ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.326.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 326

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
24 novembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1096/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aischgründer Karpfen (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2012 della Commissione, del 23 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera per quanto riguarda la spedizione tra Stati membri di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ( 1 )

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1098/2012 della Commissione, del 23 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2012/38/UE della Commissione, del 23 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cis-Tricos-9-ene come principio attivo nell’allegato I della direttiva ( 1 )

13

 

 

DECISIONI

 

 

2012/717/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 novembre 2012, relativa alla nomina di un membro titolare spagnolo del Comitato delle regioni

16

 

 

2012/718/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 settembre 2012, che modifica la decisione 2008/458/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [notificata con il numero C(2012) 6408]

17

 

 

2012/719/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2012, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia a norma dell’articolo 114, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi [notificata con il numero C(2012) 7177]  ( 1 )

19

 

 

2012/720/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali [notificata con il numero C(2012) 8054]  ( 1 )

25

 

 

2012/721/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso professionale [notificata con il numero C(2012) 8055]  ( 1 )

38

 

 

2012/722/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 novembre 2012, relativa al riconoscimento del sistema Roundtable on Sustainable Palm Oil RED per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

53

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2009/1017/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Ungheria per l'acquisto di terreni agricoli tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013(GU L 348 del 29.12.2009)

55

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1096/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aischgründer Karpfen (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Germania per la registrazione della denominazione «Aischgründer Karpfen» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 64 del 3.3.2012, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.7.   Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

GERMANIA

Aischgründer Karpfen (IGP)


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera per quanto riguarda la spedizione tra Stati membri di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 5, lettera a), l’articolo 23, paragrafo 3 e l’articolo 48, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 reca norme per la salute pubblica e degli animali relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Esso contempla inoltre norme relative all’immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

(2)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (2), stabilisce disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, tra cui norme relative alla registrazione degli operatori, al contenuto dei documenti commerciali che accompagnano le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati nell’ambito degli scambi commerciali tra Stati membri e al layout del modulo di notifica che deve essere fornito per determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

(3)

Secondo il regolamento (CE) n. 1069/2009, gli operatori devono garantire che i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano rintracciabili in tutte le fasi della catena di raccolta, fabbricazione, impiego e smaltimento in modo da evitare perturbazioni inutili del mercato interno nel caso di eventi connessi a rischi effettivi o potenziali per la salute pubblica o animale.

(4)

Gli operatori devono garantire che le attività oggetto della legislazione sui sottoprodotti di origine animale siano riconosciute o registrate. Tuttavia, la manipolazione di piccoli quantitativi di materiali di categoria 2 e 3 può presentare rischi trascurabili se essi provengono da zone in cui non sono state notificate malattie trasmissibili all’uomo o agli animali. Di conseguenza gli Stati membri devono essere autorizzati a consentire lo svolgimento di attività particolari senza registrazione, come previsto dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Tale deroga va limitata solo alle attività riguardanti la fornitura diretta dei prodotti all’interno della regione all’utente finale, sul mercato locale o a dettaglianti locali.

(5)

Ogni spedizione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati destinati al commercio tra Stati membri deve essere accompagnata da un documento commerciale. È tuttavia necessario modificare ed estendere le prescrizioni attuali del documento commerciale affinché siano incluse tutte le informazioni necessarie sulla manipolazione e sul trattamento sicuri nonché sull’impiego previsto o sullo smaltimento del materiale in questione.

(6)

Nel documento commerciale gli operatori devono fornire determinate informazioni sulla partita, in particolare la categoria dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati, la natura della merce e il tipo di trattamento. Secondo l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 142/2011, per i prodotti derivati che sono stati dichiarati come punto finale nella catena di fabbricazione non servono documenti commerciali. Può essere eliminato anche il riferimento alle norme di trasformazione nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). È pertanto necessario modificare l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.

(7)

Vari sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, devono essere autorizzati in anticipo dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione su richiesta dell’operatore. L’allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 definisce un formato standard per la domanda di autorizzazione della spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati verso un altro Stato membro. Tale formato deve essere modificato affinché siano incluse informazioni relative a: data di scadenza dell’autorizzazione, volume o massa della partita, nome e indirizzo dello speditore, origine dei sottoprodotti di origine animale e luogo di destinazione della spedizione. È pertanto necessario modificare l’allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 142/2011.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1)

nell’articolo 20, la lettera c) del paragrafo 4 è sostituita dalla seguente:

«c)

gli operatori che trasportano lana e peli asciutti non trattati, a condizione che tali materiali siano saldamente chiusi in imballaggi e inviati direttamente ad un impianto che produce prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi o ad un impianto che effettua operazioni intermedie, in condizioni da impedire la diffusione di agenti patogeni;

d)

gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di materiali della categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, oppure di prodotti da essi derivati, per la fornitura diretta dei prodotti all’interno della regione all’utente finale, al mercato locale o a dettaglianti locali, qualora l’autorità competente non ritenga che tale attività presenti rischi di propagazione di malattie gravi trasmissibili all’uomo o agli animali; la presente lettera non si applica se tali materiali sono utilizzati come mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia.»;

2)

gli allegati VIII e XVI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:

1)

nell’allegato VIII, capo III, il modello di documento commerciale è sostituito dal seguente:

«Documento commerciale

Per il trasporto all’interno dell’Unione europea di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009

Image

Image

2)

nell’allegato XVI, capo III, la sezione 10 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 10

Formato standard per le domande di determinate autorizzazioni per il commercio all’interno dell’Unione

Gli operatori presentano le domande di autorizzazione delle spedizioni di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 all’autorità competente dello Stato membro di destinazione utilizzando il seguente modulo:

Image

Image


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1098/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

41,5

MA

46,2

MK

32,3

TN

73,5

ZZ

48,4

0707 00 05

AL

63,5

MK

58,4

TR

88,7

ZZ

70,2

0709 93 10

MA

102,5

TR

110,9

ZZ

106,7

0805 20 10

MA

137,8

ZZ

137,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

37,0

TR

84,6

ZZ

62,4

0805 50 10

TR

83,0

ZA

49,1

ZZ

66,1

0808 10 80

CN

79,8

MK

38,5

NZ

138,3

US

127,1

ZA

145,8

ZZ

105,9

0808 30 90

CN

69,9

TR

113,2

US

136,8

ZZ

106,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/13


DIRETTIVA 2012/38/UE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2012

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cis-Tricos-9-ene come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE. Detto elenco comprende il cis-Tricos-9-ene

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, il cis-Tricos-9-ene è stato ora esaminato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 19, repellenti e attrattivi, quale definito nell’allegato V della medesima direttiva.

(3)

L’11 novembre 2009 l’Austria, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il 25 maggio 2012 il risultato della valutazione è stato incorporato nella relazione di valutazione del comitato permanente sui biocidi.

(5)

Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i biocidi utilizzati come attrattivi e contenenti cis-Tricos-9-ene soddisfino i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il cis-Tricos-9-ene nell’allegato I di detta direttiva.

(6)

A livello unionale non sono stati valutati tutti i possibili usi e scenari di esposizione. Tra l’altro, non sono stati valutati l’uso all’aria aperta né l’esposizione di alimenti o mangimi. Pertanto è opportuno disporre che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello unionale e, nel rilasciare le autorizzazioni per i prodotti, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(7)

Alla luce di una possibile esposizione indiretta dell’uomo dovuta al consumo di prodotti alimentari in conseguenza degli usi illustrati nella valutazione, è opportuno disporre eventualmente una verifica della necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui o di modificare quelli esistenti, in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (4). È opportuno adottare misure intese a garantire che non siano superati i livelli massimi di residui applicabili.

(8)

È opportuno che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da garantire sul mercato dell’Unione parità di trattamento dei biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti il principio attivo cis-Tricos-9-ene, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, al fine di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi obblighi che ne derivano e per garantire che i richiedenti che hanno predisposto un fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(10)

Dopo l’iscrizione, agli Stati membri deve essere concesso un congruo periodo di tempo per applicare l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(11)

La direttiva 98/8/CE deve perciò essere modificata di conseguenza.

(12)

Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (5), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(13)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(3)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(4)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(5)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri d’identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«59

cis-Tricos-9-ene (Muscalure)

cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene

N. CE: 248-505-7

N. CAS: 27519-02-4

801 g/kg

1o ottobre 2014

30 settembre 2016

30 settembre 2024

19

Nell’ambito della valutazione a livello unionale non sono stati considerati tutti gli utilizzi e gli scenari di esposizione. Alcuni utilizzi e scenari di esposizione, come l’utilizzo all’aria aperta e l’esposizione di alimenti o mangimi sono stati esclusi. Nell’esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale.

Per i prodotti contenenti cis-Tricos-9-ene che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri devono verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 e/o al regolamento (CE) n. 396/2005, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.».


(1)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DECISIONI

24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2012

relativa alla nomina di un membro titolare spagnolo del Comitato delle regioni

(2012/717/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Esperanza AGUIRRE GIL DE BIEDMA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro titolare del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

il sig. Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/17


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2012

che modifica la decisione 2008/458/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo

[notificata con il numero C(2012) 6408]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2012/718/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Obiettivo generale del Fondo europeo per i rimpatri è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, tenendo conto della normativa dell’Unione in materia e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

(2)

Secondo gli obiettivi specifici indicati all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della decisione n. 575/2007/CE, il Fondo contribuisce a «promuovere un’applicazione efficace e uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio conformemente all’evoluzione della politica condotta in tale settore».

(3)

In tale contesto, il Fondo assiste gli Stati membri nell’applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (2) (la direttiva rimpatri), cofinanziando una vasta gamma di misure.

(4)

Per garantire che gli Stati membri applichino effettivamente la direttiva rimpatri, è opportuno potenziare ulteriormente il sostegno fornito dal Fondo ampliando la portata delle misure ammissibili, in particolare al fine di soddisfare le esigenze connesse all’articolo 16 della direttiva rimpatri, in virtù del quale il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Inoltre, alla luce dell’esperienza maturata dopo l’avvio del Fondo europeo per i rimpatri e al fine di rafforzare la capacità degli Stati membri di assicurare un trasporto efficace delle persone durante le procedure e le operazioni di rimpatrio, occorre prevedere la possibilità che il Fondo finanzi i necessari mezzi di trasporto, quali autobus.

(5)

Considerando che i programmi annuali 2011 e 2012 degli Stati membri a titolo del Fondo europeo per i rimpatri sono ancora in corso di esecuzione, è opportuno che le norme modificate si applichino dal programma annuale 2011 in poi.

(6)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per il Regno Unito.

(7)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per l’Irlanda.

(8)

A norma dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la presente decisione non è vincolante per la Danimarca né ad essa applicabile.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito con la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/458/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XI della decisione 2008/458/CE è così modificato:

1)

al punto II.1.3.3, il sottopunto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Per singole attrezzature di costo inferiore a 20 000 EUR, è ammissibile il costo integrale di acquisto, purché l’attrezzatura sia stata acquistata prima degli ultimi tre mesi dell’attuazione del progetto, salvo casi debitamente giustificati. Singole attrezzature di costo pari o superiore a 20 000 EUR sono ammissibili solo sulla base dell’ammortamento. In deroga dalle condizioni di cui sopra, per i mezzi di trasporto di costo inferiore a 250 000 EUR è ammissibile il costo integrale di acquisto.»;

2)

il punto II.1.4.2 è sostituito dal seguente:

«II.1.4.2.   Acquisto, costruzione o rinnovo

1.

Se l’acquisto d’immobili è essenziale per l’attuazione del progetto ed è in nesso evidente con i suoi obiettivi, l’acquisto d’immobili, ossia di edifici già esistenti, oppure la costruzione d’immobili è ammissibile al cofinanziamento sulla base del costo integrale o parziale o sulla base dell’ammortamento, alle condizioni stabilite qui di seguito, fatta salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose:

a)

si deve ottenere, da un perito qualificato indipendente o da un organo ufficiale debitamente autorizzato, un certificato attestante che il prezzo non è superiore al valore di mercato e che l’immobile è conforme alle norme nazionali oppure non lo è in determinati aspetti, da precisare, ai quali il beneficiario finale intende porre rimedio come parte del progetto;

b)

l’immobile non deve esser stato acquistato mediante una sovvenzione comunitaria in epoca precedente all’attuazione del progetto;

c)

l’immobile deve essere utilizzato unicamente ai fini indicati nel progetto per almeno dieci anni dopo la data di conclusione del progetto, a meno che la Commissione non autorizzi esplicitamente altrimenti in caso di cofinanziamento del costo integrale o parziale; in caso di cofinanziamento sulla base dell’ammortamento, tale termine è ridotto a cinque anni;

d)

l’acquisto dell’immobile deve rispondere ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia ed essere considerato proporzionato alla finalità del progetto;

e)

in caso di cofinanziamento sulla base dell’ammortamento, è ammissibile soltanto la percentuale dell’ammortamento degli immobili corrispondente alla durata e al tasso del loro utilizzo effettivo per il progetto; l’ammortamento va calcolato secondo i principi contabili nazionali.

