ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.322.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 322

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
21 novembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 riguardante l’assistenza giudiziaria in materia penale, tra gli Stati membri dell’Unione europea e del relativo protocollo del 2001

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2012 della Commissione, del 20 novembre 2012, relativo all’apertura di un contingente tariffario per l’anno 2013 applicabile all’importazione nell’Unione europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio

2

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1086/2012 della Commissione, del 20 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2012 della Commissione, del 20 novembre 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13

6

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

21.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/1


Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 riguardante l’assistenza giudiziaria in materia penale, tra gli Stati membri dell’Unione europea e del relativo protocollo del 2001

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 riguardante l’assistenza giudiziaria in materia penale, tra gli Stati membri dell’Unione europea e del relativo protocollo del 2001 (1), firmato a Bruxelles il 19 dicembre 2003, entrerà in vigore il 1o gennaio 2013, conformemente all’articolo 6 dell’accordo.


(1)   GU L 26 del 29.1.2004, pag. 3.


REGOLAMENTI

21.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1085/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2012

relativo all’apertura di un contingente tariffario per l’anno 2013 applicabile all’importazione nell’Unione europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (3) e il protocollo n. 3 dell’accordo che istituisce lo Spazio economico europeo (4) fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.

(2)

Il protocollo n. 3 dell’accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004 (5), dispone un’esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero, di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate al codice NC 2202 10 00 , e ad altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, classificate al codice NC ex 2202 90 10 .

(3)

L’esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (6), in appresso denominato «l’accordo», approvato con la decisione 2004/859/CE del Consiglio (7). Conformemente al punto IV del verbale concordato dell’accordo, le importazioni esenti da dazi dei prodotti classificati ai codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente sono soggette a dazi.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1304/2011 della Commissione (8) ha revocato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012 la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicabile all’importazione nell’Unione delle acque e bevande in questione.

(5)

Occorre aprire un contingente tariffario per l’anno 2013 applicabile alle acque e alle bevande in questione. L’ultimo contingente annuale per questi prodotti è stato aperto per il 2011 dal regolamento (UE) n. 1248/2010 della Commissione (9). Poiché per l’anno 2012 non è stato aperto alcun contingente annuale, il volume del contingente per il 2013 deve rimanere uguale a quello per il 2011.

(6)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (10), stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che i contingenti tariffari aperti a norma del presente regolamento siano gestiti nel rispetto di tali regole.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013 il contingente tariffario dell’Unione fissato nell’allegato è aperto per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.

2.   Le norme d’origine da applicare reciprocamente alle merci indicate nell’allegato sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

3.   Per le quantità importate che superano il volume del contingente sopraindicato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.

Articolo 2

Il contingente tariffario dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1304/2011 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

(2)   GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

(3)   GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

(4)   GU L 22 del 24.1.2002, pag. 37.

(5)   GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.

(6)   GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

(7)   GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

(8)   GU L 330 del 14.12.2011, pag. 19.

(9)   GU L 341 del 23.12.2010, pag. 1.

(10)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Contingente tariffario per il 2013 applicabile all’importazione nell’Unione europea di merci originarie della Norvegia

N. d’ordine

Codice NC

Descrizione del prodotto

Volume del contingente annuale per il 2011

Aliquota del dazio applicabile entro i limiti del contingente

Aliquota del dazio applicabile a quantità superiori al volume del contingente

09.0709

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

17 303 000  litri

Esenzione

0,047 EUR/litro

ex 2202 90 10

Altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)


21.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1086/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

38,5

MA

46,1

MK

32,3

TR

69,6

ZZ

46,6

0707 00 05

AL

57,9

EG

209,3

MK

42,0

TR

135,7

ZZ

111,2

0709 93 10

MA

139,0

TR

106,6

ZZ

122,8

0805 20 10

MA

101,2

ZA

144,8

ZZ

123,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

65,5

HR

39,9

TR

80,6

ZA

193,6

ZZ

94,9

0805 50 10

TR

86,7

ZA

65,4

ZZ

76,1

0808 10 80

CA

156,2

CL

151,2

CN

79,8

MK

36,9

NZ

162,5

US

192,3

ZA

121,9

ZZ

128,7

0808 30 90

CN

46,9

TR

106,9

ZZ

76,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


21.11.2012   

IT

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L 322/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1087/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2012/13 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 263 del 28.9.2012, pag. 37.

(4)   GU L 290 del 20.10.2012, pag. 12.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 21 novembre 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10  (1)

36,41

0,23

1701 12 90  (1)

36,41

3,68

1701 13 10  (1)

36,41

0,36

1701 13 90  (1)

36,41

3,98

1701 14 10  (1)

36,41

0,36

1701 14 90  (1)

36,41

3,98

1701 91 00  (2)

42,42

4,74

1701 99 10  (2)

42,42

1,61

1701 99 90  (2)

42,42

1,61

1702 90 95  (3)

0,42

0,27


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.