ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.306.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 306

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
6 novembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012 della Commissione, del 5 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'elenco delle specie vettrici, le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione concernenti la sindrome ulcerativa epizootica e per quanto riguarda l'inserimento della Thailandia nell'elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati pesci e prodotti della pesca verso l'Unione ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2012 della Commissione, del 5 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

19

 

 

DECISIONI

 

 

2012/678/UE

 

*

Decisione delegata della Commissione, del 29 giugno 2012, sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nella zona euro

21

 

 

2012/679/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 ottobre 2012, che approva limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti difenacum notificata dalla Germania a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 7568]

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1012/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'elenco delle specie vettrici, le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione concernenti la sindrome ulcerativa epizootica e per quanto riguarda l'inserimento della Thailandia nell'elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati pesci e prodotti della pesca verso l'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 9, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 16, secondo comma,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (3), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, gli articoli 22 e 25 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (4) stabilisce i modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di determinati animali acquatici e di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(2)

Il modello di certificato sanitario per le importazioni dei prodotti della pesca destinati al consumo umano figurante nell'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 contiene un attestato sanitario relativo alle prescrizioni per le specie sensibili ad alcune malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, tra cui la sindrome ulcerativa epizootica.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (5) fissa le condizioni di polizia sanitaria e le prescrizioni di certificazione per l'importazione nell'Unione di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti.

(4)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008 contiene un elenco di specie vettrici delle malattie menzionate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE. Le specie vettrici della sindrome ulcerativa epizootica sono attualmente comprese in tale elenco.

(5)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 contiene, tra l'altro, l'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui è consentita l'importazione nell'Unione di pesci ornamentali sensibili a una o più malattie di cui all'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e destinati agli impianti ornamentali chiusi.

(6)

L'India e il Vietnam sono indicati in detto allegato come paesi tenuti ad applicare alle importazioni di specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica disposizioni specifiche di polizia sanitaria volte ad eliminare i rischi di tale malattia.

(7)

Inoltre, i modelli di certificati sanitari figuranti nell'allegato IV, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1251/2008 contengono attestati sanitari relativi alle prescrizioni per le specie sensibili e per le specie vettrici di alcune malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, tra cui la sindrome ulcerativa epizootica.

(8)

La direttiva 2006/88/CE, modificata dalla direttiva di esecuzione 2012/31/UE della Commissione (6), non elenca più la sindrome ulcerativa epizootica (EUS) come malattia esotica nel suo allegato IV, parte II.

(9)

Per motivi di coerenza e di chiarezza della normativa dell'Unione, è opportuno modificare i regolamenti (CE) nn. 2074/2005 e 1251/2008 per sopprimere le disposizioni ivi contenute che fanno riferimento alla sindrome ulcerativa epizootica.

(10)

In seguito alla soppressione della sindrome ulcerativa epizootica dall'elenco figurante nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, le disposizioni di polizia sanitaria corrispondenti applicabili all'India e al Vietnam sono diventate superflue e quindi occorre sopprimere questi paesi dall'elenco dei paesi tenuti ad applicare misure di polizia sanitaria specifiche per tale malattia agli animali acquatici destinati ad essere esportati nell'Unione.

(11)

La Thailandia è indicata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 come paese terzo da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di ciprinidi destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti e chiusi. La Thailandia ha chiesto di essere inserita nell'allegato III affinché siano autorizzate anche le esportazioni di altre specie ittiche da questo paese terzo verso l'Unione.

(12)

L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha effettuato un'ispezione sulla salute degli animali acquatici in Thailandia nel novembre 2009. Le raccomandazioni formulate dall'UAV in seguito a tale ispezione sono state attuate in modo soddisfacente dall'autorità competente della Thailandia. È quindi opportuno autorizzare anche le importazioni di altre specie ittiche da tale paese terzo verso l'Unione. La voce relativa alla Thailandia nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 va quindi modificata di conseguenza.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) nn. 2074/2005 e 1251/2008.

(14)

È opportuno prevedere misure transitorie per consentire agli Stati membri e all'industria di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituita dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati I, III e IV del regolamento (CE) n. 1251/2008 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Per un periodo transitorio che va fino al 1o marzo 2013, le partite di animali acquatici accompagnate da certificati sanitari rilasciati in conformità ai modelli figuranti nell'allegato IV, parte A o B, del regolamento (CE) n. 1251/2008 e i prodotti della pesca accompagnati da certificati sanitari rilasciati in conformità al modello figurante nell'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005, nella versione precedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, possono essere immessi sul mercato o introdotti nell'Unione a condizione che raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José ManuelBARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(4)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

(5)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.

