ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.324.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 324

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
22 novembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all’esportazione di beni culturali

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1082/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE ( 1 )

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 324/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1081/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2012

recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all’esportazione di beni culturali

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 116/2009, del 18 dicembre 2008, relativo all’esportazione di beni culturali (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all’esportazione di beni culturali (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Sono necessarie disposizioni d’applicazione per il regolamento (CE) n. 116/2009 relativo all’esportazione dei beni culturali che prevede, in particolare, l’introduzione di un sistema di autorizzazioni di esportazione per talune categorie di beni culturali indicate nell’allegato I del predetto regolamento.

(3)

Per garantire l’uniformità del formulario su cui va redatta l’autorizzazione di esportazione prevista dal predetto regolamento occorre definirne le condizioni di compilazione, rilascio e utilizzazione; a tal fine occorre fornire il modello di tale autorizzazione.

(4)

Al fine di eliminare pratiche amministrative inutili, è necessaria una forma di «autorizzazione aperta» per l’esportazione temporanea di beni culturali al fine di utilizzarli e/o esporli in paesi terzi da parte di persone o organizzazioni responsabili.

(5)

Gli Stati membri che intendono avvalersi di tali meccanismi devono averne la facoltà relativamente ai beni culturali, alle persone e alle organizzazioni di propria competenza. Le condizioni da rispettare differiranno da uno Stato membro all’altro. Gli Stati membri devono poter optare per l’utilizzo, oppure no, di autorizzazioni aperte e stabilire le condizioni da rispettare per il loro rilascio.

(6)

L’autorizzazione di esportazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 116/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

FORMULARIO

Articolo 1

1.   Per l’esportazione di beni culturali sono previsti tre tipi di licenze, rilasciate e utilizzate a norma del regolamento (CE) n. 116/2009 e del presente regolamento:

a)

la licenza normale;

b)

la licenza aperta specifica;

c)

la licenza aperta generale.

2.   L’utilizzo delle licenze di esportazione lascia impregiudicati gli obblighi inerenti alle formalità di esportazione e di riesportazione e ai relativi documenti.

3.   Il formulario della licenza di esportazione è fornito, su richiesta, dalla(le) autorità competente(i) di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 116/2009.

Articolo 2

1.   La licenza normale è di regola utilizzata per tutte le esportazioni soggette al regolamento (CE) n. 116/2009.

Tuttavia, ogni Stato membro interessato può indicare se intende o meno rilasciare licenze aperte specifiche o generali da utilizzare qualora siano soddisfatte le condizioni specifiche previste per tali documenti conformemente agli articoli 10 e 13.

2.   Una licenza aperta specifica copre la ripetuta esportazione temporanea di uno specifico bene culturale da parte di una determinata persona o ente, conformemente all’articolo 10.

3.   Una licenza aperta generale copre le esportazioni temporanee di beni culturali appartenenti alla collezione permanente di un museo o di un’altra istituzione, conformemente all’articolo 13.

4.   Uno Stato membro può revocare in qualsiasi momento una licenza aperta, specifica o generale, se le condizioni alle quali tale licenza era stata rilasciata non sono più soddisfatte. Qualora la licenza rilasciata non sia stata recuperata e possa essere utilizzata in modo irregolare, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

5.   Gli Stati membri possono adottare, sul loro territorio nazionale, qualsiasi misura ritenuta ragionevolmente necessaria per il controllo dell’utilizzo delle licenze aperte da essi stessi rilasciate.

SEZIONE II

LA LICENZA NORMALE

Articolo 3

1.   Le licenze normali sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura all’allegato I. La carta da usare per il formulario dev’essere priva di paste meccaniche, di colore bianco, collata per scritture, e avere un peso minimo di 55 g/m2.

2.   Il formato dei formulari è di 210 mm × 297 mm.

3.   I formulari sono stampati o compilati mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali dell’Unione designata dall’autorità competente dello Stato membro emittente.

L’autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.

4.   Spetta agli Stati membri:

a)

stampare o far stampare il formulario che deve recare il nome e l’indirizzo del tipografo o un contrassegno che ne consenta l’identificazione;

b)

prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione del formulario. Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmesse ai servizi della Commissione per essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri.

5.   Il formulario deve essere compilato preferibilmente mediante un procedimento meccanico o elettronico. Il formulario di domanda può tuttavia essere compilato a mano, in modo leggibile; in quest’ultimo caso, deve essere compilato con inchiostro e in stampatello.

Indipendentemente dal procedimento utilizzato non deve contenere né raschiature, né aggiunte, né altre alterazioni.

Articolo 4

1.   Salvo il paragrafo 3, per ciascuna spedizione di beni culturali è rilasciata una licenza d’esportazione distinta.

2.   Ai sensi del paragrafo 1, la spedizione può riguardare un unico bene culturale o più beni culturali.

3.   Quando la spedizione è composta da più beni culturali, spetta alle autorità competenti determinare se sia opportuno rilasciare una o più licenze di esportazione per la spedizione stessa.

Articolo 5

Il formulario consta di tre esemplari:

a)

l’esemplare, che costituisce la domanda, recante il numero 1;

b)

l’esemplare, destinato al titolare, recante il numero 2;

c)

l’esemplare destinato a essere rispedito all’autorità emittente, recante il numero 3.

Articolo 6

1.   Il richiedente compila le caselle 1, 3, da 6 a 21, 24 e, se del caso, 25 della domanda e degli altri esemplari, fatta salva la casella o le caselle prestampate.

Gli Stati membri possono tuttavia disporre che venga compilata unicamente la domanda.

2.   Alla domanda devono essere accluse:

a)

una documentazione contenente tutte le informazioni utili sui beni culturali e sulla loro posizione giuridica al momento della domanda nonché, se del caso, i documenti giustificativi (fatture, perizie ecc.);

b)

una fotografia o, secondo il caso, e secondo l’apprezzamento dell’autorità competente, più fotografie debitamente autenticate, in bianco e nero o a colori, dei beni culturali considerati (formato minimo 8 cm × 12 cm).

Tale requisito può essere sostituito, secondo il caso e secondo l’apprezzamento dell’autorità competente, da un elenco particolareggiato dei beni culturali.

3.   Le autorità competenti possono, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, esigere la presentazione materiale dei beni culturali da esportare.

4.   Le spese inerenti all’applicazione dei paragrafi 2 e 3 spettano al richiedente la licenza di esportazione.

5.   Il formulario, debitamente compilato, va presentato, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, all’autorità competente designata dallo Stato membro a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 116/2009. Quando detta autorità autorizza l’esportazione, essa conserva l’esemplare n. 1 del formulario e restituisce gli altri esemplari al richiedente, che diviene titolare della licenza, ovvero al suo rappresentante.

Articolo 7

Gli esemplari della licenza di esportazione presentati a corredo della dichiarazione di esportazione sono:

a)

l’esemplare destinato al titolare;

b)

l’esemplare da rinviare all’autorità emittente.

Articolo 8

1.   L’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione si assicura che gli enunciati di cui alla dichiarazione di esportazione o, se del caso, al carnet ATA, corrispondano a quelli figuranti nell’autorizzazione di esportazione e che un riferimento a quest’ultima compaia nella casella 44 della dichiarazione di esportazione o sul talloncino del carnet ATA.

Detto ufficio prende le misure adeguate per l’identificazione. Tali misure possono consistere nell’apposizione di un sigillo, o di un timbro dell’ufficio della dogana. L’esemplare della licenza di esportazione da rinviare all’autorità emittente è allegato all’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico.

2.   Dopo aver compilato la casella 23 degli esemplari 2 e 3, l’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione consegna al dichiarante o al suo rappresentante l’esemplare destinato al titolare.

3.   L’esemplare della licenza da rinviare all’autorità emittente deve accompagnare la spedizione fino all’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’Unione.

Detto ufficio appone il suo timbro nella casella 26 di tale esemplare e lo restituisce all’autorità emittente.

Articolo 9

1.   La durata di validità dell’autorizzazione di esportazione non può eccedere dodici mesi dalla data del rilascio.

2.   In caso di domanda di temporanea esportazione, le autorità competenti possono fissare il termine entro il quale i beni culturali devono essere reimportati nello Stato membro emittente.

3.   Quando la licenza di esportazione risulti scaduta e non utilizzata, il titolare rinvia immediatamente all’autorità emittente tutti gli esemplari in suo possesso.

SEZIONE III

LA LICENZA APERTA SPECIFICA

Articolo 10

1.   Una licenza aperta specifica può essere rilasciata per un bene culturale specifico suscettibile di essere esportato temporaneamente e periodicamente al di fuori dell’Unione per essere utilizzato e/o esposto in un paese terzo. Il bene culturale deve essere di proprietà, o in legittimo possesso della specifica persona o ente che utilizza o espone tale bene.

2.   La licenza può essere rilasciata solamente se le autorità preposte al rilascio hanno la certezza che la persona o l’ente interessato offrono tutte le garanzie ritenute necessarie per il rientro del bene culturale nell’Unione in buone condizioni e che il bene può essere descritto o contrassegnato in modo tale da non dare adito a dubbi, al momento della sua esportazione temporanea, in merito alla sua identificazione rispetto a quanto indicato nella licenza aperta specifica.

3.   Il periodo di validità della licenza non può essere superiore a cinque anni.

Articolo 11

La licenza è presentata a corredo di una dichiarazione scritta d’esportazione o, in altri casi, deve poter essere esibita su richiesta al fine di essere esaminata unitamente ai beni culturali.

L’autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In tal caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.

Articolo 12

1.   L’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione accerta che le merci presentate corrispondano a quelle descritte nella licenza di esportazione e che, qualora sia richiesta una dichiarazione scritta, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione figuri un riferimento a tale licenza.

2.   Qualora sia richiesta una dichiarazione scritta, la licenza deve essere allegata all’esemplare numero 3 del documento amministrativo unico, e accompagnare il bene all’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’Unione. Quando l’esemplare numero 3 del documento amministrativo unico viene messo a disposizione dell’esportatore o del suo rappresentante, la licenza gli viene messa a disposizione e può essere riutilizzata.

SEZIONE IV

LICENZE APERTE GENERALI

Articolo 13

1.   Possono essere rilasciate licenze aperte generali a musei o ad altre istituzioni per l’esportazione temporanea di qualunque bene, facente parte delle loro collezioni permanenti, suscettibile di periodiche esportazioni temporanee dall’Unione per essere esposto in un paese terzo.

2.   La licenza può essere rilasciata solamente se le autorità competenti hanno la certezza che l’istituzione interessata offre tutte le garanzie ritenute necessarie per il rientro del bene culturale nell’Unione in buone condizioni. La licenza può essere utilizzata in tutti i casi di esportazione temporanea di qualsiasi combinazione di beni facenti parte della collezione permanente. Essa può essere utilizzata per coprire una serie di diverse combinazioni di beni culturali sia consecutivamente, sia simultaneamente.

3.   Il periodo di validità della licenza non può essere superiore a cinque anni.

Articolo 14

La licenza è presentata a corredo della dichiarazione di esportazione.

L’autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In tal caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.

Articolo 15

1.   L’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione accerta che la licenza sia presentata unitamente a un elenco dei beni culturali da esportare, descritti anche nella dichiarazione di esportazione. L’elenco è redatto su carta intestata dell’istituzione, e ogni pagina è firmata da una delle persone appartenenti all’istituzione e il cui nome figura nella licenza. Ciascuna pagina deve recare inoltre la medesima impronta del timbro dell’istituzione apposta sulla licenza. Nella casella 44 della dichiarazione di esportazione deve figurare un riferimento alla licenza.

