ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.308.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 308

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
8 novembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Isle of Man Queenies (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel (IGP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1032/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ciliegia di Vignola (IGP)]

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1033/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cabrito do Alentejo (IGP)]

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cordeiro Mirandês/Canhono Mirandês (DOP)]

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kraška panceta (IGP)]

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le voci relative alla Croazia negli elenchi di paesi terzi o loro parti dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di carni fresche e di determinati prodotti a base di carne ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, che approva la sostanza attiva isopyrazam in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1038/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

19

 

 

DECISIONI

 

 

2012/690/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 novembre 2012, che modifica la decisione 2010/381/UE relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano e che abroga la decisione 2010/220/UE relativa a misure d’emergenza che si applicano alle partite di prodotti della pesca d’allevamento importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2012) 7637]  ( 1 )

21

 

 

2012/691/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 novembre 2012, sulla concessione di deroghe al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei per quanto riguarda il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta, la Repubblica d’Austria e la Repubblica di Polonia [notificata con il numero C(2012) 7645]

23

 

 

2012/692/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 novembre 2012, che modifica gli allegati della decisione 2006/766/CE per quanto concerne le voci negli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2012) 7696]  ( 1 )

25

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1030/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Isle of Man Queenies (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Isle of Man Queenies», presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 38 dell’11.2.2012, pag. 32.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.7.   Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

REGNO UNITO

Isle of Man Queenies (DOP)


8.11.2012   

IT

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L 308/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1031/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Germania per la registrazione della denominazione «Abensberger Spargel»/«Abensberger Qualitätsspargel» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 55 del 24.2.2012, pag. 25.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GERMANIA

Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel (IGP)


8.11.2012   

IT

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L 308/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1032/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ciliegia di Vignola (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall’Italia per la registrazione della denominazione «Ciliegia di Vignola» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 52 del 22.2.2012, pag. 17.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Ciliegia di Vignola (IGP)


8.11.2012   

IT

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L 308/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1033/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cabrito do Alentejo (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dal Portogallo per la registrazione della denominazione «Cabrito do Alentejo» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 52 del 22.2.2012, pag. 22.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1   Carni fresche (e frattaglie)

PORTOGALLO

Cabrito do Alentejo (IGP)


8.11.2012   

IT

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L 308/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1034/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cordeiro Mirandês/Canhono Mirandês (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dal Portogallo per la registrazione della denominazione «Cordeiro Mirandês»/«Canhono Mirandês» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 60 del 29.2.2012, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1   Carni fresche (e frattaglie)

PORTOGALLO

Cordeiro Mirandês/Canhono Mirandês (DOP)


8.11.2012   

IT

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L 308/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1035/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kraška panceta (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Kraška panceta», presentata dalla Slovenia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 48 del 18.2.2012, pag. 32.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SLOVENIA

Kraška panceta (IGP)


8.11.2012   

IT

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L 308/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1036/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2012

che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le voci relative alla Croazia negli elenchi di paesi terzi o loro parti dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di carni fresche e di determinati prodotti a base di carne

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) fissa norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nell’Unione, di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati, quali sono definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3).

(2)

L’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE elenca i paesi terzi o parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, a condizione che detti prodotti siano conformi al trattamento indicato in tale parte.

(3)

L’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE definisce i trattamenti di cui alla parte 2 dello stesso allegato, assegnando un codice a ciascuno di essi. Tale parte specifica un trattamento generico «A» e i trattamenti specifici da «B» a «F» enumerati in ordine decrescente di rigorosità.

(4)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (4) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite di animali vivi o di carni fresche. Istituisce inoltre elenchi di paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell’Unione.

(5)

A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell’Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui all’allegato II, parte 1, di tale regolamento, per i quali detta parte preveda un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata.

(6)

La Croazia figura attualmente nell’elenco di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 dei paesi terzi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di carni fresche di determinati animali. Tuttavia, la Croazia non rientra attualmente nell’elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di carni fresche, incluse le carni macinate, di suini domestici.

