ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.348.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 348

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
18 dicembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1209/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, recante divieto di pesca del nasello nelle acque UE delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera tedesca

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1210/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, recante divieto di pesca del merlano nella zona VI, nelle acque UE ed internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera del Regno Unito

3

 

*

Regolamento (UE) n. 1211/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, recante divieto di pesca del marlin azzurro nelle acque dell’Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2012 della Commissione, del 17 dicembre 2012, che modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 917/2004, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 748/2008, (CE) n. 810/2008 e (CE) n. 610/2009 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1213/2012 della Commissione, del 17 dicembre 2012, che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell’SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzato

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1214/2012 della Commissione, del 17 dicembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo ( 1 )

16

 

*

Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio ( 1 )

18

 

 

DECISIONI

 

 

2012/788/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2012, relativa al contributo finanziario dell’Unione europea ai programmi nazionali di cinque Stati membri (Irlanda, Spagna, Francia, Malta e Portogallo) nel 2012 per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca [notificata con il numero C(2012) 9187]

20

 

 

2012/789/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 dicembre 2012, concernente un contributo finanziario dell’Unione per il 2012, a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Paesi Bassi e Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2012) 9280]

22

 

 

2012/790/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 dicembre 2012, nell’ambito della decisione 2009/470/CE del Consiglio riguardante un contributo finanziario dell’Unione al laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012 [notificata con il numero C(2012) 9286]

28

 

 

ORIENTAMENTI

 

 

2012/791/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 novembre 2012, che modifica l’indirizzo BCE/2011/14 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2012/25)

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1209/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2012

recante divieto di pesca del nasello nelle acque UE delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

N.

78/TQ43

Stato membro

Germania

Stock

HKE/2AC4-C

Specie

Nasello (Merluccius merluccius)

Zona

Acque UE delle zone IIa e IV

Data

29.11.2012


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1210/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2012

recante divieto di pesca del merlano nella zona VI, nelle acque UE ed internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

N.

79/TQ43

Stato membro

Regno Unito

Stock

WHG/56-14

Specie

Merlano (Merlangius merlangus)

Zona

Zona VI; acque UE ed internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

Data

19.8.2012


18.12.2012   

IT

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L 348/5


REGOLAMENTO (UE) N. 1211/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2012

recante divieto di pesca del marlin azzurro nelle acque dell’Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.


ALLEGATO

N.

77/TQ44

Stato membro

Spagna

Stock

BUM/ATLANT

Specie

Marlin azzurro (Makaira nigricans)

Zona

Oceano Atlantico

Data

26.11.2012


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1212/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2012

che modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 917/2004, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 748/2008, (CE) n. 810/2008 e (CE) n. 610/2009 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (2), stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Tali norme contemplano in particolare l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a trasmettere notifiche. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l’obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità allo stesso regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica.

(3)

Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.

(4)

Si ritiene che diversi obblighi di notifica possono essere soddisfatti tramite tale sistema, in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare quelli di cui ai regolamenti della Commissione (CE) n. 2535/2001, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (3), (CE) n. 917/2004, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura (4), (CE) n. 382/2008, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore delle carni bovine (5), (CE) n. 748/2008, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti “hampes” della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (6), (CE) n. 810/2008, dell’11 agosto 2008, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (7), e (CE) n. 610/2009, del 10 luglio 2009, che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile (8).

(5)

Ai fini dell’efficienza amministrativa e in base all’esperienza acquisita, è opportuno semplificare e specificare, oppure sopprimere, talune notifiche previste da tali regolamenti.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 917/2004, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 748/2008, (CE) n. 810/2008 e (CE) n. 610/2009.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

1)

All’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco degli operatori riconosciuti suddivisi tra operatori riconosciuti che hanno dato l’assenso di cui al paragrafo 2 e altri operatori riconosciuti. Tale notifica contiene il numero di riconoscimento, il nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica degli operatori riconosciuti.”

2)

L’articolo 39 è soppresso.

3)

All’articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dei controlli effettuati in conformità dell’allegato IV per ogni trimestre, entro il decimo giorno del mese successivo. La notifica contiene le seguenti informazioni:

a)

informazioni generali:

i)

nome del fabbricante di burro;

ii)

codice di identificazione della partita;

iii)

peso della partita in kg;

iv)

data dei controlli (giorno/mese/anno);

b)

controllo del peso:

i)

peso del campione su base casuale (numero di cartoni);

ii)

dati relativi alla media:

media aritmetica del peso netto per scatola in kg (come specificata nel certificato IMA 1 – casella 9),

media aritmetica del peso netto delle scatole campione in kg,

se la media aritmetica del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);

iii)

dati relativi alle deviazioni standard:

deviazione standard del peso netto per scatola in kg (come specificata nel certificato IMA 1 – casella 9),

deviazione standard del peso netto delle scatole campione (kg),

se la deviazione standard del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);

c)

controllo del tenore di materie grasse:

i)

peso del campione su base casuale (numero di cartoni);

ii)

dati relativi alla media:

media aritmetica del tenore percentuale di materia grassa delle scatole campione,

se la media aritmetica del tenore di materie grasse determinato nell’Unione supera l’84,4% (N = no, S = sì).”

4)

L’articolo 45 è sostituito dal seguente:

“Articolo 45

Nell’ambito dei contingenti tariffari d’importazione, gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.”

(5)

È inserito il seguente articolo 45 bis:

“Articolo 45 bis

Le notifiche di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 15, all’articolo 35 bis, paragrafo 1, e all’articolo 45, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (9).

(6)

Gli allegati V e XIV sono soppressi.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 917/2004 è così modificato:

1)

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

Nei programmi nazionali di cui all’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (10) (di seguito denominati “programmi apicoli”) figurano in particolare:

a)

la descrizione della situazione del settore, in modo da consentire l’aggiornamento periodico dei dati strutturali contenuti nello studio di cui all’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1234/2007, relativi in particolare a:

i)

numero totale di apicoltori;

ii)

numero di apicoltori professionali con oltre 150 alveari ciascuno;

iii)

numero totale di alveari;

iv)

produzione di miele;

v)

elenco degli obiettivi del programma;

b)

fornisce una descrizione precisa delle azioni, con la stima dei costi e il piano di finanziamento, ripartito per esercizio annuale a livello nazionale e regionale, secondo le seguenti voci:

i)

assistenza tecnica agli apicoltori;

ii)

lotta contro la varroasi;

iii)

razionalizzazione della transumanza;

iv)

analisi del miele;

v)

ripopolamento delle arnie;

vi)

programmi di ricerca applicata;

c)

riferimento alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d)

elenco delle organizzazioni rappresentative e delle cooperative del settore apicolo che collaborano con l’autorità competente dello Stato membro per l’elaborazione dei programmi apicoli;

e)

modalità di verifica e di valutazione dei programmi apicoli.

2)

All’articolo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Entro il 15 dicembre di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione una sintesi dell’attuazione delle spese, suddivisa in base alle voci di cui all’articolo 1, lettera b).”

(3)

È inserito il seguente articolo 6 bis:

“Articolo 6 bis

Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (11).

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 382/2008 è così modificato:

1)

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

1.   Entro il decimo giorno di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, suddivisi per paese d’origine, per i quali il mese precedente sono stati rilasciati titoli d’importazione a fini di importazioni fuori contingente.

2.   Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, suddivisi per paese d’origine, per i quali i titoli d’importazione rilasciati nel periodo compreso fra il 1o luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso non sono stati utilizzati a fini di importazioni fuori contingente.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (12).

2)

L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

Le notifiche di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono effettuate utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V.”

3)

L’articolo 16 bis è sostituito dal seguente:

“Articolo 16 bis

Le notifiche di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 3, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (13).

4)

Gli allegati II, III e IV sono soppressi.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 748/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2.   Entro il diciassettesimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese di origine.

3.   I titoli di importazione sono rilasciati tra il 25o giorno e la fine del mese in cui sono state presentate le domande.”

2)

L’articolo 9 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri notificano alla Commissione:

a)

entro il 10 agosto, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente, relativi ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento;

b)

entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale, relativi ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento;

c)

entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.”

b)

Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Le notifiche relative ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (14).

(3)

Gli allegati IV, V e VI sono soppressi.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 810/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2.   Entro il decimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese di origine.

3.   I titoli di importazione sono rilasciati dal 17o giorno al 21o giorno del mese in cui sono state presentate le domande. Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.”

2)

L’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.”

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Le notifiche relative ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 2, lettere da a) ad e) e g), del presente regolamento sono effettuate conformemente agli allegati del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (15).

3)

Gli allegati IV, V e VI sono soppressi.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 610/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (16) e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

2)

Gli allegati V, VI e VII sono soppressi.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.

(3)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

(4)  GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83.

(5)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

(6)  GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28.

(7)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.

(8)  GU L 180 dell’11.7.2009, pag. 5.

(9)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”

(10)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.”

(11)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”

(12)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.”

(13)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”

(14)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”

(15)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”

(16)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1213/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2012

che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell’SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (UE) n. 978/2012, le preferenze tariffarie del regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG) sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari in un paese beneficiario dell’SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell’Unione provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG superi le soglie fissate nell’allegato VI di detto regolamento.

(2)

Prima dell’applicazione delle preferenze tariffarie previste dal regime generale, la Commissione stabilisce un elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie sono sospese nei confronti dei paesi beneficiari dell’SPG interessati. Questo elenco è stabilito sulla base dei dati disponibili il 1o settembre 2012 e dei dati relativi ai due anni precedenti.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie previste all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti dei paesi beneficiari dell’SPG interessati figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.


