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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.321.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2012/708/UE |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 1083/2012 della Commissione, del 19 novembre 2012, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione ( 1 ) |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2012/36/UE della Commissione, del 19 novembre 2012, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2012/709/Euratom |
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2012/710/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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20.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO
del 15 ottobre 2010
concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro
(2012/708/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 7, e paragrafo 8, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea e degli Stati membri, un accordo sullo spazio aereo comune con la Georgia (in prosieguo l’«accordo») conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati. |
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(2) |
L’accordo è stato siglato il 5 marzo 2010. |
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(3) |
È opportuno che l’accordo negoziato dalla Commissione sia firmato e applicato in via provvisoria dall’Unione e dagli Stati membri, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. |
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(4) |
È necessario fissare le opportune procedure per decidere, se opportuno, le modalità per mettere fine all’applicazione in via provvisoria dell’accordo. È inoltre necessario stabilire le procedure adeguate per la partecipazione dell’Unione e degli Stati membri al Comitato misto istituito a norma dell’articolo 22 dell’accordo e alle procedure di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 23 dell’accordo, nonché per l’attuazione di determinate disposizioni dell’accordo relative alla sicurezza, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Firma
1. La firma dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro (in prosieguo l’«accordo») è approvata a nome dell’Unione, fatta salva una decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo (1).
2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione.
Articolo 2
Applicazione in via provvisoria
In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dall’Unione e dagli Stati membri, conformemente alle loro procedure interne e/o alla legislazione nazionale applicabile, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell’ultima nota mediante la quale le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie per l’applicazione provvisoria dell’accordo.
Articolo 3
Comitato misto
1. L’Unione europea e gli Stati membri sono rappresentati nel Comitato misto istituito a norma dell’articolo 22 dell’accordo da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri.
2. La posizione che l’Unione europea e gli Stati membri devono adottare nell’ambito del Comitato misto in relazione alle modifiche agli allegati III e IV dell’accordo in conformità dell’articolo 26, paragrafo 2, dell’accordo medesimo e su materie di competenza esclusiva dell’UE che non richiedono l’adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita dalla Commissione previa notifica preliminare al Consiglio e agli Stati membri.
3. Per quanto riguarda le decisioni del Comitato misto che rientrano nell’ambito di competenza dell’UE, la posizione che l’Unione europea e gli Stati membri devono adottare viene decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, salvo nei casi in cui le procedure di voto applicabili stabilite dai trattati UE non dispongano altrimenti.
4. Per quanto riguarda le decisioni del Comitato misto che rientrano nell’ambito di competenza degli Stati membri, la posizione dell’Unione europea e degli Stati membri è adottata dal Consiglio che delibera all’unanimità su una proposta della Commissione o degli Stati membri, salvo nei casi in cui uno Stato membro abbia informato il segretariato generale del Consiglio entro un mese dall’adozione di tale posizione di poter accettare la decisione adottata dal Comitato misto solo con il consenso dei suoi organi legislativi.
5. La posizione dell’Unione europea e degli Stati membri nell’ambito del Comitato misto è presentata dalla Commissione ad eccezione delle materie di competenza esclusiva degli Stati membri nel qual caso è presentata dal presidente del Consiglio o, se il Consiglio decide in tal senso, dalla Commissione.
Articolo 4
Composizione delle controversie
1. La Commissione rappresenta l’Unione e gli Stati membri nei procedimenti di composizione delle controversie di cui all’articolo 23 dell’accordo.
2. La decisione di sospendere l’applicazione dei vantaggi a norma dell’articolo 23 dell’accordo, è presa dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
3. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell’articolo 23 dell’accordo su materie di competenza della UE è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio.
Articolo 5
Comunicazioni alla Commissione
1. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale decisione, che intendono adottare a norma dell’articolo 5 dell’accordo, di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di una compagnia aerea della Georgia.
2. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell’articolo 14 (Sicurezza aerea) dell’accordo.
3. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell’articolo 15 (Protezione della navigazione aerea) dell’accordo.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2010
Per il Consiglio
Il presidente
E. SCHOUPPE
(1) Cfr. pag. 3
ACCORDO SULLO SPAZIO AEREO COMUNE
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro lato
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in prosieguo designati come gli «Stati membri», e
L’UNIONE EUROPEA,
da un lato, e
LA GEORGIA in prosieguo denominata «Georgia»,
dall’altro lato,
PRESO ATTO che il 22 aprile 1996 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro;
DESIDERANDO costituire uno spazio aereo comune (Common Aviation Area — CAA) basato sull’accesso reciproco ai mercati del trasporto aereo delle parti, con pari condizioni di concorrenza e rispetto delle stesse norme — comprese quelle relative alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all’ambiente;
DESIDERANDO ampliare le opportunità del trasporto aereo, anche tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo capaci di soddisfare l’esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati;
RICONOSCENDO l’importanza del trasporto aereo per la promozione degli scambi commerciali, del turismo e degli investimenti;
PRENDENDO ATTO della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
CONCORDANDO sul fatto che è opportuno fondare le norme dello spazio aereo comune sulla pertinente legislazione in vigore nell’Unione europea, come stabilito nell’allegato III del presente accordo;
RICONOSCENDO che il rispetto integrale delle norme dello spazio aereo comune consente alle parti di coglierne tutti i benefici, compresa l’apertura dell’accesso ai mercati, e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le linee aeree, i lavoratori di entrambe le parti;
RICONOSCENDO che la creazione dello spazio aereo comune e l’applicazione delle sue norme non possono essere realizzate senza l’adozione di accordi transnazionali, laddove necessario;
RICONOSCENDO l’importanza che riveste un’assistenza adeguata in questa prospettiva;
DESIDERANDO dar modo alle linee aeree di offrire ai passeggeri e vettori aerei prezzi e servizi competitivi in mercati aperti;
DESIDERANDO provvedere affinché tutti i settori dell’industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti delle linee aeree, beneficino di un accordo liberalizzato;
DESIDERANDO assicurare il più elevato livello di sicurezza nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile;
DESIDERANDO assicurare la parità di trattamento a tutti i vettori aerei e garantire loro eque e pari opportunità di fornire i servizi aerei di cui al presente accordo;
RICONOSCENDO che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra linee aeree e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo;
AFFERMANDO l’importanza della protezione dell’ambiente nello sviluppare e attuare la politica internazionale in materia di trasporto aereo e nel riconoscere i diritti degli Stati sovrani ad adottare misure adeguate a tal fine;
PRESO ATTO dell’importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla Convenzione per l’unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;
INTENZIONATI a dare ulteriore sviluppo al quadro normativo costituito dagli accordi esistenti allo scopo di aprire l’accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le linee aeree, i lavoratori e le comunità da entrambi i lati,
HANNO CONCLUSO IL SEGUENTE ACCORDO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo, e salvo disposizione contraria, i seguenti termini sono così definiti:
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1) |
«servizio concordato» e «rotta determinata», il trasporto aereo internazionale a norma dell’articolo 2 (Concessione di diritti) e dell’allegato I al presente accordo; |
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2) |
«accordo», il presente accordo, i suoi allegati e ogni loro emendamento; |
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3) |
«trasporto aereo», il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico contro remunerazione o locazione, che, a scanso di dubbi, include i trasporti aerei di linea e fuorilinea (charter) e un servizio integrale di trasporto merci; |
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4) |
«autorità competenti», gli organismi o enti pubblici responsabili per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente accordo; |
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5) |
«idoneità», indica se un vettore aereo è adatto a operare servizi aerei internazionali, in altre parole, se ha una capacità finanziaria soddisfacente e competenze appropriate in materia di gestione ed è disposto a conformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari e agli obblighi relativi alle operazioni di detti servizi; |
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6) |
«nazionalità», il fatto che un vettore aereo soddisfi le esigenze relative a aspetti quali la sua proprietà, il suo controllo effettivo e la propria sede principale di attività; |
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7) |
«convenzione», la convenzione sull’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, la quale include:
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8) |
«diritto della quinta libertà», il diritto o il privilegio concesso da uno stato («Stato concedente») ai vettori aerei di un altro Stato («Stato concessionario») di fornire servizi di trasporto aerei internazionali tra il territorio dello Stato concedente e il territorio di uno Stato terzo, a condizione che questi servizi abbiano come punto di partenza o di destinazione il territorio dello Stato concessionario; |
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9) |
«costo totale», il costo della prestazione del servizio maggiorato di un margine ragionevole per le spese generali amministrative e gli eventuali oneri destinati a rispecchiare i costi ambientali e applicati senza distinzione di nazionalità; |
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10) |
«trasporto aereo internazionale», il trasporto aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di più di uno Stato; |
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11) |
«accordo ECAA», l’accordo multilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d’Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l’amministrazione ad interim nel Kosovo (1), sull’istituzione di uno Spazio aereo comune europeo; |
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12) |
«paese Euromed», ogni paese mediterraneo partecipante alla politica europea di vicinato (cioè, alla data della firma dell’accordo, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Giordania, Israele, il territorio palestinese, Siria e Turchia); |
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13) |
«cittadini nazionali», qualsiasi persona fisica o giuridica avente nazionalità georgiana per la parte georgiana, o la nazionalità di uno Stato membro per la parte europea, se e in quanto, nel caso di una persona giuridica, essa è sempre effettivamente controllata, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, da persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità georgiana per la parte georgiana, o da persone fisiche o giuridiche aventi la nazionalità di uno Stato membro o di uno dei paesi terzi identificati nell’allegato IV, per la parte europea; |
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14) |
«licenze di esercizio», nel caso dell’Unione europea e dei suoi Stati membri le licenze di esercizio e tutti gli altri documenti o certificati pertinenti rilasciato ai sensi della legislazione UE in vigore, e, nel caso della Georgia, le licenze, i certificati o i permessi rilasciati ai sensi della legislazione georgiana in vigore; |
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15) |
«parti», da un lato l’Unione europea o gli Stati membri, ovvero l’Unione europea e i suoi Stati membri, nell’ambito delle rispettive competenze (la parte europea), e dall’altro lato la Georgia (la parte georgiana); |
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16) |
«prezzo»,
Questa definizione comprende, laddove applicabile, il trasporto di superficie connesso alle operazioni di trasporto aereo internazionale e le condizioni ad esso applicabili. |
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17) |
«principale centro di attività», la sede principale o sociale di un vettore aereo comunitario nel territorio della parte in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo, compresa la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, del vettore aereo; |
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18) |
«oneri di servizio pubblico», tutti gli oneri imposti ai vettori aerei esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su una determinata rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione e capacità minima cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. I vettori aerei possono essere indennizzati dalla parte interessata per l’adempimento degli oneri di servizio pubblico; |
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19) |
«sovvenzioni», qualsiasi contributo finanziario concesso dalle autorità o da un organismo regionale od altro organismo pubblico, ossia quando:
e viene in tal modo conferito un vantaggio; |
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20) |
«SESAR», l’attuazione tecnica del Cielo unico europeo, che coordina e sincronizza la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione delle nuove generazioni dei sistemi di gestione del traffico aereo; |
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21) |
«territorio», nel caso della Georgia le aree territoriali e le acque territoriali ad esse adiacenti sotto la sua sovranità, influenza, protezione o mandato e, nel caso dell’Unione europea, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale ai quali si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alle condizioni sancite da tali trattati e da ogni strumento che dovesse succedere agli stessi. Resta inteso che l’applicazione del presente accordo all’aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; per l’aeroporto di Gibilterra resta inoltre sospesa l’applicazione delle misure UE in materia di liberalizzazione del trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione ministeriale sull’aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006; |
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22) |
«onere di uso», un onere imposto alle compagnie aeree a fronte della fornitura di infrastrutture o servizi aeroportuali, infrastrutture o servizi ambientali aeroportuali, infrastrutture per la navigazione aerea o per la sicurezza dell’aviazione, ivi compresi i servizi e le infrastrutture connesse. |
TITOLO I
DISPOSIZIONI ECONOMICHE
Articolo 2
Concessione di diritti
1. Ciascuna parte concede all’altra parte, in conformità dell’allegato I e dell’allegato II, i seguenti diritti per l’effettuazione di servizi di trasporto aereo internazionale da parte dei vettori dell’altra parte:
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a) |
il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi; |
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b) |
il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell’ambito di un trasporto aereo (per scopi non di traffico); |
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c) |
nell’effettuare un servizio concordato su una rotta specificata, il diritto di effettuare scali sul suo territorio al fine di caricare e scaricare il traffico internazionale di passeggeri, merci e/o posta, separatamente o in combinazione; e |
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d) |
gli altri diritti specificati nel presente accordo. |
2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da conferire:
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a) |
alla Georgia il diritto di imbarcare, nel territorio di qualsiasi Stato membro, passeggeri, bagaglio, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio di tale Stato membro; |
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b) |
all’Unione europea il diritto di caricare, nel territorio della Georgia passeggeri, bagagli, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio della Georgia. |
Articolo 3
Autorizzazione
1. Una volta ricevute da un vettore aereo di una delle parti contraenti le domande per le autorizzazioni di esercizio, le competenti autorità dell’altra parte concedono le opportune autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
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a) |
per un vettore della Georgia:
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b) |
per un vettore dell’Unione europea:
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c) |
il vettore aereo risponda alle condizioni di cui alle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate dall’autorità competente in materia di operazioni di trasporto aereo; e |
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d) |
vengano osservate e fatte osservare le disposizioni di cui all’articolo 14 (Sicurezza dell’aviazione) ed all’articolo 15 (Protezione dell’aviazione) del presente accordo. |
Articolo 4
Riconoscimento reciproco di dichiarazioni regolamentari relative all’idoneità, alla proprietà e al controllo della compagnia aerea
Una volta ricevuta una domanda di autorizzazione da un vettore aereo di una delle parti, le autorità competenti dell’altra parte riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell’idoneità e/o della cittadinanza adottate dalle autorità competenti della prima parte in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti alle successive lettere a) e b):
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a) |
se, una volta ricevuta una domanda di autorizzazione da un vettore aereo, o dopo la concessione di tale autorizzazione, le autorità competenti della parte ricevente hanno motivi specifici per ritenere che, nonostante la determinazione effettuata dalle autorità competenti dell’altra parte, non siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 3 (Autorizzazione) del presente accordo per la concessione degli opportuni permessi o autorizzazioni, devono prontamente informarne tali autorità, suffragando in modo plausibile la loro posizione. In tale caso ciascuna parte può chiedere l’avvio di consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle pertinenti autorità competenti, e/o domandare ulteriori informazioni in relazione al problema di cui trattasi. Tali richieste devono essere soddisfatte nei tempi più brevi praticabili. Qualora non si pervenga a una soluzione, ciascuna parte può sottoporre la questione all’esame del Comitato misto istituito a norma dell’articolo 22 (Comitato misto) del presente accordo. |
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b) |
il presente articolo non si riferisce al riconoscimento delle determinazioni in relazione a:
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Articolo 5
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni
1. Le autorità competenti di ciascuna parte hanno il diritto di rifiutare, revocare, sospendere o limitare l’autorizzazione di esercizio o sospendere o limitare in altro modo l’esercizio di un vettore aereo appartenente all’altra parte qualora:
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a) |
per un vettore della Georgia:
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b) |
per un vettore dell’Unione europea:
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c) |
il vettore aereo non abbia ottemperato alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui all’articolo 7 (Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari) del presente accordo; oppure |
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d) |
non vengano osservate e fatte osservare le disposizioni di cui all’articolo 14 (Sicurezza) ed all’articolo 15 (Protezione) del presente accordo; oppure |
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e) |
una parte abbia dichiarato, conformemente all’articolo 8 (Condizioni di concorrenza) del presente accordo che non sono soddisfatte le condizioni di concorrenza. |
2. Fatte salve le misure immediate che risultino indispensabili per impedire nuove violazioni delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) o d) del presente articolo, i diritti conferiti dal presente articolo possono essere esercitati solamente previa consultazione con le competenti autorità dell’altra parte.
3. Nessuna delle parti fa uso dei diritti ad esse conferiti dal presente articolo di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di uno o più vettori aerei delle parti sulla base del fatto che la proprietà della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di detto vettore aereo sono detenuti da una o più parti del ECAA o dai loro cittadini, nella misura in cui detta parte o dette parti dell’ECAA offrano la reciprocità di trattamento.