(7)

La Croazia ha presentato alla Commissione domanda di autorizzazione all’esportazione nell’Unione di carni fresche di suini domestici. Secondo le informazioni fornite dalla Croazia, la vaccinazione preventiva contro la peste suina classica è vietata sul territorio di tale paese terzo dal gennaio 2005. Inoltre da marzo 2008 non vi sono evidenze di circolazione del virus di peste suina classica nei suini domestici sul territorio della Croazia. Dalle informazioni disponibili risulta pertanto che la Croazia è indenne dalla peste suina classica nei suini domestici, senza vaccinazione.

(8)

L’autorità competente croata ha fornito inoltre sufficienti garanzie circa la conformità alla legislazione dell’Unione riguardo alla peste suina classica e sta applicando un programma di sorveglianza avanzato per i suini domestici e i cinghiali.

(9)

I risultati di un'ispezione effettuata dalla Commissione in Croazia nel 2010 sono stati ampiamente positivi. Inoltre la Croazia ha successivamente confermato alla Commissione che talune azioni correttive previste riguardo a carenze individuate nel corso dell’ispezione sono state adottate con successo nel 2011.

(10)

L’esame delle informazioni presentate dalla Croazia permette di concludere che l’introduzione nell’Unione di carni fresche di suini domestici da tale paese terzo non rappresenterebbe un rischio per la situazione sanitaria dell’Unione in merito alla peste suina classica. Possono pertanto essere autorizzate le importazioni nell’Unione di carni fresche, incluse le carni macinate, di suini domestici dalla Croazia.

(11)

Inoltre la Croazia figura attualmente nell’elenco di cui all’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE ai fini dell’importazione nell’Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati di suini domestici e artiodattili di allevamento (suini) sottoposti al trattamento specifico «D».

(12)

In considerazione del fatto che devono essere autorizzate le importazioni nell’Unione di carni fresche, incluse le carni macinate, di suini domestici dalla Croazia, è opportuno autorizzare altresì le importazioni nell’Unione da tale paese terzo di prodotti a base di carne ottenuti da tali carni fresche, senza richiedere che siano sottoposte a trattamento specifico. La parte 2 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE va modificata di conseguenza.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE e il regolamento (UE) n. 206/2010.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE la voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente:

«HR

Croazia

A

A

A

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX»

Articolo 2

Nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 la voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente:

«HR – Croazia

HR-0

Intero paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

POR

 

 

 

8 novembre 2012»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(4)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.


8.11.2012   

IT

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L 308/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1037/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2012

che approva la sostanza attiva isopyrazam in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) continua ad applicarsi, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per quanto riguarda l’isopyrazam le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettate dalla decisione 2010/132/UE della Commissione (3).

(2)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 25 novembre 2008 il Regno Unito ha ricevuto dalla Syngenta Crop Protection AG una richiesta concernente l’iscrizione della sostanza attiva isopyrazam nell’allegato I della suddetta direttiva. Con la decisione 2010/132/UE il fascicolo è stato riconosciuto completo, in quanto è stato considerato in linea di massima conforme alle prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 4 maggio 2010.

(4)

Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità per la sicurezza alimentare («l’Autorità»). Il 27 febbraio 2012 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull’esame della valutazione dei rischi dell’uso come antiparassitario della sostanza attiva isopyrazam (4). Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvato il 28 settembre 2012 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo all’isopyrazam.

(5)

Sulla base degli esami effettuati i prodotti fitosanitari contenenti isopyrazam possono essere considerati in generale conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l’isopyrazam.

(6)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. In particolare, è necessario chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(7)

Fermi restando gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, tenuto conto della particolare situazione creatasi con il passaggio dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall’approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti isopyrazam. Gli Stati membri dovranno, secondo i casi, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo di tempo più lungo per la presentazione e la valutazione dell’aggiornamento del fascicolo completo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato, in conformità ai principi uniformi.

(8)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), indica che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari di autorizzazioni vigenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è perciò necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni alcun nuovo obbligo oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(9)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6).

