ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.335.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 335

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
7 dicembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

1

 

 

2012/755/UE

 

*

Decisione n. 1/2012 del Consiglio Congiunto CARIFORUM-UE, del 26 ottobre 2012, concernente la modifica dell’allegato IV dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, al fine di includervi gli impegni del Commonwealth delle Bahamas

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1155/2012 della Commissione, del 5 dicembre 2012, recante centottantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

40

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione, del 6 dicembre 2012, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

42

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1157/2012 della Commissione, del 6 dicembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

47

 

 

DECISIONI

 

 

2012/756/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [notificata con il numero C(2012) 8816]

49

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

7.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/1


Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

L’accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile, firmato il 19 gennaio 2004 (1), è entrato in vigore, conformemente all’articolo XII, paragrafo 1, il 30 ottobre 2012. Il rinnovo dell’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni, conformemente all’articolo XII, paragrafo 2, ha effetto dall’8 agosto 2012.


(1)  GU L 295 dell’11.11.2005, pag. 38.


7.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/2


DECISIONE N. 1/2012 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE,

del 26 ottobre 2012

concernente la modifica dell’allegato IV dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, al fine di includervi gli impegni del Commonwealth delle Bahamas

(2012/755/UE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE,

visto l’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (1) (in prosieguo: l’«accordo»), in particolare l’articolo 229,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo è stato applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.

(2)

L’articolo 63 dell’accordo dispone che le modifiche dell’allegato IV siano apportate con decisione del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo al fine di includervi l’elenco di impegni del Commonwealth delle Bahamas relativi ai servizi e agli investimenti entro sei mesi dalla firma dell’accordo.

(3)

I negoziati si sono favorevolmente conclusi il 25 gennaio 2010 e il comitato per il commercio e lo sviluppo ha convenuto di includere nell’accordo l’elenco di impegni del Commonwealth delle Bahamas tramite una decisione del consiglio congiunto CARIFORUM-UE.

(4)

È pertanto opportuno modificare gli allegati IV E e IV F dell’accordo per introdurvi gli impegni relativi ai servizi e agli investimenti per il Commonwealth delle Bahamas, rimuovere l’esclusione del Commonwealth delle Bahamas dal punto 3 dell’allegato IV E e dal punto 6 dell’allegato IV F e disporre l’applicazione provvisoria di tali modifiche fino all’entrata in vigore dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1)   L’allegato IV dell’accordo è così modificato:

a)

l’allegato IV E è così modificato:

i)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Il presente elenco, salvo diversamente specificato, comprende tutti gli Stati del CARIFORUM tranne Haiti. Con le riserve, le limitazioni o le esclusioni applicate a tutti i settori, i sottosettori di A, B, C e D che non figurano nell’elenco sono aperti in tutti gli Stati del CARIFORUM firmatari senza limitazioni all’accesso al mercato o al trattamento nazionale. Gli Stati del CARIFORUM che non figurano nei sottosettori compresi nel presente elenco sono aperti senza limitazioni all’accesso al mercato o al trattamento nazionale in tali sottosettori, con le riserve, le limitazioni o le esclusioni applicate altrimenti a tutti i settori. Tutte le riserve, le limitazioni o le esclusioni figuranti nel presente allegato applicabili agli Stati del CARIFORUM e qui indicate alla voce “CAF” non sono applicabili alle Bahamas.»;

ii)

dopo l’elenco è aggiunta l’appendice all’allegato IV E — Bahamas di cui all’allegato I della presente decisione;

b)

l’allegato IV F è così modificato:

i)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Il presente elenco, salvo diversamente specificato, comprende tutti gli Stati del CARIFORUM tranne Haiti.»;

ii)

dopo l’elenco è aggiunta l’appendice all’allegato IV F — Bahamas di cui all’allegato II della presente decisione.

2)   Tutte le altre disposizioni di cui ai punti da 1 a 9 dell’allegato IV E e ai punti da 1 a 11 dell’allegato IV F sono applicabili alle Bahamas.

Articolo 2

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   A partire dall’entrata in vigore della presente decisione e fino all’entrata in vigore dell’accordo, le modifiche all’allegato IV E e all’allegato IV F sono applicabili a titolo provvisorio.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per gli Stati del Cariforum

J. DEL CASTILLO SAVIÑÓN

Per l’Unione europea

K. DE GUCHT


(1)  GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.


ALLEGATO I

«Appendice all’allegato IV E — Bahamas

Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve, limitazioni o esclusioni

TUTTI I SETTORI

Controllo dei cambi

1.

I residenti devono ottenere l’autorizzazione della Banca centrale per aprire un conto in valuta estera o in dollari delle Bahamas e per acquistare attività in valuta estera, in base alla legge sul controllo dei cambi e alla regolamentazione finanziaria. I non residenti hanno il diritto di aprire conti in valuta estera.

2.

Le persone giuridiche residenti possono essere autorizzate ad aprire conti in valuta estera per coprire le spese sostenute direttamente in valuta estera. Sia le persone giuridiche non residenti sia i cittadini stranieri possono essere autorizzati ad aprire un conto in dollari delle Bahamas per sostenere spese ricorrenti in dollari delle Bahamas.

3.

Tutte le domande per ottenere le autorizzazioni di controllo dei cambi sopra menzionate devono soddisfare le prescrizioni della politica nazionale delle Bahamas in materia di investimenti per quanto riguarda i settori e le attività in cui sono permessi gli investimenti esteri.

4.

Ai fini del controllo dei cambi, un “residente” è un cittadino delle Bahamas o una persona giuridica titolare di una licenza, di proprietà estera o nazionale, autorizzata a effettuare transazioni con altri residenti. Un non residente è un cittadino straniero o una persona giuridica non autorizzata a effettuare operazioni commerciali con i residenti, indipendentemente dal fatto che sia mantenuta una presenza fisica nelle Bahamas.

 

Proprietà fondiaria

Le persone fisiche e le persone giuridiche straniere che intendono acquistare beni immobili per scopi commerciali devono chiedere un permesso del Consiglio per gli investimenti (Investments Board). Le persone fisiche o giuridiche straniere che intendono acquistare più di due acri di terreno per qualsiasi scopo devono ottenere un permesso del Consiglio per gli investimenti.