2.

Le spese per il rinnovo, la ristrutturazione e l’ammodernamento di immobili sono ammissibili al cofinanziamento sulla base del costo integrale o parziale o sulla base dell’ammortamento. Per le spese di rinnovo si applicano soltanto le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e).»

Articolo 2

1.   L’articolo 1 si applica a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

2.   Gli Stati membri possono decidere di applicare i cambiamenti rispetto a progetti in corso o futuri, a partire dai programmi annuali 2011.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2012

Per la Commissione

Cecilia MALMSTRÖM

Membro della Commissione


(1)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45.

(2)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

(3)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.


24.11.2012   

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L 326/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2012

sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia a norma dell’articolo 114, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi

[notificata con il numero C(2012) 7177]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/719/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

(1)

Il 17 ottobre 2011 il Regno di Svezia ha comunicato alla Commissione, a norma dell’articolo 114, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la propria intenzione di introdurre disposizioni nazionali per ridurre il tasso di cadmio ammissibile nei fertilizzanti a base di fosforo a un livello massimo di 46 grammi di cadmio per tonnellata di fosforo (equivalente a 20 mg Cd/kg P2O5). Tali disposizioni derogherebbero al regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), e ridurrebbero il livello massimo di 100 grammi di cadmio per tonnellata di fosforo (equivalente a 44 mg Cd/kg P2O5) già accordato al Regno di Svezia in deroga al suddetto regolamento.

1.   Articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE

(2)

L’articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE, stabilisce:

«5.   […] Allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell’introduzione delle stesse.

6.   La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche […], approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi […] 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.»

2.   Legislazione UE

(3)

La direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (2), stabilisce le condizioni a cui i concimi devono rispondere per poter essere commercializzati con la denominazione di «concimi CE».

(4)

L’allegato I della direttiva 76/116/CEE stabilisce la denominazione del tipo e le corrispondenti prescrizioni, ad esempio riferite alla composizione, a cui ogni concime deve rispondere per essere denominato «concime CE». Le denominazioni del tipo sono raggruppate in questo elenco in categorie, a seconda del contenuto di elementi fertilizzanti primari, cioè azoto, fosforo e potassio.

(5)

Secondo l’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE (3) gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare, per motivi di composizione, d’identificazione, di etichettatura e d’imballaggio, la commercializzazione di concimi recanti l’indicazione «concime CE» conformi alle disposizioni della direttiva.

(6)

La decisione 2002/399/CE della Commissione, del 24 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE, relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (4), ha accordato una deroga alla direttiva 76/116/CEE approvando le disposizioni svedesi che proibiscono di commercializzare sul mercato svedese concimi aventi un contenuto di cadmio superiore a 100 grammi per tonnellata di fosforo. Tale deroga era applicabile sino al 31 dicembre 2005.

(7)

La direttiva 76/116/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi.

(8)

L’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003, stabilisce che le deroghe all’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, accordate dalla Commissione a norma dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, sono considerate deroghe all’articolo 5 del regolamento stesso e continuano a produrre i propri effetti nonostante l’entrata in vigore del regolamento.

(9)

Il considerando 15 del regolamento (CE) n. 2003/2003 segnala che la Commissione intende studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali e redigerà all’occorrenza una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione ha svolto un approfondito lavoro di preparazione ma, a causa della complessità dei fattori da prendere in considerazione, non ha ancora adottato una proposta.

(10)

La deroga accordata alla Svezia era applicabile solo fino al 31 dicembre 2005 e la Svezia pertanto ne ha richiesto un’estensione nel giugno 2005. La decisione 2006/347/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE, relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (5), consente alle autorità svedesi di mantenere le disposizioni nazionali fino a che non verranno applicate a livello dell’UE disposizioni armonizzate relative al cadmio nei concimi.

3.   Disposizioni nazionali

(11)

L’ordinanza sui prodotti chimici (trattamento, importazione e divieti di esportazione) (1998:944) (6) stabilisce tra l’altro il tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, compresi i «concimi CE». La sezione 3, paragrafo 1, vieta la commercializzazione e il trasferimento di concimi classificati nella tariffa doganale ai numeri 25.10, 28.09, 28.35, 31.03 e 31.05 contenenti cadmio in concentrazioni superiori a 100 grammi per tonnellata di fosforo.

(12)

Le disposizioni nazionali previste notificate a norma dell’articolo 114, paragrafo 5, TFUE, ridurrebbero il tasso massimo ammissibile di cadmio nei fertilizzanti a base di fosforo dagli attuali 100 grammi per tonnellata di fosforo a 46 grammi per tonnellata di fosforo (46 mg Cd/kg P, equivalenti a 20 mg Cd/kg di P2O5).

II.   PROCEDURA

(13)

Con lettera del 17 maggio 2011 il Regno di Svezia ha notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 114, paragrafo 5, TFUE, la richiesta di approvare l’introduzione di disposizioni nazionali finalizzate a ridurre il tasso di cadmio ammissibile nei fertilizzanti a base di fosforo portandolo a una concentrazione massima di 46 grammi per tonnellata di fosforo. Le autorità svedesi richiedono dunque di ridurre il tasso di cadmio consentito dalla deroga di cui alla decisione 2006/347/CE.

(14)

Con lettera del 17 ottobre 2011 le autorità svedesi hanno trasmesso alla Commissione informazioni supplementari rendendo disponibile il testo della legislazione nazionale vigente che tiene conto delle modifiche introdotte con le ordinanze 2008:255 e 2009:654 (7).

(15)

Con lettera del 14 novembre 2011 la Commissione ha informato le autorità svedesi che il periodo di sei mesi disposto dall’articolo 114, paragrafo 6, ha iniziato a decorrere il 18 ottobre 2011.

(16)

Con lettera del 17 ottobre 2011 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta pervenuta dalla Svezia. La Commissione ha inoltre pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso (8) riguardante la richiesta al fine di informare altri soggetti interessati in merito alle disposizioni nazionali che la Svezia intende adottare e alle motivazioni addotte. In risposta la Lituania ha appoggiato la richiesta della Svezia. La Commissione non ha ricevuto altre osservazioni.

(17)

In considerazione della complessità della materia la Commissione ha chiesto il parere del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) circa la qualità complessiva della valutazione dei rischi effettuata dalla Svezia, eventuali lacune significative, l’adeguatezza degli scenari oggetto dello studio e delle ipotesi nonché l’affidabilità e la validità delle conclusioni concernenti i rischi per l’ambiente individuati.

(18)

Il CSRSA ha reso il suo parere in data 27 febbraio 2012 (9) concludendo che la relazione sulla valutazione dei rischi preparata dalle autorità svedesi è di buona qualità scientifica e che in generale gli scenari oggetto di studio sono appropriati e la maggior parte dei valori dei parametri impiegati negli scenari risulta accettabile. Il comitato ha ritenuto tuttavia che diverse affermazioni nella relazione non fossero corroborate da prove sufficienti.

(19)

Date le restanti lacune rilevate dal CSRSA in merito ad alcune ipotesi chiave utilizzate dalla autorità svedesi per concludere che esiste un rischio per gli organismi acquatici in piccoli corsi d’acqua in Svezia, unico rischio ambientale individuato dalle autorità svedesi, e in assenza di dati comprovanti un pericolo per la salute umana connesso a una proroga del periodo di valutazione della richiesta della Svezia, la Commissione ha ritenuto giustificato prorogare il periodo di cui all’articolo 114, paragrafo 6, primo comma.

(20)

Il 18 aprile 2012, a norma dell’articolo 114, paragrafo 6, terzo comma, TFUE, la Commissione ha comunicato al Regno di Svezia la propria decisione (10) di prolungare il periodo di sei mesi per approvare o respingere le disposizioni nazionali, di cui all’articolo 114, paragrafo 6, primo comma, fino al 18 ottobre 2012.

(21)

Con lettera del 27 aprile 2012, la Commissione ha informato le autorità svedesi del fatto che il CSRSA aveva segnalato nel proprio parere alcune incertezze e le ha invitate a fornire ulteriori chiarimenti, affinché fosse in grado di assumere una posizione definitiva.

(22)

Con lettera del 2 luglio 2012 le autorità svedesi hanno risposto alla Commissione senza affrontare le lacune rilevate dal CSRSA e sostenendo invece che la nozione di «protezione dell’ambiente» di cui all’articolo 114, paragrafo 5, TFUE, racchiude aspetti connessi alla salute e pertanto una disamina della notifica svedese dovrebbe includere gli argomenti presenti nella notifica stessa relativi agli aspetti connessi con la salute umana.

III.   VALUTAZIONE

1.   Valutazione dell’ammissibilità

(23)

Nel sua decisione 2012/230/UE la Commissione ritiene che la domanda presentata dal Regno della Svezia volta a ottenere un’autorizzazione a introdurre prescrizioni più severe in merito al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, sia ricevibile.

2.   Valutazione di merito

(24)

A norma dell’articolo 114 TFUE la Commissione deve garantire che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono a uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste in tale articolo.

(25)

A norma dell’articolo 114, paragrafo 5, TFUE, qualora uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali in deroga a misure di armonizzazione, tali disposizioni devono essere fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro e devono essere giustificate da un problema specifico a tale Stato membro insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione.

(26)

Inoltre in conformità all’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, la Commissione approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(27)

I timori legati agli effetti nocivi per l’ambiente (e la salute umana) del cadmio nei concimi sono già stati ampiamente affrontati nel corso dei negoziati di adesione all’Unione europea di Austria, Finlandia e Svezia. Come si è detto, a questi tre Stati membri sono state concesse deroghe temporanee alla legislazione dell’Unione sui concimi in modo da poter procedere a un’accurata valutazione a livello dell’UE dei rischi derivanti dalla presenza del cadmio nei concimi.

(28)

Nel 2002 la Commissione ha chiesto il parere del comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente (CSTEE) (11) circa la probabilità di accumulo di cadmio nei terreni a seguito dell’impiego di concimi a base di fosforo. Basandosi su studi di valutazione dei rischi condotti da otto Stati membri e su altre analisi, il CSTEE ha valutato che i concimi a base di fosforo con un tasso di cadmio pari a 60 mg/kg P2O5 o superiore possono comportare un accumulo di cadmio nella maggior parte dei terreni, mentre ritiene che i concimi a base di fosforo con un tenore non superiore a 20 mg di cadmio/kg P2O5 non comportino un accumulo a lungo termine oltre i 100 anni, se non si considerano altri apporti di cadmio.

(29)

Nell’ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (12), il cadmio e l’ossido di cadmio sono stati individuati come sostanze prioritarie per una valutazione.

(30)

In occasione dell’adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003 la Commissione non ha stabilito un valore limite per il cadmio presente nei concimi, ma ha ammesso la necessità di affrontare la materia non appena i risultati della valutazione UE dei rischi relativi al cadmio e all’ossido di cadmio fossero disponibili.

(31)

La relazione sulla valutazione UE dei rischi relativi al cadmio e all’ossido di cadmio è stata pubblicata a dicembre 2007 (13). Secondo le conclusioni della relazione la strategia di riduzione dei rischi relativi al cadmio e all’ossido di cadmio raccomanda l’adozione di misure concrete per ridurre il tasso di cadmio negli alimenti, nelle miscele di tabacco e nei concimi a base di fosfati tenendo conto della varietà di condizioni presenti nell’Unione (14).

(32)

A livello UE si stanno definendo i valori limiti adeguati per il cadmio nei concimi tenendo in considerazione una serie di fattori quali la varietà di condizioni presenti nell’Unione, la disponibilità, l’origine geografica e la composizione dei fosfati per la produzione di concimi. La Commissione intende altresì includere nella proposta di revisione del regolamento relativo ai concimi prevista per il 2013 limiti adeguati per quanto riguarda i contaminanti presenti nei fertilizzanti (tra i quali il cadmio).

(33)

A sostegno della loro domanda di riduzione del tasso massimo vigente in Svezia, le autorità svedesi hanno condotto una nuova valutazione dei rischi relativi al cadmio nell’ambiente svedese, conclusasi a gennaio 2011. La valutazione confronta le concentrazioni prevedibili prive di effetti (PNEC) per organismi rappresentativi di vari comparti ambientali con le concentrazioni di cadmio nell’ambiente svedese valutate in base a differenti possibilità di apporto di cadmio da concimi e altre fonti. Nella notifica si fa inoltre riferimento ad alcuni studi presentati alla Commissione nell’ambito delle precedenti richieste a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, (che erano già stati considerati a sostegno dell’attuale deroga che consente alla Svezia di mantenere un tenore massimo di 100 grammi di cadmio per tonnellata di fosforo) e alla valutazione UE dei rischi relativi al cadmio e all’ossido di cadmio.

(34)

La PNEC per le acque dolci dipende dalla loro durezza. Poiché le acque svedesi sono molto dolci si suppone che il cadmio risulti tossico per gli organismi acquatici a concentrazioni più basse che in altre parti dell’Europa. È pertanto probabile che gli organismi acquatici nelle acque svedesi siano in generale più sensibili al cadmio rispetto agli organismi presenti nelle acque dell’Europa centrale o meridionale.

