ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.325.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 325

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
23 novembre 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 1093/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativa all’anno europeo dei cittadini (2013)

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1094/2012 della Commissione, del 22 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1095/2012 della Commissione, del 22 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

11

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione 2012/37/UE della Commissione, del 22 novembre 2012, che modifica taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di Galega orientalis Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di Sorghum spp. ( 1 )

13

 

 

DECISIONI

 

 

2012/715/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2012, che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione, conformemente alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

15

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/716/UE

 

*

Decisione n. 1/2012 del Comitato misto UE-Svizzera, dell’11 settembre 2012, che adotta il regolamento interno del comitato misto e istituisce un gruppo di lavoro

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

23.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/1


DECISIONE N. 1093/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2012

relativa all’anno europeo dei cittadini (2013)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà e si basa sui principi della democrazia e dello Stato di diritto. Tali principi sono fondamentali per gli Stati membri in società caratterizzate dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Tutti i cittadini dell’Unione fruiscono e dovrebbero beneficiare dei diritti previsti dal trattato sull’Unione europea (TUE), dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(2)

Il trattato di Maastricht nel 1993 ha introdotto il concetto di «cittadinanza dell’Unione». Il trattato di Amsterdam nel 1999 e il trattato di Lisbona nel 2009 hanno ulteriormente rafforzato i diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione. Il 2013 segnerà il ventesimo anniversario dell’istituzione della cittadinanza dell’Unione. L’articolo 1, punto 12, e l’articolo 2, punto 34, del trattato di Lisbona (ora articolo 9 TUE e articolo 20 TFUE) stabiliscono che chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro è cittadino dell’Unione, che la cittadinanza dell’Unione si aggiunge, senza sostituirla, alla cittadinanza nazionale di uno Stato membro e che i cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. L’articolo 2, punto 35, del trattato di Lisbona (ora articolo 21 TFUE) sancisce il diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente.

(3)

Il programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (3) pone il cittadino al centro delle politiche europee nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. Esso focalizza le sue iniziative sulla «costruzione di un’Europa dei cittadini», anche attraverso la promozione dei diritti dei cittadini, in particolare il diritto di circolare liberamente e i diritti che permettono ai cittadini dell’Unione di partecipare attivamente alla vita democratica di quest’ultima.

(4)

Nella risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea (2009) «Attuazione effettiva in seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona» (4), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a proclamare il 2013 «anno europeo dei cittadini» per dare impulso al dibattito sulla cittadinanza dell’Unione, anche per quanto riguarda la sua terminologia, il suo contenuto e la sua portata, e informare i cittadini dell’Unione in merito ai loro diritti, segnatamente ai nuovi diritti derivanti dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, e ai mezzi disponibili per esercitare tali diritti.

(5)

Il 2013 dovrebbe essere proclamato «anno europeo dei cittadini». Un anno europeo dei cittadini costituirebbe una tempestiva opportunità per sensibilizzare il pubblico con riguardo ai diritti e alle responsabilità connessi alla cittadinanza dell’Unione. L’anno europeo dei cittadini dovrebbe inoltre mirare a sensibilizzare i cittadini con riguardo ai loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione allorché esercitano il diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro Stato membro, ad esempio come studenti, lavoratori, persone in cerca di lavoro, volontari, consumatori, imprenditori, giovani o pensionati. In tale contesto, la sensibilizzazione dovrebbe essere integrata dal punto di vista geografico, demografico e sociale, nonché concentrarsi sull’eliminazione degli ostacoli che ancora si frappongono all’esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione. È opportuno trasmettere il messaggio che i cittadini stessi dell’Unione hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel rafforzamento di tali diritti attraverso la loro partecipazione alla società civile e alla vita democratica.

(6)

Per permettere ai cittadini dell’Unione di decidere con cognizione di causa se esercitare il proprio diritto di circolare liberamente non è sufficiente sensibilizzarli sul diritto in sé. È indispensabile che i cittadini dell’Unione siano altresì adeguatamente informati degli altri diritti di cui possono avvalersi in virtù del diritto dell’Unione in situazioni transfrontaliere. Tali informazioni consentirebbero loro di godere inoltre pienamente di tali altri diritti nel caso in cui decidessero di esercitare il loro diritto di circolare liberamente.

(7)

Fin dalla sua introduzione nel trattato di Roma del 1958 come una delle quattro libertà fondamentali, il diritto di circolare e di soggiornare liberamente ha dimostrato la sua validità come uno dei pilastri per la creazione del mercato interno, a beneficio delle economie degli Stati membri e dei singoli cittadini dell’Unione.

