ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.349.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 349

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
19 dicembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia

1

 

*

Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime

1

 

*

Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo in parola

2

 

*

Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa

2

 

 

2012/793/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'11 dicembre 2012, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo in parola

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell’Unione l’approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1221/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda i dati da presentare nell’ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1222/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, ai regolamenti (CE) n. 828/2009 e (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e la consegna dei titoli d’importazione nel 2013 nell’ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso, allo zucchero e all’olio d’oliva, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 951/2006, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 382/2008, (UE) n. 1178/2010 e (UE) n. 90/2011 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d’esportazione nel 2013 nei settori dello zucchero e dell’isoglucosio fuori quota, delle carni suine, delle carni bovine, delle uova e del pollame e recante deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda il termine per l’esame delle offerte per l’acquisto a prezzo fisso di frumento tenero all’intervento pubblico

35

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modalità di applicazione del contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

39

 

*

Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 ( 1 )

45

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

47

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1226/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2012 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

49

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1227/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2012 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine

51

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1228/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2012 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

53

 

 

DECISIONI

 

 

2012/794/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 17 dicembre 2012, che autorizza la Bulgaria e la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

55

 

 

2012/795/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2012, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull’attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2012) 9181]  ( 2 )

57

 

 

2012/796/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2012, relativa a un contributo finanziario dell’Unione per il 2006 e il 2007, a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, a copertura delle spese sostenute dal Portogallo nella lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) [notificata con il numero C(2012) 9356]

66

 

 

2012/797/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 dicembre 2012, che modifica la decisione 2009/336/CE che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

68

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2012/798/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 12 dicembre 2012, in merito alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica ( 2 )

72

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/1


Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia (1), firmato a Ginevra il 16 dicembre 2011, è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 22 agosto 2012 in virtù dell’adesione della Federazione russa all’OMC in tale data.


(1)  GU L 57 del 29.2.2012, pag. 44.


19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/1


Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime (1), firmato a Ginevra il 16 dicembre 2011, è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 22 agosto 2012 in virtù dell’adesione della Federazione russa all’OMC in tale data.


(1)  GU L 57 del 29.2.2012, pag. 53.


19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/2


Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo in parola

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo in parola (1), firmato a Ginevra il 16 dicembre 2011, è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 22 agosto 2012 in virtù dell’adesione della Federazione russa all’OMC in tale data.


(1)  GU L 57 del 29.2.2012, pag. 3.


19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/2


Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa

L’accordo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa (1), firmato a Ginevra il 16 dicembre 2011, è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 22 agosto 2012 in virtù dell’adesione della Federazione russa all’OMC in tale data.


(1)  GU L 57 del 29.2.2012, pag. 15.


19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2012

relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo in parola

(2012/793/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2012/105/UE del Consiglio (1), l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea (l’«accordo») e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo in parola («il protocollo»), sono stati firmati il 16 dicembre 2011, con riserva della loro conclusione in data successiva.

(2)

È opportuno approvare l’accordo e il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e il protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo in parola sono approvati a nome dell’Unione (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’accordo e all’articolo 26, paragrafo 2, del protocollo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo e dal protocollo (3).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 57 del 29.2.2012, pag. 1.

(2)  L’accordo e il protocollo sono pubblicati nella GU L 57 del 29.2.2012, assieme alla decisione relativa alla firma.

(3)  La data di entrata in vigore dell’accordo e del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/4


REGOLAMENTO (UE) N. 1220/2012 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2012

relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell’Unione l’approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’approvvigionamento dell’Unione in determinati prodotti della pesca dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Gli ultimi 15 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell’Unione dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca. Il livello di autosufficienza dell’Unione per i prodotti della pesca è sceso dal 57 % al 38 %. Per non mettere a repentaglio la produzione unionale di prodotti della pesca e per garantire all’industria di trasformazione dell’Unione un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere, parzialmente o totalmente, i dazi doganali per una serie di prodotti nell’ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Per garantire parità di condizioni ai produttori dell’Unione, è opportuno altresì tener presente la sensibilità di taluni prodotti della pesca specifici sul mercato dell’Unione.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1062/2009 (1) il Consiglio ha disposto l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo dal 2010 al 2012. Poiché il periodo di applicazione di tale regolamento scade il 31 dicembre 2012, è importante che le norme pertinenti ivi contenute siano applicabili nel periodo dal 2013 al 2015.

(3)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (2), è oggetto di riesame nell’ambito della riforma della politica comune della pesca. Detto regolamento prevede un regime di sospensione dei dazi tariffari per determinati prodotti della pesca. Al fine di rendere il sistema più coerente e razionalizzare le procedure inerenti alle preferenze autonome dell’Unione per i prodotti della pesca, è opportuno istituire una serie di contingenti tariffari autonomi che sostituiscano dette sospensioni e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 104/2000. Il volume dei nuovi contingenti tariffari autonomi dovrebbe essere sufficiente ad assicurare un adeguato approvvigionamento in materie prime dei prodotti della pesca all’Unione e a garantire la prevedibilità e la continuità delle importazioni.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (3), prevede un numero limitato di sospensioni per prodotti della pesca. Al fine di rendere il sistema più coerente e razionalizzare le procedure inerenti alle preferenze autonome dell’Unione per i prodotti della pesca, è opportuno istituire una serie di contingenti tariffari autonomi che sostituiscano dette sospensioni. Il regolamento (UE) n. 1344/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. Il volume dei nuovi contingenti tariffari autonomi dovrebbe essere sufficiente ad assicurare un adeguato approvvigionamento in materie prime dei prodotti della pesca all’Unione e a garantire la prevedibilità e la continuità delle importazioni.

(5)

È importante dare all’industria di trasformazione dei prodotti della pesca la sicurezza di approvvigionamento di materie prime della pesca necessaria per consentire crescita e investimenti costanti e, ancora più importante, per consentirle di adeguarsi alla sostituzione delle sospensioni con i contingenti senza perturbazioni degli approvvigionamenti. È opportuno pertanto prevedere per alcuni prodotti della pesca cui si sono applicate sospensioni un sistema che determini, in presenza di determinate condizioni, un aumento automatico dei contingenti tariffari applicabili.

(6)

È opportuno garantire l’uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell’Unione ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento, nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino a esaurimento dei contingenti stessi.

(7)

Al fine di assicurare la gestione comune efficace dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, è opportuno che la Commissione sia in grado di sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informare gli Stati membri di conseguenza.

(8)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l’ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi applicabili all’importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

1.   Senza indugio la Commissione accerta se anteriormente al 30 settembre del relativo anno civile sia stato utilizzato l’80 % del contingente tariffario annuale per un prodotto della pesca cui si applica il presente articolo conformemente all’allegato. In tal caso, il contingente tariffario annuale stabilito nell’allegato è considerato automaticamente aumentato del 20 %. Il contingente tariffario annuale aumentato è il contingente tariffario applicabile a tale prodotto della pesca per l’anno civile in questione.

2.   Su richiesta di almeno uno Stato membro e fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione accerta se anteriormente al 30 settembre dell’anno civile in questione sia stato utilizzato l’80 % del contingente tariffario annuale per un prodotto della pesca cui si applica il presente articolo conformemente all’allegato. In tal caso, si applica il paragrafo 1.

3.   La Commissione informa senza indugio gli Stati membri che le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 sono state soddisfatte e pubblica l’informazione relativa al contingente tariffario di nuova applicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   Nessun altro aumento può essere apportato nello stesso anno civile a un contingente tariffario aumentato ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 4

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l’adeguata gestione e il controllo dell’applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

1.   Nel regolamento (CE) n. 104/2000 l’articolo 28 e l’allegato VI sono soppressi.

2.   Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011, le voci relative a prodotti della pesca contrassegnate dai codici TARIC 0302899030, 0302900095, 0303909091, 0305200011, 0305200030, 1604110020, 1604320010, 1605100011 e 1605100019 sono soppresse.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. SYLIKIOTIS


(1)  GU L 291 del 7.11.2009, pag. 8.

(2)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(3)  GU L 349 del 31.12.2011, pag. 1.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Codice TARIC

Designazione delle merci

Quantitativo annuale del contingente

(t) (1)

Dazio contingentale

Periodo contingentale

09.2759

ex 0302 51 10

20

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (2)  (3)

70 000 (9)

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione (2)  (3)

2 600

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

 

25

 

29

ex 0305 69 10

10

09.2776

ex 0304 71 10

10

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione (2)  (3)

30 000

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2761

ex 0304 79 50

10

Merluzzi granatieri (Macruronus spp.), filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione (2)  (3)

25 000 (9)

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0304 79 90

11

 

17

ex 0304 95 90

11

 

17

09.2798

ex 0306 16 99

20

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis, non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati,destinati alla trasformazione (2)  (3)  (5)

9 000

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0306 26 90

12

 

92

09.2794

ex 1605 21 90

45

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (2)  (3)  (5)

30 000

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 1605 29 00

50

09.2800

ex 1605 21 90

55

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus jordani, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (2)  (3)  (5)

2 000

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

10

Gamberetti e gamberi della specie Penaeus Vannamei, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (2)  (3)

20 000

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0306 27 99

10

09.2760

ex 0303 66 11

10

Naselli (Merluccius spp. esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.), e abadeci (Genypterus blacodes) congelati, destinati alla trasformazione (2)  (3)

12 500

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

 

91

ex 0303 89 70

10

09.2774

ex 0304 74 19

10

Naselli del Pacifico (Merluccius productus), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (2)  (3)

12 000

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0304 95 50

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione (2)  (3)

2 500

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

09.2788

ex 0302 41 00

10

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore agli 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione (2)  (3)

17 500

0 %

1.10.2013 - 31.12.2013

ex 0303 51 00

10

1.10.2014 - 31.12.2014

ex 0304 59 50

10

1.10.2015 - 31.12.2015

ex 0304 86 00

10

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

1111

Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione (2)  (3)

15 000 (8)

6 %

1.1.2013 - 31.12.2015

09.2790

ex 1604 14 16

21

23

31

33

41

43

91

93

Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione (2)  (3)

22 000

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

09.2762

ex 0306 11 90

10

Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vive, refrigerate, congelate, destinate alla trasformazione (2)  (3)  (4)

200

6 %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0306 21 90

10

09.2785

ex 0307 49 59

10

Corpo (7) di calamari (Ommastrephes spp. — esclusi Ommastrephes sagittatus —, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione (2)  (3)

45 000

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0307 99 11

10

09.2786

ex 0307 49 59

20

Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp. — esclusi Ommastrephes sagittatus —, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione (2)  (3)

3 000

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0307 99 11

20

09.2777

ex 0303 67 00

10

Merluzzi d’Alaska (Theragra chalcogramma), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione (2)  (3)

350 000 (9)

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimi, congelato, destinato alla trasformazione (2)  (3)

66 000 (9)

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2746

ex 0302 89 90

30

Lutiano rosso (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione (2)  (3)

1 650 (9)

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

09.2748

ex 0302 90 00

95

Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia

11 000 (9)

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0303 90 90

91

ex 0305 20 00

30

09.2750

ex 1604 32 00

10

Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (2)

6 600 (9)

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

09.2764

ex 1604 11 00

20

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), destinati all’industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (2)

1 300 (9)

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

09.2784

ex 1605 10 00

11

19

Granchi della specie «King» (Paralithodes camchaticus), «Hanasaki» (Paralithodes brevipes), «Kegani» (Erimacrus isenbecki), «Queen» e «Snow» (Chionoecetes spp.), «Red» (Geryon quinquedens), «Rough stone» (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, «Mud» (Scylla serrata), «Blue» (Portunus spp.), semplicemente cotti nell’acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più

2 750 (9)

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

09.2778

ex 0304 83 90

21

Pesci piatti, filetti congelati e altre carni (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinati alla trasformazione (2)  (3)

5 000

0 %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0304 99 99

65


(1)  Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.

(2)  Contingente subordinato alle condizioni fissate negli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(3)  Non sono ammessi a beneficiare del contingente i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,

taglio (esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati),

reimballaggio di filetti congelati individualmente,

campionatura, cernita,

etichettatura,

condizionamento,

refrigerazione,

congelamento,

surgelamento,

scongelamento, separazione.

Non sono ammessi a beneficiare del contingente i prodotti destinati a subire trattamenti o operazioni che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. Sono ammessi a beneficiare del contingente soltanto i prodotti destinati al consumo umano.

(4)  In deroga alla nota (2), i prodotti dei codici NC 0306 11 90 (codice TARIC 10) e 0306 21 90 (codice TARIC 10) possono beneficiare del contingente se subiscono almeno una delle due operazioni seguenti: divisione del prodotto congelato, trattamento termico del prodotto congelato per l’eliminazione dei residui interni.

(5)  In deroga alla nota (2), i prodotti dei codici NC 1605 21 90 (codici TARIC 45 e 55) e 1605 29 00 (codici TARIC 50 e 60) possono beneficiare del contingente se subiscono l’operazione di trattamento di trasformazione di gamberi e gamberetti con gas d’imballaggio quale definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. ()

(6)  OJ L 354, 31.12.2008, p. 16.

(7)  Corpo del cefalopode o calamaro senza testa e senza tentacoli.

(8)  Espresso in peso netto sgocciolato.

(9)  Si applica l’articolo 3.


19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1221/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda i dati da presentare nell’ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nei casi in cui, in conformità all’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (2), un campo della bozza di documento amministrativo elettronico possa essere compilato unicamente con un numero IVA, la lunghezza massima del campo deve corrispondere alla lunghezza massima del campo dei numeri IVA rilasciati dagli Stati membri.

(2)

Le infrastrutture di trasporto fisse non sono sempre contraddistinte da un’identificazione unica e pertanto il requisito stabilito nell’allegato I relativo all’identificazione dell’unità di trasporto utilizzata mediante l’identificazione unica è applicabile solo dove tale mezzo di identificazione esiste.

(3)

È necessario modificare la struttura delle tabelle 1, 2 e 5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 per tener conto del fatto che alcuni gruppi di dati in esse contenuti possono necessitare di più voci.

(4)

I codici dei paesi terzi applicati al dato «Paese terzo di origine» del sottogruppo di dati «PRODOTTO VITIVINICOLO» nella tabella 1 dell’allegato I deve escludere i codici figuranti nell’elenco dei codici degli Stati membri di cui all’allegato II e deve altresì escludere «GR», ossia il codice utilizzato per la Grecia nella norma ISO 3166. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I.

(5)

L’elenco dei codici relativi ai modi di trasporto figurante nell’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 comprende un codice per i modi di trasporto diversi da quelli specificati nel resto dell’elenco. Ove sia utilizzato il suddetto codice, è necessario aggiungere una descrizione testuale del modo di trasporto in questione. Occorre modificare opportunamente l’allegato I.

