ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.291.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 291

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
20 ottobre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

2012/638/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 settembre 2012, che conferma le misure proposte dai Paesi Bassi per la protezione delle zone marine di conservazione della Noordzeekustzone, della Vlakte van de Raan e del Voordelta [notificata con il numero C(2012) 6510]

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

20.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/1


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2012

che conferma le misure proposte dai Paesi Bassi per la protezione delle zone marine di conservazione della Noordzeekustzone, della Vlakte van de Raan e del Voordelta

[notificata con il numero C(2012) 6510]

(I testi in lingua danese, francese, inglese, neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2012/638/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 8, paragrafi da 3 a 6, e l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), impone agli Stati membri di contribuire alla costituzione della rete, denominata «Natura 2000», delle zone speciali di conservazione che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie elencati negli allegati della direttiva stessa. L’articolo 6 della direttiva impone fra l’altro agli Stati membri di stabilire, per le zone speciali di conservazione, le misure di conservazione necessarie, di adottare le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, di sottoporre qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, a un’opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, nonché di dare il loro accordo su tale piano o progetto solo dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa.

(2)

L’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (3), impone agli Stati membri di adottare misure di conservazione speciali relative agli habitat delle specie di uccelli elencate nell’allegato I della direttiva.

(3)

Il 28 febbraio 2008 i Paesi Bassi hanno designato la regione denominata «Voordelta» come zona di conservazione speciale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE. Le misure proposte dai Paesi Bassi per la conservazione degli ecosistemi marini nel Voordelta sono state confermate con la decisione 2008/914/CE della Commissione (4).

(4)

Il 25 febbraio 2009 i Paesi Bassi hanno designato la regione denominata Noordzeekustzone come zona di protezione speciale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE. Il 14 marzo 2011 i Paesi Bassi hanno modificato i confini della zona di conservazione e gli obiettivi di conservazione.

(5)

Il 14 marzo 2011 i Paesi Bassi hanno designato la regione denominata «Vlakte van de Raan» come zona di conservazione speciale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE.

(6)

Alle misure in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive si applicano le norme della politica comune della pesca.

(7)

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002 conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare misure non discriminatorie intese a ridurre al minimo l’impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche, purché l’Unione non abbia adottato misure di conservazione o di gestione specificamente per questa zona. Le misure degli Stati membri devono essere compatibili con gli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente. Qualora rischino di interessare pescherecci di altri Stati membri, le misure considerate devono essere notificate alla Commissione, agli Stati membri e ai consigli consultivi regionali ed essere successivamente confermate dalla Commissione.

(8)

Il 27 agosto 2012 i Paesi Bassi hanno notificato le misure supplementari che intendono adottare nelle tre zone costiere sopra menzionate al Belgio, alla Danimarca, alla Germania, alla Francia e al Regno Unito (gli Stati membri interessati dalle misure), nonché al Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord e alla Commissione europea.

(9)

Le misure proposte dai Paesi Bassi istituiscono una suddivisione in zone della Noordzeekustzone. Prevedono inoltre l’introduzione di un sistema di dichiarazione di entrata per i pescherecci che entrano nelle tre zone speciali di conservazione con l’intento di svolgere attività che potrebbero danneggiare o perturbare in misura significativa gli obiettivi di conservazione previsti per le zone in questione.

(10)

L’uso di determinati attrezzi da pesca a contatto con il fondo marino è sottoposto a restrizioni specifiche. Le misure proposte stabiliscono le condizioni applicabili a questi tipi di pesca fino al 1o gennaio 2016.

(11)

La Francia, la Danimarca e il Regno Unito hanno scritto alla Commissione per confermare il loro accordo sulle misure proposte. In risposta alla richiesta della Francia di mettere a disposizione degli operatori mezzi supplementari e la posta elettronica, i Paesi Bassi hanno confermato che predisporranno il sistema elettronico di trasmissione dei dati e il sistema di sorveglianza dei pescherecci via satellite (VMS) per consentire alle navi dotate di tali sistemi di utilizzarli nelle zone di conservazione speciali in questione. A fini di certezza del diritto, i Paesi Bassi hanno inoltre accettato di precisare che il requisito di dichiarazione di entrata delle navi si applica anche al Voordelta.

(12)

Le restrizioni proposte dai Paesi Bassi non sono discriminatorie, poiché si applicano indistintamente a tutti gli operatori interessati attivi nelle zone di conservazione speciale, indipendentemente dal tipo di pesca. Tali misure sono volte a ridurre al minimo gli impatti della pesca sulla conservazione delle specie e degli ecosistemi marini e si applicano nella zona delle 12 miglia nautiche dalle linee di base. L’Unione non ha adottato misure di conservazione o di gestione della pesca destinate specificamente a queste zone.

(13)

Le misure proposte dai Paesi Bassi sono compatibili con gli obiettivi fissati all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, in particolare per quanto riguarda l’approccio precauzionale da seguire nell’adozione delle misure finalizzate alla tutela e alla conservazione delle risorse acquatiche vive.

(14)

Le misure proposte sono ritenute adeguate nella misura in cui consentono di conseguire gli obiettivi fissati all’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e all’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure proposte dai Paesi Bassi per la conservazione degli ecosistemi marini nella Noordzeekustzone, nella Vlakte van de Raan e nel Voordelta, quali descritte negli allegati I, II e III, sono confermate a condizione che all’allegato I siano apportati i seguenti adeguamenti:

a)

il testo del decreto deve precisare, ove del caso, che il requisito relativo alla dichiarazione di entrata delle navi si applica anche al Voordelta;

b)

il decreto deve contemplare l’opzione, per le navi che ne sono dotate, di utilizzare il sistema elettronico di trasmissione dei dati e il sistema di sorveglianza dei pescherecci via satellite ai fini della dichiarazione di entrata nelle zone di conservazione speciali interessate.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi, il Regno del Belgio, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica francese, la Repubblica federale tedesca e il Regno di Danimarca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)   GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(3)   GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

(4)   GU L 332 del 10.12.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

Decreto del ministro dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione del gg.mm.2012, n. …, che limita l’accessibilità delle zone di cui all’articolo 20 della legge 1998 sulla protezione della natura, situate all’interno dei siti Natura 2000 denominati Noordzeekustzone e Vlakte van de Raan

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA, DELL’AGRICOLTURA E DELL’INNOVAZIONE,

deliberando d’intesa con il ministro dell’Infrastruttura e dell’Ambiente e con il ministro della Difesa,

visto l’articolo 20, primo e secondo comma, della legge 1998 sulla protezione della natura (di seguito LPN 1998), limita l’accesso alle seguenti zone specificamente menzionate, essendo tale limitazione necessaria ai fini della protezione del patrimonio naturale ivi esistente.

Preambolo

L’articolo 20, primo comma, della LPN 1998 prevede tra l’altro che le province possano limitare l’accesso ai siti Natura 2000 o a parti di essi qualora ciò si renda necessario ai fini della protezione del patrimonio naturale.

Ai sensi dell’articolo 20, secondo comma, della LPN 1998, se alla gestione del sito di cui al primo comma è preposto, in tutto o in parte, il ministro dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione o un altro ministro, le competenze di cui al primo comma sono esercitate dal ministro dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione di concerto con gli altri ministri, che nella fattispecie sono il ministro dell’Infrastruttura e dell’Ambiente e il ministro della Difesa.

Il presente decreto è adottato di comune accordo con entrambi i ministri summenzionati.

Ai sensi dell’articolo 20, terzo comma, della LPN 1998, è vietato accedere a un sito Natura 2000 o a parti di esso in violazione delle restrizioni imposte a norma del primo e del secondo comma.

Il quarto comma dell’articolo 20 della LPN 1998 precisa che il divieto di cui al terzo comma non si applica al proprietario del sito Natura 2000.

Risulta necessario limitare l’accesso ad alcune zone all’interno dei siti Natura 2000 Noordzeekustzone e Vlakte van de Raan. Tali restrizioni sono finalizzate alla realizzazione degli obiettivi Natura 2000 sanciti dalle direttive (CEE) n. 79/409 e n. 92/43, nonché all’attuazione dell’accordo sulle misure di pesca nelle zone protette del Mare del Nord (Visserijmaatregelen Beschermde Gebieden Noordzee, di seguito VIBEG). Maggiori dettagli sono contenuti nelle note esplicative che accompagnano il decreto.

Poiché il presente decreto si applicherà anche ai pescherecci stranieri, esso viene notificato alla Commissione europea. La notifica è infatti una condizione indispensabile, nell’ambito della politica comune della pesca, per rendere l’atto giuridicamente applicabile ai pescherecci stranieri. Inoltre, in questo modo viene notificato anche lo strumento di autorizzazione, che in futuro potrà essere utilizzato per altri tipi di pesca diversi dalla sfogliara.

DECRETA:

Articolo 1

Ai fini del presente decreto si intende per:

Piano di gestione: un piano di gestione ai sensi dell’articolo 19, lettera b, della LPN 1998.

Migliori tecniche e pratiche di pesca disponibili: tecniche di pesca e sistemi di gestione della pesca collaudati, attualmente riconosciuti dall’autorità competente come le migliori tecniche in considerazione di criteri quali l’ecologia, l’ambiente (consumo di carburante), la sicurezza e/o il benessere degli animali.

Autorità competente: il ministero dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione o il suo successore.

Pesca di fondo: tutti i tipi di pesca praticati con attrezzi che toccano il fondo, comprendenti in ogni caso la pesca a strascico con catene, la pesca dei gamberetti e la pesca dei molluschi.

Pesca con lenza a mano: pesca sportiva o professionale praticata con canna, mulinello, filo ed esca.

Impianto di mitilicoltura: attrezzo derivante, fisso o ancorato al fondale, destinato alla raccolta periodica del seme, costituito da materiale connettivo al quale viene fissato un substrato di cattura a cui aderiscono le larve di mitili.

Zone di ricerca: zone in cui è autorizzata dall’autorità competente la ricerca sugli effetti della pesca sui fondali e sulla flora e fauna bentonica, nonché la ricerca sui metodi di pesca alternativi. Di norma, le navi adibite alla ricerca battono bandiera dei Paesi Bassi.

Pesca con reti da traino: pesca praticata con una rete da traino, eventualmente armata (ad esempio con catene, catenelle distanziatrici, emittente di impulsi elettrici «pulskor»).

Navi: tutte le navi, comprese quelle senza dislocamento e gli idrovolanti, utilizzate o idonee a essere utilizzate come mezzo di trasporto di persone e/o di merci sull’acqua.

Corridoio variabile: passaggio navigabile la cui larghezza e ubicazione possono variare.

Attrezzi fissi: nassa, rete da imbrocco, palangaro, gabbia, rete fissa a corrente, sciabica o qualsiasi altro attrezzo fisso non destinato alla cattura di molluschi.

Autorizzazione: un’autorizzazione a svolgere un’attività specifica, chiesta a norma della legislazione nazionale. Una persona fisica o giuridica, neerlandese o straniera, che intenda svolgere una simile attività può, sia direttamente, sia tramite un organismo intermediario, ottenere la relativa autorizzazione dall’autorità competente se quest’ultima ritiene che l’attività in questione sia ammissibile, a determinate condizioni, in base alla normativa applicabile.

Accordo VIBEG: l’accordo sulle misure di pesca nelle zone protette del Mare del Nord presentato al Parlamento con lettera del 15 dicembre 2011 (Camera dei deputati, 2011-2012, 29675, n. 140).

Pesca o attività di pesca: calare in mare, mantenere in acqua, sollevare o issare a bordo attrezzi da pesca, nonché cercare con ogni altro mezzo di estrarre dal mare:

—

pesci o loro parti, uova e avannotti di pesci;

—

molluschi e crostacei o loro parti, seme e larve di molluschi e crostacei;

—

stelle marine, muschio marino e muschio di corallo.

Peschereccio: nave di qualsiasi nazionalità utilizzata direttamente o indirettamente per la pesca.

Attrezzo da pesca: qualsiasi materiale adatto per la pesca.

Zone: le zone I, II e III in cui si suddivide il sito Natura 2000 Noordzeekustzone, definite dalle coordinate geografiche riportate nell’allegato al presente decreto.

