ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.336.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1159/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2012
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1) («il codice»), in particolare l’articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) stabilisce le condizioni che consentono di accertare la posizione comunitaria delle merci che sono state introdotte in uno Stato membro a partire da un altro Stato membro. Attualmente, tuttavia, tale regolamento non prevede la possibilità di determinare la posizione comunitaria di merci trasportate da un punto situato in uno Stato membro a un altro punto situato nello stesso Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo. È pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93 per prevedere tale possibilità. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 756/2012 della Commissione (3) ha modificato l’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contenente un elenco dei codici imballaggi basato sulla raccomandazione n. 21 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Il formato dei codici imballaggi indicato nella casella 31 dell’allegato 38 è stato modificato da alfabetico 2 (a2) ad alfanumerico 2 (an2). È pertanto necessario modificare di conseguenza il codice «tipo/lunghezza» della natura dei colli di cui all’allegato 37 bis. |
(3) |
Il 1o luglio 2012 la Repubblica di Croazia ha aderito in qualità di parte contraente alla Convenzione del 20 maggio 1987 tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa a un regime comune di transito (4). Con decisione n. 3/2012 del Comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune, del 26 giugno 2012 (5), la convenzione è stata modificata, in prospettiva dell’adesione della Croazia, per adeguare i documenti di garanzia per il transito comune. Occorre pertanto adeguare di conseguenza i corrispondenti documenti di garanzia per il transito comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(4) |
Poiché la decisione n. 3/2012 ha stabilito l’obbligo, dal 1o luglio 2012, di utilizzare i documenti di garanzia adeguati per tener conto dell’adesione della Croazia, anche i corrispondenti documenti di garanzia previsti dal regolamento (CEE) n. 2454/93 devono essere adeguati con effetto a decorrere da tale data. Occorre tuttavia definire norme che consentano l’utilizzo dei documenti di garanzia conformi al modello applicabile anteriormente al 1o luglio 2012 per un periodo transitorio, fatti salvi i necessari adeguamenti. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:
1) |
l’articolo 314 è così modificato:
|
2) |
nell’allegato 37 bis, titolo II.B, alla voce «Natura dei colli (casella 31)» il testo «Tipo/Lunghezza a2» è sostituito dal testo «Tipo/Lunghezza an2»; |
3) |
l’allegato 48 è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento; |
4) |
l’allegato 49 è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento; |
5) |
l’allegato 50 è sostituito dal testo figurante nell’allegato III del presente regolamento; |
6) |
nell’allegato 51, casella 7, il termine «Croazia» è inserito tra i termini «Comunità europea» e «Islanda»; |
7) |
nell’allegato 51 bis, casella 6, il termine «Croazia» è inserito tra i termini «Comunità europea» e «Islanda». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.
Fino al 30 giugno 2013 gli operatori economici possono tuttavia utilizzare il modello figurante nell’allegato 48, 49, 50, 51 o 51 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 756/2012, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 253 del 2.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 223 del 21.8.2012, pag. 8.
(4) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
(5) GU L 182 del 13.7.2012, pag. 42.
ALLEGATO I
«ALLEGATO 48
REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO
GARANZIA GLOBALE
I. Impegno del garante
1. |
Il(la) sottoscritto (1) … residente a (2) … si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … a concorrenza di un importo massimo di … che rappresenta il 100/50/30 % (3) dell’importo di riferimento, nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica del Portogallo, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino, (4) per tutte le somme di cui l’obbligato principale (5) …è o diventi debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario. |
2. |
Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell’importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un’operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data. |
3. |
Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. |
4. |
Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (6) in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia. Fatto a … il … … (Firma) (7) |
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di
…
Impegno del garante accettato il
…
…
(Timbro e firma)
(1) Cognome e nome o ragione sociale.
(2) Indirizzo completo.
(3) Cancellare la dicitura inutile.
(4) Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.
(5) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.
(6) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.
(7) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l’importo di …”, indicando l’importo in lettere.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO 49
REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO
GARANZIA ISOLATA
I. Impegno del garante
1. |
Il(la) sottoscritto(a) (1) … residente a (2) … si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … a concorrenza di un importo massimo di … nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato del Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino, (3) per tutte le somme di cui l’obbligato principale (4) … è o diventi debitore nei confronti di detti paesi per il debito a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci descritte di seguito vincolate al regime di transito comune/comunitario presso l’ufficio di partenza di … … a destinazione dell’ufficio di … … Designazione delle merci: … |
2. |
Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. |
3. |
Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell’operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. |
4. |
Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (5) in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia. Fatto a … il … … (Firma) (6) |
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di …
Impegno del garante accettato il … a copertura dell’operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito n. … rilasciata il … (7)
…
(Timbro e firma)
(1) Cognome e nome o ragione sociale.
(2) Indirizzo completo.
(3) Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.
(4) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.
(5) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.
(6) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l’importo di …”, indicando l’importo in lettere.
(7) Da completare a cura dell’ufficio di partenza.»
ALLEGATO III
«ALLEGATO 50
REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO
GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI
I. Impegno del garante
1. |
Il(la) sottoscritto(a) (1) … residente a (2) … si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato del Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (3), per tutte le somme di cui l’obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato. |
2. |
Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. |
3. |
Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. |
4. |
Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (4) in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia. Fatto a …, il … … (Firma) (5) |
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di
…
Impegno del garante accettato il
…
…
(Timbro e firma)
(1) Cognome e nome o ragione sociale.
(2) Indirizzo completo.
(3) Unicamente per le operazioni di transito comunitario.
(4) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.
(5) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia”.»
8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1160/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda il certificato veterinario per i bovini domestici destinati al transito dalla regione di Kaliningrad ad altre parti della Russia attraverso il territorio della Lituania
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 7, lettera e), e l’articolo 13, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per il transito nell’Unione europea di ungulati vivi. Essa prevede la possibilità di stabilire disposizioni particolari, compresi i modelli di certificati veterinari applicabili al transito nell’Unione di ungulati vivi provenienti da paesi terzi autorizzati, purché tali animali siano in transito sul territorio dell’Unione attraverso posti d’ispezione frontalieri riconosciuti con l’accordo e sotto la supervisione dei servizi doganali e del veterinario ufficiale, senza soste se non quelle necessarie per il benessere degli animali. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2), contiene prescrizioni in materia di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite contenenti animali vivi, compresi gli ungulati. L’allegato I di tale regolamento fissa un elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell’Unione, nonché i modelli di certificati veterinari destinati ad accompagnarle. |
(3) |
Le prescrizioni relative al transito, attraverso il territorio della Lituania, di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione di Kaliningrad (Kaliningradskaya oblast) e diretti verso altre regioni della Russia, attualmente prevedono, tra l’altro, che prima del transito venga certificato che gli animali sono rimasti nel territorio di Kaliningrad dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data di spedizione attraverso il territorio dell’Unione e non sono entrati in contatto con artiodattili importati negli ultimi 30 giorni. |
(4) |
La Russia ha chiesto una revisione di tali prescrizioni al fine di consentire il transito attraverso la Lituania di bovini vivi da riproduzione e da produzione originari dell’Unione, ma in seguito introdotti nella regione di Kaliningrad, senza prevedere la loro permanenza per un periodo minimo in tale regione. |
(5) |
Poiché la situazione zoosanitaria dell’Unione non presenta problemi, è opportuno prevedere una prescrizione alternativa in materia di certificati per il transito di tali animali dalla regione di Kaliningrad ad altre parti della Russia attraverso il territorio della Lituania su autocarri. Al fine di salvaguardare lo status zoosanitario dell’Unione, tale transito deve essere tuttavia consentito solo se viene opportunamente certificato che gli animali dopo la loro introduzione a Kaliningrad sono tenuti in strutture in cui vengono tenuti solo animali originari dell’Unione. |
(6) |
Il modello di certificato veterinario «BOV-X-TRANSIT-RU» di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 va quindi modificato di conseguenza. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, il modello di certificato veterinario BOV-X-TRANSIT-RU è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.
(2) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.
ALLEGATO
«Modello BOV-X-TRANSIT-RU
8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1161/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2012
che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale per la sostanza fenbendazolo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17,
visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno stabilire a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati ad essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico. |
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione rispetto agli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2). |
(3) |
Il fenbendazolo è presente nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per tutti i ruminanti per muscolo, grasso, fegato reni e latte e per le specie suina ed equina con tessuti bersaglio muscolo, grasso, fegato e reni. |
(4) |
L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere il pollame nella voce esistente per il fenbendazolo. |
(5) |
A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 l’Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare i LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o i LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. Il comitato per i medicinali veterinari (nel seguito «CMV») ha raccomandato l’estrapolazione dei LMR del fenbendazolo da tutte le specie di ruminanti, suine ed equine a tutte le specie da produzione alimentare per muscolo, grasso, fegato, reni, latte e uova fatta eccezione per i pesci. |
(6) |
Occorre dunque modificare la voce riguardante la sostanza fenbendazolo nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 in modo da includere tutte le specie da produzione ad eccezione dei pesci, nonché le uova in quanto tessuto bersaglio. |
(7) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR. |
(8) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 febbraio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.
