ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.337.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2012/763/UE |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2012/764/UE |
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2012/766/UE |
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 dicembre 2012, che modifica la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica [notificata con il numero C(2012) 8900] ( 1 ) |
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2012/767/UE |
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 dicembre 2012, che designa un laboratorio UE di riferimento per l’afta epizootica e abroga la decisione 2006/393/CE [notificata con il numero C(2012) 8901] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2012
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea
(2012/763/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con alcuni altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio a norma dell’articolo XXIV:6 dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, nel quadro dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania. |
(2) |
I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. |
(3) |
Tali negoziati si sono conclusi e un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea («accordo») è stato siglato il 31 maggio 2012. |
(4) |
È opportuno firmare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
S. CHARALAMBOUS
(1) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1169/2012 DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2012
che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 (2) che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001. |
(2) |
Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012. |
(3) |
Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 di avere deciso di mantenerli nell’elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata. Nel caso di talune persone e gruppi è stata fornita una modifica della motivazione. |
(4) |
Il Consiglio ha riesaminato integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento. A tale riguardo, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentategli dai soggetti interessati. |
(5) |
Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell’allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per combattere il terrorismo (3), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune, e che essi dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. |
(6) |
È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, è sostituito dall’elenco figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(2) GU L 165 del 26.6.2012, pag. 12.
(3) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.
ALLEGATO
ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1
1. PERSONE
1. |
ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), nato l’11.8.1960 in Iran. Passaporto: D9004878 |
2. |
AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia saudita), cittadinanza saudita |
3. |
AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia saudita), cittadinanza saudita |
4. |
ARBABSIAR Manssor (pseudonimo Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15 marzo 1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto: C2002515 (iraniano); passaporto: 477845448 (USA). Documento d’identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA) |
5. |
BOUYERI, Mohammed (pseudonimi: Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), nato l’8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) – membro dell’«Hofstadgroep» |
6. |
FAHAS, Sofiane Yacine, nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra» |
7. |
IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimi: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese |
8. |
MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimi: ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555 |
9. |
SHAHLAI Abdul Reza (pseudonimi: Abdol Reza Shala’i; Abd-al Reza Shalai; Abdorreza Shahlai; Abdolreza Shahla’i; Abdul-Reza Shahlaee; Hajj Yusef; Haji Yusif; Hajji Yasir; Hajji Yusif; Yusuf Abu-al-Karkh), nato all’incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran |
10. |
SHAKURI Ali Gholam, nato all’incirca nel 1965 a Teheran, Iran |
11. |
SOLEIMANI Qasem (pseudonimi: Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), nato l’11.3.1957 in Iran. Cittadinanza iraniana. Passaporto: 008827 (diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore generale |
2. GRUPPI E ENTITÀ
1. |
«Organizzazione Abu Nidal» — «ANO», (anche nota come «Consiglio rivoluzionario Fatah»; «Brigate rivoluzionarie arabe»; «Settembre nero»; «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti») |
2. |
«Brigata dei martiri di Al-Aqsa» |
3. |
«Al-Aqsa e.V.» |
4. |
«Al-Takfir» e «Al-Hijra» |
5. |
«Babbar Khalsa» |
6. |
«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People’s Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine |
7. |
«Gama’a al-Islamiyya», (anche noto come «Al-Gama’a al-Islamiyya») («Islamic Group» – «IG») |
8. |
«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente») |
9. |
«Hamas» (incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem») |
10. |
«Hizbul Mujahideen» — «HM» |
11. |
«Hofstadgroep» |
12. |
«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo») |
13. |
«International Sikh Youth Federation» — «ISYF» |
14. |
«Khalistan Zindabad Force» — «KZF» |
15. |
«Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (anche noto come «KADEK» o come «KONGRA-GEL») |
16. |
«Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE» |
17. |
«Ejército de Liberaciòn Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale») |
18. |
«Jihad islamica palestinese» — «PIJ» |
19. |
«Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP» |
20. |
«Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (anche noto come «Comando generale del PFLP») |
21. |
«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia») |
22. |
«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — DHKP/C» (anche noto come «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria») o come «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione») |
23. |
«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso») |
24. |
«Stichting Al Aqsa» (anche noto come «Stichting Al Aqsa Nederland» o come «Al Aqsa Nederland») |
25. |
«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [anche noto come «Kurdistan Freedom Falcons», o come «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)] |
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1170/2012 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Articolo consistente in una ghirlanda di fiori artificiali di colori diversi; si tratta di un’imitazione di una ghirlanda hawaiana detta «lei». Ogni fiore è composto da due pezzi di tessuto colorato tagliati a forma di petali di fiore. Ogni fiore è separato dal fiore successivo da un tubo di plastica trasparente a forma di gambo di fiore. Un filo sottile collega i tubi di plastica e i fiori formando un cerchio di un diametro pari a circa 30 cm a forma di ghirlanda di fiori. (Si veda la fotografia n. 662) (1) |
6702 90 00 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3 a) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 6702 e 6702 90 00. L’articolo assomiglia a una ghirlanda di fiori ed è destinato a essere indossato attorno al collo come una «lei». L’articolo non è escluso dal capitolo 67 ai sensi della nota 3 b), poiché i fiori artificiali non sono composti da un pezzo unico, dato che ciascun fiore consiste in due pezzi di tessuto tagliato a forma di petali di fiore e che l’assemblaggio dei petali e dei gambi per mezzo di un filo sottile è un procedimento analogo alla legatura, all’incollamento o all’incastratura di parti una nell’altra. L’articolo riproduce nella forma un prodotto naturale [cfr. note esplicative del SA alla voce 6702, 1) e 3)], anche se non è necessariamente identico al prodotto naturale. La classificazione alla voce 7117 in quanto minuterie di fantasia è esclusa poiché l’articolo non costituisce una minuteria di fantasia bensì un’imitazione di una ghirlanda di fiori ed è destinato a essere indossato attorno al collo come una «lei». Pertanto l’articolo non rientra nei termini della voce 7117 (minuterie di fantasia). È altresì esclusa la classificazione alla voce 9505 in quanto oggetto per feste, per carnevale o per altri divertimenti poiché l’articolo non è disegnato, fabbricato e riconosciuto esclusivamente in quanto tale. Non contiene impressioni, ornamenti, simboli né iscrizioni e non è pertanto destinato a essere usato in occasione di una festività specifica (cfr. anche le note esplicative della NC alla voce 9505). La «lei» serve inoltre a decorare una persona e non una stanza, tavola ecc. Non è neppure parte di un abito di fantasia indossato a carnevale [cfr. anche le note esplicative del SA alla voce 9505, A) 1) e 3)]. È altresì esclusa la classificazione alla voce 6307 in quanto manufatto confezionato, poiché la voce 6702 (oggetti confezionati di fiori artificiali) è la voce che fornisce la descrizione più specifica ai sensi della norma generale 3 a) per l’interpretazione della nomenclatura combinata. L’articolo deve pertanto essere classificato con il codice NC 6702 90 00«oggetti confezionati di fiori artificiali di altre materie (diverse dalle materie plastiche)». |
(1) La fotografia ha carattere puramente informativo.
