ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.287.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 287

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
18 ottobre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/643/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di cooperazione doganale tra l’Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica

1

 

 

2012/644/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea

2

 

 

2012/645/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 ottobre 2012, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica

3

 

 

2012/646/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 ottobre 2012, relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 957/2012 della Commissione, del 17 ottobre 2012, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto concerne la soppressione delle Antille olandesi dall’elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo e prodotti a base di latte ( 1 )

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 958/2012 della Commissione, del 17 ottobre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 959/2012 della Commissione, del 17 ottobre 2012, concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1o dicembre 2012 al 28 febbraio 2013

9

 

 

DECISIONI

 

 

2012/647/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 ottobre 2012, relativa alla nomina di un membro titolare tedesco del Comitato delle regioni

11

 

 

2012/648/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 ottobre 2012, relativa alla nomina di un membro titolare belga e di un membro supplente belga del Comitato delle regioni

12

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Raccomandazione del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 3 ottobre 2012, relativa all’attuazione del piano d’azione UE-Giordania della PEV

13

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 204/11/COL, del 29 giugno 2011, relativa al presunto aiuto di Stato concesso alle società del gruppo Norsk Film (Norvegia)

14

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 189/12/COL, del 22 maggio 2012, che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di elettricità in Norvegia dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

21

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica al regolamento (UE) n. 771/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che sottopone a registrazione le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 229 del 24.8.2012)

25

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 147 del 6.6.2008)

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

18.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di cooperazione doganale tra l’Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica

(2012/643/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che l’Unione e il Canada amplino la cooperazione doganale per coprire le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica e alla gestione dei rischi connessi al fine di accrescere la sicurezza lungo tutta la catena logistica, facilitando nel contempo il commercio legittimo.

(2)

A tale scopo il 26 novembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Canada. La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo di cooperazione doganale tra l’Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica («accordo»).

(3)

La posizione che l’Unione deve adottare in sede di comitato misto di cooperazione doganale (CMCD) UE-Canada, se deve adottare atti che hanno effetti giuridici, dovrebbe essere decisa secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Se necessario, le altre posizioni che devono essere adottate dall’Unione nel CMCD dovrebbero essere stabilite dal Consiglio conformemente all’articolo 16 del trattato sull’Unione europea.

(4)

È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo di cooperazione doganale tra l’Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica è autorizzata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla conclusione.


18.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea

(2012/644/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con alcuni altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio a norma dell’articolo XXIV:6 dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 nel quadro dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania.

(2)

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)

Tali negoziati si sono conclusi e l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea («accordo») è stato siglato il 21 dicembre 2011 da un rappresentante dell’Unione europea e il 17 febbraio 2012 da un rappresentante degli Stati Uniti d’America.

(4)

È opportuno firmare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea («accordo») è autorizzata a noma dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


18.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2012

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica

(2012/645/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 6 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 novembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell’Unione, un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica («l’accordo»). Esso è stato siglato il 14 ottobre 2010.

(2)

L’accordo è stato firmato il19 marzo 2012, fatta salva la sua conclusione in data successiva, ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, conformemente all’articolo 218, paragrafo 5, del trattato.

(3)

È opportuno approvare l’accordo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica è approvato a nome dell’Unione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione europea adotta la posizione dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo in merito alle modifiche tecniche dell’accordo, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del medesimo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. MALAS


(1)  L’accordo è stato pubblicato nella GU L 99 del 5.4.2012, pag. 2, unitamente alla decisione sulla firma.

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


18.10.2012   

IT

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L 287/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2012

relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

(2012/646/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2005/781/CE (1), il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile («l’accordo»).

(2)

L’articolo XII, paragrafo 2, dell’accordo stabilisce: «Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere prorogato consensualmente di quinquennio in quinquennio previa valutazione effettuata dalle parti nel corso del penultimo anno di ogni quinquennio».

(3)

Alla quinta riunione del comitato direttivo istituito a norma dell’articolo VI, paragrafo 2, dell’accordo, tenutasi il 22 novembre 2011 a Brasilia, entrambe le parti hanno confermato il loro interesse a rinnovare l’accordo per ulteriori cinque anni.

(4)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(5)

È opportuno approvare, a nome dell’Unione, il rinnovo dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile per un periodo supplementare di cinque anni è approvato a nome dell’Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell’Unione, notifica al governo della Repubblica federativa del Brasile che l’Unione ha completato le procedure interne necessarie per la proroga dell’accordo conformemente all’articolo XII, paragrafo 2, dell’accordo:

Articolo 3

Il presidente del Consiglio effettua, a nome dell’Unione, la seguente notifica:

«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti all’ “Unione europea”».

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. MALAS


(1)  GU L 295 dell’11.11.2005, pag. 37.


REGOLAMENTI

18.10.2012   

IT

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L 287/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 957/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2012

che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto concerne la soppressione delle Antille olandesi dall’elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo e prodotti a base di latte

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, punto 1, primo comma, e punto 4,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. In particolare, esso dispone che i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato e aggiornato in conformità del regolamento suddetto.

(2)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone altresì che nel compilare o nell’aggiornare gli elenchi va tenuto conto dei controlli UE eseguiti nei paesi terzi e delle garanzie delle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità o l’equivalenza rispetto alla normativa dell’Unione in materia di mangimi e alimenti e di salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3).

(3)

L’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (4), istituisce l’elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo e prodotti a base di latte.

(4)

Il paese autonomo delle Antille olandesi figura attualmente nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

(5)

A seguito di una riforma interna del Regno dei Paesi Bassi, entrata in vigore il 10 ottobre 2010, le Antille olandesi hanno cessato di esistere come paese autonomo di tale Regno. Alla stessa data, Curaçao e Sint Maarten hanno acquisito lo status di paesi autonomi del Regno dei Paesi Bassi, mentre Bonaire, Sint Eustatius e Saba sono diventate municipalità speciali della parte europea del Regno dei Paesi Bassi. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alle Antille olandesi dall’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

(6)

Curaçao e Sint Maarten non hanno espresso interesse a proseguire le esportazioni verso l’Unione di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano. Non è quindi opportuno includere tali paesi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

(7)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 605/2010.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La voce relativa alle Antille olandesi è soppressa dall’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.


18.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 958/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

69,6

MK

41,5

TR

59,9

ZZ

57,0

0707 00 05

MK

38,5

TR

118,9

ZZ

78,7

0709 93 10

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

82,5

CL

108,8

TR

85,8

UY

65,5

ZA

91,1

ZZ

86,7

0806 10 10

BR

274,0

MK

59,9

TR

153,1

ZZ

162,3

0808 10 80

AR

216,9

MK

29,8

NZ

130,9

US

143,5

ZA

107,2

ZZ

125,7

0808 30 90

CN

92,8

TR

117,7

ZZ

105,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


18.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 959/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2012

concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1o dicembre 2012 al 28 febbraio 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina, dell'Argentina e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.

(3)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di ottobre 2012 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007.

(4)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2012 e trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese ottobre 2012 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.


ALLEGATO

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione

Argentina

Importatori tradizionali

09.4104

92,505965 %

Nuovi importatori

09.4099

1,338084 %

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

42,208055 %

Nuovi importatori

09.4100

0,385076 %

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

100 %

Nuovi importatori

09.4102

3,949315 %


DECISIONI

18.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 ottobre 2012

relativa alla nomina di un membro titolare tedesco del Comitato delle regioni

(2012/647/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Petra ROTH,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro titolare del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

la sig.ra Dagmar MÜHLENFELD, Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


18.10.2012   

IT

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L 287/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 ottobre 2012

relativa alla nomina di un membro titolare belga e di un membro supplente belga del Comitato delle regioni

(2012/648/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo belga,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Paul FICHEROULLE.