(6)

Al fine di individuare i cambiamenti di destinazione o le operazioni di frazionamento che hanno avuto luogo durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 684/2009, occorre aggiungere al documento amministrativo elettronico il numero progressivo di ciascuna di tali operazioni. Occorre pertanto modificare di conseguenza la tabella 4 dell’allegato I.

(7)

Il messaggio di operazione di frazionamento di cui alla tabella 5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 deve indicare in quale Stato membro ha luogo il frazionamento. È pertanto necessario modificare la struttura di tale tabella al fine di includere un ulteriore gruppo di dati recante questa informazione.

(8)

L’elenco dei codici dei motivi di insoddisfazione contenuti nella tabella 6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 comprende il codice numero 6 «Uno o più corpi di dati con valori inesatti»; questo codice non indica tuttavia un motivo specifico per i valori inesatti e non fornisce pertanto alcuna informazione che non fosse già nota. Occorre quindi sopprimerlo.

(9)

L’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, consente agli Stati membri di autorizzare temporaneamente una persona ad agire in qualità di destinatario registrato. L’autorizzazione può specificare la quantità massima autorizzata per ciascuna categoria di prodotti sottoposti ad accisa che può essere ricevuta. Deve essere possibile indicare se in una determinata spedizione la quantità massima è stata superata. L’elenco dei codici dei motivi di insoddisfazione di cui alla tabella 6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 deve essere modificato per aggiungere un nuovo codice che risponde a tale esigenza.

(10)

Per indicare il riferimento dell’ufficio doganale nel documento amministrativo elettronico occorre utilizzare il codice a due lettere stabilito nella norma ISO 3166. Occorre modificare di conseguenza l’allegato II.

(11)

Deve essere possibile registrare nella bozza di documento amministrativo elettronico l’utilizzo di un’infrastruttura di trasporto fissa come unità di trasporto per i prodotti sottoposti ad accisa. L’elenco dei codici delle unità di trasporto figurante nell’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 deve essere modificato per aggiungere un nuovo elemento.

(12)

In virtù della decisione di esecuzione 2012/209/UE della Commissione, del 20 aprile 2012, relativa all’applicazione delle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ad alcuni additivi, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (3), alcuni prodotti destinati ad essere utilizzati come additivi per carburante devono essere sottoposti alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE. L’elenco dei codici dei prodotti sottoposti ad accisa di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 deve pertanto essere modificato per aggiungere un nuovo codice corrispondente a tali prodotti.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 684/2009.

(14)

È necessario che la modifica dell’elenco di codici dei prodotti sottoposti ad accisa di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 si applichi a decorrere dalla data in cui, in conformità alla decisione di esecuzione 2012/209/UE, determinati prodotti destinati ad essere utilizzati come additivi per carburante sono assoggettati alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE. Si deve inoltre prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri e agli operatori economici di adeguarsi ai nuovi requisiti prima che il presente regolamento entri in vigore.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificato:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(2)  GU L 192 del 24.7.2009, pag. 13.

(3)  GU L 110 del 24.4.2012, pag. 41.


ALLEGATO I

L’allegato I è così modificato:

1)

la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico

(di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 1)

A

B

C

D

E

F

G

 

ATTRIBUTO

R

 

 

 

 

a

Tipo di messaggio

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi tranne quando la presentazione riguarda un’esportazione con domiciliazione)

2

=

Presentazione per esportazione con domiciliazione [applicazione dell’articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione] (1)

Il tipo di messaggio non deve comparire nell’e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

n1

 

b

Indicatore di presentazione differita

D

“R” per la presentazione di un e-AD per un movimento iniziato sotto scorta del documento cartaceo di cui all’articolo 8, paragrafo 1

Valori possibili:

0

=

falso

1

=

vero

Il valore è preimpostato a “falso”.

Questo dato non deve comparire nell’e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

n1

1

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di destinazione

R

 

Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:

1

=

Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4

=

Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

5

=

Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]

6

=

Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

8

=

Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)

n1

 

b

Durata del tragitto

R

 

Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da due cifre. (Ad esempio: H12 o D04). L’indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L’indicazione per D è inferiore o uguale a 92.

an3

 

c

Organizzazione del trasporto

R

 

Identificare la persona responsabile dell’organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:

1

=

Speditore

2

=

Destinatario

3

=

Proprietario dei prodotti

4

=

Altro

n1

 

d

ARC

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD

Cfr. allegato II, elenco codici 2

an21

 

e

Data e ora di convalida dell’e-AD

R

Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD

L’ora indicata è l’ora locale.

dateTime

 

f

Numero progressivo

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD e per ogni cambiamento di destinazione

Fissato a 1 alla convalida iniziale e poi aumentato di 1 in ciascun e-AD creato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per ogni cambiamento di destinazione.

n..2

 

g

Data e ora di convalida dell’aggiornamento

C

Data e ora della convalida del messaggio del cambiamento di destinazione nella tabella 3, fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in caso di cambiamento di destinazione.

L’ora indicata è l’ora locale.

dateTime

2

OPERATORE Speditore

R

 

 

 

 

a

Codice accisa dell’operatore

R

 

Indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato.

an13

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3

OPERATORE Luogo di spedizione

C

“R” se il codice del tipo di origine nella casella 9d è “1”

 

 

 

a

Riferimento del deposito fiscale

R

 

Indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di spedizione.

an13

 

b

Nome dell’operatore

O

 

 

an..182

 

c

Via

O

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

O

 

an..10

 

f

Città

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

4

UFFICIO di spedizione — importazione

C

“R” se il codice del tipo di origine nella casella 9d è “2”.

 

 

 

a

Numero di riferimento dell’ufficio

R

 

Indicare il codice dell’ufficio doganale di importazione. Cfr. allegato II, elenco codici 5.

an8

5

OPERATORE destinatario

C

“R”, tranne per il tipo di messaggio “2 — Presentazione per esportazione con domiciliazione” o per il codice del tipo di destinazione 8.

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a).

 

 

 

a

Identificazione dell’operatore

C

“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4

“O” per il codice del tipo di destinazione 6

Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a).

Per i codici del tipo di destinazione

1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato;

6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l’ufficio di esportazione.

an..16

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

6

DATI COMPLEMENTARI OPERATORE Destinatario

C

— “R” per il codice del tipo di destinazione 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a).

 

 

 

a

Codice Stato membro

R

 

Indicare lo Stato membro di destinazione utilizzando il codice Stato membro dell’allegato II, elenco codici 3.

a2

 

b

Numero progressivo del certificato di esenzione dalle accise

D

“R” se un numero progressivo figura sul certificato di esenzione dalle accise istituito dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise (2).

 

an..255

7

OPERATORE Luogo di consegna

C

“R” per i codici del tipo di destinazione 1 e 4

“O” per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a).

Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.

 

 

a

Identificazione dell’operatore

C

“R” per il codice del tipo di destinazione 1

“O” per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a).

Per i codici del tipo di destinazione:

1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione

2, 3 e 5: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.

an..16

 

b

Nome dell’operatore

C

“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 5

“O” per il codice del tipo di destinazione 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a).

 

an..182

 

c

Via

C

Per le caselle 7c, 7e e 7f:

“R” per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4 e 5

“O” per il codice del tipo di destinazione 1

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a).

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

8

UFFICIO Luogo di consegna — Dogana

C

— “R” in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6)

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a).

 

 

 

a

Numero di riferimento dell’ufficio

R

 

Indicare il codice dell’ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all’articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3). Cfr. allegato II, elenco codici 5.

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Numero di riferimento locale

R

 

Un numero progressivo unico attribuito all’e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.

an..22

 

b

Numero della fattura

R

 

Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della ricevuta di consegna o di un altro documento di trasporto.

an..35

 

c

Data della fattura

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”).

La data del documento che figura nella casella 9b.

Date

 

d

Codice del tipo di origine

R

 

I valori possibili per l’origine del movimento sono:

1

=

Origine — Deposito fiscale [nelle situazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Origine — Importazione [nella situazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE]

n1

 

e

Data di spedizione

R

 

La data in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. Questa data non può essere posteriore di più di 7 giorni alla data di presentazione della bozza di e-AD. La data di spedizione può essere una data anteriore nel caso di cui all’articolo 26 della direttiva 2008/118/CE.

Date

 

f

Ora di spedizione

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”).

L’ora in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. L’ora indicata è l’ora locale.

Time

 

g

ARC a monte

D

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida dei nuovi e-AD a seguito della convalida del messaggio “Operazione di frazionamento” (tabella 5).

L’ARC da indicare è quello che figura nell’e-AD sostituito.

an21

9.1

DAU DI IMPORTAZIONE

C

“R” se il codice del tipo di origine nella casella 9d è “2” (importazione).

 

9X

 

a

Numero del DAU di importazione

R

Il numero del DAU è fornito dallo speditore al momento della presentazione della bozza di e-AD o dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD

Indicare il o i numeri dei documenti amministrativi unici utilizzati per l’immissione in libera pratica dei prodotti interessati.

an..21

10

UFFICIO Autorità competente del luogo di spedizione

R

 

 

 

 

a

Numero di riferimento dell’ufficio

R

 

Indicare il codice dell’ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di spedizione responsabile del controllo delle accise nel luogo di spedizione. Cfr. allegato II, elenco codici 5.

an8

11

GARANZIA DEL MOVIMENTO

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di garante

R

 

Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell’allegato II, elenco codici 6.

n..4

12

OPERATORE Garante

C

“R” se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234

(Cfr. codice del tipo di garante nell’allegato II, elenco codici 6).

Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.

2X

 

a

Codice accisa dell’operatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”).

Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa.

an13

 

b

Numero IVA

O

an..14

 

c

Nome dell’operatore

C

Per 12c, d, f e g:

“O” se il codice accisa dell’operatore è indicato, altrimenti “R”.

 

an..182

 

d

Via

C

 

an..65

 

e

Numero civico

O

 

an..11

 

f

Codice postale

C

 

an..10

 

g

Città

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

13

TRASPORTO

R

 

 

 

 

a

Codice del modo di trasporto

R

 

Indicare il modo di trasporto all’inizio del movimento utilizzando i codici figuranti nell’allegato II, elenco codici 7.

n..2

 

b

Informazioni complementari

C

“R” se il <codice del modo di trasporto> è “Altro”,

altrimenti “O”

Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.

an..350

 

c

LNG_delle informazioni complementari

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

14

OPERATORE Organizzatore del trasporto

C

“R” per identificare la persona responsabile dell’organizzazione del primo trasporto se il valore nella casella 1c è 3 o 4.

 

 

 

a

Numero IVA

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”).

 

an..14

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

15

OPERATORE Primo trasportatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”).

Identificazione della persona che effettua il primo trasporto.

 

 

a

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

16

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

R

 

 

99X

 

a

Codice dell’unità di trasporto

R

 

Fornire il o i codici dell’unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 13a.

Cfr. allegato II, elenco codici 8.

n..2

 

b

Identificazione delle unità di trasporto

C

“R” se il codice del modo di trasporto è diverso da 5

(Cfr. casella 16a)

Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5.

an..35

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

“R” se sono utilizzati sigilli commerciali.

Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l’unità di trasporto.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (ad es. il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

f

Informazioni complementari

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad es. l’identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17

Corpo di dati dell’e-AD relativi al prodotto

R

 

Un gruppo di dati separato deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.

999x

 

a

Riferimento unico del corpo di dati

R

 

Indicare un numero progressivo unico iniziando con 1.

n..3

 

b

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.

an..4

 

c

Codice NC

R

 

Indicare il codice NC applicabile alla data della spedizione.

n8

 

d

Quantità

R

 

Indicare la quantità (espressa nell’unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, tabelle 11 e 12).

Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere.

Per un movimento destinato a un’organizzazione esente di cui all’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise.

n..15,3

 

e

Peso lordo

R

 

Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio).

n..15,2

 

f

Peso netto

R

 

Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio (per alcole e bevande alcoliche, prodotti energetici e tabacchi lavorati escluse le sigarette).

n..15,2

 

g

Titolo alcolometrico

C

“R” se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Indicare il titolo alcolometrico (alcolicità in percentuale di volume a 20 °C) se applicabile in conformità all’allegato II, elenco codici 11.

n..5,2

 

h

Grado Plato

D

“R” se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra sulla base del grado Plato.

Per la birra indicare il grado Plato se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra su tale base. Cfr. allegato II, elenco codici 11.

n..5,2

 

i

Contrassegno fiscale

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.

an..350

 

j

LNG_del contrassegno fiscale

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

k

Indicatore dell’utilizzo di contrassegni fiscali

D

“R” se sono utilizzati contrassegni fiscali.

Indicare “1” se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e “0” in caso contrario.

n1

 

l

Denominazione di origine

O

 

Questa casella può essere utilizzata per certificare:

1.

nel caso di alcuni vini, la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, in conformità alla normativa comunitaria pertinente;

2.

nel caso di alcune bevande spiritose, il luogo di produzione in conformità alla normativa comunitaria pertinente;

3.

che si tratta di birra prodotta in piccole birrerie indipendenti, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (4), per la quale si intende chiedere un’aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: “Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola birreria indipendente”;

4.

che si tratta di alcole etilico prodotto in piccole distillerie, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, per il quale si intende chiedere un’aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: “Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola distilleria”.

an..350

 

m

LNG_della denominazione di origine

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

n

Dimensioni del produttore

O

 

Per la birra o le bevande spiritose certificate nella casella 17l (Denominazione di origine) indicare la produzione annuale dell’anno precedente, rispettivamente, in ettolitri di birra o in ettolitri di alcole puro.

n..15

 

o

Densità

C

“R” se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità alla tabella dell’allegato II, elenco codici 11.

n..5,2

 

p

Designazione commerciale

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.

“R” per i trasporti di vini sfusi di cui all’allegato IV, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008 (5), la cui designazione del prodotto contiene le indicazioni facoltative stabilite all’articolo 60 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell’etichetta o sia previsto che vi figureranno.

Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.

an..350

 

q

LNG_della designazione commerciale

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

r

Marchio dei prodotti

D

“R” se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio. Lo Stato membro di spedizione può decidere che il marchio dei prodotti trasportati non deveessere fornito se è indicato nella fattura o negli altri documenti commerciali di cui alla casella 9b.

Indicare il marchio dei prodotti, se pertinente.

an..350

 

s

LNG_del marchio dei prodotti

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17.1

IMBALLAGGIO

R

 

 

99x

 

a

Codice del tipo di imballaggio

R

 

Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell’allegato II, elenco codici 9.

an2

 

b

Numero di colli

C

“R” se sono numerabili.

Indicare il numero di colli se sono numerabili in conformità all’allegato II, elenco codici 9.

n..15

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

“R” se sono utilizzati sigilli commerciali.

Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (ad es. il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17.2

PRODOTTO VITIVINICOLO

D

“R” per i prodotti vitivinicoli compresi nell’allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (6).

