ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.319.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 319

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
16 novembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1074/2012 della Commissione, del 15 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1075/2012 della Commissione, del 15 novembre 2012, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2012

3

 

 

DECISIONI

 

 

2012/703/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 novembre 2012, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Central Bank of Ireland

6

 

 

2012/704/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 novembre 2012, che modifica la decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

7

 

 

2012/705/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 novembre 2012, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

8

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ( GU L 103 del 13.4.2012 )

10

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1074/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

39,0

MA

47,0

TR

65,6

ZZ

50,5

0707 00 05

AL

56,4

EG

140,2

MK

42,0

TR

81,0

ZZ

79,9

0709 93 10

MA

135,3

TR

110,7

ZZ

123,0

0805 20 10

MA

139,0

ZA

144,8

ZZ

141,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

41,4

TR

82,4

ZA

194,4

ZZ

106,1

0805 50 10

AR

57,4

TR

88,7

ZA

59,8

ZZ

68,6

0806 10 10

BR

268,8

LB

256,5

PE

327,4

TR

160,7

US

289,6

ZZ

260,6

0808 10 80

CA

157,0

CL

151,2

CN

79,8

MK

36,9

NZ

162,5

US

193,7

ZA

147,7

ZZ

132,7

0808 30 90

CN

47,4

TR

105,8

ZZ

76,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


16.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1075/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2012

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 novembre 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 novembre 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 novembre 2012

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

2.11.2012-14.11.2012

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

285,11

226,67

Prezzo fob USA

271,92

261,92

241,92

Premio sul Golfo

22,34

Premio sui Grandi Laghi

22,87

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

13,68  EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

47,71  EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

16.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2012

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Central Bank of Ireland

(2012/703/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 14 settembre 2012, al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Central Bank of Ireland (BCE/2012/20) (1),

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema devono essere verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Central Bank of Ireland scadrà dopo l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2011. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2012.

(3)

La Central Bank of Ireland ha selezionato RSM Farrell Grant Sparks quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2016.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che RSM Farrell Grant Sparks sia nominato revisore esterno della Central Bank of Ireland per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2016.

(5)

È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 5, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«5.   La società di revisione RSM Farrell Grant Sparks è accettata come revisore esterno della Central Bank of Ireland.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)   GU C 286 del 22.9.2012, pag. 1.

(2)   GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69.


16.11.2012   

IT

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L 319/7


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2012

che modifica la decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2012/704/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione l’8 febbraio 2012 la Lituania ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE riguardanti il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) all’amministrazione fiscale.

(2)

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 4 aprile 2012, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera dell’11 aprile 2012 la Commissione ha comunicato alla Lituania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

La decisione 2006/388/CE del Consiglio, del 15 maggio 2006, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (2), autorizzava fra l’altro la Lituania a designare il destinatario quale debitore dell’IVA dovuta sulle forniture di beni e le prestazioni di servizi in caso di procedure concorsuali o amministrazione controllata soggette a controllo giudiziario e sulla fornitura di legname.

(4)

La decisione di esecuzione 2010/99/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (3), ha prorogato l’applicazione della misura di deroga prevista dalla decisione 2006/388/CE («misura di deroga»).

(5)

Le indagini fiscali e l’analisi effettuata dall’amministrazione fiscale lituana hanno rivelato l’efficacia della misura di deroga.

(6)

La Commissione riconosce che la situazione di diritto e di fatto che ha giustificato l’applicazione della misura di deroga non è cambiata e persiste tuttora. È opportuno pertanto autorizzare la Lituania ad applicare la misura per un ulteriore periodo limitato.

(7)

Qualora la Lituania ritenga opportuna un’ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2015, una relazione di valutazione dovrebbe essere presentata alla Commissione congiuntamente a detta domanda di proroga entro il 1o aprile 2015.

(8)

La misura di deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione di esecuzione 2010/99/UE il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Eventuali domande di proroga della misura prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 1o aprile 2015 e sono corredate di una relazione comprensiva di un riesame dell’applicazione della misura in oggetto.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)   GU L 150 del 3.6.2006, pag. 13.

(3)   GU L 45 del 20.2.2010, pag. 10.


16.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/8


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2012

recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2012/705/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 5 gennaio 2012 la Germania ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare una misura, precedentemente concessa con decisione 2009/791/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), che deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relative al diritto a detrazione.

(2)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 16 aprile 2012 l’Austria ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare una misura, precedentemente concessa con decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (3), che deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relative al diritto a detrazione.

