ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.275.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 275

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
10 ottobre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 925/2012 della Commissione, dell’8 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pimiento de Fresno-Benavente (IGP)]

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

25

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti ( 1 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2012 DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (1) (il «regolamento di abilitazione dell’OMC»), in particolare l’articolo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio (2) istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (il «regolamento definitivo»).

B.   RELAZIONI ADOTTATE DALL’ORGANO DI CONCILIAZIONE DELL’OMC

(2)

In data 28 luglio 2011, il DSB dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha approvato la relazione dell’organo d’appello e la relazione del panel, modificata dalla relazione dell’organo d’appello, sulla controversia «Comunità europee — Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina» (3) (le «relazioni»). Secondo tali relazioni, l’UE ha, tra l’altro, agito in modo incompatibile con:

gli articoli 6.10 e 9.2 dell’accordo antidumping dell’OMC per quanto riguarda l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (4) («regolamento di base»), applicato nell’inchiesta sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («inchiesta sugli elementi di fissaggio»),

gli articoli 6.4, 6.2 e 2.4 dell’accordo antidumping dell’OMC riguardo a taluni aspetti della determinazione del dumping nell’inchiesta sugli elementi di fissaggio,

l’articolo 4.1 dell’accordo antidumping dell’OMC per quanto riguarda la definizione di industria dell’UE nell’inchiesta sugli elementi di fissaggio,

gli articoli 3.1 e 3.2 dell’accordo antidumping dell’OMC per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping di cui tener conto nell’inchiesta sugli elementi di fissaggio,

gli articoli 3.1 e 3.5 dell’accordo antidumping dell’OMC per quanto riguarda l’analisi del nesso di causalità nell’inchiesta sugli elementi di fissaggio, e

gli articoli 6.5 e 6.5.1 dell’accordo antidumping dell’OMC per quanto riguarda il trattamento delle informazioni riservate nell’inchiesta sugli elementi di fissaggio.

C.   PROCEDURA

(3)

In data 6 marzo 2012, in applicazione del regolamento di abilitazione dell’OMC, fu aperto un riesame mediante pubblicazione di un avviso (5) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura»). La Commissione europea ha informato le parti interessate all’inchiesta, sfociata nel regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio («l’inchiesta iniziale»), del riesame e del modo in cui si debba tener conto delle conclusioni delle relazioni riguardo al regolamento definitivo.

D.   PRODOTTO IN ESAME

(4)

Il prodotto in esame è costituito da determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, cioè viti per legno (tirafondi esclusi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni con capocchia (con rispettivi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute filettando barre, aste, profili o fili, a sezione piena, con stelo di spessore non superiore a 6 mm ed esclusi viti e bulloni destinati a fissare elementi delle strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese (in prosieguo «elementi di fissaggio» o «prodotto in esame»).

(5)

Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00.

(6)

Riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, le relazioni non modificano i risultati esposti ai considerando da 40 a 57 del regolamento definitivo.

E.   NUOVE CONCLUSIONI BASATE SULLE RELAZIONI

(7)

Come indicato nell’avviso di apertura, la Commissione ha riesaminato le risultanze definitive dell’inchiesta iniziale tenendo conto delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB. L’esame si è basato sulle informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta iniziale e su quelle raccolte dopo la pubblicazione dell’avviso.

(8)

L’inchiesta iniziale relativa al dumping e al pregiudizio copriva il periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007 («periodo dell’inchiesta», o «PI»). In relazione ai parametri attinenti alla valutazione del pregiudizio, sono stati analizzati i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

(9)

Il presente regolamento mira a correggere gli aspetti del regolamento definitivo ritenuti incompatibili dal DSB nelle relazioni da esso approvate e a rendere conforme il regolamento definitivo alle raccomandazioni e alle decisioni del DSB.

1.   Trattamento individuale: applicazione dell’articolo 9, paragrafo 5, nel regolamento definitivo

(10)

La presente sezione contiene le nuove conclusioni dell’inchiesta iniziale, in merito alle seguenti raccomandazioni e decisioni delle relazioni, secondo cui l’UE ha agito in modo incompatibile con gli articoli 6.10 e 9.2, dell’accordo antidumping dell’OMC, per quanto riguarda l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base applicato nell’inchiesta iniziale sugli elementi di fissaggio.

(11)

Come indicato ai considerando 81 e 84 del regolamento definitivo, i 5 produttori esportatori inclusi nel campione e i 3 produttori esportatori esaminati individualmente che hanno chiesto il trattamento individuale («TI»), soddisfano tutti i requisiti per la concessione del TI ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Come indicato ai considerando 62 e 78 del regolamento definitivo, 4 produttori esportatori in origine facenti parte del campione e una impresa cui è stato concesso l’esame individuale, sono stati considerati imprese che non hanno collaborato, non avendo presentato durante l’inchiesta informazioni coerenti con gli elementi di prova.

(12)

Alla luce di quanto raccomandano le relazioni, riguardo all’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, la Commissione ha invitato i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese a manifestarsi e a fornire le necessarie informazioni per riesaminare la loro attuale situazione e se le loro esportazioni verso l’UE sono soggette alle misure antidumping vigenti sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese; ed essi si sono sentiti scoraggiati dal collaborare e dal chiedere il TI nell’inchiesta iniziale, ritenendo eccessivi gli oneri amministrativi o di non soddisfare tutti i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(13)

La Commissione ha invitato tali produttori a precisare se essi si sono sentiti scoraggiati dal collaborare e dal chiedere il TI nell’inchiesta iniziale poiché ritenevano eccessivi gli oneri amministrativi o perché pensavano di non soddisfare tutti i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Tali parti interessate sono state invitate a manifestarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di apertura e di fornire le 2 informazioni che seguono:

se essi si sono sentiti scoraggiati dal collaborare e dal chiedere il TI al momento dell’apertura dell’inchiesta iniziale; e

dare informazioni sulle quantità esportate nell’UE e sui prezzi d’esportazione per il PI cui si è riferita l’inchiesta iniziale.

(14)

Alcuni produttori esportatori della RPC hanno espresso preoccupazioni sulla procedura di attuazione delle relazioni del DSB, descritta nell’avviso di apertura e sottolineano soprattutto che, per loro, le scadenze pubblicate sono troppo brevi. Essi lamentano anche un indebito onere amministrativo a carico dei produttori esportatori, il cui effetto dissuasivo impedisce loro di ricevere un TI.

(15)

Le preoccupazioni espresse da tali produttori esportatori sono state ritenute infondate. Per la Commissione le scadenze sono adeguate rispetto agli oneri amministrativi e alla quantità, minima, di informazioni richieste. L’avviso di apertura spiegava che si sarebbe preso in considerazione il riesame della situazione attuale di un produttore esportatore solo se la domanda avesse contenuto le seguenti informazioni:

una semplice dichiarazione dalla quale risulti che il produttore/esportatore si è sentito scoraggiato e non ha perciò né collaborato né chiesto il TI, e

cifre sommarie, dalle quali risulti che egli ha esportato il prodotto in esame verso l’UE durante il periodo dell’inchiesta iniziale.

(16)

Il solo scopo perseguito dalla richiesta di tali informazioni era quello di permettere alla Commissione di individuare i produttori esportatori che avrebbero potuto collaborare e chiedere il TI durante l’inchiesta iniziale, ma sono stati scoraggiati dal farlo. Una scadenza di 30 giorni basta per rispondere alla richiesta di una semplice dichiarazione e di cifre sommarie e non è un onere amministrativo sproporzionato. La Camera di commercio cinese e un produttore esportatore cinese hanno affermato che, chiedendo le informazioni di cui al considerando 15, la Commissione ha imposto condizioni ai produttori esportatori cinesi sebbene il TI debba essere concesso come norma ai sensi degli articoli 6.10 e 9.3 dell’accordo antidumping dell’OMC. Tale approccio era contrario alle raccomandazioni contenute nelle relazioni del DSB e le parti hanno invitato la Commissione a contattare d’ufficio i produttori esportatori cinesi e a indicare che sarebbe stato loro concesso il TI. In proposito, la Commissione, pubblicando l’avviso di apertura - inviato a tutti i produttori esportatori noti, alle loro associazioni di categoria e alle autorità nazionali - ritiene di aver contattato tutti i produttori esportatori cinesi e di averli invitati a manifestarsi entro 30 giorni se avessero esportato durante il periodo dell’inchiesta iniziale e se non si fossero manifestati il tale periodo. Quest’ultima questione non va considerata come una «condizione» nel senso di un «test» come pretendono le suddette parti, ma piuttosto come la rilevazione del fatto che essi sono stati effettivamente interessati dall’inchiesta iniziale. Si osservi infine che le domande sui prodotti esportati mirano a verificare se occorra modificare il campione iniziale e non sono legate alla concessione del TI. Questa argomentazione è stata perciò respinta.

(17)

Delle 15 imprese che si sono manifestate a seguito della pubblicazione dell’avviso di apertura e che hanno posto interrogativi entro i termini stabiliti:

10 imprese erano produttori esportatori che si erano già manifestati e che hanno collaborato all’inchiesta iniziale. Ciò dimostra che non sono stati scoraggiati dal collaborare e dalla richiesta del TI nell’inchiesta iniziale; la loro situazione non può perciò essere riveduta nel quadro del riesame attuale. Una delle 10 imprese che aveva chiesto il riesame dei suoi dazi è stata invitata a presentare alla Commissione una nuova domanda di riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base,

1 impresa era un nuovo esportatore (non aveva cioè esportato verso l’UE durante l’inchiesta iniziale). Tale impresa non era stata perciò in grado di cooperare e di chiedere il TI nell’inchiesta iniziale. L’impresa è stata informata sui modi per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento definitivo,

2 imprese sono state considerate non come produttori esportatori ma come società commerciali e sono state quindi informate della loro esclusione dal presente riesame,

2 produttori esportatori sostenevano di aver rispettato i criteri e hanno chiesto che la loro situazione fosse riesaminata. Successivamente, una di esse ha però ritirato la propria domanda di riesame.

(18)

La società che hanno posto interrogativi hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sulle informazioni da esse ottenute.

(19)

È stato accertato che il produttore esportatore, che sosteneva di soddisfare i criteri e chiedeva di riesaminare la sua situazione, rientrava effettivamente nei criteri di cui al punto 1 dell’avviso di apertura. Il medesimo ha anche chiesto ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, un esame individuale affermando che se non si fosse lasciato scoraggiare dal cooperare durante l’inchiesta iniziale, avrebbe chiesto tale trattamento. Poiché nel corso dell’inchiesta iniziale, tutti i produttori esportatori che avevano presentato tale richiesta erano stati esaminati individualmente, la sua richiesta è stata accolta per motivi di parità di trattamento.

(20)

In data 6 giugno 2012 è stato pubblicato un avviso (6), che annunciava il riesame della situazione attuale per questo produttore esportatore, Bulten Fasteners (China) Co., Ltd («BFC»). Il volume delle esportazioni di questo produttore esportatore durante il PI è stato inferiore allo 0,4 % del totale delle esportazioni originarie della RPC durante il PI. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che non vi fosse motivo di modificare il campione originale dei produttori esportatori. Al produttore esportatore della RPC e alle sue società collegate nella UE, che rivendevano il prodotto in esame durante il PI iniziale è stato inviato un questionario.

(21)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il dumping e ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società collegate:

Bulten Sweden AB, Göteborg, Svezia

Bulten GmbH, Bergkamen, Germania

(22)

La Commissione ritiene che a BFC debba essere concesso il TI in conformità alle raccomandazioni, sull’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, contenute nelle relazioni del DSB.

2.   Aspetti particolari di determinazione del dumping nelle inchieste sugli elementi di fissaggio

(23)

La presente sezione contiene le nuove conclusioni dell’inchiesta iniziale, in merito alle seguenti raccomandazioni e decisioni delle relazioni, secondo cui l’UE ha agito in modo incompatibile con gli articoli 6.4, 6.2 e 2.4 dell’accordo antidumping dell’OMC, riguardo a taluni aspetti della determinazione del dumping nell’inchiesta iniziale sugli elementi di fissaggio.

(24)

Nel quadro del dialogo con alcuni produttori esportatori e con la Camera di commercio cinesi, sono state fornite alle parti informazioni più dettagliate sulle caratteristiche dei prodotti venduti dal fabbricante indiano che ha collaborato all’inchiesta per tener conto delle raccomandazioni del DSB dell’OMC riguardo agli articoli 6.4, 6.2 e 2.4 dell’accordo antidumping dell’OMC, menzionato ai considerando da 28 a 53. Le informazioni riguardavano soprattutto le caratteristiche del prodotto considerate pertinenti per determinare il valore normale e usate nella comparazione con il prodotto in esame, cioè il fatto che le vendite sul mercato interno dell’India erano state divise in «normali» e «speciali» e che era stata identificata la classe di resistenza di ciascuna transazione. Per ogni classe di resistenza identificata nella tabella dei numeri di controllo del prodotto (tabella NCP) (product control number — PCN table) è stato quindi calcolato il valore normale al kg.

(25)

La Commissione si è concentra su 2 elementi fondamentali della comparazione, cioè la classe di resistenza e gli elementi di fissaggio normali rispetto a quelli speciali, come indicato ai considerando da 48 a 50 del regolamento definitivo. La distinzione tra normale e speciale venne aggiunta durante l’inchiesta come nuovo elemento di comparazione e la classe di resistenza venne usata come secondo criterio principale di comparazione, dato che la maggior parte dei produttori esportatori cinesi stessi l’aveva indicato durante l’inchiesta iniziale.

