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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.261.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
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Sommario |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
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27.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/1 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 97/10/COL
del 24 marzo 2010
riguardo alla tassazione delle società di assicurazione vincolate ai sensi della legge sulle imposte del Liechtenstein (Liechtenstein)
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (IN APPRESSO «L’AUTORITÀ»),
VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l’accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
VISTO l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l’articolo 24,
VISTO il protocollo 3 dell’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia (in appresso «protocollo 3»), in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, della parte I, l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafo 5, e l’articolo 14 della parte II,
VISTA la guida dell’Autorità all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE (1) e in particolare il capitolo relativo all’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese,
VISTA la versione consolidata della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL, del 14 luglio 2004, relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 (in appresso «la decisione relativa alle disposizioni di esecuzione») (2), e
dopo l’adozione della decisione n. 620/08/COL di avviare il procedimento previsto all’articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3, e dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni conformemente a tali disposizioni e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
I. FATTI
1. PROCEDURA
Con lettera del 14 marzo 2007 (doc. n. 393563), l’Autorità ha inviato alle autorità del Liechtenstein una richiesta di informazioni riguardo alle varie deroghe fiscali per talune forme societarie ai sensi della legge sulle imposte del Liechtenstein. Le autorità del Liechtenstein hanno risposto con lettera del 30 maggio 2007 (documento n. 423398).
È seguito uno scambio di corrispondenza, si sono tenuti incontri tra i rappresentanti dell’Autorità e le autorità del Liechtenstein e, infine, il 24 settembre 2008, l’Autorità ha adottato la decisione n. 620/08/COL di avviare un procedimento di indagine formale. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel relativo supplemento SEE (3). L’Autorità ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ricevendo risposta da 12 parti interessate. Con lettera del 22 luglio 2009 (doc. n. 525074), l’Autorità ha trasmesso le osservazioni alle autorità del Liechtenstein fornendo loro l’opportunità di esprimersi in merito. Ciò è avvenuto con lettera del 2 ottobre 2009 (documento n. 532480).
2. DISPOSIZIONI FISCALI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE VINCOLATE
Con l’atto del 18 dicembre 1997 che modifica la legge sulle imposte del Liechtenstein (4), le autorità di questo paese hanno introdotto norme specifiche per la tassazione delle società di assicurazione vincolate: dal 1o gennaio 1998 in poi sono state introdotte nella legge sulle imposte le nuove sotto-sezioni 82a e 88d, paragrafo 3, ancora in vigore attualmente.
2.1. Imposta sul reddito e sul capitale
La parte 4, capo B, della legge sulle imposte — Imposte specifiche per le società («Besondere Gesellschaftssteuern») —, articoli da 82 a 88, contiene disposizioni specifiche per la tassazione di talune forme societarie, come le società di assicurazione, le holding, le società di domicilio e le imprese di investimento. L’articolo 82a della legge sulle imposte fa riferimento alle società di assicurazione vincolate.
L’articolo 82a, paragrafo 1, della legge sulle imposte, recita quanto segue: «le società di assicurazione, conformemente alla definizione della legge sulla vigilanza nel settore assicurativo, che partecipano esclusivamente all’assicurazione vincolata (“Eigenversicherung”), pagano una imposta sul capitale dell’1 ‰ sul capitale proprio dell’impresa, cfr. articolo 82a, paragrafo 1, della legge sulle imposte. Per un capitale superiore a 50 milioni l’aliquota è ridotta a ¾ ‰ e per un capitale superiore a 100 milioni a ½ ‰» (5).
In altre parole, invece di pagare la normale imposta sul capitale dello 0,2 %, le società di assicurazione vincolate sono obbligate a pagare soltanto lo 0,1 %. Tale percentuale è poi ulteriormente ridotta per gli importi che superano i 50 e i 100 milioni di CHF.
Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 82a della legge sulle imposte, le società di assicurazione che si occupano sia di attività relative all’assicurazione vincolata sia di attività assicurative ordinarie per terzi devono corrispondere le regolari imposte sul capitale e sul reddito (stabilite agli articoli da 73 a 81 della legge sulle imposte) per quella parte delle loro attività che riguarda l’assicurazione di terzi.
Giacché l’articolo 82a della legge sulle imposte costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 73 della stessa, si può concludere che le società di assicurazione vincolate non pagano l’imposta sul reddito (6).
In conclusione, le società di assicurazione vincolate pagano esclusivamente un’imposta sul capitale ridotta come descritto all’articolo 82a, paragrafo 1, della legge sulle imposte, e nessuna imposta sul reddito.
2.2. «Couponsteuer» (imposta cedolare ritenuta alla fonte)
Nell’ambito della legislazione del Liechtenstein, viene riscossa un’imposta cedolare sulle cedole di valori mobiliari o di documenti equivalenti emessi da un «soggetto nazionale» a un’aliquota del 4 % su qualsivoglia distribuzione dei dividendi o partecipazione agli utili. In virtù dell’articolo 88d, paragrafo 3, della legge sulle imposte, le azioni o le parti di una società assicurativa vincolata sono esenti dall’imposta cedolare.
2.3. Obiettivo della misura di aiuto
Le autorità del Liechtenstein hanno affermato che queste disposizioni sono state introdotte al fine di attirare le imprese nel Liechtenstein nonché di istituire e sviluppare il settore delle assicurazioni vincolate come nuovo campo di attività economica.
2.4. Motivi per avviare il procedimento
Nella sua decisione di aprire l’indagine formale, l’Autorità ha sollevato dubbi in relazione alla compatibilità della classificazione fiscale delle società di assicurazione vincolate con le norme in materia di aiuti di Stato. Contrariamente alle argomentazioni avanzate dalle autorità del Liechtenstein, l’Autorità ha inizialmente ritenuto che la fornitura di assicurazioni rappresenta un servizio che costituisce un’attività economica e che si considera impresa ogni ente che svolge un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma societaria, status di controllata o finanziamento. Inoltre, l’Autorità aveva dubbi sul fatto che l’esenzione dalle imposte applicata a favore delle società di assicurazione vincolate potesse rientrare nella natura e logica del sistema fiscale, come sostenuto dalle autorità del Liechtenstein.
In base a questo, l’Autorità non ha potuto escludere che le norme fiscali applicabili alle società di assicurazione vincolate (esenzione totale dal pagamento dell’imposta sul reddito e cedolare nonché esenzione parziale dal pagamento dell’imposta sul capitale) costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE. L’Autorità dubitava inoltre che queste misure potessero essere considerate compatibili con le disposizioni in materia di aiuti di Stato dell’accordo SEE, in particolare l’articolo 61, paragrafo 3, lettera c).
3. OSSERVAZIONI DA PARTE DI TERZI
Le seguenti osservazioni sono state inviate da terzi nel corso dell’indagine formale.
3.1. Osservazioni dalla società A
La società A ha presentato le sue osservazioni in due lettere datate 22 maggio e 9 settembre 2009, ricevute dai suoi legali rappresentanti. La società A RE gestisce dal 1997 una società di riassicurazione vincolata in Liechtenstein mediante la sua filiale A RE Aktiengesellschaft.
La società A ritiene che le misure fiscali per le società di assicurazione vincolate del Liechtenstein non implichino aiuti di Stato. In subordine, la società A ha dichiarato che se l’Autorità dovesse concludere che è presente un aiuto, esso dovrebbe essere considerato un aiuto esistente. In caso contrario la società rivendica il legittimo affidamento in base al quale aveva ritenuto che la legislazione fiscale fosse legittima e ritiene dunque che non debba essere ordinato alcun recupero degli aiuti.
La società A ha sostenuto che le misure fiscali non implicano aiuti di Stato per le ragioni seguenti:
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la sua società di assicurazione vincolata non è un’impresa ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, giacché non opera su un mercato aperto (7) e perché le operazioni di riassicurazione vincolate sono diverse da altre operazioni di mercato aperto perché i rischi coperti dalla vincolata («captive») o non sono assicurabili o potrebbero esserlo solo con un premio proibitivo, |
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il trattamento fiscale delle vincolate in Liechtenstein è una misura generale perché formare una vincolata non necessita di una certa forza economica e si applica a tutte le forme societarie, citando somiglianze con le decisioni della Commissione europea relative a un programma irlandese di aiuti in favore delle holding (8) e a un sistema spagnolo di riduzione delle imposte sui redditi derivanti da talune attività intangibili (9), |
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in subordine, la società A ha sostenuto che se la misura è selettiva, essa è tuttavia giustificata dalla natura e logica del regime fiscale del Liechtenstein giacché le società di riassicurazione vincolate e le società di riassicurazione del mercato aperto si trovano in una situazione fattuale e giuridica differente e hanno diritto a un trattamento fiscale differenziato (inferiore) considerato se le attività sono confinate a un gruppo di imprese, e |
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le società di riassicurazione non falsano la concorrenza né hanno conseguenze sul commercio all’interno del SEE giacché la vincolata non entra in concorrenza per le quote di mercato e i servizi da essa forniti non sono commerciabili. |
La società A ha altresì sostenuto che le misure fiscali del Liechtenstein per le società di assicurazione vincolate, introdotte nel 1997, hanno preceduto l’evoluzione di qualunque valutazione dell’Autorità o della Commissione europea in base alla quale tale tassazione sulle attività intragruppo potesse implicare un aiuto di Stato. In subordine, ha sostenuto che, alla luce dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, l’Autorità non dovrà ordinare il recupero laddove concludesse che è stato concesso un aiuto di Stato.
Nella sua seconda comunicazione, la società A ha ampliato la sua tesi sostenendo che le società di assicurazione vincolate non si trovano in una situazione comparabile dal punto di vista fattuale e giuridico a quella delle società di assicurazione che forniscono servizi a società non affiliate e che dunque è giustificato un trattamento fiscale differenziato, facendo riferimento alla decisione della Commissione relativa al regime neerlandese denominato Groepsrentebox (10).
3.2. Osservazioni dalla società B
La società B è una società di assicurazione vincolata con sottoscrizione diretta basata in Liechtenstein e di proprietà della società C. La società C usa non solo la sua vincolata, ma acquista altresì sui mercati internazionali prodotti di assicurazione e riassicurazione. Ha tuttavia sottolineato che non è in grado di assicurare tutti i suoi rischi o perché non è disponibile una copertura assicurativa di questo tipo o perché non è finanziariamente efficiente.
La società B è stata fondata in Liechtenstein nel 2004, come reazione a sviluppi negativi del mercato assicurativo dopo il 2001, quando gli assicuratori e i riassicuratori hanno iniziato a chiedere ritenute più elevate, hanno limitato le loro capacità e venduto servizi di assicurazione e riassicurazione a prezzi più elevati e con termini e condizioni maggiormente restrittivi.
La società C ha sostenuto in particolare che un trasferimento del rischio commerciale (a un assicuratore generale) implica sempre che il cliente mantenga una certa porzione del rischio. Ha sostenuto che si ritiene non economico e inefficiente cercare il trasferimento del rischio fino a un certo livello di mantenimento del rischio. La società ha asserito che sul mercato esiste un accordo sui livelli di rischio che le società mantengono e che sotto questo livello «non si può parlare di un mercato delle assicurazioni liquido».
La società C ha altresì considerato che taluni rischi non sono assicurabili e dunque vanno forzatamente mantenuti dalle società e che in quest’area le società di assicurazione vincolate non sostituiscono gli assicuratori commerciali.
La società C ha spiegato che, secondo il suo parere, formare delle vincolate è semplicemente un modo di formalizzare e organizzare il rischio mantenuto all’interno di una società; non si tratta di un’opzione limitata alle grandi imprese e non conferisce un vantaggio economico rispetto alle imprese che non formano vincolate. Sebbene la società C abbia affermato che non si tratta di un’opzione limitata alle grandi imprese, è altresì accettato, tuttavia, che quest’ultime abbiano un costo del rischio inferiore (a causa della struttura del capitale, delle economie di scala e alla diversificazione del rischio) rispetto a quelle più piccole e possiedano più probabilmente società di assicurazione vincolate.
La società C ha sottolineato che la società B è solo in grado di operare all’interno del suo gruppo di società e non partecipa al mercato commerciale delle assicurazioni dirette.
Infine, la società C ha asserito che la sua vincolata non compete con altri beneficiari del mercato e, giacché la società C non è in grado di ottenere i servizi offerti dalla sua vincolata da altri beneficiari del mercato, non vi è alcuna conseguenza sulla concorrenza transfrontaliera.
3.3. Osservazioni dalla società D
La società D si è descritta come la responsabile delle vincolate in Liechtenstein che fornisce servizi di gestione a 6 delle 12 società di assicurazione vincolate attualmente ubicate nel principato.
Nella sua lettera, ricevuta l’11 maggio 2009, la società D ha sostenuto che, secondo il suo punto di vista, le misure fiscali a cui le società di assicurazione vincolate sono soggette non falsano la concorrenza perché le società non hanno concorrenti e non vi è, pertanto, alcun mercato.
La società D ha riconosciuto il fatto che, in termini di sostituzione sul lato dell’offerta, «molti assicuratori commerciali possono assicurare i rischi assicurati dalle vincolate», ma ha ribadito che in termini di sostituzione sul lato della domanda, gli acquirenti delle assicurazioni non vedono le vincolate e gli assicuratori commerciali come alternative, bensì come prodotti distinti. Questo è dovuto al fatto che l’assicurazione commerciale non è considerata uno strumento efficace di gestione del rischio al pari dell’utilizzo di una vincolata giacché i rischi assicurabili sono differenti (i prodotti sono complementari piuttosto che interscambiabili) e perché in alcuni paesi gli assicuratori commerciali e le vincolate si trovano ad affrontare requisiti normativi e di licenze differenti (secondo la società D non è ragionevole classificare le vincolate come società operanti sullo stesso mercato degli assicuratori commerciali quando non godono delle stesse opportunità di partecipare a tale mercato).
La società D ha altresì sostenuto che qualsivoglia decisione dell’Autorità che ordini un recupero degli aiuti illegittimi dalle vincolate in Liechtenstein sarebbe contraria ai principi generali di legge, giacché sarebbe retrospettiva e violerebbe il principio del legittimo affidamento delle imprese di non essere soggette a un aumento dell’imposizione fiscale.
3.4. Osservazioni dalla società E
La società E è una società di assicurazione vincolata ubicata in Liechtenstein. Nella sua lettera ricevuta dall’Autorità il 12 maggio 2009, la società E ha rivendicato che l’Autorità era partita da premesse incorrette sulla sua decisione di avviare una procedura formale. La società E ha sostenuto che una società di assicurazione vincolata non bilancia il rischio mediante l’acquisto di una riassicurazione come stabilito dalla Commissione europea (e come ribadito dall’Autorità) nella sua decisione relativa agli aiuti a favore delle imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo, operanti nella provincia di Åland (Finlandia) (11), spiegando che una vincolata porta tutti i rischi della sua società madre. La società E ha altresì sostenuto che l’assicurazione attraverso una vincolata non è un’alternativa a ottenere un’assicurazione sul «mercato generale» e che, in effetti, le vincolate si trovano in una situazione svantaggiosa rispetto agli assicuratori generali perché non possono riunire i rischi. Pertanto non dovrebbero essere messe a confronto con gli assicuratori generali, bensì con i rischi non assicurati che presentano le società.
La società E ha affermato che al momento non fornisce copertura assicurativa al suo gruppo che non possa essere acquistata sul mercato internazionale. La società E ha affermato che creare una vincolata implica costi sostanziale e che l’operazione può essere giustificata solo per motivi commerciali. Ha informato l’Autorità che una delle ragioni per cui era stata formata la società in Liechtenstein era che il principato «non era svantaggioso» in termini fiscali rispetto ad altri luoghi e che un cambiamento del regime fiscale «avrà conseguenze negative sulla fattibilità del Liechtenstein come sede di una vincolata».
3.5. Osservazioni dalla società F
La società F ha dapprima spiegato come sono organizzate le società di assicurazione e riassicurazione vincolate, e in particolare la società F come parte della holding […]. Ha sottolineato il fatto che le vincolate costituiscono un insieme di rischi all’interno di un gruppo societario per consentire l’efficace gestione dei rischi e il relativo finanziamento. Si considera altresì che la creazione di una vincolata crea maggiore trasparenza del rischio all’interno del gruppo.
La società F ha fatto riferimento ai minori requisiti di integrazione del mercato che esistono tra gli Stati EFTA del SEE rispetto all’UE. Ha fatto riferimento in particolare all’articolo 113, all’articolo 114, paragrafo 2, e all’articolo 115 TFUE in relazione al ravvicinamento delle legislazione nel settore della tassazione, che non hanno disposizioni analoghe nell’accordo SEE.
La società F ha sostenuto che le misure fiscali in favore delle società di assicurazione vincolate nel Liechtenstein non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Questa affermazione si è basata su due motivazioni: le vincolate non sono imprese e le misure fiscali non beneficiano selettivamente alcuna impresa.
Facendo riferimento a una decisione dell’Autorità riguardante l’Amministrazione norvegese delle strade, Ufficio distrettuale di More og Romsdal (12), la società F ha sostenuto che le vincolate non sono imprese giacché forniscono unicamente servizi di assicurazione «interni». Inoltre, l’attività condotta dalle società di assicurazione vincolate non ha una natura economica giacché è esclusivamente limitata al trasferimento dei rischi interni derivanti dalle attività delle altre società della holding […]. In disaccordo con le argomentazioni avanzate dall’Autorità nella decisione di apertura, la società F ha ribadito che la ragione alla base della costituzione di una vincolata non era il fatto che sia economicamente vantaggiosa ma perché vengono condivisi i rischi del gruppo per una più efficiente gestione del rischio e una maggiore trasparenza. Questa funzione specifica non può essere assunta da una società «esterna» e di conseguenza non vi è alcun mercato per questo tipo specifico di attività. La società F ha altresì asserito che non vi è alcun mercato aperto alternativo ai servizi che presta.
La società F ha inoltre sostenuto che il riferimento fatto alla decisione Åland della Commissione europea è discutibile giacché l’Autorità non è tenuta a rispettare le decisioni della Commissione, ma deve valutare le misure indipendentemente ed esclusivamente sulla base delle disposizioni dell’accordo SEE.