 

 

 

a

Categoria di prodotto vitivinicolo

R

 

Per i prodotti vitivinicoli compresi nell’allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 indicare uno dei valori seguenti:

1

=

Vino senza DOP/IGP

2

=

Vino varietale senza DOP/IGP

3

=

Vino DOP o IGP

4

=

Vino importato

5

=

Altro

n1

 

b

Codice della zona viticola

D

“R” per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri).

Indicare la zona viticola in cui il prodotto trasportato ha origine in conformità all’allegato IX del regolamento (CE) n. 479/2008.

n..2

 

c

Paese terzo di origine

C

“R” se la categoria del prodotto vitivinicolo nella casella 17.2a è 4 (vino importato).

Indicare un codice paese figurante nell’allegato II, elenco codici 4, ma non nell’allegato II, elenco codici 3, ed escluso il codice paese “GR”.

a2

 

d

Altre informazioni

O

 

 

an..350

 

e

LNG_delle altre informazioni

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17.2.1

Codice delle OPERAZIONI VITIVINICOLE

D

“R” per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri).

 

99x

 

a

Codice dell’operazione vitivinicola

R

 

Indicare uno o più codici di operazioni vitivinicole conformemente all’allegato VI, sezione B, punto 1.4.b), del regolamento (CE) n. 436/2009/CE della Commissione (7).

n..2

18

DOCUMENTO Certificato

O

 

 

9x

 

a

Breve descrizione del documento

C

“R” salvo qualora sia utilizzato il campo 18c.

Fornire una descrizione di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati, ad esempio i certificati relativi alla denominazione d’origine di cui alla casella 17l.

an..350

 

b

LNG_della breve descrizione del documento

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

c

Riferimento del documento

C

“R” salvo qualora sia utilizzato il campo 18a.

Fornire un riferimento di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati.

an..350

 

d

LNG_del riferimento del documento

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2»;

2)

la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

Annullamento

(di cui all’articolo 4, paragrafo 1)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTO

R

 

 

 

 

a

Data e ora di convalida dell’annullamento

C

Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza del messaggio di annullamento.

L’ora indicata è l’ora locale.

dateTime

2

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Indicare l’ARC dell’e-AD per cui è chiesto l’annullamento.

an21

3

ANNULLAMENTO

R

 

 

 

 

a

Motivo dell’annullamento

R

 

Indicare il motivo dell’annullamento dell’e-AD utilizzando i codici figuranti nell’allegato II, elenco codici 10.

n..1

 

b

Informazioni complementari

C

“R” se il codice del motivo di annullamento è 0

“O” se il codice del motivo di annullamento è 1, 2, 3 o 4

(Cfr. casella 3.a)

Fornire eventuali informazioni supplementari sull’annullamento dell’e-AD

an..350

 

c

LNG_delle informazioni complementari

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2»;

3)

la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3

Cambiamento di destinazione

(di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTO

R

 

 

 

 

a

Data e ora di convalida del cambiamento di destinazione

C

Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione.

L’ora indicata è l’ora locale.

dateTime

2

Aggiornamento dell’e-AD

R

 

 

 

 

a

Numero progressivo

C

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione.

Fissato a 1 alla convalida iniziale dell’e-AD e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.

n..2

 

b

ARC

R

 

Indicare l’ARC dell’e-AD di cui è cambiata la destinazione.

an21

 

c

Durata del tragitto

D

“R” se la durata del tragitto cambia a seguito del cambiamento di destinazione.

Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da due cifre. (Ad esempio: H12 o D04). L’indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L’indicazione per D è inferiore o uguale a 92.

an3

 

d

Cambiamento dell’organizzazione del trasporto

D

“R” se la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione.

Identificare la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:

1

=

Speditore

2

=

Destinatario

3

=

Proprietario dei prodotti

4

=

Altro

n1

 

e

Numero della fattura

D

“R” se la fattura cambia a seguito del cambiamento di destinazione.

Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della ricevuta di consegna o di un altro documento di trasporto.

an..35

 

f

Data della fattura

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”) se il numero della fattura è cambiato a seguito del cambiamento di destinazione.

La data del documento che figura nella casella 2e.

date

 

g

Codice del modo di trasporto

D

“R” se il modo di trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione.

Indicare il modo di trasporto utilizzando i codici dell’allegato II, elenco codici 7.

n..2

3

CAMBIAMENTO di destinazione

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di destinazione

R

 

Indicare la nuova destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:

1

=

Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4

=

Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

6

=

Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

n1

4

OPERATORE Nuovo destinatario

D

“R” se il destinatario cambia a seguito del cambiamento di destinazione.

 

 

 

a

Identificazione dell’operatore

C

“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4

“O” per il codice del tipo di destinazione 6

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)

Per i codici del tipo di destinazione

1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato;

6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l’ufficio di esportazione.

an..16

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

5

OPERATORE Luogo di consegna

C

“R” per i codici del tipo di destinazione 1 e 4

“O” per i codici del tipo di destinazione 2 e 3

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)

Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.

 

 

a

Identificazione dell’operatore

C

“R” per il codice del tipo di destinazione 1

“O” per i codici del tipo di destinazione 2 e 3

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)

Per i codici del tipo di destinazione:

1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione

2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.

an..16

 

b

Nome dell’operatore

C

“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3

“O” per il codice del tipo di destinazione 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)

 

an..182

 

c

Via

C

Per le caselle 5c, 5e e 5f:

“R” per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4

“O” per il codice del tipo di destinazione 1

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

6

UFFICIO Luogo di consegna — Dogana

C

— “R” in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6)

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)

 

 

 

a

Numero di riferimento dell’ufficio

R

 

Indicare il codice dell’ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all’articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Cfr. allegato II, elenco codici 5.

an8

7

OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto

C

“R” per identificare la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto se il valore nella casella 2d è 3 o 4.

 

 

 

a

Numero IVA

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”).

 

an..14

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

8

OPERATORE Nuovo trasportatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”) se il trasportatore cambia a seguito del cambiamento di destinazione.

Identificazione della nuova persona che effettua il trasporto

 

 

a

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

9

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

D

“R” se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito del cambiamento di destinazione.

 

99x

 

a

Codice dell’unità di trasporto

R

 

Fornire il o i codici dell’unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 2g, vedere allegato II, elenco codici 8.

n..2

 

b

Identificazione delle unità di trasporto

C

“R” se il codice del modo di trasporto è diverso da 5

(Cfr. casella 9a)

Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5.

an..35

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

“R” se sono utilizzati sigilli commerciali.

Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l’unità di trasporto.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (ad es. il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua, cfr. allegato II, elenco codici 1.

a2

 

f

Informazioni complementari

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad es. l’identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2»;

4)

nella tabella 4 è aggiunta la seguente riga 1d:

A

B

C

D

E

F

G

 

«d

Numero progressivo

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento).

Indicare il numero progressivo dell’e-AD.

n..2»;

5)

la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5

Frazionamento

(di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

Frazionamento dell’e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC a monte

R

 

Indicare l’ARC dell’e-AD da frazionare.

Cfr. allegato II, elenco codici 2.

an21

2

SM di frazionamento

R

 

 

 

 

a

Codice Stato membro

R

 

Indicare lo Stato membro nel cui territorio ha luogo il frazionamento della circolazione utilizzando il codice Stato membro dell’allegato II, elenco codici 3.

a2

3

Informazioni riguardanti il frazionamento dell’e-AD

R

 

 

9x

 

a

Numero di riferimento locale

R

 

Un numero progressivo unico attribuito all’e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.

an..22

 

b

Durata del tragitto

D

“R” se la durata del tragitto cambia a seguito del frazionamento.

Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da due cifre. (Ad esempio: H12 o D04). L’indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L’indicazione per D è inferiore o uguale a 92.

an3

 

c

Cambiamento dell’organizzazione del trasporto

D

“R” se la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto cambia a seguito del frazionamento.

Identificare la persona responsabile dell’organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:

1

=

Speditore

2

=

Destinatario

3

=

Proprietario dei prodotti

4

=

Altro

n1

3.1

CAMBIAMENTO di destinazione

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di destinazione

R

 

Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:

1

=

Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4

=

Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

6

=

Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

8

=

Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)

n1

3.2

OPERATORE Nuovo destinatario

D

“R” se il destinatario cambia a seguito del frazionamento.

 

 

 

a

Identificazione dell’operatore

C

“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4

“O” per il codice del tipo di destinazione 6

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)

Per i codici del tipo di destinazione

1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato;

6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l’ufficio di esportazione.

an..16

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.3

OPERATORE Luogo di consegna

C

“R” per i codici del tipo di destinazione 1 e 4

“O” per i codici del tipo di destinazione 2 e 3

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)

 

 

 

a

Identificazione dell’operatore

C

“R” per il codice del tipo di destinazione 1

“O” per i codici del tipo di destinazione 2 e 3

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)

Per i codici del tipo di destinazione

1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione

2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.

an..16

 

b

Nome dell’operatore

C

“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3

“O” per il codice del tipo di destinazione 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)

 

an..182

 

c

Via

C

Per le caselle 3.3c, 3.3e e 3.3f:

“R” per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4

“O” per il codice del tipo di destinazione 1

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.4

UFFICIO Luogo di consegna — Dogana

C

— “R” in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione cambiata 6)

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)

 

 

 

a

Numero di riferimento dell’ufficio

R

 

Indicare il codice dell’ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all’articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Cfr. allegato II, elenco codici 5.

an8

3.5

OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto

C

“R” per identificare la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto se il valore nella casella 3c è 3 o 4.

 

 

 

a

Numero IVA

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”).

 

an..14

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.6

OPERATORE Nuovo trasportatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”) se il trasportatore cambia a seguito del frazionamento.

Identificazione della persona che effettua il nuovo trasporto.

 

 

a

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.7

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

D

“R” se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito dell’operazione di frazionamento.

 

99X

 

a

Codice dell’unità di trasporto

R

 

Indicare il o i codici dell’unità di trasporto. Cfr. allegato II, elenco codici 8.

n..2

 

b

Identificazione delle unità di trasporto

C

“R” se il codice del modo di trasporto è diverso da 5

(Cfr. casella 3.7a)

Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5.

an..35

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

“R” se sono utilizzati sigilli commerciali.

Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l’unità di trasporto.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (ad es. il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

f

Informazioni complementari

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad es. l’identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.8

Corpo di dati dell’e-AD relativi al prodotto

R

 

Un gruppo di dati separato deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.

999x

 

a

Riferimento unico del corpo di dati

R

 

Indicare il riferimento unico del corpo di dati del prodotto nell’e-AD di frazionamento originale. Il riferimento unico del corpo di dati deve riguardare esclusivamente le “informazioni riguardanti il frazionamento dell’e-AD”.

n..3

 

b

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.

an..4

 

c

Codice NC

R

 

Indicare il codice NC applicabile alla data di presentazione dell’operazione di frazionamento.

n8

 

d

Quantità

R

 

Indicare la quantità (espressa nell’unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, tabelle 11 e 12).

Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere.

Per un movimento destinato a un’organizzazione esente di cui all’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise.

n..15,3

 

e

Peso lordo

R

 

Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio).

n..15,2

 

f

Peso netto

R

 

Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio.

n..15,2

 

i

Contrassegno fiscale

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.

an..350

 

j

LNG_del contrassegno fiscale

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

k

Indicatore dell’utilizzo di contrassegni fiscali

D

“R” se sono utilizzati contrassegni fiscali.

Indicare “1” se i prodotti contengono o recano contrassegni fiscali e “0” in caso contrario.

n1

 

o

Densità

C

“R” se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità alla tabella dell’allegato II, elenco codici 11.

n..5,2

 

p

Designazione commerciale

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.

Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.

an..350

 

q

LNG_della designazione commerciale

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

r

Marchio dei prodotti

D

“R” se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio.

Indicare il marchio dei prodotti, se pertinente.

an..350

 

s

LNG_del marchio dei prodotti

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.8.1

IMBALLAGGIO

R

 

 

99x

 

a

Codice del tipo di imballaggio

R

 

Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell’allegato II, elenco codici 9.

an2

 

b

Numero di colli

C

“R” se sono numerabili.

Indicare il numero di colli se sono numerabili in conformità all’allegato II, elenco codici 9.

n..15

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

“R” se sono utilizzati sigilli commerciali.

Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (ad es. il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato.

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2»;

6)

la tabella 6 è modificata come segue:

a)

la riga 3 è modificata come segue:

i)

nella colonna D la lettera «R» è sostituita dalla lettera «C»;

ii)

nella colonna E è inserito il testo «“R”, tranne se il dato relativo al tipo di messaggio nel corrispondente documento amministrativo elettronico è “2 — Presentazione per esportazione con domiciliazione”»;

b)

nella riga 5, colonna E, il testo «“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5 e 8»è sostituito da «“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4 e 5»;

c)

nella riga 7.1 a, la colonna F è modificata come segue:

i)

è soppresso il testo «6= Uno o più corpi di dati con valori inesatti»;

ii)

è aggiunto testo «7 = Quantità superiore a quella prevista dall’autorizzazione temporanea»;

d)

nella riga 7.1 b, colonna E, il testo «“O” se il codice del motivo di insoddisfazione è 3, 4 o 5» è sostituito da «“O” se il codice del motivo di insoddisfazione è 1, 2, 3, 4, 5 o 7».


ALLEGATO II

L’allegato II è così modificato:

1)

nel punto 2 inserire dopo il corpo della tabella, tra il testo esistente «Il campo 1 è costituito dalle ultime due cifre dell’anno di accettazione formale del movimento.» e il testo esistente «Il campo 3 deve essere compilato con un identificatore unico per ciascun movimento EMCS (Excise Movement andControl System — Sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa). Le modalità di utilizzazione di questo campo sono decise dagli Stati membri, ma ciascun movimento nell’ambito dell’EMCS deve essere contrassegnato da un numero unico.», il testo nuovo seguente: «L’indicazione di cui al campo 2 è ripresa dall’elenco <STATI MEMBRI> (elenco codici 3).»;

2)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.   NUMERO DI RIFERIMENTO DELL’UFFICIO DOGANALE (COR)

Il numero di riferimento dell’ufficio doganale (COR) è composto da un identificatore del codice paese dello Stato membro (ripreso dall’elenco codici 4) seguito da un codice nazionale alfanumerico di 6 cifre, ad esempio IT0830AB.»;

3)

nel punto 8 è aggiunta la seguente riga 5:

«5

Infrastruttura di trasporto fissa»;

4)

nel punto 11 è aggiunta la seguente riga:

EPC

CAT

UNIT

Designazione

A

P

D

«E930

E

2

Additivi di cui ai codici NC 3811 11, 3811 19 00 e 3811 90 00

N

N

N».