ALLEGATO

Elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie previste all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti di alcuni paesi beneficiari dell’SPG

Colonna A

:

nome del paese

Colonna B

:

sezione SPG [articolo 2, lettera j), del regolamento SPG]

Colonna C

:

descrizione

A

B

C

Cina

S-1a

Animali vivi e prodotti di origine animale, esclusi i pesci

 

S-1b

Pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

S-2b

Ortaggi e legumi, frutta e noci

 

S-2c

Caffè, tè, mate e spezie

 

S-2d

Cereali, farina, semi e resine

 

S-4b

Preparazioni alimentari (esclusi carne e pesce) bevande, liquidi alcolici e aceti

 

S-6a

Prodotti chimici organici e inorganici

 

S-6b

Prodotti chimici diversi dai prodotti chimici organici e inorganici

 

S-7a

Materie plastiche

 

S-7b

Gomma

 

S-8a

Pelli e cuoio

 

S-8b

Lavori di cuoio e pelli da pellicceria

 

S-9a

Legno e carbone da legna

 

S-9b

Sughero, lavori di intreccio

 

S-11a

Materie tessili

 

S-11b

Indumenti ed accessori di abbigliamento

 

S-12a

Calzature

 

S-12b

Cappelli, ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, piume e calugine preparate

 

S-13

Lavori di pietre, prodotti ceramici e vetro

 

S-14

Perle e metalli preziosi

 

S-15a

Ferro-leghe e lavori di ghisa, ferro e acciaio

 

S-15b

Metalli comuni (eccetto ghisa, ferro e acciaio) e lavori di metalli comuni (eccetto lavori di ghisa, ferro e acciaio)

 

S-16

Macchine e apparecchi

 

S-17a

Veicoli e materiale per strade ferrate e simili

 

S-17b

Autoveicoli, biciclette, navigazione aerea, spaziale, marittima e fluviale

 

S-18

Strumenti ottici, orologeria, strumenti musicali

 

S-20

Merci e prodotti diversi

Costa Rica

S-2b

Ortaggi e legumi, frutta e noci

Ecuador

S-2a

Piante vive e prodotti della floricoltura

 

S-4a

Preparazioni di carne e di pesci

India

S-5

Prodotti minerali

 

S-6a

Prodotti chimici organici e inorganici

 

S-6b

Prodotti chimici diversi dai prodotti chimici organici e inorganici

 

S-8a

Pelli e cuoio

 

S-11a

Materie tessili

 

S-17b

Autoveicoli, biciclette, navigazione aerea, spaziale, marittima e fluviale

Indonesia

S-1a

Animali vivi e prodotti di origine animale, esclusi i pesci

 

S-3

Oli animali o vegetali, grassi e cere

 

S-6b

Prodotti chimici diversi dai prodotti chimici organici e inorganici

Nigeria

S-8a

Pelli e cuoio

Ucraina

S-17a

Veicoli e materiale per strade ferrate e simili

Thailandia

S-4a

Preparazioni di carne e di pesci

 

S-4b

Preparazioni alimentari (esclusi carne e pesce) bevande, liquidi alcolici e aceti

 

S-14

Perle e metalli preziosi


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1214/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

25,0

MA

82,5

TN

110,0

TR

111,7

ZZ

82,3

0707 00 05

AL

88,1

TR

137,1

ZZ

112,6

0709 93 10

MA

143,7

TR

63,6

ZZ

103,7

0805 10 20

MA

63,8

TR

60,5

ZA

51,4

ZZ

58,6

0805 20 10

MA

73,9

ZZ

73,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

100,7

JM

129,1

MA

106,4

TR

85,7

ZZ

105,5

0805 50 10

TR

75,4

ZZ

75,4

0808 10 80

MK

36,4

NZ

165,3

US

125,8

ZA

123,7

ZZ

112,8

0808 30 90

CN

45,2

TR

135,1

US

154,6

ZZ

111,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/16


DIRETTIVA DELEGATA 2012/50/UE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2012

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

La sostituzione del piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti è ancora tecnicamente impossibile. L’uso del piombo in questi materiali deve pertanto essere esentato dal divieto.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 gennaio 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE è inserito il seguente punto 7 c)-IV:

«7 c)-IV

Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti

Scade il 21 luglio 2016»


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/18


DIRETTIVA DELEGATA 2012/51/UE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2012

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

La sostituzione del cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio professionali è ancora tecnicamente impossibile. L’uso del cadmio in questi fotoresistori deve pertanto essere esentato dal divieto. L’esenzione deve tuttavia essere limitata nel tempo in quanto sono in corso ricerche su tecnologie prive di cadmio ed entro la fine del 2013 potrebbero essere disponibili soluzioni sostitutive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 gennaio 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell' 1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 40:

«40

Cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio professionali

Scade il 31 dicembre 2013».


DECISIONI

18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/20


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2012

relativa al contributo finanziario dell’Unione europea ai programmi nazionali di cinque Stati membri (Irlanda, Spagna, Francia, Malta e Portogallo) nel 2012 per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca

[notificata con il numero C(2012) 9187]

(I testi in lingua francese, inglese, maltese, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2012/788/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dall’Unione europea per le spese sostenute nell’ambito dei loro programmi nazionali di raccolta e di gestione di dati.

(2)

I programmi devono essere elaborati in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, relativo all’istituzione di un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (2), e del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (3).

(3)

Il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato programmi nazionali per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per gli anni 2011-2013, secondo quanto disposto dall’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 199/2008. Detti programmi sono stati approvati nel 2011 in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.

(4)

Il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, l’Estonia, la Grecia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Romania, la Slovenia e la Finlandia non hanno modificato i loro programmi nazionali 2011-2013 per l’anno 2012. Con la decisione di esecuzione 2012/276/UE della Commissione (4), la Commissione ha deciso in merito al contributo per l’anno 2012 ai programmi nazionali di questi Stati membri, ad eccezione della Grecia.

(5)

La Germania, l’Irlanda, la Spagna, la Francia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato modifiche ai loro programmi nazionali per l’anno 2012, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008. Le modifiche per la Germania, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, la Svezia e il Regno Unito sono state adottate dalla Commissione nel 2012 a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008. Con la decisione di esecuzione 2012/654/UE della Commissione (5), la Commissione ha deciso in merito al contributo per l’anno 2012 ai programmi nazionali di questi Stati membri.

(6)

L’Irlanda, la Spagna, la Francia, Malta e il Portogallo hanno presentato le previsioni annuali di bilancio relative al 2012 in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca (6). La Commissione ha valutato le previsioni annuali di bilancio degli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008, tenendo conto delle modifiche ai programmi nazionali approvate a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.

(7)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1078/2008, la Commissione deve approvare le previsioni annuali di bilancio e decidere in merito al contributo finanziario annuale dell’Unione a ciascun programma nazionale in conformità della procedura di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008.

(8)

Secondo il disposto dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 861/2006, il tasso del contributo finanziario deve essere stabilito mediante decisione della Commissione. L’articolo 16 del medesimo regolamento dispone che per l’azione finanziaria dell’Unione nell’ambito della raccolta di dati di base il tasso di cofinanziamento non può superare il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l’esecuzione del programma di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca.

(9)

La presente decisione costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7).

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi globali del contributo finanziario dell’Unione concessi a ciascuno Stato membro per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per il 2012 e il tasso di detto contributo sono fissati nell’allegato.

Articolo 2

L’Irlanda, la Repubblica francese, il Regno di Spagna, la Repubblica di Malta e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2012

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(3)  GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.

(4)  GU L 134 del 24.5.2012, pag. 27.

(5)  GU L 293 del 23.10.2012, pag. 34.

(6)  GU L 295 del 4.11.2008, pag. 24.

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO

PROGRAMMI NAZIONALI 2011-2013

SPESE AMMISSIBILI E CONTRIBUTO MASSIMO DELL’UNIONE PER IL 2012

(in EUR)

Stato membro

Spese ammissibili

Contributo massimo dell’Unione

(tasso del 50 %)

Irlanda

5 771 583

2 885 791

Francia

14 898 076

7 449 038

Spagna

15 661 034

7 830 517

Malta

658 560

329 280

Portogallo

3 411 870

1 705 935

Totale

40 401 123

20 200 561


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/22


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2012

concernente un contributo finanziario dell’Unione per il 2012, a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Paesi Bassi e Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(2012) 9280]

(I testi in lingua francese, greca, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2012/789/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 22 della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria dell’Unione per la «lotta fitosanitaria», al fine di coprire le spese che si riferiscono direttamente alle misure necessarie, adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti da paesi terzi o da altre zone dell’Unione, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

(2)

La Germania ha presentato quattro domande di contributo finanziario. La prima è stata presentata il 19 dicembre 2011 e riguarda le misure adottate nel 2011 per eradicare o contenere la diffusione della Diabrotica virgifera nella Renania settentrionale-Vestfalia, dove è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nel 2010.

(3)

La seconda domanda è stata presentata il 25 aprile 2012 e riguarda le misure adottate dall’agosto 2010 all’agosto 2011 per la lotta contro l’Anoplophora glabripennis nella Renania settentrionale-Vestfalia, dove è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nel 2009.

(4)

La terza domanda della Germania è stata presentata il 27 aprile 2012 e riguarda le misure adottate nel 2011 per eradicare o contenere la Diabrotica virgifera nel Baden-Württemberg, dove sono stati scoperti focolai di questo organismo nocivo in diversi distretti rurali o cittadini (Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, città di Friburgo, Costanza, Lörrach, Ortenaukreis, Rastatt e distretto cittadino di Baden Baden) per diversi anni (2008, 2009, 2010 e 2011). Le misure adottate nel 2008, 2009, 2010 e 2011 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2009, 2010 e 2011.

(5)

La quarta domanda della Germania è stata presentata il 27 aprile 2012 e riguarda le misure adottate nel 2011 per eradicare o contenere la diffusione della Diabrotica virgifera nell’Assia, dove è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nel 2011.

(6)

La Spagna ha presentato quattro domande di contributo finanziario. La prima è stata presentata il 20 aprile 2012 e riguarda le misure adottate o previste per il 2012 per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus in Estremadura, dove nel 2008 è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nella Sierra de Dios Padres. Le misure adottate nel novembre e dicembre 2008 e nel 2009, 2010 e 2011 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2009, 2010 e 2011. Una richiesta successiva di misure per il periodo dal gennaio 2012 all’ottobre 2012 è stata accettata per una durata massima di quattro anni.

(7)

La seconda domanda della Spagna è stata presentata il 23 aprile 2012 e riguarda le misure adottate o previste per il 2012 per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus in Galizia, dove è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nel 2010 nella zona di As Neves.

(8)

La terza domanda della Spagna è stata presentata il 25 aprile 2012 e riguarda le misure adottate o previste per il 2012 per la lotta contro la Pomacea insularum in Catalogna, dove è stato scoperto un focolaio di tale organismo nocivo nel 2010.

(9)

La quarta domanda della Spagna è stata presentata il 27 aprile 2012 e riguarda le misure adottate o previste per il 2012 per lottare contro il Bursaphelenchus xylophilus in Estremadura, dove nel 2012 è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nella zona di Valverde del Fresno.

(10)

La Francia ha presentato due domande di contributo finanziario. La prima è stata presentata il 30 dicembre 2011 e riguarda le misure adottate o previste dal settembre 2011 al settembre 2012 per la lotta contro il Rhynchophorus ferrugineus. I primi focolai di tale organismo nocivo sono stati scoperti nel 2009. Le misure adottate dal settembre 2009 al settembre 2011 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2010.

(11)

La seconda domanda è stata presentata il 30 aprile 2012 e riguarda le misure adottate o previste dal novembre 2011 al dicembre 2012 per lottare contro l’Anoplophora glabripennis in Alsazia. In Francia sono state adottate misure in seguito alla scoperta di questo organismo nocivo nella zona confinante con la Germania nel 2011.

(12)

L’Italia ha presentato due domande di contributo finanziario il 30 aprile 2012. La prima riguarda le misure adottate o previste per il 2012 per la lotta contro l’Anoplophora glabripennis in Veneto, provincia di Treviso, zona di Cornuda, dove è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nel 2009. Le misure adottate nel 2009, 2010 e 2011 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2010 e 2011.