Articolo 6
Investimenti
Fatto salvo il rispetto dell’articolo 3 (Autorizzazione) e dell’articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni) del presente accordo, la proprietà della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di un vettore aereo della Georgia da parte di uno Stato membro o dei loro cittadini, o di un vettore aereo dell’Unione europea da parte della Georgia o dei suoi cittadini, sono autorizzate sulla base di una decisione preventiva del Comitato misto istituito dal presente accordo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2 (Comitato misto) del presente accordo.
Tale decisione precisa le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti contraenti. Le disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 8, (Comitato misto) del presente accordo non si applicano a questo tipo di decisioni.
Articolo 7
Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari
1. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di una parte che disciplinano sul suo territorio l’ingresso o l’uscita di vettori di trasporto aereo o le operazioni di volo e la navigazione degli aeromobili dovranno essere osservate dai vettori dell’altra parte all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio della prima parte.
2. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo territorio l’ammissione o la partenza di passeggeri, equipaggi o merci degli aeromobili [quali i regolamenti riguardanti l’ingresso, lo sdoganamento, l’immigrazione, i passaporti, la materia doganale e le misure sanitarie (quarantena) o, nel caso della posta, i regolamenti postali] devono essere osservate da, o per conto di, tali passeggeri, equipaggi o merci delle compagnie aeree dell’altra parte all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio della prima parte.
Articolo 8
Condizioni di concorrenza
1. Le parti individuano come loro obiettivo comune la creazione di un ambiente equo e concorrenziale per la fornitura dei servizi aerei. Le parti riconoscono che i vettori aerei generalmente adottano prassi genuinamente concorrenziali quando operano su base interamente commerciale e non sono sovvenzionate.
2. Nell’ambito di applicazione del presente accordo e fatte salve eventuali disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione in ragione della nazionalità.
3. Gli aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese nella prestazione di servizi di trasporto aereo sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra le parti nel settore dell’aviazione.
4. Qualsiasi pratica contraria al presente articolo è valutata sulla base dei criteri che derivano dall’applicazione delle norme in materia di concorrenza applicabili nell’Unione europea, in particolare quelle dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni dell’Unione europea.
5. Se una parte rileva che nel territorio dell’altra parte esistono condizioni, in particolare dovute a un finanziamento, che potrebbero nuocere a un ambiente equo e concorrenziale dei suoi vettori, può trasmettere le proprie osservazioni all’altra parte. Può inoltre chiedere che si riunisca il Comitato misto, come previsto all’articolo 22 dell’accordo (Comitato misto). Entro 30 giorni dal ricevimento di una domanda in tal senso, iniziano le consultazioni. Il mancato raggiungimento di un accordo soddisfacente entro 30 giorni dall’inizio delle consultazioni costituisce un motivo per la parte che ne ha fatto richiesta per rifiutare, ritirare, revocare, sospendere o imporre condizioni adeguate sulle autorizzazioni del vettore aereo /dei vettori aerei coinvolti, nel rispetto dell’articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni) del presente accordo.
6. I provvedimentit adottati ai sensi del paragrafo 5 di cui sopra devono essere adeguati, proporzionati e limitati allo stretto necessario, per quanto riguarda la loro portata e la loro durata. Essi devono essere esclusivamente diretti al vettore aereo o ai vettori aerei che beneficiano del finanziamento o delle condizioni di cui al presente articolo e non pregiudicano il diritto di qualsiasi parte di intervenire ai sensi dell’articolo 24 (Misure di salvaguardia) del presente accordo.
7. Ciascuna parte, previa notifica all’altra parte, può prendere contatto con i soggetti responsabili dell’altra parte, ivi comprese le amministrazioni statali, regionali e locali, per discutere di aspetti attinenti al presente articolo.
8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti in materia di oneri di servizio pubblico nei territori delle parti.
Articolo 9
Opportunità commerciali
1. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di aprire uffici sul territorio dell’altra parte ai fini della promozione e della vendita di trasporto aereo e di attività connesse.
2. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto, in conformità con le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dell’altra parte che disciplinano l’ingresso, la residenza e l’impiego di manodopera, di inviare e di mantenere sul territorio dell’altra parte personale dirigente, addetto alle vendite, tecnico, operativo o altro personale specialistico necessario per le esigenze della fornitura del trasporto aereo.
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3. |
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4. I vettori aerei di ciascuna parte possono provvedere direttamente alla vendita dei servizi del trasporto aereo nel territorio dell’altra parte e/o, a loro discrezione, tramite agenti o altri intermediari da essa nominati o tramite Internet. Ciascun vettore aereo ha il diritto di vendere tali servizi di trasporto e chiunque è libero di acquistarli, nella valuta locale o in una valuta liberamente convertibile nell’osservanza della regolamentazione valutaria ivi vigente.
5. Ciascun vettore aereo ha diritto di convertire e trasferire dal territorio dell’altra parte al proprio territorio nazionale e, salvo che ciò contrasti con le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di applicazione generale, al paese o ai paesi di sua scelta, a richiesta, i redditi locali. La conversione e la rimessa di tali somme sono consentite prontamente senza restrizioni né imposizioni fiscali, al tasso di cambio applicabile alle transazioni ed alle rimesse correnti alla data in cui il vettore presenta la prima domanda di rimessa.
6. I vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzati a pagare nella valuta locale, nel territorio dell’altra parte, le spese ivi occasionate, compreso l’acquisto di carburante. A loro discrezione, i vettori aerei di ciascuna parte possono pagare dette spese nel territorio dell’altra parte in valuta liberamente convertibile, nell’osservanza della regolamentazione valutaria ivi vigente.
7. Nella prestazione o nell’offerta dei servizi contemplati dal presente accordo, i vettori aerei di una parte possono stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, segnatamente accordi di blocked-space o di code-sharing, con uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
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a) |
uno o più vettori aerei delle parti; e |
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b) |
uno o più vettori aerei di un paese terzo; e |
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c) |
qualsiasi vettore che presti servizio di trasporto di superficie, su terra o per via marittima, |
a condizione che: i) tutti i soggetti che partecipano a tali accordi dispongano dell’abilitazione all’esercizio delle rotte soggiacenti; e ii) gli accordi soddisfino le condizioni in materia di sicurezza e di concorrenza normalmente applicate ad accordi di tal genere. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri venduto per mezzo di code-sharing, l’acquirente è informato al punto di vendita, o in ogni caso prima di salire a bordo, in merito all’identità del prestatore del servizio di trasporto che gestisce i singoli segmenti del servizio.
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8. |
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9. |
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10. I vettori aerei di ciascuna parte hanno diritto a stipulare accordi di affiliazione commerciale (franchising) o di impiego del marchio (branding) con società, compresi i vettori aerei, dell’altra parte o di un paese terzo, purché dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate di norma dalle parti a siffatti accordi, in particolare quelle che richiedono la divulgazione dell’identità del vettore aereo che opera il servizio.
Articolo 10
Diritti doganali e fiscalità
1. All’arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per il trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell’altra parte, le dotazioni normali, di bordo e di terra, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio (compresi i motori), le provviste di bordo (compresi, a titolo di esempio, viveri, bevande, bevande alcoliche, tabacco ed altri prodotti destinati alla vendita o al consumo dei passeggeri, in quantità limitate, durante il volo), nonché altri articoli destinati o utilizzati esclusivamente durante l’operazione o la manutenzione dell’aeromobile utilizzato nel trasporto aereo internazionale sono esenti, sulla base della reciprocità, ai sensi della legislazione applicabile in materia, da tutte le restrizioni alle importazioni, imposte sulla proprietà e sul capitale, dazi doganali, accise, diritti ed oneri analoghi che sono: a) imposti dalle autorità nazionali o dalla Comunità europea; e b) non sono basati sul costo dei servizi forniti, purché dette attrezzature e provviste rimangano a bordo dell’aeromobile.
2. Sulla base della reciprocità, ai sensi della legislazione applicabile in materia, sono parimenti esenti dalle imposte, tasse, dazi, diritti e oneri di cui al paragrafo 1, ad eccezione degli oneri corrispondenti al costo dei servizi prestati:
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a) |
le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una parte e imbarcate, in quantità ragionevoli, per l’uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell’altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; |
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b) |
attrezzature di terra e parti di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte per la manutenzione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell’altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale; |
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c) |
carburante, lubrificanti e materiale tecnico di consumo introdotto o fornito nel territorio di una parte per essere utilizzato nell’aeromobile di un vettore aereo dell’altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale, anche quando tali forniture sono destinate a essere utilizzate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; |
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d) |
stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte, introdotte o fornite nel territorio di una parte e prese a bordo per l’uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell’altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali articoli sono destinati ad essere usati su un tratto della rotta sopra il territorio suddetto; e |
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e) |
apparecchiature per la sicurezza e la protezione dei passeggeri, da utilizzarsi negli aeroporti o nei terminali cargo. |
3. Fatta salva qualsivoglia disposizione contraria, nessuna disposizione di cui al presente accordo vieta a una parte di applicare su base non discriminatoria, imposte, diritti, tasse o oneri sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo che opera un collegamento tra due punti situati sul suo territorio.
4. Le dotazioni, provviste e forniture di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere assoggettate alla supervisione o al controllo da parte delle autorità competenti e non essere trasferite senza corrispettivo delle relative tasse e dei diritti di dogana relativi.
5. Le esenzioni contemplate dal presente articolo si applicano parimenti ai casi in cui i vettori aerei di una parte abbiano negoziato con un altro vettore, al quale l’altra parte abbia concesso parimenti il beneficio di tali esenzioni, il prestito o il trasferimento degli articoli specificati nei paragrafi 1 e 2 nel territorio dell’altra parte.
6. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti contraenti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio nel quale è permesso l’imbarco o lo sbarco.
7. Bagagli e merci in transito diretto sul territorio di una parte sono esenti da imposte, diritti di dogana, tasse e altri oneri comparabili che non sono calcolati in funzione del costo delle prestazioni fornite.
8. Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali e le forniture normalmente presenti a bordo dell’aeromobile utilizzato da un vettore aereo di una parte, possono essere scaricati sul territorio dell’altra parte solo con l’approvazione delle autorità doganali di tale parte. In questo caso può essere chiesto che essi siano soggetti alla supervisione di tali autorità fino al momento in cui sono riesportati o altrimenti ceduti in conformità con la normativa doganale.
9. La stipula del presente accordo non interesserà l’ambito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), con l’eccezione dell’imposta sul valore aggiunto per le importazioni di beni. Il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni delle convenzioni in vigore tra uno Stato membro e la Georgia per evitare la doppia tassazione del reddito e del capitale.
Articolo 11
Oneri per l’utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea
1. Ciascuna parte garantisce che gli oneri di uso eventualmente imposti dalle autorità o enti competenti della riscossione ai vettori aerei dell’altra parte per l’utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e dei servizi per la sicurezza della navigazione aerea siano adeguati, ragionevoli, non ingiustamente discriminatori e equamente ripartiti tra le varie categorie di utenti. Gli oneri di cui trattasi possono riflettere, ma non eccedere, il costo totale sostenuto dalle competenti autorità o enti per garantire le adeguate infrastrutture e servizi aeroportuali e di sicurezza dell’aviazione all’interno dell’aeroporto o del sistema aeroportuale. Tali oneri possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso è soggetto al pagamento di oneri sono offerti secondo criteri di efficienza ed economia. In ogni caso, tali oneri sono applicati ai vettori aerei dell’altra parte secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo nel momento in cui tali oneri sono stabiliti.
2. Ciascuna parte richiede consultazioni tra le autorità o gli enti competenti per la riscossione degli oneri sul proprio territorio e le compagnie aeree, o gli organismi di rappresentanza di queste ultime, che utilizzano le infrastrutture e i servizi e assicura che le autorità o gli enti competenti per la riscossione e le compagnie aeree, o gli organismi di rappresentanza di queste ultime, si scambino reciprocamente le informazioni che risultino necessarie ai fini di un riesame adeguato della congruità di tali oneri, conformemente ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2. Ciascuna parte assicura che le autorità o gli enti competenti per la riscossione degli oneri comunichino agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di variazione degli oneri di uso, onde consentire alle autorità di prendere in considerazione le osservazioni formulate dagli utenti prima che le modifiche entrino in vigore.
3. Nei procedimenti di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 23 (Risoluzione delle controversie e arbitrato) del presente accordo nessuna parte sarà reputata in situazione di inadempimento del presente articolo tranne quando:
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a) |
non abbia proceduto, entro tempi ragionevoli, ad un riesame dell’onere di uso o prassi oggetto di reclamo da parte dell’altra parte; oppure |
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b) |
in esito a tale riesame, non abbia preso tutte le iniziative in suo potere per correggere un onere o una prassi che risulti in contrasto con le disposizioni del presente articolo. |
Articolo 12
Fissazione dei prezzi
1. Le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e equa concorrenza.
2. Le parti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati.
3. Le autorità competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali, tra l’altro, il carattere iniquo, irragionevole, discriminatorio o sovvenzionato dei prezzi.
Articolo 13
Statistiche
1. Ciascuna parte fornisce all’altra parte le statistiche richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta, altre informazioni statistiche disponibili che possano ragionevolmente essere richieste per esaminare l’andamento dei servizi aerei.
2. Le parti cooperano nell’ambito del Comitato misto di cui all’articolo 22 (Comitato misto) del presente accordo per facilitare il reciproco scambio di informazioni statistiche allo scopo di monitorare l’andamento dei servizi aerei ai sensi del presente accordo.
TITOLO II
COOPERAZIONE NORMATIVA
Articolo 14
Sicurezza aerea
1. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’allegato II del presente accordo, le parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea specificata nell’allegato III, parte C, del presente accordo, alle condizioni fissate di seguito.
2. Le parti cooperano per garantire l’applicazione da parte della Georgia della legislazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, la Georgia parteciperà in veste di osservatore ai lavori dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
3. Le parti dispongono affinché gli aeromobili registrati in una parte e sospettati di inadempimento delle norme internazionali in materia di sicurezza aerea stabilite a norma della Convenzione, che atterrano in aeroporti aperti al traffico aereo internazionale nel territorio dell’altra parte, siano soggetti ad ispezioni a terra da parte delle competenti autorità di tale altra parte, sia a bordo dell’aeromobile che intorno ad esso, intese a controllare tanto la validità dei documenti relativi all’aeromobile e all’equipaggio quanto lo stato apparente dell’aeromobile e delle sue apparecchiature.
4. Le autorità competenti di una parte possono chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni in merito alle norme di sicurezza osservate dall’altra parte.
5. Le autorità competenti di una parte adottano tutte le misure opportune e immediate qualora accertino che un aeromobile, un prodotto o un’operazione possono:
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a) |
non soddisfare le norme minime stabilite in conformità della Convenzione o della normativa specificata nell’allegato III, parte C, del presente accordo, secondo il caso; |
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b) |
dare adito a gravi preoccupazioni, a seguito di un’ispezione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in merito alla non conformità dell’aeromobile o del funzionamento dell’aeromobile con le norme minime stabilite in conformità della Convenzione o della normativa specificata nell’allegato III, parte C, del presente accordo, secondo il caso; o |
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c) |
dare adito a gravi preoccupazioni in merito all’assenza di un’effettiva manutenzione e gestione delle norme minime stabilite in conformità della Convenzione o della normativa specificata all’allegato III, parte C, del presente accordo, secondo il caso. |
6. Nei casi in cui intervengono a norma del paragrafo 5, le autorità competenti di una parte ne informano sollecitamente le autorità competenti dell’altra parte, giustificando la propria iniziativa.
7. Qualora le misure adottate in applicazione del paragrafo 5 del presente articolo non vengano sospese anche se è venuta a mancare la base per la loro adozione, l’una o l’altra delle parti può adire il Comitato misto.
Articolo 15
Protezione della navigazione aerea
1. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’allegato II del presente accordo, le parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea dell’Unione europea specificata nell’allegato III, parte D, del presente accordo, alle condizioni fissate di seguito.
