ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.257.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 257

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
25 settembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 867/2012 del Consiglio, del 24 settembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 868/2012 della Commissione, del 24 settembre 2012, relativo all’autorizzazione dell’azorubina come additivo per mangimi destinati a gatti e cani ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012 della Commissione, del 24 settembre 2012, relativo all’autorizzazione della taumatina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 della Commissione, del 24 settembre 2012, relativo all’autorizzazione della naringina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2012 della Commissione, del 24 settembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

DECISIONI

 

 

2012/513/PESC

 

*

Decisione EUMM GEORGIA/1/2012 del Comitato politico e di sicurezza, del 14 settembre 2012, che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia)

15

 

*

Decisione 2012/514/PESC del Consiglio, del 24 settembre 2012, che modifica e proroga la decisione 2010/576/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

16

 

*

Decisione 2012/515/PESC del Consiglio, del 24 settembre 2012, che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

18

 

*

Decisione di esecuzione 2012/516/PESC del Consiglio, del 24 settembre 2012, che attua la decisione 2012/285/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

20

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento n. 10 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica (GU L 254 del 20.9.2012)

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/1


REGOLAMENTO (UE) N. 867/2012 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2) al fine di dare attuazione alla maggior parte delle misure stabilite dalla decisione 2011/782/PESC.

(2)

La decisione 2012/420/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (3), prevede una misura supplementare, ossia l’obbligo per gli Stati membri di ispezionare tutte le navi e tutti gli aeromobili diretti in Siria se dispongono di informazioni in base alle quali sia ragionevole ritenere che il carico contiene prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati o soggetti ad autorizzazione.

(3)

In relazione a tale misura, la decisione 2012/420/PESC prevede altresì che gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Siria hanno l’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportati da uno Stato membro.

(4)

La decisione 2012/420/PESC prevede inoltre una deroga al congelamento di fondi e risorse economiche in relazione a trasferimenti di fondi dovuti per la fornitura di sostegno finanziario ai cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell’Unione.

(5)

È opportuno modificare le disposizioni che prevedono deroghe al congelamento di fondi e risorse economiche della Banca Centrale della Siria.

(6)

Poiché alcune di queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(7)

Per lo stesso motivo, è necessaria una modifica per chiarire l’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 36/2012.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1)

all’articolo 1, è inserita la lettera seguente:

«r)   “territorio doganale dell’Unione”: il territorio quale definito all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4).

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 quater

1.   Le norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni anticipate, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie e sulle dichiarazioni doganali del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (5) , si applicano a tutti i beni che escono dal territorio doganale dell’Unione con destinazione in Siria.

La persona o entità che fornisce tali informazioni presenta altresì ogni autorizzazione, se richiesto dal presente regolamento.

2.   Il sequestro e lo smaltimento di materiale, beni o tecnologia la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sia vietata dagli articoli 2 e 2 bis del presente regolamento, può, conformemente alla legislazione nazionale o alla decisione di un’autorità competente, essere effettuato a spese della persona o entità di cui al paragrafo 1 o, se non è possibile recuperare tali spese da tale persona o entità, le spese possono, conformemente alla legislazione nazionale, essere recuperate da qualsiasi persona o entità che si assume la responsabilità del trasporto dei beni o del materiale nel tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.

3)

all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare le apparecchiature o le tecnologie elencate nell’allegato VII per essere utilizzate nella costruzione o installazione in Siria di nuove centrali per la produzione di energia elettrica;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni o riassicurazioni in relazione con qualsiasi progetto di cui alla lettera a).»;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 20 bis

In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, il trasferimento da parte di un’entità finanziaria elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis o mediante la stessa di fondi o risorse economiche, laddove il trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell’Unione, purché l’autorità competente dello Stato membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis.»;

5)

l’articolo 21 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 21 bis

1.   In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate:

a)

un trasferimento da parte della Banca Centrale della Siria o mediante essa di fondi o risorse economiche ricevuti e congelati dopo la data della sua designazione, laddove il trasferimento riguardi un pagamento dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico; o

b)

un trasferimento verso la Banca Centrale della Siria o mediante essa di fondi o risorse economiche, laddove il trasferimento riguardi un pagamento dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico;

a condizione che l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da qualsiasi persona o entità elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis e a condizione che il trasferimento non sia altrimenti vietato a norma del presente regolamento.

