ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.259.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 259

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
27 settembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 878/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dall'8 al 14 settembre 2012 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli

3

 

 

DECISIONI

 

 

2012/521/UE

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 20 settembre 2012, relativa alla nomina di un giudice della Corte di giustizia

5

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/522/UE

 

*

Decisione n. 3/2012 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 13 settembre 2012, relativa alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10o Fondo europeo di sviluppo (FES) alla cooperazione intra-ACP

6

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012)

7

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 878/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

57,9

XS

46,1

ZZ

52,0

0707 00 05

MK

13,4

TR

126,8

ZZ

70,1

0709 93 10

TR

126,8

ZZ

126,8

0805 50 10

AR

89,9

CL

91,5

TR

109,0

UY

64,7

ZA

89,9

ZZ

89,0

0806 10 10

MK

41,5

TR

128,1

ZZ

84,8

0808 10 80

BR

89,7

CL

138,0

NZ

138,0

US

181,6

ZA

108,5

ZZ

131,2

0808 30 90

CN

75,6

TR

110,4

ZA

144,5

ZZ

110,2

0809 30

TR

148,9

ZZ

148,9

0809 40 05

IL

60,4

ZZ

60,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


27.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 879/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2012

che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dall'8 al 14 settembre 2012 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), e in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi oggetto di domande di titoli d’importazione presentate alle autorità competenti dall'8 al 14 settembre 2012 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 superano la quantità disponibile con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320 e 09.4321.

(2)

In tale contesto occorre fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi ai numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320 e 09.4321, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d’ordine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d’importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dall'8 al 14 settembre 2012 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

2.   È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2012/13 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d’ordine indicati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.


ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Campagna di commercializzazione 2012/2013

Domande presentate dall’8.9.2012 al 14.9.2012

Numero d’ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4317

Australia

14,285714

Sospese

09.4318

Brasile

12,292758

Sospese

09.4319

Cuba

33,333333

Sospese

09.4320

Altri paesi terzi

4,000003

Sospese

09.4321

India

9,090909

Sospese


«Zucchero Balcani»

Campagna di commercializzazione 2012/2013

Domande presentate dall’8.9.2012 al 14.9.2012

Numero d’ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4324

Albania

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

 (1)

 

09.4326

Serbia

 (1)

 

09.4327

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

09.4328

Croazia

 (1)

 

Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


«Zucchero di importazione eccezionale» e «Zucchero industriale importato»

Campagna di commercializzazione 2012/2013

Domande presentate dall’8.9.2012 al 14.9.2012

Numero d’ordine

Tipo

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4380

Importazione eccezionale

 

09.4390

Zucchero industriale

 (2)

 

Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


(1)  Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

(2)  Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.


DECISIONI

27.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/5


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 20 settembre 2012

relativa alla nomina di un giudice della Corte di giustizia

(2012/521/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 253 e l’articolo 255,

considerando quanto segue:

(1)

I mandati di quattordici giudici e di quattro avvocati generali della Corte di giustizia giungono a scadenza il 6 ottobre 2012. Per il periodo dal 7 ottobre 2012 al 6 ottobre 2018 devono pertanto essere nominati quattordici giudici e quattro avvocati generali della Corte di giustizia.

(2)

Il 25 aprile 2012, con decisione 2012/244/UE (1), i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato undici giudici e tre avvocati generali della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2012 al 6 ottobre 2018. Il 20 giugno 2012, con decisione 2012/345/UE (2), i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato due giudici e un avvocato generale della Corte di giustizia per lo stesso periodo.

(3)

Per completare il rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia, è opportuno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri procedano alla nomina di un giudice per il posto rimasto vacante.

(4)

È stata proposta la candidatura di Anthony BORG BARTHET per il posto vacante di giudice della Corte di giustizia.

(5)

Il comitato istituito dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha reso un parere sull’adeguatezza di Anthony BORG BARTHET all’esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Anthony BORG BARTHET è nominato giudice della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2012 al 6 ottobre 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2012

Il presidente

K. KORNELIOU


(1)  GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 21.

(2)  GU L 169 del 29.6.2012, pag. 60.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

27.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/6


DECISIONE N. 3/2012 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 13 settembre 2012

relativa alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10o Fondo europeo di sviluppo (FES) alla cooperazione intra-ACP

(2012/522/UE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3) («l’accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare il punto 6 dell’allegato I ter,

considerando quanto segue:

(1)

Il saldo della dotazione intra-ACP del 10o Fondo europeo di sviluppo (FES) non è sufficiente per far fronte alle esigenze di programmazione evidenziate dalla revisione intermedia della strategia intra-ACP del 10o FES.

(2)

Occorre alimentare il Fondo per la Pace in Africa per continuare a fornire una risposta rapida ed efficace a situazioni di conflitti violenti in Africa.

(3)

Per consentire il finanziamento delle priorità dell’UE e degli Stati ACP, l’importo necessario dovrebbe essere trasferito dalle risorse non assegnate del 10o FES alla dotazione per la cooperazione intra-ACP.

(4)

È opportuno che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE adotti senza indugio la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Cooperazione intra-ACP

Un importo di 195 000 000 EUR è trasferito dalle risorse non assegnate del 10o FES alla dotazione per la cooperazione intra-ACP, conformemente agli obiettivi di cui agli articoli 11, 28, 29 e 30 dell’accordo di partenariato ACP-UE.

Articolo 2

Richieste di finanziamento

Conformemente all’articolo 12 ter, lettera a), dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE chiede alla Commissione di finanziare le attività proposte, rispettivamente, dall’UE e dal gruppo degli Stati ACP e in particolare di fornire un finanziamento supplementare al Fondo per la pace in Africa per un importo complessivo di 100 000 000 EUR, al fine di sostenere gli sforzi dell’Unione africana e delle organizzazioni regionali per far fronte alle sfide in materia di sicurezza in tutta l’Africa.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2012

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

D. EVINA ABE’E


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Accordo che modifica l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27).

(3)  Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).


Rettifiche

27.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/7


Rettifica del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 16 del 19 gennaio 2012 )

A pagina 5, articolo 9, lettera a):

anziché:

«… tecnologie elencate nell'allegato VI, o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei prodotti elencati nell'allegato V, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria;»

leggi:

«… tecnologie elencate nell'allegato VI, o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei prodotti elencati nell'allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria;».