ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.310.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 310

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
9 novembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2012 del Consiglio, del 29 ottobre 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1040/2012 del Consiglio, del 7 novembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 754/2009 per quanto riguarda l’esclusione di alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1342/2008 e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1041/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 平谷大桃 (Pinggu Da Tao) (DOP)

17

 

*

Regolamento (UE) n. 1042/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di registrare una piattaforma d’asta destinata a essere designata dal Regno Unito ( 1 )

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1043/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che approva la sostanza attiva fosfano in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda le norme d’origine ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Guatemala relativamente all’esportazione di taluni prodotti della pesca nell’Unione europea

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda le norme d’origine ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di El Salvador relativamente all’esportazione di taluni prodotti della pesca nell’Unione europea

31

 

*

Regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale

34

 

*

Regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l’elenco di indicazioni nutrizionali ( 1 )

36

 

*

Regolamento (UE) n. 1048/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, relativo all’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia ( 1 )

38

 

*

Regolamento (UE) n. 1049/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di sciroppo di poliglicitolo in varie categorie di alimenti ( 1 )

41

 

*

Regolamento (UE) n. 1050/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio a riguardo dello sciroppo di poliglicitolo ( 1 )

45

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

47

 

 

DECISIONI

 

 

2012/693/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2012, relativa alla nomina di un membro titolare danese del Comitato economico e sociale europeo

49

 

 

2012/694/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2012, relativa alla nomina di un membro titolare lussemburghese del Comitato economico e sociale europeo

50

 

 

2012/695/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2012, relativa alla nomina di un membro titolare del Regno Unito del Comitato economico e sociale europeo

51

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione Atalanta/2/2012 (2012/361/PESC) del Comitato politico e di sicurezza, del 3 luglio 2012, relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (GU L 176 del 6.7.2012)

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1039/2012 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2012

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento (UE) n. 402/2012 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»).

(2)

Il procedimento è stato avviato il 12 agosto 2011 (3) in seguito a una denuncia presentata dalla International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium (AIRAL S.c.r.l «il denunciante») a nome dei produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di radiatori in alluminio dell’Unione.

(3)

Come indicato al considerando 14 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e la fine del PI («il periodo in esame»).

1.2.   Fase successiva del procedimento

(4)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato deciso di imporre un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(5)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza.

(6)

Come già menzionato al considerando 12 del regolamento provvisorio, un gruppo di produttori esportatori collegati ha chiesto l’esame individuale, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. L’esame di tali richieste nella fase provvisoria era eccessivamente gravoso ed è stato rinviato alla fase definitiva. Si è deciso quindi di concedere un esame individuale al gruppo che lo richiedeva, cioè il Sira Group. Per quanto riguarda le sue operazioni nella RPC, il Sira Group è composto dalla Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd e dal Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd.

(7)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («divulgazione delle conclusioni definitive»). Tutte le parti hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare, entro il termine stabilito, le loro osservazioni sulle conclusioni definitive.

(8)

Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(9)

Come indicato al considerando 15 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame consiste in radiatori in alluminio e negli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, sia che tali elementi siano assemblati in blocchi o no, esclusi i radiatori e loro elementi e sezioni di tipo elettrico («il prodotto in esame»). Tale prodotto è attualmente classificato ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90.

(10)

Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie, una parte ha sostenuto che i radiatori in acciaio sono intercambiabili con il prodotto in esame e il prodotto simile e ha chiesto alla Commissione di analizzare e comprendere le tendenze del mercato dei radiatori in acciaio, in particolare in rapporto con il mercato dei radiatori in alluminio.

(11)

In base alle informazioni disponibili è stato stabilito che i radiatori in alluminio hanno caratteristiche tecniche differenti, in particolare per quanto riguarda la materia prima principale (l’acciaio in un caso e l’alluminio nell’altro), il peso, l’inerzia termica e la conducibilità termica. Inoltre, le informazioni raccolte non indicano concorrenza diretta e interscambiabilità tra i due prodotti. Infine, la parte non ha presentato elementi di prova a sostegno della sua affermazione. Stante quanto precede, la richiesta è stata respinta.

(12)

In mancanza di altre osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando 15 e 23 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») e trattamento individuale («TI»)

3.1.1.   Osservazioni preliminari

(13)

Come già indicato sopra nel considerando 6, si è deciso di concedere un esame individuale al Sira Group. Per quanto riguarda le sue operazioni nella RPC, il gruppo è composto da Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. e da Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd. Il Sira Group ha inoltre richiesto il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato o il trattamento individuale.

3.1.2.   TEM

(14)

Va ricordato che, come indicato ai considerando da 30 a 31 del regolamento provvisorio, nessuna delle parti inserite nel campione ha richiesto il TEM.

(15)

Come indicato sopra al considerando 13, il Sira Group, al quale è stato concesso l’esame individuale dopo l’istituzione delle misure provvisorie, ha richiesto il TEM e ha presentato domanda per le due società operanti nella produzione e nella commercializzazione del prodotto in esame.

(16)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, per le importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del predetto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Per comodità di riferimento tali criteri sono riportati di seguito in forma sintetica:

le decisioni commerciali delle imprese devono essere prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi devono riflettere i valori di mercato,

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a revisione contabile indipendente,

non vi sono distorsioni dovute al precedente sistema a economia pianificata,

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità, e

le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.

(17)

Le informazioni fornite dalle due società appartenenti al Sira Group nei moduli di richiesta di TEM sono state debitamente analizzate, e sono state chieste e ottenute ulteriori informazioni. In considerazione dei risultati non si è ritenuto necessario effettuare una visita di verifica presso la sede delle società.

(18)

L’inchiesta per il TEM ha dimostrato che il Sira Group non ha rispettato i requisiti di cui al criterio 1 a causa delle interferenze statali nelle decisioni concernenti la materia prima principale, ossia l’alluminio. Il costo dell’alluminio rappresenta circa il 70 % del costo di produzione del prodotto in esame. L’inchiesta ha dimostrato che entrambi i produttori del Sira Group hanno acquistato l’alluminio utilizzato per la produzione del prodotto in esame sul mercato interno cinese. I prezzi si basano sulla quotazione dell’alluminio alla borsa dei metalli non ferrosi di Shangai (Shanghai Non-ferrous Metal Exchange), controllata dallo Stato («la Borsa» o «SHFE»). L’SHFE è una borsa aperta esclusivamente alle società registrate nella RPC e ai cittadini cinesi controllata dalla Commissione statale di regolamentazione dei valori mobiliari. Diverse norme che disciplinano il funzionamento della Borsa contribuiscono alla bassa volatilità e al ribasso dei prezzi sull’SHFE: le fluttuazioni di prezzo giornaliere sono limitate al 4 % al di sopra o al di sotto del prezzo di liquidazione del giorno di contrattazione precedente, le contrattazioni avvengono a bassa frequenza (fino al quindicesimo giorno di ogni mese), i futures sono limitati a una durata massima di 12 mesi, e i costi delle operazioni sono fatturati sia dalla Borsa che dagli intermediari.

(19)

Inoltre, per quanto riguarda le operazioni sul SHFE, le consegne possono aver luogo soltanto in un deposito autorizzato situato sul territorio cinese, a differenza di quanto avviene per gli scambi internazionali, che prevedono consegne in qualsiasi parte del mondo. Inoltre l’SHFE è una piattaforma di scambi solo materiali (non vengono venduti derivati), e questo isola completamente il mercato cinese dell’alluminio. Di conseguenza è praticamente impossibile l’arbitraggio con il parametro di riferimento a livello mondiale, il London Metals Exchange («LME») o con altri mercati, e l’SHFE funziona in isolamento rispetto ad altri mercati mondiali. Pertanto, una stabilizzazione tra questi mercati non è possibile. Il prezzo della quotazione dell’alluminio sull’LME è risultato, su base mensile media, superiore del 14 % a quello dell’SHFE durante il PI.

(20)

Lo Stato interferisce anche con il meccanismo di determinazione dei prezzi dell’SHFE, poiché è sia venditore che acquirente, tramite lo State Reserve Bureau e altri organismi statali, di alluminio primario. Inoltre lo Stato fissa limiti di prezzo giornalieri attraverso le regole dell’SHFE che sono state approvate dall’autorità di regolamentazione dello Stato, la China Securities Regulatory Commission («CSRC»).

(21)

L’inchiesta ha dimostrato altresì che l’alluminio primario destinato all’esportazione è soggetto a un’IVA pari al 17 % e non è rimborsabile in caso di esportazione, laddove l’IVA per l’alluminio venduto sul mercato interno e sui prodotti finiti è rimborsabile al 13 %. In più, l’alluminio primario destinato all’esportazione è soggetto a un’imposta sulle esportazioni del 17 %. Di conseguenza la maggior parte della produzione di alluminio primario è venduta sul mercato cinese, causando una depressione del prezzo di tale materiale sul mercato interno e un considerevole vantaggio in termini di costi per i produttori di radiatori in alluminio della RPC. Lo Stato cinese ha interferito ulteriormente sul mercato durante il PI eliminando il 5 % del dazio all’importazione sui metalli nel corso della crisi finanziaria.

(22)

Un’ulteriore distorsione da parte dello Stato cinese avviene sotto forma di interventi sul mercato da parte dello State Reserve Bureau («SRB»), che fa parte della National Development Reform Commission («NDRC»). Alla fine del 2008 e all’inizio del 2009 il SRB ha cominciato ad acquistare scorte di alluminio primario dalle fonderie. Si trattava di un pacchetto di stimoli volto a limitare gli effetti della crisi economica e finanziaria mondiale che aveva provocato un calo della domanda. Tali acquisti statali hanno assorbito la maggior parte delle scorte sul mercato interno nei mesi di marzo e aprile 2009, facendo aumentare i prezzi durante la prima metà di quell’anno. L’SRB ha poi rivenduto alluminio primario al mercato, come ad esempio all’inizio del novembre 2010, quando ne ha vendute 96 000 tonnellate all’asta, come riferito da Bloomberg (4). L’agenzia Xinhua News ha riportato le notizie relative alle misure di stoccaggio nel dicembre 2008, spiegando che si era previsto di accumulare 300 000 tonnellate di alluminio a prezzi superiori del 10 % al prezzo di mercato allo scopo di sostenere i prezzi (5). Il piano di stoccaggio dell’SRB riguardava l’acquisto da varie fonderie cinesi, sebbene circa la metà fosse da acquistare dalla Aluminium Corporation of China Ltd. Inoltre, il ministro responsabile per l’NDRC ha spiegato che altre parti del pacchetto di stimoli comprendevano controlli all’esportazione applicati in maniera meno rigorosa, sovvenzioni e prezzi più bassi per l’elettricità e innalzamento dei massimali per i prestiti. Il pacchetto ha, a quanto pare, avuto un effetto immediato sui prezzi. Quanto precede dimostra che lo Stato cinese ha un ruolo fondamentale nella determinazione dei prezzi dell’alluminio primario e interferisce nel mercato.

(23)

Che la forte ingerenza da parte dello Stato, quale descritta sopra, abbia un obiettivo ben chiaro è confermato tra le altre cose dal dodicesimo piano di sviluppo quinquennale per l’alluminio (2011-2015) in cui il governo cinese afferma esplicitamente l’intenzione di «adeguare le riduzioni delle imposte e delle imposte sulle esportazione e altre leve economiche, e controllare rigorosamente l’importo totale di espansione ed esportazioni di prodotti primari». Tale piano prosegue la politica sottesa al precedente piano per l’alluminio. Inoltre, tali piani sono stati attuati nell’arco di molti anni e, come dimostrato sopra, durante il PI erano in atto varie misure.