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1171/2012 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Fatte salve le misure vigenti nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Articolo tessile confezionato destinato a contenere piccoli oggetti. L’articolo è costituito da due pezze quasi rettangolari di stoffa a maglia, aventi le stesse dimensioni, sovrapposte e cucite insieme su tre lati. All’estremità superiore i bordi sono girati e cuciti in modo da formare un orlo, munito di un cordoncino e un bloccacordone come elemento per la chiusura. All’estremità inferiore presenta due bordi arrotondati. Da chiuso l’articolo ha la forma di un sacchetto di lunghezza pari a circa 12,5 cm e di larghezza, misurata al fondo, pari a circa 6,5 cm e si restringe verso l’alto. (Cfr. fotografia n. 665) (1) |
6307 90 10 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, delle note 7, lettera f) e 8, lettera a), della sezione XI, della nota 1 del capitolo 63, nonché del testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 10. L’articolo non è destinato a contenere oggetti specifici. Non presenta una forma particolare né allestimenti interni. Poiché dalla forma dell’articolo non è possibile desumere la funzione cui è destinato, esso non può essere considerato un «contenitore simile» ai sensi della voce 4202. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 4202. L’articolo deve pertanto essere classificato al codice NC 6307 90 10, in quanto «altro manufatto confezionato a maglia». |
(1) La fotografia ha carattere puramente informativo.
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1172/2012 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Salviettine di stoffa non tessuta di dimensioni approssimative di 15 cm x 20 cm, contenute in buste di plastica individuali e destinate alla vendita al minuto. Le salviettine sono impregnate di acqua (98,32 %), glicole propilenico (1 %), profumo (0,3 %), tetrasodium EDTA (0,2 %), estratto di aloe vera (0,1 %), bronopolo (0,05 %), acido citrico (0,02 %), miscela di metilcloroisotiazolinone e metilisotiazolinone (0,01 %). Sulla base delle informazioni fornite, il prodotto è usato come salviettina rinfrescante. |
3307 90 00 |
La classificazione è a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 della sezione VI, della nota 4 del capitolo 33 e del testo dei codici NC 3307 e 3307 90 00. La classificazione alla voce 3401 è esclusa in quanto il prodotto non contiene sapone o detergente [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 3401, esclusione c)]. Poiché il prodotto è utilizzato come salviettina rinfrescante, e non per la conservazione o la cura della pelle, e contiene profumo, ne è esclusa la classificazione alla voce 3304. Benché il prodotto contenga una piccola quantità di estratto di aloe vera, con funzione di cura della pelle, ciò non è sufficiente a determinare il carattere essenziale del prodotto. Il prodotto è conforme alle condizioni di cui alla nota 4 del capitolo 33 [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 3307, punto V, 5)]. Il prodotto deve essere pertanto classificato alla voce 3307 come altri prodotti per profumeria o per toletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove. |
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1173/2012 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2012
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso Camerano (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Queso Camerano», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 101 del 4.4.2012, pag. 6.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.3. Formaggi
SPAGNA
Queso Camerano (DOP)
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1174/2012 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2012
recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Abbacchio Romano (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione delle modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 507/2009 della Commissione (2). |
(2) |
La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare modificando il termine di apposizione del marchio d’identificazione degli agnelli. |
(3) |
La Commissione ha esaminato la modifica in questione e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 di detto regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano» è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il documento unico degli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU L 151 del 16.6.2009, pag. 27.
ALLEGATO I
La seguente modifica è approvata per il disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano».
La modifica consiste nell’aumento del termine di apposizione del marchio d’identificazione dell’IGP «Abbacchio Romano» sull’agnello. Il suddetto termine passa da 10 a 20 giorni dopo la nascita dell’animale.
ALLEGATO II
DOMANDA DI MODIFICA
Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.
Domanda di modifica ai sensi dell’articolo 9
«ABBACCHIO ROMANO»
N. CE: IT-PGI-0105-0972-23.2.2012
IGP ( X ) DOP ( )
1. Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica
— |
|
Denominazione del prodotto |
— |
|
Descrizione del prodotto |
— |
|
Zona geografica |
— |
☒ |
Prova dell’origine |
— |
|
Metodo di ottenimento |
— |
|
Legame |
— |
|
Etichettatura |
— |
|
Condizioni nazionali |
— |
|
Altro [da precisare] |
2. Tipo di modifica
— |
☒ |
Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa |
— |
|
Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati |
— |
|
Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato (articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006) |
— |
|
Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006) |
3. Modifica (modifiche):
Punto 4.4. Prova dell’origine: si richiede di posporre l’apposizione della marca identificativa dell’«Abbacchio Romano» IGP non oltre 20 giorni dalla nascita dell’animale, invece dei 10 giorni.
Tale esigenza nasce dalla necessità di evitare l’insorgere di infezioni al padiglione auricolare che in alcuni casi ha determinato la distruzione della carcassa, con danno economico all’allevatore. Questo fenomeno è stato registrato soprattutto nei periodi caldi.
DOCUMENTO UNICO
Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
«ABBACCHIO ROMANO»
N. CE: IT-PGI-0105-0972-23.2.2012
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione
«Abbacchio Romano»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.1. |
Carni fresche (e frattaglie) |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
L’Indicazione geografica protetta (IGP) «Abbacchio Romano» è riservata esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati nel territorio di cui al punto 4. All’atto dell’immissione al consumo la carne di «Abbacchio Romano» presenta le seguenti caratteristiche:
colore: rosa chiaro e grasso di copertura bianco;
tessitura: fine;
consistenza: compatta, leggermente infiltrata di grasso.
L’IGP «Abbacchio Romano» può essere immesso al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono: intero; mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche, spalla, cosciotto; costolette; testa e coratella (cuore, polmone e fegato).
La carcassa di «Abbacchio Romano» deve presentare alla macellazione le seguenti caratteristiche: peso carcassa a freddo, senza pelle, con testa e corata: massimo 8 kg; colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatto sui muscoli interni della parete addominale); consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità); colore del grasso: bianco; consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto, sulla massa adiposa che sovrasta l’attacco della coda, a temperatura ambiente di 18-20 °C); copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa, non eccessivamente i reni.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
La materia prima dell’«Abbacchio Romano» IGP è costituita dalla carne e da parti di agnelli maschi e femmine appartenenti ai tipi genetici più diffusi nell’area geografica: razza Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci, Merinizzata Italiana e suoi incroci. Gli agnelli vengono macellati tra 28 e 40 gg. di età, sino a 8 kg di peso morto. Inoltre, gli animali destinati alla produzione di «Abbacchio Romano» IGP dovranno essere identificati, non oltre 20 giorni dalla nascita, mediante apposizione sull’orecchio sinistro d’idonea fascetta o bottone auricolare contenente sul fronte il codice di identificazione dell’allevamento completo di lettere e cifre e, sul retro, il numero progressivo dell’animale.
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
Gli agnelli devono essere nutriti con latte materno (allattamento naturale). È consentita l’integrazione pascolativa di alimenti naturali ed essenze spontanee.