Articolo 2

L’accesso alla zona I del sito Natura 2000 Noordzeekustzone è limitato in modo tale che, durante tutto l’anno, è vietata qualsiasi attività in detta zona e nello spazio aereo sovrastante la stessa, ad eccezione delle seguenti attività:

a)

in relazione alla pesca:

—

pesca con reti da traino effettuata a scopo di ricerca scientifica nelle zone di ricerca;

b)

in relazione alla raccolta di conchiglie:

—

la raccolta di conchiglie è ammessa fino al 1o gennaio 2014, esclusivamente nel periodo dal 1o aprile al 1o novembre, nel rispetto delle concessioni valide fino a quella data;

c)

in relazione alla posa e alla manutenzione di cavi e condutture:

—

posa e manutenzione di cavi e condutture, se autorizzate a norma della legge sulla protezione della natura;

—

tra il 1o novembre e il 1o aprile la manutenzione di cavi e condutture è ammessa solo in caso di calamità o in altri casi di emergenza, previa decisione dell’autorità competente e nel rispetto di eventuali disposizioni applicabili;

d)

in relazione alle navi:

—

fatto salvo il disposto della lettera a), fino all’adozione del piano di gestione, il sito Noordzeekustzone è accessibile per tutto l’anno a tutte le navi, a condizione che non peschino e che gli attrezzi da pesca siano riposti o si trovino in condizioni tali da renderne impossibile l’uso immediato;

—

le acque della zona I, eccetto l’area al largo di Petten, sono accessibili a tutte le navi solo dal 1o aprile al 1o novembre, a condizione che non peschino e che gli attrezzi da pesca siano riposti o si trovino in condizioni tali da renderne impossibile l’uso immediato; il divieto di transito tra il 1o novembre e il 1o aprile ha effetto a decorrere dalla data di adozione del piano di gestione;

—

solo nell’area al largo di Petten tutte le navi possono transitare per tutto l’anno a breve distanza dalla costa, a condizione che non peschino e che gli attrezzi da pesca siano riposti o si trovino in condizioni tali da renderne impossibile l’uso immediato;

—

a decorrere dalla data di adozione del piano di gestione è ammesso il transito di navi draga dal 1o novembre al 1o aprile attraverso un corridoio variabile, la cui esatta posizione dipende dall’ubicazione della zona di dragaggio e del luogo di ripascimento, nonché dall’esistenza di concentrazioni di orchetti marini. La posizione del corridoio variabile è determinata in consultazione con l’autorità competente, secondo il criterio della minima distanza di navigazione tra la zona di dragaggio e il luogo di ripascimento, ferma restando una distanza di almeno 1 500 metri dalle concentrazioni di orchetti marini;

—

la navigazione (transito) nella parte che si sovrappone alle rotte di navigazione che sono o saranno segnalate da boe e nelle acque della zona I sopra Rottum, limitatamente alla parte che si sovrappone alla zona del trattato Eems-Dollard;

e)

in relazione al traffico aereo:

—

traffico aereo civile al di sopra di 300 metri conformemente al Gedragscode verantwoord vliegen (codice di condotta per una navigazione aerea responsabile) e al di sopra di 450 metri quando questa altitudine diventerà obbligatoria per legge.

Articolo 3

L’accesso alla zona II del sito Natura 2000 Noordzeekustzone è limitato in modo tale che, durante tutto l’anno, è vietata in detta zona la pesca di fondo e ogni altra attività che interessi i fondali, ad eccezione delle seguenti attività:

a)

in relazione alla pesca:

—

pesca mediante «pulskor» nelle acque della zona II al largo di Petten fino al 1o gennaio 2016;

—

pesca dei gamberetti: fino al 1o gennaio 2014 in base all’autorizzazione vigente a norma della LPN alla data di adozione del presente decreto;

—

pesca dei gamberetti: dal 1o gennaio 2015 previa autorizzazione rilasciata a norma della LPN;

—

pesca pelagica con attrezzi diversi da quelli utilizzati per la pesca di fondo;

—

pesca con lenza a mano;

—

pesca con attrezzi fissi;

—

impianti di mitilicoltura;

b)

in relazione alla raccolta di conchiglie:

—

raccolta di conchiglie fino al 1o gennaio 2014 in base all’autorizzazione vigente a norma della LPN alla data di adozione del presente decreto, nel rispetto delle concessioni valide fino a quella data;

—

raccolta di conchiglie nelle aree della zona II Stortemelk e Razende Bol dopo il 1o gennaio 2014, previa autorizzazione rilasciata a norma della LPN;

c)

in relazione alla posa e alla manutenzione di cavi e condutture:

—

posa e manutenzione di cavi e condutture, se autorizzate a norma della LPN;

—

tra il 1o novembre e il 1o aprile la manutenzione di cavi e condutture è ammessa solo in caso di calamità o in altri casi di emergenza, previa decisione dell’autorità competente e nel rispetto di eventuali disposizioni applicabili;

d)

in relazione alle navi:

—

transito e ormeggio di navi.

Articolo 4

L’accesso alla zona III del sito Natura 2000 Noordzeekustzone è limitato in modo tale che, durante tutto l’anno, è vietata in detta zona la pesca di fondo e ogni altra attività che interessi i fondali, ad eccezione delle seguenti attività:

a)

in relazione alla pesca:

—

pesca secondo le migliori tecniche e pratiche di pesca disponibili;

—

pesca dei gamberetti fino al 1o gennaio 2014 in base all’autorizzazione vigente a norma della LPN alla data di adozione del presente decreto; successivamente a tale data, previa autorizzazione rilasciata a norma della LPN;

—

pesca a strascico con catene fino al 1o gennaio 2014 nelle acque della zona III nei pressi di Petten e Eierlandsegat;

—

pesca dei molluschi, eccetto la spisula nelle acque della zona III sopra Ameland, purché regolamentata da un’autorizzazione rilasciata a norma della LPN o dal piano di gestione;

—

pesca pelagica con attrezzi diversi da quelli utilizzati per la pesca di fondo;

—

pesca con lenza a mano;

—

pesca con attrezzi fissi;

—

impianti di mitilicoltura;

b)

in relazione alla raccolta di conchiglie:

—

raccolta di conchiglie fino al 1o gennaio 2014 in base all’autorizzazione vigente a norma della LPN alla data di adozione del presente decreto, nel rispetto delle concessioni valide fino a quella data;

—

raccolta di conchiglie nelle acque della zona III sopra Schiermonnikoog dopo il 1o gennaio 2014, previa autorizzazione rilasciata a norma della LPN;

c)

in relazione alla posa e alla manutenzione di cavi e condutture:

—

posa e manutenzione di cavi e condutture, se autorizzate a norma della LPN;

—

tra il 1o novembre e il 1o aprile la manutenzione di cavi e condutture è ammessa solo in caso di calamità o in altri casi di emergenza, previa decisione dell’autorità competente e nel rispetto di eventuali disposizioni applicabili;

d)

in relazione alle navi:

—

transito e ormeggio di navi.

Articolo 5

L’accesso alla parte del sito Natura 2000 Noordzeekustzone situata fuori delle zone I, II e III di cui rispettivamente agli articoli 2, 3 e 4, è consentito durante tutto l’anno per tutti i tipi di attività di pesca, a condizione che siano autorizzati a norma della LPN (nei casi in cui l’autorizzazione sia obbligatoria) o che siano menzionati in un piano di gestione, fermo restando che la pesca a strascico con catene è ammessa soltanto fino al 1o gennaio 2016.

Articolo 6

L’accesso al sito Natura 2000 Vlakte van de Raan è consentito senza restrizioni, tranne per le seguenti attività per le quali l’accesso è consentito senza restrizioni, con le seguenti modalità, a partire dal 1o gennaio 2013:

—

pesca con reti da traino effettuata esclusivamente a scopo di ricerca scientifica nelle zone di ricerca;

—

pesca a strascico con catene soltanto fino al 1o gennaio 2016, previa autorizzazione rilasciata a norma della LPN;

—

pesca dei molluschi, pesca con attrezzi fissi e impianti di mitilicoltura, purché tali attività siano regolamentate da un’autorizzazione rilasciata a norma della LPN o dal piano di gestione;

—

altre attività di pesca professionali, purché regolamentate da un’autorizzazione rilasciata a norma della LPN o dal pertinente piano di gestione.

Articolo 7

Se l’attività di ricerca condotta nelle zone di ricerca si conclude prima del 1o gennaio 2016, a decorrere dalla data di conclusione non si applicano più le restrizioni previste per le zone di ricerca, bensì le restrizioni all’accesso previste rispettivamente per le zone I, II o III.

Articolo 8

I pescherecci professionali di lunghezza pari o superiore a 12 metri che si trovino all’interno dei siti Natura 2000 Noordzeekustzone e Vlakte van de Raan devono essere dotati di un sistema funzionante di localizzazione almeno conforme alle direttive europee.

Articolo 9

A norma dell’articolo 20, quarto comma, della LPN 1998, le restrizioni all’accesso di cui al presente decreto non si applicano per tutto l’anno in caso di espletamento di funzioni di pubblica utilità, con o senza impiego di navi, da parte o per conto della pubblica amministrazione, nella misura necessaria all’esecuzione di attività amministrative, di manutenzione, marcatura, monitoraggio, salvataggio, ispezione, sorveglianza, rilevamento e difesa.

Articolo 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica fino al 1o gennaio 2016.

Articolo 11

Nei casi in cui è richiesta un’autorizzazione e le attività in questione sono già state valutate nel corso della procedura di autorizzazione per i richiedenti olandesi, i pescatori stranieri possono adempiere a tale obbligo mediante una procedura di notifica.

Opposizione

I portatori di interesse possono sollevare opposizione al presente decreto in conformità alle disposizioni del codice amministrativo. L’atto di opposizione va presentato per iscritto entro sei settimane dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale al seguente indirizzo:

De Staatssecretaris van EL&I

Dienst Regelingen

Afdeling Recht & Rechtsbescherming

Postbus 20401

2500 EK ‘s Gravenhage

L’atto di opposizione deve essere firmato e recare almeno i seguenti dati:

a.

nome e indirizzo dell’opponente;

b.

data;

c.

descrizione del decreto oggetto dell’opposizione; nonché

d.

motivi dell’opposizione.

Pubblicazione e consultazione

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e sul sito Internet del ministero dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione. Copie del presente decreto, compresi gli allegati, possono essere ottenute su richiesta, anche telefonica, presso la direzione della Politica economica regionale e territoriale del ministero dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione (all’attenzione della sig.ra A. de Noord, A.deNoord@mineleni.nl).

Firma

A norma del decreto 2012 relativo al mandato, ai poteri e alle attribuzioni della direzione generale Natura e Regioni del ministero dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione, il direttore della Politica economica regionale e territoriale è abilitato, tra l’altro, a firmare documenti a nome del ministro dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione in applicazione dell’articolo 20, secondo comma, della LPN 1998. Il presente decreto è adottato sulla base delle succitate disposizioni.

Il ministro dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione,

Note esplicative di carattere generale

Siti Natura 2000

La tutela dei siti naturali e delle specie ivi presenti è disciplinata dalla LPN 1998. I siti Noordzeekustzone e Vlakte van de Raan ospitano un patrimonio naturale di particolare interesse e sono pertanto designati come siti Natura 2000 ai sensi dell’articolo 10, lettera a), della LPN 1998. Il decreto di designazione stabilisce obiettivi di conservazione per gli habitat e le specie da tutelare in conformità alle direttive europee Habitat e Uccelli.

Designazione del sito Natura 2000 Noordzeekustzone

Con decreto del 25 febbraio 2009, DRZO/2008-007 (Gazzetta ufficiale n. 38 del 2009), l’allora ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità alimentare ha designato il sito Noordzeekustzone come zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli.

Con decreto del 14 marzo 2011 (Gazzetta ufficiale n. 4458 del 2011), il ministro dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione ha modificato il precedente decreto del 25 febbraio 2009 con cui si designava il sito Noordzeekustzone come zona di protezione speciale ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli. In particolare, il nuovo decreto ha modificato la delimitazione del sito e ha adeguato gli obiettivi di conservazione.

Ai fini del presente decreto sono rilevanti, in particolare, i seguenti obiettivi di conservazione:

H1110 B   Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

Obiettivo: conservazione della superficie e miglioramento della qualità dei banchi di sabbia a copertura permanente del sito Noordzeekustzone (sottotipo B).

Il sito Noordzeekustzone costituisce la zona più importante per il tipo di habitat H1110 B nei Paesi Bassi: circa la metà dell’area occupata da questo sottotipo si trova nel sito Noordzeekustzone.

L’interesse europeo relativo di questo tipo di habitat è considerato «molto elevato».