(24)

Le molteplici distorsioni dei prezzi cinesi dell’alluminio primario determinate dallo Stato influenzano dunque i prezzi delle materie prime. Inoltre tali distorsioni conferiscono un vantaggio alle imprese, dal momento che esse effettuano normalmente i loro acquisti sul mercato cinese da fornitori locali utilizzando come parametro di riferimento i prezzi a pronti del mercato cinese (o SHFE). Durante il PI questi prezzi erano inferiori del 15 % circa a quelli del mercato mondiale. In teoria, quando i prezzi sul mercato cinese sono più alti a causa dell’intervento dello Stato, le imprese cinesi possono anche comprare determinate quantità a prezzi LME, mentre il contrario è impossibile per gli operatori non cinesi.

(25)

Dall’esame delle risposte al questionario date sia da Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. che da Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd. è emerso che entrambe le società hanno acquistato prodotti di allumino primario a prezzi correlati allo SHFE nel corso del PI e che i prezzi d’acquisto avevano seguito l’indice SHFE su un periodo ancor più lungo.

(26)

Inoltre, dall’inchiesta è emerso che una delle due società in questione beneficiava della esenzione totale dell’imposta sul reddito delle imprese per i primi due anni e riduzione della metà per i tre anni successivi. Questo sistema di sconti dello Stato cinese significa che, una volta che una società inizia a realizzare un profitto, per due anni essa non versa alcuna imposta sul reddito d’impresa e per i tre anni successivi ne paga metà. Tali distorsioni sono registrate come costi negativi nel conto profitti e perdite aumentando in tal modo la redditività.

(27)

In tali circostanze, nessuna delle società è stata in grado di dimostrare che le loro decisioni commerciali in materia di acquisizione delle materie prime non siano soggette a una notevole interferenza dello Stato e che i costi dei principali fattori produttivi riflettano sostanzialmente i valori di mercato. Pertanto, esse non hanno dimostrato di soddisfare il criterio 1.

(28)

In considerazione delle conclusioni di cui sopra per quanto riguarda il criterio 1, si è ritenuto, dopo aver sentito il comitato consultivo, di non concedere il TEM al Sira Group.

(29)

Alla luce di quanto precede, gli altri criteri per ottenere il TEM di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base non sono stati ulteriormente analizzati.

(30)

La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati relativi al TEM al gruppo di società collegate interessate della RPC e al denunciante. Inoltre, è stata loro offerta l’opportunità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione qualora avessero particolari ragioni per essere sentiti.

(31)

A seguito della comunicazione delle informazioni, il Sira Group ha formulato osservazioni sulle conclusioni relative al TEM proposte. Tuttavia, poiché il Sira Group ha definito le proprie osservazioni per loro natura limitate, la Commissione ha trattato i temi sollevati su base bilaterale con un documento specifico sulle conclusioni. Le osservazioni non hanno portato a modifiche delle conclusioni riguardanti il criterio 1.

(32)

A seguito di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando da 30 a 31 del regolamento provvisorio.

3.1.3.   Trattamento individuale

(33)

Come prevede l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni di tale articolo viene stabilito, se del caso, un dazio unico a livello nazionale, salvo nei casi in cui le società in questione siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Per comodità di riferimento, tali criteri sono stati esposte in breve nel considerando 32 del regolamento provvisorio.

(34)

Entrambi i produttori esportatori collegati del Sira Group hanno richiesto il TI nel caso in cui non fosse stato concesso il TEM. Tali richieste sono state esaminate. Dall’indagine è emerso che entrambe le società rispettavano tutte le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(35)

Al Sira Group è stato pertanto concesso il TI.

(36)

In data 28 luglio 2011, l’organo di conciliazione (Dispute Settlement Body — DSB) dell’OMC ha adottato la relazione dell’organo d’appello e la relazione del panel, come modificata dalla relazione dell’organo d’appello, sul caso «Comunità europee — Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina» (6) («relazioni»).

(37)

Nelle relazioni è stato rilevato, tra l’altro, che l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base è incompatibile con gli articoli 6.10, 9.2 e 18.4 dell’accordo antidumping dell’OMC e con l’articolo XVI:4 dell’accordo OMC. Secondo l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, i singoli produttori esportatori di paesi non retti da un’economia di mercato che non ricevono il trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base sono soggetti a un’aliquota del dazio applicabile a livello nazionale tranne nel caso in cui essi possano dimostrare di soddisfare le condizioni per il trattamento individuale di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base («la conclusione del DSB sull’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base»).

(38)

Ogni produttore esportatore della RPC che ritenga che tale regolamento debba essere riesaminato alla luce delle interpretazioni giuridiche riguardanti l’articolo 9, paragrafo 5, contenute nelle relazioni è invitato a chiedere un riesame a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (7) («regolamento di abilitazione OMC»).

(39)

La competente istituzione dell’Unione può respingere, modificare o mantenere in vigore le misure riesaminate, coerentemente con le risultanze del riesame. Le parti che chiedono un riesame devono essere consapevoli che, se le conclusioni che le riguardano rendono necessario modificare le misure in vigore, tale modifica può dar luogo sia a una riduzione che a un aumento del livello delle misure.

(40)

A seguito di quanto illustrato sopra, non sono pervenute osservazioni circa la concessione del TI e si confermano i considerando da 32 a 34 del regolamento provvisorio.

3.2.   Paese di riferimento

(41)

In assenza di osservazioni relative al paese di riferimento, si confermano i considerando da 35 a 41 del regolamento provvisorio.

3.3.   Valore normale

(42)

Il metodo impiegato per stabilire il valore normale per il Sira Group è lo stesso di quello descritto nei considerando da 42 a 46 del regolamento provvisorio. In mancanza di osservazioni sul valore normale, si confermano i considerando da 42 a 46 del regolamento provvisorio.

3.4.   Prezzo all’esportazione

(43)

Il prezzo all’esportazione per il Sira Group è stato calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base in quanto le esportazioni sono state effettuate a prezzi di trasferimento che sono stati considerati inattendibili. I prezzi all’esportazione sono stati quindi calcolati sulla base dei prezzi di rivendita praticati ai primi acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, con corrispondenti detrazioni per i costi e i profitti praticate per adeguare il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica. Sono stati apportati aggiustamenti al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente dell’Unione per tener conto di dazi e tasse, sostenuti tra importazione e rivendita, nonché di un margine ragionevole per spese generali amministrative e di vendita e di profitto. Per calcolare il margine di profitto, si è utilizzato l’utile realizzato dall’importatore non collegato del prodotto in esame che ha collaborato, poiché l’effettivo utile dell’importatore collegato non era ritenuto affidabile a causa della relazione tra quest’ultimo e il produttore esportatore.

(44)

Per gli esportatori inclusi nel campione, in assenza di osservazioni riguardanti il prezzo all’esportazione si conferma il considerando 47 del regolamento provvisorio.

3.5.   Confronto

(45)

Sono state presentate alcune osservazioni in merito al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.

(46)

La Metal Group Ltd ha contestato il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione con la motivazione che il confronto prospettato non era equo a causa della metodologia usata per gli abbinamenti, e la società ha sostenuto che le caratteristiche fisiche fossero differenti.

(47)

Relativamente al confronto effettuato, il Metal Group ha proposto un metodo alternativo basato unicamente sul peso. Tale metodologia è stata rifiutata in quanto trascura altri importanti aspetti inclusi nel sistema di confronto tipologico dei prodotti, ad esempio la potenza, che permette una migliore comparabilità.

(48)

La richiesta di valutare la differenza di caratteristiche fisiche fatta dalla Metal Group Ltd era triplice ed è stata presentata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni. Nessuna delle tre richieste in proposito era stata menzionata nella risposta al questionario (che richiedeva specificamente che fossero avanzate tali richieste). Inoltre, queste richieste non sono state sollevate durante la visita di verifica che avrebbe dato ai servizi incaricati dell’inchiesta la possibilità di verificarne validità ed entità.

(49)

La prima richiesta riguardava il tipo di lega di alluminio utilizzato per la produzione. A tale riguardo si affermava che lo standard cinese di questo tipo di lega non era lo stesso della lega con la stessa denominazione usata nell’Unione. Se da un lato è chiaro che queste leghe non sono identiche, dall’altro non sono stati presentati elementi di prova per dimostrare eventuali differenze di costo.

(50)

La seconda richiesta riguardava l’impiego di una presunta versione più economica di finitura in polvere. Anche in questo caso non sono state presentate prove a dimostrazione di questa argomentazione, e va considerato che questa finitura in polvere costituiva una percentuale dei costi di produzione globale talmente bassa da avere solo un’incidenza marginale.

(51)

La terza richiesta riguardava il fatto che la società non aveva applicato alcun rivestimento anticorrosione interno, al contrario che nel prodotto fabbricato nell’UE. Come nei due casi di cui sopra, non sono stati presentati elementi di prova a dimostrazione di questa richiesta.

(52)

Alla luce di quanto precede, la richiesta per differenze nelle caratteristiche fisiche è stata respinta.

(53)

In assenza di ulteriori osservazioni si confermano i considerando da 48 a 50 del regolamento provvisorio.

3.6.   Margini di dumping

(54)

Per quanto concerne il Sira Group, il margine di dumping è stato calcolato in base al metodo di cui al considerando 51 del regolamento provvisorio, ed è stato fissato al 23,0 %.

(55)

In assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando da 51 a 54 del regolamento provvisorio.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Produzione totale dell’Unione

(56)

In assenza di osservazioni sulla produzione totale dell’Unione, si confermano i considerando da 55 a 57 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo dell’Unione

(57)

In assenza di osservazioni sul consumo dell’Unione, si confermano i considerando da 58 a 61 del regolamento provvisorio.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione del prezzo

(58)

Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha affermato che il margine di sottoquotazione del 6,1 % riscontrato durante il PI era basso e non avrebbe potuto arrecare un pregiudizio grave all’industria dell’Unione.

(59)

La sottoquotazione praticata dagli esportatori cinesi, tuttavia, dovrebbe essere considerata alla luce della pressione esercitata sul mercato dell’Unione e dell’impatto sull’industria dell’Unione nel livello dei prezzi. Dall’inchiesta è emerso che la pressione sui prezzi dovuta alle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping non ha consentito all’industria dell’Unione di fissare i prezzi a un livello che permettesse di coprire i costi e di realizzare un congruo margine di profitto, in particolare durante il PI.

(60)

Come indicato al considerando 65 del regolamento provvisorio, l’inchiesta ha confermato che i prezzi delle importazioni dalla RPC sono stati oggetto di dumping e si sono sempre mantenuti al di sotto del prezzo di vendita dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame. La costante sottoquotazione praticata dagli esportatori cinesi ha consentito loro di espandere il volume delle vendite e la quota di mercato, in particolare durante il PI. Inoltre, è stato rilevato che la differenza di prezzo di determinati tipi di radiatori era notevolmente superiore alla sottoquotazione media riscontrata. Pertanto, l’impatto negativo della sottoquotazione riscontrata sul mercato e sull’industria dell’Unione non può essere sottovalutato. La richiesta è stata pertanto respinta.

(61)

La stessa parte ha ribadito che i radiatori cinesi erano di qualità inferiore rispetto a quelli prodotti nell’Unione e che essi non potevano quindi causare alcun pregiudizio all’industria dell’Unione.