(6)  GU L 297 del 26.10.2012, pag. 26.


ALLEGATO I

«Appendice IV dell'allegato VI

Modello di certificato sanitario per le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano

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ALLEGATO II

Gli allegati I, III e IV del regolamento (CE) n. 1251/2008 sono così modificati:

1)

nell'allegato I è soppressa la voce relativa alla sindrome ulcerativa epizootica;

2)

l'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti  (1)

(articolo 10, paragrafo 1, e articolo 11)

Paese/territorio

Specie d'acquacoltura

Zona/compartimento

Codice ISO

Nome

Pesce

Molluschi

Crostacei

Codice

Descrizione

AU

Australia

X (2)

 

 

 

 

BR

Brasile

X (3)

 

 

 

 

CA

Canada

X

 

 

CA 0 (4)

Intero territorio

CA 1 (5)

British Columbia

CA 2 (5)

Alberta

CA 3 (5)

Saskatchewan

CA 4 (5)

Manitoba

CA 5 (5)

New Brunswick

CA 6 (5)

Nova Scotia

CA 7 (5)

Prince Edward Island

CA 8 (5)

Terranova e Labrador

CA 9 (5)

Yukon

CA 10 (5)

Northwest Territories

CA 11 (5)

Nunavut

CL

Cile

X (2)

 

 

 

Intero paese

CN

Cina

X (3)

 

 

 

Intero paese

CO

Colombia

X (3)

 

 

 

Intero paese

CG

Congo

X (3)

 

 

 

Intero paese

CK

Isole Cook

X (7)

X (7)

X (7)

 

Intero paese

HR

Croazia

X (2)

 

 

 

Intero paese

HK

Hong Kong

X (3)

 

 

 

Intero paese

ID

Indonesia

X (2)

 

 

 

Intero paese

IL

Israele

X (2)

 

 

 

Intero paese

JM

Giamaica

X (3)

 

 

 

Intero paese

JP

Giappone

X (3)

 

 

 

Intero paese

KI

Kiribati

X (7)

X (7)

X (7)

 

Intero paese

LK

Sri Lanka

X (3)

 

 

 

Intero paese

MH

Isole Marshall

X (7)

X (7)

X (7)

 

Intero paese

MK (6)

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

X (3)

 

 

 

Intero paese

MY

Malaysia

X (3)

 

 

 

Malaysia occidentale peninsulare

NR

Nauru

X (7)

X (7)

X (7)

 

Intero paese

NU

Niue

X (7)

X (7)

X (7)

 

Intero paese

NZ

Nuova Zelanda

X (2)

 

 

 

Intero paese

PF

Polinesia francese

X (7)

X (7)

X (7)

 

Intero paese

PG

Papua Nuova Guinea

X (7)

X (7)

X (7)

 

Intero paese

PN

Isole Pitcairn

X (7)

X (7)

X (7)

 

Intero paese

PW

Palau

X (7)

X (7)

X (7)

 

Intero paese

RU

Russia

X (2)

 

 

 

Intero paese

SB

Isole Solomon

X (7)

X (7)

X (7)

 

Intero paese

SG

Singapore

X (3)

 

 

 

Intero paese

ZA

Sud Africa

X (2)

 

 

 

Intero paese

TW

Taiwan

X (3)

 

 

 

Intero paese

TH

Thailandia

X (2)

 

 

 

Intero paese

TR

Turchia

X (2)

 

 

 

Intero paese

TK

Tokelau

X (7)

X (7)

X (7)

 

Intero paese

TO

Tonga

X (7)

X (7)

X (7)

 

Intero paese

TV

Tuvalu

X (7)

X (7)

X (7)

 

Intero paese

US

Stati Uniti (8)

X

 

X

US 0 (4)

Intero paese

X

 

 

US 1 (5)

Tutto il paese, tranne gli stati seguenti: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota e Pennsylvania

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (California)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay e Dabob Bay (Washington)

US 5

NELHA (Hawaii)

WF

Wallis e Futuna

X (7)

X (7)

X (7)

 

Intero paese

WS

Samoa

X (7)

X (7)

X (7)

 

Intero paese

3)

nell'allegato IV, le parti A e B sono sostituite dalle seguenti:

«PARTE A

Modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti

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PARTE B

Modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di animali acquatici ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi

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(1)  Conformemente all'articolo 11 anche i pesci ornamentali che non sono di specie sensibili alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e crostacei ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi possono essere importati nell'Unione da paesi terzi o territori che sono membri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).