Il sottotipo «banchi di sabbia a copertura permanente» (sottotipo B) è localizzato nei delta fluviali in prossimità della foce. A livello nazionale questo sottotipo presenta uno stato di conservazione moderatamente sfavorevole.

A001   Strolaga minore (Gavia stellata)

Obiettivo: conservazione dell’estensione e della qualità dell’habitat a salvaguardia della popolazione.

La strolaga minore (Gavia stellata) presenta interesse internazionale e particolare interesse a livello nazionale. Il sito funge principalmente da fonte di alimentazione. La diffusione della strolaga minore nei Paesi Bassi è circoscritta prevalentemente al litorale del Mare del Nord. Nel sito Noordzeekustzone se ne osservano talvolta concentrazioni elevate nei delta di riflusso tra le isole Frisoni occidentali, dove la pesca viene praticata alla confluenza tra diversi corpi d’acqua. Questa specie è poco rappresentata nei conteggi periodici, ma il loro numero risulta recentemente in aumento su scala nazionale. Si ritiene sufficiente mantenere la situazione attuale, pertanto non è stato fissato alcun obiettivo di ripristino a livello nazionale.

A002   Strolaga mezzana (Gavia arctica)

Obiettivo: conservazione dell’estensione e della qualità dell’habitat a salvaguardia della popolazione.

La strolaga mezzana (Gavia arctica) è di grande interesse nazionale. Il sito funge principalmente da fonte di alimentazione. La diffusione della strolaga mezzana nei Paesi Bassi si concentra sul litorale del Mare del Nord. Il numero di individui e l’evoluzione della popolazione (e quindi anche lo stato di conservazione) non sono noti, sia a causa della scarsità di questa specie sul territorio nazionale, sia perché viene confusa con la strolaga minore, molto più numerosa. Si ritiene sufficiente mantenere la situazione attuale, pertanto non è stato fissato alcun obiettivo di ripristino a livello nazionale.

A062   Moretta grigia (Aythya marila)

Obiettivo: conservazione dell’estensione e della qualità dell’habitat a salvaguardia della popolazione.

Il sito funge principalmente da fonte di alimentazione per la moretta. A metà degli anni 1990 si contava un numero relativamente elevato di individui di questa specie nella Noordzeekustzone, più o meno in seguito al declino nell’Ijsselmeer e nel Waddenzee. Da un confronto con la situazione dell’edredone si deduce che la Noordzeekustzone funga da luogo di rifugio nei periodi di penuria alimentare nelle altre due zone summenzionate, anche se i dati sulla Noordzeekustzone sono scarsi. Si ritiene sufficiente mantenere la situazione attuale, in quanto la causa del cattivo stato di conservazione di questa specie a livello nazionale probabilmente non risiede nella zona interessata.

A063   Edredone (Somateria mollissima)

Obiettivo: conservazione dell’estensione e della qualità dell’habitat con una capacità media di 26 200 uccelli (a metà dell’inverno).

L’edredone presenta interesse internazionale e particolare interesse a livello nazionale. Il sito funge principalmente da fonte di alimentazione. Un numero relativamente elevato di individui di questa specie si nutre nella Noordzeekustzone, soprattutto negli anni in cui il sito è ricco di molluschi (ad esempio spisula) mentre il cibo è meno abbondante nel Waddenzee. La recente diminuzione nella Noordzeekustzone può essere un segno di ripristino delle riserve alimentari nel Waddenzee, anche se questo mutamento non si ripercuote ancora sull’evoluzione della popolazione. Poiché la presenza di edredoni nella Noordzeekustzone sembra legata a una situazione sfavorevole nel Waddenzee, l’obiettivo di ripristino viene assegnato a quest’ultima zona, mentre nella Noordzeekustzone si ritiene sufficiente il mantenimento della capacità di accoglienza. Si ritiene sufficiente mantenere la situazione attuale, in quanto la causa del cattivo stato di conservazione di questa specie a livello nazionale probabilmente non risiede nella zona interessata.

A065   Orchetto marino (Melanitta nigra)

Obiettivo: conservazione dell’estensione e della qualità dell’habitat con una capacità media di 51 900 uccelli (a metà dell’inverno).

L’orchetto marino presenta interesse internazionale e particolare interesse a livello nazionale. Il sito funge principalmente da fonte di alimentazione e rappresenta di gran lunga la principale area di svernamento dell’orchetto marino nei Paesi Bassi. Le ampie fluttuazioni non mostrano una tendenza chiara, in parte per il fatto che gli unici dati disponibili si riferiscono al mese di gennaio. Il numero può variare effettivamente anche da un anno all’altro, in relazione con l’abbondanza variabile di molluschi (tra cui la spisula). A livello nazionale questa specie presenta uno stato di conservazione moderatamente sfavorevole.

Designazione del sito Natura 2000 Vlakte van de Raan

Con decreto del 14 marzo 2011 (Gazzetta ufficiale n. 4458 del 2011), il ministro dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione ha designato il sito Vlakte van de Raan come zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva Habitat.

Ai fini del presente decreto sono rilevanti, in particolare, i seguenti obiettivi di conservazione:

H1110 B   Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

Obiettivo: conservazione della superficie e della qualità dei banchi di sabbia a copertura permanente del sito Vlakte van de Raan (sottotipo B).

L’interesse europeo relativo di questo tipo di habitat è considerato «molto elevato».

Il sottotipo «banchi di sabbia a copertura permanente» (sottotipo B) è localizzato nei delta fluviali in prossimità della foce. A livello nazionale questo sottotipo presenta uno stato di conservazione moderatamente sfavorevole.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi di conservazione si rimanda ai decreti di designazione pubblicati dei siti Natura 2000 Noordzeekustzone e Vlakte van de Raan. (www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase)

Accordo sulle misure di pesca nelle zone protette del Mare del Nord (VIBEG)

Il 5 giugno 2008 è stata firmata dalle parti interessate del settore della pesca, della protezione della natura e della pubblica amministrazione l’Intesa volontaria per la pesca sostenibile nel Mare del Nord (Maatschappelijk Convenant Noordzeevisserij: Duurzaam Vissen), con l’obiettivo di addivenire a una pesca sostenibile e socialmente responsabile nel Mare del Nord. Uno degli aspetti dell’intesa era un «approccio comune alle zone marine protette del Mare del Nord». L’idea era di organizzare una procedura comune per la definizione di obiettivi e misure per le zone protette del Mare del Nord, restando inteso che, se non si fosse raggiunto un accordo, la decisione finale in merito a tali obiettivi e misure sarebbe spettata in ultima istanza al governo.

Per promuovere l’informazione e il sostegno reciproci nell’elaborazione della politica nazionale e internazionale, nel 2009 il ministro ha istituito il Comitato direttivo sulle misure di pesca nelle zone protette del Mare del Nord (VIBEG), composto di rappresentanti del Fondo mondiale per la natura, della Fondazione Mare del Nord, del Consorzio interprofessionale del comparto pesca, dell’IMARES Wageningen e di varie direzioni del ministero dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione e del ministero dell’Infrastruttura e dell’Ambiente. In appoggio al processo a favore delle zone costiere, il comitato ha intrapreso la stesura di un accordo sulle misure di pesca nelle zone protette del Mare del Nord (noto con la sigla VIBEG).

Una delle componenti dell’accordo VIBEG è la delimitazione di zone all’interno del sito Natura 2000 Noordzeekustzone, in cui l’accesso è vietato o limitato, per determinati periodi o determinati metodi di pesca, a norma dell’articolo 20 della LPN 1998.

Con lettera del 15 dicembre 2011 (Camera dei deputati, 2011-2012, 29675, n. 140), l’accordo VIBEG è stato firmato e presentato al Parlamento unitamente al documento intitolato «Prospettive sulla pesca dei gamberetti». Il presente decreto attua, tra le altre cose, gli accordi sulla chiusura (parziale o temporanea) di alcune parti dei siti Natura 2000 Noordzeekustzone e Vlakte van de Raan a norma dell’articolo 20 della LPN 1998. L’accordo VIBEG riguarda unicamente la pesca, mentre il campo di applicazione del presente decreto è più ampio, in quanto disciplina anche le restrizioni all’accesso per attività diverse dalla pesca.

Impatto sui fondali

La pesca apporta una dinamica supplementare a quelle che per natura sono parti poco dinamiche del tipo di habitat H1110 B. Ne conseguono presumibilmente spostamenti nella biodiversità a scapito delle specie longeve, che accusano un contraccolpo di durata più lunga rispetto alle specie dal ciclo vitale breve. Le misure adottate sono intese a limitare questa dinamica artificiale indotta dalla pesca di fondo e, nel contempo, servono ad attenuare gli effetti potenziali delle varie attività di pesca con reti da traino praticate nella zona. Il presente decreto forma anche parte delle condizioni previste nelle rispettive autorizzazioni rilasciate a norma della legge sulla protezione della natura riguardo alle varie attività di pesca con reti da traino.

Disturbo agli uccelli

Certe attività arrecano disturbo agli uccelli particolarmente sensibili come l’orchetto marino, la strolaga mezzana e la strolaga minore, presenti in gran numero nella Noordzeekustzone, specie durante l’inverno. Le restrizioni all’accesso alla zona I tra il 1o novembre e il 1o aprile mirano a limitare tutte le attività che possono avere effetti negativi sull’avifauna delle suddette specie.

Ricerca e monitoraggio

Per poter registrare i progressi auspicati nell’adempimento e nell’evoluzione degli obiettivi di conservazione, verranno condotte attività di ricerca e monitoraggio nelle zone di ricerca. Tali attività esulano dal divieto imposto alla pesca di fondo, purché siano necessarie per gli scopi di ricerca e monitoraggio perseguiti.

Impatto esterno

Nel rilasciare autorizzazioni per progetti (soggetti ad autorizzazione) da realizzare in tutto o in parte nelle vicinanze delle zone di cui all’articolo 20, si terrà conto dei siti designati Natura 2000, il che potrà tradursi in condizioni aggiuntive al rilascio dell’autorizzazione o persino nel diniego dell’autorizzazione stessa.

Controllo

A fini di controllo, i pescherecci professionali devono essere dotati – in funzione della lunghezza dell’imbarcazione – di un sistema funzionante di localizzazione AIS o VMS o di un sistema di scatola nera. Quest’ultimo è obbligatorio a bordo dei pescherecci per la raccolta di conchiglie e mitili. La scatola nera registra la posizione della nave a intervalli regolari; lo schema delle registrazioni indica se il peschereccio è impegnato in attività di pesca o di risemina. Tale apparecchiatura non è obbligatoria per i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri.

Esatta delimitazione delle zone di pesca e delle zone di ricerca

L’esatta delimitazione delle zone di pesca e delle zone di ricerca all’interno dei siti Natura 2000 Noordzeekustzone e Vlakte van de Raan, definite a norma della LPN 1998, se ancora non figura nell’allegato al presente decreto, sarà stabilita in un ulteriore decreto adottato a norma della legge sulla pesca o verrà riportata nel pertinente piano di gestione.

Le zone di ricerca all’interno del sito Natura 2000 Noordzeekustzone sono state designate e sono tutte situate nella zona I. Le zone di ricerca all’interno del sito Natura 2000 Vlakte van de Raan sono state in parte designate. Le zone di ricerca già designate sono indicate, con le rispettive coordinate, in un allegato al presente decreto, di cui formano parte integrante.

All’interno del sito Natura 2000 Vlakte van de Raan non è stata ancora delimitata alcuna zona riservata alla pesca professionale. Una volta completata la delimitazione delle zone di pesca e la designazione delle zone di ricerca all’interno del sito Vlakte van de Raan, tali zone saranno definite in un ulteriore decreto e riportate nel pertinente piano di gestione.

Divieto di pesca con impulsi elettrici

Se verrà abolito il divieto europeo di pesca con impulsi elettrici, la pesca a strascico con catene all’interno dei siti Natura 2000 Noordzeekustzone e Vlakte van de Raan sarà completamente vietata al più tardi entro un anno dalla data di abolizione del divieto europeo.

La pesca con impulsi elettrici è al momento ancora vietata nell’Unione europea. I Paesi Bassi hanno ottenuto un’esenzione da questo divieto per la pesca sperimentale con il dispositivo «pulskor». Una volta abolito il divieto di pesca con impulsi elettrici, la pesca con il «pulskor» potrà diffondersi e cesserà progressivamente la pesca a strascico con catene. Dopo un periodo transitorio di un anno al massimo a decorrere dall’abolizione del divieto europeo, la pesca a strascico con catene all’interno dei siti Natura 2000 Noordzeekustzone e Vlakte van de Raan sarà completamente vietata.