Investimenti

Le Bahamas vietano l’esplorazione, lo sfruttamento e il trattamento di materiali radioattivi, il riciclaggio di combustibili nucleari, la produzione di energia nucleare, il trasporto e lo stoccaggio di scorie nucleari, l’uso e il trattamento di combustibili nucleari, la cui applicazione per altri fini è regolamentata, nonché la produzione di acqua pesante.

Gli investimenti di cittadini stranieri con un capitale minimo di US$ 250 000 sono autorizzati dal Consiglio economico nazionale (NEC) alle condizioni della politica nazionale in materia di investimenti (NIP) in base a un esame dei benefici e della necessità economica. Fra i criteri principali della NIP vi sono la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo di competenze, lo sviluppo regionale, le necessità locali e l’impatto sull’ambiente. Anche le società joint venture tra investitori delle Bahamas e investitori stranieri sono soggette all’autorizzazione del NEC alle condizioni della NIP in base agli esami dei benefici e della necessità economica sopra indicati.

A.   AGRICOLTURA, CACCIA, SILVICOLTURA

Agricoltura e caccia

(ISIC rev 3.1: 01)

Nessuna

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

(ISIC rev 3.1: 02)

Nessuna

B.

PESCA

(ISIC rev.3.1: 05)

Tutte le imbarcazioni impegnate in attività di pesca all’interno della zona economica esclusiva devono appartenere esclusivamente a persone fisiche o giuridiche delle Bahamas, come indicato nella legge (sulla giurisdizione e conservazione) delle risorse della pesca.

C.

ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Alcune attività estrattive su scala ridotta possono essere riservate ai cittadini delle Bahamas.

Le Bahamas si riservano il diritto di concedere l’autorizzazione per attività pubbliche o private di esplorazione, estrazione, lavorazione, importazione ed esportazione di minerali.

Le Bahamas si riservano i diritti esclusivi di prospezione ed esplorazione nella zona economica esclusiva, nell’altopiano continentale e nel fondo marino.

Estrazione di carbone e lignite; estrazione di torba

(ISIC rev 3.1: 10)

Nessuna

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

(ISIC rev 3.1: 11)

Nessuna

Estrazione di minerali metalliferi

(ISIC rev 3.1: 13)

Nessuna

Altre attività estrattive

(ISIC rev 3.1: 14)

Nessuna

D.   ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Industrie alimentari e delle bevande

(ISIC rev 3.1: 15)

Nessuna

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio

(ISIC rev 3.1: 20)

Le Bahamas si riservano il diritto di adottare o mantenere restrizioni per quanto riguarda gli investimenti su piccola scala in questo settore.

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

(ISIC rev 3.1: 232)

Nessuna

Fabbricazione di prodotti chimici diversi dagli esplosivi

(ISIC rev 3.1: 24, esclusa la fabbricazione di esplosivi)

Nessuna

Fabbricazione di macchinari e apparecchiature

(ISIC rev 3.1:29)

Le Bahamas si riservano il diritto di adottare o mantenere misure sugli investimenti per la produzione di armi e munizioni.

Fabbricazione di mobili; attività manifatturiere n.c.a.

(ISIC rev 3.1: 36)

Le Bahamas si riservano il diritto di adottare o mantenere le restrizioni degli investimenti su piccola scala in questo elenco.

E.   PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE PER CONTO PROPRIO DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ACQUA CALDA

(esclusa la produzione di energia elettrica da impianti nucleari)

Produzione di energia elettrica; trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio

(parte di ISIC rev 3.1: 4010) (1)

Nessun impegno

Produzione di gas; distribuzione per conto proprio di combustibili gassosi mediante condotte

(parte di ISIC rev 3.1: 4020) (2)

Nessun impegno

Produzione di vapore e acqua calda; distribuzione di vapore e acqua calda per conto proprio

(parte di ISIC rev 3.1: 4030) (3)

Nessun impegno


(1)  Non comprende la gestione dei sistemi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto terzi, che fa parte dei SERVIZI ENERGETICI.

(2)  Non comprende il trasporto di gas naturale e di combustibili gassosi mediante condutture, la trasmissione e la distribuzione di gas per conto terzi e la vendita di gas naturale e di combustibili gassosi, che fanno parte dei SERVIZI ENERGETICI.

(3)  Non comprende la trasmissione e la distribuzione di vapore e acqua calda per conto terzi e la vendita di vapore e acqua calda, che fanno parte dei SERVIZI ENERGETICI»


ALLEGATO II

«Appendice all’allegato IV F — Bahamas

Settore o sottosettore

Limitazioni relative all’accesso al mercato

Limitazioni relative al trattamento nazionale

A.   IMPEGNI ORIZZONTALI

 

Tutte le modalità: controllo dei cambi

1.

I residenti devono ottenere l’autorizzazione della Banca centrale per aprire un conto in valuta estera o in dollari delle Bahamas e per acquistare attività in valuta estera, in base alla legge sul controllo dei cambi e alla regolamentazione finanziaria. I non residenti hanno il diritto di aprire conti in valuta estera.

2.

Le persone giuridiche residenti possono essere autorizzate ad aprire conti in valuta estera per coprire le spese sostenute direttamente in valuta estera. Sia le persone giuridiche non residenti sia i cittadini stranieri possono essere autorizzati ad aprire un conto in dollari delle Bahamas per sostenere spese ricorrenti in dollari delle Bahamas.

3.

Tutte le domande per ottenere le autorizzazioni di controllo dei cambi sopra menzionate devono soddisfare le prescrizioni della politica nazionale delle Bahamas in materia di investimenti per quanto riguarda i settori e le attività in cui sono permessi gli investimenti esteri.

Tutte le modalità: la concessione di sussidi, incentivi fiscali, borse di studio, contributi e altre forme di sostegno finanziario nazionale può essere limitata ai cittadini delle Bahamas o alle imprese appartenenti a cittadini delle Bahamas.

 

4.

Ai fini del controllo dei cambi, un “residente” è un cittadino delle Bahamas o una persona giuridica titolare di una licenza, di proprietà estera o nazionale, autorizzata a effettuare transazioni con altri residenti. Un non residente è un cittadino straniero o una persona giuridica non autorizzata a effettuare operazioni commerciali con i residenti, indipendentemente dal fatto che sia mantenuta una presenza fisica nelle Bahamas.

