ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.297.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 297

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
26 ottobre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012 del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che chiarisce l’ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 383/2009 sulle importazioni di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 987/2012 del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione di dazi addizionali per i mandarini e satsuma, le clementine, i carciofi, le arance e le zucchine

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 989/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e dell’endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) come additivi per galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell’autorizzazione Aveve NV) ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, relativo all’autorizzazione di un preparato a base di Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, relativo all’autorizzazione dell’octaidrossicloruro di zinco monoidrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 992/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2012

22

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione 2012/31/UE della Commissione, del 25 ottobre 2012, che modifica l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle specie ittiche sensibili a setticemia emorragica virale e la soppressione della registrazione di sindrome ulcerativa epizootica ( 1 )

26

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2012/662/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2012, a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro nella regione coperta dall’Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)

29

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/663/UE

 

*

Decisione n. 4/2012 del Comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune, del 26 giugno 2012, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 986/2012 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2012

che chiarisce l’ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 383/2009 sulle importazioni di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 383/2009 (2) («regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese («misure in vigore»).

2.   Richiesta di riesame intermedio

(2)

Alla Commissione è pervenuta la richiesta da parte di ECN Cable Group S.L., produttore spagnolo di cavi («richiedente»), di effettuare un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(3)

Il richiedente ha chiesto l’esclusione di alcuni tipi di fili e trefoli dall’ambito di applicazione delle attuali misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciaio non legato per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese. Il prodotto di cui è stata chiesta l’esclusione è costituito da trefoli composti da sette fili di acciaio non legato, zincati, con tenore di carbonio pari ad almeno lo 0,6 % in peso, sezione trasversale massima superiore a 3 mm, conformi alla norma internazionale IEC 60888 o alla norma europea/Cenelec UNE-EN 50189 («trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori»).

(4)

Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie secondo cui le fondamentali caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche del prodotto da escludere sono molto diverse da quelle del prodotto in esame, oggetto delle misure in vigore.

3.   Apertura

(5)

Assodata l’esistenza di elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, e dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha annunciato con un avviso («avviso di apertura») pubblicato il 4 ottobre 2011 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), l’apertura di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla definizione del prodotto.

4.   Inchiesta di riesame

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato le autorità della Repubblica popolare cinese («paese interessato») e tutte le altre parti notoriamente interessate, cioè produttori esportatori noti del paese interessato, utenti, importatori e produttori dell’Unione, dell’apertura dell’inchiesta di riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.

(7)

La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che si sono manifestate entro i termini fissati nell’avviso di apertura.

(8)

Hanno risposto al questionario: il richiedente, due produttori esportatori cinesi, dodici produttori dell’Unione di fili e trefoli per cemento armato, due produttori dell’Unione di conduttori per linee elettriche, sei utenti e due importatori dell’Unione. Riguardo all’ampiezza del riesame parziale, ai fini del presente riesame parziale non è stato fissato nessun periodo d’inchiesta.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la necessità di modificare la portata delle misure antidumping in vigore e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

ECN Cable Group S.L. Vitoria Gasteiz, Spagna

Tycsa — Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., Santander, Spagna

DWK Drahtwerk Köln GmbH, Colonia, Germania

Nedri Spanstaal, B.V., Venlo, Paesi Bassi

Gongyi Hengxing Hardware co., Ltd, provincia di Henan, Cina

Solidal Condutores Eléctricos S.A, Esposende, Portogallo

Tele-fonika kable Sp. z o.o. S.k.a, Cracovia, Polonia

B.   PRODOTTO IN ESAME

(10)

Il prodotto in esame è identico a quello di cui all’articolo 1 del regolamento definitivo, ossia fili non zincati d’acciaio non legato, fili zincati d’acciaio non legato e trefoli, zincati e no, d’acciaio non legato, composti da diciotto fili al massimo, con tenore di carbonio pari ad almeno lo 0,6 % in peso, sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabile ai codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69, originari della Repubblica popolare cinese.

C.   ESITO DELL’INCHIESTA DI RIESAME

1.   Premessa

(11)

I fili o i trefoli destinati alla precompressione o alla postcompressione sono fatti di acciaio ad alto tenore di carbonio e sono usati soprattutto nell’industria delle armature per calcestruzzo, elementi sospesi e ponti strallati. Fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sono fabbricati con vergelle d’acciaio.

(12)

Esistono due diversi tipi principali di fili e trefoli d’acciaio per cemento armato precompresso e postcompresso: quelli usati in applicazioni di cemento, che non sono galvanizzati e quelli usati per ponti strallati o sospesi che lo sono. I trefoli galvanizzati per ponti sospesi rappresentano appena l’1 % circa dell’intero mercato dell’Unione dei fili e dei trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso. I principali utenti di tali fili e trefoli sono perciò imprese appartenenti al settore delle costruzioni.

(13)

Il richiedente è un produttore spagnolo di conduttori per linee aeree di alimentazione elettrica. Il tipo di prodotto che il richiedente intende escludere dalla definizione del prodotto è un trefolo a sette fili galvanizzati, usato come anima di acciaio per conduttori destinati a linee aeree di alimentazione elettrica.

2.   Metodologia

(14)

Per sapere se i trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori destinati a linee aeree di alimentazione elettrica dovessero rientrare nella definizione del prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento definitivo, ci si è posti la domanda se i trefoli usati come anima di acciaio per conduttori e gli altri fili per cemento armato precompresso e postcompresso, avessero le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e gli stessi impieghi finali. A tal fine, è stata esaminata l’intercambiabilità tra i trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori destinati alle linee elettriche aeree e gli altri fili per cemento armato precompresso e postcompresso, soggetti alle misure in esame nell’Unione.

(15)

Il richiedente propone di differenziare i due prodotti in base alle rispettive norme. Secondo il richiedente, fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, usati nel settore delle costruzioni non soddisfano i requisiti della norma internazionale IEC 60888 o la norma europea/Cenelec UNE-EN 50189. Entrambe le norme si applicano ai fili d’acciaio zincato usati nei trefoli per conduttori di elettricità.

3.   Conclusioni

3.1.   Caratteristiche fisiche e tecniche

(16)

Le norme citate nella richiesta ed esposte al considerando 15 si usano solo per i conduttori destinati a linee elettriche. Tali norme non potevano perciò essere familiari ai produttori dell’Unione di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso usati nell’industria delle costruzioni; le loro risposte al questionario riflettevano quindi opinioni diverse sul fatto che i trefoli a sette fili galvanizzati, usati nei ponti sospesi, rispettassero tali norme.

(17)

Dall’inchiesta emerge la comparabilità almeno parziale tra la maggior parte delle caratteristiche fisiche e/o specifiche standard dei due prodotti in questione, ma anche una particolare differenza fisica, individuabile, che consente di differenziare chiaramente i due prodotti quando si comparino le norme applicate ai conduttori destinati a linee elettriche aeree a quelle applicate all’acciaio per precompressione usato nelle costruzioni.

(18)

Secondo la norma EN 10337 per l’acciaio da precompressione, usato nelle costruzioni, «il diametro del filo centrale deve essere di almeno il 3 % superiore al diametro del filo elicoidale esterno» (punto 7.1.3 della norma) mentre, secondo la norma per conduttori di linee aeree (EN 50182), i 7 fili galvanizzati di un trefolo usato come anima d’acciaio nei conduttori hanno tutti lo stesso diametro.

(19)

Si possono verificare le differenze di spessore del filo centrale con un’attrezzatura che sia in grado di misurare lo spessore dei fili. Questo tipo di prodotto può perciò essere distinto da altri tipi di prodotto del prodotto in esame.

(20)

Le parti interessate sono state consultate e, in sintesi, concordano sul fatto che sia possibile distinguere i due tipi di prodotti, sopra descritti.

3.2.   Impieghi finali fondamentali e intercambiabilità

(21)

Dall’inchiesta emerge anche che i due tipi di prodotti hanno applicazioni diverse e distinte e sono usati in due diversi tipi di industrie. Fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sono usati nel settore delle costruzioni mentre i trefoli di cui si chiede l’esclusione si usano nell’industria dei cavi come nucleo di sostegno dei conduttori per linee elettriche aeree.

(22)

A causa poi delle diverse specifiche di ciascun tipo di prodotto non è possibile alcuna intercambiabilità tra le applicazioni di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso e fili usati come anima d’acciaio nei conduttori.

(23)

Ciò assodato, si ritiene che tra i fili e i trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso e i fili usati come anima d’acciaio nei conduttori per linee elettriche aeree esistano ampie, fondamentali e ben individuabili differenze fisiche e tecniche.