Detto divieto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale, sul sito Internet del ministero dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione e attraverso i canali d’informazione delle organizzazioni della pesca nazionali ed estere, in modo che ne siano informati i pescatori e gli altri soggetti interessati, nei Paesi Bassi e all’estero.

Notifica delle misure di pesca

Le misure di cui al presente decreto recano restrizioni applicabili al settore della pesca, compresi i pescatori di altri Stati membri dell’Unione europea. I pescatori stranieri che esercitano la loro attività sul territorio dei Paesi Bassi sono parimenti tenuti a rispettare le restrizioni all’accesso di cui al presente decreto. Per tale motivo, le misure in oggetto saranno notificate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca. Ai pescatori degli altri Stati membri verrà data la possibilità di formulare osservazioni sulle misure restrittive di cui al presente decreto.

Note esplicative dettagliate

La delimitazione delle zone interessa principalmente la pesca, ma anche altre navi e attività. Il seguente prospetto indica, per ciascuna attività di pesca e per ciascun tipo di nave, i luoghi, le modalità e i periodi in cui l’attività corrispondente è permessa all’interno dei siti Natura 2000 Noordzeekustzone e Vlakte van de Raan.

La pesca a strascico con catene è ammessa:

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: fino al 1o gennaio 2014 nelle acque della zona III nei pressi di Petten e Eierlandsegat, escluse le zone di ricerca;

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: fuori delle zone I, II e III e fuori delle zone di ricerca, fino al 1o gennaio 2016 previa autorizzazione a norma della LPN;

—

nel sito Natura 2000 Vlakte van de Raan, escluse le zone di ricerca, fino al 1o gennaio 2016 previa autorizzazione a norma della LPN.

La pesca dei gamberetti è ammessa:

—

nelle zone di ricerca all’interno dei siti Natura 2000 Noordzeekustzone e Vlakte van de Raan, nella stretta misura necessaria a scopo di ricerca;

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: fino al 1o gennaio 2014 nelle zone II e III, escluse le zone di ricerca, e successivamente nella zona III previa autorizzazione a norma della LPN (cfr. articolo 4, lettera a)];

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: a partire dal 2015 nella zona II previa autorizzazione a norma della LPN, qualora la ricerca dimostri incontestabilmente che la pesca dei gamberetti con catenelle distanziatrici non ha effetti negativi dimostrabili sui fondali e sulla fauna bentonica;

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: fuori delle zone I, II e III;

—

nel sito Natura 2000 Vlakte van de Raan, escluse le zone di ricerca, previa autorizzazione a norma della LPN.

La pesca con reti da traino secondo le migliori tecniche e pratiche di pesca disponibili è ammessa:

—

nelle zone di ricerca all’interno dei siti Natura 2000 Noordzeekustzone e Vlakte van de Raan, nella stretta misura necessaria a scopo di ricerca;

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: nelle acque della zona II al largo di Petten (reticolato in verde nella carta allegata: zona II**), pesca con dispositivo «pulskor» fino al 1o gennaio 2016;

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: all’interno e all’esterno della zona III, escluse le zone di ricerca;

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: fuori delle zone I e II e fuori delle zone di ricerca;

—

nel sito Natura 2000 Vlakte van de Raan, escluse le zone di ricerca, previa autorizzazione a norma della LPN.

La pesca pelagica con reti da traino è ammessa:

—

nelle zone di ricerca all’interno dei siti Natura 2000 Noordzeekustzone e Vlakte van de Raan, nella stretta misura necessaria a scopo di ricerca;

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: fuori delle zone I, II e III;

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: nelle zone II e III, eccetto la pesca pelagica praticata con attrezzi che possono essere usati anche per la pesca di fondo;

—

nel sito Natura 2000 Vlakte van de Raan, escluse le zone di ricerca.

La pesca dei molluschi è ammessa:

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: nella zona III, escluse le zone di ricerca, purché l’attività sia regolamentata da un’autorizzazione rilasciata a norma della LPN o dal piano di gestione, eccetto la spisula nelle acque della zona III sopra Ameland;

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: fuori delle zone I, II e III, purché l’attività sia regolamentata da un’autorizzazione rilasciata a norma della LPN o dal piano di gestione;

—

nel sito Natura 2000 Vlakte van de Raan, escluse le zone di ricerca, purché l’attività sia regolamentata da un’autorizzazione rilasciata a norma della LPN o dal piano di gestione.

La raccolta di conchiglie è ammessa:

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: fino al 1o gennaio 2014, esclusivamente nel periodo dal 1o aprile al 1o novembre nella zona I, nel rispetto della concessione;

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: fino al 1o gennaio 2014 nelle zone II e III, nel rispetto della concessione;

—

a partire dal 1o gennaio 2014 nelle zone II e III, nel rispetto della concessione e previa autorizzazione rilasciata a norma della LPN;

—

nel sito Natura 2000 Vlakte van de Raan, escluse le zone di ricerca, purché l’attività sia regolamentata da un’autorizzazione rilasciata a norma della LPN o dal piano di gestione.

Fuori delle zone di ricerca, gli attrezzi fissi sono ammessi:

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: fuori della zona I;

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: nelle zone II e III;

—

nel sito Natura 2000 Vlakte van de Raan previa autorizzazione a norma della LPN.

La pesca con lenza a mano è ammessa:

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: solo fuori della zona I;

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: all’interno e all’esterno delle zone II e III;

—

nel sito Natura 2000 Vlakte van de Raan.

Gli impianti di mitilicoltura sono ammessi:

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: nelle zone II e III, escluse le zone di ricerca;

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: fuori delle zone I, II e III e fuori delle zone di ricerca;

—

nel sito Natura 2000 Vlakte van de Raan, escluse le zone di ricerca, previa autorizzazione a norma della LPN.

Le navi draga sono ammesse:

—

oltre alle possibilità offerte a tutte le navi, è ammesso il transito di navi draga dal 1o aprile al 1o novembre attraverso un corridoio variabile.

Tutte le navi sono ammesse:

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: solo nelle acque della zona I al largo di Petten, fino all’adozione del piano di gestione del sito Noordzeekustzone, tutte le navi possono transitare da una zona all’altra per tutto l’anno a breve distanza dalla costa, a condizione che non peschino e che gli attrezzi da pesca siano riposti o si trovino in condizioni tali da renderne impossibile l’uso immediato;

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: a decorrere dalla data di adozione del piano di gestione del sito Noordzeekustzone, le navi possono transitare dal 1o aprile al 1o novembre nel resto della zona I;

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: transito e ormeggio nelle zone II e III, escluse le zone di ricerca;

—

nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone: transito e ormeggio fuori delle zone I, II e III e fuori delle zone di ricerca;

—

nel sito Natura 2000 Vlakte van de Raan, in conformità all’articolo 6.

Informazioni generali sulla procedura di autorizzazione ai sensi della LPN 1998

In diversi articoli del presente decreto si fa riferimento al rilascio di un’autorizzazione a norma della legge sulla protezione della natura come condizione per l’esercizio di una determinata attività. Di seguito si precisano le procedure e i requisiti per l’ottenimento di detta autorizzazione e la valutazione effettuata a tale scopo dall’autorità competente.

In Internet sono disponibili informazioni generali sull’iter di autorizzazione ai sensi della legge sulla protezione della natura (LPN) 1998, nonché informazioni specifiche sui siti Natura 2000:

www.noordzeenatura2000.nl

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=gebieden

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, «qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa».

L’obbligo di accordo preventivo è attuato dall’articolo 19, lettera d, della LPN 1998 sotto forma di strumento di autorizzazione. Ai sensi dell’articolo 19, lettera f, della stessa legge, spetta al richiedente presentare una «opportuna valutazione» a corredo della propria domanda di autorizzazione.

Il decreto ministeriale sulle autorizzazioni nell’ambito della legge sulla protezione della natura 1998 stabilisce la ripartizione delle competenze in materia di autorizzazione tra il ministero dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione, da un lato, e le province, dall’altro. Vi sono elencate varie categorie di attività e luoghi per i quali è competente il governo centrale, mentre tutto il resto è di competenza della provincia. Nella fattispecie, il ministero ha la competenza esclusiva per tutte le attività che si svolgono in quella parte del sito Natura 2000 Noordzeekustzone che non è stata ripartita a livello provinciale.

Il promotore di un progetto o di un’attività dovrà anzitutto informarsi presso l’autorità competente se sia effettivamente richiesta un’autorizzazione. Tale informazione può essere ottenuta in maniera formale (mediante una richiesta di valutazione dell’obbligo di autorizzazione) o in via informale (per telefono, posta elettronica o contatto diretto con un rappresentante dell’autorità competente). L’autorità competente è tenuta a rispondere a tale richiesta, eventualmente per iscritto. Se una stessa attività è esercitata nello stesso sito Natura 2000 da più persone (ad esempio pescatori), le quali per la tutela dei loro interessi sono rappresentate da un organismo intermediario, quest’ultimo funge per lo più da punto di contatto regolare nei rapporti con l’autorità competente. Nella maggior parte dei casi questo organismo assume anche il compito di inoltrare la domanda di autorizzazione, anche se in ultima analisi il titolare dell’autorizzazione è il singolo pescatore o la singola impresa di pesca.

Se l’autorità competente giudica che l’autorizzazione sia obbligatoria per una determinata attività, il richiedente dovrà presentare un’opportuna valutazione dell’attività che intende svolgere. Spesso i richiedenti commissionano la valutazione dell’impatto ambientale ad un ufficio di consulenza specializzato. Le spese di redazione di tale documento sono interamente a carico del richiedente. Per agevolare la stesura della valutazione d’impatto, il ministero ha pubblicato in Internet un «indicatore di impatto»: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator.aspx?subj=effectenmatrix

Inoltre il Comitato direttivo Natura 2000 dei Paesi Bassi ha messo a disposizione, tramite Internet, una serie di strumenti orientativi sui concetti più rilevanti in questo contesto:

http://www.natura2000.nl/pages/gereedschap.aspx

Nessuna di queste fonti d’informazione è disponibile in inglese; il loro uso richiede pertanto il ricorso alla traduzione.

Nella maggior parte dei casi una bozza di valutazione viene discussa e commentata nel corso di una o più riunioni con l’autorità competente, prima di procedere alla stesura e all’inoltro della domanda di autorizzazione ufficiale. La «opportuna valutazione» analizza tutti i possibili effetti dell’attività proposta sui pertinenti obiettivi di conservazione del sito o dei siti Natura 2000 interessati, nonché le eventuali circostanze o misure attenuanti e, in particolari casi (cioè se è accertata l’esistenza di effetti significativi), valuta le localizzazioni alternative, gli interessi nazionali e le compensazioni naturali (i cosiddetti «criteri ADC»).

Una volta presentata la domanda di autorizzazione formale con tutti i documenti a corredo, l’autorità competente verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite e ne invia copie alle varie parti interessate, invitandole a formulare eventuali osservazioni. Gli organismi per la protezione della natura e altri soggetti interessati dispongono di sei settimane per esprimere la loro opinione, mentre le province e i comuni interessati devono pronunciarsi entro otto settimane.

Nella maggior parte dei casi l’autorità competente decide entro tredici settimane dal ricevimento della domanda. Il termine di tredici settimane può essere eventualmente prorogato di altre tredici settimane.

Dopo che l’autorità competente ha preso una decisione formale in merito alla domanda di autorizzazione, i portatori di interesse possono sollevare opposizione entro un termine di sei settimane. In seguito alla decisione concernente l’ammissibilità dell’opposizione, la parte opponente dispone di altre sei settimane per presentare ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, divisione dei ricorsi amministrativi.

La decisione sulla domanda di autorizzazione contiene una serie di condizioni ed è corredata di un allegato in cui si espongono le motivazioni della decisione. Tra le condizioni si possono annoverare, ad esempio, l’obbligo di detenere a bordo una copia dell’autorizzazione durante lo svolgimento dell’attività in questione, l’obbligo di dotarsi di un sistema di registrazione delle catture o di un sistema di navigazione di un determinato tipo, la notifica di eventuali attività di pesca che derogano all’autorizzazione, l’obbligo o il divieto di pescare in determinate zone, il rispetto di una distanza di salvaguardia dalle aree in cui sono presenti uccelli o foche, l’obbligo di utilizzare determinati attrezzi da pesca o di rispettare contingenti di cattura in taluni periodi o in certe aree, nonché disposizioni concernenti la validità dell’autorizzazione in particolari periodi, giorni o parti del giorno.