(35)

I risultati dei programmi di controllo sulle acque di superficie svedesi nel 2006 e nel 2009 mostrano che l’uno per cento circa dei laghi e il 7 % circa delle acque costiere presentano concentrazioni di cadmio superiori ai valori delle PNEC. Un riesame effettuato nel 2008 ha concluso che le misure di riduzione delle emissioni hanno portato a un abbattimento significativo della concentrazione di molti metalli negli organismi acquatici, ma la situazione risulta meno chiara per il cadmio. Una tendenza all’incremento degli effetti sul sistema immunitario nel pesce (blennio viviparo) durante gli ultimi anni sembra collegata all’aumento delle concentrazioni di cadmio nel pesce. Un’ulteriore relazione, presentata nel 2011, descrive le tendenze future del cadmio nei terreni coltivabili e nelle colture stimandone le concentrazioni nei prossimi cento anni. I risultati sono stati usati per un modello che descrive lo scenario peggiore e stima i rischi nei prossimi cento anni per gli organismi acquatici delle acque prossime ai campi concimati.

(36)

Nella loro valutazione dei rischi le autorità svedesi concludono che nel lungo periodo potrebbe esserci un aumento del rischio per gli organismi acquatici che vivono in acque molto dolci (con durezza inferiore a 5 mg CaCO3/l). Ciò è tuttavia probabile solo per i piccoli corsi d’acqua con una bassa diluizione delle acque di drenaggio provenienti dai suoli agricoli. Le autorità svedesi non hanno individuato altri rischi per l’ambiente risultanti dall’uso di cadmio nei concimi.

(37)

In considerazione della complessità delle relazioni tra l’apporto di cadmio nei terreni mediante i concimi a base di fosfati, il possibile accumulo nei terreni e i rischi per l’ambiente la Commissione ha chiesto il parere del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) circa la qualità complessiva della valutazione dei rischi effettuata dalla Svezia, eventuali lacune significative, l’adeguatezza degli scenari oggetto dello studio e delle ipotesi nonché l’affidabilità e la validità delle conclusioni concernenti i rischi per l’ambiente individuati.

(38)

Il CSRSA ha reso il suo parere il 27 febbraio 2012 (15). Come già affermato nella decisione 2012/230/UE il CSRSA ha concluso che la relazione sulla valutazione dei rischi preparata dalle autorità svedesi è di buona qualità scientifica e che in generale gli scenari oggetto di studio sono appropriati e la maggior parte dei valori dei parametri impiegati negli scenari risulta accettabile. Tuttavia, il CSRSA ha ritenuto che alcune affermazioni e/o ipotesi presenti nella relazione non fossero sufficientemente avvalorate e che per alcuni scenari fossero state considerate le peggiori condizioni prospettabili. Il CSRSA ha ritenuto inoltre che le ipotesi proposte dalle autorità svedesi per prevedere le concentrazioni di cadmio nelle acque dolci potevano indurre a sopravvalutare i rischi e di conseguenza non avvaloravano i risultati presentati dalle autorità svedesi relativi ai piccoli corsi d’acqua, unico comparto ambientale in cui le autorità svedesi hanno individuato i rischi. In generale il CSRSA ha ritenuto che le ipotesi avanzate nella relazione svedese non fossero adeguate a calcolare il rischio per l’ambiente svedese.

(39)

Il CSRSA ha ricordato tuttavia la precedente valutazione del CSTEE del 2002, che riteneva improbabile l’aumento delle concentrazioni di cadmio nella maggior parte dei terreni europei fino al limite di 46 mg Cd/kg P. Pur in assenza di nuove prove scientifiche, il CSRSA ha confermato che tale stima resta valida anche per i suoli agricoli svedesi e ha osservato che la deduzione era basata sul principio dello status quo, non su una valutazione dei rischi quale quella effettuata dalle autorità svedesi nella loro attuale motivazione.

(40)

Nella loro lettera del 2 luglio 2012 le autorità svedesi non hanno fornito maggiori chiarimenti riguardo ai punti deboli individuati dal CSRSA in relazione ai possibili rischi per l’ambiente. Osservando che il parere del CSTEE del 2002 precede l’adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003 la Commissione conclude che le autorità svedesi non hanno dimostrato con nuove prove scientifiche che vi sia un rischio per l’ambiente giustificato da un problema specifico alla Svezia insorto dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003.

(41)

Nella loro lettera del 2 luglio 2012 le autorità svedesi hanno sostenuto che la nozione di «protezione dell’ambiente» di cui all’articolo 114, paragrafo 5, TFUE, racchiude aspetti connessi alla salute e che la disamina della notifica svedese dovrebbe pertanto includere un’argomentazione relativa alla salute.

(42)

Fatta salva la corretta interpretazione giuridica dell’articolo 114, paragrafo 5, la Commissione ha esteso la propria analisi alla valutazione dei possibili rischi posti dal cadmio nei concimi per la popolazione svedese tramite l’ambiente, segnatamente attraverso l’alimentazione.

(43)

Nella loro motivazione le autorità svedesi hanno giustificato un’ulteriore riduzione dell’esposizione della popolazione svedese al cadmio con motivi legati alla salute, quali un’elevata frequenza dell’osteoporosi, un numero maggiore di casi di fragilità ossea e di fratture, effetti sul funzionamento renale in parti della popolazione con tasso di cadmio superiore a 1 mg/g di creatinina nonché rischi per gruppi di popolazione più sensibili (diabetici e persone con deficienza di ferro, entrambi presenti in proporzioni molto elevate in Svezia). Secondo le autorità svedesi il più basso livello di pH nei terreni svedesi può condurre a un maggiore assorbimento di cadmio da parte delle colture, il quale a sua volta può condurre a una maggiore esposizione della popolazione, giacché tale esposizione dipende in larga misura dall’apporto di cadmio mediante l’alimentazione, soprattutto mediante gli alimenti di origine vegetale.

(44)

La Commissione ha chiesto al CSRSA se riteneva che i rischi per la salute umana individuati dalle autorità svedesi fossero specifici alla Svezia e se fossero insorti dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003 (16).

(45)

Con riguardo alla domanda se la situazione in Svezia fosse differente da altre parti d’Europa, il CSRSA ha convenuto che il pH dei terreni in Svezia è in media inferiore a quello di altre parti d’Europa. Comunque, poiché d’altra parte la rimozione del cadmio dai terreni mediante lisciviazione aumenta in presenza di terreni a basso pH, l’accumulo netto di cadmio ad analoghe concentrazioni e analoghi tassi d’impiego di concime è inferiore in Svezia rispetto alla maggior parte dei terreni in Europa. Il CSRSA osserva che la stessa relazione svedese (sintesi dell’allegato IV) appoggia le conclusioni del CSRSA laddove afferma che era difficile dimostrare inequivocabilmente se esistessero condizioni specifiche in Svezia che rendessero i terreni svedesi più vulnerabili all’apporto di cadmio dei terreni dell’Europa centrale. Comunque, il pH è un fattore importante che regola l’assorbimento di cadmio dai terreni da parte delle coltivazioni e il pH nei terreni svedesi sembra essere pari a un’unità in meno rispetto alla media generale europea, probabilmente a causa della scarsità di substrato argilloso. Il tasso di cadmio nel frumento svedese è analogo a quello di molti altri paesi europei, sebbene le concentrazioni di cadmio nei terreni svedesi siano relativamente basse. Il CSRSA osserva che sebbene i dati relativi all’apporto nei depositi atmosferici siano stati aggiornati nella relazione svedese, gli scenari per il calcolo del bilancio di massa erano già stati considerati nel parere del CSTEE del 2002 e non vi sono nuovi dati che indichino che siano superati.

(46)

Il CSRSA conviene che un minor pH aumenta la biodisponibilità di cadmio e l’assorbimento da parte delle colture e che quindi la disponibilità di cadmio per il frumento è in un certo senso maggiore di altri paesi europei, tuttavia il CSRSA osserva che se quel basso livello di pH viene mantenuto, le concentrazioni di cadmio nelle colture tendono a diminuire nel tempo (minor aumento) in modo più marcato in Svezia rispetto alla maggior parte d’Europa poiché, a parità di apporto, il cadmio nei terreni aumenta più lentamente.

(47)

Per quanto riguarda l’esposizione al cadmio dovuta alla dieta alimentare il CSRSA conclude che la relazione svedese non fornisce dati che indichino una maggiore esposizione al cadmio per motivi alimentari in Svezia rispetto al resto d’Europa né ai percentili d’esposizione medi né a quelli superiori. Le tendenze recenti non suggeriscono un andamento crescente dell’esposizione per motivi alimentari nella popolazione in generale, nemmeno per quanto riguarda il carico corporeo. Infine, il CSRSA osserva che la relazione svedese dimostra che gli effetti del cadmio sulla salute umana in Svezia possono essere osservati a livello di carico corporeo di cadmio che è inferiore rispetto a quello indicato in precedenza, tuttavia nella relazione non si dimostra che la popolazione svedese sia o sia divenuta più sensibile al cadmio di quella di altri paesi europei.

(48)

In generale il CSRSA conclude che la relazione svedese contiene una valutazione dettagliata e aggiornata degli effetti sulla salute umana a lungo termine del cadmio proveniente dai concimi e assorbito mediante la catena alimentare. Il CSRSA osserva che la relazione non fornisce argomenti convincenti che dimostrino l’unicità del caso svedese o che i dati apparsi dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003 indichino motivi specifici di maggiore preoccupazione.

(49)

In conclusione la Commissione ritiene che il Regno di Svezia non abbia motivato la misura nazionale prevista relativa al tasso massimo di cadmio nei concimi con nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente, giustificata da un problema specifico alla Svezia insorto dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003.

(50)

La Commissione osserva che la notifica della Svezia non fa riferimento alla protezione dell’ambiente di lavoro per giustificare l’introduzione della misura notificata.

IV.   CONCLUSIONI

(51)

A norma dell’articolo 114, paragrafo 5, TFUE, qualora uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali in deroga a misure di armonizzazione dell’Unione, tali disposizioni devono essere fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro e devono essere giustificate da un problema specifico a tale Stato membro insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione.

(52)

Nel caso specifico, dopo averne esaminato la domanda, la Commissione ritiene che il Regno di Svezia non abbia dimostrato, sulla base di nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, che esista un problema specifico a tale Stato membro insorto dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi che renda necessaria l’introduzione delle disposizioni nazionali notificate.

(53)

Di conseguenza la richiesta del Regno di Svezia di introdurre disposizioni nazionali per ridurre il tasso di cadmio ammesso nei concimi a base di fosforo a un massimo di 46 grammi per tonnellata di fosforo non soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 114, paragrafo 5.

(54)

In conformità dell’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, la Commissione approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(55)

Poiché la richiesta presentata dal Regno di Svezia non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 114, paragrafo 5, la Commissione non è tenuta a verificare le condizioni di cui all’articolo 114, paragrafo 6.

(56)

Alla luce di quanto precede si può concludere che la richiesta del Regno di Svezia di introdurre disposizioni nazionali in deroga al regolamento (CE) n. 2003/2003 è ammissibile, ma non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 114, paragrafo 5, TFUE, poiché la Svezia non ha fornito nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente, giustificata da un suo problema specifico insorto dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003.

(57)

La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni nazionali notificate non possano essere approvate in conformità all’articolo 114, paragrafo 6, TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni nazionali previste, volte a ridurre il tasso di cadmio ammesso nei concimi a base di fosforo dagli attuali 100 grammi per tonnellata di fosforo a 46 grammi per tonnellata di fosforo, che il Regno di Svezia ha notificato alla Commissione il 17 ottobre 2011, sono respinte.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2012

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21, sostituita del regolamento (CE) n. 2003/2003.

(3)  Sostituito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

(4)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 24.

(5)  GU L 129 del 17.5.2006, pag. 19.

(6)  Codice statutario svedese (SFS Svensk Författningssamling) del 14 luglio 1998.

(7)  Codice statutario svedese (SFS Svensk Författningssamling) del 4 giugno 2009.

(8)  GU C 309 del 21.10.2011, pag. 8 e GU C 339 del 19.11.2011, pag. 24.

(9)  http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_156.pdf

(10)  Decisione 2012/230/UE della Commissione, del 18 aprile 2012, recante proroga del periodo previsto dall’articolo 114, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per quanto riguarda le disposizioni nazionali relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, notificate dal Regno di Svezia a norma dell’articolo 114, paragrafo 5, TFUE (GU L 116 del 28.4.2012, pag. 29).

(11)  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sct/documents/out162_en.pdf

(12)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

(13)  http://esis.jrc.ec.europa.eu/doc/risk_assessment/REPORT/cdoxidereport302.pdf

(14)  GU C 149 del 14.6.2008, pag. 6.