(8)

Il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri è notevolmente apprezzato dai cittadini dell’Unione quale fondamentale diritto individuale legato alla cittadinanza dell’Unione. In quanto tale, esso dimostra e promuove una migliore comprensione del valore dell’integrazione europea, nonché la partecipazione dei cittadini al processo volto a plasmare l’Unione.

(9)

Sebbene il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sia solidamente ancorato al diritto primario dell’Unione e notevolmente sviluppato nel diritto secondario dell’Unione, sussiste tuttora un divario tra le norme giuridiche applicabili e la realtà con cui si trovano a confrontarsi i cittadini quando cercano di esercitare tali diritti nella pratica. Oltre all’incertezza sui vantaggi della mobilità, i cittadini dell’Unione avvertono l’esistenza di un numero eccessivo di ostacoli pratici quando si tratta di vivere e lavorare in un altro Stato membro.

(10)

Nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione, del 27 ottobre 2010, intitolata «Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini nell’Unione», la Commissione ha preso in esame i principali ostacoli che i cittadini incontrano tuttora nella loro vita quotidiana quando cercano di esercitare i propri diritti in quanto cittadini dell’Unione, in particolare in situazioni transfrontaliere, e ha individuato 25 azioni concrete per rimuovere tali ostacoli. Uno degli ostacoli individuati in tale contesto è la carenza di informazioni. Nella relazione la Commissione ha concluso che la mancanza di consapevolezza dei loro diritti impedisce ai cittadini dell’Unione di beneficiare di tali diritti pienamente e ha annunciato la sua intenzione di promuovere la diffusione di informazioni ai cittadini dell’Unione con riguardo ai loro diritti, in particolare al diritto di circolare liberamente.

(11)

Il TUE e il TFUE conferiscono a tutti i cittadini dell’Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro; il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro; il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo; il diritto di ricorrere al Mediatore europeo; il diritto di rivolgersi alle istituzioni dell’Unione, nonché altri diritti in diversi ambiti quali la libera circolazione di beni e servizi, la protezione dei consumatori e della salute pubblica, la parità di opportunità e di trattamento, l’accesso al lavoro e alla protezione sociale.

(12)

Il trattato di Lisbona ha introdotto nuovi diritti, in particolare l’iniziativa dei cittadini, di cui all’articolo 1, punto 12, e all’articolo 2, punto 37 (articolo 11 TUE e articolo 24 TFUE), che consente ad almeno un milione di cittadini, di un numero significativo di Stati membri, di invitare la Commissione a presentare una proposta in una qualsiasi materia di competenza dell’Unione, permettendo in tal modo ai cittadini di impegnarsi attivamente nella vita politica dell’Unione e di partecipare direttamente all’orientamento dello sviluppo del diritto dell’Unione (5).

(13)

Dal 1979, anno in cui hanno avuto luogo le prime elezioni dirette, il Parlamento europeo agisce come un’interfaccia diretta tra i cittadini e l’Unione. Il Parlamento europeo e i suoi deputati svolgono un ruolo fondamentale nel comunicare i diritti e i benefici della cittadinanza dell’Unione, nel porre le preoccupazioni dei cittadini dell’Unione in primo piano nella formulazione delle politiche e nel promuovere la partecipazione attiva dei cittadini dell’Unione. Rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell’Unione dei propri diritti, della parità di genere, della partecipazione di donne e uomini alla vita democratica dell’Unione, compresi i loro diritti elettorali, come elettori e come candidati, nel loro Stato membro di residenza, e della portata dei poteri del Parlamento europeo nel processo legislativo è importante anche nella prospettiva delle elezioni del Parlamento europeo nel 2014. L’impatto di tali azioni di sensibilizzazione dovrebbe essere moltiplicato attraverso lo stretto coordinamento e lo sfruttamento di sinergie con le pertinenti iniziative adottate dalle istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo, dai partiti politici europei e dalle fondazioni europee nonché dagli Stati membri nel periodo precedente tali elezioni.

(14)

Inoltre, è opportuno che i cittadini dell’Unione che valutano l’opportunità di esercitare il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente siano informati dei loro diritti in materia di acquisizione o di conservazione dei diritti previdenziali, compresi quelli riguardanti l’assistenza sanitaria transfrontaliera, in virtù delle norme dell’Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Tali norme garantiscono ai lavoratori che i diritti previdenziali da essi acquisiti non vadano perduti se scelgono di circolare nell’Unione. È inoltre opportuno che essi siano informati del riconoscimento delle proprie qualifiche formative, accademiche e professionali e delle competenze sociali e civiche che costituiscono parte del quadro europeo delle «competenze chiave per l’apprendimento permanente» (6), le quali possono metterli in condizione di partecipare pienamente alla vita civica e di esercitare i propri diritti in virtù del diritto dell’Unione.