(3)

Un seggio di membro supplente diviene vacante a seguito alla nomina del sig. Marc HENDRICKX a membro titolare del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quale membro titolare:

sig. Marc HENDRICKX, Vlaams Volksvertegenwoordiger

e

b)

quale membro supplente:

sig. Karim VAN OVERMEIRE, Vlaams Volksvertegenwoordiger.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

18.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/13


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA

del 3 ottobre 2012

relativa all’attuazione del piano d’azione UE-Giordania della PEV

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra (1) («l’accordo»), in particolare l’articolo 91,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 91 dell’accordo, il Consiglio di associazione UE-Giordania può formulare adeguate raccomandazioni ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’accordo.

(2)

L’articolo 101 dell’accordo stabilisce che le parti dell’accordo devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell’accordo stesso e devono adoperarsi per la realizzazione dei relativi obiettivi.

(3)

Le parti dell’accordo hanno approvato il testo del piano d’azione UE-Giordania della politica europea di vicinato (PEV) («piano d’azione della PEV»).

(4)

Il piano d’azione della PEV favorirà l’attuazione dell’accordo attraverso l’elaborazione e l’adozione di misure concrete concordate tra le parti che forniranno indicazioni pratiche ai fini dell’attuazione stessa.

(5)

Il piano d’azione della PEV ha il duplice scopo di prevedere misure concrete che permettano alle parti di adempiere agli obblighi contenuti nell’accordo e di fornire un contesto più ampio per intensificare ulteriormente le relazioni UE-Giordania, imprimendo tra l’altro un notevole impulso all’integrazione economica e alla cooperazione politica conformemente agli obiettivi globali dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo unico

Il Consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino il piano d’azione della PEV (2), nella misura in cui tale attuazione è finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2012

Per il Consiglio di associazione UE-Giordania

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

(2)  Cfr. documento 3302/12 su: http://register.consilium.europa.eu


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

18.10.2012   

IT

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L 287/14


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 204/11/COL

del 29 giugno 2011

relativa al presunto aiuto di Stato concesso alle società del gruppo Norsk Film (Norvegia)

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (“L’AUTORITÀ”),

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (“l’accordo SEE”), in particolare gli articoli 61 e 62,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (“l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte”), in particolare l’articolo 24,

VISTO il protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (“il protocollo 3”), in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, della parte I, l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 7, paragrafo 1, della parte II,

AVENDO invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3 (1),

considerando quanto segue:

I.   FATTI

1.   Procedimento

Con lettera del 23 marzo 2006 (rif. n. 368163), diverse società cinematografiche norvegesi (2) hanno presentato denuncia relativamente al presunto versamento di sovvenzioni annuali da parte delle Autorità norvegesi a Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS nel periodo tra il 2000 e il 2005.

Dopo vari scambi di corrispondenza, l’Autorità ha adottato la decisione n. 491/09/COL per avviare il procedimento di indagine formale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel supplemento SEE (3). L’Autorità ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. L’Autorità non ha ricevuto risposte dagli interessati.

Le autorità norvegesi hanno presentato osservazioni con lettera del 2 febbraio 2010 (rif. n. 545244).

2.   Il gruppo Norsk Film

Norsk Film AS è nata nel 1932 dall’associazione dei cinema municipali. Lo studio cinematografico della società è stato aperto nel 1935. Nel bilancio dello Stato del 1947 il governo norvegese ha deciso di impegnarsi maggiormente nella produzione cinematografica. Le difficoltà finanziarie in cui la Norsk Film AS versava negli anni ‘50 e ‘60 hanno spinto il governo a concedere alla società sovvenzioni per garantirne la sopravvivenza. Dopo il fallimento della società alla fine degli anni ‘60, il governo ha deciso di assumersi la piena responsabilità del futuro di Norsk Film AS. Nel 1974 il 77,6 % delle quote della società apparteneva allo Stato. L’obiettivo di Norsk Film AS era duplice: mettere a disposizione dei produttori cinematografici norvegesi le infrastrutture necessarie per la loro attività e produrre film norvegesi.

ScanCam AS è stata fondata nel 1986 da Norsk Film AS e dal giornale VG (Verdens Gang) sulla base del dipartimento cinematografico già esistente di Norsk Film AS. Successivamente, Norsk Film AS e Schibsted ASA hanno acquisito ciascuna il 50% delle quote di ScanCam AS. Il 31 dicembre 1998, Schibsted ASA ha venduto la sua partecipazione a Norsk Film AS e ScanCam AS è diventata una controllata al 100% di Norsk FilmStudio AS nel 1999.

Norsk FilmStudio AS, che è stata fondata nel 1989, era una controllata al 100% di Norsk Film AS. Fino al 1989 lo studio cinematografico e le infrastrutture tecniche erano parte integrante di Norsk Film AS. Norsk FilmStudio AS è stata fondata per stabilire una netta distinzione tra l’attività di produzione cinematografica della società e il suo ruolo consistente nel provvedere alla manutenzione delle infrastrutture per la produzione cinematografica (studi e infrastrutture tecniche).

Nel 2001 la politica cinematografica del governo norvegese è cambiata ed è stata operata una distinzione più chiara tra i settori di responsabilità dello Stato e i compiti del settore privato. Una volta affidata alle case produttrici private la produzione dei film, è stato proposto di cedere le quote in Norsk Film AS, anche se lo Stato avrebbe continuato ad occuparsi degli studi cinematografici perché questo aspetto del processo produttivo non era considerato sostenibile a condizioni di mercato. Nel 2001 Norsk Film AS è stata divisa in due società distinte: una società per la produzione cinematografica, Norsk Film AS, e un’altra per le infrastrutture, Filmparken AS, che manteneva gli attivi restanti della società. Norsk FilmStudio AS ha proseguito la sua attività quale controllata al 100% di Filmparken AS. Il 25 giugno 2001 Norsk FilmStudio AS si è fusa in Filmparken AS. Lo Stato ha ceduto le quote che deteneva nella casa di produzione Norsk Film AS a una società privata, denominata Diopter AS, il 4 gennaio 2002.

Nel 2002 Filmparken AS è ridiventata Norsk FilmStudio AS.

Nel 2004 c’è stata la fusione tra ScanCam AS e Norsk FilmStudio AS.

Nel 2009 dalla fusione tra Norsk FilmStudio AS e The Chimney Pot AS è nata Storyline Studios AS. A seguito della fusione, Filmparken AS ha ottenuto il controllo sul 60 % della società mentre il 40 % è rimasto agli azionisti della vecchia società Chimney Pot AS.

Storyline Studios AS offre tutta la gamma delle attrezzature e dei servizi di cui ha bisogno l’industria cinematografica, dagli studi cinematografici ai macchinisti, agli addetti alle luci, alle macchine da presa, alla post-produzione, ai costumi, ai finanziamenti, alle attrezzature per gli uffici, alla produzione esecutiva e ai cataloghi dei film.

3.   Descrizione delle misure oggetto di indagine

L’indagine dell’Autorità ha riguardato due misure distinte: il versamento della sovvenzione di 36 milioni di NOK (cfr. sezione 3.1) e il trattamento fiscale preferenziale di cui hanno beneficiato alcune società appartenenti al gruppo Norsk Film (cfr. sezione 3.2).

3.1    Versamento della sovvenzione di 36 milioni di NOK

Tra gli anni ‘70 e il 2006 sono state versate a varie entità appartenenti al gruppo Norsk Film sovvenzioni annuali. I bilanci relativi al 1971 e al 1972 fanno riferimento ad un “regime di aiuti esistente”. Le sovvenzioni sono state pagate dal ministero della Cultura e degli Affari ecclesiastici.

