|
ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.331.ita |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
|
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
|
2012/740/UE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
|
|
|
|
2012/741/UE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2012/742/UE |
|
|
|
* |
|
|
|
Rettifiche |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1121/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2012
recante divieto di pesca del tonno obeso nell’Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
72/TQ44 |
|
Stato membro |
Portogallo |
|
Stock |
BET/ATLANT |
|
Specie |
Tonno obeso (Thunnus obesus) |
|
Zona |
Oceano atlantico |
|
Data |
11.11.2012 |
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1122/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2012
recante divieto di pesca del melù nelle zone VIIIc, IX, X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
71/TQ44 |
|
Stato membro |
Portogallo |
|
Stock |
WHB/8C3411 |
|
Specie |
Melù (Micromesistius poutassou) |
|
Zona |
VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 |
|
Data |
11.11.2012 |
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1123/2012 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
Un apparecchio (detto “rilevatore infrarosso passivo”) costituito da un assemblaggio di circuito stampato contenuto in un alloggiamento di materiale plastico di dimensioni approssimativamente pari a 11 × 7 × 4 cm. Il circuito stampato è munito di un sensore infrarosso, di elementi passivi (condensatori, resistenze), di elementi attivi (transistor, circuiti integrati) e di un diodo a emissione luminosa. È munito inoltre di un interruttore DIP (“dual in-line package”), di un interruttore antimanomissione, di un blocco di connettori terminali a vite e di un uscita del tipo di relè a semiconduttore. L’alloggiamento comprende una superficie riflettente e una lente. L’apparecchio ha un segnale di uscita fino a un massimo di 30 V DC, 50 mA. L’apparecchio è progettato per inviare un segnale elettrico a un dispositivo, quale un sistema di allarme o una porta elettrica, quando viene individuato un movimento sulla base di un cambiamento di temperatura. |
8536 50 19 |
La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8536 , 8536 50 e 8536 50 19 . È esclusa la classificazione come apparecchio di segnalazione acustica o visiva alla voce 8531 in quanto l’apparecchio non incorpora la funzione di allarme. La voce 8537 comprende quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di due o più apparecchi delle voci 8535 o 8536 . Poiché l’apparecchio presenta soltanto componenti dello stesso tipo (due interruttori del tipo di relè a semiconduttore, la classificazione alla voce 8537 è esclusa (cfr. anche le note esplicative del SA alla voce 8537 , esclusione b)). È esclusa altresì la classificazione alla voce 9027 come strumento o apparecchio per misure calorimetriche, in quanto l’apparecchio di cui trattasi non effettua misurazioni quantitative ma si limita a registrare i cambiamenti di temperatura allo scopo di attivare automaticamente un altro apparecchio. L’apparecchio ha la funzione di un interruttore automatico e va pertanto classificato come interruttore per tensioni inferiori o uguali a 60 V del codice NC 8536 50 19 . |
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1124/2012 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Fatte salve le misure vigenti nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
Un sensore di pesatura ermeticamente sigillato (denominato “cella di carico”) che incorpora un estensimetro avente forma di circuito a ponte dalle dimensioni di circa 13 × 3 × 3 cm. La cella di carico è attivata dalla deviazione del filo dell’estensimetro quando è sottoposto ad una forza fisica. La forza fisica altera la resistenza del filo, squilibrando così il circuito a ponte che a sua volta modifica la tensione elettrica della corrente che lo attraversa. La cella di carico converte la forza fisica che agisce su di essa in un segnale elettrico proporzionale a tale forza. Il segnale è letto, elaborato e visualizzato tramite un dispositivo non incluso nella presentazione. La cella di carico è progettata per esempio per essere utilizzata in bilance da pavimento, miscelatori, tramogge e bilance per serbatoi. |
9031 80 98 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 2a) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera m), della sezione XVI e del testo dei codici NC 9031 , 9031 80 e 9031 80 98 . La cella di carico è progettata per convertire la forza fisica in un segnale elettrico a fini di misurazione. Poiché non indica il risultato della misurazione, è ritenuta uno strumento di misura incompleto non nominato né compreso altrove nel capitolo 90. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 8423 in quanto parte di un apparecchio per pesare (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 9031 , lettera A), punto 30). L’articolo deve pertanto essere classificato con il codice NC 9031 80 98 come altri strumenti non nominati né compresi altrove nel capitolo 90. |
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1125/2012 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||||
|
Un apparecchio portatile controllato da un microprocessore (anche denominato “pistola termica” o “termosoffiatore”), destinato a generare temperature comprese fra 50 e 630 °C, con una potenza massima in uscita di 2 000 W e dimensioni di circa 26 × 20 × 9 cm. L’apparecchio è munito di:
L’apparecchio è utilizzato da artigiani, per esempio per asportare vernici, contrarre guaine di cavi, termoformare PVC, eseguire brasature dolci e forti, saldare e assemblare materiali plastici, saldare tubi e barre di plastica nonché termosaldare fogli di plastica. (*1) Cfr. l’illustrazione. |
8419 89 98 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della Nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 84, nonché dal testo dei codici NC 8419 , 8419 89 e 8419 89 98 . Poiché l’apparecchio è destinato a un uso in ambito artigianale e non è del tipo di norma utilizzato in ambiente domestico, è esclusa la classificazione alla voce 8516 in quanto apparecchio elettrotermico per usi domestici. L’apparecchio corrisponde alle descrizioni di entrambe le voci 8419 e 8467 . A norma della nota 2 del capitolo 84 è esclusa la classificazione alla voce 8467 in quanto utensile a motore elettrico incorporato per l’impiego a mano. L’apparecchio è pertanto classificato al codice 8419 89 98 in quanto apparecchio per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura. |
(*1) L’illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo.