La società F ha inoltre affermato che le misure fiscali non sono collegate a una specifica impresa ma a una particolare funzione e sono, dunque, non selettive. La società F ha ritenuto che tale selettività non sia connessa alla forza economica dell’impresa e che la questione relativa alla possibilità di creare una società di assicurazione vincolata sia stata erroneamente argomentata sia dall’Autorità che dalla Commissione nel caso Åland. La società F ha sostenuto che in quest’ultimo caso la Commissione non aveva valutato totalmente la selettività né aveva valutato se le misure rientrassero nella natura e logica del sistema fiscale. Facendo riferimento in questo contesto alla decisione della Commissione nella causa relativa al programma irlandese di aiuti in favore delle holding (13), la società F ha ribadito che l’Autorità avrebbe dovuto valutare se le società di assicurazione vincolate si trovano dal punto di vista fattuale e giuridico in una situazione simile e giungere alla conclusione che le disposizioni normative specifiche loro applicabili [in particolare la direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) che fornisce una definizione delle imprese di assicurazione «captive», nonché la direttiva «Solvibilità II»] provano che non lo sono. Con riferimento alla giurisprudenza della Corte EFTA, la società F ha sostenuto che «qualsivoglia discriminazione diretta o indiretta che deve essere considerata giustificata deve derivare dalla logica inerente al sistema generale ed essere il risultato di condizioni oggettive all’interno del sistema generale».
Nelle argomentazioni secondarie, la società F ha considerato il fatto che le misure fiscali esistessero prima dell’entrata in vigore dell’accordo SEE in Liechtenstein e che la società fosse stata soggetta allo stesso tipo di norme per la tassazione sin dalla sua creazione nel 1990. Tali norme sono state esplicitamente applicate alle società di assicurazione vincolate dal gennaio 1998 e non sono state da allora modificate sostanzialmente. La società F ha ribadito che è solo l’evoluzione delle norme del SEE ad aver indotto a considerare le misure in materia di tassazione applicabili alle vincolate in Liechtenstein come aiuti di Stato. La prassi decisionale della Commissione dal 1960 al 1990, periodo durante il quale è stato introdotto il regime del Liechtenstein, non ha ritenuto che le misure fiscali costituissero aiuti di Stato.
Infine, facendo riferimento a precedenti decisioni della Commissione, alcune delle quali avevano considerato che disposizioni fiscali simili non costituissero aiuti di Stato, la società F ha ritenuto che non debba essere richiesto in questo caso alcun recupero a causa della certezza del diritto e della protezione del legittimo affidamento.
3.6. Osservazioni dalla società G
Nelle lettere datate 1 dicembre 2008 e 25 maggio 2009, la società G ha espresso la sua sorpresa dinanzi allo svolgimento delle indagini, considerato che aveva confidato nella legalità del sistema fiscale del Liechtenstein per più di dieci anni e che fino ad allora non vi erano state indicazioni che le norme applicabili alle società di assicurazione vincolate potessero costituire aiuti di Stato. Secondo il suo parere, non ci si può attendere che un’impresa verifichi che la legislazione in vigore da più di 10 anni sia stata notificata all’Autorità. Inoltre, il pagamento retroattivo delle imposte, afferma, è discutibile da un punto di vista legale e controproducente dal punto di vista economico, in particolare nell’ambito dell’attuale crisi finanziaria. La società G ha altresì fatto riferimento ai principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
3.7. Osservazioni dalla società H
Nelle lettere datate 17 ottobre 2008 e 27 maggio 2009, la società H ha espresso la sua preoccupazione in merito al fatto che la legislazione fiscale a favore delle società di assicurazione vincolate in Liechtenstein potesse essere considerata aiuto di Stato incompatibile. La società ha affermato che aveva confidato nella legittimità della legislazione in vigore per più di dieci anni e che non sarebbe realistico richiedere che sia conforme alle norme in materia di aiuti di Stato dell’accordo SEE. Il recupero delle imposte violerebbe i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto e sarebbe contrario al principio della parità di trattamento all’interno del SEE in un momento in cui la Commissione europea ha autorizzato lo stanziamento di milioni di EUR in aiuti di Stato per alleviare gli effetti della crisi finanziaria.
3.8. Osservazioni dalla società I
La società I ha comunicato la sua preoccupazione in merito al fatto che la tassazione delle società di assicurazione in Liechtenstein potrebbe costituire un aiuto di Stato non compatibile e ha sottolineato la sua fiducia nella legislazione applicabile in Liechtenstein da dieci anni. Secondo la stessa, questa giustificava l’applicazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto nel contesto del recupero.
3.9. Osservazioni dalla società J
La società J ha presentato le sue preoccupazioni in relazione alla possibile incompatibilità della tassazione del Liechtenstein per le società di assicurazione vincolate con le norme in materia di aiuti di Stato nelle lettere del 13 novembre 2008 e del 20 aprile 2009.
La società J ha sostenuto che le disposizioni speciali per le società di assicurazione vincolate nella nuova legislazione «Solvibilità II» sono un’indicazione che le vincolate non operano sullo stesso mercato e non sono soggette agli stessi meccanismi normativi come le altre società di assicurazione. La società J ha altresì asserito che ogni impresa può creare una società di assicurazione vincolata e di conseguenza la misura non è selettiva.
La società era del parere che tassare le società di assicurazione vincolate «in modo generalizzato» sui rispettivi utili netti condurrebbe a una disparità di trattamento delle imprese. Dal suo punto di vista le società vincolate sono uno strumento di auto-assicurazione e dovrebbero essere tassate sui propri redditi dalle filiali assicurative responsabili di un obbligo assicurativo legale nel paese dell’assicurato. Altrimenti, è stato affermato, le imprese che creano una vincolata si troveranno in una posizione svantaggiata dal punto di vista fiscale rispetto a quelle che non hanno una società di assicurazione vincolata e che scelgono di non assicurare rischi che non devono essere assicurati per legge. Le vincolate stipulano polizze di assicurazione per quei rischi per cui non esiste mercato e dunque i redditi derivanti da queste attività non dovrebbero essere tassati.
La società ha asserito che attendersi che un’impresa metta in discussione la legislazione applicata da più di dieci anni sarebbe contrario al principio della certezza del diritto. Ha affermato che aveva legittimamente confidato nella legittimità delle misure fiscali e ribadito che, laddove l’Autorità arrivasse alla conclusione che è implicato un aiuto di Stato, le misure si qualificherebbero come aiuti esistenti o (in alternativa) il recupero sarebbero contrario ai principi fondamentali di legge.
Infine, la società J ha fatto riferimento alla crisi finanziaria e a come questa ha influito sulla valutazione degli aiuti di Stato. Dal suo punto di vista, molte delle misure adottate da numerosi Stati membri dell’Unione europea non avranno un carattere temporaneo ma diventeranno permanenti. In questo contesto, la società J si aspettava che l’Autorità non richiedesse la modifica della legislazione fiscale del Liechtenstein applicabile alle società vincolate.
3.10. Osservazioni dalla società K
La società K ha presentato le sue osservazioni nel dicembre 2008 e aprile 2009. Ha espresso la propria sorpresa dinanzi al fatto che la legislazione fiscale applicabile in Liechtenstein negli ultimi dieci anni potesse implicare la concessione di aiuti di Stato incompatibili. Ha affermato che qualunque ordine di ripagare gli aiuti sarebbe contrario al principio della certezza del diritto (indicando che la legislazione del Liechtenstein prevede un periodo limite di 5 anni per rivendicare debiti tributari). La società K ha spiegato la storia della fondazione della società che sarebbe esente da imposte in Svizzera e che assicura rischi solo all’interno del gruppo societario K. Non è a scopo di lucro, assicura anche i rischi che non sono, o non lo sono totalmente, coperti nel mercato delle assicurazioni e i suoi premi sono calcolati sulla base della storia della sinistrosità e dell’esperienza. Se l’Autorità concludesse che vi è stata la concessione di aiuti di Stato incompatibili, la società K ritiene che un recupero violerebbe i principi di certezza del diritto, omogeneità e legittimo affidamento.
4. OSSERVAZIONI DA PARTE DELLA AUTORITÀ DEL LIECHTENSTEIN
4.1. Osservazioni sulla decisione di apertura
In una lettera del 25 novembre 2008, le autorità del Liechtenstein hanno fatto riferimento all’evoluzione della valutazione degli aiuti di Stato nel contesto della tassazione delle imprese dall’inizio degli anni ’80, alla questione di una comunicazione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alla tassazione diretta delle imprese nel 1998 e alle decisioni della Commissione europea agli inizi del 2000 [per esempio quella sui centri di coordinamento in Belgio (15)].
Le autorità del Liechtenstein hanno affermato che le società di assicurazione vincolate non sono attive su un mercato aperto perché le loro attività sono limitate alla gestione dei rischi intragruppo, vale a dire dei rischi del proprio gruppo societario. Qualunque reddito generato dall’assicurazione vincolata mediante transazioni all’interno del gruppo non rappresenta un reddito ordinario che dovrebbe essere soggetto alle imposte sul reddito, giacché l’amministrazione delle proprie attività non costituisce un’attività commerciale soggetta a tassazione. Secondo il loro punto di vista, un soggetto che non esercita la propria attività su un mercato in concorrenza con altri attori non può considerarsi impegnata in un’attività economica come un’impresa (16). Anche se dovessero fornire servizi sul mercato «libero», il sistema del Liechtenstein garantisce che vengano applicate le aliquote regolari a queste attività del mercato libero. Secondo le autorità del Liechtenstein, è solo se le società sono coinvolte in queste attività «libere» che dovrebbero essere considerate imprese.
Le autorità del Liechtenstein hanno affermato che le società di assicurazione vincolate (come le società di riassicurazione) costituiscono un mercato separato rispetto a quello dell’assicurazione diretta a causa dell’attribuzione dei rischi all’interno di un gruppo, al quadro normativo differente e alla funzione di gestione che le vincolate assumono all’interno del gruppo di cui fanno parte. Le società di assicurazione vincolate assicurano esclusivamente i rischi del proprio gruppo (dove non vi è mercato o dove i costi sono troppo elevati) e non i rischi di terzi.
Per quanto riguarda la selettività, riferendosi al sistema di assicurazione delle imprese dipendenti da un gruppo di Åland e al programma irlandese di aiuti in favore delle holding, le autorità del Liechtenstein hanno suggerito che il regime fiscale applicabile alle società di assicurazione vincolate non è materialmente selettivo. Questo si verifica perché le condizioni per queste società sono orizzontali in natura e potrebbero essere conseguite da ogni impresa, ovvero non è richiesta nessuna specifica forza economica alle imprese per creare una società di assicurazione vincolata e, pertanto, si applica a tutti i tipi di imprese. Su questa base ogni persona giuridica, indipendentemente dal settore di attività o dalle dimensioni delle operazioni, potrebbe avere diritto alla riduzione fiscale nel caso in cui sia titolare di una società di assicurazione vincolata.
In linea con la giurisprudenza sul caso Gil Insurance (17), le autorità del Liechtenstein hanno affermato, in subordine, che le misure sono giustificate dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale, sostenendo che: «quello che importa è se l’apparente eccezione è in realtà in linea con la logica interna della misura. […] Una misura fiscale è specifica solo se opera una discriminazione senza ragione tra situazioni comparabili dal punto di vista fattuale e giuridico alla luce degli obiettivi fissati dal sistema fiscale». Nell’ambito del diritto del Liechtenstein, le assicurazioni vincolate possono essere definite come enti assicurativi dallo scopo limitato con l’obiettivo specifico di finanziare i rischi che derivano dal proprio gruppo societario: «di conseguenza, si tratta di un mezzo di auto-assicurazione interno. L’assicurazione vincolata viene realizzata con mezzi propri dei gruppi societari. Di conseguenza segue il principio secondo cui la copertura delle passività con mezzi propri debba essere trattata ai fini fiscali in modo differente».
Inoltre, le autorità del Liechtenstein hanno evidenziato il diverso trattamento delle società di assicurazione vincolate rispetto alle società di assicurazione tradizionali facendo riferimento a esempi normativi dell’UE/SEE nell’ambito della direttiva sulle riassicurazione e della direttiva Solvibilità II. Tali direttive, si afferma, prestano attenzione alla natura specifica delle imprese di assicurazione vincolate e di riassicurazione. Le autorità hanno sostenuto che è risaputo che giacché tali imprese coprono solo i rischi associati al gruppo industriale o commerciale a cui appartengono, viene presa in considerazione la loro posizione specifica (e differente).
Infine (in subordine) le autorità del Liechtenstein hanno considerato che la legge sulle imposte del 1997 costituisce aiuto esistente perché al momento in cui è stata posta in essere non costituiva aiuto ma lo è diventato successivamente a causa dell’evoluzione della legislazione del SEE. Se l’Autorità considerasse le misure come nuovi aiuti, hanno sostenuto dunque che vi sono ragioni sufficienti per non recuperare l’aiuto. Questo è dovuto a due motivi. Il primo è rappresentato dal legittimo affidamento basato sulla fiducia nell’approccio assunto dalla Commissione nelle sue decisioni relative agli incentivi fiscali per i centri finanziari di tesoreria intragruppo in Francia e agli incentivi per le attività finanziarie internazionali nei Paesi Bassi. Il secondo è quello della certezza del diritto, giacché nel momento in cui il Liechtenstein è entrato nel SEE nel 1995, la prassi della Commissione in materia di aiuti di Stato (che è parte dell’acquis communautaire) non considerava la tassazione delle attività intragruppo una questione soggetta alle norme sugli aiuti di Stato.
4.2. Commenti sulle osservazioni di terzi
Le autorità del Liechtenstein hanno sottolineato che quasi tutte le società di assicurazione vincolate che operano nel paese hanno presentato osservazioni nel corso dell’indagine formale, a testimonianza dell’importanza della questione. Hanno sottolineato che la decisione di avviare un’indagine formale è giunta a sorpresa per le imprese, giacché il regime fiscale del Liechtenstein era stato adottato più di dieci anni fa. Convenendo con le osservazioni presentate da terzi, le autorità del Liechtenstein hanno affermato quanto segue.
4.2.1. Le vincolate non costituiscono imprese
Le autorità del Liechtenstein hanno considerato che le osservazioni presentate dalla società B hanno fornito una buona panoramica delle operazioni di assicurazione vincolata. Hanno convenuto, in particolare, sul fatto che non vi sia alcun «mercato assicurativo liquido» per tutte le attività delle vincolate. In questo contesto, le autorità del Liechtenstein hanno fatto riferimento a un documento sulle questioni delle vincolate dell’International Association of Insurance Supervisors (Associazione internazionale degli organi di vigilanza del settore assicurativo, IAIS) affermando che:
«taluni tipi di rischio, quali i rischi sul piano delle responsabilità per danno da prodotti difettosi, il deterioramento dell’ambiente, la responsabilità farmaceutica e una certa responsabilità professionale, indipendentemente dalla storia delle sinistrosità, sono di frequente o estremamente difficili o anche impossibili da inserire sui mercati tradizionali. In alternativa richiedono o premi elevati o termini e condizioni inaccettabili anche laddove l’assicurato abbia una storia accettabile dal punto di vista delle sinistrosità».
Le autorità del Liechtenstein hanno ribadito che tutte le vincolate di base in Liechtenstein sono confinate soltanto alla gestione dei rischi intragruppo. Inoltre, i rischi assicurati dalle vincolate sono spesso non trasferibili ad altri assicuratori commerciali. Le vincolate si trovano dunque nella posizione di coprire i rischi per i quali il tradizionale mercato delle assicurazioni non offre delle soluzioni attuabili. Inoltre, le vincolate differiscono considerevolmente dalle società di assicurazione diretta, giacché queste ultime assicurano molti tipi di rischi e dunque hanno un bacino di rischi per equilibrare le richieste di indennizzo. Una società vincolata d’altro lato assicura esclusivamente i rischi delle sue società e non è in grado di equilibrare tali rischi. Le autorità del Liechtenstein affermano dunque che il mercato delle assicurazioni vincolate è distinto dalle operazioni del mercato assicurativo tradizionale e che le assicurazioni vincolate non entrano in concorrenza con le società di assicurazione. È stata altresì citata la giurisprudenza della Corte di giustizia concludendo che un soggetto che non esercita la sua attività su un mercato «in concorrenza con altri attori del mercato» non può essere considerato come società che svolge un’attività economica nonché la decisione dell’Autorità nel caso dell’Amministrazione norvegese delle strade che — si sostiene — mostra che i soggetti coinvolti esclusivamente in attività interne non sono imprese perché non svolgono attività economiche.
4.2.2. Il trattamento fiscale delle vincolate costituisce una misura generale
4.2.2.1. Selettività materiale
Le autorità del Liechtenstein hanno sostenuto che il trattamento fiscale delle vincolate non è materialmente selettivo giacché si tratta di un’opzione disponibile a tutti e che non richiede una certa forza economica. Le misure fiscali non sono limitate a taluni settori, determinati tipi di società o a certe parti del territorio del Liechtenstein — non vi sono neanche restrizioni in merito al fatturato, alla dimensione, al numero di impiegati né occorre far parte di un gruppo multinazionale. Sostengono dunque che le loro disposizioni fiscali per le società di assicurazione vincolate non sono materialmente selettive.
Le autorità del Liechtenstein hanno fatto riferimento alle decisioni della Commissione europea riguardanti il sistema di tassazione delle imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo, operanti nella provincia di Åland, il programma irlandese di aiuti in favore delle holding, le imposte ridotte in Spagna sulle attività intangibili e l’imposta ridotta neerlandese sui proventi derivanti da prestiti intragruppo (Groepsrentebox) (18) al fine di sostenere la rivendicazione secondo la quale la tassazione delle società di assicurazione vincolate in Liechtenstein non è materialmente selettiva. La decisione neerlandese è stata citata come segue:
«per quanto riguarda le operazioni di finanziamento con capitale di prestito, la situazione fattuale e di diritto delle imprese collegate non è analoga a quella delle imprese non collegate. L’operazione con la quale le imprese collegate tentano di procurarsi finanziamenti con capitale di prestito o di rischio all’interno del gruppo non presenta infatti un carattere prettamente commerciale, a differenza di quanto accade per le imprese non collegate. La controllante e la controllata hanno gli stessi interessi, condizione che non si verifica nel caso di un’operazione commerciale con un finanziatore terzo ciascuna parte tenta di realizzare profitti quanto maggiori possibili a discapito dell’altra parte».