(15)

È opportuno che i cittadini dell’Unione siano anche meglio informati dei diritti di cui godono in qualità di passeggeri che si spostano nell’Unione utilizzando un qualunque modo di trasporto e dei loro diritti di consumatori transfrontalieri. Se sono convinti che i propri diritti in qualità di consumatori sono effettivamente tutelati, i cittadini dell’Unione saranno in grado di contribuire allo sviluppo del mercato dell’Unione dei beni e dei servizi, che in tal modo realizzerà appieno le sue potenzialità in maniera più efficace a beneficio dei cittadini. Analogamente, è opportuno che i cittadini siano meglio informati delle norme relative alla sicurezza generale dei prodotti e alla sorveglianza del mercato, in maniera da essere consapevoli del modo in cui la loro salute e i loro diritti sono tutelati in tutta l’Unione, in particolare con riguardo a minacce o rischi cui essi non sono in grado di far fronte come singoli individui. È inoltre importante rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell’Unione con riguardo ai loro diritti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera e alle misure di accompagnamento quali l’assistenza sanitaria on line (eHealth) e la telemedicina, in modo da poter beneficiare pienamente di cure mediche sicure e di buona qualità al di fuori dei confini nazionali degli Stati membri.

(16)

La presente decisione mira a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, nella misura in cui la promozione della libera circolazione delle persone e l’aumento della mobilità dei lavoratori sono mezzi importanti per far fronte alle conseguenze del cambiamento demografico sul mercato del lavoro e per accrescere le possibilità di occupazione dei cittadini e la competitività delle industrie europee. La presente decisione mira inoltre nel lungo termine a sostenere la ricerca e l’innovazione nell’Unione, nel contesto attuale caratterizzato da tassi di disoccupazione preoccupanti in determinati Stati membri.

(17)

Le campagne di informazione, di istruzione e di sensibilizzazione organizzate nel quadro dell’anno europeo dei cittadini dovrebbero altresì tenere conto delle esigenze di gruppi più ristretti e vulnerabili della popolazione. Le informazioni dovrebbero essere gratuite e accessibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Esse dovrebbero essere fornite in un linguaggio semplice e in collaborazione con le autorità locali, regionali e nazionali, i media, la società civile e le organizzazioni non governative. Tali diverse parti interessate potrebbero prendere in considerazione iniziative quali concorsi di redazione, nonché l’elaborazione di piani d’azione e guide, forum on line e campagne nelle scuole e nelle università.

(18)

Il ruolo attivo dei cittadini dell’Unione e delle associazioni che li rappresentano sono al cuore del funzionamento dell’Unione. Gli articoli 10 e 11 TUE sottolineano l’importanza della democrazia partecipativa in tutti i suoi aspetti nonché il ruolo svolto dai cittadini e dalle associazioni che li rappresentano nel far conoscere e scambiare le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione. Le istituzioni dell’Unione dovrebbero promuovere la partecipazione democratica attiva al processo decisionale mediante un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile, al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell’Unione. La partecipazione attiva dei cittadini dell’Unione dovrebbe inoltre essere facilitata dall’accesso ai documenti e alle informazioni, da una buona governance e da un’amministrazione ben funzionante.

(19)

La politica dell’istruzione svolge un ruolo importante nell’informare i cittadini, in particolare i giovani, sul concetto di cittadinanza dell’Unione e i diritti a essa connessi. Essa può inoltre contribuire a promuovere il multilinguismo, la mobilità degli studenti, degli insegnanti, delle persone che seguono corsi di formazione professionale e dei loro formatori, nonché a incoraggiare le competenze sociali e civiche conformemente al quadro europeo delle «competenze chiave per l’apprendimento permanente», le quali possono metterli in condizione di partecipare pienamente alla vita civica e di esercitare integralmente i propri diritti in virtù del diritto dell’Unione. Dovrebbe essere possibile realizzare azioni specifiche al fine di una maggiore sensibilizzazione in merito alle opportunità di svolgere attività di volontariato, studiare all’estero, partecipare a un tirocinio in un altro Stato membro o prendere parte a programmi di scambio dell’Unione nel settore dell’istruzione.

(20)

L’anno europeo dei cittadini sarà contrassegnato dalla relazione 2013 della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione, che preciserà i progressi compiuti dalla relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione e proporrà nuove azioni per rimuovere gli ostacoli che ancora impediscono ai cittadini dell’Unione di esercitare i propri diritti. Sulla base di tale relazione, il Consiglio può adottare disposizioni intese a rafforzare o completare i diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione.

(21)

È inoltre opportuno che i cittadini dell’Unione siano messi a conoscenza del portale web multilingue «La tua Europa», un sistema di informazione a sportello unico sui diritti dei cittadini e delle imprese dell’Unione.