I piani di gestione saranno pubblicati sul sito Internet del ministero dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione. Per sapere se una determinata attività è soggetta all’obbligo di autorizzazione o rientra nel regime del piano di gestione, si può interrogare sin d’ora l’autorità competente. Una volta adottati i piani di gestione, tutte le informazioni utili si troveranno nel piano stesso.

Regime di notifica per i pescatori stranieri

La procedura sopra descritta per il rilascio delle autorizzazioni a norma della LPN 1998 si applica a tutti i pescherecci aventi diritti di pesca (cfr. regolamento di base 2371/2002, allegato I). Gli organismi intermediari olandesi possono chiedere un’autorizzazione per conto di pescatori stranieri per un determinato tipo di pesca. In tal caso i pescatori in questione possono essere immediatamente iscritti nella lista dei titolari di un’autorizzazione allegata all’autorizzazione stessa (se al momento del rilascio dell’autorizzazione l’organismo intermediario ha già comunicato i loro dati all’autorità competente) oppure vengono iscritti in tale lista successivamente al rilascio dell’autorizzazione, previa notifica dei rispettivi dati all’autorità competente (eventualmente per posta elettronica all’indirizzo access_natura2000_NETH@mineleni.nl), e diventano titolari dell’autorizzazione al momento dell’iscrizione nella lista. I pescatori stranieri sono soggetti alle stesse condizioni previste dall’autorizzazione.

Comunicazione delle modifiche delle restrizioni all’accesso

In diversi articoli del presente decreto si fa riferimento ad eventi futuri, quali l’adozione dei piani di gestione, che possono modificare o adeguare le vigenti restrizioni all’accesso e di cui non si conosce ancora la data esatta. Tali modifiche delle restrizioni all’accesso saranno pubblicate a suo tempo nella Gazzetta ufficiale, sul sito Internet https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp e attraverso i canali d’informazione delle organizzazioni della pesca nazionali ed estere, in modo che ne siano informati i pescatori e gli altri soggetti interessati, nei Paesi Bassi e all’estero.

Note esplicative sui singoli articoli

Articolo 1

Questo articolo contiene una serie di definizioni dei principali termini usati nel decreto.

Articolo 2

Questo articolo limita l’accesso alla zona I, la cui superficie è di circa 145 km2, pari al 10 % della superficie complessiva del sito Natura 2000 Noordzeekustzone.

Le aree della zona I in cui è vietato l’accesso sono chiuse a tutte le attività di pesca, eccetto le attività di ricerca sulla pesca svolte nelle apposite zone. Nell’accordo VIBEG è stato espressamente convenuto che nella zona I non deve essere praticata la pesca con attrezzi fissi e palangari.

Scopo della chiusura della zona I è consentire lo sviluppo il più possibile indisturbato di quest’area ai fini del miglioramento qualitativo del tipo di habitat H1110 B a vantaggio delle colonie di uccelli particolarmente sensibili al disturbo, come la strolaga minore, la strolaga mezzana, la moretta, l’edredone e l’orchetto marino, siano esse o meno in diretto rapporto con una potenziale presenza di molluschi. Per gli stessi motivi di conservazione e sviluppo vengono limitate anche le altre attività, diverse dalla pesca, le quali saranno regolamentate dal futuro piano di gestione o mediante un’autorizzazione rilasciata a norma della LPN.

Per assicurare uno sviluppo il più possibile indisturbato della zona, sono vietate anche le attività a bassa altitudine sopra la zona stessa, che possono arrecare un notevole disturbo agli orchetti marini. Si dispone pertanto la chiusura della zona al traffico aereo civile al di sopra di 300 metri, conformemente al Gedragscode verantwoord vliegen (codice di condotta per una navigazione aerea responsabile). L’intenzione è di portare la soglia da 300 a 450 metri, in linea con le prescrizioni applicabili nello spazio aereo sovrastante il Waddenzee. Il limite dei 450 metri si applicherà anche nella Noordzeekustzone una volta che sarà stata modificata a questo riguardo la legge sull’aviazione. Lo spazio aereo è accessibile ai velivoli dell’aeronautica militare, unicamente a fini operativi, in virtù dell’articolo 11. Le esercitazioni aeree militari (comprese le esercitazioni di ricerca e salvataggio, SAR) devono avere luogo fuori della zona I.

Sono esenti dalle restrizioni all’accesso le attività di ricerca sulla pesca.

La raccolta di conchiglie nella zona I può aver luogo solo fino al 1o gennaio 2014 nell’area antistante Schiermonnikoog, dove la concessione (cfr. carta 18 PKB Derde Nota Waddenzee), che scade appunto in quella data, si sovrappone al territorio della zona I. Le aree interessate dalla concessione sono definite nelle Linee guida nazionali sulla raccolta di conchiglie (Landelijke Beleidsnota Schelpenwinning), che stabiliscono in quali zone e in che quantità possono essere annualmente raccolte le conchiglie, nonché le principali condizioni applicabili alle autorizzazioni. A causa del possibile disturbo alle anatre tuffatrici, la raccolta di conchiglie in quelle aree è ammessa solo dal 1o aprile al 1o novembre.

La posa e manutenzione di cavi e condutture è tuttora ammessa, previa autorizzazione a norma della LPN. Si tratta di lavori che possono perturbare temporaneamente e localmente i fondali, a condizione che rientrino nel campo di applicazione del regolamento di coordinamento (cioè progetti di interesse nazionale).

Anche l’accesso e il transito di navi è ammesso dal 1o aprile al 1o novembre, periodo durante il quale è minore il rischio di disturbare l’avifauna sensibile (come orchetti marini e strolaghe), in gran parte assente in quel periodo dell’anno.

In deroga al divieto di transito tra il 1o novembre e il 1o aprile, il transito attraverso la zona I verso le altre zone è consentito durante tutto l’anno solo all’altezza di Petten. Questa deroga si applica a tutte le navi, compresi i pescherecci, a condizione che non peschino e che gli attrezzi da pesca siano riposti o si trovino in condizioni tali da renderne impossibile l’uso immediato. La deroga è ammessa al largo di Petten perché altrimenti le navi dovrebbero effettuare una deviazione troppo lunga.

Il divieto di transito nelle acque territoriali è di per sé contrario alla Convenzione sul diritto del mare, che garantisce la libertà di transito in navigazione internazionale. Tuttavia, entro la distanza ufficiale di 12 miglia dalla costa, gli Stati sono autorizzati a limitare la navigazione in virtù della propria legislazione nazionale. La zona I interessata è interamente situata all’interno delle 12 miglia. Le restrizioni al transito di cui si tratta sono concordate con l’Organizzazione marittima internazionale (IMO).

Il ripascimento è indispensabile per la sicurezza costiera e costituisce pertanto un’attività di interesse nazionale. Inoltre, a differenza di altre attività come la pesca professionale, il ripascimento è un’attività intermittente, che si svolge in media una volta ogni quattro anni e può durare da alcune settimane a più mesi. Dalla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) relativa al piano di gestione del sito Natura 2000 Noordzeekustzone emerge che la maggior parte dell’avifauna sensibile al disturbo presente nella zona I non è più disturbata dal passaggio delle navi ad una distanza di 1 500 metri. Pertanto, l’ubicazione del corridoio variabile deve essere stabilita tenendo conto di questa distanza minima dalle concentrazioni di uccelli (orchetti marini), in modo da prevenire il disturbo. Inoltre il governo si adopera affinché i corridoi siano usati il meno possibile durante la stagione invernale, particolarmente sensibile.

Articolo 3

Questo articolo limita l’accesso alla zona II, la cui superficie è di circa 216 km2, pari al 15 % della superficie complessiva del sito Natura 2000 Noordzeekustzone.

Le aree della zona II in cui è vietato l’accesso sono chiuse alla pesca di fondo e ad ogni altra attività che interessi i fondali.

Scopo della chiusura della zona II è consentire lo sviluppo il più possibile indisturbato di quest’area ai fini del miglioramento qualitativo del tipo di habitat H1110 B. Le altre attività contemplate dall’articolo 3 si conformeranno il più possibile a questo obiettivo e saranno regolamentate dal futuro piano di gestione.

Nelle acque della zona II al largo di Petten (reticolato in verde nella carta allegata: zona II**) è ammessa fino al 1o gennaio 2016 la pesca con il dispositivo «pulskor» . L’area interessata occupa una superficie di circa 49 km2, pari al 3 % della superficie complessiva del sito Natura 2000 Noordzeekustzone. Questa deroga è ammessa per compensare l’assegnazione dell’area circostante alla zona III. Ne risulta quindi una maggiore estensione dell’area in cui è vietata la pesca a strascico con catene.

La pesca pelagica con reti da traino nella zona II è ammessa soltanto se praticata con attrezzi non idonei ad essere usati per la pesca di fondo. In caso di utilizzo, per la pesca pelagica nella zona II, di un attrezzo che può essere usato anche per la pesca di fondo (come ad esempio le catenelle distanziatrici), non sempre si può accertare se la pesca di fondo sia praticata o meno nella zona II, il che rende particolarmente difficile il controllo.

La normale pesca dei gamberetti può essere praticata nella zona II soltanto fino al 1o gennaio 2014, data di scadenza della vigente autorizzazione rilasciata, a norma della legge sulla protezione della natura, esclusivamente ai pescatori olandesi che ne hanno fatto richiesta. A partire dal 2015 sarà nuovamente consentito pescare gamberetti nella zona II, previa autorizzazione a norma della LPN, qualora la ricerca dimostri incontestabilmente, alla luce degli obiettivi di conservazione, che la pesca dei gamberetti con catenelle distanziatrici non ha effetti negativi dimostrabili sui fondali e sulla fauna bentonica. Spetta al settore dei gamberetti (nazionale o estero) intraprendere, realizzare e finanziare gli studi necessari a tale scopo. L’autorità competente valuta se le ricerche condotte soddisfino l’onere della prova nell’ambito della procedura di autorizzazione a norma della LPN per la pesca dei gamberetti nella zona interessata dopo il 1o gennaio 2014. Anticipando i risultati delle suddette ricerche, l’autorizzazione è per definizione un elemento essenziale, in quanto la pesca dei gamberetti in queste zone può avere, alla luce degli obiettivi di conservazione, effetti nocivi sulla qualità degli habitat naturali o arrecare notevole disturbo alle specie per le quali le zone in questione sono state designate. Le autorizzazioni rilasciate posteriormente al 1o gennaio 2014 possono prevedere eventuali misure attenuanti.

La concessione per la raccolta di conchiglie (cfr. carta 18 PKB Derde Nota Waddenzee) scade il 1o gennaio 2014. La raccolta di conchiglie nell’area della concessione può proseguire dopo il 1o gennaio 2014 se autorizzata a norma della LPN. Le aree interessate dalla concessione sono definite nelle Linee guida nazionali sulla raccolta di conchiglie (Landelijke Beleidsnota Schelpenwinning), che stabiliscono in quali zone e in che quantità possono essere annualmente raccolte le conchiglie, nonché le principali condizioni applicabili alle autorizzazioni.

La posa e manutenzione di cavi e condutture è tuttora ammessa, previa autorizzazione a norma della LPN. Si tratta di lavori che possono perturbare temporaneamente e localmente i fondali, a condizione che rientrino nel campo di applicazione del regolamento di coordinamento (cioè progetti di interesse nazionale).

È ammesso anche l’accesso e il transito di navi, compresi i pescherecci.

La pesca con attrezzi fissi, gli impianti di mitilicoltura e l’ormeggio di navi continuano ad essere ammessi in quanto il loro impatto sui fondali è occasionale e poco frequente.

Articolo 4

Questo articolo limita l’accesso alla zona III, la cui superficie è di circa 407 km2, pari al 28 % della superficie complessiva del sito Natura 2000 Noordzeekustzone.

Le aree della zona III in cui è vietato l’accesso sono destinate a favorire sviluppi innovativi, basati esclusivamente sull’uso delle migliori tecniche e pratiche di pesca disponibili. Spetta all’autorità competente, ovverosia al ministero dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione, determinare quali siano le migliori tecniche e pratiche di pesca disponibili in un dato momento. Questa valutazione avrà luogo, per ognuno dei singoli tipi di pesca da praticare nella zona III, nell’ambito della procedura di autorizzazione a norma della LPN. I pescatori che intendano far riconoscere un nuovo attrezzo come «migliore tecnica e/o migliore pratica di pesca disponibile» devono chiedere l’accordo scritto dell’autorità competente, indirizzando la richiesta al ministero dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione, casella postale 20401 EA, L’Aia, Paesi Bassi. La richiesta va accompagnata da uno studio comprovante che l’attrezzo in questione ha potenzialmente meno effetti nocivi, alla luce degli obiettivi di conservazione, rispetto agli attrezzi in uso precedentemente autorizzati.