19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1222/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2012

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, ai regolamenti (CE) n. 828/2009 e (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e la consegna dei titoli d’importazione nel 2013 nell’ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso, allo zucchero e all’olio d’oliva, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 951/2006, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 382/2008, (UE) n. 1178/2010 e (UE) n. 90/2011 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d’esportazione nel 2013 nei settori dello zucchero e dell’isoglucosio fuori quota, delle carni suine, delle carni bovine, delle uova e del pollame e recante deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda il termine per l’esame delle offerte per l’acquisto a prezzo fisso di frumento tenero all’intervento pubblico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l’articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare gli articoli 43 bis, lettera a), 61, 144, paragrafo 1, 148, 156 e 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (3), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (5), (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (6) e (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (7), prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio di titoli d’importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126, di mais nell’ambito del contingente 09.4131 e di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (8) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (9), prevedono disposizioni particolari per la presentazione e il rilascio di titoli d’importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 e di rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079.

(3)

Il regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell’ambito di accordi preferenziali (10), prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio di titoli d’importazione nell’ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231, 09.4241 - 09.4247.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d’oliva originario della Tunisia (11), prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli d’importazione di olio d’oliva nell’ambito del contingente 09.4032.

(5)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2013, occorre derogare, in alcuni periodi, ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 ed ai regolamenti (CE) n. 828/2009 e (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande dei titoli d’importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola.

(6)

L’articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (12), prevede che i titoli di esportazione dello zucchero e dell’isoglucosio fuori quota siano rilasciati a partire dal venerdì successivo alla settimana durante la quale le domande di titoli sono state presentate, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna misura specifica.

(7)

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (13), l’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (14), l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1178/2010 della Commissione, del 13 dicembre 2010, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova (15) e l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 90/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame (16), dispongono che i titoli di esportazione siano rilasciati il mercoledì successivo alla settimana durante la quale le domande di titoli sono state presentate, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna misura specifica.

(8)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2013 e delle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, risulta che il periodo che intercorre fra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli è troppo breve per garantire una corretta gestione del mercato. È quindi opportuno prolungare tale periodo.

(9)

L’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (17), dispone che la Commissione decida entro i due giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del suddetto regolamento, ed entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

(10)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2013 e delle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, risulta che il termine per l’esame delle offerte è troppo breve per garantire un corretto follow-up dei quantitativi offerti. È quindi opportuno prolungare detto termine.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Cereali

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l’anno 2013, le domande di titoli d’importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo il venerdì 13 dicembre 2013, alle ore 13, ora di Bruxelles.

2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l’anno 2013, le domande di titoli d’importazione di mais nell’ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo il venerdì 13 dicembre 2013, alle ore 13, ora di Bruxelles.

3.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l’anno 2013, le domande di titoli d’importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono più essere presentate dopo il venerdì 13 dicembre 2013, alle ore 13, ora di Bruxelles.

Articolo 2

Riso

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l’anno 2013, le domande di titoli d’importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo il venerdì 6 dicembre 2013, alle ore 13, ora di Bruxelles.

2.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l’anno 2013, le domande di titoli d’importazione delle rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presentate dopo il venerdì 6 dicembre 2013, alle ore 13, ora di Bruxelles.

Articolo 3

Zucchero

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 828/2009, le domande di titoli d’importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231, 09.4241 - 09.4247, non possono più essere presentate dopo il venerdì 13 dicembre 2013, alle ore 13, ora di Bruxelles, e fino al venerdì 27 dicembre 2013, alle ore 13, ora di Bruxelles.

Articolo 4

Olio d’oliva

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d’importazione di olio d’oliva per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all’allegato I del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (18).

Articolo 5

Zucchero e isoglucosio fuori quota

In deroga all’articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota per i quali le domande presentate nel corso dei periodi citati all’allegato II del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, tenendo eventualmente conto delle misure specifiche di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 951/2006, adottate prima di dette date di rilascio.

Articolo 6

Titoli all’esportazione con restituzioni per i settori delle carni suine e bovine, delle uova e del pollame

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1178/2010 e all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 90/2011, i titoli d’esportazione per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all’allegato III del presente regolamento sono consegnati alle date corrispondenti ivi figuranti, tenendo conto, eventualmente, delle misure specifiche di cui all’articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2010 e all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 90/2011, adottate prima delle suddette date di rilascio.

Articolo 7

Offerte per l’acquisto a prezzo fisso di frumento tenero nell’ambito dell’intervento pubblico

In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009, per le offerte di frumento tenero comunicate nel corso dei periodi di cui all’allegato IV del presente regolamento, il termine entro il quale la Commissione adotta una decisione in seguito alle comunicazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009, scade alla data che figura nel suddetto allegato.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 10 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(3)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(4)  GU L 211 del 6.8.2008, pag .1.

(5)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

(6)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

(7)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

(8)  GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19.

(9)  GU L 148 dell’8.6.2012, pag. 1.

(10)  GU L 240 dell’11.9.2009, pag. 14.

(11)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.

(12)  GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24.

(13)  GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.

(14)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

(15)  GU L 328 del 14.12.2010, pag. 1.

(16)  GU L 30 del 4.2.2011, pag. 1.

(17)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

(18)  GU L 238 del 1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO I

Periodi di presentazione delle domande di titoli d’importazione di olio d’oliva

Date di rilascio

lunedì 25 o martedì 26 marzo 2013

venerdì 5 aprile 2013

lunedì 6 o martedì 7 maggio 2013

giovedì 16 maggio 2013

lunedì 13 o martedì 14 maggio 2013

mercoledì 22 maggio 2013

lunedì 12 o martedì 13 agosto 2013

mercoledì 21 agosto 2013

lunedì 28 o martedì 29 ottobre 2013

mercoledì 6 novembre 2013


ALLEGATO II

Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota

Date di rilascio

da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2013

giovedì 4 aprile 2013

da lunedì 22 a venerdì 26 aprile 2013

lunedì 6 maggio 2013

da lunedì 5 a venerdì 9 agosto 2013

lunedì 19 agosto 2013

da lunedì 16 a venerdì 27 dicembre 2013

mercoledì 8 gennaio 2014


ALLEGATO III

Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione nei settori delle carni suine, bovine, delle uova e del pollame

Date di rilascio

da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2013

giovedì 4 aprile 2013

da lunedì 22 a venerdì 26 aprile 2013

giovedì 2 maggio 2013

da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2013

giovedì 23 maggio 2013

da lunedì 16 a venerdì 27 dicembre 2013

mercoledì 8 gennaio 2014


ALLEGATO IV

Data della comunicazione, relativa alle offerte di frumento tenero, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1272/2009

Periodo di comunicazione, relativo alle offerte di frumento tenero, di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009

Fine del termine per la decisione della Commissione relativa alle offerte di frumento tenero in seguito a dette comunicazioni

mercoledì 27 marzo 2013

da lunedì 25 marzo a lunedì 1o aprile 2013

giovedì 4 aprile 2013

mercoledì 8 maggio 2013

da lunedì 6 a venerdì 10 maggio 2013

mercoledì 15 maggio 2013

mercoledì 18 dicembre 2013

mercoledì 25 dicembre 2013

mercoledì 1o gennaio 2014

da mercoledì 18 dicembre 2013 a venerdì 3 gennaio 2014

mercoledì 8 gennaio 2014


19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1223/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2012

recante modalità di applicazione del contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (4) («l’accordo») prevede l’apertura di un contingente tariffario dell’Unione a dazio zero per l’importazione di 4 600 capi di bovini vivi, di peso superiore a 160 kg, originari della Svizzera. Occorre adottare le modalità di apertura e gestione di tale contingente tariffario su base annuale.

(3)

Per la ripartizione di tale contingente tariffario e tenuto conto dei prodotti di cui trattasi, è opportuno applicare il metodo dell’esame simultaneo di cui all’articolo 144, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(4)

Per poter fruire di tale contingente tariffario, gli animali vivi devono essere originari della Svizzera, secondo le regole di cui all’articolo 4 dell’accordo.

(5)

Per evitare operazioni di tipo speculativo, i quantitativi ammissibili nell’ambito del contingente tariffario devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare che commercializzano con paesi terzi quantitativi di una certa entità. Per tale motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato almeno 50 capi nell’anno precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi, dal momento che una partita di 50 capi può essere considerata un carico normale. L’esperienza ha dimostrato che l’acquisto di una singola partita costituisce il requisito minimo affinché una transazione possa considerarsi reale e fattibile.

(6)

Occorre fissare una cauzione per i diritti di importazione, escludere la possibilità di trasferire i titoli e disporre che i titoli di importazione siano rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti di importazione.

(7)

Per consentire un accesso più equo al contingente tariffario, garantendo nel contempo per ciascuna domanda un numero di capi compatibile con le esigenze di redditività commerciale, è opportuno fissare un numero massimo e un numero minimo di capi per domanda.

(8)

È opportuno disporre che i diritti di importazione siano assegnati dopo un periodo di riflessione, applicando, se necessario, un coefficiente fisso di attribuzione.

(9)

In applicazione dell’articolo 130 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il regime deve essere gestito mediante titoli di importazione. A tal fine occorre precisare le modalità di presentazione delle domande nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, se necessario in aggiunta o in deroga ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5), del regolamento (CE) n. 376/2008, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6) e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (7).

(10)

Al fine di obbligare gli operatori a chiedere titoli di importazione per tutti i diritti di importazione loro assegnati, occorre stabilire che, in ordine alla cauzione per i diritti di importazione, tale domanda di titoli costituisce un’esigenza principale ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (8).

(11)

L’esperienza ha dimostrato che, ai fini di una corretta gestione del contingente tariffario, è inoltre necessario accertarsi che il titolare del titolo sia un vero importatore. Egli deve pertanto partecipare attivamente all’acquisto, al trasporto e all’importazione degli animali di cui trattasi. La presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire un’esigenza principale in ordine alla cauzione relativa al titolo.

(12)

Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell’ambito di tale contingente tariffario, non si applica la tolleranza di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È aperto ogni anno, per periodi compresi tra il 1o gennaio e il 31 dicembre, un contingente tariffario dell’Unione a dazio zero per l’importazione di 4 600 capi di bovini vivi di peso superiore a 160 kg, di cui ai codici NC 0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg o ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg, originari della Svizzera.

Tale contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4203.

2.   Ai prodotti di cui al paragrafo 1 si applicano le regole sull’origine di cui all’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

Articolo 2

1.   Ai fini dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, aver operato nel commercio con i paesi terzi, come menzionato nell’articolo precitato, significa che i richiedenti hanno importato almeno 50 animali del codice NC 0102.

Gli Stati membri possono accettare come prova del commercio con paesi terzi copie dei documenti di cui all’articolo 5, secondo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1301/2006, debitamente certificate dall’autorità competente.

2.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.

Articolo 3

1.   Le domande di diritti di importazione devono riferirsi a un quantitativo pari ad almeno 50 capi e a non più del 5 % del quantitativo disponibile.

2.   Le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 1o dicembre precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi.

3.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti.

In deroga all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, si applica l’articolo 11 del medesimo regolamento.

Articolo 4

1.   I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo previsto per la comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma.

2.   Se dall’applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risulta un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri interessati assegnano il quantitativo disponibile mediante estrazione a sorte per diritti di importazione relativi a 50 capi ciascuno. Un quantitativo residuo di meno di 50 capi costituisce un’unica partita.

3.   Se dall’applicazione del paragrafo 2 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, si procede allo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell’articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 5

1.   La cauzione per i diritti d’importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa deve essere depositata presso l’autorità competente insieme alla domanda di diritti di importazione.

2.   I titoli di importazione devono essere chiesti per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012.

3.   Se dall’applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, il numero dei diritti di importazione da assegnare risulta inferiore a quello dei diritti richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

Articolo 6

1.   L’importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli di importazione.

2.   Il richiedente può presentare la domanda di titolo soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell’ambito del contingente tariffario.

Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e lo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell’articolo 5, paragrafo 1.

3.   I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell’operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

4.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese d’origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

b)

nella casella 16, almeno uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata:

0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg o ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg;

c)

nella casella 20, il numero d’ordine del contingente tariffario (09.4203) e almeno una delle indicazioni di cui all’allegato I.

Il titolo obbliga ad importare dalla Svizzera.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento non sono trasferibili.

2.   La garanzia del titolo d’importazione è subordinata al deposito di una cauzione di 20 EUR/capo costituita:

a)

dalla cauzione di 3 EUR di cui all’articolo 5, paragrafo 1; e

b)

dall’importo di 17 EUR che il richiedente deposita insieme alla domanda di titolo.

3.   In applicazione dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione è riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

4.   Fatte salve le disposizioni contenute nel capo III, sezione 4, del regolamento (CE) n. 376/2008, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell’acquisto, del trasporto e dell’immissione in libera pratica degli animali di cui trattasi. Tale prova comprende almeno i seguenti elementi:

a)

la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, intestata al nome del titolare, rilasciata dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti in Svizzera, e la prova del pagamento da parte del titolare o dell’apertura, da parte del titolare, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;

b)

il documento di trasporto intestato al nome del titolare per gli animali di cui trattasi;

c)

la prova attestante l’immissione in libera pratica degli animali con l’indicazione del nome e dell’indirizzo del titolare in qualità di destinatario.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 382/2008.

Articolo 9

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 28 febbraio successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo i quantitativi sono espressi in capi e per categoria di prodotto, come indicato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 2172/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato III.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10.

(3)  Cfr. allegato II.

(4)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(5)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(6)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(7)  GU L 155 del 29.4.2008, pag. 10.

(8)  GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4.


ALLEGATO I

Indicazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera c)

:

in bulgaro

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № 1223/2012

:

in spagnolo

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 1223/2012

:

in ceco

:

Prováděcí nařízení (EU) č. 1223/2012

:

in danese

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1223/2012

:

in tedesco

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1223/2012

:

in estone

:

Rakendusmäärus (EL) nr 1223/2012

:

in greco

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1223/2012

:

in inglese

:

Implementing Regulation (EU) No 1223/2012

:

in francese

:

Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012

:

in italiano

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012

:

in lettone

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. 1223/2012

:

in lituano

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1223/2012

:

in ungherese

:

1223/2012/EU végrehajtási rendelet

:

in maltese

:

Regolament tà Implimentazzjoni (UE) Nru 1223/2012

:

in neerlandese

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1223/2012

:

in polacco

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1223/2012

:

in portoghese

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 1223/2012

:

in rumeno

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1223/2012

:

in slovacco

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1223/2012

:

in sloveno

:

Izvedbena uredba (EU) št. 1223/2012

:

in finlandese

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1223/2012

:

in svedese

:

Genomförandeförordning (EU) nr 1223/2012


ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione

(GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10).

 

Regolamento (CE) n. 1869/2006 della Commissione

(GU L 358 del 16.12.2006, pag. 49).