ALLEGATO
La voce relativa al fenbendazolo nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animali |
LMR |
Tessuti bersaglio |
Altre disposizioni [a norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Fenbendazolo |
Somma dei residui estraibili che possono essere ossidati in osfendazolo sulfone |
Tutte le specie da produzione alimentare tranne i pesci |
50 μg/kg |
Muscolo |
Per i suini l’LMR del grasso si riferisce a “pelle e grasso in proporzioni naturali” |
Agenti antiparassitari/Agenti contro gli endoparassiti» |
50 μg/kg |
Grasso |
|||||
500 μg/kg |
Fegato |
|||||
50 μg/kg |
Rene |
|||||
10 μg/kg |
Latte |
|||||
1 300 μg/kg |
Uova |
8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1162/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2012
che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 riguardo alle voci relative alla Russia negli elenchi di paesi terzi dai quali possono essere introdotti nell’Unione determinate carni, determinati prodotti a base di carne e determinate uova
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e l’articolo 8, punto 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (2), fissa le norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati, quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3). |
(2) |
L’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, contiene un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di prodotti a base di carne nonché di stomaci, vesciche e intestini trattati, purché tali prodotti siano conformi al trattamento indicato nell’elenco stesso. Se, ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco, i paesi terzi sono stati regionalizzati, i relativi territori regionalizzati sono indicati nella parte 1 dell’allegato. |
(3) |
L’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, elenca i trattamenti di cui alla parte 2 dell’allegato medesimo e assegna a ciascuno di essi un codice. Essa registra un trattamento generico «A» e una serie di trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità. |
(4) |
La Russia, attualmente elencata nella parte 2 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE, può introdurre nell’Unione prodotti a base di carne nonché stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da animali domestici della specie bovina, da artiodattili selvatici, d’allevamento e non, da ovini o caprini domestici, da suini domestici che abbiano subito il trattamento specifico «C». È anche possibile importare dalla Russia prodotti a base di carne nonché stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da solipedi domestici che abbiano subito il trattamento specifico «B» e prodotti a base di carne nonché stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da conigli domestici, da leporidi d’allevamento e non, e da alcuni mammiferi selvatici terrestri che abbiano subito il trattamento non specifico «A». |
(5) |
La Russia figura inoltre nella parte 2 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE come paese i cui prodotti a base di carne nonché stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da pollame e selvaggina da penna d’allevamento, ratiti esclusi, che abbiano subito un trattamento non specifico «A» sono autorizzati a transitare attraverso l’UE. |
(6) |
Tuttavia, l’esportazione verso l’UE dei summenzionati prodotti provenienti dalla Russia non è attualmente possibile perché nessun stabilimento russo è stato autorizzato e inserito nell’elenco degli stabilimenti riconosciuti di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4). La Russia è pertanto autorizzata a far transitare attraverso il territorio dell’UE solo prodotti che rispettino i requisiti zoosanitari di importazione. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (5), stabilisce che alcuni prodotti possano essere importati e transitare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui allegato I, parte 1, del suddetto regolamento. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. |
(8) |
La Russia figura attualmente nell’elenco di cui alla parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese che può importare nell’UE prodotti a base di uova e che, a determinate condizioni, può far transitare attraverso l’UE carni di pollame. |
(9) |
La Russia ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a importare nella UE carni di pollame ai sensi del regolamento (CE) n. 798/2008 e prodotti a base di carne di pollame sottoposti a trattamento generico «A» ai sensi dell’allegato II della decisione 2007/777/CE. La Russia ha chiesto di essere autorizzata a importare nella UE prodotti trasformati a base di carne nonché stomaci, vesciche e intestini trattati di bovini e suini domestici provenienti dalla regione di Kaliningrad. |
(10) |
Su richiesta della Russia, la Commissione ha effettuato delle ispezioni in tale paese terzo. Dalle ispezioni è emerso che la competente autorità veterinaria russa fornisce adeguate garanzie di conformità alle norme UE che disciplinano le importazioni nella UE di carni di pollame e di prodotti a base di carni di pollame. |
(11) |
È pertanto opportuno autorizzare l’importazione nell’UE di tali prodotti originari della Russia e modificare di conseguenza le voci ad essa relative nell’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, e nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(12) |
Un’ulteriore ispezione effettuata dalla Commissione in Russia ha dimostrato che l’autorità veterinaria competente e gli stabilimenti per il trattamento dei prodotti a base di carne bovina e suina nella regione di Kaliningrad danno adeguate garanzie riguardo alla conformità alle norme di importazione nella UE di tali prodotti. |
(13) |
Data la situazione geografica della regione di Kaliningrad, è opportuno che tale regione sia identificata come una parte distinta del territorio della Russia. Alla luce dell’esito positivo dell’ispezione della Commissione in tale regione, è inoltre opportuno autorizzare l’introduzione nella UE di prodotti a base di carne bovina e suina nonché di stomaci, vesciche e intestini trattati, provenienti dalla regione di Kaliningrad. |
(14) |
È perciò opportuno compilare un elenco di stabilimenti di trasformazione delle carni fresche bovine e suine nella regione di Kaliningrad affinché possano essere importati nell’UE prodotti a base di carne contenenti tali carni che abbiano subito il trattamento di cui all’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, per la regione di Kaliningrad. Le carni fresche in questione devono provenire dall’Unione o da bovini e suini allevati e macellati nella regione di Kaliningrad in Russia e conformi alle vigenti norme sanitarie e di polizia sanitaria sulle importazioni oppure da qualsiasi altro paese terzo cui sia consentito importare nell’Unione carni fresche, conformi alle vigenti norme sanitarie e di polizia sanitaria sulle importazioni nella UE. |
(15) |
È inoltre opportuno esplicitare nell’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, che la Russia, escluso il territorio di Kaliningrad, può solo far transitare prodotti a base di carne attraverso l’Unione, senza poterveli introdurre. |
(16) |
La Russia ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a importare nell’Unione uova di quaglia. Il regolamento (CE) n. 798/2008 definisce le quaglie come pollame; le importazioni di uova di pollame, come le quaglie, possono pertanto essere autorizzate. Può essere altresì autorizzata l’importazione di uova di altre specie di pollame, rispondenti a tale definizione. |
(17) |
La Russia ha dato adeguate garanzie riguardo alla conformità alle norme di importazione per uova diverse dalla specie Gallus gallus, come le uova di quaglia. È perciò opportuno modificare l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, al fine di autorizzare le importazioni di tali uova. |
(18) |
Poiché la Russia non ha presentato alla Commissione il programma di controllo della Salmonella, ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l’autorizzazione per le uova di Gallus gallus deve essere limitato alle uova classificate B. |
(19) |
Inoltre, la voce relativa all’Argentina nell’allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE, fa riferimento alla decisione 79/542/CEE (7). Tale decisione è stata abrogata dalla decisione n. 477/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Le norme della decisione 79/542/CEE si trovano ora nel regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (9). I riferimenti alla decisione 79/542/CEE, che si trovano nell’allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE, vanno perciò sostituiti con riferimenti al regolamento (UE) n. 206/2010. |
(20) |
La decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 vanno pertanto modificati di conseguenza. |
(21) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(5) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.
(6) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(7) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.
(8) GU L 135 del 2.6.2010, pag. 1.
(9) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.
ALLEGATO I
L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato come segue:
1) |
la parte 1 è sostituita dalla seguente: «PARTE 1 Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3
|
2) |
nella parte 2, la voce relativa alla Bielorussia è sostituita da quanto segue:
|
3) |
nella parte 2, viene aggiunta la seguente nota (3):
|
ALLEGATO II
Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce «Russia» è sostituita da quanto segue:
«RU-Russia |
RU-0 |
Intero paese |
EP, E, POU |
|
|
|
|
|
|
S4». |
8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1163/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2012
che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2013 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), in particolare l’articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
(2) |
A norma del medesimo regolamento è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni. |
(3) |
Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2013 siano adottate prima che inizi l’anno contingentale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata. |
(4) |
Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1323/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2012 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (2), si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare regole simili per il 2013. |
(5) |
Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo. |
(6) |
A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un’efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d’importazione per il 2013 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2012. |
(7) |
Per un utilizzo ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili. |
(8) |
A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni d’importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell’anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se l’operatore interessato può dimostrare l’esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, può certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un’autorizzazione d’importazione dell’Unione rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti, su richiesta degli importatori interessati, siano autorizzate a prorogare di tre mesi, fino al 31 marzo 2014, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento ha l’obiettivo di fissare regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 per il 2013.
Articolo 2
I contingenti di cui all’articolo 1 sono assegnati secondo l’ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all’allegato I.
I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2013, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle licenze d’importazione loro concesse per il 2012.
Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2012 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.
Articolo 3
Un importatore che abbia già utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli a norma del presente regolamento può, per la stessa categoria e lo stesso paese d’origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all’allegato I.
Articolo 4
1. A partire dall’8 gennaio 2013 alle ore 10:00, le autorità nazionali competenti elencate nell’allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione d’importazione.
L’orario fissato al primo comma è indicato secondo l’ora di Bruxelles.
2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione.
Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l’operatore interessato:
a) |
dimostri l’esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci; |
b) |
certifichi per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:
|
3. Le autorizzazioni d’importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2013.
Su richiesta dell’importatore, le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzo pari ad almeno il 50 %. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2014.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.
(2) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 57.