(62)

Tale argomentazione non è stata tuttavia corroborata da alcun elemento di prova e dall’inchiesta non sono emersi elementi a sostegno di una simile tesi. Come indicato nel considerando 23 del regolamento provvisorio, l’inchiesta ha dimostrato che i radiatori in alluminio prodotti ed esportati dalla RPC e i radiatori in alluminio prodotti e venduti nell’Unione dai produttori dell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base. Essi sono inoltre completamente intercambiabili e hanno un aspetto identico, in particolare per il pubblico. Di conseguenza, questi prodotti sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

(63)

È degno di nota il fatto che la sottoquotazione dei prezzi e il livello di eliminazione del pregiudizio sono determinati sulla base di un confronto dettagliato dei tipi di prodotti cinesi e dell’Unione. La presunta differenza tra i vari tipi di radiatori è presa in considerazione nel confronto dettagliato dei prezzi. Stante quanto precede, la richiesta è stata respinta.

(64)

In mancanza di altre osservazioni riguardo alle importazioni dal paese interessato, si confermano i considerando da 62 a 67 del regolamento provvisorio.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(65)

In assenza di altri commenti in merito alle osservazioni preliminari, si confermano i considerando da 68 a 71 del regolamento provvisorio.

4.4.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(66)

In assenza di osservazioni sulla produzione, sulla capacità produttiva e sull’utilizzo degli impianti, si confermano i considerando da 72 a 74 del regolamento provvisorio.

4.4.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(67)

In assenza di osservazioni concernenti l’andamento del volume delle vendite e della quota di mercato dell’industria dell’Unione, si conferma il considerando 75 del regolamento provvisorio.

4.4.3.   Crescita

(68)

In mancanza di osservazioni relative alla crescita, si conferma il considerando 76 del regolamento provvisorio.

4.4.4.   Occupazione

(69)

In assenza di osservazioni concernenti l’occupazione, si confermano i considerando 77 e 78 del regolamento provvisorio.

4.4.5.   Prezzi medi unitari nell’Unione e costi di produzione

(70)

In assenza di osservazioni riguardanti i prezzi unitari medi nell’Unione e i costi di produzione, si confermano i considerando 79 e 80 del regolamento provvisorio.

4.4.6.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(71)

In mancanza di osservazioni relative a redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali, si confermano i considerando da 81 a 83 del regolamento provvisorio.

4.4.7.   Scorte

(72)

In mancanza di osservazioni riguardanti le scorte, si conferma il considerando 84 del regolamento provvisorio.

4.4.8.   Entità del margine di dumping effettivo

(73)

In assenza di osservazioni riguardanti l’entità del margine di dumping effettivo, si conferma il considerando 85 del regolamento provvisorio.

4.4.9.   Conclusioni relative al pregiudizio

(74)

L’inchiesta ha confermato che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha rivelato una tendenza al ribasso nel periodo considerato. Di conseguenza la conclusione dei considerando da 86 a 89 del regolamento provvisorio, cioè che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, è confermata.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Introduzione

(75)

In mancanza di osservazioni si conferma il considerando 90 del regolamento provvisorio.

5.2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(76)

In assenza di osservazioni sugli effetti delle importazioni oggetto di dumping, si confermano i considerando da 91 a 95 del regolamento provvisorio.

5.3.   Effetto di altri fattori

5.3.1.   Importazioni da paesi terzi

(77)

In assenza di osservazioni riguardo alle importazioni da paesi terzi, si conferma il considerando 96 del regolamento provvisorio.

5.3.2.   Crisi economica

(78)

Una parte ha sostenuto che la causa dell’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stata la crisi economica che caratterizzava il settore della costruzione e dell’edilizia abitativa, in particolare in alcuni Stati membri come la Spagna e l’Italia, considerati da tale parte come i mercati principali per l’industria dell’Unione.

(79)

L’inchiesta, tuttavia, ha dimostrato che l’industria dell’Unione ha anche venduto quantità notevoli di radiatori in Stati membri diversi da Spagna e Italia. Inoltre, il mercato del prodotto in esame e del prodotto simile va al di là del mercato delle costruzioni e dell’edilizia abitativa di Spagna e Italia. Tuttavia, anche se non si può escludere che la crisi economica abbia avuto un effetto sul mercato dell’Unione, la presenza di volumi crescenti di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dei produttori cinesi ha intensificato gli eventuali effetti negativi esercitati dalla contrazione economica durante il periodo in esame e ha impedito all’industria dell’Unione di beneficiare della ripresa economica generale durante il PI. La richiesta è stata perciò respinta.

(80)

In assenza di altre osservazioni relative alla crisi economica, si confermano i considerando da 97 a 100 del regolamento provvisorio.

5.3.3.   Sviluppo dei costi di produzione dell’industria dell’Unione

(81)

È stato affermato che l’aumento del prezzo dell’alluminio, che rappresenta una quota rilevante del costo di produzione del prodotto simile, è stata la causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(82)

Tuttavia, si ritiene piuttosto che in un mercato retto da una concorrenza leale i prezzi possano essere fissati a un livello che consenta di coprire i costi e di realizzare un congruo margine di profitto. Come confermato al considerando 60, durante il periodo in esame la media dei prezzi all’importazione dalla RPC si è mantenuta costantemente inferiore a quella dei prezzi dell’industria dell’Unione. Quando i costi sono aumentati, l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i suoi prezzi in proporzione in considerazione della costante pressione sui prezzi. La richiesta è stata quindi respinta.

(83)

In assenza di osservazioni relative allo sviluppo dei costi di produzione dell’industria dell’Unione, si confermano i considerando da 101 a 103 del regolamento provvisorio.

5.3.4.   Andamento delle esportazioni delle industrie dell’Unione incluse nel campione

(84)

Una parte ha sostenuto che il livello e il calo delle vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione ha avuto un notevole influenza sulle sue prestazioni economiche generali durante il periodo in esame.’

(85)

L’inchiesta ha tuttavia dimostrato che, nonostante il calo delle vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame, tali vendite sono rimaste importanti e hanno costituito il 51 % delle vendite totali dell’industria dell’Unione nell’UE durante il PI e il 27 % della produzione totale di tale industria durante il PI. Perciò, come affermato al considerando 106 del regolamento provvisorio, le vendite all’esportazione hanno dato all’industria dell’Unione la possibilità di realizzare economie di scala e non si può pertanto ritenere che siano la causa del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione durante il periodo in esame. La tendenza e il livello di vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione non sono tali da infirmare il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC. La richiesta è stata pertanto respinta.

(86)

La stessa parte ha chiesto la divulgazione dei valori delle esportazioni dell’industria dell’Unione e quindi dei prezzi, poiché nel regolamento provvisorio sono stati pubblicati solo i volumi delle esportazioni. Tuttavia, tali dati non possono essere divulgati dal momento che essi sono considerati di natura riservata.

(87)

In assenza di altre osservazioni riguardo all’andamento delle esportazioni delle industrie dell’Unione incluse nel campione, si confermano i considerando da 104 a 106 del regolamento provvisorio.

5.4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(88)

Una parte ha sostenuto che la decisione dell’industria dell’Unione di aumentare la capacità produttiva nel 2008, combinata con la difficile situazione economica che ha prevalso negli anni successivi, è la principale causa del calo del tasso di utilizzazione degli impianti dell’industria dell’Unione e della sua redditività negativa. È stato quindi sostenuto che il pregiudizio è stato causato da vari fattori interni, come la crisi economica e gli errori decisionali in materia di investimenti effettuati dall’industria dell’Unione.

(89)

Tuttavia, un’analisi del pregiudizio viene valutata tenendo conto contemporaneamente di tutti i fattori di pregiudizio, dei quali l’utilizzo della capacità produttiva e la redditività sono solo due. L’inchiesta relativa al pregiudizio ha dimostrato in particolare che il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 16 % nel corso del periodo in esame, mentre nello stesso periodo le importazioni dalla RPC sono aumentate del 77 % e la quota di mercato è passata dal 13 % al 24 %. Anche durante il PI, quando il consumo è aumentato rispetto al 2009, la quota di mercato dell’industria dell’Unione ha continuato a restringersi. Nonostante il deterioramento di altri fattori di pregiudizio, un altro segno della difficile situazione economica subita dall’industria dell’Unione è l’aumento significativo del livello delle scorte nel periodo in esame. Pertanto, l’aumento della capacità produttiva dell’industria dell’Unione nel 2008 dovrebbe essere analizzato insieme con tutti questi elementi, al fine di avere un quadro completo della situazione.

(90)

Anche se la crisi economica ha avuto un certo impatto negativo sulla situazione dell’industria dell’Unione, non si può ignorare che le importazioni cinesi in dumping a basso prezzo sono aumentate significativamente nel corso del periodo in esame, intensificando quindi gli eventuali effetti negativi esercitati dalla contrazione economica durante il periodo in esame, e hanno impedito all’industria dell’Unione di beneficiare della ripresa economica generale durante il PI.

(91)

L’inchiesta ha evidenziato che si è registrato un aumento del 9 % del consumo tra il 2009 e il PI, mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione ha continuato a diminuire, e che anche con una migliore situazione economica generale essa non è stata in grado di recuperare perché sempre sotto la pressione delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC. Stante quanto precede, la richiesta è stata respinta.

(92)

In assenza di altre osservazioni sulle conclusioni relative al nesso di causalità, si confermano i considerando da 107 a 110 del regolamento provvisorio.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

(93)

Non vi è stata alcuna collaborazione da parte degli utilizzatori nella presente inchiesta, e nonostante gli sforzi compiuti dopo la pubblicazione delle conclusioni provvisorie, nessun utilizzatore si è manifestato.

(94)

Sulla base delle informazioni disponibili, si è constatato che i principali acquirenti di radiatori in alluminio sono grandi società edili, distributori e grossisti, che li rivendono a catene di negozi specializzati o a dettaglianti da cui si servono piccole imprese di costruzioni o utenti finali. Da una valutazione del possibile impatto che l’istituzione di dazi definitivi può avere sulle parti interessate è emerso che anche un potenziale aumento di prezzo, per unità di radiatori in alluminio importati, del 61 %, che è il più elevato dazio antidumping proposto, sembra essere piuttosto basso, dato che il prodotto in esame è generalmente parte di grandi progetti, in cui il suo prezzo è solo una piccola quota del totale dei costi delle imprese. Pertanto, anche tenendo conto della peggiore delle ipotesi, sembra che l’aumento di prezzo che ne risulterebbe potrebbe essere facilmente assorbito della filiera di vendita a valle.

(95)

In mancanza di osservazioni relative all’interesse dell’Unione, si confermano i considerando da 111 a 118 del regolamento provvisorio.

7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(96)

È stato obiettato che il margine di profitto impiegato per determinare l’importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato troppo elevato. Si è sostenuto che il margine del 7,4 %, raggiunto dai produttori dell’Unione inseriti nel campione nel 2008 era eccezionale e non realistico. La crisi economica che ha colpito il mercato negli anni successivi ha reso impossibile raggiungere un tale livello di profitto.