(13)

La seconda domanda dell’Italia riguarda le misure adottate nel 2011 per la lotta contro lo Pseudomonas syringae pv. actinidiae in Emilia Romagna, nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, dove il focolaio di questo organismo nocivo è stato confermato nel 2010. Le misure adottate nel 2010 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2011.

(14)

Cipro ha presentato una domanda di contributo finanziario il 30 aprile 2012 per le misure adottate o previste per il 2012 per la lotta contro il Rhynchophorus ferrugineus. I primi focolai di questo organismo nocivo sono apparsi nel 2009. Le misure adottate nel 2010 e 2011 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2010 e 2011.

(15)

I Paesi Bassi hanno presentato una domanda di contributo finanziario il 23 dicembre 2011 per le misure adottate dal novembre 2010 al dicembre 2011 nella zona di Almere per la lotta contro l’Anoplophora glabripennis, la cui presenza stata individuata nel novembre 2010.

(16)

Il Portogallo ha presentato il 30 aprile 2012 due domande di contributo finanziario relative alle misure adottate per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus. La prima domanda riguarda le misure adottate o previste nella prima metà del 2012 nel Portogallo continentale, eccetto la zona di Setúbal originariamente infestata nel 1999, al fine di lottare contro i focolai scoperti nel 2008. Le misure adottate nella seconda metà del 2008, nel 2009, 2010 e 2011 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2009, 2010 e 2011. Una richiesta successiva di misure per il periodo dal gennaio 2012 al giugno 2012 è stata accettata per una durata massima di quattro anni

(17)

La seconda domanda del Portogallo riguarda esclusivamente le misure di trattamento termico del legno o del materiale d’imballaggio in legno, adottate nel 2012 nella zona di Setúbal. Le misure adottate nel 2010 e nel 2011 sono già state oggetto di un cofinanziamento nel 2011.

(18)

Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Paesi Bassi e Portogallo hanno istituito programmi di azione per eradicare o contenere gli organismi nocivi sopramenzionati introdotti nei loro territori. Questi programmi specificano gli obiettivi da raggiungere, le misure da attuare, la loro durata e i relativi costi.

(19)

Tali misure consistono tutte in vari provvedimenti fitosanitari, comprendenti la distruzione di alberi o colture contaminati, l’applicazione di prodotti fitosanitari, tecniche sanitarie, ispezioni ed esami eseguiti ufficialmente o su richiesta ufficiale per monitorare la presenza degli organismi nocivi o il rispettivo grado di contaminazione, nonché la sostituzione degli alberi distrutti, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE.

(20)

Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Paesi Bassi e Portogallo hanno chiesto l’assegnazione di un contributo finanziario dell’Unione a questi programmi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, in particolare dei paragrafi 1 e 4, e del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all’assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 (2).

(21)

Le informazioni tecniche fornite da Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Paesi Bassi e Portogallo hanno consentito alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato e completo. La Commissione ha concluso che le condizioni per la concessione di un contributo finanziario dell’Unione, stabilite in particolare nell’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, sono state soddisfatte. Di conseguenza, è opportuno che l’Unione assegni un contributo finanziario a copertura di parte delle spese sostenute per questi programmi.

(22)

In conformità all’articolo 23, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2000/29/CE, il contributo finanziario dell’Unione può coprire fino al 50 % delle spese ammissibili relative alle misure prese entro un periodo massimo di due anni dalla data della scoperta del focolaio o previste per quel periodo. Tuttavia, il terzo comma di detto articolo prevede che tale periodo può essere prorogato se è stato stabilito che l’obiettivo delle misure sarà realizzato entro un termine supplementare ragionevole, nel qual caso il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione è decrescente durante gli anni in questione. Tenuto conto delle conclusioni del gruppo di lavoro sulla valutazione delle rispettive domande, è opportuno estendere il periodo di due anni per i programmi considerati, riducendo il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione per queste misure al 45 % delle spese ammissibili per il terzo anno e al 40 % per il quarto anno dei programmi.

(23)

Occorre quindi assegnare un contributo finanziario dell’Unione fino al 50 % delle spese ammissibili a: Germania, Baden-Württemberg, distretto rurale di Breisgau-Hochschwarzwald e città di Friburgo, distretto rurale di Rastatt e distretto cittadino di Baden-Baden, Diabrotica virgifera (2011), Germania, Assia, Diabrotica virgifera (2011), Germania, Renania settentrionale-Vestfalia, Diabrotica virgifera (2011), Francia, Anoplophora glabripennis, (da novembre 2011 a dicembre 2012), Italia, Emilia-Romagna, province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, Pseudomonas syringae pv. Actinidiae (2011) e Paesi Bassi, zona di Almere Anoplophora glabripennis (da novembre 2010 a dicembre 2011).

(24)

Un contributo finanziario dell’Unione fino al 45 % delle spese ammissibili deve essere concesso per il terzo anno dei seguenti programmi: Germania, Renania settentrionale-Vestfalia, Anoplophora glabripennis (2011), Germania, Baden-Württemberg, distretti rurali di Emmendingen, Costanza e Lörrach, Diabrotica virgifera (2011), Spagna, Catalogna, Pomacea insularum (2012), Spagna, Galizia, Bursaphelenchus xylophilus (2012), Francia, regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra (PACA), Rhynchophorus ferrugineus (da settembre 2011 a settembre 2012), Cipro, Rhynchophorus ferrugineus (2012) e Portogallo, zona di Setúbal, Bursaphelenchus xylophilus (2012), dato che le misure in questione hanno già beneficiato di un contributo finanziario dell’Unione a titolo della decisione 2010/772/UE della Commissione (3) (Germania, Diabrotica virgifera, Francia, Italia, Cipro) e/o della decisione di esecuzione 2011/868/UE della Commissione (4) (Germania, Italia, Spagna, Portogallo) per i primi due anni di attuazione.

(25)

Un contributo dell’Unione fino al 40 % deve inoltre essere concesso per il quarto anno dei seguenti programmi: Spagna, Estremadura, Bursaphelenchus xylophilus, focolaio 2008 (2012), Italia, Veneto, Anoplophora glabripennis (2012), Portogallo, area del Portogallo continentale, eccetto la zona di Setúbal originariamente infestata nel 1999, Bursaphelenchus xylophilus (2012), dato che le misure hanno beneficiato di un contributo finanziario dell’Unione a titolo della decisione 2009/996/UE della Commissione (5), della decisione 2010/772/UE e della decisione di esecuzione 2011/868/UE per i primi tre anni di attuazione.

(26)

Secondo le conclusioni della missione di audit effettuata in Portogallo dal 19 al 28 marzo 2012 dall’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione, solo l’85 % delle conifere ospiti infestate dal nematode del pino o che presentavano sintomi della malattia era stato abbattuto e distrutto alla data del 1o aprile 2012, il che rappresenta una sottoesecuzione del 15 %. Inoltre, il campionamento e l’esame delle conifere sospette è stato eseguito con un’intensità dell’1 % circa, molto inferiore alle disposizioni della decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo (6).

(27)

In considerazione di quanto sopra, occorre ridurre il livello delle spese ammissibili nella domanda relativa alle misure adottate nel Portogallo continentale, eccetto la zona di Setúbal originariamente infestata, per quanto riguarda le spese di abbattimento delle conifere e i costi degli esami di laboratorio eseguiti dall’autorità forestale nazionale. Tenuto conto del fatto che già nel 2011 l’abbattimento degli alberi e gli esami non sono stati eseguiti correttamente, nel 2012 deve essere applicata una riduzione superiore al livello di sottoesecuzione. Pertanto, alle spese di abbattimento degli alberi deve essere applicata una riduzione del 25 % e le spese per attività di esame non sono considerate ammissibili.

(28)

Inoltre, in conformità alle conclusioni dell’audit finanziario effettuato dalla Commissione in Portogallo sui costi dei trattamenti termici per il legno e il materiale d’imballaggio in legno, il costo unitario per equivalente pallet deve essere fissato a 0,30 EUR e non a 0,43 EUR. L’importo delle spese ammissibili per queste misure di trattamento termico deve quindi essere adeguato nei due fascicoli presentati dal Portogallo, al fine di riflettere tali conclusioni.

(29)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), le azioni fitosanitarie sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del suddetto regolamento.

(30)

In conformità all’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), e all’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento, adottata dall’istituzione cui sono stati delegati i poteri, che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa.

(31)

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese di cui alle domande di cofinanziamento presentate dagli Stati membri.

(32)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sulla base delle informazioni e dei documenti presentati dagli Stati membri e analizzati dalla Commissione, è approvata l’assegnazione di un contributo finanziario dell’Unione per il 2012 destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Paesi Bassi e Portogallo in relazione alle misure necessarie di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE, adottate per lottare contro gli organismi oggetto dei programmi di eradicazione o di contenimento della diffusione elencati nell’allegato.

Articolo 2

L’importo totale del contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 1 è pari a 7 271 741,06 EUR. Gli importi massimi del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma sono specificati nell’allegato.

Articolo 3

Il contributo finanziario dell’Unione di cui all’allegato è erogato alle seguenti condizioni:

a)

la presentazione, da parte dello Stato membro interessato, delle prove delle misure adottate, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;

b)

la presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro interessato, di una richiesta di pagamento, in conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.

Il versamento del contributo finanziario non esclude eventuali verifiche da parte della Commissione, a norma dell’articolo 23, paragrafo 8, secondo comma, dell’articolo 23, paragrafo 10, e dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2012

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38.

(3)  GU L 330 del 15.12.2010, pag. 9.

(4)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 57.

(5)  GU L 339 del 22.12.2009, pag. 49.

(6)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34.

(7)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


ALLEGATO

PROGRAMMI DI ERADICAZIONE/CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE

Sezione I

Programmi per i quali il contributo finanziario dell’Unione corrisponde al 50 % delle spese ammissibili

(EUR)

Stato membro

Organismi nocivi combattuti

Vegetali interessati

Anno

a

Spesa ammissibile

Contributo massimo dell’Unione per programma

Germania, Renania settentrionale-Vestfalia

Diabrotica virgifera

Zea mays

08.2010-09.2011

1 e 2

133 400,32

66 700,16

Germania, Hessen

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011

1

55 374,84

27 687,42

Germania, Baden-Württemberg, distretto rurale di Rastatt e distretto cittadino di Baden Baden (anno 1 delle misure), Breisgau-Hochschwarzwald e città di Friburgo (anno 2 delle misure)

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011

1 o 2

31 750,29

15 875,14

Spagna, Estremadura (focolaio 2012)

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2012

1

1 081 399,69

540 699,84

Francia, Alsazia

Anoplophora glabripennis

Varie specie arboree

11.2011-12.2012

1 e 2

213 993,15

106 996,57

Italia, Emilia Romagna (province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena)

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

Actinidia sp.