Le pecore matricine usufruiscono di pascoli naturali, prati-pascolo ed erbai tipici dell’area geografica di produzione di cui al punto 4. È ammesso il ricorso all’integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l’utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
La nascita, l’allevamento e la macellazione devono avvenire nel territorio della Regione Lazio.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.
—
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
La carne di «Abbacchio Romano» deve essere immessa al consumo provvista di contrassegno, costituito dal logo specifico, a garanzia dell’origine e dell’identificazione del prodotto.
La marchiatura deve essere effettuata al mattatoio. La carne è posta in vendita confezionata secondo i tagli descritti al punto 3.2.
La confezione reca obbligatoriamente sull’etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:
— |
la designazione «Abbacchio Romano» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari, indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o «I.G.P.», |
— |
il logo deve essere impresso sulla superficie della carcassa, in corrispondenza della faccia esterna dei tagli, |
— |
il logo è costituito da un perimetro quadrato composto da tre linee colorate, verde, bianco e rosso, interrotto in alto da una linea ondulata rossa che si collega ad un ovale rosso all’interno del perimetro e contenente una testa di agnello stilizzata. Il perimetro è interrotto, in basso, dalla scritta a caratteri maiuscoli rossi «I.G.P.». In basso, all’interno del perimetro quadrato, è riportata l’indicazione del prodotto «ABBACCHIO» in caratteri maiuscoli di colore giallo, e «ROMANO» a caratteri maiuscoli di colore rosso. |
La denominazione «Abbacchio Romano» deve figurare in lingua italiana.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
Tutto il territorio della Regione Lazio.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
L’intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedoclimatiche, quali rilievi di varia natura, monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali, una temperatura media annuale variabile tra 13-16 °C e precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1 000-1 500 mm nelle pianure interne fino ai 1 800-2 000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini, di sfruttare le condizioni migliori per l’allevamento degli ovini, senza provocare stress all’animale.
Gli «abbacchi» sono allevati allo stato brado e semibrado e nutriti con latte materno (allattamento naturale). Le pecore matricine usufruiscono di pascoli naturali, prati-pascolo ed erbai tipici dell’area geografica di produzione di cui al punto 4; gli abbacchi e le pecore matricine non sono soggetti a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione; nel periodo estivo è consentita la tradizionale pratica della monticazione.
5.2. Specificità del prodotto
La carne di «Abbacchio Romano» si distingue per il suo colore rosa chiaro e il grasso di copertura bianco; la tessitura fine; la consistenza compatta, leggermente infiltrata di grasso. Queste caratteristiche rendono l’«Abbacchio Romano» noto nella stessa gastronomia regionale tanto da ricoprire un ruolo fondamentale nella cucina romana e laziale dando origine a circa cento piatti diversi.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
L’«Abbacchio Romano» ha, fin da tempi remoti, un forte legame con la ruralità regionale, dimostrato non solo dall’importanza che l’allevamento ovino ha nell’economia e nelle tradizioni dell’intera Regione Lazio, ma anche e soprattutto dalla reputazione che lo stesso ha da sempre dimostrato di possedere presso il consumatore. I fattori naturali consentono alle pecore matricine di utilizzare i prati naturali e i prati-pascolo, in modo da conferire particolari qualità al latte destinato all’alimentazione degli agnelli, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualità anche per l’omogeneità delle caratteristiche della carne. Il prodotto IGP ha, infatti, una notevole influenza sulla stessa gastronomia regionale, ricoprendo un ruolo fondamentale nella cucina romana e laziale, tanto da dare origine a circa cento piatti diversi. A livello sociale il legame tra prodotto e territorio è dimostrato dalle numerose sagre, feste campestri e manifestazioni popolari che hanno come oggetto l’«Abbacchio Romano» e che si svolgono su tutto il territorio della Regione Lazio. Particolare è anche l’utilizzo del termine romanesco Abbacchio, che risulta essere univoco nella Regione Lazio. Infatti, dal vocabolario romanesco di Chiappino si chiama «abbacchio» il figlio della pecora ancora lattante o da poco svezzato; «agnello» il figlio della pecora che ha quasi un anno di età e già due volte tosato. A Firenze non si fa distinzione l’uno e l’altro si chiamano «agnello». Anche una serie di operazioni che vengono eseguite sull’«abbacchio» sono caratterizzate da una terminologia romanesca quale ad esempio «sbacchiatura» o «abbacchiatura» (macellazione degli abbacchi).
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) e infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1175/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2012
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sale Marino di Trapani (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Sale Marino di Trapani», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 99 del 3.4.2012, pag. 18.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.8 Altri prodotti dell’allegato I del trattato
ITALIA
Sale Marino di Trapani (IGP)
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1176/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2012
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato suol funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Μανταρίνι Χίου» (Mandarini Chiou), presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Nessuna opposizione ufficiale ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento è stata formulata nei confronti della registrazione in parola. |
(3) |
Tuttavia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (3), entrato in vigore successivamente alla suddetta domanda di registrazione, prevede, all’allegato I, Parte B, Parte 2, Sezione II, punto B, che il rapporto minimo zucchero-acidità richiesto per i frutti di questa specie è di 7,5:1. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, le autorità elleniche hanno adattato il documento unico interessato su questo punto. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione di cui all’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il documento unico aggiornato figura all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tuti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 19 del 24.1.2012, pag. 11.
(3) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO I
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
1.6. Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
GRECIA
Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (IGP)
ALLEGATO II
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ ΧΙΟΥ» (MANDARINI CHIOU)
No CE: EL-PGI-0005-0709-27.06.2008
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione
«Μανταρίνι Χίου» (Mandarini Chiou)
2. Stato membro o paese terzo
Grecia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6 – |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Il «Mandarini Chiou», mandarino della specie Citrus deliciosa Tenore e della varietà comune di Chios (varietà mediterranea comune), presenta le seguenti caratteristiche:
Caratteristiche fisiche:
forma |
: |
sferica, appiattita ai poli |
peso |
: |
60-150 gr |
dimensioni |
: |
55-70 mm |
buccia |
: |
1,5-3,5 mm, si stacca facilmente dalla polpa. |
numero di carpelli |
: |
7-14, si staccano facilmente dalla polpa. |
numero di spicchi |
: |
8-24 piccoli, endospermi poliembrionici. |
Caratteristiche organolettiche:
il frutto ha una colorazione giallo-arancione, polpa tenera, saporita, l’aroma è pronunciato, la buccia piuttosto rugosa e di colore leggermente tendente all’arancione.
Caratteristiche chimiche:
tenore in succo |
: |
33-45% |
concentrazione di zuccheri |
: |
>9,0 Brix |
acidità |
: |
0,7-1,75% |
zuccheri/acidi (indice di maturazione) |
: |
7,5-1 |
Oli essenziali:
a titolo indicativo vanno citati: l’alfa-tuiene, l’alfa-pinene, il canfene, il beta-pinene, il beta-mircene, l’ometilanisolo, il p-cimene, il d-limonene, il gamma-terpinene, il linalolo, il beta-cariofillene. Il principale componente, che presenta la maggior concentrazione, è il d-limonene, seguito dal gamma-terpinene. Gli oli essenziali vengono estratti dal frutto intero oppure unicamente dalla buccia, utilizzando mezzi meccanici, e la quantità estratta dipende da vari fattori quali il grado di maturazione del frutto ed il metodo adoperato.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
—
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
La coltivazione, la produzione, la raccolta, la cernita e la calibratura del prodotto «Mandarini Chiou» devono avere luogo nella zona geografica delle isole di Chios, di Psara e di Inousses.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.
