ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.341.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
Sommario |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 153/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1109/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 per quanto riguarda i metodi equivalenti per l’individuazione della presenza di Trichine (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/898/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica la decisione 2009/852/CE concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/899/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica la decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria (4). |
(5) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adeguamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein, |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è modificato come segue:
1. |
al punto 12 [regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 viene aggiunto il seguente trattino:
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2. |
al primo trattino (decisione 2009/852/CE della Commissione) dei punti 16 [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto il seguente trattino:
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3. |
al secondo trattino (decisione 2009/861/CE della Commissione) del punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto il seguente trattino:
|
4. |
al punto 54 [regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione] della parte 6.2 viene aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
Al primo trattino (decisione 2009/852/CE della Commissione) del punto 54zzzh [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto il seguente trattino:
«— |
32011 D 0898: Decisione di esecuzione 2011/898/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011 (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 22).» |
Articolo 3
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 739/2011 e (UE) n. 1109/2011 e delle decisioni di esecuzione 2011/898/UE e 2011/899/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo SEE (5).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 196 del 28.7.2011, pag. 3.
(2) GU L 287 del 4.11.2011, pag. 23.
(3) GU L 345 del 29.12.2011, pag. 22.
(4) GU L 345 del 29.12.2011, pag. 28.
(5) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 154/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/648/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto concerne l’inclusione del Belgio nella lista degli Stati membri indenni dalla malattia di Aujeszky (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/879/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica gli allegati II e IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/112/UE della Commissione, del 17 febbraio 2012, che modifica l’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per animali, sperma, ovuli ed embrioni e provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti (3). |
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda. |
(5) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è modificato come segue:
1. |
Al punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Al punto 84 (decisione 2008/185/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
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3. |
Al punto 3a (direttiva 2009/158/CE del Consiglio) della parte 8.1 e al punto 4a (direttiva 2009/158/CE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
I testi delle decisioni di esecuzione 2011/648/UE, 2011/879/UE e 2012/112/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29o settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo SEE siano pervenute al Comitato misto SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 260 del 5.10.2011, pag. 19.
(2) GU L 343 del 23.12.2011, pag. 105.
(3) GU L 50 del 23.2.2012, pag. 51.
(4) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 155/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la raccomandazione 2011/25/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE, dopo il punto 51 [Regolamento (UE) n. 575/2011 della Commissione], è inserito il punto seguente:
«52. |
32011 H 0025: raccomandazione 2011/25/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari (GU L 11 del 15.1.2011, pag. 75).» |
Articolo 2
I testi della raccomandazione 2011/25/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE siano pervenute al Comitato misto SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 11 del 15.1.2011, pag. 75.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/6 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 156/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
l’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 144/2012 del 13 luglio 2012 (1). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, sui requisiti di omologazione per i veicoli a motore relativamente all’accesso e alla manovrabilità del veicolo e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (2) deve essere integrato nell’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato II, capitolo 1, dell’accordo, dopo il punto 45zzm [Regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione] è inserito il punto seguente:
«45zzn. |
32012 R 0130: Regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, sui requisiti di omologazione per i veicoli a motore relativamente all’accesso e alla manovrabilità del veicolo e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 43 del 16.2.2012, pag. 6).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 130/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 29.
(2) GU L 43 del 16.2.2012, pag. 6.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/7 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 157/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
il regolamento (UE) n. 64/2012 della Commissione, del 23 gennaio 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) (1) deve essere integrato nell’accordo SEE. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo agli indicatori di cambio marcia e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) deve essere integrato nell’accordo SEE. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
Al punto 45zx (direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
al punto 45zzl [regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione] è aggiunto il testo seguente: «modificato da:
|
3. |
Dopo il punto 45zzn [Regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione] è aggiunto il punto seguente:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 64/2012 e (UE) n. 65/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 28 del 31.1.2012, pag. 1.
(2) GU L 28 del 31.1.2012, pag. 24.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/8 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 158/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (1). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1007/2011 abroga la direttiva 73/44/CEE (2) del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE (3) e 2008/121/CE (4) integrate nell’accordo SEE che devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XI dell’allegato II dell’accordo SEE è modificato come segue:
1. |
È soppresso il testo dei punti 3 (direttiva 73/44/CEE del Consiglio), 4a (direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 4c (direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). |
2. |
Dopo il punto 4c (direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il punto seguente:
|
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) n. 1007/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo SEE (5).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1.