4.2.2.2. Giustificazione per la natura e la struttura generale del sistema
Anche se l’Autorità considerasse le misure in gioco materialmente selettive, le autorità del Liechtenstein sostengono che si tratta, in ogni caso, di misure giustificate dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale del Liechtenstein. Facendo così, concordano con i pareri espressi da terzi su questo punto.
Le autorità del Liechtenstein hanno sostenuto le argomentazioni relative alla definizione e al trattamento delle società di assicurazione vincolate nell’ambito delle direttive UE sulla riassicurazione e Solvibilità II, rivendicando che occorrerebbe operare una distinzione tra l’assicurazione vincolata e le classiche attività assicurative. Le autorità del Liechtenstein hanno concordato che un trattamento differente delle vincolate è giustificato alla luce dell’area limitata di operatività delle vincolate e della loro specifica natura intragruppo.
4.2.3. Nessuna distorsione della concorrenza e nessun effetto sugli scambi tra le parti contraenti
Le autorità del Liechtenstein hanno convenuto con la società A RE che i servizi forniti dalle vincolate non sono commerciabili giacché non vi è alcuna «soluzione del mercato libero» disponibile per taluni rischi. Di conseguenza, le misure in questione non falsano la concorrenza né influenzano gli scambi tra le parti contraenti dell’accordo SEE.
4.2.4. In caso di presenza di aiuti si tratta di aiuti esistenti
Le autorità del Liechtenstein hanno sostenuto che laddove debbano essere comunque considerate aiuti di Stato, le misure in questione dovrebbero essere considerate come aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1 della parte I e dell’articolo 1, lettera b), punto v) della parte II del protocollo 3. Così facendo, hanno nuovamente condiviso il parere di terzi su tale punto.
Hanno sostenuto che le vincolate sono state tassate con un’imposta sul capitale ridotta pari allo 0,1 % dal 1989, prima dell’adozione di qualsivoglia legislazione specifica per le società di assicurazione vincolate. Inoltre, le autorità del Liechtenstein hanno sostenuto le argomentazioni secondo le quali le misure fiscali sono divenute aiuti conseguentemente all’evoluzione dell’accordo SEE. Concordando con la società F, le autorità del Liechtenstein hanno considerato che l’evoluzione che ha avuto luogo alla fine degli anni ’90 si è verificata dopo l’introduzione delle misure specifiche connesse alle società di assicurazione vincolate con la legge del 18 dicembre 1997.
4.2.5. Il recupero degli aiuti sarebbe incompatibile con i principi generali del diritto dell’UE
Conformemente a quanto espresso dalla società A e dalla società F, le autorità del Liechtenstein hanno affermato che le vincolate non avrebbero potuto prevedere, al momento della loro adozione nel 1997, che le misure potessero essere aiuti di Stato considerate le somiglianze tra la loro posizione e i casi di attività intragruppo. Tutte le parti interessate rivendicano che allora non vi erano indicazioni che facessero pensare che fossero possibili o prevedibili i risultati preliminari dell’Autorità.
In linea con le dichiarazioni di tutte le parti interessate, le autorità del Liechtenstein hanno inoltre espresso il parere secondo cui il recupero contravverrebbe al principio della certezza del diritto. Uno dei requisiti alla base del principio della certezza del diritto è di assicurare che l’applicazione del diritto dell’Unione europea/del SEE sia certa e prevedibile. È stato affermato che questa necessità deve essere applicata a maggior ragione strettamente quando vi sono conseguenze finanziarie. È stato osservato che, quando il Liechtenstein ha aderito all’accordo SEE nel 1995, l’acquis communautaire (ivi compresa la prassi decisionale della Commissione in materia di aiuti di Stato) non considerava la tassazione delle attività intragruppo come aiuto di Stato e che non vi sono stati sviluppi tra il 1995 e il 1997 (quando sono state adottate le misure) tali da suggerire che questa posizione sarebbe cambiata.
II. VALUTAZIONE
1. LA PRESENZA DI AIUTI DI STATO
L’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE recita:
«salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
1.1. Presenza di risorse statali
La misura di aiuto è concessa dallo Stato o mediante risorse statali.
Mentre l’aliquota dell’imposta sul capitale in Liechtenstein è attualmente fissata allo 0,2 %, le società di assicurazione vincolate sono soggette a un’aliquota ridotta dello 0,1 % (per un capitale superiore a 50 milioni di CHF l’aliquota è ridotta a 0,75 ‰ e per un capitale superiore a 100 milioni di CHF a 0,5 ‰). Le società di assicurazione vincolate sono altresì del tutto esenti dall’imposta sul reddito e da quella cedolare.
La concessione di un’esenzione fiscale totale o parziale comporta una perdita del gettito fiscale dello Stato equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale (19). Le autorità del Liechtenstein rinunciano a entrate corrispondenti al mancato pagamento dell’imposta sul reddito, al pagamento di un’aliquota ridotta per l’imposta sul capitale nonché al mancato pagamento delle imposte cedolari.
Per questi motivi, l’Autorità ritiene che le norme specifiche per la tassazione applicabili alle società di assicurazione vincolate siano concesse attraverso risorse statali.
1.2. Favorire talune imprese o talune produzioni
1.2.1. Imprese
Gli aiuti di Stato possono essere concessi solo alle imprese impegnate in un’attività economica.
Secondo la Corte di giustizia europea, la nozione di impresa ai sensi dell’articolo 87 CE (ora articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), che corrisponde all’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, comprende «qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento» (20). Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta inoltre «che costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato» (21).
Fornire assicurazioni è un servizio che, in linea di massima, costituisce un’attività economica (22). Le società di assicurazione vincolate offrono servizi di assicurazione a fronte di un premio su un dato mercato. Il fatto che tra i loro clienti figurino solo imprese delle stesso gruppo a cui appartengono non incide su questa conclusione. Le imprese del gruppo al quale appartiene la vincolata hanno scelto di acquistare una polizza assicurativa da un’altra società all’interno del proprio gruppo che fornisce tali servizi invece di acquistarla da una società di assicurazione di terzi. Come riferito in precedenza, l’Autorità ritiene dunque che i servizi prestati dagli assicuratori vincolati rappresentino un’alternativa all’acquisto dell’assicurazione da terzi. Il fatto che le società di assicurazione vincolate rispondano alla domanda di assicurazione di talune imprese è sufficiente per concludere che offrono i loro servizi sul mercato. Creando un’impresa vincolata, l’assicurazione di questi rischi è «vincolata» a una società del gruppo, il che significa che nessuna delle altre società di assicurazione attive sul mercato potrà competere per l’assicurazione dei rischi del gruppo. L’assicurazione di questi rischi sarà normalmente assunta scegliendo un diverso prestatore commerciale ma in questo caso il servizio è invece prestato dalla società di assicurazione vincolata formata dal gruppo.
Una società di assicurazione vincolata è creata come entità giuridica distinta in Liechtenstein e organizzata come qualunque altra società. I servizi che presta vengono pagati, il rischio è trasferito a essa sulla base delle normali condizioni di mercato, tiene una contabilità separata ed è soggetta a imposte nell’ambito del diritto nazionale. Le società di assicurazione vincolate sono in effetti soggette alla tassazione in Liechtenstein in primo luogo giacché si tratta di imprese che svolgono attività economica all’interno della sua giurisdizione. La costituzione di una società distinta rappresenta una scelta intenzionale delle società che decidono di formare vincolate ed è prassi comune stabilire la vincolata in una giurisdizione con un basso livello di imposte al fine di beneficiare di aliquote fiscali inferiori. Nel caso in cui non fosse stata creata una nuova società distinta e i rischi fossero stati auto-assicurati all’interno della struttura aziendale esistente, in linea di massima, il beneficio sotto l’aspetto dei costi derivante dalla decisione di non pagare assicuratori commerciali si rifletterebbe meramente in costi inferiori — e dunque in profitti superiori, corrisposti al tasso normale all’interno della giurisdizione fiscale della società. Creare una società e fissare la sua sede oltre-mare significa che i servizi di assicurazione possono essere forniti al di fuori della giurisdizione fiscale di base della società, consentendo al gruppo di beneficiare [tra gli altri modi (23)] di una tassazione inferiore sui profitti derivanti dalla decisione di auto-assicurarsi (24).
Durante l’indagine formale alcune delle parti coinvolte hanno affermato che le vincolate non sono imprese, in primo luogo perché forniscono solo servizi di assicurazione «interni» e, in secondo luogo, perché i servizi che prestano non sono offerti dal mercato aperto soprattutto perché riguardano rischi comuni a elevata frequenza in genere mantenuti dalle società o rischi complessi e di alto valore che non possono essere assicurati sul mercato o possono esserlo solo a un costo proibitivo.
Disposizioni «interne»
Come affermato in precedenza, durante l’indagine sono stati fatti riferimenti specifici alla decisione dell’Autorità relativa all’Amministrazione norvegese delle strade, Ufficio distrettuale di More og Romsdal. L’Amministrazione norvegese delle strade è stata riorganizzata nel 1995 e suddivisa in uffici distrettuali, ciascuno dei quali con un dipartimento per la produzione responsabile per la costruzione e la manutenzione di strade, gallerie e ponti, e un dipartimento amministrativo incaricato di ordinare le opere e amministrare gli appalti pubblici. I dipartimenti per la produzione hanno svolto compiti rientranti nelle responsabilità dell’Amministrazione delle strade in base alle norme applicabili in materia di qualità e alle condizioni quadro, ma non si sono occupati di alcuna opera al di fuori delle competenze dell’Amministrazione delle strade, per esempio sul mercato aperto. Giacché il dipartimento per la produzione dell’Ufficio distrettuale di More og Romsdal svolgeva le sue attività internamente al suo Stato, l’Autorità aveva concluso che tali attività non fossero in concorrenza su un mercato con altri attori. Di conseguenza, il dipartimento non è stato considerato un’impresa e il suo finanziamento dunque non è stato ritenuto aiuto di Stato.
Le parti interessate hanno sostenuto che la stessa ragione dovrebbe essere applicata alle società di assicurazione vincolate. L’Autorità non concorda con questa posizione. Coerentemente con la giurisprudenza (25), i principi di cui alla decisione relativa all’Amministrazione norvegese delle strade sono applicabili nel caso in cui le autorità pubbliche esercitino il loro diritto di assumere esse stesse dei servizi pubblici senza offrire un contratto oggetto di appalto sul mercato aperto. Come sancito dalla Corte di giustizia nella sentenza Stadt Halle (26): «un’autorità pubblica, che sia un’amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi». Facendo riferimento alla differenza tra questo scenario e uno che coinvolga un’impresa privata, la Corte ha affermato inoltre che «occorre rilevare … che il rapporto tra un’autorità pubblica, che sia un’amministrazione aggiudicatrice, ed i suoi servizi sottostà a considerazioni e ad esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. Per contro, qualunque investimento di capitale privato in un’impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati e persegue obiettivi di natura differente».
L’Autorità, in linea con questo ragionamento, ritiene che la situazione fattuale e giuridica delle società di assicurazione vincolate sia molto differente da quella delle autorità pubbliche che prestano servizi nell’interesse pubblico. Le società di assicurazione vincolate forniscono servizi commerciali a imprese private e non si trovano in una situazione paragonabile — ogni assistenza loro fornita dallo Stato mediante esenzioni fiscali deve essere considerata in questo contesto.
Vincolate che forniscono servizi non offerti da assicuratori commerciali.
La Commissione europea ha di recente completato un’indagine settoriale nell’industria assicurativa europea. Nella sua relazione intermedia (27), la Commissione ha spiegato che le imprese di assicurazione possono essere classificate in vari modi, per esempio in base (28):
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a se si tratta di società di assicurazioni di proprietà o di assicuratori mutualistici, |
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al settore o ai settori assicurativi in cui operano, |
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a se si tratta di assicuratori diretti (primari) o riassicuratori, |
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a se sono indipendenti da qualsivoglia particolare acquirente di assicurazioni o strettamente affiliati a un particolare acquirente o gruppo di acquirenti (come nel caso degli assicuratori o dei riassicuratori vincolati). |
La concorrenza nel mercato assicurativo è condizionata dalla disponibilità di alternative all’acquisto di prodotti assicurativi tradizionali (29). L’Autorità ritiene che vi siano tre principali alternative: auto-assicurazione, assicurazione vincolata e prodotti alternativi di trasferimento del rischio (30). In ciascun caso, la ragione principale per utilizzare un sostituto per l’assicurazione è il potenziale per ridurre i costi. Una società di assicurazione vincolata permette di mantenere i proventi da investimenti nei premi all’interno del gruppo e potenzialmente consente una maggiore flessibilità nell’evoluzione dei premi. Sebbene non si tratti di perfetti sostituti delle assicurazioni, esercitano una certa pressione concorrenziale sul mercato delle assicurazioni. Le società di assicurazione vincolate sono dunque considerate un’alternativa all’assicurazione di terzi disponibile sul mercato. In base alla relazione della Commissione, «i grandi clienti commerciali (e sono sempre più grandi, giacché molti di loro sono un prodotto delle attività di fusione e acquisizione) possono ora usare la loro dimensione per giustificare il fatto di comprare un numero minore piuttosto che maggiore di prodotti assicurativi. Mantengono più esposizioni, prendono più deducibili e usano in misura maggiore le vincolate e altri mezzi aziendali rispetto a una assicurazione commerciale totale».
La relazione della Commissione stabilisce che gli obiettivi principali alla base della creazione di una vincolata sono i seguenti:
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ottenere il pieno beneficio delle tecniche di controllo del rischio della società madre/del gruppo pagando i premi sulla base della sua esperienza, |
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evitare le spese generali e i costi amministrativi degli assicuratori diretti, |
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trattenere la maggiore quantità possibile di premi e dei relativi proventi da investimenti all’interno del gruppo, |
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ottenere vantaggi fiscali e costi inferiori di regolamentazione (meno rigorosa) in una base oltremare, |
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ottenere un livello di premi di rischio generale inferiore acquistando servizi di riassicurazione all’ingrosso e a un costo inferiore rispetto a quello richiesto dall’assicuratore convenzionale o diretto. |
L’Autorità non è d’accordo con le asserzioni di alcuni soggetti interessati secondo cui i servizi forniti dalle vincolate non siano alternative all’assicurazione commerciale. Come indicato in precedenza, l’Autorità ritiene che l’assicurazione vincolata sia un servizio sostituibile all’assicurazione commerciale (31). Sebbene potrebbe verificarsi che determinati rischi non possano essere assicurati sul mercato (o, più probabilmente, che non possano essere assicurati a quello che il potenziale acquirente reputa un prezzo ragionevole), l’Autorità non accetta che le società di assicurazione vincolate forniscano esclusivamente servizi di assicurazione non prestati dagli assicuratori commerciali. L’Autorità non accetta inoltre che quella che può essere una politica dei prezzi proibitiva applicata dagli assicuratori commerciali implichi che le società di assicurazione vincolate non siano coinvolte in attività economiche in concorrenza con tali assicuratori. Le imprese che appartengono a un gruppo possono scegliere di assicurare i propri rischi (obbligatori e volontari) con un assicuratore commerciale o creare una società di assicurazione vincolata. Se scelgono la seconda opzione, stanno precludendo il mercato assicurativo per quanto riguarda i loro rischi. La concorrenza con altri assicuratori dunque esiste al momento della formazione della vincolata e in ciascun momento in cui il cliente della vincolata decide in che misura desidera mantenere il rischio in seno alla vincolata o di acquistare un’assicurazione (o riassicurazione) sul mercato aperto.
L’Autorità osserva altresì che le società di assicurazione vincolate sono al momento soggette a imposte nel Liechtenstein, come altre imprese, sebbene con eccezioni e aliquote differenti.
L’Autorità ha dunque concluso che le attività condotte dalle società di assicurazione vincolate nella fornitura di servizi di assicurazione (o riassicurazione) alle loro società consociate costituiscono a tutti gli effetti attività economiche. Su questa base, le società sono imprese ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
1.2.2. Vantaggio
La misura conferisce alle società di assicurazione vincolate che rientrano nell’articolo 82a della legge sulle imposte un vantaggio, esentandole da determinati oneri (esenzione dal pagamento dell’imposta sul reddito e solo un pagamento ridotto dell’imposta sul capitale) che normalmente graverebbero sui loro bilanci.
Il pagamento delle imposte rappresenta un costo operativo incorso nel normale svolgimento di un’attività economica da parte di un’impresa, costo generalmente sostenuto dall’impresa stessa. In generale, avere diritto a un’aliquota fiscale inferiore a quella normalmente applicata o a un’esenzione dal pagamento delle imposte conferisce alle imprese ammissibili un vantaggio. Tali società ricevono un vantaggio perché i loro costi operativi sono ridotti rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga.
Uno dei soggetti interessati ha sostenuto che le vincolate forniscono copertura assicurativa per i rischi per cui non esiste mercato e dunque il reddito generato da queste attività non dovrebbe essere tassato. Ancora una volta l’Autorità non accetta questa argomentazione. È il gruppo di imprese stesso a scegliere deliberatamente se assicurare i rischi nella forma di una società distinta creata sulla base delle normali condizioni di mercato e che riceve un corrispettivo per i servizi prestati. Le norme fiscali non sono connesse ai rischi assicurati ma al reddito generato indipendentemente dalla sua fonte. L’impresa riceve un vantaggio dalla tassazione del reddito e del capitale che deriva da questa fonte di attività economica a un’aliquota inferiore o pari a zero.
Esonerando quote o parti delle società di assicurazione vincolate dal pagamento dell’imposta cedolare, la legislazione del Liechtenstein rende maggiormente attraente investire in società di assicurazione vincolate rispetto ad altre imprese. Gli investitori nelle società di assicurazione vincolate ricevono dunque un vantaggio (32). L’esenzione concede altresì alle società di assicurazione vincolate un vantaggio perché rende loro più facilmente accessibile il capitale (33).