(97)

Va osservato che questo margine di profitto è stato verificato durante l’inchiesta come margine di profitto raggiunto dalle società incluse nel campione in condizioni normali di mercato, vale a dire in assenza di pratiche di dumping pregiudizievole. Non si può concludere che la crisi economica non abbia avuto alcun impatto sulla situazione dell’industria dell’Unione, ma il volume delle importazioni a basso prezzo in dumping dalla RPC che sottoquotavano i prezzi dell’industria dell’Unione ha continuato ad aumentare nel corso dell’intero periodo in esame, a scapito dei prezzi e della quota di mercato dell’industria dell’Unione. È quindi evidente che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno intensificato gli effetti della crisi economica sull’industria dell’Unione. La richiesta è stata perciò respinta.

(98)

È stato inoltre affermato che i costi successivi all’importazione utilizzati per calcolare la sottoquotazione e i margini di pregiudizio (0,2 %, comprese tutte le spese necessarie per immettere le merci in libera pratica nell’UE, quali le spese di movimentazione e tassa di sdoganamento, ad esclusione del dazio) sono stati sottovalutati. Secondo questa parte, i costi successivi all’importazione dovrebbero comprendere le spese di movimentazione, la tassa di sdoganamento e il trasporto interno, stimati a 3,5 %. Ai fini del calcolo della sottoquotazione e delle vendite sottocosto, il prezzo alle frontiere dell’UE è confrontato con i prezzi franco fabbrica dei produttori dell’industria dell’Unione. Il prezzo al confine dell’UE deve includere tutte le spese necessarie per immettere le merci in libera pratica nell’UE (vale a dire tassa di sdoganamento e costi di movimentazione), ma non il trasporto di merci nell’interno come affermato dalla parte. La richiesta è stata perciò respinta.

(99)

In assenza di altre osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si conferma il metodo di cui ai considerando da 119 a 123 del regolamento provvisorio.

7.2.   Forma e livello dei dazi

(100)

In considerazione di quanto precede e in conformità all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine più basso tra quelli di dumping e di pregiudizio, conformemente alla regola del dazio inferiore. Di conseguenza, tutte le aliquote di dazio devono essere fissate al livello dei margini di pregiudizio constatati.

(101)

Sono pertanto proposti i seguenti dazi antidumping definitivi:

Paese

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Dazio definitivo

RPC

Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.

23,0 %

12,6 %

12,6 %

 

Metal Group Co., Ltd.

70,8 %

56,2 %

56,2 %

 

Sira Group [Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. e Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd.]

23,0 %

14,9 %

14,9 %

 

Altre società che hanno collaborato

32,5 %

21,2 %

21,2 %

 

Tutte le altre società (margine di dumping unico a livello nazionale)

76,6 %

61,4 %

61,4 %

(102)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta con riferimento alle società interessate. Di conseguenza tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC fabbricati da queste società, cioè dai soggetti di diritto citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(103)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato II del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

(104)

Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote di dazio individuali più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e di istituire di conseguenza un dazio unico a livello nazionale.

(105)

Le eventuali richieste di applicazione di un’aliquota individuale del dazio antidumping (per esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inviate immediatamente alla Commissione (8), con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite all’esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Se del caso, il presente regolamento sarà modificato aggiornando l’elenco delle società che beneficiano dei dazi antidumping applicati a titolo individuale.

(106)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l’aliquota del dazio a livello nazionale dovrà essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l’Unione durante il PI.

(107)

Per garantire la parità di trattamento tra gli eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione, elencate nell’allegato I del presente regolamento, è opportuno prevedere che il dazio medio ponderato istituito nei confronti di tali società sia applicato a tutti i nuovi esportatori, i quali avrebbero altrimenti diritto a un riesame, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che non si applica se è stato utilizzato il campionamento.

7.3.   Riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori

(108)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio e negli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, sia che tali elementi siano assemblati in blocchi o no, esclusi i radiatori e loro elementi e sezioni di tipo elettrico, attualmente classificabili ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615101010, 7615109010, 7616991091, 7616999001 e 7616999091) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1, e fabbricato dalle società in appresso elencate è la seguente:

Società

Dazio definitivo

Codice addizionale TARIC

Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.

12,6 %

B272

Metal Group Co., Ltd

56,2 %

B273

Sira (Tianjin) Aluminium Products Co., Ltd.

14,9 %

B279

Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co., Ltd.

14,9 %

B280

Società elencate nell’allegato I

21,2 %

 

Tutte le altre società

61,4 %

B999

3.   L’applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati all’allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in applicazione del regolamento (UE) n. 402/2012 sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto nell’articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011),

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,

ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell’Unione,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l’articolo 1, paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato del 21,2 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 29 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

E. FLOURENTZOU


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 124 dell’11.5.2012, pag. 17.

(3)  GU C 236 del 12.8.2011, pag. 18.

(4)  www.bloomberg.com

(5)  http://news.xinhuanet.com/english/2008-12/26/content_10564812.htm

(6)  OMC, relazione dell’organo d’appello, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R, 15 luglio 2011. OMC, relazione del panel, WT/DS397/R, 29 settembre 2010. Le relazioni si possono scaricare dal sito dell’OMC: (http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds397_e.htm)

(7)  GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

(8)  Commissione europea, direzione generale Commercio, direzione H, Ufficio: NERV-105, 08/020, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


ALLEGATO I

PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE

Nome

Codice addizionale TARIC

Jinyun Shengda Industry Co., Ltd.

B274

Ningbo Ephriam Radiator Equipment Co., Ltd.

B275

Ningbo Everfamily Radiator Co., Ltd.

B276

Ningbo Ningshing Kinhil Industrial Co., Ltd.

B277

Ningbo Ninhshing Kinhil International Co., Ltd.

B278

Yongkang Jinbiao Machine Electric Co., Ltd.

B281

Yongkang Sanghe Radiator Co., Ltd.

B282

Zhejiang Aishuibao Piping Systems Co., Ltd.

B283

Zhejiang Botai Tools Co., Ltd.

B284

Zhejiang East Industry Co., Ltd.

B285

Zhejiang Guangying Machinery Co., Ltd.

B286

Zhejiang Kangfa Industry & Trading Co., Ltd.

B287

Zhejiang Liwang Industrial and Trading Co., Ltd.

B288

Zhejiang Ningshuai Industry Co., Ltd.

B289

Zhejiang Rongrong Industrial Co., Ltd.

B290

Zhejiang Yuanda Machinery & Electrical Manufacturing Co., Ltd.

B291


ALLEGATO II

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, formulata secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo di radiatori in alluminio e gli elementi o le sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, venduto per l’esportazione nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura, è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma».


9.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/13


REGOLAMENTO (UE) N. 1040/2012 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 754/2009 per quanto riguarda l’esclusione di alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1342/2008 e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La valutazione dello stock di aringa nel Mare d’Irlanda si è basata nel 2011 su una valutazione delle sole tendenze osservate nell’evoluzione di tale stock ed è stato adottato un totale ammissibile di catture (TAC) precauzionale ridotto. La successiva analisi comparativa di tale stock nel 2012 ha migliorato la metodologia di valutazione ed è ora possibile fornire previsioni di cattura basate su un approccio del rendimento massimo sostenibile (MSY). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) è stato invitato a pronunciarsi su un incremento retroattivo delle possibilità di pesca per tale stock e a spiegare l’impatto di tale incremento sul parere scientifico per il 2013. Alla luce dell’analisi dello CSTEP, un incremento nelle possibilità di pesca fissate per il 2012 può essere adottato, a condizione che sia effettuata la necessaria revisione del TAC per il 2013 così da mantenere la mortalità per pesca conforme al rendimento massimo sostenibile (MSY). È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (1).

(2)

La Francia ha trasmesso informazioni sulle catture di merluzzo bianco per tre attività di pesca praticate da tre gruppi di navi: un gruppo di navi dedite alla pesca del merluzzo carbonaro con reti a strascico nel Mare del Nord, un gruppo di navi dedite alla pesca del merluzzo carbonaro e di specie di acque profonde con reti a strascico nelle acque a ovest della Scozia, e un gruppo di navi dedite alla pesca del nasello con palangari nelle acque a ovest della Scozia. Sulla scorta di tali informazioni, come valutate dallo CSTEP, è possibile stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, praticate dai tre suddetti gruppi di navi non superava l’1,5 % delle catture totali per ciascun gruppo di navi in ciascuna delle tre zone. Inoltre, tenuto conto delle vigenti misure intese a garantire il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca praticate da tali gruppi di navi e considerando che l’inclusione di questi gruppi rappresenterebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto al loro impatto globale sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere i tre gruppi di navi dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo previsto nel regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (2). È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (3), il regolamento (UE) n. 43/2012 e il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (4).

(3)

Nell’ottobre 2012 il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di busbana norvegese nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nel Kattegat. Stando al parere del CIEM, le catture non dovrebbero superare 101 000 tonnellate nel 2012. Per quanto riguarda i contingenti, il 75 % del TAC di busbana norvegese in questa zona corrisponde al contingente dell’Unione, di cui 5 000 tonnellate dovrebbero essere assegnate alla Norvegia. Il resto del contingente dell’Unione dovrebbe essere ripartito tra gli Stati membri.

(4)

I limiti di cattura previsti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2012, a eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2012. Tale applicazione retroattiva lascerà impregiudicati i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento per quanto riguarda le possibilità di pesca in questione che non sono ancora state esaurite. Dato che alcuni limiti di cattura incidono sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009, il regolamento (UE) n. 43/2012 e il regolamento (UE) n. 44/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 754/2009

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009, sono aggiunte le lettere seguenti:

«j)

il gruppo di navi battenti bandiera francese, partecipanti a un’attività di pesca indicata nella domanda della Francia dell’8 giugno 2012, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (categoria di attrezzi TR1) nel Mare del Nord (zona CIEM IV);

k)

il gruppo di navi battenti bandiera francese, partecipanti a un’attività di pesca indicata nella domanda della Francia dell’8 giugno 2012, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro e di specie di acque profonde con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (categoria di attrezzi TR1) nelle acque a ovest della Scozia (zona CIEM VI);

l)

il gruppo di navi battenti bandiera francese, partecipanti a un’attività di pesca indicata nella domanda della Francia dell’8 giugno 2012, dedite alla pesca del nasello con palangari (categoria di attrezzi LL) nelle acque a ovest della Scozia (zona CIEM VI).»

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2012

Gli allegati I e IIA del regolamento (UE) n. 43/2012 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 44/2012

Gli allegati IA e IIA del regolamento (UE) n. 44/2012 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato I e il punto 1 dell’allegato II si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.

L’articolo 1, il punto 2 dell’allegato I e il punto 2 dell’allegato II si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.

(2)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

(3)  GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

(4)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.


ALLEGATO I

1)

Nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 43/2012, la voce relativa all’aringa nella zona VIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

VIIa (1)

(HER/07 A/MM)

Irlanda

1 374

TAC analitico

Regno Unito

3 906

Unione

5 280

TAC

5 280

2)

nell’allegato IIA, appendice 1, del regolamento (UE) n. 43/2012, tabella d), la colonna relativa alla Francia (FR) è sostituita dalla seguente:

«FR

1 057 828

34 926

0

0

0

302 917

0

184 354».


(1)  Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

a nord da 52° 30′ latitudine nord,

a sud da 52° 00′ latitudine nord,

a ovest dalla costa dell’Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.»;


ALLEGATO II

1)

Nell’allegato IA del regolamento (UE) n. 44/2012 la voce relativa alla busbana norvegese e catture accessorie connesse nella zona IIIa; acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarki

Zona

:

IIIa; acque UE delle zone IIa e IV

(NOP/2A3A4.)