2011

2

152 330,13

76 165,06

Paesi Bassi, zona di Almere

Anoplophora glabripennis

Varie specie arboree

11.2010-12.2011

1 e 2

583 436

291 718

Sezione II

Programmi per i quali il tasso del contributo finanziario dell’Unione varia in misura decrescente

(EUR)

Stato membro

Organismi nocivi combattuti

Vegetali o prodotti vegetali interessati

Anno

a

Spesa ammissibile

Tasso (%)

Contributo massimo dell’Unione

Germania, Renania settentrionale-Vestfalia

Anoplophora glabripennis

Varie specie arboree

08.2010-09.2011

3

207 314,64

45

93 291,58

Germania, Baden-Württemberg, distretto rurale di Emmendingen, Lörrach, Costanza

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011

3

33 675,54

45

15 153,99

Spagna, Catalogna

Pomacea insularum

Oryza sativa

2012

3

1 914 477,44

45

861 514,84

Spagna, Estremadura (focolaio 2008)

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2012 (da gennaio a ottobre)

4

316 519,91

40

126 607,96

Spagna, Galizia

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2012

3

1 652 201,49

45

743 490,67

Francia, regione PACA

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

dal settembre 2011 al settembre 2012

3

421 173,40

45

189 528,03

Italia, Veneto (zona di Cornuda)

Anoplophora glabripennis

Varie specie arboree

2012

4

281 945

40

112 778

Cipro

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

2012

3

299 814

45

134 916,30

Portogallo, Portogallo continentale, eccetto la zona di Setúbal

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2012 (da gennaio a giugno)

4

Misure 1,2,3,4,5,9

40

Misure 1,2,3,4,5,9

1 473 813,32

589 525,32

Misura 6 (esame-campionamento)

Misura 6 (esame-campionamento)

0

0

Misura 7 (misure di trattamento termico), 16 800 000 equivalenti pallet a 0,30 EUR)

Misura 7 (misure di trattamento termico)

5 040 000

2 016 000

Misura 8 (abbattimento di alberi), ridotta al 75 % di 1 894 606,34

Misura 8 (abbattimento di alberi)

1 420 954,75

568 381,90

Totale

Totale

7 934 768,07

3 173 907,23

Portogallo, la zona di Setúbal, misure di trattamento termico

Bursaphelenchus xylophilus

Legno e materiale di imballaggio in legno

2012

3

Misure 1 e 2

45

Misure 1 e 2

9 582,92

4 312,31

Misura 3 (misure di trattamento termico) 5 114 059 equivalenti pallet a 0,30 EUR

Misura 3 (misure di trattamento termico)

1 534 217,70

690 397,96

Totale

Totale

1 543 800,62

694 710,27

Contributo totale dell’Unione: 7 271 741,06 EUR

Legenda:

—   a= anni di attuazione del programma di eradicazione.


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/28


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2012

nell’ambito della decisione 2009/470/CE del Consiglio riguardante un contributo finanziario dell’Unione al laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012

[notificata con il numero C(2012) 9286]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2012/790/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 31, paragrafi 1 e 2,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in tema di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2) in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 31 della decisione 2009/470/CE, ai laboratori di riferimento dell’Unione europea può essere concesso un aiuto finanziario.

(2)

A norma dell’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3) (nel seguito «Regolamento finanziario») e dell’articolo 90, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (4) (nel seguito «Modalità di esecuzione»), qualunque spesa a carico del bilancio dell’Unione europea è preceduta da una decisione di finanziamento che espone gli elementi essenziali dell’iniziativa che dà luogo a una spesa presa dall’istituzione o dalle autorità da essa delegate.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 della Commissione, del 12 settembre 2011, nell’ambito della decisione 2009/470/CE del Consiglio riguardante il contributo finanziario dell’Unione ai laboratori di riferimento della UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (5) stabilisce che il contributo finanziario dell’Unione è concesso laddove i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e i beneficiari trasmettano tutte le informazioni necessarie entro i termini prescritti.

(4)

L’istituto per la sicurezza alimentare a Wageningen, Paesi bassi (RIKILT) è stato designato laboratorio di riferimento dell’UE per la ricerca di residui dal regolamento (UE) n. 563/2012 della Commissione, del 27 giugno 2012, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori di riferimento dell’UE (6) con effetto retroattivo al 1o gennaio 2012.

(5)

Nel ambito della sua candidatura nel settembre 2011 il RIKILT ha presentato un programma di lavoro provvisorio per l’anno 2012. In seguito alla sua designazione il RIKILT ha comunicato un programma aggiornato accompagnato dalle relative previsioni di bilancio. La Commissione ha valutato e approvato il programma di lavoro aggiornato e le relative previsioni di bilancio presentati dai laboratori di riferimento dell’Unione europea per l’anno 2012.

(6)

Lo svolgimento del programma di lavoro ha avuto inizio il 1o gennaio 2012. Occorre pertanto un finanziamento a partire dal 1o gennaio 2012.

(7)

Siccome il programma di lavoro del 2012 costituisce un quadro sufficientemente dettagliato ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 2 e 3 delle modalità di esecuzione, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento.

(8)

È pertanto opportuno concedere un contributo finanziario ai laboratori di riferimento dell’Unione europea designati, allo scopo di cofinanziare le attività necessarie all’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004. Il contributo finanziario dell’Unione deve coprire il 100 % delle spese ammissibili a beneficiare di rimborso quali definite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011.

(9)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L’articolo 13, paragrafo 2 di tale regolamento prevede inoltre che in casi eccezionali debitamente giustificati siano finanziare dal Fondo le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (8). Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È approvato il programma di lavoro per il 2012 del RIKILT — Istituto per la sicurezza alimentare, che fa parte dell’Università e del centro di ricerca di Wageningen, presentato il 27 settembre 2011.

2.   Per quanto riguarda la ricerca di residui, l’Unione concede un contributo finanziario al RIKILT — Istituto per la sicurezza alimentare, che fa parte dell’Università e del centro di ricerca di Wageningen. Il laboratorio svolge le funzioni e i compiti di cui all’allegato VII, parte I, punto 12a del regolamento (CE) n. 882/2004.

3.   L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili al rimborso di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 470 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012; un importo massimo di 25 000 EUR è destinato all’organizzazione di un seminario tecnico sulla ricerca di residui.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione: RIKILT — Istituto per la sicurezza alimentare, parte dell’Università e del centro di ricerca di Wageningen, Akkermaalsbos 2, ed. n. 123, 6708 WB Wageningen, Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2012

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(5)  GU L 241 del 17.9.2011, pag. 2.

(6)  GU L 168 del 28.6.2012, pag. 24.

(7)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(8)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.


ORIENTAMENTI

18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/30


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 novembre 2012

che modifica l’indirizzo BCE/2011/14 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema

(BCE/2012/25)

(2012/791/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 12.1, l’articolo 14.3, l’articolo 18.2 e l’articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione degli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall’Eurosistema nell’attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro.

(2)

Sono necessarie alcune modifiche per provvedere, tra l’altro, in merito alla graduale introduzione di obblighi di comunicazione dei dati a livello di prestito per i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, in merito alle specifiche riguardanti la definizione delle cedole, nonché in merito ai dati sulla verifica dei risultati e in merito al calcolo delle penalità pecuniarie per l’inosservanza degli obblighi di controparte.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all’allegato I

L’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 è modificato in modo conforme all’allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Verifica

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») trasmettono alla Banca centrale europea (BCE), entro e non oltre il 19 dicembre 2012, informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare alle disposizioni di cui al presente indirizzo.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.

Si applica a decorrere dal 3 gennaio 2013.

Articolo 4

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 novembre 2012

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 è modificato come segue:

1)

alla sezione 5.1.3 è aggiunta la seguente frase:

«La BCE si riserva il diritto di prendere ogni iniziativa ritenga adeguata per correggere errori nell’annuncio delle operazioni d’asta, compresa la cancellazione o l’interruzione di un’asta in corso di esecuzione.»;

2)

alla sezione 5.1.6 è aggiunta la seguente frase:

«Qualora i risultati dell’asta contengano informazioni erronee rispetto a quanto sopra riportato, la BCE si riserva il diritto di prendere ogni iniziativa ritenga adeguata per correggere tali informazioni erronee.»;

3)

la sezione 6.2.1.1 è sostituita dalla seguente:

«6.2.1.1.   Tipo di attività

1.   Requisiti di idoneità comuni

Devono essere strumenti di debito aventi:

a)

un capitale fisso e incondizionato (1); e

b)

una cedola che non può dare luogo a interessi negativi ed è conforme a uno dei seguenti tipi:

i)

cedola a tasso fisso, cedola zero (zero coupon) e cedola a variazioni predefinite (multi-step coupon), vale a dire strumenti con scadenzario e valori delle cedole predefiniti;

ii)

cedola variabile legata a differenziale costante a un tasso di interesse di riferimento (flat floating coupon) collegata a un unico indice corrispondente a un tasso del mercato monetario in euro, quali ad esempio gli indici EURIBOR, LIBOR e simili, o a un tasso di swap a scadenza costante quali ad esempio gli indici CMS, EIISDA, EUSA;

iii)

cedola variabile legata in misura più o meno che proporzionale alla variazione di un tasso di interesse di riferimento (leveraged and de-leveraged floating coupon), collegata a un unico indice corrispondente a un tasso del mercato monetario in euro quali ad esempio gli indici EURIBOR, LIBOR e simili, o a un tasso di swap a scadenza costante quali ad esempio gli indici CMS, EIISDA, EUSA;

iv)

cedola variabile legata a differenziale costante a un tasso di interesse di riferimento, o in misura più o meno che proporzionale alla variazione dello stesso (flat, leveraged and de-leveraged floating coupons) collegata al rendimento di un titolo di Stato dell’area dell’euro con una scadenza pari o inferiore a un anno (un indice oppure un rendimento di riferimento lordo);

v)

strumenti a cedola variabile legata a differenziale costante al tasso di inflazione, non contenente condizioni discrete range, range accrual, ratchet o altri simili strutture complesse.

Sono escluse in particolare le seguenti strutture cedolari: tutte le cedole variabili legate a tassi di interesse in moneta estera, a indici del valore di titoli o merci e ai tassi di cambio, le cedole variabili legate alla differenza tra due indici (dual floater) e le cedole variabili legate al differenziale dello swap o ad altre combinazioni di indici e ogni altro tipo di cedole a tasso variabile con un cap parametrato alla cedola precedente (ratchet) e range accrual, così come le cedole e gli strumenti a cedola dipendenti dal differenziale tra un tetto fisso e un indice (inverse floaters) dipendenti da un rating del credito. Sono inoltre escluse strutture caratterizzate da una curva dei rendimenti complessa, quali le target redemption notes e le opzioni a cambiare il tipo di cedola ricorrendo a diritti di acquisto aggiuntivi.

Le cedole idonee non dovrebbero presentare opzioni a favore dell’emittente, cioè non dovrebbero consentire modifiche nella definizione della cedola nel ciclo di vita dello strumento, dipendenti da una decisione dell’emittente. Inoltre, qualora esistano limiti massimi e minimi, questi devono essere fissi e predefiniti. La classificazione di uno strumento riguardo alla propria cedola, in caso di cedole multiple, sarà basata su una prospettiva rivolta al futuro.