 

 

Modalità 3:

gli investimenti di cittadini stranieri con un valore superiore a US$ 250 000 sono soggetti all’autorizzazione del Consiglio economico nazionale (NEC) alle condizioni della politica nazionale in materia di investimenti (NIP) in base a un esame dei benefici e della necessità economica. Fra i criteri principali della NIP vi sono la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo di competenze, lo sviluppo regionale, le necessità locali e l’impatto sull’ambiente. Anche le società joint venture tra investitori delle Bahamas e investitori stranieri sono soggette all’autorizzazione del NEC alle condizioni della NIP in base agli esami dei benefici e della necessità economica sopra indicati.

Modalità 3:

i cittadini delle Bahamas e le società detenute interamente da cittadini delle Bahamas sono esenti da imposte sui beni immobili per le proprietà immobiliari situate nelle Family Islands.

 

Modalità 3:

le persone fisiche e le persone giuridiche straniere che intendono acquistare beni immobili per scopi commerciali devono chiedere un permesso del Consiglio per gli investimenti (Investments Board). Le persone fisiche o giuridiche straniere che intendono acquistare più di cinque acri di terreno contigui per qualsiasi scopo devono ottenere un permesso del Consiglio per gli investimenti.

Modalità 3:

i fornitori di servizi che stabiliscono una presenza commerciale per prestare un servizio fornito una sola volta, dopo di che la presenza commerciale viene dissolta, sono tenuti a pagare un corrispettivo per la licenza pari all’1 % del valore del contratto all’inizio del contratto.

 

Modalità 4:

nessun impegno, eccetto per il personale chiave (visitatori per scopi commerciali, dirigenti, specialisti e tirocinanti diplomati) non disponibili localmente. In base alla legge e ai regolamenti sull’immigrazione, i cittadini stranieri che intendono esercitare un’attività lavorativa devono ottenere un permesso di lavoro prima di entrare alle Bahamas. Per determinare se tali lavoratori stranieri possono essere ammessi, si effettuano esami del mercato del lavoro.

 

B.   IMPEGNI SETTORIALI SPECIFICI

1.   SERVIZI ALLE IMPRESE

A.   SERVIZI PROFESSIONALI

a)   Servizi legali

Documentazione e certificazione legale

(CPC 86130)

 

1)

Nessuna, eccetto che i servizi legali in materia di diritto nazionale sono soggetti al requisito della cittadinanza

1)

Nessuna

2)

Nessuna, eccetto che i servizi legali in materia di diritto nazionale sono soggetti al requisito della cittadinanza.

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

Consulenza in materia di diritto nazionale del prestatore di servizi

(CPC 86119)

 

1)

Nessuna, eccetto che i servizi legali in materia di diritto nazionale sono soggetti al requisito della cittadinanza

1)

Nessuna

2)

Nessuna, eccetto che i servizi legali in materia di diritto nazionale sono soggetti al requisito della cittadinanza

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

b)   Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

Servizi di contabilità e di revisione dei conti

(CPC 8621)

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessun impegno

3)

Nessuna, eccetto che devono essere impiegati contabili delle Bahamas muniti di licenza per prestare servizi di contabilità e di revisione dei conti alle persone giuridiche delle Bahamas.

3)

Nessuna

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

c)   Servizi fiscali

(CPC 863)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna, eccetto che devono essere impiegati contabili delle Bahamas muniti di licenza per prestare servizi di contabilità e di revisione dei conti alle persone giuridiche delle Bahamas.

3)

Nessuna

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

d)   Servizi di architettura

(CPC 8671)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

e)   Servizi di ingegneria

(CPC 86724, 86725)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

f)   Servizi integrati di ingegneria

(CPC 8673)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

g)   Servizi urbanistici e di architettura paesaggistica

Servizi di architettura paesaggistica

(CPC 86742)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

h)   Servizi medici e dentistici

(CPC 9312)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Neurochirurgia

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Servizi epidemiologici

(CPC 931**)

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Servizi di TAC

(CPC 931**)

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

i)   Servizi veterinari

(CPC 932)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

j)   Servizi prestati da ostetrici, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

(CPC 93191)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

B.   SERVIZI INFORMATICI E SERVIZI CORRELATI

a)   Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware

(CPC 841)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno per i servizi relativi all’installazione di computer a domicilio

Nessuna per le attività commerciali

3)

Nessun impegno per i servizi relativi all’installazione di computer a domicilio

Nessuna per le attività commerciali

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali. Verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

b)   Servizi di implementazione del software

(CPC 842)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno per i servizi relativi all’installazione di computer a domicilio

Per l’installazione di computer in imprese commerciali, sono autorizzate le joint venture con società delle Bahamas. Nessuna dopo il 2013.

3)

Nessun impegno per i servizi relativi all’installazione di computer a domicilio

4)

Nessuna

4)

Nessuna

c)   Servizi di elaborazione dati

(CPC 843)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali. Verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

d)   Servizi di banche dati

(CPC 844)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali. Verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

e)   Altri servizi

(CPC849)

(Servizi di preparazione dei dati e altri servizi informatici n.c.a.)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno per il materiale da ufficio a domicilio

Per il materiale commerciale, Verifica della necessità economica in base al tipo di servizio.

3)

Nessun impegno per il materiale da ufficio a domicilio

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali. Verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

C.   SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO

a)   Servizi di ricerca e sviluppo riguardanti le scienze naturali e l’ingegneria

(CPC 851)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali. Verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

b)   Servizi di ricerca e sviluppo riguardanti le scienze sociali e umane

(CPC 852)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

c)   Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo

(CPC 853)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

E.   SERVIZI DI NOLEGGIO/LEASING SENZA OPERATORI

b)   relativi agli aeromobili

(CPC 83104)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

c)   relativi ad altre attrezzature di trasporto

(CPC 83102)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

d)   relativi ad altri macchinari e attrezzature

(CPC 83106, 83107, 83108, 83109)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

F.   ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE

a)   Servizi pubblicitari

(CPC 871)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

b)   Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione

(CPC 864)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

c)   Servizi di consulenza gestionale

(CPC 865)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

d)   Servizi connessi alla consulenza gestionale

(CPC 866)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

e)   Servizi tecnici di prova e analisi

(CPC 8676)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

f)   Servizi connessi all’agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura

(CPC 881)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

g)   Servizi connessi alla pesca

(CPC 882)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

h)   Servizi connessi al settore minerario

(CPC 883, 5115)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno

i)   Servizi connessi alle attività manifatturiere

(CPC 8841, 8842, 8843, 8844 e 8846)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

k)   Servizi di collocamento e di fornitura di personale

(CPC 872)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

l)   Servizi di investigazione e vigilanza

(CPC 873)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

m)   Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica

(CPC 86753)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

n)   Manutenzione e riparazione delle attrezzature

(escluse imbarcazioni marittime, aeromobili e altre attrezzature di trasporto)

(CPC 633 eccetto CPC 63302, 8861-8866)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno fuorché per le società joint venture

3)

Nessun impegno fuorché per le società joint venture

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

o)   Servizi di pulizia degli edifici

(CPC 874)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

p)   Servizi fotografici

(CPC 87501-87507)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

q)   Servizi di imballaggio

(CPC 876)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

r)   Editoria e stampa per conto terzi

(CPC 88442)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

s)   Servizi congressuali

(CPC 87909**)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

t)   Altri servizi

(CPC 87905)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

2.   SERVIZI DI COMUNICAZIONE

B.   Servizi di corriere

(CPC 7512)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali. Verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

4)

Nessuna

C.   