Danimarca

70 684 (1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

14 (1)  (2)

Paesi Bassi

52 (1)  (2)

Unione

75 750 (1)  (3)

TAC

Non pertinente

2)

nell’allegato IIA, appendice 1, del regolamento (UE) n. 44/2012, la colonna relativa alla Francia (FR) è sostituita dalla seguente:

«FR

533 451

6 496 811

101 316

0

1 202 818

342 579

4 338 315

125 141»


(1)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati a questo contingente deve essere costituito da busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e di merlano devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente.

(2)  Contingente da prelevare solo nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

(3)  Di cui 5 000 tonnellate assegnate alla Norvegia.»


9.11.2012   

IT

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L 310/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1041/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protetteImage (Pinggu Da Tao) (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «

Image

(Pinggu Da Tao)», presentata dalla Cina, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 48 del 18.2.2012, pag. 28.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

CINA

Image (Pinggu Da Tao) (DOP)


9.11.2012   

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L 310/19


REGOLAMENTO (UE) N. 1042/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di registrare una piattaforma d’asta destinata a essere designata dal Regno Unito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2), consente agli Stati membri che non partecipano all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, di designare una piattaforma propria per la vendita all’asta della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE. Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la designazione di tali piattaforme d’asta è subordinata alla registrazione della piattaforma d’asta interessata di cui all’allegato III.

(2)

Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, il Regno Unito ha informato la Commissione della decisione di non partecipare all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento e di designare una propria piattaforma d’asta.

(3)

Il 30 aprile 2012 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l’intenzione di designare ICE Futures Europe (in appresso «ICE») quale piattaforma d’asta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

(4)

Il 25 aprile 2012 il Regno Unito ha presentato la notifica al comitato sui cambiamenti climatici istituito dall’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa a un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (3). Il Regno Unito ha inoltre trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni e chiarimenti, integrando opportunamente detta notifica.

(5)

Al fine di garantire che la designazione proposta di ICE quale piattaforma d’asta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 sia compatibile con le prescrizioni del regolamento e coerente con gli obiettivi di cui all’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, è necessario imporre a ICE un certo numero di condizioni e obblighi.

(6)

A norma degli articoli da 18 a 21 del regolamento (UE) n. 1031/2010, una piattaforma d’asta espleta varie mansioni relative all’ammissione dei partecipanti alle aste, tra cui l’applicazione di misure relative agli obblighi di diligenza nel rapporto con la clientela per garantire che siano ammessi a partecipare direttamente all’asta solo i partecipanti legittimati. Le sue responsabilità emergono altresì nell’ambito dell’esame della conformità dei richiedenti a taluni requisiti minimi per l’ammissione alle aste, nella presentazione e nel trattamento delle domande di ammissione alle aste e, per quanto attiene alle decisioni di concedere o negare l’ammissione alle aste, alla revoca o alla sospensione di ammissioni alle aste già concesse. Nell’ambito del modello di cooperazione fra ICE e i suoi membri di scambio e i relativi clienti, i membri di scambio di ICE e alcuni loro clienti espleteranno tali funzioni di ammissione per quanto attiene ai loro clienti esistenti o futuri. Tale modello di cooperazione può essere compatibile con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1031/2010, a condizione che ICE garantisca la conformità con gli obblighi facenti capo alla piattaforma d’asta a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010.

(7)

Inoltre, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1031/2010, una piattaforma d’asta designata è tenuta a fornire un accesso pieno ed equo alle aste alle piccole e medie imprese (PMI) e un accesso alle aste agli emettitori di entità ridotta. A tal fine ICE è tenuta a fornire a tali PMI ed emettitori di entità ridotta informazioni trasparenti, complete e aggiornate in merito alle possibilità di accesso alle aste condotte da ICE per il Regno Unito, compresi i necessari orientamenti pratici sulle modalità per sfruttare al meglio tali possibilità. È auspicabile che tali informazioni siano a disposizione del pubblico sulle pagine web di ICE. ICE è inoltre tenuta a riferire al sorvegliante d’asta, nominato a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010, in merito alla copertura conseguita mediante tale modello di cooperazione con i membri di scambio e i loro clienti, compreso il livello di copertura geografica ottenuto, tenendo nella massima considerazione le raccomandazioni del sorvegliante in tal senso, in modo da garantire il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b), del medesimo regolamento.

(8)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nel designare una piattaforma d’asta, gli Stati membri considerano in che misura i candidati siano in grado di prevenire le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, in particolare nel mercato del carbonio. Nella fattispecie, è opportuno che una piattaforma d’asta non si avvalga del contratto che la designa per ottenere un indebito vantaggio concorrenziale per le sue altre attività, in particolare riguardo al mercato secondario che organizza. È inoltre opportuno che la registrazione di ICE quale piattaforma d’asta sia subordinata all’obbligo per ICE, compresi gli eventuali membri di scambio o di compensazione ammessi da ICE, di consentire che potenziali offerenti partecipino alle aste senza dover diventare membri o partecipanti del mercato secondario organizzato da ICE o di qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da ICE o da terzi.

(9)

Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 1031/2010 gli Stati membri, nel designare una piattaforma d’asta, devono tenere conto della misura in cui sono previste disposizioni adeguate che prescrivano alla piattaforma d’asta di trasferire alla piattaforma che ad essa succederà tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento delle aste. Tali misure sono state definite nell’ambito di una strategia di uscita che deve essere esaminata dal sorvegliante d’asta. È opportuno che ICE sviluppi tempestivamente e chiaramente una propria strategia di uscita, tenendo in massima considerazione il parere del sorvegliante d’asta.

(10)

A norma dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1031/2010, tutte le tariffe e le condizioni applicate da una piattaforma d’asta nonché quelle relative al sistema di compensazione o di regolamento sono chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili. Nell’ambito del modello di cooperazione previsto da ICE, è altrettanto opportuno che tutte le eventuali tariffe e condizioni applicate dai membri di scambio e dai relativi clienti in merito alle funzioni di ammissione siano chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulle pagine web di quanti offrono i servizi, con riferimenti diretti a questi siti sulla pagina web di ICE.

(11)

A norma dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010, una piattaforma definitiva è tenuta a disporre di procedimenti extragiudiziali per l’esame dei ricorsi dei soggetti richiedenti l’ammissione alle aste, dei soggetti ammessi alle aste o dei soggetti cui è stata negata, revocata o sospesa l’ammissione. È opportuno che i soggetti richiedenti l’ammissione alle aste, i soggetti ammessi alle aste e i soggetti cui è stata negata, revocata o sospesa l’ammissione possano avvalersi del diritto di ricorso di cui all’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1031/2010, anche se tali decisioni sono prese dai membri di scambio di ICE e dei relativi clienti.

(12)

Oltre alle modifiche alle norme di ICE che disciplinano lo scambio al fine di garantire la piena conformità con le condizioni e gli obblighi stabiliti nell’allegato del presente regolamento, è altresì opportuno che ICE adotti tutte le azioni necessarie a garantire la piena conformità, il che può comportare adattamenti degli accordi contrattuali fra ICE a i relativi membri di scambio, fra i membri di scambio e i clienti e fra i clienti a valle.

(13)

All’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010 è inoltre opportuno modificare taluni riferimenti per colmare le lacune nella sorveglianza dei procedimenti d’asta da parte del sorvegliante delle aste e per motivi di coerenza con altre disposizioni de detto regolamento.

(14)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010.

(15)

Al fine di garantire la prevedibilità e l’organizzazione tempestiva delle aste da parte della piattaforma d’asta designata dal Regno Unito, è auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il più rapidamente possibile.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 25, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

eventuali indizi di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo e attività criminose;»

b)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

informazioni sul numero, la natura e lo stato di eventuali denunce presentate a norma dell’articolo 59, paragrafo 4, o dell’articolo 64, paragrafo 1, nonché di altre denunce presentate alle autorità nazionali competenti che vigilano su detta piattaforma d’asta, ai tribunali o ai competenti organismi amministrativi di cui alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE.»;

2)

l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.

(3)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Nella tabella dell’allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 è aggiunto quanto segue:

«Piattaforme d’asta designate dal Regno Unito

2

Piattaforma

ICE Futures Europe (ICE)

 

Periodo di vigenza della designazione

Da non prima del 10 novembre 2012 fino al più tardi al 9 novembre 2017, fatto salvo l’articolo 30, paragrafo 5, secondo comma.

 

Definizioni

Ai fini delle condizioni e degli obblighi applicabili a ICE, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«norme di scambio ICE», i regolamenti ICE, comprese in particolare le norme e le procedure relative all’«ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT» e all’«ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT»;

b)

«membro di scambio», un membro quale definito dalla sezione A.1 delle norme di scambio di ICE;

c)

«cliente», un cliente di un membro di scambio, nonché i clienti a valle, che agevolano l’ammissione dei partecipanti alle aste e agiscono per conto dei partecipanti alle aste.

 

Condizioni

L’ammissione alle aste non dipende dall’adesione allo scambio o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da ICE o a qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da ICE o da un terzo qualsiasi.

 

Obblighi

1.

ICE può chiedere che le decisioni adottate dai suoi membri di scambio o dai loro clienti in merito all’ammissione alle aste, alla revoca o alla sospensione di tale ammissione siano comunicate a ICE dai membri di scambio o dai loro clienti che adottano la decisione con le seguenti modalità:

a)

su base individuale senza ritardo, in caso di decisioni di rifiuto di ammissione alle aste e di revoca o di sospensione di ammissione alle aste;

b)

su richiesta, in caso di decisioni di altra natura.

ICE garantisce che tali decisioni siano esaminate in merito alla conformità agli obblighi facenti capo alla piattaforma d’asta ai sensi del presente regolamento e che i membri di scambio o i loro clienti si conformino ai risultati di tali disamine da parte di ICE. Tra queste ultime si possono annoverare tra l’altro il ricorso a tutte le norme di scambio applicabili stabilite da ICE, comprese le procedure disciplinari o tutte le altre azioni ritenute idonee ad agevolare l’ammissione alle aste.

2.

Sulla propria pagina web ICE redige e cura un elenco esaustivo e aggiornato dei membri di scambio o dei loro clienti ammessi ad agevolare l’accesso delle PMI e degli emettitori di entità ridotta alle aste su ICE nel Regno Unito, congiuntamente a orientamenti pratici di immediata comprensione mirati a informare le PMI e gli emettitori di entità ridotta delle fasi necessarie per essere ammessi alle aste attraverso tali membri di scambio o i loro clienti.

3.

Entro sei mesi dall’inizio delle aste o due mesi dalla designazione del sorvegliante d’asta, a seconda di quale evento si verifichi prima, ICE è inoltre tenuta a riferire al sorvegliante d’asta in merito alla copertura conseguita mediante tale modello di cooperazione con i membri di scambio e i loro clienti, compreso il livello di copertura geografica ottenuta, tenendo nella massima considerazione le raccomandazioni del sorvegliante a tal fine, in modo da garantire il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b), del presente regolamento.

4.

Tutte le tariffe e le condizioni praticate da ICE e dal suo sistema di compensazione ai partecipanti alle aste sono chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulle pagine web aggiornate di ICE.

ICE dispone che, qualora siano applicate tariffe e condizioni supplementari da parte di un membro di scambio o da un suo cliente per l’ammissione alle aste, tali tariffe e condizioni siano chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulle pagine web di quanti offrono i servizi con riferimenti diretti a questi siti sulla pagina web di ICE.

5.

