ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.342.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
||
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1194/2012 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2012
recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali e che hanno un significativo impatto ambientale che può essere notevolmente ridotto modificando la progettazione, senza che ciò comporti costi eccessivi. |
(2) |
L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione iniziando dai prodotti che presentano un potenziale elevato di riduzione delle emissioni di gas serra efficienti in termini di costi, nei settori domestico e terziario, come i prodotti di illuminazione che comprendono lampade direzionali, lampade con diodi a emissione luminosa e pertinenti apparecchiature. |
(3) |
La Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature. Lo studio è stato realizzato in collaborazione con le parti in causa e le parti interessate dell’Unione e dei paesi terzi e i risultati sono stati resi pubblici. Uno studio preparatorio sulle fonti energetiche esterne ha fornito un’analisi analoga per quanto riguarda le unità esterne di alimentazione delle lampade alogene. |
(4) |
Le specifiche obbligatorie per la progettazione ecocompatibile si applicano ai prodotti immessi sul mercato unionale ovunque essi siano installati o utilizzati e non possono quindi dipendere dall’applicazione in cui il prodotto è utilizzato. |
(5) |
I prodotti oggetto del presente regolamento sono progettati essenzialmente per l’illuminazione totale o parziale di un ambiente e sostituiscono o integrano la luce naturale con la luce artificiale per migliorare la visibilità nell’ambiente in questione. È opportuno che le lampade per usi speciali che sono progettate essenzialmente per altri tipi di applicazioni, come quelle utilizzate nei segnali stradali, nell’illuminazione di terrari o negli elettrodomestici, e che sono chiaramente indicate come tali nelle informazioni che accompagnano il prodotto, non siano soggette alle specifiche per la progettazione ecocompatibile del presente regolamento. |
(6) |
È opportuno che le nuove tecnologie emergenti sul mercato, come i diodi a emissione luminosa, siano disciplinate dal presente regolamento. |
(7) |
Gli aspetti ambientali dei prodotti contemplati ritenuti significativi ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico nella fase di uso congiuntamente al contenuto e alle emissioni di mercurio. |
(8) |
Le emissioni di mercurio nelle diverse fasi del ciclo di vita delle lampade, comprese quelle provenienti dalla generazione di elettricità nella fase di uso e dall’80 % delle lampade fluorescenti compatte direzionali contenenti mercurio che presumibilmente non saranno riciclate al termine della vita, è stato calcolato, sulla base delle lampade installate, in 0,7 tonnellate nel 2007. In assenza di misure specifiche, si prevede che le emissioni di mercurio prodotte dalle lampade installate saliranno a 0,9 tonnellate nel 2020, mentre è stato dimostrato che tale cifra può essere ridotta in misura significativa. |
(9) |
Anche se il contenuto di mercurio delle lampade fluorescenti compatte è considerato un aspetto ambientale di rilievo, è opportuno disciplinare tale questione nell’ambito della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È opportuno disciplinare le emissioni di luce ultravioletta provenienti dalle lampade e altri parametri aventi potenziali effetti sulla salute nell’ambito delle direttive 2006/95/CE (3) e 2001/95/CE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(10) |
Si suppone che la fissazione di requisiti relativi all’efficienza energetica per le lampade si traduca in una diminuzione delle emissioni complessive di mercurio. |
(11) |
L’articolo 14, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dispone che gli Stati membri provvedano affinché gli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei nuclei domestici ottengano le informazioni concernenti gli effetti potenziali sull’ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. I requisiti in materia di informazioni sul prodotto del presente regolamento intendono integrare tale disposizione per quanto concerne il mercurio contenuto nelle lampade fluorescenti compatte. |
(12) |
È auspicabile che la riduzione del consumo di elettricità dei prodotti oggetto del presente regolamento sia conseguita applicando tecnologie non proprietarie esistenti, efficienti in termini di costi, che consentano di ridurre le spese complessive di acquisto e funzionamento delle apparecchiature. |
(13) |
Occorre stabilire le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti oggetto del presente regolamento al fine di migliorare le prestazioni ambientali degli stessi, contribuendo al funzionamento del mercato interno e all’obiettivo unionale di ridurre il consumo di energia del 20 % entro il 2020 rispetto al consumo stimato per detto anno in assenza di misure. |
(14) |
L’effetto combinato delle specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite dal presente regolamento e dal regolamento delegato (UE) n. 874/2012 (6) della Commissione, mira a generare un risparmio energetico annuo dell’ordine di 25 TWh entro il 2020 per quanto riguarda le lampade direzionali, rispetto a un’ipotesi di scenario invariato. |
(15) |
È auspicabile che le specifiche per la progettazione ecocompatibile non influenzino la funzionalità dal punto di vista dell’utente né incidano negativamente sulla salute, la sicurezza o l’ambiente. In particolare, si ritiene che i benefici derivanti da una riduzione del consumo di energia elettrica nella fase di uso compensino i possibili impatti ambientali supplementari nella fase di produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento. Al fine di garantire la soddisfazione del consumatore per quanto riguarda le lampade a risparmio energetico, in particolare i LED, è necessario stabilire i requisiti di funzionalità non solo per le lampade direzionali, bensì anche per i LED non direzionali, poiché non erano disciplinate da tali requisiti dal regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione (7). È auspicabile che i requisiti in materia di informazioni sul prodotto consentano ai consumatori di effettuare scelte informate. |
(16) |
Gli apparecchi di illuminazione a LED dai quali non è possibile estrarre le lampade o i moduli LED a fini di prova non costituiscono una modalità mediante la quale i produttori possono eludere i requisiti del presente regolamento. |
(17) |
È opportuno fissare requisiti specifici a un livello che consenta alle lampade alternative disponibili di far funzionare l’intero insieme di apparecchi elettrici installati. Parallelamente, è necessario stabilire requisiti generici da attuarsi mediante norme armonizzate, affinché i nuovi apparecchi di illuminazione siano più compatibili con le lampade a risparmio energetico armonizzate che possano funzionare con una gamma più ampia di apparecchi elettrici. I requisiti in materia di informazioni sul prodotto relative agli apparecchi elettrici possono aiutare gli utilizzatori a combinare lampade e apparecchi. |
(18) |
È necessario che lo scaglionamento delle specifiche per la progettazione ecocompatibile offra ai produttori il tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti disciplinati dal presente regolamento. È necessario che il calendario delle tappe sia tale da evitare impatti negativi sulle funzionalità delle apparecchiature presenti sul mercato e tenga conto dell’incidenza sui costi per gli utilizzatori e i produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti nei tempi previsti. |
(19) |
Le misurazioni dei parametri pertinenti sono effettuate avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione riconosciuti come i più avanzati, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(20) |
Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili. |
(21) |
Per agevolare i controlli della conformità è necessario che i produttori forniscano informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati V e VI della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui tali informazioni si riferiscono ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. |
(22) |
Oltre agli obblighi giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire un’ampia disponibilità e una facile accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali, nell’intero ciclo di vita, dei prodotti oggetto del presente regolamento |
(23) |
È auspicabile che il riesame del presente regolamento presti particolare attenzione all’evoluzione delle vendite di lampade per usi speciali nell’intento di verificare che non siano utilizzate per fini diversi dagli usi speciali, allo sviluppo di nuove tecnologie come i LED e gli OLED nonché alla fattibilità della definizione di requisiti di efficienza energetica a livello di classe A di cui al regolamento delegato n. 874/2012 o almeno di classe B per le lampade direzionali alogene a tensione di rete (tenuto conto dei criteri della tabella 2 in appresso, al punto 1.1 dell’allegato III). È inoltre opportuno esaminare se sia possibile rafforzare significativamente i requisiti in materia di efficienza energetica per le altre lampade a filamento. È altresì auspicabile che il riesame verta sui requisiti di funzionalità afferenti alla resa del colore per le lampade a LED. |
(24) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento disciplina le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato dei seguenti prodotti elettrici di illuminazione:
a) |
lampade direzionali; |
b) |
lampade con diodi a emissione luminosa (LED); |
c) |
apparecchi progettati per essere installati fra la rete e le lampade, compresi i dispositivi di controllo delle lampade, gli apparecchi di controllo e di illuminazione (diversi dagli alimentatori e dagli apparecchi per lampade fluorescenti e a scarica ad alta densità); |
anche se integrati in altri prodotti.
Il regolamento stabilisce inoltre i requisiti in materia di informazioni sul prodotto per i prodotti per usi speciali.
I moduli LED sono esonerati dai requisiti di cui al presente regolamento se sono commercializzati come parti di apparecchi di illuminazione immessi sul mercato in quantitativi inferiori a 200 unità l’anno.