—
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
Il «Mandarini Chiou» trasformato in prodotto della confetteria, in succo o in altro tipo di prodotto come gli oli essenziali deve essere etichettato conformemente alla «Comunicazione della Commissione – orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)» (GU C341 del 16.12.2010, pagine. 3 e 4).
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La protezione della denominazione è richiesta per le isole di Chios, di Psara e di Inousses.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
Condizioni connesse alla natura del terreno – Il substrato roccioso è caratterizzato da sedimenti alluvionali originati dal disgregarsi delle rocce calcaree. La maggior parte dei terreni è argillosa, ricca di calcio attivo totale (CaCO3), fattori edafici favorevoli alla coltivazione del «Mandarini Chiou».
Condizioni climatiche – Il clima della regione è caratterizzato dai seguenti elementi:
|
presenza dei cosiddetti venti annuali (i meltemi che, nell’area mediterranea, si manifestano unicamente nel mar Egeo), che riducono le variazioni termiche (rendendo così il clima più mite e proteggendo, in generale, i frutti dal gelo) e scacciano le nuvole; |
|
elevato soleggiamento durante tutto l’anno (a Chios si registra il maggior numero di ore senza nuvole di tutta la Grecia) e, in particolare, nel periodo in cui soffiano i meltemi, in cui la durata del soleggiamento è massima e |
|
deboli variazioni annuali di temperatura e, quindi, inverni miti e di breve durata nonché estati fresche. |
Queste caratteristiche climatiche, unite ai seguenti fattori: a) mantenimento dell’elevata temperatura delle acque di superficie (>22°C) anche in autunno, b) ubicazione dei terreni che consente un elevato soleggiamento e c) condizioni legate al suolo, menzionate al paragrafo precedente, oltre ad incidere sulle dimensioni e sulla qualità dei frutti prodotti, hanno favorito la produzione di un tasso elevato di zucchero grazie al forte soleggiamento, unito ad elevate temperature diurne che rafforzano la fotosintesi ed alla rapida dissoluzione degli acidi dovuta alle elevate temperature notturne.
Zuccheri
Indice di acido citrico
e, di conseguenza, il sapore dolce e l’aroma intenso.
Condizioni antropogene – La coltivazione del prodotto «Μandarini Chiou» non soltanto è un’attività praticata ininterrottamente da molti decenni, sia pure con i dovuti adeguamenti, ma ha dato anche origine alla costruzione di edifici adeguati e di pratiche perfettamente consone a questo tipo di produzione. Tali pratiche possono essere descritte come segue:
— |
nell’architettura peculiare di numerose costruzioni-case appartenenti ai proprietari delle aziende agricole. Gli edifici sono costruiti in mezzo ai frutteti e si compongono in generale di due piani, il che permette di vigilare meglio sulle coltivazioni; |
— |
nel metodo di irrigazione, praticato mediante un sistema di canali e di argani per estrarre acqua di buona qualità dai pozzi. Va sottolineato che i sistemi di irrigazione dell’isola furono messi a punto durante il secolo XIV dai genovesi che costruirono anche sistemi di drenaggio all’epoca davvero unici al mondo; |
— |
nello sviluppo di abili tecniche raccolta. Stando ad alcune fonti, gli abitanti di Chios erano gli unici in Grecia in grado di cogliere correttamente i frutti dall’albero con una tecnica appropriata, ovvero servendosi di forbici e, successivamente, tagliando il ramo in modo da lasciare attaccato al frutto soltanto il peduncolo onde evitare che rami troppo lunghi potessero danneggiare i frutti durante il trasporto negli appositi secchi e casse; |
— |
nelle pratiche e nei metodi di fertilizzazione delle coltivazioni che prevedono, in particolare, l’utilizzo generalizzato di letame di bovini, ovini, caprini e pollame, allevati dagli stessi agrumicoltori. L’uso del letame, pur continuando ad essere una delle principali opzioni scelte per apportare nutrimento agli alberi, tende a scomparire, vista la difficoltà di reperirne quantitativi sufficienti; |
— |
nelle pratiche e nei metodi adottati per la protezione dalle gelate, inclusi i fuochi controllati, i muri di recinzione («toichogyria») e l’impianto molto fitto degli alberi (distanza minima tra gli alberi di 2-2,5 m, ovvero circa 100 alberi piantati per 1 000 m2). |
5.2. Specificità del prodotto
Il «Mandarini Chiou» è uno dei prodotti agricoli tradizionali più rinomati di tutta la Grecia e, insieme al «Mastiha Chiou», è il prodotto più importante di tutta la prefettura. Esso è molto ricercato per il suo sapore particolare e per l’aroma intenso e caratteristico. La varietà di mandarino prodotto a Chios è unica. Ha fama di essere una delle migliori al mondo e in assoluto la più aromatica. Anche quando sono ancora acerbi, i mandarini sono talmente profumati che chi li assaggia è immediatamente tradito dalla persistenza del loro aroma. L’aroma che emana dai frutteti di «Mandarini Chiou» è talmente intenso che l’isola è nota, sia in Grecia che all’estero, come «Chios la profumata». Questa descrizione non sorprende il visitatore dato che – così si dice – i profumi della regione di Campos lo raggiungono quando è ancora in mare, fin dal momento in cui ha inizio il suo periplo nel cuore verde dell’isola.
La richiesta del «Mandarini Chiou» di ottenere la tutela dell’indicazione geografica protetta poggia dunque sulla sua fama, a sua volta fondata su una qualità del tutto particolare. La denominazione «Mandarini Chiou» è stata consacrata sul mercato della frutta fresca sin dalla fine del XIX secolo per identificare e richiedere un prodotto molto apprezzato, originale, coltivato a Chios, dall’aroma assolutamente caratteristico, dal sapore particolare, coltivato secondo modalità che hanno contribuito a conferirgli un valore commerciale anch’esso del tutto particolare.
Per mantenere intatte le caratteristiche precipue del frutto, dopo la raccolta lo si avvolgeva in carta. Questa pratica fu un’invenzione dei produttori di Chios e non veniva utilizzata in nessun’altra zona della Grecia. La più antica testimonianza scritta del fatto che a Chios si incartassero i mandarini risale allo scrittore francese A. Testevuide, nella rivista francese dedicata ai viaggi dal titolo Le Tour du Monde, nel 1878.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
L’eccezionale reputazione del prodotto deriva dalla combinazione delle sue precipue caratteristiche innate e degli efficaci interventi dell’uomo.
Ad ogni modo, il «Mandarini Chiou» gode di grande reputazione presso i consumatori, sia in Grecia che all’estero, soprattutto a causa del suo aroma caratteristico e del suo sapore unico, qualità che in passato hanno contribuito notevolmente alla prosperità dell’economia locale ed allo sviluppo del commercio con i paesi europei (Cecoslovacchia, Bulgaria, Romania, Serbia, Polonia, Germania). Tutte queste particolarità vengono citate in numerosissimi scritti di celebri viaggiatori (Galland, Testevuide, Zolotas, Tombazis, Sgouros e Sotiriadou).