Fatte salve le altre disposizioni giuridiche, ICE garantisce la disponibilità delle proprie procedure di risoluzione dei reclami per decidere in merito ai reclami che eventualmente insorgono in relazione a decisioni di ammissione, di revoca o di sospensione, adottate dai membri di scambio di ICE o dai loro clienti.

6.

ICE modifica le proprie norme di scambio per garantire la piena conformità con le condizioni e gli obblighi di registrazione stabiliti nel presente allegato. Nella fattispecie, le norme di scambio ICE modificate stabiliscono gli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 5.

7.

Entro due mesi dal 10 novembre 2012, ICE presenta la propria strategia particolareggiata di uscita al Regno Unito per consultazione del sorvegliante d’asta. Entro due mesi dal ricevimento del parere del sorvegliante d’asta ICE rivede la propria strategia di uscita, tenendo in massima considerazione detto parere.

8.

Il Regno Unito notifica alla Commissione le eventuali modifiche agli accordi contrattuali con ICE notificati alla Commissione il 30 aprile, il 4 maggio e il 14 giugno 2012 e comunicati al comitato sui cambiamenti climatici il 15 maggio e il 3 luglio 2012.»


9.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1043/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2012

che approva la sostanza attiva fosfano in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) continua ad applicarsi, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, prima del 14 giugno 2011. Per quanto riguarda il fosfano le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, sono rispettate dalla decisione 2008/566/CE della Commissione (3).

(2)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, l’11 novembre 2007 la Germania ha ricevuto dalla società S&A Service- und Anwendungstechnik GmbH una richiesta concernente l’iscrizione della sostanza attiva fosfano nell’allegato I della suddetta direttiva. Con la decisione 2008/566/CE il fascicolo è stato riconosciuto completo, in quanto è stato considerato in linea di massima conforme alle prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 24 febbraio 2010.

(4)

Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità per la sicurezza alimentare («l’Autorità»). Il 22 febbraio 2012 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull’esame della valutazione dei rischi dell’uso come antiparassitario della sostanza attiva fosfano (4). Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvato il 28 settembre 2012 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al fosfano.

(5)

Sulla base degli esami effettuati i prodotti fitosanitari contenenti fosfano possono essere considerati in generale conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il fosfano.

(6)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni.

(7)

Fermi restando gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, tenuto conto della particolare situazione creatasi con il passaggio dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall’approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fosfano. Gli Stati membri dovranno, secondo i casi, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione dell’aggiornamento del fascicolo completo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato, in conformità ai principi uniformi.

(8)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), indica che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari di autorizzazioni vigenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è perciò necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni alcun nuovo obbligo oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(9)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6).

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva fosfano di cui all’allegato I è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

1.   In applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 30 settembre 2013 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fosfano come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva, e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga fosfano come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte iscritte non oltre il 31 marzo 2013, nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è sottoposto dagli Stati membri a una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo che rispetti le prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna dell’allegato I del presente regolamento contenente le disposizioni specifiche. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente fosfano come unica sostanza attiva, se necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 settembre 2014; o

b)

nel caso di un prodotto contenente fosfano in combinazione con altre sostanze attive, se necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 settembre 2014 o, se questo termine è posteriore, entro il termine fissato per tale modifica o revoca dall’atto o dagli atti che hanno approvato o iscritto la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 181 del 10.7.2008, pag. 52.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(3):2595. Disponibile on line all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it/

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(6)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Fosfano

N. CAS 7803-51-2

N. CIPAC 127

Fosfano

≥994 g/kg

L’arsano come impurezza rilevante non deve superare 0,023 g/kg nel materiale tecnico.

1o aprile 2013

31 marzo 2023

Le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfano, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 settembre 2012.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli operatori nei locali trattati e in prossimità degli stessi durante il trattamento e durante e dopo l’aerazione,

alla protezione dei lavoratori nei locali trattati e in prossimità degli stessi durante il trattamento e durante e dopo l’aerazione,

alla protezione degli astanti in prossimità dei locali trattati durante il trattamento e durante e dopo l’aerazione.

Le condizioni di utilizzo devono prevedere misure di attenuazione dei rischi, quali il monitoraggio permanente della concentrazione di fosfano mediante dispositivi automatici, l’uso di attrezzature di protezione personale e, se del caso, la delimitazione di una zona vietata agli estranei intorno ai locali trattati.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«28

Fosfano

N. CAS 7803-51-2

N. CIPAC 127

Fosfano

≥ 994 g/kg

L’arsano come impurezza rilevante non deve superare 0,023 g/kg nel materiale tecnico

1o aprile 2013

31 marzo 2023

Le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfano, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 settembre 2012.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli operatori nei locali trattati e in prossimità degli stessi durante il trattamento e durante e dopo l’aerazione,

alla protezione dei lavoratori nei locali trattati e in prossimità degli stessi durante il trattamento e durante e dopo l’aerazione,

alla protezione degli astanti in prossimità dei locali trattati durante il trattamento e durante e dopo l’aerazione.

Le condizioni di utilizzo devono prevedere misure di attenuazione dei rischi, quali il monitoraggio permanente della concentrazione di fosfano mediante dispositivi automatici, l’uso di attrezzature di protezione personale e, se del caso, la delimitazione di una zona vietata agli estranei intorno ai locali trattati.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


9.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1044/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2012

in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda le norme d’origine ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Guatemala relativamente all’esportazione di taluni prodotti della pesca nell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 732/2008 (3) del Consiglio, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a partire dal 1o gennaio 2009, l’Unione europea ha concesso questo tipo di preferenze al Guatemala.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell’ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). L’articolo 89 del suddetto regolamento prevede la possibilità di concedere una deroga a tale nozione ai paesi che beneficiano del sistema di preferenze generalizzate.

(3)

Con lettera del 24 gennaio 2012 il Guatemala ha presentato una richiesta di deroga alle regole d’origine SPG conformemente all’articolo 89 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Con lettere del 28 marzo 2012, del 21 giugno 2012 e del 27 giugno 2012, il Guatemala ha poi trasmesso informazioni aggiuntive a giustificazione della sua richiesta.

(4)

La richiesta riguarda un quantitativo totale annuo di 4 000 tonnellate di filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto detti «loins» (in appresso «loins di tonno») del codice NC 1604 14 16 per il periodo dal 1o aprile 2012 al 31 dicembre 2013.

(5)

La richiesta dimostra che, senza la deroga, la capacità dell’industria di trasformazione ittica del Guatemala di continuare ad esportare loins di tonno ammissibili al trattamento della tariffa preferenziale verso l’Unione sarebbe seriamente compromessa.

(6)

La deroga è quindi necessaria al fine di concedere al Guatemala il tempo di preparare la propria industria di trasformazione per conformarsi alle norme per l’ottenimento dell’origine preferenziale dei loins di tonno. Tale lasso di tempo è necessario per garantire dei flussi adeguati di tonno originario verso il paese da parte del governo e dell’industria di trasformazione del Guatemala.

(7)

Visti i flussi di approvvigionamento e i modelli di produzione esistenti, è opportuno concedere la deroga nei confronti di un quantitativo annuo di 1 975 tonnellate di loins di tonno del codice NC ex 1604 14 16. Per fare in modo che la deroga temporanea sia limitata al tempo necessario al Guatemala per conformarsi alle norme per l’ottenimento dell’origine preferenziale dei loins di tonno, è necessario concedere la deroga per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2013. Il volume contingentale per il 2013 dovrebbe essere definito su base pro rata rispetto al periodo concesso per la deroga. Di conseguenza, è necessario stabilire i volumi contingentali a 1 975 tonnellate per il 2012 e 987,5 tonnellate per il 2013.

(8)

Al fine di garantire la continuità delle esportazioni di pesce trasformato ammissibili al trattamento della tariffa preferenziale dal Guatemala verso l’Unione europea, è necessario concedere la deroga con effetto retroattivo dal 1o gennaio 2012.

(9)

A fini di chiarezza e affinché i loins di tonno del codice NC ex 1604 14 16 possano beneficiare della deroga, è opportuno stabilire esplicitamente che i soli prodotti non originari che possono essere utilizzati per il trattamento dei suddetti loins di tonno devono essere i tonni delle voci SA 0302 o 0303.

(10)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Al fine di assicurare una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità del Guatemala, le autorità doganali dell’Unione europea e la Commissione, le suddette regole devono essere applicate, mutatis mutandis, ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dal presente regolamento.

(11)

Allo scopo di consentire un controllo efficiente dell’applicazione della deroga, è opportuno prevedere l’obbligo per le autorità del Guatemala di comunicare periodicamente alla Commissione i dettagli dei certificati di origine modulo A che sono stati rilasciati.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga agli articoli 72, 73 e da 75 a 79 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto detti «loins» del codice NC ex 1604 14 16 prodotti in Guatemala da tonno non originario delle voci SA 0302 o 0303 sono considerati originari di questo paese alle condizioni precisate agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai prodotti esportati dal Guatemala e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione durante il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2013, nel limite dei quantitativi di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

I quantitativi di cui all’allegato del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali del Guatemala adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

Nella casella n. 4 dei certificati d’origine modulo A debitamente rilasciati dalle autorità competenti del Guatemala ai sensi del presente regolamento, deve figurare la seguente dicitura:

«Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012»;

«Excepción — Reglamento de Ejecución (UE) no 1044/2012 de la Comisión».

Le autorità competenti del Guatemala presentano alla Commissione, entro il mese successivo ad ogni trimestre, un elenco trimestrale dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, ai sensi del presente regolamento, e i numeri di serie di detti certificati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativo

annuo in peso netto (t)

09.1627

ex 1604 14 16

Filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto detti «loins»

dall’1.1.2012 al 31.12.2012

1 975

dall’1.1.2013 al 30.6.2013

987,5


9.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1045/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2012

in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda le norme d’origine ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di El Salvador relativamente all’esportazione di taluni prodotti della pesca nell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (3), relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a partire dal 1o gennaio 2009, l’Unione europea ha concesso questo tipo di preferenze a El Salvador.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell’ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). L’articolo 89 del suddetto regolamento prevede la possibilità di concedere una deroga a tale nozione ai paesi che beneficiano del sistema di preferenze generalizzate.

(3)

Con lettera del 30 marzo 2012 El Salvador ha presentato una richiesta di deroga alle regole d’origine SPG conformemente all’articolo 89 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Con lettere del 20 giugno 2012 e del 30 luglio 2012, El Salvador ha poi trasmesso informazioni aggiuntive a giustificazione della sua richiesta.

(4)

La richiesta riguarda un quantitativo totale annuo di 4 000 tonnellate di filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto detti «loins» (in appresso «loins di tonno») del codice della NC 1604 14 16 per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2012.

(5)

La richiesta dimostra che, senza la deroga, la capacità dell’industria di trasformazione ittica di El Salvador di continuare ad esportare loins di tonno ammissibili al trattamento della tariffa preferenziale verso l’Unione sarebbe seriamente compromessa.

(6)

La deroga è quindi necessaria al fine di concedere a El Salvador il tempo di preparare la propria industria di trasformazione per conformarsi alle norme per l’ottenimento dell’origine preferenziale dei loins di tonno. Tale lasso di tempo è necessario per garantire dei flussi adeguati di tonno originario verso il paese da parte del governo e dell’industria di trasformazione di El Salvador.