2.   La licenza è allegata all’esemplare numero 3 del documento amministrativo unico e accompagna il bene culturale all’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’Unione. Quando l’esemplare numero 3 del documento amministrativo unico viene messo a disposizione dell’esportatore o del suo rappresentante, la licenza gli viene messa a disposizione e può essere riutilizzata.

SEZIONE V

FORMULARI PER LE LICENZE APERTE

Articolo 16

1.   Le licenze aperte specifiche sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura all’allegato II.

2.   Le licenze aperte generali sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura all’allegato III.

3.   Il formulario di autorizzazione è stampato o compilato mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

4.   Il formato del formulario è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 55 g/m2. Il recto dell’originale deve avere un fondo arabescato di colore azzurro in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

5.   L’esemplare numero 2 della licenza, privo di fondo arabescato, è a uso dell’esportatore.

Il formulario da utilizzare per la domanda è stabilito dagli Stati membri interessati.

6.   Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari delle licenze oppure affidarla a ditte da loro autorizzate.

In quest’ultimo caso ogni formulario deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permetta l’identificazione. Esso deve recare inoltre un numero di serie, stampato o apposto con un timbro, destinato a individuarlo.

7.   Spetta agli Stati membri prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione delle licenze.

Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmesse alla Commissione per essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri.

8.   Le licenze devono essere compilate mediante un procedimento meccanico o elettronico. In casi eccezionali, esse possono tuttavia essere compilate, in stampatello, con una penna a sfera con inchiostro nero.

Le licenze non devono contenere né aggiunte, né altre alterazioni.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Il regolamento (CEE) n. 752/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato V.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 31.3.1993, pag. 24.

(3)  Cfr. allegato IV.


ALLEGATO I

Modello di formulario di autorizzazione normale

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NOTE ESPLICATIVE

1.   Regole generali

1.1.

Il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio contempla il rilascio dell’autorizzazione di esportazione di beni culturali, al fine di proteggere il patrimonio culturale degli Stati membri.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012 ha previsto il formulario su cui va redatta l’autorizzazione normale di esportazione. Esso è destinato a garantire un controllo uniforme delle esportazioni di beni culturali alle frontiere esterne dell’Unione.

Sono previsti altri due tipi di licenze di esportazione, e cioè:

la licenza aperta specifica che può essere rilasciata per un bene culturale specifico suscettibile di essere esportato temporaneamente e periodicamente al di fuori dell’Unione per essere utilizzato e/o esposto in un paese terzo,

la licenza aperta generale che può essere rilasciata a musei o ad altre istituzioni per l’esportazione temporanea di qualunque bene, facente parte delle loro collezioni permanenti, suscettibile di periodiche esportazioni temporanee dall’Unione per essere esposto in un paese terzo.

1.2.

Il formulario di autorizzazione normale di esportazione in tre esemplari dev’essere compilato in maniera leggibile e indelebile, di preferenza mediante un procedimento meccanico o elettronico. Se è compilato a mano, deve essere con l’inchiostro e a caratteri stampatello. In tutti i casi esso non deve contenere né aggiunte, né altre alterazioni.

1.3.

Le caselle non compilate vanno barrate onde evitare qualsiasi aggiunta.

Gli esemplari possono essere identificati tramite la loro numerazione e funzione indicate nel margine laterale sinistro. Essi sono classificati nel fascicolo nell’ordine seguente:

—   esemplare n. 1: domanda che dev’essere conservata dall’autorità emittente (gli Stati membri sono tenuti a specificare di quale autorità si tratti); nel caso di liste supplementari si dovrà utilizzare il numero di esemplari n. 1 necessari, fermo restando che spetterà alle autorità competenti per il rilascio decidere sull’opportunità di rilasciare una o più autorizzazioni di esportazione,

—   esemplare n. 2: esemplare destinato all’ufficio doganale di esportazione competente, a corredo della dichiarazione di esportazione, che dev’essere conservato dal richiedente titolare dopo l’apposizione del timbro dell’ufficio;

—   esemplare n. 3: esemplare destinato all’ufficio doganale di esportazione competente, che deve accompagnare ulteriormente la spedizione fino all’ufficio di uscita dal territorio doganale dell’Unione; dopo aver apposto il visto, l’ufficio doganale di uscita rinvia l’esemplare n. 3 all’autorità emittente.

2.   Rubriche

Casella 1:

Richiedente: nome o ragione sociale, indirizzo completo di residenza o sede sociale.

Casella 2:

Autorizzazione di esportazione: riservata alle autorità competenti.

Casella 3:

Destinatario: nome e indirizzo completo del destinatario nonché indicazione del paese terzo verso il quale il bene è esportato a titolo definitivo o temporaneo.

Casella 4:

Indicare se l’esportazione è a titolo definitivo o temporaneo.

Casella 5:

Organismo emittente: designazione dell’autorità competente e dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione.

Casella 6:

Rappresentante del richiedente: da completare unicamente qualora il richiedente faccia appello a un rappresentante titolare di mandato.

Casella 7:

Proprietario dell’oggetto (degli oggetti): nome e indirizzo.

Casella 8:

Designazione conformemente all’allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009. Categoria del (dei) bene(i) culturale(i): i beni sono classificati per categoria e numerati da 1 a 15. Indicare soltanto il numero corrispondente.

Casella 9:

Descrizione del (dei) bene(i): precisare la natura esatta del bene (per esempio pittura, scultura, bassorilievo, matrice negativa o copia positiva per i film, mobili e oggetti, strumenti musicali) e descrivere obiettivamente la rappresentazione del bene:

per gli oggetti della categoria 13: precisare il tipo di collezione o l’origine geografica,

per le collezioni e i campioni di scienze naturali: precisare la denominazione scientifica,

per le collezioni di materiali archeologici comprendenti un numero elevato di oggetti: è sufficiente una descrizione generica che dovrebbe essere corredata di un attestato o del certificato rilasciato dall’organismo o dall’istituto scientifico o archeologico e un elenco degli oggetti.

Se lo spazio previsto per descrivere gli oggetti fosse insufficiente, il richiedente dovrà presentare i necessari fogli supplementari.

Casella 10:

Codice NC: precisare a titolo indicativo il codice della nomenclatura combinata.

Casella 11:

Massa: precisare la quantità di beni, in particolare quando essi costituiscano un insieme.

Per i film, indicare il numero di bobine, il formato, il metraggio.

Casella 12:

Valore in moneta nazionale: indicare il valore del bene in moneta nazionale.

Casella 13:

Scopo dell’esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l’autorizzazione: precisare se il bene oggetto dell’esportazione è stato venduto o è destinato a un’eventuale vendita, a un’esposizione, una perizia, un restauro o a una qualsiasi altra utilizzazione, e se il ritorno è obbligatorio.

Casella 14:

Titolo o tema: se l’opera non ha un titolo ben preciso, indicarne il tema, descrivendo in maniera sommaria la rappresentazione del bene o, per i film, il soggetto trattato.

Per gli strumenti scientifici o altri oggetti che non si prestano a essere specificati, basta compilare la casella 9.

Casella 15:

Dimensioni: indicare la dimensione (in centimetri) del o dei beni ed eventualmente del loro supporto.

Per le forme complicate o particolari, indicare le dimensioni nell’ordine seguente: H × L × P (altezza, larghezza, profondità).

Casella 16:

Datazione: in mancanza di una data precisa, indicare il secolo, la parte di secolo (primo quarto, prima metà) o il millennio (in particolare, categorie da 1 a 7).

Per i beni di antiquariato per i quali si prevede un limite di tempo (di oltre 50 o 100 anni o tra 50 e 100 anni) e per i quali non è sufficiente indicare il secolo, specificare l’anno, anche in maniera approssimativa (per esempio, intorno al 1890, approssimativamente nel 1950).

Per i film, in assenza di datazione precisa, indicare il decennio.

In caso di insiemi (archivi e biblioteche), indicare le date estreme.

Casella 17:

Altre caratteristiche: indicare qualsiasi altra caratteristica relativa agli aspetti formali del bene, che possa essere utile alla sua identificazione, per esempio, antecedenti storici, condizioni di esecuzione, precedenti appartenenze, stato di conservazione e di restauro, bibliografia, apposizione di un marchio o codice elettronico.

Casella 18:

Documenti acclusi/Menzioni particolari che facilitano l’identificazione: indicarli apponendo una crocetta all’interno delle corrispondenti caselle.

Casella 19:

Autore, epoca, atelier e/o stile: precisare l’autore dell’opera, se esso è conosciuto e se si possiede in merito una documentazione. Se si tratta di opere eseguite in collaborazione o di copie, indicare gli autori o l’autore copiato, se conosciuti. Se l’opera è attribuita a un unico artista, indicare «attribuito a […]».

Se manca l’autore, indicare l’atelier, la scuola o lo stile (per esempio, atelier di Velázquez, scuola veneziana, epoca Ming, stile Luigi XV o stile vittoriano).

Per i documenti stampati, indicare il nome dell’editore, il luogo e l’anno di edizione.

Casella 20:

Materia e tecnica: per questa rubrica si raccomanda la massima precisione; indicare i materiali utilizzati e precisare la tecnica impiegata (per esempio, pittura a olio, xilografie, disegno a carboncino o a matita, formatura a cera persa, film a nitrato ….

Casella 21

(esemplare 1): Domanda: la domanda dev’essere compilata obbligatoriamente dal richiedente o dal suo rappresentante, che si impegna sull’esattezza delle informazioni che fornisce nella domanda e nei documenti giustificativi allegati.

Casella 22:

Firma e timbro dell’organismo emittente: questa casella dev’essere compilata dall’autorità competente che precisa il luogo e la data nei tre esemplari dell’autorizzazione.

Casella 23

(esemplari 2 e 3): Visto dell’ufficio doganale di esportazione: questa casella dev’essere compilata dall’ufficio doganale dove vengono effettuate le operazioni e dove viene presentata la licenza d’esportazione.

Per ufficio doganale di esportazione si intende l’ufficio in cui si presenta la dichiarazione di esportazione e si espletano le formalità di esportazione.

Casella 24:

Fotografia(e) del (dei) bene(i) culturale(i): dev’essere incollata una fotografia a colori (perlomeno in formato 9 × 12 centimetri). Per facilitare l’identificazione degli oggetti in tre dimensioni, si può chiedere una fotografia delle varie facce.

L’autorità competente deve convalidare la fotografia, mediante apposizione della propria firma e del timbro dell’organismo emittente.

Le autorità competenti possono eventualmente chiedere ulteriori fotografie dell’oggetto.

Casella 25:

Fogli supplementari: indicare eventualmente il numero dei fogli supplementari utilizzati.

Casella 26

(esemplari 2 e 3): Ufficio doganale di uscita: riservata al menzionato ufficio doganale.

Per ufficio doganale di uscita si intende l’ultimo ufficio doganale prima che i beni lascino il territorio doganale dell’Unione.


ALLEGATO II

Modello di formulario per licenze aperte specifiche e relativi esemplari

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ALLEGATO III

Modello di formulario per licenze aperte generali e relativi esemplari

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ALLEGATO IV

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione

(GU L 77 del 31.3.1993, pag. 24).

Regolamento (CE) n. 1526/98 della Commissione

(GU L 201 del 17.7.1998, pag. 47).