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE (per uso pubblico e non pubblico)

a)

Servizi di telefonia vocale

(CPC 7521)

b)

Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto

(CPC 7523)

c)

Servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito

(CPC 7523**)

d)

Servizi di telex

(CPC 7523**)

e)

Servizi telegrafici

(CPC 7522)

f)

Servizi di fax

(CPC 7521, 7529)

g)

Servizi relativi ai circuiti privati affittati

(CPC 7522, 7523)

h)

Posta elettronica

(CPC 7523)

i)

Messaggeria vocale

(CPC 7523)

j)

Informazioni online ed estrazione da banche dati

(CPC 7523)

k)

Scambio di dati elettronici (EDI)(CPC 7523)

l)

Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi store and forward e store and retrieve

m)

Conversione di codice e di protocollo

n)

Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l’elaborazione delle transazioni)

(CPC 843)

o)

Altri servizi:

 

Internet e accesso a internet (esclusa voce)

(CPC 75260)

 

Servizi di comunicazione personale (esclusi servizi mobili di dati, servizi di radioavviso e sistemi di trunked radio)

 

Servizi di vendita, noleggio, manutenzione, collegamento e riparazione di apparecchiature per telecomunicazioni e servizi di consulenza in materia di apparecchiature per telecomunicazioni

(CPC 75410, 75450)

 

Servizi di sistemi di trunked radio

 

Radioavviso

(CPC 75291)

 

Servizi di teleconferenza

(CPC 75292)

 

Servizi di trasmissione internazionale di dati, voce e video forniti a imprese operanti nel settore dell’elaborazione delle informazioni in zone franche

 

Servizi di trasmissione video (satellitari)

(CPC 75241**)

 

Servizi di connessione e interconnessione

(CPC 7543 e 7525)

1)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno. Nessuna dopo il 2013.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

1)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno. Nessuna dopo il 2013.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

3.   SERVIZI EDILIZI E SERVIZI CONNESSI D’INGEGNERIA

A.   LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI

(CPC 5126**) Alberghi e resort con più di 100 camere, ristoranti ed edifici simili

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno, eccetto nell’edilizia specializzata.

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

B.   LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE PER L’INGEGNERIA CIVILE

(CPC 5131, 5132, 5133, 51340, 51350, 51360, 51371, 51372, 51390)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno, eccetto nell’edilizia specializzata.

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

C.   LAVORI DI INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

(CPC 514, 516)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

D.   LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI FINITURA DEGLI EDIFICI

(CPC 517)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

E.   ALTRI SERVIZI

(CPC 511, 515, 518)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4.   SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

A.   SERVIZI DEI COMMISSIONARI

(CPC 621)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali. Obbligo di possesso di una licenza per i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti.

B.   SERVIZI DI COMMERCIO ALL’INGROSSO

(CPC 622)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

C.   SERVIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

(CPC 631, 632, 6111, 6113)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Servizi di vendita, manutenzione e riparazione di motocicli e motoslitte; vendita di accessori e pezzi di ricambio

(CPC 612) (esclusi i servizi di manutenzione e riparazione di motocicli CPC 61220)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Vendita al dettaglio di carburante per autotrazione

(CPC 61300)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

D.   FRANCHISING

(CPC 8929)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

5.   SERVIZI DI ISTRUZIONE

a)   Servizi di istruzione primaria

(CPC 921)

(escluse persone giuridiche senza scopo di lucro, pubbliche e finanziate da fondi pubblici)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

b)   Servizi di istruzione secondaria

(CPC 922)

(escluse persone giuridiche senza scopo di lucro, pubbliche e finanziate da fondi pubblici)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

c)   Servizi di istruzione superiore

(CPC 923)

(escluse persone giuridiche senza scopo di lucro, pubbliche e finanziate da fondi pubblici)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

d)   Istruzione per gli adulti

(CPC 924)

(escluse persone giuridiche senza scopo di lucro, pubbliche e finanziate da fondi pubblici)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

e)   Altri servizi di istruzione

(CPC 929)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

6.   SERVIZI AMBIENTALI

A.   SERVIZI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

(CPC 9401)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Gestione dei rifiuti e delle acque reflue

(CPC 9401**)

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessun impegno

2)

Nessuna

2)

Nessun impegno

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

B.   SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

(CPC 9402)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Servizi di raccolta di rifiuti non pericolosi

(CPC 9402**)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi

(CPC 9402**)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

D.   ALTRI SERVIZI

Servizi di depurazione dei gas di scarico

(CPC 94040)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali. Verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Servizi di riduzione del rumore

(CPC 94050)

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessun impegno

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Risanamento e pulizia del suolo e delle acque

(CPC 94060**)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Sistemi di controllo dell’inquinamento a circuito chiuso destinati alle fabbriche

(CPC 94090**)

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessun impegno

2)

Nessuna

2)

Nessun impegno

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Servizi di riciclaggio

(CPC 94090**)

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessun impegno

2)

Nessuna

2)

Nessun impegno

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

7.   SERVIZI FINANZIARI

A.   TUTTI I SERVIZI ASSICURATIVI E CONNESSI

a)   Servizi di assicurazione vita, infortuni, malattie

(CPC 8121)

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

b)   Servizi di assicurazione danni

(CPC 8129)

 

1)

Nessun impegno, esclusa l’assicurazione contro rischi riguardanti:

i)

il trasporto marittimo, l’aviazione commerciale, i lanci spaziali e il nolo (inclusi satelliti) nel caso in cui tale assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; nonché

ii)

le merci in transito internazionale.