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1126/2012 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||||||||||||
|
Apparecchio multifunzionale portatile a batteria, dalle dimensioni di circa 9 × 5 × 1 cm, dotato di:
L’apparecchio è in grado di eseguire le seguenti funzioni:
L’apparecchio supporta i formati seguenti: MP3, WMA, WAV, WMV e JPEG. L’apparecchio può essere collegato ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione per il caricamento o lo scaricamento di file. |
8527 13 99 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8527 , 8527 13 e 8527 13 99 . L’apparecchio è destinato a eseguire varie funzioni della sezione XVI, ossia ricezione della radiodiffusione con registrazione o riproduzione del suono, registrazione o riproduzione di immagini e proiezione di immagini fisse e di filmati. In virtù della nota 3 di detta sezione, l’apparecchio deve essere classificato nella voce attinente alla sua funzione principale. In considerazione delle caratteristiche oggettive dell’apparecchio, quali la memoria disponibile e lo schermo piccolo a bassa risoluzione, le funzioni di proiezione, registrazione e riproduzione di immagini sono secondarie. Ne consegue che la funzione principale è la radiodiffusione combinata alla registrazione o riproduzione del suono. L’apparecchio va pertanto classificato al codice NC 8527 13 99 come altro apparecchio per la radiodiffusione combinato con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono. |
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1127/2012 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
|
Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
||||||||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||
|
Polvere beige fine, essiccata mediante nebulizzazione, sotto forma di microcapsule stabili e protette, avente la seguente composizione (% in peso):
e contenente tracce di tocoferoli naturali, lecitina, d1-α-tocoferolo e palmitato di ascorbile. Il prodotto è utilizzato per aumentare il livello di acidi grassi omega-3 nelle preparazioni alimentari. |
2106 90 98 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché del testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 98 . Il prodotto è composto da olio di tonno raffinato e da quantitativi importanti (almeno il 50 %) di altri ingredienti. Anche se i prodotti della voce 1517 possono contenere piccoli quantitativi di altri ingredienti (cfr. anche la nota esplicativa al sistema armonizzato (SA) alla voce 1517 , secondo punto), la classificazione a tale voce è esclusa poiché il prodotto a causa della sua composizione ha perso la sua caratteristica di olio alimentare di tale voce. Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 2106 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove (cfr. anche le note esplicative del SA alla voce 2106 , lettera B)). |
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1128/2012 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
|
3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
|
5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
Un pannello (denominato "compensato impermeabile") composto da tredici fogli di legno incollati tra loro mediante una colla resistente all'acqua bollente. I fogli sono disposti in modo che le fibre di ciascun foglio risultino perpendicolari a quelle del foglio successivo. I fogli interni hanno uno spessore inferiore a 2 mm. I due fogli esterni hanno uno spessore inferiore a 1 mm e sono costituiti da legno di pioppo ricoperto da un rivestimento polimerico isolante. La densità del pannello è di 0,5 g/cm3. Il pannello è utilizzato nel settore della costruzione, ad esempio come armatura per lavori in cemento. |
4412 32 10 |
La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 4412 , 4412 32 e 4412 32 10 . La classificazione alla voce 4413 come legno addensato è esclusa in quanto il pannello non è stato trattato chimicamente o fisicamente per aumentarne la densità o la durezza e migliorarne la resistenza meccanica o la resistenza agli agenti chimici o elettrici (cfr. inoltre le note esplicative del SA relative alla voce 4413 ). Il pannello è considerato di compensato in quanto è composto da diversi fogli di legno incollati tra loro e disposti uno sull'altro in modo che le fibre di due strati successivi risultino perpendicolari (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 4412 , punto 1). Il pannello deve essere pertanto classificato nel codice NC 4412 32 10 come altro legno compensato avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere. |
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1129/2012 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||
|
Un assortimento condizionato per la vendita al minuto composto dei seguenti articoli:
L'assortimento è presentato in una valigetta di alluminio il cui interno è appositamente sagomato per accogliere gli articoli. Gli articoli sono destinati a essere usati congiuntamente per giocare a poker. Le fiches e il DVD costituiscono un supplemento alle carte e non possono essere utilizzati separatamente. (*1) Cfr. l'illustrazione. |
9504 40 00 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3(b), 5(a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9504 e 9504 40 00 . Gli articoli sono condizionati congiuntamente per svolgere un'attività specifica, ossia giocare a poker, e soddisfano pertanto i criteri per essere classificati come merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto. Le carte da gioco conferiscono all'assortimento il suo carattere essenziale, gli altri articoli sono supplementari. La valigetta appositamente sagomata contenente l'assortimento di articoli deve essere classificata congiuntamente a essi. L'articolo deve pertanto essere classificato al codice NC 9504 40 00 come carte da gioco. |
(*1) L'illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo.