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. |
«illuminazione», l’applicazione di luce a un ambiente, a oggetti o all’ambiente circostante, in modo da risultare visibile all’occhio umano; |
2. |
«illuminazione di accento», una forma di illuminazione nella quale la luce è diretta in modo da mettere in risalto un oggetto o una parte di un ambiente; |
3. |
«prodotto elettrico di illuminazione», un prodotto progettato per essere usato nell’illuminazione a base elettrica; |
4. |
«prodotto per usi speciali», un prodotto che si avvale delle tecnologie disciplinate dal presente regolamento ma destinato a usi speciali a causa dei relativi parametri tecnici, come illustrato nella documentazione tecnica. Le applicazioni speciali sono quelle che richiedono parametri tecnici non necessari ai fini di illuminare ambienti o oggetti in circostanze normali. Esse sono dei tipi seguenti:
|
5. |
«sorgente luminosa», superficie o oggetto progettati per emettere radiazioni ottiche per lo più visibili prodotte dalla trasformazione di energia. Il termine «visibile» si riferisce a una lunghezza d’onda di 380-780 nm; |
6. |
«lampada», un’unità le cui prestazioni possono essere verificate in modo indipendente e che consiste in una o più sorgenti luminose. Essa può includere componenti aggiuntivi necessari per l’accensione, l’alimentazione elettrica o il funzionamento dell’unità in condizioni stabili o per distribuire, filtrare o trasformare la radiazione ottica nei casi in cui tali componenti non possano essere rimossi senza danneggiare l’unità in modo permanente; |
7. |
«attacco della lampada», la parte della lampada che fornisce la connessione all’alimentazione elettrica mediante uno zoccolo o un connettore e che può inoltre servire per mantenere la lampada nello zoccolo; |
8. |
«portalampada» o «zoccolo», un dispositivo che mantiene la lampada in posizione, di solito tramite l’attacco che viene inserito in esso; in questo caso costituisce anche lo strumento di connessione della lampada all’alimentazione elettrica; |
9. |
«lampada direzionale», una lampada con almeno l’80 % di emissione luminosa all’interno di un angolo solido di π sr (corrispondente a un cono con angolo di 120°); |
10. |
«lampada non direzionale», una lampada diversa da una lampada direzionale; |
11. |
«lampada a filamento»: una lampada in cui la luce è prodotta mediante un conduttore filiforme riscaldato fino all’incandescenza per effetto del passaggio di corrente elettrica. La lampada può contenere gas che influenzano il processo di incandescenza; |
12. |
«lampada a incandescenza»: una lampada a filamento in cui il filamento funziona in un bulbo sottovuoto o è circondato da gas inerte; |
13. |
«lampada ad alogeni (tungsteno) »: una lampada a filamento in cui il filamento è di tungsteno ed è circondato da gas contenente alogeni o composti di alogeni. Tale lampada può essere fornita con alimentatore di corrente incorporato; |
14. |
«lampada a scarica», lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore metallico o una miscela di diversi gas e vapori; |
15. |
«lampada fluorescente», lampada a scarica del tipo a mercurio a bassa pressione in cui la luce è emessa in larga misura da uno o più strati di fosforo eccitati dalla radiazione ultravioletta generata dalla scarica. Le lampade fluorescenti possono essere fornite con alimentatore integrato; |
16. |
«lampada fluorescente senza alimentatore integrato» una lampada fluorescente ad attacco singolo o doppio senza alimentatore integrato; |
17. |
«lampada a scarica ad alta intensità», una lampada a scarica elettrica in cui l’arco elettrico che genera la luce è stabilizzato per l’effetto termico della parete del bulbo e l’arco ha una carica superficiale superiore a 3 watt per centimetro quadrato; |
18. |
«diodo a emissione luminosa (LED)», una sorgente luminosa che consiste in un dispositivo allo stato solido comprendente una giunzione p-n di materiale inorganico che emette una radiazione ottica quando eccitato da una corrente elettrica; |
19. |
«pacchetto LED», un insieme di uno o più LED. L’insieme può comprendere un elemento ottico e interfacce termiche, meccaniche ed elettriche; |
20. |
«modulo LED», un insieme privo di attacco che incorpora uno o più pacchetti di LED su una piastra a circuiti stampati. L’insieme può avere componenti elettrici, ottici, meccanici e termici, interfacce e un dispositivo di controllo; |
21. |
«lampada a LED», una lampada che incorpora uno o più moduli LED. La lampada può essere munita di attacco; |
22. |
«unità esterna di alimentazione della lampada», un dispositivo collocato tra l’alimentazione elettrica e una o più lampade che consente una serie di operazioni legate al funzionamento della lampada, come trasformare la tensione di alimentazione, limitare la corrente delle lampade al valore richiesto, fornire la tensione di innesco e la corrente di preriscaldamento, evitare l’innesco a freddo, correggere il fattore di potenza o ridurre l’interferenza radio. L’unità può essere progettata in modo da collegarsi a un’altra unità esterna di alimentazione di una lampada per svolgere tali funzioni. Il termine non include:
|
23. |
«dispositivo di controllo», un dispositivo elettronico o meccanico che effettua il controllo o il monitoraggio del flusso luminoso della lampada mediante mezzi diversi dalla conversione di potenza, quali interruttori timer, sensori di occupazione, fotosensori e dispositivi di regolazione della luce diurna. È inoltre possibile considerare dispositivi di controllo i regolatori d’intensità a taglio di fase (dimmer); |
24. |
«unità esterna di alimentazione della lampada», un’unità esterna di alimentazione della lampada non integrata progettata per essere montata all’esterno dell’involucro di una lampada o apparecchio di illuminazione o per essere rimossa da tale involucro senza danneggiare in modo permanente la lampada o l’apparecchio di illuminazione. |
25. |
«alimentatore», un’unità esterna di alimentazione della lampada inserita tra l’alimentazione e una o più lampade a scarica che, mediante induttanza, capacitanza o una combinazione di induttanza e capacitanza, ha la funzione principale di limitare la corrente della lampada o delle lampade al valore richiesto; |
26. |
«unità esterna di alimentazione della lampada alogena», un’unità esterna di alimentazione della lampada che trasforma la tensione di rete in tensione bassissima per le lampade alogene; |
27. |
«lampada fluorescente compatta», una lampada fluorescente che comprende tutti i componenti necessari per avviare e stabilizzare il funzionamento della lampada; |
28. |
«apparecchio di illuminazione», un apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o più lampade e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le lampade e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarli all’alimentazione elettrica; |
29. |
«utilizzatore finale», una persona fisica che acquista o che ci si aspetta che acquisti una lampada elettrica o un apparecchio di illuminazione per scopi che non rientrano tra quelli di una sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; |
30. |
«detentore finale», la persona o entità che detiene il prodotto durante la fase d’uso del suo ciclo di vita, o qualsiasi persona o entità che opera per conto di tale persona o entità. |
Ai fini degli allegati da III a V si applicano anche le definizioni di cui all’allegato II.
Articolo 3
Specifiche per la progettazione ecocompatibile
1. I prodotti elettrici di illuminazione di cui all’articolo 1 soddisfano le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato III, eccetto il caso in cui costituiscono prodotti per usi speciali.
Ogni specifica per la progettazione ecocompatibile si applica in conformità delle fasi seguenti:
|
Fase 1: 1o settembre 2013 |
|
Fase 2: 1o settembre 2014 |
|
Fase 3: 1o settembre 2016 |
A meno che non sia sostituito o salvo indicazione contraria, ciascun requisito continua a essere applicato congiuntamente a quelli introdotti in fasi successive.
2. A decorrere dal 1o settembre 2013 i prodotti per usi speciali soddisfano i requisiti in materia di informazioni sul prodotto di cui all’allegato I.
Articolo 4
Valutazione della conformità
1. Le procedure applicabili per la valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa.
2. Ai fini della valutazione della conformità a norma dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico:
a) |
contiene una copia delle informazioni sul prodotto fornite in conformità dell’allegato III, parte 3, del presente regolamento; |
b) |
integra la documentazione tecnica con le eventuali ulteriori informazioni che devono essere presenti negli allegati I, III e IV; |
c) |
specifica almeno una combinazione realistica di impostazioni e condizioni di prodotto alle quali detto prodotto rispetta il presente regolamento. |
Articolo 5
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 6
Parametri di riferimento indicativi
I parametri indicativi di riferimento per i prodotti e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’adozione del presente regolamento sono illustrati all’allegato V.
Articolo 7
Riesame
La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro tre anni dalla sua entrata in vigore e presenta i relativi risultati al forum consultivo.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
(3) GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.
(4) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(5) GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.
(6) GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1.
(7) GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3.
(8) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(9) GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3.