2. La Georgia può essere oggetto di un’ispezione da parte della Commissione europea conformemente alla legislazione dell’Unione europea applicabile in materia di protezione della navigazione aerea di cui all’allegato III del presente accordo. Le parti stabiliscono il meccanismo necessario per lo scambio di informazioni sui risultati di tali ispezioni di sicurezza.
3. Essendo le garanzie di protezione degli aeromobili civili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi un presupposto indispensabile del funzionamento dei servizi aerei internazionali, le parti riaffermano il reciproco obbligo di tutelare la sicurezza dell’aviazione civile nei confronti di atti di interferenza illecita, in particolare gli obblighi nel quadro della Convenzione di Chicago, della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la soppressione del sequestro illegale di aeromobili, firmata a L’Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la soppressione degli atti illeciti commessi contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del Protocollo per la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ed in fogli ai fini del rilevamento, firmata a Montreal il 1o marzo 1991, se e in quanto entrambe le parti contraenti sono parti contraenti di tali convenzioni nonché di tutte le altre convenzioni e protocolli relativi alla sicurezza dell’aviazione civile di cui sono firmatarie entrambe le parti.
4. Le parti si forniscono reciprocamente, a richiesta, tutta l’assistenza necessaria per contrastare tutte le minacce alla sicurezza dell’aviazione civile, compresa la prevenzione del sequestro illegale di aeromobili civili o di altri atti illeciti contro la sicurezza di tali aeromobili, i loro passeggeri e i loro equipaggi, gli aeroporti e le installazioni di navigazione aerea.
5. Nelle loro reciproche relazioni le parti contraenti agiscono in conformità con le norme per la protezione del trasporto aereo e, se e in quanto da loro applicate, con le pratiche raccomandate dall’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO) e allegate alla Convenzione di Chicago, se e in quanto tali misure di sicurezza sono applicabili alle parti. Esse prescrivono che gli operatori degli aeromobili figuranti nel loro registro, gli operatori di aeromobili che hanno la sede di attività principale o la residenza permanente nel loro territorio e gli operatori di aeroporti situati sul loro territorio agiscano in conformità con le suddette disposizioni in materia di sicurezza dell’aviazione.
6. Entrambe le parti dispongono affinché, nel loro rispettivo territorio, vengano prese misure efficaci per proteggere gli aeromobili, sottoporre al vaglio di sicurezza i passeggeri e i loro effetti personali ed effettuare adeguati controlli sull’equipaggio, sulle merci trasportate (compresi i bagagli nella stiva) e sulle provviste a bordo prima e durante l’imbarco o il carico, e che tali misure vengano adattate in funzione del crescere della minaccia. Ciascuna parte conviene che i suoi vettori aerei possano essere tenuti ad osservare le disposizioni in materia di protezione dell’aviazione civile di cui al paragrafo 5 del presente articolo richieste dall’altra parte, all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio dell’altra parte.
7. Ciascuna parte inoltre prende favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente dall’altra parte di adottare ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte ad una minaccia specifica. Tranne quando ciò non sia ragionevolmente possibile in una situazione di emergenza, ciascuna parte informa l’altra parte in anticipo delle eventuali misure speciali di sicurezza che intende adottare e che potrebbero avere un impatto operativo o finanziario significativo sui servizi di trasporto aereo forniti nell’ambito del presente accordo. Ciascuna parte può richiedere la convocazione del Comitato misto per discutere tali misure di sicurezza, come previsto all’articolo 22 (Comitato misto) del presente accordo.
8. Quando si verifica un sequestro illegale di un aeromobile o una minaccia di sequestro o altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio, dell’aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni di aeronavigazione, le parti contraenti si assistono reciprocamente agevolando le comunicazioni e l’adozione di provvedimenti appropriati finalizzati a porre rapidamente e sicuramente termine a tale incidente o minaccia di incidente.
9. Ciascuna parte adotta tutte le misure che ritiene praticabili per garantire che un aeromobile oggetto di un sequestro illegale o di altri atti di interferenza illecita e che si trova a terra sul suo territorio sia trattenuto a terra, a meno che la sua partenza sia resa necessaria dall’imperativo assoluto di proteggere vite umane. Qualora applicabili, dette misure sono adottate sulla base di reciproche consultazioni.
10. Se una parte ha ragionevoli motivi per ritenere che l’altra parte abbia disatteso le disposizioni in tema di protezione della navigazione aerea previste dal presente articolo, le sue autorità competenti possono chiedere di intavolare consultazioni immediate con le autorità competenti dell’altra parte.
11. Fatto salvo il disposto dell’articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni) del presente accordo, se entro quindici (15) giorni dalla data di richiesta non si perviene ad un accordo soddisfacente la parte richiedente è legittimata a ritirare, revocare, limitare o imporre il rispetto di determinate condizioni per l’autorizzazione all’esercizio di uno o più aeromobili dell’altra parte.
12. In caso di minaccia immediata e straordinaria le parti contraenti hanno facoltà di prendere provvedimenti urgenti prima della scadenza del termine di quindici (15) giorni.
13. Qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 11 del presente articolo è sospesa una volta che l’altra parte si sia conformata al disposto del presente articolo.
Articolo 16
Gestione del traffico aereo
1. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’allegato II del presente accordo, le parti si conformano alle disposizioni della legislazione sulla sicurezza aerea specificata nell’allegato III, parte B del presente accordo, alle condizioni fissate di seguito.
2. Le parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo al fine di estendere il «cielo unico europeo» alla Georgia, e rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l’efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, ottimizzare la capacità, ridurre al minimo i ritardi e migliorare l’efficienza ambientale. A tal fine la Georgia partecipa come osservatore ai lavori del comitato per il cielo unico a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo. Spetta al Comitato misto monitorare e agevolare la cooperazione nel settore della gestione del traffico aereo.
3. Al fine di facilitare l’applicazione della normativa sul cielo unico europeo nei rispettivi territori:
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a) |
la Georgia adotta le misure necessarie ad adeguare le sue strutture istituzionali di gestione del traffico aereo al cielo unico europeo, in particolare garantendo che gli appositi organismi nazionali di controllo siano indipendenti almeno a livello funzionale dai prestatori di servizi di navigazione aerea; e |
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b) |
l’Unione europea associa la Georgia alle pertinenti iniziative di carattere operativo nei settori dei servizi di navigazione aerea, spazio aereo e interoperabilità cui ha dato origine il cielo unico europeo, particolarmente coinvolgendo sin dalle fasi iniziali la Georgia nel lavoro di istituzione di blocchi funzionali di spazio aereo o istituendo un adeguato coordinamento sul SESAR. |
Articolo 17
Ambiente
1. Le parti riconoscono l’importanza della protezione dell’ambiente in sede di definizione e attuazione della politica dell’aviazione. Le parti riconoscono che è necessario adottare misure efficaci a livello mondiale, nazionale e/o locale per ridurre al minimo gli impatti dell’aviazione civile sull’ambiente.
2. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’allegato II del presente accordo, le parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di trasporto aereo specificata nell’allegato III, parte E, del presente accordo.
3. Le parti riconoscono l’importanza di cooperare, nell’ambito di discussioni multilaterali, per valutare gli effetti delle attività di trasporto aereo sull’ambiente e per garantire che le eventuali misure adottate per attenuare tali effetti siano pienamente coerenti con gli obiettivi del presente accordo.
4. Nessuna disposizione del presente accordo va interpretata come una limitazione della facoltà delle competenti autorità di una parte di adottare tutte le misure adeguate a prevenire o altrimenti affrontare il problema degli impatti ambientali del trasporto aereo, a condizione che tali misure siano conformi ai rispettivi diritti e obblighi previsti dal diritto internazionale e siano applicate senza distinzione di nazionalità.
Articolo 18
Protezione dei consumatori
Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’allegato II del presente accordo, le parti si conformano alle disposizioni della legislazione sulla sicurezza aerea specificata nell’allegato III, parte G, del presente accordo.
Articolo 19
Sistemi informatici di prenotazione
Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’allegato II del presente accordo, le parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di trasporto aereo di cui all’allegato III, parte H, del presente accordo.
Articolo 20
Aspetti sociali
Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’allegato II del presente accordo, le parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di trasporto aereo specificata nell’allegato III, parte F, del presente accordo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 21
Interpretazione e attuazione
1. Le parti del presente accordo adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.
2. Ciascuna parte è responsabile sul proprio territorio per la corretta attuazione del presente accordo e in particolare dei regolamenti e delle direttive in materia di trasporto aereo elencati nell’allegato III del presente accordo.
3. Ciascuna parte fornisce all’altra parte tutte le informazioni e le presta tutta l’assistenza necessaria in caso di indagini su eventuali infrazioni del presente accordo condotte dall’altra parte nell’ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dal presente accordo.
4. Quando le parti contraenti agiscono in virtù dei poteri loro conferiti dal presente accordo in questioni in cui l’altra parte abbia interesse e che riguardano le autorità o imprese dell’altra parte, le competenti autorità dell’altra parte devono essere pienamente informate e avere la possibilità di presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva.
5. Nella misura in cui le disposizioni del presente accordo e le disposizioni degli atti di cui all’allegato III del presente accordo siano identiche nella sostanza alle norme corrispondenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e agli atti adottati in applicazione di questi trattati, esse sono, ai fini della loro attuazione e applicazione, interpretate in conformità con le pertinenti sentenze e decisioni della Corte di giustizia e della Commissione europea.
Articolo 22
Il Comitato misto
1. È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti (in prosieguo «il Comitato misto»), responsabile dell’amministrazione e della corretta attuazione del presente accordo. A tal fine il comitato emana raccomandazioni ed adotta decisioni nei casi previsti dal presente accordo.
2. Le decisioni del Comitato misto sono adottate consensualmente e sono vincolanti per le parti. Le parti danno attuazione a tali decisioni conformemente alla propria normativa.
3. Il Comitato misto stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.
4. Il Comitato misto si riunisce in funzione delle esigenze. Ciascuna parte può chiedere la convocazione di una riunione.
5. Le parti possono inoltre chiedere che si tenga una riunione del Comitato misto allo scopo di risolvere questioni relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo. La riunione del comitato deve avere luogo il più presto possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, salvo se concordato diversamente dalle parti.
6. Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
7. Se a giudizio di una delle parti una decisione del Comitato misto non è stata correttamente applicata dall’altra parte, la prima parte può chiedere che la questione sia esaminata dal Comitato misto. Se il Comitato misto non può risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta, la parte che ne ha fatto richiesta può adottare opportune misure temporanee di salvaguardia a norma dell’articolo 24 (Misure di salvaguardia) del presente accordo.
8. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, se il Comitato misto non adotta una decisione entro sei mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la questione, le parti possono adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia a norma dell’articolo 24 (Misure di salvaguardia) del presente accordo.
9. Conformemente all’articolo 6 (Investimenti) del presente accordo, il Comitato misto esamina gli aspetti riguardanti gli investimenti bilaterali di partecipazione di maggioranza o le modifiche al controllo effettivo dei vettori aerei delle parti.
10. Il Comitato misto promuove la cooperazione mediante:
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a) |
la promozione di scambi a livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, anche nel settore della sicurezza e della protezione della navigazione aerea, nel settore ambientale, dell’infrastruttura aeronautica (comprese le fasce orarie), dell’ambiente concorrenziale e della protezione dei consumatori; |
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b) |
il riesame delle condizioni di mercato relative ai servizi aerei di cui al presente accordo; |
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c) |
l’esame periodico degli effetti sociali dell’accordo nel corso della sua attuazione, segnatamente nel settore dell’occupazione, e la messa a punto di risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelino legittime; |
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d) |
la valutazione di settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo dell’accordo, compresa la raccomandazione di modifiche da apportare all’accordo stesso; |
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e) |
la definizione consensuale di proposte, metodologie o documenti di natura procedurale direttamente correlati al funzionamento del presente accordo; |
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f) |
la valutazione e la messa a punto di interventi di assistenza tecnica nei settori interessati dal presente accordo; e |
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g) |
il rafforzamento della cooperazione nei pertinenti fori internazionali. |
Articolo 23
Risoluzione delle controversie e arbitrato
1. In caso di controversie in materia di interpretazione o applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a risolverle in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di Comitato misto, conformemente all’articolo 22, paragrafo 5, (Comitato misto) del presente accordo.
2. Ciascuna parte può sottoporre le eventuali controversie relative all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo, che non siano state risolte conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, a una commissione di arbitrato composta da tre membri, conformemente alla procedura illustrata di seguito:
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a) |
ciascuna parte designa un arbitro entro sessanta (60) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la notifica della richiesta di arbitrato da parte della commissione di arbitrato, inviata dall’altra parte attraverso i canali diplomatici; il terzo arbitro è designato dagli altri due arbitri entro altri sessanta (60) giorni. Se entro il periodo convenuto una delle parti non ha designato un arbitro, o se non è stato designato il terzo arbitro, ciascuna parte può chiedere al presidente del consiglio dell’ICAO di designare, a seconda del caso, uno o più arbitri; |
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b) |
il terzo arbitro designato alle condizioni previste alla lettera a) deve essere cittadino di un paese terzo e funge da presidente della commissione di arbitrato; |
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c) |
la commissione di arbitrato fissa di comune accordo le proprie norme procedurali; e |
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d) |
fatta salva la decisione finale della commissione di arbitrato, le spese iniziali dell’arbitrato sono equamente suddivise fra le parti. |
3. A richiesta di una delle parti la commissione di arbitrato, una volta costituita, può chiedere all’altra parte di attivare provvedimenti correttivi provvisori in attesa della decisione definitiva della commissione stessa.
4. Qualsiasi decisione, provvisoria o definitiva, del collegio arbitrale ha carattere vincolante per le parti.
5. Se una delle parti non agisce conformemente ad una decisione della commissione di arbitrato adottata ai sensi del presente articolo entro trenta (30) giorni dalla notifica della suddetta decisione, fino a quando persiste tale inosservanza l’altra parte può limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da lei concessi alla parte inadempiente nel quadro del presente accordo.
Articolo 24
Misure di salvaguardia
1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l’adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall’accordo, può adottare le misure di salvaguardia opportune. Le misure di salvaguardia sono limitate, in campo d’applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l’equilibrio del presente accordo. Sono ritenute prioritarie le misure che meno ostacolano il funzionamento del presente accordo.
3. La parte che prospetta l’adozione di misure di salvaguardia, lo comunica senza indugio alle altre parti tramite il Comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.
4. Le parti contraenti avviano immediatamente consultazioni in seno al Comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile.
5. Fatto salvo l’articolo 3, lettera d) (Autorizzazione), l’articolo 5, lettera d) (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni), e gli articoli 14 (Sicurezza aerea) e 15 (Protezione della navigazione aerea) del presente accordo, la parte interessata non può adottare alcuna misura di salvaguardia per un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se la procedura di consultazione del paragrafo 4 non si è conclusa prima di tale scadenza.
6. La parte interessata notifica senza indugio le misure adottate al Comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.
7. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo è sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo.
Articolo 25
Relazioni con altri accordi
1. Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni in materia contenute negli accordi bilaterali vigenti fra la Georgia e gli Stati membri. È tuttavia autorizzato l’esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente accordo, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni tra gli Stati membri dell’Unione europea e i loro cittadini.
2. Le parti si consultano nell’ambito del Comitato misto, su richiesta di una delle due, sull’opportunità di una adesione della Georgia all’accordo ECAA.
3. Le parti, se diventano parti di un accordo multilaterale o approvano una decisione adottata dall’ICAO o da un’altra organizzazione internazionale che contempli materie disciplinate dal presente accordo, consultano il Comitato misto allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tener conto di tali sviluppi.
Articolo 26
Modifiche
1. Se una delle parti desidera modificare le disposizioni del presente accordo, invia una notifica in tal senso al Comitato misto.
2. Su proposta di una parte e conformemente al disposto del presente articolo, il Comitato misto può decidere di modificare gli allegati del presente accordo.
3. La modifica all’accordo entra in vigore una volta completate le rispettive procedure interne di ciascuna parte.
4. Fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente accordo, il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare unilateralmente la sua legislazione riguardante i trasporti aerei o un settore connesso citato nell’allegato III del presente accordo.
5. Se una delle parti ritiene di adottare nuove disposizioni legislative o di modificare quelle esistenti relative al trasporto aereo o a un settore connesso di cui all’allegato III del presente accordo, essa ne informa l’altra parte in funzione della necessità e della possibilità. A richiesta di una delle parti, si può procedere ad uno scambio di opinioni in seno al Comitato misto.