(26)

Come indicato al considerando 56 del regolamento definitivo, elementi di fissaggio normali fabbricati nel paese di riferimento possono essere comparati con elementi di fissaggio esportati verso la UE dai produttori della RPC inclusi nel campione, poiché hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti esportati dalla RPC.

(27)

Il valore normale era espresso franco fabbrica, adattato per tener conto dell’effetto sul prezzo della fase controllo di qualità, effettuata in India ma non in Cina. Esistono perciò 2 elenchi di valori normali in Yuan cinesi (CNY) al kg per classe di resistenza: uno per gli elementi di fissaggio normali, uno per quelli speciali.

2.1.   Nota informativa del 30 maggio 2012

(28)

In data 30 maggio 2012 sono state comunicate a tutte le parti interessate informazioni aggiuntive sui tipi di prodotti usati per comparare prezzo di esportazione e valore normale. Come risulta dall’avviso di apertura, a tutte le parti interessate sono state fornite informazioni più precise sulle caratteristiche del prodotto, giudicate pertinenti ai fini della determinazione del valore normale.

(29)

Il contenuto della nota informativa si riferiva al valore normale calcolato in base ai prezzi del prodotto in esame venduto sul mercato interno dal fabbricante indiano che ha collaborato all’inchiesta. In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM si calcola in base ai prezzi o al valore costruito in un paese di riferimento. Rispondendo al questionario, 2 produttori indiani hanno accettato di collaborare. I dati forniti nelle risposte al questionario sono stati verificati presso le due società in questione. Una sola impresa ha tuttavia fornito dati sufficientemente dettagliati da poter servire come base per fissare il valore normale.

(30)

Come indicato al considerando 90 del regolamento definitivo, «numerosi importatori ed esportatori hanno messo in dubbio l’opportunità di utilizzare i dati di quest’ultimo produttore indiano i) giudicando le quantità prodotte e vendute sul mercato interno indiano da tale produttore non rappresentative dei quantitativi esportati dalla RPC verso la Comunità; e ii) osservando che tale produttore indiano intratteneva relazioni commerciali con uno dei produttori comunitari favorevoli alla denuncia. A questo riguardo va rilevato che i) i volumi di vendita del produttore indiano sono stati considerati sufficientemente rappresentativi da consentire la fissazione di valori normali affidabili; e che ii) il fatto che il produttore del paese di riferimento intrattenga relazioni con un produttore comunitario favorevole alla denuncia non rende irragionevole la scelta del paese di riferimento. Si è anche osservato che tali relazioni sono state stabilite al termine del periodo dell’inchiesta. In considerazione di quanto precede e in mancanza di collaborazione da parte di produttori di altri paesi terzi la scelta dell’India quale paese di riferimento è stata considerata ragionevole.»

(31)

Date le condizioni di concorrenza e di apertura del mercato indiano e poiché il produttore indiano che ha collaborato vendeva tipi di prodotto comparabili a quelli esportati dai produttori esportatori della RPC, si è concluso che l’India fosse un paese terzo a economia di mercato idoneo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base.

(32)

La nota informativa dichiarava che i dati relativi alle vendite sul mercato interno coprivano il periodo dell’inchiesta ma senza numero di controllo del prodotto (NCP). Il produttore indiano è stato tuttavia in grado di identificare la classe di resistenza degli elementi di fissaggio venduti e se essi fossero «normali» o «speciali» ai sensi della definizione del regolamento definitivo. All’inizio dell’inchiesta, quando fu creato l’NCP, la necessità di distinguere tra elementi di fissaggio «normali «e «speciali» non esisteva ancora.

(33)

La Commissione notò tuttavia che la distinzione incideva sulla comparabilità dei prezzi; questi dati furono perciò chiesti al produttore indiano, che li fornì. Le vendite sul mercato interno indiano vennero perciò suddivise in vendite «normali» e «speciali» e fu poi identificata la classe di resistenza di ciascuna transazione. Fu poi calcolato un valore normale al kg per ciascuna classe di resistenza identificata nella tabella NCP.

(34)

Non si usarono le altre caratteristiche dell’NCP originale non solo perché il produttore indiano non poté fornire dati a questo livello di dettaglio ma anche per le seguenti ragioni:

diametro e lunghezza non si considerarono pertinenti poiché l’analisi avvenne in base al peso tenendo quindi automaticamente conto di eventuali differenze dovute a diversità di diametro o di lunghezza dell’elemento di fissaggio,

il prodotto indiano e gli elementi di fissaggio cinesi non sembravano differenziarsi per la presenza di cromo nel rivestimento o di un rivestimento in genere - cioè, di un indicatore di galvanizzazione,

riguardo all’unico elemento restante dell’NCP, il codice NC, si ritenne che non fosse un indicatore affidabile poiché né le autorità cinesi né quelle indiane, al contrario di quelle UE, distinguono tra i 10 codici della NC per definire il prodotto in esame.

(35)

La Commissione si è pertanto concentrata su 2 fondamentali differenze tra i prodotti: da un lato, la classe di resistenza; dall’altro, elementi di fissaggio «normali» e «speciali» come indicatori di differenze di clientela e di qualità.

(36)

Il valore normale è stato espresso franco fabbrica, meno un adattamento per tener conto dell’effetto sul prezzo della fase controllo di qualità, effettuata in India ma non in Cina. Esistono perciò 2 elenchi di valori normali in Yuan cinesi (CNY) al kg per classe di resistenza: uno per gli elementi di fissaggio normali, uno per quelli speciali.

(37)

La Commissione ha informato le parti interessate che il valore normale non ha potuto essere comunicato poiché riguarda il prezzo confidenziale di un unico produttore indiano sul mercato interno. Le parti interessate sono state tuttavia informate del fatto che il valore normale «standard» per un elemento di fissaggio appartenente alla classe di resistenza 8.8 («G» nella tabella NCP), cioè un tipo standard comunemente esportato dai produttori cinesi, oscilla tra i 9 e i 12 CNY, franco fabbrica al kg.

2.2.   Osservazioni pervenute sulla nota informativa del 30 maggio 2012

(38)

1 importatore e 4 produttori/esportatori hanno sostenuto che il tempo dato alle parti per commentare le informazioni aggiuntive (10 giorni) fosse troppo breve. La Commissione ritiene invece sufficiente la scadenza concessa dato che le informazioni fornite sono una semplice aggiunta a quelle già comunicate nel regolamento definitivo, alla fine dell’inchiesta iniziale. Il tempo concesso per esaminare le informazioni aggiuntive e presentare le proprie osservazioni su di esse è perciò ritenuto ragionevole.

(39)

Alcune parti hanno sostenuto che la Commissione aveva affermato che per calcolare il valore normale non esistessero nuove informazioni sulle caratteristiche fisiche diverse dalla classe di resistenza dei prodotti. Questa argomentazione va respinta. In quella fase del riesame, la Commissione stava semplicemente chiarendo il modo con cui era stato calcolato il valore normale durante l’inchiesta iniziale. È importante sottolineare che la «resistenza» era stata identificata come caratteristica pertinente dai produttori esportatori cinesi. Ciò non significa tuttavia che la Commissione non disponesse di informazioni su altre caratteristiche fisiche.

(40)

Le stesse parti hanno affermato che, nelle audizioni, la Commissione aveva dichiarato che, riguardo a possibili aggiustamenti da apportare per comparare valore normale e prezzi all’esportazione, si sarebbe preferito un aggiustamento sulla base di un’analisi del prezzo piuttosto che di un’analisi dei costi. La Commissione si era limitata a chiarire che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la comparazione andasse effettuata tenendo nel debito conto le differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi e non le differenze nei costi.

(41)

Di conseguenza, le stesse parti hanno ribadito la loro richiesta di aggiustamenti che tenessero conto di differenze nei costi di produzione, basate sul consumo efficiente delle materie prime, delle vergelle, dell’elettricità, dell’autogenerazione di elettricità, della produttività per dipendente, su livelli di profitto ragionevoli e su differenze nei macchinari. Come indicato sopra, l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si riferisce al prezzo e non ai costi. Le parti in questione non hanno provato che le presunte differenze nei costi si fossero tradotte in differenze di prezzo. Nelle inchieste relative a economie in transizione come la Cina, si ricorre a un paese di riferimento per impedire che nei paesi a economia non di mercato si tenga conto di prezzi e costi che non siano il normale risultato delle forze di mercato. Per calcolare il valore normale, ci si serve pertanto di surrogati dei costi e dei prezzi forniti da produttori in economie di mercato funzionanti. Si respingono pertanto le domande di aggiustamenti che tengano conto di differenze nei costi di produzione.

(42)

Le parti hanno inoltre sostenuto che le informazioni aggiuntive date il 30 maggio 2012 riguardo alle caratteristiche dei prodotti venduti dal fabbricante indiano sarebbero incomplete perché mancanti di informazioni sulle seguenti questioni: differenze relative al tipo di elemento di fissaggio, rivestimento e uso del cromo, diametro e lunghezza, tracciabilità, conformità alla norma ISO 9000, unità del tasso di difettosità e altri aspetti riguardanti durezza, curvatura, resistenza all’impatto e altri coefficienti di attrito. Esse hanno chiesto chiarimenti sui motivi per i quali le altre caratteristiche dell’NCP originale non sono state giudicate pertinenti. Si tratta di questioni spiegate in 2 note informative inviate il 5 luglio e incluse nella documentazione consultabile da tutte le parti interessate l’11 luglio 2012.

2.3.   Nota informativa del 5 luglio 2012

(43)

In seguito alla richiesta di informazioni aggiuntive formulata dalle parti (cfr. considerando (42), il 5 luglio 2012 veniva inviata a tutte le parti interessate una seconda nota informativa. In essa, sono state fornite le seguenti informazioni aggiuntive:

una tabella che illustra la gamma dei livelli dei prezzi dei valori normali calcolati per classe di resistenza degli elementi di fissaggio venduti sul mercato interno indiano, a clienti indipendenti, dall’unico produttore indiano che ha collaborato all’inchiesta. Era stato anche precisato che la maggior parte delle esportazioni dei produttori cinesi appartiene alla classe di resistenza «G»,

un’analisi approfondita dei dati in India ha rivelato che gli elementi di fissaggio «normali» venduti sul mercato interno sono stati galvanizzati e appartengono al codice NCP «A». La Commissione ha perciò proposto di comparare il valore normale con il tipo di rivestimento «A» per i modelli esportati.

Dopo un’analisi manuale dei dati sui prezzi vigenti nel mercato interno indiano, sono state estratte informazioni sul diametro e la lunghezza dal testo della codificazione delle vendite, usato utilizzato dal produttore indiano. Per consentire una comparazione con le esportazioni delle imprese cinesi, i dati sono stati sintetizzati in una gamma per distinguere fra le principali dimensioni del prodotto:

Indicatore

Diametro

Lunghezza

piccolo

da M4 a M10

da 0 a 100 mm

medio

da M12 a M20

da 100 a 200 mm

grande

da M22 a M30

da 200 a 300 mm

La Commissione ha perciò proposto di affinare ulteriormente il valore normale con questi dati e calcolare i margini di dumping in base ad esso. Se degli elementi di fissaggio esportati non rientrano in una delle gamme indicate, non vengono usati per calcolare il dumping. Ciò ha riguardato sono una minima parte delle esportazioni.

La Commissione ha fornito come riferimento la proposta di revisione dell’NCP:

Indicatore

Descrizione

NCP

normale/speciale

elementi di fissaggio normali

S

 

elementi di fissaggio speciali

P

Classe di resistenza

3,6

A

 

4,6

B

 

4,8

C

 

5,6

D

 

5,8

E

 

6,8

F

 

8,8

G

 

9,8

H

 

10,9

I

 

12,9

J

Rivestimento

rivestimento galvanizzato

A

Diametro

da M4 a M10

S

 

da M12 a M20

M

 

da M22 a M30

L

Lunghezza

da 0 a 100 mm

S

 

da 101 a 200 mm

M

 

da 201 a 300 mm

L

La Commissione ha compilato una rassegna dei margini di dumping modificati in conformità alla proposta della nota informativa, facendo notare che tali margini antidumping riveduti non sono automaticamente dazi antidumping che sarebbe soggetti alla regola del dazio inferiore.

Infine, sono state fornite le nuove tabelle 22, 23, 32, 33 e 34 di un produttore UE in risposta a osservazioni formulate da alcune parti interessate secondo cui le informazioni aggiuntive di cui alla nota informativa del 30 maggio 2012 sarebbero incomplete perché alcuni elementi mancano o non sono riassunti correttamente.

2.4.   Osservazioni sulla nota informativa del 5 luglio 2012

(44)

Alcune parti hanno chiesto informazioni aggiuntive sul livello dei prezzi del valore normale. Come indicato al considerando 82, il livello dei prezzi non poteva essere comunicato alle parti interessate perché informazione riservata sui prezzi di un unico produttore di riferimento. In data 5 luglio 2012, fu tuttavia resa nota, ai produttori esportatori cinesi che l’avevano chiesta, una versione non riservata del valore normale per classe di resistenza degli elementi di fissaggio normali; ora si trova anche nella documentazione consultabile dalle parti interessate. In tale nota, la Commissione pubblicava una tabella sulla gamma dei livelli dei prezzi dei valori normali calcolati per classe di resistenza degli elementi di fissaggio venduti sul mercato interno indiano, a clienti indipendenti, dall’unico produttore indiano che ha collaborato all’inchiesta.