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

c)   Riassicurazione e retrocessione

(CPC 81299**)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

d)   Servizi accessori del settore assicurativo (attività di broker e agenzie)

(CPC 8140 tranne servizi attuariali)

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessun impegno

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Servizi attuariali

(CPC 81404)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Servizi di consulenza, servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri

(CPC 814**)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

B.   

SERVIZI BANCARI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI (esclusa l’assicurazione)

a)   Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili

(CPC 81115-81119)

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessun impegno

2)

Nessun impegno

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

b)   Prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali

(CPC 8113)

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessun impegno

2)

Nessun impegno

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

c)   Leasing finanziario

(CPC 8112)

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessun impegno

2)

Nessun impegno

2)

Nessun impegno

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

d)   Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro

(solo servizi di trasferimento di denaro)

(CPC 81139**)

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessun impegno

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno, eccetto per i consociati di agenti di cambio autorizzati.

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

e)   Garanzie e impegni

(CPC 81199**)

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessun impegno

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno, eccetto per le joint venture con imprese delle Bahamas.

3)

Nessun impegno, eccetto per le joint venture con imprese delle Bahamas.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

f)   Operazioni commerciali per conto proprio o di clienti, effettuate in borsa, sul mercato ristretto o altrove

(CPC 81339**, 81333, 81321**)

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessun impegno

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno per il dollaro delle Bahamas. Nessuna per le valute straniere.

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

h)   Intermediazione di credito

(CPC 81339**)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

i)   Gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi

(CPC 81323)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno per le attività in dollari delle Bahamas. Nessuna per le valute straniere.

3)

Nessuna

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

k)   Servizi finanziari di consulenza e altro, per tutte le attività elencate all’articolo 103, paragrafo 2, lettera a) punto B, comprese le informazioni e analisi della situazione debitoria, le ricerche e le consulenze su investimenti e portafoglio, le consulenze sulle acquisizioni e sulle ristrutturazioni aziendali

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno, eccetto per le joint venture con imprese delle Bahamas.

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

l)   Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e software relativo fornito da prestatori di altri servizi finanziari

(CPC 8131)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

C.   ALTRI SERVIZI

Registrazione di società offshore, anche fiduciarie (escluse compagnie di assicurazione e banche) a fini di attività offshore

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessun impegno

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno, eccetto per le joint venture con imprese delle Bahamas.

3)

Nessun impegno, eccetto per le joint venture con imprese delle Bahamas.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

8.   

SERVIZI SANITARI CORRELATI E SERVIZI SOCIALI (diversi da quelli elencati al punto 1. A h-j)

A.   SERVIZI OSPEDALIERI

(CPC 93110)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno, eccetto per le joint venture con imprese delle Bahamas.

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

B.   ALTRI SERVIZI SANITARI

(CPC 9319 diversi da 93191 e 93193)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri

(CPC 93193)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno, eccetto per le joint venture con imprese delle Bahamas.

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

C.   SERVIZI SOCIALI

(CPC 93311)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

9.   SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

A.   

ALBERGHI E RISTORANTI (compreso il catering)

Alberghi

(CPC 641)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna per gli alberghi con oltre 100 camere. Nessun impegno per alberghi con meno di 100 camere.

3)

Nessuna

4)

Senza restrizioni eccetto per quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Servizi di affitto di alloggi ammobiliati

(CPC 6419)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Servizi di ristorazione con servizio completo o self-service; servizi di catering

(CPC 64210, 64220, 64230)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno, eccetto per i ristoranti specializzati, gastronomici o etnici e i ristoranti situati in alberghi, complessi alberghieri o attrazioni turistiche

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Servizi di vendita di bevande con intrattenimento

(CPC 64310 e 64320)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno, eccetto per le joint venture con imprese delle Bahamas.

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

B.   SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEGLI OPERATORI TURISTICI

(CPC 7471)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

C.   SERVIZI DELLE GUIDE TURISTICHE

(CPC 7472)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

D.   ALTRI SERVIZI

Sviluppo alberghiero

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Gestione alberghiera

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Servizi di porti turistici

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno, eccetto per le joint venture con imprese delle Bahamas.

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Servizi di stazioni termali

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno, eccetto per le joint venture con imprese delle Bahamas.

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

10.   SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

(diversi dai servizi audiovisivi)

A.   SERVIZI DI INTRATTENIMENTO

(compresi i servizi di teatri, concerti e circhi)

(CPC 9619)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

B.   SERVIZI DELLE AGENZIE DI INFORMAZIONE

(CPC 9621)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

C.   BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E ALTRI SERVIZI CULTURALI

(CPC 963)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno, eccetto per le joint venture con imprese delle Bahamas.

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

D.   SERVIZI SPORTIVI E ALTRI SERVIZI RICREATIVI

(CPC 96411-3) (eccetto i giochi d’azzardo)

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno, eccetto per le joint venture con imprese delle Bahamas.

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

E.   ALTRI SERVIZI

Noleggio e leasing di panfili

(CPC 96499**)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

11.   SERVIZI DI TRASPORTO

A.   SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO

a)   

Trasporto di passeggeri (escluso il cabotaggio)

(CPC 7211)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

b)   

Trasporto di merci (escluso il cabotaggio)

(CPC 7212)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

c)   

Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (escluso il cabotaggio)

(CPC 7213)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno, eccetto per le joint venture con imprese delle Bahamas.

3)

Nessun impegno, eccetto per le joint venture con imprese delle Bahamas.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

d)   Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni

(CPC 8868**)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno per meno di 100 tonnellate. Nessuna oltre 100 tonnellate.

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

e)   Servizi di rimorchio e spinta

(CPC 7214)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno, eccetto per le joint venture con imprese delle Bahamas.