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1130/2012 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha espresso alcun parere nel termine prescritto dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
Una bicicletta con tre ruote, un telaio, un sedile, due poggiapiedi e due manubri. I manubri sono utilizzati sia per la sterzatura sia come pedali comandati a mano collegati direttamente alle pedaliere e ai deragliatori. Il sedile si compone di una parte piatta e di una sezione rialzata per sostenere la schiena e la testa del ciclista. (*1) Cfr. l'illustrazione |
8712 00 70 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8712 00 e 8712 00 70 . La classificazione alla voce 8713 è esclusa in quanto tale voce riguarda esclusivamente le sedie a rotelle, le carrozzelle, o veicoli analoghi, specificamente progettati per il trasporto di persone disabili. Le biciclette costruite specificamente per i disabili sono classificate alla voce 8712 (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 8712 , secondo comma, punto 4). La bicicletta va pertanto classificata al codice NC 8712 00 70 come le altre biciclette. |
(*1) L'illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/21 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1131/2012 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2012
recante divieto di pesca della molva nella zona IIIa e nelle acque UE della zona IIIbcd per le navi battenti bandiera danese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
74/TQ43 |
|
Stato membro |
Danimarca |
|
Stock |
Molva (molva molva) |
|
Specie |
LIN/3 A/BCD |
|
Zona |
IIIa; acque UE della zona IIIbcd |
|
Data |
9.11.2012 |
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/23 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1132/2012 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2012
recante divieto di pesca del marlin bianco nell’Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
70/TQ44 |
|
Stato membro |
Portogallo |
|
Stock |
WHM/ATLANT |
|
Specie |
Marlin bianco (Tetrapturus albidus) |
|
Zona |
Oceano atlantico |
|
Data |
6.11.2012 |
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/25 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1133/2012 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2012
recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
73/TQ43 |
|
Stato membro |
Portogallo |
|
Stock |
PLE/8/3411 |
|
Specie |
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
|
Zona |
VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 |
|
Data |
11.11.2012 |
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/27 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1134/2012 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2012
recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX, X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
69/TQ44 |
|
Stato membro |
Portogallo |
|
Stock |
MAC/8C3411 |
|
Specie |
Sgombro (Scomber scombrus) |
|
Zona |
VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 |
|
Data |
6.11.2012 |
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/29 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1135/2012 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2012
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
67/TQ44 |
|
Stato membro |
Svezia |
|
Stock |
COD/04-N |
|
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus Morhua) |
|
Zona |
Acque norvegesi a sud di 62° N |
|
Data |
5.11.2012 |
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1136/2012 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2012
che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2012 in seguito al superamento dei contingenti di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 per quanto riguarda gli importi da detrarre nei prossimi anni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I contingenti di pesca per l’anno 2011 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
|
|
(2) |
I contingenti di pesca per l’anno 2012 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
|
|
(3) |
A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. |
|
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 della Commissione (11) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock per il 2012 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock negli anni precedenti. |
|
(5) |
Alcune detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 risultano superiori al contingente adattato disponibile nel 2012 e non possono essere pertanto interamente applicate a tale contingente. A norma della comunicazione n. 2012/C 72/07 della Commissione (12), gli importi residui devono essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi. |
|
(6) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012. |
|
(7) |
Per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare detrazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 dai contingenti assegnati per gli stock sovrasfruttati poiché nel 2012 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock. |
|
(8) |
A norma della comunicazione n. 2012/C 72/07, ove non sia possibile applicare detrazioni sugli stock sovrasfruttati nell’anno successivo al superamento poiché lo Stato membro interessato non dispone di alcun contingente, la detrazione deve essere applicata su altri stock della stessa area geografica o di valore commerciale equivalente. Tali detrazioni devono essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock sfruttati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell’ambito delle attività di pesca multispecifiche. |
|
(9) |
Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte a partire da contingenti assegnati per stock diversi da quelli sovrasfruttati. |
|
(10) |
Le detrazioni disposte dal presente regolamento devono essere applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2012 conformemente ai seguenti regolamenti:
|
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I contingenti di pesca per il 2012 di cui all’allegato I del presente regolamento sono ridotti in base alle detrazioni stabilite nel medesimo allegato.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le riduzioni previste dai regolamenti (CE) n. 147/2007 e (UE) n. 165/2011.
Articolo 2
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.
(3) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.
(4) GU L 343 del 29.12.2010, pag. 2.
(5) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
(6) GU L 193 del 23.7.2011, pag. 11.
(7) GU L 320 del 3.12.2011, pag. 3.
(8) GU L 3 del 6.1.2012, pag. 1.
(9) GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.
(10) GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.
(11) GU L 203 del 31.7.2012, pag. 52.
(12) GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27.