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva isopyrazam di cui all’allegato I è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

1.   In applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 30 settembre 2013 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti isopyrazam come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga isopyrazam come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte iscritte non oltre il 31 marzo 2013 nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è sottoposto dagli Stati membri a una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo che rispetti le prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna dell’allegato I del presente regolamento contenente le disposizioni specifiche. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente isopyrazam come unica sostanza attiva, se necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 settembre 2014; o

b)

nel caso di un prodotto contenente isopyrazam in combinazione con altre sostanze attive, se necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 settembre 2014 o, se questo termine è posteriore, entro il termine fissato per tale modifica o revoca dall’atto o dagli atti che hanno approvato o iscritto la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 52 del 3.3.2010, pag. 51.

(4)  The EFSA Journal 2012; 10(3):2600. Disponibile on line all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it/

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(6)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Isopyrazam

N. CAS 881685-58-1

(isomero sin: 683777-13-1/isomero anti: 683777-14-2)

N. CIPAC 963

Miscela di: 3-(difluorometil)-1-metil-N-(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazolo-4-carbossamide

(isomero sin – 50:50 miscela di due enantiomeri)

e

3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazolo-4-carbossamide

(isomero anti – 50:50 miscela di due enantiomeri)

In un range compreso tra 78:15 % e 100:0 % da sin ad anti

≥ 920 g/kg

In un range compreso tra 78:15 % e 100:0 % isomeri da sin ad anti

1o aprile 2013

31 marzo 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’isopyrazam, in particolare delle sue appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 settembre 2012.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

al rischio per gli organismi acquatici;

b)

al rischio per i lombrichi se la sostanza è utilizzata nel quadro di pratiche in assenza di coltivazione o di coltivazione minima;

c)

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni d’utilizzo comprendono misure di attenuazione dei rischi, quali l’esclusione di pratiche in assenza di coltivazione o di coltivazione minima e l’obbligo di effettuare programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili, ove necessario, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma relative alla rilevanza dei metaboliti CSCD 459488 e CSCD 459489 per le acque sotterranee.

Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 marzo 2015.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«27

Isopyrazam

N. CAS 881685-58-1

(isomero sin: 683777-13-1/anti-isomero: 683777-14-2)

N. CIPAC 963

Miscela di: 3-(difluorometil)-1-metil-N-(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazolo-4-carbossamide

(isomero sin – 50:50 miscela di due enantiomeri)

e

3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazolo-4-carbossamide

(isomero anti – 50:50 miscela di due enantiomeri)

In un range compreso tra 78:15 % e 100:0 % da sin ad anti

≥ 920 g/kg

In un range compreso tra 78:15 % e 100:0 % isomeri da sin ad anti

1o aprile 2013

31 marzo 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’isopyrazam, in particolare delle sue appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 settembre 2012.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

al rischio per gli organismi acquatici,

b)

al rischio per i lombrichi se la sostanza è utilizzata nel quadro di pratiche in assenza di coltivazione o di coltivazione minima;

c)

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni d’utilizzo comprendono misure di attenuazione dei rischi, quali l’esclusione di pratiche in assenza di coltivazione o di coltivazione minima e l’obbligo di effettuare programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili, ove necessario, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma relative alla rilevanza dei metaboliti CSCD 459488 e CSCD 459489 per le acque sotterranee.

Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 marzo 2015.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


8.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1038/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

29,8

MA

36,7

MK

30,8

TR

65,0

ZZ

40,6

0707 00 05

AL

31,8

TR

99,4

ZZ

65,6

0709 93 10

TR

119,8

ZZ

119,8

0805 20 10

PE

72,2

ZA

144,9

ZZ

108,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

96,7

HR

53,4

PE

42,6

TR

75,2

UY

101,2

ZA

194,3

ZZ

93,9

0805 50 10

AR

60,7

TR

86,6

ZA

117,2

ZZ

88,2

0806 10 10

BR

269,3

PE

317,5

TR

165,4

US

362,2

ZZ

278,6

0808 10 80

CL

150,4

CN

87,5

MK

32,3

NZ

152,1

ZA

122,2

ZZ

108,9

0808 30 90

CN

54,3

TR

122,1

ZZ

88,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

8.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/21


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2012

che modifica la decisione 2010/381/UE relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano e che abroga la decisione 2010/220/UE relativa a misure d’emergenza che si applicano alle partite di prodotti della pesca d’allevamento importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2012) 7637]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/690/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell’Unione e a livello nazionale in tema di alimenti e mangimi in generale e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso prevede l’adozione di misure urgenti quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente, che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri.