(2) GU L 83 del 30.3.1973, pag. 1.
(3) GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1.
(4) GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29.
(5) È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/9 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 159/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
l’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 146/2012 del 13 luglio 2012 (1). |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2012 della Commissione, del 1o febbraio 2012, che modifica, per quanto attiene alla sostanza fenossimetilpenicillina, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2), deve essere integrato nell’accordo. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2012 della Commissione, del 1o febbraio 2012, che modifica, per quanto riguarda la sostanza altrenogest, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (3), deve essere integrato nell’accordo. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 86/2012 della Commissione, del 1o febbraio 2012, che modifica, per quanto attiene alla sostanza Lasalocid, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (4), deve essere integrato nell’accordo. |
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 107/2012 della Commissione, dell’8 febbraio 2012, che modifica, relativamente alla sostanza octenidina dicloridrato, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (5), deve essere integrato nell’accordo. |
(6) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 122/2012 della Commissione, del 13 febbraio 2012, che modifica, relativamente alla sostanza metilprednisolone, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (6), deve essere integrato nell’accordo. |
(7) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 123/2012 della Commissione, del 13 febbraio 2012, che modifica, per quanto riguarda la sostanza monepantel, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (7), deve essere integrato nell’accordo. |
(8) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2012 della Commissione, dell’8 marzo 2012, che modifica, relativamente alla sostanza nitroxinil, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (8), deve essere integrato nell’accordo. |
(9) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 202/2012 della Commissione, dell’8 marzo 2012, che modifica, relativamente alla sostanza fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (9), deve essere integrato nell’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato II, capitolo XIII dell’accordo, al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] sono aggiunti i trattini seguenti:
«— |
32012 R 0084: Regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2012 della Commissione, del 1o febbraio 2012 (GU L 30 del 2.2.2012, pag. 1). |
— |
32012 R 0085: Regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2012 della Commissione, del 1o febbraio 2012 (GU L 30 del 2.2.2012, pag. 4). |
— |
32012 R 0086: Regolamento di esecuzione (UE) n. 86/2012 della Commissione, del 1o febbraio 2012 (GU L 30 del 2.2.2012, pag. 6). |
— |
32012 R 0107: Regolamento di esecuzione (UE) n. 107/2012 della Commissione, dell'8 febbraio 2012 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 25). |
— |
32012 R 0122: Regolamento di esecuzione (UE) n. 122/2012 della Commissione, del 13 febbraio 2012 (GU L 40 del 14.2.2012, pag. 2). |
— |
32012 R 0123: Regolamento di esecuzione (UE) n. 123/2012 della Commissione, del 13 febbraio 2012 (GU L 40 del 14.2.2012, pag. 4). |
— |
32012 R 0201: Regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2012 della Commissione, dell’8 marzo 2012 (GU L 71 del 9.3.2012, pag. 37). |
— |
32012 R 0202: Regolamento di esecuzione (UE) n. 202/2012 della Commissione, dell’8 marzo 2012 (GU L 71 del 9.3.2012, pag. 40).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 84/2012, (UE) n. 85/2012, (UE) n. 86/2012, (UE) n. 107/2012, (UE) n. 122/2012, (UE) n. 123/2012, (UE) n. 201/2012 e (UE) n. 202/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (10).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 31.
(2) GU L 30 del 2.2.2012, pag. 1.
(3) GU L 30 del 2.2.2012, pag. 4.
(4) GU L 30 del 2.2.2012, pag. 6.
(5) GU L 36 del 9.2.2012, pag. 25.
(6) GU L 40 del 14.2.2012, pag. 2.
(7) GU L 40 del 14.2.2012, pag. 4.
(8) GU L 71 del 9.3.2012, pag. 37.
(9) GU L 71 del 9.3.2012, pag. 40.