ALLEGATO I
Detrazioni Dai Contingenti Disponibili Per Stock Distinti Da Quelli Che Sono Stati Oggetto Di Sovrasfruttamento
|
Stato membro |
Codice della specie |
Codice della zona |
Nome della specie |
Nome della zona |
Sbarchi consentiti 2011 (quantitativo totale adattato in tonnellate) (1) |
Totale delle catture 2011 (quantitativo in tonnellate) |
Utilizzo del contingente (%) |
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in tonnellate) |
Fattore moltiplicatore (2) |
Fattore moltiplicatore addizionale (3) |
Detrazione rimanente dal 2011 (4) (quantitativo in tonnellate) |
Detrazioni 2012 (quantitativo in tonnellate) |
|
DK |
DGS |
03 A-C |
Spinarolo/gattuccio |
Acque UE della zona IIIa |
0,00 |
1,00 |
— |
1,00 |
1 |
|
12 |
13,00 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock: |
||||||||||||
|
DK |
NEP |
3 A/BCD |
Scampo |
IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
13,00 |
|
DE |
DGS |
2AC4-C |
Spinarolo/gattuccio |
Acque UE delle zone IIa e IV |
0,00 |
0,70 |
— |
0,70 |
1 |
|
|
0,70 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock: |
||||||||||||
|
DE |
LIN |
04-C |
Molva |
Acque UE della zona IV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
0,70 |
|
IE |
NOP |
2A3A4. |
Busbana norvegese e catture accessorie connesse |
IIIa; acque UE delle zone IIa e IV |
0,00 |
5,00 |
— |
5,00 |
1 |
|
|
5,00 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock: |
||||||||||||
|
IE |
WHB |
1X14 |
Melù |
Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
5,00 |
|
ES |
COD |
7XAD34 |
Merluzzo bianco |
VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. |
0,00 |
0,90 |
— |
0,90 |
1 |
|
|
0,90 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock: |
||||||||||||
|
ES |
HKE |
57214 |
Nasello |
VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
0,90 |
|
ES |
DGS |
15X14 |
Spinarolo/gattuccio |
Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV |
1,00 |
6,20 |
620,0 |
5,20 |
1 |
|
|
5,20 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock: |
||||||||||||
|
ES |
NEP |
VII |
Scampo |
VII |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
5,20 |
|
ES |
DWS |
56789- |
Squali di profondità |
Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e VIII |
2,79 |
25,90 |
928,3 |
23,11 |
1 |
|
|
23,11 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock: |
||||||||||||
|
ES |
BLI |
12INT- |
Molva azzurra |
Acque internazionali della zona XII |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
23,11 |
|
ES |
ORY |
1CX14 |
Pesce specchio atlantico |
Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV |
0,00 |
0,60 |
— |
0,60 |
1 |
|
|
0,60 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock: |
||||||||||||
|
ES |
BLI |
12INT- |
Molva azzurra |
Acque internazionali della zona XII |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
0,60 |
|
ES |
RED |
N3LN. |
Scorfano |
NAFO 3LN |
0,00 |
43,50 |
— |
43,50 |
1 |
|
|
43,50 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock: |
||||||||||||
|
ES |
HKW |
3NO. |
Musdea americana |
NAFO 3N0 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
43,50 |
|
FR |
DWS |
56789- |
Squali di profondità |
Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX |
10,17 |
26,00 |
255,7 |
15,83 |
1 |
|
|
15,83 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock: |
||||||||||||
|
FR |
RNG |
5B67- |
Granatiere |
Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
15,83 |
|
PT |
WHG |
08. |
Merlano |
VIII |
0,00 |
1,20 |
— |
1,20 |
1 |
|
|
1,20 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock: |
||||||||||||
|
PT |
PLE |
8/3411 |
Passera di mare |
VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1,20 |
(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi di possibilità di pesca a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59), dei trasferimenti di contingenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e/o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca ai sensi degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(2) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(3) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(4) Con i regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 1016/2011 (GU L 270 del 15.10.2011, pag. 1) e (UE) n. 1021/2011 (GU L 270 del 15.10.2011, pag. 16), sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca relativi ad alcuni paesi e ad alcune specie per il 2011. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2011 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che anche in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo, al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2012 si è tenuto conto del quantitativo rimanente.
ALLEGATO II
«ALLEGATO
|
Stato membro |
Codice della specie |
Codice della zona |
Nome della specie |
Nome della zona |
Sbarchi consentiti 2011 (quantitativo totale adattato in tonnellate) (1) |
Totale delle catture 2011 (quantitativo in tonnellate) |
Utilizzo del contingente (%) |
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in tonnellate) |
Fattore moltiplicatore (2) |
Detrazione rimanente dal 2011 (5) (quantitativo in tonnellate) |
Detrazioni 2012 (quantitativo in tonnellate) |
Saldo restante (quantitativo in tonnellate) |