Alla reputazione di questo prodotto ha contribuito in modo determinante anche l’ambiente naturale, in particolare le condizioni connesse ai terreni e le condizioni climatiche della regione. La diffusione delle caratteristiche peculiari del prodotto è stata notevolmente facilitata dal fatto che la sua coltura si è perfettamente integrata nel contesto economico e commerciale della comunità locale.
Infine, la reputazione del prodotto «Mandarini Chiou» è anche ascrivibile in ampia misura alle caratteristiche particolari della regione geografica in cui si coltiva il mandarino. Non è quindi un caso se l’isola di Chios è denominata «Chios la profumata».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]
http://www.minagric.gr/greek/data/Allin1_for%20CD01.pdf
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1177/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2012
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Scottish Wild Salmon (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione "Scottish Wild Salmon", presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 101 del 4.4.2012, pag. 13.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
REGNO UNITO
Scottish Wild Salmon (IGP)
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/29 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1178/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2012
recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV, nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e nelle sottodivisioni 22-32 per le navi battenti bandiera svedese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.
ALLEGATO
N. |
75/TQ44 |
Stato membro |
Svezia |
Stock |
POK/2A34. |
Specie |
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
Zona |
IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 |
Data |
19.11.2012 |
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/31 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1179/2012 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2012
recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami di vetro trarrebbero benefici dall’introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami di vetro ottenuti dai rifiuti cessano di essere considerati rifiuti. Occorre che tali criteri garantiscano un elevato livello di tutela ambientale e lascino impregiudicata la classificazione dei rottami di vetro come rifiuti adottata dai paesi terzi. |
(2) |
Le relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea indicano l’esistenza di un mercato e di una domanda per i rottami di vetro da utilizzare come materia prima nell’industria produttrice di vetro. I rottami di vetro dovrebbero pertanto essere sufficientemente puri e soddisfare le norme o specifiche pertinenti richieste da tale industria. |
(3) |
I criteri per determinare quando alcuni tipi di rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti devono garantire che i rottami di vetro ottenuti mediante un’operazione di recupero soddisfino i requisiti tecnici dell’industria produttrice di vetro, siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comportino impatti generali negativi sull’ambiente o la salute umana. Dalle relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea si ricava che i criteri proposti per definire i rifiuti impiegati come materiale nell’operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento, nonché i rottami di vetro ottenuti dal recupero, soddisfano i suddetti obiettivi, in quanto dovrebbero creare le condizioni per la produzione di rottami privi di proprietà pericolose e sufficientemente esenti da composti non vetrosi. |
(4) |
Per garantire il rispetto dei criteri è opportuno prevedere la pubblicazione delle informazioni sui rottami di vetro che hanno cessato di essere considerati rifiuti e l’istituzione di un sistema di gestione. |
(5) |
Per consentire agli operatori di conformarsi ai criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, occorre lasciar trascorrere un congruo periodo di tempo prima che il presente regolamento divenga applicabile. |
(6) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce criteri atti a determinare in quali casi i rottami di vetro destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro attraverso processi di rifusione cessano di essere rifiuti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1. «rottame di vetro»: rottame derivante dal recupero di rifiuti di vetro;
2. «detentore»: la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di vetro;
3. «produttore»: detentore che cede a un altro detentore dei rottami di vetro che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;
4. «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che introduce nel suo territorio doganale dei rottami di vetro che hanno cessato di essere considerati rifiuti;
5. «personale qualificato»: personale che, per esperienza o formazione, possiede le competenze necessarie per monitorare e valutare le caratteristiche dei rottami di vetro;
6. «controllo visivo»: il controllo dei rottami di vetro che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
7. «partita»: un lotto di rottami di vetro destinato a essere spedito da un produttore a un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.
Articolo 3
Criteri pertinenti ai rottami di vetro
I rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. |
i rottami ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I; |
2. |
i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I; |
3. |
i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato I; |
4. |
il produttore ha rispettato i requisiti di cui agli articoli 4 e 5; |
5. |
i rottami di vetro sono destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione. |
Articolo 4
Dichiarazione di conformità
1. Il produttore o l’importatore stila, per ciascuna partita di rottami di vetro, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’allegato II.
2. Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami di vetro. Il produttore o l’importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.
Articolo 5
Sistema di gestione
1. Il produttore applica un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui all’articolo 3.
2. Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:
a) |
monitoraggio della qualità dei rottami di vetro ottenuti dall’operazione di recupero di cui al punto 1 dell’allegato I (che comprenda anche campionamento e analisi); |
b) |
controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero di cui al punto 2 dell’allegato I; |
c) |
monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3 dell’allegato I; |
d) |
osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di vetro; |
e) |
registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a c); |
f) |
revisione e miglioramento del sistema di gestione; |
g) |
formazione del personale. |
3. Il sistema di gestione prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, nell’allegato I.
4. Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del 9 luglio 2008, che sia stato accreditato a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che sia stato accreditato o abbia ottenuto l’abilitazione a norma di detto regolamento, si accerta che il sistema di gestione soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni. Solo i verificatori con i seguenti ambiti di accreditamento o di abilitazione sulla base dei codici NACE, come specificato nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sono ritenuti possedere una sufficiente esperienza specifica per la verifica di cui al presente regolamento:
— |
* Codice NACE 38 (Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali); oppure |
— |
* Codice NACE 23.1 (Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro). |
5. L’importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente.
Il sistema di gestione del fornitore deve essere certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato da un organismo preposto che ha ricevuto una valutazione «orizzontale» positiva per tale attività dall’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008; o da un verificatore ambientale che sia stato accreditato o abbia ottenuto l’abilitazione da un organismo di accreditamento o di abilitazione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 e che è anche sottoposto a una valutazione «orizzontale» a norma dell’articolo 31 del suddetto regolamento, rispettivamente.
I verificatori che intendono operare in paesi terzi devono ottenere un accreditamento specifico o un’abilitazione, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 765/2008, o dal regolamento (CE) n. 1221/2009 e dalla decisione 2011/832/UE della Commissione (5).
6. Il produttore consente l’accesso al sistema di gestione alle autorità competenti che lo richiedano.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'11 giugno 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(2) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
(3) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.
(4) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
(5) GU L 330 del 14.12.2011, pag. 25.