(2)

La direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (2) stabilisce che il processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale deve essere sottoposto a sorveglianza ai fini della ricerca di determinati residui e sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell’acqua di abbeveraggio.

(3)

La decisione 2010/381/UE della Commissione, dell’8 luglio 2010, relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano (3) dispone che almeno il 20 % delle partite di prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano sia sottoposto ad analisi allo scopo di rilevare la presenza delle sostanze farmacologicamente attive di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in particolare di cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina, clorotetraciclina e di metaboliti di nitrofurani.

(4)

I risultati di un’ispezione effettuata in India nel novembre 2011 dal servizio ispettivo della Commissione, l’Ufficio alimentare e veterinario, hanno confermato che è ora applicato un sistema di controllo ufficiale della produzione dell’acquicoltura adeguato e che le raccomandazioni contenute nel rapporto d’ispezione del 2009 relativo al monitoraggio ufficiale delle aziende di acquicoltura sono state in parte seguite.

(5)

Dall’adozione della decisione 2010/381/UE è diminuito il numero di campioni di prodotti dell’acquicoltura negli Stati membri in cui sono stati rilevati cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina e clorotetraciclina o metaboliti di nitrofurani. È pertanto opportuno ridurre la percentuale minima di partite da sottoporre ad analisi allo scopo di rilevare la presenza di sostanze farmacologicamente attive.

(6)

È opportuno tuttavia mantenere l’obbligo di analisi al fine di continuare a fornire informazioni più accurate sulla possibile contaminazione con tali residui dei prodotti dell’acquicoltura originari dell’India. È opportuno inoltre non sospendere le analisi al fine di dissuadere i produttori in India da un uso improprio di tali sostanze.

(7)

La decisione 2010/381/UE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(8)

La decisione 2010/220/UE della Commissione, del 16 aprile 2010, relativa a misure d’emergenza che si applicano alle partite di prodotti della pesca d’allevamento importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano (5) dispone che almeno il 20 % delle partite di prodotti della pesca d’allevamento originari dell’Indonesia e destinati al consumo umano sia sottoposto ad analisi allo scopo di rilevare la presenza di residui delle sostanze farmacologicamente attive di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare di cloramfenicolo, metaboliti di nitrofurani e tetracicline.

(9)

Dall’adozione della decisione 2010/220/UE, nelle partite di prodotti della pesca d’allevamento importati dall’Indonesia non sono stati rilevati residui di cloramfenicolo, metaboliti di nitrofurani o tetracicline.

(10)

I risultati di un’ispezione compiuta in Indonesia nel febbraio 2012 dal servizio ispettivo della Commissione, l’Ufficio alimentare e veterinario, hanno permesso di concludere che il sistema di controllo dei residui in tale paese fornisce garanzie soddisfacenti, di effetto equivalente a quelle previste dalla legislazione dell’Unione.

(11)

La decisione 2010/220/UE deve essere pertanto abrogata.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2010/381/UE è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri, utilizzando idonei piani di campionamento, si assicurano che i campioni ufficiali siano prelevati da almeno il 10 % delle partite presentate per l’importazione ai posti d’ispezione frontalieri sul loro territorio.»

Articolo 2

La decisione 2010/220/UE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(3)  GU L 174 del 9.7.2010, pag. 51.

(4)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(5)  GU L 97 del 17.4.2010, pag. 17.


8.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/23


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2012

sulla concessione di deroghe al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei per quanto riguarda il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta, la Repubblica d’Austria e la Repubblica di Polonia

[notificata con il numero C(2012) 7645]

(I testi in lingua spagnola, francese, greca, maltese e polacca sono i soli facenti fede)

(2012/691/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

viste le richieste presentate dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica d’Austria e dalla Repubblica di Polonia,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 691/2011, la Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere deroghe agli Stati membri nel corso dei periodi di transizione specificati negli allegati del regolamento (UE) n. 691/2011, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti.

