ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.277.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 277

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
11 ottobre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 928/2012 della Commissione, dell’8 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Phú Quc (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 929/2012 della Commissione, dell’8 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jagnięcina podhalańska (IGP)]

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 930/2012 della Commissione, del 10 ottobre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2012 della Commissione, del 10 ottobre 2012, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

7

 

 

DECISIONI

 

 

2012/629/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica la decisione 2008/577/CE della Commissione che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina

8

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 928/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’8 ottobre 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Phú Quốc (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Phú Quốc», presentata dal Vietnam, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 1 del 4.1.2012, pag. 12.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.7.   Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

VIETNAM

Phú Quốc (DOP)


11.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 929/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’8 ottobre 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jagnięcina podhalańska (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Jagnięcina podhalańska», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 11 del 13.1.2012, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1   Carni fresche (e frattaglie)

POLONIA

Jagnięcina podhalańska (IGP)


11.10.2012   

IT

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L 277/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 930/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

67,7

MK

53,3

TR

55,3

ZZ

58,8

0707 00 05

MK

22,1

TR

118,9

ZZ

70,5

0709 93 10

TR

116,8

ZZ

116,8

0805 50 10

AR

85,1

CL

108,8

TR

84,1

UY

67,5

ZA

97,2

ZZ

88,5

0806 10 10

BR

286,7

MK

23,1

TR

131,1

ZZ

147,0

0808 10 80

BR

79,8

CL

99,9

NZ

127,0

US

158,1

ZA

104,1

ZZ

113,8

0808 30 90

CN

69,0

TR

109,5

ZZ

89,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


11.10.2012   

IT

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L 277/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 931/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2012

recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 7 sexies in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 394/2012 della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2012/2013 (3), stabilisce i suddetti limiti.

(3)

I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 394/2012. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti dal 1o al 5 ottobre 2012, respingere tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate dopo il 5 ottobre 2012 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate dal 1o al 5 ottobre 2012 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione del 35,073519 %.

2.   Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate l'8, 9, 10, 11 e 12 ottobre 2012 sono respinte.

3.   Per il periodo dal 15 ottobre 2012 al 30 settembre 2013 la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 123 del 9.5.2012, pag. 30.


DECISIONI

11.10.2012   

IT

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L 277/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2012

che modifica la decisione 2008/577/CE della Commissione che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina

(2012/629/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in prosieguo, «il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2022/95 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. In seguito a una richiesta di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 658/2002 (3), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. In seguito a una seconda richiesta di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 661/2008 (4), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 989/2009 del Consiglio (5).

(2)

La Commissione, con la decisione 2008/577/CE (6) (in prosieguo, «la decisione») accettava un impegno di prezzo (in prosieguo, «l’impegno»), tra l’altro, dalle società Open Joint Stock Company (OJSC) «Azot», Novomoskovsk, Russia, e Open Joint Stock Company (OJSC) «Nevinnomyssky Azot», Nevinnomyssk, Russia, riguardante le importazioni di nitrato di ammonio da esse prodotto e venduto o direttamente al primo acquirente indipendente dell’Unione o da Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera, oppure da Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «Eurochem», Mosca, Russia ed Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera (il «Gruppo Eurochem»), al primo acquirente indipendente nell’Unione.

(3)

Con la stessa decisione, la Commissione accettava inoltre un impegno offerto da una società ucraina. Le misure sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina sono scadute il 17 giugno 2012 (7) e, di conseguenza, lo stesso giorno è scaduto anche il relativo impegno.

(4)

L’impegno accettato dal gruppo Eurochem si basa su tre elementi, vale a dire: 1) l’indicizzazione dei prezzi minimi in conformità alle quotazioni pubbliche internazionali; 2) un tetto quantitativo; e 3) un impegno a non vendere il prodotto oggetto dell’impegno agli stessi clienti dell’Unione europea ai quali esso vende altri prodotti, a parte alcuni altri prodotti per i quali il gruppo Eurochem si è impegnato a rispettare regimi di prezzi specifici.

(5)

Come indicato al considerando 14 della decisione, la struttura delle vendite del gruppo Eurochem era tale quando l’impegno fu accettato che la Commissione riteneva limitato il rischio di una sua elusione.

B.   MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

(6)

In aprile 2012, il gruppo Eurochem notificava alla Commissione una modifica nella sua struttura aziendale e di vendita: esso aveva infatti acquistato un impianto di produzione e vendita di concime nell’Unione europea, in grado di produrre e vendere non solo i prodotti coperti ma anche vari altri fertilizzanti.

(7)

La Commissione ha analizzato le conseguenze di tale acquisizione e ha ritenuto che esistesse un rischio elevato di compensazione incrociata. Se infatti l’impianto di produzione e vendita di concime recentemente acquisito dal gruppo Eurochem nella UE vendesse qualche suo prodotto agli stessi clienti come gli altri membri del gruppo Eurochem, i prezzi di tali transazioni potrebbero essere fissati in modo da compensare i prezzi minimi all’importazione oggetto dell’impegno. Tale compensazione non sarebbe tuttavia individuabile con i normali controlli dato che la struttura dei prezzi per la maggior parte dei prodotti dell’impianto di produzione e vendita di concime recentemente acquisito non compare in alcuna fonte accessibile pubblicamente ed è quindi impossibile esaminare se i prezzi pagati dai clienti corrispondano al valore dei prodotti o godano di uno sconto che compensi operazioni soggette all’impegno di rispettare un prezzo minimo all’importazione. In altre parole, controllare l’impegno sarebbe divenuto impraticabile e di difficile attuazione. La Commissione ha informato il gruppo Eurochem di conseguenza, annunciando di essere propensa a una revoca dell’impegno stesso.

