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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.256.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2012/510/UE |
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2012/511/UE |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento delegato (UE) n. 862/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda le informazioni sul consenso ad usare il prospetto, le informazioni sugli indici sottostanti e l’obbligo di presentare una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2012/512/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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22.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2012
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito alle modifiche degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, adottate in occasione della diciassettesima riunione delle parti (Parigi, Francia, 8-10 febbraio 2012)
(2012/510/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’Unione è parte contraente della convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, successivamente ridenominata Convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (1) («convenzione di Barcellona») e parte del Protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e i relativi allegati (2) («protocollo»). L’allegato II del protocollo contiene l’elenco delle specie in pericolo e minacciate, mentre l’allegato III del protocollo contiene l’elenco delle specie di cui è regolamentato l’utilizzo. |
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(2) |
In conformità dell’articolo 18 della convenzione di Barcellona, la riunione delle parti contraenti è l’organo decisionale della convenzione e tra le facoltà che le sono state conferite vi è quella di modificare in funzione delle esigenze gli allegati della convenzione e i relativi protocolli. A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, della convenzione di Barcellona e dell’articolo 14, paragrafo 1, del protocollo, le modifiche degli allegati del protocollo prendono effetto per tutte le parti contraenti allo scadere di un periodo stabilito dalle parti contraenti interessate al momento dell’adozione della modifica, ad esclusione delle parti che hanno notificato per iscritto entro tale periodo al depositario di non poter approvare la modifica. |
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(3) |
L’8 febbraio 2012 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito alle proposte di modifica degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, in occasione della diciassettesima riunione delle parti (Parigi, 8-10 febbraio 2012). A causa della data di arrivo della proposta, il Consiglio non ha potuto esaminarla o deliberare al riguardo prima della riunione delle parti contraenti e di conseguenza non è stato possibile esprimere e difendere la posizione e gli interessi dell’Unione in maniera tempestiva e adeguata. |
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(4) |
La diciassettesima riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli ha adottato modifiche degli allegati II e III del protocollo con decisione IG.20/5 per dare maggiore protezione a dieci specie di squali. |
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(5) |
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, punto vi), della convenzione di Barcellona, la modifica degli allegati prende effetto per tutte le parti contraenti allo scadere di un periodo stabilito dalle parti contraenti interessate al momento dell’adozione della modifica, ad esclusione delle parti che hanno notificato al depositario di non poter approvare la modifica. Alla diciassettesima riunione delle parti contraenti tale periodo è stato fissato a 180 giorni; il termine per la presentazione delle notifiche scade l’8 agosto 2012. Entro tale termine l’Unione dovrebbe quindi comunicare al depositario del protocollo le modifiche che non approva. |
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(6) |
Le modifiche del protocollo non richiedono alcuna modifica del diritto dell’Unione. |
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(7) |
Le modifiche relative all’inserimento di dieci specie nell’allegato II e la loro corrispondente espunzione dall’allegato III, adottate in occasione della diciassettesima riunione delle parti contraenti, sono fondate dal punto di vista scientifico, coerenti con la legislazione dell’Unione e con l’impegno dell’Unione a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, e conformi sia all’articolo 5 della convenzione ONU sulla diversità biologica (3) sia all’obiettivo, fissato alla conferenza delle parti di tale convenzione nel 2010, di ridurre significativamente il tasso attuale di perdita di diversità biologica entro il 2020. È pertanto opportuno che l’Unione approvi tali modifiche, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L’Unione approva le modifiche volte ad aggiungere le seguenti specie all’allegato II del protocollo, espungendole dall’allegato III:
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a) |
Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758); |
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b) |
Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810); |
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c) |
Lamna nasus (Bonnaterre, 1788); |
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d) |
Leucoraja circularis (Couch, 1838); |
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e) |
Leucoraja melitensis (Clark, 1926); |
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f) |
Rhinobatos cemiculus (Saint-Hilaire, 1817); |
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g) |
Rhinobatos rhinobatos (Linnaeus, 1758); |
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h) |
Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834); |
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i) |
Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837); |
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j) |
Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758). |
Articolo 2
La Commissione è autorizzata a notificare per iscritto al depositario del protocollo che l’Unione approva le modifiche di cui all’articolo 1, in conformità dell’articolo 23, paragrafo 2, punto iv), della convenzione di Barcellona. La Commissione vi provvede entro il termine di 180 giorni dall’adozione delle modifiche da parte della diciassettesima riunione delle parti contraenti.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY
(1) Decisione 77/585/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell’inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1). Le modifiche della convenzione sono state approvate con decisione 1999/802/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa all’accettazione delle modifiche alla convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento e al protocollo sulla prevenzione dell’inquinamento del mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32).