(45)

Alcune parti hanno poi sostenuto di essere stati informate dalla Commissione durante un’audizione svoltasi il 26 giugno 2012 del fatto che le vendite sul mercato interno indiano avevano 2 tipi di rivestimento, «A» e «B», conformi alla tabella NCP usata nell’inchiesta iniziale. Questa argomentazione è priva di fondamento. La Commissione informò le parti che in quella fase del riesame essa stava esaminando i tipi di rivestimento usati dal produttore indiano su elementi di fissaggio normali. In una successiva audizione del 3 luglio 2012 e per mezzo di una nota informativa inserita nella documentazione consultabile dagli interessati l’11 luglio 2012, tutte le parti sono state informate che il produttore indiano usa per fabbricare elementi di fissaggio normali, un rivestimento di tipo «A».

(46)

Durante un’audizione svoltasi l’11 luglio 2012, le stesse parti chiesero alla Commissione di spiegare come il produttore indiano avesse ripartito il valore normale tra gli elementi di fissaggio normali e quelli speciali. La Commissione rispose che ciò era avvenuto sulla base dei nomi dei clienti. Come emerge tuttavia dal verbale del consigliere-auditore della DG Commercio, alla fine dell’audizione la Commissione dichiarò che avrebbe chiarito la questione, cosa che fece con una successiva nota informativa del 13 luglio 2012, inviata alle parti che avevano partecipato all’audizione e inserita nella documentazione non riservata che tutte le parti interessate possono consultare. La dichiarazione delle suddette parti interessate, secondo cui la Commissione avrebbe affermato che «la ripartizione del valore normale tra elementi di fissaggio normali e speciali era avvenuta tra l’altro in base ai nomi dei clienti» è perciò incompleta perché su tale questione sono state fornite maggiori informazioni, come indicato nel considerando successivo.

(47)

Sulla differenza tra elementi di fissaggio normali e speciali, la nota della Commissione del 13 luglio 2012 spiegava che «non si può escludere che anche l’industria automobilistica usi elementi di fissaggio normali per determinate applicazioni». Alcune parti hanno ipotizzato che la Commissione ritenesse di poter considerare normali anche gli elementi di fissaggio nel settore automobilistico. Questa argomentazione è priva di fondamento. Come spiega chiaramente la nota, la dichiarazione della Commissione è stata fatta in mancanza di un elenco di clienti del produttore indiano. Come tuttavia assodato nell’inchiesta iniziale e come spiegato alla sezione 2.7, i costruttori automobilistici, per ragioni commerciali e di qualità, ordinano sempre elementi di fissaggio progettati in modo tale da soddisfare la norma ISO dell’industria. Tutti gli elementi di fissaggio destinati al settore automobilistico sono perciò considerati «speciali» dai fabbricanti di elementi di fissaggio, anche in India, stando alle informazioni disponibili sui siti dei costruttori automobilistici indiani. Poiché il produttore indiano ha chiaramente definito come «elementi di fissaggio speciali» tutte le parti fabbricate secondo un modello personalizzato, la Commissione ritiene che gli elementi di fissaggio normali destinati all’industria automobilistica siano stati esclusi dall’elenco degli elementi di fissaggio normali fornito durante l’inchiesta iniziale.

(48)

La Camera di commercio cinese e un produttore esportatore cinese hanno avanzato obiezioni simili riguardo alla possibile inclusione nel valore normale di elementi di fissaggio destinati al settore automobilistico aggiungendo che elementi di fissaggio del settore automobilistico non fabbricati in base a progetti personalizzati devono superare speciali controlli di qualità o rispettare requisiti di tracciabilità che li rendono più costosi e, di solito, sono considerati elementi di fissaggio speciali. Essi hanno sostenuto che le conclusioni della Commissione, secondo cui elementi di fissaggio destinati ad applicazioni finali sofisticate anche se non fabbricati su disegno dell’utente andrebbero comunque ritenuti elementi di fissaggio speciali, sono infondate e che la Commissione, violando il principio dell’equo confronto, ha quindi agito in modo incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Essi ritengono inoltre che le conclusioni della Commissione sulla ripartizione effettuata dal produttore indiano non sono confermate da una visita di verifica in loco. Alla luce di quanto sopra, essi chiedono alla Commissione di riesaminare la distinzione tra elementi di fissaggio normali e speciali e se ciò non fosse possibile, di ricorrere a una diversa serie di dati sul valore normale.

(49)

Il ragionamento della Commissione riguardo alla distinzione tra elementi di fissaggio normali e speciali è già stato illustrato nel considerando 47. Riguardo all’addebito secondo cui la ripartizione effettuata dal produttore indiano non sarebbe stata verificata, la Commissione ha esaminato l’elenco delle vendite con una serie di prove in loco (verifica approfondita di un campione di operazioni di vendita, incluse nell’elenco delle vendite, per verificarne l’esattezza) secondo le abituali pratiche di verifica. La successiva ripartizione dell’elenco delle vendite fornito dal produttore indiano è stata poi comparata con un livello di prezzi medio della ripartizione, come indicato nella suddetta nota. L’affermazione secondo cui la Commissione ha accettato acriticamente i dati forniti dal produttore indiano è pertanto infondata.

(50)

Inoltre, i criteri usati dal produttore indiano per definire gli elementi di fissaggio speciali, realizzati cioè su disegno del cliente come indicato al considerando (47), danno sufficienti garanzie di attendibilità dei dati. Nell’inchiesta iniziale la Commissione aveva già effettuato un aggiustamento del valore normale per tener conto di controlli di qualità effettuati dal fabbricante indiano che non sono stati riscontrati presso i produttori cinesi inclusi nel campione. Date le circostanze, la Commissione non ritiene necessario ricorrere a un altra serie di dati per il valore normale, come suggerito dalle parti in questione. Infine, come indicato al considerando 89 del regolamento definitivo, malgrado gli sforzi della Commissione, nessun altro produttore di qualsivoglia paese di riferimento si è offerto di collaborare al procedimento.

(51)

Riguardo all’uso dei dati del produttore indiano del paese di riferimento per determinare il valore normale, l’associazione dei distributori europei (Association of European Distributors - EFDA) ha sostenuto che il metodo era inadeguato, poiché per gamma di prodotti, volume di produzione, profilo dei clienti, sistema di distribuzione e posizione di mercato la sua situazione non era comparabile a quella dei produttori esportatori cinesi. Essa afferma inoltre che i prezzi cinesi sono bassi grazie ai volumi di produzione elevati di prodotti standard in quanto sono produttori specializzati ed efficienti. E ha chiesto ulteriori informazioni sui prezzi del produttore indiano e sul volume di produzione degli elementi di fissaggio normali. A sostegno della propria posizione, l’EFDA ha infine presentato dati Eurostat secondo cui una comparazione sui prezzi all’esportazione della RPC e dell’India per 2 codici specifici della NC mostrerebbe che le esportazioni indiane di tali prodotti erano meno del 4 % di quelle della RPC e che l’India non è un fornitore credibile di tali prodotti per i mercati di esportazione.

(52)

Sull’adeguatezza della scelta della produttore indiano del paese di riferimento, si rimanda all’ultima parte del considerando 49. L’affermazione generica, che i prezzi d’esportazione cinesi beneficiano di volumi di produzione elevati, non è comprovata né quantificata in modo da contribuire utilmente all’analisi svolta in questa fase del riesame. In merito alla richiesta di ulteriori informazioni sui dati del produttore indiano si rimanda al considerando 82 sulla riservatezza. In merito all’affermazione secondo cui le esportazioni dall’India sono diverse da quelle dalla RPC e perciò inadatte al calcolo del valore normale durante e dopo il PI, ciò che interessa, secondo il regolamento di base, è il prezzo praticato dall’India sul mercato nazionale e non i suoi prezzi all’esportazione. Queste affermazioni dell’EFDA sono pertanto infondate.

(53)

La Camera di commercio cinese e un produttore esportatore cinese hanno espresso dubbi sul rivestimento applicato dal produttore indiano e hanno chiesto alla Commissione di spiegare in che modo le informazioni riservate abbiano offerto una prova inconfutabile del fatto che il produttore indiano vendesse elementi di fissaggio galvanizzati solo sul suo mercato interno. Durante la verifica, il produttore indiano ha provato alla Commissione che gli elementi di fissaggio normali venduti sul mercato interno erano galvanizzati e corrispondevano al rivestimento di tipo «A» dell’NCP originale. In queste circostanze, la Commissione ritiene che le prove raccolte nel fascicolo siano sufficienti per concludere che gli elementi di fissaggio venduti sul mercato interno erano galvanizzati. In proposito, è stato applicato un aggiustamento per la differenza di cromo, come indicato al considerando 81.

2.5.   Ulteriori informazioni chieste dopo la nota informativa del 5 luglio 2012

(54)

Alcuni produttori esportatori hanno chiesto ulteriori chiarimenti e informazioni, tese a formalizzare un’eventuale domanda di modifica del margine di dumping fissato per essi nell’inchiesta iniziale, in base alle seguenti considerazioni:

a)

caratteristiche dei «tipi di prodotto» usate (codici NC, classe di resistenza, prodotti normali e speciali) per calcolare il valore normale;

b)

ulteriori informazioni riguardo alle caratteristiche dei prodotti venduti dal produttore indiano e usati per calcolare il valore normale;

c)

motivi che hanno impedito di usare le altre caratteristiche dell’NCP originale; e

d)

aggiustamenti da apportare per differenze delle caratteristiche fisiche.

(55)

Riguardo al punto a), come indicato nella nota informativa del 30 maggio 2012, la classe di resistenza degli elementi di fissaggio venduti dal produttore indiano che ha collaborato all’inchiesta ha rappresentato l’indicatore di resistenza dell’NCP usato nel questionario inviato a tutte le parti. La classe di resistenza è stata identificata con lo stesso elemento fondamentale dell’NCP usato dal produttore indiano negli elenchi delle vendite esaminati durante la visita di verifica in loco.

(56)

La distinzione tra elementi di fissaggio normali e speciali è stata spiegata al considerando 54 del regolamento definitivo. Gli elementi di fissaggio «speciali» sono fabbricati secondo un disegno dei clienti. Gli elementi di fissaggio «normali» sono fabbricati per scorte e non secondo specifiche di un particolare cliente. La necessità di distinguere in normali e speciali gli elementi di fissaggio prodotti dal fabbricante indiano che ha collaborato era stata pienamente riconosciuta e, come indicato ai considerando 51 e 54 del regolamento definitivo, la comparazione tra prezzo all’esportazione e valore normale per i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione è avvenuta tra elementi di fissaggio di tipo «normale».

(57)

Questioni sollevate al punto b), per motivi di riservatezza, non è possibile divulgare l’esatto tipi di modello di viti e bulloni venduti dal produttore indiano. Ma, come indicato sopra, la comparazione è avvenuta in base al peso nell’ambito della stessa categoria normale o speciale e della stessa classe di resistenza esposta nell’NCP.

(58)

Sempre su questioni sollevate al punto b), varie parti interessate hanno chiesto ulteriori informazioni sul rivestimento. I dati dell’inchiesta iniziale sono stati ulteriormente analizzati, facendo emergere che il prodotto venduto come «normale» sul mercato interno indiano aveva un rivestimento galvanizzato di base. Questa informazione è stata divulgata nelle audizioni chieste dalle parti interessate ed è stata ridiffusa alle parti interessate che l’avevano chiesta; essa è stata anche inserita nella documentazione consultabile dalle parti interessate.

(59)

Due produttori esportatori inclusi nel campione hanno chiesto ulteriori informazioni sugli aggiustamenti relativi all’uso del cromo nel rivestimento. I dati sulle vendite forniti dal produttore indiano che ha collaborato sono stati ulteriormente analizzati e hanno portato a un aggiustamento del valore normale per differenze nel cromo, illustrate al considerando 81. Gli stessi 2 produttori esportatori hanno chiesto ulteriori chiarimenti sulle modalità di calcolo della redditività delle vendite sul mercato interno del produttore indiano che ha collaborato; se i costi di produzione fossero stati riportati su base NCP o se fossero stati usati costi medi; se il valore normale comprendesse vendite a società collegate.

(60)

Tutte le pertinenti informazioni relative al valore normale sono state menzionate nel considerando 94 del regolamento definitivo. È stato anche precisato che sono state utilizzate solo vendite sul mercato interno a società non collegate.

(61)

I 2 produttori esportatori nutrono poi seri dubbi sul fatto che i test di redditività e di rappresentatività fossero stati effettuati correttamente. Riguardo in particolare alla rappresentatività, i produttori esportatori dubitavano del fatto che i quantitativi venduti sul mercato interno dal produttore indiano superassero il 5 % delle loro esportazioni per gruppi di prodotti riveduti. Sulla rappresentatività si è concluso che, nei casi in cui il criterio del 5 % non fosse stato rispettato per un particolare tipo di prodotto, le vendite sul mercato interno sarebbero comunque risultate sufficienti per una corretta comparazione. Riguardo al test sulla redditività, si conferma che esso è stato effettuato in base al tipo di prodotto.