(2)  Applicabile a tutte le specie di pesci.

(3)  Applicabile unicamente ai ciprinidi.

(4)  Non applicabile alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale in conformità all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(5)  Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale in conformità all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(6)  Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

(7)  Applicabile unicamente alle importazioni di pesci ornamentali di specie non sensibili alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e di molluschi e crostacei ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi.

(8)  Ai fini del presente regolamento gli Stati Uniti includono Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e Isole Marianne settentrionali.»


6.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1013/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

43,2

MA

38,2

MK

36,1

TR

53,3

ZZ

42,7

0707 00 05

AL

31,8

TR

82,1

ZZ

57,0

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 20 10

PE

54,9

ZA

158,5

ZZ

106,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

62,5

TR

85,3

UY

101,2

ZA

180,3

ZZ

107,3

0805 50 10

AR

60,7

TR

83,5

UY

56,9

ZA

99,3

ZZ

75,1

0806 10 10

BR

275,4

PE

307,5

TR

172,2

US

362,2

ZZ

279,3

0808 10 80

CL

150,4

CN

91,3

MK

34,4

NZ

164,0

ZA

136,0

ZZ

115,2

0808 30 90

CN

66,2

TR

109,1

ZZ

87,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

6.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/21


DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2012

sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nella zona euro

(2012/678/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1173/2011 stabilisce un sistema di sanzioni volto a migliorare il rispetto della parte preventiva e della parte correttiva del patto di stabilità e crescita nella zona euro. Il suddetto regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(2)

La disponibilità di solidi dati di bilancio è fondamentale ai fini della sorveglianza di bilancio nella zona euro. Al fine di assicurare la solidità e l'indipendenza delle statistiche gli Stati membri devono garantire il principio di indipendenza professionale delle autorità statistiche nazionali in conformità del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (2), e come ulteriormente disciplinato dal codice delle statistiche europee.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1173/2011 conferisce alla Commissione il potere di sorvegliare la cooperazione economica e monetaria al fine di individuare e portare alla luce le manipolazioni dei dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico rilevanti per l'applicazione del sistema di sorveglianza multilaterale e della procedura per i disavanzi eccessivi.

(4)

A tal fine, è necessario che la Commissione svolga tutte le indagini necessarie per confermare l'esistenza di errate rappresentazioni dei dati reali relativi al disavanzo e al debito, volontarie o causate da grave negligenza, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1173/2011.

(5)

È necessario stabilire norme dettagliate relative alle procedure di indagine, criteri dettagliati per la determinazione dell'entità dell'ammenda, norme dettagliate volte a garantire i diritti della difesa, l'accesso al fascicolo, la rappresentanza legale, la riservatezza, i termini e la riscossione delle ammende.

(6)

La decisione della Commissione di avviare indagini deve essere giustificata, e le indagini intraprese devono essere proporzionate per non andare al di là di quanto è necessario a stabilire l'eventuale esistenza di una manipolazione dei dati rilevanti relativi al disavanzo e al debito.

(7)

Durante lo svolgimento di tali indagini, la Commissione deve poter svolgere ispezioni in loco e chiedere informazioni a qualsiasi entità classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche a livello centrale, statale, locale e di sicurezza sociale conformemente al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (3) (nel seguito «SEC 95»).

(8)

Al fine di confermare un sospetto, a seguito di validi indizi di errata rappresentazione dei dati rilevanti relativi al disavanzo e al debito, l'avvio di un'indagine deve essere di norma preceduto da una visita metodologica effettuata dalla Commissione (Eurostat) conformemente all'articolo 11 ter, del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4).