ALLEGATO I
Massimali di cui agli articoli 2 e 3
Paese |
Categoria |
Unità |
Importo massimo |
Bielorussia |
1 |
Chilogrammi |
20 000 |
2 |
Chilogrammi |
80 000 |
|
3 |
Chilogrammi |
5 000 |
|
4 |
Pezzi |
20 000 |
|
5 |
Pezzi |
15 000 |
|
6 |
Pezzi |
20 000 |
|
7 |
Pezzi |
20 000 |
|
8 |
Pezzi |
20 000 |
|
15 |
Pezzi |
17 000 |
|
20 |
Chilogrammi |
5 000 |
|
21 |
Pezzi |
5 000 |
|
22 |
Chilogrammi |
6 000 |
|
24 |
Pezzi |
5 000 |
|
26/27 |
Pezzi |
10 000 |
|
29 |
Pezzi |
5 000 |
|
67 |
Chilogrammi |
3 000 |
|
73 |
Pezzi |
6 000 |
|
115 |
Chilogrammi |
20 000 |
|
117 |
Chilogrammi |
30 000 |
|
118 |
Chilogrammi |
5 000 |
Paese |
Categoria |
Unità |
Importo massimo |
Corea del Nord |
1 |
Chilogrammi |
10 000 |
2 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
3 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
4 |
Pezzi |
10 000 |
|
5 |
Pezzi |
10 000 |
|
6 |
Pezzi |
10 000 |
|
7 |
Pezzi |
10 000 |
|
8 |
Pezzi |
10 000 |
|
9 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
12 |
Paia |
10 000 |
|
13 |
Pezzi |
10 000 |
|
14 |
Pezzi |
10 000 |
|
15 |
Pezzi |
10 000 |
|
16 |
Pezzi |
10 000 |
|
17 |
Pezzi |
10 000 |
|
18 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
19 |
Pezzi |
10 000 |
|
20 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
21 |
Pezzi |
10 000 |
|
24 |
Pezzi |
10 000 |
|
26 |
Pezzi |
10 000 |
|
27 |
Pezzi |
10 000 |
|
28 |
Pezzi |
10 000 |
|
29 |
Pezzi |
10 000 |
|
31 |
Pezzi |
10 000 |
|
36 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
37 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
39 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
59 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
61 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
68 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
69 |
Pezzi |
10 000 |
|
70 |
Paia |
10 000 |
|
73 |
Pezzi |
10 000 |
|
74 |
Pezzi |
10 000 |
|
75 |
Pezzi |
10 000 |
|
76 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
77 |
Chilogrammi |
5 000 |
|
78 |
Chilogrammi |
5 000 |
|
83 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
87 |
Chilogrammi |
8 000 |
|
109 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
117 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
118 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
142 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
151 A |
Chilogrammi |
10 000 |
|
151B |
Chilogrammi |
10 000 |
|
161 |
Chilogrammi |
10 000 |
ALLEGATO II
Elenco degli uffici preposti al rilascio delle licenze di cui all’articolo 4
1. Belgio
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie |
(FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy) |
Algemene Directie Economisch Potentieel |
Dienst Vergunningen |
Vooruitgangstraat 50 |
B-1210 Brussel |
Tel. + 32 (0) 2 277 67 13 |
Fax + 32 (0) 2 277 50 63 |
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie |
(FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy) |
Direction générale Potentiel économique |
Service Licences |
Rue du Progrès 50 |
B-1210 Bruxelles |
Tél: + 32 (0) 2 277 67 13 |
Fax + 32 (0) 2 277 50 63 |
2. Bulgaria
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма |
Дирекция ‘Регистриране, лицензиране и контрол’ |
ул. ‘Славянска’№ 8 |
1052 София |
Тел.: + 359 29 40 7008/+ 359 29 40 7673/+ 359 29 40 7800 |
Факс: + 359 29 81 5041/+ 359 29 80 4710/+ 359 29 88 3654 |
Ministry of Economy, Energy and Tourism |
8, Slavyanska Str., |
Sofia 1052, |
Bulgaria |
Tel. + 359 29 40 7008/+ 359 29 40 7673/+ 359 29 40 7800 |
Fax + 359 29 81 5041/+ 359 29 80 4710/+ 359 29 88 3654 |
3. Repubblica ceca
Ministerstvo průmyslu a obchodu |
(Ministry of Industry and Trade) |
Licenční správa |
Na Františku 32 |
CZ – 110 15 Praha 1 |
Tel. (420) 224 907 111 |
Fax (420) 224 212 133 |
4. Danimarca
Erhvervs- og Vækstministeriet |
(Ministry for Business and Growth) |
Erhvervsstyrelsen |
Langelinje Allé 17 |
DK - 2100 København |
Tel. (45) 35 46 60 30 |
Fax (45) 35 46 60 29 |
5. Germania
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) |
[Federal Office of Economics and Export Control] |
Frankfurter Str. 29-35 |
D-65760 Eschborn |
Tel. (49 61 96) 908-0 |
Fax (49 61 96) 908 800 |
6. Estonia
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
(Ministry of Economic Affairs and Communications) |
Harju 11 |
EST-15072 Tallinn |
Estonia |
Tel. (372) 6256 400 |
Fax (372) 6313 660 |
7. Irlanda
Department of Enterprise, Trade and Employment |
Internal Market |
Kildare Street |
IRL-Dublin 2 |
Tel. (353 1) 631 21 21 |
Fax (353 1) 631 28 26 |
8. Grecia
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας |
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής |
Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας |
Κορνάρου 1 |
GR-105 63 Αθήνα |
Τηλ. (+ 30) 210 3286041-43, 210 3286021 |
Fax (+ 30) 210 3286094 |
Ministry of Development, Competitiveness and Shipping, |
General Directorate for International Economic Policy, |
Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments |
Unit A’ |
1 Kornarou Str. |
GR-10563 Athens |
Tel. (+ 30) 210 3286041-43, 210 3286021 |
Fax (+ 30) 210 3286094 |
9. Spagna
Ministerio de Economía y Competitividad |
(Ministry of Economy and Competitiveness) |
Dirección General de Comercio e Inversiones |
Paseo de la Castellana n. 162 |
E-28046 Madrid |
Tel. (34 91) 349 38 17, 349 38 74 |
Fax (34 91) 349 38 31 |
E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mineco.es |
10. Francia
Ministère du Redressement Productif |
(Ministry for Production Recovery) |
Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services |
Bureau des matérieaux |
BP 80001 |
67, Rue Barbès |
F-94201 Ivry-sur-Seine Cedex |
tel. (+ 33) 1 79 84 34 49 |
E-mail: isabelle.paimblanc@finances.gouv.fr |
11. Croazia (1)
Državni ured za trgovinsku politiku |
(State Office for Trade Policy) |
Ljudevita Gaja 4 |
10 000 ZAGREB |
Phone: 00 385 1 6106114 |
Fax 00 385 1 6109114 |
12. Italia
Ministero dello Sviluppo economico |
(Ministry of Economic Development) |
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione |
Direzione generale per la Politica commerciale internazionale |
Divisione III — Politiche settoriali |
Viale Boston, 25 |
00144 Roma |
Tel. (0039) (6) 5964 7517, 5993 2202 |
Tel. (0039) (6) 5993 2406 |
Fax (0039) (6) 5993 2263, 5993 2636 |
E-mail: polcom3@mise.gov.it |
13. Cipro
Ministry of Commerce, Industry and Tourism |
Trade Department |
6 Andrea Araouzou Str. |
CY-1421 Nicosia |
Tel. + + 357 2 867100 |
Fax + + 357 2 375120 |
14. Lettonia
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija |
(Ministry of Economics of the Republic of Latvia) |
Brīvības iela 55 |
LV-1519 Rīga |
Tel. 00 371 670 132 48 |
Fax 00 371 672 808 82 |
15. Lituania
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija |
(Ministry of Economy of the Republic of Lithuania) |
Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2 |
LT-01104 Vilnius, |
Lietuva |
Tel. + 370 706 64 658, + 370 706 64 808 |
Faks. + 370 706 64 762 |
E-mail: vienaslangelis@ukmin.lt |
16. Lussemburgo
Ministère de l’Economie et du Commerce Exterieur |
(Ministry of Economy and Foreign Trade) |
Office des licences |
Boîte postale 113 |
L-2011 Luxembourg |
Tel. (352) 47 82 371 |
Fax (352) 46 61 38 |
17. Ungheria
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal |
(Hungarian Trade Licencing Office) |
Budapest |
Németvölgyi út 37-39. |
1124 |
MAGYARORSZÁG |
Tel. + 36 1458 5503 |
Fax + 36 1458 5814 |
E-mail: keo@mkeh.gov.hu |
18. Malta
Ministry of Finance, Economy and Investment |
Commerce Department, Trade Services Directorate |
Lascaris |
Valletta LTV2000 |
Malta |
Tel. 00 356 256 90 202 |
Fax 00 356 212 37 112 |
19. Paesi Bassi
Belastingdienst/Douane |
(Customs Administration) |
centrale dienst voor in- en uitvoer |
Kempkensberg 12 |
Postbus 30003 |
NL-9700 RD Groningen |
Tel. (31 88) 15 12 122 |
Fax (31 88) 15 13 182 |
20. Austria
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend |
(Federal Ministry of Economy, Family and Youth) |
Außenwirtschaftskontrolle |
Abteilung C2/9 |
Stubenring 1, |
A-1011 Wien |
Tel. (43 1) 71100-0 |
Fax (43 1) 71100-8386 |
21. Polonia
Ministerstwo Gospodarki |
(Ministry of Economy) |
Pl.Trzech Krzyzy 3/5 |
PL-00-950 Warszawa |
Tel. 0048/22/693 55 53 |
Fax 0048/22/693 40 21 |
22. Portogallo
Ministério das Finanças |
(Ministry of Finance) |
Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo |
Rua Terreiro do Trigo |
Edifício da Alfândega |
P-1149-060 LISBOA |
Tel. (351-1) 218 814 263 |
Fax (351-1) 218 814 261 |
E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt |
23. Romania
Ministerul Economiei |
(Ministry of Economy) |
Comerțului și Mediului de Afaceri |
Direcția Politici Comerciale |
Calea Victoriei, nr.152, sector 1 |
București |
Cod poștal: 010096 |
Tel. (40-21) 315.00.81 |
Fax (40-21) 315.04.54 |
E-mail: clc@dce.gov.ro |
24. Slovenia
Ministrstvo za finance |
(Ministry of Finance) |
Carinska uprava Republike Slovenije |
Carinski urad Jesenice |
Center za TARIC in kvote |
Spodnji Plavž 6 c |
SI-4270 Jesenice |
Slovenija |
Tel. + 386(0)4 297 44 70 |
Fax + 386(0)4 297 44 72 |
E-mail: taric.cuje@gov.si |
25. Slovacchia
Ministerstvo hospodárstva SR |
(Ministry of Economy of the Slovak Republic) |
Odbor výkonu obchodných opatrení |
Mierová 19 |
SK-827 15 Bratislava |
Tel. 00 421 2 4854 7019 |
Fax 00 421 2 4342 3915 |
E-mail: jan.krocka@mhsr.sk |
26. Finlandia
Tullihallitus |
(National Board of Customs) |
PL 512 |
FIN-00101 Helsinki |
Tel. (358 9) 61 41 |
Fax (358 20) 492 2852 |
Tullstyrelsen |
(National Board of Customs) |
PB 512 |
FIN-00101 Helsingfors |
Fax (358-20) 492 28 52 |
27. Svezia
Kommerskollegium |
(National Board of Trade) |
Box 6803 |
S-113 86 Stockholm |
Tel. (46 8) 690 48 00 |
Fax (46 8) 30 67 59 |
E-mail: registrator@kommers.se |
28. Regno Unito
Import Licensing Branch |
Department for Business, Innovation and Skills |
Queensway House – West Precinct |
Billingham |
UK-TS23 2NF |
E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk |
(1) Su riserva e a partire dalla data di adesione della Croazia.