1.2.3. Selettività
Affinché costituisca un aiuto, una misura deve essere selettiva, nel senso di favorire «talune imprese o talune produzioni».
1.2.3.1. Valutazione della selettività materiale
Conformemente all’articolo 73 della legge sulle imposte, le persone giuridiche che svolgono attività commerciali in Liechtenstein (ivi comprese le società straniere con una filiale in Liechtenstein) pagano l’imposta sul reddito e sul capitale. Il reddito netto annuo delle imprese in Liechtenstein è soggetto all’imposta sul reddito delle società («Ertragssteuer») (34) e l’aliquota applicata varia tra il 7,5 % e il 15 % (35). Alla fine dell’esercizio finanziario (generalmente il 31 dicembre) le imprese che hanno la propria sede in Liechtenstein pagano altresì un’imposta sul capitale («Kapitalsteuer»), con un’aliquota dello 0,2 %, sul capitale sociale versato, sul capitale azionario o sul capitale iniziale nonché sulle riserve della società che costituiscono il suo patrimonio netto (36). Viene inoltre riscossa un’imposta cedolare sulle cedole di valori mobiliari o di documenti equivalenti emessi da un «soggetto nazionale» a un’aliquota del 4 % su qualsivoglia distribuzione dei dividendi o partecipazione agli utili.
In virtù dell’articolo 82a della legge sulle imposte del Liechtenstein, tuttavia, le società di assicurazione vincolate (« Eigenversicherung ») pagano un’imposta sul capitale ridotta dello 0,1 % rispetto all’aliquota generalmente applicata per tale imposta dello 0,2 %. Questa aliquota è ulteriormente ridotta per gli importi che superano i 50 milioni e i 100 milioni di CHF. Come confermato dalle autorità del Liechtenstein, sulla base della stessa disposizione, le società di assicurazione vincolate non pagano l’imposta sul reddito. In virtù dell’articolo 88d, paragrafo 3, della legge sulle imposte le società assicurative vincolate sono esenti anche dall’imposta cedolare.
Non essendo soggette al pagamento di alcuna imposta sul reddito o cedolare e dovendo solo pagare un’aliquota ridotta per l’imposta sul capitale, le società di assicurazione vincolate ricevono un vantaggio selettivo rispetto ad altre imprese che sono soggette all’imposizione tributaria ordinaria sui proventi derivanti dalle loro attività commerciali. Conformemente alla legislazione del Liechtenstein, in particolare all’articolo 82a, paragrafo 1, della legge sulle imposte, queste riduzioni fiscali sono applicabili esclusivamente alle società di assicurazione che si occupano soltanto di assicurazione vincolata («Eigenversicherung»). Le altre società assicurative, nonché qualunque altro tipo di impresa attiva in altri settori dell’economia sono soggetti alle norme fiscali standard.
L’Autorità è altresì del parere che le misure fiscali contengano un ulteriore elemento di selettività giacché prevedono maggiori riduzioni fiscali per le società di assicurazione vincolate il cui capitale sia superiore ai 50 milioni o ai 100 milioni di CHF.
Nel contesto della valutazione della selettività è stato fatto riferimento alla decisione della Commissione europea sulla tassazione delle imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo, operanti nella provincia di Åland (37). In questa decisione, la Commissione ha ritenuto che le imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo che avevano beneficiato di una imposizione tributaria inferiore rispetto a quella normalmente applicata alle imprese avessero ricevuto un vantaggio selettivo perché la misura favoriva solo tali imprese di assicurazione quali beneficiarie prime dello sgravio fiscale. L’Autorità è d’accordo con questo punto di vista e ritiene che questo elemento sia in sé sufficiente per rendere le misure selettive (38). Con riferimento alle conclusioni della Corte di giustizia europea nella causa GIL Insurance (39), «l’articolo 87, paragrafo 1, CE, impone di determinare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, una misura statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre imprese, che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime». L’Autorità conclude che le imprese nella stessa situazione fattuale e giuridica in questo caso sono quelle che pagano in Liechtenstein per intero l’importo delle imposte sul reddito, sul capitale e cedolari. Dunque, rispetto a queste, le società di assicurazione vincolate in Liechtenstein ricevono un vantaggio selettivo. A differenza di molti casi recenti di complessi aiuti fiscali, gli obiettivi della misura in questione erano semplici. Le aliquote standard generano reddito per lo Stato, mentre la riduzione e l’esenzione applicabili alle società di assicurazione vincolate sono state (su ammissione proprio delle autorità del Liechtenstein) ideate per attirare nel Principato un settore dei servizi mobile (e sensibile dal punto di vista fiscale). A loro volta, le società di assicurazione vincolate vengono create e normalmente collocate lontano dal resto del proprio gruppo, (almeno in parte) per beneficiare di un’imposizione fiscale inferiore sui profitto generati da una forma ufficiale di auto-assicurazione.
L’Autorità ritiene che non vi sia alcuna ragione per concludere, dunque, che le società di assicurazione vincolate si trovino in una situazione fattuale e giuridica differente rispetto alle altre imprese soggette alla tassazione del Liechtenstein.
1.2.3.2. Valutazione della selettività in precedenti decisioni in materia di aiuti di Stato relative alle misure fiscali
Nel corso delle indagini formali alcuni soggetti interessati hanno asserito che le esenzioni dalle imposte in Liechtenstein non sono selettive giacché qualunque impresa economica è libera di costituire una società vincolata. L’Autorità non ritiene che si tratti di una considerazione giuridicamente valida e comunque non è d’accordo con la base fattuale dell’argomentazione. L’Autorità ritiene che, al fine di formare una società di assicurazione vincolata, occorre che si verifichino due condizioni. La prima è che solo le società in grado di assorbire i costi fissi inerenti alla formazione di una società di assicurazione vincolata possono beneficiarne. La seconda condizione, più importante, parte dal fatto che costituire una società di assicurazione vincolata è essenzialmente un modo formalizzato di auto-assicurarsi. L’Autorità è del parere che solo le imprese con risorse significative (soprattutto grandi imprese) possano coprire i rischi dell’auto-assicurazione (40) e che i principi dell’assicurazione implichino la necessità di una certa dimensione e diversità delle operazioni al fine di gestire il rischio senza l’impiego di una copertura di terzi. Questa esigenza relativa alla dimensione e alla diversità è, secondo l’Autorità, evidente considerato che la più piccola delle società può, a seconda della sua attività, incorrere in passività elevate (per esempio attraverso il deterioramento di immobilizzazioni causato da incidenti o un incendio o mediante danni causati dalla fornitura inadeguata di prodotti o servizi) che non sarebbero in grado di pagare. La Commissione ha inoltre considerato (nella decisione Åland) che le condizioni per applicare la misura (la capacità di formare un’impresa dipendente da un gruppo) esigevano implicitamente una certa forza economica e potevano quindi applicarsi soltanto a società appartenenti a gruppi abbastanza grandi (41).
L’Autorità è dunque del parere che la misura sia disponibile e applicabile solo per le imprese con risorse sufficienti per formare una società di assicurazione vincolata e osserva che una restrizione di questa natura ha indotto il Tribunale di primo grado a concludere che le esenzioni fiscali nella causa Territorio Histórico de Álava (42) fossero selettive.
È stato altresì fatto riferimento durante le indagini alla decisione della Commissione europea sul programma irlandese di aiuti in favore delle holding. In tal caso la Commissione aveva ritenuto che un’esenzione dall’imposta sulle plusvalenze acquisite con la cessione di azioni da parte degli investitori che avevano detenuto almeno il 5 % del capitale sociale ordinario della società partecipata per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi non fosse materialmente selettiva. La Commissione aveva concluso che il requisito di possedere il 5 % non favorisse alcuna impresa in una situazione fattuale e giuridica analoga alla luce dell’obiettivo perseguito dalla misura, giacché si trattava di qualcosa di disponibile per le imprese indipendentemente dalla loro dimensione o struttura giuridica (43). La misura fiscale in esame nella presente decisione si applica d’altro lato solo a una forma particolare di impresa impegnata in una forma particolare di attività economica (società di assicurazione vincolate) e in ogni caso si tratta di società che possono essere formate solo da quelle che dispongono di risorse sufficienti per farlo e per auto-assicurasi contro i rischi aziendali.
Durante l’indagine è stata altresì citata una imposta spagnola ridotta sulle attività intangibili. In questo caso, la Commissione ha ritenuto che il trattamento privilegiato del reddito dalle attività intangibili fosse in deroga alle norme ordinarie in materia di tassazione delle società. Tuttavia, ha concluso che la misura non fosse selettiva perché aperta a qualsivoglia impresa che sviluppi attività intangibili e soggetta a tassazione delle società in Spagna e giacché ciascun contribuente aziendale (indipendentemente dalla dimensione, struttura giuridica o settore) in cui opera poteva essere il beneficiario. Le autorità spagnole hanno fornito alla Commissione le statistiche che hanno mostrato che le attività intangibili (e le attività di R&S che le hanno precedute) sono state mantenute ampiamente in tutti i settori dell’economia, ivi compreso quello dei servizi. La Commissione ha ritenuto che la misura non rafforza la posizione di nessuna particolare categoria di imprese nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intra-comunitari (44) e si applica indistintamente a tutti gli operatori economici (45). Anche in questo caso, l’Autorità non ritiene che questa decisione sia pertinente per la tassazione delle società di assicurazione vincolate in Liechtenstein.
Infine è stato fatto riferimento alla decisione della Commissione relativa al regime neerlandese denominato «Groepsrentebox», una misura neerlandese destinata a ridurre le differenze di trattamento fiscale tra due strumenti di finanziamento intragruppo, il finanziamento di capitale di prestito e di capitale netto. Nell’ambito della misura, il bilancio positivo tra gli interessi ricevuti e pagati sulle operazioni di finanziamento intragruppo viene tassato in un regime denominato «Groepsrentebox» al 5 %, invece del 25,5 % previsto per l’aliquota normale dell’imposta sulle società. La Commissione ha considerato che il vantaggio concesso a una società che fornisce un prestito a una società correlata non possa essere considerato discriminatorio, giacché il prestito a una società correlata non può essere paragonato a un prestito a una società che non lo è. La Commissione era del parere che il requisito di esercitare il controllo su un’altra società rappresenti un criterio orizzontale che si applica a tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione, settore o da qualsivoglia altra distinzione — un’aliquota differente per il finanziamento del capitale di prestito tra società correlate rispecchia dunque differenze oggettive e non influisce sulla neutralità fiscale.
Se da un lato accetta che vi siano certe somiglianze tra i casi di cui sopra e le misure fiscali oggetto dell’indagine, in particolare in relazione alla natura intragruppo del caso irlandese e di quello neerlandese, l’Autorità non accetta di applicare in questo caso il ragionamento della Commissione. Una parte essenziale del ragionamento della Commissione in ciascuno di questi casi era che l’azione che conduce al trattamento fiscale di favore è aperta a tutte le imprese e in questo contesto l’Autorità ritiene che sia significativa l’abolizione dell’importo minimo per la transazione finanziaria (per creare una società nei Paesi Bassi e il valore minimo della holding pertinente in Irlanda). Per le ragioni descritte sopra, l’Autorità ritiene che creare una società di assicurazione vincolata non sia qualcosa di aperto a qualunque impresa (e conclude che un’esenzione fiscale specifica per una categoria di società è comunque differente dalle circostanze del presente caso).
1.2.4. Logica del sistema fiscale
Una misura fiscale specifica o selettiva può tuttavia essere giustificata dalla logica del sistema fiscale (46). Le misure dirette ad esonerare — totalmente o parzialmente — le imprese di un particolare settore dagli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale possono costituire aiuto di Stato senza che l’esonero sia giustificato dalla natura o dalla logica di tale sistema (47). È dunque possibile per le norme specifiche in materia fiscale applicabili alle società di assicurazione vincolate non essere selettive se giustificate dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale del Liechtenstein. L’Autorità deve valutare se il diverso trattamento delle imprese in relazione ai vantaggi o agli oneri introdotti dalla misura fiscale in questione derivi dalla natura o dal sistema generale della struttura che si applica. Laddove tale differenziazione si basi su obiettivi diversi da quelli perseguiti dalla struttura generale, la misura in questione sarà considerata in linea di principio selettiva.
Conformemente alla giurisprudenza consolidata, è compito dello Stato EFTA che ha introdotto il trattamento differente tra le imprese dimostrare che sia giustificato dalla natura e dalla struttura generale del sistema in questione (48). L’Autorità deve dunque considerare se le norme specifiche per la tassazione applicabili alle società di assicurazione vincolate soddisfino gli obiettivi inerenti al sistema fiscale stesso o se perseguono altri obiettivi.
Le autorità del Liechtenstein hanno affermato che questa concessione fiscale è stata introdotta al fine di stabilire e sviluppare il settore delle assicurazioni vincolate come nuovo campo di attività economica nel paese. Secondo l’Autorità, si tratta chiaramente di un obiettivo di politica economica non inerente all’imposta sul reddito che, dunque, non rientra nella logica di un sistema fiscale (49).
Le autorità del Liechtenstein hanno ulteriormente affermato, in linea con alcuni soggetti interessati, che il trattamento differenziato delle vincolate rispetto ad altre società assicuratrici è riconosciuto dal diritto SEE mediante la legislazione secondaria relativa alle società di assicurazione, in particolare la direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e la nuova direttiva Solvibilità II [direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (50)]. Viene affermato che la direttiva UE sulla riassicurazione e la direttiva Solvibilità II operano una distinzione tra società di assicurazione vincolate e assicurazioni tradizionali o commerciali asserendo che ciò è in linea con il trattamento fiscale differenziato previsto dalla legislazione del Liechtenstein.
L’Autorità riconosce che vi possano essere ragioni valide per differenziare le società di assicurazione vincolate dalle altre società assicurative per quanto riguarda i requisiti normativi del mercato interno che assicurano per esempio il mantenimento di un certo livello di capitale. Tuttavia non vede come tali requisiti possano giustificare una differente tassazione delle plusvalenze e dei redditi generati dall’attività economica connessa alla fornitura di un servizio assicurativo. Dal punto di vista dell’Autorità, tali considerazioni, indipendentemente da quanto siano valide, non sono connesse alla logica del sistema delle imposte sul reddito e sul capitale e non possono pertanto essere considerate una giustificazione per la totale o parziale esenzione dalle imposte applicabile solo alle società di assicurazione vincolate. La logica dei sistemi di imposte sul reddito e sul capitale è di generare introiti dal capitale e dal reddito derivanti da un’attività economica. Se questa attività sia soggetta a requisiti normativi più o meno rigidi è irrilevante in questo contesto.
Per queste ragioni, l’Autorità ritiene che le esenzioni fiscali applicabili alle società di assicurazione in Liechtenstein non siano giustificate dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale del Liechtenstein.
1.3. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi fra le parti contraenti
Per rientrare nell’ambito dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra le parti contraenti.
Perché una misura falsi la concorrenza è sufficiente che il destinatario dell’aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza e che incida sugli scambi intracomunitari, rafforzando finanziariamente la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari (51). Come indicato in precedenza, l’Autorità ritiene che le società di assicurazione vincolate svolgano un’attività economica che consiste nell’offrire servizi assicurativi come alternativa all’assicurazione commerciale. Il mercato delle assicurazioni è aperto alla concorrenza e dunque ogni vantaggio offerto alle società di assicurazione vincolate ha un effetto distorsivo. Costituisce un incentivo per taluni gruppi di imprese a creare le proprie società di assicurazione per assicurare i rischi che altrimenti sarebbero assicurati nel mercato aperto.
Giacché i servizi di assicurazione che le società ammissibili svolgono sono attività oggetto degli scambi tra parti contraenti, si ritiene che vi siano ripercussioni anche sugli scambi intra-SEE (52). Inoltre, si ritiene che vi siano ripercussioni sugli scambi giacché la misura potrebbe beneficiare anche i gruppi ai quali appartengono gli assicuratori vincolati e che possono essere attivi in mercati aperti alla concorrenza transfrontaliera.
1.4. Conclusione
L’Autorità conclude che le norme specifiche per la tassazione applicabili alle società di assicurazione vincolate nel Liechtenstein costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
2. OBBLIGHI PROCEDURALI
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, «all’Autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti. […]. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale ».
Le norme speciali relative alle imposte sul capitale, sul reddito e cedolari applicabili alle società di assicurazione vincolate sono state introdotte con la legge sulle imposte del dicembre 1997, vale a dire dopo l’entrata in vigore dell’accordo SEE. Le autorità del Liechtenstein non hanno informato l’Autorità di questa modica alla legge sulle imposte.
Le autorità del Liechtenstein e taluni soggetti interessati hanno sostenuto che il regime fiscale in vigore in Liechtenstein a favore della società di assicurazione vincolate rappresenta un aiuto esistente. Sostengono che le misure fiscali sono divenute aiuti solo conseguentemente all’evoluzione della legislazione del SEE, giacché al momento della loro entrata in vigore il 1o gennaio 1998 (53), non vi erano norme o precedenti che indicassero una correlazione tra la concessione di aiuti di Stato e le misure fiscali (54). L’articolo 1, lettera b) punto v), della parte II del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, stabilisce che gli aiuti sono considerati aiuti esistenti se può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del SEE e se la misura non ha subito successivamente modifiche da parte dello Stato EFTA.
L’Autorità è tuttavia del parere che la Corte di giustizia europea aveva chiarito già negli anni ’70 che le esenzioni fiscali della stessa natura di quelle oggetto della presente valutazione potessero essere aiuti di Stato. La Corte ha statuito nel 1974 (55) che costituiscono aiuto di Stato le misure dirette ad esonerare le imprese di un particolare settore dagli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale (senza che l’esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema). Nel 1987 (56) la Corte ha esplicitamente sancito che una perdita di gettito fiscale era equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale.
