ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.280.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 280

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
13 ottobre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 937/2012 della Commissione, del 12 ottobre 2012, che modifica i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 938/2012 della Commissione, del 12 ottobre 2012, che fissa, per l’esercizio contabile 2013 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 939/2012 della Commissione, del 12 ottobre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 940/2012 della Commissione, del 12 ottobre 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13

7

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 937/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2012

che modifica i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 4, l’articolo 74, paragrafo 4, e l’articolo 91,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare gli articoli 85 quinvicies e 103 octovicies in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (3), in particolare l’articolo 142, lettere c) e o),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (4), e l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (5), stabiliscono il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno contemplati dai medesimi regolamenti.

(2)

Gli interessi si applicano per il periodo che intercorre tra la notificazione dell’obbligo di restituzione sino all’effettivo rimborso o alla detrazione degli importi dovuti. Ciò comporta, per le autorità nazionali, l’obbligo di riscuotere gli interessi praticamente in tutti i casi di recupero, tramite un ordine di riscossione separato emesso quando il tempo intercorso sia già noto.

(3)

A fini di semplificazione e di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno che gli interessi siano dovuti solo a decorrere da un termine di pagamento ragionevole per il debitore, indicato nell’ordine di riscossione.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011.

(5)

Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare che le misure di cui al presente regolamento si applicano agli ordini di riscossione emessi a decorrere dal 16 ottobre 2012.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale, del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1122/2009

All’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per l’agricoltore, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.»

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 65/2011

All’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.»

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica agli ordini di riscossione emessi a decorrere dal 16 ottobre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(3)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(4)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

(5)  GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.


13.10.2012   

IT

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L 280/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 938/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2012

che fissa, per l’esercizio contabile 2013 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (2), la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti è calcolata secondo le modalità definite nell’allegato IV del medesimo regolamento.

(2)

Ai sensi dell’allegato IV, punto I.1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 884/2006, il calcolo dell’importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l’Unione fissato dalla Commissione all’inizio di ciascun esercizio contabile. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi Euribor a termine di tre e di dodici mesi praticati nei sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato IV, punto I.2, primo capoverso, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi. Tale tasso deve essere fissato all’inizio di ogni esercizio contabile del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

(3)

Tuttavia, se il tasso di interesse comunicato da uno Stato membro è inferiore al tasso di interesse uniforme fissato per l’Unione, si applica a tale Stato membro un tasso di interesse al livello di quello comunicato, a norma dell’allegato IV, punto I.2, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 884/2006.

(4)

Peraltro, a norma dell’allegato IV, punto I.2, terzo capoverso, del regolamento (CE) n. 884/2006, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine specificati al punto I.2, primo capoverso, del medesimo allegato, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro si considera pari allo 0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento, a detto Stato membro si applica il tasso di interesse uniforme fissato dalla Commissione. Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia hanno dichiarato di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento.

(5)

In base alle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare i tassi di interesse da applicare per l’esercizio contabile 2013 del FEAGA tenendo conto di questi diversi fattori.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti d’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2013 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, definiti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento sono così fissati:

a)

0,2 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Finlandia;

b)

0,3 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Germania;

c)

0,5 % per il tasso di interesse specifico da applicare nel Regno Unito e in Irlanda;

d)

0,9 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Belgio;

e)

1,0 % per il tasso di interesse uniforme per l’Unione da applicare agli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.


13.10.2012   

IT

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L 280/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 939/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

72,4

MK

39,0

TR

59,9

ZZ

57,1

0707 00 05

MK

34,4

TR

118,1

ZZ

76,3

0709 93 10

TR

116,6

ZZ

116,6

0805 50 10

AR

80,1

CL

108,8

TR

82,8

UY

65,5

ZA

91,8

ZZ

85,8

0806 10 10

BR

262,6

MK

30,0

TR

131,4

ZZ

141,3

0808 10 80

BR

79,8

CL

99,9

MK

29,8

NZ

122,6

ZA

99,0

ZZ

86,2

0808 30 90

CN

66,3

TR

105,8

ZZ

86,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


13.10.2012   

IT

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L 280/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 940/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2012/13 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 263 del 28.9.2012, pag. 37.

(4)  GU L 269 del 4.10.2012, pag. 5.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 13 ottobre 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

36,84

0,10

1701 12 90 (1)

36,84

3,56

1701 13 10 (1)

36,84

0,23

1701 13 90 (1)

36,84

3,85

1701 14 10 (1)

36,84

0,23

1701 14 90 (1)

36,84

3,85

1701 91 00 (2)

44,05

4,25

1701 99 10 (2)

44,05

1,12

1701 99 90 (2)

44,05

1,12

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.