2.   In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, il trasferimento da parte della Banca Centrale della Siria o mediante essa di fondi o risorse economiche congelati al fine di fornire ad enti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

(2)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(3)  GU L 196 del 24.7.2012, pag. 59.

(4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.»;

(5)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.»;


25.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 868/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2012

relativo all’autorizzazione dell’azorubina come additivo per mangimi destinati a gatti e cani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

L’azorubina (sinonimo di carmoisina) è stata autorizzata per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a gatti e cani classificato nella categoria «sostanze coloranti» alla voce «sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari, diverse dal blu patentato V, dal verde acido brillante BS e dalla cantaxantina». Tale prodotto è stato successivamente inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’azorubina come additivo per mangimi destinati a gatti e cani, con la richiesta che l’additivo venga classificato nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 31 gennaio 2012 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, l’azorubina non ha effetti nocivi sulla salute animale e umana o sull’ambiente ed è efficace come colorante. Ha inoltre concluso che la sostanza non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione dell’azorubina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza può essere autorizzato l’impiego di questa sostanza secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Dato che sono introdotte modifiche delle condizioni di autorizzazione dell’azorubina e non vi sono effetti diretti immediati per la sicurezza, è necessario prevedere un periodo ragionevole prima dell’autorizzazione per consentire alle parti interessate di prepararsi a far fronte ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione. È inoltre opportuno accordare un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di azorubina, nella forma autorizzata a norma della direttiva 70/524/CEE, e dei mangimi che la contengono.

(7)

Per gli operatori è estremamente complesso adattare ripetutamente e da un giorno all’altro le etichette di mangimi contenenti diversi additivi che sono stati autorizzati successivamente secondo la procedura stabilita all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e ai quali si applicano nuove norme di etichettatura. È quindi necessario ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori prevedendo un periodo di tempo che consenta un agevole cambiamento dell’etichettatura.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza azorubina di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti, i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi», è autorizzata come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Prescrizioni in materia di etichettatura

I mangimi contenenti azorubina sono etichettati conformemente al presente regolamento entro il 25 maggio 2013.

Tuttavia, i mangimi contenenti azorubina che sono stati etichettati conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima del 25 maggio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Misure transitorie

Le scorte di azorubina e di mangimi che la contengono esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e ad essere utilizzate alle condizioni stabilite dalla direttiva 70/524/CEE fino al loro esaurimento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  The EFSA Journal 2012; 10(2):2570.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: coloranti.

2a122

Azorubina o carmoisina

 

Composizione dell’additivo

Azorubina

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

1.

Nome chimico: disodio 4-idrossi-3-(4-solfonato-1-naftilazo) naftalen-1-solfonato.

2.

Sinonimi: carmoisina, CI rosso per alimenti 3.

3.

Numero EINECS: 222-657-4

4.

Formula chimica: C20H12N2Na2O7S2

5.

Purezza:

5.1.

Tenore: contenuto di sostanze coloranti non inferiore all’85 % calcolate come sali sodici.

5.2.

Acido 4-amminonaftalen-1-solfonico e acido 4-idrossinaftalen-1-solfonico: non più dello 0,5 %.

5.3.

Sostanze coloranti accessorie: non più del 2,0 %.

5.4.

Sostanze insolubili in acqua: non più dello 0,2 %.

5.5.

Ammine primarie aromatiche non solfonate: non più dello 0,01 % (calcolate come anilina).

5.6.

Sostanze estraibili in etere: non più dello 0,2 % in condizioni di neutralità.

 

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’azorubina nell’additivo per mangimi: spettrofotometria a 516 nm in acqua e cromatografia su strato sottile (TLC) [FAO- JECFA Monographs n. 1 (vol.4) Combined compendium of food additive specifications].

Per la determinazione dell’azorubina nell’additivo per mangimi: spettrofotometria a 516 nm in soluzione acquosa, direttiva 2008/128/CE della Commissione (2).

Gatti e cani

176

1.