6. Ogni parte informa regolarmente e il più presto possibile l’altra parte dell’adozione di nuove disposizioni di legge o delle modifiche apportate alla sua legislazione vigente relativa al trasporto aereo o a un settore connesso di cui all’allegato III del presente accordo. Su richiesta di una qualsiasi delle parti il Comitato misto procede, entro sessanta (60) giorni a partire dalla data della richiesta, ad uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tali nuove disposizioni legislative o modifiche ai fini del regolare funzionamento del presente accordo.
7. Successivamente allo scambio di opinioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il Comitato misto:
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a) |
adotta una decisione che modifichi l’allegato III del presente accordo per recepire, eventualmente in base alla reciprocità, la nuova legislazione o la modifica considerata; |
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b) |
adotta una decisione che abbia come effetto di considerare le nuove disposizioni o le modifiche legislative in questione conformi al presente accordo; oppure |
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c) |
raccomanda eventuali altre misure, da adottarsi entro un periodo di tempo ragionevole, volte a salvaguardare il regolare funzionamento del presente accordo. |
Articolo 27
Scadenza
Ciascuna parte può in qualsiasi momento dare preavviso scritto, attraverso i canali diplomatici, all’altra parte di aver deciso di denunciare il presente accordo. Detto preavviso deve essere comunicato simultaneamente all’ICAO e al Segretariato delle Nazioni Unite. Il presente accordo cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell’Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che detto preavviso non venga ritirato di comune accordo prima della fine di tale periodo.
Articolo 28
Registrazione presso l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale e il Segretariato delle Nazioni Unite
Il presente accordo e tutte le modifiche sono registrate presso l’ICAO e presso il Segretariato delle Nazioni Unite.
Articolo 29
Applicazione provvisoria ed entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data dell’ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l’avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Ai fini di tale scambio, la Georgia consegna al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea la sua nota diplomatica diretta all’Unione europea e ai suoi Stati membri, e il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea consegna alla Georgia la nota diplomatica dell’Unione europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica dell’Unione europea e dei suoi Stati membri contiene la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l’avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo conformemente alle loro procedure interne o alla loro legislazione nazionale applicabile dal primo giorno del mese successivo alla data dell’ultima nota con la quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles il giorno due del mese di dicembre dell’anno duemiladieci in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ciascun testo facente ugualmente fede.
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage égalament la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā –
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għal Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Pentru România
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
(1) Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
ALLEGATO I
SERVIZI CONCORDATI E ROTTE SPECIFICATE
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1. |
Il presente allegato è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all’allegato II del presente accordo. |
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2. |
Ciascuna parte accorda ai vettori aerei dell’altra parte i diritti di fornire servizi aerei sulle rotte specificate di seguito:
|
|
3. |
I servizi operati ai sensi del paragrafo 2 del presente allegato hanno il punto di partenza o di destinazione nel territorio della Georgia, per i vettori aerei georgiani, e nel territorio dell’Unione europea per i vettori aerei dell’Unione europea. |
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4. |
I vettori aerei di entrambe le parti possono, su uno o su tutti i collegamenti, a loro discrezione:
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5. |
Ciascuna parte accorda a ciascun vettore aereo la facoltà di determinare la frequenza e la capacità del trasporto aereo internazionale che esso offre in base a considerazioni commerciali di mercato. Coerentemente con questo diritto, nessuna delle due parti contraenti limita in modo unilaterale il volume di traffico, la frequenza o la regolarità del servizio, oppure il tipo o i tipi di aeromobile usato dai vettori aerei dell’altra parte, tranne che per ragioni doganali, tecniche, operative, ambientali o connesse alla tutela della salute o in applicazione dell’articolo 8 (Condizioni di concorrenza) del presente accordo. |
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6. |
I vettori aerei di ciascuna parte possono servire, anche nell’ambito di accordi di code-sharing, qualsiasi punto ubicato in un paese terzo che non sia incluso nelle rotte specificate, purché non esercitino i diritti della quinta libertà. |
ALLEGATO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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1. |
L’esecuzione e l’attuazione da parte della Georgia di tutte le disposizioni della legislazione dell’Unione europea relative al trasporto aereo di cui all’allegato III del presente accordo, tranne la legislazione relativa alla sicurezza di cui alla parte D dell’allegato III al presente accordo, sono oggetto di una valutazione sotto la responsabilità dell’Unione europea che deve essere convalidata dal Comitato misto. Detta valutazione deve essere condotta, al più tardi, entro due anni dall’entrata in vigore dell’accordo. |
|
2. |
Fatte salve le disposizioni dell’allegato I del presente accordo, i servizi concordati e le rotte specificate del presente accordo non includono, fino al momento dell’adozione della decisione di cui al paragrafo 1 del presente allegato II all’accordo, il diritto di esercitare i diritti della quinta libertà, anche per i vettori aerei della Georgia tra i punti situati sul territorio dell’Unione europea.
Tuttavia, tutti i diritti di traffico della quinta libertà già concessi da uno degli accordi bilaterali fra la Georgia e gli Stati membri dell’Unione europea possono continuare a essere esercitati a condizione che non vi sia discriminazione in base alla nazionalità. |
|
3. |
L’attuazione della legislazione sulla sicurezza aerea da parte della Georgia è soggetta a valutazione sotto la responsabilità dell’Unione europea che è validata con decisione del Comitato misto. Detta valutazione è eseguita al più tardi entro i tre anni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento. Nel frattempo, la Georgia applica il doc. 30 della ECAC. |
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4. |
Alla fine del periodo transitorio, la parte confidenziale della legislazione in materia di sicurezza come disposto nell’allegato III, parte D del presente accordo è messa a disposizione dell’autorità competente della Georgia, su riserva di un accordo sullo scambio di informazioni sensibili in materia di sicurezza, in particolare di informazioni classificate dell’UE. |
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5. |
La transizione graduale della Georgia verso la completa applicazione della legislazione dell’Unione europea relativa al trasporto aereo di cui all’allegato III del presente accordo può essere oggetto di regolari valutazioni. Le valutazioni sono realizzate dalla Commissione europea in cooperazione con la Georgia. |
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6. |
Dalla data della decisione di cui al paragrafo 1 del presente allegato, la Georgia applicherà, in materia di concessione di licenze di esercizio, norme sostanzialmente equivalenti a quelle di cui al capo II del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Le disposizioni dell’articolo 4 del presente accordo relative al reciproco riconoscimento delle dichiarazioni di idoneità e/o di cittadinanza fatte dalle autorità competenti della Georgia sono applicate dalle competenti autorità dell’UE una volta ricevuta conferma da parte del Comitato misto della completa applicazione da parte della Georgia di dette licenze di esercizio. |
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7. |
Fatta salva una decisione adottata nell’ambito del Comitato misto o dell’articolo 24 (Misure di salvaguardia), la navigabilità di aeromobili immatricolati alla data della firma nel registro georgiano e utilizzati da operatori sotto il controllo regolamentare della Georgia privi di certificato tipo rilasciato dall’AESA conformemente alla legislazione applicabile dell’UE di cui all’allegato III, parte C, del presente accordo può essere gestita sotto la responsabilità delle autorità competenti georgiane in conformità con i requisiti nazionali applicabili della Georgia fino alla data seguente:
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ALLEGATO III
(Periodicamente aggiornato)
NORME APPLICABILI ALL’AVIAZIONE CIVILE
Le «disposizioni applicabili» degli atti seguenti sono applicabili conformemente al presente accordo salvo indicazione contraria del presente allegato o dell’allegato II dell’accordo (disposizioni transitorie). Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.
A. Accesso al mercato e questioni connesse
N. 95/93
Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità,
come modificato da:
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Regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 maggio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 |
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Regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 |
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|
Regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 |
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 e articolo 14 bis, paragrafo 2
Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, il termine «la Commissione» deve essere inteso come «il Comitato misto».
N. 96/67
Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 25 e allegato
Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 10, il termine «Stati membri» deve essere inteso come «Stati membri dell’Unione europea».
Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, il termine «la Commissione» deve essere inteso come «il Comitato misto».
N. 785/2004
Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8 e articolo 10, paragrafo 2
N. 2009/12
Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12
B. Gestione del traffico aereo
N. 549/2004
Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»)
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4, articolo 6 e articoli da 9 a 14
N. 550/2004
Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»)
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19 e allegati I e II
N. 551/2004
Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»)
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11
N. 552/2004
Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità»)
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 e allegati da I a V
N. 2096/2005
Regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea
come modificato da:
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Regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione, dell’8 novembre 2007, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005 |
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Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005 |
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Regolamento (CE) n. 668/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, recante modifica degli allegati da II a V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i metodi di lavoro e le procedure operative |
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 e allegati da I a V
N. 2150/2005
Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo
N. 2006/23
Direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16, articoli 18, 19 e 20 e allegati da I a IV
N. 730/2006
Regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione, dell’11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l’accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista
N. 1794/2006
Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea
N. 1033/2006
Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo
N. 1032/2006
Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo
N. 219/2007
Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)
Disposizioni applicabili: articolo 1, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, articoli 2 e 3, articolo 4, paragrafo 1, e allegato
N. 633/2007
Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 7, la seconda e la terza frase dell’articolo 8, e allegati da I a IV
N. 1265/2007
Regolamento (CE) n. 1265/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, che stabilisce le prescrizioni relative alla spaziatura tra i canali per le comunicazioni vocali bordo-terra per il cielo unico europeo
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 e allegati I e IV
N. 1315/2007
Regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione, dell’8 novembre 2007, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15
N. 482/2008
Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 e allegati I e II
N. 668/2008
Regolamento (CE) n. 668/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, recante modifica degli allegati da II a V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i metodi di lavoro e le procedure operative
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 2
N. 1361/2008
Regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 (tranne l’articolo 1, paragrafo 6), l’allegato (tranne i punti 11 e 12).
N. 29/2009
Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15 e allegati I e VII
N. 30/2009
Regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 2 e allegato
N. 262/2009
Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 13 e allegati I e III
N. 1070/2009
Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5, ad eccezione dell’articolo 1, paragrafo 4
C. Sicurezza dell’aviazione
N. 3922/91
Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile
come modificato da:
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Regolamento (CE) n. 2176/96 della Commissione, del 13 novembre 1996, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio |
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Regolamento (CE) n. 1069/1999 della Commissione, del 25 maggio 1999, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio |
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Regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile |
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Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea |
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Regolamento (CEE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile |
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Regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile |
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Regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, dell’11 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili |
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Regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili |
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10, articoli 12 e 13, a eccezione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 2 (seconda frase), allegati da I a III
Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 12, il termine «Stati membri» deve essere inteso come «Stati membri dell’Unione europea».
N. 216/2008
Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 68 ad eccezione dell’articolo 65, articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, articolo 69, paragrafo 4, allegati da I a VI
come modificato da:
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Regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione, del 30 luglio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE |
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Regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE |
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 3 (tranne l’articolo 1.7 che stabilisce nuovi articoli 8bis, paragrafo 5, 8ter, paragrafo 5 e 8quater, paragrafo 10) e allegato
N. 94/56
Direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12
N. 2003/42
Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati I e II
N. 1321/2007
Regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4
N. 1330/2007
Regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati I e II
N. 1702/2003
Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
come modificato da:
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regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione |
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regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione, dell’8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto concerne il periodo durante il quale uno Stato membro può emettere approvazioni di durata limitata |
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regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze |
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regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione |
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regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione, del 28 marzo 2008, relativo alla proroga del periodo di validità di cui all’articolo 2 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003 |
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regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che modifica l’appendice II dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 concernente il certificato di revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15a) |
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regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione |
Nota: Corretto dalla rettifica al regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 321dell’8.12.2009)
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4 e allegato. I periodi di transizione di cui al presente regolamento sono stabiliti dal comitato congiunto.