Regolamento (CE) n. 656/2004 della Commissione

(GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 752/93

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1, alinea

Articolo 1, paragrafo 1, alinea

Articolo 1, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 1, paragrafi 2 e 3

Articolo 1, paragrafi 2 e 3

Articolo 2, paragrafo 1, prima frase

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, paragrafi da 2 a 5

Articolo 2, paragrafi da 2 a 5

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 3, prima frase

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma

Articolo 3, paragrafo 3, seconda e terza frase

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 4, alinea

Articolo 3, paragrafo 4, alinea

Articolo 3, paragrafo 4, primo e secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 5, prima e seconda frase

Articolo 3, paragrafo 5, primo comma

Articolo 3, paragrafo 5, terza frase

Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, alinea

Articolo 5, alinea

Articolo 5, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 5, lettere a), b) e c)

Articolo 6, paragrafo 1, prima frase

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2, alinea

Articolo 6, paragrafo 2, alinea

Articolo 6, paragrafo 2, primo e secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 7, alinea

Articolo 7, alinea

Articolo 7, primo e secondo trattino

Articolo 7, lettere a) e b)

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 3, prima frase

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma

Articolo 8, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 9

Articolo 9

Articoli da 10 a 15

Articoli da 10 a 15

Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 16, paragrafo 4, prima e seconda frase

Articolo 16, paragrafo 4, primo comma

Articolo 16, paragrafo 4, terza e quarta frase

Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 6, prima e seconda frase

Articolo 16, paragrafo 6, primo comma

Articolo 16, paragrafo 6, terza e quarta frase

Articolo 16, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 7, prima frase

Articolo 16, paragrafo 7, primo comma

Articolo 16, paragrafo 7, seconda frase

Articolo 16, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 8, prima e seconda frase

Articolo 16, paragrafo 8, primo comma

Articolo 16, paragrafo 8, terza frase

Articolo 16, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Allegati I, II e III

Allegati I, II e III

Allegato IV

Allegato V


22.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 324/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1082/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (2), non presenta norme specifiche relativamente alla convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE. È necessario introdurre tali norme al fine di armonizzare le condizioni alle quali viene stabilita la conformità in relazione alla sicurezza dell’aviazione civile.

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

(3)

Le misure del presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell’aviazione civile istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entro e non oltre il 31 gennaio 2013 gli Stati membri sono tenuti a dimostrare alla Commissione in che modo contribuiscano all’attuazione del punto 11.6 in relazione al punto 6.8 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010.

I validatori indipendenti certificati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano qualificati a effettuare la convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE di mittenti conosciuti negli Stati membri fino alla scadenza del certificato o, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni.

Articolo 3

La Commissione verifica e valuta l’applicazione delle misure previste nel presente regolamento e, se necessario, presenta una proposta entro e non oltre il 30 giugno 2015.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


ALLEGATO

A.

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

1)

Il punto 6.3.1.2, lettera b), è così modificato:

a)

al primo comma il termine «validatore indipendente» è sostituito da «validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE».

b)

Al secondo comma il termine «validatore indipendente» è sostituito da «validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE».

2)

Il punto 6.4.1.2, lettera b), è così modificato:

a)

al primo comma il termine «validatore indipendente» è sostituito da «validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE».

b)

Al secondo comma il termine «validatore indipendente» è sostituito da «validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE».

c)

Al terzo comma il termine «validatore indipendente» è sostituito da «validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE».

d)

al quinto comma il termine «validatore indipendente» è sostituito da «validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE».

B.

il punto 6.8 è sostituito dal seguente:

«6.8   PROTEZIONE DI MERCI E POSTA TRASPORTATE NELL’UNIONE DA PAESI TERZI

6.8.1   Designazione dei vettori aerei

6.8.1.1.

Qualsiasi vettore aereo che trasporta merci o posta da un aeroporto di un paese terzo non elencato all’appendice 6-F per il trasferimento, transito o scarico in uno degli aeroporti di cui al regolamento (CE) n. 300/2008, viene designato come “Vettore aereo per merci o per posta operante nell’Unione da un aeroporto di un paese terzo” (ACC3):

a)

dall’autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo;

b)

dall’autorità competente dello Stato membro di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 (1) della Commissione, quale modificato dal regolamento (UE) n. 394/2011 (2) sull’elenco degli operatori aerei che a partire dal 1o gennaio 2006 hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nel caso dei vettori aerei che non sono in possesso di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro;

c)

dall’autorità competente dello Stato membro dove il vettore ha la sua base operativa principale nell’Unione, o da qualsiasi altra autorità competente dell’Unione, previo accordo con detta autorità, per i vettori aerei che non sono in possesso di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro e che non figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009.

6.8.1.2.

La designazione di un vettore aereo come ACC3 in relazione alle sue operazioni merci e posta a partire da un aeroporto per il quale è prevista la designazione ACC3 (nel prosieguo “le pertinenti operazioni merci”) è basata su:

a)

la nomina di una persona avente la responsabilità generale per conto del vettore ai fini dell’attuazione delle disposizioni di sicurezza per merci e posta in relazione alle pertinenti operazioni merci; nonché

b)

fino al 30 giugno 2014, di una “Dichiarazione di impegni — ACC3”, come stabilito all’appendice 6-H che confermi l’attuazione del programma di sicurezza concernente i punti specificati all’appendice 6-G. La dichiarazione è firmata per conto del vettore aereo dal suo rappresentante legale o dal responsabile della sicurezza. L’originale o una copia del documento sono conservati dall’autorità competente fino alla data di scadenza della designazione ACC3;

c)

a decorrere dal 1o luglio 2014, una relazione di convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE, che confermi l’attuazione delle misure di sicurezza.

6.8.1.3.

L’autorità competente attribuisce all’ACC3 designato un codice unico di identificazione alfanumerico nel formato standard che identifica il vettore aereo e l’aeroporto del paese terzo per il quale il vettore aereo è stato designato ai fini del trasporto di merci e posta nell’Unione.

6.8.1.4.

La designazione è valida a partire dalla data in cui l’autorità competente ha inserito i dati dell’ACC3 nella banca dati UE degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti per un periodo massimo di cinque anni.

6.8.1.5.

Un ACC3 elencato nella banca dati UE degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti viene riconosciuto in tutti gli Stati membri per tutte le operazioni dall’aeroporto di un paese terzo verso l’Unione.

6.8.2.   Convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE per gli ACC3

6.8.2.1.

La convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE delle pertinenti operazioni merci di un vettore aereo prevede:

a)

un esame del programma di sicurezza del vettore aereo che ne comprovi la pertinenza e la completezza in relazione a tutti i punti di cui all’appendice 6-G; nonché

b)

la verifica dell’attuazione delle misure di sicurezza dell’aviazione civile in relazione alle pertinenti operazioni merci utilizzando la checklist di cui all’appendice 6-C3.

6.8.2.2.

La verifica della convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE per quanto riguarda l’attuazione delle pertinenti disposizioni avviene in situ con le modalità di seguito specificate:

1.

nell’aeroporto in cui il vettore aereo effettua le pertinenti operazioni merci prima che tale aeroporto possa ottenere la designazione ACC3:

se la convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE stabilisce che non sono stati realizzati uno o più obiettivi elencati nella checklist di cui all’appendice 6-C3, l’autorità competente non designa il vettore aereo come ACC3 per le pertinenti operazioni merci se non ha la prova che il vettore aereo ha messo in atto misure per rettificare le lacune riscontrate.

2.

In un numero rappresentativo di aeroporti in cui un vettore aereo effettua pertinenti operazioni merci prima che venga assegnata la designazione ACC3 per tutti gli aeroporti in cui tale vettore aereo effettua pertinenti operazioni merci. Si applicano le seguenti condizioni:

a)

tale opzione è stata richiesta da un vettore aereo che effettua diverse operazioni merci pertinenti;

b)

l’autorità competente ha verificato che il vettore aereo applichi un programma interno di controllo della qualità in materia di sicurezza equivalente alla convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE;

c)

il numero rappresentativo deve corrispondere almeno al 3 o al 5 % (a seconda di quale cifra sia maggiore) e riguardare tutti gli aeroporti situati in un luogo d’origine ad alto rischio;

d)

l’autorità competente ha approvato una tabella di marcia per garantire che siano effettuate le convalide ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE per ogni anno di validità della designazione in aeroporti supplementari ai quali sarà rilasciata la designazione ACC3 o finché siano convalidati tutti gli aeroporti. Le convalide in questione devono essere ogni anno di numero almeno pari a quelle previste alla lettera c). La tabella di marcia specifica le ragioni alla base della selezione di aeroporti supplementari;

e)

tutte le designazioni ACC3 hanno termine lo stesso giorno;

f)

se, da una delle convalide ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE, concordate nell’ambito della tabella di marcia, emerge che non sono stati realizzati uno o più obiettivi elencati nella checklist di cui all’appendice 6-C3, l’autorità competente responsabile della designazione è tenuta a chiedere prova dell’attuazione di misure per rettificare le lacune riscontrate nell’aeroporto in questione e, sulla base della gravità delle lacune, richiede:

una convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE di tutti gli aeroporti per i quali è richiesta la designazione ACC3 conforme al punto 6.8.2.2.1, entro un termine fissato dall’autorità competente, oppure

il raddoppio del numero di convalide ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE stabilite alla lettera d) per ciascuno degli anni residui delle designazioni ACC3.

6.8.2.3.

L’autorità competente può designare un vettore aereo come ACC3 per un periodo limitato, con scadenza al più tardi il 30 giugno 2016, qualora non sia stato possibile realizzare una convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE per ragioni obiettive e indipendenti dalla responsabilità del vettore aereo. Se tale designazione è concessa per un periodo superiore a tre mesi, l’autorità competente provvede a verificare che il vettore aereo applichi un programma interno di controllo della qualità in materia di sicurezza equivalente alla convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE.

6.8.2.4.

Se la convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE di un ACC3 è avvenuta anteriormente al 1o luglio 2014 e non ha confermato l’applicazione dei requisiti di cui alla seconda frase del punto 6.8.3.2, l’ACC3 fornisce all’autorità competente prova dell’applicazione di tali requisiti entro e non oltre il 1o luglio 2014. Tale prova consiste in un aggiornamento della parte relativa del programma di sicurezza e può comportare una verifica supplementare in situ.

6.8.2.5.

La convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE è registrata in una relazione di convalida che comporta quantomeno i seguenti elementi: la dichiarazione di impegni di cui all’appendice 6-H1, la checklist di cui all’appendice 6-C3 e una dichiarazione del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE di cui all’appendice 11-A. A sua volta il validatore trasmette la relazione di convalida all’autorità competente e ne invia una copia al vettore aereo sottoposto a convalida.

6.8.3.   Controlli di sicurezza per merci e posta provenienti da un paese terzo

6.8.3.1.

L’ACC3 si assicura che tutte le merci e la posta trasportati per il trasferimento, transito o scarico in un aeroporto dell’Unione, vengano controllati, a meno che:

a)

la spedizione sia stata sottoposta ai previsti controlli di sicurezza da parte di un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE e sia stata protetta da interferenze illecite dal momento dell’esecuzione dei suddetti controlli di sicurezza fino all’imbarco; o

b)

la spedizione sia stata sottoposta ai previsti controlli di sicurezza da parte di un mittente conosciuto con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE e sia stata protetta da interferenze illecite dal momento dell’esecuzione dei suddetti controlli di sicurezza fino all’imbarco; o

c)

la spedizione sia stata sottoposta ai previsti controlli di sicurezza da parte di un mittente responsabile, sotto la responsabilità di un agente regolamentato con convalida ai fini della la sicurezza dell’aviazione civile UE, sia stata protetta da interferenze illecite dal momento dell’esecuzione dei suddetti controlli di sicurezza fino all’imbarco e non sia trasportata in un aeromobile adibito al trasporto di passeggeri; o

d)

la spedizione sia dispensata dai controlli (screening) in conformità al punto 6.1.1, lettera d) del regolamento (UE) n. 185/2010 e sia stata protetta da interferenze illecite dal momento in cui è divenuta identificabile come merce/posta aerea fino all’effettuazione del carico.