 

Regolamento (CE) n. 1965/2006 della Commissione

(GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27).

limitatamente all’articolo 8 e all’allegato IX

Regolamento (CE) n. 749/2008 della Commissione

(GU L 202 del 31.7.2008, pag. 37).

limitatamente all’articolo 3

Regolamento (CE) n. 1267/2008 della Commissione

(GU L 338 del 17.12.2008, pag. 37).

 


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2172/2005

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 3

Articoli 4, 5 e 6

Articoli 4, 5 e 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 8 bis, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 8 bis, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 8 bis, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Allegato II

Allegato I

Allegato II

Allegato III


19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/45


REGOLAMENTO (UE) N. 1224/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1),

visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), in particolare l’articolo 92,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di tener conto di alcune modifiche apportate alla legislazione di taluni Stati membri, o della loro volontà di semplificare l’applicazione del sistema di coordinamento del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, gli Stati membri hanno presentato alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale la richiesta di modificare alcuni allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.

(2)

La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha accettato le modifiche richieste e ha presentato proposte pertinenti alla Commissione per gli adeguamenti tecnici degli allegati.

(3)

La Commissione può accettare le proposte.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1)

L’allegato VI è così modificato:

a)

dopo la voce «LETTONIA» sono aggiunte le seguenti voci:

«UNGHERIA

A decorrere dal 1o gennaio 2012, conformemente alle disposizioni della legge CXCI del 2011 sulle prestazioni per le persone con capacità di lavoro modificata e alla modifica di alcune altre leggi:

a)

prestazioni di riabilitazione;

b)

prestazioni di invalidità.

SLOVACCHIA

Pensioni di invalidità per coloro che siano divenuti invalidi come figlio a carico o durante studi di dottorato a tempo pieno in età inferiore a 26 anni e che si considera sempre abbiano maturato il periodo richiesto di assicurazione (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3 e articolo 73, paragrafi 3 e 4 della legge n. 461/2003 sull’assicurazione sociale, come modificata).»;

b)

Alla voce «SVEZIA», «(legge 1962: 381, modificata dalla legge 2001:489)» è sostituito da «(capo 34 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].»;

c)

La voce «REGNO UNITO» è sostituita dalla seguente:

«REGNO UNITO

Indennità di integrazione salariale e di sostegno

a)   Gran Bretagna

Parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007;

b)   Irlanda del Nord

Parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007.»

2)

L’allegato VIII è così modificato:

a)

Nella parte 1, la voce «AUSTRIA» è così modificata:

i)

il punto «c)» è sostituito dal seguente: «c) Tutte le domande di pensione di reversibilità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, ad eccezione dei casi di cui alla parte 2.»;

ii)

è aggiunto il seguente nuovo punto «g)»: «g) Tutte le domande di prestazioni a norma della legge sull’assicurazione sociale dei notai del 3 febbraio 1972 — NVG 1972.»;

b)

Nella parte 1, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

a)

Le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia [capo 66 e 67 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)];

b)

Le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di reversibilità [capitolo 81 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].»;

c)

Nella parte 2, dopo la voce «BULGARIA» è aggiunta la seguente voce:

«DANIMARCA

a)

Pensioni integrative;

b)

Prestazioni in caso di decesso (maturate in base ai contributi all’Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo anteriore al 1o gennaio 2002);

c)

Prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all’Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo successivo al 1o gennaio 2002) di cui alla legge consolidata sulla pensione supplementare per i lavoratori (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.»;

d)

Nella parte 2, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

Pensioni basate sul reddito e pensioni a premio [capi 62 e 64 del Codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].»

3)

L’allegato IX è così modificato:

a)

Nella parte I, alla sezione «SVEZIA», «(legge 1962:381)» è sostituito da «[capo 34 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].»;

b)

Nella parte II, alla voce «SLOVACCHIA», il punto b) è eliminato;

c)

Nella parte II, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

Indennità di malattia e indennità di attività sotto forma di indennità di garanzia [capo 35 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].

Pensione di reversibilità calcolata in base ai periodi di versamento dei contributi [capo 84 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

1)

All’allegato I, alla voce «Spagna-Portogallo», il punto a) è soppresso,

2)

L’allegato 3 è così modificato:

a)

le voci «ITALIA» e «MALTA» sono soppresse;

b)

dopo la voce «SPAGNA» è aggiunta la nuova voce «CIPRO»;

3)

All’allegato 5, dopo la voce «REPUBBLICA CECA» è aggiunta la nuova voce «DANIMARCA».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.


19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1225/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

32,6

MA

80,2

TN

111,9

TR

102,4

ZZ

81,8

0707 00 05

AL

88,1

TR

143,2

ZZ

115,7

0709 93 10

MA

152,5

TR

68,4

ZZ

110,5

0805 10 20

MA

71,3

TR

51,1

ZA

51,1

ZZ

57,8

0805 20 10

MA

66,6

ZZ

66,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

JM

129,1

MA

106,4

TR

83,5

ZZ

104,2

0805 50 10

TR

75,0

ZZ

75,0

0808 10 80

MK

39,0

NZ

165,3

US

133,0

ZA

123,7

ZZ

115,3

0808 30 90

CN

48,8

TR

135,1

US

154,6

ZZ

112,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1226/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2012

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2012 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2012 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2013 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2013 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall’1.1.2013 al 31.3.2013

(%)

P1

09.4067

5,952549

P3

09.4069

0,335124


19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1227/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2012

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2012 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2012 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2013 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2013 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall’1.1.2013 al 31.3.2013

(%)

E2

09.4401

30,039342


19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1228/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2012

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2012 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2012 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2013 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2013 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall’1.1.2013 al 31.3.2013

(%)

1

09.4410

0,29533

2

09.4411

0,304506

3

09.4412

0,327761

4

09.4420

0,398565

6

09.4422

0,400962


DECISIONI

19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/55


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2012

che autorizza la Bulgaria e la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2012/794/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 25 maggio 2011 la Bulgaria e la Romania hanno chiesto l’autorizzazione a derogare all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, che disciplina l’ambito di applicazione territoriale di tale direttiva, per quanto riguarda la manutenzione, la riparazione e la riscossione dei pedaggi in relazione al ponte di confine sul fiume Danubio tra Vidin (Bulgaria) e Calafat (Romania) (la «deroga richiesta»). La Bulgaria e la Romania hanno in parte sostituito la deroga richiesta con lettera protocollata dalla Commissione il 7 marzo 2012.

(2)

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 17 luglio 2012 la Commissione ha trasmesso la deroga richiesta agli altri Stati membri, ad eccezione della Spagna, che è stata informata con lettera del 18 luglio 2012. Con lettera del 19 luglio 2012 la Commissione ha comunicato alla Bulgaria e alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la deroga richiesta.

(3)

Con riguardo alla manutenzione e alla riparazione del ponte, la deroga richiesta consiste nel considerare che il confine territoriale tra la Bulgaria e la Romania si situi al centro del ponte.

(4)

Con riguardo alla riscossione dei pedaggi per l’attraversamento del ponte, la deroga richiesta consiste nel considerare che la lunghezza totale del ponte si situi nel territorio dello Stato membro in cui ha inizio l’attraversamento. Pertanto solo l’IVA bulgara sarà applicata alla totalità dei pedaggi riscossi per tutti gli attraversamenti iniziati dal lato bulgaro. Analogamente, solo l’IVA rumena sarà applicata agli attraversamenti iniziati dal lato rumeno.

(5)

In assenza di tali misure di deroga, in primo luogo la determinazione del luogo di prestazione per la manutenzione, la riparazione e la riscossione dei pedaggi dipenderebbe dalla precisa determinazione del confine territoriale al di sopra del fiume Danubio, determinazione che in pratica risulterebbe molto difficile per i soggetti passivi interessati. In secondo luogo, per quanto riguarda la riscossione dei pedaggi, al pedaggio riscosso per un singolo attraversamento del ponte occorrerebbe applicare sia l’IVA bulgara che l’IVA rumena. Le misure di deroga sono pertanto finalizzate a semplificare la riscossione dell’IVA applicabile.

(6)

Poiché la deroga richiesta riguarda l’ambito territoriale ai fini dell’IVA, alla quale non dovrebbero essere apportate modifiche in futuro, è opportuno autorizzare la deroga richiesta per un periodo indeterminato.

(7)

La deroga avrà un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo totale dell’imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Bulgaria e la Romania sono autorizzate ad applicare le deroghe di cui agli articoli 2 e 3 della presente decisione per quanto riguarda la manutenzione, la riparazione e la riscossione dei pedaggi in relazione al ponte di confine sul fiume Danubio tra Vidin (Bulgaria) e Calafat (Romania).

Articolo 2

Ai fini della determinazione del luogo delle operazioni imponibili relative alla manutenzione o alla riparazione del ponte di confine, si considera che il confine territoriale si situi al centro del ponte per la cessione di beni e la prestazione di servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni destinati alla manutenzione o alla riparazione dello stesso.

Articolo 3

Ai fini della determinazione del luogo delle operazioni imponibili relative alla riscossione dei pedaggi, si considera che tutta la lunghezza del ponte di confine si situi nel territorio dello Stato membro in cui ha inizio il suo attraversamento.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 5

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/57


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2012

che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull’attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

[notificata con il numero C(2012) 9181]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/795/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 72, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha elaborato dei questionari per stabilire le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ai fini delle relazioni sull’attuazione della direttiva 2010/75/UE per il periodo 2013-2016.

(2)

È opportuno che gli Stati membri trasmettano le loro risposte a un questionario che si riferisce soltanto all’anno 2013 al fine di comunicare le misure adottate per dare attuazione alle prescrizioni della direttiva 2010/75/UE che non erano già applicabili a norma della direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dell’industria del biossido di titanio (2), della direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell’industria del biossido di titanio (3), della direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di titanio (4), della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (5), della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (6), della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (7) e della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (8) prima che fossero abrogate dalla direttiva 2010/75/UE.

(3)

Occorre inoltre che gli Stati membri trasmettano le loro risposte a un questionario riferito al periodo 2013-2016, comunicando informazioni rappresentative sulle emissioni e altre forme di inquinamento, sui valori limite di emissione, sull’applicazione degli articoli 14 e 15 della direttiva 2010/75/UE e sui progressi compiuti nello sviluppo e nell’applicazione delle tecniche emergenti di cui all’articolo 27, consentendo così alla Commissione di raccogliere informazioni sulle misure generali di attuazione (modulo 1), di stabilire una fonte di informazioni per le singole installazioni che sia in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (modulo 2), di confermare che le migliori tecniche disponibili sono state applicate correttamente nelle autorizzazioni (modulo 3) e di verificare l’applicazione di requisiti minimi per settore (modulo 4).

(4)

L’articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE prevede che gli Stati membri rendano disponibili le informazioni in formato elettronico.

(5)

Al fine di garantire l’uniformità e la coerenza delle informazioni fornite dagli Stati membri, è opportuno che la Commissione, coadiuvata dall’Agenzia europea dell’ambiente, elabori un formato elettronico specifico per la comunicazione delle informazioni.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Relazioni presentate dagli Stati membri

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione europea le informazioni relative all’attuazione della direttiva 2010/75/UE rispondendo alle domande dei questionari riportati negli allegati I e II, servendosi del formato elettronico che sarà elaborato ai fini delle relazioni in oggetto.

Le risposte al questionario che figura nell’allegato I vanno trasmesse al più tardi entro il 30 settembre 2014.

Le risposte al questionario che figura nell’allegato II vanno trasmesse al più tardi entro il 30 settembre 2017.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(2)  GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19.

(3)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1.

(4)  GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11.

(5)  GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

(6)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(7)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

(8)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.


ALLEGATO I

Questionario relativo all’attuazione della direttiva 2010/75/UE di cui al secondo paragrafo dell’articolo 1

Note generali

a)

Le risposte al presente questionario coprono il periodo dal 7 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

b)

Se in una domanda si richiedono informazioni su parametri temporali variabili, la risposta deve indicare la situazione al 31 dicembre 2013.

c)

Nelle risposte alle domande seguenti vanno fornite solo informazioni sulle modifiche introdotte dagli Stati membri per attuare le disposizioni della direttiva 2010/75/UE di cui all’articolo 80, paragrafo 1, della medesima direttiva.

d)

Nel presente questionario, con l’espressione «politica o linee guida dello Stato membro» si intende qualsiasi misura di attuazione in vigore elaborata o applicata a livello nazionale, regionale o locale. Uno Stato membro che decide di includere informazioni sulla legislazione che recepisce la direttiva 2010/75/UE nell’ordinamento nazionale non è esonerato dall’obbligo di attenersi alle disposizioni del’articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2010/75.

1.   Violazioni (articolo 8)

Quali criteri si possono adottare per decidere se la violazione delle condizioni di autorizzazione «presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull’ambiente»?

2.   Condizioni di autorizzazione (articolo 14)

Fornire una sintesi sulla politica o sulle linee guida elaborate dagli Stati membri per le tematiche che seguono; se sono pubblicate in Internet, segnalare un link ove siano reperibili.

2.1.

In che modo si garantisce che le conclusioni sulle BAT fungano da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione (articolo 14, paragrafo 3)?

2.2.

In che modo l’autorità competente può stabilire condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili (BAT) descritte nelle conclusioni sulle BAT (articolo 14, paragrafo 4)?

3.   Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti (articolo 15)

Fornire una sintesi sulla politica o sulle linee guida elaborate dagli Stati membri per le tematiche che seguono; se sono pubblicate in Internet, segnalare un link ove siano reperibili.

3.1.

In che modo i valori limite di emissione vengono fissati in relazione ai «livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili» indicati nelle conclusioni sulle BAT (articolo 15, paragrafo 3)?

3.2.

Come vengono accordate le deroghe all’articolo 15, paragrafo 3 (articolo 15, paragrafo 4)?

3.3.

In che modo si svolge la valutazione di costi e benefici per la concessione di tali deroghe e che cosa viene considerato una «maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali» — (articolo 15, paragrafo 4)?

3.4.

Ci sono limiti alla portata o alla durata delle deroghe (articolo 15, paragrafo 4)?

3.5.

Come vengono accordate le deroghe temporanee alle disposizioni dell’articolo 11, lettere a) e b), e dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, in caso di sperimentazione e utilizzo di tecniche emergenti (articolo 15, paragrafo 5)?

4.   Disposizioni in materia di controllo (articolo 16)

Fornire una sintesi sulla politica o sulle linee guida elaborate dagli Stati membri per le tematiche che seguono; se sono pubblicate in Internet, segnalare un link ove siano reperibili.

4.1.

In che modo si garantisce che le disposizioni in materia di controllo nelle autorizzazioni si basino sulle conclusioni sulle BAT (articolo 16, paragrafo 1)?

4.2.

Come viene determinata la frequenza del controllo periodico per il suolo e le acque sotterranee (articolo 16, paragrafo 2)?