8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1164/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2012
che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi deve essere aggiornato per tener conto delle modifiche del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2), che riguardano anche taluni codici dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93. |
(2) |
Il 22 agosto 2012 la Federazione russa è diventata a pieno titolo membro dell’Organizzazione mondiale del commercio. |
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 3030/93 va pertanto modificato di conseguenza. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1.
(2) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono così modificati:
1) |
l’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 (1)
ALLEGATO I A
ALLEGATO I B
|
2) |
l’allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II PAESI ESPORTATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 Serbia» |
NB: |
Sono comprese unicamente le categorie da 1 a 114, ad eccezione della Serbia (categorie da 1 a 123). |
(2) Si applica solo alle importazioni dalla Cina.
8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/55 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2012
recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), in particolare l’articolo 28,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno aggiornare il regime comune applicabile alle importazioni di taluni prodotti tessili da paesi terzi per tenere conto delle modifiche al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2) che hanno effetto anche su alcuni codici dell’allegato I del regolamento (CE) n. 517/94. |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 517/94. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 è modificato in base all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.
(2) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 è modificato come segue:
«ALLEGATO I
A. PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL’ARTICOLO 1
1. |
Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nel quadro del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo “ex”, i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione. |
2. |
Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza. |
3. |
L’espressione “indumenti per bambini piccoli (bebè)” comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa. |
Categoria |
Designazione delle merci Codice NC 2013 |
Tabella delle equivalenze |
|
pezzi/kg |
g/pezzo |
||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
GRUPPO I A |
|||
1 |
Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto |
|
|
5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90 |
|||
2 |
Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e felpe, tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate |
|
|
5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00 |
|||
2 a) |
Di cui: non greggi né imbianchiti |
|
|
5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00 |
|||
3 |
Tessuti di fibre sintetiche (discontinue o cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia |
|
|
5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00 |
|||
3 a) |
Di cui: non greggi né imbianchiti |
|
|
5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00 |
|||
GRUPPO I B |
|||
4 |
Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia |
6,48 |
154 |
6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10 |
|||
5 |
Maglioni (golf), pullover (con e senza maniche), gilè, twin-set, cardigan, vestagliette (escluse le giacche), giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia |
4,53 |
221 |
ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99 |
|||
6 |
Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, “short” (diverso da quello da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o ragazzo; pantaloni di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza; parti inferiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali |
1,76 |
568 |
6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42 |
|||
7 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, sia a maglia che non, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza |
5,55 |
180 |
6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00 |
|||
8 |
Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo |
4,60 |
217 |
ex 6205 90 806205 20 006205 30 00 |
|||
GRUPPO II A |
|||
9 |
Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone; biancheria da toeletta o da cucina, diversa da quella a maglia, di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone |
|
|
5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00 |
|||
20 |
Biancheria da letto diversa da quella a maglia |
|
|
6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90 |
|||
22 |
Filati di fibre sintetiche in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto |
|
|
5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00 |
|||
22 a) |
Di cui: acrilico |
|
|
ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00 |
|||
23 |
Filati di fibre artificiali in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto |
|
|
5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00 |
|||
32 |
Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna di cotone e da nastri, galloni e simili) e superfici tessili “tufted” di lana o cotone o fibre sintetiche e artificiali |
|
|
5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00 |
|||
32 a) |
Di cui: velluti e felpe a trama, a coste, di cotone |
|
|
5801 22 00 |
|||
39 |
Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella di tessuti ricci del tipo spugna di cotone |
|
|
6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90 |
|||
GRUPPO II B |
|||
12 |
Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzettoni, calzini e simili, a maglia, diversi da quelli per bambini, comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 |
24,3 paia |
41 |
6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00 |
|||
13 |
Slip, mutande, per uomo o ragazzo, nonché per donna o ragazza, a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali |
17 |
59 |
6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51 |
|||
14 |
Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli, per uomo o ragazzo, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) |
0,72 |
1 389 |
6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00 |
|||
15 |
Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli per donna o ragazza; giacche di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) |
0,84 |
1 190 |
6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00 |
|||
16 |
Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o fibre sintetiche o artificiali |
0,80 |
1 250 |
6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31 |
|||
17 |
Giacche per uomo o ragazzo, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali |
1,43 |
700 |
6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19 |
|||
18 |
Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia |
|
|
6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90 |
|||
Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia |
|||
6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59 |
|||
19 |
Fazzoletti da naso e da taschino, non a maglia |
59 |
17 |
6213 20 00ex 6213 90 00 |
|||
21 |
Eskimo; giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali |
2,3 |
435 |
ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41 |
|||
24 |
Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, a maglia |
3,9 |
257 |
6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00 |
|||
Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia |
|||
6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00 |
|||
26 |
Abiti interi per donna o ragazza, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali |
3,1 |
323 |
6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00 |
|||
27 |
Gonne per donna o ragazza incluse le gonne-pantaloni |
2,6 |
385 |
6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10 |
|||
28 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio e “short” (diversi da quello da bagno), a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
1,61 |
620 |
6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00 |
|||
29 |
Abiti a giacca (tailleurs) e completi, non a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone o fibre sintetiche o artificiali |
1,37 |
730 |
6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31 |
|||
31 |
Reggiseni e bustini, di tessuto, a maglia |
18,2 |
55 |
ex 6212 10 106212 10 90 |
|||
68 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebès), esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze, i calzettoni e i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a maglia, della categoria 88 |
|
|
6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59 |
|||
73 |
Tute sportive a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
1,67 |
600 |
6112 11 006112 12 006112 19 00 |
|||
76 |
Indumenti da lavoro, per uomo o ragazzo, non a maglia |
|
|
6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10 |
|||
Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro per donna o ragazza, non a maglia |
|||
6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10 |
|||
77 |
Tute da sci, non a maglia |
|
|
ex 6211 20 00 |
|||
78 |
Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 |
|
|
6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59 |
|||
83 |
Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 |
|
|
ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51 |
|||
GRUPPO III A |
|||
33 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 m |
|
|
5407 20 11 |
|||
Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, ottenuti con lamelle e forme simili |
|||
6305 32 196305 33 90 |
|||
34 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza uguale o superiore a 3 m |
|
|
5407 20 19 |
|||
35 |
Tessuti di filamenti sintetici, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 |
|
|
5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70 |
|||
35 a) |
Di cui: non greggi né imbianchiti |
|
|
ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70 |
|||
36 |
Tessuti di filamenti artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 |
|
|
5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70 |
|||
36 a) |
Di cui: non greggi né imbianchiti |
|
|
ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70 |
|||
37 |
Tessuti di fibre artificiali in fiocco |
|
|
5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70 |
|||
37 a) |
Di cui: non greggi né imbianchiti |
|
|
5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70 |
|||
38 A |
Tessuto sintetico a maglia per tende e tendine |
|
|
6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10 |
|||
38 B |
Tendine, non a maglia |
|
|
ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90 |
|||
40 |
Tende in tessuto (inclusi tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento), non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; |
|
|
ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00 |
|||
41 |
Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici non testurizzati non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro |
|
|
5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90 |
|||
42 |
Filati di fibre sintetiche o artificiali continue in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto |
|
|
5401 20 10 |
|||
Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e dai filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa |
|||
5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10 |
|||
43 |
Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco e di cotone, condizionati per la vendita al minuto |
|
|
5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00 |
|||
46 |
Lana cardata o pettinata di pecora o agnello o di altri animali a peli fini |
|
|
5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00 |
|||
47 |
Filati di lana di pecora o agnello cardata (filati di lana) o di lana cardata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto |
|
|
5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90 |
|||
48 |
Filati di lana di pecora o agnello pettinata (filati pettinati) o di lana pettinata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto |
|
|
5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90 |
|||
49 |
Filati di lana di pecora o agnello o di lana pettinata di altri animali a peli fini, condizionati per la vendita al minuto |
|
|
5109 10 105109 10 905109 90 00 |
|||
50 |
Tessuti di lana di pecora o agnello o di altri animali a peli fini |
|
|
5111 11 005111 19 005111 20 005111 30 105111 30 805111 90 105111 90 915111 90 985112 11 005112 19 005112 20 005112 30 105112 30 805112 90 105112 90 915112 90 98 |
|||
51 |
Cotone, cardato o pettinato |
|
|
5203 00 00 |
|||
53 |
Tessuti di cotone a punto di garza |
|
|
5803 00 10 |
|||
54 |
Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura |
|
|
5507 00 00 |
|||
55 |
Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura |
|
|
5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00 |
|||
56 |
Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), condizionati per la vendita al minuto |
|
|
5508 10 905511 10 005511 20 00 |
|||
58 |
Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati |
|
|
5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90 |
|||
59 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi dai tappeti della categoria 58 |
|
|
5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80 |
|||
60 |
Arazzi tessuti a mano del tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili e arazzi fatti all’ago (ad esempio: a piccolo punto e a punto croce) anche confezionati |
|
|
5805 00 00 |
|||
61 |
Nastri, galloni e simili e nastri senza trama (bolducs) di fili o di fibre parallelizzati ed incollati, diversi dalle etichette e simili della categoria 62 Tessuti elastici (diversi da quelli a maglia), costituiti da materie tessili miste a fili di gomma |
|
|
ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00 |
|||
62 |
Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati) |
|
|
5606 00 915606 00 99 |
|||
Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano e a macchina, in pezza, in strisce o in motivi |
|||
5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00 |
|||
Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti |
|||
5807 10 105807 10 90 |
|||
Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompon) e simili |
|||
5808 10 005808 90 00 |
|||
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
|||
5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90 |
|||
63 |
Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma |
|
|
5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00 |
|||
Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi di fibre sintetiche |
|||
ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50 |
|||
65 |
Stoffe a maglia, diverse da quelle delle categorie 38 A e 63, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
|
|
5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00 |
|||
66 |
Coperte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali |
|
|
6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90 |
|||
GRUPPO III B |
|||
10 |
Guanti a maglia |
17 paia |
59 |
6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00 |
|||
67 |
Accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, a maglia; coperte a maglia, altri articoli a maglia comprese parti di indumenti o di accessori di abbigliamento |
|
|
5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51 |
|||
67 a) |
Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene |
|
|
6305 32 116305 33 10 |
|||
69 |
Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, a maglia |
7,8 |
128 |
6108 11 006108 19 00 |
|||
70 |
Calzemaglie (collant) e calze di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex) |
30,4 paia |
33 |
ex 6115 10 906115 21 006115 30 19 |
|||
Calze da donna di fibre sintetiche |
|||
ex 6115 10 906115 96 91 |
|||
72 |
Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali |
9,7 |
103 |
6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00 |
|||
74 |
Abiti a giacca (tailleur) e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci |
1,54 |
650 |
6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90 |
|||
75 |
Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci |
0,80 |
1 250 |
6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00 |
|||
84 |
Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali |
|
|
6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00 |
|||
85 |
Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali |
17,9 |
56 |
6215 20 006215 90 00 |
|||
86 |
Busti, reggicalze, bretelle, giarrettiere e manufatti simili e loro parti, anche a maglia |
8,8 |
114 |
6212 20 006212 30 006212 90 00 |
|||
87 |
Guanti, non a maglia |
|
|
ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00 |
|||
88 |
Calze, calzettoni e calzini, non a maglia; altri accessori di abbigliamento, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli, non a maglia |
|
|
ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00 |
|||
90 |
Spago, corde e funi, di fibre sintetiche, anche intrecciati |
|
|
5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90 |
|||
91 |
Tende |
|
|
6306 22 006306 29 00 |
|||
93 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuto, diversi da quelli ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene |
|
|
ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00 |
|||
94 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
|
|
5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39 |
|||
95 |
Feltri e manufatti di tali feltri, anche impregnati, spalmati o ricoperti, diversi dai rivestimenti del suolo |
|
|
5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91 |
|||
96 |
Stoffe non tessute e manufatti di tali stoffe, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
|
|
5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59 |
|||
97 |
Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, corde o funi |
|
|
5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00 |
|||
98 |
Altri manufatti di filati, spago, corde o funi, diversi da materie tessili, manufatti ottenuti da tali stoffe e manufatti della categoria 97 |
|
|
5609 00 005905 00 10 |
|||
99 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
|
|
5901 10 005901 90 00 |
|||
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
|||
5904 10 005904 90 00 |
|||
Tessuti gommati, non a maglia, diversi da quelli per pneumatici |
|||
5906 10 005906 99 105906 99 90 |
|||
Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli della categoria 100 |
|||
5907 00 00 |
|||
100 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di altra materia plastica |
|
|
5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99 |
|||
101 |
Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche |
|
|
ex 5607 90 90 |
|||
109 |
Copertoni, vele, tende per l’esterno |
|
|
6306 12 006306 19 006306 30 00 |
|||
110 |
Materassi pneumatici, tessuti |
|
|
6306 40 00 |
|||
111 |
Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende |
|
|
6306 90 00 |
|||
112 |
Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 |
|
|
6307 20 00ex 6307 90 98 |
|||
113 |
Tele e strofinacci, anche scamosciati, diversi da quelli a maglia |
|
|
6307 10 90 |
|||
114 |
Tessuti e manufatti per usi tecnici |
|
|
5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90 |
|||
GRUPPO IV |
|||
115 |
Filati di lino o di ramiè |
|
|
5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19 |
|||
117 |
Tessuti di lino o di ramiè |
|
|
5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30 |
|||
118 |
Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia |
|
|
6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90 |
|||
120 |
Tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, diversi da quelli a maglia, di lino o di ramiè |
|
|
ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00 |
|||
121 |
Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè |
|
|
ex 5607 90 90 |
|||
122 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, diversi da quelli a maglia |
|
|
ex 6305 90 00 |
|||
123 |
Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia di lino o di ramiè, diversi da nastri, galloni e simili |
|
|
5801 90 10ex 5801 90 90 |
|||
Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, di lino o di ramiè, non a maglia |
|||
ex 6214 90 00 |
|||
GRUPPO V |
|||
124 |
Fibre sintetiche in fiocco |
|
|
5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90 |
|||
125 A |
Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 41 |
|
|
5402 45 005402 46 005402 47 00 |
|||
125 B |
Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie sintetiche |
|
|
5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90 |
|||
126 |
Fibre artificiali in fiocco |
|
|
5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00 |
|||
127 A |
Filati di filamenti artificiali (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 |
|
|
5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00 |
|||
127 B |
Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie tessili artificiali |
|
|
5405 00 00ex 5604 90 90 |
|||
128 |
Peli grossolani, cardati o pettinati |
|
|
5105 40 00 |
|||
129 |
Filati di peli grossolani o di crine |
|
|
5110 00 00 |
|||
130 A |
Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta |
|
|
5004 00 105004 00 905006 00 10 |
|||
130 B |
Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) |
|
|
5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90 |
|||
131 |
Filati di altre fibre tessili vegetali |
|
|
5308 90 90 |
|||
132 |
Filati di carta |
|
|
5308 90 50 |
|||
133 |
Filati di canapa |
|
|
5308 20 105308 20 90 |
|||
134 |
Filati metallici e filati metallizzati |
|
|
5605 00 00 |
|||
135 |
Tessuti di peli grossolani o di crine |
|
|
5113 00 00 |
|||
136 |
Tessuti di seta o di cascami di seta |
|
|
5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00 |
|||
137 |
Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta |
|
|
ex 5801 90 90ex 5806 10 00 |
|||
138 |
Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè |
|
|
5311 00 90ex 5905 00 90 |
|||
139 |
Tessuti di fili di metallo e di filati metallici o di filati tessili metallizzati |
|
|
5809 00 00 |
|||
140 |
Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali |
|
|
ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00 |
|||
141 |
Coperte di materie tessili diverse dalla lana, |
|
|
ex 6301 90 90 |
|||
142 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila |
|
|
ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80 |
|||
144 |
Feltri di peli grossolani |
|
|
ex 5602 10 38ex 5602 29 00 |
|||
145 |
Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa |
|
|
ex 5607 90 20ex 5607 90 90 |
|||
146 A |
Spago per legare per macchine agricole, di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi |
|
|
ex 5607 21 00 |
|||
146 B |
Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A |
|
|
ex 5607 21 005607 29 00 |
|||
146 C |
Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 |
|
|
ex 5607 90 20 |
|||
147 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati |
|
|
ex 5003 00 00 |
|||