ALLEGATO I
Requisiti per le informazioni sul prodotto relativi alle lampade per usi speciali
1. |
Se le coordinate di cromaticità di una lampada rientrano sempre nella seguente gamma:
le coordinate di cromaticità sono dichiarate nel fascicolo tecnico elaborato ai fini della valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE che indica che tali coordinate conferiscono alla lampada il carattere di prodotto per uso speciale. |
2. |
Per tutti i prodotti per usi speciali l’uso previsto è dichiarato in tutte le forme di informazioni sul prodotto, congiuntamente all’avvertenza che tali prodotti non sono destinati a usi in altre applicazioni. Il fascicolo di documentazione tecnica elaborato ai fini della valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE elenca i parametri tecnici che conferiscono alla progettazione del prodotto la specificità per l’uso previsto. Se necessario i parametri possono essere elencati in modo da evitare di rivelare informazioni commerciali riservate connesse ai diritti di proprietà intellettuale del produttore. Se il prodotto è commercializzato in un imballaggio contenente le informazioni che devono essere indicate in maniera visibile per l’utilizzatore finale prima dell’acquisto, le seguenti informazioni sono indicate in modo chiaro ed evidente sull’imballaggio e in tutte le forme di informazione sul prodotto:
|
ALLEGATO II
Definizioni applicabili ai fini degli allegati da III a V
Ai fini degli allegati da III a V si intende per:
|
«flusso luminoso» (Φ), una quantità derivata dal flusso energetico (potenza energetica) valutando la radiazione in base alla sensibilità spettrale dell’occhio umano; in assenza di ulteriori indicazioni è riferibile al flusso luminoso iniziale; |
|
«flusso luminoso iniziale», il flusso luminoso di una lampada dopo un breve periodo di funzionamento; |
|
«flusso luminoso utile» (Φuse), la parte di flusso luminoso di una lampada che rientra nell’angolo del cono utilizzato per calcolare l’efficienza energetica della lampada di cui al punto 1.1 dell’allegato III; |
|
«intensità luminosa» (candela o cd), il quoziente di flusso luminoso emesso dalla sorgente e diffuso dall’elemento dell’angolo solido nell’elemento dell’angolo solido contenente la direzione data; |
|
«angolo del fascio», l’angolo formato da due rette immaginarie su un piano attraverso l’asse del fascio ottico, in modo che tali rette passino attraverso il centro del lato frontale della lampada e attraverso punti nei quali l’intensità luminosa è pari al 50 % dell’intensità centrale del fascio, dove l’intensità del fascio centrale corrisponde al valore dell’intensità luminosa misurata sull’asse del fascio ottico; |
|
«cromaticità», la proprietà di uno stimolo di colore definito dalle rispettive coordinate di cromaticità o dell’insieme della lunghezza d’onda dominante o complementare e dalla purezza; |
|
«temperatura di colore correlata» (Tc [K]), la temperatura di un radiatore planckiano (corpo nero) il cui colore percepito risulta il più simile a quello di uno stimolo fornito alle stesse condizioni di brillanza e in specifiche condizioni di vista; |
|
«resa cromatica» (Ra), l’effetto di un illuminante sull’aspetto cromatico degli oggetti, aspetto paragonato consciamente o inconsciamente al loro aspetto cromatico in presenza di un illuminante di riferimento; |
|
«coerenza dei colori», la deviazione massima delle coordinate di cromaticità (x e y) di un’unica lampada da un punto cromatico centrale (cx e cy), espressa mediante la dimensione dell’ellisse di MacAdam che si forma intorno al punto cromatico centrale (cx e cy); |
|
«fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada» (LLMF), il rapporto tra il flusso luminoso emesso dalla lampada in un determinato momento della vita e il flusso luminoso iniziale; |
|
«fattore di sopravvivenza della lampada» (LSF), la frazione definita del numero totale delle lampade che continuano a funzionare in un dato momento in determinate condizioni e con una determinata frequenza di accensione; |
|
«vita della lampada», il periodo di funzionamento dopo il quale la frazione del numero totale di lampade che continuano a funzionare corrisponde al fattore di sopravvivenza della lampada, in determinate condizioni e con una determinata frequenza di accensione; Per le lampade a LED, la vita della lampada è il tempo di funzionamento fra l’inizio del relativo uso e il momento in cui sopravvive solo il 50 % del numero totale di lampade o il mantenimento del flusso luminoso medio del campione passa sotto la soglia del 70 %, a seconda di quale condizione si verifichi prima; |
|
«tempo di innesco della lampada», il tempo necessario, dopo la chiusura del circuito di alimentazione, perché la lampada si accenda completamente e resti accesa; |
|
«tempo di avvio della lampada», il tempo necessario affinché la lampada, dopo l’innesco, emetta una frazione definita del flusso luminoso stabilizzato; |
|
«fattore di potenza», il rapporto tra il valore assoluto della potenza attiva e la potenza apparente in condizioni periodiche; |
|
«contenuto di mercurio della lampada», il mercurio contenuto nella lampada; |
|
«valore dichiarato», un valore di una grandezza, utilizzato a fini di specifica, stabilito per condizioni operative specificate di un prodotto. Salvo indicazione contraria, tutti i requisiti sono espressi in valori nominali; |
|
«valore nominale», un valore di una quantità utilizzato per designare e identificare un prodotto; |
|
«condizione a vuoto», la condizione in cui l’unità esterna di alimentazione della lampada collegata è alla tensione di alimentazione e l’uscita è scollegata in funzionamento normale da tutti i carichi principali per mezzo dell’apposito interruttore (i casi di lampada mancante o difettosa oppure lo scollegamento del carico non sono considerati funzionamento normale); |
|
«modo attesa», un modo del dispositivo di controllo della lampada nel quale le lampade sono spente mediante un segnale di controllo in condizioni di funzionamento normali. Si applica a un’unità esterna di alimentazione della lampada con funzione di accensione integrata connessa in via permanente all’alimentazione di rete durante l’uso normale; |
|
«segnale di controllo», un segnale digitale o analogico trasmesso al dispositivo di controllo con o senza fili per mezzo di una modulazione di voltaggio attraverso cavi di controllo distinti o per mezzo di un segnale modulato nella tensione di alimentazione; |
|
«potenza nel modo attesa», la potenza consumata dall’unità esterna di alimentazione della lampada in modalità attesa; |
|
«potenza a vuoto», la potenza consumata dall’unità esterna di alimentazione della lampada in modalità a vuoto; |
|
«ciclo di accensione», la sequenza di accensione e spegnimento della lampada a intervalli dati; |
|
«guasto prematuro», si verifica quando una lampada giunge al termine della vita dopo un periodo di funzionamento inferiore alla vita nominale, dichiarata nella documentazione tecnica; |
|
«schermo antiriflesso», un deflettore resistente, ottico o meccanico, riflettente o no, progettato per bloccare la radiazione direttamente visibile emessa dalla sorgente luminosa di una lampada direzionale, al fine di evitare un abbagliamento parziale temporaneo in caso di osservazione diretta da parte di un osservatore. Non comprende il rivestimento superficiale della sorgente luminosa nella lampada direzionale; |
|
«compatibilità», si verifica quando, per un prodotto destinato a un impianto, a essere inserito in un altro prodotto o a questo connesso mediante un collegamento fisico o senza fili,
|
ALLEGATO III
Specifiche per la progettazione ecocompatibile
1. REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA
1.1. Requisiti di efficienza energetica per le lampade direzionali
L’indice di efficienza energetica (IEE) di una lampada è calcolato con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:
dove:
Pcor rappresenta la potenza nominale misurata alla tensione d’ingresso nominale e corretta secondo la tabella 1 ove necessario. Se del caso i fattori di correzione sono cumulativi.
Tabella 1
Fattori di correzione
Ambito della correzione |
Potenza corretta (Pcor) |
Lampade funzionanti con l’unità esterna di alimentazione esterna di una lampada alogena |
|
Lampade funzionanti con l’unità esterna di alimentazione esterna di una lampada LED |
|
Lampade fluorescenti con diametro di 16 mm (lampade T5) e lampade fluorescenti ad attacco singolo a 4 pin funzionanti con l’unità esterna di alimentazione esterna della lampada fluorescente |
|
Altre lampade funzionanti con l’unità esterna di alimentazione esterna di una lampada fluorescente |
|
Lampade funzionanti con l’unità esterna di alimentazione esterna di una lampada a scarica ad alta densità |
|
Lampade compatte fluorescenti con indice di resa dei colori ≥ 90 |
|
Lampade con schermo antiriflesso |
|
Pnominale rappresenta la potenza di riferimento ottenuto dal flusso luminoso utile della lampada (Φuse) mediante la seguente formula:
Per i modelli con Φuse < 1 300 lumen:
Per i modelli con Φuse ≥ 1 300 lumen:
Φuse è definito come segue:
— |
lampade direzionali con un angolo del fascio luminoso ≥ 90° diverse da quelle a filamento munite di un’indicazione sull’imballaggio a norma del punto 3.1.2 j) del presente allegato: flusso luminoso dichiarato in un angolo del cono a 120° (Φ120°) |
— |
altre lampade direzionali: flusso luminoso dichiarato in un angolo del cono a 90° (Φ90°) |
L’IEE massimo delle lampade direzionali è indicato nella tabella 2.
Tabella 2
Data di applicazione |
Indice di massima efficienza energetica (IEE) |
|||
Lampade a filamento a tensione di rete |
Altre lampade a filamento |
Lampade a scarica ad alta intensità |
Altre lampade |
|
Fase 1 |
Se Φuse ≤ 450 lm: 1,75 |
Se Φuse ≤ 450 lm: 1,20 Se Φuse ≤ 450 lm: 0,95 |
0,50 |
0,50 |
Fase 2 |
1,75 |
0,95 |
0,50 |
0,50 |
Fase 3 |
0,95 |
0,95 |
0,36 |
0,20 |
La fase 3 si applica alle lampade a filamento a tensione di rete solo se entro il 30 settembre 2015 la Commissione, mediante una valutazione del mercato dettagliata, presenta e comunica al forum consultivo prove dell’esistenza sul mercato di lampade a tensione di rete che:
— |
rispettino il requisito di IEE massimo per la fase 3, |
— |
abbiano costi accessibili, ossia che non comportino una spesa eccessiva per la maggior parte degli utilizzatori finali, |
— |
siano ampiamente equivalenti in termini di parametri di funzionalità di interesse del consumatore alle lampade a filamento ad alta tensione disponibili alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche in termini di flusso luminoso che copre l’intero spettro di flussi luminosi di riferimento di cui alla tabella 6, |
— |
siano compatibili con gli apparecchi progettati per essere installati fra l’alimentazione di rete e la lampada a filamento disponibili alla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo i requisiti di ultima generazione in termini di compatibilità. |
1.2. Requisiti di efficienza energetica per i dispositivi di controllo
Dalla fase 2 la potenza a vuoto di un dispositivo di controllo il cui uso è previsto fra l’alimentazione e l’interruttore di accensione non deve superare 1,0 W. Dalla fase 3 il limite è di 0,50 W. Per ogni dispositivo di controllo della lampada con una potenza di uscita (P) superiore a 250 W, la potenza a vuoto è moltiplicata per P/250 W.
Dalla fase 3 la potenza in modo attesa di un dispositivo di controllo della lampada non deve superare 0,50 W.
Dalla fase 2 l’efficienza dell’unità esterna di alimentazione di una lampada alogena non può essere inferiore a 0,91 con un carico del 100 %.
2. REQUISITI DI FUNZIONALITÀ
2.1. Requisiti di funzionalità per lampade direzionali diverse dalle lampade a LED
I requisiti di funzionalità delle lampade sono indicati nella tabella 3 per le lampade fluorescenti compatte direzionali e nella tabella 4 per le lampade direzionali diverse dalle lampade fluorescenti compatte, dalle lampade LED e dalle lampade a scarica ad alta intensità.