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione per l’apparato respiratorio, gli occhi e la cute durante la manipolazione.

25 novembre 2022


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  GU L 6 del 10.1.2009, pag. 20.


25.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 869/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2012

relativo all’autorizzazione della taumatina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

La taumatina è stata autorizzata per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo per mangimi è stato successivamente inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione della taumatina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che venga classificata nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 6 settembre 2011 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, la taumatina non ha effetti nocivi sulla salute animale e umana o sull’ambiente ed è efficace come aromatizzante. Ha inoltre concluso che la sostanza non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione della taumatina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza può essere autorizzato l’impiego di questa sostanza secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Dato che sono introdotte modifiche delle condizioni di autorizzazione della taumatina e non vi sono effetti diretti immediati per la sicurezza, è necessario prevedere un periodo ragionevole prima dell’autorizzazione per consentire alle parti interessate di prepararsi a far fronte ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione. È inoltre opportuno accordare un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di taumatina, nella forma autorizzata a norma della direttiva 70/524/CEE, e dei mangimi che la contengono.

(7)

Per gli operatori è estremamente complesso adattare ripetutamente e da un giorno all’altro le etichette di mangimi contenenti diversi additivi che sono stati autorizzati successivamente secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, e ai quali si applicano nuove norme di etichettatura. È quindi opportuno ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori prevedendo un periodo di tempo che consenta un agevole cambiamento dell’etichettatura.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza taumatina di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Prescrizioni in materia di etichettatura

I mangimi contenenti taumatina sono etichettati conformemente al presente regolamento entro il 25 maggio 2013.

Tuttavia, i mangimi contenenti taumatina che sono stati etichettati conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima del 25 maggio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Misure transitorie

Le scorte di taumatina e di mangimi che la contengono esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e a essere utilizzate alle condizioni stabilite dalla direttiva 70/524/CEE fino al loro esaurimento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(9):2354.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti.

2b957

Taumatina

 

Composizione dell’additivo

Taumatina

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Proteine taumatina I e taumatina II estratte dagli arilli del frutto del ceppo naturale del Thaumatococcus daniellii (Benth)

1.

N. EINECS 258-822-2

2.

Formula chimica: polipeptide composto da 207 amminoacidi

3.

Massa molecolare relativa: taumatina I: 22209, taumatina II: 22293

4.

Tenore: almeno il 16 % di azoto sulla sostanza secca, equivalente a non meno del 94 % di proteine

5.

Purezza:

5.1.

Carboidrati: non più del 3 % su base anidra

5.2.

Ceneri solfatate: non più del 2 % su base anidra

5.3.

Alluminio: non più del 100 mg/kg su base anidra

 

Metodo di analisi  (1)

Identificazione della taumatina nell’additivo per mangimi: tenore di azoto nell’additivo alimentare, metodo di Kjeldahl (JECFA Monograph on Thaumatin. 2006. Thaumatin. Specification Monograph).

Tutte le specie animali

1)

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando incorporato in pellet.

2)

Utilizzo raccomandato: fino a 5 mg/kg di mangimi completi.

3)

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione per l’apparato respiratorio, gli occhi e la cute durante la manipolazione.

25 novembre 2022


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


25.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 870/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2012

relativo all’autorizzazione della naringina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

La naringina è stata autorizzata per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo per mangimi è stato successivamente inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione della naringina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che venga classificata nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 12 ottobre 2011 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, la naringina non ha effetti nocivi sulla salute animale e umana o sull’ambiente ed è efficace come aromatizzante. Ha inoltre concluso che la sostanza non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione della naringina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza può essere autorizzato l’impiego di questa sostanza secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Dato che sono introdotte modifiche delle condizioni di autorizzazione della naringina e non vi sono effetti diretti immediati per la sicurezza, è necessario prevedere un periodo ragionevole prima dell’autorizzazione per consentire alle parti interessate di prepararsi a far fronte ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione. È inoltre opportuno accordare un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di naringina, nella forma autorizzata a norma della direttiva 70/524/CEE, e dei mangimi che la contengono.