Nella decisione n. 491/09/COL l’Autorità ha ritenuto che le somme versate annualmente dallo Stato norvegese a partire dagli anni ‘70 a varie entità appartenenti al gruppo Norsk Film per la produzione di lungometraggi e per la manutenzione delle infrastrutture necessarie alla produzione cinematografica rientrassero in un regime di aiuto esistente.

Le autorità norvegesi hanno fatto sapere che nel 1997 il Parlamento norvegese ha deciso di concedere 36 milioni di NOK a Norsk Film AS per la ristrutturazione, l’ammodernamento e lo sviluppo delle strutture di produzione “Filmparken”. La sovvenzione proviene dalla linea del bilancio nazionale relativa alle sovvenzioni per gli edifici nazionali di interesse culturale. La somma è stata versata nell’arco di due anni, 10 milioni di NOK sono stati pagati nel 1998 e i restanti 26 milioni di NOK nel 1999. La somma era destinata in parte alla ristrutturazione e all’ammodernamento degli studi cinematografici e in parte allo sviluppo di nuove strutture amministrative.

Nella decisione n. 491/09/COL l’Autorità ha ritenuto che, poiché i 36 milioni di NOK provenivano da una linea di bilancio diversa e l’importo specifico era destinato ad un fine particolare (rinnovamento del sito di Jar), la sovvenzione poteva essere considerata un aiuto nuovo. L’Autorità nutriva dubbi sul fatto che tale contributo rientrasse nel regime di aiuto esistente e si chiedeva se non costituisse piuttosto una nuova misura di aiuto.

3.2    Trattamento fiscale preferenziale

A partire dal 1995 Norsk Film AS e Norsk FilmStudio AS hanno beneficiato di un’esenzione fiscale basata sulla sezione 26, paragrafo 1, lettera k, della vecchia legge fiscale del 18 agosto 1911 n. 8, sostituita dalla legge fiscale del 26 marzo 1999 n. 14 (4).

A norma della sezione 2-32 della legge fiscale norvegese, che attualmente stabilisce le norme su questo regime fiscale preferenziale, le organizzazioni, le istituzioni e le società senza scopo di lucro sono esenti dall’imposta sulle società nella misura in cui non hanno scopo di lucro.

A norma di tale legge, un’istituzione o una società è considerata senza scopo di lucro sulla base di criteri oggettivi e l’elemento determinante è il fine della società. Così, lo svolgimento di attività caritative indica la presenza di un organismo senza scopo di lucro. Per determinare il fine della società, le autorità fiscali tengono conto tra l’altro del suo statuto, compreso il fine istituzionale, e dell’attività effettivamente svolta. Si considera anche se l’organismo è impegnato in attività soggette alla concorrenza. Ha uno statuto imponibile la società che svolge attività economiche e commerciali ed è in concorrenza con imprese a scopo di lucro. Un altro elemento preso in considerazione è la natura del finanziamento dell’impresa. Se la società è finanziata tramite donazioni private o altri contributi, si tratta di una società senza scopo di lucro.

Un’organizzazione considerata senza scopo di lucro è esente dall’imposta sulle società per gli utili derivanti dalle sue attività senza fini commerciali. Gli utili delle attività commerciali sono - a talune condizioni - soggetti all’imposta sulle società (5).

Le autorità fiscali decidono se la sezione 2-32 è applicabile a una società o a un’organizzazione nel quadro del normale processo annuale di valutazione. È sulla base delle informazioni fornite dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e delle altre informazioni disponibili che le autorità fiscali locali determinano il regime fiscale applicabile.

Norsk Film AS, Norsk FilmStudio e ScanCam AS hanno beneficiato di un’esenzione fiscale in quanto non perseguivano scopi di lucro. Fino al 1995, Norsk Film AS e Norsk FilmStudio AS non hanno chiesto il regime speciale, ma ne hanno beneficiato, dopo averlo richiesto, dal 1995 al 2001.

Nel 2001 Norsk Film AS è stata divisa in due società distinte: una società per la produzione cinematografica, Norsk Film AS, e un’altra per le infrastrutture, Filmparken AS. Dal 2002 le società non sono più finanziate con sovvenzioni statali e svolgono normale attività commerciale. Sono state pertanto considerate normali società a fini di lucro soggette, di conseguenza, all’imposta standard sulle società.

Fino al 1998 Norsk Film AS e Schibsted ASA detenevano ciascuna il 50% delle quote di ScanCam AS. ScanCam AS non era quindi considerata parte integrante di Norsk Film AS. Nel dicembre 1998 il 100% delle quote della società è passato dapprima a Norsk Film AS e poi dal 1999 a Norsk FilmStudio AS (la controllata al 100 % di Norsk Film AS). Dopo questo cambiamento le autorità fiscali hanno ritenuto che ScanCam AS fosse parte integrante di Norsk Film AS e potesse pertanto beneficiare dello stesso regime fiscale per gli anni 1998-2000. ScanCam AS ha realizzato utili nel 1998, nel 1999, nel 2000 e nel 2001 (6).

Nella loro valutazione, le autorità fiscali hanno ritenuto che la società potesse beneficiare dello status di organizzazione senza scopo di lucro sulla base dei seguenti elementi: lo statuto di Norsk Film AS, che stabilisce che la società non ha scopo di lucro, il fatto che lo Stato e i comuni detenevano il 97,7 % delle sue quote e il fatto che la società era finanziata principalmente con sovvenzioni pubbliche.

Le autorità fiscali hanno inoltre fatto notare che l’esenzione fiscale era subordinata alla condizione che gli utili eventuali fossero utilizzati integralmente per realizzare il fine della società nel quadro del suo statuto di società senza scopo di lucro. La controllata Norsk FilmStudio AS era considerata parte integrante di Norsk Film AS ed era coperta dalla stessa esenzione fiscale. Le autorità norvegesi hanno precisato che Norsk FilmStudio AS non ha realizzato utili negli anni 1995-2001 e che di conseguenza l’applicazione del regime fiscale favorevole non ha avuto effetti.

Attualmente le società sono tutte soggette all’imposta standard sulle società.

Nella decisione n. 491/09/COL Autorità ha ritenuto poco probabile che l’esenzione dall’imposta sulle società basata sulla logica dell’esenzione applicata alle organizzazioni senza scopo di lucro giustificasse l’esenzione fiscale nel caso delle società appartenenti al gruppo Norsk Film.

L’aiuto sotto forma di esenzione dall’imposta sulle società è un aiuto al funzionamento. Tali aiuti sono consentiti soltanto in circostanze specifiche e in particolare in situazioni in cui sono riuniti i criteri enunciati negli orientamenti dell’Autorità (per esempio, alcuni tipi di aiuti regionali o ambientali). L’Autorità nutre dubbi sul fatto che le norme fiscali speciali applicate ad alcune società del gruppo Norsk Film siano giustificate ai sensi delle disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

4.   Osservazioni delle autorità norvegesi

4.1    Versamento della sovvenzione di 36 milioni di NOK

4.1.1   Il versamento della sovvenzione non costituisce aiuto di Stato

Le autorità norvegesi sostengono che il versamento dei 36 milioni di NOK non costituisce aiuto di Stato.

Basandosi su un approccio fondato sugli effetti, le autorità norvegesi affermano che la sovvenzione in questione non ha in realtà apportato alcun vantaggio economico al beneficiario.

Esse ritengono che nessuna delle società abbia tratto vantaggio economico grazie alla sovvenzione per la ristrutturazione e l’ammodernamento di Filmparken. Norsk FilmStudio AS era incaricata di affittare le infrastrutture a tutte le case di produzione norvegesi. Esisteva una separazione giuridica netta all’interno del gruppo Norsk Film tra le attività di produzione cinematografica e l’affitto delle infrastrutture. L’accesso alle infrastrutture produttive era libero e aperto a tutte le case di produzione norvegesi (tra cui Norsk Film AS) secondo le stesse modalità e alle stesse condizioni. L’affitto delle strutture non era redditizio e ha causato perdite a Norsk FilmStudio AS.