3.3.   Prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale

(24)

Nessuna impresa che abbia collaborato all’inchiesta iniziale (sette produttori dell’Unione, sette produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, quattro importatori indipendenti nell’Unione e sette utenti) ha mai fabbricato e/o venduto trefoli come anima d’acciaio per conduttori. Dall’inchiesta iniziale emerge che, all’epoca, non sono state raccolte informazioni che riguardassero trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori.

(25)

Si evince pertanto che, sebbene i trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori non siano stati esplicitamente esclusi, l’inchiesta dell’epoca non intendeva includerli nel prodotto in esame.

4.   Accuse di possibile elusione delle misure vigenti

(26)

Alcune parti interessate sono preoccupate per la possibilità di eludere le misure se si escludono dal campo di applicazione delle misure stesse i trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori.

(27)

I trefoli a sette fili galvanizzati usati nei conduttori per linee aeree di alimentazione elettrica sono tuttavia venduti senza strati protettivi aggiuntivi mentre ai trefoli a sette fili galvanizzati usati nella costruzione di ponti, di elementi sospesi e di generatori eolici viene aggiunto uno strato protettivo di polietilene, di grasso o di cera che conferisce loro un’aspettativa di vita anche superiore a 50 anni.

(28)

Durante l’inchiesta è emersa una sola volta l’applicazione di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso senza strati protettivi aggiuntivi, come sostegno temporaneo nella costruzione di un ponte. Tale applicazione rappresenta tuttavia solo una minima parte del già piccolo mercato di tutte le applicazioni di fili e trefoli galvanizzati per cemento armato precompresso e postcompresso (cfr. considerando 12).

(29)

I vari tipi di trefoli sono quindi, nell’assoluta maggioranza dei casi, facilmente distinguibili in galvanizzati e non galvanizzati e, tra quelli galvanizzati, in aventi e non aventi uno strato protettivo aggiuntivo; il che agevola i controlli.

(30)

La maggior parte degli Stati membri dell’UE impone inoltre, per normali/tradizionali «applicazioni destinate a cemento armato precompresso e postcompresso», una omologazione nazionale dei fili e trefoli da usare per cemento armato precompresso e postcompresso, a garanzia della loro qualità. L’iter di omologazione, molto minuzioso, impone di indicare qualità delle vergelle, fornitori, impianti di produzione, macchinari utilizzati, prove di laboratorio ecc.

(31)

L’iter dell’omologazione nazionale può talora, in conformità a procedure in vigore nella maggior parte degli Stati membri della UE, essere sostituito da una «collaudo della qualità» o da una «omologazione specifica di progetto».

(32)

In entrambi i casi tuttavia, un perito indipendente certificherà che i prodotti usati corrispondano alle norme per cemento armato precompresso e postcompresso. Queste procedure rappresentano un’ulteriore garanzia rispetto a eventuali tentativi di eludere le misure.

(33)

Eventualmente, i vari tipi di prodotti possono anche essere distinti con strumenti di misura e attrezzature speciali laddove occorresse sdoganare e commercializzare trefoli galvanizzati senza strati protettivi aggiuntivi.

(34)

Da quanto precede, si può concludere che il rischio di elusione è minimo.

D.   CONCLUSIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

(35)

Quanto sopra esposto, dimostra che i trefoli usati come anima d’acciaio nei conduttori e altri fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso oggetto delle misure in questione non hanno in comune né le caratteristiche fisiche e tecniche di base né l’uso finale. I due prodotti sono destinati a usi diversi, hanno mercati diversi e non sono intercambiabili. Inoltre, i trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori non sono stati esaminati nell’ambito dell’inchiesta iniziale. Si è pertanto concluso che i trefoli usati come anima d’acciaio nei conduttori e gli altri fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sono due prodotti diversi.

(36)

Da quanto precede, ed essendo stato assodato che i trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori possono essere distinti dal prodotto in esame, essi devono essere esclusi dalla definizione del prodotto oggetto delle misure in vigore.

(37)

Tutte le parti interessate erano state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali erano state formulate le precedenti conclusioni. Alle parti era stato concesso un termine entro il quale presentare le loro osservazioni in merito alle informazioni comunicate. Non sono pervenute risposte passibili di dar luogo a conclusioni diverse.

E.   APPLICAZIONE RETROATTIVA

(38)

Poiché il presente procedimento si limita a chiarire la definizione del prodotto e poiché l’inchiesta iniziale non si era occupata di trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori né questi sono stati oggetto delle successive misure antidumping, si ritiene opportuno applicare le conclusioni a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento definitivo, ivi comprese le importazioni soggette a dazi provvisori avvenute tra il 16 novembre 2008 e il 13 maggio 2009. Secondo la Commissione, non esistono ragioni tassative che si oppongano tale applicazione retroattiva.

(39)

Di conseguenza, per le merci cui non si applica l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 383/2009, modificato dal presente regolamento, si dovrebbe procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi corrisposti o contabilizzati ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 383/2009, e dei dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva ai sensi dell’articolo 2 dello stesso regolamento. Le domande di rimborso o di sgravio vanno presentate alle autorità doganali nazionali in conformità della regolamentazione doganale applicabile. Se i termini previsti dall’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (4), scadono prima del 26 ottobre 2012 o il giorno stesso della sua pubblicazione o entro sei mesi da tale data, essi sono prorogati in modo da scadere sei mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 383/2009, è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fili non zincati d’acciaio non legato, di fili zincati d’acciaio non legato e di trefoli, zincati e no, d’acciaio non legato, composti da diciotto fili al massimo, con tenore di carbonio pari ad almeno lo 0,6 % in peso, sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificabili ai codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 e 7312106991), originari della Repubblica popolare cinese. Trefoli galvanizzati (ma senza strati protettivi di altri materiali), composti da sette fili in cui il diametro del filo centrale sia di almeno il 3 % superiore al diametro degli altri sei fili, non sono colpiti dal dazio antidumping definitivo.»

Articolo 2

Per le merci cui non si applica l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 383/2009, modificato dal presente regolamento, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi corrisposti o contabilizzati ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della versione originale del regolamento (CE) n. 383/2009, e dei dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva ai sensi dell’articolo 2 dello stesso regolamento. Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla regolamentazione doganale applicabile. Se i termini previsti dall’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, scadono prima del o il 26 ottobre 2012, o se scadono entro sei mesi da tale data, essi sono prorogati in modo da scadere sei mesi dopo il 26 ottobre 2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 118 del 13.5.2009, pag. 1.

(3)  GU C 291 del 4.10.2011, pag. 6.

(4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 987/2012 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2012

che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con il regolamento (CE) n. 452/2007, del 23 aprile 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (2) («regolamento controverso»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra il 9,9 % e il 38,1 % sulle importazioni di assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») e dell’Ucraina.

(2)

Il 19 luglio 2007 un produttore esportatore cinese che ha collaborato, Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd («Harmonic»), ha presentato al Tribunale una domanda di annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda il ricorrente (3).

(3)

L’8 novembre 2011 il Tribunale ha stabilito, nella sentenza della causa T-274/07 («sentenza del Tribunale»), che il mancato rispetto del termine prescritto dall’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, era tale da ledere i diritti di difesa di Harmonic e che la Commissione aveva anche violato l’articolo 8 del regolamento di base, che conferiva ad Harmonic il diritto di offrire impegni fino alla scadenza di detto termine. Il Tribunale ha perciò annullato gli articoli 1 e 2 del regolamento controverso in quanto istituiscono un dazio antidumping definitivo e dispongono la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle assi da stiro prodotte da Harmonic.

(4)

A norma dell’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le istituzioni dell’Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2011. Secondo una giurisprudenza consolidata [causa T-2/95 (4), «causa IPS»] nei casi in cui un procedimento comprende varie fasi amministrative, l’annullamento di una delle fasi non comporta l’annullamento di tutto il procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento comprendente più fasi. Di conseguenza, l’annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda una parte non implica l’annullamento dell’intero procedimento precedente l’adozione di tale regolamento. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale, per conformarsi a una sentenza di annullamento di una misura e dare a essa piena esecuzione, l’istituzione che ha adottato la misura deve ricominciare il procedimento dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità e sostituire la misura (5). Infine, l’esecuzione di una sentenza del Tribunale implica anche la possibilità di rimediare agli aspetti del regolamento controverso che hanno portato al suo annullamento, senza modificare le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza, come disposto nella causa C-458/98 P (6). Va notato che, ad eccezione della constatazione di una violazione dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 8 del regolamento di base, tutte le altre constatazioni figuranti nel regolamento controverso restano automaticamente valide, in quanto il Tribunale ha respinto tutti gli argomenti mossi a tale riguardo.