(62)

Sulle questioni sollevate al punto c), relative ai motivi che impediscono di usare l’NCP completo per comparare valore normale e prezzo all’esportazione, è chiaramente emerso nel corso dell’inchiesta che l’NCP completo non è un indicatore affidabile. In primo luogo, perché né le autorità cinesi né quelle indiane distinguono i 10 codici NC usati per definire il prodotto in esame, come fanno invece le autorità della UE. In secondo luogo, come indicato al considerando 48 del regolamento definitivo, numerose parti hanno affermato che gli elementi di fissaggio fabbricati dai produttori esportatori cinesi erano prodotti normali (appartenenti per lo più alle classi di resistenza tra 4.8 e 8.8), privi di caratteristiche speciali riguardo alla materia prima, alla resistenza, al rivestimento o ad aspetti connessi alla certificazione/sicurezza; che erano destinati ad applicazioni meno impegnative (usi non professionali e distribuzione generale) al contrario delle applicazioni ad alta tecnologia; e che non rispondevano a requisiti rigorosi di utenti finali specifici, come l’industria automobilistica, chimica o aerospaziale.

(63)

In merito alle questioni sollevate al punto d), elementi di «tracciabilità», norma ISO 9000, unità del tasso di difettosità e altri criteri come «durezza, curvatura, solidità, resistenza all’impatto, coefficiente d’attrito», sollevati da altri 2 produttori esportatori non potevano essere accettati poiché le imprese interessate non hanno dimostrato come tali elementi incidessero sulla comparabilità tra valore normale e prezzo all’esportazione.

(64)

In assenza di informazioni specifiche sull’asserita mancanza di comparabilità, oltre alle raccomandazioni fatte dalle parti interessate nell’inchiesta iniziale, e date le scarse informazioni riguardo ad altre caratteristiche tecniche (rivestimento), l’inchiesta iniziale aveva concluso che i principali fattori e le differenze evidenziate dalle parti interessate stesse (soprattutto, normale opposto a speciale e classe di resistenza) erano una base sufficiente per comparare valore normale e prezzi all’esportazione.

2.6.   Comunicazione di nuove informazioni sul valore normale, in data 11 luglio 2012

(65)

In data 11 luglio 2012, la Commissione, dopo aver diffuso la riclassificazione del valore normale (cfr. sopra) e la sua proposta di ricalcolare i margini di dumping in base a quanto esposto, ha chiesto osservazioni.

(66)

Come indicato al considerando 32, il produttore indiano fornì nella sua dichiarazione iniziale un elenco delle vendite nazionali (domestic sales listing - DMSAL) senza NCP. L’unico contrassegno di identificazione di ciascuna vendita era un codice per articolo, un codice interno per ciascun prodotto, e un testo di descrizione del prodotto, come:

M8X1,25X16 FLANGE SCREW

(67)

Come spiegato ai considerando da 48 a 57 del regolamento definitivo, l’impresa indiana ha ripartito le sue vendite interne in elementi di fissaggio normali e speciali, servendosi della distinzione descritta al considerando 77. Di conseguenza, il DMSAL si presenta in 2 fascicoli, «DMSAL normale» e «DMSAL speciale». Le vendite che non possono essere rilevate come normali o speciali sono state escluse dal successivo calcolo del valore normale.

(68)

Durante l’inchiesta è emerso chiaramente che per stabilire il valore normale sarebbe stata necessaria anche la classe di resistenza dell’elemento di fissaggio. La società indiana ha identificato la classe di resistenza per riga dei fascicoli «DMSAL normale» e «DMSAL speciale» che sono stati presentati con una colonna denominata «Grado», indicante la classe di resistenza. Per esempio:

Descrizione

Grado

M8X1,25X16 FLANGE SCREW

8,8

(69)

Il valore normale iniziale fu calcolato in base a tali dati, usando la ripartizione normale/speciale e la classe di resistenza come illustrato nella prima divulgazione del riesame dell’attuazione, del 30 maggio 2012.

(70)

Come indicato al considerando 54, alcuni produttori esportatori, riferendosi alla mancata comparazione, chiesero altri chiarimenti sul rivestimento, sul diametro e sulla lunghezza dell’elemento di fissaggio, sostenendo che ciò avrebbe potuto ripercuotersi sul livello del valore normale calcolato inizialmente.

(71)

Mancando l’NCP, è stata esaminata la descrizione di ciascuna operazione (dopo il raggruppamento delle operazioni aventi la stessa descrizione) per estrarvi diametro e lunghezza dell’elemento di fissaggio venduto. Si prenda l’esempio che precede in cui M8 = diametro e 16 = lunghezza. Esso descrive una vite con un diametro di 8 mm e una lunghezza di 16 mm. «1,25» riguarda il passo della filettatura, che non serve per classificare il prodotto in esame.

(72)

L’NCP dei produttori esportatori cinesi registra tali dati in modo leggermente diverso. La vite di cui sopra avrebbe riportato «080016» per diametro e lunghezza.

(73)

Ai fini della concordanza tra valore normale e prezzo all’esportazione, la Commissione ha collocato il diametro e la lunghezza in 3 fasce come indicato nella seconda lettera di divulgazione del 5 luglio 2012:

Indicatore

Diametro

Lunghezza

piccolo

da M4 a M10

da 0 a 100 mm

medio

da M12 a M20

da 10 a 200 mm

grande

da M22 a M30

da 200 a 300 mm

(74)

Alcune vendite del produttore indiano non rientrano in queste fasce e non sono state usate per calcolare il valore normale. La suddetta vite sarebbe stata perciò indicata nella versione riveduta dell’NCP come «GSS», cioè classe di resistenza 8.8; diametro: piccolo; lunghezza: piccola.

(75)

Questo esempio dimostra chiaramente che la descrizione del prodotto non contiene informazioni sul rivestimento usato dal fabbricante sul mercato interno indiano. Nella documentazione d’inchiesta si è dunque cercato un riscontro del tipo di rivestimento eventualmente usato dal produttore indiano per le sue vendite di elementi di fissaggio normali sul loro mercato interno. Elementi di prova confidenziali del fascicolo, verificati presso la sede del produttore indiano, dimostrano l’uso della galvanizzazione (NCP tipo A) applicata a elementi di fissaggio normali venduto sul mercato interno; questo è stato comunicato a tutte le parti in data 5 luglio 2012.

2.7.   Osservazioni sulla nota informativa dell’11 luglio 2012

(76)

Alla nota informativa hanno risposto numerosi produttori esportatori. Come chiesto dai produttori esportatori, per proseguire il dialogo con la Commissione e discutere i punti da essi sollevati, si è tenuta un’audizione, presieduta dal consigliere-auditore della DG Commercio. I produttori esportatori hanno sollevato in particolare le seguenti questioni:

a)

metodo con cui il produttore indiano ha ripartito le vendite interne in normali e speciali;

b)

nel caso in cui alcuni elementi di fissaggio venduti all’industria automobilistica fossero da considerare elementi di fissaggio normali, sarebbe necessario un «notevole aggiustamento»;

c)

aggiustamento del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b) per imposte indirette sostenute sull’importazione di vergelle in India;

d)

presenza di cromo VI nel rivestimento degli elementi di fissaggio normali;

e)

metodo seguito dalla Commissione in mancanza di una vendita interna corrispondente per una determinata operazione d’esportazione, e

f)

divulgazione dei codici di prodotto relativi alle vendite interne del produttore indiano.

(77)

Riguardo alla lettera a), il produttore indiano ha ripartito le sue vendite sul mercato interno in normali e speciali considerando speciali gli elementi di fissaggio fabbricati su disegno dei clienti e normali gli altri, quelli fabbricati cioè non secondo disegni specifici e personalizzati dei clienti.

(78)

Riguardo alla lettera b), e come indicato in una nota per il fascicolo del 13 luglio 2012 inviata alle parti interessate in seguito all’audizione dell’11 luglio, la Commissione ha confermato che in mancanza dei nomi dei clienti come indicato in precedenza, la Commissione fa riferimento al considerando 47. La Commissione rileva inoltre che, secondo l’associazione europea dei produttori di elementi di fissaggio, «in Europa, se un cliente — soprattutto nel settore automobilistico — ordina un elemento di fissaggio fabbricato in base al progetto di un cliente, ma del tutto conforme alle norme internazionali (ISO, EN, DIN, AFNOR, UNI), esso è comunque considerato dal fabbricante dell’elemento di fissaggio come prodotto “speciale” e identificato — in seno alla classificazione interna dell’impresa — come “speciale” … Questo è il “modus operandi” di tutti i fabbricanti di elementi di fissaggio in tutto il mondo e anche in India.» La Commissione è perciò convinta del fatto che gli elementi di fissaggio normali destinati all’industria automobilistica non siano stati inclusi nell’elenco degli elementi di fissaggio normali fornito durante l’inchiesta iniziale. L’argomentazione è stata perciò respinta.

(79)

Riguardo alla lettera c), in un’audizione, i produttori esportatori hanno sollevato la questione di un aggiustamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, per tenere conto dei dazi sull’importazione in India di vergelle, incluse nel valore normale ma non del prezzo d’esportazione dalla Cina. Le imprese cinesi incluse nel campione durante l’inchiesta iniziale acquistavano vergelle fabbricate in Cina.

(80)

La materia prima importata dal produttore indiano era soggetta al dazio doganale di base (5 % del valore imponibile) e al contributo per l’istruzione sul dazio doganale (3 % del dazio doganale di base più l’importo dei dazi compensativi). Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento di base, tuttavia, un aggiustamento per imposte indirette può essere chiesto se gli oneri all’importazione, sostenuti per il prodotto simile e per i materiali in esso fisicamente incorporati quando destinati al consumo sul mercato interno, non verrebbero riscossi o verrebbero rimborsati quando il prodotto simile venisse esportato verso l’UE. In mancanza di una domanda e della prova che le esportazioni effettuate dai citati produttori esportatori verso la UE beneficerebbero di una mancata riscossione o del rimborso degli oneri all’importazione per importare la materia prima (vergelle), l’argomentazione deve essere respinta. Di solito, inoltre, un tale aggiustamento non è normalmente possibile se il produttore esportatore interessato, come nel caso del presente riesame, si approvvigiona di materia prima da fornitori interni senza incorrere in alcun dazio all’importazione.

(81)

Riguardo alla lettera d), dagli elementi di prova del fascicolo d’indagine iniziale è emerso che il rivestimento normale degli elementi di fissaggio normali venduti sul mercato interno indiano, contenevano cromo Cr3, il che corrisponde alla definizione NCP secondo cui non era stato aggiunto cromo VI al rivestimento. I margini di dumping sono stati perciò ricalcolati destinando i tipi più costosi di rivestimento al cromo ai prodotti destinati all’esportazione, senza aggiustare i prezzi all’esportazione. Due produttori esportatori hanno affermato che le informazioni sul rivestimento riguardavano la situazione attuale più che la situazione durante il PI. Ciò non è corretto. Nel corso dell’inchiesta iniziale sono emerse prove verificate attestanti che tutti gli elementi di fissaggio normali venduti sul mercato interno indiano erano stati galvanizzati durante il PI iniziale.

(82)

Riguardo alla lettera e), si conferma che i margini di dumping erano stati calcolati in base al fatto che in mancanza di una vendita corrispondente sul mercato interno, l’operazione di esportazione deve essere esclusa dal calcolo del dumping. Alcune parti hanno sostenuto che l’esclusione di talune operazioni d’esportazione ai fini del calcolo del margine di dumping fosse immotivata. Per tutti i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione si sono constatate significative corrispondenze tra vendite sul mercato interno e vendite all’esportazione, così da poter giungere a un’equa rappresentazione delle vendite effettuate dalle parti.

(83)

Riguardo alla lettera f), la Camera di commercio cinese e un esportatore cinese hanno sostenuto che il produttore indiano non aveva motivi per impedire alla Commissione di divulgare informazioni specifiche sui codici dei prodotti delle sue vendite sul mercato interno. La Commissione ha fornito quante più informazioni poteva, nel rispetto delle regole di riservatezza, tramite note per il fascicolo, note informative messe a disposizione di tutte le parti interessate e audizioni concesse alla Camera di commercio cinese e a tutti gli esportatori cinesi che ne avessero fatto domanda. Riguardo alla divulgazione dei codici dei prodotti del fabbricante indiano, essa avrebbe permesso alle altre parti di calcolare con ragionevole precisione i prezzi del produttore indiano sul mercato interno, il che va evitato per ragioni di protezione delle informazioni commerciali riservate. La mancata tutela di informazioni riservate esporrebbe la Commissione a possibili richieste di risarcimento danni e scoraggerebbe le imprese nei paesi di riferimento, in cui la collaborazione è volontaria, dal collaborare alle inchieste. La richiesta è stata pertanto respinta.

2.8.   Modifiche apportate al metodo usato per il calcolo del valore normale nel regolamento definitivo

(84)

I dati del produttore indiano sono stati riesaminati alla luce delle osservazioni dei produttori esportatori cinesi durante questo riesame sulla definizione dei tipi di prodotto nel calcolo del valore normale in India, secondo cui si deve tener presente, oltre che la distinzione tra normale e speciale e la classe di resistenza, anche gli elementi diametro, lunghezza e rivestimento nonché quanto emerso dalle audizioni e dal dialogo che ne sono scaturiti in presenza del consigliere-auditore.