(15)  http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_156.pdf

(16)  I pareri del CSRSA sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index_en.htm#id5


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2012

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali

[notificata con il numero C(2012) 8054]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/720/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE è concesso ai prodotti che esercitano un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

I nuovi criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono restare in vigore per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali» comprende i detersivi per lavastoviglie a componente unico o a più componenti e i prodotti per il risciacquo e il prelavaggio destinati ad essere utilizzati in lavastoviglie ad uso professionale.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva: detersivi per lavastoviglie automatiche domestiche, detersivi destinati ad essere utilizzati in macchine per il lavaggio di strumenti medici o in macchine speciali per la pulitura di attrezzature industriali, comprese macchine speciali utilizzate nell’industria alimentare.

Sono esclusi da questo gruppo di prodotti gli spray non dosati mediante pompe automatiche.

Articolo 2

Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un detersivo per lavastoviglie automatica deve rientrare nel gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie automatiche industriali e professionali», secondo la definizione di cui all’articolo 1 della presente decisione, e soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica enunciati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

I criteri per il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie automatiche industriali e professionali» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie automatiche industriali e professionali» è «038».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

QUADRO GENERALE

Finalità dei criteri

I criteri sono intesi a promuovere, in particolare, i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, contengono una quantità limitata di sostanze pericolose e dei quali sia stato testato il rendimento.

CRITERI

Si stabiliscono criteri per ciascuno dei seguenti aspetti:

1.

tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione (VCD)

2.

biodegradabilità

3.

sostanze e miscele escluse o limitate

4.

requisiti per l’imballaggio

5.

rendimento di lavaggio (idoneità d’uso)

6.

sistemi di dosaggio automatico

7.

istruzioni per l’uso — informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

1)   Valutazione e verifica

a)   Requisiti

Per ciascun criterio sono indicati i requisiti specifici in materia di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può, a seconda dei casi, provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Ove possibile, le prove devono essere eseguite da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché riconosciuti equivalenti dall’organismo competente ad esaminare la richiesta.

L’appendice I fa riferimento al database sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID), nel quale sono elencate le principali sostanze impiegate nella formulazione dei detersivi. L’elenco va utilizzato per ricavare i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per la valutazione della biodegradabilità delle sostanze impiegate. Per le sostanze che non figurano nell’elenco DID sono fornite indicazioni sulle modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti. La versione aggiornata dell’elenco DID è disponibile sul sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE o tramite i siti dei singoli organismi competenti.

Ove opportuno, gli organismi competenti possono richiedere documenti complementari ed effettuare controlli indipendenti.

b)   Soglie di misurazione

Il rispetto dei criteri ecologici è richiesto per le sostanze aggiunte intenzionalmente nonché per i sottoprodotti e le impurità delle materie prime presenti in una concentrazione pari o superiore allo 0,010 % in peso della formulazione finale.

Per i biocidi e le sostanze coloranti il rispetto dei criteri è richiesto a prescindere dalla concentrazione.

Le sostanze che rispettano il valore limite di cui sopra sono indicate come «sostanze impiegate».

2)   Unità funzionale

L’unità funzionale per questo gruppo di prodotti deve essere espressa in g/l di soluzione di lavaggio (grammi per litro di soluzione di lavaggio).

Requisiti relativi alla valutazione e alla verifica dell’unità funzionale

 

Devono essere comunicati all’organismo competente la formulazione integrale comprensiva del nome commerciale, la denominazione chimica, il numero CAS, il numero DID (1), la quantità impiegata, compresa ed esclusa l’acqua, nonché la funzione e la forma di tutte le sostanze impiegate nel prodotto, indipendentemente dalla concentrazione. Deve inoltre essere fornito allo stesso organismo un campione dell’immagine grafica dell’etichettatura, comprendente l’indicazione del dosaggio raccomandato.

 

Devono essere fornite all’organismo competente le schede con i dati di sicurezza di ciascuna sostanza impiegata, in conformità del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

L’elenco DID (parti A e B) è reperibile sul sito web del marchio UE di qualità ecologica:

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_b_en.pdf

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL’UNIONE EUROPEA

Criterio 1 —   Tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione (VCD)

Il volume critico di diluizione (VCD cronico) di un sistema a componente unico o a più componenti non deve superare i seguenti limiti (alla dose massima consigliata):

VCD alla dose massima consigliata

Acqua dolce

Media

Dura

Tipo di prodotto

0-6 °dH

7-13 °dH

> 14 °dH

Prodotti per il prelavaggio

2 000

2 000

2 000

Detersivi per lavastoviglie

3 000

5 000

10 000

Sistema a più componenti

3 000

4 000

7 000

Prodotti per il risciacquo

3 000

3 000

3 000

Per tutte le sostanze impiegate (i) presenti nel prodotto viene calcolato il volume critico di diluizione (VCDcronico) mediante la seguente equazione:

Formula

dove:

peso

=

peso della sostanza impiegata nella dose raccomandata

DF

=

fattore di degradazione

TF

=

fattore di tossicità cronica della sostanza indicato nell’elenco DID.

I biocidi e le sostanze coloranti presenti nel prodotto vanno inclusi nel calcolo del VCD anche se la concentrazione è inferiore allo 0,010 % (100 ppm).

A causa della degradazione delle sostanze nel processo di lavaggio, norme separate si applicano alle seguenti sostanze:

perossido di idrogeno (H2O2) — da non includere nel calcolo del VCD

acido peracetico — da includere nel calcolo come acido acetico.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo del VCDcronico del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo del valore VCD è disponibile sul sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE.

I valori dei parametri DF e TF sono indicati nel database sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID). Se la sostanza non figura nell’elenco DID, i parametri vanno calcolati secondo la procedura indicata nella parte B dell’elenco DID, allegando la relativa documentazione.

Criterio 2 —   Biodegradabilità

a)   Biodegradabilità dei tensioattivi

Tutti i tensioattivi devono essere biodegradabili in condizioni aerobiche e anaerobiche.

b)   Biodegradabilità delle sostanze organiche

Tutte le sostanze organiche contenute nel prodotto che sono aerobicamente non biodegradabili (non biodegradabili rapidamente) (aNBO) e anaerobicamente non biodegradabili (anNBO) non devono superare i seguenti valori limite:

aNBO

Tipo di prodotto

(g/l soluzione di lavaggio)

Acqua dolce

Media

Dura

0-6 °dH

7-13 °dH

> 14 °dH

Prodotti per il prelavaggio

0,4

0,4

0,4

Detersivi per lavastoviglie/Sistema a più componenti

0,4

0,4

0,4

Prodotti per il risciacquo

0,04

0,04

0,04


anNBO

Tipo di prodotto

(g/l soluzione di lavaggio)

Acqua dolce

Media

Dura

0-6 °dH

7-13 °dH

> 14 °dH

Prodotti per il prelavaggio

0,4

0,4

0,4

Detersivi per lavastoviglie/Sistema a più componenti

0,6

1,0

1,5

Prodotti per il risciacquo

0,04

0,04

0,04

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione per la degradabilità dei tensioattivi e il calcolo dei valori aNBO e anNBO del prodotto. Sul sito web dell’Ecolabel UE è disponibile un foglio elettronico per calcolare i valori aNBO e anNBO.

Per i tensioattivi e i valori aNBO e anNBO occorre fare riferimento all’elenco DID. Per quanto concerne le sostanze impiegate non presenti nell’elenco DID, occorre fornire dati pertinenti tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di prove significative che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali ingredienti, secondo quanto indicato nell’appendice I.

Si noti che le TAED sono da considerarsi anaerobicamente biodegradabili.

In assenza di documentazione conforme ai requisiti sopra esposti, una sostanza diversa da un tensioattivo può essere esentata dal requisito di degradabilità anaerobica se uno dei seguenti tre criteri alternativi è soddisfatto:

1.

degradabile rapidamente e con un basso assorbimento (A < 25 %); o

2.

degradabile rapidamente e con un elevato desorbimento (D > 75 %); o

3.

degradabile rapidamente e non bioaccumulante.

Le prove per l’assorbimento/il desorbimento possono essere effettuate in conformità agli orientamenti OCSE 106.

Criterio 3 —   Sostanze e miscele escluse o limitate

a)   Specifiche sostanze impiegate escluse

Il prodotto non deve contenere, né come componenti della formulazione né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, le seguenti sostanze:

EDTA (etilendiamminatetracetato),

fragranze,

composti clorurati reattivi,

APEO (alchilfenoletossilati) e APD (alchilfenoli e derivati).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità completa e firmata.

b)   Sostanze e miscele pericolose

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), il prodotto o qualsiasi suo componente non deve contenere sostanze cui si applicano i criteri di classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificate in appresso a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4) e non deve contenere sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Le frasi di rischio in appresso si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia, se non possono essere ottenute informazioni sulle sostanze, si applicano le norme di classificazione per le miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo

Indicazione di pericolo (5)

Frase di rischio (6)

H300 Letale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Letale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Letale se inalato

R23/26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

R60/61/60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

R60/63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61/62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20/21/22

H372 L’esposizione prolungata o ripetuta provoca danni agli organi

R48/25/24/23

H373 L’esposizione prolungata o ripetuta può provocare danni agli organi

R48/20/21/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

Sostanze sensibilizzanti

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

Si noti che questo criterio si applica anche ai prodotti di degradazione conosciuti, come la formaldeide derivante da prodotti che rilasciano formaldeide.

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche tali da eliminare il pericolo precedentemente individuato) sono esenti dal requisito di cui sopra.

Il prodotto finale non deve essere etichettato secondo le indicazioni di pericolo di cui sopra.

Deroghe

Le sostanze seguenti sono specificamente esentate da tale requisito:

Tensioattivi

< 15 % nel prodotto finale

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

Biocidi usati a fini di conservazione (7)

(solo per liquidi con pH compreso tra 2 e 12 e un massimo di 0,10 % peso/peso di sostanza attiva)

H331 Tossico se inalato

R23

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

Enzimi (8)

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

NTA come impurità in MGDA e GLDA (9)

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra il rispetto di questo criterio fornendo una dichiarazione attestante che ciascuna sostanza impiegata non è classificata in una delle classi di pericolo associate alle indicazioni di pericolo di cui all’elenco che precede, in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, nella misura in cui ciò può essere determinato, almeno, dalle informazioni conformi ai requisiti elencati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. A supporto di tale dichiarazione occorre fornire una sintesi delle informazioni sulle caratteristiche pertinenti associate alle indicazioni di pericolo di cui all’elenco precedente, al livello di dettaglio specificato nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, sezioni 10, 11 e 12 (Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza).

Le informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze possono essere ottenute con modalità diverse dalle prove, ad esempio utilizzando metodi alternativi come i metodi in vitro, i modelli di relazione quantitativa struttura-attività o utilizzando il raggruppamento di sostanze o il metodo del «read-across» in conformità all’allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006. Si incoraggia vivamente la condivisione dei dati pertinenti.

Le informazioni fornite si devono riferire alla forme o allo stato fisico della sostanza o delle miscele quali utilizzate nel prodotto finale.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento REACH, che sono esenti dagli obblighi di registrazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), una dichiarazione al riguardo sarà sufficiente per soddisfare i requisiti sopra esposti.

c)   Sostanze elencate conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non si concedono deroghe all’esclusione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 presenti nelle miscele in concentrazioni > allo 0,010 %.

Valutazione e verifica: l’elenco di sostanze identificate come estremamente problematiche e incluse nell’elenco di sostanze candidate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 si può consultare al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Occorre fare riferimento all’elenco alla data della domanda. Il richiedente deve comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto. Deve inoltre fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme con la relativa documentazione, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori dei materiali e copie delle schede di dati di sicurezza per le sostanze e miscele interessate.

d)   Specifiche sostanze impiegate soggette a limitazioni — Biocidi

i)

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un’azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti i biocidi eventualmente aggiunti, insieme con informazioni sulla loro esatta concentrazione nel prodotto. Il produttore o fornitore dei biocidi deve trasmettere informazioni sulla dose necessaria per la conservazione del prodotto.

ii)

È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull’imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un’azione antimicrobica o disinfettante.

Valutazione e verifica: il richiedente deve trasmettere all’organismo competente il testo e la grafica che compaiono su ogni tipo di imballaggio e/o un campione di ciascun tipo di imballaggio.

iii)

Il prodotto può contenere biocidi purché non siano bioaccumulanti. Un biocida non è considerato bioaccumulante se BCF < 100 o logKow < 3,0. Se i valori BCF e logKow sono entrambi disponibili, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti i biocidi eventualmente aggiunti, insieme con informazioni sui loro valori BCF e/o logKow.

e)   Sostanze coloranti

Le sostanze coloranti autorizzate nel prodotto non devono essere bioaccumulanti. Se le sostanze coloranti sono approvate per l’uso nei prodotti alimentari, non è necessario presentare una documentazione sul potenziale di bioaccumulo. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulante se BCF < 100 o logKow < 3,0. Se i valori BCF e logKow sono entrambi disponibili, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti le sostanze coloranti eventualmente aggiunte o la documentazione attestante che la sostanza colorante è approvata per l’utilizzo in prodotti alimentari.

f)   Enzimi

Gli enzimi devono essere in forma liquida o in forma granulare non polverosa. Devono essere privi di residui di microrganismi provenienti dalla fabbricazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti gli enzimi eventualmente aggiunti insieme alla documentazione attestante che l’enzima è privo di residui di microrganismi provenienti dalla fabbricazione.

g)   Fosforo

La quantità totale di fosfati e di altri composti del fosforo non deve superare i valori limite indicati nella tabella, calcolati in grammi di fosforo per litro d’acqua.