6.8.3.2.

Fino al 30 giugno 2014, i requisiti di screening di cui al punto 6.8.3.1 devono essere quantomeno conformi alle norme ICAO. Successivamente a tale data lo screening delle merci e della posta trasportate nell’Unione sono effettuati mediante uno dei mezzi o metodi di cui al punto 6.2.1 della decisione 2010/774/UE della Commissione a un livello tale da garantire con ragionevole certezza che non contengano articoli vietati.

6.8.3.3.

L’ACC3 garantisce in relazione

a)

alle merci o alla posta in trasferimento o transito, che lo screening in conformità al punto 6.8.3.2 o i controlli di sicurezza siano stati effettuati nel punto di origine o altrove nella catena di approvvigionamento e che tali spedizioni siano state protette da interferenze illecite dal momento dell’esecuzione dei controlli in questione e fino all’effettuazione del carico;

b)

alle merci e alla posta ad alto rischio, che lo screening in conformità al punto 6.7 sia stato effettuato dall’ACC3 stesso o da un soggetto con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE nel punto di origine o altrove nella catena di approvvigionamento e che tali spedizioni abbiano ricevuto l’etichetta “SHR” e siano state protette da interferenze illecite dal momento dell’esecuzione dei controlli in questione e fino all’effettuazione del carico.

6.8.3.4.

Il codice unico di identificazione alfanumerico dell’ACC3 e lo stato di sicurezza della spedizione di cui al punto 6.3.2.6, lettera d), rilasciato da un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE sono riportati nella documentazione allegata alla stessa, in forma di lettera di trasporto aereo, documentazione postale equivalente o dichiarazione separata, in formato elettronico o cartaceo.

6.8.3.5.

In assenza dell’agente regolamentato di cui al punto 6.8.4, la dichiarazione sullo stato di sicurezza può essere rilasciata dall’ACC3 o da un vettore aereo proveniente da uno dei paesi terzi riportati nell’appendice 6-Fii.

6.8.4.   Convalida degli agenti regolamentati dei mittenti conosciuti

6.8.4.1.

Per diventare agenti regolamentati e mittenti conosciuti con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE, i soggetti di paesi terzi sono validati sulla base di una delle due opzioni riportate di seguito e sono inseriti nella banca dati degli ACC3 ai quali consegnano direttamente merci o posta per il trasporto nell’Unione:

a)

il programma di sicurezza dell’ACC3 riporta informazioni dettagliate sui controlli di sicurezza realizzati per suo conto da soggetti di paesi terzi dai quali accetta direttamente merci o posta per il trasporto verso l’Unione. La convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE dell’ACC3 vale come convalida dei controlli effettuati da tali soggetti; o

b)

i soggetti di paesi terzi sottopongono le pertinenti attività di assistenza (handling) merci alla convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE a intervalli non superiori a 5 anni e trasmettono agli ACC3 una copia della relazione di convalida.

6.8.4.2.

Se dalla convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE a norma del punto 6.8.4.1, lettera b), emerge che un soggetto

a)

ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella pertinente checklist, la relazione di convalida indica che il soggetto in questione è designato come agente regolamentato o mittente conosciuto con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE. Il validatore trasmette al soggetto sottoposto a convalida l’originale della relazione di convalida;

b)

non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella pertinente checklist, il soggetto in questione non è autorizzato a gestire merci per il trasporto nell’Unione. Al soggetto di cui trattasi viene trasmessa una copia completa della checklist con l’indicazione della lacune constatate.

6.8.4.3.

L’ACC3 è tenuto a disporre di una banca dati, contenente quantomeno le informazioni riportate di seguito, per ciascun agente regolamentato o mittente conosciuto che è stato sottoposto a convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE in conformità al punto 6.8.4.1 e dal quale accetta direttamente merci e posta per il trasporto nell’Unione:

a)

i dati relativi all’impresa, compreso l’indirizzo sociale bona fide,

b)

la natura dell’attività svolta, escluse le informazioni commercialmente sensibili,

c)

le coordinate di contatto, comprese quelle dei responsabili per la sicurezza,

d)

il numero di iscrizione dell’impresa, ove applicabile,

e)

se disponibile e, al più tardi al 1o luglio 2014, la relazione di convalida.

La banca dati deve essere a disposizione dell’ACC3 per ispezione.

Altri soggetti con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE possono disporre di una banca dati.

6.8.5   Non conformità e revoca della designazione dell’ACC3

6.8.5.1.   Non conformità

1.

Se la Commissione o un’autorità competente identifica una lacuna grave in relazione ad un’operazione ACC3 che può avere un impatto significativo sul livello generale della sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, essa:

a)

informa sollecitamente l’ACC3 interessato, chiede allo stesso di formulare osservazioni e di adottare misure adeguate per rettificare la grave lacuna;

b)

informa sollecitamente la Commissione e gli altri Stati membri;

2.

Qualora l’autorità competente non sia riuscita ad ottenere la rettifica della lacuna, la Commissione, sentito il comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, può concludere di non riconoscere più il vettore aereo come ACC3 per rotte specifiche o per tutte le rotte dai paesi terzi verso l’Unione. In tali casi, le informazioni relative all’ACC3 sono cancellate dalla banca dati UE degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti.

3.

Un vettore aereo il cui riconoscimento come ACC3 è stato revocato in conformità al punto 6.8.5.1 non viene reinserito o incluso nella banca dati UE degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti finché una convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE non abbia confermato che la grave lacuna è stata risolta e il comitato per la sicurezza dell’aviazione civile ne sia stato informato dall’autorità competente interessata.

6.8.5.2.   Revoca della designazione

L’autorità competente che ha designato l’ACC3 è responsabile della cancellazione di quest’ultimo dalla “Banca dati UE degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti”:

a)

su richiesta o in accordo con il vettore aereo, oppure

b)

se un ACC3 non effettua le pertinenti operazioni merci e non risponde a una richiesta di osservazioni o ostacola in altro modo la valutazione dei rischi per l’aviazione civile.

C.

Dopo l’appendice 6-C è inserita l’appendice seguente:

«APPENDICE 6-C3

CHECKLIST DI CONVALIDA PER ACC3

La designazione ACC3 (Vettore aereo per merci o posta operante nell’Unione da un aeroporto di un paese terzo) costituisce il prerequisito per trasportare merci/posta aerea nell’Unione europea (4) (UE) o in Islanda, Norvegia e Svizzera ed è prevista dal regolamento (UE) n. 185/2010, quale modificato dal regolamento di attuazione dell Commissione (UE) n. 859/2011 (5).

La designazione ACC3 è richiesta in linea di principio (6) per tutti i voli che trasportano merci o posta per il trasferimento, il transito o lo scarico in aeroporti dell’UE/SEE. La responsabilità di designare vettori aerei specifici come ACC3 incombe alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, dell’Islanda, della Norvegia e della Svizzera. La designazione si basa sul programma di sicurezza dei vettori aerei e sulle verifiche in situ relative all’attuazione delle disposizioni in conformità degli obiettivi di cui alla checklist di convalida.

La checklist è lo strumento di cui si serve il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce o posta aerea verso l’UE o il SEE (7) dagli ACC3, o sotto la responsabilità di quest’ultimi, o da un vettore aereo che ha presentato domanda di designazione ACC3.

La relazione di convalida è trasmessa all’autorità competente responsabile della designazione e al soggetto sottoposto a convalida entro un massimo di un mese dalla verifica in situ. La relazione di convalida deve comportare quantomeno le seguenti parti integrali:

la checklist completa firmata dal validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE e riportante, se del caso, le osservazioni del soggetto sottoposto a convalida;

la dichiarazione di impegni (appendice 6-H1 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010) firmata dal soggetto sottoposto a convalida; nonché

una dichiarazione di indipendenza [appendice 11-A dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010] relativa al soggetto sottoposto a convalida firmata dal validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE.

L’integrità della relazione di convalida è comprovata dalla numerazione delle pagine, dalla data della convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE e dalla sigla apposta su ogni pagina dal validatore e dal soggetto sottoposto a convalida. La relazione di convalida è redatta in lingua inglese.

Le parti 3 — Programma di sicurezza del vettore aereo, 6 — Banca dati, 7 — Screening e 8 — Merci o posta ad alto rischio (HRCM), sono valutate sulla base dei requisiti di cui ai capitoli 6.7 e 6.8 del regolamento (UE) n. 185/2010. Per quanto riguarda le altre parti, le norme di base utilizzate sono le norme e procedure raccomandate (SARPs) di cui all’allegato 17 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale e il materiale guida contenuto nel manuale per la sicurezza dell’Aviazione (documento ICAO 8973 — riservato).

Istruzioni per la compilazione:

Tutte le parti della checklist devono essere compilate. L’eventuale assenza di informazioni deve essere motivata.

Al termine di ciascuna parte il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE stabilisce se e in che misura siano stati conseguiti gli obiettivi di tale parte.

PARTE 1

Identificazione del soggetto sottoposto a convalida e del validatore

1.1   

Data(e) della convalida

Usare il formato preciso della data, come dall’1.10.2012 al 2.10.2012

gg/mm/aaaa

 

1.2   

Data della convalida precedente e codice unico di identificazione alfanumerico (UAI) dell’ACC3, se disponibile

gg/mm/aaaa

 

UAI

 

1.3   

Informazioni sul validatore della sicurezza dell’aviazione civile

Nome

 

Impresa/organizzazione/autorità

 

UAI

 

Indirizzo e-mail

 

Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali

 

1.4   

Nome del vettore aereo sottoposto a convalida

Nome

 

COA (Certificato di operatore aereo) rilasciato in (nome dello Stato):

 

Codice IATA (Associazione internazionale del trasporto aereo) o codice ICAO (Organizzazione internazionale dell’aviazione civile) se il codice IATA non esiste per il vettore aereo. Specificare di quale codice si tratta

 

Stato responsabile della designazione del vettore aereo come ACC3

 

1.5   

Informazioni sull’ubicazione dell’aeroporto del paese terzo sottoposto a convalida o sulle strutture per merci/posta ad esso collegate

Nome

 

Codice IATA (o ICAO) dell’aeroporto

 

Paese

 

1.6   

Natura delle attività del vettore aereo — è possibile più di un tipo di attività

a)

Vettore che effettua il trasporto di passeggeri e di merci/posta

b)

Vettore che effettua il solo trasporto di merci e posta

c)

Vettore che effettua il solo trasporto di merci

d)

Vettore che effettua il solo trasporto di posta

e)

Integratore

f)

Charter

 

1.7   

Nome e titolo della persona responsabile della sicurezza della merce/posta aerea nel paese terzo

Nome

 

Denominazione della funzione

 

Indirizzo e-mail

 

Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali

 

1.8   

Indirizzo della sede principale del vettore aereo presso l’aeroporto visitato

Numero/Unità/Edificio/Aeroporto

 

Via

 

Città

 

Codice postale

 

Stato (se pertinente)

 

Paese

 

1.9   

Indirizzo della sede principale del vettore aereo, per esempio la sede principale

Numero/Unità/Edificio/Aeroporto

 

Via

 

Città

 

Codice postale

 

Stato (se pertinente)

 

Paese

 

PARTE 2

Organizzazione e responsabilità dell’ACC3 in aeroporto

Obiettivo: tutte le merci o la posta destinate all’UE/SEE devono essere soggette a controlli di sicurezza. I dettagli relativi a tali controlli sono forniti nelle parti seguenti della presente checklist. L’ACC3 non accetta merci o posta per il trasporto mediante aeromobile con destinazione l’UE, se l’applicazione dello screening o degli altri controlli di sicurezza non è confermata da un agente regolamentato o mittente conosciuto con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE o da un mittente responsabile di un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE, che se ne assumono la responsabilità, o se tali spedizioni non sono soggette a controlli a norma dei regolamenti UE.