Le autorità norvegesi sostengono che non si possa affermare che la misura ha conferito al gruppo Norsk Film un vantaggio economico poiché non era chiaramente questo l’effetto della sovvenzione. L’obiettivo e l’effetto della misura sono stati piuttosto quelli di permettere ai produttori cinematografici norvegesi di accedere alle infrastrutture di produzione. Esse sottolineano che è stato solo a causa di un fallimento del mercato se Norsk FilmStudio AS è diventata l’unica società in grado di offrire infrastrutture che permettessero di produrre film di una certa lunghezza e qualità. La società ha agito a beneficio di tutti i produttori e non ha ricevuto vantaggi economici.

4.1.2   La misura costituirebbe comunque un aiuto esistente

Le autorità norvegesi sostengono che, anche se la sovvenzione di 36 milioni di NOK costituisse un aiuto di Stato, si tratterebbe comunque di un aiuto esistente.

Sulla base di un approccio fondato sugli effetti, le autorità norvegesi ritengono infatti che la sovvenzione di 36 milioni di NOK si inserisse nel sistema di aiuti esistente corrisposto sotto forma di sovvenzioni annuali.

Le autorità norvegesi sostengono che il fatto che la sovvenzione provenga da una linea di bilancio diversa da quella usata per le sovvenzioni annuali pagate in precedenza non è sufficiente per affermare che la sovvenzione in sé costituiva una misura nuova e separabile. Esse affermano che il fatto che la sovvenzione nel 1998-1999 provenisse da una linea di bilancio diversa era solo una coincidenza, una semplice questione tecnica, dal momento che sarebbe stato possibile prelevare i 36 milioni di NOK anche da una linea di bilancio per il finanziamento del cinema e ripartirli nell’arco di 10 anni per fonderli quindi nei versamenti annuali a Norsk Film AS comprendenti sia aiuti al funzionamento che agli investimenti. Il fatto che la sovvenzione 1998-1999 sia stata prelevata da un’altra voce di bilancio è dipeso dal nuovo modo di organizzare la sezione del bilancio (nazionale) dedicata ai contributi per la costruzione di edifici nazionali. Le autorità norvegesi fanno inoltre valere che l’elemento essenziale è che il versamento faceva parte di una catena sistematica e continua di versamenti allo stesso beneficiario e che la natura dell’aiuto non è cambiata. Secondo le autorità, il regime sarebbe sempre stato caratterizzato da una componente “investimenti” e da una componente “funzionamento”.

Fino al 1998 - 1999, quando il processo di ristrutturazione e ammodernamento era in corso già da un po’ di tempo, i costi previsti erano stimati a 13 milioni di NOK. Questo importo includeva i contributi dello Stato norvegese attraverso il regime di aiuti esistente dagli anni ‘70. Nel 1997, tuttavia, è apparso evidente che i 13 milioni di NOK non erano sufficienti a completare i lavori e pertanto è stato deciso di stanziare un importo supplementare di 36 milioni di NOK per completarli.

Le autorità norvegesi hanno fornito all’Autorità dati a riprova che anche in passato erano state stanziate somme per l’ammodernamento delle infrastrutture necessarie al mantenimento di condizioni favorevoli per la produzione cinematografica.

Infine, le autorità norvegesi fanno valere che il fatto che l’importo della sovvenzione fosse molto più alto dei pagamenti annuali effettuati fino a quel momento non implicava l’esistenza di un nuovo aiuto. Esse rinviano alla sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Namur-Les-Assurances  (7): “la comparsa di un nuovo aiuto o la modifica di un aiuto esistente non può, qualora l’aiuto risulti da disposizioni di legge precedenti che non vengono modificate, essere valutata in base all’entità dell’aiuto e in particolare in base al suo importo finanziario in ogni momento della vita dell’impresa”.

4.1.3   Un nuovo aiuto sarebbe comunque compatibile

Le autorità norvegesi sostengono che, anche se l’Autorità concludesse che si tratta di un nuovo aiuto, la misura sarebbe in ogni caso compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE. Infatti, esse ritengono che la misura sarebbe compatibile con l’articolo 61, paragrafo 3, punto c) dell’accordo SEE poiché lo scopo della sovvenzione era la conservazione del patrimonio culturale e la misura era necessaria e proporzionata per il raggiungimento di tale obiettivo.

Le autorità norvegesi affermano che la produzione cinematografica costituisce un’espressione culturale importante e fa parte del patrimonio nazionale. Senza infrastrutture di produzione adeguate, non esisterebbe produzione cinematografica. Inoltre, la sovvenzione era un intervento necessario a causa di un fallimento del mercato. Esse sottolineano inoltre che l’Autorità ha approvato misure di sostegno a favore dei regimi per il settore audiovisivo che rimarrebbero senza effetto se le infrastrutture necessarie per la produzione di opere audiovisive non esistessero.

4.2    Trattamento fiscale preferenziale

4.2.1   L’applicazione del trattamento fiscale preferenziale non costituisce aiuto di Stato

Innanzitutto, le Autorità norvegesi sottolineano che l’Autorità, nella decisione n. 491/09/COL, non ha sollevato dubbi circa il regime fiscale che esenta dall’imposta sulle società imprese senza scopo di lucro, ma ha indagato sull’applicazione di tale regime ad alcune società del gruppo Norsk Film. L’esame riguarda dunque l’applicazione effettiva o la errata applicazione del regime fiscale ad alcune società.

In secondo luogo, le autorità norvegesi sostengono di non aver loro stesse valutato la corretta applicazione della sezione 2-32 della legge fiscale alle società appartenenti al gruppo Norsk Film in quanto non sono competenti in merito alla valutazione della base imponibile.

Le autorità norvegesi hanno però precisato che un’eventuale applicazione errata da parte dell’amministrazione fiscale di una disposizione fiscale generale a beneficio di un contribuente non costituisce aiuto di Stato, (…) che in caso di errata applicazione, una disposizione fiscale nazionale dovrebbe essere innanzitutto corretta dalle autorità fiscali o dai giudici conformemente alla normativa nazionale vigente e che (…) si creerebbe una situazione impossibile, se ogni applicazione errata delle disposizioni fiscali nazionali comportanti un vantaggio ingiustificato per un determinato contribuente costituisse un aiuto di Stato.

Le autorità norvegesi sottolineano che, poiché le conseguenze di un’imposizione errata possono essere diverse, tranne che nel caso di applicazione errata persistente, le misure correttive dovrebbero essere adottate nell’ambito del diritto nazionale e non essere esaminate nel quadro delle norme SEE sugli aiuti di Stato.

4.2.2   L’applicazione del trattamento fiscale preferenziale si basava comunque su un regime di aiuti esistente

Le autorità norvegesi sostengono inoltre che l’applicazione di una disposizione fiscale anteriore all’entrata in vigore dell’accordo SEE non costituirebbe in nessun caso un nuovo aiuto ma si tradurrebbe nella semplice applicazione di un regime di aiuto esistente.

Esse ritengono che un’applicazione ordinaria della regola generale e la valutazione della sua applicazione eventuale in un caso specifico non possono in alcun caso costituire un nuovo aiuto e non dovevano in quanto tali essere notificate all’Autorità. In effetti, se le applicazioni singole di un regime di aiuto esistente costituissero un nuovo aiuto, si amplierebbe in maniera eccessiva la portata di quello che può essere considerato un nuovo aiuto e si indebolirebbe la portata dell’aiuto compatibile in termini di aiuto esistente ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.