(2) Decisione 1999/800/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all’accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona) (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1).
(3) Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).
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22.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2012
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione sull’assistenza alimentare
(2012/511/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 214, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’Unione è parte della Convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 (1) («CAA 1999»), che scade il 1o luglio 2012. |
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(2) |
Il 17 novembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati al fine di pervenire a una convenzione sull’assistenza alimentare («convenzione»), in sostituzione della CAA 1999, che inglobi e rifletta una visione modernizzata dell’assistenza alimentare. |
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(3) |
Il 25 aprile 2012 i negoziati si sono conclusi positivamente. |
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(4) |
È nell’interesse dell’Unione firmare la convenzione in quanto quest’ultima dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi nel settore dell’aiuto umanitario di cui all’articolo 214, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
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(5) |
La convenzione è aperta alla firma fino al 31 dicembre 2012. |
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(6) |
È opportuno firmare la convenzione, fatta salva la sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma della convenzione sull’assistenza alimentare («convenzione»), è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale convenzione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 222 del 24.8.1999, pag. 40.
(2) Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
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22.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 862/2012 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda le informazioni sul consenso ad usare il prospetto, le informazioni sugli indici sottostanti e l’obbligo di presentare una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5 e l’articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (2) specifica le informazioni minime da includere nel prospetto, per i diversi tipi di strumenti finanziari, al fine di conformarsi all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE. |
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(2) |
La direttiva 2003/71/CE è stata modificata dalla direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (3) al fine di rafforzare la tutela degli investitori, ridurre gli oneri amministrativi per le società che raccolgono capitali sui mercati mobiliari nell’Unione e aumentare l’efficienza del regime del prospetto. È pertanto opportuno che il regolamento (CE) n. 809/2004 sia modificato di conseguenza per quanto riguarda il consenso dell’emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto all’uso dello stesso prospetto da parte di intermediari finanziari e l’inclusione delle informazioni sugli indici sottostanti e le previsioni e stime degli utili. |
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(3) |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/71/CE, occorre che il regolamento (CE) n. 809/2004 specifichi quali informazioni debbano essere fornite se l’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dà il proprio consenso al suo utilizzo da parte di intermediari finanziari mediante accordo scritto. |
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(4) |
Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, in particolare un maggiore ricorso ad indici come sottostante di strumenti finanziari strutturati, è opportuno che determinati obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 809/2004 siano riesaminati e chiariti. Attribuendo la responsabilità di comporre l’indice a un’altra entità del gruppo, gli emittenti potrebbero eludere l’obbligo di includere nel prospetto una descrizione dell’indice composto dall’emittente (punto 4.2.2 dell’allegato XII) e declinare ogni responsabilità in caso di descrizione inaccurata. Pertanto, occorre che tale obbligo sia esteso anche ad indici composti da entità appartenenti allo stesso gruppo dell’emittente. |
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(5) |
Nella prospettiva di un aumento dell’efficacia e di una riduzione degli oneri amministrativi, occorre che il presente regolamento stabilisca inoltre le condizioni per cui non è necessaria una descrizione dell’indice nel prospetto se l’indice è composto da entità che agiscono in associazione con l’emittente o per suo conto. Inoltre, visto che il punto 2.10 dell’allegato XV fa riferimento solo a un indice pubblicato, composto da una vasta gamma di strumenti finanziari e ampiamente noto, al posto di una descrizione della composizione dell’indice, dovrebbe essere sufficiente che il prospetto contenga una dichiarazione che specifichi dove si possono ottenere le informazioni in merito all’indice. |
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(6) |
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi della raccolta dei capitali da parte degli emittenti, occorre che il presente regolamento stabilisca le condizioni in cui non è necessaria la relazione redatta da revisori e contabili indipendenti che accompagna le previsioni e le stime degli utili, in particolare laddove i revisori o contabili indipendenti non siano in grado di sottoscrivere la relazione di revisione perché non hanno accesso alla serie completa di documenti che costituisce il bilancio annuale. |