L’ACC3 deve disporre di una procedura per garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano applicati a tutte le merci e la posta che devono essere spedite per via aerea verso l’UE/il SEE, a meno che non siano esentate dallo screening in virtù della legislazione dell’Unione e le merci o posta in questione non siano protette da allora fino al momento del carico a bordo dell’aeromobile. I controlli di sicurezza consistono in:

un esame fisico di livello sufficiente a garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti; o

altri controlli di sicurezza — che sono parte integrante di un processo di sicurezza della catena logistica che garantisce con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti — eseguiti da un agente regolamentato o mittente conosciuto con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE o da un mittente responsabile di un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE.

Riferimento: punto 6.8.3

2.1   

Il vettore aereo ha messo a punto una procedura per garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano applicati a tutte le merci e la posta prima che siano caricate su un aeromobile con destinazione l’UE/il SEE?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere la procedura

 

2.2   

I controlli di sicurezza sono effettuati dal vettore aereo o per suo conto da un soggetto che figura nel programma di sicurezza del vettore aereo?

Se SÌ, specificare

 

Se NO, quali soggetti che non figurano nel programma di sicurezza del vettore aereo effettuano controlli di sicurezza sulle merci e la posta trasportate da tale vettore aereo verso l’UE/il SEE?

 

Specificare la natura di tali soggetti e fornire informazioni

un’impresa privata di assistenza (handling)

un’impresa regolamentata a livello statale

una struttura o organismo di controllo (screening) statale

Altro

 

2.3   

Con che strumenti e sulla base di quali istruzioni il vettore aereo garantisce che i controlli di sicurezza siano effettuati con le modalità previste?

 

2.4   

Il vettore aereo può richiedere i controlli di sicurezza appropriati se lo screening è effettuato da soggetti che non figurano nel programma di sicurezza del vettore aereo, quali strutture statali?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare

 

2.5   

È stato attuato un programma degli agenti regolamentati/mittenti conosciuti per merce/posta aerea in conformità alle norme ICAO nello Stato in cui si trova l’aeroporto sottoposto a visita di convalida?

Se SÌ, descrivere gli elementi del programma e le modalità con cui è stato attuato

 

2.6   

Conclusioni e valutazioni generali sull’affidabilità, l’attendibilità e la solidità della procedura

Osservazioni del vettore aereo

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 3

Programma di sicurezza del vettore aereo

Obiettivo: l’ACC3 garantisce che il suo programma di sicurezza comprenda tutte le misure per la sicurezza dell’aviazione civile pertinenti e sufficienti per garantire la sicurezza del trasporto nell’UE della merce/posta aerea.

Il programma di sicurezza dell’ACC3 e la pertinente documentazione del vettore aereo costituisce la base dei controlli di sicurezza effettuati in conformità agli obiettivi della presente checklist. Il vettore aereo può prendere in considerazione di trasmettere la propria documentazione al validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE prima della visita in situ per renderlo edotto in merito ai dettagli relativi ai siti da visitare.

Riferimento: punto 6.8.2.1 e appendice 6-G

Nota: i punti che seguono, elencati nell’appendice 6-G di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010, devono trattare in modo adeguato:

a)

la descrizione delle misure adottate per merce/posta aerea;

b)

le procedure di accettazione;

c)

lo schema e i criteri per agenti regolamentati;

d)

lo schema e i criteri per mittenti conosciuti;

e)

lo schema e i criteri per mittenti responsabili;

f)

gli standard per lo screening e l’esame fisico;

g)

i siti per lo screening e l’esame fisico;

h)

i dettagli relativi all’attrezzatura di screening;

i)

i dettagli relativi all’operatore o al fornitore di servizi;

j)

l’elenco di esenzioni dallo screening di sicurezza o dall’esame fisico;

k)

il trattamento destinato al carico o alla posta ad alto rischio.

3.1   

Programma di sicurezza del vettore aereo

Data — Usare il formato preciso della data gg/mm/aaaa

 

Versione

 

Il programma è stato presentato in una fase iniziale a un’autorità competente UE/SEE? Se SÌ quando per la designazione dell’ACC3? Altri scopi?

 

3.2   

Il programma affronta in maniera sufficiente gli elementi dell’elenco che precede?

SÌ/NO

 

Se NO, indicare perché e illustrarne le ragioni.

 

3.3   

Le misure per la sicurezza dell’aviazione civile descritte nel programma di sicurezza sono pertinenti e sufficienti per garantire l’invio sicuro di merci e posta per via aerea verso l’UE/il SEE in conformità alle norme previste?

SÌ/NO

 

Se NO, indicare perché e illustrarne le ragioni.

 

3.4   

Conclusione: il programma di sicurezza è attendibile, solido e completo?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del vettore aereo

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 4

Selezione e formazione del personale

Obiettivo: l’ACC3 seleziona personale responsabile e competente per il lavoro sul campo al fine di garantire la messa in sicurezza delle merci e della posta trasportate per via aerea. Il personale che ha accesso alle merci messe in sicurezza deve possedere tutte le competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni e deve essere adeguatamente formato a tale scopo.

Al fine di conseguire tale obiettivo l’ACC3 deve disporre di una procedura atta a garantire che tutto il personale (di ruolo, temporaneo, personale di agenzia, conducenti ecc.) che può accedere direttamente senza essere accompagnato alle merci e alla posta destinate alla spedizione per via aerea che sono o sono state oggetto di controlli di sicurezza:

sia stato sottoposto a controlli iniziali e ripetuti preliminari all’assunzione (pre-employment check) e/o a una verifica dei precedenti personali (background check) che siano quantomeno conformi ai requisiti fissati dalle autorità locali dell’aeroporto sottoposto a convalida; nonché

abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale in materia di sicurezza per acquisire consapevolezza delle sua responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell’aeroporto sottoposto a convalida.

Riferimento: punto 6.8.3.1

Nota:

con controllo dei precedenti personali s’intende un controllo dell’identità e dell’esperienza precedente di una persona compresi, laddove ciò sia legalmente ammissibile, i suoi eventuali precedenti penali, nell’ambito della verifica dell’attitudine individuale a effettuare mansioni di controllo della sicurezza e/o per poter accedere non accompagnati a un’area sterile (definizione di cui all’allegato 17 dell’ICAO).

Un controllo preliminare all’assunzione deve stabilire l’identità della persona sulla base di prove documentali, verificare l’attività professionale, gli studi ed eventuali interruzioni quantomeno durante gli ultimi 5 anni ed esigere dalla persona interessata la firma di una dichiarazione che specifichi gli eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza quantomeno negli ultimi 5 anni (definizione dell’Unione).

4.1   

È prevista una procedura per verificare che tutto il personale che può accedere direttamente e senza essere accompagnato alla merce/posta aerea messa in sicurezza sia soggetto a controlli preliminari all’assunzione per accertarne i precedenti e le competenze?

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all’assunzione e il soggetto che effettua il controllo

 

4.2   

La procedura in oggetto comprende:

controllo dei precedenti personali

controllo preliminare all’assunzione

controllo dei precedenti penali

colloqui

altro (fornire informazioni)

Illustrare gli elementi, indicare quale soggetto esegue l’azione e, se del caso, indicare l’arco temporale precedente preso in considerazione

 

4.3   

Esiste una procedura atta a garantire che la persona responsabile dell’esecuzione e della supervisione dei controlli di sicurezza in situ sia stata soggetta a un controllo preliminare all’assunzione per accertarne i precedenti e le competenze?

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all’assunzione e il soggetto che effettua il controllo

 

4.4   

La procedura in oggetto comprende:

controllo dei precedenti personali

controllo preliminare all’assunzione

controllo dei precedenti penali

colloqui

altro (fornire informazioni)

Illustrare gli elementi, indicare quale soggetto esegue l’azione e, se del caso, indicare l’arco temporale precedente preso in considerazione

 

4.5   

Il personale che può accedere direttamente e senza essere accompagnato alla merce/posta aerea messa in sicurezza riceve una formazione in materia di sicurezza prima di ottenere l’accesso a tale merce/posta?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere gli elementi e la durata della formazione

 

4.6   

Il personale che prende in consegna la merce/posta aerea e che la sottopone a controlli e/o ne garantisce la protezione riceve una formazione specifica per le mansioni che deve svolgere?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere gli elementi e la durata dei corsi di formazione

 

4.7   

Il personale di cui ai punti 4.5 e 4.6 riceve una formazione periodica?

SÌ/NO

 

Se SÌ, specificare gli elementi e la frequenza della formazione periodica

 

4.8   

Conclusione: le misure relative alla selezione e alla formazione del personale garantiscono che tutto il personale che ha accesso alla merce/posta aerea messa in sicurezza sia stato assegnato alle mansioni adeguate e abbia ricevuto una formazione di livello sufficiente per essere consapevole delle proprie responsabilità in materia di sicurezza?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del vettore aereo

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 5

Procedure di accettazione

Obiettivo: l’ACC3 deve applicare una procedura atta ad accertare — e verificare all’accettazione — lo stato di sicurezza di una spedizione in relazione ai controlli precedentemente effettuati.

La procedura deve comprendere i seguenti elementi:

le verifica che la spedizione sia consegnata da una persona nominata dall’agente regolamentato o mittente conosciuto con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE elencati nella sua banca dati (parte 6) o da un mittente responsabile di tale agente regolamentato;

la verifica che la spedizione sia presentata corredata di tutte le informazioni di sicurezza richieste (lettera di trasporto aereo e informazioni sullo stato di sicurezza in formato cartaceo o elettronico) corrispondenti alla spedizione di merce/posta aerea oggetto della consegna;

la verifica che la spedizione non presenti alcun segno di manomissione; nonché

la verifica se la spedizione debba essere trattata come merce o posta ad alto rischio (HRCM).

Riferimento: punto 6.8.3.1

Nota:

per agente regolamentato o mittente conosciuto si intende una società di movimentazione merci che ha ottenuto la convalida da parte di un validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE o le cui misure di sicurezza sono state incluse nel programma di sicurezza dell’ACC3 che ha ottenuto la convalida UE (in questo caso l’ACC3 è corresponsabile per le misure di sicurezza).

Per mittente responsabile si intende una società di movimentazione merci che opera per conto proprio sotto la responsabilità di un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE. Tale agente regolamentato è pienamente responsabile dei controlli di sicurezza effettuati dal mittente responsabile.

La persona nominata corrisponde alla persona incaricata di consegnare la merce/posta aerea al vettore aereo. La persona che effettua la consegna della spedizione al vettore aereo presenta una carta di identità, un passaporto, una patente di guida o altri documenti che ne recano la fotografia e che sono stati rilasciati o sono riconosciuti dall’autorità nazionale.

5.1   

Quando accetta direttamente una spedizione, il vettore aereo si accerta che essa provenga da un agente regolamentato, un mittente conosciuto o un mittente responsabile convalidato o riconosciuto sulla base della legislazione dell’Unione in materia di merci trasportate per via aerea ed elencato nella banca dati del vettore aereo?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere la procedura

 

5.2   

Quando accetta direttamente una spedizione, il vettore aereo si accerta che la destinazione della stessa sia un aeroporto UE/SEE?