La non conformità ai criteri di idoneità di cui sopra preclude l’idoneità delle attività anche nel caso in cui tali criteri si applichino soltanto a parti della struttura remunerativa (come il premio) e anche qualora sia garantito esplicitamente il pagamento di una cedola non negativa e almeno il rimborso del capitale.

I requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano sino a quando l’obbligazione sia stata rimborsata. Gli strumenti di debito non producono diritti al capitale e/o agli interessi che siano subordinati ai diritti dei detentori di altri strumenti di debito dello stesso emittente.

2.   Criteri di idoneità aggiuntivi applicabili ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione [asset backed securities (ABS), nel seguito anche: “titoli garantiti da attività”]

Ai fini del quadro normativo dell’Eurosistema relativo alla politica monetaria, le obbligazioni garantite non sono considerate titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione.

Il paragrafo 1, lettera a), non si applica ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione. L’Eurosistema valuta l’idoneità dei titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione in base ai criteri aggiuntivi stabiliti nella presente sezione.

Le attività che generano flussi di cassa e che garantiscono i titoli devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

la loro acquisizione deve essere disciplinata dalla legge di uno Stato membro dell’UE;

b)

devono essere acquistate dal cedente (originator) o un intermediario dalla società veicolo (special-purpose vehicle) che gestisce l’operazione di cartolarizzazione, secondo modalità considerate dall’Eurosistema come una “vendita effettiva” (true sale) opponibile a terzi e devono essere sottratte alla disponibilità dell’originator e dei suoi creditori, o dell’intermediario e dei suoi creditori, anche in caso di insolvenza dell’originator o dell’intermediario (2);

c)

devono essere erogati e venduti all’emittente da un originator o, se del caso, un intermediario avente la propria sede legale nel SEE;

d)

non devono consistere, completamente o in parte, effettivamente o potenzialmente, in tranches di altri titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (3). Inoltre, non devono consistere, completamente o in parte, effettivamente o potenzialmente, in credit-linked notes, swaps o altri strumenti derivati (4) o titoli sintetici;

e)

se sono crediti, gli obbligati e i creditori devono avere sede legale (o, se persone fisiche, essere residenti) nel SEE e, se del caso, il relativo titolo deve essere situato nel SEE. La legge applicabile a tali crediti deve essere la legge di un paese del SEE. Se sono obbligazioni, gli emittenti devono avere sede legale nel SEE, le obbligazioni stesse devono essere emesse in un paese del SEE conformemente alla legge di un paese del SEE ed ogni titolo relativo ad esse deve essere situato nel SEE.

Come stabilito nella sezione 6.2.1.7 l’emittente di un titolo emesso a fronte di cartolarizzazioni deve avere sede legale nel SEE.

Nel caso in cui l’originator o, se del caso, gli intermediari, abbiano sede legale nell’area dell’euro, o nel Regno Unito, l’Eurosistema ha verificato che non si applichino disposizioni restrittive in tema di revocatoria (claw-back) in tali giurisdizioni. Se l’originator o, se del caso, l’intermediario, ha sede legale in un altro paese del SEE, i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione possono essere considerati idonei solo previo accertamento, da parte dell’Eurosistema dell’esistenza di un adeguato sistema di tutela dei suoi diritti dalle disposizioni in tema di revocatoria che l’Eurosistema consideri applicabili ai sensi della legge del paese del SEE in questione. A tal fine, deve essere presentato un parere legale indipendente, in una forma considerata accoglibile dall’Eurosistema, che illustri le norme applicabili in materia di revocatoria nel paese, prima che il titolo garantito da attività possa essere considerato idoneo. Al fine di decidere se i propri diritti siano adeguatamente tutelati dalle norme in materia di revocatoria, l’Eurosistema può richiedere al cessionario ulteriori documenti, inclusa una certificazione di solvibilità, per il periodo sospetto. Tra le norme in materia di revocatoria che l’Eurosistema considera restrittive e pertanto non accettabili sono incluse le norme ai sensi delle quali la vendita delle attività sottostanti possa essere invalidata dal liquidatore esclusivamente sulla base del fatto che sia stata conclusa entro un certo periodo (periodo sospetto) precedente la dichiarazione di insolvenza del venditore (originator/intermediario), o laddove tale invalidazione possa essere evitata dal cessionario solo se questi prova che non era consapevole dell’insolvenza del venditore (originator/intermediario) al momento della vendita.

Nell’ambito di un programma di emissione strutturata, per essere idonea, una tranche (o sub-tranche) non può essere subordinata rispetto alle altre tranche della stessa emissione. Una tranche (o sub-tranche) è considerata non subordinata se, conformemente alla priorità di pagamento definita nel prospetto informativo e applicabile dopo l’avvio di azione esecutiva (enforcement notice) nessun’altra tranche (o sub-tranche) riceve i pagamenti (interessi e capitale) in via prioritaria rispetto ad essa, e pertanto tale tranche (o sub-tranche) è l’ultima tra le diverse tranche (o sub-tranche) del programma di emissione a sopportare perdite. Nei programmi di emissione in cui il prospetto prevede la notifica di messa in mora (acceleration notice) e di avvio di un’azione esecutiva (enforcement notice), la non subordinazione di una tranche (o di una sub-tranche) deve essere garantita ai sensi delle priorità nei pagamenti sia con riferimento alla messa in mora che alla notifica di avvio di un’azione esecutiva.

Perché i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione possano ottenere o mantenere l’idoneità per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, dati a livello di prestito (loan-level data) completi e standardizzati devono essere inviati dalle parti interessate all’Eurosistema, in relazione all’insieme (pool) di attività che generano flussi di cassa sottostanti ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, conformemente all’appendice 8.

Al fine di determinare l’idoneità dei titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, l’Eurosistema prende in considerazione i dati inseriti nei campi obbligatori del pertinente modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito, come definito all’appendice 8. Nella propria valutazione di idoneità, l’Eurosistema tiene conto a) di ogni mancata fornitura dei dati e b) della frequenza dei casi in cui si trovano campi relativi a singoli dati a livello di prestito non contenenti dati significativi.

Ai fini dell’idoneità, i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione devono essere coperti da attività che generano flussi di cassa considerate omogenee dall’Eurosistema, vale a dire: le attività che generano flussi di cassa a copertura di un titolo garantito da attività consistono in un unico tipo di attività appartenenti a mutui ipotecari su immobili residenziali, mutui ipotecari su immobili commerciali, prestiti a piccole e medie imprese, prestiti per l’acquisto di auto, prestiti finanziari al consumo o prestiti da leasing. I titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione non costituiscono garanzia idonea per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema se l’insieme di attività sottostanti è composto da attività eterogenee in quanto non possono essere oggetto di segnalazione in un unico modello per una specifica classe di attività (5).

L’Eurosistema si riserva il diritto di richiedere a ciascun soggetto terzo interessato (quali l’emittente, il cedente o l’organizzatore) le dichiarazioni di natura giuridica e/o i chiarimenti che ritenga necessari per valutare l’idoneità dei titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione nonché riguardo alla comunicazione di dati a livello di prestito. L’inottemperanza a tali richieste può condurre alla sospensione o al diniego di ammettere l’idoneità dell’operazione in titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione in questione.

3.   Criteri di idoneità aggiuntivi per le obbligazioni garantite

Le obbligazioni garantite, a decorrere dal 31 marzo 2013, sono soggette ai seguenti requisiti aggiuntivi:

Il patrimonio separato di un’obbligazione garantita non contiene titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, eccezion fatta per i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione che:

a)

sono conformi ai requisiti stabiliti dalle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE rispetto ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione in obbligazioni garantite;

b)

sono state erogate da un membro dello stesso gruppo consolidato di cui è membro anche l’emittente delle obbligazione garantite o da un’entità affiliata alla stessa struttura centrale cui è affiliato anche l’emittente delle obbligazioni garantite;

c)

sono usate come strumento tecnico per trasferire dall’entità erogante al patrimonio separato mutui ipotecari o prestiti garantiti da proprietà immobiliari

Le obbligazioni garantite che erano incluse nell’elenco dei titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione a decorrere dal 28 novembre 2012 e che non sono conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a c) continuano ad essere idonee fino al 28 novembre 2014.

4)

nella sezione 6.2.1.7 la nota 58 è eliminata;

5)

nella sezione 6.2.2 la nota 60 è eliminata.

6)

la sezione 6.2.2.1 è modificsta come segue:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il credito deve presentare sia i) un capitale fisso e incondizionato, sia ii) un tasso di interesse che non possa dare luogo a flussi di cassa negativi. Tali caratteristiche devono essere mantenute fino al rimborso dell’obbligazione. Il tasso di interesse inoltre deve essere conforme a uno dei seguenti tipi: i) tipo zero coupon; ii) fisso; oppure iii) variabile, legato a un altro tasso di interesse di riferimento. Inoltre, sono idonei anche i crediti con tassi di interesse collegati al tasso di inflazione.»;

b)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

Ammontare minimo. Al momento della presentazione in garanzia (mobilizzazione) da parte della controparte, il credito deve avere un ammontare superiore alla soglia minima. Ciascuna BCN può definire liberamente tale ammontare per i crediti domestici. Per i crediti utilizzati su base transfrontaliera si applica una soglia minima comune pari a 500 000 EUR.»;

7)

nella sezione 6.2.3 è inserito il seguente paragrafo:

«Le banche centrali nazionali hanno facoltà di non accettare le seguenti attività negoziabili e non negoziabili come garanzia da una controparte, ancorché esse siano idonee:

a)

strumenti di debito che scadono nell’immediato futuro; e

b)

strumenti di debito con un flusso di reddito, quale il pagamento di una cedola, destinato a realizzarsi nell’immediato futuro.»;

8)

la sezione 6.2.3.2 è sostituita dalla seguente:

«6.2.3.2.   Regole per l’utilizzo delle attività idonee

Le attività negoziabili possono essere utilizzate per tutte le operazioni di politica monetaria basate su attività sottostanti, ossia per le operazioni di mercato aperto temporanee o definitive e per le operazioni di rifinanziamento marginale. Le attività non negoziabili possono essere utilizzate come attività sottostanti per le operazioni di mercato aperto temporanee e le operazioni di rifinanziamento marginale. Tutte le attività negoziabili e non negoziabili possono essere utilizzate anche come attività sottostanti alle operazioni di credito infragiornaliero.

Indipendentemente dal fatto che un’attività negoziabile o non negoziabile soddisfi i criteri di idoneità, una controparte non può costituire in garanzia un’attività emessa o garantita dalla controparte stessa o da qualsiasi altro ente con cui questa abbia stretti legami (close links) (6).

Per “stretti legami” si intende una situazione in cui la controparte è legata a un emittente/debitore/garante di attività idonee in ragione del fatto che:

a)

la controparte detiene direttamente o indirettamente tramite una o più società, il 20 % o più del capitale dell’emittente/del debitore/del garante;

b)

l’emittente/il debitore/il garante detiene direttamente, o indirettamente tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte;

c)

una parte terza detiene oltre il 20 % del capitale della controparte e oltre il 20 % del capitale dell’emittente/del debitore/del garante, direttamente o indirettamente attraverso una o più società.