4.3.

Come viene usata la «valutazione sistematica del rischio di contaminazione» per giustificare un controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee meno frequente di quanto previsto (articolo 16, paragrafo 2)?

5.   Disposizioni generali vincolanti (articolo 17)

Se si ricorre a disposizioni generali vincolanti per attuare la direttiva 2010/75/UE, specificare quanto segue.

5.1.

Quali requisiti, attività (di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE) e inquinanti sono interessati dalle disposizioni generali vincolanti?

5.2.

In che modo le disposizioni generali vincolanti «assicurano un approccio integrato e un’elevata protezione dell’ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni» (articolo 17, paragrafo 1)?

5.3.

In che modo viene garantito che le disposizioni generali vincolanti «si basino sulle migliori tecniche disponibili» (articolo 17, paragrafo 2)?

5.4.

In che modo le disposizioni generali vincolanti vengono «aggiornate al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili» (articolo 17, paragrafo 3)?

5.5.

Quali sono i riferimenti alla direttiva 2010/75/UE nella «pubblicazione ufficiale» delle disposizioni generali vincolanti (articolo 17, paragrafo 4)?

5.6.

Se le disposizioni generali vincolanti vengono pubblicate in Internet, segnalare il link su cui sono reperibili.

6.   Sviluppi delle migliori tecniche disponibili (articolo 19)

6.1.

In che modo l’autorità competente si tiene informata o viene informata sulla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate?

6.2.

In che modo l’autorità competente rende disponibili tali informazioni al pubblico interessato?

7.   Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 21)

Fornire una sintesi sulla politica o sulle linee guida elaborate dagli Stati membri per i seguenti aspetti del processo volto a riesaminare e aggiornare le condizioni di autorizzazione; se sono pubblicate in Internet, segnalare il link.

7.1.

Quali informazioni vengono richieste generalmente ai gestori ai fini del riesame/dell’aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 21, paragrafo 2)?

7.2.

Come viene definita e/o determinata l’«attività principale» di un’installazione (articolo 21, paragrafo 3)?

7.3.

In che modo vengono riesaminate/aggiornate le condizioni di autorizzazione in caso di inquinamento significativo, per garantire la sicurezza d’esercizio o per rispettare una norma di qualità ambientale nuova o riveduta (articolo 21, paragrafo 5)?

8.   Chiusura del sito (articolo 22)

8.1.

Fornire informazioni su come si decide per quali attività si rende necessaria una relazione di riferimento, in particolare in relazione ai seguenti aspetti.

a)

Quali delle attività elencate nell’allegato I alla direttiva 2010/75/UE comportano solitamente «l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose» (articolo 22, paragrafo 2)?

b)

Come si tiene conto della «possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione» (articolo 22, paragrafo 2)?

c)

Quali informazioni devono essere incluse dai gestori nelle relazioni di riferimento (articolo 22, paragrafo 2)?

d)

Come sono state usate le linee guida della Commissione in relazione al «contenuto della relazione di riferimento» in tale contesto (articolo 22, paragrafo 2)?

8.2.

Fornire le seguenti informazioni relative al momento della cessazione definitiva delle attività.

a)

In che modo i gestori «valutano lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee» (articolo 22, paragrafo 3)?

b)

Come si decide se un’installazione ha provocato «un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee» (articolo 22, paragrafo 3)?

c)

Come si decide se la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee «comporta un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente» (articolo 22, paragrafo 3)?

d)

Come si decide quali «misure» o «interventi» necessari i gestori devono adottare (articolo 22, paragrafi 3 e 4)?

9.   Ispezioni ambientali (articolo 23)

9.1.

Quali «piani d’ispezione ambientale» sono stati elaborati? Qual è il loro contenuto? In che modo vengono resi disponibili al pubblico? Se sono pubblicati in Internet, segnalare un link (articolo 23, paragrafo 2).

9.2.

Quali «programmi delle ispezioni ordinarie» sono stati redatti? Qual è il loro contenuto? In che modo vengono resi disponibili al pubblico? Se sono pubblicati in Internet, segnalare un link (articolo 23, paragrafo 4).

9.3.

Come si svolge la «valutazione sistematica» dei rischi ambientali delle installazioni per decidere la frequenza delle visite in loco? Fornire una sintesi e riferimenti a eventuali linee guida pertinenti (articolo 23, paragrafo 4).

9.4.

In quali circostanze si svolgono le «ispezioni ambientali straordinarie» (articolo 23, paragrafo 5)?

9.5.

Quali informazioni contengono solitamente le relazioni sulle visite in loco? In che modo le relazioni vengono notificate al gestore? In che modo vengono rese disponibili al pubblico? Ci sono circostanze in cui queste relazioni non sono state rese disponibili al pubblico, conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (1) (articolo 23, paragrafo 6)?

9.6.

Quali sono i meccanismi che consentono ai gestori di adottare le «misure necessarie» elencate nella relazione sulle visite in loco (articolo 23, paragrafo 6)?

10.   Accesso all’informazione e partecipazione del pubblico (articolo 24)

10.1.

In che modo si offrono al pubblico «tempestive ed effettive opportunità» di partecipare alle decisioni concernenti la concessione o l’aggiornamento delle condizioni di autorizzazione, soprattutto qualora si propongano deroghe a norma dell’articolo 15, paragrafo 4 (articolo 24, paragrafo 1)?

10.2.

In che modo le informazioni vengono rese disponibili al pubblico (articolo 24, paragrafi 2 e 3)?

10.3.

Tutte le informazioni pertinenti vengono rese disponibili tramite Internet [articolo 24, paragrafo 2, lettere a), b) e f) e articolo 24, paragrafo 3, lettera a)]?

11.   Tecniche emergenti (articolo 27)

In che modo gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo e l’applicazione di tecniche emergenti, in particolare delle tecniche emergenti individuate nei documenti di riferimento sulle BAT (articolo 27, paragrafo 1)?


(1)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.


ALLEGATO II

Questionario relativo all’attuazione della direttiva 2010/75/UE di cui al terzo paragrafo dell’articolo 1

Note generali

a)

Il questionario copre il periodo dal 7 gennaio 2013 al 31dicembre 2016.

b)

Se in una domanda si richiedono informazioni su parametri temporali variabili, la risposta deve indicare la situazione al 31 dicembre 2016.

MODULO 1 –   AGGIORNAMENTO SULL’ATTUAZIONE

Nota al modulo 1

Queste domande riguardano le installazioni trattate nel capo II della direttiva 2010/75/UE.

1.   Attuazione — modifiche

Sono state apportate modifiche sostanziali all’attuazione della direttiva 2010/75/UE dall’ultimo periodo di riferimento, rispetto alle informazioni fornite in risposta al questionario per il primo ciclo di comunicazione previsto dalla direttiva relativa alle emissioni industriali (Directive on industrial emissions — IED)? In caso affermativo, fornire dati aggiornati descrivendo le modifiche e giustificandole, e fornire gli eventuali riferimenti.

2.   Attuazione — difficoltà

Avete avuto difficoltà ad applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma dell’articolo 80, paragrafo 1? In caso affermativo, descrivete tali difficoltà e giustificatele.

MODULO 2 —   INFORMAZIONI SULLE SINGOLE INSTALLAZIONI

Nota al modulo 2

I rinvii ad altri strumenti legislativi dell’UE servono unicamente a dimostrare l’esistenza di tali interazioni, ma non si propongono di descrivere dettagliatamente le interfacce tra le installazioni disciplinate da ognuno di tali regimi.

3.   Fornire le seguenti informazioni per tutte le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE («Installazioni IED»):

3.1.   Informazioni generali:

 

Campo

Descrizione

3.1.1.

Numero di riferimento dell’installazione IED

Identificativo unico dell’installazione ai fini della direttiva 2010/75/UE.

3.1.2.

Numero di riferimento del complesso disciplinato dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006 relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (1) (facoltativo)

Se l’installazione IED è soggetta, del tutto o in parte, al regolamento (CE) n. 166/2006, fornire il numero di identificazione del complesso utilizzato per comunicare i dati relativi al complesso in conformità del regolamento.

3.1.3.

Numero di riferimento dello stabilimento disciplinato dalla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (2) (facoltativo)

Se l’installazione IED è soggetta, del tutto o in parte, alla direttiva 2012/18/UE, fornire l’identificativo unico utilizzato nel sistema di raccolta delle informazioni sugli impianti «di tipo Seveso» (SPIRS).

3.1.4.

Numero di riferimento dell’impianto disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (3) (facoltativo)

Se l’installazione IED è soggetta, del tutto o in parte, alla direttiva 2003/87/CE, fornire l’identificativo unico del catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EU Transaction Log).

3.1.5.

Nome dell’installazione

Se possibile, in un formato compatibile con il campo «Nome del complesso» utilizzato per comunicare i dati a norma del regolamento (CE) n. 166/2006.

3.1.6.

Attività disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE

Tutte le attività elencate nell’allegato I alla direttiva 2010/75/UE, svolte nell’installazione.

3.1.7.

Altri capi pertinenti della direttiva 2010/75/UE

Indicare quale capo, tra i capi III, IV, V e VI della direttiva 2010/75/UE, si applichi anche all’installazione (o a parte di essa).


3.2.   Informazioni di contatto

 

Campo

Descrizione

3.2.1.

Nome del gestore

Se possibile, in un formato compatibile con il campo «Nome della società capogruppo» utilizzato per comunicare i dati a norma del regolamento (CE) n. 166/2006.

3.2.2.

Indirizzo dell’installazione — via, città, codice postale e Stato

Ai sensi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (4); se possibile, in un formato compatibile con il campo «Via e numero», «Città», «Codice postale», «Stato» utilizzato per comunicare i dati a norma del regolamento (CE) n. 166/2006.

3.2.3.

Latitudine/longitudine dell’installazione

Ai sensi della direttiva 2007/2/CE; se possibile, in un formato compatibile con il campo «Coordinate geografiche del sito» utilizzato per comunicare i dati a norma del regolamento (CE) n. 166/2006.


3.3.   Autorità competenti

 

Campo

Descrizione

3.3.1.

Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni

Nome dell’autorità o delle autorità competenti e indirizzo (indirizzi) di posta elettronica.

3.3.2.

Autorità competente per le ispezioni e l’esecuzione

Nome dell’autorità o delle autorità competenti e indirizzo (indirizzi) di posta elettronica.

3.3.3.

Numero totale delle visite in loco effettuate dalle autorità competenti (articolo 23, paragrafo 4)

Totale annuale per ognuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.


3.4.   Informazioni relative alle autorizzazioni

 

Campo

Descrizione

3.4.1.

Un web link a tutte le autorizzazioni attive

Come previsto dall’articolo 24, paragrafo 2.

3.4.2.

L’installazione è soggetta alla deroga prevista dall’articolo 15, paragrafo 4?

Sì/No

3.4.3.

È stata preparata una relazione di riferimento ai sensi dell’articolo 22?

Sì/No

MODULO 3 —   UNA PANORAMICA SETTORIALE

Note al modulo 3

Questo modulo riguarda le installazioni per le quali le decisioni pubblicate, relative alle conclusioni sulle BAT, hanno dato luogo al riesame o all’aggiornamento nel periodo di riferimento, ossia le installazioni in cui l’attività principale è disciplinata dai seguenti strumenti:

decisione di esecuzione della Commissione (2012/134/UE), del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali  (5); oppure

decisione di esecuzione della Commissione (2012/135/UE), del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali  (6).

4.   Condizioni di autorizzazione (articolo 14)

Sono state utilizzate altre fonti di informazione, oltre alle conclusioni sulle BAT, come riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione (articolo 14, paragrafo 3)?

5.   Condizioni di autorizzazione più rigide (articolo 14, paragrafo 4, e articolo 18)

5.1.

Quali norme di qualità ambientale richiedono condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili e quali misure supplementari sono state incluse nelle autorizzazioni (articolo 18)?

5.2.

Fornire alcuni esempi di altre circostanze in cui l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, ha stabilito condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili.

6.   Condizioni di autorizzazione stabilite in assenza di pertinenti conclusioni sulle BAT (articolo 14, paragrafi 5 e 6)

6.1.

Descrivere la procedura adottata per stabilire le condizioni di autorizzazione e fornire i relativi esempi:

a)

sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT (articolo 14, paragrafo 5);

b)

sulla base di una migliore tecnica disponibile determinata previa consultazione con il gestore, poiché le singole conclusioni sulle BAT non prevedono «un’attività o un tipo di processo di produzione svolto all’interno di un’installazione» o «non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell’attività o del processo sull’ambiente» (articolo 14, paragrafo 6).

6.2.

Per i suddetti esempi, individuare:

a)

il motivo per cui le informazioni contenute nelle conclusioni sulle BAT non sono state applicabili;

b)

le fonti di informazione supplementari utilizzate per individuare le BAT;

c)

il modo in cui si è riservata particolare attenzione ai criteri di cui all’allegato III alla direttiva 2010/75/UE.

7.   Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti (articolo 15)

7.1.

Per le autorizzazioni in cui uno o più valori limite di emissione sono diversi dai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nelle conclusioni sulle BAT in termini di valori, periodi di tempo o condizioni di riferimento [articolo 15, paragrafo 3, lettera b)]:

a)

descrivere la natura di questi valori limite di emissione diversi, e fornire i relativi esempi;

b)

utilizzando una sintesi dei dati di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto ii), fornire esempi per mostrare come si è ricorsi all’uso del controllo delle emissioni al fine di «garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili» (secondo comma dell’articolo 15, paragrafo 3).

7.2.

Per tutte le installazioni per le quali sia stata accordata una deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, indicare:

a)

le fonti di emissione che beneficiano di una deroga;

b)

i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili per le quali sia stata accordata una deroga;

c)

i valori limite di emissione effettivi;

d)

eventuali periodi transitori concessi ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3;

e)

siti web che contengano informazioni sull’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 15, paragrafo 4 (articolo 24, paragrafo 2, lettera f).

7.3.

Sono state accordate deroghe temporanee per la sperimentazione e l’utilizzo di tecniche emergenti (articolo 15, paragrafo 5)?

8.   Controllo (articolo 16)

8.1.

In termini generali, quale frequenza di controllo è stata determinata nelle autorizzazioni per le emissioni atmosferiche, emissioni nell’acqua, nel suolo, nelle acque sotterranee e altri parametri di processo pertinenti?

8.2.

Come sono state utilizzate le conclusioni sulle BAT per determinare tale frequenza?

9.   Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 21)

Per tutti i casi di riesame delle autorizzazioni che non saranno stati portati a termine entro l’8 marzo 2016, individuare:

a)

il nome dell’installazione e il numero di riferimento dell’autorizzazione;

b)

il motivo per cui il riesame non è stato portato a termine;

c)

la data entro la quale il riesame sarà portato a termine.