N. 2042/2003
Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni
come modificato da:
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Regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione, dell’8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III |
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Regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni |
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Regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni |
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Regolamento (UE) n. 127/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni |
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da I a IV
N. 104/2004
Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 7 e allegato
N. 593/2007
Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea
come modificato da:
Regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12, articolo 14, paragrafo 2 e allegato
N. 736/2006
Regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18
N. 768/2006
Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5
N. 2111/2005
Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE
Disposizioni applicabili: articoli 1 e 13, allegato
Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da A a C
Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 3 e allegati A e B
D. Protezione dell’aviazione
N. 300/2008
Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18, articolo 21, allegato
N. 18/2010
Regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione, dell’8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile
N. 272/2009
Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
N. 1254/2009
Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative
Regolamento (UE) n. …/… della Commissione, del […] che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile [in fase di adozione UE]
Decisione (UE) n. …… della Commissione del … che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 [in fase di adozione UE]
E. Ambiente
N. 2006/93
Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati I e II
N. 2002/30
Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità
come modificata o adeguata dall’Atto di adesione del 2003 e dall’Atto di adesione del 2005
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15 e allegati I e II
N. 2002/49
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16 e allegati da I a VI
F. Aspetti sociali
N. 2000/79
Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)
Disposizioni applicabili: articoli 2 e 3 e allegato
N. 2003/88
Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19, articoli da 21 a 24 e articoli da 26 a 29
G. Protezione dei consumatori
N. 90/314
Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10
N. 95/46
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 34
N. 2027/97
Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
come modificato da:
Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8
N. 261/2004
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 17
N. 1107/2006
Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 17 e allegati I e II
H. Normativa in altri settori
N. 80/2009
Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18 e allegati I e II
ALLEGATO IV
ELENCO DEGLI ALTRI STATI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 5 E ALL’ALLEGATO I
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1. |
Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
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2. |
Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
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3. |
Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
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4. |
La Confederazione elvetica (ai sensi dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica). |
REGOLAMENTI
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20.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/33 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1083/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2012
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (1), in particolare l’articolo 8,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 808/2004 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulla società dell’informazione. |
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(2) |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 808/2004, sono necessarie misure di esecuzione per specificare i dati da trasmettere in vista della produzione delle statistiche di cui agli articoli 3 e 4 di tale regolamento e per precisare i termini di trasmissione. |
|
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del presente regolamento specificano i dati da trasmettere in vista della produzione delle statistiche europee sulla società dell’informazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 808/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO I
MODULO 1: IMPRESE E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
1. Tematiche e loro caratteristiche
a) Le tematiche da trattare per l’anno di riferimento 2013, selezionate nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:
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— |
sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese, |
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— |
impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese, |
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— |
uso delle TIC da parte delle imprese per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government), |
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— |
processi di e-business e aspetti organizzativi, |
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— |
commercio elettronico. |
b) Devono essere rilevate le seguenti caratteristiche delle imprese:
Sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese
Caratteristiche da rilevare per tutte le imprese:
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— |
utilizzo di computer. |
Caratteristiche da rilevare per le imprese che utilizzano computer:
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— |
(facoltativo) addetti — o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti — che utilizzano computer almeno una volta alla settimana, |
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— |
(facoltativo) utilizzo di applicazioni delle TI per dotare i dipendenti di accesso remoto al sistema e-mail, a documenti o ad applicazioni dell’impresa (mediante connessione a Internet fissa, mobile o senza fili). |
Impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese
Caratteristiche da rilevare per le imprese che utilizzano computer:
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— |
accesso a Internet. |
Caratteristiche da rilevare per le imprese con accesso a Internet:
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— |
connessione a Internet: DSL, |
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— |
connessione a Internet: altra connessione Internet fissa a banda larga, |
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— |
connessione a Internet: connessione ISDN o accesso dial-up tramite la linea telefonica tradizionale, |
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— |
connessione a Internet: connessione mobile a banda larga tramite dispositivi portatili che utilizzano reti di telefonia mobile (cosiddetti 3G o 4G), |
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— |
(facoltativo) connessione a Internet: connessione mobile a banda larga tramite computer portatili che utilizzano reti di telefonia mobile (cosiddetti 3G o 4G), |
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— |
(facoltativo) connessione a Internet: connessione mobile a banda larga tramite altri dispositivi portatili quali smartphone o computer palmari che utilizzano reti di telefonia mobile (cosiddetti 3G o 4G), |
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— |
connessione a Internet: altra connessione mobile, |
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— |
connessione a Internet: velocità massima di download prevista contrattualmente per la connessione ad Internet più veloce in Mbit/s: ([0;< 2], [2;< 10], [10;< 30], [30;< 100], [≥100]), |
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— |
addetti — o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti — che utilizzano computer con accesso a Internet almeno una volta alla settimana, |
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— |
utilizzo di social media, in particolare di social network, microblog o blog aziendali, siti web per condividere contenuti multimediali, strumenti di tipo wiki per la diffusione delle conoscenze, per scopi diversi dalla diffusione di messaggi pubblicitari a pagamento, |
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— |
utilizzo di social network, |
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— |
utilizzo di microblog o blog aziendali, |
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— |
utilizzo di siti web per condividere contenuti multimediali, |
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— |
utilizzo di strumenti di tipo wiki per la diffusione delle conoscenze, |
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— |
utilizzo di un sito Internet o di una home page. |
Caratteristiche da rilevare per le imprese che dispongono di un proprio sito Internet o di una home page:
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— |
tipologia di servizi offerti: ordini o prenotazioni on line, |
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— |
tipologia di servizi offerti: avvertenze sulla politica in materia di privacy, marchio di certificazione della tutela della privacy o certificazione della sicurezza del sito, |
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— |
tipologia di servizi offerti: cataloghi di prodotti o listini prezzi, |
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— |
tipologia di servizi offerti: tracciabilità on line dell’ordine, |
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— |
tipologia di servizi offerti: possibilità per i visitatori del sito di personalizzare o progettare prodotti, |
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— |
tipologia di servizi offerti: possibilità di personalizzare i contenuti del sito per i visitatori abituali, |
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— |
(facoltativo) tipologia di servizi offerti: annuncio di posti di lavoro vacanti o possibilità di effettuare domande di impiego on line. |
Caratteristiche da rilevare per le imprese che utilizzano social media, in particolare social network, microblog o blog aziendali, siti web per condividere contenuti multimediali e strumenti di tipo wiki per la diffusione delle conoscenze, per scopi diversi dalla diffusione di messaggi pubblicitari a pagamento:
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— |
utilizzo di social media per sviluppare l’immagine dell’impresa o per commercializzare prodotti, |
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— |
utilizzo di social media per raccogliere o rispondere a domande, osservazioni od opinioni dei consumatori, |
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— |
utilizzo di social media per coinvolgere i clienti nello sviluppo o nell’innovazione di prodotti o servizi, |
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— |
utilizzo di social media per collaborare con i partner commerciali o altre organizzazioni, |
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— |
utilizzo di social media per assumere dipendenti, |
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— |
utilizzo di social media per scambiare opinioni o conoscenze all’interno dell’impresa, |
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— |
utilizzo di social media in virtù di una politica formale dell’impresa. |
Uso delle TIC da parte delle imprese per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government)
Caratteristiche da rilevare per le imprese con accesso a Internet:
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— |
utilizzo di Internet nel corso dell’anno civile precedente per consultare la home page o visitare siti web della pubblica amministrazione al fine di ottenere informazioni, |
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— |
utilizzo di Internet nel corso dell’anno civile precedente per consultare la home page o visitare siti web della pubblica amministrazione al fine di scaricare moduli, |
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— |
utilizzo di Internet nel corso dell’anno civile precedente per inoltrare moduli compilati alla pubblica amministrazione, |
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— |
utilizzo di Internet nel corso dell’anno civile precedente per presentare le dichiarazioni IVA (imposta sul valore aggiunto) interamente via Internet (incluso, se richiesto, il pagamento), senza necessità di pratiche cartacee, |
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— |
utilizzo di Internet nel corso dell’anno civile precedente per presentare la dichiarazione dei contributi sociali interamente via Internet (incluso, se richiesto, il pagamento), senza necessità di pratiche cartacee, |
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— |
utilizzo di Internet nel corso dell’anno civile precedente per accedere alla documentazione e a specifiche di gara nel quadro di un sistema elettronico di appalto della pubblica amministrazione, |
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— |
utilizzo di Internet nel corso dell’anno civile precedente per offrire beni o servizi (e-tendering) nel quadro di sistemi elettronici di appalto di pubbliche amministrazioni nazionali, |
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— |
utilizzo di Internet nel corso dell’anno civile precedente per offrire beni o servizi (e-tendering) nel quadro di sistemi elettronici di appalto di pubbliche amministrazioni di altri Stati membri dell’UE. |
Accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale)
Caratteristiche da rilevare per le imprese con accesso a Internet:
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— |
utilizzo da parte dei dipendenti di dispositivi portatili forniti dall’impresa che consentono la connessione mobile a Internet per scopi di lavoro. |
Caratteristiche da rilevare per le imprese che dotano i dipendenti di dispositivi portatili che consentono la connessione mobile a Internet per scopi di lavoro:
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— |
addetti — o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti — che utilizzano dispositivi portatili, forniti dall’impresa, che consentono la connessione mobile a Internet per scopi di lavoro. |
Processi di e-business
Caratteristiche da rilevare per le imprese che utilizzano computer:
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— |
invio di fatture elettroniche idonee al trattamento automatico dei dati, |
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— |
invio di fatture elettroniche non idonee al trattamento automatico dei dati, |
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— |
ricezione di fatture elettroniche idonee al trattamento automatico dei dati, |
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— |
utilizzo di un pacchetto software ERP (Enterprise Resource Planning) per condividere informazioni tra differenti aree funzionali, |
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— |
(facoltativo) utilizzo di applicazioni software per gestire informazioni relative ai clienti (CRM — Customer Relationship Management) al fine di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione di altre aree funzionali dell’impresa tali informazioni, |
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— |
(facoltativo) utilizzo di applicazioni software per gestire informazioni relative ai clienti (CRM — Customer Relationship Management) che consente di analizzare tali informazioni per scopi di marketing. |
Commercio elettronico
Caratteristiche da rilevare per le imprese che utilizzano computer e non sono classificate nella sezione K della NACE Rev. 2:
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— |
ricevimento nell’anno civile precedente di ordinazioni di prodotti o di servizi effettuate tramite siti Internet (vendite via web), |
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— |
ricevimento nell’anno civile precedente di ordinazioni di prodotti o di servizi tramite messaggi di tipo EDI (vendite di tipo EDI), |
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— |
effettuazione nell’anno civile precedente di ordinazioni di prodotti o di servizi tramite siti web e tramite messaggi di tipo EDI, |
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— |
ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite tramite siti web (vendite via web): prodotti o servizi non idonei alla vendita via web, |
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— |
ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite via web: problemi logistici, |
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— |
ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite via web: problemi di pagamento, |
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— |
ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite via web: problemi connessi alla sicurezza delle TIC o alla protezione dei dati, |
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— |
ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite via web: problemi inerenti al contesto giuridico, |
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— |
ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite via web: costi eccessivi di tali vendite rispetto ai ricavi. |
Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno ricevuto ordinazioni effettuate tramite siti web:
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— |
valore, o percentuale sul fatturato totale, delle vendite tramite commercio elettronico nell’anno civile precedente sulla base di ordinazioni pervenute via siti web, |
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— |
percentuale delle vendite tramite commercio elettronico a consumatori privati (B2C) nell’anno civile precedente sulla base di ordinazioni pervenute via siti web, |
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— |
percentuale delle vendite tramite commercio elettronico ad altre imprese (B2B) e alla pubblica amministrazione (B2G) nell’anno civile precedente sulla base di ordinazioni pervenute via siti Internet, |
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— |
vendite elettroniche secondo l’origine: proprio paese, nell’anno civile precedente, |
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— |
vendite elettroniche secondo l’origine: altri paesi dell’UE, nell’anno civile precedente, |
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— |
vendite elettroniche secondo l’origine: resto del mondo, nell’anno civile precedente. |
Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno ricevuto ordinazioni di prodotti o di servizi tramite messaggi di tipo EDI:
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— |
valore, o percentuale sul fatturato totale, delle vendite tramite commercio elettronico nell’anno civile precedente sulla base di ordinazioni pervenute mediante messaggi di tipo EDI, |
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— |
vendite elettroniche secondo l’origine: proprio paese, nell’anno civile precedente, |
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— |
vendite elettroniche secondo l’origine: altri paesi dell’UE, nell’anno civile precedente, |
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— |
vendite elettroniche secondo l’origine: resto del mondo, nell’anno civile precedente. |
Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno effettuato ordinazioni tramite siti web o tramite messaggi di tipo EDI:
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— |
(facoltativo) effettuazione nell’anno civile precedente di ordinazioni di prodotti o servizi tramite siti web, |
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— |
(facoltativo) effettuazione nell’anno civile precedente di ordinazioni di prodotti o di servizi tramite messaggi di tipo EDI, |
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— |
(facoltativo) acquisti tramite commercio elettronico effettuati nell’anno civile precedente sulla base di ordinazioni trasmesse per via elettronica, in classi percentuali ([0; < 1], [1; < 5], [5; < 10], [10; < 25], [25; < 50], [50; < 75], [75; 100]) degli acquisti tramite commercio elettronico sul totale degli acquisti, oppure in termini di valore degli acquisti tramite commercio elettronico, o in termini di percentuale degli acquisti tramite commercio elettronico sul totale degli acquisti, |
|
— |
(facoltativo) acquisti elettronici secondo l’origine: proprio paese, nell’anno civile precedente, |
|
— |
(facoltativo) acquisti elettronici secondo l’origine: altri paesi dell’UE, nell’anno civile precedente, |
|
— |
(facoltativo) acquisti elettronici secondo l’origine: resto del mondo, nell’anno civile precedente. |
c) Le seguenti caratteristiche generali delle imprese devono essere rilevate o ottenute da altre fonti:
Caratteristiche da rilevare per tutte le imprese:
|
— |
attività economica principale dell’impresa nell’anno civile precedente, |
|
— |
numero medio di addetti nell’anno civile precedente, |
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— |
totale del fatturato (in termini di valore, IVA esclusa) nell’anno civile precedente, |
|
— |
(facoltativo) totale degli acquisti di beni e servizi (in termini di valore, IVA esclusa) nell’anno civile precedente. |
2. Copertura
Le caratteristiche di cui al punto 1, lettere da b) a c), del presente allegato, devono essere rilevate e ottenute per le imprese che esercitano le attività economiche e presentano le dimensioni e la copertura geografica specificate in appresso.
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a) |
Attività economica: imprese classificate nelle seguenti categorie della NACE Rev. 2:
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b) |
Dimensioni dell’impresa: imprese con 10 o più addetti. L’inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa. |
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c) |
Copertura geografica: imprese ovunque ubicate sul territorio dello Stato membro. |
3. Periodi di riferimento
Il periodo di riferimento è l’anno 2012 per le caratteristiche relative all’anno civile precedente. Per le altre caratteristiche il periodo di riferimento è il gennaio 2013.
4. Disaggregazioni
Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui al punto 1, lettera b), del presente allegato, devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali.
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a) |
Disaggregazione per attività economica: secondo i seguenti aggregati della NACE Rev. 2: Aggregazione NACE Rev. 2 per l’eventuale calcolo di aggregati nazionali 10-18 19-23 24-25 26-33 35-39 41-43 45-47 49-53 55 58-63 (facoltativo) 64.19 + 64.92 + 65.1 + 65.2 + 66.12 + 66.19 68 69-74 77-82 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1 Aggregazione NACE Rev. 2 per l’eventuale calcolo di aggregati europei 10-12 13-15 16-18 26 27-28 29-30 31-33 45 46 47 55-56 58-60 61 62-63 (facoltativo) 64.19 + 64.92 (facoltativo) 65.1 + 65.2 (facoltativo) 66.12 + 66.19 77-78 + 80-82 79 95.1 |
|
b) |
Disaggregazione per classe di dimensioni: disaggregazione dei dati in funzione delle seguenti classi di addetti: Classe di addetti 10 o più addetti da 10 a 49 addetti da 50 a 249 addetti 250 o più addetti Se coperte, le imprese con meno di 10 addetti dovrebbero essere ripartite come segue (l’indicazione delle caratteristiche per le classi «Meno di 5 addetti» e «Da 5 a 9 addetti» è facoltativa): Classe di addetti Meno di 10 addetti Meno di 5 addetti (facoltativo) Da 5 a 9 addetti (facoltativo) |
5. Periodicità
I dati sono forniti una volta per l’anno 2013.
6. Termini di trasmissione
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a) |
I dati aggregati di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat, segnalandone se necessario la riservatezza o l’inattendibilità, anteriormente al 5 ottobre 2013. Entro tale data il set di dati deve essere definito, convalidato e accettato. Il formato tabulare di trasmissione dei dati, a lettura ottica, è completato attenendosi alle istruzioni fornite da Eurostat. |
|
b) |
I metadati di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2013, attenendosi allo schema stabilito da Eurostat. |
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c) |
La relazione sulla qualità di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004, è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2013. |
ALLEGATO II
MODULO 2: INDIVIDUI, FAMIGLIE E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
1. Tematiche e loro caratteristiche
a) Le tematiche da trattare per l’anno di riferimento 2013, selezionate nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:
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— |
accesso a e utilizzo delle TIC da parte di individui e/o famiglie, |
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— |
utilizzo di Internet e di altre reti elettroniche a vari scopi da parte di individui e/o famiglie, |
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— |
competenze e abilità in materia di TIC, |
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— |
ostacoli all’utilizzo delle TIC e di Internet, |
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— |
uso delle TIC da parte degli individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government), |
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— |
accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale). |
b) Devono essere rilevate le caratteristiche di cui in appresso.