148 A |
Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 |
|
|
5307 10 005307 20 00 |
|||
148 B |
Filati di cocco |
|
|
5308 10 00 |
|||
149 |
Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm |
|
|
5310 10 90ex 5310 90 00 |
|||
150 |
Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; Sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non usati |
|
|
5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90 |
|||
151 A |
Rivestimenti del suolo di cocco |
|
|
5702 20 00 |
|||
151 B |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non “tufted” né “floccati” |
|
|
ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00 |
|||
152 |
Feltri all’ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane non impregnati, né spalmati, diversi dai rivestimenti del suolo |
|
|
5602 10 11 |
|||
153 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 |
|
|
6305 10 10 |
|||
154 |
Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura |
|
|
5001 00 00 |
|||
Seta greggia (non torta) |
|||
5002 00 00 |
|||
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, non cardati né pettinati |
|||
ex 5003 00 00 |
|||
Lane, non cardate né pettinate |
|||
5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00 |
|||
Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati |
|||
5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00 |
|||
Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati |
|||
5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00 |
|||
Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani |
|||
5104 00 00 |
|||
Lino greggio o preparato, ma non filato: stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
|||
5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00 |
|||
Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, non di cocco e di abaca |
|||
5305 00 00 |
|||
Cotone, non cardato né pettinato |
|||
5201 00 105201 00 90 |
|||
Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
|||
5202 10 005202 91 005202 99 00 |
|||
Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
|||
5302 10 005302 90 00 |
|||
Abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
|||
5305 00 00 |
|||
Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
|||
5303 10 005303 90 00 |
|||
Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
|||
5305 00 00 |
|||
156 |
Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta per donna o ragazza |
|
|
6106 90 30ex 6110 90 90 |
|||
157 |
Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156 |
|
|
ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00 |
|||
159 |
Abiti interi, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta |
|
|
6204 49 106206 10 00 |
|||
Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta |
|||
6214 10 00 |
|||
Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta |
|||
6215 10 00 |
|||
160 |
Fazzoletti da naso e da taschino di seta o di cascami di seta |
|
|
ex 6213 90 00 |
|||
161 |
Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159 |
|
|
6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59 |
B. ALTRI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1
Codici della nomenclatura combinata
|
3005 90 |
|
3921 12 00 |
|
ex 3921 13 |
|
ex 3921 90 60 |
|
4202 12 19 |
|
4202 12 50 |
|
4202 12 91 |
|
4202 12 99 |
|
4202 22 10 |
|
4202 22 90 |
|
4202 32 10 |
|
4202 32 90 |
|
4202 92 11 |
|
4202 92 15 |
|
4202 92 19 |
|
4202 92 91 |
|
4202 92 98 |
|
5604 10 00 |
|
6309 00 00 |
|
6310 10 00 |
|
6310 90 00 |
|
ex 6405 20 |
|
ex 6406 10 |
|
ex 6406 90 |
|
ex 6501 00 00 |
|
ex 6502 00 00 |
|
ex 6504 00 00 |
|
ex 6505 00 |
|
ex 6506 99 |
|
6601 10 00 |
|
6601 91 00 |
|
6601 99 |
|
6601 99 90 |
|
7019 11 00 |
|
7019 12 00 |
|
ex 7019 19 |
|
8708 21 10 |
|
8708 21 90 |
|
8804 00 00 |
|
ex 9113 90 00 |
|
ex 9404 90 |
|
ex 9612 10» |
8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/75 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1166/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2012
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di dimetildicarbonato (E 242) in determinate bevande alcoliche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso. |
(2) |
Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2). |
(3) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l’aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può avvenire su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(4) |
Il 4 ottobre 2011 è stata presentata e resa accessibile agli Stati membri una domanda di autorizzazione all’impiego di dimetildicarbonato (E 242) in tutti i prodotti della categoria 14.2.8 («Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %»). |
(5) |
Il dimetildicarbonato (E 242) è utilizzato per la sterilizzazione a freddo delle bevande. Agisce contro i funghi e i batteri ed è particolarmente utile per limitare la pastorizzazione. Tale uso consente di conservare efficacemente le bevande senza alterarne l’aroma e il gusto. Limitare la pastorizzazione darà inoltre benefici dal punto di vista dei costi e ridurrà l’impatto ambientale. L’uso di questa sostanza è attualmente autorizzato per varie categorie di bevande alcoliche e analcoliche. |
(6) |
Il dimetildicarbonato (E 242) è stato valutato per l’ultima volta nel 2001 dal comitato scientifico dell’alimentazione umana (3). La sostanza è considerata non rischiosa dal punto di vista tossicologico poiché al limite di impiego di 250 mg/l è instabile e si scompone in sostanze i cui residui sono considerati inoffensivi. Il suo impiego non costituisce dunque un pericolo per la salute. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego del dimetildicarbonato (E 242) per la conservazione di tutti i prodotti rientranti nella categoria 14.2.8 («Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %»). |
(7) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Dal momento che l’autorizzazione all’uso del dimetildicarbonato (E 242) per la conservazione di tutti i prodotti della categoria 14.2.8 costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
(8) |
In forza delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (4), l’allegato II che istituisce l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro utilizzo si applica a decorrere dal 1o giugno 2013. Al fine di consentire l’impiego del dimetildicarbonato (E 242) per la conservazione di tutti i prodotti della categoria 14.2.8 prima di tale data, occorre fissare per tale additivo alimentare una data di applicazione anteriore. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) SCF/CS/ADD/CONS/43 definitivo, del 12 luglio 2001.
(4) GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 la voce relativa all’additivo E 242 nella categoria di alimenti 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %» è sostituita dalla seguente:
|
«E 242 |
Dimetildicarbonato |
250 |
(24) |
|
Periodo di applicazione: a decorrere dal 28 dicembre 2012» |
8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/78 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1167/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
43,6 |
MA |
65,0 |
|
TN |
76,3 |
|
TR |
76,9 |
|
ZZ |
65,5 |
|
0707 00 05 |
AL |
80,9 |
JO |
174,9 |
|
MA |
133,1 |
|
TR |
113,2 |
|
ZZ |
125,5 |
|
0709 93 10 |
MA |
148,1 |
TR |
101,6 |
|
ZZ |
124,9 |
|
0805 10 20 |
AR |
49,7 |
TR |
74,4 |
|
ZA |
56,7 |
|
ZW |
44,9 |
|
ZZ |
56,4 |
|
0805 20 10 |
MA |
73,5 |
ZZ |
73,5 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
71,1 |
HR |
85,6 |
|
MA |
95,7 |
|
TR |
78,6 |
|
ZZ |
82,8 |
|
0805 50 10 |
TR |
84,3 |
ZZ |
84,3 |
|
0808 10 80 |
CA |
157,2 |
MK |
34,4 |
|
US |
174,2 |
|
ZA |
136,9 |
|
ZZ |
125,7 |
|
0808 30 90 |
CN |
51,0 |
TR |
112,1 |
|
US |
160,6 |
|
ZZ |
107,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/80 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 22 novembre 2012
recante nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea
(2012/758/UE)
IL CONSIGLIO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 283, paragrafo 2,
visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.2,
vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del consiglio direttivo della Banca centrale europea (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il mandato del sig. José Manuel GONZÁLEZ-PÁRAMO, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, è giunto a scadenza il 31 maggio 2012 ed è pertanto necessario nominare un nuovo membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea. |
(2) |
Il Consiglio europeo intende nominare il sig. Yves MERSCH, il quale, a suo avviso, soddisfa tutti i requisiti previsti all'articolo 283, paragrafo 2, del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Yves MERSCH è nominato membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 15 dicembre 2012.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2012
Per il Consiglio europeo
Il presidente
H. VAN ROMPUY
(1) GU C 215 del 21.7.2012, pag. 4.
(2) Parere formulato il 25 ottobre 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 218 del 24.7.2012, pag. 3.
8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/81 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 2012
che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio con riguardo all’adesione della Repubblica del Tagikistan all’OMC
(2012/759/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 maggio 2001 il governo della Repubblica del Tagikistan ha presentato domanda di adesione all’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell’articolo XII di tale accordo. |
(2) |
Il 18 luglio 2001 è stato istituito un gruppo di lavoro sull’adesione della Repubblica del Tagikistan, con l’incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica del Tagikistan e per tutti i membri dell’OMC. |
(3) |
La Commissione, a nome dell’Unione, ha negoziato una vasta serie di impegni di apertura del mercato da parte della Repubblica del Tagikistan che rispondono alle richieste dell’Unione. |
(4) |
Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica del Tagikistan all’OMC. |
(5) |
L’adesione all’OMC è suscettibile di dare un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e di sviluppo sostenibile avviato nella Repubblica del Tagikistan. |
(6) |
È opportuno pertanto approvare il protocollo di adesione. |
(7) |
L’articolo XII dell’accordo che istituisce l’OMC dispone che le condizioni di adesione devono essere concordate tra il membro aderente e l’OMC e approvate, per l’OMC, dalla Conferenza dei ministri dell’OMC. L’articolo IV, paragrafo 2, dell’accordo che istituisce l’OMC, dispone che negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei ministri le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale. |
(8) |
Occorre pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di Consiglio generale dell’OMC con riguardo all’adesione del Tagikistan all’OMC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale per il commercio con riguardo all’adesione della Repubblica del Tagikistan all’OMC è di approvare l’adesione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. SYLIKIOTIS
8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/82 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2012
relativa alla nomina di un membro titolare tedesco e di un membro supplente tedesco del Comitato delle regioni
(2012/760/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Heinz MAURUS. |
(3) |
Un seggio di membro supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Ekkehard KLUG, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
a) |
quale membro titolare:
e |
b) |
quale membro supplente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
S. CHARALAMBOUS
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.