Questo approccio si rispecchia altresì nelle decisioni dell’Autorità precedenti all’attuazione della legge sulle imposte del Liechtenstein dove ha concluso che le esenzioni dalle imposte dovute dalle imprese fossero aiuti di Stato (incompatibili) in Finlandia nel 1994 (57) e in Norvegia nel 1995 (58) e 1997 (59). Inoltre, il 1o dicembre 1997, dopo discussioni di ampio raggio sulla necessità di un’azione coordinata a livello comunitario per affrontare la concorrenza fiscale dannosa, il Consiglio dei ministri ha adottato una serie di conclusioni e approvato una risoluzione su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (60). Come parte dell’accordo raggiunto, la Commissione si è impegnata a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di affrontare la concorrenza fiscale dannosa attuando una comunicazione (61) sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese nonché a «perseguire una rigorosa applicazione delle norme relative agli aiuti in questione». Quando è stata pubblicata a dicembre 1998, la comunicazione recitava quanto segue: «secondo una prassi ed una giurisprudenza ormai consolidate (62), costituisce aiuto una misura fiscale il cui principale effetto sia la promozione di uno o più settori di attività» (63). La Commissione, dunque, si è impegnata all’applicazione più rigida delle norme già esistenti (64).
L’Autorità non accetta che le argomentazioni avanzate dalle autorità del Liechtenstein e da terzi mostrino che i criteri per dimostrare la selettività applicati dalla Commissione (o dall’Autorità) nella sua valutazione delle questioni fiscali siano cambiati dall’adozione delle misure fiscali oggetto della presente indagine. La comunicazione della Commissione in materia di tassazione delle imprese e la corrispondente guida dell’Autorità sono basate sulla giurisprudenza a lungo consolidata della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado e confermano che gli articoli 107 e 108 TFUE e l’articolo 61, paragrafo 1, SEE, (rispettivamente) si applicano alle misure fiscali. Inoltre, in linea con la giurisprudenza, anche se si potesse dimostrare che si effettivamente verificato un cambiamento di prassi di questo tipo, l’argomentazione secondo la quale le misure fiscali sono aiuti esistenti non potrebbe ancora essere accettata perché non dimostra che il cambiamento dei criteri per accertare la selettività applicati sia dalla Commissione che dall’Autorità sia attribuibile all’evoluzione dello spazio economico europeo, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto v), della parte II del protocollo 3 (65).
L’Autorità non accetta dunque che le misure possano essere definite aiuti esistenti attuati prima di un’evoluzione dell’accordo SEE. La misura rappresenta dunque un nuovo aiuto che non è stato comunicato all’Autorità. Le autorità del Liechtenstein non hanno dunque rispettato gli obblighi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3.
3. COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO
Le misure di sostegno designate come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, sono generalmente incompatibili con il funzionamento dell’accordo SEE, a meno che non si applichi una delle esenzioni di cui all’articolo 61, paragrafo 2 o 3, dell’accordo SEE.
La deroga prevista all’articolo 61, paragrafo 2, non è applicabile all’aiuto in questione, che non è finalizzato a conseguire uno degli obiettivi elencati nella presente disposizione. Non si applica nemmeno l’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), o l’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE.
L’aiuto in questione non è correlato ad alcun investimento nel capitale di produzione. Riduce meramente i costi che le società dovrebbero normalmente sostenere durante lo svolgimento delle loro attività commerciali giornaliere e deve pertanto essere classificato come aiuto operativo. L’aiuto operativo non è normalmente considerato adatto a facilitare lo sviluppo di talune attività economiche o di determinate regioni come previsto all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE. L’aiuto operativo viene concesso in circostanze speciali (per esempio per determinati tipi di aiuto ambientale o regionale), quando la guida dell’Autorità prevede questo tipo di esenzione. Nessuna di queste guide si applica all’aiuto in questione.
L’Autorità dunque conclude che le norme specifiche per la tassazione applicabili alle società di assicurazione vincolate non sono compatibili con l’accordo SEE.
4. LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CERTEZZA DEL DIRITTO
I principi giuridici fondamentali del legittimo affidamento e della certezza del diritto possono essere evocati dai beneficiari degli aiuti per contestare un ordine di recupero di aiuti di Stato indebitamente concessi. I principi si applicano, tuttavia, solo in casi eccezionali e un’impresa non può in genere partire dal legittimo affidamento che gli aiuti sono legittimi a meno che siano stati concessi conformemente alla procedura per notificare gli aiuti all’Autorità (o alla Commissione europea a seconda dei casi (66). Si tratta di un principio recentemente riaffermato dalla Corte di giustizia come segue: «in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, l’esistenza di una circostanza eccezionale non può essere assunta nemmeno in considerazione del principio di certezza del diritto, poiché la Corte ha già dichiarato, in sostanza, che, fino a quando la Commissione non abbia adottato una decisione di approvazione…, il beneficiario non ha alcuna certezza in ordine alla legittimità dell’aiuto, cosicché il principio di tutela del legittimo affidamento o quello della certezza del diritto non possono essere invocati» (67).
In linea di principio, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha sancito che non può essere evocato il principio del legittimo affidamento sulla regolarità di un aiuto a meno che quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 1, paragrafo 3, nella parte I del protocollo 3 (68), osservando che un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata (69).
Ciononostante, la Corte ha altresì accettato che un beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, perché non notificato, possa invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio legittimo affidamento nella natura regolare dell’aiuto per opporsi al suo rimborso (70). La Corte di giustizia ha affermato che un soggetto può avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento quando un’istituzione comunitaria abbia fatto sorgere fondate aspettative (71). Ciò significa in questo contesto che uno Stato o beneficiario devono aver fatto affidamento sulle precedenti azioni dell’Autorità, per esempio in relazione all’approvazione di una misura di aiuto identica o simile. L’Autorità non ha adottato un’azione di questo tipo e, in effetti [come riferito in precedenza (72)], le decisioni dell’Autorità in merito al divieto delle misure di aiuto fiscale in Finlandia e Norvegia subito prima dell’attuazione della legge sulle imposte del Liechtenstein avrebbero dovuto chiarire che le misure fiscali che favoriscono talune società o gruppi di società devono essere notificate all’Autorità (73).
Le misure fiscali sono state introdotte dalle autorità del Liechtenstein in un periodo di sviluppi considerevoli nell’attuazione delle norme relative agli aiuti di Stato nella forma di esenzioni fiscali. Le discussioni sulla concorrenza in materia di imposta sulle società in Europa erano in corso già da un po’ di tempo quando, nel 1996, è stato formato un gruppo per redigere un codice di condotta tra gli Stati membri europei finalizzato a eliminare le prassi fiscali dannose. Come riferito in precedenza, il codice di condotta è stato alla fine adottato alla fine del 1997 (74) (prima dell’introduzione delle misure specifiche per la tassazione); è stato seguito dalla comunicazione della Commissione e dalla guida dell’Autorità sull’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in materia di tassazione delle imprese, che contiene riferimenti specifici alla tassazione della attività intragruppo. Questi sviluppi suggeriscono ancora una volta che le norme specifiche per la tassazione delle società di assicurazione vincolate avrebbero dovuto essere notificate all’Autorità.
Le autorità del Liechtenstein e alcuni soggetti interessati hanno tuttavia fatto riferimento alle conclusioni della Commissione nelle cause relative ai centri di coordinamento in Belgio. In due decisioni adottate nel 1984 (75) e 1987, la Commissione aveva ritenuto che un regime fiscale a favore dei centri di coordinamento che forniscono servizi intragruppo per società multinazionali non costituisse aiuto di Stato. In una risposta a un’interrogazione parlamentare pubblicata nel 1991, la Commissione aveva dichiarato di non aver presentato opposizione al regime in questione. Come indicato in precedenza, tuttavia, a seguito dell’adozione del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (il 1o dicembre 1997), la Commissione ha iniziato a rivalutare tali casi (76). Il 17 luglio 2000, la Commissione ha informato il Belgio che era probabile che il regime implicasse aiuti, l’11 luglio 2001 ha proposto misure adeguate per eliminare l’effetto del regime e il 27 febbraio 2002 ha aperto una procedura di indagine formale concludendo il 17 febbraio 2003 che il regime fiscale dei centri di coordinamento implicava aiuti incompatibili con il mercato comune (77).
L’Autorità accetta che vi possa essere stata confusione in relazione alla tassazione specifica di attività intragruppo in seguito alle decisioni della Commissione sui centri di coordinamento in Belgio e alla luce di numerosi regimi simili operativi negli Stati membri dell’UE. L’Autorità accetta altresì che esistano determinate somiglianze tra il caso dei centri di coordinamento e quello della tassazione delle società di assicurazione vincolate. Le società di assicurazione vincolate in Liechtenstein potrebbero, dunque, aver avuto diritto di aspettarsi che il servizio intragruppo da loro fornito (assicurazione) potesse essere tassato differentemente senza implicare l’uso di aiuti di Stato.
Inoltre, l’Autorità è del parere che nel contesto più ampio del SEE, sia possibile che i beneficiari degli Stati EFTA possano aver fatto affidamento sulle azioni della Commissione europea o sulla giurisprudenza della Corte di giustizia. L’Autorità è anche conscia dell’approccio assunto dalla Commissione europea agli inizi del 2000 sulla questione del legittimo affidamento nel vietare misure fiscali simili (78). Alla luce della prassi della Commissione, dunque, e al fine di assicurare un approccio uniforme alla questione in seno al SEE, l’Autorità conclude che i beneficiari potevano legittimamente attendersi che le misure fiscali non costituissero aiuto di Stato quando sono state introdotte.
Tuttavia il legittimo affidamento non poteva continuare all’infinito considerati gli sviluppi nella valutazione in materia di aiuti di Stato delle misure fiscali durante il periodo. La Commissione ha avviato una procedura di indagine formale sulle esenzioni fiscali a favore delle imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo, operanti nella provincia di Åland, Finlandia, l’11 luglio 2001 (79), comunicando i suoi dubbi rispetto alla compatibilità delle misure con le norme in materia di aiuti di Stato. L’indagine è stata il risultato della notifica della misura da parte delle autorità finlandesi il 15 luglio 1998 — 7 mesi dopo l’attuazione delle misure del Liechtenstein. Le autorità finlandesi hanno sospeso l’introduzione delle misure fiscali in attesa della decisione della Commissione. Il 10 luglio 2002 è seguita una decisione che ha concluso nello specifico che le esenzioni fiscali per le imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo rappresentavano un aiuto di Stato incompatibile. Considerato che le misure fiscali del Liechtenstein sono sostanzialmente identiche a quelle proposte per le imprese di assicurazione dipendenti operanti nella provincia di Åland, Finlandia, l’Autorità ritiene che tutti i beneficiari (80) avrebbero dovuto essere consapevoli, alla data di pubblicazione della decisione di avviare un’indagine formale per le misure fiscali simili di Åland, vale a dire il 6 novembre 2001 al più tardi, che le misure implicavano probabilmente aiuti di Stato incompatibili. I chiari dubbi espressi dalla Commissione rispetto alla compatibilità delle esenzioni fiscali specifiche a favore delle società di assicurazione vincolate hanno annullato qualsivoglia legittimo affidamento di cui possono essersi avvalse le società di assicurazione vincolate beneficiarie delle esenzioni fiscali del Liechtenstein.
L’Autorità conclude dunque che i beneficiari possono essersi avvalsi del legittimo affidamento che le esenzioni fiscali applicabili alle società di assicurazione vincolate in Liechtenstein non costituissero aiuto di Stato dalla loro introduzione il 1o gennaio 1998 fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione di avviare una procedura di indagine formale per il regime assicurativo delle imprese dipendenti da un gruppo di Åland il 6 novembre 2001, ma non successivamente.
Infine, l’Autorità non accetta che tutte le argomentazioni relative alla certezza del diritto possano essere valide in questo caso, considerata la giurisprudenza della Corte e l’ampia applicabilità degli articoli 61 (dell’accordo SEE) e 107 (TFUE). Una conclusione che le misure fiscali oggetto di indagine potessero implicare aiuti di Stato è stata sempre chiaramente prevedibile.
5. CONCLUSIONE
L’Autorità ritiene che le norme specifiche per la tassazione applicabili alle società di assicurazione vincolate di cui all’articolo 82a e all’articolo 88d, paragrafo 3, della legge sulle imposte del Liechtenstein attuata il 18 dicembre 1998, costituiscono aiuto ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Per le ragioni di cui sopra, queste misure non possono essere considerate compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato dell’accordo SEE.
L’Autorità ritiene inoltre che le misure di aiuto contestate siano state attuate in violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, nella parte I del protocollo 3, e costituiscono pertanto aiuto illegale.
L’articolo 14 del protocollo 3 dispone che nel caso di decisioni negative relative ad aiuti illegali l’Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione con la quale impone allo Stato EFTA interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dai beneficiari. Tuttavia l’Autorità non richiede il recupero se ciò è contrario a un principio generale del diritto SEE. Considerata l’incertezza relativa alla valutazione in materia di aiuti di Stato delle misure fiscali intragruppo, l’Autorità accetta che le imprese possano aver ritenuto che le misure fiscali in Liechtenstein non implicassero alcun aiuto. Queste attese non potevano essere mantenute dopo l’apertura da parte della Commissione di un procedimento di indagine formale relativo alle misure fiscali a favore delle imprese assicurative dipendenti da un gruppo operanti ad Åland. Per questa ragione l’Autorità richiede solo il recupero a partire dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione nella Gazzetta ufficiale del 6 novembre 2001.
L’importo degli aiuti da recuperare verrà calcolato valutando gli obblighi in materia di imposte sul reddito, sul capitale e cedolari delle società di assicurazione vincolate a cui non sono state applicate le norme specifiche e sottraendo gli importi di imposta sul capitale già versati dai beneficiari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure di aiuto che le autorità del Liechtenstein hanno attuato a favore delle società di assicurazione vincolate a norma dell’articolo 82a e dell’articolo 88d, paragrafo 3, della legge sulle imposte adottata il 18 dicembre 1998, costituiscono aiuti di Stato illegali ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, non compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE.
Articolo 2
1. Il Liechtenstein abroga le misure di cui all’articolo 1 in modo che esse non si applichino più a partire dall’esercizio 2010 (incluso) in poi.
2. Le autorità del Liechtenstein informano l’Autorità dei provvedimenti legislativi che saranno adottati per l’abolizione della misura entro il 30 giugno 2010.
Articolo 3
1. Le autorità del Liechtenstein adottano i necessari provvedimenti per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 1 che sono stati loro concessi illegalmente dal 6 novembre 2001 al 31 dicembre 2009.
2. L’importo degli aiuti da recuperare è calcolato valutando gli obblighi in materia di imposte sul reddito, sul capitale e cedolari delle società di assicurazione vincolate a cui non sono state applicate le norme specifiche e sottraendo gli importi di imposta sul capitale già versati dai beneficiari.
3. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi dalla data in cui sono state applicate le riduzioni fiscali all’impresa interessata fino al loro reale recupero.
4. Gli interessi sono calcolati su base composta, conformemente all’articolo 9 della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 195/04/COL, modificata dalla decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 789/08/COL, del 17 dicembre 2008, relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3.
Articolo 4
Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 va effettuato senza indugio, e in ogni caso entro il 30 settembre 2010, secondo le procedure previste dalla legge nazionale, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione.
Articolo 5
Il Principato del Liechtenstein è destinatario della presente decisione.
Articolo 6
Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2010
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Per SANDERUD
Presidente
Kurt JAEGER
Membro del Collegio
(1) Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19 gennaio 1994 (GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1). La versione aggiornata è disponibile al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
(2) Versione consolidata disponibile all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf
(3) GU C 75 del 31.3.2009, pag. 45, e supplemento SEE n. 17 del 26.3.2009, pag. 1.
(4) Ai sensi dell’atto del 18 dicembre 1997 relativo all’emendamento della legge sulle imposte del Liechtenstein, Gazzetta ufficiale n. 36 del 1998.
(5) Traduzione effettuata dai servizi dell’Autorità.
(6) Questo aspetto è stato confermato con lettera del 30 maggio 2007 da parte delle autorità del Liechtenstein.
(7) In questo senso la società A fa riferimento alle cause 118/85, Racc. 1987, pag. 2599, punto 7 e C-35/96, Racc. 1998, pag. I-3851, punto 36 (entrambe Commissione/Italia); causa C-222/04, ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Racc. 2006, pag. I-289 e decisione n. 349/07/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 18 luglio 2007, riguardante l’Amministrazione norvegese delle strade, Ufficio distrettuale di More og Romsdal (GU L 310 del 20.12.2007, pag. 35, e supplemento SEE n. 61 del 20.12.2007, pag. 35).
(8) Decisione della Commissione del 22 settembre 2004, aiuto di Stato N 354/04, citata ancora in appresso.
(9) Decisione della Commissione del 13 febbraio 2008, aiuto di Stato N 480/07, citata ancora in appresso.
(10) Decisione della Commissione dell’8 luglio 2009, C 4/07 (ex N 465/06), citata ancora in appresso.
(11) Decisione della Commissione, del 10 luglio 2002, relativa al regime di aiuti di Stato accordato dalla Finlandia a favore delle imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo, operanti nella provincia di Åland (GU L 329 del 5.12.2002, pag. 22).
(12) Decisione n. 349/07/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 18 luglio 2007, riguardante l’Amministrazione norvegese delle strade, Ufficio distrettuale di More og Romsdal. Per riferimenti alla pubblicazione cfr. nota a piè di pagina n. 7.
(13) Decisione della Commissione, del 22 settembre 2004, nel caso N354/04 (GU L 131 del 28.5.2005, pag. 10).
(14) GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.
(15) Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio (GU L 282, del 30.10.2003, pag. 25). Ulteriore riferimento alla presente decisione è fatto alla sezione 4 di cui sotto.
(16) È stato fatto riferimento alla causa C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Racc. 2006, pag. I-289.
(17) Causa C-308/01, Gil Insurance e altri/Commissioners of Customs & Excise, Racc. 2004, pag. I-4777.
(18) Cfr. le note da 5 a 8.
(19) Cfr. punto 3, paragrafo 3, della guida dell’Autorità in materia di aiuti di Stato relativa alla tassazione delle imprese.