(5)

A seguito della sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2011, è stato pubblicato un avviso (7) sulla riapertura parziale dell’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, della Cina. La riapertura era limitata all’esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda Harmonic.

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato della riapertura parziale dell’inchiesta i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e dell’industria dell’Unione. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso.

(7)

Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine sopraindicato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione hanno avuto l’opportunità di essere sentite.

(8)

Sono state ricevute osservazioni da un produttore esportatore cinese (la parte direttamente interessata, Harmonic) e da un importatore non collegato.

(9)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si è inteso raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi per Harmonic. Dopo tale comunicazione è stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni, ma nessuna di esse ha risposto entro tale periodo.

B.   ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE

1.   Osservazione preliminare

(10)

Si ricorda che il regolamento controverso è stato annullato perché la Commissione aveva inviato la sua proposta di istituire un dazio antidumping definitivo al Consiglio prima della scadenza del termine obbligatorio di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni in seguito all’invio alle parti interessate del documento d’informazione finale, previsto dall’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base. Inoltre, la Commissione aveva altresì violato l’articolo 8 del regolamento di base, che conferiva ad Harmonic il diritto di offrire impegni fino alla scadenza di detto termine.

2.   Osservazioni delle parti interessate

(11)

Harmonic ha affermato che una violazione del diritto di difesa come quella constatata dal Tribunale non può essere sanata con la riapertura di un’inchiesta. La sentenza del Tribunale non prescrive misure di esecuzione.

(12)

Secondo Harmonic, la Commissione può conformarsi alla sentenza del Tribunale come previsto dall’articolo 266 TFUE unicamente revocando permanentemente le misure per quanto riguarda Harmonic. La violazione dell’articolo 8 del regolamento di base richiederebbe che le istituzioni UE ripristino il diritto di Harmonic di proporre impegni sui prezzi nel 2007.

(13)

Harmonic ritiene illegale la riapertura dell’inchiesta perché nel regolamento di base non vi sono disposizioni specifiche che autorizzino un’azione del genere e perché una riapertura contrasterebbe con il termine di quindici mesi previsto per il completamento di un’inchiesta dall’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, e il termine di diciotto mesi previsto dall’articolo 5.10 dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 («accordo antidumping»). Harmonic ha sostenuto che le istituzioni UE non possono provvedere a reintrodurre misure in base alla loro facoltà di adottare misure definitive (in particolare all’articolo 9 del regolamento di base) e nel contempo rifiutare che si applichino i termini della stessa disposizione del regolamento di base.

(14)

Harmonic ha sostenuto che la causa IPS non può costituire un precedente perché si basa sul regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell’11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (8) («vecchio regolamento di base»), che non prevedeva ancora termini obbligatori.

(15)

Ha inoltre sostenuto che la ripubblicazione di un documento d’informazione riveduto e la concessione di un termine per la risposta a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, non possono rimediare alla violazione dei diritti di difesa di Harmonic e all’istituzione illegale di dazi.

(16)

Secondo Harmonic, con la presentazione di una proposta di misure definitive al Consiglio nel 2007, la Commissione ha perso irrimediabilmente la sua facoltà di presentare al Consiglio una proposta di istituzione di dazi contro Harmonic senza violare i diritti di difesa della società. Harmonic ritiene che la Commissione non sia più in grado di ricevere osservazioni con la libertà di manovra richiesta e di esaminare l’offerta di impegni di Harmonic.

(17)

Harmonic sostiene che il suo diritto di offrire impegni sui prezzi entro il termine fissato non possa essere ripristinato con la riapertura procedurale dell’inchiesta iniziale e che il considerando 68 del regolamento controverso comprenda la valutazione di un impegno formale sui prezzi proposto da Harmonic.

(18)

Inoltre, Harmonic sostiene che la Commissione non possa riaprire il caso perché ha perso la sua obiettività e imparzialità, dato che il regolamento controverso proposto dalla Commissione è stato parzialmente annullato dal Tribunale.

(19)

Infine, Harmonic ha sostenuto che la Commissione non potrebbe reintrodurre misure antidumping sulla base di informazioni risalenti al 2005, cioè a oltre sei anni prima dell’avvio della riapertura parziale dell’inchiesta, perché questo non sarebbe conforme all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base.

(20)

Un importatore/produttore non collegato dell’Unione ha fatto presenti le ripercussioni dell’annullamento del Tribunale e della successiva riapertura parziale dell’inchiesta sulle sue attività. Egli non ha fornito informazioni e dati riguardanti la fondatezza giuridica della riapertura dell’inchiesta, ma ha fatto riferimento alle osservazioni presentate nel contesto di una precedente riapertura d’inchiesta, conclusa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 805/2010 del Consiglio, del 13 settembre 2010, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese fabbricate da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan (9).

3.   Analisi delle osservazioni

(21)

Si ricorda che il Tribunale ha respinto tutti gli argomenti di merito avanzati da Harmonic quanto alla fondatezza della causa. Le istituzioni dell’Unione hanno quindi unicamente l’obbligo di correggere la parte della procedura amministrativa nell’inchiesta iniziale in cui ha avuto luogo l’irregolarità.

(22)

L’argomento secondo il quale l’introduzione, a norma dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, di un termine di quindici mesi per la conclusione delle inchieste antidumping impedisca alla Commissione di procedere come nella causa IPS, è stato giudicato infondato. Tale termine non è da considerarsi rilevante per l’esecuzione di una sentenza del Tribunale. Esso si riferisce infatti solo al completamento dell’inchiesta iniziale, a partire dalla data di apertura dell’inchiesta fino alla data dell’azione finale, e non riguarda le misure successive che possono eventualmente essere adottate, ad esempio in seguito a un controllo giurisdizionale. Va notato inoltre che qualsiasi altra interpretazione significherebbe che, ad esempio, un’azione legale condotta con successo dall’industria dell’Unione sarebbe senza effetto pratico per tale parte, se la scadenza del termine di chiusura dell’inchiesta iniziale non permettesse di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale. Ciò sarebbe contrario al principio secondo cui tutte le parti hanno il diritto a un effettivo controllo giurisdizionale.

(23)

Si ricorda inoltre che il Tribunale ha stabilito, nella sua sentenza nelle cause riunite T-163/94 e T-165/94 (10), che anche il termine flessibile applicabile secondo il vecchio regolamento di base non può essere esteso oltre limiti ragionevoli e che una durata superiore a tre anni per un’inchiesta è eccessiva. Ciò contrasta con la causa IPS, in cui l’esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia è avvenuta quasi sette anni dopo l’apertura dell’inchiesta iniziale e in tale sentenza non risulta che i termini abbiano costituito un problema.

(24)

Si conclude pertanto che l’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, si applica solo all’apertura di procedimenti e alla chiusura di un’inchiesta avviata a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, e non a una riapertura parziale di un’inchiesta per dare esecuzione a una sentenza del Tribunale.

(25)

Tale conclusione è conforme all’approccio seguito per dare esecuzione alle relazioni dei gruppi speciali e dell’organo d’appello dell’OMC, in cui si riconosce che le istituzioni possono rimediare alle deficienze di un regolamento che istituisce dazi antidumping al fine di conformarsi alle relazioni dell’organo di conciliazione, anche in casi riguardanti l’Unione (11). In questi casi è stato ritenuto necessario adottare procedure speciali per dare esecuzione alle relazioni dei gruppi speciali e dell’organo d’appello dell’OMC, perché tali relazioni non possono essere applicate direttamente nell’ordinamento giuridico dell’Unione, contrariamente alle sentenze del Tribunale, che sono direttamente applicabili.

(26)

Si ricorda che l’articolo 9 del regolamento di base non riguarda i termini per la conclusione di inchieste antidumping bensì questioni generali relative a conclusioni senza misure e l’istituzione di dazi definitivi.

(27)

Per quanto riguarda gli argomenti avanzati in merito all’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, va notato che non ha potuto essere constatata alcuna violazione di tale articolo, dal momento che la Commissione non ha aperto un nuovo procedimento, ma ha riaperto l’inchiesta iniziale per dare esecuzione a una sentenza del Tribunale.

(28)

Riguardo all’argomentazione avanzata da Harmonic sulla violazione del suo diritto di proporre impegni sui prezzi, va notato che tale argomentazione è duplice. In primo luogo, Harmonic sostiene che la Commissione non possa giuridicamente, praticamente o realisticamente retrodatare retroattivamente un impegno sui prezzi per un periodo di quasi cinque anni. In secondo luogo, Harmonic afferma da un lato che il considerando 68 del regolamento controverso comprende la valutazione di un impegno formale sui prezzi proposto da Harmonic laddove, dall’altro, la Commissione sostiene che qualsiasi impegno sui prezzi proposto da Harmonic sarebbe stato in ogni caso respinto, perché inadeguato ai fini del controllo.