10.   Altro

Disponete di feedback per gli eventuali problemi pratici che avete dovuto affrontare nell’utilizzo delle conclusioni sulle BAT per due settori che rientrano nel presente modulo 3?

MODULO 4 —   REQUISITI «MINIMI»

11.   Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti:

Per gli impianti disciplinati dal capo IV della direttiva 2010/75/UE:

11.1.

Individuare gli impianti per i quali le autorità competenti hanno autorizzato le condizioni ai sensi dell’articolo 51, paragrafi 1, 2 o 3, nonché le condizioni effettive autorizzate e i risultati delle verifiche effettuate in tale ambito — (articolo 51, paragrafo 4).

11.2.

Per ogni impianto di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti con una capacità di 2 tonnellate o più l’ora, fornire:

a)

informazioni sul funzionamento e sulla sorveglianza dell’impianto;

b)

una relazione sul funzionamento del processo di incenerimento e coincenerimento (che indichi le ore operative, il numero e la durata complessiva dei guasti, se disponibili);

c)

il livello delle emissioni nell’aria e nell’acqua, rispetto ai valori limite di emissione;

d)

una descrizione del modo in cui tali informazioni sono state rese disponibili al pubblico, tra cui un link a eventuali siti creati a tale scopo (articolo 55, paragrafo 2).

12.   Emissioni di solventi

Per le installazioni disciplinate dal capo V della direttiva 2010/75/UE:

12.1.

Se gli Stati membri hanno deciso di applicare un piano di riduzione (di cui all’allegato VII, parte 5) invece di valori limite di emissione, quali progressi sono stati ottenuti nell’ottenere una riduzione equivalente delle emissioni (articolo 59, paragrafo 1, lettera b)?

12.2.

Individuare gli impianti per i quali sono state accordate deroghe ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, o dell’articolo 59, paragrafo 3, nonché le motivazioni per la concessione di tali deroghe.


(1)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1.

(3)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(4)  GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

(5)  GU L 70 dell’8.3.2012, pag. 1.

(6)  GU L 70 dell’8.3.2012, pag. 63.


19.12.2012   

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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2012

relativa a un contributo finanziario dell’Unione per il 2006 e il 2007, a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, a copertura delle spese sostenute dal Portogallo nella lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

[notificata con il numero C(2012) 9356]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2012/796/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2006/923/CE della Commissione (2) è stato approvato un contributo finanziario dell’Unione per un programma di misure presentato dal Portogallo, destinato a lottare, nel 2006 e 2007, contro la propagazione del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) in altri Stati membri. Tali misure comprendevano la creazione di una zona priva di tutti gli alberi ospiti del vettore del nematode del pino (di seguito «fascia di contenimento fitosanitario»).

(2)

Il contributo finanziario concesso con la decisione 2006/923/CE era basato sul programma di azioni supplementari per il nematode del pino e sulla relativa previsione di bilancio presentata dal Portogallo alla Commissione il 28 luglio 2006.

(3)

I pagamenti finali al Portogallo riguardanti le azioni oggetto della decisione 2006/923/CE sono stati effettuati nel giugno 2008.

(4)

Con la decisione di esecuzione 2011/851/UE della Commissione (3) è stato concesso al Portogallo un cofinanziamento supplementare dell’Unione di 3 986 138,36 EUR a copertura delle spese ammissibili che superano la stima iniziale del luglio 2006.

(5)

Al momento del cofinanziamento supplementare dell’Unione, la richiesta presentata dal Portogallo non comprendeva tutte le fatture legate alla creazione della fascia di contenimento fitosanitario.

(6)

Con lettera inviata il 5 dicembre 2011, le autorità portoghesi hanno presentato una richiesta riveduta per 15 000 932,08 EUR. Tale richiesta comprendeva 4 915 405,87 EUR che non erano stati pagati al momento dell’audit precedente del luglio 2010 (audit SANCO/10/2010) e non potevano essere dichiarati ammissibili per un cofinanziamento in quel momento. Il resto della nuova richiesta è costituito dalle spese per l’abbattimento di un numero crescente di grandi conifere e da spese separate per l’eliminazione di piccole conifere.

(7)

Nel marzo 2012 la Commissione ha effettuato un audit sulle informazioni comunicate dal Portogallo il 5 dicembre 2011. Dopo aver esaminato tutti i documenti giustificativi presentati a sostegno della richiesta supplementare e sulla base della relazione di audit, la Commissione ha concluso che poteva essere preso in considerazione un importo ammissibile di soli 5 044 839,72 EUR di fatture pagate (compresi i costi di coordinamento). Il resto delle spese oggetto della richiesta non è stato ritenuto ammissibile per un cofinanziamento trattandosi di spese già cofinanziate con la decisione di esecuzione 2011/851/UE (2 024 128,16 EUR) e di spese di 7 931 964,20 EUR per piccoli alberi, la cui necessità non è stata giustificata in modo sufficiente dal Portogallo.

(8)

Dato che le misure comprese nella domanda supplementare sono della stessa natura e hanno lo stesso scopo delle misure oggetto della decisione 2006/923/CE, è opportuno concedere lo stesso tasso di contributo finanziario dell’Unione previsto in tale decisione, cioè il 75 %.

(9)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), le azioni fitosanitarie sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del suddetto regolamento.

(10)

In conformità all’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e all’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento, che viene adottata dall’istituzione o dalle autorità cui sono stati delegati i poteri e che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa.

(11)

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese di cui alla domanda di cofinanziamento presentata dal Portogallo.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Principio

È approvata l’assegnazione di un terzo contributo finanziario dell’Unione a copertura delle spese sostenute dal Portogallo nel 2006 e nel 2007, relative alla creazione di una fascia di contenimento fitosanitario, ai fini della lotta contro il nematode del pino.

Articolo 2

Importo del contributo finanziario dell’Unione

L’importo massimo del contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 1 è di 3 783 629,79 EUR.

Articolo3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 354 del 14.12.2006, pag. 42.

(3)  GU L 335 del 17.12.2011, pag. 107.

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(5)  GU L 248 dell’16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


19.12.2012   

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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2012

che modifica la decisione 2009/336/CE che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(2012/797/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, della decisione 2009/336/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (2), l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (di seguito l’«agenzia») è responsabile della gestione dell’azione dell’Unione nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura.

(2)

Con decisione n. 1041/2009/CE (3), il Parlamento e il Consiglio hanno istituito un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

(3)

Vista l’esperienza acquisita dall’Agenzia, la Commissione intende delegarle la gestione di questo nuovo programma nonché la gestione di progetti che pur rientrando negli ambiti di competenza attuali dell’agenzia, possono essere finanziati in base ad altre disposizioni o da altre risorse. Si tratta di progetti nei settori dell’istruzione primaria e secondaria e della gioventù che possono essere finanziati da alcuni strumenti della politica europea di vicinato e partenariato.

(4)

La Commissione intende inoltre affidare all’agenzia nuovi compiti relativi alla cooperazione europea nel settore della gioventù.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/336/CE.

(6)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 4 della decisione 2009/336/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   L’agenzia è responsabile della gestione di alcuni aspetti dei seguenti programmi comunitari:

1)

i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative all’aiuto economico a favore di alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale (PHARE), previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio (4);

2)

il programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000), approvato con decisione 95/563/CE del Consiglio (5);

3)

il programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II — Formazione) (1996-2000), approvato con decisione 95/564/CE del Consiglio (6);

4)

la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia d’istruzione “Socrate” (2000-2006), approvata con decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

5)

la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia di formazione professionale “Leonardo da Vinci” (2000-2006), approvata con decisione 1999/382/CE del Consiglio (8);

6)

il programma d’azione comunitaria “Gioventù” (2000-2006), approvato con decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

7)

il programma “Cultura 2000” (2000-2006), approvato con decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

8)

i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati grazie alle disposizioni relative alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell’Europa orientale e dell’Asia centrale (2000-2006), prevista dal regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio (11);

9)

i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative all’assistenza all’Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, all’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, al Montenegro, alla Serbia e al Kosovo (UNSCR 1244) (2000-2006), approvati nell’ambito del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio (12);

10)

i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative alle misure d’accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo, approvate dal regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio (13);

11)

la terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l’istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006), approvata con decisione 1999/311/CE del Consiglio (14);

12)

i progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell’accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell’istruzione superiore e dell’istruzione e formazione professionali (2001-2005), approvato con decisione 2001/196/CE del Consiglio (15);

13)

i progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada, che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell’istruzione superiore e della formazione (2001-2005), approvato con decisione 2001/197/CE del Consiglio (16);

14)

il programma d’incentivazione dello sviluppo delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2006), approvato con decisione 2000/821/CE del Consiglio (17);

15)

il programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2006), approvato con decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

16)

il programma pluriennale per l’effettiva integrazione delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning) (2004-2006), approvato con decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

17)

il programma d’azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (2004-2006), approvato con decisione 2004/100/CE del Consiglio (20);

18)

il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006), approvato con decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

19)

il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell’istruzione e della formazione (2004-2006), approvato con decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

20)

il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (2004-2006), approvato con decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

21)

il programma per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008), approvato con decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

22)

i progetti che possono essere finanziati grazie alle disposizioni dell’accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America che rinnova il programma di cooperazione in materia d’istruzione terziaria e d’istruzione e formazione professionali (2006-2013), approvato con decisione 2006/910/CE del Consiglio (25);

23)

i progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù (2006-2013), approvato con decisione 2006/964/CE del Consiglio (26);

24)

il programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013), approvato con decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27);

25)

il programma “Cultura” (2007-2013), approvato con decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28);

26)

il programma “Europa per i cittadini” mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (2007-2013), approvato con decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29);

27)

il programma “Gioventù in azione” (2007-2013), approvato con decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30);

28)

il programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (2007-2013), approvato con decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31);

29)

il programma d’azione Erasmus Mundus (II) 2009-2013 per il miglioramento della qualità dell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi, approvato con decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32);

30)

il programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (2011-2013), approvato con decisione n. 1041/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

31)

i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative agli aiuti alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell’Asia, approvati nel quadro del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio (34);

32)

i progetti nel settore dell’istruzione superiore e della gioventù, che possono essere finanziati in base alle disposizioni dello strumento di assistenza preadesione (IPA), definito nel regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (35);

33)

i progetti nel settore dell’istruzione primaria, secondaria e superiore e della gioventù che possono essere finanziati in base alle disposizioni dello strumento europeo di vicinato e partenariato, istituito dal regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (36);

34)

i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati dallo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo istituito dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (37);

35)

i progetti nei settori dell’istruzione superiore e della gioventù che possono essere finanziati dallo strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito, istituito dal regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio (38);

36)

i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati da risorse del Fondo europeo di sviluppo, in applicazione dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 [decisione 2003/159/CE del Consiglio (39)], modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 [decisione 2005/599/CE del Consiglio (40)].

2.   Quanto alla gestione degli aspetti dei programmi comunitari di cui al paragrafo 1, l’agenzia sarà incaricata dei compiti seguenti:

a)

la gestione di tutto il ciclo di vita dei progetti, nel quadro dell’esecuzione dei programmi comunitari che le sono affidati, in base al programma di lavoro annuale adottato dalla Commissione che vale come decisione di finanziamento in materia di sovvenzioni e di contratti nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, o in base alle decisioni di finanziamento specifiche approvate dalla Commissione, nonché dei controlli necessari a tal fine, adottando le opportune decisioni, in applicazione della delega della Commissione;

b)

l’adozione degli strumenti di esecuzione del bilancio in entrata e in uscita e l’esecuzione, conformemente alla delega della Commissione, di tutte o parte delle operazioni necessarie alla gestione dei programmi comunitari, in particolare quelle relative alla concessione delle sovvenzioni e dei contratti;

c)

la raccolta, l’analisi e la trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie per gestire l’avvio dei programmi comunitari;

d)

per quanto concerne l’istituzione, a livello comunitario, della rete di informazioni sull’istruzione in Europa (Eurydice) e le attività miranti a migliorare la comprensione e la conoscenza del settore della gioventù: la raccolta, l’analisi e la diffusione di informazioni nonché la realizzazione di studi e di pubblicazioni.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26.

(3)  GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10.

(4)  

(1)*

GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

(5)  

(2)*

GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25.

(6)  

(3)*

GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33.

(7)  

(4)*

GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

(8)  

(5)*

GU L 146 dell’11.6.1999, pag. 33.

(9)  

(6)*

GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

(10)  

(7)*

GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.

(11)  

(8)*

GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.

(12)  

(9)*

GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

(13)  

(10)*

GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1.

(14)  

(11)*

GU L 120 dell’8.5.1999, pag. 30.

(15)  

(12)*

GU L 71 del 13.3.2001, pag. 7.

(16)  

(13)*

GU L 71 del 13.3.2001, pag. 15.

(17)  

(14)*

GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82.

(18)  

(15)*

GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1.

(19)  

(16)*

GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.

(20)  

(17)*

GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.

(21)  

(18)*

GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.

(22)  

(19)*

GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

(23)  

(20)*

GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.

(24)  

(21)*

GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

(25)  

(22)*

GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33.

(26)  

(23)*

GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14.

(27)  

(24)*

GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

(28)  

(25)*

GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.

(29)  

(26)*

GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

(30)  

(27)*

GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

(31)  

(28)*

GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

(32)  

(29)*

GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83.

(33)  

(30)*

GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10.

(34)  

(31)*

GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.

(35)  

(32)*

GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(36)  

(33)*

GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(37)  

(34)*

GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(38)  

(35)*

GU L 405 del 30.12.2006, pag. 37.

(39)  

(36)*

GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 27.

(40)  

(37)*

GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 26


RACCOMANDAZIONI

19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/72


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2012

in merito alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/798/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Un mercato competitivo deve contribuire ad offrire agli utenti finali un’ampia scelta di contenuti, applicazioni e servizi, con la qualità di servizio da essi richiesta. Le autorità nazionali di regolamentazione devono promuovere la capacità degli utenti di avere accesso alle informazioni, di distribuirle e di utilizzare applicazioni e servizi. Le autorità nazionali di regolamentazione a cui è affidata l’attuazione dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE, possono stabilire prescrizioni in materia di qualità minima del servizio da imporre all’impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete. Le misure proposte devono essere adeguatamente giustificate e proporzionate rispetto agli obiettivi e ai principi dell’attività di regolamentazione stabiliti dall’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (2). Nel proporre tali misure, le autorità nazionali di regolamentazione devono tener conto degli orientamenti emessi dal gruppo dei regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (BEREC) (3).