Per i calcoli relativi al fosforo si utilizza la dose massima consigliata.

Tipo di prodotto

Fosforo (g P/l acqua)

Acqua dolce

Media

Dura

0-6 °dH

7-13 °dH

> 14 °dH

Prodotti per il prelavaggio

0,08

0,08

0,08

Detersivi

0,15

0,30

0,50

Prodotti per il risciacquo

0,02

0,02

0,02

Sistemi a più componenti

0,17

0,32

0,52

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una documentazione attestante che il limite indicato nella tabella precedente è rispettato.

Criterio 4 —   Requisiti per l’imballaggio

a)   Rapporto peso/utilità (RPU)

Il rapporto peso/utilità del prodotto non deve superare i seguenti valori:

Tipo di prodotto

RPU

0-6 °dH

7-13 °dH

> 14 °dH

Polveri [g/l soluzione di lavaggio]

0,8

1,4

2,0

Liquidi [g/l soluzione di lavaggio]

1,0

1,8

2,5

L’RPU deve essere calcolato per il solo imballaggio primario (comprensivo di coperchi, tappi e spruzzatori/pompe a mano) per mezzo della formula che segue:

Formula

dove:

Wi

=

peso (in g) dell’imballaggio (i) compresa l’eventuale etichetta.

Ui

=

peso (in g) dei materiali non riciclati (vergini) nell’imballaggio (i). Se la proporzione di materiali riciclati nell’imballaggio è pari a 0 %, allora Ui = Wi.

Di

=

numero di unità funzionali contenute nell’imballaggio (i). Unità funzionale = dosaggio in g/l di soluzione di lavaggio.

ri

=

coefficiente di riciclaggio, ossia il numero di volte che l’imballaggio (i) è riutilizzato per gli stessi fini attraverso un sistema di vuoti a rendere o di ricarica (r = 1 se l’imballaggio non è riutilizzato per gli stessi fini). Se l’imballaggio è riutilizzato, r è pari a 1, a meno che il richiedente non sia in grado di documentare una cifra superiore

Eccezioni

Gli imballaggi in plastica/carta/cartone contenenti oltre l’80 % di materiali riciclati o oltre l’80 % di plastica di origine rinnovabile sono esonerati da detta prescrizione.

L’imballaggio è considerato riciclato se le materie prime con le quali è stato prodotto sono state ottenute presso produttori di imballaggi in fase di distribuzione o di commercializzazione. Nel caso in cui le materie prime siano gli scarti industriali derivati dal processo produttivo dello stesso produttore di materiali, il materiale non è considerato riciclato.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo dell’RPU del prodotto. Sul sito web dell’Ecolabel UE è disponibile un foglio elettronico per calcolare tale valore. Il richiedente deve presentare una dichiarazione completa e firmata per il contenuto di materiale riciclato o di materiale ottenuto da fonti energetiche rinnovabili nell’imballaggio. Per l’approvazione dell’imballaggio di ricarica, il richiedente e/o il dettagliante devono documentare la disponibilità (attuale e futura) delle ricariche sul mercato.

b)   Imballaggio di plastica

Nell’imballaggio di plastica è ammesso il solo uso di ftalati che al momento della domanda siano stati sottoposti a valutazione del rischio e che non siano stati classificati secondo il criterio 3, lettera b) e relative combinazioni.

Per consentire l’identificazione delle varie parti dell’imballaggio a fini di riciclaggio, le parti in plastica dell’imballaggio primario devono essere contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente. I tappi e le pompe non sono soggetti a questo obbligo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità debitamente compilata e firmata.

Criterio 5 —   Rendimento di lavaggio (idoneità all’uso)

Il rendimento e l’efficienza del prodotto devono essere soddisfacenti. Il prodotto deve soddisfare i requisiti delle prove degli utilizzatori o delle prove interne in conformità all’appendice II.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare all’organismo competente un rapporto di prova dettagliato, corredato di informazioni/documentazione. Si veda l’appendice II.

Criterio 6 —   Sistemi di dosaggio automatico

Devono essere offerti sistemi a più componenti insieme a un sistema di dosaggio automatico e controllato.

Per garantire un dosaggio corretto dei sistemi automatici, le visite ai clienti devono essere integrate nella normale routine dei fabbricanti/fornitori. Le visite ai clienti hanno luogo in tutti i siti almeno una volta all’anno nel periodo di validità della licenza e devono comprendere la taratura del dispositivo di dosaggio. Le visite ai clienti possono essere svolte anche da terzi.

In casi eccezionali si può dispensare dalle visite ai clienti se la distanza e il metodo di consegna le rendono impossibili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una descrizione scritta della frequenza e del contenuto delle visite ai clienti nonché della sua responsabilità per la realizzazione delle stesse.

Criterio 7 —   Istruzioni per l’uso — Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

a)   Informazioni da riportare sull’imballaggio/nella scheda informativa del prodotto

Le seguenti raccomandazioni devono figurare sull’imballaggio e/o nella scheda informativa del prodotto o equivalente:

dose in funzione del grado di sporco e della durezza dell’acqua. Seguire le istruzioni di dosaggio,

se usato seguendo queste istruzioni di dosaggio, il prodotto con l’Ecolabel UE contribuisce a ridurre l’inquinamento idrico e la produzione di rifiuti.

b)   Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

Il logo deve essere visibile e leggibile. L’utilizzo del logo Ecolabel UE è protetto dal diritto primario dell’Unione. Il numero di registrazione/licenza Ecolabel UE deve figurare sul prodotto ed essere leggibile e chiaramente visibile.

Nell’etichetta facoltativa recante una casella di testo deve figurare il testo che segue:

Impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici,

Uso limitato di sostanze pericolose,

Rendimento verificato.

Le istruzioni per l’uso dell’etichetta facoltativa con casella di testo sono fornite nel documento «Guidelines for use of the Ecolabel logo» (Orientamenti per l’uso del logo Ecolabel), disponibile sul sito Internet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica (a-b): il richiedente deve fornire un campione dell’etichetta del prodotto e/o della scheda del prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio. Le dichiarazioni relative al prodotto devono essere documentate attraverso adeguati rapporti di prova.


(1)  Il numero DID rappresenta il numero della sostanza impiegata nell’elenco DID (database sugli ingredienti dei detersivi) ed è utilizzato per determinare la conformità ai criteri 1 e 2.

(2)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008.

(6)  Direttiva 67/548/CEE adeguata al regolamento REACH conformemente alla direttiva 2006/121/CE e alla direttiva 1999/45/CE quale modificata.

(7)  La deroga riguarda unicamente il criterio 3, lettera b). I biocidi devono essere conformi al criterio 3, lettera d).

(8)  Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(9)  In concentrazioni inferiori all’1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

Appendice I

Database sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID)

L’elenco DID (parte A) è un elenco contenente informazioni sulla tossicità acquatica e sulla biodegradabilità delle sostanze impiegate normalmente utilizzate nelle formulazioni dei detersivi. L’elenco comprende informazioni sulla tossicità e sulla biodegradabilità di un insieme di sostanze utilizzate nei prodotti per il lavaggio e per la pulizia. L’elenco non è esaustivo, ma nella parte B sono fornite indicazioni riguardanti la determinazione dei parametri di calcolo per le sostanze che non figurano nell’elenco DID [ad esempio il fattore di tossicità (TF) e il fattore di degradazione (DF), utilizzati per il calcolo del volume critico di diluizione]. L’elenco DID costituisce una fonte generica di informazioni e l’impiego delle sostanze in esso elencate non è automaticamente approvato per i prodotti recanti il marchio Ecolabel UE. L’elenco DID (parti A e B) è disponibile sul sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE.

Per le sostanze prive di dati relativi alla tossicità acquatica e alla degradabilità si può fare ricorso ad analogie strutturali con sostanze simili per valutare il TF e il DF. Tali analogie strutturali devono essere approvate dall’organismo competente che assegna la licenza per il marchio Ecolabel UE. In alternativa, si applica il metodo del caso peggiore, utilizzando i parametri riportati qui di seguito

Metodo del caso peggiore:

 

Tossicità acuta

Tossicità cronica

Degradazione

Sostanza impiegata

LC50/EC50

SF(acuto)

TF(acuto)

NOEC (1)

SF(cronico)  (1)

TF(cronico)

DF

Aerobica

Anaerobica

«Denominazione»

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Documentazione della biodegradabilità rapida

Per la biodegradabilità rapida si usano i seguenti metodi di prova.

1)

Fino al 1o dicembre 2010 e durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015:

 

i metodi di prova della biodegradabilità rapida previsti dalla direttiva 67/548/CEE, in particolare i metodi specificati nell’allegato V.C4 di detta direttiva, o gli equivalenti OCSE 301 A-F o gli equivalenti ISO.

 

Per i tensioattivi non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni. Per i test di cui all’allegato V.C4-A e C4-B della direttiva 67/548/CEE (nonché per gli equivalenti OCSE 301 A ed E e per gli equivalenti ISO) la percentuale minima necessaria è del 70 %, mentre per i test C4-C, D, E e F (nonché per gli equivalenti OCSE 301 B, C, D e F e per gli equivalenti ISO) è del 60 %;

2)

Dopo il 1o dicembre 2015 e durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015:

i metodi di prova disposti dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

Documentazione della biodegradabilità anaerobica

Il test di riferimento per la degradabilità anaerobica è il metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o un metodo equivalente; la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno del 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale del 60 % in condizioni anaerobiche è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico.

Estrapolazione per le sostanze che non figurano nell’elenco DID

Qualora le sostanze impiegate non figurino nell’elenco DID, si può utilizzare il metodo seguente per fornire la necessaria documentazione della biodegradabilità anaerobica:

1)

Ricorrere a estrapolazioni ragionevoli. Utilizzare i risultati di prova ottenuti con una determinata materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi strutturalmente simili. Se la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata confermata ai sensi dell’elenco DID, si presume che un tipo simile di tensioattivo sia anch’esso anaerobicamente biodegradabile [ad esempio C12-15 A 1-3 EO solfato (n. 8 elenco DID) è anaerobicamente biodegradabile e una biodegradabilità anaerobica simile può essere ipotizzata per C12-15 A 6 EO solfato]. Qualora la biodegradabilità anaerobica sia stata confermata per un tensioattivo utilizzando un metodo di prova adeguato, si può presumere che un tensioattivo di tipo analogo sia anch’esso biodegradabile anaerobicamente (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a comprova dell’analoga biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternari contenenti legami esterici nella o nelle catene alchiliche);

2)

Effettuare una prova di accertamento (screening test) della degradabilità anaerobica. Qualora siano necessarie nuove prove, si effettua un test di accertamento ricorrendo al metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o a metodi equivalenti;

3)

Effettuare prove di degradabilità a basso dosaggio. Qualora siano necessarie nuove prove, e in caso emergano problemi di sperimentazione nei test di accertamento (ad esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze testate), è opportuno ripetere il test utilizzando dosaggi ridotti di tensioattivi e controllando la degradazione mediante misure di 14C o analisi chimiche. I test a basso dosaggio possono essere effettuati utilizzando il metodo OCSE 308 (agosto 2000) o metodi equivalenti.


(1)  In mancanza di dati accettabili relativi alla tossicità cronica, le rispettive colonne rimangono vuote. In tal caso il TF(cronico) è definito pari al TF(acuto).

Appendice II

Rendimento di lavaggio (idoneità all’uso)

a)   Prove interne

Il laboratorio di prova del fabbricante può essere approvato per lo svolgimento delle prove atte a comprovare l’efficacia del prodotto se i seguenti requisiti aggiuntivi sono soddisfatti:

occorre che le organizzazioni competenti per l’attribuzione del marchio di qualità ecologica possano monitorare lo svolgimento delle prove,

l’organizzazione competente per l’attribuzione del marchio di qualità ecologica deve avere accesso a tutti i dati relativi al prodotto,

lo svolgimento della prova di efficacia deve essere descritto nel sistema di controllo della qualità.

Il richiedente deve presentare documentazione attestante che il prodotto è stato testato in condizioni realistiche:

a)

utilizzo di stoviglie con macchie rappresentative del tipo di sporco che ci si può attendere dalle zone in cui i prodotti saranno commercializzati;

b)

dose raccomandata per il livello corrispondente di durezza dell’acqua alla temperatura di lavaggio minima consigliata.

Il richiedente deve presentare documentazione attestante:

la capacità del prodotto di eliminare lo sporco dalle stoviglie;

la capacità del prodotto di asciugare le stoviglie.

Il prodotto in questione deve essere testato rispetto a un prodotto di riferimento. Il prodotto di riferimento può essere un prodotto già affermato sul mercato; il prodotto testato deve essere almeno altrettanto efficace del prodotto di riferimento.

b)   Prove degli utilizzatori

1.