(85)

In seguito a tale riesame, la Commissione ha potuto individuare il diametro e la lunghezza degli elementi di fissaggio venduti sul mercato interno indiano. Per consentire una comparazione corretta tra questi elementi di fissaggio e quelli esportati dalla RPC, sia il diametro che la lunghezza sono stati organizzati in categorie, per ognuna delle quali è stato calcolato un valore normale. Ciò è stato spiegato in dettaglio in 2 notifiche - del 5 e dell’11 luglio 2012 rispettivamente - messe a disposizione di tutte le parti interessate. Il metodo, fondato sul raggruppamento in categorie per distinguere fra le principali dimensioni del prodotto venduto dal fabbricante indiano, ha consentito un’equa comparazione con le esportazioni delle imprese cinesi come chiesto dalle parti interessate. Successivamente, 2 produttori esportatori affermavano di non avere informazioni complete, lamentando che la classificazione, oscura e inadeguata, non dava loro sufficienti informazioni per reclamare un aggiustamento per differenze fisiche. Tuttavia, a parte queste dichiarazioni generiche, i 2 produttori esportatori non hanno fornito né prove sostanziali né validi suggerimenti alternativi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(86)

L’EFDA ha sostenuto che diametro e lunghezza non riflettevano la realtà e suggerito un’alternativa riguardante i due criteri per evitare, a suo parere, di escludere taluni prodotti, senza tuttavia concretizzare questa impostazione alternativa. La classificazione proposta dalla Commissione non escludeva alcun tipo di prodotto (venivano coperte tutte le combinazioni possibili di diametro e lunghezza); questo argomento non è stato quindi ulteriormente approfondito.

(87)

Tutti gli elementi di fissaggio normali venduti erano galvanizzati; quindi, il valore normale è stato calcolato in base a un rivestimento corrispondente al codice «A» dell’NCP. Se un produttore esportatore cinese incluso nel campione non esportava elementi di fissaggio con rivestimento di tipo A, ci si è serviti del tipo di rivestimento più prossimo senza alcun aggiustamento dei prezzi all’esportazione.

(88)

I dati sulla classe di resistenza, nonché la ripartizione in normali e speciali, sono rimasti invariati.

(89)

Due produttori esportatori hanno chiesto l’intervento del consigliere-auditore della DG Commercio per esaminare i dati confidenziali del produttore indiano di riferimento, avere garanzie sulla natura riservata delle sue vendite sul mercato interno nonché informazioni sul rivestimento degli elementi di fissaggio normali, sulla presenza in esso di cromo e sulla lunghezza e sul diametro degli elementi di fissaggio normali. Il consigliere-auditore, esaminati i dati riservati del produttore di riferimento indiano ha chiarito le questioni poste dai due produttori esportatori. La relazione del consigliere-auditore è stato inserita nella documentazione consultabile dalle parti interessate.

(90)

Nonostante informazioni aggiuntive, chiarimenti, audizioni e dialogo di cui sopra, alcune parti hanno continuato a lamentare una mancanza di informazioni che avrebbe impedito loro di chiedere aggiustamenti miranti a un’equa comparazione. La Commissione ha fornito alle parti ampie informazioni sui gruppi di prodotti usati per calcolare il valore normale, come richiesto dall’organo di appello (7). Nell’ampio periodo di tempo che va dal 30 maggio 2012 al 19 luglio 2012, inoltre, la Commissione ha fornito informazioni e ha risposto a ogni domanda formulata dalle parti. A tutte le parti è stata anche concessa una proroga 20 giorni per presentare osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive.

(91)

Le stesse parti hanno, infondatamente, sostenuto che la Commissione, contrariamente alla relazione dell’organo di appello, avrebbe rifiutato di fornire informazioni sui prodotti specifici del produttore indiano usati per calcolare il valore normale. L’articolo 6.5 dell’accordo antidumping (AAD) stabilisce che le informazioni riservate o fornite in via confidenziale vanno trattate come tali dalle autorità che conducono l’inchiesta. In questo caso, il produttore indiano ha dato informazioni sui tipi di prodotto venduti sul mercato interno in via riservata e l’impresa ha reiterato la sua domanda di trattamento riservato inviata alla Commissione, precisando che continuava a ritenere strettamente riservate le informazioni, come specificato al considerando 82. Queste parti sostengono anche che la Commissione non abbia sintetizzato in modo significativo e non riservato le informazioni del produttore indiano, come chiesto dalle relazioni. Durante il dialogo permanente e come sottolineato nei considerando precedenti, la Commissione ha divulgato alle parti interessate perché potessero difendere i loro interessi tutte le informazioni pertinenti sul produttore indiano rispettandone la riservatezza.

2.9.   Calcolo del valore normale per i produttori esportatori della RPC, valore normale, prezzi all’esportazione, comparazione

(92)

Il valore normale è stato calcolato e comparato al prezzo all’esportazione nel modo sopra illustrato. Sono stati effettuati aggiustamenti dei prezzi all’esportazione per eliminare differenze di prezzo laddove fosse stato aggiunto cromo VI al rivestimento degli elementi di fissaggio. La comparazione tra i due è stata effettuata franco fabbrica, come nell’inchiesta iniziale.

2.10.   Richieste di aggiustamenti basati sulle caratteristiche del prodotto

(93)

Un produttore esportatore ha chiesto un aggiustamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, per differenze fisiche tra i vari tipi (viti con testa esagonale, viti da legno, bulloni ecc.) di prodotto in esame. Poiché, per motivi di riservatezza, il produttore esportatore interessato non ha accesso ai dati completi sul valore normale, l’impresa, per dimostrare in che misura i prezzi possano variare per ogni tipo di elemento di fissaggio, ha utilizzato i suoi prezzi all’esportazione.

(94)

Nell’inchiesta iniziale, la comparazione tra valore normale e prezzo all’esportazione è avvenuta distinguendo tra elementi di fissaggio di tipo normale e speciale (cfr. considerando 102 del regolamento definitivo) e identificando la classe di resistenza. In questo caso non sono stati usati tutti i numeri di controllo del prodotto (gli NCP) poiché il produttore del paese di riferimento non ha fornito informazioni per categoria in base agli NCP, come richiesto. Uno degli elementi dell’NCP originale mirava a individuare i vari tipi di elementi di fissaggio a seconda del codice NC di cui facevano parte. Poiché il produttore indiano non aveva fornito tale informazione, questo elemento non è stato usato per la comparazione nell’inchiesta iniziale.

(95)

L’informazione fornita dal produttore esportatore sosteneva che può esservi motivo di aggiustamento per differenze esistenti tra i vari tipi di elementi di fissaggio. Il metodo suggerito non è stato però ritenuto appropriato, poiché la società non ha fornito informazioni precise sul tipo di prodotto in base al codice NC, come spiegato al considerando 34 e come era stato originariamente chiesto. È stato invece effettuato un esame delle differenze di prezzo nell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione per stabilire se esistessero differenze di prezzo tra i vari tipi di elementi di fissaggio. L’industria dell’Unione ha fornito informazioni integrali per NCP come chiesto all’inizio. Questo esame ha confermato che i prezzi sul mercato dell’UE varia a seconda del tipo di elemento di fissaggio. Su tale base, si è ritenuto opportuno aggiustare il valore normale per tener conto di queste differenze. Come base dell’aggiustamento, al prezzo medio delle vendite dell’industria UE sul mercato dell’Unione è stato dato il valore «1» dando a tutti i tipi particolari il loro valore particolare a seconda della loro relazione di prezzo con il prezzo medio. Questi valori sono stati poi applicati al valore normale usato nella comparazione con ciascun tipo di prodotto esportato dal produttore esportatore.

(96)

Poiché tali aggiustamenti sono stati effettuati in base al valore di mercato delle differenze nelle caratteristiche fisiche sul mercato UE, si è ritenuto opportuno effettuare aggiustamenti simili nel calcolo dei margini di dumping di tutti i produttori esportatori.

(97)

In seguito alla pubblicazione del documento d’informazione generale, la CCME e un esportatore cinese sostennero che la Commissione continuava a violare gli articoli 2.4, 6.2 e 6.4, dell’accordo antidumping dell’OMC poiché non forniva informazioni tempestive su quale base comparava prezzo all’esportazione e valore normale e invitarono la Commissione a dare informazioni complete sul valore normale dei tipi di prodotto usati per ottemperare all’obbligo di permettere ai produttori esportatori cinesi la difesa dei propri interessi, presentando la loro situazione in base a informazioni esaurienti, e di garantire un’equa comparazione tra prezzi all’esportazione e il valore normale. Tali parti hanno perciò chiesto alla Commissione di riesaminare quanto segue:

a)

divulgazione completa del valore normale dei tipi di prodotto;

b)

garanzia che elementi di fissaggio normali fabbricati da produttori esportatori cinesi non siano comparati con elementi di fissaggio fabbricati dal produttore di riferimento per essere usati in applicazioni finali più sofisticate;

c)

fornire prove a sostegno delle richieste di aggiustamento;

d)

fornire informazioni sul modo in cui sono stati effettuati taluni aggiustamenti; e

e)

obbligo per l’UE di non escludere alcuna operazione di esportazione.

(98)

Riguardo al punto a), alla luce delle informazioni rese disponibili attraverso le note informative del 30 maggio 2012, dell’11 luglio 2012, del 13 luglio 2012, del documento d’informazione generale inviato il 31 luglio 2012 e in particolare dei considerando da 77 a 96 nonché delle audizioni svolte nel corso del processo di consultazione, si ritiene che alle parti interessate siano state fornite tutte le informazioni che potevano essere divulgate nei limiti delle norme sulla riservatezza.

(99)

Riguardo al punto b) sulla garanzia che gli elementi di fissaggio normali prodotti dai produttori esportatori cinesi non siano comparati a elementi di fissaggio fabbricati dal produttore di riferimento per essere usati in applicazioni finali più sofisticate, questo aspetto è stato affrontato nel considerando 78. In assenza di elementi di prova nuovi, e di fronte a semplici accuse delle suddette parti sull’eventuale presenza di elementi di fissaggio destinati ad applicazioni finali più sofisticate diverse dall’industria automobilistica, la Commissione ritiene che le informazioni presenti nel fascicolo siano sufficientemente affidabili da garantire che ci si è serviti solo di elementi di fissaggio normali per il calcolo del valore normale usato per comparare i prezzi all’esportazione di tale esportatore cinese.

(100)

In merito al punto c) e all’accusa secondo cui la Commissione avrebbe omesso di dare informazioni sul modo in cui i produttori esportatori cinesi avrebbero potuto motivare richieste di aggiustamento degli elementi «tracciabilità», norma ISO 9000, unità del tasso di difettosità e altri criteri come «durezza, curvatura, solidità, resistenza all’impatto, coefficiente d’attrito» (cfr. considerando 63) e dazi sui costi d’importazione (cfr. considerando 79 e 80), la Commissione nota quanto segue. Innanzitutto, essa ricorda che questi elementi sono stati sollevati dalle parti, senza fornire ulteriori dettagli. Durante un’audizione diretta dal consigliere-auditore in data 11 luglio 2012, la Commissione ha invitato le parti a fornire informazioni aggiuntive sulle questioni summenzionate, informazioni che però non sono pervenute. Riguardo alla richiesta di aggiustamento dei prezzi all’esportazione per tener conto dei dazi all’importazione di vergelle in India e, in generale, ai fini di un accesso più agevole alle materie prime da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha spiegato in dettaglio nel considerando 80 il motivo per cui tale aggiustamento non ha potuto essere accettato. Inoltre, come indicato al considerando 63 del regolamento iniziale, il costo delle principali materie prime (vergella di acciaio) non rispecchiava di fatto i valori di mercato. Si è constatato che i prezzi della vergella di acciaio praticati sul mercato interno erano notevolmente inferiori a quelli praticati su altri mercati. Questi prezzi distorti non possono pertanto essere usati come base per aggiustamenti come chiesto dalle suddette parti. Date le circostanze, la Commissione non vede quali informazioni aggiuntive potrebbe fornire, a sostegno delle 2 richieste di aggiustamento, per andare incontro alla richiesta della Camera di commercio cinese e del produttore esportatore.

(101)

Riguardo al punto d), si ricorda che le informazioni riguardanti i «tipi di valore normale dei produttori UE e i loro livelli di prezzo, nonché l’impatto dei conseguenti aggiustamenti sui tipi di valore normale del produttore di riferimento» sono riservate e non possono essere divulgate. La Camera di commercio cinese e un produttore esportatore cinese hanno chiesto ulteriori chiarimenti su come siano stati calcolati gli aggiustamenti per la differenza di prezzo del rivestimento. Come segnala il considerando 92, la Commissione ha indicato nel documento specifico di divulgazione i tipi di prodotto esportati che sono stati adeguati, dando così la possibilità alle parti interessate di capire in che modo l’aggiustamento sia stato effettuato.

(102)

Riguardo al punto e) e alla presunta necessità di tenere conto nel calcolo del dumping di tutte le operazioni d’esportazione comparabili per garantire un equo confronto dei prezzi ai sensi dell’articolo 2.4.2 dell’accordo antidumping dell’OMC, la Commissione osserva che il valore normale usato nel calcolo dei margini del dumping è stato modificato proprio su richiesta e in seguito alle raccomandazioni delle suddette parti. Il metodo usato è stato spiegato nei considerando da 93 a 96 e i motivi per cui l’importo del dumping constatato è espresso in percentuale delle operazioni di esportazione usate nel calcolo del dumping si trovano ai considerando 107 e 108 e sono del tutto conformi all’articolo 2.4.2 dell’accordo antidumping dell’OMC, che si riferisce alle operazioni di esportazione. In questo caso, sono state usate per il confronto tutte le transazioni comparabili (per tipi di prodotto). Era perciò ragionevole esprimere l’importo del dumping constatato come percentuale delle operazioni d’esportazione usate nel calcolo del dumping.