ALLEGATO I
Criteri pertinenti ai rottami di vetro
Criteri |
Obblighi minimi di monitoraggio interno |
||||||||||||||||||||||
Punto 1. Qualità dei rottami di vetro ottenuti dall’operazione di recupero |
|||||||||||||||||||||||
|
Il personale qualificato verifica che ogni partita sia conforme a specifiche adeguate. |
||||||||||||||||||||||
|
Il personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. A intervalli adeguati, salvo revisione in caso avvengano cambiamenti significativi nel processo operativo, devono essere analizzati gravimetricamente dei campioni rappresentativi di rottami di vetro per misurarne le componenti totali non vetrose. Le componenti non vetrose devono essere analizzate mediante pesatura, dopo separazione meccanica o manuale (come meglio opportuno) dei materiali sotto un attento controllo visivo. Per stabilire la frequenza adeguata con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori:
Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell’ambito del sistema di gestione e dovrebbe essere accessibile in sede di audit. |
||||||||||||||||||||||
|
Il personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un’eventuale esistenza di proprietà pericolose, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. Il personale è formato a individuare le eventuali proprietà pericolose dei rottami di vetro e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare tali proprietà. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell’ambito del sistema di gestione. |
||||||||||||||||||||||
Punto 2. Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero |
|||||||||||||||||||||||
|
I controlli di accettazione (eseguiti a vista) di tutti i rifiuti pervenuti contenenti vetro e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato, che è formato a riconoscere il vetro non conforme ai criteri indicati nel presente punto. |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Punto 3. Processi e tecniche di trattamento |
|||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEGATO II
Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all’articolo 4, paragrafo 1
1. |
Produttore/importatore del rottame di vetro: Nome: Indirizzo: Referente: Telefono: Fax Indirizzo di posta elettronica: |
||||
2. |
|
||||
3. |
La partita di rottami di vetro è conforme alla specifica o alla norma di settore di cui al punto 2. |
||||
4. |
Peso della partita in chilogrammi: |
||||
5. |
Il produttore di rottami di vetro applica un sistema di gestione conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1179/2012, controllato da un organismo preposto alla valutazione della conformità o da un verificatore ambientale oppure, se i rottami di vetro che hanno cessato di essere rifiuti sono importati nel territorio doganale dell’Unione, da un verificatore esterno indipendente. |
||||
6. |
La partita di rottame di vetro è conforme ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 1179/2012. |
||||
7. |
Il materiale della presente partita è destinato esclusivamente a un uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione. |
||||
8. |
Dichiarazione del produttore/importatore di rottami di vetro: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte: Nome: Data: Firma: |
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/37 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1180/2012 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2012
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1) (il codice), in particolare l’articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o dicembre 2012 la Repubblica di Turchia ha aderito, in quanto parte contraente, alla convenzione del 20 maggio 1987 tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (la convenzione). Con decisione n. 4/2012 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune del 26 giugno 2012 (2) la convenzione è stata modificata al fine di adeguare i documenti di garanzia per il transito comune nella prospettiva dell’adesione della Turchia alla convenzione. Occorre pertanto adeguare di conseguenza i corrispondenti documenti di garanzia per il transito comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3). |
(2) |
Poiché la decisione n. 4/2012 ha stabilito l’obbligo di utilizzare i documenti di garanzia adeguati, per tener conto dell’adesione della Turchia, dal 1o dicembre 2012, anche i corrispondenti documenti di garanzia previsti dal regolamento (CEE) n. 2454/93 devono essere adeguati con effetto a decorrere da tale data. Occorre tuttavia stabilire norme che consentano l’utilizzo dei documenti di garanzia conformi al modello applicabile anteriormente al 1o dicembre 2012 per un periodo transitorio, fatti salvi i necessari adeguamenti. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:
1. |
L’allegato 48 è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento. |
2. |
L’allegato 49 è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento. |
3. |
L’allegato 50 è sostituito dal testo figurante nell’allegato III del presente regolamento. |
4. |
Nella casella 7 dell’allegato 51, il termine «Turchia» è inserito tra i termini «Svizzera» e «Andorra». |
5. |
Nella casella 6 dell’allegato 51 bis, il termine «Turchia» è inserito tra i termini «Svizzera» e «Andorra». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2012.
Fino al 30 novembre 2013 gli operatori economici possono tuttavia utilizzare il modello figurante nell’allegato 48, 49, 50, 51 o 51 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2012 della Commissione (4) con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 297 del 26.10.2012, pag. 34.
(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(4) GU L 336 dell'8.12.2012, pag. 1.
ALLEGATO I
«ALLEGATO 48
REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO
GARANZIA GLOBALE
I. Impegno del garante
1. |
Il(la) sottoscritto(a) (1) … residente a (2) … si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … a concorrenza di un importo massimo di … che rappresenta il 100/50/30 % (3) dell’importo di riferimento, nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (4), per tutte le somme di cui un obbligato principale (5) … è o diventi debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario. |
2. |
Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell’importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un’operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data. |
3. |
Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. |
4. |
Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (6) in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l’ufficio di garanzia. Fatto a …, addì … … (Firma) (7) |
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di
…
Impegno del garante accettato il
…
…
(Timbro e firma)
(1) Cognome e nome o ragione sociale.
(2) Indirizzo completo.
(3) Cancellare la dicitura inutile.
(4) Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra o San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.
(5) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.
(6) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.
(7) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l’importo di …”, indicando l’importo in lettere.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO 49
REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO
GARANZIA ISOLATA
I. Impegno del garante
1. |
Il(la) sottoscritto(a) (1) … residente a (2) … si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … a concorrenza di un importo massimo di … nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria,dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (3), per tutte le somme di cui un obbligato principale (4)… è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci descritte di seguito vincolate al regime di transito comune/comunitario presso l’ufficio di partenza di … … all’ufficio di destinazione di … … Descrizione delle merci: … |
2. |
Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. |
3. |
Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell’operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. |
4. |
Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (5) in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l’ufficio di garanzia. Fatto a …, addì … … (Firma) (6) |
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di
…
Impegno del garante accettato il … a copertura dell’operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito rilasciata il … n. … del … (7)
…
(Timbro e firma)
(1) Cognome e nome o ragione sociale.
(2) Indirizzo completo.
(3) Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra o San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.
(4) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.
(5) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.
(6) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l’importo di …”, indicando l’importo in lettere.
(7) Da completare a cura dell’ufficio di partenza.»
ALLEGATO III
«ALLEGATO 50
REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO
GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI
I. Impegno del garante
1. |
Il(la) sottoscritto(a) (1) … residente a (2) … si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria,dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (3), per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato. |
2. |
Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. |
3. |
Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. |
4. |
Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (4) in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l’ufficio di garanzia. Fatto a …, addì … … (Firma) (5) |
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di
…
Impegno del garante accettato il
…
…
(Timbro e firma)
(1) Cognome e nome o ragione sociale.
(2) Indirizzo completo.
(3) Unicamente per le operazioni di transito comunitario.
(4) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.
(5) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia”».