(29)

Per quanto riguarda l’argomentazione di Harmonic concernente la riapertura dell’inchiesta iniziale per porre rimedio alla violazione del suo diritto di proporre impegni sui prezzi entro un termine prescritto, tale riapertura è giustificata dato che il suo diritto a offrire impegni è stato violato nel contesto dell’inchiesta iniziale. In ogni caso, in mancanza di un impegno formale sui prezzi proposto da Harmonic, la discussione sui suoi potenziali effetti è priva di oggetto.

(30)

Inoltre, per quanto riguarda l’interpretazione di Harmonic del considerando 68 del regolamento controverso, va sottolineato che tale considerando riflette semplicemente il fatto che sono state svolte discussioni su possibili impegni sui prezzi proposti da alcuni produttori esportatori e ai motivi per cui le istituzioni non hanno ritenuto pratici gli impegni in generale in quel dato momento. L’asserzione di Harmonic che il considerando comprenda in modo evidente la valutazione di un impegno formale sui prezzi (non presentato) proposto da Harmonic è perciò infondata.

(31)

Va inoltre notato che le argomentazioni del considerando 68 del regolamento controverso non pregiudicano le offerte di impegni formali sui prezzi che potrebbero essere fatte successivamente, ma espongono i motivi per cui nel caso in questione l’accettazione di impegni sui prezzi è improbabile, in particolare se non si risolvono adeguatamente i problemi di praticabilità. Come stabilito dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base, gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà.

4.   Conclusione

(32)

Tenuto conto delle osservazioni comunicate dalle parti e dell’analisi che ne è stata fatta, è stato concluso che per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale occorre trasmettere a Harmonic e a tutte le altre parti interessate il documento d’informazione finale riveduto del 23 marzo 2007, sulla base del quale è stato proposto di reistituire il dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Harmonic.

(33)

In base a quanto precede, è stato inoltre concluso che la Commissione deve accordare ad Harmonic e a tutte le altre parti interessate il tempo sufficiente per comunicare le loro osservazioni sul documento d’informazione finale riveduto del 23 marzo 2007 e valutare tali osservazioni per decidere se proporre al Consiglio la reistituzione del dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Harmonic, sulla base dei fatti relativi al periodo dell’inchiesta iniziale.

C.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(34)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si è inteso dare esecuzione alla sentenza del Tribunale.

A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni applicando il termine di 10 giorni prescritto dall’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base.

(35)

Harmonic e tutte le altre parti interessate hanno ricevuto il documento d’informazione finale riveduto del 23 marzo 2007, in base al quale è stato proposto di reistituire il dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Harmonic, tenuto conto dei fatti relativi al periodo dell’inchiesta iniziale.

Harmonic e tutte le altre parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul suddetto documento d’informazione finale riveduto del 23 marzo 2007.

(36)

L’articolo 8 del regolamento di base ha conferito ad Harmonic il diritto di offrire impegni entro il termine di dieci giorni prescritto dall’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base.

(37)

Né Harmonic né le altre parti interessate hanno presentato osservazioni od offerto impegni entro il termine stabilito.

D.   DURATA DELLE MISURE

(38)

La presente procedura non modifica la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento controverso, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Va notato a tale riguardo il 25 aprile 2012 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (12),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È reistituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese, classificate nei codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924900010, 4421909810, 7323930010, 7323990010, 8516797010 e 8516900051) e fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou (codice addizionale TARIC A786).

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è del 26,5 %.

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

(3)  Causa T-274/07 Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea.

(4)  Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Racc. 1998, pag. II-3939.

(5)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31.

(6)  Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-08147.

(7)  GU C 63 del 2.3.2012, pag. 10.

(8)  GU L 209 del 2.8.1988, pag. 1.

(9)  GU L 242 del 15.9.2010, pag. 1.

(10)  Cause riunite T-163/94 e 165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko Co. Ltd/Consiglio, Racc. 1995, pag. II-01381.

(11)  Dazi antidumping delle Comunità europee sulle importazioni di biancheria da letto in cotone dall’India: ricorso da parte dell’India all’articolo 21.5 del DSU, WT/DS141/AB/RW (8 aprile 2003), paragrafi 82-86; regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10); regolamento (CE) n. 436/2004 del Consiglio, dell’8 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1784/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 15) in seguito alle relazioni adottate dall’organo di conciliazione dell’OMC.

(12)  GU C 120 del 25.4.2012, pag. 9.


26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 988/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione di dazi addizionali per i mandarini e satsuma, le clementine, i carciofi, le arance e le zucchine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2009, 2010 e 2011, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i mandarini e satsuma, le clementine, i carciofi, le arance dal 1o novembre 2012 e per le zucchine dal 1o gennaio 2013.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento d’esecuzione (UE) n. 543/2011.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livello limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

Dal 1o ottobre al 31 maggio

486 943

78.0020

Dal 1o giugno al 30 settembre

34 241

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

Dal 1o maggio al 31 ottobre

13 402

78.0075

Dal 1o novembre al 30 aprile

18 306

78.0085

0709 91 00

Carciofi

Dal 1o novembre al 30 giugno

37 475

78.0100

0709 93 10

Zucchine

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

85 538

78.0110

0805 10 20

Arance

Dal 1o dicembre al 31 maggio

468 160

78.0120

0805 20 10

Clementine

Dal 1o novembre a fine febbraio

86 205

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e simili ibridi di agrumi

Dal 1o novembre a fine febbraio

93 949

78.0155

0805 50 10

Limoni

Dal 1o giugno al 31 dicembre

311 193

78.0160

Dal 1o gennaio al 31 maggio

101 513

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

Dal 21 luglio al 20 novembre

76 299

78.0175

0808 10 80

Mele

Dal 1o gennaio al 31 agosto

703 063

78.0180

Dal 1o settembre al 31 dicembre

73 884

78.0220

0808 30 90

Pere

Dal 1o gennaio al 30 aprile

225 388

78.0235

Dal 1o luglio al 31 dicembre

33 797

78.0250

0809 10 00

Albicocche

Dal 1o giugno al 31 luglio

4 908

78.0265

0809 29 00

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

Dal 21 maggio al 10 agosto

59 061

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

Dall’11 giugno al 30 settembre

14 577

78.0280

0809 40 05

Prugne

Dall’11 giugno al 30 settembre

7 924»


26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 989/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e dell’endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) come additivi per galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell’autorizzazione Aveve NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e dell’endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) come additivi per galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’impiego di questi enzimi è stato autorizzato per dieci anni per polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1091/2009 della Commissione (2) e per dieci anni per suinetti svezzati dal regolamento (UE) n. 1088/2011 della Commissione (3).

(5)

Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e dell’endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754) per galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole. Nel suo parere del 23 maggio 2012, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che l’impiego dell’endo-1,4-beta-xilanasi (4) prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e dell’endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente, e che l’utilizzo di tale preparato può incrementare in modo significativo il peso delle uova e può migliorare il rapporto mangime/peso delle uova per galline ovaiole e specie avicole minori ovaiole e può migliorare i parametri zootecnici per specie avicole minori da ingrasso. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all’immissione sul mercato. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’endo-1,4-beta-xilanasi e l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi di cui all’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 299 del 14.11.2009, pag. 6.

(3)  GU L 281 del 28.10.2011, pag. 14.

(4)  The EFSA Journal 2012; 10(6):2728.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione

4a9

Aveve NV

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

 

Composizione dell’additivo

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (MULC 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (MULC 49754) avente un’attività minima di: 40 000 XU (1) e 9 000 BGU (2)/g

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754)

 

Metodo di analisi  (3)

Caratterizzazione della sostanza attiva nell’additivo:

metodo colorimetrico basato sulla reazione dell’acido dinitrosalicilico sugli zuccheri riduttori prodotti dall’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano;

metodo colorimetrico basato sulla reazione dell’acido dinitrosalicilico sugli zuccheri riduttori prodotti dall’azione di endo-1,3(4)-beta-glucanasi sul substrato contenente glucano (beta-glucano).

Caratterizzazione delle sostanze attive nei mangimi:

metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato grazie all’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi da un substrato di arabinoxilano di frumento e di colorante reticolati;

metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato grazie all’azione dell’endo-1,3(4)-beta-glucanasi da un substrato di beta-glucano d’orzo e di colorante reticolati.

Galline ovaiole e specie avicole minori ovaiole

4 000 XU

900 BGU

1.

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Da utilizzare in alimenti ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani).