Le risposte devono essere ottenute da almeno 5 centri di prova rappresentativi di una selezione casuale di clienti.

2.

La procedura e il dosaggio devono essere conformi alle raccomandazioni del fabbricante.

3.

Il periodo di prova deve continuare per almeno 4 settimane con almeno 400 cicli di prova.

4.

Ogni centro di prova deve valutare l’efficacia del prodotto o del sistema a più componenti rispondendo a domande che vertono sui seguenti aspetti (o presentano formulazioni analoghe):

la capacità del prodotto di eliminare lo sporco dalle stoviglie,

la capacità del prodotto di asciugare le stoviglie,

la soddisfazione dei rispondenti con riguardo alle disposizioni concernenti le visite ai clienti.

5.

La risposta deve essere valutata su una scala costituita da almeno 3 livelli, ad esempio «insufficientemente efficace», «sufficientemente efficace» o «molto efficace». Riguardo alla soddisfazione del centro di prova con le disposizioni relative alle visite ai clienti, le categorie devono essere «non soddisfatto», «soddisfatto» e «molto soddisfatto».

6.

Almeno l’80 % dei rispondenti deve considerare il prodotto sufficientemente efficace o molto efficace sotto tutti gli aspetti (si veda il punto 4) ed essere soddisfatto o molto soddisfatto delle disposizioni relative alle visite clienti.

7.

Tutti i dati grezzi delle prove devono essere specificati.

8.

La procedura della prova deve essere descritta in dettaglio.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2012

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso professionale

[notificata con il numero C(2012) 8055]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/721/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE è assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono restare in vigore per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso professionale» comprende i prodotti detergenti per il bucato usati da utilizzatori professionali nel settore industriale e delle comunità.

Nel gruppo di prodotti sono inclusi i sistemi a più componenti, costituiti da più componenti per formare un detersivo completo o un programma di lavaggio per sistemi di dosaggio automatico.

Questo gruppo di prodotti non comprende i prodotti destinati a conferire ai tessili particolari caratteristiche, quali idrorepellenza, impermeabilità, resistenza al fuoco ecc. Inoltre, questo gruppo di prodotti non comprende i prodotti predosati in fogli, bustine di tessuto o altri materiali, né gli ausiliari di lavaggio usati senza successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e tappezzerie.

Non rientrano nel gruppo di prodotti di cui alla presente decisione i detersivi per bucato destinati ai consumatori.

Articolo 2

Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un detersivo per bucato deve rientrare nel gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso professionale» come definito all’articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

I criteri per il gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso professionale» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

A fini amministrativi, al gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso professionale» è assegnato il numero di codice «039».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

QUADRO GENERALE

Finalità dei criteri

I criteri sono intesi a promuovere, in particolare, i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, contengono una quantità limitata di sostanze pericolose e dei quali sia stato testato il rendimento. I criteri mirano inoltre a ridurre il consumo energetico del lavaggio promuovendo prodotti efficaci a temperature più basse.

CRITERI

Si stabiliscono criteri per ciascuno dei seguenti aspetti:

1)

informazioni sul prodotto e sul dosaggio

2)

tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione (VCD)

3)

biodegradabilità dei composti organici

4)

sostanze e miscele escluse o limitate

5)

requisiti per l’imballaggio

6)

rendimento di lavaggio (idoneità d’uso)

7)

sistemi di dosaggio automatico

8)

istruzioni per l’uso — informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

1)   Valutazione e verifica

a)   Requisiti

Per ciascun criterio sono indicati i requisiti specifici in materia di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Ove possibile, le prove devono essere eseguite da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché riconosciuti equivalenti dall’organismo competente a esaminare la richiesta.

L’Appendice I fa riferimento alla base dati sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID), nel quale sono elencate le principali sostanze impiegate nella formulazione dei detersivi. L’elenco va utilizzato per ricavare i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (CDV) e per la valutazione della biodegradabilità delle sostanze impiegate. Per le sostanze che non figurano nell’elenco DID sono fornite indicazioni sulle modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti. La versione aggiornata dell’elenco DID è disponibile sul sito internet dedicato al marchio Ecolabel UE o tramite i siti dei singoli organismi competenti.

Ove opportuno, gli organismi competenti possono richiedere documenti complementari ed effettuare controlli indipendenti.

b)   Soglie di misurazione

Il rispetto dei criteri ecologici è richiesto per le sostanze aggiunte intenzionalmente nonché per i sottoprodotti e le impurità delle materie prime presenti in una concentrazione pari o superiore allo 0,010 % in peso della formulazione finale.

I biocidi, le sostanze coloranti e i profumi devono rispettare i criteri a prescindere dalla loro concentrazione.

Le sostanze che rispettano il valore limite di cui sopra sono indicate come «sostanze impiegate».

Per tutti i prodotti: la dose totale più elevata raccomandata per il singolo grado di sporcizia deve soddisfare i criteri ecologici. Se il dosaggio è indicato per intervalli, occorre, al momento della valutazione dei criteri, utilizzare la dose raccomandata per le condizioni peggiori.

2)   Unità funzionale

L’unità funzionale per questo gruppo di prodotti deve essere espressa in g/kg di bucato (grammi per kilogrammo di bucato).

Requisiti relativi alla valutazione e alla verifica dell’unità funzionale:

 

devono essere comunicati all’organismo competente la formulazione integrale comprensiva del nome commerciale, la denominazione chimica, il numero CAS, il numero DID (1), la quantità impiegata compresa ed esclusa l’acqua nonché la funzione di tutti gli ingredienti del prodotto, indipendentemente dalla concentrazione. Deve inoltre essere fornito allo stesso organismo un campione dell’immagine grafica dell’etichettatura, comprendente l’indicazione del dosaggio raccomandato.

 

Devono essere fornite all’organismo competente le schede con i dati di sicurezza di ciascuna sostanza impiegata, in conformità del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

L’elenco DID (parte A e parte B) è disponibile sul sito internet dedicato al marchio Ecolabel UE:

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_b_en.pdf

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL’UNIONE EUROPEA

Criterio 1 —   Informazioni sul prodotto e sul dosaggio

Il dosaggio complessivo raccomandato per 1 kg di bucato in funzione del grado di sporcizia e della durezza dell’acqua è espresso in g/kg di bucato o ml/kg di bucato. Al momento della valutazione dei criteri, tutti i prodotti di un sistema a più componenti devono essere considerati con la dose corrispondente alle condizioni più difficili.

Esempi del grado di sporcizia:

Basso

Medio

Elevato

Albergo: biancheria da letto e asciugamani ecc. (gli asciugamani si possono considerare molto sporchi)

Rotoli di asciugamani in tessuto

Abiti da lavoro: istituzioni/dettaglio/servizi ecc.

Ristoranti: tovaglie, tovaglioli ecc.

Stracci e tappetini

Abiti da lavoro: industria/cucina/macelleria ecc.

Tessili per cucina: asciugamani, strofinacci ecc.

Istituzioni come ospedali: biancheria da letto, lenzuoli con angoli, vestiti per pazienti, camici dei medici ecc.

Occorre fornire il nome del prodotto o, nel caso di un sistema a più componenti, un elenco di tutti i prodotti che fanno parte di tale sistema, insieme alla durezza dell’acqua raccomandata (dolce, media o dura) e il grado di sporcizia.

Il richiedente deve documentare la conformità ai criteri 2, 3 e 6 per tutti i prodotti.

Valutazione e verifica: Il richiedente deve indicare il nome del prodotto o, nel caso di un sistema a più componenti, un elenco di tutti i prodotti che fanno parte di tale sistema, insieme alla formulazione esatta del prodotto e l’etichetta o la grafica, contenente le istruzioni in base ai tre gradi di sporcizia e di durezza dell’acqua. Per tutti i prodotti deve essere indicata la densità (g/ml) (sull’imballaggio o in una scheda di sicurezza).

Criterio 2 —   Tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione (VCD)

Il volume critico di diluizione (VCDcronico) del sistema non deve essere superiore ai limiti indicati qui di seguito:

Acqua dolce (0-6 °DH)

VCDcronico (l/kg di bucato

Tipo di prodotto/Grado di sporcizia

Basso

Medio

Elevato

Polvere

30 000

40 000

50 000

Liquido

50 000

60 000

70 000

Sistema a più componenti

50 000

70 000

90 000


Acqua media (7-13 °DH)

VCDcronico (l/kg di bucato)

Tipo di prodotto/Grado di sporcizia

Basso

Medio

Elevato

Polvere

40 000

60 000

80 000

Liquido

60 000

75 000

90 000

Sistema a più componenti

60 000

80 000

100 000


Acqua dura (> 14 °DH)

VCD cronico (l/kg di bucato)

Tipo di prodotto/Grado di sporcizia

Basso

Medio

Elevato

Polvere

50 000

75 000

90 000

Liquido

75 000

90 000

120 000

Sistema a più componenti

75 000

100 000

120 000

Per tutti gli ingredienti presenti (i) nel prodotto viene calcolata la tossicità del volume critico di diluizione (VCDcronico) mediante la seguente equazione:

Formula

in cui

peso

=

peso della sostanza impiegata nella dose raccomandata

DF

=

fattore di degradazione

TF

=

fattore di tossicità cronica della sostanza indicato nell’elenco DID.

I biocidi, le sostanze coloranti e le fragranze presenti nel prodotto vanno inclusi nel calcolo del VCD anche se la concentrazione è inferiore allo 0,010 % (100 ppm).

A causa della degradazione delle sostanze nel processo di lavaggio, alle seguenti sostanze si applicano norme separate:

perossido di idrogeno (H2O2) — da non includere nel calcolo del VCD

acido peracetico — da includere nel calcolo come acido acetico.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo del VCDcronico del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo del valore VCD è disponibile sul sito internet dedicato al marchio Ecolabel UE.

I valori dei parametri DF e TF sono indicati nella banca dati degli ingredienti dei detersivi (elenco DID). Se la sostanza non figura nell’elenco DID, i parametri vanno calcolati secondo la procedura indicata nella parte B dell’elenco DID, allegando la relativa documentazione.

Criterio 3 —   Biodegradabilità

a)   Biodegradabilità dei tensioattivi

Tutti i tensioattivi devono essere biodegradabili in condizioni aerobiche.

Anche tutti i tensioattivi non ionici e cationici devono essere biodegradabili in condizioni aerobiche.

b)   Biodegradabilità delle sostanze organiche

Le sostanze organiche contenute nel prodotto che non sono biodegradabili aerobicamente (non biodegradabili rapidamente) (aNBO) e anaerobicamente (anNBO) non devono superare i seguenti valori limite:

aNBO

Acqua dolce (0-6 °DH)

aNBO (g/kg di bucato)

Tipo di prodotto/Grado di sporcizia

Basso

Medio

Elevato

Polvere

0,70

1,10

1,40

Liquido

0,50

0,60

0,70

Sistema a più componenti

1,25

1,75

2,50


Acqua media (7-13 °DH)

aNBO (g/kg di bucato)

Tipo di prodotto/Grado di sporcizia

Basso

Medio

Elevato

Polvere

1,10

1,40

1,75

Liquido

0,60

0,70

0,90

Sistema a più componenti

1,75

2,50

3,75


Acqua dura (> 14 °DH)

aNBO (g/kg di bucato)

Tipo di prodotto/Grado di sporcizia

Basso

Medio

Elevato

Polvere

1,40

1,75

2,20

Liquido

0,70

0,90

1,20

Sistema a più componenti

2,50

3,75

4,80

anNBO

Acqua dolce (0-6 °DH)

anNBO (g/kg di bucato)

Tipo di prodotto/Grado di sporcizia

Basso

Medio

Elevato

Polvere

0,70

1,10

1,40

Liquido

0,50

0,60

0,70

Sistema a più componenti

1,25

1,75

2,50


Acqua media (7-13 °DH)

anNBO (g/kg di bucato)

Tipo di prodotto/Grado di sporcizia

Basso

Medio

Elevato

Polvere

1,10

1,40

1,75

Liquido

0,60

0,70

0,90

Sistema a più componenti

1,75

2,50

3,75


Acqua dura (> 14 °dH)

anNBO (g/kg di bucato)

Tipo di prodotto/Grado di sporcizia

Basso

Medio

Elevato

Polvere

1,40

1,75

2,20

Liquido

0,70

0,90

1,20

Sistema a più componenti

2,50

3,75

4,80

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce documentazione sulla biodegradabilità dei tensioattivi e il calcolo di aNBO e anNBO del prodotto. Sul sito web dell’Ecolabel UE è disponibile un foglio elettronico per calcolare i valori aNBO e anNBO.

Per entrambi i tensioattivi e i valori di riferimento di aNBO e anNBO occorre fare riferimento all’elenco DID. Per quanto concerne le sostanze impiegate non presenti nell’elenco DID, occorre fornire dati pertinenti tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di prove significative che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali ingredienti come descritto nell'Appendice I.

NB: le TAED sono da considerarsi anaerobicamente biodegradabili.