Tabella 3
Requisiti di funzionalità per le lampade fluorescenti compatte direzionali
Parametro di funzionalità |
Fase 1 eccetto dove diversamente indicato |
Fase 3 |
Fattore di sopravvivenza della lampada a 6 000 ore |
Dal 1o marzo 2014: ≥ 0,50 |
≥ 0,70 |
Mantenimento del flusso luminoso |
A 2 000 ore: ≥ 80 % |
A 2 000 ore: ≥ 83 % A 6 000 ore: ≥ 70 % |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto |
≥ metà della vita della lampada espressa in ore ≥ 10 000 se il tempo di innesco della lampada > 0,3 s |
≥ vita della lampada espressa in ore ≥ 30 000 se il tempo di innesco della lampada > 0,3 s |
Tempo di innesco |
< 2,0 s |
< 1,5 s se P < 10W < 1,0 s se P ≥ 10W |
Tempo di avvio della lampada fino al 60 % Φ |
< 40 s o < 100 s per le lampade contenenti mercurio sotto forma di amalgama |
< 40 s o < 100 s per le lampade contenenti mercurio sotto forma di amalgama |
Tasso di guasti prematuri |
≤ 5,0 % a 500 ore |
≤ 5,0 % a 1 000 ore |
Fattore di potenza della lampada per lampade con unità di alimentazione integrata |
≥ 0,50 se P < 25W ≥ 0,90 se P ≥ 25W |
≥ 0,55 se P < 25W ≥ 0,90 se P ≥ 25W |
Resa dei colori (Ra) |
≥ 80 ≥ 65 se la lampada è prevista per un uso esterno o per applicazioni industriali a norma del punto 3.1.3 l) del presente allegato |
≥ 80 ≥ 65 se la lampada è prevista per un uso esterno o per applicazioni industriali a norma del punto 3.1.3 l) del presente allegato |
Se l’attacco della lampada è del tipo standard utilizzato anche per le lampade a filamento, dalla fase 2 la lampada è tenuta a soddisfare i requisiti di ultima generazione in termini di compatibilità con gli apparecchi progettati per essere installati fra l’alimentazione e la lampada a filamento.
Tabella 4
Requisiti di funzionalità per altre lampade direzionali (escluse le lampade fluorescenti compatte, le lampade a LED e le lampade a scarica ad alta densità)
Parametro di funzionalità |
Fasi 1 e 2 |
Fase 3 |
Vita dichiarata della lampada con un fattore di sopravvivenza del 50 % |
≥ 1 000 ore (≥ 2 000 ore in fase 2) ≥ 2 000 ore per lampade a bassissima tensione non conformi al requisito di efficienza per lampade a filamento di fase 3 di cui al punto 1.1 del presente allegato |
≥ 2 000 ore ≥ 4 000 ore per le lampade a bassissima tensione |
Mantenimento del flusso luminoso |
≥ 80 % al 75 % della vita media nominale della lampada |
≥ 80 % al 75 % della vita media nominale della lampada |
Numero di cicli di accensione |
≥ quattro volte la vita nominale della lampada espressa in ore |
≥ quattro volte la vita nominale della lampada espressa in ore |
Tempo di innesco |
< 0,2 s |
< 0,2 s |
Tempo di avvio della lampada fino al 60 % Φ |
≤ 1,0 s |
≤ 1,0 s |
Tasso di guasti prematuri |
≤ 5,0 % a 100 ore |
≤ 5,0 % a 200 ore |
Fattore di potenza della lampada con unità di alimentazione integrata |
Potenza > 25 W: ≥ 0,9 Potenza ≤ 25 W: ≥ 0,5 |
Potenza > 25 W: ≥ 0,9 Potenza ≤ 25 W: ≥ 0,5 |
2.2. Requisiti di funzionalità per le lampade a LED direzionali e non direzionali
La tabella 5 stabilisce i requisiti di funzionalità per le lampade a LED direzionali e non direzionali.
Tabella 5
Requisiti di funzionalità per le lampade a LED direzionali e non direzionali
Parametro di funzionalità |
Requisiti dalla fase 1, salvo indicazione contraria |
Fattore di sopravvivenza della lampada a 6 000 ore |
Dal 1o marzo 2014: ≥ 0,90 |
Mantenimento del flusso luminoso a 6 000 ore |
Dal 1o marzo 2014: ≥ 0,80 |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto |
≥ 15 000 se la vita nominale della lampada ≥ 30 000 ore altrimenti: ≥ metà della vita nominale della lampada espressa in ore |
Tempo di innesco |
< 0,5 s |
Tempo di avvio della lampada fino al 95 % Φ |
< 2 s |
Tasso di guasti prematuri |
≤ 5,0 % a 1 000 ore |
Resa dei colori (Ra) |
≥ 80 ≥ 65 se la lampada è prevista per un uso esterno o per applicazioni industriali a norma del punto 3.1.3 l) del presente allegato |
Coerenza dei colori |
Variazione delle coordinate di cromaticità in un’ellisse di MacAdam a sei fasi o inferiore |
Fattore di potenza della lampada (PF) per lampade con unità di alimentazione integrata |
P ≤ 2 W: nessun requisito 2 W < P ≤ 5 W: PF > 0,4 5 W < P ≤ 25 W: PF > 0,5 P > 25 W: PF > 0,9 |
Se l’attacco della lampada è del tipo standard utilizzato anche per le lampade a filamento, dalla fase 2 la lampada è tenuta a soddisfare i requisiti di ultima generazione in termini di compatibilità con gli apparecchi progettati per essere installati fra l’alimentazione e la lampada a filamento.
2.3. Requisiti di funzionalità per apparecchi progettati per essere installati fra la lampada a filamento e l’alimentazione
Dalla fase 2 gli apparecchi progettati per essere installati fra l’alimentazione e le lampade sono tenuti a soddisfare i requisiti di ultima generazione in termini di compatibilità con le lampade il cui indice di efficienza energetica (calcolato per le lampade direzionali e non direzionali conformemente al metodo stabilito al punto 1.1 del presente allegato) non è superiore a:
— |
0,24 per le lampade non direzionali (presumendo Φuse = flusso luminoso nominale totale), |
— |
0,40 per le lampade direzionali. |
Quando un dispositivo regolatore di controllo è impostato sulla posizione più bassa alla quale la lampada consuma potenza, le lampade utilizzate emettono almeno l’1 % del loro flusso luminoso a pieno carico.
Quando un apparecchio di illuminazione è commercializzato e destinato a utilizzatori finali e le lampade che quest’ultimo può sostituire sono incluse nell’apparecchio, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 874/2012, esse devono appartenere a una delle due classi energetiche più alte, con cui l’apparecchio è dichiarato compatibile.
3. REQUISITI IN MATERIA DI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
3.1. Requisiti in materia di informazioni sul prodotto per le lampade direzionali
Dalla fase 1 sono fornite le seguenti informazioni, salvo indicazione contraria.
Tali requisiti informativi non si applicano:
— |
alle lampade a filamento che non soddisfano i requisiti di efficacia della fase 2, |
— |
ai moduli LED commercializzati come parte di un apparecchio di illuminazione dal quale non è possibile la rimozione da parte dell’utilizzatore finale. |
In tutte le forme di informazione sul prodotto, l’espressione «lampada a risparmio di energia» o dichiarazioni promozionali analoghe riferite al prodotto e riguardanti l’efficacia della lampada possono essere utilizzate solo se l’indice di efficienza della lampada (calcolato secondo il metodo fissato al punto 1.1 del presente allegato) è uguale o inferiore a 0,40.
3.1.1. Informazioni indicate sulla lampada stessa
Per le lampade diverse dalle lampade a scarica ad alta intensità, il valore e l’unità (lm, K e °) del flusso luminoso nominale utile, della temperatura di colore e dell’angolo nominale del fascio di luce sono indicati con un carattere leggibile sulla superficie della lampada, previa inclusione delle informazioni in materia di sicurezza quali potenza e tensione, se vi è spazio sufficiente sulla lampada stessa senza ostruire indebitamente la luce proveniente dalla stessa.
Se vi è spazio solo per uno dei tre valori, si indica il flusso luminoso nominale utile. Se vi è spazio solo per due valori, si indicano il flusso luminoso nominale utile e la temperatura di colore.
3.1.2. Informazioni da indicare in maniera visibile sull’imballaggio e sui siti web a libero accesso prima dell’acquisto da parte dell’utilizzatore finale
Le informazioni di cui ai punti da a) fino a o) in appresso sono presentate su siti web ad accesso libero e in qualsiasi altra forma ritenuta opportuna dal produttore.
Se il prodotto è commercializzato in un imballaggio contente le informazioni che devono essere indicate in maniera visibile prima dell’acquisto da parte dell’utilizzatore finale, le informazioni devono essere indicate in modo chiaro ed evidente sull’imballaggio.
Le informazioni non devono riportare esattamente le stesse espressioni presentate di seguito. Al posto del testo è possibile utilizzare grafici, illustrazioni o simboli.