(2)

Tali deroghe dovrebbero essere accordate, su richiesta giustificata, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Malta, alla Repubblica d’Austria e alla Repubblica di Polonia.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono concesse deroghe al regolamento (UE) n. 691/2011, secondo quanto stabilito nell’allegato, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Malta, alla Repubblica d’Austria e alla Repubblica di Polonia.

Articolo 2

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta, la Repubblica d’Austria e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Elenco di deroghe specifiche al regolamento (UE) n. 691/2011:

Stato membro

Deroga

Fine della deroga

Regno di Spagna

Allegato I, Conti delle emissioni atmosferiche, ripartizione per attività economica (A*64)

30 settembre 2015

Allegato II, Imposte ambientali, ripartizione per attività economica (A*64)

30 settembre 2015

Allegato III, Dati dei conti dei flussi di materia per altri residui vegetali, importazioni di rifiuti e adattamento al principio della residenza.

31 dicembre 2015

Repubblica francese

Allegato II, Imposte ambientali, ripartizione per attività economica (A*64).

30 settembre 2015

Repubblica di Cipro

Allegato I, Conti delle emissioni atmosferiche

30 settembre 2015

Allegato II, Imposte ambientali

30 settembre 2015

Allegato III, Conti dei flussi di materia a livello di intera economia

31 dicembre 2015

Repubblica di Malta

Allegato I, Conti delle emissioni atmosferiche

30 settembre 2015

Allegato II, Imposte ambientali

30 settembre 2015

Allegato III, Conti dei flussi di materia a livello di intera economia

31 dicembre 2015

Repubblica d’Austria

Allegato I, Conti delle emissioni atmosferiche, serie mancanti per PFC HFC, e SF6.

30 settembre 2015

Repubblica di Polonia

Allegato II, Imposte ambientali, ripartizione per attività economica (A*64).

30 settembre 2015


8.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/25


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2012

che modifica gli allegati della decisione 2006/766/CE per quanto concerne le voci negli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2012) 7696]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/692/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In forza del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato conformemente al regolamento suddetto.

(2)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone altresì che nel compilare o nell’aggiornare tali elenchi si tenga conto dei controlli UE eseguiti nei paesi terzi e delle garanzie fornite dalle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità o l’equivalenza rispetto alla normativa dell’Unione in materia di mangimi e alimenti e di salute degli animali, come specificato nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2).

(3)

La decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (3) elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri cui è fatto riferimento nel regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che siffatti prodotti esportati nell’Unione rispettano le condizioni sanitarie fissate dalla normativa dell’Unione per tutelare la salute dei consumatori. In particolare, l’allegato I della suddetta decisione elenca i paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini, mentre l’allegato II elenca i paesi terzi e i territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano. Negli elenchi sono indicate anche le limitazioni stabilite per dette importazioni da taluni paesi terzi.

(4)

La Commissione ha eseguito un’ispezione in Croazia dal 23 novembre al 2 dicembre 2010 allo scopo di esaminare i sistemi di controllo della produzione di molluschi bivalvi vivi destinati all’esportazione nell’Unione. Le diverse carenze individuate in quell’occasione sono state successivamente colmate. I sistemi di controllo utilizzati in tale paese terzo forniscono attualmente garanzie sufficienti ad assicurare una adeguata tutela della salute dei consumatori in merito ai molluschi bivalvi esportati dalla Croazia nell’Unione. La Croazia deve quindi essere inclusa nell’elenco dell’allegato I della decisione 2006/766/CE.

(5)

La Commissione ha eseguito un’ispezione nel Brunei dal 25 al 28 aprile 2012 per valutare i sistemi di controllo applicati alla produzione di prodotti della pesca destinati all’esportazione nell’Unione. Durante l’ispezione non sono state individuate carenze tali da avere ripercussioni significative sulla tutela della salute dei consumatori riguardo alla produzione di prodotti dell’acquicoltura. Il Brunei deve pertanto essere incluso nell’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato II della decisione 2006/766/CE, con l’indicazione che da tale paese sono autorizzate le importazioni nell’Unione unicamente di prodotti dell’acquicoltura.