SÌ/NO — Spiegare

 

5.3   

— Se SÌ, il vettore aereo sottopone tutte le merci o la posta agli stessi controlli di sicurezza previsti nel caso di un aeroporto UE/SEE?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere la procedura

 

5.4   

Quando accetta direttamente una spedizione, il vettore aereo si accerta se essa vada considerata come merce e posta ad alto rischio (HRCM), comprese le spedizioni che sono consegnate con modi diversi dal trasporto aereo?

SÌ/NO

 

Se SÌ, come?

Descrivere la procedura

 

5.5   

Quando accetta una spedizione precedentemente messa in sicurezza, il vettore aereo si accerta se essa sia stata protetta da interferenze e/o manomissioni illecite?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere (sigilli, serrature ecc.)

 

5.6   

Se il vettore aereo accetta il transito di merci/posta aerea in questo sito (merci o posta che partono con lo stesso aeromobile), il vettore aereo si accerta se sulla base dei dati forniti sia necessario effettuare ulteriori controlli di sicurezza?

SÌ/NO

 

Se SÌ, in che modo procede all’accertamento?

 

Se NO, quali controlli sono effettuati per garantire la sicurezza delle merci/posta dirette verso l’UE/SEE?

 

5.7   

Se il vettore aereo accetta il trasferimento di merci/posta aerea in questo sito (merci o posta che partono con un aeromobile diverso da quello di arrivo), il vettore aereo si accerta se sulla base dei dati forniti sia necessario effettuare ulteriori controlli di sicurezza?

SÌ/NO

 

Se SÌ, in che modo procede all’accertamento?

 

Se NO, quali controlli sono effettuati per garantire la sicurezza delle merci/posta dirette verso l’UE/SEE?

 

5.8   

La persona che effettua la consegna della merce conosciuta messa in sicurezza al vettore aereo è tenuta a presentare un documento ufficiale di identificazione corredato di fotografia?

SÌ/NO

 

5.9   

Conclusione: le procedure di accettazione sono sufficienti a stabilire se la merce/posta aerea proviene da una catena di approvvigionamento sicura o se è necessario sottoporla a screening?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del vettore aereo

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 6

Banca dati

Obiettivo: quando un ACC3 non è obbligato ad eseguire uno screening al 100 % sulla merce/posta aerea destinata all’UE/SEE, deve accertarsi che la merce o posta provenga da un agente regolamentato, mittente conosciuto o un mittente responsabile di un agente regolamentato con convalida per quanto riguarda la sicurezza dell’aviazione civile UE.

Ai fini del monitoraggio del pertinente percorso di verifica dalla sicurezza, l’ACC3 mantiene una banca dati contenente, per ciascun soggetto o persona da cui accetta direttamente merci o posta, le informazioni riportate di seguito:

lo status del soggetto interessato (agente regolamentato o mittente conosciuto)

i dati relativi all’impresa, compreso l’indirizzo sociale bona fide;

la natura dell’attività svolta, escluse le informazioni commercialmente sensibili;

le coordinate di contatto, comprese quelle dei responsabili per la sicurezza;

il numero di iscrizione dell’impresa, ove applicabile.

Quando riceve merce o posta aerea, l’ACC3 deve verificare che il soggetto di cui trattasi figuri nella banca dati. Se il soggetto non è inserito nella banca dati, la merce/posta aerea da esso consegnata deve essere sottoposta a screening prima di essere caricata.

Riferimento: punti 6.8.4.1 e 6.8.5.2

6.1

Il vettore aereo dispone di una banca dati comprendente, se del caso, le informazioni di cui sopra, relativamente a:

gli agenti regolamentati con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE;

i mittenti conosciuti con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE;

i mittenti responsabili di un agente regolamentato (su base volontaria)?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere la banca dati

 

Se NO, spiegarne i motivi

 

6.2   

Il personale che accetta merci/posta aerea può accedere facilmente alla banca dati?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere la procedura

 

6.3   

La banca dati è aggiornata periodicamente in modo da fornire dati affidabili al personale che accetta merci/posta aerea?

SÌ/NO

 

Se NO, spiegarne i motivi

 

6.4   

Conclusione: il vettore aereo dispone di una banca dati che garantisce la piena trasparenza quanto alle sue relazioni con i soggetti da cui riceve direttamente (dopo lo screening o il controllo di sicurezza) merci o posta per il trasporto verso l’UE/il SEE?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del vettore aereo

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 7

Controllo (Screening)

Obiettivo: quando l’ACC3 accetta merci e posta da un soggetto che non dispone della convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE o la merce ricevuta non sia stata protetta da interferenze non autorizzate dal momento in cui sono stati effettuati i controlli di sicurezza, l’ACC3 si accerta che la merce/posta aerea sia oggetto di controllo (screening) prima di essere caricata su un aeromobile. L’ACC3 deve disporre di una procedura per garantire che la merce/posta aerea diretta verso l’UE/il SEE a fini di trasferimento, transito o scarico in un aeroporto dell’Unione sia sottoposta a controllo (screening) con i mezzi o i metodi previsti dalla legislazione dell’UE e a un livello sufficientemente elevato per assicurare ragionevolmente che non contenga articoli vietati.

Se l’ACC3 non effettua in proprio lo screening della merce/posta aerea, si assicura che sia effettuato uno screening adeguato in conformità dei requisiti UE. Le procedure di screening comprendono, se del caso, il trattamento della merce e della posta destinate al trasferimento/transito.

Se lo screening della merce/posta aerea è effettuato dall’autorità competente dello Stato terzo, o per conto della stessa, l’ACC3 che riceve tale merce/posta aerea dal soggetto di cui trattasi lo dichiara nel suo programma di sicurezza, specificando in che modo venga garantito uno screening adeguato.

Nota: anche se il punto 6.8.3.2 consente agli ACC3 di applicare quantomeno le norme ICAO per attuare le disposizioni del punto 6.8.3.1 fino al 30 giugno 2014, la convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE tiene conto dei requisiti UE di screening, anche se la convalida è effettuata prima del 1o luglio 2014.

Riferimento: punti 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3

7.1   

Lo screening è effettuato da un vettore aereo o per suo conto da un soggetto che figura nel programma di sicurezza del vettore aereo?

Se SÌ, fornire informazioni

Se del caso, fornire informazioni sul soggetto che figura nel programma di sicurezza del vettore aereo:

nome

indirizzo in situ

eventuale status OEA

 

Se NO, quali soggetti che non figurano nel programma di sicurezza del vettore aereo effettuano lo screening delle merci e della posta consegnate a tale vettore aereo per il trasporto verso l’UE/il SEE?

Specificare la natura di tali soggetti e fornire informazioni

un’impresa privata di movimentazione (handling)

un’impresa regolamentata a livello statale

una struttura o organismo di controllo (screening) statale

altro

 

7.2   

Quali metodi sono utilizzati per lo screening della merce/posta aerea?

Specificare, indicando in modo dettagliato le apparecchiature utilizzate per lo screening della merce/posta aerea (costruttore, tipo, versione del software, standard, numero di serie ecc.) per tutti i metodi impiegati

 

7.3   

Le apparecchiature o i metodi (ad esempio, cani per la ricerca di esplosivi) utilizzati sono inclusi nel più recente elenco di conformità dell’UE, dell’ECAC o della TSA?

SÌ/NO

 

Se YES, specificare

 

Se NO, fornire informazioni sull’approvazione delle apparecchiature e della relativa data, come pure indicazioni del fatto che sono conformi agli standard UE in materia

 

7.4   

L’apparecchiatura è utilizzata in conformità al concetto delle operazioni (CONOPS) del fabbricante ed è oggetto di prove (test) e manutenzione regolari?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere la procedura

 

7.5   

Nel corso dello screening viene presa in considerazione la natura della spedizione?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere in che modo si garantisce che il metodo di screening adottato sia impiegato a un livello sufficiente per garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti

 

7.6   

Esiste una procedura per risolvere un allarme generato dall’apparecchiatura di screening?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere la procedura per risolvere l’allarme in modo da garantire con ragionevole sicurezza l’assenza di articoli proibiti

 

Se NO, descrivere cosa succede alla spedizione

 

7.7   

Esistono spedizioni esentate dallo screening di sicurezza?

SÌ/NO

 

7.8   

Esistono esenzioni non conformi all’elenco dell’Unione?

SÌ/NO

 

Se SÌ, specificare

 

7.9   

L’accesso alla zona di screening è controllato per garantire che solo il personale autorizzato e formato vi abbia accesso?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

7.10   

Esiste un regime consolidato di controllo della qualità e/o prova (test)?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

7.11   

Conclusione: la merce/posta aerea è sottoposta a screening mediante uno dei mezzi o metodi elencati al punto 6.2.1 della decisione 2010/774/UE a un livello sufficiente a garantire con ragionevole certezza che essa non contenga articoli proibiti?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del vettore aereo

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 8

Merci e posta ad alto rischio (HRCM)

Obiettivo: le spedizioni provenienti, o in trasferimento, da siti identificati come ad alto rischio dall’UE o che presentano manomissioni significative vanno considerate merci e posta ad alto rischio (HRCM). Tali spedizioni devono essere sottoposte a controllo sulla base di istruzioni specifiche. Le origini ad alto rischio e le istruzioni per lo screening sono fornite dalle autorità competenti UE/SEE che hanno designato gli ACC3. L’ACC3 deve disporre di una procedura atta a garantire che le merci e la posta ad alto rischio (HRCM) destinate all’UE/SEE siano identificate e soggette a controlli adeguati, come definito nella legislazione dell’Unione.

L’ACC3 rimane in contatto con l’autorità competente responsabile per gli aeroporti UE/SEE verso i quali trasporta merci al fine di poter disporre delle informazioni più recenti sulle origini ad alto rischio.

L’ACC3 applica le stesse misure a prescindere dal fatto che riceva merci e posta ad alto rischio da un altro vettore aereo o mediante altri modi di trasporto.

Riferimento: punti 6.7 e 6.8.3.4

Nota: le merci e posta ad alto rischio (HRCM) che hanno ricevuto l’autorizzazione al trasporto nell’UE/SEE ottengono lo stato di sicurezza “SHR”, a significare che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, in conformità ai requisiti per le merci e posta ad alto rischio.

8.1   

Il personale del vettore aereo responsabile dei controlli di sicurezza è a conoscenza di quali merci e posta vadano trattate come merci e posta ad alto rischio (HRCM)?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

8.2   

Il vettore aereo dispone di procedure per l’individuazione di merci e posta ad alto rischio (HRCM)?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

8.3   

Le merci e posta ad alto rischio sono soggette a procedure di screening HRCM conformemente alla legislazione UE?

SÌ/NO

 

Se NO, indicare le procedure applicate

 

8.4   

Dopo lo screening, il vettore aereo rilascia una dichiarazione sullo stato di sicurezza SHR nella documentazione che accompagna la spedizione?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere in che modo è rilasciata la dichiarazione sullo stato di sicurezza e in quale documento

 

8.5   

Conclusione: la procedura adottata dal vettore aereo è pertinente e sufficiente per garantire che tutte le merci e posta ad alto rischio (HRCM) siano state adeguatamente trattate prima del carico?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del vettore aereo

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 9

Protezione

Obiettivo: l’ACC3 deve disporre di procedure atte a garantire che le merci e la posta da spedire per via aerea verso l’UE/il SEE siano protette contro le interferenze non autorizzate a partire dal punto in cui è effettuato lo screening o altri controlli di sicurezza o dal punto di accettazione dopo l’esecuzione dello screening o dei controlli di sicurezza e fino al carico.