(22)

I centri di informazione «Europe Direct», in qualità di interfaccia locale fra l’Unione e i suoi cittadini, dovrebbero operare in stretta collaborazione con il Parlamento europeo nelle campagne di sensibilizzazione, promuovendo il dibattito sull’Unione a livello locale e regionale, trasmettendo e distribuendo al pubblico materiale informativo e offrendo la possibilità di inviare commenti alle istituzioni dell’Unione.

(23)

Tutte le iniziative avviate per le finalità e nel quadro dell’anno europeo dei cittadini dovrebbero mirare a incrementare la comprensione reciproca tra i cittadini dell’Unione, le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri. Ciò richiede una maggiore sensibilizzazione del personale delle autorità pubbliche con riguardo ai diritti dei cittadini, a livello di Unione, nazionale, regionale o locale.

(24)

Dalla sua istituzione nel 1949, il Consiglio d’Europa ha svolto un ruolo di primo piano nel settore dell’istruzione e della cultura attraverso la promozione e la creazione di reti culturali europee, il dialogo interculturale e la promozione della diversità linguistica. L’Unione dovrebbe pertanto sviluppare sinergie con le attività del Consiglio d’Europa in questo ambito nel quadro dell’anno europeo dei cittadini.

(25)

La responsabilità della sensibilizzazione dei cittadini con riguardo ai loro diritti in quanto cittadini dell’Unione incombe in primo luogo agli Stati membri. Ciò implica fornire informazioni sull’Unione nonché una comunicazione mirata sulle attività di tutte le istituzioni dell’Unione. L’azione a livello di Unione integra e completa le iniziative intraprese a livello nazionale, regionale o locale, come sottolineato nella dichiarazione politica «Insieme per comunicare l’Europa», firmata il 22 ottobre 2008 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione (7). Le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri dovrebbero rafforzare la cooperazione con i media e impegnarsi a fornire loro informazioni di qualità sull’Unione.

(26)

Al fine di ottimizzare l’efficienza e l’efficacia delle attività previste per l’anno europeo dei cittadini, è importante condurre una serie di azioni preparatorie nel corso del 2012 conformemente all’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8) («regolamento finanziario»).

(27)

È opportuno adottare misure atte a prevenire irregolarità e frodi, nonché i provvedimenti necessari ai fini del recupero di fondi perduti, versati indebitamente o utilizzati in modo improprio ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (9), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (10), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (11).

(28)

Il finanziamento dell’Unione di attività diverse da quelle finanziate con la dotazione finanziaria dell’anno europeo dei cittadini può avvenire attingendo ai programmi esistenti dell’Unione o ai fondi strutturali, in particolare il programma «Europa per i cittadini» per il periodo 2007-2013 e il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», il programma di apprendimento permanente, incluso il programma «Erasmus», l’iniziativa «Gioventù in movimento» e il programma «MEDIA».

(29)

A beneficio dei futuri anni europei, è opportuno elaborare una valutazione approfondita delle azioni intraprese nel quadro dell’anno europeo dei cittadini. Tale relazione dovrebbe includere idee e migliori prassi per future azioni volte a individuare la maniera più efficace per raggiungere i cittadini e stimolarne la partecipazione, basandosi, ove possibile, su dati quantitativi comparabili ottenuti dall’anno europeo dei cittadini.

(30)

Poiché gli obiettivi dell’anno europeo dei cittadini, segnatamente rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei diritti e delle responsabilità connessi alla cittadinanza dell’Unione al fine di permettere ai cittadini di esercitare pienamente il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e, in tale contesto, promuovere l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, degli altri diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, data la necessità di partenariati multilaterali, di scambi transnazionali di informazioni e di iniziative di sensibilizzazione e di diffusione di buone prassi all’interno dell’Unione, e possono dunque, a motivo della portata dell’anno europeo dei cittadini, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

L’anno 2013 è proclamato «anno europeo dei cittadini».

Articolo 2

Obiettivi

1.   L’obiettivo generale dell’anno europeo dei cittadini è di rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei diritti e delle responsabilità connessi alla cittadinanza dell’Unione, al fine di permettere ai cittadini di esercitare pienamente il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In tale contesto, l’anno europeo dei cittadini promuove inoltre l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, degli altri diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione.