Sono ammessi tutti i tipi di pesca che non perturbano i fondali.

La pesca a strascico con catene è ammessa, fino al 1o gennaio 2014, soltanto nelle acque della zona III nei pressi di Petten e Eierlandsegat, ma non nel resto della zona III.

La pesca pelagica con reti da traino nella zona III è ammessa soltanto se praticata con attrezzi non idonei ad essere usati per la pesca di fondo. In caso di utilizzo, per la pesca pelagica nella zona III, di un attrezzo che può essere usato anche per la pesca di fondo (come ad esempio le catenelle distanziatrici), non sempre si può accertare se la pesca di fondo sia praticata o meno nella zona III, il che rende particolarmente difficile il controllo. Tale controllo è eseguito da ispettori distaccati nella zona.

La concessione per la raccolta di conchiglie (cfr. carta 18 PKB Derde Nota Waddenzee) scade il 1o gennaio 2014. La raccolta di conchiglie nell’area della concessione può proseguire dopo il 1o gennaio 2014 se autorizzata a norma della LPN. Le aree interessate dalla concessione sono definite nelle Linee guida nazionali sulla raccolta di conchiglie (Landelijke Beleidsnota Schelpenwinning), che stabiliscono in quali zone e in che quantità possono essere annualmente raccolte le conchiglie, nonché le principali condizioni applicabili alle autorizzazioni.

La pesca dei gamberetti è ammessa fino al 1o gennaio 2014 e può proseguire anche al di là di questa data, previa autorizzazione a norma della LPN. I pescatori di gamberetti stranieri possono ottenere maggiori informazioni presso il Consorzio interprofessionale del comparto pesca (Produktschap Vis) e/o la Federazione neerlandese degli operatori della pesca (Nederlandse Vissersbond), chiedendo eventualmente di aggregarsi alla procedura di autorizzazione a norma della LPN avviata e coordinata da questi organismi. Si possono ottenere informazioni al riguardo anche presso l’autorità competente. Per ulteriori ragguagli si rimanda alle note esplicative di carattere generale contenute nel presente documento.

La posa e manutenzione di cavi e condutture è tuttora ammessa, previa autorizzazione a norma della LPN. Si tratta di lavori che possono perturbare temporaneamente e localmente i fondali, a condizione che rientrino nel campo di applicazione del regolamento di coordinamento (cioè progetti di interesse nazionale).

È ammesso anche l’accesso e il transito di navi, compresi i pescherecci.

È ammessa la pesca dei molluschi, eccetto la spisula nelle acque della zona III sopra Ameland, purché regolamentata da un’autorizzazione rilasciata a norma della LPN o dal piano di gestione. La pesca della spisula nell’area antistante Ameland è vietata a causa delle frequenti concentrazioni di orchetti marini.

La pesca con attrezzi fissi, gli impianti di mitilicoltura e l’ormeggio di navi continuano ad essere ammessi in quanto il loro impatto sui fondali è occasionale e poco frequente.

Articolo 5

Il sito Natura 2000 Noordzeekustzone si estende su una superficie complessiva di circa 1 440 km2. Questo articolo regolamenta le attività di pesca nella parte del sito Natura 2000 Noordzeekustzone situata fuori delle zone I, II e III; la superficie di questa parte residua del sito è di 672 km2, pari al 47 % dell’intera superficie del sito stesso.

In questa parte del sito sono ammessi tutti i tipi di pesca, a condizione che siano autorizzati a norma della LPN (se soggetti ad autorizzazione) o che siano menzionati nel piano di gestione. Il requisito dell’autorizzazione o della menzione nel piano di gestione è inteso a prevenire un eccessivo aumento delle attività di pesca nel sito Natura 2000 Noordzeekustzone e garantire così il rispetto degli obiettivi di conservazione fissati per il sito stesso.

La pesca a strascico con catene è ammessa, fuori delle zone I, II e III, al più tardi fino al 1o gennaio 2016.

Articolo 6

La designazione di zone di ricerca e la delimitazione di zone di pesca nel sito Natura 2000 Vlakte van de Raan avranno luogo nel corso del 2012, tranne una piccola parte che è designata con il presente decreto. In seguito alla delimitazione delle zone di pesca, l’accesso al sito Natura 2000 Vlakte van de Raan sarà limitato a partire dal 1o gennaio 2013.

La pesca a strascico con catene è ammessa nel sito Vlakte van de Raan, eccetto nelle zone di ricerca, al più tardi fino al 1o gennaio 2016, previa autorizzazione a norma della LPN.

La pesca dei molluschi, la pesca con attrezzi fissi e gli impianti di mitilicoltura sono ammessi, eccetto nelle zone di ricerca, purché tali attività siano regolamentate da un’autorizzazione rilasciata a norma della LPN o dal piano di gestione.

Le altre attività di pesca professionali sono ammesse solo se regolamentate mediante un’autorizzazione a norma della LPN. Il requisito dell’autorizzazione è inteso a prevenire un eccessivo aumento delle attività di pesca nel sito Natura 2000 Vlakte van de Raan e garantire così il rispetto degli obiettivi di conservazione fissati per il sito stesso. Per il resto, l’accesso al sito Vlakte van de Raan è consentito senza restrizioni.

Articolo 7

Questo articolo dispone che, se l’attività di ricerca condotta nelle zone di ricerca si conclude prima del 1o gennaio 2016, il regime valido fuori delle zone di ricerca si applica anche in queste ultime a decorrere dalla data di conclusione dell’attività di ricerca.

L’applicazione di detta disposizione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale, sul sito Internet del ministero dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione e attraverso i canali d’informazione delle organizzazioni della pesca nazionali ed estere, in modo che ne siano informati i pescatori e gli altri soggetti interessati, nei Paesi Bassi e all’estero.

Articolo 8

Secondo la normativa europea, i pescherecci professionali devono essere dotati di un sistema funzionante di localizzazione di tipo VMS o, a seconda delle caratteristiche dell’imbarcazione, di tipo AIS. Questo requisito si applica solo ai pescherecci soggetti all’obbligo legale di disporre di un sistema di localizzazione, da cui l’aggiunta dell’inciso «per quanto applicabile». Ciò facilita il controllo dell’applicazione del presente decreto a bordo dei pescherecci.

Il controllo riguarda l’insieme del diritto vigente in materia di protezione della natura e la normativa sulla pesca nell’ambito della politica comune della pesca.

Articolo 9

L’articolo 20, quarto comma, della LPN 1998 prevede una deroga alle restrizioni all’accesso di cui al presente decreto a favore dello Stato in quanto proprietario dei siti. Lo scopo di tale deroga è quello di consentire l’espletamento di funzioni di pubblica utilità, nella misura necessaria all’esecuzione di attività amministrative, di manutenzione, marcatura, monitoraggio, salvataggio, ispezione, sorveglianza, rilevamento e difesa.

Articolo 10

Per motivi di certezza del diritto e in considerazione delle ricerche da svolgere, il governo ha deciso di prorogare la durata di applicazione del presente decreto. Esso si applicherà fino al 1o gennaio 2016, data alla quale sarà completamente vietata la pesca a strascico con catene (che peraltro potrebbe cessare anche prima in virtù dell’articolo 8).

Articolo 11

In questo articolo viene istituito un regime di notifica per i pescherecci stranieri, inteso a rendere applicabile a tali pescherecci la procedura di autorizzazione ai sensi della LPN. In seguito alla notifica, i dati dei pescherecci vengono registrati nella lista delle navi allegata all’autorizzazione e i pescherecci in questione possono così pescare alle condizioni previste dall’autorizzazione. L’autorizzazione è obbligatoria in tutti i siti Natura 2000 del litorale dei Paesi Bassi, segnatamente Noordzeekustzone, Voordelta e Vlakte van de Raan.


ALLEGATO II

Allegato al decreto del …, n. …

Carta d’insieme delle zone

Image 1

Delimitazione delle zone del sito Noordzeekustzone (VIBEG)

Versione del 21 de agosto de 2011 (adattamento del polder di Pettenmer)

Legenda

Sito Natura 2000 (superficie 1 440 km2) delimitato in rosso

Zone:

 

reticolato nero zona I

 

rigato blu zona II

 

rigato verde zona II (*1)

 

reticolato verde zona II (*2)

 

rigato arancione zona III

1. Petten

2. Razende Bol

3. Eierlandsegat

4. Stortemelk

5. Terschelling – Ameland

6. Schiermonnikoog – Rottum

VIBEG – Zonering Noordzeekustzone

versie 21 aug. 2011 (met aanpassing Pettenmerpolder)

Legenda

Natura-2000 gebied

(oppervlak 1440 km2)

Rood omlijnd

Zones:

Zwart dubbel gearceerd

Zone I

Blauw gearceerd

Zone II

Groen gearceerd

Zone II *

Groen dubbel gearceerd

Zone II **

Oranje gearceerd

Zone III

* Open voor garnalenvisserij zolang er in de Zuiddostlauwers (W'zee) nog op garnalen mag worden gevist

** Pulsvisserij toegestaan, in ruil waarvoor het omringende gebied tot zone III is verklaard

Carte dettagliate delle zone

Image 2

zone I

zone II

zone III

zone IV

Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8

Le zone riportate nelle carte sono delimitate dalle seguenti coordinate:

a.

I settori della zona I sono situati all’interno dei seguenti vertici:

Denominazione secondo la carta corrispondente:

1.   Petten

Ubicazione

Lat. N

Long. E

1

4° 36.07

52° 39.04

2

4° 31.37

52° 39.10

3

4° 32.12

52° 40.11

4

4° 32.87

52° 41.28

5

4° 33.17

52° 42.02

6

4° 33.41

52° 43.14

7

4° 36.87

52° 42.91

2.   Terschelling

Ubicazione

Lat. N

Long. E

1

5° 11.38

53° 26.44

2

5° 12.01

53° 26.61

3

5° 13.26

53° 27.00

4

5° 14.48

53° 27.48

5

5° 14.98

53° 27.68

6

5° 15.04

53° 27.70

7

5° 15.04

53° 27.70

8

5° 15.66

53° 27.94

9

5° 16.70

53° 28.34

10

5° 17.58

53° 28.81

11

5° 18.21

53° 29.09

12

5° 19.38

53° 29.46

13

5° 20.35

53° 29.71

14

5° 21.97

53° 30.05

15

5° 22.12

53° 30.08

16

5° 22.97

53° 28.84

17

5° 14.67

53° 26.63

3.   Ameland

Ubicazione

Lat. N

Long. E

1

5° 49.33

53° 31.82

2

5° 49.21

53° 30.62

3

5° 39.90

53° 30.85

4

5° 36.13

53° 31.04

5

5° 32.77

53° 30.91

6

5° 32.65

53° 31.77

7

5° 34.62

53° 31.92

8

5° 36.07

53° 31.94

9

5° 40.94

53° 32.00

10

5° 43.81

53° 31.93

11

5° 46.80

53° 31.84

12

5° 46.80

53° 31.84

13

5° 48.06

53° 31.81

4.   Schiermonnikoog

Ubicazione

Lat. N

Long. E

1

6° 14.91

53° 34.37

2

6° 13.33

53° 33.77

3

6° 02.86

53° 32.69

4

6° 01.85

53° 33.06

5

6° 03.10

53° 33.21

6

6° 04.78

53° 33.65

7

6° 05.44

53° 33.89

8

6° 06.47

53° 34.24

9

6° 06.81

53° 34.39

10

6° 13.28

53° 34.37

5.   Rottum

Ubicazione

Lat. N

Long. E

1

6° 25.18

53° 32.59

2

6° 21.94

53° 32.87

3

6° 18.74

53° 32.73

4

6° 18.77

53° 33.13

5

6° 25.67

53° 34.20

6

6° 25.80

53° 34.18

7

6° 26.02

53° 34.15

8

6° 26.40

53° 34.10

9

6° 26.78

53° 34.04

10

6° 27.32

53° 33.94

11

6° 27.59

53° 33.91

12

6° 27.89

53° 33.93

13

6° 28.27

53° 33.92

14

6° 28.54

53° 33.89

15

6° 28.92

53° 33.86

16

6° 29.26

53° 33.88

17

6° 29.91

53° 33.86

18

6° 30.60

53° 33.89

19

6° 31.40

53° 33.95

20

6° 31.55

53° 33.96

21

6° 32.23

53° 34.02

22

6° 32.80

53° 34.05

23

6° 33.18

53° 34.06

24

6° 33.77

53° 34.04

25

6° 34.06

53° 34.02

26

6° 34.40

53° 33.97

27

6° 34.82

53° 33.92

28

6° 35.21

53° 33.84

29

6° 35.60

53° 33.77

30

6° 35.63

53° 33.76

31

6° 35.74

53° 33.75

32

6° 36.06

53° 33.69

33

6° 36.23

53° 33.66

34

6° 36.25

53° 33.66

35

6° 35.79

53° 33.43

36

6° 35.70

53° 33.38

37

6° 34.78

53° 32.93

38

6° 34.70

53° 32.89

39

6° 33.32

53° 32.82

40

6° 33.17

53° 32.81

41

6° 31.76

53° 32.73

42

6° 31.27

53° 32.70

43

6° 31.15

53° 32.69

44

6° 30.24

53° 32.64

45

6° 29.79

53° 32.71

46

6° 29.39

53° 32.78

47

6° 29.22

53° 32.81

48

6° 29.14

53° 32.82

49

6° 28.81

53° 32.87

50

6° 28.42

53° 32.93

51

6° 27.31

53° 33.11

52

6° 27.20

53° 33.13

53

6° 27.09

53° 33.14

54

6° 26.64

53° 33.21

b.