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

f)   Servizi di supporto al trasporto marittimo

Servizi di salvataggio e recupero di imbarcazioni

(CPC 74540)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Registrazione di navi per il controllo, la regolamentazione e il corretto svolgimento del traffico mercantile

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

B.   TRASPORTO SULLE VIE NAVIGABILI

b)   Trasporto di merci

(CPC 7222)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

d)   Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni

(CPC 8868)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

C.   SERVIZI DI TRASPORTO AEREO

b)   Trasporto di merci

(CPC 732)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

c)   Noleggio di aeromobili con equipaggio

(CPC 734)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

d)   Manutenzione e riparazione di aeromobili

(CPC 8868**)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

e)   Servizi di supporto per il trasporto aereo

(CPC 746**)

Servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Gestione degli aeroporti

 

1)

Nessun impegno

1)

Nessun impegno

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

E.   SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO

a)   Trasporto di passeggeri

(CPC 7111)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

b)   Trasporto di merci

(CPC 7112)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

c)   Servizi di rimorchio e spinta

(CPC 7113)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

d)   Manutenzione e riparazione di attrezzature per il trasporto ferroviario

(CPC 8868)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

e)   Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario

(CPC 743)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

F.   SERVIZI DI TRASPORTO STRADALE

a)   Trasporto di passeggeri

(CPC 7121, 7122)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

b)   Trasporto di merci

(CPC 7123)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali. Verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

c)   Noleggio di veicoli commerciali con operatore

(CPC 7124)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

e)   Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale

(CPC 7442)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessun impegno

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

H.   SERVIZI AUSILIARI RISPETTO A TUTTI I MODI DI TRASPORTO

b)   Servizi di deposito e magazzinaggio

(CPC 742)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessun impegno

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

d)   Altri servizi ausiliari e di supporto per il settore dei trasporti

(CPC 74900)

Gestione di zone franche

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

Servizi di trasbordo

(CPC 749)

 

1)

Nessuna

1)

Nessuna

2)

Nessuna

2)

Nessuna

3)

Nessuna

3)

Nessuna

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.

4)

Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.»


REGOLAMENTI

7.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1155/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2012

recante centottantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 26 novembre 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare sei entità dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono depennate dall’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

a)

«Al-Hamati Sweets Bakeries. Indirizzo: Al-Mukallah, governatorato di Hadhramawt, Yemen. Altre informazioni: (a) di proprietà di Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq al-Ahdal; (b) non esisterebbe più. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

b)

«Benevolence International Foundation [alias a) Al-Bir Al-Dawalia; b) BIF; c) BIF-USA; d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel’nyj Fond]. Indirizzo: a) 8820, Mobile Avenue, 1 A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Stati Uniti d’America; b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Stati Uniti d’America; c) (sede precedente) 9838, S. Roberts Road, Suite 1 W, Palos Hills, Illinois, 60465, Stati Uniti d’America; d) (sede precedente) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Stati Uniti d’America; e) PO box 1937, Khartoum, Sudan; f) Bangladesh; g) Striscia di Gaza; h) Yemen. Altre informazioni: a) numero di identificazione del datore di lavoro: 36-3823186 (Stati Uniti d’America); b) il nome della Fondazione nei Paesi Bassi è: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).»

c)

«Bosanska Idealna Futura [alias a) BIF-Bosnia; b) Bosnian Ideal Future]. Altre informazioni: a) Bosanska Idealna Futura era ufficialmente registrata in Bosnia-Erzegovina come associazione e organizzazione umanitaria con il numero di registro 59; b) era il successore legale degli uffici in Bosnia-Erzegovina della Benevolence International Foundation, che operava come BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) Bosanska Idealna Futura non esisteva più nel dicembre 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.11.2002.»

d)

«Heyatul Ulya. Indirizzo: Mogadiscio, Somalia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.»

e)

«Red Sea Barakat Company Limited. Indirizzo: Mogadiscio, Somalia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.»

f)

«Somali Internet Company. Indirizzo: Mogadiscio, Somalia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.»


7.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1156/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2012

recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/16/UE ha sostituito la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (2). Alcuni adeguamenti importanti sono stati apportati alle norme concernenti la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri, allo scopo di accrescere l’efficienza e l’efficacia dello scambio transfrontaliero di informazioni.

(2)

Per facilitare lo scambio di informazioni la direttiva 2011/16/UE stabilisce che tale scambio abbia luogo utilizzando formulari tipo. In conformità a quanto previsto dalla direttiva e al fine di garantire l’adeguatezza dei dati scambiati e l’efficienza dello scambio stesso, è necessario stabilire modalità di applicazione in materia per lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio spontaneo di informazioni, le notifiche e le informazioni di riscontro. È opportuno che il formulario da utilizzare comprenda un certo numero di campi sufficientemente diversificati, in modo da consentire agli Stati membri di trattare agevolmente i diversi casi utilizzando per ciascuno di essi i campi pertinenti.

(3)

In conformità alla direttiva 2011/16/UE, le informazioni devono essere comunicate utilizzando per quanto possibile la rete comune di comunicazione («CCN»). Negli altri casi è necessario specificare le modalità pratiche della comunicazione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Con riguardo ai formulari da utilizzare, per «campo» si intende la parte del formulario in cui possono essere indicate le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva del Consiglio.

2.   Il formulario da utilizzare per le richieste di informazioni e di indagini amministrative ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, come pure per le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto di cui all’articolo 7 della direttiva è conforme all’allegato I del presente regolamento.

3.   Il formulario da utilizzare per le informazioni spontanee e le relative conferme di ricevuta ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE è conforme all’allegato II del presente regolamento.

4.   Il formulario da utilizzare per le richieste di notifica amministrativa ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, e per il seguito dato a tali richieste ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, è conforme all’allegato III del presente regolamento.

5.   Il formulario da utilizzare per le informazioni di riscontro ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Le relazioni, gli attestati e gli altri documenti cui si fa riferimento nelle informazioni comunicate a norma della direttiva 2011/16/UE possono essere trasmessi utilizzando mezzi di comunicazione diversi dalla rete CCN.

2.   Qualora le informazioni di cui alla direttiva 2011/16/UE non siano scambiate con mezzi elettronici utilizzando la rete CCN, e salvo se diversamente concordato a livello bilaterale, le informazioni sono inviate con una lettera accompagnatoria che descriva le informazioni comunicate, debitamente firmata dall’autorità competente che le trasmette.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1.

(2)  GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.


ALLEGATO I

Formulario di cui all’articolo 1, paragrafo 2

Il formulario da utilizzare per le richieste di informazioni e di indagini amministrative ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, come pure per le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto di cui all’articolo 7 della direttiva contiene i seguenti campi (1):

Base giuridica

Numero di riferimento

Data

Identità dell’autorità richiedente e dell’autorità interpellata

Identità della persona oggetto della verifica o indagine

Descrizione generale del caso e, se opportuno, informazioni contestuali specifiche presumibilmente atte a verificare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste all’amministrazione e l’applicazione della normativa nazionale degli Stati membri con riguardo alle imposte di cui all’articolo 2 della direttiva 2011/16/UE

Fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni

Periodo oggetto dell’indagine

Nome e indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste

Rispetto degli obblighi giuridici di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE

Rispetto degli obblighi giuridici di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE

Richiesta motivata di un’indagine amministrativa specifica e motivi del rifiuto di effettuare tale indagine

Conferma di ricevuta della richiesta di informazioni

Richiesta di informazioni supplementari di carattere generale

Motivi dell’incapacità o del rifiuto di fornire le informazioni

Motivi del mancato rispetto del termine stabilito per la risposta e data entro cui l’autorità interpellata ritiene di essere in grado di rispondere.