II.   VALUTAZIONE

1.   Presenza di aiuto di Stato

L’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE stabilisce quanto segue:

“Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”

1.1    Presenza di risorse statali

La misura deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali.

1.1.1   Versamento della sovvenzione di 36 milioni di NOK

La sovvenzione di 36 milioni di NOK proveniva dalla sezione del bilancio nazionale relativa alle sovvenzioni per gli edifici nazionali di interesse culturale.

L’Autorità ritiene dunque che la condizione relativa all’impegno di risorse statali sia soddisfatta.

1.1.2   Regime fiscale preferenziale

Norsk Film AS e la sua controllata Norsk FilmStudio AS hanno ottenuto un’esenzione fiscale dal 1995 al 2001. In una lettera del 18 marzo 1996, l’ufficio delle imposte di Bærum scriveva che l’esenzione fiscale per il 1995 era subordinata alla condizione che gli utili eventuali fossero utilizzati integralmente per realizzare il fine della società nel quadro del suo statuto di società senza scopo di lucro.

ScanCam AS (la controllata che affittava macchine da presa) ha ottenuto un’esenzione fiscale per le stesse ragioni dal 1998 al 2001.

Conseguentemente all’adozione del regime fiscale favorevole, lo Stato rinunciava al gettito fiscale che avrebbe normalmente percepito dalle imprese beneficiarie. L’assenza di tali fondi rappresentava un onere per le risorse statali corrispondente agli oneri che normalmente gravano sui bilanci delle imprese che beneficiano del regime (8).

Il fatto che la valutazione sia stata effettuata dall’amministrazione fiscale locale non ha alcuna incidenza sulla constatazione secondo cui sono state impegnate risorse statali (9).

1.2    Misure a favore di alcune imprese o di alcune produzioni

1.2.1   Versamento della sovvenzione di 36 milioni di NOK

Innanzitutto, la misura di aiuto deve aver conferito a Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS vantaggi che le dispensavano dagli oneri che gravano solitamente sul loro bilancio. Il versamento di 36 milioni di NOK ha accordato ai beneficiari un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto nel corso della loro normale attività. La misura ha quindi consolidato la posizione finanziaria di Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS rispetto alle altre imprese attive nella produzione cinematografica all’interno del SEE.

In secondo luogo, la misura di aiuto deve essere selettiva, cioè deve favorire alcune imprese o la produzione di alcune merci.

L’Autorità ritiene che il versamento dell’importo di 36 milioni di NOK per la ristrutturazione degli studi cinematografici sia stato selettivo in quanto il beneficiario è stato espressamente designato.

1.2.2   Regime fiscale preferenziale

Alcune società del gruppo Norsk Film erano esentate dal pagamento dell’imposta sulle società normalmente applicabile e quindi dispensate dagli oneri che gravano solitamente sul bilancio di una società. Esse non avrebbero ottenuto questo vantaggio nel corso della loro normale attività.

Tuttavia, l’Autorità riconosce che secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea e della Corte EFTA, misure che costituiscono vantaggi per alcuni beneficiari non sono selettive quando possono essere giustificate dalla natura o dall’economia generale del sistema nel quale si inseriscono.

Inoltre, gli orientamenti dell’Autorità sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure relative alla tassazione diretta delle imprese specificano che “è ovviamente impossibile riscuotere un’imposta sugli utili qualora questi non esistano. La natura del sistema fiscale può pertanto giustificare il fatto che le imprese senza scopo di lucro, quali le fondazioni o le associazioni, siano specificatamente esentate dall’imposta sugli utili se effettivamente non possono conseguire dei profitti”.

Nella decisione n. 491/09/COL l’Autorità non ha contestato il fatto che il regime fiscale preferenziale possa in quanto tale essere giustificato dalla natura e dalla logica del sistema. I suoi dubbi riguardano l’applicazione del regime alle imprese in questione. Queste imprese hanno ottenuto l’esenzione dall’imposta sulle società in applicazione della sezione 26, paragrafo 1, lettera k, della vecchia legge fiscale del 18 agosto 1911 n. 8, sostituita dalla legge fiscale del 26 marzo 1999 n. 14. Una volta applicato, questo regime prevede l’esenzione dall’imposta sulle società per le organizzazioni che soddisfano alcuni criteri, connessi soprattutto all’assenza di uno scopo di lucro.

Stando alle informazioni fornite dalle autorità norvegesi, Norsk Film AS, Norsk FilmStudio e ScanCam AS hanno beneficiato di un’esenzione fiscale in quanto non perseguivano scopi di lucro. Nella sua valutazione l’Autorità non può sostituirsi all’amministrazione fiscale locale norvegese. Sulla base delle informazioni trasmesse, l’Autorità ritiene di non disporre di prove sufficienti a dimostrazione che il regime preferenziale è stato applicato erroneamente alle tre imprese e che la misura può quindi essere considerata selettiva.

Pertanto, l’Autorità non può concludere che l’applicazione del regime fiscale preferenziale a Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS/ScanCam AS sulla base di criteri stabiliti inizialmente nella legge fiscale del 1911 comporta un aiuto di Stato.

1.3    Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi fra le parti contraenti

Si ritiene che gli aiuti di Stato accordati ad imprese specifiche falsino la concorrenza e incidano sugli scambi tra le parti contraenti, se il beneficiario esercita un’attività economica che comprende scambi tra le parti contraenti. I film possono essere prodotti in qualunque sito nell’ambito del SEE; sono poi oggetto di scambi fra parti contraenti dell’accordo SEE. L’aiuto ad un’impresa che produce film e propone servizi nel settore cinematografico può pertanto alterare la concorrenza che esiste tra siti diversi per la realizzazione di film. Pertanto, si può ritenere che la misura oggetto di esame falsi la concorrenza e incida sugli scambi tra le parti contraenti.

1.4    Conclusioni

Sulla base degli elementi finora esaminati, l’Autorità conclude che il versamento dei 36 milioni di NOK costituiva un aiuto di Stato e che la concessione del trattamento fiscale favorevole a Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS/ScanCam AS non costituiva aiuto di Stato.

Di conseguenza, l’Autorità analizzerà qui di seguito soltanto il versamento della sovvenzione di 36 milioni di NOK.

2.   Procedimento

Il procedimento applicabile ad un nuovo aiuto è previsto all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3. Se l’Autorità è in dubbio sulla compatibilità di una misura di aiuto, apre il procedimento di indagine formale previsto all’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 e all’articolo 4, paragrafo 4, della sezione II della parte II del protocollo 3.

All’articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3 è previsto un procedimento distinto per gli aiuti esistenti. Conformemente a tale articolo, l’Autorità procede con gli Stati EFTA all’esame permanente dei regimi di aiuto esistenti in questi Stati e propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento dell’accordo SEE.

Ogni valutazione espressa in una decisione di avvio di un procedimento di indagine formale riguardo alla classificazione di una potenziale misura di aiuto come aiuto nuovo o esistente ha di per sé carattere esclusivamente preliminare. Anche se l’Autorità, sulla base delle informazioni fornite all’epoca, avviasse un procedimento di indagine formale sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 2 della parte I del protocollo 3, potrebbe sempre decidere, al termine del procedimento, che la misura costituisce un aiuto esistente (10). In caso di aiuto esistente, l’Autorità deve applicare la relativa procedura (11). Di conseguenza, in questo caso, l’Autorità dovrà chiudere il procedimento di indagine formale e, eventualmente, avviare il procedimento applicabile agli aiuti esistenti previsto agli articoli da 17 a 19 del protocollo 3 (12).

Le informazioni a disposizione dell’Autorità quando ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale non erano tali da giustificare la conclusione preliminare che l’aiuto in questione fosse un aiuto esistente ed essa ha pertanto preso in esame queste misure nell’ambito delle norme sui nuovi aiuti.