(10) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 160/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 273/2012 della Commissione, del 27 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione (1) dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali, deve essere integrato nell’accordo SEE. |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato II, capitolo XIII dell’accordo SEE, al punto 15 h [regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio] è aggiunto il trattino seguente:
«— |
32012 R 0273: Regolamento (UE) n. 273/2012 della Commissione, del 27 marzo 2012 (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 11).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 273/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 90 del 28.3.2012, pag. 11.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/12 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 161/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 223/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico (1), deve essere integrato nell’accordo SEE. |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato II, capitolo XIV dell’accordo SEE, al punto 1 [regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il trattino seguente:
«— |
32012 R 0223: Regolamento (UE) n. 223/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012 (GU L 75 del 15.3.2012, pag. 12).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 223/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 75 del 15.3.2012, pag. 12.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/13 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 162/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2012/2/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’ossido di rame (II), l’idrossido di rame (II) e il carbonato basico di rame come principi attivi nell’allegato I della direttiva (1), deve essere integrata nell’accordo SEE. |
(2) |
La direttiva 2012/3/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bendiocarb come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2), deve essere integrata nell’accordo SEE. |
(3) |
La decisione 2012/77/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione del flufenoxuron per il tipo di prodotto 18 nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (3), deve essere integrata nell’accordo SEE. |
(4) |
La decisione 2012/78/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4), deve essere integrata nell’accordo SEE. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è così modificato:
1. |
Al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:
|
2. |
Dopo il punto 12zzf [regolamento (UE) n. 440/2010 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:
|
Articolo 2
I testi delle direttive 2012/2/UE e 2012/3/UE e delle decisioni 2012/77/UE e 2012/78/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo SEE (5).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 37 del 10.2.2012, pag. 60.
(2) GU L 37 del 10.2.2012, pag. 65.
(3) GU L 38 dell’11.2.2012, pag. 47.
(4) GU L 38 dell’11.2.2012, pag. 48.
(5) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/14 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 163/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 109/2012 della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (sostanze CMR) (1), deve essere integrato nell’accordo SEE. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 125/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (2), deve essere integrato nell’accordo SEE. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato II, capitolo XV dell’accordo SEE, al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i trattini seguenti:
«— |
32012 R 0109: Regolamento (UE) n. 109/2012 della Commissione, del 9 febbraio 2012 (GU L 37, del 10.2.2012, pag. 1), |
— |
32012 R 0125: Regolamento (UE) n. 125/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012 (GU L 41, del 15.2.2012, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 109/2012 e (UE) n. 125/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 37 del 10.2.2012, pag. 1.
(2) GU L 41 del 15.2.2012, pag. 1.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/15 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 164/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (1), deve essere integrata nell’accordo SEE. |
(2) |
La decisione 2009/886/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la decisione 2002/364/CE relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (2), rettificata dalla GU L 348 del 29.12.2009, pag. 94, deve essere integrata nell’accordo SEE. |
(3) |
La decisione 2011/869/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la decisione 2002/364/CE relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (3), deve essere integrata nell’accordo SEE. |
(4) |
La decisione 2009/886/CE abroga la decisione 2009/108/CE (4) che è inserita nell’accordo e che, di conseguenza, deve essere abrogata ai sensi dell’accordo SEE. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XXX dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
Al punto 2 (direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
2. |
Al punto 3 il primo trattino (decisione 2002/364/CE della Commissione) è soppresso. |
3. |
Al punto 3 (decisione 2002/364/CE della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:
|
Articolo 2
I testi della direttiva 2011/100/UE, della decisione 2009/886/CE, rettificata dalla GU L 348 del 29.12.2009, pag. 94, e della decisione 2011/869/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo SEE (5).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 341 del 22.12.2011, pag. 50.
(2) GU L 318 del 4.12.2009, pag. 25.
(3) GU L 341 del 22.12.2012, pag. 63.
(4) GU L 39 del 10.2.2009, pag. 34.
(5) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/16 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 165/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione n. E3, del 19 ottobre 2011, concernente il periodo transitorio quale definito all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato VI dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 4.2 (decisione n. E2) dell’allegato VI dell’accordo SEE è aggiunto il punto seguente:
«4.3 |
32012 D 0114(01): Decisione n. E3, del 19 ottobre 2011, concernente il periodo transitorio quale definito all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 12 del 14.1.2012, pag. 6).» |
Articolo 2
I testi della decisione n. E3 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU C 12 del 14.1.2012, pag. 6.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 166/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione n. U4, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all’articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004, e all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 (1). |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato VI dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 9.3 (decisione n. U3) dell’allegato VI dell’accordo SEE è aggiunto il punto seguente:
«9.4. |
32012 D 0225(01): Decisione n. U4, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all’articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004, e all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 57 del 25.2.2012, pag. 4).» |
Articolo 2
I testi della decisione n. U4 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU C 57 del 25.2.2012, pag. 4.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/18 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 167/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (1). |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato IX dell’accordo SEE è modificato come segue:
1) |
al punto 29b (direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
2) |
al punto 29d (direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
Articolo 2
I testi della direttiva 2010/73/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 1.