(9)

Nel valutare cosa costituisca un'errata rappresentazione dei dati relativi al disavanzo e al debito ai sensi del regolamento (UE) n. 1173/2011, non va considerata come tale un'attuazione scorretta delle norme contabili del SEC 95 che non sia volontaria o causata da grave negligenza. Sono inoltre escluse dall'applicazione della presente decisione le revisioni, comprese le revisioni importanti degli anni precedenti dovute a modifiche della metodologia, che siano chiaramente e adeguatamente spiegate, gli errori trascurabili e i casi in cui lo Stato membro interessato abbia espresso un dubbio e sia stato richiesto un chiarimento alla Commissione (Eurostat) in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2009.

(10)

Gli utilizzatori delle statistiche europee si attendono legittimamente che esse siano prodotte da autorità statistiche che esercitino la loro attività in modo professionale e con la dovuta diligenza. Un atto o un'omissione involontari vanno considerati negligenze gravi se un responsabile della produzione di dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico viola palesemente il proprio obbligo di diligenza.

(11)

Ai fini della sua difesa, lo Stato membro interessato deve essere debitamente informato dell'avvio nonché delle risultanze delle indagini della Commissione. Le risultanze di tali indagini devono essere comunicate mediante una relazione della Commissione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio e da rendere pubblica. La Commissione (Eurostat) deve tenere debitamente informato il comitato del sistema statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica.

(12)

I diritti della difesa e il principio di riservatezza vanno rispettati in conformità dei principi generali del diritto e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, lo Stato membro interessato ha il diritto di essere sentito dalla Commissione nel corso delle indagini e il diritto di accedere al fascicolo costituito dalla Commissione.

(13)

Le raccomandazioni al Consiglio di imporre un'ammenda devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali lo Stato membro interessato abbia avuto la possibilità di formulare osservazioni.

(14)

Occorre stabilire criteri di determinazione dell'entità dell'ammenda. Tali criteri vanno impiegati per garantire che l'ammenda proposta sia fissata a un livello appropriato che la renda efficace, proporzionata e dissuasiva, sulla base di un importo di riferimento da rivedere se del caso al rialzo o al ribasso alla luce di circostanze specifiche.

(15)

La presente decisione non pregiudica l'esercizio dei poteri della Commissione (Eurostat) a norma del regolamento (CE) n. 479/2009.

(16)

Il contenuto e la forma delle misure previste dalla presente decisione non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1173/2011, in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

(17)

La presente decisione lascia impregiudicato il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce norme dettagliate circa la procedura di indagine sulle errate rappresentazioni, volontarie o causate da grave negligenza, dei dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico, norme dettagliate concernenti il diritto della difesa e la riservatezza, criteri dettagliati per la determinazione dell'entità delle ammende e norme sui termini e sulla riscossione delle ammende di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1173/2011.

2.   La presente decisione si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

CAPO II

PROCEDURE PER LE INDAGINI

Articolo 2

Avvio delle indagini

1.   La Commissione notifica allo Stato membro interessato la decisione di avviare un'indagine, includendo le informazioni relative ai seri indizi riscontrati dell'esistenza di fatti che possano costituire un'errata rappresentazione dei dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico dovuta alla manipolazione, volontaria o causata da grave negligenza, di tali dati.

2.   Nel corso dell'indagine la Commissione (Eurostat) può chiedere informazioni, sentire persone, svolgere ispezioni in loco e avere accesso ai conti di tutte le entità governative a livello centrale, statale, locale e di sicurezza sociale secondo le procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5. Tali mezzi di indagine possono essere utilizzati dalla Commissione (Eurostat) singolarmente o in combinazione. Se del caso e fatte pienamente salve le norme nazionali che disciplinano tali istituzioni la Corte dei conti o altre istituzioni superiori di controllo dello Stato membro interessato possono essere invitate a contribuire e partecipare.

3.   La Commissione può decidere di non svolgere tale indagine fino a che non sia stata svolta una visita metodologica in conformità di una decisione adottata dalla Commissione (Eurostat) a norma del regolamento (CE) n. 479/2009.

4.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua decisione di avviare un'indagine.

Articolo 3

Richiesta di informazioni

1.   Su richiesta della Commissione qualsiasi entità governativa, direttamente o indirettamente coinvolta nella compilazione di dati relativi al debito e al disavanzo dello Stato membro interessato, o la cui contabilità è utilizzata per tale compilazione (nel seguito «l'entità interessata») fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle indagini. Lo Stato membro interessato è informato di tali richieste all'entità interessata da parte della Commissione.