I settori della zona II sono situati all’interno dei seguenti vertici:

Denominazione secondo la carta corrispondente:

1.   Petten

Ubicazione

Lat. N

Long. E

1

4° 36.87

52° 42.91

2

4° 33.41

52° 43.14

3

4° 33.41

52° 43.16

4

4° 33.52

52° 44.27

5

4° 33.35

52° 45.14

6

4° 33.31

52° 45.29

7

4° 34.96

52° 49.73

8

4° 38.96

52° 49.24

9

4° 37.62

52° 46.48

2.   Razende Bol

Ubicazione

Lat. N

Long. E

1

4° 42.07

52° 59.38

2

4° 43.12

52° 58.57

3

4° 41.36

52° 57.60

4

4° 37.97

52° 53.87

5

4° 37.04

52° 53.91

6

4° 36.59

52° 55.39

7

4° 36.99

52° 58.20

8

4° 38.22

52° 59.07

9

4° 40.43

52° 59.68

10

4° 40.72

53° 00.79

11

4° 41.20

53° 00.82

12

4° 39.32

52° 57.76

13

4° 39.75

52° 57.62

14

4° 40.17

52° 57.62

15

4° 40.68

52° 57.67

16

4° 41.21

52° 57.94

17

4° 41.90

52° 58.33

18

4° 42.39

52° 58.57

19

4° 42.43

52° 58.84

20

4° 42.39

52° 58.90

21

4° 42.23

52° 58.97

22

4° 41.98

52° 58.97

23

4° 40.70

52° 59.08

24

4° 40.03

52° 59.09

25

4° 39.65

52° 59.03

26

4° 39.44

52° 58.97

27

4° 39.18

52° 58.86

28

4° 39.05

52° 58.79

29

4° 38.96

52° 58.68

30

4° 38.92

52° 58.36

31

4° 38.95

52° 58.02

3.   Eierlandsegat

Ubicazione

Lat. N

Long. E

1

4° 52.11

53° 13.69

2

4° 51.48

53° 13.60

3

4° 50.94

53° 13.23

4

4° 50.94

53° 12.84

5

4° 49.99

53° 12.48

6

4° 49.97

53° 12.46

7

4° 49.94

53° 12.45

8

4° 49.99

53° 12.39

9

4° 50.93

53° 11.33

10

4° 51.13

53° 11.15

11

4° 51.26

53° 11.03

12

4° 51.22

53° 11.00

13

4° 51.19

53° 10.98

14

4° 51.17

53° 10.95

15

4° 51.17

53° 10.95

16

4° 51.17

53° 10.95

17

4° 51.17

53° 10.94

18

4° 51.17

53° 10.94

19

4° 51.17

53° 10.94

20

4° 51.16

53° 10.93

21

4° 51.16

53° 10.93

22

4° 51.14

53° 10.92

23

4° 51.10

53° 10.90

24

4° 51.10

53° 10.90

25

4° 51.08

53° 10.91

26

4° 51.06

53° 10.90

27

4° 50.93

53° 10.83

28

4° 50.88

53° 10.81

29

4° 50.82

53° 10.79

30

4° 50.78

53° 10.77

31

4° 50.72

53° 10.75

32

4° 50.66

53° 10.73

33

4° 50.62

53° 10.71

34

4° 50.58

53° 10.70

35

4° 50.52

53° 10.67

36

4° 50.48

53° 10.65

37

4° 50.44

53° 10.63

38

4° 50.38

53° 10.60

39

4° 50.34

53° 10.57

40

4° 50.29

53° 10.54

41

4° 50.21

53° 10.50

42

4° 50.17

53° 10.48

43

4° 50.08

53° 10.43

44

4° 49.98

53° 10.37

45

4° 49.96

53° 10.35

46

4° 49.85

53° 10.28

47

4° 49.85

53° 10.28

48

4° 49.73

53° 10.20

49

4° 49.70

53° 10.18

50

4° 49.64

53° 10.14

51

4° 49.62

53° 10.12

52

4° 49.57

53° 10.07

53

4° 49.52

53° 10.03

54

4° 49.46

53° 09.97

55

4° 49.43

53° 09.94

56

4° 49.38

53° 09.89

57

4° 49.34

53° 09.86

58

4° 49.32

53° 09.85

59

4° 47.90

53° 11.80

60

4° 47.90

53° 12.52

61

4° 48.34

53° 12.97

62

4° 48.59

53° 13.14

63

4° 51.83

53° 13.90

4.   Stortemelk

Ubicazione

Lat. N

Long. E

1

5° 08.41

53° 21.04

2

5° 07.46

53° 20.53

3

5° 07.42

53° 20.52

4

5° 07.38

53° 20.49

5

5° 07.19

53° 20.39

6

5° 07.19

53° 20.39

7

5° 06.55

53° 20.05

8

5° 04.54

53° 20.04

9

5° 02.38

53° 18.81

10

5° 00.63

53° 18.89

11

4° 59.07

53° 19.34

12

4° 59.13

53° 21.07

13

5° 01.99

53° 22.17

14

5° 08.18

53° 23.19

15

5° 08.83

53° 23.07

16

5° 09.42

53° 22.63

17

5° 08.36

53° 21.99

5.   Terschelling

Ubicazione

Lat. N

Long. E

1

5° 22.97

53° 28.84

2

5° 22.12

53° 30.08

3

5° 24.96

53° 30.67

4

5° 25.85

53° 30.84

5

5° 28.26

53° 31.24

6

5° 29.07

53° 31.37

7

5° 30.11

53° 31.50

8

5° 31.79

53° 31.70

9

5° 32.65

53° 31.77

10

5° 32.77

53° 30.91

11

5° 29.87

53° 30.48

6.   Rottum

Ubicazione

Lat. N

Long. E

1

6° 25.18

53° 32.59

2

6° 25.04

53° 32.52

3

6° 23.88

53° 32.03

4

6° 23.85

53° 32.01

5

6° 23.81

53° 31.99

6

6° 23.54

53° 31.87

7

6° 22.06

53° 31.24

8

6° 21.72

53° 31.09

9

6° 21.64

53° 31.05

10

6° 21.57

53° 31.03

11

6° 21.51

53° 31.00

12

6° 21.40

53° 30.95

13

6° 21.24

53° 30.88

14

6° 21.15

53° 30.84

15

6° 20.96

53° 30.76

16

6° 20.38

53° 30.51

17

6° 18.57

53° 30.38

18

6° 18.74

53° 32.73

19

6° 21.94

53° 32.87

c.

I settori della zona III sono situati all’interno dei seguenti vertici:

Denominazione secondo la carta corrispondente:

1.   Petten

Ubicazione

Lat. N

Long. E

1

4° 42.38

52° 52.59

2

4° 42.38

52° 52.57

3

4° 41.36

52° 50.31

4

4° 40.54

52° 48.39

5

4° 39.24

52° 46.17

6

4° 38.56

52° 44.48

7

4° 38.12

52° 42.05

8

4° 37.85

52° 40.72

9

4° 34.08

52° 54.35

2.   Eierlandsegat

Ubicazione

Lat. N

Long. E

1

4° 55.87

53° 15.31

2

4° 54.62

53° 14.77

3

4° 53.30

53° 14.19

4

4° 52.54

53° 13.97

5

4° 52.11

53° 13.69

6

4° 51.83

53° 13.90

7

4° 48.59

53° 13.14

8

4° 48.34

53° 12.97

9

4° 47.90

53° 12.52

10

4° 47.90

53° 11.80

11

4° 49.32

53° 09.85

12

4° 49.27

53° 09.82

13

4° 49.24

53° 09.79

14

4° 49.20

53° 09.76

15

4° 49.13

53° 09.70

16

4° 49.10

53° 09.67

17

4° 49.04

53° 09.61

18

4° 49.01

53° 09.58

19

4° 48.91

53° 09.49

20

4° 48.91

53° 09.49

21

4° 48.81

53° 09.40

22

4° 48.71

53° 09.31

23

4° 48.62

53° 09.22

24

4° 48.52

53° 09.13

25

4° 48.48

53° 09.09

26

4° 48.47

53° 09.08

27

4° 48.43

53° 09.04

28

4° 48.33

53° 08.94

29

4° 48.24

53° 08.85

30

4° 48.21

53° 08.82

31

4° 48.18

53° 08.79

32

4° 48.16

53° 08.76

33

4° 48.16

53° 08.75

34

4° 48.15

53° 08.73

35

4° 48.14

53° 08.70

36

4° 48.14

53° 08.70

37

4° 48.13

53° 08.69

38

4° 48.13

53° 08.69

39

4° 48.13

53° 08.68

40

4° 48.12

53° 08.66

41

4° 48.12

53° 08.64

42

4° 48.13

53° 08.63

43

4° 47.88

53° 08.34

44

4° 47.85

53° 08.34

45

4° 47.83

53° 08.33

46

4° 47.79

53° 08.32

47

4° 47.74

53° 08.29

48

4° 47.72

53° 08.28

49

4° 47.61

53° 08.19

50

4° 47.50

53° 08.11

51

4° 47.46

53° 08.08

52

4° 47.38

53° 08.03

53

4° 47.27

53° 07.94

54

4° 47.20

53° 07.89

55

4° 47.16

53° 07.85

56

4° 47.11

53° 07.81

57

4° 47.05

53° 07.77

58

4° 46.95

53° 07.68

59

4° 40.88

53° 10.07

60

4° 41.42

53° 10.61

61

4° 42.15

53° 11.30

62

4° 42.90

53° 11.99

63

4° 43.40

53° 12.44

64

4° 43.66

53° 12.67

65

4° 44.45

53° 13.35

66

4° 45.26

53° 14.01

67

4° 46.09

53° 14.66

68

4° 46.94

53° 15.31

69

4° 47.80

53° 15.95

70

4° 48.69

53° 16.58

71

4° 49.32

53° 16.97

72

4° 50.18

53° 17.50

73

4° 51.04

53° 18.05

3.   Ameland

Ubicazione

Lat. N

Long. E

1

5° 32.77

53° 30.91

2

5° 36.13

53° 31.04

3

5° 39.90

53° 30.85

4

5° 49.21

53° 30.62

5

5° 49.33

53° 31.82

6

5° 51.60

53° 31.86

7

5° 54.65

53° 32.20

8

5° 54.68

53° 29.29

9

5° 38.34

53° 28.85

4.   Schiermonnikoog

Ubicazione

Lat. N

Long. E

1

6° 25.67

53° 34.20

2

6° 18.77

53° 33.13

3

6° 18.57

53° 30.38

4

6° 09.66

53° 30.20

5

6° 02.86

53° 32.69

6

6° 13.33

53° 33.77

7

6° 14.91

53° 34.37

8

6° 17.50

53° 34.35

9

6° 17.60

53° 34.35

10

6° 17.60

53° 34.36

11

6° 17.60

53° 34.36

12

6° 21.37

53° 34.35

13

6° 24.11

53° 34.35

14

6° 24.49

53° 34.34

15

6° 24.91

53° 34.31

16

6° 25.52

53° 34.23

d.