L’Autorità valuterà l’esistenza e la compatibilità delle nuove misure di aiuto nell’ambito del procedimento di indagine formale. Se si tratta di un aiuto esistente, tenuto conto che le due misure non sono più applicate, chiuderà il procedimento formale di indagine senza aprire il procedimento relativo agli aiuti esistenti, poiché quest’ultimo sarebbe privo di oggetto.

3.   Versamento della sovvenzione di 36 milioni di NOK - aiuto esistente

Ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto i) della parte II del protocollo 3, per aiuto esistente si intende: “tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore”. A norma dell’articolo 1, lettera c), qualunque modifica apportata a siffatto aiuto costituisce un nuovo aiuto.

Le autorità norvegesi hanno presentato informazioni supplementari nell’ambito delle loro osservazioni relative alla decisione n. 491/09/COL (cfr. sezione 4.1.2).

Nella decisione n. 491/09/COL l’Autorità ha ritenuto che le somme versate annualmente dallo Stato norvegese a partire dagli anni ‘70 a Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS per la produzione di lungometraggi e per la manutenzione delle infrastrutture necessarie alla produzione cinematografica rientrassero in un regime di aiuto esistente.

L’Autorità ritiene che il versamento dei 36 milioni di NOK sia stato effettuato nel contesto del regime di aiuto esistente.

Innanzitutto, emerge che le sovvenzioni annuali concesse nel corso degli anni hanno sempre compreso una componente “investimenti” e una componente “funzionamento” (13). Le Autorità norvegesi hanno sottolineato che il processo di ristrutturazione e ammodernamento era già iniziato e che fino al 1998-1999 i costi stimati, coperti con le sovvenzioni annuali, ammontavano a 13 milioni di NOK. Esse hanno trasmesso estratti delle proposte di bilancio da cui si evince che somme considerevoli erano state più volte assegnate a Norsk Film AS per la ristrutturazione e l’ammodernamento delle infrastrutture necessarie alla produzione cinematografica (14). Il fatto che la sovvenzione specifica sia stata destinata ai lavori per l’ammodernamento del sito di Jar non dovrebbe pertanto essere considerata come una modifica del regime di aiuto esistente.

In secondo luogo, il fatto che il versamento della sovvenzione sia stato effettuato a partire da una linea di bilancio diversa da quella usata per le sovvenzioni annuali è irrilevante nella fattispecie. Infatti si è trattato di un’operazione puramente tecnica che si spiega con la riorganizzazione del bilancio.

Infine, il fatto che l’importo della sovvenzione fosse molto più elevato dei pagamenti annuali effettuati fino a quel momento non significava che la sovvenzione fosse un nuovo aiuto. La Corte di giustizia europea ha statuito che“la comparsa di un nuovo aiuto o la modifica di un aiuto esistente non può, qualora l’aiuto risulti da disposizioni di legge precedenti che non vengono modificate, essere valutata in base all’entità dell’aiuto e in particolare in base al suo importo finanziario in ogni momento della vita dell’impresa (15).

Alla luce di quanto sopra, l’Autorità conclude pertanto che il versamento di 36 milioni di NOK rientrava in un regime di aiuto esistente terminato nel 2006,

DECIDE:

Articolo 1

L’Autorità di vigilanza EFTA ritiene che il versamento di 36 milioni di NOK rientrasse in un regime di aiuto esistente. Il procedimento di indagine formale applicabile agli aiuti nuovi è perciò chiuso.

Articolo 2

L’Autorità di vigilanza EFTA ritiene che l’applicazione del trattamento fiscale preferenziale a Norsk Film AS, Norsk FilmStudio AS e ScanCam AS non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

Articolo 3

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 4

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Membro del Collegio


(1)  GU C 174 dell’1.7.2010 e supplemento SEE n. 34 dell’1.7.2010.

(2)  The Chimney Pot Oslo AS, Dagslys AS, Egg & Bacon AS, Grip Teknikk AS, Bob Aas Carho ENK, Kamerautleien AS, Lydhodene AS, Megaphon AS e Krypton Film AS.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Questo regime prevede un’esenzione dall’imposta sulle società per le cosiddette ”organizzazioni ideali”.

(5)  La sezione 2-32(2) della legge fiscale norvegese stabilisce che le entrate sono soggette all’imposta sulle società se il fatturato generato dalle attività commerciali supera i 70 000 o i 140 000 NOK, a seconda del caso.

(6)  Cfr. lettera delle autorità norvegesi dell’11.8.2006 (rif. n. 383774).

(7)  Causa C-44/93 Namur-Les Assurances du Crédit SA /Office National du Ducroire e Stato belga, Racc. 1994, pag. I-3829, punto 28.

(8)  Causa C-156/98 Germania /Commissione, Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 26.

(9)  Causa C -248/84 Germania/Commissione, Racc. 1987, pag. I-4013, punto 17.

(10)  Causa C-400/99, Italia/Commissione, Raccolta 2005, pag. I-3657, punti 47, 54 e 55.

(11)  Causa T-190/00, Regione Siciliana/Commissione, Racc. 2003, pag. II-5015, punto 48.

(12)  Causa C-312/90, Spagna/Commissione, Racc. 1992, pag. I-4117, punti 14-17, e causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. 1992, pag. I-4145, punti 22-25.

(13)  Cfr. le osservazioni delle Autorità norvegesi relative alla decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA di aprire un procedimento di indagine formale nel caso n. 67377 - Presunto aiuto di Stato concesso alle società del gruppo Norsk Film (rif. 545244).

(14)  Cfr. proposta dello Storting n. 1 (1976–77): 1 313 000 NOK, proposta dello Storting n. 1 (1977–78): 4 milioni di NOK, proposta dello Storting n. 1 (1978-79): 3,9 milioni di NOK.

(15)  Causa C-44/93 Namur-Les Assurances du Crédit SA /Office National du Ducroire e Stato belga, Racc. 1994, pag. I-3829, punto 28.


18.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/21


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 189/12/COL

del 22 maggio 2012

che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di elettricità in Norvegia dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo,

visto l’atto di cui al punto 4 dell’allegato XVI dell’accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce le procedure per l’aggiudicazione degli appalti nel settore dei servizi pubblici [direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1)] («direttiva 2004/17/CE»), e in particolare l’articolo 30,

visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare gli articoli 1 e 3 del relativo protocollo 1,

vista la richiesta presentata da Akershus Energi Vannkraft AS, E-CO Energi AS, EB Kraftproduksjon AS e Østfold Energi AS («i richiedenti») all’Autorità il 24 gennaio 2012,

vista la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità») del 19 aprile 2012 che autorizza il membro competente per gli appalti pubblici ad adottare determinate decisioni nel settore degli appalti pubblici (decisione n. 138/12/COL),

previa consultazione del comitato per gli appalti pubblici dell’EFTA che coadiuva l’Autorità di vigilanza EFTA,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

(1)

Il 24 gennaio 2012, l’Autorità ha ricevuto da Akershus Energi Vannkraft AS, E-CO Energi AS, EB Kraftproduksjon AS e Østfold Energi AS la richiesta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE, di approvare l’applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, alle attività di produzione e vendita all’ingrosso di energia idroelettrica in Norvegia. Con lettere del 17 febbraio 2012, l’Autorità ha chiesto ulteriori informazioni sia alla Norvegia (protocollo n. 624270) che ai richiedenti (protocollo n. 624258). L’Autorità ha ricevuto risposta dalla Norvegia il 20 marzo 2012 e dai richiedenti il 22 marzo 2012.

(2)

La richiesta presentata dai richiedenti, che vanno considerati come imprese pubbliche ai sensi della direttiva 2004/17/CE, concerne la produzione e la vendita all’ingrosso di energia idroelettrica, come specificato nella richiesta.