(2) È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/19 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 168/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2010/44/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica (4), rettificata dalla GU L 179 del 14.7.2010, pag. 16. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 30b (direttiva 2007/16/CE della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE sono inseriti i punti seguenti:
«30c. |
32010 R 0583: Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 1). |
30d. |
32010 R 0584: Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 16). |
30e. |
32010 L 0043: Direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 42). |
30f. |
32010 L 0044: Direttiva 2010/44/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 28), rettificata dalla GU L 179 del 14.7.2010, pag. 16.» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 583/2010 e (UE) n. 584/2010 e delle direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE, rettificata dalla GU L 179 del 14.7.2010, pag. 16, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (5).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 176 del 10.7.2010, pag. 1.
(2) GU L 176 del 10.7.2010, pag. 16.
(3) GU L 176 del 10.7.2010, pag. 42.
(4) GU L 176 del 10.7.2010, pag. 28.
(5) È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/21 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 169/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (1). |
(2) |
È opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato XI dell’accordo SEE, al punto 1a (decisione 2009/766/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:
«, modificata da:
— |
32011 D 0251: Decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011 (GU L 106 del 27.4.2011, pag. 9).» |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2011/251/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 106 del 27.4.2011, pag. 9.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/22 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 170/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2009/978/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, che modifica la decisione 2002/622/CE che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (1). |
(2) |
È opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato XI dell’accordo SEE, al punto 5ch (decisione 2002/622/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:
«, modificata da:
— |
32009 D 0978: Decisione 2009/978/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009 (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 50).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2009/978/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 336 del 18.12.2009, pag. 50.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
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L 341/23 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 171/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 580/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per quanto riguarda la durata dell’Agenzia (1). |
(2) |
È opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato XI dell’accordo SEE, al punto 5cp [regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32011 R 0580: Regolamento (UE) n. 580/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 (GU L 165 del 24.6.2011, pag. 3).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 580/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 165 del 24.6.2011, pag. 3.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
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L 341/24 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 172/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (1). |
(2) |
È opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato XI dell’accordo SEE, al punto 5cr (decisione 2005/50/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:
«, modificata da:
— |
32011 D 0485: Decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione, del 29 luglio 2011 (GU L 198 del 30.7.2011, pag. 71).» |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2011/485/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 198 del 30.7.2011, pag. 71.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
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L 341/25 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 173/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (1). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 531/2012 abroga il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che è integrato nell’accordo e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XI dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 5cu [regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XI dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:
«32012 R 0531: Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
a) |
All’articolo 1, paragrafo 6, è aggiunto il seguente paragrafo: “Qualora alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 173/2012, del 28 settembre 2012, che integra il presente regolamento nell’accordo SEE, la Banca centrale europea non abbia pubblicato il tasso di cambio euro/corona islandese, si applica il tasso di cambio pubblicato alla stessa data dalla banca centrale islandese. Ai fini dei limiti successivi e delle tariffe massime di cui all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 1 e all’articolo 12, paragrafo 1, i tassi di cambio di riferimento applicati per determinare i valori rivisti sono, nel caso della corona islandese e in assenza di una pubblicazione corrispondente della Banca centrale europea, quelli pubblicati dalla banca centrale islandese due mesi prima della data a decorrere dalla quale si applicano tali valori.” |
b) |
All’articolo 1, paragrafo 7, è aggiunto il seguente paragrafo: “Qualora alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 173/2012, del 28 settembre 2012, che integra il presente regolamento nell’accordo SEE, la Banca centrale europea non abbia pubblicato il tasso di cambio euro/corona islandese, si applica il tasso di cambio pubblicato alla stessa data dalla banca centrale islandese. Ai fini dei limiti successivi e delle tariffe massime di cui all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 2 e all’articolo 13, paragrafo 2, i tassi di cambio di riferimento applicati per determinare i valori rivisti sono, nel caso della corona islandese e in assenza di una pubblicazione corrispondente della Banca centrale europea, la media dei tassi di cambio pubblicati dalla banca centrale islandese due, tre e quattro mesi prima della data a decorrere dalla quale si applicano tali valori.” » |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 531/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012 oppure, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.