(6)

La Commissione ha eseguito un’ispezione in Togo dall’8 all’11 giugno 2009. I controlli ufficiali e i certificati di igiene per l’esportazione di astici vivi sono risultati soddisfacenti, mentre sono state rilevate carenze nel sistema di controllo di prodotti della pesca affumicati destinati all’esportazione nell’Unione. In considerazione di tali carenze, il Togo è stato incluso nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2006/766/CE, come modificata dalla decisione 2009/951/UE della Commissione (4), con l’indicazione che da tale paese sono autorizzate le importazioni nell’Unione unicamente di astici vivi.

(7)

Le carenze individuate durante la visita d’ispezione della Commissione in Togo sono state successivamente affrontate e risolte. Sono stati introdotti sistemi di controllo per effettuare analisi microbiche e chimiche sui prodotti della pesca affumicati. Relazioni analitiche e altre informazioni trasmesse dall’autorità competente forniscono garanzie sufficienti ad assicurare un’adeguata tutela della salute dei consumatori per tutti i prodotti della pesca destinati al consumo umano, diversi da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, esportati dal Togo nell’Unione.

(8)

A seguito di una riforma interna del Regno dei Paesi Bassi, entrata in vigore il 10 ottobre 2010, le Antille olandesi hanno cessato di esistere come paese autonomo di tale Regno. Alla stessa data, Curaçao e Sint Maarten hanno acquisito lo status di paesi autonomi del Regno dei Paesi Bassi, mentre Bonaire, Sint Eustatius e Saba sono diventate municipalità speciali della parte europea del Regno dei Paesi Bassi.

(9)

Bonaire, Sint Eustatius e Saba restano tuttavia inclusi nell’elenco dei paesi e dei territori d’oltremare di cui all’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Essi costituiscono pertanto paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato.

(10)

L’applicazione dei trattati per tali territori che rientrano nella parte europea del Regno dei Paesi Bassi è assicurata dai Paesi Bassi e i compiti dell’autorità competente in ambito sanitario in tali municipalità speciali sono assolti dalle autorità competenti dei Paesi Bassi. Queste ultime hanno presentato alla Commissione informazioni comprovanti che il sistema di controllo sanitario in essere a Bonaire, Sint Eustatius e Saba offre sufficienti garanzie di osservanza delle disposizioni stabilite dall’Unione. Dalle informazioni trasmesse risulta altresì che tali autorità hanno gli stessi poteri giuridici di eseguire controlli di cui disponeva l’autorità competente delle Antille olandesi e che gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare gli stessi obblighi. Inoltre, in base a queste informazioni, i controlli sanitari ufficiali in tali municipalità speciali proseguono agli stessi livelli del periodo antecedente la dissoluzione delle Antille olandesi.

(11)

La decisione 2006/766/CE deve essere modificata di conseguenza.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/766/CE è così modificata:

1)

nell’allegato I, tra le voci relative alla Groenlandia e alla Giamaica è inserita la seguente voce:

«HR

CROAZIA

Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell’Unione.»;

2)

l’allegato II è così modificato:

a)

tra le voci relative al Benin e al Brasile è inserita la seguente voce:

«BN

BRUNEI

unicamente prodotti dell’acquicoltura.»;

b)

tra le voci relative al Brasile e a Bahamas è inserita la seguente voce:

«BQ

BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA»;

 

c)

la voce relativa al Togo è sostituita dalla seguente:

«TG

TOGO».

 

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.

(4)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 70.


Rettifiche

8.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/27


Rettifica della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 101 del 15 aprile 2011 )

A pagina 5, considerando 29:

anziché:

«i compiti del coordinatore anti-tratta»,

leggi:

«i compiti di un coordinatore anti-tratta»;

a pagina 11, articolo 20:

anziché:

«i compiti del coordinatore anti-tratta»,

leggi:

«i compiti di un coordinatore anti-tratta».