2.   Sulla base del paragrafo 1, gli obiettivi specifici dell’anno europeo dei cittadini sono i seguenti:

a)

rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell’Unione con riguardo al loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente nell’Unione e, in tale contesto, a tutti gli altri diritti garantiti ai cittadini dell’Unione senza alcuna discriminazione, compreso il loro diritto di voto alle elezioni locali ed europee nello Stato membro in cui risiedono;

b)

rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell’Unione, compresi i giovani, con riguardo alle modalità con le quali possono tangibilmente beneficiare dei diritti dell’Unione, nonché con riguardo alle politiche e ai programmi esistenti per sostenere l’esercizio di tali diritti;

c)

stimolare un dibattito sulle conseguenze e sulle potenzialità del diritto di circolare e di soggiornare liberamente quale aspetto inalienabile della cittadinanza dell’Unione, con l’obiettivo di incoraggiare e rafforzare la partecipazione civica e democratica attiva dei cittadini dell’Unione, in particolare a forum civici sulle politiche dell’Unione e alle elezioni del Parlamento europeo, rafforzando in tal modo la coesione sociale, la diversità culturale, la solidarietà, la parità tra donne e uomini, il rispetto reciproco e un senso di un’identità comune europea tra i cittadini dell’Unione, sulla base dei valori fondamentali dell’Unione sanciti nel TUE e nel TFUE, nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Articolo 3

Iniziative interessate

1.   Le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 possono comprendere le seguenti iniziative organizzate a livello di Unione, nazionale, regionale o locale:

a)

avvio di campagne di informazione, di copertura mediatica, di istruzione e di sensibilizzazione indirizzate al pubblico in generale e a gruppi più ristretti;

b)

scambio di informazioni e condivisione di esperienze e di buone prassi tra autorità dell’Unione, nazionali, regionali e locali e altre organizzazioni pubbliche e della società civile;

c)

organizzazione di conferenze, audizioni, anche via internet, e di altre manifestazioni per promuovere il dibattito e rafforzare la consapevolezza dell’importanza e dei benefici del diritto di circolare e di soggiornare liberamente e, più in generale, del concetto di cittadinanza dell’Unione e dei diritti a essa connessi;

d)

utilizzo degli strumenti di partecipazione multilingue esistenti per incentivare la partecipazione attiva delle organizzazioni della società civile e dei cittadini all’anno europeo dei cittadini, compresi gli strumenti di democrazia diretta come l’iniziativa dei cittadini e le consultazioni pubbliche;

e)

rafforzamento del ruolo e della visibilità degli strumenti esistenti per informare i cittadini, inclusi i moderni strumenti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, quali i centri d’informazione «Europe Direct» e il portale web «La tua Europa» multilingue come elementi chiave di un sistema di informazione a sportello unico sui diritti dei cittadini dell’Unione;

f)

rafforzamento del ruolo e della visibilità degli strumenti di risoluzione dei problemi, come SOLVIT, al fine di consentire ai cittadini dell’Unione di esercitare meglio e di far valere i propri diritti in virtù del diritto dell’Unione;

g)

diffusione di informazioni ai cittadini dell’Unione riguardo alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo e al Mediatore europeo, per consentire loro di esercitare meglio e di far valere i propri diritti in virtù del diritto dell’Unione; e

h)

promozione della relazione sulla cittadinanza dell’Unione, che si baserà su un dibattito approfondito e sui contributi attivi dei cittadini e delle parti interessate, e che individuerà gli ulteriori ostacoli che impediscono ai cittadini di esercitare pienamente i diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione e promuoverà strategie adeguate per rimuovere tali ostacoli.

2.   Le iniziative di cui al paragrafo 1 sono illustrate in dettaglio nell’allegato.

3.   La Commissione e gli Stati membri possono individuare altre attività che potrebbero contribuire agli obiettivi dell’anno europeo dei cittadini stabiliti all’articolo 2 e consentire l’uso della denominazione «anno europeo dei cittadini» per promuovere tali attività nella misura in cui contribuiscono al raggiungimento di tali obiettivi.

4.   Nel contesto delle iniziative organizzate nel quadro dell’anno europeo dei cittadini, si attribuisce particolare attenzione all’identificazione degli ostacoli che impediscono ai cittadini dell’Unione di esercitare i loro diritti e alla ricerca di soluzioni e strategie adeguate per rimuovere tali ostacoli, nonché alla promozione della comprensione interculturale delle discriminazioni e della lotta contro queste ultime. Si devono pertanto ricercare sinergie tra tali iniziative e gli strumenti e i programmi esistenti nell’ambito dei diritti fondamentali, dei diritti dei cittadini, dell’occupazione e degli affari sociali, dell’istruzione e della cultura.

Articolo 4

Coordinamento e attuazione a livello di Unione

1.   La Commissione collabora strettamente con gli Stati membri, con il Parlamento europeo, con il Comitato economico e sociale e con il Comitato delle regioni, nonché con le autorità locali e regionali e con gli enti e le associazioni che rappresentano gli interessi locali e regionali.