a) |
Il flusso luminoso nominale utile indicato in un carattere tipografico di dimensioni almeno doppie rispetto all’indicazione della potenza nominale della lampada; |
b) |
la vita nominale della lampada espressa in ore (non superiore alla vita nominale); |
c) |
la temperatura di colore, espressa in gradi Kelvin nonché graficamente o verbalmente; |
d) |
Il numero di cicli di accensione prima che si verifichi un guasto prematuro della lampada; |
e) |
il tempo di avvio fino al 60 % della piena emissione luminosa (può essere indicato come «piena luce istantanea» se inferiore a 1 secondo); |
f) |
se non è possibile regolare la lampada o se questa operazione può essere effettuata solo con alcuni variatori specifici è necessario indicarlo. In questo caso sul sito web del produttore si pubblica anche un elenco di variatori compatibili; |
g) |
se la lampada è progettata per un uso ottimale in condizioni non standard (per esempio una temperatura ambiente Ta ≠ 25°C o se è necessaria una specifica gestione termica), è necessario fornire informazioni su tali condizioni; |
h) |
le dimensioni della lampada in millimetri (lunghezza e diametro massimo); |
i) |
l’angolo del fascio di luce nominale espresso in gradi; |
j) |
se l’angolo del fascio di luce è ≥ 90° e il suo flusso luminoso utile definito al punto 1.1 del presente allegato è misurato in un cono a 120°, si avverte che la lampada non è idonea all’illuminazione di accento; |
k) |
se l’attacco della lampada è del tipo standard utilizzato anche con lampade a filamento ma le dimensioni della lampada differiscono da quelle della lampada a filamento che si intende sostituire, è inserita un’illustrazione che raffronta le dimensioni delle due lampade; |
l) |
è consentito indicare che la lampada è del tipo elencato nella prima colonna della tabella 6 solo se il flusso luminoso della lampada in un cono a 90° (Φ90°) non è inferiore al flusso luminoso di riferimento riportato nella tabella 6 per la potenza più bassa fra le lampade dello stesso tipo. Il flusso luminoso di riferimento è moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 7. Per le lampade a LED è inoltre moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 8; |
m) |
è consentito indicare la dichiarazione di equivalenza relativa alla potenza del tipo di lampada sostituita solo se la lampada è del tipo elencato alla tabella 6 e se il flusso luminoso della lampada in un cono a 90° (Φ90°) non è inferiore al corrispondente flusso luminoso di riferimento riportato nella tabella 6. Il flusso luminoso di riferimento è moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 7. Per le lampade a LED è inoltre moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 8. I valori intermedi del flusso luminoso e della potenza dichiarata equivalente della lampada (arrotondata a 1 W più vicino) sono calcolati con un’interpolazione lineare tra due valori adiacenti. Tabella 6 Flusso luminoso di riferimento per le dichiarazioni di equivalenza
Tabella 7 Fattori di moltiplicazione per il mantenimento del flusso luminoso
Tabella 8 Fattori di moltiplicazione per le lampade a LED
Se la lampada contiene mercurio: |
n) |
Il contenuto di mercurio della lampada espresso in X,X mg; |
o) |
Indicazione del sito web da consultare in caso di rottura accidentale della lampada per trovare istruzioni per la rimozione e il trattamento dei frammenti della lampada. |
3.1.3. Informazioni da rendere disponibili su siti web ad accesso libero e in qualsiasi altra forma ritenuta opportuna dal produttore
Come minimo, le informazioni in appresso devono essere espresse almeno come valori.
a) |
Le informazioni specificate al punto 3.1.2; |
b) |
la potenza nominale (precisione: 0,1 W); |
c) |
il flusso luminoso utile nominale; |
d) |
la vita nominale della lampada; |
e) |
il fattore di potenza della lampada; |
f) |
il fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale (fatta eccezione per le lampade a filamento); |
g) |
il tempo di innesco (espresso in X,X secondi); |
h) |
la resa del colore; |
i) |
la coerenza dei colori (solo per i LED); |
j) |
l’intensità di picco dichiarata espressa in candele (cd); |
k) |
l’angolo del fascio dichiarato; |
l) |
se prevista per un uso esterno o per applicazioni industriali, un’indicazione a tal proposito; |
m) |
la distribuzione dello spettro di potenza nella gamma 180-800 nm. Se la lampada contiene mercurio: |
n) |
istruzioni per la rimozione e il trattamento dei frammenti della lampada in caso di rottura accidentale; |
o) |
raccomandazioni sullo smaltimento della lampada al termine della vita per un riciclaggio conforme alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
3.2. Requisiti supplementari in materia di informazioni sul prodotto relative alle lampade a LED intese a sostituire lampade fluorescenti senza alimentatore integrato
Oltre ai requisiti in materia di informazioni sul prodotto di cui al punto 3.1 del presente allegato o del punto 3.1 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 244/2009, dalla fase 1 i produttori di lampade a LED intese a sostituire lampade fluorescenti senza alimentatore integrato pubblicano un avvertimento su siti web ad accesso libero e in qualsiasi altra forma ritenuta opportuna dal produttore indicante che l’efficienza energetica complessiva e la distribuzione della luce degli apparecchi che utilizzano tali lampade sono determinate dalla progettazione dell’apparecchio.
È consentito dichiarare che una lampada a LED sostituisce una lampada fluorescente senza alimentatore integrato avente una data potenza solo se:
— |
l’intensità luminosa in qualsiasi direzione attorno all’asse del tubo non devia di oltre il 25 % dall’intensità luminosa media attorno al tubo, e |
— |
il flusso luminoso della lampada a LED non è inferiore al flusso luminoso della lampada fluorescente della potenza dichiarata. Il flusso luminoso della lampada a LED è ottenuto moltiplicando la potenza dichiarata per i valori minimi di efficienza luminosa corrispondenti alla lampada fluorescente di cui al regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione (2), e |
— |
la potenza della lampada a LED non è superiore alla potenza della lampada fluorescente che dichiara sostituire. |
Il fascicolo di documentazione tecnica fornisce i dati a sostegno di tali dichiarazioni.
3.3. Requisiti in materia di informazioni sul prodotto per dispositivi diversi dagli apparecchi progettati per essere installati fra la lampada a filamento e l’alimentazione
Dalla fase 2, se gli apparecchi non sono compatibili con le lampade a risparmio di energia a norma della parte 2.3 del presente allegato, si pubblica un avvertimento che l’apparecchio non è compatibile con le lampade a risparmio di energia su siti web ad accesso libero e in qualsiasi altra forma ritenuta opportuna dal produttore.
3.4. Requisiti in materia di informazioni sul prodotto delle unità esterne di alimentazione delle lampade
Dalla fase 2, le seguenti informazioni sono pubblicate su siti web ad accesso libero e in qualsiasi altra forma ritenuta opportuna dal produttore:
— |
l’indicazione che il prodotto è destinato a essere usato come unità esterna di alimentazione di una lampada; |
— |
se del caso, l’avvertenza che il prodotto può essere utilizzato a vuoto. |
ALLEGATO IV
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano le procedure di verifica di cui al presente regolamento. Le autorità di sorveglianza del mercato forniscono le informazioni relative ai risultati delle prove agli altri Stati membri e alla Commissione.
Le autorità degli Stati membri sono tenute a utilizzare procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
1. PROCEDURA DI VERIFICA PER LAMPADE DIVERSE DALLE LAMPADE A LED E PER LAMPADE LED CHE DEVONO ESSERE SOSTITUITE NELL’APPARECCHIO PER L’ILLUMINAZIONE DALL’UTILIZZATORE FINALE
Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova un campione costituito da almeno venti lampade dello stesso modello e dello stesso produttore, se possibile ottenute in proporzione uguale da quattro fonti diverse selezionate casualmente, salvo indicazione contraria da tabella 9.
Il modello è ritenuto conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento se:
a) |
le lampade del campione sono accompagnate dalle informazioni sul prodotto richieste e corrette, |
b) |
le lampade del campione risultano conformi alle disposizioni in materia di compatibilità di cui ai punti 2.1 e 2.2. dell’allegato III, applicando i metodi e i criteri più avanzati per la valutazione della compatibilità, compresi quelli stabiliti in documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e |
c) |
la prova dei parametri delle lampade del campione di cui alla tabella 9 non evidenzia carenze di conformità nei confronti dei parametri. |
Tabella 9
Parametro |
Procedura |
||||
Fattore di sopravvivenza della lampada a 6 000 ore (solo per lampade a LED) |
La prova si conclude:
a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Conformità: prima del numero di ore prescritto possono guastarsi al massimo 2 delle 20 lampade del campione di prova. Mancata conformità: in caso contrario. |
||||
Numero di cicli di accensione prima di un guasto |
La prova si conclude quando si raggiunge il numero prescritto di cicli di accensione o se più di una lampada del campione di 20 lampade raggiunge il termine della vita, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Conformità: al raggiungimento del numero di cicli di accensione, almeno 19 lampade delle 20 del campione non presentano guasti. Mancata conformità: in caso contrario. |
||||
Tempo di innesco |
Conformità: il tempo medio di innesco delle lampade del campione di prova non è superiore al tempo di innesco prescritto maggiorato del 10 % e nessuna lampada del campione presenta un tempo di innesco doppio rispetto a quello prescritto. Mancata conformità: in caso contrario. |
||||
Tempo di avvio della lampada fino al 60 % Φ |
Conformità: il tempo medio di avvio delle lampade del campione di prova non è superiore al tempo di avvio prescritto maggiorato del 10 % e nessuna lampada del campione presenta un tempo di avvio moltiplicato per 1,5 rispetto a quello prescritto. Mancata conformità: in caso contrario. |
||||
Tasso di guasti prematuri |
La prova si conclude:
Conformità: prima del numero di ore prescritto si guasta al massimo 1 delle 20 lampade del campione di prova. Mancata conformità: in caso contrario. |
||||
Resa dei colori (Ra) |
Conformità: la Ra media delle lampade del campione di prova non è inferiore di oltre tre punti al valore prescritto e nessuna lampada del campione di prova presenta un valore Ra di oltre 3,9 punti inferiore al quello prescritto. Mancata conformità: in caso contrario. |
||||
Mantenimento del flusso luminoso al termine della vita e vita nominale (solo per le lampade a LED) |
A tal fine «termine della vita» significa il punto temporale in cui si prevede che sopravviva solo il 50 % delle lampade o che il mantenimento medio del flusso luminoso del campione passi sotto la soglia del 70 %, a seconda di quale condizione si verifichi prima Conformità: il mantenimento del flusso luminoso al termine della vita e i valori relativi alla vita della lampada ottenuti per estrapolazione dal fattore di sopravvivenza della lampada e dal mantenimento medio del flusso luminoso delle lampade del campione a 6 000 ore non sono inferiori di oltre il 10 % rispettivamente al mantenimento di flusso luminoso e alla vita nominale dichiarata nelle informazioni sul prodotto Mancata conformità: in caso contrario. |
||||
Dichiarazioni di equivalenza per lampade a retroadattamento a norma dei punti 3.1.2 l) e m) dell’allegato III |
Solo se la dichiarazione di equivalenza è verificata ai fini della conformità, è sufficiente sottoporre a prova 10 lampade, possibilmente ottenute approssimativamente nella stessa proporzione da quattro fonti scelte casualmente. Conformità: i risultati medi delle lampade del campione di prova non si scostano di oltre il 10 % dal limite, dalla soglia o dai valori dichiarati. Mancata conformità: in caso contrario. |
||||
Angolo del fascio di luce |
Conformità: i risultati medi delle lampade del campione non si scostano di oltre il 25 % dall’angolo del fascio dichiarato e il valore dell’angolo del fascio di ciascuna lampada non si scosta di oltre il 25 % dal valore nominale. Mancata conformità: in caso contrario. |
||||
Intensità di picco |
Conformità: l’intensità di picco di ciascuna lampada del campione di prova non è inferiore al 75 % dell’intensità nominale del modello. Mancata conformità: in caso contrario. |
||||
Altri parametri (compreso l’indice di efficienza energetica) |
Conformità: i risultati medi delle lampade del campione di prova non si scostano di oltre il 10 % dal limite, dalla soglia o dai valori dichiarati. Mancata conformità: in caso contrario. |
In caso contrario, il modello non è ritenuto conforme.