(7)

Per gli operatori è estremamente complesso adattare ripetutamente e da un giorno all’altro le etichette di mangimi contenenti diversi additivi che sono stati autorizzati successivamente secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, e ai quali si applicano nuove norme di etichettatura. È quindi opportuno ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori prevedendo un periodo di tempo che consenta un agevole cambiamento dell’etichettatura.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza naringina di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», è autorizzata come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Prescrizioni in materia di etichettatura

I mangimi contenenti naringina sono etichettati conformemente al presente regolamento entro il 25 maggio 2013.

Tuttavia, i mangimi contenenti naringina che sono stati etichettati conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima del 25 maggio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Misure transitorie

Le scorte di naringina e dei mangimi che la contengono esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e a essere utilizzate alle condizioni stabilite dalla direttiva 70/524/CEE fino al loro esaurimento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(11):2416.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti.

2b16058

Naringina

 

Composizione dell’additivo

Naringina

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Naringina

estratta da agrumi

Purezza: min. 90 %

(2S)-4H-1-benzopiran-4-one,7-[(2-O-(6-deossi-alfa-L-mannopiranosil)-beta-D-glucopiranosil) ossi)-2,3-diidro-5- idrossi-2-(4-idrossifenil)

Formula chimica: C27H32O14

Numero CAS 10236-47-2

FLAVIS 16.058

 

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della naringina nell’additivo per mangimi:

metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) combinato con un rivelatore UV (Monografia della farmacopea europea 2.2.29).

Tutte le specie animali

1)

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando incorporato in pellet.

2)

Utilizzo raccomandato: fino a 5 mg/kg per mangimi completi.

3)

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione per l’apparato respiratorio, gli occhi e la cute durante la manipolazione.

25 novembre 2022


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


25.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 871/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

57,9

XS

50,7

ZZ

54,3

0707 00 05

MK

13,4

TR

102,3

ZZ

57,9

0709 93 10

TR

107,1

ZZ

107,1

0805 50 10

AR

93,9

CL

112,9

TR

95,0

UY

109,3

ZA

95,9

ZZ

101,4

0806 10 10

MK

36,9

TR

121,9

ZZ

79,4

0808 10 80

BR

89,7

CL

87,3

NZ

128,1

US

181,6

ZA

121,1

ZZ

121,6

0808 30 90

CN

86,0

TR

113,7

ZA

144,5

ZZ

114,7

0809 30

TR

144,7

ZZ

144,7

0809 40 05

IL

60,4

XS

74,4

ZZ

67,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

25.9.2012   

IT

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L 257/15


DECISIONE EUMM GEORGIA/1/2012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 14 settembre 2012

che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia)

(2012/513/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, relativa alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (1), modificata da ultimo dalla decisione 2011/536/PESC (2) del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della decisione 2010/452/PESC del Consiglio, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni pertinenti ai fini dell'esercizio del controllo politico e della direzione strategica della missione EUMM Georgia, compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 1o luglio 2011, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il CPS ha adottato la decisione EUMM/1/2011 (3), relativa alla nomina del sig. Andrzej TYSZKIEWICZ quale capomissione dell'EUMM Georgia fino al 14 settembre 2011. Il suo mandato è stato prorogato fino al 14 settembre 2012 dalla decisione 2011/539/PESC (4) del CPS.

(3)

Il 13 settembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/503/PESC (5), che proroga la durata di EUMM Georgia fino al 14 settembre 2013.

(4)

Il 12 settembre 2012 l'AR ha proposto la proroga del mandato del sig. Andrzej TYSZKIEWICZ quale capomissione dell'EUMM Georgia fino al 14 settembre 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Andrzej TYSZKIEWICZ quale capomissione della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) è prorogato fino al 14 settembre 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2012

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43.

(2)  GU L 236 del 13.9.2011, pag. 7.

(3)  GU L 175 del 2.7.2011, pag. 27.

(4)  GU L 238 del 15.9.2011, pag. 32.

(5)  GU L 249 del 14.9.2012, pag 13.


25.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/16


DECISIONE 2012/514/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2012

che modifica e proroga la decisione 2010/576/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/576/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) (1), modificata da ultimo dalla decisione 2011/537/PESC (2). L'EUPOL RD Congo scade il 30 settembre 2012.