Accesso a e utilizzo delle TIC da parte di individui e/o famiglie
Caratteristiche da rilevare per tutte le famiglie:
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— |
accesso a un computer a casa propria, |
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— |
accesso a Internet da casa (con qualunque apparecchio). |
Caratteristiche da rilevare per le famiglie con accesso a Internet:
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— |
tipologia di connessione a banda larga utilizzata per l’accesso a Internet da casa: DSL (ad esempio ADSL, SHDSL, VDSL), |
|
— |
tipologia di connessione a banda larga utilizzata per l’accesso a Internet da casa: via rete fissa (ad esempio cavo, fibra ottica, Ethernet, PLC), |
|
— |
tipologia di connessione a banda larga utilizzata per l’accesso a Internet da casa: connessione fissa senza fili (ad esempio satellite, WiFi pubblico), |
|
— |
tipologia di connessione a banda larga utilizzata per l’accesso a Internet da casa: connessione a una rete di telefonia mobile (come minimo con tecnologia 3G, ad esempio UMTS), tramite cellulare, |
|
— |
tipologia di connessione a banda larga utilizzata per l’accesso a Internet da casa: connessione a una rete di telefonia mobile (come minimo con tecnologia 3G, ad esempio UMTS), tramite card o chiavetta USB (con scheda SIM integrata), |
|
— |
tipologia di connessione utilizzata per l’accesso a Internet da casa: accesso dial-up tramite la linea telefonica tradizionale o una connessione ISDN, |
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— |
tipologia di connessione utilizzata per l’accesso a Internet da casa: connessione mobile a banda stretta (inferiore a 3G, ad esempio 2G + /GPRS, tramite cellulari o modem per laptop). |
Caratteristiche da rilevare per tutti i singoli individui:
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— |
ultimo utilizzo di un computer a casa, al lavoro o in qualunque altro luogo (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai utilizzato un computer). |
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato un computer negli ultimi tre mesi:
|
— |
frequenza media dell’utilizzo del computer [tutti i giorni o quasi tutti i giorni; almeno una volta alla settimana (ma non tutti i giorni); meno di una volta alla settimana]. |
Utilizzo di Internet a vari scopi da parte di individui e/o famiglie
Caratteristiche da rilevare per tutti i singoli individui:
|
— |
ultimo utilizzo di Internet (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai utilizzato Internet). |
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno già utilizzato Internet:
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— |
ultima operazione commerciale in rete a fini privati (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai effettuato un acquisto o inoltrato un ordine). |
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi:
|
— |
frequenza media dell’utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi [tutti i giorni o quasi tutti i giorni; almeno una volta alla settimana (ma non tutti i giorni); meno di una volta alla settimana], |
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— |
luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: casa propria, |
|
— |
luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: luogo di lavoro (esclusa la propria abitazione), |
|
— |
luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: luogo di studio, |
|
— |
luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: casa di altri, |
|
— |
luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: altrove, |
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— |
(facoltativo) luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: biblioteche pubbliche, |
|
— |
(facoltativo) luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: uffici postali, |
|
— |
(facoltativo) luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: uffici pubblici, municipi o enti pubblici, |
|
— |
(facoltativo) luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: organizzazioni del terzo settore, |
|
— |
(facoltativo) luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: Internet point, |
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— |
(facoltativo) luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: hotspot (alberghi, aeroporti, luoghi pubblici ecc.), |
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— |
(facoltativo) luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: altro, |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per spedire o ricevere e-mail, |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per partecipare a social network (creare un profilo utente, postare messaggi o altro, ad esempio su Facebook, Twitter), |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per leggere informazioni o quotidiani e riviste on line, |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni sanitarie (ad esempio su traumi, malattie, alimentazione, miglioramento della salute), |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni in materia di istruzione, formazione o offerte di corsi, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni su prodotti e servizi, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per scaricare software (esclusi i giochi), |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per esprimere opinioni su temi politici o civili attraverso siti web (ad esempio blog, social network), |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per partecipare a consultazioni o votazioni in linea in merito a temi politici o civili (ad esempio pianificazione urbana, firma di una petizione), |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per seguire un corso on line (in qualunque materia), |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per consultare wiki allo scopo di ottenere informazioni su qualunque argomento (ad esempio Wikipedia o enciclopedie in linea), |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare lavoro o inviare una domanda di lavoro, |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi per partecipare a reti professionali (creare un profilo utente, postare messaggi o altro, ad esempio LinkedIn, Xing), |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per fruire di servizi connessi a viaggi o soggiorni, |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per vendere prodotti o servizi, ad esempio attraverso aste (eBay ecc.), |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per telefonare o per effettuare videochiamate (utilizzando una webcam) via Internet, |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per operazioni bancarie via Internet. |
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato a scopi privati Internet negli ultimi tre mesi per leggere informazioni o quotidiani e riviste on line:
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per accedere a siti di informazione o quotidiani e riviste on line ai quali ci si è abbonati per poter ricevere regolarmente notizie (anche con il sistema RSS). |
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet per operazioni commerciali in rete a fini privati negli ultimi dodici mesi:
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare prodotti alimentari o generi di drogheria, |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare articoli per la casa (ad esempio mobili o giocattoli), |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare medicinali, |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare film o musica (da rilevare separatamente: eventuale fornitura on line), |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare libri, riviste o giornali (inclusi i libri in formato digitale) (da rilevare separatamente assieme ai sussidi per e-learning: eventuale fornitura on line), |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare sussidi per e-learning (da rilevare separatamente assieme a libri, riviste o giornali: eventuale fornitura on line), |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare capi di abbigliamento o articoli sportivi, |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare software e upgrade per videogiochi (da rilevare separatamente assieme ad altro software e altri upgrade: eventuale fornitura on line), |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare altro software e altri upgrade (da rilevare separatamente assieme a software e upgrade per videogiochi: eventuale fornitura on line), |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare hardware, |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare attrezzature elettroniche (apparecchi fotografici ecc.), |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per acquistare servizi di telecomunicazione (ad esempio abbonamenti alla televisione, a telecomunicazioni a banda larga, al telefono fisso o cellulare, ricariche di carte telefoniche prepagate), |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per effettuare acquisti di azioni, di polizze assicurative e di altri servizi finanziari, |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per prenotare soggiorni di vacanza (alberghi ecc.), |
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— |
utilizzo di Internet per prenotare viaggi (biglietti di mezzi di trasporto, noleggio auto ecc.), |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per effettuare prenotazioni di biglietti per spettacoli, |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare altri prodotti o servizi, |
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prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori nazionali, |
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— |
prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori di altri paesi dell’UE, |
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prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori di altri paesi, |
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— |
prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi se il paese d’origine dei venditori è sconosciuto. |
Competenze e abilità in materia di TIC
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato un computer e sono lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi (compresi i coadiuvanti familiari) o disoccupati:
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— |
autovalutazione se le proprie abilità informatiche attuali siano sufficienti in caso di svolgimento di un nuovo lavoro o di cambiamento di lavoro entro un anno (sì; no; non pertinente). |
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet:
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— |
possesso delle competenze Internet per utilizzare un motore di ricerca al fine di ottenere informazioni, |
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— |
possesso delle competenze Internet per spedire e-mail con file allegati (ad esempio documenti, foto), |
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— |
possesso delle competenze Internet per partecipare a chat room, newsgroup o forum di discussione in linea (ad esempio su siti di social networking), |
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— |
possesso di competenze Internet tali da consentirne l’uso per effettuare telefonate, |
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— |
possesso delle competenze Internet per utilizzare la condivisione di file peer-to-peer allo scopo di scambiare filmati, musica ecc., |
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— |
possesso delle competenze Internet per creare una pagina web, |
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— |
possesso delle competenze Internet per caricare testi, giochi, immagini, filmati o musica su siti web (ad esempio siti di social networking), |
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— |
possesso delle competenze Internet per modificare le impostazioni di sicurezza dei browser per accedere a Internet. |
Caratteristiche da rilevare per gli individui in possesso di una o più competenze Internet:
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— |
(facoltativo) autovalutazione se le proprie competenze Internet attuali siano sufficienti a permettere di comunicare via Internet con parenti, amici o colleghi (sì; no; non pertinente), |
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— |
(facoltativo) autovalutazione se le proprie competenze Internet attuali siano sufficienti a permettere di proteggere i dati personali (sì; no; non pertinente), |
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— |
(facoltativo) autovalutazione se le proprie competenze Internet attuali siano sufficienti a permettere di proteggere il computer privato da virus o altri attacchi informatici (sì; no; non pertinente). |
Ostacoli all’utilizzo delle TIC e di Internet
Caratteristiche da rilevare per le famiglie che non hanno accesso a Internet da casa:
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— |
motivo del mancato accesso a Internet da casa: accesso a Internet da un altro luogo, |
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— |
motivo del mancato accesso a Internet da casa: nessun bisogno di Internet (perché inutile, non interessante ecc.), |
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— |
motivo del mancato accesso a Internet da casa: apparecchiature eccessivamente costose, |
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— |
motivo del mancato accesso a Internet da casa: costi di accesso (telefono, abbonamento DSL ecc.) eccessivamente elevati, |
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— |
motivo del mancato accesso a Internet da casa: abilità insufficienti, |
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— |
motivo del mancato accesso a Internet da casa: timori per la privacy o la sicurezza, |
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— |
motivo del mancato accesso a Internet da casa: Internet a banda larga non disponibile nella zona di residenza del rispondente, |
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— |
motivo del mancato accesso a Internet da casa: altro. |
Uso delle TIC da parte degli individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government)
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi:
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utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per ottenere informazioni da siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici, |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per scaricare moduli ufficiali da siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici, |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per inoltrare moduli compilati alla pubblica amministrazione o a gestori di servizi pubblici, |
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— |
contatti a scopi privati con la pubblica amministrazione o con gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi: per telefono (esclusi SMS), |
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— |
contatti a scopi privati con la pubblica amministrazione o con gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi: con e-mail, |
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— |
contatti a scopi privati con la pubblica amministrazione o con gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi: con visite di persona, |
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— |
contatti a scopi privati con la pubblica amministrazione o con gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi: con altri mezzi (ad esempio posta, SMS, fax), |
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— |
nessun contatto a scopi privati con la pubblica amministrazione o con gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi perché il rispondente non ne ha avuto necessità. |
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per ottenere informazioni da siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici, per scaricare moduli ufficiali da siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici o per inoltrare moduli compilati alla pubblica amministrazione o a gestori di servizi pubblici:
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— |
utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi per presentare la dichiarazione dei redditi, |
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— |
utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi per chiedere l’erogazione di prestazioni sociali (ad esempio indennità di disoccupazione, prestazioni pensionistiche, assegni per figli a carico), |
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— |
utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi per chiedere il rilascio di documenti personali (passaporto, carta d’identità o patente di guida) o di certificati (di nascita, di matrimonio, di morte), |
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— |
utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi per accedere a biblioteche (disponibilità di cataloghi, strumenti di ricerca), |
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— |
utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi per iscrizioni a istituti di istruzione superiore o a università, |
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utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi per notificare il cambiamento di indirizzo, |
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problemi sperimentati nell’utilizzare a scopi privati siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi: guasto tecnico del sito Internet, |
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— |
problemi sperimentati nell’utilizzare a scopi privati siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi: informazioni insufficienti, poco chiare o superate, |
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— |
problemi sperimentati nell’utilizzare a scopi privati siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi: mancanza del necessario supporto (on line o off line), |
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— |
problemi sperimentati nell’utilizzare a scopi privati siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi: altri, |
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— |
soddisfazione o insoddisfazione nell’utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi in relazione al seguente aspetto: facilità di trovare informazioni (per lo più soddisfatto; per lo più insoddisfatto; non pertinente), |
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— |
soddisfazione o insoddisfazione nell’utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi in relazione al seguente aspetto: utilità delle informazioni disponibili (per lo più soddisfatto; per lo più insoddisfatto; non pertinente), |
|
— |
soddisfazione o insoddisfazione nell’utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi in relazione al seguente aspetto: informazioni fornite sull’avanzamento di una pratica (per lo più soddisfatto; per lo più insoddisfatto; non pertinente), |
|
— |
soddisfazione o insoddisfazione nell’utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi in relazione al seguente aspetto: facilità d’utilizzo di servizi sul sito (per lo più soddisfatto; per lo più insoddisfatto; non pertinente), |
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che non hanno utilizzato siti web della pubblica amministrazione a scopi privati negli ultimi dodici mesi per inoltrare moduli compilati:
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— |
motivo del mancato utilizzo di siti web della pubblica amministrazione per l’inoltro di moduli compilati: il rispondente non ha avuto necessità di compilare moduli ufficiali. |
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che non hanno utilizzato siti web della pubblica amministrazione a scopi privati negli ultimi dodici mesi per inoltrare moduli compilati e non hanno addotto come motivo il fatto di non aver avuto necessità di compilare moduli ufficiali:
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— |
motivo del mancato inoltro di moduli compilati: indisponibilità di un siffatto servizio, |
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— |
motivo del mancato inoltro di moduli compilati: mancanza di contatto personale, preferenza per visita diretta, |
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— |
motivo del mancato inoltro di moduli compilati: mancanza di risposta immediata, |
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— |
motivo del mancato inoltro di moduli compilati: maggiore affidabilità dei moduli cartacei, |
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— |
motivo del mancato inoltro di moduli compilati: abilità o conoscenze insufficienti (ad esempio incapacità del rispondente di utilizzare il sito o uso giudicato troppo complicato), |
|
— |
motivo del mancato inoltro di moduli compilati: timori circa la protezione e la sicurezza dei dati personali, |
|
— |
motivo del mancato inoltro di moduli compilati: l’uso dei servizi competenti richiede comunque la presenza fisica o la trasmissione di moduli cartacei, |
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— |
(facoltativo) motivo del mancato inoltro di moduli compilati: mancanza di firma elettronica o di certificati/ID elettronici (necessari per l’autenticazione/l’utilizzo del servizio) o problemi a tale riguardo, |
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— |
motivo del mancato inoltro di moduli compilati: vi ha provveduto un terzo (ad esempio consulente, commercialista, parente o familiare), |
|
— |
motivo del mancato inoltro di moduli compilati: altro. |
Accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale)
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi:
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— |
utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro: telefono cellulare (o smartphone), |
|
— |
utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro: telefono cellulare (o smartphone) con connessione a una rete di telefonia mobile, |
|
— |
utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro: telefono cellulare (o smartphone) con connessione a una rete senza fili (ad esempio WiFi), |
|
— |
utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro: computer portatile (ad esempio laptop, tablet), |
|
— |
utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro: computer portatile (ad esempio laptop, tablet) con connessione a una rete di telefonia mobile utilizzando come modem una chiavetta USB, una scheda SIM o un cellulare, |
|
— |
utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro: computer portatile (ad esempio laptop, tablet) con connessione a una rete senza fili (ad esempio WiFi), |
|
— |
utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro: altri dispositivi, |
|
— |
nessun utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro. |
2. Copertura
|
a) |
Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui al punto 1, lettera b), del presente allegato, che si riferiscono alle famiglie sono costituite dalle famiglie nelle quali almeno un componente rientra nella classe di età 16-74 anni. |
|
b) |
Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui al punto 1, lettera b), del presente allegato, che si riferiscono ai singoli individui sono costituite dagli individui di età compresa tra i 16 e i 74 anni. |
|
c) |
La copertura geografica comprende le famiglie e/o i singoli individui ovunque residenti sul territorio dello Stato membro. |
3. Periodo di riferimento
Il periodo di riferimento principale per la rilevazione delle statistiche è il primo trimestre del 2013.
4. Caratteristiche socioeconomiche generali
|
a) |
Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui al punto 1, lettera b), del presente allegato, che si riferiscono alle famiglie vanno rilevate le seguenti caratteristiche generali:
|
|
b) |
Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui al punto 1, lettera b), del presente allegato, che si riferiscono ai singoli individui vanno rilevate le seguenti caratteristiche generali:
|
5. Periodicità
I dati sono forniti una volta per l’anno 2013.