2. PROCEDURA DI VERIFICA PER MODULI LED CHE NON DEVONO ESSERE RIMOSSI DALL’APPARECCHIO PER L’ILLUMINAZIONE DALL’UTILIZZATORE FINALE
Ai fini delle prove illustrate oltre, le autorità degli Stati membri ottengono esemplari di prova dello stesso modello (di moduli LED o apparecchi di illuminazione, se del caso) dallo stesso produttore, se possibile in proporzione uguale presso fonti selezionate casualmente. Per quanto concerne i punti 1), 3) e 5) in appresso, il numero di fonti è almeno di quattro, se possibile. Per quanto attiene al punto 2), il numero di fonti è almeno pari a quattro se possibile, salvo il caso in cui il numero di apparecchi di illuminazione necessario per ottenere per estrazione 20 moduli LED dello stesso modello sia inferiore a quattro, nel qual caso il numero di fonti è uguale al numero di apparecchi di illuminazione necessari. Per quanto riguarda il punto 4), se i primi due apparecchi di illuminazione non superano la prova, i tre moduli successivi sottoposti a prova provengono da tre fonti diverse, se possibile.
Le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura nell’ordine impartito in appresso, fino a raggiungere una conclusione in merito alla conformità dei modelli di moduli LED o a concludere che la prova non può essere effettuata. L’espressione «apparecchio di illuminazione» si riferisce all’apparecchio contenente i moduli LED e per «prova»si intende la procedura illustrata alla parte 1 del presente allegato, fatta eccezione per il punto 4). Se il fascicolo tecnico consente di effettuare le prove a norma di ambo i punti 1) e 2), le autorità hanno la facoltà di scegliere il metodo più idoneo.
1) |
Se il fascicolo di documentazione tecnica dell’apparecchio di illuminazione consente di sottoporre a prova l’intero apparecchio in quanto lampada, le autorità eseguono la prova su venti apparecchi considerati lampade. Se il modello dell’apparecchio di illuminazione è considerato conforme, il modello dei moduli LED è ritenuto conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Se il modello dell’apparecchio di illuminazione non è considerato conforme, neanche il modello dei moduli LED è ritenuto conforme. |
2) |
In caso contrario, se il fascicolo di documentazione tecnica dell’apparecchio di illuminazione consente la rimozione del o dei moduli LED a fini di prova, le autorità ottengono un numero sufficiente di apparecchi per disporre di 20 esemplari di ciascun modello di modulo LED incorporato. Le autorità seguono le istruzioni contenute nel fascicolo di documentazione tecnica per smontare gli apparecchi di illuminazione e sottoporre a prova ciascun modello di modulo LED separatamente. Le conclusioni relative alla conformità dei modelli di moduli LED derivano dalle prove. |
3) |
In caso contrario, se il fascicolo di documentazione tecnica dell’apparecchio di illuminazione dichiara che il produttore dell’apparecchio di illuminazione ha ottenuto i moduli LED come prodotti a sé stanti muniti del marchio CE sul mercato unionale, le autorità acquisiscono 20 esemplari di ciascun modello di modulo LED sullo stesso mercato e li sottopongono a prova separatamente. Le conclusioni relative alla conformità del modello di modulo LED derivano dalle prove. Se il modello non è più disponibile sul mercato unionale la sorveglianza del mercato non può essere espletata. |
4) |
In caso contrario, se il produttore dell’apparecchio di illuminazione non ha ottenuto i moduli LED incorporati come prodotti a sé stanti muniti del marchio CE sul mercato unionale, le autorità richiedono al produttore dell’apparecchio di illuminazione di fornire una copia dei dati relativi alla prova originale del modello di modulo LED che dimostrino che questi sono conformi ai requisiti applicabili a:
Se dai dati delle prove risulta che un qualsiasi modello di modulo LED dell’apparecchio di illuminazione non è conforme ai requisiti, il modello di modulo LED è ritenuto non conforme. In caso contrario le autorità smontano un unico apparecchio di illuminazione per accertare che il modulo LED dell’apparecchio sia dello stesso tipo descritto nei dati delle prove. Se uno di essi è diverso o non può essere identificato, il modello di modulo LED è ritenuto non conforme. In caso contrario, i requisiti relativi ai cicli di accensione, ai guasti prematuri, al tempo di innesco e al tempo di avvio di cui alla tabella 5 sono sottoposti a prova su un altro apparecchio di illuminazione in funzione al regime prescritto. Durante tale operazione, la temperatura dei moduli LED è sottoposta a prova anche nei confronti dei limiti definiti. Se i risultati delle prove (diverse a quelle relative ai guasti prematuri) differiscono dai valori limite di oltre il 10 % o se l’apparecchio di illuminazione si è guastato prematuramente, si sottopongono a prova tre apparecchi supplementari. Se le medie dei risultati delle tre prove supplementari (diverse da quelle relative ai guasti prematuri e alla temperatura di esercizio) non differiscono dai valori limite di oltre il 10 %, nessuno degli apparecchi si è guastato prematuramente e la temperatura di esercizio (espressa in °C) rientra nel 10 % dei limiti definiti in ciascuno dei tre apparecchi, il modello di moduli LED è ritenuto conforme ai requisiti. In caso contrario, il modello è considerato non conforme. |
5) |
Se le prove a norma dei punti da 1) a 4) non sono possibili perché nell’apparecchio non si possono distinguere moduli LED da sottoporre a prova separatamente, le autorità sottopongono a prova i requisiti relativi ai cicli di accensione, ai guasti prematuri, al tempo di innesco e al tempo di avvio di cui alla tabella 5 su un unico apparecchio. Se i risultati delle prove differiscono dai valori limite di oltre il 10 % o se l’apparecchio di illuminazione si è guastato prematuramente, si sottopongono a prova tre apparecchi supplementari. Se le medie dei risultati delle tre prove supplementari (diverse da quelle relative ai guasti prematuri) non differiscono dai valori limite di oltre il 10 % e nessuno degli apparecchi si è guastato prematuramente, il modello di moduli LED incorporato nell’apparecchio di illuminazione è ritenuto conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. In caso contrario, il modello è considerato non conforme. |
3. PROCEDURA DI VERIFICA PER APPARECCHI PROGETTATI PER ESSERE INSTALLATI FRA LA LAMPADA A FILAMENTO E L’ALIMENTAZIONE
Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.
Le lampade del campione risultano conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento se soddisfano le disposizioni in materia di compatibilità di cui all’allegato III, punto 2.3, applicando i metodi e i criteri più avanzati per la valutazione della compatibilità, compresi quelli stabiliti in documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se si dimostra la mancata compatibilità, il modello può ancora essere ritenuto conforme se soddisfa quanto prescritto in materia di informazioni sul prodotto all’allegato III, punto 3.3 o all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.
Oltre ai requisiti in materia di compatibilità, ai fini dei requisiti di efficienza di cui al punto 1.2 dell’allegato III si sottopone a prova anche il dispositivo di controllo. La prova è eseguita su un unico esemplare di dispositivo di controllo, non su una combinazione di diversi elementi del dispositivo di controllo, anche se il modello prevede una combinazione con altri elementi per far funzionare la lampada in un dato impianto. Il modello è ritenuto conforme ai requisiti se i risultati non si scostano dai valori limite di oltre il 2,5 %. Se i risultati si scostano di oltre il 2,5 % dai valori limite, si sottopongono a prova tre unità supplementari. Il modello è considerato conforme ai requisiti se la media dei risultati delle tre prove supplementari non supera i valori limite di oltre il 2,5 %.
Oltre ai requisiti di compatibilità, gli apparecchi di illuminazione intesi per essere commercializzati agli utilizzatori finali possono inoltre essere sottoposti a prova per la presenza di lampade nell’imballaggio. Il modello è ritenuto conforme se non sono presenti lampade o se le lampade presenti appartengono alle classi energetiche previste all’allegato III, punto 2.3.
Oltre ai requisiti di compatibilità, i dispositivi regolatori di controllo sono sottoposti a prova con lampade a filamento quando il dispositivo di controllo si trova nella posizione di regolazione minima. Il modello è ritenuto conforme se, una volta installato secondo le istruzioni del produttore, le lampade forniscono almeno l’1 % del loro flusso luminoso a pieno carico.
Se il modello non soddisfa i criteri di conformità applicabili di cui sopra, è ritenuto non conforme.
ALLEGATO V
Parametri di riferimento indicativi di cui all’articolo 6
In appresso è indicata la migliore tecnologia disponibile sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, per quanto attiene agli aspetti ambientali quantificabili considerati significativi. Le caratteristiche richieste in talune applicazioni, quali un’elevata resa dei colori, possono far sì che i prodotti che offrono tali caratteristiche non soddisfino i parametri in questione.
1. EFFICIENZA DELLE LAMPADE DIREZIONALI
La lampada più efficiente presenta un indice di efficienza energetica pari a 0,16.
2. CONTENUTO DI MERCURIO DELLA LAMPADA
Esistono lampade che non contengono mercurio e sono fra le più efficienti sotto il profilo energetico.
3. EFFICIENZA DELLE UNITÀ ESTERNA DI ALIMENTAZIONE DELLE LAMPADE ALOGENE
Le unità esterna di alimentazione delle lampade alogene più efficienti presentano un’efficienza pari a 0,93.