(1)  Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono tuttavia apparire nel formulario utilizzato per quel caso.


ALLEGATO II

Formulario di cui all’articolo 1, paragrafo 3

Il formulario da utilizzare per le informazioni spontanee e le relative conferme di ricevuta ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE contiene i seguenti campi (1):

Base giuridica

Numero di riferimento

Data

Identità dell’autorità che trasmette e dell’autorità che riceve le informazioni

Identità della persona oggetto dello scambio spontaneo di informazioni

Periodo interessato dallo scambio spontaneo di informazioni

Rispetto degli obblighi giuridici di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE

Conferma di ricevuta delle informazioni oggetto dello scambio spontaneo.


(1)  Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.


ALLEGATO III

Formulario di cui all’articolo 1, paragrafo 4

Il formulario da utilizzare per le richieste di notifica ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, e per il seguito dato a tali richieste ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, contiene i seguenti campi (1):

Base giuridica

Numero di riferimento

Data

Identità dell’autorità richiedente e dell’autorità interpellata

Nome e indirizzo del destinatario dello strumento o della decisione

Altre informazioni che possono facilitare l’identificazione del destinatario

Oggetto dello strumento o della decisione

Seguito dato alla richiesta di notifica dall’autorità interpellata, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE, recante la data in cui l’atto o l’adesione sono stati notificati al destinatario.


(1)  Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.


ALLEGATO IV

Formulario di cui all’articolo 1, paragrafo 5

Il formulario da utilizzare per il riscontro ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, contiene i seguenti campi (1):

Numero di riferimento

Data

Identità dell’autorità competente che fornisce il riscontro

Riscontro generale sulle informazioni fornite

Risultati direttamente correlati alle informazioni fornite.


(1)  Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.


7.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1157/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

48,7

MA

63,4

TN

76,3

TR

76,0

ZZ

66,1

0707 00 05

AL

76,3

JO

174,9

MA

133,1

TR

114,9

ZZ

124,8

0709 93 10

MA

138,9

TR

122,0

ZZ

130,5

0805 10 20

AR

49,7

TR

74,4

ZA

60,2

ZW

44,9

ZZ

57,3

0805 20 10

MA

68,2

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

71,1

HR

85,6

MA

95,7

TR

78,9

ZZ

82,8

0805 50 10

TR

81,4

ZZ

81,4

0808 10 80

MK

35,9

US

174,2

ZA

136,9

ZZ

115,7

0808 30 90

CN

95,4

TR

112,1

US

160,6

ZZ

122,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

7.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/49


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2012

relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

[notificata con il numero C(2012) 8816]

(2012/756/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

L’Italia ha informato la Commissione della presenza nel suo territorio di un nuovo ceppo aggressivo di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, nel seguito «l’organismo specificato», l’agente causale del cancro del kiwi, e di aver adottato misure ufficiali per evitare l’ulteriore introduzione e diffusione nel suo territorio dell’organismo specificato. Dalle informazioni disponibili emerge inoltre che il nuovo ceppo aggressivo dell’organismo specificato è presente in un paese terzo che esporta il materiale di moltiplicazione delle piante di kiwi, compreso il polline, nell’Unione.

(2)

L’organismo specificato non è menzionato né nell’allegato I né nell’allegato II della direttiva 2000/29/CE. Da un’analisi preliminare del rischio fitosanitario realizzata dalla Commissione sulla base di una valutazione a cura dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) emerge che l’organismo specificato provoca effetti nocivi alle piante di Actinidia Lindl.

(3)

Data la complessità che comporta l’identificazione tassonomica del nuovo ceppo aggressivo dell’organismo specificato, è opportuno prevedere misure applicabili all’organismo specificato in quanto tale, senza limitarle al ceppo in questione.

(4)

Occorre prevedere misure relative all’introduzione nell’Unione di vegetali destinati alla piantagione di Actinidia Lindl. dai paesi terzi. Occorre inoltre prevedere misure relative agli spostamenti all’interno dell’Unione dei medesimi vegetali originari dell’Unione.

(5)

È opportuno procedere, in tutti gli Stati membri, a indagini sulla presenza dell’organismo specificato e alla notifica dei relativi risultati.

(6)

Gli Stati membri devono, all’occorrenza, adeguare la loro legislazione per conformarsi alla presente decisione.

(7)

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2016 per lasciare il tempo necessario a seguire l’andamento della situazione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misure di emergenza contro Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, nel seguito «l’organismo specificato», non deve essere introdotto o diffuso all’interno dell’Unione.

Articolo 2

Introduzione nell’Unione di polline vivo e di vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia Lindl.

Il polline vivo e i vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia Lindl., nel seguito «i vegetali specificati», originari di paesi terzi possono essere introdotti nell’Unione solo se rispettano le prescrizioni specifiche per l’introduzione, precisate all’allegato I.

Articolo 3

Spostamenti dei vegetali specificati all’interno dell’Unione

I vegetali specificati possono essere spostati all’interno dell’Unione solo se rispettano le prescrizioni specifiche, precisate all’allegato II.

Articolo 4

Indagini e notifiche relative all’organismo specificato

1.   Gli Stati membri effettuano indagini annuali ufficiali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato nei vegetali specificati.

Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno dell’indagine.

2.   Ciascuno Stato membro notifica immediatamente per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri la presenza dell’organismo specificato in una parte del suo territorio in cui tale presenza non era stata ancora riscontrata.

3.   Se l’organismo specificato è rilevato o si sospetta che sia presente in una zona in cui non ne era stata ancora riscontrata la presenza, è data immediatamente notifica agli organismi ufficiali responsabili.

Articolo 5

Conformità

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 6

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2016.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2012

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.