|
|
DK |
DGS |
03A-C |
Spinarolo/gattuccio |
Acque UE della zona IIIa |
0,00 |
1,00 |
— |
1,00 |
1 |
|
12 |
13,00 |
|
|
DK |
SAN |
*234_6 |
Cicerello |
Acque UE delle zone di gestione del cicerello |
420,00 |
489,60 |
116,6 |
69,60 |
1 |
|
|
69,60 |
|
|
DE |
DGS |
2AC4-C |
Spinarolo/gattuccio |
Acque UE delle zone IIa e IV |
0,00 |
0,70 |
— |
0,70 |
1 |
|
|
0,70 |
|
|
DE |
MAC |
2CX14- |
Sgombro |
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV |
21 401,00 |
21 860,70 |
102,1 |
459,70 |
1 |
|
|
459,70 |
|
|
DE |
PLE |
3BCD-C |
Passera di mare |
Acque UE delle sottodivisioni 22-32 |
425,00 |
426,40 |
100,3 |
1,40 |
1 |
|
|
1,40 |
|
|
IE |
HER |
4AB. |
Aringa |
Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53o 30′ N |
0,00 |
40,00 |
— |
40,00 |
1 |
|
|
40,00 |
|
|
IE |
NOP |
2A3A4. |
Busbana norvegese e catture accessorie connesse |
IIIa; acque UE delle zone IIa e IV |
0,00 |
5,00 |
— |
5,00 |
1 |
|
|
5,00 |
|
|
ES |
ALF |
3X14- |
Berici |
Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
66,00 |
69,00 |
104,5 |
3,00 |
1 |
|
|
3,00 |
|
|
ES |
ANE |
9/3411 |
Acciuga |
IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. |
5 560,00 |
6 361,90 |
114,4 |
801,90 |
1,2 |
|
|
962,28 |
|
|
ES |
ANF |
8C3411 |
Rana pescatrice |
VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 |
1 293,00 |
1 453,90 |
112,4 |
160,90 |
1,2 |
|
|
193,08 |
|
|
ES |
BLI |
67 - (nuovo codice BLI/5B67-) |
Molva azzurra |
Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
41 |
40,93 |
0,07 |
|
ES |
BSF |
8910- |
Pesce sciabola nero |
Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X |
17,00 |
17,60 |
103,5 |
0,60 |
1 |
|
|
0 |
0,60 |
|
ES |
BSF |
56712- |
Pesce sciabola nero |
Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII |
135,00 |
216,90 |
160,7 |
81,90 |
1 |
|
|
20,38 |
61,52 |
|
ES |
COD |
7XAD34 |
Merluzzo bianco |
VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. |
0,00 |
0,90 |
— |
0,90 |
1 |
|
|
0,90 |
|
|
ES |
DGS |
15X14 |
Spinarolo/gattuccio |
Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV |
1,00 |
6,20 |
620,0 |
5,20 |
1 |
|
|
5,20 |
|
|
ES |
DWS |
56789- |
Squali di profondità |
Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e VIII |
2,79 |
25,90 |
928,3 |
23,11 |
1 |
|
|
23,11 |
|
|
ES |
GFB |
89- |
Musdee |
Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX |
222,00 |
250,20 |
112,7 |
28,20 |
1 |
|
|
28,20 |
|
|
ES |
GFB |
567- |
Musdee |
Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII |
608,00 |
638,50 |
105,0 |
30,50 |
1 |
|
|
30,50 |
|
|
ES |
HAD |
5BC6 A. |
Eglefino |
Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VIa |
14,00 |
35,80 |
255,7 |
21,80 |
1 |
|
|
0,73 |
21,07 |
|
ES |
HAD |
1N2AB |
Eglefino |
Acque norvegesi delle zone I e II |
60,00 |
65,30 |
108,8 |
5,30 |
1 |
|
|
5,30 |
|
|
ES |
JAX |
2A-14 |
Suro/sugarello e catture accessorie connesse |
Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
2 419,00 |
2 519,90 |
104,2 |
100,90 |
1 |
|
|
100,90 |
|
|
ES |
JAX |
09. |
Suro/sugarello |
IX |
7 859,00 |
8 478,30 |
107,9 |
619,30 |
1,1 |
|
|
681,23 |
|
|
ES |
JAX |
08C. |
Suro/sugarello |
VIIIc |
24 129,00 |
32 431,80 |
134,4 |
8 302,80 |
1,4 |
|
|
11 623,92 |
|
|
ES |
LEZ |
8C3411 |
Lepidorombi |
VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. |
917,00 |
1 005,30 |
109,6 |
88,30 |
1 |
|
|
88,30 |
|
|
ES |
ORY |
1CX14 |
Pesce specchio atlantico |
Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV |
0,00 |
0,60 |
— |
0,60 |
1 |
|
|
0,60 |
|
|
ES |
POK |
56-14 |
Merluzzo carbonaro |
VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV |
3,00 |
30,60 |
1 020,0 |
27,60 |
1 |
|
|
0 |
27,60 |
|
ES |
POL |
8ABDE. |
Merluzzo giallo |
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe |
61,00 |
65,30 |
107,0 |
4,30 |
1 |
|
|
4,30 |
|
|
ES |
POL |
08C. |
Merluzzo giallo |
VIIIc |
208,00 |
256,00 |
123,1 |
48,00 |
1 |
|
|
48,00 |
|
|
ES |
PRA |
N3L. |
Gamberello boreale |
NAFO 3L |
214,00 |
292,00 |
136,4 |
78,00 |
1 |
|
|
71,70 |
6,30 |
|
ES |
RED |
N3LN. |
Scorfano |
NAFO 3LN |
0,00 |
43,50 |
— |
43,50 |
1 |
|
|
43,50 |
|
|
ES |
SBR |
*678- |
Occhialone |
Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII |
49,12 |
62,30 |
126,8 |
13,18 |
1 |
|
|
13,18 |
|
|
ES |
SOL |
8AB. |
Sogliola |
VIIIa e VIIIb |
10,00 |
10,70 |
107,0 |
0,70 |
1 |
c |
|
0,53 |
0,52 |
|
ES |
USK |
567EI. |
Brosmio |
Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII |
8,30 |
50,70 |
610,8 |
42,40 |
1 |
|
|
13,85 |
28,55 |
|
ES |
WHB |
8C3411 |
Melù |
VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 |
1 987,00 |
2 258,30 |
113,7 |
271,30 |
1,2 |
|
|
325,56 |
|
|
FR |
DWS |
56789- |
Squali di profondità |
Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX |
10,17 |
26,00 |
255,7 |
15,83 |
1 |
|
|
15,83 |
|
|
FR |
SOL |
07E. |
Sogliola |
VIIe |
283,00 |
290,00 |
102,5 |
7,00 |
1 |
|
|
7,00 |
|
|
LT |
JAX |
2A-14 |
Suro/sugarello e catture accessorie connesse |
Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
356,00 |
660,40 |
185,5 |
304,40 |
2 |
|
|
0 |
608,80 |
|
LT |
MAC |
2CX14- |
Sgombro |
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV |
26,00 |
28,80 |
110,8 |
2,80 |
1 |
|
|
2,80 |
|
|
NL |
BSF |
56712- |
Pesce sciabola nero |
Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
5 |
0 |
5,00 |
|
NL |
SBR |
678- |
Occhialone |
Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
6 |
0 |
6,00 |
|
PL |
COD |
1N2AB |
Merluzzo bianco |
Acque norvegesi delle zone I e II |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
2 |
2,00 |
|
|
PL |
GHL |
1N2AB |
Ippoglosso nero |
Acque norvegesi delle zone I e II |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
1 |
0 |
1,00 |
|
PL |
HAD |
2AC4 |
Eglefino |
IV; acque UE della zona IIa |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
16 |
0 |
16,00 |
|
PL |
LIN |
04-C. |
Molva |
Acque UE della zona IV |
0,00 |
3,00 |
— |
3,00 |
1 |
|
|
3,00 |
|
|
PL |
MAC |
2A34 |
Sgombro |
IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
5 |
0 |
5,00 |
|
PL |
RED |
514GRN |
Scorfano |
Acque groenlandesi delle zone V e XIV |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
1 |
0 |
1,00 |
|
PL |
WHB |
1X14 |
Melù |
Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
8 |
0 |
8,00 |
|
PT |
ALF |
3X14- |
Berici |
Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
220,10 |
241,10 |
109,5 |
21,00 |
1 |
|
|
21,00 |
|
|
PT |
ANE |
9/3411 |
Acciuga |
IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. |
2 882,00 |
2 920,20 |
101,3 |
38,20 |
1 |
|
|
38,20 |
|
|
PT |
ANF |
8C3411 |
Rana pescatrice |
VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. |
260,20 |
335,30 |
128,9 |
75,10 |
1 |
a |
|
112,65 |
|
|
PT |
BET |
ATLANT |
Tonno obeso |
Oceano Atlantico |
6 879,70 |
7 022,40 |
102,1 |
142,70 |
1 |
|
|
142,70 |
|
|
PT |
BSF |
8910- |
Pesce sciabola nero |
Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X |
3 305,00 |
3 547,20 |
107,3 |
242,20 |
1,1 |
|
|
266,42 |
|
|
PT |
BUM |
ATLANT |
Marlin azzurro |
Oceano Atlantico |
69,00 |
72,30 |
104,8 |
3,30 |
1 |
|
|
0 |
3,30 |
|
PT |
COD |
N3M. |
Merluzzo bianco |
NAFO 3M |
2 525,70 |
2 753,80 |
109,0 |
228,10 |
1,1 |
|
|
250,91 |
|
|
PT |
GFB |
89- |
Musdee |
Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX |
10,00 |
12,00 |
120,0 |
2,00 |
1 |
a |
|
3,00 |
|
|
PT |
GHL |
1N2AB |
Ippoglosso nero |
Acque norvegesi delle zone I e II |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
11 |
0 |
11,00 |
|
PT |
GHL |
N3LMNO. |
Ippoglosso nero |
NAFO 3 LMNO |
2 413,80 |
2 508,20 |
103,9 |
94,40 |
1 |
|
|
94,40 |
|
|
PT |
HAD |
1N2AB |
Eglefino |
Acque norvegesi delle zone I e II |
78,00 |
30,00 |
38,5 |
–48,00 |
— |
|
458 |
26,07 |
383,93 |
|
PT |
POK |
1N2AB |
Merluzzo carbonaro |
Acque norvegesi delle zone I e II |
80,00 |
40,90 |
51,1 |
–39,10 |
— |
|
294 |
31,84 |
223,06 |
|
PT |
RED |
51214D |
Scorfano |
Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV |
603,00 |
719,10 |
119,3 |
116,10 |
1,2 |
a |
|
208,98 |
|
|
PT |
RED |
N3LN. |
Scorfano |
NAFO 3LN |
932,80 |
983,50 |
105,4 |
50,70 |
1 |
|
|
50,70 |
|
|
PT |
WHB |
8C3411 |
Melù |
VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 |
483,00 |
711,90 |
147,4 |
228,90 |
1,8 |
|
|
412,02 |
|
|
PT |
WHG |
08. |
Merlano |
VIII |
0,00 |
1,20 |
— |
1,20 |
1 |
|
|
1,20 |
|
|
UK |
COD |
N01514 |
Merluzzo bianco |
Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1; acque groenlandesi delle zone V e XIV |
717,00 |
724,60 |
101,1 |
7,60 |
1 |
|
|
7,60 |
|
|
UK |
BET |
ATLANT |
Tonno obeso |
Oceano Atlantico |
10,00 |
0,00 |
0,0 |
–10,00 |
— |
|
10 |
0,00 |
|
|
UK |
BLI |
24- |
Molva azzurra |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V |
1,50 |
1,50 |
100,0 |
0,00 |
— |
|
2 |
2,00 |
|
|
UK |
HAD |
1N2AB |
Eglefino |
Acque norvegesi delle zone I e II |
781,00 |
781,60 |
100,1 |
0,60 |
1 |
|
|
0,60 |
|
|
UK |
HER |
4AB. |
Aringa |
Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53o 30′ N |
27 687,00 |
27 887,40 |
100,7 |
200,40 |
1 |
|
|
200,40 |
|
|
UK |
MAC |
2CX14- |
Sgombro |
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV |
173 520,50 |
179 960,30 |
103,7 |
6 439,80 |
1 |
|
|
6 439,80 |
|
(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59), dei trasferimenti di contingenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e/o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca ai sensi degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(2) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(3) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(4) La lettera “a” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2009, 2010 e 2011. La lettera “c” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
(5) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2011, che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento di questi stock nell’anno precedente e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2011, che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento dei contingenti di altri stock nell’anno precedente, sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca relativi ad alcuni paesi e ad alcune specie per il 2011. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2011 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che anche in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo, si è tenuto conto dei quantitativi rimanenti al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2012 e, se del caso, ai contingenti successivi.»