(2) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.
(3) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
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L 341/27 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 174/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la raccomandazione 2011/750/UE della Commissione, dell’8 settembre 2011, relativa al sostegno a un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza basate sul 112 («chiamate eCall») (1). |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XI dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 26 j (raccomandazione 2005/698/CE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo SEE è inserito il punto seguente:
«26k. |
32011 H 0750: Raccomandazione 2011/750/UE della Commissione, dell’8 settembre 2011, relativa al sostegno a un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza basate sul 112 (“chiamate eCall”) (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 46).» |
Articolo 2
I testi della raccomandazione 2011/750/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che siano state effettuate al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 303 del 22.11.2011, pag. 46.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/28 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 175/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno integrare nell’accordo SEE la raccomandazione 2010/572/UE della Commissione, del 20 settembre 2010, relativa all’accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato XI dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 26k (raccomandazione 2011/750/UE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo SEE è inserito il punto seguente:
«26 l. |
32010 H 0572: Raccomandazione 2010/572/UE della Commissione, del 20 settembre 2010, relativa all’accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 35).» |
Articolo 2
I testi della raccomandazione 2010/572/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 251 del 25.9.2010, pag. 35.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/29 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 176/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 135/2012 del 13 luglio 2012 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/291/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:
1) |
al punto 37db (decisione 2008/163/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: «, modificata da:
|
2) |
dopo il punto 37dh (decisione 2011/274/UE della Commissione) è inserito il punto seguente:
|
Articolo 2
I testi della decisione 2011/291/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 16.
(2) GU L 139 del 26.5.2011, pag. 1.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/31 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 177/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 135/2012 del 13 luglio 2012 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato XIII dell’accordo, al punto 37di (decisione 2011/291/UE del Consiglio) è inserito il punto seguente:
«37dj. |
32011 R 0454: Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “applicazioni telematiche per i passeggeri” del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 454/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 16.
(2) GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/32 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 178/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione n. 135/2012 del Comitato misto SEE, del 13 luglio 2012 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto concerne i sistemi per il rilevamento di esplosivi (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile sull’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea (3). |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:
1) |
al punto 66ha [regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
|
2) |
al punto 66he [regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2011 e del regolamento (UE) n. 1141/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 16.
(2) GU L 281 del 28.10.2011, pag. 12.
(3) GU L 293 dell’11.11.2011, pag. 22.
(4) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 179/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 135/2012 del 13 luglio 2012 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1147/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che dà esecuzione alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile sull’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/8042/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, recante modifica della decisione 2010/774/UE della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione per quanto concerne l’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:
1) |
al punto 66he [regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
|
2) |
al punto 66hf [decisione C (2010) 774 definitivo della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 1147/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 16.
(2) GU L 294 del 12.11.2011, pag. 7.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/34 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 180/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 135/2012 del 13 luglio 2012 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1149/2011 della Commissione, del 21 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 66q [regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32011 R 1149: Regolamento (UE) n. 1149/2011 della Commissione, del 21 ottobre 2011 (GU L 298 del 16.11.2011, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 1149/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3), o alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 163/2011 del 19 dicembre 2011 (4), se successiva.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 16.
(2) GU L 298 del 16.11.2011, pag. 1.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(4) GU L 76 del 15.3.2012, pag. 51.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/35 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 181/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(2) |
La direttiva 2011/83/UE abroga, a decorrere dal 13 giugno 2014, la direttiva 85/577/CEE del Consiglio (2) e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che sono integrate nell’accordo SEE e che devono di conseguenza essere abrogate ai sensi del medesimo a decorrere dal 13 giugno 2014. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XIX dell’accordo SEE è così modificato:
1) |
dopo il punto 7h (direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:
|
2) |
ai punti 7a (direttiva 93/13/CEE del Consiglio) e 7e (direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue: «, modificata da:
|
3) |
il testo dei punti 3 (direttiva 85/577/CEE del Consiglio) e 3a (direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 13 giugno 2014. |
Articolo 2
I testi della direttiva 2011/83/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
(2) GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.
(3) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
(4) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/36 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 182/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 109/2012 del 15 giugno 2012 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 954/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (2). |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 7f [regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XIX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32011 R 0954: Regolamento (UE) n. 954/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011 (GU L 259 del 4.10.2011, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 954/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 270 del 4.10.2012, pag. 31.