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

15 novembre 2022

Specie avicole minori da ingrasso

3 000 XU

675 BGU


(1)  1 XU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dallo xilano della pula di avena, con pH 4,8 e a 50 °C.

(2)  1 BGU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti cellobiosio) al minuto a partire dal beta-glucano d’orzo, con pH 5,0 e a 50 °C.

(3)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 990/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

relativo all’autorizzazione di un preparato a base di Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti ad un’autorizzazione e definisce motivazioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per la valutazione di prodotti utilizzati nell’Unione come additivi per insilati alla data di applicazione di tale regolamento.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato a base di Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U), nel seguito «il preparato», è stato iscritto nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente appartenente al gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio per tutte le specie animali.

(3)

In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarlo nella categoria di additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 25 aprile 2012 (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente, e che l’impiego di tale preparato può migliorare la stabilità aerobica degli insilati trattati. L’Autorità ritiene che non occorra prescrivere un monitoraggio specifico successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’impiego di questo preparato può di conseguenza essere autorizzato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Poiché i motivi di sicurezza non richiedono l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni per l’autorizzazione, è opportuno accordare un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato in quanto additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Il preparato di cui all’allegato e mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2013 in conformità della normativa applicabile prima del 15 novembre 2012, possono continuare a essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2012; 10(5):2673.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

CFU/kg di materiale fresco

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio

1k2111

Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U)

 

Composizione dell’additivo

Preparazione a base di Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) con tenore minimo di 1x108 CFU/g additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U)

 

Metodo di analisi  (1)

 

Conteggio nell’additivo per mangimi: metodo spread plate (EN 15787)

 

Riconoscimento: Elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione.

2.

Dose minima dell’additivo nel caso in cui non sia impiegato in combinazione con altri microorganismi come additivo per insilati: 1x108 CFU/kg di materiale fresco

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.

15 novembre 2022


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 991/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

relativo all’autorizzazione dell’octaidrossicloruro di zinco monoidrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce motivazioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’octaidrossicloruro di zinco monoidrato. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione dell’octaidrossicloruro di zinco monoidrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4)

Nel suo parere del 26 aprile 2012 (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, l’octaidrossicloruro di zinco monoidrato non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che l’impiego di tale preparato può essere considerato un’efficace fonte di zinco per tutte le specie animali. L’autorità ritiene che non occorra prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo all’immissione in commercio. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione dell’octaidrossicloruro di zinco monoidrato dimostra che sono soddisfatte le condizioni dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’impiego di questo preparato può di conseguenza, essere autorizzato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2012; 10(5):2672.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

Tenore dell’elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 %

Categoria degli additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi

3b609

octaidrossicloruro di zinco monoidrato

 

Caratterizzazione dell’additivo

 

Formula chimica: Zn5 (OH)8 Cl2 · (H2O)

 

Numero CAS: 12167-79-2

 

Purezza: min. 84 %

 

Ossido di zinco: max 9 %

 

Contenuto in zinco: min. 54 %

 

Particelle < 50 μm: inferiore all’1 %

 

Metodo di analisi  (1)

 

Riconoscimento della forma cristallina dell’octaidrossicloruro di zinco nell’additivo:

Diffrazione dei raggi X (XRD).

 

Determinazione del contenuto in zinco totale nell’additivo e nelle premiscele:

EN 15510: Plasma ad accoppiamento induttivo — Spettroscopia di emissione atomica (ICP-AES) o

CEN/TS 15621: Plasma ad accoppiamento induttivo — Spettroscopia di emissione atomica (ICP-AES) in seguito a mineralizzazione in pressione.

 

Determinazione del contenuto in zinco totale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

Spettroscopia di assorbimento atomico (AAS) o

EN 15510 o CEN/TS 15621.

Tutte le specie animali

Animali da compagnia: 250 (in totale)

Pesci: 200 (in totale)

Altre specie: 150 (in totale)

Succedanei del latte completi e complementari: 200 (in totale)

1.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

2.

L’additivo va incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

15 novembre 2022


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 992/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

31,3

MA

49,8

MK

38,5

ZZ

39,9

0707 00 05

AL

31,8

MK

30,8

TR

118,9

ZZ

60,5

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

87,4

CL

85,7

TR

102,2

ZA

91,5

ZZ

91,7

0806 10 10

BR

278,7

MK

80,9

TR

158,6

ZZ

172,7

0808 10 80

CL

148,8

MK

29,8

NZ

117,4

ZA

125,0

ZZ

105,3

0808 30 90

CN

60,3

TR

113,5

ZZ

86,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 993/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (3) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

(2)

Per il contingente recante il numero d’ordine 09.4138, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 del sottoperiodo precedente. Il sottoperiodo del mese di ottobre è l’ultimo sottoperiodo per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente.

(3)

Dalle comunicazioni effettuate a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per il contingente recante il numero d’ordine 09.4138, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di ottobre 2012 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione.

(4)

Dalle comunicazioni risulta inoltre che, per il contingente recante il numero d’ordine 09.4148, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di ottobre 2012 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 2012.

(6)

Ai fini di un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4138 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di ottobre 2012, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell’allegato del presente regolamento.

2.   La percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 2012 figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2012 in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e percentuale finale di utilizzazione per il 2012

a)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2012

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2012

Stati Uniti

09.4127

 

96,41 %

Thailandia

09.4128

 

98,94 %

Australia

09.4129

 

64,72 %

Altre origini

09.4130

 

100 %

Tutti i paesi

09.4138

1,109158 %

100 %

b)

Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2012

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2012

Tutti i paesi

09.4148

 (1)

0 %

c)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2012

Thailandia

09.4149

23,81 %

Australia

09.4150

0 %

Guyana

09.4152

0 %

Stati Uniti

09.4153

39,39 %

Altre origini

09.4154

100 %

d)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2012

Thailandia

09.4112

100 %

Stati Uniti

09.4116

100 %

India

09.4117

100 %

Pakistan

09.4118

100 %

Altre origini

09.4119

100 %

Tutti i paesi

09.4166

100 %

e)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2012

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2012

Tutti i paesi

09.4168

 (2)

100 %


(1)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(2)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.


DIRETTIVE

26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/26


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/31/UE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

che modifica l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle specie ittiche sensibili a setticemia emorragica virale e la soppressione della registrazione di sindrome ulcerativa epizootica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 61, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

la direttiva 2006/88/CE stabilisce, tra l’altro, alcune norme di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, incluse disposizioni specifiche riguardanti le malattie esotiche e non esotiche e le specie ad esse sensibili, elencate nell’allegato IV, parte II.

(2)

La sindrome ulcerativa epizootica (EUS) è inserita nell’elenco delle malattie esotiche di cui all’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(3)

L’allegato IV, parte I, della direttiva 2006/88/CE definisce i criteri per la redazione dell’elenco delle malattie esotiche e non esotiche di cui alla parte II del medesimo. Secondo tali criteri, le malattie esotiche, se introdotte nell’Unione, possono influire notevolmente sulla situazione economica provocando perdite di produzione nell’acquacoltura dell’UE o riducendo le possibilità di scambio commerciale degli animali d’acquacoltura e relativi prodotti. Oppure, se introdotte nell’Unione, possono influire negativamente sull’ambiente e sulle popolazioni delle specie di animali acquatici selvatici che costituiscono un patrimonio da proteggere tramite normative dell’UE o disposizioni internazionali.

(4)

Il 15 settembre 2011, il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sulla sindrome ulcerativa epizootica (2) (il parere dell’EFSA). In tale parere l’EFSA conclude che l’impatto dell’EUS sull’acquacoltura dell’Unione è ridotto o nullo.

(5)

Inoltre, sostiene che probabilmente l’EUS è stata ripetutamente introdotta nell’Unione attraverso pesci ornamentali importati da paesi terzi e che tali pesci potrebbero essere stati immessi nelle acque dell’Unione. Date le circostanze e in considerazione del fatto che non sono stati segnalati focolai di EUS nell’Unione, non vi sono elementi che indichino che l’EUS possa influire negativamente sull’ambiente.

(6)

Alla luce delle conclusioni dell’EFSA e dei dati scientifici disponibili, l’EUS non soddisfa più i criteri, di cui all’allegato IV, parte I, della direttiva 2006/88/CE, di inclusione nell’elenco di cui all’allegato IV, parte II.

(7)

È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alla sindrome ulcerativa epizootica dall’elenco delle malattie esotiche di cui all’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(8)

Inoltre, l’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE reca un elenco delle specie sensibili a setticemia emorragica virale.

(9)

L’hirame (Paralichthys olivaceus) è sensibile alla malattia non esotica delle specie ittiche setticemia emorragica virale. Sono stati confermati focolai clinici della malattia in alcune regioni dell’Asia.