(2) GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.
8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/83 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2012
che approva i programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2013, nonché del contributo finanziario dell’Unione a tali programmi
[notificata con il numero C(2012) 8682]
(2012/761/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4 (1),
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (2), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza di malattie animali e zoonosi. |
(2) |
L’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE dispone inoltre l’introduzione di un’azione finanziaria dell’Unione al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie animali e alle zoonosi elencate nell’allegato I di tale decisione. |
(3) |
La decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (3) dispone che, per essere approvati a titolo dell’azione finanziaria dell’Unione, i programmi presentati dagli Stati membri devono rispettare almeno i criteri fissati nell’allegato di tale decisione. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4), dispone l’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (transmissible spongiform encephalopathies — TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. |
(5) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (5), prevede altresì che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per contribuire, tra l’altro, in base a una valutazione del rischio regolarmente aggiornata, a far conoscere il pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili. Occorre quindi approvare anche tali programmi annuali di sorveglianza e il loro finanziamento. |
(6) |
Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi annuali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali, programmi di controllo miranti alla prevenzione di zoonosi e programmi annuali di eradicazione e sorveglianza di talune TSE, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario dell’Unione. |
(7) |
Per il 2011 e il 2012 sono stati approvati alcuni programmi pluriennali presentati dagli Stati membri per l’eradicazione, la lotta e la sorveglianza delle malattie animali a titolo della decisione 2010/712/UE della Commissione (6) e della decisione di esecuzione 2011/807/UE della Commissione (7). |
(8) |
Alcuni Stati membri, che per diversi anni hanno attuato con successo programmi cofinanziati di eradicazione della rabbia, confinano con paesi terzi in cui tale malattia è presente. Per eradicare definitivamente la rabbia occorre attuare programmi di vaccinazione nei territori di tali paesi terzi confinanti con l’Unione. |
(9) |
Per consentire a tutti gli Stati membri aventi focolai di rabbia di proseguire senza interruzione le attività di vaccinazione orale previste dai rispettivi programmi, occorre prevedere la possibilità, su richiesta dello Stato membro interessato, di erogare anticipi fino al 60 % dell’importo massimo fissato per ciascun programma. |
(10) |
La Commissione ha esaminato sotto il profilo sia veterinario che finanziario ciascun programma annuale presentato dagli Stati membri, nonché il secondo e il terzo anno dei programmi pluriennali approvati rispettivamente per il 2011 e il 2012. I programmi sono conformi alla legislazione veterinaria dell’Unione applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE. |
(11) |
La Grecia e l’Italia, hanno informato la Commissione che, nell’attuale situazione finanziaria, per una specifica situazione epidemiologica e di problemi tecnici incontrati nell’applicare, rispettivamente, il programma di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini e il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana, necessitano di un sostegno aggiuntivo per personale contrattuale al fine di garantire l’attuazione corretta di tali programmi in campo veterinario, cofinanziati dalla UE. |
(12) |
Le misure passibili di ottenere il sostegno finanziario dell’UE sono definite nella presente decisione di esecuzione della Commissione. In casi tuttavia in cui l’ha ritenuto opportuno, la Commissione ha informato per iscritto gli Stati membri sui limiti posti all’ammissibilità di talune misure in termini di numero massimo di attività realizzate o di aree geografiche interessate dai programmi. |
(13) |
Data l’importanza dei programmi annuali e pluriennali ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’UE in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e il fatto che tutti gli Stati membri sono obbligati ad applicare i programmi sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e sull’influenza aviaria, è opportuno fissare un livello del contributo finanziario dell’UE adeguato per rimborsare le spese che gli Stati membri interessati devono sostenere per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma. |
(14) |
Ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’UE deve essere preceduto da una decisione di finanziamento che elenchi gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate. |
(15) |
Verificare ogni singola giustificazione di spese ammissibili dà luogo a pesanti oneri amministrativi, senza migliorare visibilmente l’efficacia o la trasparenza nell’uso dei fondi UE. È quindi meglio fissare il contributo finanziario UE per ciascun programma a un livello che permetta di coprire adeguatamente i costi dovuti al tipo di misura, se attuata. Il contributo finanziario UE a sostegno soprattutto di attività specifiche (come campionamento, effettuazione di test, vaccinazioni), va perciò indicato come importo forfettario per compensare tutte le spese normalmente sostenute per espletare l’attività o per ottenere i risultati di prova ad essa relativi. |
(16) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (8), i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini di controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento. |
(17) |
Il contributo finanziario UE va concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate in modo efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti dalla presente decisione. |
(18) |
Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario UE vanno espresse in euro. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005, il tasso di conversione delle spese in valute diverse dall’euro sarà l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca Centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda. |
(19) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I
PROGRAMMI ANNUALI
Articolo 1
Brucellosi bovina
1. I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) |
consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per indennizzare i proprietari del valore degli animali macellati nell’ambito dei programmi e non deve superare in media 375 EUR per animale macellato; |
c) |
e non deve superare i seguenti importi:
|
Articolo 2
Tubercolosi bovina
1. I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) |
consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per indennizzare i proprietari del valore degli animali macellati nell’ambito dei programmi e non deve superare in media 375 EUR per animale macellato; |
c) |
e non deve superare i seguenti importi:
|
Articolo 3
Brucellosi degli ovini e dei caprini
1. I programmi di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini presentati da Grecia, Italia, Spagna, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE, fatta eccezione per la Grecia:
a) |
consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per indennizzare i proprietari del valore degli animali macellati nell’ambito dei programmi e non deve superare in media 50 EUR per animale macellato; e |
c) |
non deve superare i seguenti importi:
|
3. Il contributo finanziario UE, fatta eccezione per la Grecia:
a) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute per:
|
b) |
non deve superare 4 000 000 EUR. |
4. Il rimborso massimo erogabile alla Grecia per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non deve supera in media i seguenti importi:
i) |
0,2 EUR per prova del rosa bengala; |
ii) |
0,4 EUR per prova di fissazione del complemento; |
iii) |
10 EUR per esame batteriologico; |
iv) |
1 EUR per dose per l’acquisto di vaccini; |
v) |
50 EUR per animale macellato. |
Articolo 4
Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato
1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) |
consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
|
b) |
non deve superare i seguenti importi:
|
Articolo 5
Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo)
1. I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dalla Croazia sono approvati per il periodo compreso tra l’1 luglio 2013 e il 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) |
consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per indennizzare i proprietari del valore:
|
c) |
e non deve superare i seguenti importi:
|
d) |
Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati:
|
Articolo 6
Peste suina classica
1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) |
consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
|
b) |
non deve superare i seguenti importi:
|
Articolo 7
Peste suina africana
1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana presentato dall’Italia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute dall’Italia per:
|
b) |
non deve superare 1 400 000 EUR. |
3. Le spese massime rimborsabili all’Italia non possono superare in media i seguenti importi:
i) |
2 EUR per prova ELISA; |
ii) |
10 EUR per prova PCR; |
iii) |
10 EUR per esame virologico. |
Articolo 8
Malattia vescicolare dei suini
1. Il programma di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall’Italia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) |
consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
|
b) |
non deve superare 900 000 EUR. |
Articolo 9
Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici
1. I programmi di eradicazione dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
Il programma di indagine sull’influenza aviaria presentato dalla Croazia, è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) |
consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per effettuare esami di laboratorio diversi da quelli previsti al punto a); e |
c) |
non deve superare i seguenti importi:
|
3. Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per prove effettuate nell’ambito dei programmi non devono superare in media i seguenti importi:
a) |
: |
prova HI per H5/H7 |
: |
12 EUR per prova; |
b) |
: |
prova di isolamento dei virus |
: |
40 EUR per prova; |
c) |
: |
prova PCR |
: |
20 EUR per prova. |
Articolo 10
Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie
1. I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
Il programma di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentato dalla Croazia, è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) |
consiste in un importo forfettario:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali:
|
c) |
non deve superare i seguenti importi:
|
3. Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati:
a) |
: |
per animali di specie bovina abbattuti e distrutti |
: |
500 EUR per animale; |
b) |
: |
per animali delle specie ovina e caprina abbattuti e distrutti |
: |
70 EUR per animale; |
c) |
: |
per ovini e caprini macellati |
: |
50 EUR per animale. |
Articolo 11
Rabbia
1. I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Grecia, Estonia, Italia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) |
comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento; |
b) |
è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
|
c) |
È fissato al 75 % delle spese sostenute dalla Grecia per gli stipendi del personale a contratto appositamente assunto per lavori di laboratorio nel quadro di tale programma; e |
d) |
non deve superare i seguenti importi:
|
3. Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati:
a) |
: |
per esame sierologico |
: |
12 EUR per esame; |
b) |
: |
per prova di rilevazione della tetraciclina nelle ossa |
: |
12 EUR per prova; |
c) |
: |
per prova di immunofluorescenza (FAT) |
: |
18 EUR per prova; |
d) |
: |
per acquisto di vaccini orali ed esche |
: |
0,60 EUR per dose; |
e) |
: |
per distribuzione di vaccini orali ed esche |
: |
0,35 EUR per dose. |
4. In deroga al paragrafo 2, lettere a) e b), e al paragrafo 3, per le parti dei programmi della Lituania e della Polonia che saranno attuate al di fuori dei territori di tali Stati membri, il contributo finanziario UE:
a) |
è concesso esclusivamente per acquistare e distribuire vaccini orali ed esche; |
b) |
è fissato al 100 %; e |
c) |
non supera:
|
5. L’importo massimo rimborsabile per le spese di cui al paragrafo 4 non deve superare in media, per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.