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/45 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1137/2012 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
53,3 |
|
MA |
53,9 |
|
|
MK |
37,4 |
|
|
TN |
74,5 |
|
|
TR |
74,3 |
|
|
ZZ |
58,7 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
65,0 |
|
MA |
141,4 |
|
|
TR |
101,7 |
|
|
ZZ |
102,7 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
107,2 |
|
TR |
112,9 |
|
|
ZZ |
110,1 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
75,0 |
|
ZZ |
75,0 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
71,3 |
|
HR |
45,0 |
|
|
TR |
83,9 |
|
|
ZZ |
66,7 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
68,7 |
|
TR |
77,8 |
|
|
ZZ |
73,3 |
|
|
0808 10 80 |
MK |
38,5 |
|
US |
112,3 |
|
|
ZA |
214,1 |
|
|
ZZ |
121,6 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
67,7 |
|
TR |
107,9 |
|
|
US |
159,5 |
|
|
ZZ |
111,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/47 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1138/2012 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2012
recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2012
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento. |
|
(4) |
Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o dicembre 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione. |
|
(5) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o dicembre 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2012
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio all'importazione (1) (EUR/t) |
|
1001 19 00 1001 11 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
|
di media qualità |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
|
ex 1001 91 20 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
|
ex 1001 99 00 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
|
1002 10 00 1002 90 00 |
SEGALA |
0,00 |
|
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
|
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
0,00 |
|
1007 10 90 1007 90 00 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez, |
|
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I
15.11.2012-29.11.2012
|
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
DECISIONI
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/50 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2012
recante modifica della decisione 2004/858/CE, quale modificata dalla decisione 2008/544/CE, che istituisce l’Agenzia esecutiva per la salute e la tutela dei consumatori, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio
(2012/740/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica è stata istituita con decisione 2004/858/CE (2) della Commissione, per la gestione del programma di azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008) adottato con decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La decisione 2004/858/CE prevede che l’Agenzia svolga le proprie funzioni sino al 31 dicembre 2010 ai fini dell’esecuzione degli appalti e delle sovvenzioni sottoscritti nel quadro del programma di sanità pubblica 2003-2008. |
|
(2) |
La decisione 2008/544/CE (4) della Commissione, ha trasformato la denominazione «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica» in «Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori» e ha prorogato il suo mandato sino al 2015. Considerando l’analisi costi-benefici effettuata e allo scopo di raggiungere in modo più efficace gli obiettivi perseguiti da taluni programmi comunitari, con decisione 2008/544/CE l’Agenzia è stata incaricata dell’attuazione dei seguenti programmi e azioni comunitari: il programma di sanità pubblica 2003-2008, il programma in materia di salute 2008-2013 adottato con decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il programma consumatori 2007-2013 adottato con decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nonché le misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (8). |
|
(3) |
Alla luce dell’esperienza acquisita dall’Agenzia, è opportuno delegarle la gestione di alcune misure simili a quelle di formazione in materia di sicurezza alimentare di cui è già responsabile, segnatamente ampliando il campo di attività dell’Agenzia alle misure di formazione al di fuori degli Stati membri dell’Unione europea. È pertanto opportuno delegare all’Agenzia la gestione delle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dalla decisione della Commissione C(2012) 1548 relativa all’adozione del programma di lavoro 2012, che vale come decisione di finanziamento per progetti nel campo delle relazioni commerciali esterne, compreso l’accesso ai mercati di paesi che non appartengono all’Unione europea, e dall’articolo 22, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (9). |
|
(4) |
È parimenti opportuno delegare all’Agenzia la gestione della convenzione con l’Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione, meglio conosciuta con l’acronimo «ANEC», disciplinata dal regolamento sulla normazione europea del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (10) e la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente l’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (11), nonché la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (12), la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (13), la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (14), la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (15), la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (16), la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (17), la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (18), la direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione (19) e la direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (20). |
|
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/858/CE. |
|
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2004/858/CE è così modificata:
|
1. |
All’articolo 4, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. L’Agenzia è incaricata dell’esecuzione dei seguenti compiti per la gestione del secondo programma in materia di salute 2008-2013 adottato con decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), del programma consumatori 2007-2013 adottato con decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea e delle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (*4), dalla decisione C(2012) 1548 e dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5): (*1) GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3." (*2) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39." (*3) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1." |
|
2. |
L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Sovvenzioni L’Agenzia riceve sovvenzioni iscritte nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevate dalla dotazione finanziaria del secondo programma in materia di salute 2008-2013 adottato con decisione n. 1350/2007/CE, del programma consumatori per gli anni 2007-2013 adottato con decisione n. 1926/2006/CE, del regolamento sulla normazione europea del Parlamento europeo e del Consiglio e delle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004, dalla direttiva 2000/29/CE, dalla decisione C(2012) 1548 e dal regolamento (CE) n. 1905/2006.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(2) GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.
(3) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.
(4) GU L 173 del 3.7.2008, pag. 27.
(5) GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.
(6) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.