2.   La Commissione organizza riunioni di rappresentanti di organizzazioni europee o della società civile, o enti che sono attivi nel settore della cittadinanza e che difendono i diritti dei cittadini o promuovono l’istruzione e la cultura, e di altre parti interessate, per assistere la Commissione nell’attuazione dell’anno europeo dei cittadini a livello di Unione.

3.   La Commissione si adopera per sfruttare le possibili sinergie tra i diversi anni tematici europei, valutando i risultati, monitorando le lacune persistenti e fornendo dati statistici, ove opportuno, in modo da garantire l’efficace attuazione degli obiettivi degli anni europei.

4.   La Commissione attua la presente decisione a livello di Unione.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1.   Le misure di portata unionale, di cui alla parte A dell’allegato, danno luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione.

2.   Le misure di portata unionale, di cui alla parte B dell’allegato, possono essere finanziate dal bilancio generale dell’Unione.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

Ai fini dell’anno europeo dei cittadini la Commissione può collaborare con appropriate organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d’Europa.

Articolo 7

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La Commissione può effettuare controlli e verifiche in loco ai sensi della presente decisione, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Se necessario, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode effettua indagini conformemente al regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.   Per le azioni dell’Unione finanziate a norma della presente decisione, per «irregolarità» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 si intende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivanti da un’azione o da una omissione di un operatore economico che hanno o avrebbero come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione attraverso una spesa indebita.

3.   La Commissione riduce, sospende o recupera l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione qualora accerti l’esistenza di irregolarità, in particolare l’inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della decisione specifica o del contratto con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza previo consenso della Commissione, siano state apportate a un’azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di attuazione della stessa.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l’attuazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Nel caso in cui il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

5.   Tutti gli importi indebitamente versati vengono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario.

Articolo 8

Monitoraggio e valutazione

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle iniziative previste dalla presente decisione. Tale relazione funge da base per le future politiche, misure e azioni dell’Unione in questo ambito. Sulla base dell’esperienza maturata con l’anno europeo dei cittadini, tale relazione presenta altresì idee e migliori prassi sulle modalità per informare meglio i cittadini dei loro diritti, anche dopo la conclusione dell’anno europeo dei cittadini.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 137.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2012.

(3)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(4)  GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 49.

(5)  Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell’11.3.2011, pag. 1).

(6)  Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10).

(7)  GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3.

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(10)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(11)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.


ALLEGATO

MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 3

In linea di principio l’attuazione dell’anno europeo dei cittadini sarà basata su una vasta campagna di informazione a livello di Unione, che può essere integrata con iniziative degli Stati membri. Alle iniziative dell’Unione e nazionali possono partecipare anche la società civile, che disponga di un’esperienza considerevole nell’ambito in questione, e altri interessati al fine di creare un senso di identificazione fra tutti i principali attori. L’attuazione sarà realizzata tramite le seguenti misure:

A.   INIZIATIVE DIRETTE DELL’UNIONE

Il finanziamento assumerà generalmente la forma di acquisto diretto di beni e servizi nell’ambito di contratti quadro esistenti. Una parte del finanziamento può essere destinata alla fornitura di servizi linguistici (traduzione, interpretazione, informazioni multilingue, lingua dei segni e Braille).

Le campagne di informazione e di promozione comprendono:

la produzione e la diffusione di materiale audiovisivo e di materiale stampato che riflettano i messaggi specificati nell’articolo 2,

l’organizzazione di manifestazioni e forum di particolare risonanza finalizzati allo scambio di esperienze e di buone prassi,

l’adozione di misure volte a rendere pubblici i risultati e a innalzare il profilo di programmi, progetti e iniziative dell’Unione che contribuiscono agli obiettivi dell’anno europeo dei cittadini,

la creazione di un apposito sito web di informazione sul portale Europa (http://europa.eu/index_it.htm) dedicato alle iniziative adottate nel contesto dell’anno europeo dei cittadini,

l’inclusione di informazioni sull’anno europeo dei cittadini nelle newsletter, negli opuscoli, nel materiale informativo e nei siti web di istituti d’insegnamento e associazioni educative, organizzazioni non governative e sindacati.

B.   INIZIATIVE DELL’UNIONE IN REGIME DI CO-FINANZIAMENTO

I programmi dell’Unione, quali il programma «Europa per i cittadini» per il periodo 2007-2013 potrebbero essere utilizzati per co-finanziare attività nel quadro dell’anno europeo dei cittadini. Altri programmi, quali il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», forniranno informazioni sui diritti dei cittadini dell’Unione come criterio prioritario dei progetti.

