al momento della conclusione dell'operazione. In caso di differenza fra questo livello e il livello del capitale al momento della conclusione della vendita, la clausola d'adeguamento garantisce il rimborso della differenza da parte dell'acquirente o del venditore e/o un adeguamento del prezzo della vendita. La valorizzazione delle partecipazioni o delle attività escluse dall'operazione non rientra quindi nella determinazione del prezzo di mercato. Questa clausola d'adeguamento è stata a sua volta presa in considerazione nelle valutazioni della congruità.

(94)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha osservato che lo Stato lussemburghese prende parte alla vendita di Dexia BIL in quanto acquirente di una partecipazione del 10% alle stesse condizioni applicate a Precision Capital. È chiaro, quindi, che la partecipazione del Lussemburgo implica risorse statali. Dato che il Lussemburgo partecipa alle stesse condizioni di Precision Capital, la Commissione ritiene, a priori, che il Lussemburgo agisca come un investitore privato, cosa che esclude la presenza di aiuto in relazione alla partecipazione del 10% di tale Stato.

(95)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha inoltre osservato che Precision Capital e lo Stato lussemburghese prevedono di eliminare la clausola 3.3.5. La Commissione ritiene che, con questa clausola, Dexia SA si impegnerebbe a ottenere a posteriori delle garanzie statali a favore dell'acquirente di Dexia BIL. Così, un'attivazione di tale clausola comporterebbe potenzialmente il ricorso a risorse statali sotto forma di garanzie. Inoltre, la presenza stessa di tale clausola sarebbe tale da concedere vantaggi all'acquirente di Dexia BIL. A seguito della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ricevuto informazioni supplementari che confermano che la clausola 3.3.5 non è stata ripresa nei contratti definitivi di cessione d'azioni che sono andati a sostituire il MdI. La Commissione conclude quindi che, dato che tale clausola non viene applicata ed è stata abbandonata, non vi sono elementi di aiuto a tale riguardo.

7.   CONCLUSIONI

(96)

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione conclude che la misura consistente nella vendita di Dexia BIL non costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. In particolare, essa non costituisce un nuovo aiuto né per Dexia SA né per Dexia BIL.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura di vendita di Dexia BIL non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'attuazione della misura è pertanto autorizzata.

Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2012

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  A partire dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ("TFUE"). In entrambi i casi le disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi, se del caso, rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcune novità terminologiche, come la sostituzione di “Comunità” con "Unione", di "mercato comune" con "mercato interno" e di "Tribunale di primo grado" con "Tribunale". Nella presente decisione è utilizzata la terminologia del TFUE.

(2)   GU C 146 del 12.5.1998, pag. 6, e GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 12.

(3)  C(2008) 7388 finale.

(4)  Nella presente decisione, "Dexia" o "il gruppo Dexia" indica Dexia SA e l'insieme delle sue controllate.

(5)   GU C 181 del 4.8.2009, pag. 42.

(6)   GU C 305 del 16.12.2009, pag. 3.

(7)   GU L 274 del 19.10.2010 pag. 54.

(8)   GU C 38 dell'11.2.2012, pag. 12.

(9)  Decisione pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/243124/243124_1306879_116_2.pdf

(10)  Decisione del 31 maggio 2012 nel caso SA.26653, Ristrutturazione di Dexia, non ancora pubblicata.

(11)  Decisione del 31 maggio 2012 nel caso SA.33760, SA.33764, SA.33763, Misure supplementari di ristrutturazione di Dexia – Garanzia temporanea, non ancora pubblicata.

(12)  Decisione del 6 giugno 2012 nel caso SA.34925, SA.34927, SA.34928, Aumento del tetto della garanzia temporanea, non ancora pubblicata.

(13)  Si veda tale comunicato sul sito Internet del gruppo Dexia all'indirizzo seguente: http://www.dexia.com/FR/Journaliste/communiques_de_presse/Pages/Entree-en-negociation-exclusive-pour-la-cession-de-Dexia-Banque-Internationale-a-Luxembourg.aspx

(14)   GU C 137 del 12.5.2012, pag. 19.