(3)

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 4 aprile 2012, della richiesta presentata dalla Germania. Con lettera dell’11 aprile 2012 la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(4)

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 20 aprile 2012, della richiesta presentata dall’Austria. Con lettera del 23 aprile 2012 la Commissione ha comunicato all’Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(5)

La misura di deroga prevista dai due Stati membri è volta ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui sono gravati beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private di un soggetto passivo o del suo personale o, genericamente, per fini non professionali.

(6)

La misura deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’IVA sui beni e servizi loro forniti ai fini delle loro operazioni soggette ad imposta. La misura di deroga è intesa a semplificare la procedura di imposizione e di riscossione dell’IVA, prevenendo al contempo la frode e l’elusione fiscali. Essa influisce in misura minima sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale.

(7)

Secondo le informazioni fornite dalla Germania e dall’Austria, gli elementi di diritto e di fatto che giustificavano l’attuale applicazione della misura di deroga non sono cambiati e persistono tuttora. È opportuno pertanto autorizzare la Germania e l’Austria a continuare ad applicare tale misura per un periodo ulteriore, ma limitato fino al 31 dicembre 2015, per permettere un riesame della necessità e dell’efficacia della misura di deroga e della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali sulla quale essa si basa.

(8)

Qualora la Germania o l’Austria considerassero necessaria un’ulteriore proroga oltre il 2015, una relazione sull’applicazione della misura di deroga, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata, dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2015 congiuntamente alla domanda di proroga, in modo da lasciare tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda e, nel caso che la Commissione presenti una proposta, al Consiglio per adottarla.

(9)

Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, ora direttiva 2006/112/CE, nella quale è prevista l’armonizzazione delle categorie di spese per le quali possono applicarsi esclusioni del diritto a detrazione. La misura di deroga prevista dalla presente decisione dovrebbe cessare di produrre effetti alla data a decorrere dalla quale gli Stati membri applicano o possono applicare le norme stabilite in tale direttiva di modifica adottata dal Consiglio dopo che la presente decisione ha preso effetto, se tale data è anteriore alla data di cessazione degli effetti prevista nella presente decisione.

(10)

Le deroghe avranno un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo totale dell’imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avranno un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/791/CE e la decisione di esecuzione 2009/1013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione 2009/791/CE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione dell’IVA l’IVA di cui sono gravati beni e servizi, quando i beni e servizi in questione siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

Articolo 2

1.   La presente decisione cessa di produrre effetti alla data a decorrere dalla quale gli Stati membri applicano o possono applicare le norme dell’Unione che disciplinano le limitazioni del diritto a detrazione di un soggetto passivo adottate dal Consiglio dopo che la presente decisione ha preso efficacia o, se anteriore, il 31 dicembre 2015.

2.   L’eventuale domanda di proroga della misura prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2015.

Detta domanda è accompagnata da una relazione comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.»

Articolo 2

Gli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, l’Austria è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione dell’IVA l’IVA di cui sono gravati beni e servizi, quando i beni e servizi in questione siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

Articolo 2

1.   La presente decisione cessa di produrre effetti alla data a decorrere dalla quale gli Stati membri applicano o possono applicare le norme dell’Unione che disciplinano le limitazioni del diritto a detrazione di un soggetto passivo adottate dal Consiglio dopo che la presente decisione ha preso efficacia o, se anteriore, il 31 dicembre 2015.

2.   L’eventuale domanda di proroga della misura prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2015.

Detta domanda è accompagnata da una relazione comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.»

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)   GU L 283 del 30.10.2009, pag. 55.

(3)   GU L 348 del 29.12.2009, pag. 21.


Rettifiche

16.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/10


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 103 del 13 aprile 2012 )

Alle pagine 29 e 30 dell’allegato II, nella parte relativa all’allegato IX del regolamento (CE) n. 436/2009,

anziché:

«ALLEGATO IX

Diciture di cui all’articolo 27, paragrafo 2

In bulgaro

:

И3HECEHO

In spagnolo

:

EXPORTADO

In ceco

:

VYVEZENO

In danese

:

»UDFØRSEL: EAD-nr.: … af [dato]«

In tedesco

:

Ausgeführt: EAD Nr. … vom [Datum]

In estone

:

„Eksporditud: EAD nr …, … [kuupäev]”

In greco

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

In inglese

:

’Exported: EAD No … of [date]’

In francese

:

«Exporté: EAD n o … du [date]»

In italiano

:

«Esportato: DAE n. … del [data]»

In lettone

:

“Eksportēts: [datums] EAD Nr. …”