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1195/2012 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2012
relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma koningii (MUCL 39203) per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Lyven)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti ad autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
L’impiego di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (CE 3.2.1.8) prodotto da Trichoderma koningii (MUCL 39203) è stato autorizzato a tempo indeterminato per le galline da ingrasso con il regolamento (CE) n. 828/2007 della Commissione (2). |
(3) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata domanda per un nuovo impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma koningii (MUCL 39203) per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione con la richiesta di classificare l’additivo nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere del 4 luglio 2012 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d’impiego proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (CE 3.2.1.8) prodotto da Trichoderma koningii (MUCL 39203) non ha effetti avversi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che può migliorare il rapporto mangime/peso dei tacchini da ingrasso e dei tacchini allevati per la riproduzione. L’Autorità ritiene che non occorra prescrivere un monitoraggio specifico successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (CE 3.2.1.8) prodotto da Trichoderma koningii (MUCL 39203) dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza l’impiego di questo preparato può essere autorizzato con le modalità specificate nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nel medesimo allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 184 del 14.7.2007, pag. 12.
(3) EFSA Journal 2012; 10(7):2843
ALLEGATO
Numero d’identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||
Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione |
|||||||||||||||||||||||||||
4a1642 |
Lyven |
Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8 |
|
Tacchini da ingrasso Tacchini allevati per la riproduzione |
— |
75 AXC |
— |
|
3 gennaio 2023 |
(1) AXC è il quantitativo di enzima che libera 17,2 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da xilano di avena, al minuto, a pH 4,7 e a 30 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1196/2012 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 9/2010 per quanto riguarda il tenore minimo di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione: Danisco Animal Nutrition)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’impiego di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre e tacchini da ingrasso dal regolamento (UE) n. 9/2010 della Commissione (2), per suinetti svezzati e suini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 528/2011 della Commissione (3) e per specie avicole minori, anatre escluse, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2012 della Commissione (4). |
(2) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell’autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell’autorizzazione del preparato in questione riducendo il suo tenore minimo da 2 500 U/kg a 625 U/kg per quanto riguarda l’impiego per galline ovaiole. La domanda era corredata dei dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). |
(3) |
Nel suo parere del 22 maggio 2012 (5) l’Autorità ha concluso che, alle nuove condizioni d’impiego proposte, il preparato in questione è efficace alla dose minima richiesta di 625 U/kg. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 9/2010. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 9/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 3 del 7.1.2010, pag. 10.
(3) GU L 143 del 31.5.2011, pag. 10.
(4) GU L 307 del 7.11.2012, pag. 68.
(5) The EFSA Journal 2012; 10(6):2739.
ALLEGATO
Il testo dell’allegato al regolamento (UE) n. 9/2010 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione. |
|||||||||||||||||||
4a11 |
Danisco Animal Nutrition (persona giuridica Danisco (UK) Limited) |
Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 |
|
Polli da ingrasso |
|
625 U |
|
|
13 gennaio 2020 |
||||||||||
Galline ovaiole |
625 U |
||||||||||||||||||
Anatre |
625 U |
||||||||||||||||||
Tacchini da ingrasso |
1 250 U |
(1) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,5 micromole di zuccheri riduttori (espressi in equivalenti xilosio) al minuto da un substrato di arabinoxilano di avena/farro reticolato con pH 5,3 e a 50 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/UERLs/UERL_feed_additives/Pages/index.aspx»
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1197/2012 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2012
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l’estensione dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metossifenozide, milbemectin, phenmedipham, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, quinoxifen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiacloprid, tiram e ziram
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (2) elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(2) |
Le approvazioni delle sostanze attive acetamiprid, alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metossifenozide, milbemectin, phenmedipham, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, quinoxifen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiacloprid, tiram e ziram scadranno tra il 31 luglio 2014 e il 30 novembre 2015. Sono state presentate domande di rinnovo dell’approvazione delle suddette sostanze attive. Dato che, a tali sostanze attive, si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (3), è necessario disporre di tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto del suddetto regolamento. L’approvazione delle suddette sostanze attive potrebbe infatti scadere prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto necessario prorogare la scadenza dei periodi di approvazione delle sostanze in questione. |
(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(4) |
Considerate le finalità del primo comma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengono presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza di cui all’allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data fissata prima della pubblicazione del presente regolamento o alla prima data possibile successiva alla sua pubblicazione. |
(5) |
Considerate le finalità del primo comma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotterà un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una delle sostanze attive di cui all’allegato del presente regolamento non sia rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data fissata prima del presente regolamento oppure alla data di adozione del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata laddove quest’ultima data sia posteriore. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.
(3) GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26.
ALLEGATO
La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:
1) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 73, tiram, la data 31 luglio 2014 è sostituita dalla data 30 aprile 2017; |
2) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 74, ziram, la data 31 luglio 2014 è sostituita dalla data 30 aprile 2017; |
3) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 82, quinoxifen, la data 31 agosto 2014 è sostituita dalla data 30 aprile 2017; |
4) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 89, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, la data 30 settembre 2014 è sostituita dalla data 30 aprile 2017; |
5) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 90, mepanipyrim, la data 30 settembre 2014 è sostituita dalla data 30 aprile 2017; |
6) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 91, acetamiprid, la data 31 dicembre 2014 è sostituita dalla data 30 aprile 2017; |
7) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 92, thiacloprid, la data 31 dicembre 2014 è sostituita dalla data 30 aprile 2017; |
8) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 78, chlorpropham, la data 31 gennaio 2015 è sostituita dalla data 31 luglio 2017; |
9) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 83, alpha-cypermethrin, la data 28 febbraio 2015 è sostituita dalla data 31 luglio 2017; |
10) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 84, benalaxyl, la data 28 febbraio 2015 è sostituita dalla data 31 luglio 2017; |
11) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 85, bromoxynil, la data 28 febbraio 2015 è sostituita dalla data 31 luglio 2017; |
12) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 86, desmedipham, la data 28 febbraio 2015 è sostituita dalla data 31 luglio 2017; |
13) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 88, phenmedipham, la data 28 febbraio 2015 è sostituita dalla data 31 luglio 2017; |
14) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 93, Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, la data 31 marzo 2015 è sostituita dalla data 31 luglio 2017; |
15) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 94, imazosulfuron, la data 31 marzo 2015 è sostituita dalla data 31 luglio 2017; |
16) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 95, laminarin, la data 31 marzo 2015 è sostituita dalla data 31 luglio 2017; |
17) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 96, metossifenozide, la data 31 marzo 2015 è sostituita dalla data 31 luglio 2017; |
18) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 97, S-metolachlor, la data 31 marzo 2015 è sostituita dalla data 31 luglio 2017; |
19) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 98, Gliocladium catenulatum ceppo: J1466, la data 31 marzo 2015 è sostituita dalla data 31 luglio 2017; |
20) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 99, etoxazole, la data 31 maggio 2015 è sostituita dalla data 31 luglio 2017; |
21) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 100, tepraloxydim, la data 31 maggio 2015 è sostituita dalla data 31 luglio 2017; |
22) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 109, bifenazato, la data 30 novembre 2015 è sostituita dalla data 31 luglio 2017; |
23) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della sostanza numero 110, milbemectin, la data 30 novembre 2015 è sostituita dalla data 31 luglio 2017. |
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1198/2012 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
48,7 |
MA |
84,8 |
|
TN |
104,4 |
|
TR |
89,6 |
|
ZZ |
81,9 |
|
0707 00 05 |
AL |
88,1 |
JO |
174,9 |
|
MA |
133,1 |
|
TR |
141,0 |
|
ZZ |
134,3 |
|
0709 93 10 |
MA |
140,7 |
TR |
104,3 |
|
ZZ |
122,5 |
|
0805 10 20 |
TR |
73,8 |
ZA |
51,4 |
|
ZW |
43,2 |
|
ZZ |
56,1 |
|
0805 20 10 |
MA |
70,6 |
ZZ |
70,6 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
JM |
129,1 |
MA |
106,4 |
|
TR |
82,4 |
|
ZZ |
106,0 |
|
0805 50 10 |
TR |
76,3 |
ZZ |
76,3 |
|
0808 10 80 |
CA |
157,2 |
MK |
37,9 |
|
NZ |
165,3 |
|
US |
159,7 |
|
ZA |
138,0 |
|
ZZ |
131,6 |
|
0808 30 90 |
CN |
100,5 |
TR |
135,1 |
|
US |
160,6 |
|
ZZ |
132,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1199/2012 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2012
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XIX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(5) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 858/2012 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
(6) |
Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(7) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 858/2012 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(4) GU L 255 del 21.9.2012, pag. 18.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 14 dicembre 2012
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||||||||
0407 11 00 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,00 |
|||||||||
0407 19 11 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,00 |
|||||||||
0407 19 19 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,00 |
|||||||||
0407 21 00 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
E10 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||
0407 29 10 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
E10 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||
0407 90 10 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
E10 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||
0408 11 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
0408 19 81 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
0408 19 89 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
0408 91 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
0408 99 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1200/2012 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.
(3) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
132,2 |
0 |
AR |
121,7 |
0 |
BR |
||
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
139,3 |
0 |
AR |
160,0 |
0 |
BR |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
265,2 |
10 |
AR |
216,4 |
25 |
BR |
||
324,9 |
0 |
CL |
||
221,2 |
24 |
TH |
||
0207 25 10 |
Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate |
193,1 |
0 |
BR |
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
320,8 |
0 |
BR |
304,8 |
0 |
CL |
||
0408 91 80 |
Tuorli |
468,8 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Uova sgusciate essiccate |
263,2 |
7 |
BR |
312,6 |
0 |
CL |
||
3502 11 90 |
Ovoalbumina essiccata |
712,1 |
0 |
AR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/38 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1201/2012 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2012
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2012/13 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1103/2012 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(3) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 263 del 28.9.2012, pag. 37.