(103)

In seguito alla nota d’informazione generale, 2 produttori esportatori cinesi hanno ribadito la necessità di aggiustamenti per presunte differenze di efficienza nel consumo di materie prime e di accessibilità ad esse, di efficienza nel consumo di energia elettrica e di minor produttività per dipendente. Si ricorda che nessun produttore esportatore cinese ha ottenuto il TEM nell’inchiesta iniziale e che la loro struttura dei costi non riflette valori di mercato atti a essere usati come base per aggiustamenti, soprattutto riguardo all’accesso alle materie prime. Si osservi inoltre che i processi di produzione della RPC risultavano comparabili al quelli del produttore indiano e le presunte differenze assai di poco conto. In questo caso, si è ritenuto che i prezzi del produttore indiano, concorrente con vari altri produttori sul mercato interno indiano, riflettessero pienamente la situazione sul mercato interno. Come indicato al considerando 41, per calcolare il valore normale andava usato un surrogato dei costi e dei prezzi di produttori in economie di mercato funzionanti.

(104)

Gli stessi 2 produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che nel raggruppare i dati su diametro e lunghezza in categorie, la Commissione non dovrebbe riferirsi a categorie ma usare i dati reali di lunghezza e diametro per effettuare il confronto. In primo luogo, come indicato al considerando 70, la Commissione ha accettato in seguito all’audizione del 26 giugno 2012 con le stesse parti di raggruppare il diametro e la lunghezza per tener conto dell’impatto delle caratteristiche fisiche sui prezzi. Le parti stesse indicarono alcune possibili categorie ma la Commissione dichiarò nel corso dell’audizione che le categorie proposte avrebbero dovuto essere rivedute per far sì che a tutti i tipi esportati corrispondano dei tipi di prodotto molto simili del produttore indiano. In secondo luogo, le suddette parti dichiararono, ad esempio durante un’audizione tenutasi il 3 luglio 2012, che il diametro non avrebbe avuto molte conseguenze in termini di unità di consumo delle materie prime. L’argomentazione è stata perciò respinta.

2.11.   Margini di dumping

(105)

I margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione.

(106)

Il margine di dumping definitivo, espresso in percentuale del prezzo all’importazione cif, frontiera UE, dazio non corrisposto, per il produttore esportatore oggetto del presente riesame è il seguente:

Bulten Fasteners (China) Co., Ltd

0,0 %

(107)

I margini di dumping riveduti definitivi, espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif, frontiera UE, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Produttore esportatore nella RPC

Margine di dumping attuale

Margine di dumping riveduto

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd.

69,9 %

43,4 %

Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd.

93,2 %

63,7 %

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd.

74,5 %

64,3 %

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd.

105,3 %

69,7 %

Changshu City Standard Parts Factory e Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd.

63,1 %

38,3 %

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd.

0 %

0 %

Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd.

26,5 %

22,9 %

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd.

0 %

0 %

Produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non selezionati per l’inserimento nel campione

78,1 %

54,1 %

Tutte le altre imprese

115,4 %

74,1 %

(108)

Un produttore esportatore ha sostenuto che nel calcolare il suo margine di dumping, l’importo totale del dumping accertato avrebbe dovuto essere espresso in percentuale del totale del valore cif di tutte le operazioni d’esportazione e non come percentuale delle operazioni d’esportazione usate nel calcolo del dumping. Fare altrimenti equivarrebbe, secondo tale impresa, a una presunzione di dumping per le operazioni di esportazione non usate nel calcolo del dumping.

(109)

Il confronto tra prezzo all’esportazione e valore normale è avvenuto su una base media ponderata solo per i tipi di prodotti esportati dal produttore esportatore cinese per il quale era stato fabbricato e venduto dal produttore indiano un tipo corrispondente. Questa è stata considerata la base più affidabile per stabilire l’eventuale livello di dumping di questo produttore esportatore; il tentativo di far corrispondere tutti gli altri tipi esportati a tipi di prodotti molto simili del produttore indiano avrebbe dato risultati inesatti. È perciò corretto esprimere l’importo del dumping accertato come percentuale delle operazioni di esportazione usate nel calcolo del dumping: il risultato si considera essere rappresentativo per tutti i tipi esportati. Lo stesso approccio è stato usato per calcolare i margini di dumping di altri produttori esportatori.

3.   Definizione dell’industria dell’Unione

(110)

Come indicato nell’avviso di apertura, la Commissione ha riveduto la definizione di industria dell’Unione, in ossequio alle raccomandazioni delle relazioni del DSB, secondo cui l’UE aveva agito in modo incompatibile con l’articolo 4.1 dell’accordo antidumping dell’OMC avendo escluso dalla definizione di industria dell’UE i produttori non disposti a essere inseriti nel campione e avendo ritenuto la soglia del 25 %, di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base, una «quota maggioritaria» della produzione totale dell’Unione del prodotto in esame. Al punto 430 della relazione dell’organo di appello, pubblicato il 15 luglio 2011, viene riconosciuto che il «carattere frammentato dell’industria degli elementi di fissaggio, poteva tuttavia consentire una quota così bassa a causa dell’impossibilità di ottenere maggiori informazioni, se il processo con cui la Commissione aveva definito l’industria non dava luogo a rischi concreti di distorsione. […] limitando la definizione dell’industria nazionale ai produttori desiderosi di far parte del campione, la Commissione ha escluso produttori che fornivano informazioni pertinenti.» (sottolineatura aggiunta) Questi ultimi produttori sono ora inclusi nella definizione di industria dell’Unione.

(111)

Dall’inchiesta iniziale è emerso che la produzione dei fabbricanti UE che hanno accettato di essere inclusi nel campione e hanno collaborato pienamente all’inchiesta iniziale rappresentava il 27,0 % della produzione totale del prodotto in esame nell’Unione. Si è ritenuto quindi che tali imprese rappresentassero l’industria UE ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(112)

Date le conclusioni delle relazioni del DSB e sulla base di tutte le osservazioni pervenute da tutti i produttori dell’UE manifestatisi entro la scadenza di cui al paragrafo 6, lettera b), punto i) dell’avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (8), e indipendentemente dal fatto che abbiano indicato o no la loro disponibilità a far parte del campione, la Commissione ha ricalcolato le dimensioni dell’industria dell’Unione che, nel 2006, rappresentava in realtà il 36,3 % della produzione totale del prodotto in esame nell’Unione.

(113)

Riveduta la definizione di industria dell’Unione, la Commissione ha verificato se la percentuale della produzione di elementi di fissaggio di tale industria sul totale della produzione stimata rappresentasse una quota maggioritaria ai sensi dell’articolo 4.1 dell’accordo antidumping dell’OMC.

(114)

Come indicato al considerando 112 del regolamento definitivo, risulta dall’inchiesta che il prodotto simile è fabbricato da numerosi, oltre 300, produttori dell’UE per lo più piccole e medie imprese (PMI) ma anche imprese più grandi o gruppi di imprese. Al momento dell’apertura dell’inchiesta iniziale, la Commissione aveva contattato tutti i produttori noti e chiedendo loro di partecipare all’inchiesta e di fornire alcune informazioni sulle loro transazioni. Né l’avviso di apertura, pubblicato all’apertura dell’inchiesta iniziale, né la lettera di accompagnamento inviata il giorno dell’apertura a tutti i produttori noti dell’UE, indicavano che le informazioni presentate da produttori UE che avessero preferito di non collaborare non sarebbero state prese in considerazione.

(115)

Come già detto, la maggior parte dei fabbricanti UE di elementi di fissaggio sono PMI quando non micro imprese (familiari), generalmente dispongono di risorse limitate, sia finanziarie che umane, non sono membri di associazioni nazionali o UE che possano rappresentarle durante l’inchiesta e, come spesso accade con le PMI, non hanno risorse per assumere avvocati e contabili esperti nel diritto commerciale. Le PMI sono anche molto preoccupate per la protezione, in seno a tali indagini, dei dati riservati che considerano elemento di vitale importanza. Ciononostante, numerosi produttori (in tutto, 63 produttori UE) si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste. Si noti che questi produttori consistevano in PMI e grandi imprese distribuite in tutta la UE. Alla luce di quanto sopra, date le specifiche circostanze del caso, questi produttori, che rappresentavano il 36,3 % del totale della fabbricazione del prodotto in esame nella UE, possono essere considerati una quota maggioritaria dell’intera industria UE e soddisfano quindi l’articolo 4.1 dell’accordo antidumping dell’OMC. Inoltre, come spiegato sopra, poiché tutti i maggiori produttori noti della UE si sono manifestati all’apertura dell’inchiesta entro il termine indicato nell’avviso d’apertura iniziale, si può considerare rappresentativo il campione selezionato dall’inchiesta iniziale anche dopo l’inserimento di altri 18 produttori UE nella definizione di industria dell’Unione.

(116)

La Camera di commercio cinese ha sostenuto che la Commissione non può limitarsi a usare i dati pervenuti dai produttori UE manifestatisi entro la scadenza di cui al considerando 112 dal momento che alcuni produttori UE possono avere scelto di non manifestarsi perché, non volendo far parte del campione, sapevano che la loro risposta non sarebbe stata presa in considerazione. L’associazione degli esportatori cinesi ha chiesto alla Commissione di «riaprire l’intero processo di selezione e di contattare tutti i produttori UE senza indicare che i produttori devono essere disposti a far parte del campione» (9). Alla luce di quanto precede, si è tuttavia ritenuto che non vi fosse alcuna necessità di riaprire il processo di selezione di un campione definitivo, in quanto i maggiori fabbricanti noti dell’UE si sono manifestati in fase di apertura. In reazione alla nota informativa, la Camera di commercio cinese ribadiva che non era da escludere che numerosi produttori semplicemente non avessero risposto al questionario sul campionamento «proprio perché sapevano che la loro volontà di far parte del campione li avrebbe automaticamente esclusi dall’industria nazionale». Si noti che le stesse argomentazioni sono state avanzate, durante l’inchiesta iniziale, da produttori esportatori cinesi e da importatori europei i quali negavano l’esistenza di un interesse ad agire. Come spiegato al considerando (26) del regolamento definitivo, la Commissione, pur avendo contattato numerosi produttori dell’UE dopo l’apertura del procedimento, ha ottenuto solo poche risposte. Si osservi che non era stato fatto alcun riferimento a una loro eventuale inclusione nel campione definitivo. Di fatto, l’eventuale ingresso di produttori UE nel campione definitivo era irrilevante ai fini della loro decisione di manifestarsi nel corso del procedimento in quanto tale decisione era motivata da altri fattori, come quelli evidenziati al considerando 115. La richiesta rivolta alla Commissione di rieffettuare l’analisi del pregiudizio, è stata pertanto nuovamente respinta.

4.   Situazione dell’industria dell’Unione

(117)

In seguito alle relazioni, le conclusioni sul pregiudizio dell’inchiesta iniziale sono state riesaminate a livello di industria dell’Unione, come definita al considerando 114, su tendenza relative a: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, prezzi unitari, quote di mercato, occupazione e produttività, a partire cioè dalle informazioni relative a 6 produttori inclusi nel campione e gli altri 57 produttori che ora fanno parte dell’industria dell’Unione. Riguardo ad altri fattori di pregiudizio constatato per l’industria UE inserita nel campione, poiché le informazioni relative a scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, salari e capacità di reperire capitali sono state ricavate dalle risposte debitamente verificate al questionario dei 6 produttori inclusi nel campione, nel riesame le risultanze sono state pertanto confermate.

4.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(118)

L’andamento della produzione, della capacità produttiva e dell’utilizzo degli impianti nell’industria dell’Unione, in base all’insieme delle informazioni disponibili (cfr. considerando 112), è stato il seguente:

Totale dell’industria dell’Unione.

2003

2004

2005

2006

IP

Produzione in volume (in t)

489 993

524 571

493 924

519 880

537 877

Indice

100

107

100

106

110

Capacità produttiva (in t)

859 766

881 454

902 741

919 485

944 817

Indice

100

102

105

107

110

Utilizzo degli impianti (%)

57 %

60 %

55 %

57 %

57 %

(119)

Malgrado il notevole aumento della domanda (+ 29 % tra il 2004 e il PI), la produzione dell’industria dell’Unione è fluttuata durante tutto il periodo in esame ed è stata del 9 % più elevata nel PI rispetto al 2003 e rispetto al 6 % dell’inchiesta iniziale, cioè comunque notevolmente inferiore all’aumento della domanda del 29 %.

(120)

Riguardo alla capacità produttiva e all’utilizzo degli impianti, le conclusioni raggiunte nell’inchiesta iniziale, pur basate su dati diversi, sono confermate (cfr. considerando da 130 a 133 del regolamento definitivo).

4.2.   Vendite, quota di mercato, crescita e prezzi unitari medi nell’Unione

(121)

Le cifre che seguono rappresentano le vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti dell’UE in base a tutte le informazioni disponibili (in volume e in valore):

Totale dell’industria dell’Unione

2003

2004

2005

2006

PI

Vendite nell’UE dell’industria dell’Unione (in migliaia di euro)

990 540

1 050 039

1 102 684

1 198 794

1 289 940

Indice

100

106

111

121

130

Vendite nell’UE dell’industria dell’Unione (in t)

445 769

494 307

468 892

506 752

507 750

Indice

100

111

105

114

114

Prezzo di vendita unitario nell’UE dell’industria dell’Unione (EUR/t)

2 222

2 124

2 351

2 365

2 540

Indice

100

96

106

106

114

Quota di mercato dell’industria dell’Unione (in %)

N.A.

28 %

27 %

24 %

22 %

Indice

N.A.