(10)

È quindi opportuno aggiungere l’hirame (Paralichthys olivaceus) all’elenco delle specie sensibili a setticemia emorragica virale di cui all’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2006/88/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2013.

3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  EFSA Journal 2011: 9(10):2387.


ALLEGATO

La parte II dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE è sostituita dal testo seguente:

«PARTE II

Elenco malattie

Malattie esotiche

 

Malattia

Specie sensibili

PESCI

Necrosi ematopoietica epizootica

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e pesce persico (Perca fluviatilis)

MOLLUSCHI

Infezione da Bonamia exitiosa

Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi) e ostrica cilena (Ostrea chilensis)

Infezione da Perkinsus marinus

Ostrica giapponese (Crassostrea gigas) e ostrica della Virginia (Crassostrea virginica)

Infezione da Microcytos mackini

Ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), ostrica di Olimpia (Ostrea conchaphila) e ostrica piatta (Ostrea edulis)

CROSTACEI

Sindrome di Taura

Gambero bianco del Golfo (Penaeus setiferus), gambero blu del Pacifico (Penaeus stylirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (Penaeus vannamei)

Malattia della testa gialla

Gambero nero del Golfo (Penaeus aztecus), gambero rosa (P. duorarum), gambero Kuruma (P. japonicus), gambero tigre nero (P. monodon), gambero bianco del Golfo (P. setiferus), gambero blu del Pacifico (P. stylirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (P. vannamei)


Malattie non esotiche

 

Malattie

Specie sensibili

PESCI

Setticemia emorragica virale (VHS)

Aringa (Clupea spp.), coregoni (Coregonus sp.), luccio (Esox lucius), eglefino (Gadus aeglefinus), merluzzo del Pacifico (Gadus macrocephalus), merluzzo bianco (Gadus morhua), salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), motella (Onos mustelus), salmotrota (Salmo trutta), rombo (Scophthalmus maximus), spratto (Sprattus sprattus), temolo (Thymallus thymallus) e hirame (Paralichthys olivaceus)

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Salmone keta (Oncorhynchus keta), salmone argentato (O. kisutch), salmone giapponese (O. masou), trota iridea (O. mykiss), salmone rosso (O. nerka), salmone rosa (O. rhodurus), salmone reale (O. tshawytscha) e salmone atlantico (Salmo salar)

Virus erpetico (KHV)

Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio)

Anemia infettiva del salmone (ISA)

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) salmone atlantico (Salmo salar) e salmotrota (Salmo trutta).

MOLLUSCHI

Infezione da Marteilia refringens

Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi), ostrica cilena (O. chilensis), ostrica piatta europea (O. edulis), ostrica argentina (O. puelchana), mitilo (Mytilus edulis) e mitilo mediterraneo (M. galloprovincialis)

Infezione da Bonamia ostreae

Ostrica piatta australiana (O. angasi), ostrica cilena (O. chilensis) ostrica di Olympia (O. conchaphila), ostrica asiatica (O. denselammellosa), ostrica piatta europea (O. edulis), e ostrica argentina (O. puelchana).

CROSTACEI

Malattia dei punti bianchi

Tutti i decapodi (ordine Decapoda).»


DECISIONI

26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/29


DECISIONE 2012/662/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro nella regione coperta dall’Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2,

considerando quando segue:

(1)

Il 15-16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni (strategia dell’UE in materia di SALW). Detta strategia ha evidenziato che, al fine di ridurre al minimo i rischi rappresentati dal traffico illegale e dall’eccessiva accumulazione di SALW, dovrebbe essere presa in considerazione in particolare la questione delle immense scorte di SALW presenti in Europa orientale e sud-orientale, nonché la questione dei modi di diffusione nelle zone di conflitto.

(2)

La strategia dell’UE in materia di SALW indica tra i suoi obiettivi la promozione di un multilateralismo efficace per sviluppare i meccanismi internazionali, regionali e all’interno dell’Unione e dei suoi Stati membri contro l’offerta e la diffusione destabilizzante delle SALW e relative munizioni. Nel piano d’azione la strategia riconosce nell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) una delle organizzazioni regionali con cui occorrerebbe sviluppare la cooperazione. Tale piano d’azione contiene in particolare disposizioni specifiche relative al sostegno da accordare alle azioni dell’OSCE per la lotta contro il traffico illecito di SALW e relative munizioni e la distruzione delle scorte in eccedenza degli Stati partecipanti all’OSCE («Stati partecipanti»).

(3)

Il 24 novembre 2000 gli Stati partecipanti hanno adottato il documento OSCE sulle SALW con cui si impegnavano a istituire e attuare controlli nazionali efficaci sui trasferimenti di SALW, compresi i controlli sulle esportazioni e sulle attività di intermediazione. Il documento sottolinea altresì gli effetti destabilizzanti sulla sicurezza nazionale, regionale e internazionale derivanti dall’eccessiva accumulazione di SALW e da un’inadeguata gestione e messa in sicurezza delle scorte. Il documento indica la distruzione quale metodo privilegiato per smaltire le eccedenze di SALW.

(4)

Il 26 maggio 2010 gli Stati partecipanti hanno adottato il piano d’azione dell’OSCE sulle SALW, in cui si fa riferimento, tra l’altro, alla necessità di istituire o consolidare il quadro giuridico degli Stati partecipanti per le attività di intermediazione legali, potenziare gli impegni in materia di gestione e di sicurezza delle scorte di SALW, rafforzare l’impegno assunto dagli Stati partecipanti a distruggere le eccedenze di SALW e le SALW illegali e migliorare gli strumenti per aumentare la loro capacità di distruzione delle scorte di SALW e delle SALW illegali.

(5)

Il 23 giugno 2003 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la posizione comune 2003/468/PESC sul controllo dell’intermediazione di armi (1), in cui si richiede agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie, tra cui un quadro giuridico chiaro per le attività di intermediazione lecite, al fine di controllare le attività di intermediazione che hanno luogo nel loro territorio e si esortano gli stessi a prendere in considerazione il controllo delle attività di intermediazione svolte al di fuori del loro territorio da loro cittadini residenti o stabiliti nel loro territorio.

(6)

L’8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (2). La posizione comune 2008/944/PESC stabilisce una serie di criteri che servono da orientamento per gli Stati membri nel valutare le domande in materia di esportazione, riesportazione e intermediazione di armi convenzionali. Essa chiede agli Stati membri di adoperarsi al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di tecnologia o attrezzature militari ad applicare i criteri di detta posizione comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di promuovere la pace e la sicurezza, nonché un multilateralismo efficace a livello globale e regionale, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:

rafforzare la pace e la sicurezza nel vicinato dell’Unione attraverso la riduzione della minaccia rappresentata dal traffico illegale e dall’eccessiva accumulazione di SALW nella regione dell’OSCE,

promuovere un multilateralismo efficace a livello regionale incoraggiando l’azione dell’OSCE volta a impedire l’eccessiva accumulazione e il traffico illegale di SALW e relative munizioni.

2.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1, l’Unione adotta i seguenti progetti:

organizzazione di un seminario regionale di formazione destinato ai funzionari dei pertinenti Stati partecipanti responsabili dei controlli sulle intermediazioni di SALW,

miglioramento della sicurezza dei siti di deposito di scorte di SALW in Bielorussia e Kirghizistan,

distruzione delle SALW in eccedenza in Bielorussia e Kirghizistan al fine di impedirne la distrazione verso il traffico illegale,

introduzione di un software per la gestione degli inventari di SALW al fine di migliorare la registrazione delle scorte di SALW e munizioni convenzionali e la loro tracciabilità in vari Stati partecipanti.

Una descrizione particolareggiata di tali progetti figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’esecuzione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata ai seguenti due enti esecutivi:

a)

Il segretariato OSCE provvederà:

all’organizzazione di un seminario regionale di formazione destinato ai funzionari dei pertinenti Stati partecipanti riguardante i controlli sulle intermediazioni di SALW,

al miglioramento della sicurezza dei siti di deposito di scorte di SALW in Bielorussia e Kirghizistan,

alla distruzione delle SALW in eccedenza in Bielorussia e Kirghizistan al fine di impedirne la distrazione verso il traffico illegale,

all’introduzione di un software per gli inventari, al fine di migliorare la gestione delle scorte, la registrazione e la tracciabilità delle armi;

b)

L’ufficio del programma di sviluppo delle Nazioni Unite in Bielorussia (ufficio PSNU in Bielorussia) provvederà al miglioramento della sicurezza dei depositi di scorte di armi convenzionali e munizioni in Bielorussia.

3.   Il segretariato OSCE e l’ufficio PSNU in Bielorussia svolgono tali compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con il segretariato OSCE e l’ufficio PSNU in Bielorussia.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 680 000 EUR.