Ai fini dell’attuazione della politica monetaria, in particolare per monitorare l’osservanza delle regole per l’utilizzo delle attività idonee in materia di stretti legami, l’Eurosistema condivide internamente informazioni sulle partecipazioni azionarie fornite dalle autorità di vigilanza a tali fini. Le informazioni sono soggette agli stessi standard di segretezza applicati dalle autorità di vigilanza.

Tali disposizioni in materia di stretti legami non si applicano a: a) gli stretti legami tra la controparte e un ente del settore pubblico del SEE che gode del diritto di imposizione fiscale, o nel caso in cui uno strumento di debito sia garantito da un ente del settore pubblico del SEE che gode del diritto di imposizione fiscale; b) le obbligazioni bancarie garantite emesse conformemente ai criteri di cui alla parte 1, punti da 68 a 70 dell’allegato VI della direttiva 2006/48/CE; c) i casi in cui gli strumenti di debito sono protetti da salvaguardie specifiche di natura legale paragonabili agli strumenti di cui alla lettera b) quali: i) DGMR non negoziabili diversi dai titoli; oppure ii) obbligazioni bancarie garantite per le quali sono soddisfatti tutti i criteri stabiliti nella parte 1, punti da 68 a 70 dell’allegato VI della direttiva 2006/48/CE, eccezion fatta per i limiti sui prestiti garantiti nel patrimonio separato.

Inoltre, una controparte non può stanziare in garanzia un titolo garantito da attività quando essa (o una parte terza con cui ha stretti legami) fornisce al titolo copertura valutaria (currency hedge) mediante un’apposita operazione di copertura valutaria con l’emittente quale controparte di copertura (hedge counterparty), oppure assicura sostegno di liquidità pari al 20 % o a una percentuale superiore dell’importo in essere del titolo.

Tutte le attività idonee, negoziabili e non negoziabili, devono poter essere utilizzate su base transfrontaliera nell’area dell’euro. Ciò comporta che tutte le controparti dell’Eurosistema devono avere la possibilità di utilizzare attività stanziabili o tramite collegamenti con il proprio sistema nazionale di regolamento dei titoli (SSS), nel caso delle attività negoziabili, o tramite altri accordi idonei per ricevere credito dalla BCN dello Stato membro dove risiedono (cfr. sezione 6.6).

Una controparte che intenda stanziare in garanzia un titolo garantito da attività che abbia stretti legami con l’originator delle attività sottostanti è obbligata a informare l’Eurosistema circa ogni modifica prevista al titolo garantito da attività suscettibile di avere un impatto potenziale sulla sua qualità creditizia, quale ad esempio l’alterazione del tasso di interesse dovuto sui titoli, un cambiamento negli accordi di swap, modifiche nella composizione dei prestiti sottostanti non regolamentati nel prospetto, modifiche nella priorità dei pagamenti. La notifica all’Eurosistema deve essere effettuata almeno un mese prima di qualunque modifica su un titolo garantito da attività prestato in garanzia. Inoltre, al momento della prestazione del titolo garantito da attività, la controparte dovrebbe fornire informazioni sulle modifiche effettuate nei sei mesi precedenti. In linea con la sezione 6.2, l’Eurosistema non formula pareri prima della modifica.

Tavola 4

Attività idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema

Criteri di idoneità

Attività negoziabili (7)

Attività non negoziabili (8)

Tipo di attività

Certificati di debito della BCE

Altri strumenti di debito negoziabili (9)

Crediti

DGMR

Standard di credito

L’attività deve soddisfare elevati standard di credito valutati in base alle regole definite dall’ECAF per le attività negoziabili (9)

Il debitore/garante deve soddisfare elevati standard di credito. La qualità creditizia è valutata usando le regole definite dall’ECAF per i crediti

L’attività deve soddisfare elevati standard di credito valutati in base alle regole definite dall’ECAF per i DGMR

Luogo di emissione

SEE (9)

Non applicabile

Non applicabile

Procedure diregolamento/trattamento

Luogo di regolamento: area dell’euro

Le attività devono essere accentrate e trasferibili mediante registrazioni contabili presso una BCN o un SSS che soddisfi i criteri minimi stabiliti dalla BCE.

Procedure dell’Eurosistema

Procedure dell’Eurosistema

Tipo di emittente/debitore/garante

BCN

Settore pubblico

Settore privato

Istituzioni internazionali e sovranazionali

Settore pubblico

Società non finanziarie

Istituzioni internazionali e sovranazionali

Enti creditizi

Sede dell’emittente, del debitore e del garante

Emittente (9): SEE o paesi del G10 non appartenenti al SEE

Debitore: SEE

Garante (9): SEE

Area dell’euro

Area dell’euro

Mercati idonei

Mercati regolamentati

Mercati non regolamentati accettati dalla BCE

Non applicabile

Non applicabile

Valuta

euro

euro

euro

Ammontare minimo

Non applicabile

Soglia minima alla presentazione del credito

utilizzo nazionale: soglia decisa dalla BCN

utilizzo su base transfrontaliera: soglia comune di 500 000 EUR

Non applicabile

Legislazioni applicabili

Per i titoli garantiti da attività la loro acquisizione deve essere disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro dell’UE. La legislazione applicabile ai crediti sottostanti deve essere quella di un paese del SEE.

Legislazione applicabile al contratto di credito e alla mobilizzazione: legge di uno Stato membro

Il numero complessivo di legislazioni nazionali applicabili:

a)

alla controparte;

b)

al creditore;

c)

al debitore;

d)

al garante (se del caso);

e)

al contratto di credito; e

f)

al contratto di mobilizzazione

non deve essere superiore a due.

Non applicabile

Utilizzo transfrontaliero

9)

nella sezione 6.3.2 la nota 72 è eliminata;

10)

nella sezione 6.3.4.1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Un’ECAI che partecipa all’ECAF è soggetta al processo di verifica dei risultati dell’Eurosistema (cfr. sezione 6.3.5). Unitamente ai dati sulla verifica dei risultati, deve essere presentata anche una certificazione firmata dall’amministratore delegato dell’ECAI o da una persona autorizzata a firmare responsabile della funzione di audit o di conformità nell’ambito dell’ECAI, che confermi l’accuratezza e la validità dei dati di verifica dei risultati.»;

11)

nella sezione 6.3.4.4 il terzo sottoparagrafo è sostituito dal seguente:

«Il fornitore di RT partecipante all’ECAF deve acconsentire a sottoporsi al processo di verifica dei risultati svolto dall’Eurosistema (10) (cfr. sezione 6.3.5). Egli ha l’obbligo di predisporre e mantenere l’infrastruttura necessaria a un controllo costante del cosiddetto “insieme statico” (static pool). La costruzione e l’analisi di tale insieme devono essere in linea con i requisiti generali dell’ECAF per la verifica dei risultati. Il fornitore di RT si impegna a comunicare all’Eurosistema i risultati della valutazione di performance da esso svolta, non appena questa è conclusa. Unitamente ai dati sulla verifica dei risultati, deve essere presentata anche una certificazione firmata dall’amministratore delegato o da una persona autorizzata a firmare responsabile della funzione di audit o di conformità nell’ambito dell’RT, che confermi l’accuratezza e la validità dei dati di verifica dei risultati. Il fornitore di RT si impegna altresì a conservare in archivio per un periodo di cinque anni le registrazioni relative agli insiemi statici e ai dettagli sui casi di inadempienza.

12)

la sezione 6.3.5 è sostituita dalla seguente:

«6.3.5.   Verifica dei risultati dei sistemi di valutazione della qualità creditizia

Tutti i sistemi di valutazione della qualità creditizia sono soggetti a verifica dei risultati nell’ambito dell’ECAF. Per ogni sistema di valutazione della qualità creditizia il processo di verifica dei risultati dell’ECAF, svolto a cadenza annuale, consiste in un raffronto ex post fra: a) il tasso di inadempienza osservato per tutte le entità e gli strumenti idonei valutati dal sistema di valutazione della qualità creditizia, laddove le entità e gli strumenti sono raggruppati in insiemi statici in base a determinate caratteristiche, quali la valutazione del credito, la classe di attività, il settore industriale, il modello di valutazione del credito; e b) l’adeguata soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema data dalla probabilità di inadempienza (PD) di riferimento (sono considerate due PD di riferimento: una PD pari a 0,10 % su un orizzonte temporale di un anno che è considerata equivalente a una valutazione della qualità del credito di livello 2 e una PD pari a 0,40 % su un orizzonte temporale di un anno che è considerata equivalente a una valutazione della qualità del credito di livello 3 della scala di rating armonizzata dell’Eurosistema). Lo scopo di tale processo è assicurare che la classificazione (mapping) delle valutazioni fornite dai sistemi di valutazione del credito alla scala di rating armonizzata dell’Eurosistema resti adeguata e che i risultati delle valutazioni del credito siano confrontabili tra diversi sistemi e fonti.

Il primo elemento del processo è la compilazione annuale a cura del fornitore del sistema di valutazione, dell’elenco di entità e strumenti la cui valutazione della qualità del credito soddisfi la soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema all’inizio del periodo di verifica. Tale lista è poi presentata all’Eurosistema dal fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia utilizzando il modello fornito dall’Eurosistema che include i campi relativi all’identificazione, la classificazione e la valutazione del credito. Il secondo elemento del processo ha luogo alla fine del periodo di verifica di 12 mesi quando il fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia aggiorna i dati relativi ai risultati delle entità e degli strumenti inclusi nella lista. L’Eurosistema si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni necessarie per la conduzione della verifica dei risultati.

Il tasso di inadempienza rilevato sull’insieme statico di un sistema di valutazione creditizia, registrato su un orizzonte temporale di un anno, è utilizzato come dato analitico per il processo di verifica dei risultati dell’ECAF, che include una regolare verifica annua e una valutazione su più periodi. In caso di un significativo scostamento, su un periodo di un anno e/o di più anni, fra il tasso di inadempienza osservato per l’insieme statico e la soglia di qualità creditizia, l’Eurosistema consulta il fornitore del sistema di valutazione del credito per analizzare le ragioni di tale scostamento. Questa procedura può dare luogo alla correzione della soglia di qualità creditizia applicabile al sistema in questione.