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(7) |
La direttiva 2010/73/UE ha sostituito l’espressione «informazioni chiave» con «informazioni essenziali» in diverse disposizioni della direttiva 2003/71/CE. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati del regolamento (CE) n. 809/2004. |
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(8) |
Al fine di evitare un’ulteriore applicazione incoerente della direttiva 2003/71/CE, in particolare per quanto concerne gli scopi previsti all’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, e per evitare ulteriori ritardi nel garantire una maggiore tutela degli investitori e una riduzione degli oneri amministrativi per le società che raccolgono capitali sui mercati mobiliari nell’Unione, è essenziale stabilire l’entrata in vigore nella data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 809/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche al regolamento (CE) n. 809/2004
Il regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:
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1) |
all’articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il prospetto contiene gli elementi di informazione di cui agli allegati da I a XVII, e da XX a XXX in funzione del tipo di emittente o emissione e di strumento finanziario interessati. Fatto salvo l’articolo 4 bis, paragrafo 1, l’autorità competente non esige che un prospetto contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati da I a XVII o da XX a XXX.»; |
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2) |
è inserito il seguente articolo 20 bis: «Articolo 20 bis Modulo di informazione aggiuntivo per i consensi accordati a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/71/CE, il prospetto comprende:
2. Se un intermediario finanziario non rispetta le condizioni annesse al consenso pubblicate nel prospetto, è necessaria l’emissione di un nuovo prospetto a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/71/CE.»; |
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3) |
all’articolo 22, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il prospetto di base contiene gli elementi di informazione di cui agli allegati da I a XVII, all’allegato XX e agli allegati da XXIII a XXX in funzione del tipo di emittente e di strumento finanziario interessati. Le autorità competenti non esigono che un prospetto di base contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati da I a XVII, nell’allegato XX o negli allegati da XXIII a XXX.»; |
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4) |
gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Disposizione transitoria
1. Il presente regolamento non si applica all’approvazione di supplementi di prospetti o di prospetti di base quando il prospetto o il prospetto di base è stato approvato prima della data di cui all’articolo 3.
2. Quando conformemente all’articolo 18 della direttiva 2003/71/CE l’autorità competente dello Stato membro di origine notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante un certificato di approvazione in relazione a un prospetto o a un prospetto di base approvato prima della data di cui all’articolo 3, l’autorità competente dello Stato membro di origine indica in modo chiaro ed esplicito nel certificato che il prospetto o il prospetto di base è stato approvato prima della data di cui all’articolo 3.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 809/2004 sono modificati come segue:
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1) |
all’allegato I, il punto 13.2 è sostituito dal seguente: 13.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell’emittente. Se le informazioni finanziarie si riferiscono all’esercizio finanziario precedente e contengono solo dati non ingannevoli e sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione relativi all’esercizio precedente, nonché le informazioni illustrative necessarie per la valutazione dei dati, non è necessario presentare una relazione a condizione che il prospetto comprenda le seguenti dichiarazioni:
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2) |
all’allegato III, il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente: «3. INFORMAZIONI ESSENZIALI»; |
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3) |
all’allegato IV, il punto 9.2 è sostituito dal seguente: 9.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell’emittente. Se le informazioni finanziarie si riferiscono all’esercizio finanziario precedente e contengono solo dati non ingannevoli e sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione relativi all’esercizio precedente, nonché le informazioni illustrative necessarie per la valutazione dei dati, non è necessario presentare una relazione a condizione che il prospetto comprenda le seguenti dichiarazioni:
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4) |
all’allegato V, il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente: «3. INFORMAZIONI ESSENZIALI»; |
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5) |
l’allegato X è così modificato:
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6) |
all’allegato XI, il punto 8.2 è sostituito dal seguente: 8.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell’emittente. Se le informazioni finanziarie si riferiscono all’esercizio finanziario precedente e contengono solo dati non ingannevoli e sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione relativi all’esercizio precedente, nonché le informazioni illustrative necessarie per la valutazione dei dati, non è necessario presentare una relazione a condizione che il prospetto comprenda le seguenti dichiarazioni:
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7) |
l’allegato XII è così modificato:
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8) |
all’allegato XIII, il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente: «3. INFORMAZIONI ESSENZIALI»; |
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9) |
all’allegato XV, il punto 2.10 è sostituito dal seguente: 2.10. Il punto 2.2, lettera a), non si applica agli organismi di investimento collettivo il cui obiettivo di investimento sia di riprodurre, senza variazioni sostanziali, un indice pubblicato, composto di una vasta gamma di strumenti finanziari e che sia ampiamente noto. È inclusa una dichiarazione che specifichi in dettaglio dove possono essere ottenute informazioni sull’indice.»; |
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10) |
l’allegato XX è così modificato:
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11) |
all’allegato XXII, alla sezione A è aggiunto il seguente elemento A.2:
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12) |
all’allegato XXIII, il punto 8.2 è sostituito dal seguente: 8.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell’emittente. Se le informazioni finanziarie si riferiscono all’esercizio finanziario precedente e contengono solo dati non ingannevoli e sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione relativi all’esercizio precedente, nonché le informazioni illustrative necessarie per la valutazione dei dati, non è necessario presentare una relazione a condizione che il prospetto comprenda le seguenti dichiarazioni:
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13) |
all’allegato XXIV, il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente: «3. INFORMAZIONI ESSENZIALI»; |
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14) |
all’allegato XXV, il punto 13.2 è sostituito dal seguente: 13.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell’emittente. Se le informazioni finanziarie si riferiscono all’esercizio finanziario precedente e contengono solo dati non ingannevoli e sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione relativi all’esercizio precedente, nonché le informazioni illustrative necessarie per la valutazione dei dati, non è necessario presentare una relazione a condizione che il prospetto comprenda le seguenti dichiarazioni:
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15) |
all’allegato XXVI, il punto 9.2 è sostituito dal seguente: 9.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell’emittente. Se le informazioni finanziarie si riferiscono all’esercizio finanziario precedente e contengono solo dati non ingannevoli e sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione relativi all’esercizio precedente, nonché le informazioni illustrative necessarie per la valutazione dei dati, non è necessario presentare una relazione a condizione che il prospetto comprenda le seguenti dichiarazioni:
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16) |
l’allegato XXVIII è così modificato:
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17) |
all’allegato XXIX, il punto 8.2 è sostituito dal seguente: 8.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell’emittente. Se le informazioni finanziarie si riferiscono all’esercizio finanziario precedente e contengono solo dati non ingannevoli e sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione relativi all’esercizio precedente, nonché le informazioni illustrative necessarie per la valutazione dei dati, non è necessario presentare una relazione a condizione che il prospetto comprenda le seguenti dichiarazioni:
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18) |
è aggiunto il seguente allegato XXX: «ALLEGATO XXX Informazioni aggiuntive sul consenso di cui all’articolo 20 bis (modulo aggiuntivo) 1 INFORMAZIONI DA FORNIRE IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL’EMITTENTE O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROSPETTO
2A INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO È CONCESSO A UNO O PIÙ INTERMEDIARI FINANZIARI SPECIFICI
2B INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO È CONCESSO A TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Indicazione riportata in grassetto che informa gli investitori che tutti gli intermediari finanziari che utilizzano il prospetto sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il prospetto nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.» |
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22.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 863/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2012
recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
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(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
21/TQ43 |
|
Stato membro |
Belgio |
|
Stock |
SOL/8AB. |
|
Specie |
Sogliola (Solea solea) |
|
Zona |
VIIIa e VIIIb |
|
Data |
10.8.2012 |
|
22.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/16 |
REGOLAMENTO (UE) N. 864/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2012
recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
34/TQ44 |
|
Stato membro |
Spagna |
|
Stock |
MAC/2CX14- |
|
Specie |
Sgombro (Scomber scombrus) |
|
Zona |
Zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV |
|
Data |
10.2.2012 |
|