(8)

Il gruppo Eurochem ha successivamente proposto di non vendere agli stessi clienti i prodotti oggetto dell’impegno sia di origine russa sia di origine UE. Il gruppo Eurochem avrebbe anche applicato ai prodotti originari dell’UE l’attuale disciplina dei prezzi relativa alle vendite di altri prodotti e avrebbe notificato tutte le vendite originarie sia della Russia che della UE.

(9)

La Commissione ritiene che tali impegni non possano modificare la sua valutazione iniziale, per i seguenti motivi: 1) i prodotti originari dell’UE non possono essere subordinati a una disciplina dei prezzi; 2) non tutti i prodotti di origine UE sarebbero soggetti a notifica; e 3) il controllo di tale impegno sarebbe impraticabile come indicato al considerando 7.

(10)

Inoltre, non è escluso che alcune quotazioni dei prezzi (alla base cioè del meccanismo di indicizzazione dei prezzi) potrebbero essere influenzate dall’acquisizione di impianti di produzione e vendita all’interno dell’UE.

(11)

Nel luglio 2012, il gruppo Eurochem informava infine la Commissione di un’altra modifica della sua struttura: uno dei suoi membri preposto al commercio del prodotto in esame aveva acquisito le azioni di controllo di un gruppo che distribuisce concimi, con sedi sia in paesi terzi sia nell’UE. Ciò ha aumentato il rischio, già elevato, di compensazione incrociata nonché l’impraticabilità dell’impegno, come spiegato al considerando 7.

(12)

In base alle considerazioni fin qui esposte, la Commissione ha concluso che, in seguito alle modifiche intervenute nella struttura aziendale e delle vendite della società, esiste un rischio elevato di compensazione incrociata e che l’impegno accettato dal gruppo Eurochem è divenuto impraticabile: esso deve pertanto essere ritirato.

(13)

Il gruppo Eurochem è stato informato delle conclusioni della Commissione ed è stato invitato a presentare osservazioni.

C.   COMUNICAZIONI SCRITTE

(14)

Al gruppo Eurochem era stata data la possibilità di essere ascoltato ed aveva anche fatto pervenire osservazioni scritte nelle quali offriva di non vendere il prodotto coperto dall’impegno a nessun cliente cui l’impianto di produzione e vendita di concimi recentemente acquistato nella UE vendesse uno dei suoi prodotti. Il gruppo Eurochem spiegava inoltre che l’azienda di distribuzione dei concimi in questione rappresentava il tradizionale canale di vendita dell’impianto di produzione e vendita di concimi nella UE, recentemente acquistato, e che, quindi, non esisteva un rischio aggiuntivo di compensazione incrociata. Il gruppo Eurochem sosteneva inoltre che l’influenza sulle quotazioni dei prezzi fosse più teorica che altro perché stabilire un prezzo di vendita inferiore per il proprio nitrato d’ammonio (NA) d’origine UE per ridurre il prezzo minimo all’importazione (MIP) indicizzato dello stesso prodotto d’origine russa sarebbe stato contrario ai propri interessi commerciali.

(15)

La Commissione ritiene che il nuovo impegno non modifichi il risultato della propria valutazione iniziale riguardo alla difficoltà di effettuare il controllo. Innanzitutto, indipendentemente dal fatto che gruppo di distribuzione di concimi sia il tradizionale canale di vendita dell’impianto di produzione e vendita di concimi nella UE, recentemente acquistato, esso è un canale nuovo per il gruppo Eurochem. Il controllo del rispetto dell’impegno imporrebbe perciò di continuare a verificare tutte le vendite effettuate dall’impianto di produzione e vendita di concimi del gruppo Eurochem nella UE per accertare l’inesistenza di compensazioni incrociate, rendendo così molto oneroso il monitoraggio. In secondo luogo, la probabile influenza sul livello dei prezzi non può essere eliminata perché le quotazioni dei prezzi usate per stabilire il prezzo minimo all’importazione (MIP) saranno de facto condizionate dalle vendite dell’impianto di produzione di concimi recentemente acquistato nella UE.

D.   MODIFICA DELLA DECISIONE 2008/577/CE

(16)

Ai sensi perciò dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, e in conformità anche alle pertinenti clausole dell’impegno che autorizzano la Commissione a revocarlo unilateralmente, la Commissione ha concluso che doveva essere revocata l’accettazione dell’impegno offerto dal gruppo Eurochem e che doveva essere modificata la decisione 2008/577/CE. Di conseguenza, il dazio antidumping definitivo istituito ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 661/2008 si applica alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dal gruppo Eurochem (codice addizionale TARIC A522),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accettazione dell’impegno offerto dalle società Open Joint Stock Company (OJSC) «Azot», Novomoskovsk, Russia, e Open Joint Stock Company (OJSC) «Nevinnomyssky Azot», Nevinnomyssk, Russia, relativo alle importazioni di nitrato di ammonio da esse prodotto e venduto o direttamente al primo acquirente indipendente dell’Unione o da Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera oppure dalle società Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «Eurochem», Mosca, Russia ed Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera («Gruppo Eurochem»), al primo acquirente indipendente nell’Unione (codice addizionale TARIC A522), è revocata.

Articolo 2

La tabella di cui all’articolo 1 della decisione 2008/577/CE è sostituita dalla tabella seguente:

«Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Russia

JSC Acron, Veliky Novgorod, Russia, e JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Russia, membri della holding “Acron”

A532 »

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1.

(3)   GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.

(4)   GU L 185 del 12.7.2008, pag. 1.

(5)   GU L 278 del 23.10.2009, pag. 1.

(6)   GU L 185 del 12.7.2008, pag. 43.

(7)   GU C 171 del 16.6.2012, pag. 25.