II.   QUADRO GIURIDICO

(3)

L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, dispone che gli appalti destinati a permettere la prestazione di un’attività di cui agli articoli da 3 a 7 non sono soggetti alla direttiva 2004/17/CE se, nello Stato EFTA in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

(4)

Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE, la richiesta di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, deve essere presentata dalle amministrazioni aggiudicatrici, qualora ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato SEE interessato. Dalla sezione 15-1, paragrafo 2, del regolamento n. 403 del 7 aprile 2006 sugli appalti nel settore dei servizi pubblici (Forskrift nr. 403 av 7. April 2006 om innkjøp i forsyningssektorene) consegue che le amministrazioni aggiudicatrici possono presentare una richiesta di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, all’Autorità, a condizione che abbiano ottenuto un parere dall’autorità norvegese per la concorrenza.

(5)

I richiedenti hanno ottenuto il parere dell’autorità norvegese per la concorrenza il 16 marzo 2011; quest’ultima è giunta alla conclusione che le attività interessate sono direttamente esposte alla concorrenza su un mercato liberamente accessibile.

(6)

Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato ha attuato e applicato le relative disposizioni della normativa SEE sulla liberalizzazione di un determinato settore o di parti di esso. Tale legislazione figura nell’allegato XI della direttiva 2004/17/CE che, per il settore dell’energia elettrica, rinvia alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (2). La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (3) («direttiva 2003/54/CE»), che è integrata nel punto 22 dell’allegato IV dell’accordo SEE. Pertanto, l’accesso al mercato è da considerarsi libero se lo Stato norvegese ha attuato e adeguatamente applicato la direttiva 2003/54/CE.

(7)

L’esposizione alla concorrenza deve essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un parametro da prendere in considerazione è la quota di mercato degli operatori principali in un determinato mercato. Un altro criterio è il grado di concentrazione di tali mercati. Considerate le caratteristiche dei mercati interessati è opportuno tener conto anche di altri fattori, quali il funzionamento del mercato di bilanciamento, la concorrenza tariffaria e il grado di cambio di fornitore da parte dei clienti.

III.   VALUTAZIONE

(8)

Il mercato del prodotto interessato è la produzione e la vendita di energia elettrica all’ingrosso (4). Il mercato comprende pertanto la produzione di elettricità presso le centrali elettriche e l’importazione di elettricità attraverso le interconnessioni allo scopo di rivenderla direttamente a grandi clienti industriali o ai dettaglianti.

(9)

Il mercato norvegese dell’energia elettrica all’ingrosso è in larga misura integrato nel mercato nordico (Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia). Una quota consistente della produzione di energia elettrica nella regione nordica è negoziata sulla borsa comune nordica gestita da Nord Pool Spot AS (Nord Pool) per la contrattazione della fornitura fisica dell’elettricità. La borsa dell’energia elettrica di Nord Pool include i mercati dell’elettricità all’ingrosso di Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia ed Estonia.

(10)

Nord Pool opera su due mercati per la negoziazione all’ingrosso dell’energia elettrica: il mercato «del giorno prima» Elspot, in cui i contratti di compravendita su base oraria di energia elettrica vengono negoziati quotidianamente, con fornitura fisica dell’energia acquistata entro le 24 ore successive; e il mercato Elbas che è un mercato continuo, transfrontaliero e infragiornaliero che permette di effettuare adeguamenti alle transazioni realizzate nel mercato Elspot fino a un’ora prima della consegna. Questi mercati insieme hanno coperto il 74 % del consumo elettrico della regione nordica nel 2010, con un volume di 307 TWh. Il restante volume scambiato viene negoziato bilateralmente tra il fornitore e il cliente.

(11)

Il mercato nordico è suddiviso in varie aree di offerta che sono abbinate alle interconnessioni. Il prezzo di vendita sul mercato Elspot si basa sulle offerte di acquisto e di vendita di tutti i partecipanti al mercato e pertanto riequilibra l’offerta e la domanda per ciascuna ora, per le 24 ore successive. Il meccanismo che determina i prezzi sul mercato Elspot adegua il flusso di energia elettrica tra le interconnessioni sul mercato alla capacità di contrattazione disponibile data dai gestori della rete di trasmissione dei paesi nordici.

(12)

I limiti della capacità di trasmissione nella regione nordica possono provocare una congestione temporanea che suddivide l’area geografica in vari mercati più piccoli. Nei punti di interconnessione tra i paesi nordici e all’interno della Norvegia, si utilizzano meccanismi di prezzo per alleggerire la congestione introducendo prezzi diversi per le differenti aree Elspot. Possono pertanto sussistere prezzi diversi nelle aree tariffarie che bilanciano la domanda e l’offerta nella regione.

(13)

Di conseguenza, il mercato geografico rilevante può subire variazioni da un’ora all’altra. In caso di congestione, il mercato geografico rilevante è più ristretto dell’area nordica e può coincidere con le aree nazionali di offerta.

(14)

Attualmente in Norvegia ci sono cinque aree di offerta (5).

(15)

Tuttavia la percentuale di ore in cui si verificano delle differenze di prezzo tra le aree all’interno della regione nordica è limitata:

Area tariffaria

% ore isolate

N. 1 — Oslo

1,4 %

N. 2 — Kristiansand

16,4 %

N. 3 — Trondheim

6,2 %

N. 4 — Tromsø

6,6 %

N. 5 — Bergen

4,1 %

15.3.2010-11.3.2011

Per la maggior parte del tempo, le aree di prezzo sono connesse:

Fascia di aree tariffarie

% ore connesse

N. 1 — N. 2

77,7 %

N. 1 — N. 3

48,0 %

N. 1 — N. 5

94,9 %

N. 2 — N. 5

76,6 %

N. 3 — N. 4

89,9 %

N. 1 — N. 2 — N. 5

75,7 %

N. 3 — N. 4 — Svezia

76,3 %

15.3.2010-11.3.2011

Le aree tariffarie norvegesi sono generalmente integrate con la Svezia.

(16)

La possibilità che si verifichino congestioni può destare preoccupazioni circa il potenziale sfruttamento di strozzature temporanee che potrebbero aumentare il potere del mercato locale. Su tale base, le autorità per la concorrenza norvegesi hanno deciso che il mercato geografico di riferimento è quello della regione nordica nelle ore prive di congestione e viene invece suddiviso in aree più limitate durante le ore di congestione (6).

(17)

La questione di come definire il mercato, includendo la regione nordica oppure in senso più ristretto, rimarrà aperta, visto che il risultato dell’analisi rimane inalterato a prescindere dal fatto che si applichi una definizione più o meno ampia.

(18)

Alla luce delle informazioni attualmente disponibili, e ai fini del presente documento, si ritiene che la Norvegia abbia pienamente attuato e applicato la direttiva 2003/54/CE. Di conseguenza, conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, il mercato è considerato liberamente accessibile sul territorio della Norvegia.

(19)

L’Autorità, in linea con la Commissione europea (7), analizzerà la quota di mercato dei tre principali produttori, il grado di concentrazione del mercato e il suo livello di liquidità.

(20)

In riferimento alla produzione di energia elettrica, la Commissione ritiene che «un indicatore del grado di concorrenza sui mercati nazionali è rappresentato dalla quota di mercato totale dei tre principali produttori» (8).

(21)

La quota di mercato aggregata in termini di capacità produttiva dei tre principali produttori nella regione nordica nel 2010 è stata di 45,1 % (Vattenfall: 18,8 %, Statkraft: 13,3 % e Fortum: 13 %), il che costituisce un livello accettabile.

(22)

Il grado di concentrazione in Norvegia, come misurato dall’indice Hirschman-Herfindahl (HHI) sulla base della capacità, era di 1 826 nel 2008 (9).