2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione del contributo di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con il segretariato OSCE e l’ufficio PSNU in Bielorussia. Gli accordi prevedono che il segretariato OSCE e l’ufficio PSNU in Bielorussia abbiano l’obbligo di assicurare la visibilità del contributo dell’Unione corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere gli accordi di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione degli accordi di finanziamento.

Articolo 4

L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base delle relazioni periodiche preparate dal segretariato OSCE e dall’ufficio PSNU in Bielorussia. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione degli accordi di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3 o sei mesi dopo la data della sua adozione se nessun accordo di finanziamento è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

E. MAVROU


(1)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 79.

(2)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.


ALLEGATO

1.   Obiettivi

L’obiettivo complessivo della presente decisione è quello di promuovere la pace e la sicurezza nel vicinato dell’Unione mediante la riduzione della minaccia rappresentata dal traffico illegale e dall’accumulazione eccessiva di SALW nella regione dell’OSCE. La presente decisione mira altresì a promuovere un multilateralismo efficace a livello regionale sostenendo l’azione dell’OSCE volta a impedire l’eccessiva accumulazione e il traffico illegale di SALW e relative munizioni. Tali attività comprendono la distruzione delle SALW in eccedenza nella regione dell’OSCE, il miglioramento della sicurezza e della gestione delle scorte di armi, lo sviluppo di strumenti adeguati per la registrazione delle armi e il rafforzamento dei controlli sui trasferimenti, in particolare sulle intermediazioni, di armi convenzionali.

2.   Descrizione dei progetti

2.1.   Organizzazione di un seminario regionale di formazione destinato ai funzionari dei pertinenti Stati partecipanti riguardante i controlli sulle intermediazioni di SALW

2.1.1.   Obiettivo del progetto

Sensibilizzare gli Stati partecipanti e migliorare l’attuazione, da parte degli stessi, degli impegni internazionali e regionali esistenti nel settore dei controlli sulle intermediazioni di SALW,

analizzare le migliori pratiche e le lezioni apprese da altri paesi/regioni e valutarne l’applicabilità alle esigenze dei partecipanti.

2.1.2.   Descrizione del progetto

Organizzazione da parte del segretariato OSCE di un seminario regionale di tre giorni destinato ai funzionari pubblici competenti provenienti da un massimo di 15 Stati partecipanti.

All’evento parteciperanno rappresentanti delle organizzazioni internazionali e regionali pertinenti e altri esperti, tra cui esperti dell’Unione. Saranno presenti fino a 70 partecipanti. Il documento di concetto e l’ordine del giorno dettagliati dell’evento saranno messi a punto dal segretariato OSCE in coordinamento con l’AR e i pertinenti organi del Consiglio.

2.1.3.   Risultati attesi del progetto

Miglioramento dei controlli sulle intermediazioni di SALW negli Stati partecipanti invitati a prendere parte al seminario;

riduzione del rischio di attività di intermediazione illegale e di traffico illecito di SALW e conseguente miglioramento della sicurezza delle popolazioni, dei gruppi e dei singoli cittadini che subiscono le conseguenze negative del traffico illegale di SALW.

2.1.4.   Sedi dei seminari

Il segretariato OSCE proporrà alcune sedi possibili per il seminario regionale, che saranno poi avallate dall’AR, in consultazione con i pertinenti organi del Consiglio.

2.1.5.   Beneficiari del progetto

Funzionari pubblici e autorità nazionali degli Stati partecipanti responsabili dei controlli sui trasferimenti di SALW,

popolazioni, gruppi e singoli cittadini che subiscono le conseguenze negative del traffico illegale di SALW.

2.2.   Miglioramento della sicurezza dei depositi di scorte di armi convenzionali e munizioni in Bielorussia e Kirghizistan

2.2.1.   Obiettivo del progetto

Migliorare la sicurezza e la gestione delle scorte in un massimo di due siti di deposito di SALW in Bielorussia e in un massimo di tre siti di deposito di SALW in Kirghizistan,

contribuire a migliorare la sicurezza in Asia centrale e in Europa orientale e ridurre il rischio di traffico illegale di SALW.

2.2.2.   Descrizione del progetto

Miglioramento dei sistemi di sicurezza in un massimo di due siti di deposito di SALW in Bielorussia, conformemente alle migliori pratiche dell’OSCE sulle SALW, anche mediante l’installazione e/o il rinnovamento degli impianti elettrici, della capacità di primo soccorso e lotta antincendio, della recinzione e illuminazione del perimetro, di sistemi di rilevamento delle intrusioni e di allarme, nonché delle apparecchiature di telecomunicazione necessarie per rafforzare la sicurezza,

miglioramento e/o creazione di un massimo di tre siti di deposito di SALW in Kirghizistan, conformemente alle migliori pratiche dell’OSCE sulle SALW, anche mediante l’installazione e/o il rinnovamento della recinzione e illuminazione del perimetro, di porte e finestre protette negli edifici di deposito, di sistemi d’allarme, antiintrusione, televisione a circuito chiuso (CCTV) e apparecchiature di telecomunicazione.

Il segretariato OSCE e l’ufficio PSNU in Bielorussia individueranno, in collaborazione con le pertinenti autorità bielorusse e kirghize, i siti di deposito che necessitano di miglioramenti in ordine alla sicurezza e specificherà con precisione i siti che devono essere migliorati con il sostegno della presente decisione, in consultazione con l’AR e gli organi competenti del Consiglio. Tutte le attività, tranne quelle relative al miglioramento dei siti di deposito delle SALW in Bielorussia, saranno realizzate dal segretariato OSCE. In Bielorussia le attività saranno realizzate dall’ufficio PSNU in Bielorussia, poiché l’OSCE non detiene la rappresentanza e lo status giuridico necessari in Bielorussia e anche perché l’attuazione di questa parte del progetto da parte dell’ufficio PSNU in Bielorussia è più proficua sotto il profilo dei costi rispetto ad una gestione del progetto da parte dell’OSCE con base a Vienna. L’OSCE manterrà il ruolo svolto nell’ambito del coordinamento generale del progetto e della supervisione della fase operativa per quanto riguarda la selezione dei siti di deposito, le misure di sicurezza e protezione da attuare, i programmi di lavoro annuali, il controllo della qualità dei lavori ultimati e il contributo nazionale del governo bielorusso. I governi di Bielorussia e Kirghizistan forniranno sostegno al progetto mediante contributi finanziari e/o contributi in natura, a seconda dei casi.

2.2.3.   Risultati attesi del progetto

Miglioramento della sicurezza fisica e della gestione delle scorte in un massimo di due siti di deposito di SALW in Bielorussia e in un massimo di tre siti di deposito di SALW in Kirghizistan,

riduzione del rischio di traffico illegale di SALW e armi convenzionali e miglioramento della sicurezza in Europa orientale e in Asia centrale.

2.2.4.   Beneficiari del progetto

Ministeri della difesa di Bielorussia e Kirghizistan,

popolazioni, gruppi e singoli cittadini che subiscono le conseguenze negative del traffico illegale di SALW.

2.3.   Distruzione delle SALW in eccedenza in Bielorussia e Kirghizistan al fine di impedirne la distrazione verso il traffico illegale

2.3.1.   Obiettivo del progetto

Ridurre il rischio di traffico illegale di SALW mediante la distruzione delle armi in eccedenza in possesso delle pertinenti autorità nazionali bielorusse e kirghize.

2.3.2.   Descrizione del progetto

Distruzione di un massimo di 12 000 pezzi di SALW in eccedenza in Bielorussia,

distruzione di un massimo di 2 000 pezzi di SALW in eccedenza e di un massimo di 51 sistemi di difesa antiaerea portatile (MANPADS) in Kirghizistan.

I governi di Bielorussia e Kirghizistan presteranno sostegno al progetto mettendo a disposizione impianti e apparecchiature e contributi in natura, a seconda dei casi. Tutte le attività, tranne quelle relative al miglioramento dei siti di deposito delle SALW, saranno realizzate dal segretariato OSCE.

In Bielorussia le attività relative al miglioramento dei siti di deposito delle SALW saranno realizzate dall’ufficio PSNU in Bielorussia, poiché l’OSCE non detiene la rappresentanza e lo status giuridico necessari in Bielorussia e anche perché l’attuazione di questa parte del progetto da parte dell’ufficio PSNU in Bielorussia è più proficua sotto il profilo dei costi rispetto ad una gestione del progetto da parte dell’OSCE con base a Vienna. L’OSCE manterrà il ruolo svolto nell’ambito del coordinamento generale del progetto e della supervisione della fase operativa per quanto riguarda la selezione dei siti di deposito, le misure di sicurezza e protezione da attuare, i programmi di lavoro annuali, il controllo della qualità dei lavori ultimati e il contributo nazionale del governo bielorusso.