(2)

La Commissione ha il compito di valutare le misure proposte in modo da garantire che le prescrizioni previste non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono alla Commissione i progetti di misure che stabiliscono prescrizioni in materia di qualità minima del servizio o che modificano prescrizioni precedentemente imposte secondo la procedura prevista dall’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE. Il meccanismo di notifica non deve comportare inutili oneri amministrativi per le autorità nazionali di regolamentazione. I progetti di misure che abrogano prescrizioni imposte in precedenza devono essere notificate in questa fase solo a fini di trasparenza.

(3)

Per permetterle di effettuare la valutazione, le autorità nazionali di regolamentazione devono fornire alla Commissione i progetti di misure con largo anticipo rispetto alla fissazione delle prescrizioni. È opportuno che tali autorità trasmettano a tal fine una sintesi delle ragioni alla base dell’intervento, le misure previste e l’impostazione proposta. Le autorità nazionali di regolamentazione possono discutere i progetti di misure in via informale con la Commissione prima di trasmetterli alla medesima.

(4)

Per permettere alla Commissione di effettuare una valutazione è opportuno che le siano trasmesse alcune informazioni minime relative ai progetti di misure. Occorre tener conto della necessità, da un lato, di permettere una valutazione efficace e, d’altro lato, di semplificare per quanto possibile gli adempimenti amministrativi. Per contribuire a semplificare la valutazione dei progetti di misure notificati e per accelerare la procedura, è auspicabile che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino moduli di notifica standard.

(5)

Nell’adottare decisioni sulle prescrizioni, le autorità nazionali di regolamentazione devono tenere nella massima considerazione le osservazioni o raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione sulle misure proposte per la fissazione o la modifica di prescrizioni in materia di qualità minima del servizio. Le autorità nazionali di regolamentazione devono inoltre contribuire a garantire la trasparenza comunicando le misure adottate, comprese le misure che abrogano prescrizioni imposte in precedenza.

(6)

È opportuno che la Commissione, da parte sua, pubblichi la notifica e tutte le informazioni pertinenti, insieme alle osservazioni o raccomandazioni da essa formulate oppure all’avviso che non ha formulato osservazioni o raccomandazioni. Qualora le informazioni siano considerate riservate da un’autorità nazionale di regolamentazione, in conformità alla normativa unionale e nazionale sulla riservatezza degli affari, la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione interessate ne garantiscono la riservatezza in conformità all’articolo 5 della direttiva 2002/21/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.

Scopo della presente raccomandazione è garantire un approccio coerente, piena trasparenza e una procedura snella per le autorità nazionali di regolamentazione che intendono adottare misure che fissano prescrizioni in materia di qualità minima del servizio a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE.

2.

A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono alla Commissione con largo anticipo:

a)

i progetti di misure che stabiliscono prescrizioni in materia di qualità minima del servizio a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE;

b)

i progetti di misure che modificano prescrizioni in materia di qualità minima del servizio precedentemente imposte;

c)

i progetti di misure che abrogano prescrizioni in materia di qualità minima del servizio precedentemente imposte.

DEFINIZIONI

3.

I termini definiti nella direttiva 2002/21/CE, nella direttiva 2002/22/CE e in altre direttive specifiche hanno il medesimo significato quando vengono utilizzati nella presente raccomandazione. Inoltre:

 

per «notifica» si intende la notifica trasmessa da un’autorità nazionale di regolamentazione alla Commissione in merito a un progetto di misure a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE, accompagnata dal modulo di notifica previsto dalla presente raccomandazione;

 

per «progetto di misure» si intendono le misure relative a prescrizioni in materia di qualità del servizio intese a impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete che un’autorità nazionale di regolamentazione propone di imporre a un’impresa o a imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche.

PROCEDURA DI NOTIFICA

4.

I progetti di misure di cui al punto 2 sono trasmessi alla Commissione mediante il modulo di notifica riportato nell’allegato. I progetti di misure così notificati includono, ove pertinenti, le seguenti informazioni:

a)

una sintesi che riporta:

i)

l’identità dell’impresa o delle imprese che forniscono reti di comunicazioni pubbliche a cui si applica il progetto di misura;

ii)

una sintesi delle ragioni alla base dell’intervento;

iii)

le prescrizioni che l’autorità nazionale di regolamentazione intende imporre;

iv)

l’impostazione proposta;

b)

il progetto di misura dell’autorità nazionale di regolamentazione e tutti i documenti giustificativi, in particolare:

i)

i fatti e le circostanze che nel caso in esame giustificano la prevista imposizione di prescrizioni in materia di qualità minima del servizio a un’impresa o a imprese che forniscono reti di comunicazioni pubbliche;

ii)

una valutazione delle misure proposte, in particolare alla luce degli obiettivi generali e dei principi dell’attività di regolamentazione di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE;

iii)

il calendario provvisorio di attuazione delle prescrizioni in materia di qualità minima del servizio;

iv)

i metodi specifici da usare per monitorare l’applicazione di tali prescrizioni;

v)

i risultati dell’eventuale consultazione pubblica svolta dall’autorità nazionale di regolamentazione in merito alla misura proposta; e

vi)

il parere espresso dall’autorità nazionale garante della concorrenza, ove fornito.

5.

Le notifiche sono effettuate con mezzi elettronici con richiesta di conferma di ricevimento. I documenti inviati con mezzi elettronici si presumono ricevuti dal destinatario il giorno in cui sono stati inviati. Le notifiche sono registrate nell’ordine in cui sono ricevute.

6.

Le notifiche acquistano efficacia alla data in cui la Commissione le registra («data di registrazione»). Le autorità nazionali di regolamentazione e il BEREC sono informati, mediante avviso nel sito Internet della Commissione e per via elettronica, della data di registrazione di una notifica, dell’argomento della notifica e dell’eventuale documentazione giustificativa ricevuta, garantendo la riservatezza in conformità all’articolo 5 della direttiva 2002/21/CE.

7.

Le notifiche sono trasmesse in una lingua ufficiale dell’Unione europea. Il modulo di notifica può essere compilato in una lingua ufficiale diversa da quella del progetto di misura. Eventuali osservazioni o raccomandazioni adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE sono redatte nella lingua del progetto di misura notificato e tradotte, se possibile, nella lingua utilizzata nel modulo di notifica.

8.

Su richiesta di un’autorità nazionale di regolamentazione, la Commissione discute in maniera informale un progetto di misura prima della notifica del medesimo.

9.

Un’autorità nazionale di regolamentazione può decidere in qualunque momento di ritirare la notifica; in tal caso la misura notificata è cancellata dal registro e ne sono informati l’autorità nazionale di regolamentazione interessata, tutte le altre autorità nazionali di regolamentazione e il BEREC. La Commissione pubblica un avviso in tal senso sul proprio sito Internet.

TEMPISTICA E MONITORAGGIO

10.

A norma dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE, in particolare quando valuta un progetto di misura ai sensi del punto 2, lettera a) o lettera b), della presente raccomandazione la Commissione può, dopo aver analizzato tutto le informazioni pertinenti, formulare osservazioni o raccomandazioni, segnatamente se ritiene che le prescrizioni proposte siano suscettibili di incidere negativamente sul funzionamento del mercato interno.

Il periodo di esame non supera i due mesi successivi alla notifica del progetto di misura, salvo se altrimenti convenuto tra la Commissione e l’autorità nazionale di regolamentazione.

11.

In deroga al punto 10, entro 15 giorni dalla notifica del progetto di misura:

i)

l’autorità nazionale di regolamentazione o la Commissione possono chiedere di prorogare il periodo di esame per un periodo ragionevole, in particolare in ragione della complessità della valutazione; oppure

ii)

l’autorità nazionale di regolamentazione può chiedere di abbreviare il periodo di esame se, in circostanze eccezionali, ritiene che vi sia la necessità urgente di agire per salvaguardare la concorrenza e proteggere gli interessi degli utenti finali.

L’autorità nazionale di regolamentazione o la Commissione sono tenute a motivare l’eventuale richiesta, a norma dei punti i) e ii), di prorogare o di abbreviare il periodo di esame di due mesi.

12.

La durata delle eventuali deroghe al periodo di esame di due mesi di cui al punto 11, i) e ii), forma oggetto di un accordo preliminare tra la Commissione e l’autorità nazionale di regolamentazione in considerazione, in particolare, della complessità della valutazione e dell’utilità, per gli utenti finali e altri soggetti interessati, di disporre di norme chiare e prevedibili sulla qualità del servizio. In caso di richiesta di proroga in virtù del punto 11, i), il periodo di esame convenuto non può superare complessivamente tre mesi dalla notifica del progetto di misura.

In deroga al punto 11, dopo una prima revisione di un progetto di misura notificato la Commissione può informare l’autorità nazionale di regolamentazione che il periodo di esame è abbreviato di un mese.

13.

In caso di approvazione di una deroga al periodo di esame di due mesi in applicazione dei punti 11 e 12, la Commissione ne informa l’autorità nazionale di regolamentazione interessata, tutte le altre autorità nazionali di regolamentazione e il BEREC e pubblica un avviso a tal fine sul proprio sito Internet in cui specifica la durata del periodo di esame convenuto.

14.

Fatte salve le disposizioni dei punti 11 e 12, dopo la registrazione di una notifica la Commissione, procedendo secondo quanto stabilito dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE, può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti all’autorità nazionale di regolamentazione interessata specificando un termine di risposta. Il calendario della procedura di notifica è prolungato del numero dei giorni trascorsi fino al ricevimento della risposta alla richiesta di informazioni. Le autorità nazionali di regolamentazione si adoperano a fornire in tempo utile le informazioni richieste, laddove disponibili.

15.

Quando formula osservazioni o raccomandazioni su proposte di misure relative alla fissazione o alla modifica di prescrizioni in materia di qualità minima del servizio a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE, la Commissione ne informa l’autorità nazionale di regolamentazione interessata per via elettronica e pubblica tali osservazioni o raccomandazioni sul proprio sito Internet.

16.

La Commissione informa l’autorità nazionale di regolamentazione interessata, tutte le altre autorità nazionali di regolamentazione e il BEREC del fatto che non ha osservazioni o raccomandazioni da formulare e pubblica un avviso al riguardo sul proprio sito Internet.

17.

Le autorità nazionali di regolamentazione non adottano progetti di misure ai sensi del punto 2, lettera a) o lettera b), prima del termine del periodo di esame fissato in conformità ai punti 10, 11 e 12. Nel caso in cui la Commissione non formuli osservazioni o raccomandazioni entro i termini previsti nel quadro della notifica, l’autorità nazionale di regolamentazione può adottare il progetto di misura notificato. Le autorità nazionali di regolamentazione possono adottare in qualsiasi momento dopo la notifica i progetti di misure di cui al punto 2, lettera c).

18.

L’autorità nazionale di regolamentazione che adotti una misura ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE è tenuta a comunicare alla Commissione la misura adottata. La Commissione pubblica ogni misura adottata sul proprio sito Internet, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di riservatezza di cui all’articolo 5 della direttiva 2002/21/CE.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

19.

In conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (4), i periodi di tempo di cui alla presente raccomandazione sono calcolati nel modo seguente:

a)

se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento non è computato nel periodo;

b)

un periodo di tempo espresso in settimane o in mesi termina con lo scadere dell’ultima ora del giorno che, nell’ultima settimana o nell’ultimo mese, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale nel quale si è verificato l’evento a partire dal quale viene calcolato il periodo. Se in un periodo di tempo espresso in mesi il giorno determinante per la scadenza manca nell’ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo scadere dell’ultimo giorno di detto mese;

c)

i periodi di tempo comprendono anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche;

d)

per «giorno lavorativo» si intende qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi. Se l’ultimo giorno del periodo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo scadere dell’ultima ora del giorno lavorativo successivo. L’elenco dei giorni festivi stabilito dalla Commissione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima dell’inizio di ogni anno.

20.

La Commissione effettua insieme alle autorità nazionali di regolamentazione e al BEREC il monitoraggio dell’applicazione della procedura di notifica. La Commissione valuta se sia necessario rivedere la presente raccomandazione due anni dopo la data alla pubblicazione della medesima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

21.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2012

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(2)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(3)  Cfr. orientamenti del BEREC per la qualità del servizio nell’ambito della neutralità della rete, BoR (12) 32.

(4)  GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.


ALLEGATO

Modulo di notifica di progetti di misure a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE

INTRODUZIONE

Il presente modulo specifica le informazioni sintetiche che le autorità nazionali di regolamentazione devono fornire alla Commissione all’atto della notifica dei progetti di misure a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE.

La Commissione intende discutere con le autorità nazionali di regolamentazione le questioni relative all’attuazione dell’articolo 22, paragrafo 3, in particolare nell’ambito di riunioni precedenti la notifica. Di conseguenza la Commissione incoraggia le autorità nazionali di regolamentazione a consultarla su qualsiasi aspetto del presente modulo ed in particolare sul tipo di informazioni che sono tenute a fornire o, viceversa, sulla possibilità di essere dispensate dall’obbligo di fornire determinate informazioni sulle misure che impongono prescrizioni in materia di qualità minima del servizio a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE.

È importante fornire alla Commissione una sintesi delle informazioni che riporti: i) l’identità dell’impresa o delle imprese che forniscono reti di comunicazioni pubbliche a cui si applica il progetto di misura; ii) una sintesi delle ragioni alla base dell’intervento; iii) le prescrizioni che l’autorità nazionale di regolamentazione intende imporre; e iv) l’impostazione proposta.

È necessario allegare al modulo di notifica il progetto di misura dell’autorità nazionale di regolamentazione, con i motivi che giustificano l’adozione delle misure proposte e la loro proporzionalità, in conformità ai punti 1 e 2 della presente raccomandazione. Il progetto di misura comprende: i) i fatti e le circostanze che nel caso specifico giustificano la prevista imposizione di prescrizioni in materia di qualità minima del servizio a un’impresa o a imprese che forniscono reti di comunicazioni pubbliche; ii) una valutazione delle misure proposte, in particolare alla luce degli obiettivi generali e dei principi dell’attività di regolamentazione di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE; iii) il calendario provvisorio di attuazione delle prescrizioni in materia di qualità minima del servizio e i metodi specifici da usare per monitorare l’applicazione di tali prescrizioni; iv) i risultati di eventuali consultazioni pubbliche preliminari svolte dall’autorità nazionale di regolamentazione; e v) il parere dell’autorità nazionale garante della concorrenza, ove fornito.

INFORMAZIONI SINTETICHE

Descrivere brevemente il contenuto del progetto di misura notificato:

 

Indicare il riferimento della notifica a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, di eventuali progetti di misura notificati in precedenza:

 

Identificare l’impresa o le imprese alle quali il progetto di misura impone obblighi:

 

Descrivere brevemente le ragioni alla base dell’intervento:

 

Descrivere brevemente le prescrizioni previste:

 

Descrivere brevemente l’impostazione proposta:

 

Riferimento al progetto di misura notificato (con indicazione del link se disponibile):