I rispettivi settori saranno indicati nelle edizioni 2013 e seguenti delle carte marittime idrografiche.

Carte delle zone di ricerca sull’impatto della pesca dei gamberetti

Costa olandese

3 stazioni BACI di 15 ettari

Image 9

Terschelling-Ameland-Schiermonnikoog

3 × 2 = 6 stazioni BACI di 15 ettari, con due settori chiusi alla pesca intorno a due torri di trivellazione nei pressi di Ameland

Image 10
Image 11
Image 12
Image 13

Waddenzee

Stazione Molenrak adibita allo studio dell’efficienza della pesca (75 ettari)

Image 14

Intorno alla diga di sbarramento: 3 stazioni BACI di 15 ettari

Image 15

Vlakte van de Raan

3 stazioni BACI di 25 ettari, di cui la metà aperta alla pesca sperimentale

Image 16

Carte d’insieme delle zone di ricerca sui gamberetti

Noordzeekustzone e Waddenzee

Ubicazione delle 12 stazioni BACI (nn. 1-12) e della stazione di ricerca sull’intensità della pesca (A). La zona 1 della Noordzeekustzone è rigata in rosso. I cerchi nei pressi di Ameland indicano i settori chiusi alla pesca intorno a due torri di trivellazione.

Image 17

Vlakte van de Raan

3 stazioni BACI (nn. 13-15). Le sei linee blu nella parte settentrionale del Voordelta indicano, nell’insieme, l’attuale ubicazione delle stazioni di ricerca sugli effetti della pesca.

Image 18

Le zone di ricerca sull’impatto della pesca dei gamberetti sono delimitate dalle seguenti coordinate:

1.   Schiermonnikoog

n.

Lat. N

Long. E

1

53° 34.03

06° 07.49

 

53° 34.08

06° 07.99

 

53° 33.91

06° 07.99

 

53° 33.87

06° 07.54

2

53° 33.23

06° 04.69

 

53° 33.28

06° 05.14

 

53° 33.12

06° 05.19

 

53° 33.07

06° 04.74


2.   Ameland

n.

Lat. N

Long. E

3

53° 31.21

05° 42.05

 

53° 31.21

05° 42.51

 

53° 31.04

05° 42.51

 

53° 31.04

05° 42.05

4

53° 31.67

05° 37.24

 

53° 31.67

05° 37.70

 

53° 31.50

05° 37.70

 

53° 31.50

05° 37.24


3.   Terschelling

n.

Lat. N

Long. E

5

53° 28.77

05° 21.48

 

53° 28.87

05° 21.90

 

53° 28.72

05° 21.99

 

53° 28.62

05° 21.57

6

53° 28.70

05° 18.06

 

53° 28.80

05° 18.48

 

53° 28.65

05° 18.57

 

53° 28.55

05° 18.15


4.   Petten

n.

Lat. N

Long. E

7

52° 42.16

04° 35.87

 

52° 42.14

04° 36.14

 

52° 41.87

04° 36.08

 

52° 41.89

04° 35.81

8

52° 41.73

04° 33.65

 

52° 41.71

04° 33.91

 

52° 41.44

04° 33.86

 

52° 41.46

04° 33.59

9

52° 40.11

04° 34.05

 

52° 40.09

04° 34.31

 

52° 39.82

04° 34.26

 

52° 39.84

04° 33.99


5.   Waddenzee: diga di sbarramento

n.

Lat. N

Long. E

10

53° 01.19

05° 05.84

 

53° 01.06

05° 06.23

 

53° 00.92

05° 06.10

 

53° 01.05

05° 05.71

11

53° 00.77

05° 09.08

 

53° 00.81

05° 09.52

 

53° 00.62

05° 09.57

 

53° 00.61

05° 09.12

12

53° 01.19

05° 10.85

 

53° 01.36

05° 11.21

 

53° 01.23

05° 11.38

 

53° 01.06

05° 11.03


6.   Waddenzee: Molenrak

n.

Lat. N

Long. E

A

53° 10.30

05° 19.06

 

53° 10.30

05° 20.41

 

53° 10.03

05° 20.41

 

53° 10.03

05° 19.06


7.   Vlakte van de Raan

n.

Lat. N

Long. E

13

51° 31.06

03° 21.61

 

51° 30.90

03° 21.97

 

51° 30.68

03° 21.71

 

51° 30.84

03° 21.35

14

51° 33.00

03° 16.86

 

51° 32.81

03° 17.16

 

51° 32.62

03° 16.84

 

51° 32.82

03° 16.54

15

51° 30.82

03° 16.48

 

51° 30.68

03° 16.86

 

51° 30.45

03° 16.64

 

51° 30.58

03° 16.26


(*1)  aperta alla pesca dei gamberetti finché questa è autorizzata a Zuidoostlauwers (Waddenzee).

(*2)  autorizzata la pesca con impulsi elettrici; in compenso, la zona circostante è dichiarata zona III


ALLEGATO III

Regolamento del ministro dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione del …, n. …, recante modifica del regolamento di esecuzione sulla pesca in ordine alla chiusura di talune zone del sito Vlakte van de Raan alla pesca dei gamberetti e alla pesca di fondo

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA, DELL’AGRICOLTURA E DELL’INNOVAZIONE,

visti gli articoli 3, 4 e 6d del regolamento sulla pesca marittima e costiera del 1977,

Decreta:

Articolo I

Il regolamento di esecuzione sulla pesca è modificato come segue:

A

All’articolo 13, lettera b, i termini «nelle zone di cui agli allegati 3a e 5» sono sostituiti dai seguenti: «nelle zone di cui agli allegati 3a, 3b e 5».

L’articolo 13 si legge pertanto come segue:

Articolo 13

È vietata la pesca:

a.

con reti da traino, provviste o meno di catene, nella Schelda orientale ad est della diga della Schelda orientale;

b.

con reti da traino provviste di catene nelle zone di cui agli allegati 3a, 3b e 5.

B

All’articolo 35, primo comma, lettera b, i termini «nelle zone di cui agli allegati 3, 3a e 5» sono sostituiti dai seguenti: «nelle zone di cui agli allegati 3, 3a, 3b e 5».

C

All’articolo 35, primo comma, lettera c, i termini «nelle zone di cui agli allegati 3a e 6» sono sostituiti dai seguenti: «nelle zone di cui agli allegati 3a, 3b e 6».

L’articolo 35 si legge pertanto come segue:

Articolo 35

1.   Non è rilasciata un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 33 per:

a.

la pesca nella zona di cui all’allegato 3;

b.

la pesca con attrezzi idonei alla cattura di molluschi nelle zone di cui agli allegati 3, 3a, 3b e 5, nonché

c.

la pesca con attrezzi idonei alla cattura di gamberetti nelle zone di cui agli allegati 3a, 3b e 6.

2.   In deroga al primo comma, frase introduttiva e lettera b, può essere rilasciata un’autorizzazione per la pesca di molluschi bivalvi senza mezzi meccanici nelle zone di cui all’allegato 5a.

D

L’allegato al presente regolamento è inserito come allegato 3B dopo l’allegato 3 A.

Articolo II

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei Paesi Bassi.

Il presente regolamento, completo dell’allegato e delle note esplicative, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dei Paesi Bassi.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA, DELL’AGRICOLTURA E DELL’INNOVAZIONE,

Henk Bleker

Allegato di cui all’articolo I, sezione D

Allegato 3b. Delimitazione delle zone del sito Vlakte van de Raan di cui all’articolo 35, primo comma.

I.   Vlakte van de Raan, n. 13

Zona delimitata dalla linea che congiunge le seguenti coordinate:

Lat. N

 

Long. E

 

51

31 062

3

21 612

51

30 902

3

21 966

51

30 682

3

21 706

51

30 842

3

21 352

II.   Vlakte van de Raan, n. 14

Zona delimitata dalla linea che congiunge le seguenti coordinate:

Lat. N

 

Long. E

 

51

33 004

3

16 858

51

32 806

3

17 157

51

32 618

3

16 839

51

32 818

3

16 537

III.   Vlakte van de Raan, n. 15

Zona delimitata dalla linea che congiunge le seguenti coordinate:

Lat. N

 

Long. E

 

51

30 815

3

16 479

51

30 682

3

16 861

51

30 445

3

16 644

51

30 578

3

16 263

Note esplicative

1.   Contenuto del presente regolamento

Il presente regolamento modifica il regolamento di esecuzione sulla pesca (di seguito «il regolamento»). La modifica è intesa a vietare la pesca di fondo in tre zone del sito Vlakte van de Raan a fini di studio dell’impatto della pesca dei gamberetti.

2.   Contesto

Nel 2012 sarà intrapreso uno studio sull’impatto della pesca dei gamberetti sui fondali del Voordelta, della Noordzeekustzone e del Waddenzee. Scopo dello studio è raccogliere dati per l’opportuna valutazione in vista del rilascio di autorizzazioni per la pesca dei gamberetti a partire dal 2014.

Ai fini del programma di ricerca è necessario chiudere alcune zone a qualsiasi tipo di pesca di fondo. Nel sito Vlakte van de Raan sono interessate tre zone di 500 × 500 metri ciascuna (25 ettari) alla foce della Schelda occidentale. Il divieto di pesca in queste zone consentirà di studiare, in particolare, l’evoluzione delle specie bentoniche longeve e vulnerabili, l’impatto della pesca dei gamberetti sull’ecosistema del fondale, nonché l’entità e la composizione delle catture accessorie.

3.   Notifica

Nelle tre zone in questione non deve aver luogo alcuna attività di pesca di fondo. Il divieto si applica sia ai pescatori olandesi, sia a quelli stranieri, poiché due delle zone (n. 14 e n. 15) sono situate nella fascia compresa fra 3 e 6 miglia marine. Secondo la normativa dell’Unione europea, i pescatori belgi e tedeschi sono autorizzati a pescare gamberetti in queste zone. Per assicurare che nelle zone di ricerca interessate non si svolga alcuna attività di pesca, il presente regolamento modificativo è stato notificato alla Commissione europea il …

4.   Sintesi del regolamento

Il presente regolamento vieta la pesca dei gamberetti e la pesca di fondo nelle tre zone dell’estuario della Schelda occidentale a fini di ricerca sull’impatto della pesca dei gamberetti.

5.   Onere regolamentare

Il presente regolamento non implica alcuna modifica degli oneri amministrativi e delle spese di conformità.

Le tre zone in cui è vietata la pesca a fini di ricerca sui gamberetti occupano una superficie complessiva di 75 ettari, pari allo 0,4 % circa della superficie del sito Natura 2000 Vlakte van de Raan. I risultati dello studio sono necessari allo stesso settore dei gamberetti per presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi della legge sulla protezione della natura (LPN) a partire dal 1o gennaio 2014. Gli oneri amministrativi e le spese di conformità rimangono invariati. Al fine di ridurre al minimo gli effetti sulle vendite delle imprese, le tre zone sono state delimitate in consultazione con il settore dei gamberetti e d’intesa con le organizzazioni per la protezione della natura e dell’ambiente. Si presume pertanto che la soluzione scelta per l’attuazione della presente misura sia quella meno onerosa per gli interessati. Il presente regolamento interessa al massimo 215 pescatori di gamberetti.

6.   Calendario di attuazione

Conformemente al decreto governativo che ha introdotto scadenze fisse per la modifica della legislazione, i regolamenti ministeriali possono entrare in vigore in quattro momenti dell’anno e devono essere pubblicati almeno due mesi prima della data di entrata in vigore. È stato tuttavia deciso di derogare a tali scadenze, dato il particolare interesse del settore dei gamberetti per un’entrata in vigore immediata del presente regolamento.

Il divieto di pesca nelle zone destinate alla ricerca sull’impatto della pesca dei gamberetti deve essere applicato il prima possibile. È infatti previsto che lo studio inizi nell’estate 2012, in quanto i risultati del primo anno di ricerca sono ritenuti necessari ai fini della presentazione delle domande di autorizzazione a partire dal 2014.

7.   Note esplicative sui singoli articoli

Articolo I

Sezioni A, B, C e D

Le modifiche che figurano nelle rispettive sezioni sono intese a vietare, nelle zone interessate, la pesca dei gamberetti (sezioni B e C) e la pesca di fondo (sezione A). Le zone interessate dal divieto sono indicate nell’allegato introdotto dalla sezione D.

Il ministro dell’Economia, dell’Agricoltura e dell’Innovazione,

H. Bleker