(2)

Il 13 luglio 2012 il Comitato politico e di sicurezza ha approvato la raccomandazione secondo cui l'EUPOL RD Congo dovrebbe essere prorogata di un anno, seguito da una fase di transizione finale di dodici mesi per il passaggio delle consegne.

(3)

È pertanto opportuno prorogare l'EUPOL RD Congo fino al 30 settembre 2013.

(4)

Occorre stabilire l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL RD Congo per il periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013.

(5)

È altresì necessario adeguare talune disposizioni relative alle informazioni classificate dell'UE.

(6)

L'EUPOL RD Congo sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/576/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1.   La missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e la sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (di seguito "EUPOL RD Congo" o "missione"), istituita dall'azione comune 2007/405/PESC, è prorogata per il periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2013.";

2)

l'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1.   Al fine di migliorare la maturità e la sostenibilità del processo di riforma della polizia nazionale congolese (PNC), l'EUPOL RD Congo assiste le autorità congolesi nell'attuazione del piano d'azione nel settore della polizia e nella definizione degli orientamenti del quadro strategico. La missione contribuirà agli sforzi locali e internazionali per il rafforzamento delle capacità della PNC. L'EUPOL RD Congo è incentrata su attività e progetti concreti volti a rafforzare la sua azione a livello strategico del processo di riforma, sullo sviluppo delle capacità e sul rafforzamento dell'interazione tra la PNC ed il sistema giudiziario penale in senso lato, al fine di meglio sostenere la lotta contro la violenza sessuale e l'impunità. L’EUPOL RD Congo opererà in stretto coordinamento con altri donatori dell’Unione, internazionali e bilaterali, al fine di evitare duplicazioni degli sforzi.";

3)

l'articolo 7, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3.   Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione adottato per sostenere la politica dell'Unione per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidate ai membri del personale nell'esercizio delle loro funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (3).

4)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Sicurezza

1.   Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUPOL RD Congo conformemente agli articoli 5 e 9.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del TUE e dei relativi strumenti di sostegno.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

4.   Il personale dell'EUPOL RD Congo è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza della missione.

5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2011/292/UE.";

5)

all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013 è pari a 6 750 000 EUR.";

6)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL" prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE.

2.   L'AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "RESTREINT UE / EU RESTRICTED" prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità delle Nazioni Unite.

3.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "RESTREINT UE / EU RESTRICTED" prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

4.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).

5.   L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 4 e la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3 a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.

7)

all'articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Essa si applica dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2013.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 254 del 29.9.2010, pag. 33.

(2)  GU L 236 del 13.9.2011, pag. 8.

(3)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.";

(4)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).";


25.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/18


DECISIONE 2012/515/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2012

che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/565/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (1), modificata da ultimo dalla decisione 2011/538/PESC (2). L'EUSEC RD Congo scade il 30 settembre 2012.

(2)

Il 13 luglio 2012 il comitato politico e di sicurezza ha approvato la raccomandazione secondo cui l'EUSEC RD Congo dovrebbe essere prorogata di un anno, seguito da una fase di transizione finale di dodici mesi per il passaggio delle consegne.

(3)

È pertanto opportuno prorogare l'EUSEC RD Congo fino al 30 settembre 2013.

(4)

Occorre stabilire l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUSEC RD Congo per il periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013.

(5)

È altresì necessario adeguare talune disposizioni relative alle informazioni classificate dell'UE.

(6)

L'EUSEC RD Congo sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/565/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è pari a 11 000 000 EUR per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013.";

2)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL" prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (3).

2.   L'AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "RESTREINT UE / EU RESTRICTED" prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità delle Nazioni Unite.

3.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "RESTREINT UE / EU RESTRICTED" prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

4.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).

5.   L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 4 e la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3 a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.

3)

all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene altresì un rapporto funzionale con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).";

4)

all'articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Essa si applica fino al 30 settembre 2013.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 248 del 22.9.2010, pag. 59.

(2)  GU L 236 del 13.9.2011, pag. 10.

(3)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(4)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).";


25.9.2012   

IT

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L 257/20


DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/516/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2012

che attua la decisione 2012/285/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

vista la decisione 2012/285/PESC del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC.