ALLEGATO I

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L’INTRODUZIONE NELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 2

Sezione I

Certificato fitosanitario

1)

I vegetali specificati originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, secondo quanto previsto all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE (nel seguito «il certificato»), che alla voce «Dichiarazione supplementare» riporta le informazioni di cui ai punti 2 e 3.

2)

Il certificato deve riportare le informazioni indicanti che una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a)

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese notoriamente indenne dall’organismo specificato;

b)

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da organismi nocivi, definita per quanto riguarda l’organismo specificato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali (nel seguito «NPPO» — National Plant Protection Organisation) del paese di origine in conformità alla norma internazionale per le misure fitosanitarie (nel seguito «ISPM» — International Standard for Phytosanitary Measures) n. 4 della FAO (1);

c)

i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o in un sito di produzione indenni da organismi nocivi, definiti per quanto riguarda l’organismo specificato dall’NPPO in conformità alla ISPM n. 10 della FAO (2). I vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall’ambiente esterno che esclude efficacemente l’organismo specificato. In tale luogo i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione e sono risultati esenti dall’organismo specificato.

Il luogo di produzione in questione è circondato da una zona con un raggio di almeno 500 metri, in cui sono state effettuate ispezioni ufficiali due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione e tutti i vegetali che nel corso delle ispezioni hanno mostrato sintomi di infezione, come pure tutti i vegetali specificati adiacenti entro un raggio di 5 m, sono stati immediatamente distrutti;

d)

i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da organismi nocivi, definito per quanto riguarda l’organismo specificato dall’NPPO in conformità alla ISPM n. 10 della FAO (2).

Il luogo di produzione in questione è circondato da una zona con un raggio di 4 500 m. Le ispezioni ufficiali, il campionamento e le prove sono stati effettuati in tale luogo di produzione e in tutta questa zona due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione. L’organismo specificato non è stato rilevato nel corso delle ispezioni ufficiali, né durante il campionamento e le prove.

3)

Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettere c) o d), il certificato deve inoltre riportare le informazioni indicanti che una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a)

i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate in condizioni conformi al punto 2, lettera a) o b) o c);

b)

i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che erano esenti dall’organismo specificato;

c)

i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo un programma di campionamento in grado di confermare con un’affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell’organismo specificato nei vegetali specificati è inferiore a 0,1 %.

4)

Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettera b), il nome della zona indenne da organismi nocivi deve essere indicato alla voce «Luogo di origine» del certificato.

Sezione II

Ispezione

I vegetali specificati introdotti nell’Unione accompagnati da un certificato fitosanitario conforme alla sezione I sono rigorosamente ispezionati e, se del caso, sottoposti a prove per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato presso il punto di entrata o il luogo di destinazione stabilito a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (3).

Se i vegetali specificati sono introdotti nell’Unione attraverso uno Stato membro diverso da quello di destinazione, l’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di entrata informa l’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di destinazione.


(1)  Requirements for the establishment of the pest free areas (Requisiti per la definizione delle zone indenni da organismi nocivi), ISPM n. 4 (1995), FAO 2011.

(2)  Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites (Requisiti per la definizione di luoghi e siti di produzione indenni da organismi nocivi), ISPM n. 10 (1999), FAO 2011.

(3)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.


ALLEGATO II

PRESCRIZIONI PER GLI SPOSTAMENTI NELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 3

1)

I vegetali specificati originari dell’Unione possono essere spostati all’interno dell’Unione solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (1) e se rispettano le prescrizioni di cui al punto 2.

2)

I vegetali specificati devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

a)

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in uno Stato membro notoriamente indenne dall’organismo specificato;

b)

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona protetta riconosciuta per quanto riguarda l’organismo specificato in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE;

c)

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da organismi nocivi, definita per quanto riguarda l’organismo specificato dall’organismo ufficiale responsabile di uno Stato membro conformemente alla ISPM n. 4 della FAO (2);

d)

i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o in un sito di produzione indenni da organismi nocivi, definiti per quanto riguarda l’organismo specificato dall’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine conformemente alla ISPM n. 10 della FAO (3). I vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall’ambiente esterno che esclude efficacemente l’organismo specificato. In tale luogo i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima di essere spostati e sono risultati esenti dall’organismo specificato.

Il luogo in questione è circondato da una zona con un raggio di almeno 500 metri, in cui sono state effettuate ispezioni ufficiali due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento e tutti i vegetali che nel corso delle ispezioni hanno mostrato sintomi di infezione, come pure tutti i vegetali specificati adiacenti entro un raggio di 5 m, sono stati immediatamente distrutti;

e)

i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da organismi nocivi, definito per quanto riguarda l’organismo specificato dall’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine conformemente alla ISPM n. 10 della FAO (3).

Il luogo di produzione in questione è circondato da una zona con un raggio di 500 m, nel seguito «la zona circostante». Le ispezioni ufficiali, il campionamento e le prove sono stati effettuati in tale luogo di produzione e in tutta la zona circostante due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento. L’organismo specificato non è stato rilevato nel corso delle ispezioni ufficiali, né durante il campionamento e le prove.

La zona circostante è circondata da un’ulteriore zona avente un raggio di 4 km, nella quale, in seguito a ispezioni ufficiali, campionamento e prove effettuate due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state adottate misure di eradicazione in tutti i casi in cui l’organismo specificato è stato riscontrato nei vegetali specificati. Tali misure hanno comportato la distruzione immediata dei vegetali specificati infetti e di tutti i vegetali specificati adiacenti entro un raggio di 5 m.

3)

Se le prescrizioni di cui al punto 2, lettera d) o lettera e), sono rispettate, i vegetali specificati devono inoltre soddisfare una delle seguenti condizioni:

a)

i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate in condizioni conformi al punto 2, lettera a) o b) o c) o d);

b)

i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che erano esenti dall’organismo specificato;

c)

i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo un programma di campionamento in grado di confermare con un’affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell’organismo specificato nei vegetali specificati è inferiore a 0,1 %.

4)

I vegetali specificati introdotti nell’Unione conformemente all’allegato I che provengono da paesi terzi possono essere spostati all’interno dell’Unione solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante di cui al punto 1.


(1)  GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.

(2)  Requirements for the establishment of the pest free areas (Requisiti per la definizione delle zone indenni da organismi nocivi), ISPM n. 4 (1995), FAO 2011.

(3)  Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites (Requisiti per la definizione di luoghi e siti di produzione indenni da organismi nocivi), ISPM n. 10 (1999), FAO 2011.