In assenza di documentazione conforme ai requisiti sopra esposti, una sostanza diversa da un tensioattivo può essere esentata dai requisiti di degradabilità anaerobica se uno dei criteri alternativi seguenti è soddisfatto:

1)

degradabile rapidamente e con un basso assorbimento (A < 25 %) o

2)

degradabile rapidamente e con un elevato desorbimento (D > 75 %) o

3)

degradabile rapidamente e non bioaccumulante.

Le prove per l’assorbimento/desorbimento possono essere effettuate in conformità agli orientamenti OCSE 106.

Criterio 4 —   sostanze e miscele escluse o limitate

a)   Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

fosfati (i fosfonati non sono esclusi ma limitati in funzione del criterio 3),

alchilfenoletossilati (APEO) e alchifenoli (ADP) e relativi derivati,

EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) e relativi Sali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione, accompagnata ove opportuno da dichiarazioni dei fabbricanti delle sostanze, attestante che il prodotto non contiene le sostanze sopra elencate.

b)   Sostanze e miscele pericolose

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), il prodotto o qualsiasi suo componente non deve contenere sostanze cui si applicano i criteri di classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificate in appresso a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4) e non deve contenere sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Le frasi di rischio in appresso si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia, qualora non sia possibile ottenere informazioni sulle sostanze si applicano le regole di classificazione utilizzate per le miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo:

Indicazione di pericolo (5)

Frase di rischio (6)

H300 Letale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Letale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Letale se inalato

R23/26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

R60/61/60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

R60/63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.

R61/62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20/21/22

H372 L’esposizione prolungata o ripetuta provoca danni agli organi

R48/25/24/23

H373 L’esposizione prolungata o ripetuta può provocare danni agli organi

R48/20/21/22

H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

Sostanze sensibilizzanti

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

NB: questo criterio si applica anche ai prodotti di degradazione conosciuti, come la formaldeide derivante da prodotti che rilasciano formaldeide.

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) in modo tale che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

Il prodotto finale non deve essere etichettato secondo le indicazioni di pericolo di cui sopra.

Deroghe

Le sostanze seguenti sono specificamente esentate da tale requisito:

Tensioattivi

< 20 % nel prodotto finale

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

Biocidi usati a fini di conservazione (7)

(solo per liquidi con un pH compreso tra 2 e 12 e 0,10 % p/p di sostanza attiva)

H331: Tossico se inalato

R23

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

Enzimi (8)

H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

Catalizzatori sbiancanti (8)

H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

NTA quale impurità in MGDA e GLDA (9)

H351: Sospettato di provocare il cancro

R40

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra il rispetto di questo criterio fornendo una dichiarazione attestante che ciascuna sostanza impiegata non è classificata in una delle classi di pericolo associate alle indicazioni di pericolo di cui all’elenco che precede, in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, nella misura in cui ciò può essere determinato, almeno dalle informazioni conformi ai requisiti elencati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. A supporto di tale dichiarazione occorre fornire una sintesi delle informazioni sulle caratteristiche pertinenti associate alle indicazioni di pericolo di cui all’elenco precedente, al livello di dettaglio indicato nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, sezioni 10, 11 e 12 (Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza).

Le informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze possono essere ottenute con modalità diverse dalle prove, ad esempio utilizzando metodi alternativi come i metodi in vitro, i modelli di relazione quantitativa struttura-attività o utilizzando il raggruppamento di sostanze o il metodo del read-across in conformità all’allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006. Si incoraggia vivamente la condivisione dei dati pertinenti.

Le informazioni fornite si devono riferire alle forme o allo stato fisico della sostanza o delle miscele quali utilizzate nel prodotto finale.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento REACH, che sono esenti dagli obblighi di registrazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), una dichiarazione al riguardo sarà sufficiente per l’osservanza dei requisiti sopra esposti.

c)   Sostanze elencate conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non si concedono deroghe all’esclusione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 presenti nelle miscele in concentrazioni > allo 0,010 %.

Valutazione e verifica: l’elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco delle sostanze candidate, stabilito a norma dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, è reperibile all’indirizzo che segue: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Occorre fare riferimento all’elenco alla data della domanda. Il richiedente deve comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto. Deve inoltre fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme con la relativa documentazione, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori dei materiali e copie delle schede di dati di sicurezza per le sostanze e miscele interessate.

d)   Sostanze impiegate specifiche soggette a limitazioni — fragranze

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.

Le sostanze impiegate aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e trattate conformemente al codice di buona pratica dell’International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è disponibile sul sito internet dell’IFRA: http://www.ifraorg.org. Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l’uso limitato e i criteri di purezza specificati per i materiali.

Le fragranze soggette alla prescrizione di dichiarazione disposta dal regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), relativo ai detersivi (allegato VII) e che non siano già state escluse a norma del criterio 4 b) non possono essere presenti in quantità superiori o uguali allo 0,010 % (≥ 100 ppm) per sostanza nel prodotto finale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità firmata nella quale si indica il quantitativo di fragranze nel prodotto. Il richiedente deve altresì fornire una dichiarazione del produttore di fragranze ove si precisa il contenuto di ciascuna sostanza presente nelle fragranze elencata all’allegato III, parte I, della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (11).

e)   Biocidi

i)

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un’azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti i biocidi eventualmente aggiunti, insieme a informazioni sulla loro esatta concentrazione nel prodotto. Il produttore o fornitore dei biocidi deve trasmettere informazioni sulla dose necessaria per la conservazione del prodotto.

ii)

È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull’imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un’azione antimicrobica e disinfettante.

Valutazione e verifica: il richiedente deve trasmettere all’organismo competente il testo e la grafica che compaiono su ogni tipo di imballaggio e/o un campione di ciascun tipo di imballaggio.

iii)

Il prodotto può contenere biocidi purché non siano bioaccumulanti. Un biocida non è considerato bioaccumulante se BCF < 100 o logKow < 3,0. Se i valori BCF e logKow sono entrambi disponibili, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti i biocidi eventualmente aggiunti, insieme a informazioni sui loro valori BCF e/o logKow.

f)   Enzimi

Gli enzimi devono essere in forma liquida o in forma granulare non polverosa. Devono essere privi di residui di microrganismi provenienti dalla fabbricazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti gli enzimi eventualmente aggiunti o la documentazione attestante che l’enzima è privo di residui di microrganismi provenienti dalla fabbricazione.

Criterio 5 —   requisiti per l’imballaggio

a)   Rapporto peso/utilità (RPU)

Il rapporto peso/utilità (RPU) del prodotto non deve superare i seguenti valori:

Tipo di prodotto/durezza dell’acqua

RPU (g/kg di bucato)

Acqua dolce

Acque media

Acqua dura

Polveri

1,5

2,0

2,5

Liquidi

2,0

2,5

3,0

L’RPU è calcolato solo per l’imballaggio primario e un calcolo deve essere eseguito per ogni prodotto di un sistema a più componenti (comprensivo di coperchi, tappi e spruzzatori/pompe a mano) mediante la formula seguente:

Formula

dove:

Wi

=

peso (in g) dell’imballaggio (i) compresa l’eventuale etichetta.

Ui

=

peso (in g) dei materiali non riciclati (vergini) nell’imballaggio (i). Se la proporzione di materiali non riciclati nell’imballaggio è pari a 0 %, allora Ui = Wi.

Di

=

numero di unità funzionali contenute nell’imballaggio (i). Unità funzionale = dosaggio in g/kg di bucato. Si osservi che nel calcolo RPU deve essere utilizzata la massima dose consigliata per ogni grado di durezza dell’acqua.

ri

=

coefficiente di riciclaggio, ossia il numero di volte che l’imballaggio (i) è riutilizzato per gli stessi fini attraverso un sistema di vuoti a rendere o di ricarica r = 1 se l’imballaggio non è riutilizzato per gli stessi fini. Se l’imballaggio è riutilizzato, r è pari a 1, a meno che il richiedente non sia in grado di documentare una cifra superiore.

Eccezioni

Gli imballaggi in plastica/carta/cartone contenenti oltre l’80 % di materiali riciclati o oltre l’80 % di plastica di origine rinnovabile sono esonerati da detta prescrizione.

L’imballaggio è considerato riciclato se le materie prime con le quali è stato prodotto sono state ottenute presso produttori di imballaggi in fase di distribuzione o di commercializzazione. Quando le materie prime sono scarti industriali derivati dal processo produttivo dello stesso produttore di materiali, il materiale non è considerato riciclato.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo dell’RPU di ogni prodotto. Sul sito web dell’Ecolabel UE è disponibile un foglio elettronico per calcolare tale valore. Il richiedente deve presentare una dichiarazione completa e firmata per il contenuto di materiale riciclato o di materiale ottenuto da fonti energetiche rinnovabili nell’imballaggio. Per l’approvazione dell’imballaggio di ricarica, il richiedente e/o il dettagliante devono documentare la disponibilità (attuale e futura) delle ricariche sul mercato.

b)   Imballaggio di plastica

Nell’imballaggio di plastica è ammesso solo l’uso di ftalati che al momento della domanda siano stati sottoposti a valutazione del rischio e che non siano stati classificati secondo il criterio 4 b) e relative combinazioni.

Per consentire l’identificazione delle varie parti dell’imballaggio a fini del riciclaggio, le parti in plastica dell’imballaggio primario devono essere contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente. I tappi e le pompe non sono soggetti a questo obbligo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità debitamente compilata e firmata.

Criterio 6 —   Rendimento di lavaggio (idoneità d’uso)

Gli effetti primari del detergente come la capacità di rimozione dello sporco e delle macchie, devono essere documentati dal produttore/richiedente con l’aiuto di tessuti di prova sporcati appositamente che vengono lavati nel processo.

La prova può essere eseguita da un laboratorio esterno o interno che soddisfi i requisiti di cui all’Appendice II a). La prova deve essere effettuata con il dosaggio raccomandato, alla durezza dell’acqua corrispondente e al grado di sporcizia alla temperatura di lavaggio più bassa raccomandata. Le misurazioni devono essere effettuate su tessuti di prova lavati e non lavati. La valutazione dei risultati delle prove sono effettuate dal laboratorio e ciò deve essere chiaramente indicato nella relazione.

Le misurazioni di effetti secondari come l’effetto sbiancante, il fattore sbiancante/di danneggiamento, il tenore di ceneri, l’aumento dell’ingrigimento e della fluidità possono essere effettuate mediante prove su vari tessuti di prova ed essere analizzate conformemente alla norma ISO 4312.

Esempi dei tessuti di prova che possono essere utilizzati:

WFK-PCMS-55 per i processi di lavaggio industriali, consistente in 13 diverse piccole macchie di sporcizia (WFK-Cleaning Technology Research Institute, Germania)

EMPA 102, che comprende 15 diversi macchie fresche (EMPA-Testmaterials Svizzera)

tessuti di prova del DTI (Istituto tecnologico danese) per processi di lavaggio industriale o equivalente

In alternativa al suddetto test di laboratorio, una prova di utilizzatore può essere utilizzata per comprovare l’efficienza. La prova di utilizzatore deve quindi rispettare i requisiti di cui all’Appendice II b).

Per entrambi i test si applicano le disposizioni seguenti:

il prodotto in questione deve essere testato rispetto a un prodotto di riferimento. Il prodotto di riferimento può essere un prodotto conosciuto sul mercato o, nel caso di una prova di utilizzatore, il prodotto di solito utilizzato dall’utilizzatore. Il prodotto da testare deve dimostrare un’efficienza uguale o superiore al prodotto di riferimento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova da cui risulti che il prodotto soddisfa i requisiti minimi definiti nella prova. Cfr. anche l’Appendice II a) e II b) rispettivamente.

Criterio 7 —   Sistemi automatici di dosaggio

Al cliente sono offerti sistemi a più componenti insieme a un sistema automatico e controllato di dosaggio.

Per garantire un dosaggio corretto dei sistemi automatici le visite dei clienti devono essere integrate nella normale routine dei fabbricati/fornitori. Le visite dei clienti hanno luogo in tutti i siti aziendali almeno una volta all’anno nel periodo di validità della licenza e devono comprendere la taratura del dispositivo di dosaggio. Le visite dei clienti possono essere svolte anche da terzi.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una descrizione scritta della frequenza e del contenuto delle visite dei clienti nonché della sua responsabilità per la realizzazione delle stesse.

Criterio 8 —   Istruzioni per l’uso — Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

a)   Informazioni da riportare sull’imballaggio/nella scheda informativa del prodotto

Le seguenti raccomandazioni (o raccomandazioni equivalenti) devono figurare sull’imballaggio e/o sulla scheda informativa del prodotto. Le raccomandazioni di lavaggio devono contenere esempi della classificazione del grado di sporcizia dei tessili e devono riportare le istruzioni seguenti:

Lavare alla temperatura più bassa raccomandata

Lavare sempre il carico più elevato consentito dal tessile interessato

Dosare conformemente alle istruzioni di dosaggio, tenendo conto della durezza dell’acqua e del grado di sporcizia

Se usato seguendo queste istruzioni, il prodotto con l’Ecolabel UE contribuisce a ridurre l’inquinamento idrico, la produzione di rifiuti e il consumo di energia.

b)   Dichiarazioni sulla confezione

Di norma occorre documentare le dichiarazioni riportate sulla confezione attraverso prove di rendimento, relative per esempio all’efficacia a basse temperature, alla rimozione di determinati tipi di macchie, ai benefici per taluni tipi o colori di tessuto o altre dichiarazioni di proprietà/benefici particolari del prodotto.