100

96

86

80

(122)

I dati riveduti di cui alla precedente tabella confermano le conclusioni di cui ai considerando da 137 a 140 del regolamento definitivo in quanto sono confermate tutte le tendenze pregiudizievoli. Le vendite dell’industria UE sono aumentate del 14 % in volume durante il periodo considerato, contro il 12 % dell’inchiesta iniziale, e del 30 % in valore, contro il 21 %. Tendenze sono di fatto risultate molto simili, come nell’inchiesta iniziale. Lo stesso calo del volume delle vendite tra il 2004 e il 2005 conferma la conclusione del considerando 139 del regolamento definitivo secondo cui l’industria UE non ha tratto vantaggio dall’aumento dei consumi dell’Unione e la quota di mercato dei produttori dell’Unione è quindi diminuita del 20 % in meno di 3 anni.

4.3.   Occupazione e produttività

(123)

L’andamento dell’occupazione e della produttività nell’industria dell’Unione è stato il seguente:

Totale dell’industria dell’Unione

2003

2004

2005

2006

PI

Numero di dipendenti

7 530

8 340

8 559

8 549

8 581

Indice

100

111

114

114

114

Produttività (t/dipendente)

65

63

58

61

63

Indice

100

97

89

93

96

4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(124)

Alla luce di quanto precede, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 153 a 161 del regolamento definitivo.

5.   Volume delle importazioni in dumping

(125)

Come indicato nell’avviso di apertura, la Commissione ha tenuto conto delle conclusioni delle relazioni del DSB secondo le quali l’UE aveva agito in modo incompatibile con gli articoli 3.1 e 3.2 dell’accordo antidumping dell’OMC riguardo alla considerazione in cui ha tenuto il volume delle importazioni oggetto di dumping nell’inchiesta iniziale sugli elementi di fissaggio.

(126)

La Commissione ha perciò riesaminato la propria valutazione del pregiudizio alla luce del fatto che alcuni produttori esportatori non hanno praticato il dumping durante il PI. Si rammenta che, durante l’inchiesta iniziale, 2 produttori esportatori cinesi non hanno praticato il dumping. Come indicato al considerando 105, un produttore esportatore non risulta avere praticato dumping durante il presente riesame. Il volume totale delle importazioni provenienti da questi 3 produttori esportatori rappresentava solo una quota tra lo 0,01 % e lo 0,40 % di tutte le importazioni del prodotto in provenienti dalla RPC durante il PI. Dall’analisi del pregiudizio riguardo all’andamento delle importazioni dalla RPC è stata effettuata in base al volume delle importazioni in dumping, escludendo le importazioni non in dumping, emergono mutamenti insignificanti nelle tendenze descritte nel considerando 121 del regolamento definitivo.

 

2003

2004

2005

2006

PI

Volume delle importazioni dalla RPC (in t)

216 085

295 227

387 783

485 435

577 811

Indice

100

137

179

225

267

Quota di mercato della RPC

N.A.

17 %

22 %

23 %

25 %

Fonte: Eurostat.

6.   Rapporto di causalità - Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(127)

Come indicato nell’avviso di apertura, la Commissione ha riesaminato la sua analisi sul rapporto di causalità per tener conto delle conclusioni delle relazioni secondo cui l’UE ha agito in modo incompatibile con gli articoli 3.1 e 3.5 dell’accordo antidumping dell’OMC, poiché si è basata su dati statistici delle esportazioni totali comunicati da Eurostat invece che sull’andamento specifico delle esportazioni dell’industria UE.

(128)

L’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione è stato analizzato nel considerando 175 del regolamento definitivo. Si è accertato che le esportazioni verso paesi terzi hanno rappresentato solo l’11 % del volume totale della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile nel 2006. Come tuttavia sottolineato nelle relazioni del DSB, i dati utilizzati relativi alle esportazioni di tutti i produttori dell’Unione si basavano su dati Eurostat e non sulle esportazioni dell’industria dell’Unione. A seguito delle relazioni del DSB, la Commissione ha riesaminato la sua analisi del rapporto di causalità per verificare se l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, secondo la nuova definizione, possa essere stato un fattore del pregiudizio subito. Si è accertato che le esportazioni verso paesi terzi hanno rappresentato solo il 3,7 % della produzione del prodotto simile dell’industria UE, quale nuovamente definita, durante il periodo dell’inchiesta, anziché l’11 % come riferito al considerando 175 del regolamento definitivo. Tali esportazioni sono aumentate del 4 % tra il 2003 e il PI. Esse inoltre sono sempre state effettuate a prezzi notevolmente superiori ai prezzi di vendita del mercato dell’Unione.

Totale dell’industria dell’Unione

2003

2004

2005

2006

PI

Esportazioni dell’Unione verso il resto del mondo nel periodo in esame (in t)

19 599

23 613

21 098

20 967

20 400

Indice

100

120

108

107

104

Esportazioni dell’Unione verso il resto del mondo nel periodo in esame (migliaia di EUR)

47 261

55 657

52 958

58 831

55 477

Indice

100

118

112

124

117

Prezzi unitari: (EUR/t):

2 411

2 357

2 510

2 806

2 719

(129)

Si può pertanto concludere che l’andamento delle esportazioni verso paesi terzi dell’industria dell’Unione non abbia costituito una fonte di pregiudizio significativa. Viene inoltre confermata la conclusione finale riferita al considerando 184 del regolamento definitivo secondo cui le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC hanno causato un grave pregiudizio all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

7.   Trattamento delle informazioni riservate

(130)

Come indicato nell’avviso di apertura, la Commissione si è accinta a riesaminare le conclusioni in base alle decisioni contenute nelle relazioni che suggeriscono che l’UE ha agito in modo incompatibile con gli articoli 6.5 e 6.5.1 dell’accordo antidumping dell’OMC riguardo al trattamento delle informazioni riservate.

(131)

In seguito alle relazioni, la Commissione ha invitato i 2 produttori dell’UE interessati a illustrare adeguatamente i motivi per cui informazioni riservate non si prestassero a essere oggetto di un riassunto non riservato. I 2 produttori hanno dato informazioni aggiuntive in forma non riservata o hanno spiegato, se determinate informazioni non potevano essere riassunte, perché fosse così. L’informazione così fornite da tali produttori è stata inviata a tutte le parti interessate. Un’associazione che rappresenta importatori dell’UE ha sostenuto che l’informazione fornita dai 2 produttori dell’Unione è incomprensibile e non consente un controllo incrociato con dati Eurostat pubblicamente disponibili. Su questo argomento è stato rilevato che, essendo le informazioni dei 2 produttori specifiche a determinate imprese, è improbabile che esistano fonti pubbliche che permettano controlli incrociati.

(132)

Secondo la Camera di commercio cinese e l’EFDA le informazioni aggiuntive fornite erano incomplete poiché le tabelle 22, 23 e da 32 a 34 mancavano ancora di alcuni elementi ed erano perciò non conformi al modo in cui avrebbero dovuto essere applicate le conclusioni del DSB. Non sono state ricevute altre osservazioni in seguito alla divulgazione di queste informazioni aggiuntive non confidenziali. Poiché le tabelle da 32 a 34 contengono informazioni dettagliate sulle vendite e sui costi sostenuti dall’impresa interessata, tali informazioni - di tipo riservato - sono state riassunte in modo da farne comprendere il contenuto, senza divulgare informazioni riservate. Le informazioni di cui si denuncia la mancanza nella tabella 22 (tipi di materie prime forniti e volumi di materia prima acquistata) e nella tabella 23 (fornitura di dati solo indicizzati del margine di profitto al lordo delle imposte, senza distinzione per vendite all’interno e all’esterno della UE), sono state ripresentate dall’impresa interessata dell’UE per consentire la corretta comprensione dell’informazione; esse si trovano agli atti consultabili da tutte le parti interessate. In conclusione, si ritiene che le raccomandazioni contenute nelle relazioni su questo argomento siano state pienamente accolte.

(133)

L’EFDA ha inoltre sostenuto che la tabella 24 fornita dal produttore dell’UE non permettesse di concludere che l’impresa in questione avesse subito un pregiudizio grave in quanto indicava continui aumenti dei profitti, dell’utilizzo e della produzione. La Commissione ha comunque ripetuto ancora una volta la valutazione del pregiudizio tenendo conto dei dati dei 6 produttori UE inseriti nel campione e ha concluso che era stato subito un grave pregiudizio, come confermato nel considerando 124. L’affermazione è quindi infondata.

(134)

Infine, come indicato al punto 6 dell’avviso di apertura, in seguito alle conclusioni in merito all’articolo 6.5 e all’articolo 6.5.1 dell’accordo antidumping dell’OMC riguardo al trattamento delle informazioni riservate, in data 30 maggio 2012, la Commissione ha divulgato i dati Eurostat sulla produzione totale di elementi di fissaggio dell’UE, come erano stati presentati in origine.

8.   Altre raccomandazioni e decisioni

(135)

Come annunciato nell’avviso, la Commissione si è impegnata a tener conto delle osservazioni delle parti interessate dall’inchiesta sugli elementi di fissaggio che sostengono di essere state danneggiate dalla divulgazione delle conclusioni riguardo al trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato o qualsiasi altra raccomandazione o decisione del DSB. La Commissione, conformandosi alle raccomandazioni sull’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base contenute nelle relazioni del DSB, ha concesso a un’impresa il TI.

F.   COMUNICAZIONE

(136)

Tutte le parti sono state informate delle conclusioni di cui sopra. È stato anche fissato un termine entro il quale le parti possono presentare osservazioni e ricorsi su quanto comunicato. In seguito alla comunicazione sono pervenute varie osservazioni.

(137)

Ne consegue che le misure antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009, devono essere mantenuta e che le importazioni dalla Bulten Fasteners China devono essere soggette a un dazio dello 0 %.

G.   CONCLUSIONE

(138)

Sulla base del riesame di cui sopra, si è giunti alla conclusione che il dumping pregiudizievole, accertato nell’inchiesta iniziale, è confermato. A un produttore esportatore, tuttavia, in conformità alle raccomandazioni, contenute nelle relazioni del DSB, sull’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato concesso il TI. L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento definitivo dev’essere perciò modificato di conseguenza. Lo stesso articolo va anche essere modificato per tener conto dei dazi antidumping riveduti calcolati per alcune delle imprese elencate nella tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento definitivo, come di seguito indicato:

Produttore esportatore nella RPC

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Misure definitive

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd.

43,4 %

99,9 %

43,4 %

Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd.

63,7 %

79,5 %

63,7 %

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd.

64,3 %

64,4 %

64,3 %

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd.

69,7 %

78,3 %

69,7 %

Changshu City Standard Parts Factory and Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd.

38,3 %

65,3 %

38,3 %

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd

0,0 %

0,3 %

0,0 %

Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd

22,9 %

133,2 %

22,9 %

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non selezionati per l’inserimento nel campione

54,1 %

77,5 %

54,1 %

Tutte le altre imprese

74,1 %

85,0 %

74,1 %

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella che indica le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 91/2009 è sostituita dalla seguente tabella:

«Impresa

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd., Shanghai

43,4 %

A924

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd., Suzhou

0,0 %

A918

Changshu City Standard Parts Factory and Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd., Changshu

38,3 %

A919

Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd., Dongguan City

22,9 %

A920

Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd., Kunshan

63,7 %

A921

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd., Ningbo City

64,3 %

A922

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd. Jiangshan Town

69,7 %

A923

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd., Yantai

0,0 %

A925

Bulten Fasteners (China) Co., Ltd., Beijing

0,0 %

A997

Imprese elencate nell’allegato I

54,1 %

A928

Tutte le altre imprese

74,1 %

A999»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 4 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. CHARALAMBOUS


(1)  GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

(2)  GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.

(3)  OMC, relazione dell’organo d’appello, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R, 15 luglio 2011. OMC, relazione del panel, WT/DS397/R, 3 dicembre 2010.

(4)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(5)  GU C 66 del 6.3.2012, pag. 29.

(6)  GU C 160 del 6.6.2012, pag. 19.

(7)  La relazione dell’organo di appello al paragrafo 512 sostiene che «l’articolo 2, paragrafo 4, impone alle autorità che conducono l’inchiesta […] di informare almeno le parti sui gruppi di prodotti utilizzati ai fini del confronto dei prezzi».

(8)  GU C 267 del 9.11.2007, pag. 31.

(9)  «Riesame delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di elementi di fissaggio originari della RPC», audizione organizzata dal consigliere-auditore con l’associazione dell’industria degli elementi di fissaggio cinesi (Chinese Fasteners Industry Association — CCME), 11 luglio 2012


10.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 925/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’8 ottobre 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pimiento de Fresno-Benavente (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Pimiento de Fresno-Benavente», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 27 dell’1.2.2012, pag. 17.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Pimiento de Fresno-Benavente (IGP)


10.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 926/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

67,7

MK

44,6

TR

55,3

ZZ

55,9

0707 00 05

MK

22,1

TR

119,8

ZZ

71,0

0709 93 10

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

90,0

CL

108,8

TR

88,5

UY

79,0

ZA

98,6

ZZ

93,0

0806 10 10

BR

255,0

MK

23,1

TR

127,3

ZZ

135,1

0808 10 80

BR

79,8

CL

99,9

NZ

124,7

US

158,1

ZA

107,7

ZZ

114,0

0808 30 90

CN

69,0

TR

109,3

ZZ

89,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

10.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/27


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/25/UE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2012

che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (1), in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di assicurare un elevato livello di salute pubblica lo scambio di organi umani tra gli Stati membri richiede un insieme dettagliato di norme procedurali uniformi per la trasmissione di informazioni circa la caratterizzazione degli organi e dei donatori, per la tracciabilità degli organi e per la segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi.