C.   INIZIATIVE NON BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI FINANZIARI DELL’UNIONE

L’Unione concederà un supporto non finanziario, compresa l’autorizzazione scritta all’uso del logo, una volta sviluppato, nonché ogni altro materiale associato all’anno europeo dei cittadini, alle iniziative promosse da organizzazioni pubbliche o private nella misura in cui queste assicurano alla Commissione che le iniziative in questione sono o saranno realizzate nel 2013 e sono suscettibili di apportare un significativo contributo al conseguimento degli obiettivi dell’anno europeo dei cittadini.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1094/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

35,4

MA

45,9

MK

32,3

TN

73,5

TR

69,6

ZZ

51,3

0707 00 05

AL

56,9

EG

209,3

MK

42,0

TR

119,2

ZZ

106,9

0709 93 10

MA

111,3

TR

103,8

ZZ

107,6

0805 20 10

MA

146,5

ZZ

146,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

39,9

TR

87,0

ZA

193,6

ZZ

96,5

0805 50 10

TR

81,2

ZA

49,1

ZZ

65,2

0808 10 80

CA

156,2

CN

79,8

MK

38,5

NZ

138,3

US

174,2

ZA

166,3

ZZ

125,6

0808 30 90

CN

69,9

TR

106,9

US

136,8

ZZ

104,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


23.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1095/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

126,4

0

AR

119,7

0

BR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

123,7

0

AR

130,4

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

259,0

12

AR

211,0

27

BR

335,9

0

CL

223,2

23

TH

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

193,1

0

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

307,8

0

BR

302,7

0

CL

0408 91 80

Tuorli

468,8

0

AR

1602 32 11

Uova sgusciate essiccate

262,5

7

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

594,9

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


DIRETTIVE

23.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/13


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/37/UE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2012

che modifica taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di Galega orientalis Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di Sorghum spp.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 21 bis,

considerando quanto segue:

(1)

La durezza del seme è una caratteristica tipica della specie Galega orientalis Lam. Pertanto, i requisiti di qualità della specie per quanto riguarda la facoltà germinativa minima devono essere integrati da informazioni relative a tale caratteristica.

(2)

La direttiva 66/401/CEE stabilisce il peso massimo di un lotto di sementi per garantire l’omogeneità dei lotti nel quadro dei controlli delle sementi.

(3)

Dato che l’evoluzione delle pratiche di produzione e di commercializzazione delle sementi, in particolare l’aumento della produzione di colture da seme e i metodi di trasporto delle sementi, hanno reso auspicabile l’aumento del peso massimo stabilito per i lotti di sementi di graminacee, è stato organizzato un esperimento temporaneo in conformità della decisione 2007/66/CE (3).

(4)

Tale esperimento ha dimostrato che, nelle nuove condizioni, gli impianti di produzione sono in grado di produrre lotti di sementi di maggiori dimensioni sufficientemente omogenei. Occorre pertanto che agli Stati membri sia data la possibilità di autorizzare l’aumento del peso massimo dei lotti di sementi delle specie di graminacee.

(5)

Le condizioni per la produzione di sementi, le ispezioni in campo, il campionamento e i controlli previsti dalla direttiva 66/402/CEE sono basate su metodi e norme riconosciuti a livello internazionale, quali quelli stabiliti dall’associazione internazionale per l’analisi delle sementi (ISTA).

(6)

I requisiti di qualità stabiliti per la specie Sorghum spp. si basano principalmente sulla specie Sorghum bicolor (L.) Moench. In seguito ai nuovi sviluppi del mercato per la produzione di foraggio e di biomassa, è aumentata la domanda di altre sottospecie e di ibridi di Sorghum spp. con grani di minori dimensioni e di forma più sottile e più piatta. Di conseguenza, occorre definire più dettagliatamente i requisiti per le sottospecie distinte al fine di tener conto delle caratteristiche delle loro sementi.

(7)

È opportuno differenziare la specie Sorghum spp. nelle sottospecie Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum sudanense (Piper) Stapf e relativi ibridi, e adattare la dimensione dei loro campioni alle norme stabilite dall’ISTA.

(8)

Le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE vanno pertanto modificate di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 66/401/CEE

La direttiva 66/401/CEE è così modificata:

1)

nell’allegato II, sezione I, punto 2, tabella A, alla voce relativa alla specie Galega orientalis Lam., nella colonna 2, il numero «60» è sostituito da:

«60 (a) (b)»

;

2)

nell’allegato III, colonna 1, la voce «Poaceae (Gramineae)» è sostituita dalla seguente:

« Poaceae (Gramineae)  (4)

Articolo 2

Modifiche della direttiva 66/402/CEE

L’allegato III della direttiva 66/402/CEE è così modificato:

1)

le voci relative a Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense e Sorghum sudanense sono sostituite dalle seguenti:

1

2

3

4

«Sorghum bicolor (L.) Moench

30

900

900

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

10

250

250»

2)

dopo la voce relativa a Sorghum sudanense (Piper) Stapf è inserita la seguente voce:

1

2

3

4

«Ibridi di Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

30

300

300»

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66.