(7)

Visti i flussi di approvvigionamento e i modelli di produzione esistenti, è opportuno concedere la deroga nei confronti di un quantitativo annuo di 1 975 tonnellate di loins di tonno del codice NC ex 1604 14 16. Per fare in modo che la deroga temporanea sia limitata al tempo necessario a El Salvador per conformarsi alle norme per l’ottenimento dell’origine preferenziale dei loins di tonno, è necessario concedere la deroga per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2013. Il volume contingentale per il 2013 dovrebbe essere definito su base pro rata rispetto al periodo concesso per la deroga. Di conseguenza, è necessario stabilire i volumi contingentali a 1 975 tonnellate per il 2012 e 987,5 tonnellate per il 2013.

(8)

Al fine di garantire la continuità delle esportazioni di prodotti della pesca ammissibili al trattamento della tariffa preferenziale da El Salvador verso l’Unione europea, è necessario concedere la deroga con effetto retroattivo al 1o gennaio 2012.

(9)

A fini di chiarezza e affinché i loins di tonno del codice NC ex 1604 14 16 possano beneficiare della deroga, è opportuno stabilire esplicitamente che i soli prodotti non originari che possono essere utilizzati per il trattamento dei suddetti loins di tonno devono essere i tonni delle voci SA 0302 o 0303.

(10)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Al fine di assicurare una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità di El Salvador, le autorità doganali dell’Unione europea e la Commissione, le suddette regole devono essere applicate, mutatis mutandis, ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dal presente regolamento.

(11)

Allo scopo di consentire un controllo efficiente dell’applicazione della deroga, è opportuno prevedere l’obbligo per le autorità di El Salvador di comunicare periodicamente alla Commissione i dettagli dei certificati di origine modulo A che sono stati rilasciati.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga agli articoli 72, 73 e da 75 a 79 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto detti «loins» del codice NC ex 1604 14 16 prodotti a El Salvador da tonno non originario delle voci SA 0302 o 0303 sono considerati originari di questo paese alle condizioni precisate agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai prodotti esportati da El Salvador e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione durante il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2013, nel limite dei quantitativi di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

I quantitativi di cui all’allegato del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali di El Salvador adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

Nella casella n. 4 dei certificati d’origine modulo A debitamente rilasciati dalle autorità competenti di El Salvador ai sensi del presente regolamento, deve figurare la seguente dicitura:

«Derogation — Commission implementino Regulation (UE) No …/2012»;

«Excepción — Reglamento de Ejecución (EU) No …/2012 de la Comisión».

Le autorità competenti di El Salvador presentano alla Commissione, entro il mese successivo ad ogni trimestre, un elenco trimestrale dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, ai sensi del presente regolamento, e i numeri di serie di detti certificati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativo

annuo in peso netto (t)

09.1629

ex 1604 14 16

Filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto detti «loins»

dall’1.1.2012 al 31.12.2012

1 975

dall’1.1.2013 al 30.6.2013

987,5


9.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/34


REGOLAMENTO (UE) N. 1046/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2012

recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 costituisce il quadro giuridico per la classificazione regionale al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell’Unione.

(2)

L’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1059/2003, stabilisce che, allorché sia apportato un emendamento alla classificazione NUTS, lo Stato membro in questione comunichi alla Commissione le serie per la nuova suddivisione regionale, in sostituzione dei dati già trasmessi. L’elenco delle serie e la loro durata devono essere specificati dalla Commissione tenendo conto della possibilità concreta di fornirle. Tali serie devono essere trasmesse entro due anni dall’adozione dell’emendamento della classificazione NUTS.

(3)

La classificazione NUTS è stata modificata dal regolamento della Commissione (UE) n. 31/2011 (2) con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le serie temporali per la nuova suddivisione regionale conformemente all’elenco specificato nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

(2)  GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3.


ALLEGATO

Anno di inizio richiesto per settore statistico

Settore

Livello NUTS 2

Livello NUTS 3

Agricoltura — Conti dell’agricoltura

2007 (1)

 

Agricoltura — Patrimonio zootecnico

2007

 

Agricoltura — Produzione vegetale

2007

 

Agricoltura — Produzione di latte

2010

 

Agricoltura — Struttura delle aziende agricole

2007

 

Demografia

1990 (1)

1990 (1)

Occupazione, disoccupazione

2005

2005 (1)

Ambiente — Rifiuti solidi

2004

 

Sanità — Cause di morte

1994 (1)

 

Sanità — Infrastrutture

1993 (1)

 

Sanità — Pazienti

2000 (1)

 

Conti delle famiglie

2000

 

Società dell’informazione

2007 (1)

 

Conti regionali

2000

2000

Scienza e tecnologia — Spesa e personale per R & S

2009

 

Turismo

2004

2004


(1)  La trasmissione non è obbligatoria.


9.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/36


REGOLAMENTO (UE) N. 1047/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l’elenco di indicazioni nutrizionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni nutrizionali fornite sui prodotti alimentari sono consentite solo se elencate nell’allegato di detto regolamento, che ne stabilisce altresì le condizioni d’uso.

(2)

Dopo aver consultato gli Stati membri e le parti interessate, in particolare le imprese del settore alimentare e i gruppi di consumatori, è risultato necessario aggiungere ulteriori indicazioni nutrizionali all’elenco delle indicazioni nutrizionali consentite nonché modificare le condizioni d’uso delle indicazioni già consentite dal regolamento (CE) n. 1924/2006.

(3)

Il sale è utilizzato come agente di conservazione e di esaltazione del sapore. Con lo sviluppo di nuove tecnologie e il consenso diffuso nei confronti dei pareri scientifici riguardo al sale, i produttori si stanno adoperando per realizzare sempre più prodotti senza l’aggiunta di sale, quando la tecnologia lo consente. Tuttavia, l’indicazione che non è stato aggiunto sale/sodio ad un determinato prodotto alimentare non è attualmente consentita. Dato il particolare interesse ad incoraggiare tale innovazione dal punto di vista sanitario, è opportuno permettere ai produttori di informare i consumatori di questo specifico aspetto del processo produttivo. Per evitare l’utilizzo di tale indicazione su alimenti naturalmente ad alto contenuto di sodio, la stessa va riportata solo su alimenti a basso contenuto di sodio.

(4)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 febbraio 2012 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo all’elenco di indicazioni nutrizionali, ha ritenuto che una nuova indicazione nutrizionale che consenta di comunicare riduzioni più modeste di quelle permesse dall’indicazione «leggero/light» sarebbe contraria al fine e al contenuto dell’atto di base.

(5)

La riduzione dei grassi saturi è vantaggiosa solo quando non è sostituita o quando è sostituita da grassi non saturi. La sostituzione dei grassi saturi con acidi grassi trans non è vantaggiosa per la salute, pertanto è opportuno che le condizioni d’uso dell’indicazione nutrizionale relativa alla riduzione dei grassi saturi siano elaborate in modo da impedire tale sostituzione.

(6)

Alle condizioni attuali, è possibile indicare un tasso ridotto di zuccheri anche quando questi ultimi sono sostituiti da grassi, il che comporta un prodotto riformulato caratterizzato da un contenuto energetico più elevato. L’indicazione del tasso ridotto di zuccheri va perciò consentita solo quando il contenuto energetico degli alimenti non risulta maggiore in seguito alla riformulazione. L’applicazione di condizioni più rigorose, che impongano una diminuzione del contenuto energetico corrispondente alla riduzione degli zuccheri, sarebbe possibile solo per un numero assai esiguo di prodotti, il che limiterebbe considerevolmente l’uso di tale indicazione.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 è modificato in conformità con l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti immessi sul mercato prima dell’1 giugno 2014 non soddisfacenti i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 come modificato dal presente regolamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 è così modificato:

(1)

Dopo la voce relativa all’indicazione «SENZA SODIO o SENZA SALE», va inserita la seguente voce:

«SENZA SODIO/SALE AGGIUNTO

L’indicazione che all’alimento non è stato aggiunto sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo quando il prodotto non contiene sodio/sale aggiunto né ogni altro ingrediente contenente sodio/sale aggiunto e il contenuto di sodio del prodotto non supera 0,12 g, o il valore equivalente di sale, per ogni 100 g o 100 ml.»

(2)

Nella voce relativa all’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]», vanno aggiunti i seguenti paragrafi:

«L’indicazione “a tasso ridotto di grassi saturi” e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo:

a)

se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans nel prodotto riportante l’indicazione risulta inferiore almeno del 30 % alla somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans in un prodotto analogo; nonché

b)

se il contenuto in acidi grassi trans del prodotto riportante l’indicazione è uguale o inferiore a quello rintracciabile in un prodotto analogo.

L’indicazione “a tasso ridotto di zuccheri” e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo se la quantità di energia del prodotto riportante l’indicazione è pari o inferiore alla quantità di energia di un prodotto analogo.»


9.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/38


REGOLAMENTO (UE) N. 1048/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2012

relativo all’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma di detto regolamento ed incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità trasmette le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito denominata «l’Autorità».

(3)

In seguito alla ricezione di una domanda, l’Autorità ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione ed esprime un parere in merito all’indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4)

Spetta alla Commissione prendere una decisione sull’autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall’Autorità.

(5)

In seguito a una domanda della Cargill Incorporated, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006 e comprendente una richiesta di protezione dei dati riservati per una meta-analisi (2) e per le informazioni sul processo di produzione di una fibra a base di orzo denominata «betafiber» (BarlivTM), l’Autorità ha espresso un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti dei beta-glucani dell’orzo sull’abbassamento del colesterolo nel sangue e sulla riduzione del rischio di patologie cardiache (coronariche) (domanda EFSA-Q-2011-00798) (3). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «È stato dimostrato che il beta-glucano dell’orzo abbassa/riduce il colesterolo nel sangue. L’abbassamento del colesterolo nel sangue può ridurre il rischio di patologie cardiache (coronariche)».

(6)

Nel suo parere pervenuto alla Commissione e agli Stati membri l’8 dicembre 2011, l’Autorità ha concluso che in base ai dati forniti è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l’assunzione di beta-glucani dell’orzo e l’abbassamento delle concentrazioni di colesterolo LDL nel sangue. Di conseguenza, l’indicazione sulla salute che rispecchia tale conclusione va considerata conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e inclusa nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione europea. Per raggiungere le sue conclusioni, l’Autorità non ha considerato necessarie le meta-analisi e le informazioni sul processo di produzione della «betafiber» a base di orzo (BarlivTM), di cui il richiedente si dichiara proprietario. Si ritiene quindi che la condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1924/2006 non sia soddisfatta e che conseguentemente non debba essere concessa la protezione dei dati riservati.

(7)

In seguito a una domanda della Valens Int. d.o.o., presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità ha espresso un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti dei beta-glucani dell’orzo sull’abbassamento del colesterolo nel sangue e sulla riduzione del rischio di patologie cardiache (coronariche) (domanda EFSA-Q-2011-00799) (4). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «È stato dimostrato che il beta-glucano dell’orzo riduce il colesterolo nel sangue. L’abbassamento del colesterolo nel sangue può ridurre il rischio di patologie cardiache».

(8)

Nel suo parere pervenuto alla Commissione e agli Stati membri l’8 dicembre 2011, l’Autorità ha concluso che in base ai dati forniti è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l’assunzione di beta-glucani dell’orzo e l’abbassamento delle concentrazioni di colesterolo LDL nel sangue. Di conseguenza, l’indicazione sulla salute che rispecchia tale conclusione va considerata conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e inclusa nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione europea.