La protezione può essere garantita con mezzi differenti che possono essere di tipo fisico (barriere, locali chiusi a chiave ecc.), umano (pattugliamento, personale adeguatamente formato ecc.) e tecnologico (telecamere a circuito chiuso, sistemi di allarme ecc.).

La merce/posta aerea destinata all’UE/SEE e messa in sicurezza deve essere tenuta separata dalla merce/posta aerea che non lo è.

Riferimento: punto 6.8.3

9.1   

La protezione della merce/posta aerea messa in sicurezza è garantita dal vettore aereo o per suo conto da un soggetto che figura nel programma di sicurezza del vettore aereo?

Se SI, specificare

 

Se NO, quali soggetti che non figurano nel programma di sicurezza del vettore aereo applicano misure di protezione della merce/posta aerea consegnate a tale vettore aereo per il trasporto verso l’UE/il SEE?

Specificare la natura di tali soggetti e fornire informazioni

un’impresa privata di movimentazione (handling)

un’impresa regolamentata a livello statale

una struttura o organismo di controllo (screening) statale

altro

 

9.2   

Sono applicati controlli di sicurezza e misure di protezione per evitare manomissioni durante la procedura di screening?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

9.3   

Sono adottate procedure per garantire che la merce/posta aerea destinata all’UE/SEE, sulla quale sono già stati effettuati i controlli di sicurezza, sia protetta contro interferenze non autorizzate dal momento in cui è stata messa in sicurezza fino al momento del carico?

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare in che modo è protetta

 

Se NO, specificare le ragioni

 

9.4   

Conclusione: la protezione delle spedizioni è sufficientemente solida da prevenire interferenze illecite?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del vettore aereo

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 10

Documentazione allegata

Obiettivo: l’ACC3 si accerta che:

1)

lo stato di sicurezza della spedizione sia indicato nella documentazione allegata alla stessa, in forma di lettera di trasporto aereo, documentazione postale equivalente o dichiarazione separata, in formato elettronico o cartaceo; nonché

2)

il codice unico di identificazione alfanumerico figuri nella documentazione che accompagna le spedizioni trasportate, in formato elettronico o cartaceo.

Riferimento: punti 6.3.2.6, lettera d), 6.8.3.4 e 6.8.3.5

Nota: possono essere indicati i seguenti stati di sicurezza:

“SPX”, indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, oppure

“SCO”, indicante che la spedizione è sicura solo ai fini del trasporto con aeromobili cargo o postali, oppure

“SHR”, indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, per quanto riguarda i requisiti relativi all’alto rischio.

In assenza dell’agente regolamentato la dichiarazione sullo stato di sicurezza può essere rilasciata dall’ACC3 o da un vettore aereo proveniente da uno dei paesi terzi esentati dal regime ACC3.

10.1   

Le spedizioni sono corredate della documentazione che conferma i controlli di sicurezza precedenti e attuali?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere il contenuto della documentazione

 

Se NO, spiegare perché e come le merci o la posta siano trattate come «sicure» dal vettore aereo se caricate su un aeromobile

 

10.2   

La documentazione comprende il codice alfanumerico identificativo unico ACC3 del vettore?

SÌ/NO

 

Se NO, spiegarne i motivi

 

10.3   

La documentazione specifica lo stato di sicurezza della merce e le modalità con cui è stato ottenuto?

SÌ/NO

 

10.4   

Conclusione: La procedura di documentazione è sufficiente per garantire che le merci o la posta siano consegnate con l’adeguata documentazione allegata che specifica il corretto stato di sicurezza?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del vettore aereo

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 11

Conformità

Obiettivo: dopo aver valutato le dieci parti precedenti della checklist, il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve valutare se la verifica in situ corrisponda al contenuto della parte del programma di sicurezza del vettore aereo che descrive le misure per la merce/posta aerea destinata all’UE/SEE e se i controlli di sicurezza permettano di conseguire in modo sufficiente gli obiettivi elencati nella presente checklist.

Ai fini delle conclusioni si possono elencare quattro possibili situazioni principali:

1)

il programma di sicurezza del vettore aereo è conforme all’appendice 6-G di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 e la verifica in situ conferma il conseguimento degli obiettivi della checklist; o

2)

il programma di sicurezza del vettore aereo è conforme all’appendice 6-G di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 ma la verifica in situ non conferma il conseguimento degli obiettivi della checklist; o

3)

il programma di sicurezza del vettore aereo non è conforme all’appendice 6-G di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 ma la verifica in situ conferma il conseguimento degli obiettivi della checklist; o

4)

il programma di sicurezza del vettore aereo non è conforme all’appendice 6-G di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 e la verifica in situ non conferma il conseguimento degli obiettivi della checklist.

11.1   

Conclusione generale: Indicare il caso che più si avvicina alla situazione convalidata

1, 2, 3 o 4

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

Osservazioni del vettore aereo

 

Nome del validatore:

Data:

Firma:

ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE E DEI SOGGETTI VISITATI E INTERVISTATI

Comunicare il nome del soggetto, il nome del referente e la data della visita o dell’intervista.

D.

L’appendice 6-F è sostituita dal testo seguente:

«APPENDICE 6-F

MERCI E POSTA

6-Fi

PAESI TERZI E PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE CHE MANTENGONO RELAZIONI PARTICOLARI CON L’UNIONE IN VIRTÙ DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AI QUALI NON SI APPLICA IL TITOLO DI TALE TRATTATO RELATIVO AI TRASPORTI E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI

6-Fii

PAESI TERZI E PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE CHE MANTENGONO RELAZIONI PARTICOLARI CON L’UNIONE IN VIRTÙ DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AI QUALI NON SI APPLICA IL TITOLO DI TALE TRATTATO RELATIVO AI TRASPORTI E PER I QUALI NON È RICHIESTA LA DESIGNAZIONE ACC3

I paesi terzi e i paesi e territori che mantengono relazioni particolari con l’Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o del trattato sull’Unione europea, per i quali la designazione ACC3 non è richiesta, sono elencati in una decisione separata della Commissione.

6-Fiii

ATTIVITÀ DI CONVALIDA DI PAESI TERZI E PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE CHE MANTENGONO RELAZIONI PARTICOLARI CON L’UNIONE IN VIRTÙ DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AI QUALI NON SI APPLICA IL CAPO DI TALE TRATTATO RELATIVO AI TRASPORTI, RICONOSCIUTE EQUIVALENTI ALLA CONVALIDA DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE»

E.

Dopo l’appendice 6-H è inserita l’appendice seguente:

«APPENDICE 6-H1

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — ACC3 CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE

A nome e per conto di [nome del vettore aereo] prendo atto di quanto segue:

la presente relazione stabilisce il livello di sicurezza applicato alle merci destinate al trasporto aereo verso l’UE/il SEE (8) in relazione alle norme di sicurezza elencate nella checklist o cui si fa riferimento nella stessa (9).

[Nome del vettore aereo] può essere designato «vettore aereo per merci o per posta operante nell’Unione da un aeroporto di un paese terzo» (ACC3) soltanto dopo che una relazione di convalida UE sia stata presentata a tal fine alle autorità competenti di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Islanda, della Norvegia e della Svizzera, e sia stata accettata dalle stesse, e le informazioni relative all’ACC3 siano state inserite nella banca dati dell’Unione relativa agli agenti regolamentati e ai mittenti conosciuti.

Se la relazione indica una non conformità delle misure di sicurezza cui fa riferimento, a [nome del vettore aereo] può essere revocata la designazione come ACC3 già ottenuta per l’aeroporto in questione, impedendo a [nome del vettore aereo] di trasportare merce/posta aerea dallo stesso aeroporto verso l’UE/il SEE.

La relazione ha una validità di cinque anni e pertanto scade al più tardi il._

A nome e per conto di [nome del vettore aereo] dichiaro quanto segue:

[nome del vettore aereo] accetterà che vengano eseguite le opportune azioni supplementari (follow up) al fine di monitorare gli standard confermati dalla relazione.

Gli eventuali cambiamenti delle attività di [nome del vettore aereo] che non richiedano una riconvalida completa, saranno riportati nella relazione originale, aggiungendo le nuove informazioni in modo tale che le informazioni precedenti continuino a essere leggibili. Ciò potrebbe riguardare i seguenti cambiamenti:

1)

la responsabilità generale in materia di sicurezza è attribuita a soggetti diversi dalla persona indicata al punto 1.7 dell’appendice 6-C3 del regolamento (UE) n. 185/2010;

2)

eventuali altri cambiamenti alle infrastrutture o procedure che possano avere un impatto significativo sulla sicurezza;

[nome del vettore aereo] si impegna ad informare le autorità che lo hanno designato come ACC3, qualora [nome del vettore aereo] cessi l’attività commerciale, non tratti più merce/posta aerea o non possa più soddisfare i requisiti convalidati nella presente relazione;

[nome del vettore aereo] si impegna a mantenere il livello di sicurezza confermato nella presente relazione in linea con gli obiettivi indicati nella checklist e, se del caso, ad adottare e applicare le eventuali misure supplementari di sicurezza necessarie per essere designato come ACC3 qualora gli standard di sicurezza siano stati identificati come insufficienti, fino alla successiva convalida delle attività di [nome del vettore aereo].

A nome e per conto di [nome del vettore aereo] mi assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.

Nome:

Mansioni:

Data:

Firma:

F.

Al punto 8.1.3.2, lettera b), il termine «validatore indipendente» è sostituito da «validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE».

G.

Al capitolo 11, il punto 11.0.5 è soppresso.

H.

Al capitolo 11, i punti 11.5 e 11.6 sono sostituiti dai seguenti:

«11.5.   QUALIFICHE DEGLI ISTRUTTORI

11.5.1.

L’autorità competente conserva o ha accesso agli elenchi degli istruttori certificati che hanno soddisfatto i requisiti di cui ai punti 11.5.2 o 11.5.3.

11.5.2.

Gli istruttori devono aver superato un controllo dei precedenti personali (background check) conformemente al punto 11.1.3 e fornire le prove delle pertinenti qualificazioni o conoscenze.

11.5.3.

Gli istruttori che sono stati selezionati o che fornivano una formazione specificata nel presente regolamento prima della sua entrata in vigore devono dimostrare all’autorità competente che quantomeno:

a)

dispongono delle conoscenze e competenze precisate al punto 11.5.5; nonché

b)

impartiscono unicamente corsi riconosciuti dall’autorità competente conformemente al punto 11.2.1.3.

11.5.4.

Per ottenere la certificazione di istruttore qualificato a fornire la formazione definita ai punti da 11.2.3.1 a 11.2.3.5 e ai punti 11.2.4 e 11.2.5, l’interessato deve avere una conoscenza dell’ambiente di lavoro nel settore pertinente della sicurezza dell’aviazione civile, nonché qualifiche e competenze nei settori seguenti:

a)

metodologia didattica; nonché

b)

elementi di sicurezza oggetto dell’insegnamento.

11.5.5.

L’autorità competente provvede direttamente alla formazione degli istruttori o approva e mantiene una serie di corsi di formazione adeguati in materia di sicurezza. L’autorità competente provvede a che gli istruttori ricevano una formazione regolare o informazioni periodiche sugli sviluppi nei settori pertinenti.

11.5.6.

Se l’autorità competente ritiene che la formazione erogata da un istruttore qualificato non fornisca più le necessarie competenze, essa ritira l’approvazione del corso o provvede affinché l’istruttore, a seconda dei casi, sia sospeso o cancellato dall’elenco degli istruttori qualificati.