CAPO II
PROGRAMMI PLURIENNALI
Articolo 12
Rabbia
1. Il secondo anno relativo al programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il terzo anno relativo al programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Lettonia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
3. Il contributo finanziario UE:
a) |
comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento; |
b) |
è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per:
|
c) |
per il 2013 non supera i seguenti importi:
|
4. Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati:
a) |
: |
per esame sierologico |
: |
12 EUR per esame; |
b) |
: |
per prova di rilevazione della tetraciclina nelle ossa |
: |
12 EUR per prova; |
c) |
: |
per prova di immunofluorescenza (FAT) |
: |
18 EUR per prova; |
d) |
: |
per acquisto di vaccini orali ed esche |
: |
0,60 EUR per dose; |
e) |
: |
per distribuzione di vaccini orali ed esche |
: |
0,35 EUR per dose. |
5. In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), e al paragrafo 4, per le parti dei programmi pluriennali della Lettonia e della Finlandia che saranno attuate al di fuori dei territori di tali Stati membri, il contributo finanziario dell’Unione:
a) |
è concesso esclusivamente per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche; |
b) |
è fissato al 100 %; e |
c) |
non supera, per l’anno 2013:
|
6. L’importo massimo rimborsabile per le spese di cui al paragrafo 5 non deve superare in media, per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.
CAPO III
Articolo 13
Spese ammissibili
1. Fatti salvi i limiti massimi fissati per il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli da 1 a 12, le spese ammissibili relative alle misure di cui ai medesimi articoli si limitano alle spese contenute nell’allegato.
2. Sono ammissibili al cofinanziamento attraverso un contributo finanziario dell’UE unicamente le spese sostenute per l’esecuzione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 1 a 12, versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri.
3. Per ricevere l’importo forfettario complessivo stabilito dagli articoli da 1 a 12, gli Stati membri devono confermare di aver sostenuto tutti i costi relativi all’esecuzione dell’attività o della prova e che nessuno di essi è stato sostenuto da terzi che non siano un’autorità competente. Se una parte delle spese è stata sostenuta da terzi, gli Stati membri devono indicare la percentuale o proporzione di tali spese. L’importo forfettario rimborsato andrà ridotto di conseguenza.
4. In deroga al paragrafo 2, per le spese di cui agli articoli 11 e 12, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, versa un anticipo, non superiore al 60 % dell’importo massimo stabilito, entro 3 mesi dalla data di ricevimento della domanda.
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 14
1. L’importo da versare ai proprietari per indennizzarli del valore degli animali abbattuti o macellati e dei prodotti distrutti, deve essere versato entro 90 giorni dalla data:
a) |
di macellazione o abbattimento dell’animale; |
b) |
di distruzione dei prodotti; o |
c) |
di presentazione della domanda compilata da parte del proprietario. |
2. Nel caso di indennizzi versati dopo il termine di 90 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (9).
Articolo 15
1. Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario dell’Unione devono essere espresse in euro ed escludere l’imposta sul valore aggiunto e qualunque altro tributo.
2. Se le spese di uno Stato membro sono avvenute in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la richiesta.
Articolo 16
1. Il contributo finanziario UE ai programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli da 1 a 12 («i programmi») è concesso a condizione che gli Stati membri:
a) |
attuino i programmi in conformità alle disposizioni pertinenti della legislazione UE, tra cui le norme sulla concorrenza e sull’aggiudicazione degli appalti pubblici; |
b) |
mettano in vigore entro il 1o gennaio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare i programmi; |
c) |
inviino alla Commissione entro il 31 luglio 2013 le relazioni intermedie tecniche e finanziarie relative ai programmi per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 in conformità all’articolo 27, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2009/470/CE; |
d) |
presentino alla Commissione, solo per i programmi di cui all’articolo 8, mediante l’apposito sistema online, una relazione semestrale sui risultati positivi e negativi ottenuti sorvegliando il pollame e i volatili selvatici, ai sensi dell’articolo 4 della decisione 2010/367/UE della Commissione (10); |
e) |
inviino alla Commissione, entro il 30 aprile 2014, in conformità all’articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE, una relazione annuale dettagliata sull’esecuzione tecnica del programma, completa dei documenti attestanti le spese sostenute dallo Stato membro interessato e dei risultati ottenuti nel periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; |
f) |
attuino i programmi efficacemente; |
g) |
non presentino all’UE altre richieste di contributo per le misure in questione, né lo abbiano fatto in precedenza. |
2. Se lo Stato membro non rispetta le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre il contributo finanziario UE a seconda della natura e della gravità dell’infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dall’Unione.
Articolo 17
La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.
Articolo 18
La presente decisione si applica a decorrere dall’1 gennaio 2013. Tuttavia, la presente decisione si applica alla Repubblica di Croazia se entrerà in vigore il trattato di adesione della Repubblica di Croazia e a decorrere dalla data in cui quest’ultimo entrerà in vigore.
Articolo 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2012
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.
(2) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(3) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.
(4) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(5) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(6) GU L 309 del 25.11.2010, pag. 18.
(7) GU L 322 del 6.12.2011, pag. 11.
(8) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(9) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.
(10) GU L 166 dell’1.7.2010, pag. 22.
ALLEGATO
Spese ammissibili di cui all’articolo 13, paragrafo 1
Le spese che possono beneficiare di un contributo finanziario UE per le misure di cui agli articoli da 1 a 12 e non coperte da un importo forfettario devono limitarsi alle spese sostenute dagli Stati membri per le misure di cui ai punti da 1 a 6.
1. |
Esecuzione di esami di laboratorio:
|
2. |
Indennizzi ai proprietari per il valore di animali macellati o abbattuti: gli indennizzi non devono superare il valore di mercato dell’animale immediatamente prima della macellazione o dell’abbattimento. Per gli animali macellati, occorre eventualmente detrarre dagli indennizzi il valore di recupero. |
3. |
Indennizzi ai proprietari per il valore di volatili abbattuti e delle uova distrutte: gli indennizzi non devono superare il valore di mercato del volatile immediatamente prima dell’abbattimento o delle uova immediatamente prima della loro distruzione. Va detratto dagli indennizzi il valore di recupero delle uova trattate termicamente non sottoposte a incubazione. |
4. |
Acquisto e magazzinaggio delle dosi di vaccino e/o dei vaccini e delle esche per animali domestici e selvatici. |
5. |
Somministrazione di dosi di vaccino ad animali domestici:
|
6. |
Distribuzione di vaccini e di esche per animali selvatici:
|
8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/94 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2012
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES
[notificata con il numero C(2012) 8889]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/762/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco si trova nell’allegato I di tale decisione. |
(2) |
La nota (15) delle note particolari di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE riguarda la validità dell’autorizzazione provvisoria per quanto riguarda il posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Marsiglia fino al termine dei lavori finalizzati a potenziare le strutture in questione per renderle pienamente conformi alle prescrizioni della normativa dell’Unione. L’autorizzazione provvisoria era valida fino al 1o luglio 2012. La Francia ha informato la Commissione che i lavori sono stati ultimati e che il centro d’ispezione Hangar 23 è operativo dal 1o luglio 2012. La nota (15) delle note particolari di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE deve pertanto essere soppressa e la voce riguardante il posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Marsiglia deve essere modificata di conseguenza. Ai fini della certezza giuridica, tali modifiche devono essere applicate in maniera retroattiva. |
(3) |
In seguito alle comunicazioni di Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Slovacchia e Regno Unito, occorre modificare le voci per i posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(4) |
La Germania ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Stoccarda deve essere soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(5) |
Il servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l’Ufficio alimentare e veterinario, ha effettuato un audit in Spagna, a seguito del quale ha rivolto una serie di raccomandazioni a tale Stato membro. La Spagna ha comunicato che il centro d’ispezione «Laxe» presso il posto d’ispezione frontaliero al porto di A Coruña-Laxe, i posti d’ispezione frontalieri presso gli aeroporti di Ciudad Real e Siviglia, il centro d’ispezione «Puerto Exterior» presso il posto d’ispezione frontaliero di Huelva e il centro d’ispezione «Protea Productos del Mar» presso il posto d’ispezione frontaliero al porto di Marín devono essere temporaneamente sospesi. Occorre pertanto modificare di conseguenza le voci relative a tali posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(6) |
L’Italia ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Ancona deve essere soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro. Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(7) |
In seguito a una comunicazione trasmessa dalla Lettonia, la sospensione temporanea del posto d’ispezione frontaliero presso Patarnieki deve essere revocata e occorre pertanto modificare di conseguenza la voce relativa a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(8) |
L’allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato TRACES. |
(9) |
In seguito alle comunicazioni di Germania e Italia, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità regionali e locali del sistema TRACES, di cui all’allegato II della decisione 2009/821/CE. |
(10) |
La decisione 2009/821/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Le modifiche di cui al punto 1, lettera a) e al punto 1, lettera e), punto ii), dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o luglio 2012.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(4) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
|
2) |
L’allegato II è così modificato:
|