(20) Causa C-41/90, Höfner e Elser/Macrotron GmbH, Racc. 1991, pag. I-1979, punto 21.
(21) Cause riunite C-180/98 e C-184/98 Pavlow, Racc. 2000, pag. I-6451, punto 75.
(22) Il codice NACE è un sistema di classificazione pan-europeo che riunisce le organizzazioni in base alle loro attività commerciali. K65 — Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie.
(23) Per esempio formare una società distinta in questo modo può altresì significare che la società detiene riserve di capitale (necessarie per motivi amministrativi) deducibili fiscalmente.
(24) Cfr. la motivazione nella decisione della Commissione, del 10 luglio 2002, relativa al regime di aiuti di Stato accordato dalla Finlandia a favore delle imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo, operanti nella provincia di Åland, citata in precedenza, punto 51.
(25) Cfr. causa C-107/98, Teckal S.r.l./Comune di Viano (RE) e A.G.A.C. — Azienda Gas-Acqua Consorziale di Reggio Emilia, sentenza del 18 novembre 1999.
(26) Causa C-26/03, Stadt Halle e RPL Recyclingpark Lochau GmbH/Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, Racc. 2005, pag. I-1, punto 48.
(27) Indagine settoriale sulle assicurazioni per le imprese — Indagine nel settore europeo delle assicurazioni per le imprese ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 — Relazione intermedia di gennaio 2007. Disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/interim_report_24012007.pdf
(28) Cfr. capitolo 5. Mercati delle assicurazioni: struttura di base, relazione della Commissione, pag. 32.
(29) Cfr. capitolo 4.2.1. Sostituti delle assicurazioni della relazione FSA.
(30) Si veda per esempio una relazione redatta per l’autorità per i servizi finanziari del Regno Unito da CRA International a dicembre 2007. Disponibile al seguente indirizzo: http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/cra_report_cicd.pdf
(31) Cfr. relazione FSA, pag. 51.
(32) Nel caso di investitori rappresentati da persone fisiche, la concessione di un’esenzione fiscale non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
(33) Decisione della Commissione, del 21 gennaio 1998, relativa agli sgravi fiscali previsti dall’articolo 52, paragrafo 8, della legge tedesca relativa all’imposta sul reddito (GU L 212 del 30.7.1998, pag. 50). Causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857, punto 26.
(34) Cfr. articolo 77 della legge sulle imposte.
(35) L’aliquota dell’imposta sul reddito dipende dal rapporto tra il reddito netto e il capitale imponibile. L’aliquota può essere incrementata di un punto percentuale fino, al massimo, a 5 punti percentuali e dunque l’aliquota massima dell’imposta sul reddito è del 20 %.
(36) Cfr. sezione 76 della legge sulle imposte.
(37) Decisione della Commissione, del 10 luglio 2002, relativa al regime di aiuti di Stato accordato dalla Finlandia a favore delle imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo, operanti nella provincia di Åland, citata in precedenza.
(38) La Commissione ha altresì concluso che la misura in oggetto impediva alle società assicuratrici che normalmente assicurano le imprese indipendenti (o imprese di altro tipo) di operare su quel medesimo mercato alle medesime condizioni delle imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo. Ancora una volta l’Autorità concorda con questo parere.
(39) Causa C-308/01, GIL Insurance e altri, Racc. 2004, pag. I-4777, punto 68. Cfr. Anche causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, Racc. 2001, pag. I-8365, punto 41, causa C-409/00, Spagna/Commissione, Racc. 2003, pag. I-1487, punto 47.
(40) Viene fatto riferimento alla relazione FSA che recitava quanto segue: «I risultati delle interviste ai clienti hanno evidenziato che l’impiego di società vincolate e di prodotti alternativi di trasferimento del rischio era limitato ai clienti costituiti da grandi imprese. Anche l’auto-assicurazione era più comune tra le grandi imprese sebbene circa il 33 % delle aziende nella fascia 20-100 milioni di sterline utilizzi l’auto-assicurazione per coprire alcuni rischi», mentre «la disciplina competitiva sull’intermediazione da alternative all’assicurazione come l’auto-assicurazione, le società di assicurazione vincolate e i prodotti alternativi di trasferimento del rischio è limitata alle grandi società». L’Autorità ritiene inoltre che sia significativo che la relazione della Commissione sul mercato delle assicurazioni per le imprese abbia messo in luce l’esistenza nel 2005 di solo circa 5 200 società di assicurazione vincolate al mondo. Tale dato, confrontato con il numero di imprese al mondo, è ovviamente molto basso e questo va a sostegno della conclusione dell’Autorità secondo cui la creazione di una società di assicurazione vincolata non rappresenta un’opzione per gran parte delle imprese.
(41) Cfr. punto 52 della decisione Åland. La Commissione ha ritenuto che costituire un’impresa dipendente da un gruppo presupponesse che il gruppo di società per il quale verranno stipulate le polizze assicurative fosse abbastanza grande da generare un fatturato che consentisse di sopperire alle spese fisse e di ottenere profitti.
(42) Cause riunite T-92/00 e T-103/00, Territorio Histórico de Álava e altri/Commissione (Ramondín), Racc. 2002, pag. II-1385, punto 39.
(43) A seguito delle discussioni con la Commissione è stato omesso dalle misure il valore minimo proposto per tale holding di 50 milioni di EUR.
(44) Causa C-53/00, Ferring/ACOSS, Racc. 2001, pag. I-9067, punto 21.
(45) Causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857, punto 22 in cui la Corte di giustizia europea ha riconosciuto che lo sgravio fiscale costituisce una misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici. Cfr. anche causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc. 1999, pag. I-3671, punto 28.
(46) Causa E-6/98, Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, Relazione Corte EFTA 1999, pag. 76, punto 38; cause riunite E-5/04, E-6/04 ed E-7/04, Fesil and Finnfjord, PIL e altri e Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, Relazione Corte EFTA 2005, pag. 117, punti 84-85; cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99, Territorio Histórico de Alava e altri/Commissione, Racc. 2002, pag. II-1275, punto 163, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, Racc. 2001, pag. I-8365, punto 42; causa T-308/00, Salzgitter/Commissione, Racc. 2004, pag. II-1933, punto 42, causa C-172/03, Wolfgang Heiser, Racc. 2005, pag. I-1627, punto 43.
(47) Causa E-6/98, Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, citata in precedenza, punto 38; cause riunite E-5/04, E-6/04 ed E-7/04, Fesil and Finnfjord, PIL e altri e Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, citata in precedenza, punti 76-89; causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 709, punto 16.
(48) Causa E-6/98, Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, citata in precedenza, punto 67, causa C-159/01, Paesi Bassi/Commissione, Racc. 2004, pag. I-4461, punto 43.
(49) Per un’argomentazione simile si veda la decisione della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa alla misura d’aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di attività finanziarie internazionali, punto 95.
(50) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(51) Causa T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Commissione, Racc. 1998, pag. II-717, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punto 11.
(52) Decisione della Commissione, del 10 luglio 2002, relativa al regime di aiuti di Stato accordato dalla Finlandia a favore delle imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo, operanti nella provincia di Åland, citata in precedenza.
(53) Dopo essere state emanate il 18 dicembre 1997.
(54) Le autorità del Liechtenstein e alcuni soggetti interessati hanno sostenuto che la Commissione aveva in effetti dichiarato che misure comparabili correlate alla tassazione intragruppo (cfr. sotto) non fossero aiuti di Stato.
(55) Causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 709.
(56) Causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. 1987, pag. 4013.
(57) Dove sono stati aboliti gli sgravi fiscali sulla produzione industriale a seguito di una decisione dell’Autorità datata 1 dicembre 1994, n. 213/94/COL.
(58) Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 106/95/COL del 31 ottobre 1995 relativa ad un’esenzione dei contenitori di vetro dall’imposta di base sugli imballaggi.
(59) Decisione dell’Autorità n. 145/97/COL, del 14 maggio 1997, relativa alle misure adeguate inerenti a contributi previdenziali differenziati su base regionale.
(60) GU L 2 del 6.1.1998, pag. 1.
(61) La Commissione ha emesso una comunicazione nel novembre 1998 (GU L 384, del 10.12.1998). Una comunicazione simile è stata inserita nella guida sugli aiuti di Stato come capitolo 17B nel giugno 1999.
(62) Cfr., tra gli altri, la causa C-387/92, Banco Exterior de España SA/Ayuntamiento de Valencia, Racc. 1994, pag I-877.
(63) Punto 18 della comunicazione.
(64) Cfr. sezione J del codice di condotta.
(65) Cause riunite T- T-346/99, T-347/99 e T-348/99, Territorio Histórico de Álava e altri/Commissione, Racc. 2002, punto 84.
(66) Causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. 1990, pag. I-3437, punto 14; causa C-169/95, Commissione/Spagna, Racc. 1997, pag. I-135, punto 51; causa C-24/95, Land Rheinland-Pfalz/Alcan Deutschland GmbH, Racc. 1997, pag. I-1591, punto 25.
(67) Causa C1-09, Centre d’Exportation du Livre Français (CELF), ministre de la Culture et de la Communication/Société Internationale de Diffusion et d’Édition, sentenza dell’11 marzo 2010 (in corso di pubblicazione). Cfr. anche causa C-91/01, Italia/Commissione, Racc. 2004, pag. I-4355, punti 66 e 67.
(68) Causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. 1990, pag. I-3437, punto 14 e Regione Autonoma della Sardegna/Commissione, Racc. 2005, pag. II-2123, punto 64.
(69) Causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. 1990, pag. I-3437, punto 14, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. 1997,pag. I-135, punto 51.
(70) Cause riunite C-183/02 P e C-187/02 P, Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione, Racc. 2004, pag. I-10609, punto 51.
(71) Causa T-290/97, Mehibas Dordstelaan/Commissione, Racc. 2000, pag. II-15 e cause C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, Racc. 2006, pag. I-05479, punto 147.
(72) Cfr. note 54 e 55 che fanno riferimento alle decisioni dell’Autorità sugli sgravi fiscali sulla produzione industriale, su un’esenzione dei contenitori di vetro dall’imposta di base sugli imballaggi e inerenti a contributi previdenziali differenziati su base regionale.
(73) In base alla relazione al Parlamento del Liechtenstein sull’accordo SEE (Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein betreffend das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992), le autorità del Liechtenstein riconoscono che, in principio, le riduzioni fiscali costituiscono aiuti di Stati ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, e che in talune circostanze può essere necessaria una comunicazione delle misure fiscali in Liechtenstein (pagina 134). Cfr. anche spiegazioni nella relazione al Parlamento del Liechtenstein relativamente alla partecipazione allo Spazio economico europeo [Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein betreffend die Teilnahme am Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 2. Teil, Nr. 1995/1], pagina 168.
(74) Il codice, adottato il 1o dicembre 1997, è stato descritto come un «accordo di riferimento» per la prevenzione di una concorrenza fiscale sleale. Gli Stati membri dell’UE hanno accettato di congelare le norme in materia di imposta per le società all’inizio del 1998 e di consultare la Commissione prima di attuare un nuova legislazione fiscale per le imprese.
(75) Sebbene la decisione del 1984 non sia stata pubblicata, viene citata nella 14a relazione sulla concorrenza.
(76) Il codice di condotta stabilisce (alla sezione J) che «la Commissione intende esaminare o riesaminare caso per caso i regimi fiscali in vigore e i nuovi progetti degli Stati membri, assicurando la coerenza e la parità di trattamento nell’attuazione delle disposizioni e degli obiettivi del trattato» (GU L 2, del 6.1.1998).
(77) GU L 282 del 30.10.2003, pag. 25. Lo stesso giorno la Commissione ha raggiunto le stesse conclusioni sul regime neerlandese relativo alle attività di finanziamento internazionale [decisione notificata con il numero C(2003) 568 relativa alla misura d’aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di attività finanziarie internazionali (GU L 180, del 18.7.2003, pag. 52)].
(78) Cfr. non solo la decisione sui centri di coordinamento stabiliti in Belgio (GU L 282 del 30.10.2003, pag. 25), ma anche altre cause che implichino un trattamento fiscale agevolato considerate simili, ivi comprese le decisioni della Commissione C(2002) 3740 sui centri di coordinamento cui il Lussemburgo ha dato esecuzione (GU L 170 del 9.7.2003, pag. 20) e C(2003) 568 relativa alla misura d’aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di attività finanziarie internazionali (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 52).
(79) Pubblicata nella GU L 309 del 6.11.2001, pag. 4.
(80) E in pratica le autorità del Liechtenstein.
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27.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/21 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 416/10/COL
del 3 novembre 2010
relativa alla tassazione delle imprese di investimento a norma della legge fiscale del Liechtenstein
(Liechtenstein)
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (IN APPRESSO «L’AUTORITÀ»),
VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l’accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso «l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l’articolo 24,
VISTO il protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (in appresso «il protocollo 3»), in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, della parte I e l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafo 5, e l’articolo 14 della parte II,
VISTA la versione consolidata della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 (in appresso «la decisione relativa alle disposizioni di esecuzione») (1),
DOPO AVER INVITATO gli interessati a presentare le proprie osservazioni conformemente a tali disposizioni e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
I. FATTI
1. PROCEDIMENTO
Con lettera datata 14 marzo 2007, l’Autorità ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità del Liechtenstein riguardo a varie esenzioni fiscali a favore di alcuni tipi di società che sarebbero previste dalla legge fiscale del Liechtenstein. Dopo diversi scambi di corrispondenza, con lettera del 18 marzo 2009 l’Autorità ha informato le autorità del Liechtenstein della sua decisione di avviare il procedimento previsto all’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 per quanto riguarda la tassazione delle imprese di investimento. La decisione n. 149/09/COL con cui l’Autorità ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel relativo supplemento SEE e le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni (2). L’Autorità ha ricevuto osservazioni, che ha provveduto a inoltrare alle autorità del Liechtenstein, con lettera del 26 gennaio 2010, onde consentire loro di controbattere. Le autorità del Liechtenstein hanno risposto con lettera datata 17 marzo 2010.
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA OGGETTO DI INDAGINE
2.1. Titolo
L’indagine riguarda il trattamento riservato alle imprese di investimento nel quadro della legge fiscale del Liechtenstein (« Gesetz über die Landes-und Gemeindesteuern ») (3) (in appresso «la legge fiscale») tra il 1996 e il 2006.
2.2. Definizione di imprese di investimento
A norma della legge del Liechtenstein del 1996 sulle imprese di investimento (« Gesetz über Investmentunternehmen »), (in appresso «legge sulle imprese di investimento»), per «imprese di investimento» si intendono:
«gli attivi raccolti tra il pubblico, previa pubblicità, ai fini di un investimento collettivo di capitale, che sono investiti e gestiti per conto collettivo dei singoli investitori, di norma secondo il principio della ripartizione dei rischi» (4).
Nell’ordinamento del Liechtenstein, l’impresa di investimento può costituirsi come fondo collettivo, denominato fondo di investimento (« Anlagefonds ») (5), oppure optare per la forma giuridica di una società di investimento (« Anlagegesellschaft ») (6). Nel caso del fondo d’investimento, la gestione del fondo è affidata a un’entità distinta (in appresso «i dirigenti del fondo») (7). Nel caso della società di investimento, la gestione è affidata alla società stessa. A differenza del fondo di investimento, pertanto, la società di investimento costituisce un’unica entità. In entrambi i casi, le entità che assicurano le funzioni di gestione esercitano attività economiche fornendo servizi in cambio di una commissione.
Indipendentemente dall’assetto organizzativo, gli attivi gestiti per conto degli investitori devono essere differenziati dagli attivi propri della società di gestione. Per i servizi di gestione prestati, la società di gestione riceve una commissione di gestione, che entra a far parte del suo patrimonio. Inoltre, possono essere riscosse commissioni di performance o altre commissioni, che rientrerebbero anch’esse nel patrimonio della società di gestione (8).
3. DISPOSIZIONI FISCALI APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO IN LIECHTENSTEIN
3.1. Imposta sulle società in Liechtenstein
3.1.1. Imposta sul reddito e sul capitale
Gli articoli da 73 a 81 della parte 4, capo A, «Imposte sulle società» (« Die Gesellschaftssteuern ») della legge fiscale prevedono due forme di tassazione delle società (9):
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— |
un’imposta sul reddito d’impresa (« Ertragssteuer »), che conformemente all’articolo 77 della legge fiscale è calcolata sulle entrate dopo aver detratto le spese ammissibili (compresi gli ammortamenti). L’aliquota dell’imposta sul reddito dipende dal rapporto tra il reddito netto e il capitale imponibile e varia tra il 7,5 % e il 15 % (10). Può essere maggiorata nella misura variabile dall’1 al 5 % in funzione del rapporto tra dividendi e capitale imponibile. L’aliquota massima dell’imposta sul reddito è pertanto del 20 %. |
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— |
un’imposta sul capitale (« Kapitalsteuer »), che conformemente all’articolo 76 della legge fiscale si applica sul capitale sociale versato, sul capitale nominale, sul capitale azionario o sul capitale iniziale, nonché sulle riserve della società che costituiscono il suo patrimonio netto. Le imposte sono calcolate al termine dell’esercizio finanziario (in genere il 31 dicembre) e l’aliquota è del 2 ‰ (0,2 %). |
Ai sensi dell’articolo 73 della legge fiscale, le persone giuridiche che gestiscono imprese commerciali in Liechtenstein sono assoggettate sia all’imposta sul reddito che a quella sul capitale. Lo stesso dicasi per le imprese estere che hanno una filiale in Liechtenstein.
3.1.2. Imposta cedolare
La parte 5 della legge fiscale istituisce un’imposta cedolare. Conformemente all’articolo 88, punto a), paragrafo 1, di tale legge, il Liechtenstein riscuote un’imposta cedolare sui titoli (o documenti equivalenti) emessi da un «soggetto nazionale». Il concetto comprende ogni persona che risieda, sia domiciliata o abbia la sua sede statutaria in Liechtenstein, nonché le imprese iscritte nel registro pubblico del Liechtenstein. L’imposta cedolare si applica alle società il cui capitale è diviso in parti, per esempio le società per azioni e le società a responsabilità limitata (11). Questa imposta, la cui aliquota è fissata al 4 %, si applica a ogni distribuzione di dividendi e quote di profitto (anche sotto forma di azioni).