(2)

A seguito di una decisione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 2048 (2012), sei persone dovrebbero essere cancellate dall’elenco riportato nell’allegato II della decisione 2012/285/PESC e inserite nell’elenco riportato nell’allegato I della stessa. È inoltre necessario modificare le voci relative a tali persone.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli elenchi riportati negli allegati I e II della decisione 2012/285/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate nell’allegato della presente decisione sono cancellate dall’elenco riportato nell’allegato II della decisione 2012/285/PESC. Tali persone sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato I della decisione 2012/285/PESC e le relative voci sono modificate conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 36.


ALLEGATO

PERSONE DI CUI ALL’ARTICOLO 1

 

Nome

Informazioni sull’identità [data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta d’identità ecc.]

Motivi dell’inserimento nell’elenco

1.

Capitano Sanhá CLUSSÉ (Marina)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 28.9.1965

Ascendenti: Clusse Mutcha e Dalu Imbungue

Funzione ufficiale: Capo di Stato maggiore incaricato della Marina

Passaporto: SA 0000515

Data di rilascio: 8.12.2003

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 29.8.2013

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012. Stretto collaboratore di António Injai. Sanhá Clussé ha fatto parte della delegazione del «Comando militare» che si è incontrata con l’ECOWAS ad Abidjan il 26 aprile 2012.

2.

Colonnello Cranha DANFÁ

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 5.3.1957

Funzione ufficiale: Responsabile operativo dello Stato maggiore congiunto delle Forze armate

Passaporto: AAIN29392

Data di rilascio: 29.9.2011

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 29.9.2016

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012. Stretto consulente del Capo di Stato maggiore delle Forze armate António Injai.

3.

Maggiore Idrissa DJALÓ

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 6.1.1962

Funzione ufficiale: Consulente per il protocollo del Capo di Stato maggiore delle Forze armate

Punto di contatto per il «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012 e uno dei suoi membri più attivi. È stato uno dei primi ufficiali a dichiarare pubblicamente la propria affiliazione al «Comando militare», firmandone uno dei primi comunicati (n. 5, in data 13 aprile 2012). Il maggiore Djaló appartiene anche all’intelligence militare.

4.

Tenente colonnello Tchipa NA BIDON

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 28.5.1954

Ascendenti: «Nabidom»

Funzione ufficiale: Capo dell’intelligence

Passaporto: passaporto diplomatico DA0001564

Data di rilascio: 30.11.2005

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 15.5.2011

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

5.

Tenente colonnello Tcham NA MAN (alias Namam)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 27.2.1953

Ascendenti: Biute Naman e Ndjade Na Noa

Funzione ufficiale: Direttore dell’ospedale militare delle Forze armate

Passaporto: SA0002264

Data di rilascio: 24.7.2006

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 23.7.2009

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012. Anche membro dell’alto comando militare (il gradino più alto della gerarchia delle Forze armate della Guinea-Bissau)

6.

Tenente colonnello Júlio NHATE

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 28.9.1965

Funzione ufficiale: Comandante del reggimento paracadutisti

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012. Fedele alleato di António Injai, il tenente colonnello Júlio Nhate ha la responsabilità materiale del colpo di stato del 12 aprile 2012, avendone condotto le operazioni militari.


Rettifiche

25.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/22


Rettifica del regolamento n. 10 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 254 del 20 settembre 2012 )

A pagina 70, nell'allegato 15, sono aggiunti i seguenti punti 5, 5.1, 5.1.1 e 5.1.2:

«5.   SCELTA DEL LIVELLO DI PROVA RICHIESTO

5.1.   Metodologia di prova

5.1.1.   Per stabilire il livello di prova richiesto, si ricorre al metodo di cui alla norma CEI 61000-4-4, 2a edizione 2004.

5.1.2.   Fase di prova

Il veicolo va posto sul piano di massa. I transitori elettrici veloci/burst (electrical fast transient/burst — EFT/B) si applicano al veicolo su linee elettriche AC/DC in modo comune, mediante un CDN, come descritto nella figura in appendice al presente allegato.

La configurazione di prova va registrata sul verbale di prova.»