A titolo di esempio, se un prodotto dichiara un’efficacia a 20 °C, la prova di rendimento deve essere effettuata a ≤ 20 °C (e analogamente per le dichiarazioni di temperature diverse inferiori a 40 °C).

A titolo di esempio, se un prodotto dichiara un’efficacia rispetto a un determinato tipo di macchia, è necessaria una documentazione corredata di una prova di rendimento.

c)   Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

Il logo deve essere visibile e leggibile. L’utilizzo del logo Ecolabel UE è protetto dal diritto primario dell’Unione. Il numero di registrazione/licenza Ecolabel UE deve figurare sul prodotto ed essere leggibile e chiaramente visibile.

Nell’etichetta facoltativa recante una casella di testo deve figurare il testo che segue:

Impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici

Uso limitato di sostanze pericolose

Rendimento verificato

Le istruzioni per l’uso dell’etichetta facoltativa con casella di testo sono fornite nel documento «Guidelines for use of the Ecolabel logo» (Orientamenti per l’uso del logo Ecolabel), disponibile sul sito internet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Valutazione e verifica (a-c): il richiedente deve fornire un campione dell’etichetta del prodotto e/o della scheda del prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio. Le dichiarazioni relative al prodotto devono essere documentate attraverso rapporti di prova.


(1)  Il numero DID rappresenta il numero della sostanza impiegata nell’elenco DID («banca dati degli ingredienti dei detersivi») ed è utilizzato per determinare la conformità ai criteri 2 e 3. Cfr. Appendice I.

(2)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008.

(6)  Direttiva 67/548/CEE adeguata al regolamento REACH conformemente alla direttiva 2006/121/CE e alla direttiva 1999/45/CE quale modificata.

(7)  La deroga è solo per il criterio 4 b). I biocidi devono rispettare il criterio 4 e).

(8)  Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(9)  In concentrazioni inferiori all’1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

(10)  GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.

(11)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

Appendice I

Banca dati degli ingredienti dei detergenti (elenco DID)

L’elenco DID (parte A) è un elenco contenente informazioni sulla tossicità acquatica e sulla biodegradabilità delle sostanze impiegate normalmente utilizzate nelle formulazioni dei detersivi. L’elenco comprende informazioni sulla tossicità e sulla biodegradabilità di un insieme di sostanze utilizzate nei prodotti per il bucato e per la pulizia. L’elenco non è esaustivo, ma nella parte B sono fornite indicazioni riguardanti la determinazione dei parametri di calcolo per le sostanze che non figurano nell’elenco DID [ad esempio il fattore di tossicità (TF) e il fattore di degradazione (DF), utilizzati per il calcolo del volume critico di diluizione]. L’elenco DID costituisce una fonte generica di informazioni e l’impiego delle sostanze elencate non è automaticamente approvato per i prodotti recanti il marchio Ecolabel UE. L’elenco DID (parti A e B) è disponibile sul sito internet dedicato al marchio Ecolabel UE.

Per le sostanze prive di dati relativi alla tossicità acquatica e alla degradabilità, si può fare ricorso alle analogie strutturali con sostanze simili per valutare il TF e il DF. Tali analogie strutturali devono essere approvate dall’organismo competente che assegna la licenza per il marchio Ecolabel UE. In alternativa, si applica il metodo del caso peggiore, utilizzando i parametri riportati qui di seguito.

Metodo del caso peggiore:

 

Tossicità acuta

Tossicità cronica

Degradazione

Sostanza impiegata

LC50/EC50

SF(acuta)

TF(acuto)

NOEC (1)

SF(cronica)  (1)

TF(cronico)

DF

Aerobica

Anaerobica

«Denominazione»

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Documentazione della biodegradabilità rapida

Per la biodegradabilità rapida si usano i seguenti metodi di prova:

(1)

Fino al 1o dicembre 2010 e durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015:

 

I metodi di prova della biodegradabilità rapida previsti dalla direttiva 67/548/CEE, in particolare i metodi specificati nell’allegato V.C4 di detta direttiva, o gli equivalenti OCSE 301 A-F o gli equivalenti ISO.

 

Per i tensioattivi non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni. Per i test di cui all’allegato V.C4-A e C4-B della direttiva 67/548/CEE (nonché per gli equivalenti OCSE 301 A ed E e per gli equivalenti ISO) la percentuale minima necessaria è del 70 %, mentre per i test C4-C, D, E e F (nonché per gli equivalenti OCSE 301 B, C, D e F e per gli equivalenti ISO) è del 60 %.

(2)

Durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015 e dopo il 1o dicembre 2015:

I metodi di prova disposti dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

Documentazione della biodegradabilità anaerobica

Il test di riferimento per la degradabilità anaerobica è il metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o un metodo equivalente; la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno del 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale del 60 % in condizioni anaerobiche è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico.

Estrapolazione per le sostanze che non figurano nell’elenco DID

Qualora le sostanze impiegate non figurino nell’elenco DID, si può utilizzare il metodo seguente per fornire la necessaria documentazione della biodegradabilità anaerobica:

1)

Ricorrere a estrapolazioni ragionevoli. Utilizzare i risultati di prova ottenuti con una determinata materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi strutturalmente simili. Se la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata confermata ai sensi dell’elenco DID, si presume che un tipo simile di tensioattivo sia anch’esso anaerobicamente biodegradabile [ad esempio C12-15 A 1-3 EO solfato (n. 8 elenco DID) è anaerobicamente biodegradabile e una biodegradabilità anaerobica simile può essere ipotizzata per C12-15 A 6 EO solfato]. Qualora la biodegradabilità anaerobica sia stata confermata per un tensioattivo utilizzando un metodo di prova adeguato, si può presumere che un tensioattivo di tipo analogo sia anch’esso biodegradabile anaerobicamente (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a comprova dell’analoga biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternari contenenti legami esterei nella o nelle catene alchiliche).

2)

Effettuare una prova di accertamento (screening test) della degradabilità anaerobica. Qualora siano necessarie nuove prove, si effettua un test di accertamento ricorrendo al metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o a metodi equivalenti.

3)

Effettuare prove di degradabilità a basso dosaggio. Qualora siano necessarie nuove prove, e in caso emergano problemi di sperimentazione nei test di accertamento (ad esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze testate), è opportuno ripetere il test utilizzando dosaggi ridotti di tensioattivi e controllando la degradazione mediante misure di 14C o analisi chimiche. I test a basso dosaggio possono essere effettuati utilizzando il metodo OCSE 308 (agosto 2000) o metodi equivalenti.


(1)  In mancanza di dati accettabili relativi alla tossicità cronica, le rispettive colonne rimangono vuote. In tal caso il TF(cronico) è definito pari al TF(acuto).

Appendice II

a)   Esami di laboratorio

Il laboratorio di analisi deve soddisfare le prescrizioni generali conformemente alla norma EN ISO 17025 o essere un laboratorio riconosciuto come conforme alle buone pratiche di laboratorio.

Il laboratorio di analisi/misurazione del richiedente può essere autorizzato a svolgere analisi e misurazioni se:

le autorità monitorano il processo di campionamento e di analisi, o

il fabbricante dispone di un sistema di qualità che comprende prove e analisi e che è certificato conformemente alla norma ISO 9001, o

il fabbricante può dimostrare che vi è conformità tra una prima prova eseguita come una prova parallela da un organismo di prova imparziale e il laboratorio del fabbricante e che questi preleva dei campioni secondo un piano di campionamento specifico.

Il laboratorio di prova del fabbricante può essere approvato per lo svolgimento delle prove atte a comprovare l’efficacia se i seguenti requisiti aggiuntivi sono soddisfatti:

occorre che le organizzazioni responsabili dell’attribuzione del marchio di qualità ecologica possano monitorare lo svolgimento delle prove;

l’organizzazione responsabile dell’attribuzione del marchio di qualità ecologica deve avere accesso a tutti i dati relativi al prodotto;

i campioni devono essere resi anonimi per il laboratorio di prova;

lo svolgimento della prova di efficacia deve essere descritto nel sistema di controllo della qualità.

b)   Prove degli utilizzatori

1.

Le risposte devono essere ottenute da almeno 5 centri di prova rappresentativi di una selezione casuale di clienti.

2.

La procedura e il dosaggio devono essere conformi alle raccomandazioni del fabbricante.

3.

Il periodo di prova deve continuare per almeno 4 settimane.

4.

Ogni centro di prova deve valutare l’utilizzabilità, la dosabilità, la comprimibilità, il risciacquo e la solubilità del prodotto o del sistema a più componenti.

5.

Ogni centro di prova deve valutare l’efficacia del prodotto o del sistema a più componenti rispondendo a domande che vertono sui seguenti aspetti (o formulazioni simili):

a)

capacità di lavare capi leggermente sporchi, moderatamente sporchi o molto sporchi

b)

valutazione degli effetti primari del lavaggio come l’eliminazione dello sporco, la capacità di eliminare le macchie e l’effetto sbiancante

c)

valutazione degli effetti secondari del lavaggio come l’ingrigimento del bucato bianco, la stabilità e la perdita di colore del bucato colorato

d)

valutazione dell’effetto dell’agente di risciacquo sull’asciugatura, la stiratura o la strizzatura dei capi da lavare

e)

in che misura il centro di prova è soddisfatto delle disposizioni in materia di visite ai clienti?

6.

La risposta deve essere valutata su una scala costituita da almeno 3 livelli, ad esempio «insufficientemente efficace», «sufficientemente efficace» o «molto efficace». Riguardo alla soddisfazione del centro di prova con le disposizioni relative alle visite ai clienti, le categorie devono essere «non soddisfatto», «soddisfatto» e «molto soddisfatto».

7.

Almeno 5 centri di prova devono trasmettere le loro risposte. Almeno l’80 % dei rispondenti deve considerare il prodotto sufficientemente efficace o molto efficace sotto tutti gli aspetti (si veda il punto 4) ed essere soddisfatto o molto soddisfatto delle disposizioni relative alle visite clienti

8.

Tutti i dati grezzi delle prove devono essere specificati.

9.

La procedura di prova deve essere descritta in dettaglio.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/53


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2012

relativa al riconoscimento del sistema «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2012/722/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Le disposizioni di cui agli articoli 7 ter, 7 quater nonché dell’allegato IV della direttiva 98/70/CE sono simili alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 nonché dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(2)

Nel caso in cui biocarburanti e bioliquidi sono presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, è necessario che gli Stati membri impongano agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

(3)

Il considerando 76 della direttiva 2009/28/CE stabilisce che l’imposizione di oneri non ragionevoli alle imprese non è necessaria e che i regimi volontari possono contribuire a offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri di sostenibilità.

(4)

La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE, o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati precisi ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

(5)

La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.

(6)

Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(7)

La richiesta di riconoscimento del sistema «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» è stata presentata alla Commissione il 10 febbraio 2012. Il sistema copre i prodotti a base di olio di palma. È opportuno che il sistema riconosciuto sia pubblicato sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. È necessario che la Commissione tenga conto delle esigenze di riservatezza commerciale, decidendo di pubblicare soltanto una parte del sistema.

(8)

Dalla valutazione del sistema «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» risulta che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE, e all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE, e applica un metodo della catena di custodia conforme ai requisiti di cui all’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE, e all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(9)

Dalla valutazione del sistema «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato IV della direttiva 98/70/CE e all’allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(10)

La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED». Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE.

(11)

Il sistema «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» è stato valutato rispetto alla legislazione in vigore al momento dell’adozione della decisione di esecuzione della Commissione. In caso di significative modifiche della base giuridica, la Commissione esaminerà il sistema per stabilire se esso continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

(12)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 10 febbraio 2012, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE, e all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, e dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Tale sistema può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE, e dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche suscettibili di avere un’incidenza sostanziale sulla presente decisione, eventualmente apportate al contenuto del sistema successivamente all’adozione della medesima, sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione può abrogare la presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.


Rettifiche

24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/55


Rettifica della decisione 2009/1017/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Ungheria per l'acquisto di terreni agricoli tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 29 dicembre 2009 )

Pagina 55, considerando 6, secondo trattino, seconda frase

anziché:

«La sovvenzione può essere concessa ad un privato che, alla data di acquisto, partecipi a un'attività agricola in qualità di proprietario di almeno 5 ettari di piantagione oppure 1 ettaro di altro terreno agricolo…»

leggasi:

«La sovvenzione può essere concessa a un privato che, alla data di acquisto, partecipi a un'attività agricola in qualità di proprietario di almeno 0,5 ettari di piantagione oppure 1 ettaro di altro terreno agricolo…»