L’Eurosistema può decidere di sospendere o escludere il sistema di valutazione del credito se, per diversi anni, non si registra un miglioramento dei risultati. Inoltre, in caso di infrazione alle regole che disciplinano l’ECAF, il sistema sarà escluso da quest’ultimo. Se un rappresentante del sistema di valutazione della qualità creditizia fornisce informazioni imprecise o incomplete ai fini della verifica dei risultati, l’Eurosistema può astenersi dall’esclusione in caso di irregolarità minori.»;

13)

la sezione 6.4.2. è modificata come segue:

a)

la lettera f) è soppressa;

b)

la tavola 8 è soppressa;

14)

nella sezione 6.5.1 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

Per ogni attività idonea negoziabile, l’Eurosistema individua il mercato di riferimento più significativo per la rilevazione del prezzo, che sarà utilizzato nel calcolo del valore di mercato.

b)

Il valore di un’attività negoziabile viene calcolato sulla base del prezzo più rappresentativo nella giornata operativa precedente la data di valutazione. In mancanza di un prezzo indicativo per una particolare attività nella giornata operativa precedente la data di valutazione, l’Eurosistema definisce un prezzo teorico.»;

15)

nell’appendice 6, la sezione 1 è sostituita dalla seguente:

«1.   Sanzioni pecuniarie

Nel caso di inadempienza della controparte alle norme relative alle operazioni d’asta (11), alle norme relative alle transazioni bilaterali (12), alle norme relative all’utilizzo delle attività sottostanti (13), alle norme sulle procedure di fine giornata o alle condizioni di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale (14), l’Eurosistema applica le seguenti sanzioni pecuniarie:

a)

per quanto riguarda le inadempienze alle norme relative alle operazioni d’asta, alle transazioni bilaterali e all’utilizzo delle attività sottostanti, è applicata una sanzione pecuniaria sia alla prima sia alla seconda inadempienza che avvengano entro un periodo di 12 mesi. Le sanzioni pecuniarie sono calcolate in base al tasso di rifinanziamento marginale aumentato di 2,5 punti percentuali.

i)

Per le violazioni delle norme relative alle operazioni d’asta e alle transazioni bilaterali, le sanzioni pecuniarie sono calcolate sulla base dell’ammontare delle garanzie o della liquidità che la controparte non ha potuto regolare, moltiplicato per il coefficiente X/360, laddove X rappresenta il numero di giorni di calendario, fino a un massimo di sette, durante i quali la controparte non è riuscita a prestare garanzie o a fornire la somma allocata nel periodo di scadenza di un’operazione. Qualora la somma risultante dal calcolo sia inferiore a EUR 500, si applica una sanzione forfetaria di EUR 500; e

ii)

per le violazioni delle norme relative all’uso delle attività sottostanti (15), le sanzioni pecuniarie sono calcolate in base all’ammontare delle attività inidonee, o delle attività che non possono essere utilizzate dalla controparte, che sono fornite da una controparte a una BCN o alla BCE; oppure, non vengono rimosse dalla controparte entro o prima dell’inizio dell’ottavo giorno di calendario successivo a un evento allo scadere del quale le attività idonee cessano di essere tali o non possono più essere utilizzate dalla controparte. Tale ammontare è moltiplicato per il coefficiente X/360, laddove X rappresenta il numero di giorni di calendario, fino a un massimo di sette, durante i quali la controparte ha violato le norme sull’uso delle attività sottostanti. Qualora la somma risultante dal calcolo sia inferiore a EUR 500, si applica una sanzione forfetaria di EUR 500;

b)

alla prima inadempienza alle norme sulle procedure di fine giornata o sull’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, le sanzioni pecuniarie previste sono calcolate in base al tasso di rifinanziamento marginale applicabile alla data in cui ha avuto inizio la violazione, aumentato di 5 punti percentuali. Nel caso di inadempienze reiterate, il tasso di interesse di penalizzazione è aumentato di ulteriori 2,5 punti percentuali per ogni inadempienza che avvenga in un periodo di 12 mesi, calcolato sulla base dell’importo dell’accesso non autorizzato all’operazione di rifinanziamento marginale. Qualora la somma risultante dal calcolo sia inferiore a EUR 500, si applica una sanzione forfetaria di EUR 500.

16)

l’appendice 7 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 7

COSTITUZIONE DI VALIDE TUTELE PER I CREDITI

Al fine di costituire valide tutele per i crediti e assicurare che questi possano essere realizzati rapidamente in caso di inadempienza della controparte, devono essere soddisfatti i requisiti legali aggiuntivi descritti di seguito:

a)

Accertamento dell’esistenza dei crediti: le misure minime adottate dalle BCN per verificare l’esistenza dei crediti forniti in garanzia all’Eurosistema sono: a) un’autocertificazione impegnativa della controparte, trasmessa alla BCN con cadenza almeno trimestrale, attestante l’esistenza dei crediti costituiti in garanzia; questa attestazione può essere sostituita da una verifica incrociata delle informazioni detenute nelle centrali dei rischi eventualmente esistenti; b) accertamento una tantum da parte di una BCN, di un’autorità di vigilanza o di un revisore esterno delle procedure con cui la controparte presenta all’Eurosistema le informazioni relative all’esistenza dei crediti; c) controlli casuali della qualità e accuratezza dell’autocertificazione, condotti dalle BCN, dalle competenti centrali di rischi, dalle autorità di vigilanza o da revisori esterni.

L’autocertificazione trimestrale di cui sopra comporta l’obbligo in capo alle controparti dell’Eurosistema di confermare e garantire per iscritto quanto segue:

i)

che i crediti offerti in garanzia a una BCN soddisfano i criteri di idoneità prescritti dall’Eurosistema;

ii)

che i crediti presentati come attività sottostanti non sono e non verranno utilizzati contemporaneamente come garanzie a favore di eventuali soggetti terzi;

iii)

che comunicheranno alla BCN competente, immediatamente ma al più tardi nel corso della giornata operativa successiva, ogni evento che incida in modo sostanziale sul rapporto contrattuale effettivo fra la controparte e la BCN interessata, in particolare in caso di rimborsi anticipati, parziali o totali, declassamenti o modifiche significative delle condizioni di erogazione del credito.

Affinché gli accertamenti una tantum e i controlli casuali di cui alle lettere b) e c) possano avere luogo, le autorità di vigilanza o, in particolare, le BCN o i revisori esterni devono essere autorizzati a svolgerli, se necessario su base contrattuale o conformemente alle vigenti disposizioni di legge nazionali.

b)

Validità dell’accordo per la mobilizzazione dei crediti: l’accordo per la mobilizzazione dei crediti come garanzia deve anche essere valido tra le parti (cedente e cessionario) secondo il diritto nazionale. Devono essere espletate tutte le formalità legali necessarie per assicurare la validità dell’accordo e la mobilizzazione di un credito come garanzia.

c)

Piena opponibilità ai terzi della mobilizzazione: tenendo conto delle specificità delle diverse giurisdizioni interessate, ai fini della notifica al debitore circa la mobilizzazione del credito come garanzia è necessario ottemperare ai seguenti requisiti:

i)

negli Stati membri in cui la notifica al debitore costituisce un prerequisito per la piena validità nei confronti dei terzi della mobilizzazione del credito come garanzia e in particolare per la priorità della sicurezza degli interessi della BCN nei confronti di altri creditori, secondo quanto disposto dai testi nazionali applicabili, la notifica ex ante al debitore è richiesta previamente o contestualmente all’effettiva mobilizzazione del credito come garanzia;

ii)

in altri Stati membri in cui l’iscrizione in un pubblico registro della mobilizzazione del credito come garanzia costituisce un prerequisito per la piena validità nei confronti dei terzi della mobilizzazione del credito come garanzia e in particolare per la priorità della sicurezza degli interessi della BCN nei confronti di altri creditori, secondo quanto disposto dai testi nazionali applicabili, tale registrazione è richiesta previamente o contestualmente all’effettiva mobilizzazione del credito come garanzia;

iii)

infine, negli Stati membri in cui, ai sensi dei testi di legge nazionali applicabili, la notifica ex ante al debitore o l’iscrizione in un registro pubblico di cui ai punti i) e ii) non sono obbligatorie, ai fini della validità della mobilizzazione del credito come garanzia, viene richiesta la notificazione ex post del debitore. In questa fattispecie, la controparte o la BCN (secondo quanto disposto dai testi nazionali applicabili) notificano al debitore che il credito è mobilizzato dalla controparte a favore della BCN immediatamente dopo un evento creditizio. Per “evento creditizio” si intende un’inadempienza o circostanze simili, ulteriormente definite nei testi nazionali applicabili.

La notifica non è obbligatoria nel caso in cui i crediti siano costituiti da strumenti al portatore per i quali la legislazione nazionale vigente non prescrive la notificazione. In questi casi la BCN interessata può imporre l’obbligo di trasferire fisicamente gli strumenti alla BCN interessata stessa, previamente o contestualmente alla loro effettiva mobilizzazione come garanzia.

In aggiunta ai requisiti minimi sopra descritti, le BCN possono decidere di richiedere la notifica ex ante o l’iscrizione in un registro pubblico anche in altre fattispecie, come disposto dai testi nazionali applicabili.

Devono essere espletate anche tutte le altre formalità legali necessarie per assicurare la validità dell’accordo e la mobilizzazione di un credito come garanzia.

d)

Assenza di restrizioni connesse al rispetto del segreto bancario e alla riservatezza: la controparte non ha l’obbligo di ottenere il consenso del debitore per comunicare informazioni sul credito e sul debitore che siano richieste dall’Eurosistema al fine di assicurare la costituzione di valide tutele per i crediti e che questi possano essere realizzati rapidamente nell’eventualità di un’inadempienza della controparte. Nel contratto fra loro stipulato, la controparte e il debitore concordano che quest’ultimo acconsente in maniera incondizionata alla trasmissione di tali informazioni sul credito e il debitore all’Eurosistema. L’inclusione di questo tipo di clausole non è necessaria se la legislazione nazionale non prevede restrizioni alla trasmissione di tali dati, come definito nei testi nazionali applicabili.

e)

Assenza di restrizioni alla mobilizzazione del credito: le controparti assicurano che i crediti siano pienamente trasferibili e che possano essere utilizzati senza restrizioni come garanzie a favore dell’Eurosistema. Il contratto di credito o gli altri accordi contrattuali fra la controparte e il debitore non devono contenere disposizioni restrittive della mobilizzazione, fatti salvi i casi in cui la legislazione nazionale attribuisce all’Eurosistema specifiche prerogative in materia di mobilizzazione delle garanzie, indipendentemente da eventuali limitazioni contrattuali.

f)

Assenza di restrizioni alla realizzazione del credito: il contratto di credito o gli altri accordi contrattuali fra la controparte e il debitore non devono prevedere alcuna restrizione alla realizzazione del credito usato come garanzia, comprese eventuali disposizioni relative alla forma, ai tempi o ad altri requisiti di realizzo.»;

17)

è aggiunta la seguente appendice 8:

«Appendice 8

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO PER I TITOLI EMESSI A FRONTE DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

I dati a livello di prestito sono presentati e pubblicati elettronicamente nel registro dei dati a livello di prestito in conformità ai requisiti dell’Eurosistema (quali, tra gli altri, accesso aperto, copertura, non discriminazione, adeguata struttura di governance, trasparenza) e designati come tali dalla BCE, in conformità ai requisiti stabiliti nella presente appendice. A tale scopo, è utilizzato il relativo modello di segnalazione di dati a livello di prestito per ogni singola transazione, secondo la classe di attività comprendente l’insieme di attività che generano flussi di cassa (16).