(15)  Decisione del 3 aprile 2012 relativamente al caso SA.34440, vendita di Dexia BIL, GU C 137 del 12.5.2012, pag. 19.

(*1)  Informazione riservata […].

(16)   " Equité du prix de cession de BIL à Precision Capital / Eléments préliminaires en l'état actuel des négociations " del 10 dicembre 2011.

(17)  (i) Metodo di attualizzazione dei "cash flows to equity" sulla base dei flussi distribuibili agli azionisti subordinatamente al rispetto delle percentuali regolamentari "core tier 1"; (ii) metodo del "price to book ratio", sulla base dell'eccesso di redditività rispetto al costo del capitale; (iii) metodo della comparazione borsistica.

(18)   " Equité du prix de cession de BIL à Precision Capital / Eléments préliminaires en l'état actuel des négociations " del 10 dicembre 2011.

(19)  Si veda in particolare la sentenza del 19 ottobre 2005 nella causa T-324/00, CDA Datentraeger Albrecht contro Commissione, Racc. 2005 pag. II-4309, punto 93: " … occorre respingere l’argomento della Commissione secondo cui l’ampiezza dell’ordine di recupero di cui all’art. 2 della decisione impugnata sarebbe giustificata dall’appartenenza dell’impresa comune e dei suoi successori ad un gruppo d’imprese collegate all’interno del quale esistono meccanismi interni di trasferimento di attivi. Infatti, …, risulta chiaramente dalle constatazioni riprese nella decisione impugnata che, nel caso di specie, i meccanismi di trasferimento esistenti all’interno di tale gruppo sono stati utilizzati esclusivamente a svantaggio di tale impresa e non a suo profitto. Non si può quindi affermare che, a causa della sua appartenenza a tale gruppo, l’impresa comune ha avuto il godimento effettivo di aiuti di cui non era la beneficiaria ".

(20)  Si veda in particolare la sentenza del 20 settembre 2001 nella causa C-390/98, Banks, Racc. 2001 pag. I-6117, punto 78: " Quando una società beneficiaria di un aiuto è stata venduta al prezzo di mercato, il prezzo di vendita rispecchia le conseguenze dell'aiuto precedente e il soggetto che ha venduto detta società conserva il beneficio dell'aiuto. In tal caso, il ripristino dello status quo ante deve essere, in primo luogo, garantito dalla restituzione dell'aiuto da parte del venditore ".

(21)  La BIL, con la sua quarantina di agenzie nel Granducato, è in terza posizione sul mercato lussemburghese, e detiene circa il [5 – 15]% dei depositi, il [5 – 15]% dei prestiti e il [5 – 15]% circa delle attività in gestione nel settore del private banking.

(22)  Se il Consiglio d'amministrazione ha autorizzato trattative esclusive con Precision il 9 e il 10 ottobre 2011, il periodo di esclusività formale è cominciato solo il 23 ottobre 2011 con la firma di una lettera di intenti.

(23)  […].

(24)  C-328/99 e C-399/00, Racc. 2003 pag. I-4035.

(25)  Decisione della Commissione del 17 settembre 2008, aiuto di Stato n. 321/2008, N 322/2008 e N 323/2008 – Grecia – Vendita di taluni attivi di Olympic Airlines/Olympic Airways Services. GU C 18 del 23.1.2010. Sentenza del Tribunale nella causa Olympic Airlines contro Commissione, T-415/05, T-416/05 e T-423/05, punto 135.

(26)  Decisione della Commissione del 12 novembre 2008, aiuto di Stato n. 510/2008 - Vendita dei beni della compagnia aerea Alitalia, GU C 46 del 25.2.2009, pag. 6.

(27)  Sentenza del Tribunale nella causa Ryanair / Commissione, T-123/09, punti 155 e 156.