(9)

L’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce che il parere favorevole all’autorizzazione di un’indicazione sulla salute riporta determinati dettagli. Tali dettagli devono quindi figurare nell’allegato del presente regolamento per quanto riguarda l’indicazione autorizzata e devono includere, a seconda dei casi, la formulazione modificata dell’indicazione, le condizioni d’impiego specifiche dell’indicazione ed eventualmente le condizioni o restrizioni d’uso dell’alimento e/o una dicitura o un’avvertenza supplementare, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con i pareri dell’Autorità.

(10)

Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è garantire che le indicazioni sulla salute siano veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori e che la loro formulazione e presentazione siano prese nella dovuta considerazione. Pertanto, se la formulazione dell’indicazione ha per i consumatori lo stesso significato di un’indicazione sulla salute autorizzata, dato che dimostra lo stesso rapporto esistente tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, essa deve essere soggetta alle stesse condizioni d’uso indicate nell’allegato del presente regolamento.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini pervenute alla Commissione in conformità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’indicazione sulla salute figurante nell’allegato del presente regolamento può essere riportata sugli alimenti commercializzati nell’Unione europea alle condizioni specificate nell’allegato stesso.

2.   L’indicazione sulla salute di cui al paragrafo 1 è inserita nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione europea, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  Harland JI, 2011 (non pubblicato); Meta-analisi degli effetti del beta-glucano dell’orzo sui lipidi del sangue.

(3)  The EFSA Journal (2011); 9(12):2470.

(4)  The EFSA Journal (2011); 9(12):2471.


ALLEGATO

Indicazioni sulla salute consentite

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

Indirizzo del richiedente

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Condizioni d’impiego dell’indicazione

Condizioni e/o restrizioni d’uso dell’alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare

Numero di riferimento del parere EFSA

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) — indicazione sulla riduzione dei rischi di malattia

Cargill Incorporated, operante tramite la Cargill Health and Nutrition, c/o Cargill R&D Centre Europe, Havenstraat 84, B-1800 Vilvoorde, Belgio

Beta-glucani dell’orzo

È stato dimostrato che i beta-glucani dell’orzo abbassano/riducono il colesterolo nel sangue. Il colesterolo alto è un fattore di rischio per lo sviluppo di patologie cardiache coronariche.

I consumatori devono essere informati che l’effetto benefico si ottiene con un’assunzione giornaliera di 3 g di beta-glucani dell’orzo.

L’indicazione può essere utilizzata per i prodotti alimentari che contengono almeno 1 g di beta-glucani dell’orzo per porzione quantificata.

 

Q-2011-00798

Valens Int. d.o.o., Kidričeva ulica 24b, SI-3000 Celje, Slovenia

Q-2011-00799


9.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/41


REGOLAMENTO (UE) N. 1049/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2012

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di sciroppo di poliglicitolo in varie categorie di alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3 e l’articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro impiego.

(2)

Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1331/2008 la procedura di aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può essere avviata tanto su iniziativa della Commissione quanto a seguito di una domanda.

(4)

Una domanda di autorizzazione per l’impiego di sciroppo di poliglicitolo in varie categorie di alimenti è stata presentata e messa a disposizione degli Stati membri.

(5)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza dello sciroppo di poliglicitolo se usato come additivo alimentare (3). L’Autorità ritiene che i dati chimici e tossicologici disponibili per lo sciroppo di poliglicitolo non siano sufficienti per stabilire una dose giornaliera ammissibile. Essa conclude tuttavia che in base ai dati disponibili non vi sono indicazioni che evidenzino un pericolo per gli impieghi proposti e i livelli di utilizzo.

(6)

Esiste la necessità tecnologica di utilizzare lo sciroppo di poliglicitolo come poliolo alternativo per gli altri polioli già autorizzati. Lo sciroppo di poliglicitolo è meno dolce e fornisce maggiore massa, opacità, capacità legante e stabilità in prodotti a basso valore energetico o senza zucchero. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di sciroppo di poliglicitolo nelle categorie di alimenti per cui è stato richiesto e assegnare il numero E 964 a tale additivo alimentare.

(7)

In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (4), l’allegato II che istituisce l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro utilizzo si applica a decorrere dal 1o giugno 2013. Al fine di autorizzare l’uso dello sciroppo di poliglicitolo nelle categorie alimentari interessate prima di tale data, occorre fissare per tale additivo alimentare una data di applicazione anteriore.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  EFSA Journal 2009; 7(12):1413.

(4)  GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

Nel punto 2 della parte B, dopo la voce E 962 è inserita la seguente voce E 964:

«E 964

Sciroppo di poliglicitolo»

2)

Nella parte E, le seguenti voci relative a E 964 sono inserite in ordine numerico nelle categorie alimentari a cui si riferiscono:

«03.

Gelati

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

200 000

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

04.2.5.1

Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

500 000

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

04.2.5.2

Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

500 000

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

04.2.5.3

Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

500 000

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

05.1

Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

200 000

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

05.2

Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

200 000

 

Solo prodotti a base di cacao a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

600 000

 

Solo prodotti di confetteria a base di amido a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

800 000

 

Solo dolciumi morbidi senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

990 000

 

Solo dolciumi duri senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

05.3

Gomme da masticare (chewing-gum)

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

200 000

 

Solo senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

06.3

Cereali da colazione

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

200 000

 

Solo prodotti a base di cereali o cereali da colazione, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

07.2

Prodotti da forno fini

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

300 000

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

16.

Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

300 000

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012»


9.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/45


REGOLAMENTO (UE) N. 1050/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio a riguardo dello sciroppo di poliglicitolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 (3) della Commissione stabilisce specifiche per gli additivi alimentari di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 1333/2008.

(2)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha espresso il suo parere in merito alla sicurezza dello sciroppo di poliglicitolo in funzione delle specifiche proposte dal richiedente il 24 novembre 2009 come additivo alimentare (4). Tale additivo alimentare è stato successivamente autorizzato in rapporto a usi specifici e a esso è stato assegnato il numero E 964 dal regolamento (UE) n. 1049/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all’uso di sciroppo di poliglicitolo in varie categorie di alimenti (5). Occorre pertanto adottare specifiche per questo additivo alimentare.

(3)

È necessario tenere conto delle specifiche e delle tecniche analitiche per gli additivi come proposte dal Comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.

(4)  Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti; Parere scientifico sull’uso dello sciroppo di poliglicitolo come additivo alimentare su richiesta della Commissione europea. The EFSA Journal 2009; 7(12):1413.

(5)  Cfr. pag. 41.


ALLEGATO

All’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, la voce seguente relativa all’E 964 è inserita dopo la voce relativa all’E 962:

«E 964 SCIROPPO DI POLIGLICITOLO

Sinonimi

Idrolizzato di amido idrogenato, sciroppo di glucosio idrogenato e poliglucitolo.

Definizione

Una miscela consistente principalmente di maltitolo e sorbitolo, con quantità minori di oligo- e polisaccaridi idrogenati e maltotriitolo. Si produce con l’idrogenazione catalitica di una miscela di idrolizzati di amido costituiti da polimeri di glucosio e maltosio e polimeri del glucosio a catena più lunga, simile al processo di idrogenazione catalitica utilizzato per la fabbricazione dello sciroppo di maltitolo. Ne risulta uno sciroppo dissalato a causa dello scambio ionico e concentrato al livello desiderato.

EINECS

 

Denominazione chimica

Sorbitolo: D-glucitolo

Maltitolo: (α)-D-glucopiranosil-1,4-D-glucitolo

Formula chimica

Sorbitolo: C6H14O6

Maltitolo: C12H24O11

Peso molecolare

Sorbitolo: 182,2

Maltitolo: 344,3

Tenore

Tenore non inferiore al 99 % di saccaridi idrogenati totali su base anidra, non meno del 50 % di polioli di più elevato peso molecolare, non più del 50 % di maltitolo e non più del 20 % di sorbitolo su base anidra.

Descrizione

Liquido limpido e viscoso incolore e inodore.

Identificazione

 

Solubilità

Molto solubile in acqua e poco solubile in etanolo

Saggi del maltitolo

Positivo

Saggi del sorbitolo

A 5 g del campione aggiungere 7 ml di metanolo, 1 ml di benzaldeide e 1 ml di acido cloridrico. Mescolare e agitare con un agitatore meccanico fino all’apparizione di cristalli. Filtrare i cristalli e disciogliere in 20 ml di acqua bollente contenente 1 g di bicarbonato di sodio. Filtrare i cristalli, lavare con 5 ml di una miscela acqua/metanolo (1/2) e asciugare all’aria. I cristalli di monobenzilidene derivati dal sorbitolo così ottenuti fondono fra 173 e 179 °C.

Purezza

 

Contenuto d’acqua

Non più del 31 % (metodo di Karl Fischer)

Cloruri

Non più di 50 mg/kg

Solfati

Non più di 100 mg/kg

Zuccheri riducenti

Non più dello 0,3 %

Nichel

Non più di 2 mg/kg

Piombo

Non più di 1 mg/kg»


9.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1051/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

36,4

MA

37,6

MK

30,8

TR

65,0

ZZ

42,5

0707 00 05

AL

31,8

TR

77,5

ZZ

54,7

0709 93 10

TR

94,7

ZZ

94,7

0805 20 10

PE

72,2

ZA

152,8

ZZ

112,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

96,7

HR

51,5

PE

42,6

TR

74,9

UY

101,2

ZA

174,3

ZZ

90,2

0805 50 10

AR

60,7

TR

89,1

ZA

98,8

ZZ

82,9

0806 10 10

BR

271,2

PE

308,9

TR

153,1

US

264,9

ZZ

249,5

0808 10 80

CL

151,5

CN

83,7

MK

34,4

NZ

136,8

ZA

141,9

ZZ

109,7

0808 30 90

CN

90,7

TR

112,8

ZZ

101,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

9.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/49


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2012

relativa alla nomina di un membro titolare danese del Comitato economico e sociale europeo

(2012/693/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,

vista la proposta del governo danese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Nils Juhl ANDREASEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Rikke EDSJÖ, Senior Consultant, Danish Agriculture and Food Council, è nominata membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


9.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/50


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2012

relativa alla nomina di un membro titolare lussemburghese del Comitato economico e sociale europeo

(2012/694/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,

vista la proposta del governo lussemburghese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Christian ZEYEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Christophe ZEEB, Conseiller à la Chambre de Commerce du Luxembourg, è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


9.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/51


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2012

relativa alla nomina di un membro titolare del Regno Unito del Comitato economico e sociale europeo

(2012/695/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,

vista la proposta del governo del Regno Unito,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Sukhdev SHARMA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Richard BALFE è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


Rettifiche

9.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/52


Rettifica della decisione Atalanta/2/2012 (2012/361/PESC) del Comitato politico e di sicurezza, del 3 luglio 2012, relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176 del 6 luglio 2012 )

A pagina 64, considerando 3:

anziché:

«(3)

Il comandante dell’operazione dell’UE ha raccomandato di nominare l’ammiraglio di divisione Enrico CREDENDINO quale nuovo comandante della forza dell’UE.»,

leggi:

«(3)

Il comandante dell’operazione dell’UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Enrico CREDENDINO quale nuovo comandante della forza dell’UE.»;

a pagina 64, articolo 1:

anziché:

«Articolo 1

L’ammiraglio di divisione Enrico CREDENDINO è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.»,

leggi:

«Articolo 1

Il contrammiraglio Enrico CREDENDINO è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.»