2.   La Commissione dichiara la finalità della richiesta, specificando che essa è presentata a norma della presente decisione, e deve indicare un termine per la risposta, che non può essere inferiore a quattro settimane.

Articolo 4

Audizioni

Al fine di raccogliere informazioni o spiegazioni circa fatti o documenti relativi all'oggetto di un'indagine la Commissione può sentire ogni persona coinvolta direttamente o indirettamente nella compilazione dei dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico che accetti di essere sentita, e può mettere a verbale le risposte. L'entità interessata è informata prima dell'audizione di qualsiasi suo rappresentante o membro del personale. La persona sentita può richiedere l'assistenza di un rappresentante dell'entità interessata o di un consulente legale.

Articolo 5

Ispezioni

1.   I funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a svolgere un'ispezione hanno il potere di:

a)

accedere a tutti i locali dell'entità interessata;

b)

accedere a tutti i dati e i conti dell'entità interessata, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati;

c)

fare o ottenere qualsiasi forma di copia o estratto di qualsiasi dato e conto;

d)

apporre i sigilli a qualsiasi dato e conto nella misura e per il periodo di tempo necessario per la raccolta di indizi concreti per l'indagine, senza ostacolare le attività essenziali dell'entità interessata.

e)

sentire qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'entità interessata relativamente a spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'indagine, alle condizioni stabilite nell'articolo 4.

2.   I funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a svolgere un'ispezione devono presentare un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e la finalità dell'ispezione e la relativa data di inizio.

3.   L'entità interessata coopera pienamente con la Commissione ai fini dell'ispezione.

4.   Su richiesta della Commissione i membri del personale delle autorità statistiche degli Stati membri interessati prestano attivamente assistenza ai funzionari e alle altre persone che li accompagnato autorizzati dalla Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 1.

5.   Qualora i funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che un'entità si oppone a un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato provvede a fornire loro l'assistenza necessaria in base alla normativa nazionale.

6.   Se la normativa nazionale prevede che sia necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per svolgere l'ispezione, tale autorizzazione viene richiesta dalla Commissione. In tali casi l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria è presentata contestualmente all'autorizzazione scritta di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Diritto di formulare osservazioni

Prima dell'adozione della relazione di cui all'articolo 7, la Commissione invita lo Stato membro interessato a presentare per iscritto le osservazioni sulle risultanze preliminari.

Tale invito è formulato per iscritto e indica un termine per la presentazione di tali osservazioni che non può essere inferiore a quattro settimane.

Articolo 7

Relazioni

1.   La Commissione adotta una relazione contenente le sue risultanze e le osservazioni presentate dallo Stato membro interessato alla luce delle indagini svolte in conformità del presente capo, e trasmette tale relazione allo Stato membro.

2.   La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e la rende pubblica.

3.   La Commissione (Eurostat) deve tenere debitamente informati sui risultati dell'indagine il comitato del sistema statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica.

4.   Qualsiasi raccomandazione della Commissione al Consiglio di imporre un'ammenda allo Stato membro interessato si basa sulla relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Durata

1.   La Commissione adotta la relazione di cui all'articolo 7 non più tardi di dieci mesi dopo la notifica della sua decisione di avviare un'indagine in conformità dell'articolo 2. In casi eccezionali, quando le indagini siano ostacolate o qualora l'acquisizione delle informazioni necessarie per le indagini implichi procedure eccessivamente lunghe, la Commissione può prorogare il termine di cinque mesi.

2.   Le ispezioni sono completate entro sei mesi dalla data di inizio. In casi eccezionali, quando le ispezioni siano ostacolate o qualora l'acquisizione delle informazioni nel quadro delle ispezioni comporti procedure eccessivamente lunghe, la Commissione può prorogare il termine di tre mesi.

CAPO III

DIRITTO DELLA DIFESA E RISERVATEZZA

Articolo 9

Diritto della difesa

Il principio del diritto della difesa si applica a qualsiasi attuazione della presente decisione.

Articolo 10

Accesso al fascicolo

Lo Stato membro interessato ha il diritto di accedere su richiesta a tutti i documenti e agli altri elementi oggettivi raccolti dalla Commissione che possano servire come prove a supporto della raccomandazione al Consiglio di imporre un'ammenda a detto Stato membro.

I documenti ottenuti dallo Stato membro interessato mediante l'accesso al fascicolo sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente decisione.