(4) GU L 327 del 27.11.2012, pag. 22.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 14 dicembre 2012
(in EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 12 10 (1) |
33,26 |
1,17 |
1701 12 90 (1) |
33,26 |
4,63 |
1701 13 10 (1) |
33,26 |
1,31 |
1701 13 90 (1) |
33,26 |
4,93 |
1701 14 10 (1) |
33,26 |
1,31 |
1701 14 90 (1) |
33,26 |
4,93 |
1701 91 00 (2) |
38,40 |
6,03 |
1701 99 10 (2) |
38,40 |
2,82 |
1701 99 90 (2) |
38,40 |
2,82 |
1702 90 95 (3) |
0,38 |
0,29 |
(1) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1202/2012 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2012
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso, e i prezzi all'interno dell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale. |
(4) |
L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
(5) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2012 della Commissione (3). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
(6) |
Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(7) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e all'allegato I, parte XIX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2012 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Daniel CALLEJA
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.
(3) GU L 255 del 21.9.2012, pag. 27.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 14 dicembre 2012 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg) |
||||
Codice NC |
Descrizione |
Destinazione (1) |
Tasso della restituzione |
|
0407 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: |
|
|
|
– altre uova fresche: |
|
|
||
0407 21 00 |
– – di galline della specie Gallus domesticus |
|
|
|
|
02 |
0,00 |
||
03 |
0,00 |
|||
04 |
0,00 |
|||
|
01 |
0,00 |
||
0407 29 |
– – altri: |
|
|
|
0407 29 10 |
– – – di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie Gallus domesticus |
|
|
|
|
02 |
0,00 |
||
03 |
0,00 |
|||
04 |
0,00 |
|||
|
01 |
0,00 |
||
0407 90 |
– altri: |
|
|
|
0407 90 10 |
– – di volatili da cortile |
|
|
|
|
02 |
0,00 |
||
03 |
0,00 |
|||
04 |
0,00 |
|||
|
01 |
0,00 |
||
0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
|
|
|
– tuorli d'uovo: |
|
|
||
0408 11 |
– – essiccati: |
|
|
|
ex 0408 11 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
0,00 |
||
0408 19 |
– – altri: |
|
|
|
– – – ad uso alimentare: |
|
|
||
ex 0408 19 81 |
– – – – liquidi: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
0,00 |
||
ex 0408 19 89 |
– – – – congelati: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
0,00 |
||
– altri: |
|
|
||
0408 91 |
– – essiccati: |
|
|
|
ex 0408 91 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
0,00 |
||
0408 99 |
– – altri: |
|
|
|
ex 0408 99 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
0,00 |
(1) Le destinazioni sono indicate come segue:
01 |
paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972; |
02 |
Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia; |
03 |
Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine; |
04 |
tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03. |
DECISIONI
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/43 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2012
che abroga la decisione 2009/587/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta
(2012/778/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 7 luglio 2009, con decisione 2009/587/CE (1), a seguito di una raccomandazione della Commissione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), il Consiglio ha deciso che a Malta esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha osservato che a Malta il disavanzo pubblico si attestava al 4,7 % del PIL nel 2008, quindi molto al di sopra del valore di riferimento del 3 % del PIL, e che dal 2003 il debito pubblico lordo superava il valore di riferimento del 60 % del PIL, attestandosi al 64,1 % del PIL nel 2008 (2). |
(2) |
Il 7 luglio 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva inoltre indirizzato una raccomandazione a Malta ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, del TCE e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, (3) al fine di porre termine a tale situazione entro il 2010. La raccomandazione è stata resa pubblica. |
(3) |
Il 16 febbraio 2010, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha concluso che era stato dato seguito effettivo alla raccomandazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del TCE, ma che a Malta si erano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo la sua adozione. Il Consiglio ha pertanto adottato una raccomandazione rivista a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) intesa a prorogare di un anno il termine per correggere il disavanzo eccessivo, ossia entro il 2011. La raccomandazione è stata resa pubblica |
(4) |
A norma dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE il Consiglio abroga la propria decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo dello Stato membro in questione sia stato corretto. |
(5) |
A norma dell’articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TFUE, la Commissione fornisce i dati per l’applicazione della procedura. Nell’ambito dell’applicazione di tale protocollo gli Stati membri devono notificare i dati in materia di debito e disavanzo pubblico e altre variabili connesse due volte l’anno, entro il 1o aprile e il 1o ottobre, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4). |
(6) |
Nel valutare l’opportunità di abrogare una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo, il Consiglio dovrebbe decidere sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solo se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL nel periodo oggetto della previsione. |
(7) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito della notifica di Malta entro il 1o aprile 2012 e alle previsioni dell’autunno 2012 dei servizi della Commissione, giustificano le seguenti conclusioni:
|
(8) |
Il Consiglio ricorda che, a partire dal 2012, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, e per un periodo di tre anni, Malta dovrebbe realizzare progressi sufficienti verso la conformità con i criteri del debito conformemente all’articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. |
(9) |
A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo a Malta è stato corretto entro il termine del 2011 ed è opportuno pertanto abrogare la decisione 2009/587/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo a Malta è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2009/587/CE è abrogata.
Articolo 3
Malta è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY
(1) GU L 202 del 4.8.2009, pag. 42.
(2) Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2008 sono stati successivamente rivisti, rispettivamente al 4,6 % del PIL e al 62,0 % del PIL.
(3) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
(4) GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.
(5) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/45 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’11 dicembre 2012
relativa alla nomina di un membro titolare neerlandese e di un membro supplente neerlandese del Comitato delle regioni
(2012/779/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo neerlandese,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. C.H.J. (Cor) LAMERS. |
(3) |
Un seggio di membro supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. F. (Frank) de VRIES, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
a) |
quale membro titolare:
e |
b) |
quale membro supplente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.
(2) GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/46 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2012
sui diritti d’accesso al repertorio centrale europeo delle raccomandazioni di sicurezza e delle risposte ricevute stabiliti dall’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/780/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010, la Commissione europea ha istituito la banca dati europea delle raccomandazioni di sicurezza, divenuta operativa nel febbraio 2012. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010, il repertorio di cui al paragrafo 1 contiene tutte le raccomandazioni di sicurezza emesse dalle autorità investigative per la sicurezza a norma dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, nonché le risposte ricevute. La banca dati comprende inoltre le raccomandazioni di sicurezza emesse dalle autorità investigative per la sicurezza ricevute da paesi terzi. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) n. 996/2010, le autorità investigative per la sicurezza hanno pieno accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1. |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 996/2010, la Commissione ha chiesto il parere della rete europea delle autorità investigative per la sicurezza dell’aviazione civile. |
(5) |
Le raccomandazioni di sicurezza sono evidentemente pubbliche in quanto spesso concludono le relazioni sulle inchieste di sicurezza, che sono pubbliche a norma del regolamento (UE) n. 996/2010. Inoltre, le raccomandazioni di sicurezza possono anche essere emesse tramite lettere, dichiarazioni/relazioni interinali o studi in materia di sicurezza. In tutti questi casi, la loro disponibilità pubblica rappresenta un forte incentivo per i destinatari a rispondere e migliorare la sicurezza del sistema dell’aviazione. |
(6) |
Lo status delle risposte alle raccomandazioni di sicurezza non è definito nel regolamento (UE) n. 996/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce le misure concernenti i diritti d’accesso al repertorio europeo delle raccomandazioni di sicurezza istituite a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile che contiene le raccomandazioni di sicurezza emesse o ricevute dalle autorità investigative per la sicurezza nonché le risposte alle raccomandazioni di sicurezza da esse emesse.
Articolo 2
Status delle raccomandazioni di sicurezza
Tutte le raccomandazioni di sicurezza contenute nella banca dati di cui all’articolo 1 devono essere messe a disposizione del pubblico mediante un sito internet.
Articolo 3
Status delle risposte alle raccomandazioni di sicurezza
1. L’accesso alle risposte alle raccomandazioni di sicurezza è limitato ai destinatari delle raccomandazioni di sicurezza.
2. I destinatari di una raccomandazione di sicurezza possono richiedere l’accesso alle risposte contenute nella banca dati di cui all’articolo 1, in particolare le autorità dell’aviazione civile degli Stati membri e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea. Anche le autorità investigative per la sicurezza esterne all’Unione europea possono richiedere l’accesso alle risposte contenute nella banca dati di cui all’articolo 1.
3. I destinatari delle raccomandazioni di sicurezza presentano la propria richiesta alla Commissione europea.
4. La Commissione europea valuta la richiesta e decide caso per caso se essa sia giustificata e praticabile.
Articolo 4
Utilizzo delle informazioni della banca dati
Le raccomandazioni di sicurezza e le loro risposte non possono essere utilizzate per attribuire colpe o responsabilità.
Articolo 5
Status degli eventi nel settore dell'aviazione civile connessi alle raccomandazioni di sicurezza
L’accesso agli eventi nel settore dell’aviazione civile connessi alle raccomandazioni di sicurezza di cui all’articolo 1 è definito nel regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile scambiate in conformità alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e nel regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Articolo 6
Accesso ai documenti e protezione dei dati personali
La presente decisione non pregiudica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4).
La presente decisione si applica conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35.
(2) GU L 294 del 13.11.2007, pag. 3.
(3) GU L 295 del 14.11.2007, pag. 7.
(4) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(5) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(6) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
Rettifiche
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/48 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 92 del 30 marzo 2012 )
A pagina 5, all’articolo 2, primo comma:
anziché:
«Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui i regolamenti indicati all’articolo 1 prevedono una cauzione la costituzione di una garanzia come definita all’articolo 3, anche se designata con termini diversi da “cauzione ‘garanzia’ ”.»,
leggi:
«Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui i regolamenti indicati all’articolo 1 prevedono la costituzione di una garanzia come definita all’articolo 3, anche se designata con termini diversi da “garanzia”.»
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/48 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 237 del 4 settembre 2008 )
Alla pagina 12, articolo 14, paragrafo 1, lettera a):
anziché:
«il rispetto delle condizioni per l’approvazione dei programmi di attività;»
leggi:
«il rispetto delle condizioni relative al riconoscimento;»