11.6.   LA CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE

11.6.1.   La convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE è una procedura standardizzata, documentata, imparziale e obiettiva per acquisire e valutare informazioni al fine di determinare il livello di conformità di un soggetto sottoposto a convalida con i requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei relativi atti di esecuzione.

11.6.2.   La convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE

a)

può essere un requisito per ottenere o mantenere uno status giuridico a norma del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei relativi atti di esecuzione;

b)

può essere effettuata da un’autorità competente o da un validatore approvato come validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE o in possesso di un riconoscimento equivalente in conformità del presente capitolo;

c)

valuta le misure di sicurezza applicate sotto la responsabilità del soggetto sottoposto a convalida o parti delle stesse misure per le quali il soggetto di cui trattasi chiede la convalida. La convalida consiste quantomeno dei seguenti aspetti:

1)

una valutazione della documentazione attinente alla sicurezza, compreso il programma di sicurezza del soggetto sottoposto a convalida o equivalente, e

2)

una verifica dell’applicazione delle misure di sicurezza dell’aviazione civile comprendente una verifica in situ delle pertinenti operazioni merci del soggetto sottoposto a convalida, salvo se diversamente specificato;

d)

è riconosciuta da tutti gli Stati membri.

11.6.3.   Requisiti per l’approvazione dei validatori della sicurezza dell’aviazione civile UE

11.6.3.1.

Gli Stati membri rilasciano l’approvazione ai validatori della sicurezza dell’aviazione civile UE sulla base di una valutazione delle capacità di valutazione della conformità comprendente

a)

l’indipendenza dai soggetti economici sottoposti a convalida, salvo se diversamente specificato;

b)

l’adeguata competenza personale nell’ambito della sicurezza sottoposta a convalida nonché le metodologie per mantenere tali competenze al livello specificato al punto 11.6.3.5; nonché

c)

la funzionalità e l’adeguatezza delle procedure di convalida.

11.6.3.2.

Se pertinente, l’approvazione tiene conto dei certificati di accreditamento in relazione alle pertinenti norme armonizzate, in particolare EN-ISO/IEC 17020, anziché procedere a una nuova valutazione delle capacità di valutazione della conformità.

11.6.3.3.

Un validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE può essere un soggetto fisico o giuridico.

11.6.3.4.

L’organismo nazionale di accreditamento istituito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) può essere incaricato di accreditare la capacità di valutazione della conformità dei soggetti giuridici di effettuare convalide della sicurezza dell’aviazione civile UE, adottare provvedimenti amministrativi in tale ambito e garantire la sorveglianza delle attività di convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE.

11.6.3.5.

Ogni soggetto individuale che effettua la convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE deve possedere adeguati precedenti e competenze e

a)

aver superato un controllo dei precedenti, a norma del punto 11.1.3, che deve essere ripetuto quantomeno ogni cinque anni;

b)

effettuare la convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE in modo imparziale e obiettivo, comprendere il significato di indipendenza e applicare metodologie per evitare situazioni di conflitto di interessi in relazione al soggetto sottoposto a convalida;

c)

possedere conoscenze teoriche e esperienza pratica sufficienti nell’ambito del controllo di qualità come pure pertinenti abilità e capacità personali per raccogliere, registrare e valutare le risultanze sulla base di una checklist. In particolare per quanto concerne:

1)

i principi, le procedure e le tecniche di monitoraggio della conformità;

2)

i fattori che incidono sulla prestazione individuale e la supervisione;

3)

il ruolo e i poteri del validatore, anche in materia di conflitto di interesse;

d)

fornire prova di competenze adeguate acquisite mediante formazione e/o un minimo di esperienza lavorativa in relazione ai seguenti settori:

1)

principi generali di sicurezza dell’aviazione civile dell’Unione e norme di sicurezza dell’aviazione civile dell’ICAO;

2)

norme specifiche relative alle attività sottoposte a convalida e loro modalità di applicazione alle operazioni;

3)

tecnologie e tecniche della sicurezza pertinenti ai fini del processo di convalida;

e)

partecipare a corsi periodici di formazione, con frequenza idonea a garantire il mantenimento delle loro competenze e l’acquisizione di nuove competenze per tener conto degli sviluppi nel settore della sicurezza dell’aviazione civile.

11.6.3.6.

L’autorità competente provvede direttamente alla formazione dei validatori della sicurezza dell’aviazione civile UE o approva e mantiene un elenco di corsi di formazione adeguati in materia di sicurezza.

11.6.3.7.

Gli Stati membri possono limitare l’approvazione di un validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE per le attività di convalida effettuate sul solo territorio di tale Stato membro a nome dell’autorità competente dello Stato membro in questione. In questi casi non si applicano i requisiti di cui al punto 11.6.4.2.

11.6.3.8.

L’approvazione di un validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE scade dopo al massimo cinque anni.

11.6.4.   Riconoscimento e revoca del riconoscimento dei validatori della sicurezza dell’aviazione civile UE

11.6.4.1.

Un validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE non viene considerato come riconosciuto fino a quando i suoi dati non sono inseriti nella “Banca dati UE degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti”. Ogni validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve ottenere prova del suo status da parte dell’autorità competente o per conto della stessa. Per il periodo durante il quale la banca dati dell’Unione degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti non può incorporare registrazioni relative ai validatori della sicurezza dell’aviazione civile UE, l’autorità competente comunica i dettagli necessari del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE alla Commissione, che li mette a disposizione di tutti gli Stati membri.

11.6.4.2

I validatori della sicurezza dell’aviazione civile UE approvati sono riconosciuti da tutti gli Stati membri.

11.6.4.3.

Se un validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE non soddisfa più i requisiti dei punti 11.6.3.1 o 11.6.3.5, la o le autorità competenti che hanno concesso l’approvazione revocano quest’ultima e cancellano il validatore dalla “Banca dati UE degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti”.

11.6.4.4.

Le associazioni industriali e i soggetti sotto la loro responsabilità che operano programmi di garanzia della qualità possono ricevere l’approvazione come validatori della sicurezza dell’aviazione civile UE a condizione che le misure equivalenti contenute in tali programmi permettano di ottenere una convalida imparziale e obiettiva. Il riconoscimento deve essere fatto da almeno due autorità competenti degli Stati membri in cooperazione tra loro.

11.6.4.5.

La Commissione può riconoscere le attività di convalida effettuate da autorità o validatori della sicurezza operanti sotto la giurisdizione di un paese terzo o di un organismo internazionale e da quest’ultimi riconosciuti, se viene confermata l’equivalenza di tali attività con la convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE. Un elenco in tal senso figura nell’appendice 6-Fiii

11.6.5.   Relazione di convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE (la “relazione di convalida”)

11.6.5.1.

La relazione di convalida registra la convalida relativa alla sicurezza dell’aviazione civile UE e contiene quantomeno

a)

la checklist completa firmata dal validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE e riportante, se richiesto, le osservazioni del soggetto sottoposto a convalida;

b)

una dichiarazione d’impegno firmata dal soggetto sottoposto a convalida; e

c)

una dichiarazione di indipendenza rispetto al soggetto sottoposto a convalida firmata dal singolo che effettua la convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE.

11.6.5.2.

Il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE è tenuto a stabilire il livello di conformità con gli obiettivi riportati nella checklist e a riportare i risultati nell’apposita sezione della stessa.

11.6.5.3.

La dichiarazione di impegni attesta l’impegno del soggetto sottoposto a convalida a continuare l’attività sulla base degli standard operativi convalidati con successo.

11.6.5.4.

Il soggetto sottoposto a convalida può dichiarare il proprio accordo o disaccordo in relazione ai livelli di conformità indicati nella relazione di convalida. Tale dichiarazione diviene parte integrante della relazione di convalida.

11.6.5.5.

L’integrità della relazione di convalida è comprovata dalla numerazione delle pagine, dalla data della convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE e dalla sigla apposta su ogni pagina dal validatore e dal soggetto sottoposto a convalida.

11.6.5.6.

La relazione di convalida, redatta in inglese, è trasmessa all’autorità competente, se del caso, e al soggetto sottoposto a convalida entro un massimo di un mese dalla verifica in situ.

11.7   MUTUO RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE

11.7.1.

Le competenze acquisite da un soggetto per ottemperare ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei relativi atti di esecuzione in uno Stato membro sono riconosciute in un altro Stato membro.

APPENDICE 11-A

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA — VALIDATORE DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE

a)

Confermo di avere stabilito in modo imparziale e obiettivo il livello di conformità del soggetto sottoposto a convalida.

b)

Confermo di non essere alle dipendenze del soggetto sottoposto a convalida, né di esserlo stato nei due anni precedenti.

c)

Confermo di non avere interessi diretti o indiretti di tipo economico o di altro tipo nei risultati dell’attività di convalida, nel soggetto sottoposto a convalida o nelle sue società affiliate.

d)

Confermo che non intrattengo, né ho intrattenuto nei 12 mesi precedenti, relazioni commerciali con il soggetto sottoposto a convalida, quali formazione o consulenza, con l’eccezione di quelle attinenti il processo di convalida, in ambiti relativi alla sicurezza dell’aviazione civile.

e)

Confermo che la relazione di convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE si basa su una valutazione completa delle informazioni contenute nella pertinente documentazione di sicurezza, compreso il programma di sicurezza, o equivalente, dei soggetti sottoposti a convalida e su attività di verifica in situ.

f)

Confermo che la relazione di convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE si basa su una valutazione di tutti i settori pertinenti ai fini della sicurezza sui quali il validatore è tenuto a formulare un parere sulla base della pertinente checklist UE.

g)

Confermo di aver applicato una metodologia che consente di elaborare relazioni di convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE separate per ciascun soggetto sottoposto a convalida e che assicura obiettività e imparzialità nella raccolta e valutazione delle informazioni, nei casi in cui soggetti diversi siano stati sottoposti a convalida nel corso di un unico intervento.

h)

Confermo di non aver accettato alcun beneficio, finanziario o di altro tipo, oltre a un onorario ragionevole per l’attività di convalida oltre al rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno.

Mi assumo la piena responsabilità della relazione di convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE.

Nome della persona che ha effettuato la convalida:

Nome del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE:

Data:

Firma:


(1)  GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1.

(2)  GU L 107 del 27.4.2011, pag. 1.

(3)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32

(4)  Stati membri dell’Unione europea: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

(5)  GU L 220 del 26.8.2011, pag. 9. Punto 6.8.1.1 del regolamento (UE) n. 185/2010: qualsiasi vettore aereo che trasporta merci o posta provenienti da un aeroporto di un paese terzo non elencato all’appendice 6-F per trasferimento, transito o scarico in uno degli aeroporti elencati nel regolamento (CE) n. 300/2008, viene designato come «Vettore aereo per merci o per posta operante nell’Unione da un aeroporto di un paese terzo» (ACC3).

(6)  Questa norma non si applica alle merci e alla posta trasportate per via aerea da un numero ridotto di paesi non soggetti al regime ACC3.

(7)  Ai fini della presente checklist di convalida, la definizione di aeromobile che trasporta merci o posta verso l’UE/il SEE è equivalente a quella di aeromobile che trasporta merci o posta verso l’UE e l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera.»

(8)  Aeroporti situati in: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, come pure in Islanda, Norvegia e Svizzera.

(9)  Regolamento (UE) n. 185/2010 quale modificato dal regolamento di attuazione (UE) n. 859/2011.»

(10)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30