(2)

La trasmissione di informazioni finalizzata allo scambio di organi umani può comportare l’intervento di diverse parti interessate a titolo di mittenti o destinatari negli Stati membri, quali le autorità competenti, gli organismi delegati, comprese le organizzazioni europee per lo scambio di organi, le organizzazioni di reperimento e i centri per i trapianti. Quando inviano o ricevono informazioni per lo scambio di organi umani tali organismi sono tenuti ad agire nel rispetto delle procedure comuni di cui alla presente direttiva. Tali procedure non sono intese a precludere contatti verbali supplementari, in particolare in caso di urgenza.

(3)

Nell’applicare la presente direttiva gli Stati membri provvedono affinché il trattamento di dati personali dei donatori e dei riceventi sia conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2). Al fine di promuovere la consapevolezza di coloro che trattano le informazioni trasmesse a norma della presente direttiva è opportuno includere una nota all’uopo nelle relative comunicazioni scritte.

(4)

Al fine di consentire tempi rapidi di reazione in caso di allarmi e di facilitare il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2010/53/UE di assicurare la conservazione dei dati necessari ad assicurare la completa tracciabilità per almeno 30 anni successivamente alla donazione, e fatti salvi gli obblighi di altri organismi al riguardo, è opportuno che le autorità competenti o gli organismi delegati provvedano al trattamento e alla registrazione di tali informazioni. Gli organismi di reperimento e i centri per i trapianti dovrebbero pertanto provvedere affinché le rispettive autorità competenti o gli organismi delegati ricevano una copia delle informazioni circa la caratterizzazione degli organi e dei donatori eventualmente trasmesse a norma della presente direttiva.

(5)

In considerazione dell’attuale diversità delle pratiche tra i diversi Stati membri non è opportuno in questa fase prevedere un modulo standard per la trasmissione delle informazioni circa la caratterizzazione degli organi e dei donatori nella presente direttiva. Al fine, comunque, di facilitare la comprensione reciproca delle informazioni trasmesse, si dovrebbe preparare in futuro un apposito modulo standard in cooperazione con gli Stati membri.

(6)

Una reazione o evento avverso grave possono essere rilevati nello Stato membro d’origine o di destinazione e possono costituire un pericolo per la qualità e la sicurezza degli organi donati e pertanto per la salute dei riceventi, nonché in caso di donazione tra viventi anche per la salute del donatore. In occasione di scambi di organi tra Stati membri tali cause di allarme possono verificarsi in Stati membri diversi. Gli organi di uno stesso donatore potrebbero altresì essere trapiantati a riceventi in Stati membri diversi, il che comporta che, se una reazione o un evento avverso grave sono riscontrati inizialmente in uno degli Stati membri di destinazione, questi devono essere comunicati alle autorità competenti o agli organismi delegati nello Stato membro d’origine e negli altri Stati membri di destinazione. È quindi essenziale assicurare che siano informati senza indebito indugio tutte le autorità competenti o gli organismi delegati di tutti gli Stati membri interessati. Per conseguire tale obiettivo gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti siano diffuse a tutti gli Stati membri interessati mediante una serie di rapporti scritti. I rapporti iniziali andrebbero aggiornati appena sono disponibili altre informazioni pertinenti.

(7)

La trasmissione delle informazioni è molto spesso una questione urgente. È essenziale che i mittenti delle informazioni possano individuare e informare rapidamente i destinatari pertinenti. Le autorità competenti o gli organismi delegati di uno Stato membro dovrebbero, se del caso secondo la suddivisione delle competenze nello Stato membro interessato, trasmettere al ricevente corretto le informazioni ricevute a norma della presente direttiva. Un elenco di referenti nazionali completo dei recapiti dovrebbe essere disponibile a livello dell’Unione e venire aggiornato costantemente.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i trapianti di organi istituito dall’articolo 30 della direttiva 2010/53/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica allo scambio transfrontaliero di organi umani destinati ai trapianti nell’Unione europea.

Articolo 2

Oggetto

In conformità all’articolo 29 della direttiva 2010/53/UE la presente direttiva definisce:

a)

le procedure per la trasmissione di informazioni circa la caratterizzazione di organi e donatori;

b)

le procedure per la trasmissione delle informazioni necessarie a garantire la tracciabilità degli organi;

c)

le procedure per garantire la segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«Stato membro d’origine», lo Stato membro nel quale l’organo è reperito allo scopo di essere trapiantato;

b)

«Stato membro di destinazione», lo Stato membro al quale l’organo è inviato allo scopo di essere trapiantato;

c)

«Numero identificativo nazionale del donatore/ricevente», il codice identificativo attribuito a un donatore o a un ricevente secondo il sistema di identificazione istituito a livello nazionale in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2010/53/UE;

d)

«specifica dell’organo», la descrizione anatomica dell’organo, che comprende: 1) la denominazione (ad esempio cuore, fegato), 2) se del caso, la posizione (a sinistra o a destra) nel corpo; e 3) se si tratta dell’organo intero o di parte di esso, con l’indicazione del lobo o segmento dell’organo;

e)

«organismo delegato», un organismo al quale sono stati delegati compiti a norma dell’articolo 17, paragrafo 1), della direttiva 2010/53/UE o un’organizzazione europea per lo scambio di organi alla quale sono stati delegati compiti a norma dell’articolo 21 della direttiva 2010/53/UE.

Articolo 4

Norme procedurali comuni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma della presente direttiva tra le competenti autorità o gli organismi delegati, le organizzazioni di reperimento e/o i centri per i trapianti:

a)

siano trasmesse in forma scritta, telematicamente o via fax;

b)

siano scritte in una lingua compresa tanto dal mittente quanto dal destinatario o, in assenza della stessa, in una lingua concordata tra i suddetti o, in assenza della stessa, in inglese;

c)

siano trasmesse senza indebito ritardo;

d)

siano registrate e possano essere messe a disposizione su richiesta;

e)

riportino la data e l’ora della trasmissione;

f)

riportino i recapiti della persona responsabile della trasmissione;

g)

contengano la seguente nota:

«Contiene dati personali. Da proteggere da divulgazione o accesso non autorizzati».

2.   In casi d’urgenza le informazioni possono essere scambiate in forma verbale, in particolare relativamente agli scambi a norma degli articoli 5 e 7. A tali contatti verbali deve far seguito una trasmissione per iscritto a norma dei suddetti articoli.

3.   Lo Stato membro di destinazione o d’origine provvede affinché al mittente sia inviata conferma della ricezione delle informazioni trasmesse a norma della presente direttiva, conformemente al disposto del paragrafo 1.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché il personale designato presso le autorità competenti o gli organismi delegati:

a)

sia disponibile 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana per i casi d’urgenza;

b)

possa ricevere e trasmettere le informazioni di cui alla presente direttiva senza indebito indugio.

Articolo 5

Informazioni sulla caratterizzazione di organi e donatori

1.   Qualora gli organi siano destinati allo scambio tra gli Stati membri, questi provvedono affinché prima dello scambio degli organi l’autorità competente o l’organismo delegato dello Stato membro d’origine trasmetta le informazioni raccolte al fine di caratterizzare gli organi reperiti e il donatore, come specificato all’articolo 7 e nell’allegato della direttiva 2010/53/UE, alle autorità competenti o agli organismi delegati del potenziale Stato membro di destinazione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora parte delle informazioni da trasmettere a norma del paragrafo 1 non sia disponibile al momento della trasmissione iniziale e diventi disponibile in seguito, essa sia trasmessa in tempo per consentire la presa di decisioni di tipo medico:

a)

dall’autorità competente o dall’organismo delegato dello Stato membro di origine all’autorità competente o all’organismo delegato dello Stato membro di destinazione, o

b)

direttamente dall’organizzazione di reperimento al centro per i trapianti.

3.   Gli Stati membri prendono provvedimenti idonei a garantire che le organizzazioni di reperimento e i centri per i trapianti trasmettano alle rispettive autorità competenti o agli organismi delegati copia delle informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 6

Informazioni per garantire la tracciabilità degli organi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente o l’organismo delegato dello Stato membro d’origine informino l’autorità competente o l’organismo delegato dello Stato membro di destinazione circa:

a)

la specifica dell’organo;

b)

il numero di identificazione nazionale del donatore;

c)

la data di reperimento;

d)

la denominazione e i recapiti del centro di reperimento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente o l’organismo delegato dello Stato membro di destinazione informino l’autorità competente o l’organismo delegato dello Stato membro d’origine circa:

a)

il numero di identificazione nazionale del ricevente oppure, se l’organo non viene trapiantato, la sua destinazione finale;

b)

la data dell’eventuale trapianto;

c)

la denominazione e i recapiti del centro per i trapianti.

Articolo 7

Segnalazione di reazioni e di eventi avversi gravi

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o gli organismi delegati espletino la seguente procedura:

a)

ogni qualvolta l’autorità competente o l’organismo delegato dello Stato membro di destinazione riceve notifica di una reazione o evento avversi gravi presumibilmente correlati a un organo ricevuto da un altro Stato membro, esso informa immediatamente l’autorità competente o l’organismo delegato dello Stato membro d’origine e trasmette senza indebito indugio alla competente autorità o organismo un rapporto iniziale contenente le informazioni di cui all’allegato I nella misura in cui esse sono disponibili.

b)

L’autorità competente o l’organismo delegato dello Stato membro d’origine informano immediatamente le autorità competenti o gli organismi delegati di ogni Stato membro di destinazione interessato e trasmettono a ciascuno di essi un rapporto iniziale contenente le informazioni di cui all’allegato I ogni volta che siano notificati una reazione o un evento avversi gravi presumibilmente correlati a un donatore i cui organi sono stati inviati anche ad altri Stati membri.

c)

Appena siano disponibili informazioni supplementari successivamente al rapporto iniziale queste vanno trasmesse senza indebito indugio.

d)

L’autorità competente o l’organo delegato dello Stato membro d’origine trasmettono, di norma entro 3 mesi dal rapporto iniziale di cui ai punti a) o b), alle autorità competenti o agli organismi delegati di tutti gli Stati membri di destinazione un rapporto definitivo contenente le informazioni di cui all’allegato II. Le autorità competenti o gli organismi delegati degli Stati membri di destinazione inviano tempestivamente le informazioni pertinenti all’autorità competente o all’organismo delegato dello Stato membro d’origine. Il rapporto finale sarà redatto dopo la raccolta delle informazioni pertinenti da tutti gli Stati membri interessati.

Articolo 8

Interconnessione tra gli Stati membri

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i recapiti dell’autorità competente o degli organismi delegati ai quali trasmettere le informazioni pertinenti ai fini dell’articolo 5 da un lato, degli articoli 6 e 7 dall’altro. I recapiti includono almeno i dati seguenti: denominazione dell’organizzazione, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, numero di fax e indirizzo postale.

2.   Qualora uno Stato membro abbia diverse autorità competenti o organismi delegati, esso provvede affinché le informazioni ricevute da uno di loro a norma degli articoli 5, 6 o 7 siano inoltrate all’autorità competente o all’organismo delegato opportuno a livello nazionale secondo la ripartizione delle competenze nello Stato membro.

3.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di tutte le autorità competenti e degli organismi delegati designati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1. Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni. La Commissione può affidare la composizione e la tenuta di tale elenco a una terza parte.

Articolo 9

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10 aprile 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 207 del 6.8.2010, pag. 14, corretta dalla GU L 243 del 16.9.2010, pag. 68.

(2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


ALLEGATO I

Rapporto iniziale di segnalazione di presunte reazioni o eventi avversi gravi

1.

Stato membro autore della segnalazione

2.

Numero di identificazione del rapporto: paese (ISO)/numero nazionale

3.

Recapiti dell’organizzazione autrice della segnalazione (autorità competente o organismo delegato dello Stato membro che invia la segnalazione): telefono, posta elettronica e fax se disponibile

4.

Centro/organizzazione autore della segnalazione

5.

Recapiti del coordinatore o della persona da contattare (centro trapianti o organismo di reperimento dello Stato membro autore della segnalazione): telefono, posta elettronica e fax se disponibile

6.

Data e ora della segnalazione (aaaa/mm/gg/hh/mm)

7.

Stato membro d’origine

8.

Numero di identificazione nazionale del donatore, comunicato a norma dell’articolo 6

9.

Tutti gli Stati membri di destinazione (se noti)

10.

Numero/numeri di identificazione nazionale del ricevente, comunicato a norma dell’articolo 6

11.

Data e ora di inizio delle reazioni o degli eventi avversi gravi (aaaa/mm/gg/hh/mm)

12.

Data e ora di rilevazione delle reazioni o degli eventi avversi gravi (aaaa/mm/gg/hh/mm)

13.

Descrizione delle reazioni o degli eventi avversi gravi

14.

Provvedimenti immediati presi/proposti


ALLEGATO II

Rapporto conclusivo sulle reazioni e gli eventi avversi gravi

1.

Stato membro autore della segnalazione

2.

Numero di identificazione del rapporto: paese (ISO)/numero nazionale

3.

Recapiti dell’autore della segnalazione: telefono, posta elettronica e fax se disponibile

4.

Data e ora della segnalazione (aaaa/mm/gg/hh/mm)

5.

Numero/numeri identificativi del rapporto o dei rapporti iniziali (allegato I)

6.

Descrizione del caso

7.

Stati membri coinvolti

8.

Esito dell’indagine e conclusioni finali

9.

Azioni preventive e correttive intraprese

10.

Conclusioni/seguito dato, se del caso