6. Termini di trasmissione
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a) |
I singoli record, tali da non permettere la diretta identificazione delle unità statistiche in questione, di cui all’articolo 6 e all’allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 808/2004, vanno trasmessi a Eurostat anteriormente al 5 ottobre 2013. Entro tale data il set di dati deve essere definito, convalidato e accettato. Il formato di trasmissione, a lettura ottica, dei singoli record di dati è completato attenendosi allo schema stabilito da Eurostat. |
|
b) |
Una serie, selezionata secondo i criteri giudicati necessari a fini di convalida e di pubblicazione rapida, di dati aggregati dei quali va segnalata, se necessario, la riservatezza o la inattendibilità, è trasmessa a Eurostat anteriormente al 5 ottobre 2013. Entro tale data il set di dati deve essere definito, convalidato e accettato. Il formato tabulare di trasmissione dei dati, a lettura ottica, è completato attenendosi allo schema stabilito da Eurostat. |
|
c) |
I metadati di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 vanno trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2013 attenendosi allo schema stabilito da Eurostat. |
|
d) |
La relazione sulla qualità di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004, va trasmessa a Eurostat entro un mese dall’invio dell’ultimo set di dati, ossia entro il 5 novembre 2013. La relazione è redatta attenendosi allo schema stabilito da Eurostat. |
|
20.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/52 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1084/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
40,0 |
|
MA |
50,5 |
|
|
MK |
32,3 |
|
|
TR |
69,6 |
|
|
ZZ |
48,1 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
57,9 |
|
EG |
209,3 |
|
|
MK |
42,0 |
|
|
TR |
116,3 |
|
|
ZZ |
106,4 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
129,8 |
|
TR |
130,6 |
|
|
ZZ |
130,2 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
101,2 |
|
ZA |
144,8 |
|
|
ZZ |
123,0 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
64,9 |
|
HR |
39,2 |
|
|
TR |
82,9 |
|
|
ZA |
193,6 |
|
|
ZZ |
95,2 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
57,4 |
|
TR |
82,9 |
|
|
ZA |
73,1 |
|
|
ZZ |
71,1 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
280,6 |
|
LB |
256,5 |
|
|
PE |
283,7 |
|
|
TR |
157,0 |
|
|
US |
311,5 |
|
|
ZZ |
257,9 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
156,2 |
|
CL |
151,2 |
|
|
CN |
79,8 |
|
|
MK |
36,9 |
|
|
NZ |
162,5 |
|
|
US |
192,3 |
|
|
ZA |
140,2 |
|
|
ZZ |
131,3 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
70,9 |
|
TR |
111,1 |
|
|
ZZ |
91,0 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
|
20.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/54 |
DIRETTIVA 2012/36/UE DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2012
recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1), in particolare l’articolo 8,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I codici e subcodici di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE devono essere aggiornati alla luce delle nuove categorie di veicoli introdotte dalla direttiva 2006/126/CE le cui caratteristiche tecniche differiscono da quelle in vigore a norma della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (2). A questo riguardo, è opportuno mantenere la validità delle patenti di guida rilasciate prima dell’applicazione della direttiva 2006/126/CE, il 19 gennaio 2013. |
|
(2) |
È necessario adeguare il contenuto dell’esame di guida per i veicoli della categoria C1 alle diverse caratteristiche dei veicoli che rientrano in questa categoria. Contrariamente ai veicoli di categoria C, che sono destinati al trasporto professionale di merci, la categoria C1 è più eterogenea e comprende una ampia gamma di veicoli, come i veicoli da diporto o per uso personale, i veicoli per servizi di emergenza o dei vigili del fuoco, nonché veicoli utilitari destinati all’uso professionale ma nei quali la guida non costituisce l’attività principale del conducente. Non dovrebbe essere necessario per i conducenti di questo tipo di veicoli dimostrare, in occasione dell’esame di guida, la propria conoscenza delle regole o degli equipaggiamenti richiesta ai conducenti soggetti alla normativa concernente il settore del trasporto professionale, come il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (3) e il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (4). Tale modifica delle regole vigenti ridurrebbe il rischio che dei conducenti guidino veicoli di categoria B sovraccarichi per evitare i costi che comporta dover seguire dei corsi e sostenere l’esame per essere abilitati alla guida di veicoli di categoria C o C1, accrescendo in tal modo la sicurezza stradale. Essa ridurrebbe inoltre l’onere amministrativo e finanziario per le PMI e le microimprese che devono utilizzare tali veicoli utilitari nell’ambito della loro attività. |
|
(3) |
È necessario rivedere i requisiti concernenti i veicoli e i motocicli di categoria A1, A2 e A da utilizzare durante le prove di capacità e comportamento alla luce del progresso tecnico, in particolare lo sviluppo e l’utilizzo più diffuso di motocicli elettrici. È necessario inoltre adeguare le specifiche tecniche dei veicoli da utilizzare nelle prove per assicurare che i candidati sostengano gli esami su veicoli che siano rappresentativi della categoria per la quale viene rilasciata la patente di guida. |
|
(4) |
È necessario modificare i requisiti relativi ai veicoli da utilizzare nelle prove e al contenuto delle prove di capacità e di comportamento per i veicoli di categoria C e D alla luce del progresso tecnico, in particolare per tener conto del crescente sviluppo e utilizzo nel settore dei trasporti di veicoli più moderni, sicuri e meno inquinanti, equipaggiati con un’ampia gamma di sistemi di cambio semi-automatici o ibridi. È necessario verificare la competenza dei conducenti esaminando la loro capacità di utilizzare il sistema di cambio dei veicoli in modo sicuro, economico e meno inquinante possibile. La semplificazione delle attuali restrizioni alla guida di veicoli con cambio automatico ridurrebbe inoltre gli oneri amministrativi e finanziari per le PMI e le microimprese che operano nel settore del trasporto su gomma. |
|
(5) |
Dato che la direttiva 2006/126/CE sarà pienamente applicabile il 19 gennaio 2013, la presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
|
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/126/CE. |
|
(7) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I e II della direttiva 2006/126/CE sono modificati in conformità all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri;
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.
(2) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1.
ALLEGATO
I.
All’allegato I della direttiva 2006/126/CE, il paragrafo 3, concernente la pagina 2 della patente di guida, lettera a), punto 12), è così modificato:|
1) |
È inserito il seguente codice 46:
|
|
2) |
Il codice 72 è cancellato; |
|
3) |
Il testo del codice 73 è sostituito dal seguente:
|
|
4) |
I codici da 74 a 77 sono cancellati; |
|
5) |
Il testo del codice 79 è sostituito dal seguente:
|
|
6) |
Sono inseriti i seguenti codici 80 e 81:
|
|
7) |
È inserito il seguente codice 90:
|
|
8) |
Il testo del codice 96 è sostituito dal seguente:
|
|
9) |
È aggiunto il seguente codice 97:
|
II.
L’allegato II della direttiva 2006/126/CE è così modificato:|
1) |
Il punto 4.1.1 è sostituito dal seguente:
|
|
2) |
È inserito il seguente punto 4.1 bis:
|
|
3) |
Il punto 5.1 è sostituito dal seguente: «5.1 Cambio del veicolo 5.1.1. Il candidato che intende conseguire l’abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio. Per “veicolo con cambio manuale” si intende un veicolo nel quale è presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce. 5.1.2. I veicoli che non rispondono ai criteri di cui al punto 5.1.1 sono considerati dotati di cambio automatico. Fatto salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in seguito al suddetto esame. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico. 5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria C, CE, D e DE Gli Stati membri possono decidere di non indicare restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE di cui al punto 5.1.2, quando il candidato è già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di capacità e comportamento.»; |
|
4) |
Il punto 5.2 è così modificato:
|
|
5) |
Il punto 8.1.4 è sostituito dal seguente:
|
|
6) |
È aggiunto il seguente punto 8.4: «8.4. Guida sicura e attenta al risparmio energetico
|
|
7) |
Il punto 9.3.2 è sostituito dal seguente:
|
DECISIONI
|
20.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/59 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 2012
che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2012-2015 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica
(2012/709/Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
previa consultazione del comitato scientifico e tecnico (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca, il reattore ad alto flusso di Petten (in appresso «HFR») è stato e continua ad essere un importante strumento a disposizione della Comunità per contribuire alla ricerca e alla sperimentazione nel campo delle scienze dei materiali, della medicina nucleare e della sicurezza dei reattori nel settore dell’energia nucleare. |
|
(2) |
Il funzionamento dell’HFR è stato sostenuto da una serie di programmi di ricerca supplementari, l’ultimo dei quali, adottato con decisione 2009/410/Euratom del Consiglio, del 25 maggio 2009, verteva sull’adozione di un programma supplementare di ricerca che doveva essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica (2) e che è scaduto il 31 dicembre 2011. Per assicurare la continuità tra i programmi di ricerca supplementari e il buon funzionamento del programma di ricerca supplementare per l’HFR per il 2012-2015, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
|
(3) |
Poiché l’HFR rappresenta tuttora un’infrastruttura insostituibile e indispensabile per la ricerca comunitaria nei campi del miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari, della sanità, compreso lo sviluppo di isotopi medici per rispondere ai quesiti della ricerca medica, della fusione nucleare, della ricerca di base e della formazione, nonché della gestione dei rifiuti, compresa la possibilità di studiare il comportamento, sotto il profilo della sicurezza, dei combustibili nucleari per i reattori di interesse europeo, è opportuno che il suo funzionamento prosegua fino al 2015 nell’ambito del presente programma di ricerca supplementare. |
|
(4) |
Dato il loro particolare interesse per la continuazione del funzionamento dell’HFR, i Paesi Bassi, la Francia e il Belgio si impegnano a finanziare il presente programma versando i loro contributi al bilancio generale dell’Unione europea sotto forma di entrate con destinazione specifica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il programma di ricerca supplementare relativo all’esercizio dell’HFR, in seguito denominato «il programma», i cui obiettivi sono definiti all’allegato I, è adottato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Articolo 2
I costi dell’esecuzione del programma, stimati a 31 400 000 EUR, sono interamente finanziati con i contributi di Paesi Bassi, Francia e Belgio. La ripartizione di detto importo figura nell’allegato II. Il contributo è considerato come entrata con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (EC, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3).
Articolo 3
1. La Commissione è incaricata della gestione del programma. A tal fine, essa ricorre ai servizi del Centro comune di ricerca.
2. Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca è tenuto informato dell’attuazione del programma.
Articolo 4
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia e finale sull’attuazione della presente decisione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY
(1) Verbali della riunione del Comitato scientifico e tecnico dell’Euratom del 17 febbraio 2012.
ALLEGATO I
OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNICI
I principali obiettivi del programma sono i seguenti:
|
1. |
garantire il funzionamento sicuro e affidabile dell’HFR allo scopo di assicurare la disponibilità del flusso di neutroni a fini sperimentali; |
|
2. |
consentire l’uso efficiente dell’HFR da parte di istituti di ricerca in un’ampia gamma di discipline: miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti, sanità, ivi compreso lo sviluppo di isotopi medici, fusione nucleare, ricerca di base e formazione, nonché gestione dei rifiuti, compresa la possibilità di studiare le questioni relative alla sicurezza dei combustibili nucleari per i reattori di interesse europeo. |
ALLEGATO II
RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi per il programma sono versati dai Paesi Bassi, dalla Francia e dal Belgio.
La ripartizione dei contributi è la seguente:
|
|
Paesi Bassi: 29 000 000 EUR |
|
|
Francia: 1 200 000 EUR |
|
|
Belgio: 1 200 000 EUR |
|
|
Totale: 31 400 000 EUR |
I contributi sono versati al bilancio generale dell’Unione europea e destinati specificamente a questo programma.
Tali contributi sono fissi e non rivedibili per quanto attiene alle variazioni dei costi di esercizio, di manutenzione e di disattivazione.
|
20.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/61 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 2012
relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Estonia
(2012/710/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 25,
vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. |
|
(2) |
L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione. |
|
(3) |
L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota. |
|
(4) |
A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. |
|
(5) |
L’Estonia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici. |
|
(6) |
L’Estonia ha effettuato con successo un’esperienza pilota con l’Austria. |
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(7) |
In Estonia ha avuto luogo una visita di valutazione sulla quale il gruppo di valutazione austriaco ha elaborato una relazione che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio. |
|
(8) |
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota riguardo allo scambio di dati dattiloscopici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, l’Estonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 9 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY
|
20.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/62 |
DECISIONE 2012/711/PESC DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2012
relativa al sostegno alle attività dell’Unione volte a promuovere tra i paesi terzi il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quando segue:
|
(1) |
La strategia europea in materia di sicurezza, adottata dai capi di Stato o di governo il 12 dicembre 2003, delinea cinque sfide fondamentali cui deve far fronte l’Unione nel contesto scaturito dalla fine della guerra fredda: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento dello Stato e la criminalità organizzata. Le conseguenze della circolazione incontrollata delle armi convenzionali sono cruciali per quattro di queste cinque sfide. La strategia sottolinea l’importanza dei controlli sulle esportazioni per contenere la proliferazione. |
|
(2) |
Il 5 giugno 1998 l’Unione ha adottato un codice di condotta per le esportazioni di armi, politicamente vincolante, che stabilisce criteri comuni tesi a regolamentare il commercio legale di armi convenzionali. Il Codice è stato periodicamente aggiornato. |
|
(3) |
La strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, adottata dal Consiglio europeo il 15 e 16 dicembre 2005, dispone che l’Unione, a livello regionale e internazionale, sostenga il rafforzamento dei controlli sulle esportazioni e la promozione dei criteri del codice di condotta per le esportazioni di armi, fra l’altro, mediante l’assistenza ai paesi terzi nel settore dell’elaborazione della pertinente legislazione nazionale e la promozione di misure sulla trasparenza. |
|
(4) |
L’8 dicembre 2008 il codice di condotta per le esportazioni di armi è stato sostituito dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (1), giuridicamente vincolante, che prevede norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. La posizione comune 2008/944/PESC stabilisce otto criteri di valutazione delle domande di esportazione di armi convenzionali. Essa include altresì un meccanismo di notifica e di consultazione per i casi di rifiuto di esportazione delle armi e misure di trasparenza quali la pubblicazione delle relazioni annuali dell’UE sulle esportazioni di armi. |
|
(5) |
Ai sensi dell’articolo 7 della posizione comune 2008/944/PESC e al fine di ottimizzare l’efficacia della posizione comune, gli Stati membri hanno concordato di operare, nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), per rafforzare la cooperazione e promuovere la convergenza nel settore delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. I principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC sono stati ufficialmente sostenuti da numerosi paesi terzi. |
|
(6) |
L’articolo 11 della posizione comune 2008/944/PESC dispone che gli Stati membri devono adoperarsi al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di armi ad applicare i criteri contenuti in detta posizione comune. |
|
(7) |
L’Unione e i suoi Stati membri sono tenuti alla riservatezza, nello scambio di informazioni sulla politica di esportazione delle armi, in particolare con i paesi terzi beneficiari. |
|
(8) |
Il 6 dicembre 2006 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU), con il sostegno di tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ha adottato la risoluzione 61/89 volta a promuovere l’elaborazione di un trattato sul commercio delle armi che stabilisce norme internazionali comuni per l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di armi convenzionali, segnando in tal modo l’avvio formale del processo ONU per la negoziazione di un trattato sul commercio delle armi. |
|
(9) |
Il 12 gennaio 2010 l’Assemblea generale dell’ONU, sostenuta da tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ha adottato la risoluzione 64/48, relativa al trattato sul commercio delle armi, che convocava la Conferenza dell’ONU relativa al trattato sul commercio di armi incaricandola di riunirsi per quattro settimane consecutive nel 2012 al fine di elaborare uno strumento giuridicamente vincolante concernente le norme comuni internazionali più rigorose possibili sul trasferimento di armi convenzionali. |
|
(10) |
Sebbene la conferenza dell’ONU relativa al trattato sul commercio delle armi, del luglio 2012 non abbia raggiunto un accordo su un testo definitivo del trattato, essa ha nondimeno compiuto notevoli passi avanti, rispecchiati nel progetto di testo del trattato presentato dal presidente della conferenza il 26 luglio 2012. L’Unione appoggia pienamente la rapida conclusione dei negoziati a inizio 2013 grazie alla convocazione di una più breve conferenza finale dell’ONU relativa al trattato sul commercio delle armi, con le stesse regole di quelle seguite nella prima conferenza, per concludere i negoziati sul trattato sulla base del progetto di testo del presidente del 26 luglio 2012. |
|
(11) |
Il Consiglio ha adottato, nel 2005, 2006, 2007, 2010 e 2012, delle conclusioni a favore della negoziazione di un trattato sul commercio delle armi, sottolineando l’importanza, in tale processo, della cooperazione con altri Stati e organizzazioni regionali. |
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(12) |
Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/230/PESC relativa al sostegno delle attività dell’UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell’UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi (2). Nel quadro dell’azione comune una serie di quattro seminari regionali è stata organizzata per i paesi dell’Europa sudorientale, dell’Europa orientale, del Caucaso meridionale e dell’Africa settentrionale. |
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(13) |
Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1012/PESC relativa al sostegno delle attività dell’UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi (3). Nell’ambito della decisione 2009/1012/PESC una serie di cinque seminari regionali è stata organizzata per i paesi dell’Europa sudorientale, dell’Europa orientale, del Caucaso meridionale e dell’Africa settentrionale. La decisione 2009/1012/PESC ha altresì previsto l’organizzazione di quattro visite di studio, presso gli Stati membri, per i paesi candidati all’adesione all’UE. |
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(14) |
Negli anni scorsi l’Unione, nell’ambito dei progetti avviati tramite strumenti finanziari dell’UE diversi dal bilancio PESC, ha fornito assistenza per il miglioramento dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso nei paesi terzi. |
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(15) |
Il Consiglio ha affidato l’esecuzione tecnica della decisione 2009/1012/PESC all’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni («BAFA») che ha positivamente completato, nel gennaio 2012, l’organizzazione di tutte le attività ivi previste. Il BAFA è stato altresì designato quale agenzia esecutiva dei progetti finanziati dall’UE relativi ai controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso nell’ambito dello strumento per la stabilità. Date queste premesse, la scelta del BAFA quale agenzia esecutiva di ulteriori attività dell’Unione nell’ambito dei controlli sulle esportazioni è giustificata dalla sua provata esperienza, dalle competenze e dalla necessaria conoscenza relativa all’attuazione del pertinente acquis dell’Unione e alla promozione di quest’ultimo presso i paesi terzi e rafforza la continuità e la coerenza globale dell’assistenza dell’Unione in tale settore, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Al fine di promuovere la pace e la sicurezza e in conformità della sua strategia europea in materia di sicurezza, l’Unione persegue gli obiettivi seguenti:
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a) |
promuovere il miglioramento dei controlli sulle esportazioni di armi da parte di paesi terzi conformemente ai principi fissati nella posizione comune 2008/944/PESC, e individuare complementarietà e sinergie con i progetti di assistenza dell’Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso; |
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b) |
sostenere gli sforzi compiuti dai paesi terzi a livello nazionale e regionale al fine di rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali; |
2. L’Unione persegue gli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante le seguenti attività di progetto:
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a) |
continuare a promuovere tra i paesi terzi i criteri e i principi della posizione comune 2008/944/PESC basandosi sui risultati raggiunti mediante l’attuazione della decisione 2009/1012/PESC e l’azione comune 2008/230/PESC; |
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b) |
assistere i paesi terzi nella redazione, nell’aggiornamento e nell’attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative tese a porre in essere un efficace sistema di controlli sulle esportazioni di armi convenzionali; |
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c) |
assistere i paesi nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell’esecuzione per assicurare un’attuazione e un’esecuzione adeguate dei controlli sulle esportazioni di armi; |
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d) |
promuovere la trasparenza e la responsabilità nel commercio internazionale di armi, anche mediante il sostegno a misure nazionali e regionali tese a promuovere la trasparenza e l’adeguato controllo delle esportazioni di armi convenzionali; |
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e) |
incoraggiare i paesi terzi a sostenere l’elaborazione e l’esecuzione di un trattato giuridicamente vincolante sul commercio delle armi che fissi norme internazionali comuni per il commercio mondiale di armi convenzionali. |
In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.