I dati a livello di prestito devono essere comunicati come minimo su base trimestrale, non oltre il mese successivo alla data prevista per il pagamento degli interessi sul titolo garantito da attività in questione. Se i dati a livello di prestito non sono comunicati o aggiornati entro un mese dalla relativa data di pagamento del tasso di interesse, il titolo garantito da attività cessa di essere idoneo. Al fine di assicurare l’osservanza di tali requisiti, il registro dei dati a livello di prestito effettuerà controlli sulla coerenza e accuratezza delle segnalazioni di nuovi dati o di aggiornamenti di dati a livello di prestito per ogni transazione.

A partire dalla data di applicazione degli obblighi informativi in materia di dati a livello di prestito per i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, cioè con riferimento alla pertinente classe di attività in base al modello, devono essere fornite informazioni dettagliate a livello di ciascun prestito incluso nell’insieme di attività che generano flussi di cassa affinché un titolo emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione sia o rimanga idoneo. Entro tre mesi il titolo emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione deve obbligatoriamente raggiungere un livello minimo di conformità, valutato in base alla disponibilità delle informazioni negli specifici campi dati contenuti nel modello di segnalazione dei dati a livello di prestito. Per ricomprendere i campi non disponibili, in ciascun modello sono state incluse sei opzioni “non disponibile” (ND) che devono essere utilizzate ogni volta che un certo dato non può essere riportato secondo il modello. Vi è inoltre una settima opzione ND applicabile unicamente al modello per i CMBS.

Le opzioni ND e il loro significato sono stabiliti nella seguente tabella:

Opzioni “Non disponibile”

Spiegazione

ND1

Dato non raccolto in quanto non richiesto dai criteri di sottoscrizione

ND2

Dato raccolto al momento della richiesta ma non inserito nel sistema di segnalazione al momento del completamento

ND3

Dato raccolto al momento della richiesta ma inserito in un sistema separato dal sistema di segnalazione

ND4

Dato raccolto ma disponibile solo a decorrere dal AAAA-MM

ND5

Non pertinente

ND6

Non applicabile per l’ordinamento giuridico

ND7

Solo per i prestiti CMBS con un valore inferiore EUR 500 000, inteso come il valore dell’intero saldo commerciale al momento della concessione

Il seguente periodo transitorio di nove mesi si applica a tutti i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (secondo la data, i requisiti per la segnalazione dei dati a livello di prestito si applicano alla relativa classe di attività):

il primo trimestre successivo alla data di applicazione dei requisiti è un periodo di prova. I dati a livello di prestito devono essere comunicati ma non vi sono limiti specifici riguardo al numero dei campi obbligatori contenenti i valori da ND1 a ND7,

nel secondo trimestre, il numero dei campi obbligatori contenenti il valore ND1 non può superare il 30 % del numero totale dei campi obbligatori e il numero di campi obbligatori che contengono i valori ND2, ND3 o ND4 non può superare il 40 % del numero totale dei campi obbligatori,

nel terzo trimestre, il numero dei campi obbligatori contenenti i valori ND1 non può superare il 10 % del numero totale dei campi obbligatori e il numero di campi obbligatori che contengono i valori ND2, ND3 o ND4 non può superare il 20 % del numero totale dei campi obbligatori,

al termine del periodo transitorio, tra i dati a livello di prestito non vi devono essere campi obbligatori contenenti i valori ND1, ND2, ND3 o ND4 per una singola transazione.

Nell’applicare tali soglie, il registro dei dati a livello di prestito genererà e assegnerà un punteggio a ogni operazione relativa a un titolo garantito da attività, all’atto della comunicazione ed elaborazione dei dati a livello di prestito. Tale punteggio rifletterà il numero di campi obbligatori contenenti il valore ND1 e il numero dei campi obbligatori contenenti i valori ND2, ND3 o ND4, rapportati in ciascun caso al totale dei campi obbligatori. A tale riguardo, le opzioni ND5, ND6 e ND7 possono essere utilizzate soltanto se i relativi campi del modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito pertinente lo consentono. Dalla combinazione delle due soglie di riferimento deriva la seguente gamma di punteggi per i dati a livello prestito:

Matrice del valore di punteggio

Campi ND1

0

≤ 10 %

≤ 30 %

> 30 %

ND2

o

ND3

o

ND4

0

A1

B1

C1

D1

≤ 20 %

A2

B2

C2

D2

≤ 40 %

A3

B3

C3

D3

> 40 %

A4

B4

C4

D4

In base al periodo transitorio di cui sopra, il punteggio deve migliorare gradualmente ad ogni trimestre in conformità al seguente schema:

Linea temporale

Valore di punteggio (trattamento dell’idoneità)

primo trimestre (comunicazione iniziale)

(nessun valore di punteggio applicato)

secondo trimestre

C3 (come minimo)

terzo trimestre

B2 (come minimo)

dal quarto trimestre in poi

A1

Per i titoli garantiti da mutui residenziali (residential-mortgage backed securities, RMBS), gli obblighi informativi per ciascun prestito si applicano a decorrere dal 3 gennaio 2013 e il periodo transitorio di nove mesi termina il 30 settembre 2013.

Per i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione in cui le attività che generano flussi di cassa comprendono prestiti a piccole e medie imprese (PMI), gli obblighi informativi per ciascun prestito si applicheranno a decorrere dal 3 gennaio 2013 e il periodo transitorio termina il 30 settembre 2013.

Per i titoli garantiti da mutui su immobili a carattere commerciale (commercial-mortgage backed securities, CMBS), gli obblighi informativi per ciascun prestito si applicheranno a decorrere dal 1o marzo 2013 e il periodo transitorio termina il 30 novembre 2013.

Per i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione in cui le attività che generano flussi di cassa comprendono prestiti per l’acquisto di auto, prestiti al consumo, o prestiti da leasing, gli obblighi informativi per ciascun prestito si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2014 e il periodo transitorio termina il 30 settembre 2014.

I titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione emessi dopo nove mesi dalla data di applicazione dei nuovi obblighi informativi per ciascun prestito (17) devono essere pienamente conformi agli stessi obblighi sin dalla prima presentazione dei dati a livello di prestito e cioè sin dall’emissione. Le operazioni relative a titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione già esistenti che non sono conformi a nessuno dei modelli per la segnalazione dei dati a livello di prestito resteranno idonee fino al 31 marzo 2014. L’Eurosistema valuterà, caso per caso, se una determinata operazione relativa a titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione possa beneficiare di questa clausola di salvaguardia.


(1)  Le obbligazioni con warrant o con altri diritti analoghi connessi non sono considerate idonee.

(2)  Un titolo garantito da attività non è considerato idoneo se una delle attività che generano flussi di cassa a garanzia del titolo garantito da attività erano originate direttamente dalla società veicolo [Special Purpose Vehicle (SPV)] che ha emesso i titoli ABS.

(3)  Tale requisito non esclude i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione la cui struttura d’emissione includa due società veicolo e laddove il requisito della “vendita effettiva” sia soddisfatto in maniera tale che gli strumenti di debito emessi dalla seconda società veicolo siano direttamente o indirettamente garantiti dall’insieme originario di attività, e che tutti i flussi di cassa provenienti da attività che generano flussi di cassa siano trasferiti dalla prima alla seconda società veicolo.

(4)  Tale restrizione non comprende gli swaps utilizzati in transazioni con titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione esclusivamente per fini di copertura dei rischi.

(5)  I titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione non conformi ai requisiti per la segnalazione dei dati a livello di prestito in quanto consistono in insiemi misti di attività sottostanti eterogenee e/o non sono conformi a nessun modello a livello di prestito restano idonei fino al 31 marzo 2014.»;

(6)  Nel caso in cui una controparte utilizzi attività che, a causa dell’identità dell’emittente/del debitore/del garante o dell’esistenza di stretti legami, non sono o non sono più stanziabili a garanzia di un finanziamento in essere, essa è obbligata a informare immediatamente la banca centrale nazionale competente. Il valore di queste attività è pari a zero nella giornata successiva di valutazione e può essere richiesto un adeguamento dei margini (cfr. anche l’allegato 6). Inoltre, la controparte deve ritirare l’attività il più presto possibile.»;

(7)  Per informazioni più dettagliate, cfr. la sezione 6.2.1.

(8)  Per informazioni più dettagliate, cfr. la sezione 6.2.2.

(9)  La qualità creditizia degli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti da società non finanziarie e privi di rating è determinata sulla scorta della fonte di valutazione scelta dalla pertinente controparte, conformemente alle regole dell’ECAF per i crediti definite nella sezione 6.3.3. Per tali strumenti di debito negoziabili, sono stati modificati il criterio relativo alla sede dell’emittente/del garante (area dell’euro) e quello relativo al luogo di emissione (area dell’euro).

(10)  La controparte è tenuta a informare tempestivamente il fornitore di RT circa un evento creditizio che potrebbe segnalare un potenziale deterioramento della qualità creditizia.»;

(11)  Ciò si applica se una controparte non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di attività sottostanti o di contante (quando sia il caso, con riferimento ai margini di garanzia) per regolare nel giorno del regolamento, o per garantire, mediante corrispondenti margini di garanzia sino alla scadenza dell’operazione, il contante che le è stato assegnato in un’operazione di immissione di liquidità, o se non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di contante per regolare l’ammontare assegnato in un’operazione di assorbimento di liquidità.

(12)  Ciò si applica se una controparte non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di attività sottostanti idonee o se non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di contante per regolare l’importo concordato nelle transazioni bilaterali, o se non riesce a garantire, mediante corrispondenti margini di garanzia, una transazione bilaterale in essere in ogni momento sino alla scadenza.

(13)  La violazione ricorre se una controparte utilizza attività che sono o sono divenute non idonee (o che essa non può utilizzare) per garantire un credito in essere: per esempio a causa di stretti legami, o dell’identità, tra l’emittente/il garante e la controparte.

(14)  La violazione ricorre se una controparte registra un saldo negativo sul conto di regolamento a fine giornata e non soddisfa le condizioni di accesso per l’operazione di rifinanziamento marginale.

(15)  Le seguenti disposizioni si applicano altresì laddove: a) la controparte abbia utilizzato attività non idonee o abbia fornito informazioni aventi un impatto negativo sul valore della garanzia, per esempio informazioni sull’importo in essere di un credito utilizzato, che risulta falso o è risultato tale o non è aggiornato; ovvero b) la controparte stia utilizzando attività non idonee a causa della sussistenza di stretti legami tra l’emittente/garante e la controparte.»;

(16)  Le relative versioni dei modelli per la segnalazione dei dati a livello di prestito per le classi di attività specifiche sono pubblicati sul sito Internet della BCE.

(17)  Vale a dire il 30 settembre 2013 per i RMBS e le PMI, il 30 novembre 2013 per i CMBS e il 30 settembre 2014 per i prestiti per l’acquisto di auto, prestiti al consumo o prestiti da leasing».