3.2. La tassazione delle imprese di investimento tra il 1996 e il 2006
3.2.1. Tassazione degli attivi gestiti per conto degli investitori
Nel 1996, con l’introduzione dell’articolo 84, paragrafo 5, della legge fiscale, la tassazione degli attivi gestiti da imprese d’investimento era diventata uguale a quella delle società di domicilio (« Sitzgesellschaften ») (12). Poiché le società di domicilio non pagavano l’imposta sul reddito, neppure gli attivi delle imprese d’investimento erano assoggettati a tale imposta. Conformemente all’articolo 84, paragrafo 1, della legge fiscale, si applicava soltanto un’imposta ridotta sul capitale dell’1 ‰ (anziché del 2 ‰) (13). Questa aliquota è stata ulteriormente ridotta allo 0,4 ‰ per il capitale delle imprese di investimento superiore a 2 milioni di CHF, conformemente all’articolo 85, paragrafo 2, della legge fiscale (14). Nel 1996 è stata inoltre abolita anche l’imposta cedolare sulla distribuzione dei profitti derivanti dal capitale del fondo (15).
3.2.2. Tassazione degli attivi propri della società di gestione
3.2.2.1. Tassazione dell’organo di gestione dei fondi di investimento
Come per ogni altra società operante in Liechtenstein, i dirigenti di un fondo di investimento (l’organo di gestione del fondo) erano pienamente assoggettati all’imposta sul reddito, all’imposta sul capitale, nonché all’imposta cedolare sul patrimonio e sul capitale proprio. Anche prima del 1996 i dirigenti del fondo erano pienamente assoggettati alle imposte, conformemente all’articolo 84, paragrafo 2, della legge fiscale del 1961.
3.2.2.2. Tassazione dell’organo di gestione delle società di investimento
Nel caso delle società di investimento, tuttavia, non si faceva alcuna distinzione, per scopi fiscali, tra attivi propri della società di gestione e attivi gestiti. Anche gli attivi propri delle società di investimento erano quindi assoggettati alle norme applicabili alle società di domicilio, conformemente all’articolo 84, paragrafo 2, della legge fiscale. Pertanto, non era prevista la riscossione di imposte sul reddito né per le attività di gestione né per gli attivi gestiti; l’imposta sul capitale era fissata all’1 ‰ anziché al 2 ‰ (ed era ancora meno elevata per il capitale superiore a 2 milioni di CHF, conformemente all’articolo 85, paragrafo 2, della legge fiscale) e non era riscossa alcuna imposta cedolare. Per quanto riguarda i fondi di investimento e le società di investimento, la situazione fiscale nel 1996-2006 può essere riassunta come segue:
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Fondi di investimento (Anlagefond) |
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Dirigenti del fondo (patrimonio proprio) Imposta sul reddito Imposta piena sul capitale Imposta cedolare |
Capitale del fondo, cioè attivi gestiti Nessuna imposta sul reddito Imposta ridotta sul capitale Nessuna imposta cedolare |
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Società di investimento (Anlagegesellschaft) |
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Attivi propri della società di gestione Nessuna imposta sul reddito Imposta ridotta sul capitale Nessuna imposta cedolare |
Capitale del fondo, cioè attivi gestiti Nessuna imposta sul reddito Imposta ridotta sul capitale Nessuna imposta cedolare |
3.3. Situazione dal 2006 fino ad oggi
La normativa adottata nel 2005 ha introdotto l’obbligo per le società di investimento di registrare e conservare separatamente gli attivi propri e quelli gestiti. Anche la legge fiscale è stata modificata ed è stato inserito un nuovo articolo 73, lettera f), a norma del quale i dirigenti di un fondo di investimento e le società di investimento devono pagare l’imposta sul reddito e sul capitale e l’imposta cedolare relativamente ai propri attivi (16).
Dal 2006 in poi la situazione fiscale relativa ai fondi di investimento e alle società di investimento può essere riassunta come segue:
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Fondi di investimento (Anlagefond) |
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Dirigenti del fondo Imposta sul reddito Imposta sul capitale Imposta cedolare |
Capitale del fondo, cioè attivi gestiti Nessuna imposta |
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Imprese di investimento (Anlagegesellschaft) |
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Attivi propri della società di investimento Imposta sul reddito Imposta sul capitale Imposta cedolare |
Capitale del fondo, cioè attivi gestiti Nessuna imposta |
3.4. Motivazione per l’avvio del procedimento
Nella decisione di apertura del procedimento di indagine formale, l’Autorità ha espresso dubbi circa la compatibilità dell’esenzione fiscale per gli attivi propri delle società di investimento rispetto alle norme sugli aiuti di Stato. Contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità del Liechtenstein, secondo il parere preliminare dell’Autorità la normativa fiscale ha conferito alle società di investimento un vantaggio selettivo che ha falsato la concorrenza e ha inciso sugli scambi nel SEE. Sulla base di questa considerazione, l’Autorità non ha potuto escludere che le norme fiscali applicabili agli attivi propri delle società di investimento (esenzione totale dall’imposta sul reddito e dall’imposta cedolare ed esenzione parziale dal pagamento dell’imposta sul capitale) costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. L’Autorità si è anche chiesta se queste misure possano essere considerate compatibili con le disposizioni sugli aiuti di Stato dell’accordo SEE, in particolare con l’articolo 61, paragrafo 3, lettera c).
4. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
Le osservazioni delle parti interessate possono essere riassunte come segue:
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con riferimento alle decisioni della Commissione europea su un programma irlandese di aiuti a favore delle holding (17) e sulla riduzione d’imposta applicata in Spagna sul reddito proveniente da attività immateriali (18), le parti interessate hanno affermato che qualsiasi persona fisica o giuridica può creare un’impresa di investimento e quindi beneficiare delle esenzioni fiscali; per questo motivo, l’esenzione fiscale non costituisce una misura selettiva, |
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nel 1996, quando è stata approvata la normativa, non era chiaro che le norme sugli aiuti di Stato si sarebbero applicate alle misure fiscali, |
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anche se l’Autorità le considera un aiuto, le esenzioni dovrebbero rappresentare una misura di aiuto esistente, poiché erano in vigore dal 1996, |
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con riferimento all’articolo 15 del protocollo 3 (a norma del quale il termine di prescrizione per il recupero degli aiuti è di 10 anni), le parti interessate hanno affermato che non è possibile esigere il recupero dell’aiuto perché l’esenzione fiscale è stata introdotta nel 1996, |
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il recupero sarebbe contrario ai principi del legittimo affidamento e della certezza giuridica, |
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in alcuni casi, non potrebbe essere chiesto alcun recupero perché l’importo delle esenzioni fiscali rientrerebbe nel campo di applicazione della regola «de minimis». |
5. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ DEL LIECHTENSTEIN
Nelle lettere del 17 marzo 2010 e del 16 luglio 2010 le autorità del Liechtenstein hanno osservato quanto segue:
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l’esenzione fiscale non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE poiché non ha natura selettiva. A sostegno di questa argomentazione è stato nuovamente fatto riferimento alle due decisioni della Commissione europea sul regime fiscale delle holding irlandesi e sulla riduzione d’imposta applicata in Spagna sul reddito proveniente da attività immateriali, |
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in subordine, le autorità del Liechtenstein sostengono che qualsiasi aiuto accordato costituisce aiuto esistente tenuto conto del periodo di prescrizione di 10 anni di cui all’articolo 1, lettera b), punto iv) in combinato disposto con l’articolo 15 della parte II del protocollo 3 e del fatto che la misura in questione è diventata un aiuto soltanto a causa dell’evoluzione dello Spazio economico europeo [articolo 1, lettera b), punto v) della parte II del protocollo 3], |
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infine, le autorità del Liechtenstein sostengono che, se queste argomentazioni sono respinte, l’Autorità non dovrebbe disporre il recupero dell’aiuto in quanto ciò sarebbe contrario ai principi generali del diritto del SEE, in particolare alla tutela del legittimo affidamento e della certezza giuridica. |
II. VALUTAZIONE
1. PRESENZA DI AIUTO DI STATO
L’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE stabilisce che:
«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»
1.1. Presenza di risorse statali
La misura di aiuto deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali.
La concessione di un’esenzione fiscale totale o parziale comporta una perdita di gettito fiscale per lo Stato, che è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale (19). Le autorità del Liechtenstein rinunciano a entrate corrispondenti al mancato pagamento delle imposte sul reddito e sul capitale e dell’imposta cedolare.
Per questi motivi, l’Autorità ritiene che le disposizioni fiscali applicabili alle società di investimento comportino l’uso di risorse statali.
1.2. Vantaggi per determinate imprese o produzioni
Innanzitutto, la misura di aiuto deve conferire ai beneficiari vantaggi che li dispensano dagli oneri che gravano solitamente sul loro bilancio.
Non dovendo pagare alcuna imposta sul reddito o cedolare e solo un’imposta ridotta sul capitale per i loro attivi propri, le imprese di investimento beneficiano di un vantaggio rispetto ad altre imprese, che sono assoggettate alla normale imposizione sul reddito derivante dalle loro attività commerciali.
Questo vantaggio è selettivo, poiché è stato concesso solo alle imprese di investimento organizzate sotto forma di società di investimento. L’Autorità non accetta le argomentazioni avanzate dalle autorità del Liechtenstein e dalle parti interessate secondo cui in Liechtenstein ogni impresa che svolge questo tipo di attività è libera in linea di massima di scegliere la forma giuridica più vantaggiosa e di beneficiare, di conseguenza, delle agevolazioni fiscali. Un vantaggio fiscale limitato a un gruppo specifico di imprese non può essere considerato una misura generale per il fatto che ogni impresa interessata potrebbe soddisfare i criteri specifici e diventare ammissibile, se si organizzasse in una forma particolare (20).
Facendo riferimento alle conclusioni della Corte di giustizia nella causa GIL Insurance (21), l’Autorità rammenta che «l’articolo 87, paragrafo 1, CE impone di determinare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, una misura statale sia tale da favorire “talune imprese o talune produzioni” rispetto ad altre imprese, che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime». L’Autorità conclude che le imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga in questo caso sono tutte quelle imprese che in Liechtenstein pagano l’imposta piena sul reddito e sul capitale e l’imposta cedolare e che, rispetto a esse, le società di investimento beneficiano di un vantaggio selettivo. Più in particolare, le società di investimento beneficiano di un vantaggio rispetto ai dirigenti delle imprese organizzate sotto forma di fondi d’investimento, che esercitano la stessa attività ma che sono assoggettati all’imposta come tutte le altre imprese del Liechtenstein.
Tuttavia, una misura fiscale specifica può essere giustificata dalla logica del regime fiscale. Le disposizioni fiscali specifiche applicabili alle società di investimento non sarebbero selettive ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, se fossero giustificate dalla natura e dalla struttura globale del regime fiscale del Liechtenstein (22). Contrariamente a quanto constatato recentemente in alcuni complessi casi di agevolazioni fiscali, gli obiettivi del regime fiscale in questione sono semplici. L’obiettivo, ovvero la logica, delle imposte è produrre gettito fiscale per lo Stato. Conformemente alla legge fiscale del Liechtenstein, le entità giuridiche che esercitano la loro attività in Liechtenstein devono pagare l’imposta sul reddito e un’imposta sul capitale per quanto riguarda il patrimonio proprio della società. Le società il cui capitale è diviso in parti devono pagare anche un’imposta cedolare sui dividendi. Le società di investimento sono entità giuridiche costituite secondo il diritto del Liechtenstein sotto forma di società per azioni. In quanto tali, sono assoggettate alle disposizioni generali della legge fiscale del Liechtenstein in materia di imposta sul reddito e sul capitale e di imposta cedolare. L’Autorità ritiene che l’agevolazione fiscale a favore degli attivi propri delle società di gestione non rientri né nella logica del regime fiscale generale del Liechtenstein, né in una qualsiasi logica specifica applicabile alla tassazione delle imprese di investimento. Secondo l’Autorità, non c’è nulla nell’assetto organizzativo delle società di investimento che possa giustificare un’esenzione fiscale specifica a favore delle attività di gestione di una società di investimento rispetto alle attività di gestione di un fondo di investimento (23). L’obiettivo della riduzione e delle esenzioni applicabili alle società di domicilio (24) e alle società di investimento era incoraggiare queste attività in Liechtenstein. Pertanto, secondo il parere dell’Autorità, l’agevolazione fiscale a favore degli attivi propri delle società di gestione non può essere giustificata dalla natura e dalla struttura globale del regime fiscale del Liechtenstein.
Nel 2006 la normativa è stata modificata e da quel momento in poi le società di investimento sono state assoggettate alla tassazione ordinaria delle imprese applicabile ai dirigenti dei fondi d’investimento e a ogni altra entità giuridica che gestisce un’impresa in Liechtenstein. Secondo le autorità del Liechtenstein, in questo modo è stata eliminata «l’incoerenza» (25) della precedente mancata riscossione di imposte sugli attivi propri.
Per questi motivi, l’Autorità ritiene che queste misure abbiano costituito un vantaggio selettivo a favore delle società di investimento, a cui ha posto rimedio la legge applicata a decorrere dal 2006.
In terzo luogo, la misura di aiuto deve favorire le imprese che esercitano un’attività economica. Nella causa BBL (26), la Corte di giustizia ha preso in considerazione le attività delle società di investimento («SICAV» di diritto belga) che consistono nell’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico allo scopo di produrre introiti di carattere stabile. La Corte ha statuito che si trattava di un’attività economica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della Sesta direttiva IVA. Le società di investimento riuniscono e gestiscono gli attivi di vari investitori nell’intento di realizzare utili mediante le diverse commissioni legate ai servizi prestati. L’Autorità ritiene pertanto che le società di gestione svolgano attività economiche sotto forma di gestione di attivi e siano così imprese ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE (27).
1.3. Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi tra le parti contraenti
La misura di aiuto deve falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra le parti contraenti.
Secondo una giurisprudenza costante, il divieto di cui all’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE si applica a qualsiasi aiuto che falsi o minacci di falsare la concorrenza, indipendentemente dall’importo, nella misura in cui incide sugli scambi tra le parti contraenti (28). La Commissione è inoltre giunta alla conclusione che gli organismi di investimento operano sui mercati internazionali ed esercitano attività commerciali ed altre attività economiche su mercati caratterizzati da una forte concorrenza (29). Pertanto, secondo il parere dell’Autorità, le agevolazioni fiscali di cui hanno beneficiato gli attivi propri delle società di investimento dal 1996 al 2006 hanno rafforzato la posizione concorrenziale delle società di investimento nel SEE, poiché tali agevolazioni hanno ridotto i costi operativi normali di queste società rispetto alle altre (30). Le società di investimento sono in concorrenza con altre imprese finanziarie e operano su un mercato aperto caratterizzato da importanti scambi tra gli Stati SEE. Sono interessati anche gli scambi tra le parti contraenti (31).
L’Autorità ritiene dunque che i vantaggi fiscali in questione falsino o minaccino di falsare la concorrenza e incidano sugli scambi tra le parti contraenti.
1.4. Conclusione
Pertanto, l’Autorità è giunta alla conclusione che le agevolazioni fiscali sugli attivi propri accordate tra il 1996 e il 2006 alle società di gestione conformemente alla legge fiscale del Liechtenstein costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
2. DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, «all’Autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti […]. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale». Le autorità del Liechtenstein non hanno notificato le misure di aiuto all’Autorità. Hanno sostenuto che le misure in questione vanno considerate un aiuto esistente poiché sono diventate un aiuto soltanto a causa dell’evoluzione del SEE e/o in conseguenza dell’articolo 1, lettera b), punto iv) e dell’articolo 15 della parte II del protocollo 3 che stabilisce che i poteri dell’Autorità in materia di recupero dell’aiuto sono soggetti a un termine di prescrizione di 10 anni. L’Autorità ritiene invece che la Corte di giustizia europea abbia chiarito già all’inizio degli anni ’70 che le agevolazioni fiscali del tipo di quelle in oggetto potevano costituire aiuti di Stato. In una sentenza del 1974 (32), la Corte di giustizia ha statuito che costituiscono aiuto di Stato le misure dirette a esonerare le imprese di un particolare settore dagli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale (senza che l’esenzione sia giustificata dalla natura o dalla struttura generale di tale sistema). Nel 1987 (33) la Corte ha statuito esplicitamente che una perdita di gettito fiscale è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale.
Questa impostazione si riflette anche nelle decisioni dell’Autorità anteriori all’attuazione della legge fiscale del Liechtenstein, nelle quali l’Autorità ha stabilito che le esenzioni fiscali accordate alle imprese dalla Finlandia nel 1994 (34) e dalla Norvegia nel 1995 (35) e nel 1997 (36) erano aiuti di Stato (incompatibili). Il 1o dicembre 1997, dopo un ampio dibattito sulla necessità di un’azione coordinata a livello comunitario per lottare contro la concorrenza fiscale dannosa, il Consiglio europeo dei ministri ha adottato una serie di conclusioni e ha espresso il proprio accordo in merito ad una risoluzione su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (37). Nel quadro dell’accordo raggiunto, la Commissione si è impegnata a contribuire all’obiettivo di lotta contro la concorrenza fiscale dannosa attuando una comunicazione (38) sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese e si è impegnata a «perseguire una rigorosa applicazione delle norme relative agli aiuti in questione». Pubblicata nel dicembre 1998, la comunicazione stabiliva che «secondo una prassi e una giurisprudenza ormai consolidate (39), costituisce aiuto una misura fiscale il cui principale effetto sia la promozione di uno o più settori di attività» (40). La Commissione si è dunque impegnata ad applicare in modo più rigoroso le norme già esistenti (41).