22.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 865/2012 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 867/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103, paragrafo 2, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione (2), le organizzazioni di operatori del settore oleicolo possono ricevere, previa costituzione di una cauzione, un anticipo non superiore al 90 % delle spese annuali ammissibili. Lo Stato membro versa la prima rata dell’anticipo prima della fine del mese che segue il mese iniziale di esecuzione di ciascun anno del programma di attività. |
|
(2) |
Questa disposizione, intesa a favorire un rapido avvio delle attività, non ha avuto tuttavia gli effetti auspicati in Grecia, a causa della crisi economica. Per effetto di quest’ultima, infatti, alcune organizzazioni di operatori non sono state in grado di costituire la cauzione richiesta dall’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 867/2008, e quindi non hanno potuto ricevere l’anticipo previsto al paragrafo 2 dello stesso articolo, il che ha impedito l’avvio dei programmi per il periodo 2012-2015. |
|
(3) |
In tali circostanze, è opportuno autorizzare lo Stato membro interessato a versare eccezionalmente la prima rata dell’anticipo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 867/2008, entro il 30 settembre 2012, permettendo in tal modo ai beneficiari di riutilizzare le cauzioni costituite per i programmi precedenti e nel frattempo svincolate, sempreché siano soddisfatte tutte le altre condizioni prescritte. |
|
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 867/2008. |
|
(5) |
Al fine di garantire l’efficacia della misura, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 867/2008, è aggiunto il seguente comma:
«In deroga al primo comma, per il primo anno di esecuzione dei programmi di attività approvati per il periodo 2012-2015, la Grecia è autorizzata a versare alle organizzazioni di operatori interessate, entro il 30 settembre 2012, una prima rata pari alla metà dell’importo di cui al paragrafo 1.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
|
22.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 866/2012 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MK |
65,0 |
|
XS |
55,3 |
|
|
ZZ |
60,2 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
23,1 |
|
TR |
102,3 |
|
|
ZZ |
62,7 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
116,4 |
|
ZZ |
116,4 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
96,7 |
|
CL |
97,0 |
|
|
TR |
95,0 |
|
|
UY |
114,6 |
|
|
ZA |
89,6 |
|
|
ZZ |
98,6 |
|
|
0806 10 10 |
MK |
53,3 |
|
TR |
121,5 |
|
|
ZZ |
87,4 |
|
|
0808 10 80 |
BR |
89,7 |
|
CL |
143,2 |
|
|
NZ |
121,9 |
|
|
US |
181,6 |
|
|
ZA |
116,6 |
|
|
ZZ |
130,6 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
64,9 |
|
TR |
109,5 |
|
|
ZA |
144,5 |
|
|
ZZ |
106,3 |
|
|
0809 30 |
TR |
147,2 |
|
ZZ |
147,2 |
|
|
0809 40 05 |
IL |
60,4 |
|
TR |
107,6 |
|
|
XS |
74,4 |
|
|
ZZ |
80,8 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
22.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/21 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2012
che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una terza regione
(2012/512/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente alla decisione 2010/49/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che determina le prime regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) (2), la terza regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende l’Afghanistan, il Bahrein, l’Iran, l’Iraq, il Kuwait, l’Oman, il Qatar, l’Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti e lo Yemen. |
|
(2) |
Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS riguardanti tutte le domande in tale regione, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro. |
|
(3) |
La condizione di cui alla prima frase dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento VIS risulta pertanto soddisfatta; è quindi ora necessario stabilire la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nella terza regione. |
|
(4) |
In considerazione della necessità di stabilire la data d’inizio del VIS nell’immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
|
(5) |
Atteso che il regolamento VIS sviluppa l’acquis di Schengen, la Danimarca ha notificato l’attuazione del regolamento VIS nel proprio diritto interno ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale. |
|
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione. |
|
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4); l’Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione. |
|
(8) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (6). |
|
(9) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8). |
|
(10) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9). |
|
(11) |
Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003. |
|
(12) |
Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sistema di informazione visti entra in funzione a partire dal 2 ottobre 2012 nella terza regione determinata con decisione 2010/49/CE.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
(2) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 62.
(3) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(4) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
Rettifiche
|
22.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/23 |
Rettifica della decisione di esecuzione 2012/302/UE della Commissione, dell’11 giugno 2012, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 152 del 13 giugno 2012 )
A pagina 47, nell'allegato, note a piè di pagina n. 3 e 4:
anziché:
|
«(3) |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite. |
|
(4) |
Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell’Unione a norma dell’articolo 2.», |
leggi:
|
«(3) |
Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell’Unione a norma dell’articolo 2. |
|
(4) |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.» |