(2)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.

(3)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 161.

(4)  Il peso massimo del lotto può essere aumentato a 25 tonnellate se il fornitore è stato autorizzato in tal senso dall’autorità competente.»


DECISIONI

23.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/15


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2012

che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione, conformemente alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/715/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), e in particolare l’articolo 111 ter, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, un paese terzo può chiedere alla Commissione di valutare se il suo quadro normativo applicabile alle sostanze attive esportate nell’Unione e le corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione, al fine di essere incluso in un elenco di paesi terzi che assicurano un livello equivalente di tutela della salute pubblica.

(2)

Con lettera del 4 aprile 2012, la Svizzera ha richiesto l’inclusione in tale elenco secondo quanto previsto dall’articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE. La valutazione di equivalenza da parte della Commissione ha confermato che sono rispettate le prescrizioni di cui al suddetto articolo. Nell’esperire la valutazione dell’equivalenza si è tenuto conto dell’accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e l’Unione (2) di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della direttiva citata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco di paesi terzi di cui all’articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 369.


ALLEGATO

Paese terzo

Osservazioni

Svizzera

 


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

23.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/17


DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

dell’11 settembre 2012

che adotta il regolamento interno del comitato misto e istituisce un gruppo di lavoro

(2012/716/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo concluso il 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera per l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure di sicurezza doganali (1), in particolare l’articolo 19, paragrafi 4 e 5,

HA CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

CAPO I

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1

Composizione e presidenza

Il comitato misto è composto da rappresentanti dell’Unione europea e da rappresentanti della Confederazione svizzera. Le parti contraenti assumono a turno la presidenza per la durata di un anno civile.

Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte contraente.

Previo accordo delle parti contraenti, il comitato misto può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire le informazioni specifiche richieste.

Articolo 2

Segretariato

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla presidenza. Qualsiasi corrispondenza destinata al comitato misto, comprese le domande di iscrizione dei punti all’ordine del giorno delle riunioni, va indirizzata al suo presidente.

Articolo 3

Riunioni

Ricevuto l’accordo delle due parti contraenti, il presidente del comitato misto fissa la data e il luogo delle riunioni. Le riunioni si tengono, alternativamente, a Bruxelles e in Svizzera.

Articolo 4

Ordine del giorno delle riunioni

Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L’ordine del giorno è trasmesso alle parti contraenti entro dieci giorni dall’inizio della riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda d’iscrizione è giunta al presidente almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti di riferimento devono pervenire alle due parti contraenti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti questi termini possono essere abbreviati, previo l’accordo di entrambe le parti contraenti.

L’ordine del giorno viene adottato dal comitato misto all’inizio di ciascuna riunione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato misto non sono aperte al pubblico.

Le decisioni del comitato misto sono coperte da segreto professionale.

Articolo 6

Verbale

Il verbale è redatto dal presidente alla fine di ogni riunione. Il progetto di verbale è sottoposto al comitato misto per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e inviato a ciascuna parte contraente.

Articolo 7

Adozione degli strumenti

Le raccomandazioni e le decisioni ai sensi dell’articolo 21 dell’accordo recano il titolo di «raccomandazione» e di «decisione» seguito da un numero d’ordine, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto. Esse sono firmate dal presidente e comunicate alle parti contraenti.

Articolo 8

Procedura scritta

Nei casi urgenti e previo consenso delle parti contraenti, le decisioni e le raccomandazioni possono essere adottate con procedura scritta.

Articolo 9

Spese

Le spese di partecipazione alle riunioni del comitato misto sono a carico di ciascuna parte contraente.

Articolo 10

Elenco dei super-arbitri

In caso decida di sottoporre una controversia alla procedura arbitrale di cui all’articolo 29, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto redige l’elenco dei super-arbitri previsto dall’allegato III dell’accordo entro due mesi dalla sua decisione.

CAPO II

GRUPPO DI LAVORO

Articolo 11

Gruppo di lavoro sulle procedure e le misure doganali di sicurezza

È istituito un gruppo di lavoro incaricato di assistere il comitato misto nell’esercizio delle sue funzioni nei settori contemplati dai capitoli II (procedure) e III (misure doganali di sicurezza) dell’accordo.

Articolo 12

Regolamento interno del gruppo di lavoro

Gli articoli da 1 a 6 e l’articolo 9 della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, alle riunioni del gruppo di lavoro.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2012

Per il Comitato congiunto

Il presidente

Antonis KASTRISSIANAKIS


(1)  GU L 199 del 31.7.2009, pag. 24.