Articolo 11

Rappresentanza legale

Lo Stato membro interessato, qualsiasi entità interessata, qualsiasi persona che lavori per tale entità o qualsiasi altra persona fisica interessata ha diritto alla rappresentanza legale durante le indagini.

Articolo 12

Riservatezza e segreto professionale

Le indagini di cui al capo II sono condotte nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale. I funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione non divulgano informazioni acquisite nell'ambito dell'indagine che siano coperte dall'obbligo di segreto professionale e di riservatezza.

I documenti o le informazioni ottenute dalla Commissione nel corso delle indagini sono utilizzate unicamente ai fini della presente decisione.

CAPO IV

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELL'AMMENDA

Articolo 13

Importo massimo

L'importo totale dell'ammenda non deve superare lo 0,2 % del più recente prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti dello Stato membro interessato, quale definito nel SEC 95, nel corso dell'anno precedente.

Articolo 14

Criteri relativi all'entità dell'ammenda

1.   La Commissione si assicura che l'ammenda raccomandata sia efficace, proporzionata e dissuasiva. L'ammenda è determinata sulla base di un importo di riferimento che può essere modulato al rialzo o al ribasso prendendo in considerazione le circostanze specifiche di cui al paragrafo 3.

2.   L'importo di riferimento è pari al 5 % dell'impatto più ampio dell'errata rappresentazione sul livello del disavanzo pubblico o del debito pubblico dello Stato membro per gli anni pertinenti cui si riferisce la notifica nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

3.   Tenuto conto dell'importo massimo di cui all'articolo 13, la Commissione prende in considerazione in ciascun caso, ove opportuno, le seguenti circostanze:

a)

la gravità e gli effetti più generali dell'errata rappresentazione, in particolare l'impatto dell'errata rappresentazione sul funzionamento della governance economica rafforzata dell'Unione;

b)

il fatto che l'errata rappresentazione sia il risultato provato di negligenza grave o, in alternativa, ne sia stata provata la volontarietà;

c)

il fatto che l'errata rappresentazione sia stata prodotta da un'unica entità o, in alternativa, che sia il risultato dell'azione concertata di due o più entità;

d)

la ripetizione, la frequenza o la durata dell'errata rappresentazione da parte dello Stato membro interessato. In tal caso, l'importo di riferimento è il più ampio rilevato e va moltiplicato per il numero di anni, nei quattro anni dall'ultima notifica, in cui si è verificata l'errata rappresentazione;

e)

il livello di diligenza e di cooperazione, o in alternativa il livello di ostruzionismo, mostrato dallo Stato membro interessato nell'individuazione dell'errata rappresentazione e nel corso delle indagini.

Articolo 15

Termine di prescrizione per la riscossione delle ammende

1.   Il diritto della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1173/2011 deve essere esercitato entro un periodo di cinque anni.

2.   Il periodo decorre dal giorno in cui la decisione del Consiglio è notificata allo Stato membro interessato.

3.   La prescrizione per il recupero delle ammende si interrompe a ogni azione intrapresa dalla Commissione ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o è sospesa per tutto il periodo in cui l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

(2)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(3)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(4)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(5)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


6.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/26


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2012

che approva limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti difenacum notificata dalla Germania a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 7568]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2012/679/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I della direttiva 98/8/CE contiene l’elenco dei principi attivi approvati a livello dell’Unione per poterli includere tra i biocidi. Il principio attivo difenacum è stato approvato per l’inclusione in prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, rodenticidi, quale definito all’allegato V della direttiva 98/8/CE, dalla direttiva 2008/81/CE della Commissione, del 29 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difenacum come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2).

(2)

Il difenacum è un rodenticida anticoagulante che notoriamente presenta rischi di incidenti per i bambini nonché rischi per gli animali e l’ambiente. È stato identificato come potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico («PBT») o molto persistente e molto bioaccumulabile («vPvB»).

(3)

Per motivi di salute pubblica e di igiene, si è nondimeno ritenuto giustificato includere il difenacum e altri rodenticidi anticoagulanti nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo in tal modo agli Stati membri di autorizzare prodotti a base di difenacum. La direttiva 2008/81/CE obbliga tuttavia gli Stati membri a garantire, quando concedono l’autorizzazione a prodotti contenenti difenacum, che sia limitata l’esposizione primaria e secondaria dell’uomo, degli animali non bersaglio e dell’ambiente, studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Le misure di riduzione del rischio di cui alla direttiva 2008/81/CE comprendono pertanto, tra l’altro, la limitazione al solo uso professionale.