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/44 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1181/2012 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2012
che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2012 in alcune regioni viticole
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XV bis, parte A, punto 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono chiedere che i limiti stabiliti per l’aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) del vino siano innalzati di una percentuale massima dello 0,5 %. |
(2) |
La Danimarca, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2012 poiché, durante il periodo vegetativo, le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli in alcune regioni geografiche. |
(3) |
A causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli verificatesi nel corso del 2012, i limiti per l’aumento del titolo alcolometrico naturale stabiliti nell’allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non consentono, in alcune regioni viticole, di produrre vini con un titolo alcolometrico totale adeguato per i quali ci sarebbe normalmente una domanda di mercato. |
(4) |
È pertanto opportuno autorizzare un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2012 in Danimarca, in Svezia e nel Regno Unito. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nelle regioni geografiche elencate nell’allegato del presente regolamento, in deroga all’allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2012, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino prodotti con uve raccolte nel 2012 non è superiore al 3,5 % vol.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Regioni geografiche nelle quali è autorizzato un aumento del limite di arricchimento a norma dell’articolo 1
Stato membro |
Regione geografica |
Danimarca |
Tutte le regioni viticole |
Svezia |
Tutte le regioni viticole |
Regno Unito |
Tutte le regioni viticole |
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1182/2012 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
39,9 |
MA |
75,8 |
|
TN |
76,3 |
|
TR |
75,8 |
|
ZZ |
67,0 |
|
0707 00 05 |
AL |
76,3 |
JO |
174,9 |
|
MA |
133,1 |
|
TR |
98,0 |
|
ZZ |
120,6 |
|
0709 93 10 |
MA |
151,2 |
TR |
72,5 |
|
ZZ |
111,9 |
|
0805 10 20 |
AR |
49,7 |
TR |
74,4 |
|
ZA |
57,6 |
|
ZW |
43,2 |
|
ZZ |
56,2 |
|
0805 20 10 |
MA |
75,2 |
ZZ |
75,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
HR |
85,6 |
MA |
95,7 |
|
TR |
78,3 |
|
ZZ |
86,5 |
|
0805 50 10 |
TR |
81,5 |
ZZ |
81,5 |
|
0808 10 80 |
CA |
157,2 |
MK |
36,9 |
|
US |
125,9 |
|
ZA |
136,9 |
|
ZZ |
114,2 |
|
0808 30 90 |
CN |
48,8 |
TR |
112,1 |
|
US |
160,6 |
|
ZZ |
107,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/48 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2012
relativa alla richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti l’istituzione di un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
(2012/764/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’articolo 4 del protocollo (n. 19) sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea («protocollo Schengen»),
vista la richiesta del governo dell’Irlanda, formulata con lettera al presidente del Consiglio in data 14 marzo 2012, di partecipare a talune disposizioni dell’acquis di Schengen specificate in tale lettera,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2002/192/CE (1), il Consiglio ha autorizzato l’Irlanda a partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen conformemente alle condizioni enunciate in tale decisione. |
(2) |
Il 25 ottobre 2011 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1077/2011 (2), che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («agenzia»). |
(3) |
A norma del regolamento (UE) n. 1077/2011, l’agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS) e di Eurodac e può essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia sulla base di un pertinente strumento legislativo fondato sulla parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). |
(4) |
L’agenzia è dotata di un’unica personalità giuridica ed è caratterizzata dall’unità della sua struttura organizzativa e finanziaria. A questo fine e conformemente all’articolo 288 TFUE, l’agenzia è stata istituita da un unico strumento legislativo applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri da esso vincolati. Ciò esclude la possibilità di un’applicazione parziale del regolamento (UE) n. 1077/2011 per l’Irlanda. Occorre pertanto adottare i provvedimenti necessari per garantire che il regolamento (UE) n. 1077/2011 sia applicabile in tutti i suoi elementi in Irlanda. |
(5) |
Il SIS II fa parte dell’acquis di Schengen. Il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio (4) disciplinano l’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS II. Tuttavia, l’Irlanda ha partecipato solo all’adozione della decisione 2007/533/GAI, che sviluppa le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui all’articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2002/192/CE. |
(6) |
Anche il VIS fa altresì parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non ha partecipato all’adozione della decisione 2004/512/CE (5), del regolamento (CE) n. 767/2008 (6) e della decisione 2008/633/GAI (7), che disciplinano l’istituzione, l’esercizio o l’uso del VIS, e non è da essi vincolata. |
(7) |
Eurodac non fa parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda ha partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio (8), che disciplina l’istituzione, l’esercizio e l’uso di Eurodac ed è da esso vincolata. Tuttavia, nella misura in cui le disposizioni del regolamento (UE) n. 1077/2011 riguardano Eurodac, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) n. 1077/2011, e pertanto non è da esso vincolata, né soggetta alla sua applicazione. |
(8) |
A norma dell’articolo 4 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l’Irlanda ha notificato alla Commissione e al Consiglio, con lettera del 14 marzo 2012, l’intenzione di accettare le disposizioni del regolamento (UE) n. 1077/2011 riguardanti Eurodac. |
(9) |
Conformemente alla procedura di cui all’articolo 331, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha confermato, con la decisione C(2012) 4881 del 18 luglio 2012, l’applicazione del regolamento (UE) n. 1077/2011 all’Irlanda nella misura in cui le sue disposizioni riguardano Eurodac. Detta decisione stabilisce che il regolamento (UE) n. 1077/2011 entri in vigore per l’Irlanda il giorno dell’entrata in vigore della decisione del Consiglio relativa alla richiesta dell’Irlanda di partecipare alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1077/2011 riguardanti il SIS II, disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006, e il VIS. |
(10) |
Tenuto conto che, in seguito all’adozione della decisione C(2012) 4881 della Commissione, è soddisfatta la prima condizione essenziale per la partecipazione dell’Irlanda alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1077/2011 riguardanti Eurodac e data la sua parziale partecipazione alle disposizioni riguardanti il SIS II, l’Irlanda ha il diritto di partecipare alle attività dell’agenzia, nella misura in cui questa è responsabile della gestione operativa del SIS II, quale disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI, e della gestione operativa di Eurodac. |
(11) |
Al fine di assicurare il rispetto dei trattati e dei protocolli applicabili e di salvaguardare nel contempo l’unità e la coerenza del regolamento (UE) n. 1077/2011, l’Irlanda ha chiesto, con lettera del 14 marzo 2012, di partecipare a tale regolamento a norma dell’articolo 4 del protocollo Schengen, nella misura in cui l’agenzia è responsabile della gestione operativa del SIS II, quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006, e della gestione operativa VIS. |
(12) |
Il Consiglio riconosce il diritto dell’Irlanda di chiedere, conformemente all’articolo 4 del protocollo Schengen, di partecipare al regolamento (UE) n. 1077/2011, nella misura in cui l’Irlanda non partecipa allo stesso regolamento per altri motivi. |
(13) |
La partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) n. 1077/2011 non pregiudica il fatto che attualmente l’Irlanda non partecipa né può partecipare alle disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi, la politica in materia di visti e l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone. Il regolamento (UE) n. 1077/2011 comprende pertanto disposizioni specifiche rispecchianti questa particolare posizione dell’Irlanda, in particolare per quanto riguarda il limitato diritto di voto nel consiglio di amministrazione dell’agenzia. |
(14) |
Il comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) è stato informato, a norma dell’articolo 5 di detto accordo, che era in preparazione la presente decisione. |
(15) |
Il comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10), è stato informato, a norma dell’articolo 5 di detto accordo, che era in preparazione la presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A seguito della decisione 2002/192/CE, l’Irlanda partecipa al regolamento (UE) n. 1077/2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nella misura in cui riguarda la gestione operativa del sistema di informazione visti (VIS) e di parti del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), al quale l’Irlanda non partecipa.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
L. LOUCA
(1) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(2) GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1.