(2) GU L 259 del 4.10.2011, pag. 1.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/37 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 183/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/631/UE della Commissione, del 21 settembre 2011, che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (1). |
(2) |
La decisione di esecuzione 2011/631/UE abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la decisione 2010/728/UE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo SEE e che occorre pertanto abrogare ai sensi dell’accordo SEE a decorrere dal 1o gennaio 2013. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:
1) |
dopo il punto 1fc (decisione 2010/728/UE della Commissione) è inserito il punto seguente:
|
2) |
il testo del punto 1fc (decisione 2010/728/UE della Commissione) è soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2013. |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2011/631/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 247 del 24.9.2011, pag. 47.
(2) GU L 313 del 30.11.2010, pag. 13.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/38 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 184/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/740/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE, 2007/742/CE, 2009/543/CE e 2009/544/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (1). |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
ai punti 2d (decisione 2006/799/CE della Commissione), 2da (decisione 2007/64/CE della Commissione), 2y (decisione 2007/506/CE della Commissione) e 2zc (decisione 2007/742/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
ai punti 2v (decisione 2009/544/CE della Commissione) e 2z (decisione 2009/543/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue: «, modificata da:
|
Articolo 2
I testi della decisione 2011/740/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (2), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 297 del 16.11.2011, pag. 64.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(3) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/39 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 185/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012, del 26 luglio 2012 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all’approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 21apd (decisione 2011/638/UE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo è inserito il punto seguente:
«21ape. |
32010 R 0606: Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all’approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25).». |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 606/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 38.
(2) GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/40 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 186/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012, del 26 luglio 2012 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/92/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che introduce il questionario da utilizzare ai fini della prima relazione relativa all’attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 21at (direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo è inserito il punto seguente:
«21ata. |
32011 D 0092: Decisione 2011/92/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che introduce il questionario da utilizzare ai fini della prima relazione relativa all’attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (GU L 37 dell’11.2.2011, pag. 19).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2011/92/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 115/2012, del 15 giugno 2012 (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 38.
(2) GU L 37 dell’11.2.2011, pag. 19.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(4) GU L 270 del 4.10.2012, pag. 270
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/41 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 187/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2011/37/UE della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (1). |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 32e (direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32011 L 0037: Direttiva 2011/37/UE della Commissione, del 30 marzo 2011 (GU L 85 del 31.3.2011, pag. 3).». |
Articolo 2
I testi della direttiva 2011/37/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 85 del 31.3.2011, pag. 3.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/42 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 188/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2012 del 15 giugno 2012 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione delegata 2012/186/UE della Commissione, del 3 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato XXI dell’accordo, al punto 7b (direttiva 2009/42/CE), è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32012 D 0186: Decisione delegata 2012/186/UE della Commissione, del 3 febbraio 2012 (GU L 101 dell’11.4.2012, pag. 5)». |
Articolo 2
I testi della decisione 2012/186/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 270 del 4.10.2012, pag. 43.
(2) GU L 101 dell’11.4.2012, pag. 5.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/43 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 189/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione, dell’11 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro (1) |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato XXI dell’accordo SEE, dopo il punto 18z1 [regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione], è inserito il punto seguente:
«18z2. |
32011 R 0349: Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione, dell’11 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 3).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 349/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 97 del 12.4.2011, pag. 3.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/44 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 190/2012
del 28 settembre 2012
che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione, del 12 luglio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (1). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1793/2003 della Commissione (2), integrato nell’accordo SEE, è scaduto e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(3) |
La presente decisione riguarda la normativa in materia di vino. Tale normativa non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell’introduzione al protocollo 47 dell’accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo 47 dell’accordo SEE è così modificato:
1) |
il testo del punto 7 [regolamento (CE) n. 1793/2003 della Commissione] è soppresso; |
2) |
al punto 11 [regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: All’articolo 70 bis è aggiunto quanto segue: “Gli Stati EFTA, quando interessati, seguono le procedure di cui all’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 70 bis, paragrafo 2, e all’articolo 70 bis, paragrafo 4.” » |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 670/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012 a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3) o, se successivo, il giorno dell’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 102/2012 del 30 aprile 2012 (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6.
(2) GU L 262 del 14.10.2003, pag. 10.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(4) GU L 248 del 13.9.2012, pag. 40.