(4)

A norma dell’articolo 8 della direttiva 98/8/CE la società Lodi S.A.S. (di seguito «il richiedente») ha presentato all’Irlanda una richiesta di autorizzazione di due rodenticidi contenenti difenacum (di seguito «i prodotti»). I nomi e i numeri di riferimento dei prodotti nel registro dei biocidi (R4BP) sono riportati nell’allegato della presente decisione.

(5)

L’Irlanda ha concesso le autorizzazioni il 1o luglio 2011. I prodotti sono stati autorizzati con limitazioni al fine di garantire in Irlanda il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Tali limitazioni non comprendevano una limitazione al solo uso da parte di utilizzatori professionali appositamente formati o titolari di una licenza.

(6)

Il 30 marzo 2010 il richiedente ha presentato una richiesta completa alla Germania per il riconoscimento reciproco delle prime autorizzazioni relative ai prodotti.

(7)

Il 7 febbraio 2012 la Germania ha notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e al richiedente la proposta di limitare le prime autorizzazioni conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE. La Germania ha proposto una limitazione sui prodotti per riservarne l’uso a professionisti appositamente formati o titolari di una licenza.

(8)

La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare per iscritto osservazioni alla notifica entro novanta giorni, conformemente a quanto disposto dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Non sono state presentate osservazioni entro tale termine. La notifica è stata altresì discussa dai rappresentanti della Commissione e delle autorità nazionali degli Stati membri competenti per i biocidi in occasione della riunione del gruppo per l’agevolazione dell’autorizzazione dei prodotti e del riconoscimento reciproco del 22 e 23 maggio 2012.

(9)

La Commissione osserva che, a norma della direttiva 2008/81/CE, le autorizzazioni di biocidi contenenti difenacum sono subordinate a tutte le misure idonee e disponibili di riduzione del rischio, ivi compresa la limitazione al solo uso professionale. La valutazione scientifica che ha condotto all’adozione della direttiva 2008/81/CE ha concluso che solo gli utilizzatori professionali sono in grado di seguire le istruzioni che riducono al minimo il rischio di avvelenamento secondario degli animali non bersaglio e di utilizzare i prodotti in modo da evitare lo sviluppo e la diffusione della resistenza. In linea di principio, una limitazione agli utilizzatori professionali può essere considerata una misura idonea di riduzione del rischio, in particolare negli Stati membri in cui si verifica una resistenza al difenacum.

(10)

In assenza di indicazioni contrarie, la Commissione ritiene pertanto che una limitazione ai soli utilizzatori professionali costituisca una misura di riduzione del rischio idonea e disponibile per autorizzare i prodotti contenenti difenacum in Germania. Tale conclusione è rafforzata dalle osservazioni avanzate dalla Germania, ovvero la resistenza al difenacum rilevata nei ratti e che sembra si sviluppi nel paese nonché il fatto che il paese dispone di un’efficiente infrastruttura di operatori appositamente formati per la disinfestazione e di professionisti titolari di una licenza, quali agricoltori, giardinieri e operatori forestali che hanno ricevuto una formazione professionale, il che significa che la limitazione proposta non impedisce la prevenzione delle infezioni.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania ha la facoltà di limitare le autorizzazioni concesse in conformità all’articolo 4 della direttiva 98/8/CE per i prodotti menzionati nell’allegato della presente decisione all’uso da parte di professionisti appositamente formati o titolari di una licenza.

Articolo 2

La Repubblica Federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 46.


ALLEGATO

Prodotti per i quali la Germania ha la facoltà di limitare le autorizzazioni concesse a norma dell’articolo 4 della direttiva 98/8/CE all’uso da parte di professionisti appositamente formati o titolari di una licenza:

Nome del prodotto in Irlanda

Numero di riferimento della richiesta dell’Irlanda nel registro dei biocidi

Nome del prodotto in Germania

Numero di riferimento della richiesta della Germania nel registro dei biocidi

Ruby Block

2010/6249/5607/IE/AA/6647

Rubis Bloc

2010/6249/5607/DE/MA/6893

Ruby Paste

2010/6249/5586/IE/AA/6645

Rubis Pasta

2010/6249/5586/DE/MA/6765