(3) GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.
(4) GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.
(5) Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).
(6) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(7) Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).
(8) Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).
(9) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(10) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/50 |
DECISIONE 2012/765/PESC DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2012
che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2012/333/PESC
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1). |
(2) |
Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/333/PESC, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC (2). |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare integralmente l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la decisione 2012/333/PESC. |
(4) |
Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio con riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC. |
(5) |
Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste. |
(6) |
È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC e abrogare la decisione 2012/333/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC è quello figurante nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione 2012/333/PESC è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.
(2) GU L 165 del 26.6.2012, pag. 72.
ALLEGATO
ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1
1. PERSONE
1. |
ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Passaporto: D9004878 |
2. |
AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita |
3. |
AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita |
4. |
ARBABSIAR Manssor (pseudonimo Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15 marzo 1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto: C2002515 (iraniano); passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA) |
5. |
BOUYERI, Mohammed (pseudonimi: Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) — membro dell'«Hofstadgroep» |
6. |
FAHAS, Sofiane Yacine, nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra» |
7. |
IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimi: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese |
8. |
MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimi: ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555 |
9. |
SHAHLAI Abdul Reza (pseudonimi: Abdol Reza Shala'i; Abd-al Reza Shalai; Abdorreza Shahlai; Abdolreza Shahla'i; Abdul-Reza Shahlaee; Hajj Yusef; Haji Yusif; Hajji Yasir; Hajji Yusif; Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: (1) Kermanshah, Iran, (2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran |
10. |
SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran |
11. |
SOLEIMANI Qasem (pseudonimi: Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), nato l'11.3.1957 in Iran. Cittadinanza iraniana. Passaporto: 008827 (diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore generale |
2. GRUPPI E ENTITÀ
1. |
«Organizzazione Abu Nidal» — «ANO», (anche nota come «Consiglio rivoluzionario Fatah»; «Brigate rivoluzionarie arabe»; «Settembre nero»; «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti») |
2. |
«Brigata dei martiri di Al-Aqsa» |
3. |
«Al-Aqsa e.V.» |
4. |
«Al-Takfir» e «Al-Hijra» |
5. |
«Babbar Khalsa» |
6. |
«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People's Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine |
7. |
«Gama'a al-Islamiyya», (anche noto come «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG») |
8. |
«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — "IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente») |
9. |
«Hamas» (incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem») |
10. |
«Hizbul Mujahideen» — «HM» |
11. |
«Hofstadgroep» |
12. |
«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo») |
13. |
«International Sikh Youth Federation» — «ISYF» |
14. |
«Khalistan Zindabad Force» — «KZF» |
15. |
«Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (anche noto come «KADEK» o come «KONGRA-GEL») |
16. |
«Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE» |
17. |
«Ejército de Liberaciòn Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale») |
18. |
«Jihad islamica palestinese» — «PIJ» |
19. |
«Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP» |
20. |
«Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (anche noto come «Comando generale del PFLP») |
21. |
«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia») |
22. |
«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [anche noto come «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria») o come «Dev Sol»] («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione») |
23. |
«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso») |
24. |
«Stichting Al Aqsa» (anche noto come «Stichting Al Aqsa Nederland» o come «Al Aqsa Nederland») |
25. |
«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [anche noto come «Kurdistan Freedom Falcons», o come «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)] |
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/53 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2012
che modifica la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica
[notificata con il numero C(2012) 8900]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/766/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003 relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l’articolo 67, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive destinate a migliorare le conoscenze e la preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in relazione a questa malattia. |
(2) |
Tra le suddette misure preventive rientra l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che la manipolazione di virus vivi dell’afta epizootica a fini di ricerca e diagnostica avvenga esclusivamente in laboratori nazionali autorizzati elencati nella parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. |
(3) |
Il Regno Unito ha ufficialmente informato la Commissione che il nome del laboratorio nazionale elencato nella parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE, situato in tale Stato membro, è cambiato. |
(4) |
A fini di certezza del diritto è importante mantenere aggiornato l’elenco dei laboratori nazionali di cui alla parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. Di conseguenza è necessario sostituire la voce relativa al Regno Unito nell’elenco dei laboratori nazionali di cui alla parte A di tale allegato. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CE, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:
«UK |
Regno Unito |
The Pirbright Institute |
Regno Unito Estonia Finlandia Irlanda Lettonia Malta Slovenia Svezia» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.
11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/54 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2012
che designa un laboratorio UE di riferimento per l’afta epizootica e abroga la decisione 2006/393/CE
[notificata con il numero C(2012) 8901]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/767/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l’articolo 69, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive per una maggiore sensibilizzazione e preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in relazione a questa malattia. |
(2) |
La direttiva 2003/85/CE prevede, tra l’altro, che sia designato un laboratorio UE di riferimento per l’afta epizootica affinché siano espletati le funzioni e i compiti di cui al suo allegato XVI. |
(3) |
La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha proceduto a una gara d’appalto per la selezione del laboratorio UE di riferimento, tenendo conto dei criteri di competenza tecnica e scientifica e del personale. |
(4) |
Al termine della procedura di selezione il laboratorio prescelto, l’Institute for Animal Health — Pirbright Laboratory, sponsorizzato dal Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), è stato designato, tramite la decisione 2006/393/CE della Commissione (2), laboratorio UE di riferimento per l’afta epizootica per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 giugno 2006. |
(5) |
La direttiva 2003/85/CE prevede inoltre che la Commissione riconsideri la designazione del laboratorio UE di riferimento per l’afta epizootica in funzione del modo in cui detto laboratorio ha espletato le funzioni e i compiti ad esso assegnati secondo quanto disposto dall’allegato XVI. |
(6) |
La valutazione, avviata dalla Commissione e completata nell’aprile 2011, ha consentito di concludere che l’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, ha espletato con successo tutte le funzioni e tutti i compiti del laboratorio UE di riferimento per l’afta epizootica secondo quanto stabilito dall’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE, nonché le responsabilità dei laboratori UE di riferimento di cui all’articolo 32, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3). |
(7) |
La designazione del suddetto laboratorio quale laboratorio UE di riferimento per l’afta epizootica deve pertanto essere prorogata per un periodo indeterminato. |
(8) |
Il Regno Unito ha inoltre comunicato in via ufficiale alla Commissione che l’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, è attualmente denominato Pirbright Institute. |
(9) |
Per evitare interruzioni delle attività del laboratorio UE di riferimento per l’afta epizootica, è opportuno applicare le misure di cui alla presente decisione retroattivamente, a partire dal 7 giugno 2011. |
(10) |
Per motivi di chiarezza e di semplificazione della legislazione dell’Unione è opportuno abrogare la decisione 2006/393/CE e sostituirla con la presente decisione. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il Pirbright Institute del Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Regno Unito, è designato quale laboratorio UE di riferimento per l’afta epizootica.
2. Le funzioni e i compiti del laboratorio UE di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissati all’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.
Articolo 2
La decisione 2006/393/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 7 giugno 2011.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.
(2) GU L 152 del 7.6.2006, pag. 31.
(3) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.