2.3.3.   Risultati attesi del progetto

Distruzione di parte delle eccedenze di SALW e MANPADS in Bielorussia e in Kirghizistan,

riduzione del rischio di traffico illegale di SALW e miglioramento della sicurezza in Europa orientale e in Asia centrale.

2.3.4.   Beneficiari del progetto

Ministeri della difesa di Bielorussia e Kirghizistan,

popolazioni, gruppi e singoli cittadini che subiscono le conseguenze negative del traffico illegale di SALW.

2.4.   Introduzione di un software per l’inventario delle SALW per migliorare la gestione delle scorte, la registrazione e la tracciabilità delle armi

2.4.1.   Obiettivo del progetto

Migliorare la gestione e registrazione delle scorte di SALW e di munizioni convenzionali in un massimo di otto Stati partecipanti, con conseguente riduzione del rischio di traffico illegale di SALW e munizioni convenzionali.

2.4.2.   Descrizione del progetto

Presentazione agli Stati partecipanti interessati dell’applicazione per l’inventario delle SALW, fino a un massimo di 20 persone,

riunioni di esperti in un massimo di otto Stati partecipanti per valutare la compatibilità dell’applicazione per l’inventario delle SALW con i requisiti nazionali e il seguito per quanto attiene alle procedure e legislazioni nazionali,

adeguamenti tecnici dell’applicazione per l’inventario delle SALW in un massimo di otto Stati partecipanti ai fini della compatibilità con i requisiti tecnici concordati, in collaborazione con l’ufficio PSNU in Bielorussia e il Ministero della difesa bielorusso,

traduzione in un massimo di tre lingue ufficiali (in totale) dell’applicazione per l’inventario delle SALW, secondo le esigenze degli Stati partecipanti che introducono tale applicazione,

fornitura limitata di hardware in un massimo di otto Stati partecipanti, ove necessario,

installazione di sistemi di registrazione elettronica in un massimo di otto Stati partecipanti,

messa a punto di un programma di formazione per un massimo di otto Stati partecipanti (due moduli: uno destinato al personale dei comandi militari nelle capitali degli Stati partecipanti selezionati e l’altro per il personale dei siti di deposito),

organizzazione di corsi di formazione in un massimo di otto Stati partecipanti, conformemente al programma di formazione di cui sopra.

2.4.3.   Risultati attesi del progetto

Miglioramento e standardizzazione della gestione e registrazione delle scorte di SALW e munizioni convenzionali in un massimo di otto Stati partecipanti,

riduzione del rischio di traffico illegale di SALW e munizioni convenzionali nella regione dell’OSCE.

2.4.4.   Beneficiari del progetto

Ministeri della difesa di un massimo di otto Stati partecipanti,

popolazioni, gruppi e singoli cittadini che subiscono le conseguenze negative del traffico illegale di SALW.

Il segretariato OSCE individuerà, in consultazione con l’AR e gli organi competenti del Consiglio, gli Stati partecipanti che beneficeranno del progetto.

3.   Durata

La durata totale stimata dei progetti è di 36 mesi.

4.   Ente incaricato dell’attuazione del progetto

L’attuazione tecnica della presente decisione sarà affidata al segretariato OSCE e all’ufficio PSNU in Bielorussia, che espleteranno tale compito sotto la responsabilità dell’AR.

5.   Presentazione di relazioni

Il segretariato OSCE e l’ufficio PSNU in Bielorussia prepareranno relazioni periodiche, nonché relazioni dopo la realizzazione di ciascuna delle attività descritte. Le relazioni dovrebbero essere presentate all’AR non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.

6.   Stima del costo totale del progetto e del contributo finanziario dell’UE

Il costo totale dei progetti è di 1 680 000 EUR.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/34


DECISIONE N. 4/2012 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE

del 26 giugno 2012

che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito

(2012/663/UE)

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La Turchia intende aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito («convenzione») ed è stata invitata a seguito di una decisione adottata il 19 gennaio 2012 dal comitato congiunto istituito ai sensi della convenzione.

(2)

È opportuno pertanto inserire nella convenzione, nell’ordine opportuno, la traduzione in lingua turca dei riferimenti linguistici ivi riportati.

(3)

La presente decisione deve applicarsi a decorrere dalla data di adesione della Turchia alla convenzione.

(4)

Per consentire l’utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Turchia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare a essere utilizzati con alcuni adattamenti.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’appendice III della convenzione relativa a un regime comune di transito è modificata conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   La presente decisione si applica a decorrere dalla data in cui la Turchia aderisce alla convenzione.

2.   I formulari basati sui formulari tipo di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell’appendice III possono continuare a essere utilizzati con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario fino al termine del dodicesimo mese successivo alla data di applicazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2012

Per il Comitato congiunto

Il presidente

Mirosław ZIELIŃSKI


(1)  GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.


ALLEGATO

   Turchia TR»

1.

Nella casella 51 dell’allegato B1 è aggiunto il seguente trattino dopo la Svizzera:

«—

2.

Nell’allegato B6, il titolo III è modificato come segue:

   TR Sınırlı Geçerli»

2.1.

Nella prima parte della tabella «Validità limitata – 99200» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Vazgeçme»

2.2.

Nella seconda parte della tabella «Dispensa – 99201» è aggiunto il seguente trattinodopo NO:

«—

   TR Alternatif Kanıt»

2.3.

Nella terza parte della tabella «Prova alternativa – 99202» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)»

2.4.

Nella quarta parte della tabella «Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese) – 99203» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir»

2.5.

Nella quinta parte della tabella «Uscita da … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … – 99204» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme»

2.6.

Nella sesta parte della tabella «Dispensa dall’itinerario vincolante – 99205» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR İzinli Gönderici»

2.7.

Nella settima parte della tabella «Speditore autorizzato – 99206» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR İmzadan Vazgeçme»

2.8.

Nell’ottava parte della tabella «Dispensa dalla firma – 99207» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır»

2.9.

Nella nona parte della tabella «Garanzia globale vietata – 99208» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım»

2.10.

Nella decima parte della tabella «Utilizzazione non limitata – 99209» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir»

2.11.

Nell’undicesima parte della tabella «Rilasciato a posteriori – 99210» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Çeșitli»

2.12.

Nella dodicesima parte della tabella «Vari – 99211» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Dökme»

2.13.

Nella tredicesima parte della tabella «Alla rinfusa – 99212» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Gönderici»

2.14.

Nella quattordicesima parte della tabella «Speditore – 99213» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

3.

L’allegato C1 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C1

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA ISOLATA

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto(a) (1) … residente a (2) … si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … a concorrenza di un importo massimo di … nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (3), per tutte le somme di cui (4) … è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci descritte di seguito vincolate al regime di transito comune/comunitario presso l’ufficio di partenza di … a destinazione dell’ufficio di …

Designazione delle merci:

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell’operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (5) in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a …, addì …

(firma) (6)

II.   Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di …

Impegno del garante accettato il … a copertura dell’operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito rilasciata il … n. … (7)

(Timbro e firma)

4.

L’allegato C2 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C2

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto(a) (8) … residente a (9) … si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (10), per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato.

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (11) in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a …, addì …

(firma) (12)

II.   Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il

(Timbro e firma)

5.

L’allegato C4 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C 4

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA GLOBALE

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto(a) (13) … residente a (14) … si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … a concorrenza di un importo massimo di … che rappresenta il 100/50/30 % (15) dell’importo di riferimento nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (16), per tutte le somme di cui (17) … è o diventi debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario.

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell’importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un’operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (18) in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a …, addì …

(firma) (19)

II.   Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il

(Timbro e firma)

6.

Nella casella 7 dell’allegato C5, il termine «Turchia» è inserito tra i termini «Svizzera» e «Andorra».

7.

Nella casella 6 dell’allegato C6, il termine «Turchia» è inserito tra i termini «Svizzera» e «Andorra».


(1)  Cognome e nome o ragione sociale.

(2)  Indirizzo completo.

(3)  Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

(4)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.

(5)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(6)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l’importo di …”, indicando l’importo in lettere.

(7)  Da completare a cura dell’ufficio di partenza.»

(8)  Cognome e nome o ragione sociale.

(9)  Indirizzo completo.

(10)  Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

(11)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia

(12)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia”.»

(13)  Cognome e nome o ragione sociale.

(14)  Indirizzo completo.

(15)  Cancellare la dicitura inutile.

(16)  Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

(17)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.

(18)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(19)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l’importo di …”, indicando l’importo in lettere.»