Articolo 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione;
2. L’esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata al BAFA;
3. Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine quest’ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.
Articolo 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 860 000 EUR;
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell’Unione;
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con il BAFA. L’accordo prevede che il BAFA assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità;
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell’accordo.
Articolo 4
L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche preparate dal BAFA. Tali relazioni costituiscono la base per la valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell’attuazione delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Essa cessa di produrre effetti decorsi ventiquattro mesi dalla data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione, nel caso in cui non sia concluso alcun accordo di finanziamento entro tale periodo.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.
ALLEGATO
ATTIVITÀ DI PROGETTO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2
1. Obiettivi
La presente decisione ha come obiettivi la promozione del miglioramento dei controlli sulle esportazioni di armi da parte di paesi terzi e il sostegno agli sforzi compiuti dai paesi terzi a livello nazionale e regionale al fine di rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali. Tali obiettivi sono perseguiti conformemente ai principi fissati nella posizione comune 2008/944/PESC, individuando complementarietà e sinergie con i progetti di assistenza dell’Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso.
Per raggiungere i succitati obiettivi, l’Unione continua a promuovere i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC basandosi sui risultati raggiunti mediante l’attuazione della decisione 2009/1012/PESC e l’azione comune 2008/230/PESC. A tal fine è fornita assistenza ai paesi terzi per la redazione, l’aggiornamento e l’attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative tese a porre in essere un efficace sistema di controlli sulle esportazioni di armi convenzionali. Si dovrebbe altresì dare sostegno sia alla formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell’esecuzione nei paesi terzi responsabili dell’attuazione e dell’esecuzione dei controlli sulle esportazioni di armi che alle misure nazionali e regionali tese a promuovere la trasparenza e l’adeguato controllo delle esportazioni di armi convenzionali.
L’obiettivo consistente nel rendere più responsabile e trasparente il commercio internazionale delle armi convenzionali sarà perseguito anche attraverso la promozione, presso i paesi terzi, dell’elaborazione e dell’esecuzione di un trattato giuridicamente vincolante sul commercio delle armi che fissi norme internazionali comuni per il commercio mondiale di armi convenzionali.
2. Descrizione delle attività di progetto
2.1. Obiettivo del progetto
Fornire assistenza tecnica a un certo numero di paesi terzi interessati che hanno dimostrato di voler migliorare le proprie norme e pratiche nel settore del controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e allineare le proprie norme e pratiche a quelle convenute e applicate dagli Stati membri, che figurano nella posizione comune 2008/944/PESC e nel manuale d’uso che la correda.
2.2. Descrizione del progetto
2.2.1.
Il progetto consisterà di un massimo di otto workshop, ciascuno della durata di due giorni, destinati a funzionari di Stato dei paesi terzi e fornirà una formazione nei pertinenti settori dei controlli sulle esportazioni di armi convenzionali. I partecipanti ai seminari possono includere funzionari di Stato dei paesi terzi, quali funzionari delle dogane e funzionari incaricati dell’esecuzione, funzionari dei pertinenti ministeri e agenzie di contrasto, rappresentanti dei parlamenti nazionali e rappresentanti della società dell’industria e civile. La formazione sarà impartita da esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri, rappresentanti di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC, funzionari delle pertinenti istituzioni dell’Unione e rappresentanti del settore privato e della società civile.
I workshop possono svolgersi in un paese beneficiario o in un altro luogo da determinarsi in consultazione con il gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» (COARM) e i servizi dell’alto rappresentante.
I workshop regionali sono organizzati nei paesi seguenti:
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a) |
fino a tre workshop per i paesi dell’Europa sudorientale; |
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b) |
fino a tre workshop per i paesi dell’Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato; |
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c) |
fino a due workshop per i paesi mediterranei nordafricani interessati dalla politica europea di vicinato. |
2.2.2.
Il progetto consisterà di un massimo di sei visite di studio per funzionari governativi, funzionari delle dogane e/o funzionari incaricati del rilascio di licenze presso le pertinenti autorità degli Stati membri e di un massimo di otto visite di studio della durata massima di un mese per funzionari governativi e/o funzionari incaricati del rilascio di licenze degli Stati membri presso le pertinenti autorità dei paesi beneficiari.
2.2.3.
Il progetto consisterà di un massimo di dieci workshop di due giorni per singoli paesi beneficiari cui saranno invitati i funzionari di Stato dei paesi beneficiari, inclusi i funzionari governativi, i funzionari incaricati del rilascio di licenze e quelli incaricati dell’esecuzione. Detti eventi si svolgeranno preferibilmente nei paesi beneficiari e la conoscenza specifica verrà trasmessa da esperti degli Stati membri.
2.2.4.
Il progetto consisterà nello sviluppo di un portale web accessibile ai funzionari degli Stati membri e dei paesi terzi finalizzato alla promozione dei controlli sulle esportazioni di armi in linea con i principi e i parametri della posizione comune 2008/944/PESC. Il portale fornirà agli Stati beneficiari un accesso permanente alle risorse tecniche per l’attuazione e il miglioramento dei loro controlli sulle esportazioni di armi e faciliterà la condivisione delle pertinenti informazioni sulle attività di sensibilizzazione dell’Unione previste dalla presente decisione con funzionari dei paesi beneficiari che non hanno potuto partecipare direttamente alle attività di assistenza e sensibilizzazione. Fornirà inoltre informazioni tecniche dettagliate sui sistemi di controllo delle esportazioni negli Stati membri e nei paesi beneficiari, da utilizzare come materiale di supporto durante le attività di assistenza previste dalla presente decisione.
Il portale web sarà inoltre integrato da svariate attività intese ad accrescere la visibilità della mobilitazione dell’Unione e a favorire l’allineamento con la posizione comune 2008/944/PESC. Tra tali attività figureranno anche la regolare pubblicazione di note informative e adeguate campagne sui media.
2.2.5.
Al fine di fornire una valutazione a medio termine e finale delle attività di cui alla presente decisione, saranno organizzati a Bruxelles, con la partecipazione congiunta dei paesi beneficiari e degli Stati membri, a margine delle riunioni del COARM, fino a due incontri della durata di due giorni. A tali riunioni possono essere invitati a partecipare non più di due rappresentanti di ciascun paese beneficiario incaricati del controllo sulle esportazione di armi.
3. Coordinamento con altri progetti di assistenza dell’unione nel settore dei controlli sulle esportazioni
Sulla base dell’esperienza di precedenti attività di sensibilizzazione dell’Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni sia di prodotti a duplice uso che di armi convenzionali, la fornitura di assistenza ai paesi terzi dovrebbe godere del massimo della sinergia e della complementarità al fine di assicurare che le attività dell’Unione siano il più possibile efficaci e coerenti. A tal fine si dovrebbe prevedere la possibilità di organizzare talune delle attività di cui ai punti da 2.2.1 a 2.2.4 insieme ad altre attività relative ai controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso, finanziate tramite strumenti finanziari dell’Unione diversi dal bilancio PESC. Quanto sopra è posto in essere nel pieno rispetto dei limiti legali e finanziari stabiliti per l’utilizzo dei pertinenti strumenti finanziari dell’Unione.
4. Beneficiari
I beneficiari delle attività di progetto includono funzionari di Stato e rappresentanti della società civile e dell’industria dei seguenti paesi:
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i) |
paesi dell’Europa sudorientale (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, FYROM, Montenegro e Serbia); |
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ii) |
paesi mediterranei nordafricani interessati dalla politica europea di vicinato (Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia); |
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iii) |
paesi dell’Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina). |
Per ogni tipo di attività previste nella presente decisione del Consiglio saranno selezionati particolari paesi beneficiari sulla base, tra l’altro, dei seguenti criteri:
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— |
impegno del paese terzo a migliorare i controlli sulle esportazioni di armi convenzionali e ad allinearli agli standard dell’Unione; |
|
— |
rilevanza del paese terzo per il commercio mondiale di armi; |
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— |
impatto della precedente assistenza dell’Unione sul sistema nazionale di esportazione di armi convenzionali del paese terzo e previsto impatto sostenibile a lungo termine della successiva assistenza. |
Su proposta dell’alto rappresentante il COARM può decidere di modificare l’elenco dei paesi beneficiari ove esista un’opportuna giustificazione.
5. Valutazione d’impatto
L’impatto della presente decisione dovrebbe essere valutato sul piano tecnico una volta completate le ultime attività da essa previste. La valutazione d’impatto sarà effettuata dall’alto rappresentante in collaborazione con i pertinenti Gruppi di lavoro del Consiglio e, ove occorra, con le delegazioni dell’Unione presso i paesi beneficiari e con altre pertinenti parti interessate.
6. Durata
La durata totale stimata del progetto è di 24 mesi.
7. Ente incaricato dell’esecuzione tecnica
L’esecuzione tecnica della presente decisione sarà affidata al BAFA, che svolgerà i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante.
8. Presentazione di relazioni
Il BAFA preparerà relazioni periodiche, anche dopo il completamento di ciascuna delle attività. Le relazioni dovrebbero essere presentate all’alto rappresentante non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.
9. Stima del costo totale del progetto e del contributo finanziario dell’unione
Il costo totale del progetto è di 1 860 000 EUR.
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20.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/68 |
DECISIONE 2012/712/PESC DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2012
riguardante la conferenza di revisione del 2013 della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 29 aprile 1997 è entrata in vigore la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC). Obiettivo della CWC è eliminare un'intera categoria di armi di distruzione di massa proibendo lo sviluppo, la produzione, l'acquisto, l'immagazzinaggio, la detenzione, il trasferimento o l'uso di armi chimiche. |
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(2) |
L'Unione europea considera la CWC un elemento essenziale del contesto di non proliferazione e disarmo e uno strumento di disarmo e di non proliferazione unico, la cui integrità e rigorosa applicazione devono essere pienamente garantite. Tutti gli Stati membri dell'UE sono Stati parte della CWC. |
|
(3) |
L'Unione ritiene inoltre che la CWC si sia dimostrata uno strumento molto efficace, in quanto si è raggiunta un'adesione quasi universale e gli Stati possessori hanno già distrutto buona parte delle loro scorte di armi chimiche. Allo stesso tempo, e mentre la distruzione rimane prioritaria per l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), istituita a norma della CWC, si presentano nuove sfide e nuove minacce cui l'OPCW deve adeguarsi per preservare e tutelare l'integrità della CWC. |
|
(4) |
L'Unione è altresì dell'avviso che un dialogo stretto e periodico dell'OPCW con la società civile, anche nel periodo precedente la conferenza di revisione e durante il suo svolgimento, sia vantaggioso per il lavoro dell'OPCW. |
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(5) |
Il 17 novembre 2003 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (1). Ai sensi di detta posizione comune la CWC è inclusa come uno di tali accordi multilaterali. |
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(6) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che ribadisce l'adesione dell'Unione al sistema del trattato multilaterale e sottolinea, tra l'altro, il ruolo determinante della CWC e dell'OPCW nel creare un mondo privo di armi chimiche. |
|
(7) |
Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione 1540 (2004) in cui si riafferma che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. Il Consiglio di sicurezza ha successivamente adottato le risoluzioni 1673 (2006), 1810 (2008) e 1977 (2011), che ribadiscono gli obiettivi della risoluzione 1540 (2004) ed esprimono l'interesse del Consiglio di sicurezza a intensificare i suoi sforzi per promuovere la piena attuazione di tale risoluzione. L'attuazione della CWC e l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) e delle successive risoluzioni a essa correlate si rafforzano reciprocamente. |
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(8) |
Il 22 novembre 2004 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la prima azione comune 2004/797/PESC sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2). A detta azione comune sono seguite l'azione comune 2005/913/PESC (3) del Consiglio, adottata il 12 dicembre 2005, l'azione comune 2007/185/PESC (4) del Consiglio, adottata il 19 marzo 2007, la decisione 2009/569/PESC del Consiglio (5), adottata il 27 luglio 2009, e la decisione 2012/166/PESC del Consiglio (6), adottata il 23 marzo 2012. |
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(9) |
L'8 settembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la strategia globale contro il terrorismo, nel cui ambito gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno, tra l'altro, convenuto di attuare tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relative al terrorismo internazionale e di cooperare pienamente con gli organi sussidiari antiterrorismo del Consiglio di sicurezza nell'adempimento dei loro compiti. La strategia incoraggiava inoltre l'OPCW a continuare ad adoperarsi, nell'ambito del suo mandato, per aiutare gli Stati a dotarsi di capacità atte a impedire ai terroristi l'accesso ai materiali chimici, a garantire la sicurezza nei relativi impianti e a reagire in modo efficace in caso di un attacco che impieghi materiali di questo tipo. |
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(10) |
Il 2 dicembre 2011 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, per consenso, una risoluzione sull'attuazione della CWC. |
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(11) |
Nella prospettiva della prossima terza conferenza di revisione della CWC nel corso del 2013 («terza conferenza di revisione»), è opportuno definire l'approccio dell'Unione, che fungerà da orientamento per i suoi Stati membri in tale conferenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'obiettivo dell'Unione europea è di rafforzare la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC), prendendo le mosse dai progressi finora realizzati nella distruzione delle scorte dichiarate di armi chimiche e nella prevenzione della loro ricomparsa, anche tramite il potenziamento del regime di verifica della CWC, un'attuazione più efficace a livello nazionale e sforzi intesi a garantirne l'universalità.
2. L'Unione mira a rafforzare la CWC anche adeguandone l'attuazione alla luce del mutevole contesto di sicurezza e degli sviluppi scientifici e tecnologici, sottolineando inoltre che la terza conferenza di revisione dovrebbe fornire sostegno politico e orientamenti generali al lavoro da svolgere nel periodo intersessionale sulle priorità future dell'OPCW.
3. Per conseguire gli obiettivi stabiliti dal presente articolo, l'Unione sottopone proposte concrete alla terza conferenza di revisione.
Articolo 2
Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Unione:
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a) |
contribuisce a una completa revisione del funzionamento della CWC in sede di terza conferenza di revisione, tenendo conto in particolare degli sviluppi scientifici e tecnologici, e alla costruzione di solide basi per affrontare le sfide cui la CWC sarà confrontata in futuro; |
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b) |
contribuisce alla formazione di un consenso per garantire il successo della terza conferenza di revisione e promuove, tra l'altro, i seguenti temi essenziali:
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Articolo 3
Le azioni adottate dall'Unione ai fini dell'articolo 2 comprendono:
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a) |
ove opportuno, iniziative intese a:
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b) |
dichiarazioni e documenti di lavoro predisposti nel periodo precedente la terza conferenza di revisione e durante il suo svolgimento, da sottoporre all'esame degli Stati parte. |
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.
(2) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 63.
(3) GU L 331 del 17.12.2005, pag. 34.
(4) GU L 85 del 27.3.2007, pag. 10.
Rettifiche
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20.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/72 |
Rettifica della decisione 2011/50/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 ottobre 2010, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 25 del 28 gennaio 2011 )
La pubblicazione della decisione 2011/50/UE deve essere considerata nulla e non avvenuta.