(23)

Il mercato nordico di energia elettrica all’ingrosso deve essere considerato un mercato concorrenziale. La transizione verso un mercato aperto nella regione nordica ha avuto esito positivo. Dopo l’apertura di un mercato comune tra la Norvegia e la Svezia nel 1996, altri paesi nordici hanno successivamente aderito al mercato: la Finlandia nel 1998, la Danimarca nel 1999/2000 e l’Estonia nel 2010. Circa il 74 % del consumo di energia elettrica nella regione nordica nel 2010 è stato contrattato in borsa. Sono oltre 300 gli operatori di borsa accreditati.

(24)

Come illustrato, le strozzature causate dalla congestione sono rare e temporanee. Esiste quindi una pressione competitiva costante che deriva dalla possibilità di ottenere energia elettrica dall’esterno del territorio norvegese. Non si applica alcuna tariffa per la trasmissione di energia elettrica tra i paesi nordici. Le frequenti connessioni senza congestioni tra la Norvegia e altre aree tariffarie fanno sì che all’interno del territorio norvegese non sia possibile investire nel settore dell’elettricità senza tener conto degli altri produttori presenti sul mercato nordico. Inoltre, i prezzi per la vendita all’ingrosso di elettricità sono fissati da Nordpool, che gestisce una piattaforma per la contrattazione con forte liquidità.

(25)

Anche il meccanismo dei mercati di bilanciamento va considerato come un indicatore, non solo in riferimento alla produzione ma anche per i mercati all’ingrosso. Infatti, gli operatori di mercato che non riescono ad adattare facilmente il proprio portafoglio di produzione alle caratteristiche della clientela rischiano di essere penalizzati dalla differenza tra il prezzo al quale il gestore della rete di trasmissione (GRT) vende l’energia di compensazione e il prezzo al quale acquista la produzione eccedente. I prezzi possono essere imposti direttamente al GRT dall’autorità di regolamentazione, oppure fissati mediante un meccanismo di mercato, in cui il prezzo è determinato dalle offerte di altri produttori che intendono regolare la loro produzione al rialzo o al ribasso. Nella regione dei paesi nordici esiste un mercato di bilanciamento quasi completamente integrato per la fornitura di energia di compensazione e le caratteristiche principali di questo mercato (prezzi basati sul mercato e divario ridotto tra il prezzo di acquisto dal GRT e il prezzo di vendita) sono tali che è opportuno considerarlo un indicatore di esposizione diretta alla concorrenza.

(26)

Alla luce di questi elementi si dovrebbe pertanto poter concludere che il mercato esaminato è direttamente esposto alla concorrenza, indipendentemente dal fatto di considerare che la sua estensione geografica comprenda l’intera regione nordica oppure venga inteso in senso più ristretto.

IV.   CONCLUSIONE

(27)

In considerazione dei fattori sopra citati, in Norvegia la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza prevista all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE deve essere considerata soddisfatta per quanto riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di elettricità. Inoltre, come indicato al considerando 18, si considera soddisfatta la condizione di libero accesso all’attività. Di conseguenza, non si applica la direttiva 2004/17/CE quando gli organismi contraenti aggiudicano appalti destinati a consentire la produzione o la vendita all’ingrosso di elettricità in queste aree geografiche, né quando si organizzano concorsi per l’esercizio di tale attività.

(28)

La presente decisione si basa sulla situazione giuridica e di fatto esistente il 24 gennaio 2012, come risulta dalle informazioni trasmesse dai richiedenti. Essa potrà essere rivista qualora, a seguito di cambiamenti significativi della situazione giuridica e di fatto, le condizioni di applicabilità di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, non siano più soddisfatte.

(29)

La presente decisione è presa unicamente al fine di accordare un esonero ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE e non pregiudica l’applicazione delle norme sulla concorrenza.

(30)

La presente decisione si applica alla produzione e alla vendita all’ingrosso di elettricità in Norvegia e non riguarda le attività di trasmissione, distribuzione e fornitura al dettaglio di energia elettrica in Norvegia.

(31)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato per gli appalti pubblici dell’EFTA che coadiuva l’Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’atto di cui al punto 4 dell’allegato XVI dell’accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce le procedure per l’aggiudicazione degli appalti nel settore dei servizi pubblici (direttiva 2004/17/CE) non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a consentire le attività di produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica in Norvegia.

Articolo 2

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2012

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membro del Collegio

Xavier LEWIS

Direttore


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

(3)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. La direttiva 2003/54/CE è stata integrata nell'accordo SEE con la decisione n. 146/2005 del Comitato misto SEE, del 2 dicembre 2005 (GU L 53 del 23.2.2006, pag. 43), ed è entrata in vigore negli Stati EFTA il 1o giugno 2007.

(4)  Cfr. le decisioni della Commissione europea, del 26 gennaio 2011, nel caso COMP/M.5978 — GDF Suez/International Power, del 22 dicembre 2008, nel caso COMP/M.5224 — EDF/British Energy, del 14 novembre 2006, nel caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez, del 9 dicembre 2004 e nel caso M.3440 — EDP/ENI/GDP. Cfr. anche le decisioni adottate dalla Commissione che esonerano la produzione e la vendita di elettricità in Svezia e in Finlandia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE, la decisione del 19 giugno 2006 in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, si applica alla produzione e alla vendita di energia elettrica in Finlandia, escluse le isole Åland, e la decisione del 29 ottobre 2007 che esonera la produzione e la vendita di elettricità in Svezia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE.

(5)  Oslo — N. 1, Kristiansand — N. 2, Trondheim — N. 3, Tromsø — N. 4 e Bergen — N. 5. Il 5 settembre 2011 il confine tra le aree n. 2 e n. 5 è stato spostato più a nord poiché una nuova connessione è entrata in funzione. I dati forniti nella richiesta non tengono conto di questo cambiamento.

(6)  Cfr. le decisioni del ministero della Pubblica amministrazione del 14 ottobre 2002Statkraft — Agder Energi e del 7 febbraio 2003Statkraft — Trondheim Energiverk.

(7)  Decisione del 19 giugno 2006 in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, si applica alla produzione e alla vendita di energia elettrica in Finlandia, escluse le isole Åland, e decisione del 29 ottobre 2007 che esonera la produzione e la vendita di elettricità in Svezia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE, paragrafi 7-13.

(8)  Cfr. la relazione sui progressi compiuti nella realizzazione del mercato interno del gas e dell'elettricità, COM(2005) 568 definitivo del 15 novembre 2005, e la decisione del 29 ottobre 2007 che esonera la produzione e la vendita di elettricità in Svezia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE.

(9)  Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato tecnico alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Relazione sullo stato di avanzamento della creazione del mercato interno del gas e dell'elettricità, COM(2010) 84 definitivo, pag. 12.


Rettifiche

18.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/25


Rettifica al regolamento (UE) n. 771/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che sottopone a registrazione le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 229 del 24 agosto 2012 )

A pagina 21, articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«1.   Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, le autorità doganali sono tenute ad adottare opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di bioetanolo, talvolta denominato “etanolo combustibile”, ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v), attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 11, ex 2710 12 15, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ed ex 3824 90 97 (codici TARIC 2207100011, 2207200011, 2208909911, 2710121110, 2710121510, 2710122110, 2710122591, 2710123110, 2710124110, 2710124510, 2710124910, 2710125110, 2710125910, 2710127010, 2710129010, 3814001010, 3814009070, 3820000010 e 3824909767) e originario degli Stati Uniti d’America. Le importazioni sono soggette a registrazione per 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.»


18.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/25


Rettifica del regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 147 del 6 giugno 2008 )

A pagina 11, all’articolo 20, secondo comma, seconda frase:

anziché:

«decorre nuovamente»,

leggi:

«continua a decorrere».