In lituano

:

EKSPORTUOTA

In ungherese

:

„Exportálva: EAD sz.: …, [dátum]”

In maltese

:

“Esportat: EAD Nru … ta’ [data]”

In neerlandese

:

UITGEVOERD: UGD nr. … van [datum]

In polacco

:

WYWIEZIONO

In portoghese

:

EXPORTADO

In rumeno

:

EXPORTAT

In slovacco

:

VYVEZENÉ

In sloveno

:

IZVOŽENO

In finlandese

:

VIETY

In svedese

:

EXPORTERAD»

leggi:

«ALLEGATO IX

Diciture di cui all’articolo 27, paragrafo 2

In bulgaro

:

„Изнесено: EAD № … от [дата]“

In spagnolo

:

«Exportado: DAE no … de[fecha]»

In ceco

:

„Vyvezeno: VDD č. … ze dne [datum]“

In danese

:

"Udførsel: EAD-nr.: .... af [dato]"

In tedesco

:

Ausgeführt: ABD Nr. … vom [Datum]

In estone

:

”Eksporditud: EAD nr …, … [kuupäev]”

In greco

:

«Εξαχθέν: ΣΕΕ αριθ. … της [ημερομηνία]»

In inglese

:

“Exported: EAD No … of [date]”

In francese

:

«Exporté: EAD no … du [date]»

In italiano

:

"Esportato: DAE n. … del [data]"

In lettone

:

“Eksportēts: [datums] EPD Nr. …”

In lituano

:

„Eksportuota: ELD Nr. …, [data]“

In ungherese

:

»Exportálva: KKO-sz.: …, [dátum]«

In maltese

:

"Esportat: EAD nru … ta' [data]"

In olandese

:

"Uitgevoerd: EAD nr. … van [datum]"

In polacco:

:

"Wywieziono: EAD nr … z dnia [data]"

In portoghese

:

«Exportado: DAE n.o … de [data]»

In rumeno

:

„Exportat: EAD nr. … din [data]”

In slovacco

:

„Vyvezené: EAD č. … zo dňa [dátum]“

In sloveno

:

„Izvoženo: SIL št. … z dne [datum]“

In finlandese

:

”Viety: EAD-asiakirja nro …, … [päiväys]”

In svedese

:

"Exporterad: Exportföljedokument (EAD) nr … av den [datum]"».

A pagina 35 dell’allegato III, nella parte relativa all’allegato IX bis, parte B «Diciture di cui all’articolo 31, paragrafi 2 e 3», del regolamento (CE) n. 436/2009, nelle menzioni in portoghese:

anziché:

«—

in portoghese:

a)   Relativamente aos vinhos com DOP: «Le présent document vaut attestation d’appellation d’origine protégée», «N.o […, …] du registre E-Bacchus»;

b)   Relativamente aos vinhos com IGP: «Le présent document vaut attestation d’indication géographique protégée», «N.o […, …] du registre E-Bacchus»;

c)   Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação do ano de colheita: «Le présent document vaut certification de l’année de récolte, conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) n.o 1234/2007»;

d)   Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação das castas de uva de vinho: «Le présent document vaut certification de la (des) variété(s) à raisins de cuve («vin de cépage»), conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) n.o 1234/2007»;

e)   Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação do ano de colheita e das castas de uva de vinho: «Le présent document vaut certification de l’année de récolte et la (des) variété(s) à raisins de cuve («vin de cépage»), conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) n.o 1234/2007».»

leggi:

«—

in portoghese:

a)   Relativamente aos vinhos com DOP: «O presente documento vale como certificado de denominação de origem protegida», «N.o […, …] do registo E-Bacchus»;

b)   Relativamente aos vinhos com IGP: «O presente documento vale como certificado de indicação geográfica protegida», «N.o […, …] do registo E-Bacchus»;

c)   Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação do ano de colheita: «O presente documento vale como certificado do ano de colheita, em conformidade com o artigo 118.o-Z do Regulamento (CE) n.o 1234/2007»;

d)   Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação das castas de uva de vinho: «O presente documento vale como certificado da(s) casta(s) de uva de vinho («vinho de casta»), em conformidade com o artigo 118.o-Z do Regulamento (CE) n.o 1234/2007»;

e)   Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação do ano de colheita e das castas de uva de vinho: «O presente documento vale como certificado do ano de colheita e da(s) casta(s) de uva de vinho («vinho de casta»), em conformidade com o artigo 118.o-Z do Regulamento (CE) n.o 1234/2007».»