L’Autorità non concorda con le tesi delle autorità del Liechtenstein e delle parti interessate secondo cui i criteri per la determinazione del carattere selettivo delle misure applicati dalla Commissione (o dall’Autorità) nella sua valutazione delle questioni fiscali siano cambiati dopo l’adozione delle misure fiscali oggetto dell’indagine. La comunicazione della Commissione sulla tassazione delle imprese e i relativi orientamenti dell’Autorità si basano su una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado e confermano che gli articoli 107 e 108 del TFUE e (rispettivamente) l’articolo 61, paragrafo 1, del SEE si applicano alle misure fiscali. Inoltre, conformemente alla giurisprudenza, pur supponendo che si potesse provare un cambiamento della prassi decisionale, l’argomento fondato sul carattere esistente delle misure fiscali litigiose non potrebbe essere accolto, poiché non è dimostrato che il cambiamento dei criteri di selettività applicati dalla Commissione o dall’Autorità risulta dall’«evoluzione dello Spazio economico europeo» ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto v) della parte II del protocollo 3 (42).
Pertanto, l’Autorità non concorda sul fatto che le misure possano essere considerate un aiuto esistente attuato prima di un’evoluzione dell’accordo SEE. Ne consegue che la misura in questione costituisce un aiuto nuovo che non è stato notificato all’Autorità. Di conseguenza, le autorità del Liechtenstein non si sono conformate agli obblighi previsti all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3.
Per quanto riguarda il termine di prescrizione di 10 anni, l’Autorità concorda che gli aiuti versati prima del 15 marzo 1997 non possono essere recuperati a norma dell’articolo 1, lettera b), punto iv) e dell’articolo 15 della parte II del protocollo 3. Non accetta però che il semplice fatto che le disposizioni normative in questione siano state attuate prima del 15 marzo 1997 significhi che tutti gli aiuti versati dopo questa data costituiscono aiuti esistenti. In caso di versamento ripetuto dell’aiuto (per esempio, nel quadro di un regime di aiuto o di una disposizione fiscale come nel caso presente), il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è accordato ogni singolo aiuto (e non da quando il regime o la misura fiscale è stata applicata per la prima volta). Come statuito dal Tribunale di primo grado (43), «nel caso di un regime istituito più di dieci anni prima del primo atto interruttivo della prescrizione, sono soggetti a recupero gli aiuti illegittimi e incompatibili concessi in base a quel regime negli ultimi dieci anni».
3. COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO
Le misure di sostegno indicate come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE sono generalmente incompatibili con il funzionamento del medesimo accordo, a meno che non si applichi una delle deroghe di cui all’articolo 61, paragrafi 2 o 3. La deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 2, non è applicabile all’aiuto in questione, che non persegue alcuna delle finalità elencate in tale disposizione. Non è applicabile neppure l’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), o l’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE.
L’aiuto in questione non è collegato a un investimento in capitale produttivo. Si limita a infatti a ridurre i costi che le società dovrebbero normalmente sostenere nell’esercizio delle loro attività quotidiane e, di conseguenza, deve essere considerato un aiuto al funzionamento. Un aiuto al funzionamento non è considerato di solito atto a facilitare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni, come previsto all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE. Questo tipo di aiuto è autorizzato soltanto in alcune circostanze particolari (per esempio, per alcuni tipi di aiuti ambientali o regionali), quando gli orientamenti dell’Autorità prevedono tale deroga. Nessuno di questi orientamenti si applica all’aiuto in questione.
Pertanto, l’Autorità conclude che gli aiuti versati nel quadro di norme fiscali speciali applicabili alle società di gestione degli investimenti non sono compatibili con l’accordo SEE.
4. LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CERTEZZA GIURIDICA
Le autorità del Liechtenstein e i terzi beneficiari dell’aiuto hanno affermato che il recupero dell’aiuto violerebbe i principi fondamentali della normativa SEE, sostenendo che le azioni della Commissione europea avevano suscitato un legittimo affidamento nei beneficiari in ordine alla regolarità dell’aiuto. Hanno inoltre fatto valere che quando il Liechtenstein ha aderito all’accordo SEE la tassazione delle società di investimento non comportava un aiuto di Stato e che non si poteva prevedere un cambiamento della situazione.
I principi giuridici fondamentali del legittimo affidamento e della certezza giuridica possono essere chiamati in causa dai beneficiari di un aiuto per opporsi all’ordine di riscossione di un aiuto di Stato accordato illegalmente. Questi principi si applicano però soltanto in circostanze eccezionali e un’impresa non può in linea di massima fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto, a meno che tale aiuto non sia stato concesso conformemente alla procedura di notifica all’Autorità (ovvero alla Commissione europea) (44). Si tratta di un principio recentemente ribadito dalla Corte di giustizia: «In una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, l’esistenza di una circostanza eccezionale non può essere assunta nemmeno in considerazione del principio di certezza del diritto, poiché la Corte ha già dichiarato, in sostanza, che, fino a quando la Commissione non abbia adottato una decisione di approvazione, …il beneficiario non ha alcuna certezza in ordine alla legittimità dell’aiuto, cosicché il principio di tutela del legittimo affidamento o quello della certezza del diritto non possono essere invocati» (45). In linea di massima, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha stabilito che il legittimo affidamento riguardo alla regolarità di un aiuto non può essere invocato, a meno che questo non sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 (46), facendo notare che un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata (47).
Ciononostante, la Corte ha ammesso inoltre che in circostanze eccezionali il beneficiario di un aiuto considerato illegale a causa della mancata notifica può invocare il legittimo affidamento sulla natura regolare dell’aiuto, per opporsi al suo rimborso (48). La Corte di giustizia ha statuito che il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si applica quando un’autorità comunitaria abbia suscitato aspettative fondate (49). In questo contesto, ciò significa che uno Stato o un beneficiario deve aver fondato il suo legittimo affidamento su atti anteriori dell’Autorità (o della Commissione europea) relativi, per esempio, all’approvazione di una misura di aiuto identica o simile. Né l’Autorità né la Commissione hanno adottato decisioni in questo senso; al contrario, dato che l’Autorità non aveva ammesso le misure di aiuto fiscale approvate in Finlandia e Norvegia poco prima dell’attuazione della legge fiscale del Liechtenstein, si sarebbe dovuto capire chiaramente che le misure fiscali a favore di determinate società o determinati gruppi di società dovevano essere notificate all’Autorità (50).
Infine, l’Autorità ritiene che nessuna delle argomentazioni avanzate in riferimento alla certezza giuridica possa essere considerata fondata nella fattispecie, tenuto conto della giurisprudenza della Corte e del vasto campo di applicazione dell’articolo 61 dell’accordo SEE e dell’articolo 107 del TFUE. La conclusione secondo cui le misure fiscali oggetto dell’indagine potevano costituire aiuto di Stato era chiaramente prevedibile fin dall’inizio.
L’Autorità non accetta pertanto la tesi secondo cui la presente decisione viola i principi fondamentali della normativa SEE.
5. CONCLUSIONE
L’Autorità conclude che le autorità del Liechtenstein hanno attuato illegalmente l’aiuto in questione in violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3.
L’aiuto non è compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE per le ragioni sopra esposte,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure di aiuto cui le autorità del Liechtenstein hanno dato esecuzione a favore delle società di investimento, abrogate a decorrere dal 30 giugno 2006, non sono compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi del suo articolo 61, paragrafo 1.
Articolo 2
Poiché le autorità del Liechtenstein non hanno rispettato l’obbligo di notifica all’Autorità prima di dare esecuzione all’aiuto conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, le misure in questione costituiscono un aiuto di Stato illegittimo.
Articolo 3
Le autorità del Liechtenstein prendono tutte le misure necessarie per recuperare dalle società di investimento l’aiuto di cui all’articolo 1 illegalmente messo a disposizione dei beneficiari dal 15 marzo 1997 fino alla data in cui questi hanno beneficiato per l’ultima volta delle esenzioni fiscali dopo la loro abrogazione nel 2006.
Articolo 4
Il recupero dell’aiuto è effettuato senza indugio, e in ogni caso entro il 3 marzo 2011, conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, purché queste consentano l’esecuzione effettiva e immediata della decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi e gli interessi composti maturati a decorrere dalla data in cui essi sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base dell’articolo 9 della decisione sulle disposizioni di esecuzione.
Articolo 5
Le autorità del Liechtenstein informano l’Autorità, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, delle misure prese per conformarvisi.
Articolo 6
Il Principato del Liechtenstein è destinatario della presente decisione.
Articolo 7
Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2010
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Per SANDERUD
Presidente
Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membro del Collegio
(1) Disponibile sul sito Internet: http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf
(2) GU C 236 dell’1.10.2009 e Supplemento SEE n. 51 dell’1.10.2009.
(3) Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1961, n. 7, e modifiche successive.
(4) Articolo 2, paragrafo 1, della legge del 1996 sulle imprese di investimento.
(5) Articolo 3, paragrafo 2, della legge del 1996 sulle imprese di investimento.
(6) Articolo 3, paragrafo 3, della legge del 1996 sulle imprese di investimento.
(7) Articolo 39, paragrafo 2, della legge del 1996 sulle imprese di investimento.
(8) Le autorità del Liechtenstein hanno dichiarato che è impossibile elencare in maniera esaustiva queste commissioni, poiché i dirigenti di un fondo (o l’organo di gestione della società di investimento) possono riscuotere commissioni a loro discrezione.
(9) Le persone fisiche sono soggette all’imposta sul reddito (« Erwerbssteuer ») e all’imposta sul patrimonio (« Vermögenssteuer »), che non sono pertinenti ai fini della presente indagine.
(10) Il profitto netto è stabilito in relazione al capitale imponibile. L’aliquota applicabile è poi fissata alla metà della percentuale del profitto netto rispetto al capitale imponibile. Tuttavia, sono previsti un livello minimo del 7,5 % e un massimale del 15 % (cfr. articolo 79, paragrafo 2, della legge fiscale).
(11) Articolo 88, lettera d) della legge fiscale.
(12) Le società di domicilio sono entità giuridiche iscritte nel registro pubblico, che hanno soltanto la sede o un ufficio in Liechtenstein, ma non vi svolgono alcuna attività economica o commerciale.
(13) Questa esenzione fiscale a favore delle società di domicilio è anteriore all’adesione del Liechtenstein all’accordo SEE e pertanto non rientra nella presente decisione, che tratta soltanto delle esenzioni fiscali introdotte dopo l’1.5.1995, data in cui il Liechtenstein è entrato a far parte del SEE.
(14) Cfr. l’articolo 85, paragrafo 2, della legge fiscale, come modificato nel 1996 (LGBL 1996 n. 88).
(15) Gli articoli 88, punto f), 88, punto g), 88, punto h), paragrafo 3, 88, punto i), paragrafo 2, della legge fiscale del 1961 concernente l’imposta cedolare sui fondi d’investimento sono stati abrogati. Cfr. il progetto di legge n. 69/1995, pag. 10, in cui si stabiliva che l’abrogazione dell’imposta cedolare sulle «loro» distribuzioni era un presupposto per la creazione di imprese d’investimento. Per quanto riguarda l’entrata in vigore, cfr. la legge del 3.5.1996 relativa alla modifica della legge fiscale (Abänderung des Steuergesetzes, LGBl n. 88 del 10.7.1996.
(16) Questa legge ha anche abrogato l’articolo 84, paragrafo 5, e inserito un nuovo articolo 86, paragrafo 2, che stabilisce che gli attivi gestiti dei due tipi di imprese di investimento sono espressamente esentati dal pagamento dell’imposta sul capitale.
(17) Decisione della Commissione del 22 settembre 2004 relativa all’aiuto di Stato N 354/04.
(18) Decisione della Commissione del 13 febbraio 2008 relativa all’aiuto di Stato N 480/07.
(19) Cfr. il punto 3, paragrafo 3, degli orientamenti dell’Autorità sulle misure di tassazione diretta delle imprese.
(20) Il Tribunale di primo grado, per esempio, ha statuito che una misura fiscale non perde il suo carattere selettivo soltanto perché si basa su criteri obiettivi, cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 6.3.2002 nelle cause riunite T-127/99,T-129/99 e T-148/99, Diputación Foral de Álava e.a./Commissione, Racc. 2002, pag. II-1275.
(21) Causa C-308/01, GIL Insurance e altri, Racc. 2004, pag. I-4777, punto 68; cfr. anche la causa C 143/99 Adria-Wien Pipeline, Racc. 2001, pag. I-8365, punto 41, e la causa C-409/00 Spagna/Commissione, Racc. 2003, pag I-1487, punto 47.
(22) Cause riunite E-5/04 – E-7/04 Fesil e altri/Autorità, citate, punti 82 e segg.
(23) Entrambi i tipi di imprese di investimento devono separare gli attivi propri della società dagli attivi gestiti degli investitori, che sono conservati in una banca di deposito; e nelle procedure di fallimento, gli attivi propri sono a disposizione dei creditori sia per i fondi di investimento che per le società di investimento.
(24) Le aliquote fiscali vantaggiose accordate alle società di domicilio non sono state oggetto di indagine da parte dell’Autorità, poiché le disposizioni in questione sono anteriori all’accordo SEE.
(25) La citazione è tratta dal parere di un esperto, presentato dalle autorità del Liechtenstein, relativo alle forme giuridiche delle imprese di investimento e alla fiscalità ad esse applicata (Sezione DII,b.ii.3).
(26) Causa C-8/03, Banque Bruxelles Lambert SA (BBL)/Stato belga, Racc. 2004, pag. I-10157, punti 42 e 43. Anche se la sentenza riguardava il settore della fiscalità, l’Autorità ritiene che il problema in questione sia lo stesso nel quadro delle norme relative agli aiuti di Stato. Cfr. anche la decisione della Commissione del 6 settembre 2005 sul regime di aiuti di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (in appresso «regime italiano di investimento collettivo») (GU L 268 del 27.9.2006, pag. 1).
(27) Cfr. anche la decisione della Commissione del 6 settembre 2005 sul regime di aiuti di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (GU L 268 del 27.9.2006, pag. 1) e la causa T-445/05 Associazione Italiana del risparmio gestito e.a./Commissione, punto 127 e segg.
(28) Causa T-214/95, Vlaamse Gewest/Commissione, Racc. 1998, pag. II-717, punto 46; causa T-424/05, Italia/Commissione, sentenza del 4 marzo 2009, punto 154 e segg.
(29) Cfr. la decisione sul regime italiano di investimento collettivo, punto 45, confermata dal Tribunale di primo grado nella causa T-445/05 Associazione italiana del risparmio gestito/Commissione, citata, e nella causa T-424/05 Italia/Commissione.
(30) Cfr. causa T-424/05, citata, punto 156.
(31) Conformemente alla giurisprudenza (cfr. la causa T-424/05, citata, punto 160), l’Autorità non deve dimostrare che tutte le società di investimento operano sui mercati internazionali. Nella valutazione dei regimi di aiuto è sufficiente studiare le caratteristiche generali del regime senza esaminare ogni caso particolare.
(32) Causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 709.
(33) Causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. 1987, pag. 4013.
(34) La decisione dell’Autorità n. 213/94/COL dell’1 dicembre 1994 ha dato luogo all’abolizione delle agevolazioni fiscali sulla produzione industriale.
(35) Decisione dell’Autorità n. 106/95/COL del 31 ottobre 1995 relativa all’esenzione dei contenitori di vetro dall’imposta di base sugli imballaggi per bevande non riutilizzabili.
(36) Decisione dell’Autorità n. 145/97/COL del 14 maggio 1997 relativa alle misure adeguate inerenti a contributi previdenziali differenziati su base regionale.
(37) GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.
(38) La Commissione ha pubblicato questa comunicazione nel novembre 1998 (GU C 384 del 10.12.1998). Una comunicazione analoga è stata integrata come capitolo 17B negli orientamenti dell’Autorità sugli aiuti di Stato nel giugno 1999.
(39) Cfr., tra l’altro, la causa C-387/92 Banco Exterior de España SA/Ayuntamiento de Valencia, Racc. 1994, pag. I-877.
(40) Paragrafo 18 della comunicazione.
(41) Cfr. sezione J del codice di condotta.
(42) Cause riunite T-346/99, T-347/99 e T-348/99 Territorio Histórico de Álava e altri/Commissione, punto 84.
(43) Cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00 Hôtel Cipriani/Commissione, sentenza del Tribunale di primo grado del 28.11.2008 (che cita le cause riunite T-195/01 e T-207/01 Government of Gibraltar/Commissione, Racc. 2002, pag. II-2309, punto 130).
(44) Causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc.1990, pag. I-3437, punto 14; causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. 1997, pag. I-135, punto 51; causa C-24/95, Land Rheinland-Pfalz/Alcan Deutschland GmbH, Racc. 1997, pag. I-1591, punto 25.
(45) Causa C-1/09 Centre d’exportation du livre français (CELF), ministre de la Culture et de la Communication/Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE), sentenza dell’11.3.2010. Cfr. anche la causa C-91/01 Italia/Commissione, Racc. 2004, pag. I-4355, punti 66 e 67.
(46) Causa C-5/89 Commissione/Germania, Racc. 1990, pag. I-3437, punto 14 e Causa T-171/02 Regione Autonoma della Sardegna/Commissione, Racc. 2005, pag. II-2123, punto 64.
(47) Causa C-5/89 Commissione/Germania, Racc. 1990, pag I-3437, punto 14, e causa C-169/95 Spagna/Commissione, Racc. 1997, pag. I-135, punto 51.
(48) Cause riunite C-183/02 P e C-187/02 P Demesa and Territorio Histórico de Álava/Commissione, Racc. 2004, pag. I-10609, punto 51.
(49) Causa T-290/97, Mehibas Dordstelaan/Commissione, Racc. 2000, pag. II-15 e cause C-182/03 e C-217/03, Belgium and Forum 187 ASBL/Commissione, Racc. 2006, pag. I-05479, punto 147.
(50) Dalla relazione al Parlamento del Liechtenstein sull’accordo SEE (Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein betreffend das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992) emerge che le autorità nazionali riconoscono che in linea di principio le agevolazioni fiscali costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE e che in determinate circostanze può essere necessario notificare le misure fiscali adottate (pag. 134). Cfr. anche le spiegazioni fornite nella relazione al Parlamento del Liechtenstein relative alla partecipazione allo Spazio economico europeo [Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein betreffend die Teilnahme am Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 2. Teil, Nr. 1995/1], pag. 168.