(7) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(8) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(9) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
(10) GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.
(11) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.
(12) GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.
(13) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.
(14) GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1.
(15) GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1.
(16) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(17) GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.
(18) GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/52 |
DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO UE-COREA PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
del 27 giugno 2012
relativa all’adozione delle modalità di funzionamento del forum della società civile di cui all’articolo 13.13 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra
(2012/741/UE)
IL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE,
visto l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 13.13,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 13.13 dell’accordo prevede che i membri dei gruppi consultivi nazionali di ciascuna delle parti si riuniscano in un forum della società civile. |
|
(2) |
La composizione del forum della società civile garantisce una rappresentanza equilibrata dei membri dei gruppi consultivi nazionali. |
|
(3) |
Le parti stabiliscono con decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile il funzionamento del forum della società civile entro un anno dall’entrata in vigore dell’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono stabilite le modalità di funzionamento del forum della società civile, che figurano nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012
Per il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile
Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Corea
Kyungduck AN
Sanghoon KIM
Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile dell’Unione europea
Peter THOMPSON
ALLEGATO
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLA SOCIETÀ CIVILE
Articolo 1
Il forum della società civile è composto da 12 membri del gruppo consultivo nazionale dell’UE e da 12 membri dei gruppi consultivi nazionali della Corea, designati dagli stessi gruppi consultivi nazionali. I membri possono essere accompagnati da esperti in qualità di consulenti. I rappresentanti del forum della società civile di ciascuna parte comprendono almeno tre rappresentanti rispettivamente di organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e organizzazioni non governative operanti in campo ambientale.
Articolo 2
Il forum della società civile è copresieduto dall’UE e dalla Corea. I copresidenti sono nominati rispettivamente dal gruppo consultivo nazionale dell’UE e dai gruppi consultivi nazionali coreani tra i partecipanti al forum della società civile.
I copresidenti redigono l’ordine del giorno delle riunioni del forum della società civile sulla base delle richieste dei rispettivi gruppi consultivi nazionali. L’ordine del giorno comprende inoltre regolarmente i seguenti punti:
|
a) |
informazioni delle parti sull’attuazione del capo «Commercio e sviluppo sostenibile» dell’accordo; |
|
b) |
rapporti sulle consultazioni intraprese a norma dell’articolo 13.14 e sui lavori svolti dal gruppo di esperti a norma dell’articolo 13.15. |
Articolo 3
Il forum della società civile si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente a Bruxelles e a Seul, salvo se diversamente concordato dalle parti. Una riunione straordinaria può essere convocata su richiesta di uno dei gruppi consultivi nazionali.
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/54 |
DECISIONE N. 2/2012 DEL COMITATO UE-COREA PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
del 27 giugno 2012
relativa alla costituzione di un gruppo di esperti di cui all’articolo 13.15 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra
(2012/742/UE)
IL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE,
visto l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 13.15,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una parte può chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare una questione per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni governative. |
|
(2) |
L’attuazione delle raccomandazioni del gruppo di esperti è monitorata dal comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. |
|
(3) |
Le parti hanno predisposto un elenco di 18 nomi, riportato nell’allegato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato l’elenco degli esperti che possono fungere da membri del gruppo di esperti ai fini dell’articolo 13.15 dell’accordo, riportato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione ed è comunicata al comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012
Per il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile
Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Corea
Kyungduck AN
Sanghoon KIM
Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile dell’Unione europea
Peter THOMPSON
ALLEGATO
ELENCO DEGLI ESPERTI
Esperti proposti dalla Corea
Kee-whahn CHAH
Young Gil CHO
Weon Jung KIM
Suh-Yong CHUNG
Taek-Whan HAN
Won-Mog CHOI
Esperti proposti dall’UE
Eddy LAURIJSSEN
Jorge CARDONA
Karin LUKAS
Hélène RUIZ FABRI
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES
Geert VAN CALSTER
Presidenti
Thomas P. PINANSKY
Nguyen Van TAI
Le HA THANH
Jill MURRAY
Ricardo MELÉNDEZ-ORTIZ
Nathalie BERNASCONI-OSTERWALDER
Rettifiche
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/56 |
Rettifica al regolamento della Commissione (UE) n. 833/2012 del 17 settembre 2012 che istituisce un dazio antidumping provvisorio relativo alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 251 del 18 settembre 2012 )
A pagina 30, considerando 14; a pagina 37, considerando 82, tabella 1; a pagina 45, considerando 161 e a pagina 46 articolo 1, paragrafo 2):
anziché:
«eDo Shanghai Co. Ltd.»,
leggi:
«eDo (Shanghai) Ltd»;
anziché:
«Ningbo Times Co. Ltd.»,
leggi
«Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd.»;
anziché:
«Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.»,
leggi:
«Ningbo Favored Commodity Co., Ltd.»;
a pagina 30, considerando 14:
anziché:
«Shanghai Blue Diamond Co. Ltd.»,
leggi:
«Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co., Ltd».
|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/57 |
Rettifica della decisione di esecuzione 2012/411/UE della Commissione, del 17 luglio 2012, che modifica la decisione 2010/472/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative ai virus Simbu e alla malattia emorragica epizootica
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 192 del 20 luglio 2012 )
A pagina 27, nell’allegato, al punto 4 relativo alla parte 2 dell’allegato IV della decisione 2010/472/UE della Commissione, nella parte II: certificazione del modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina contenuto al punto suddetto:
anziché:
leggi: