ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.253.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
20.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 847/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2012
recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda il mercurio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla Strategia comunitaria sul mercurio (2) la Commissione ha dato risalto alla necessità di ridurre i livelli di mercurio nell’ambiente e quelli dell’esposizione umana, e ha proposto come obiettivi — tra gli altri — di ridurre l’entrata in circolazione del mercurio diminuendo l’offerta e la domanda, di ridurre le emissioni di mercurio e di garantire la protezione contro le emissioni di mercurio. |
(2) |
La strategia è stata riesaminata nel 2010 nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame della Strategia comunitaria sul mercurio (3), nella quale la Commissione ha confermato che le attuali restrizioni alla commercializzazione di alcuni dispositivi di misura contenenti mercurio sarebbero state estese a altri dispositivi impiegati nel settore sanitario, in particolare sfigmomanometri e altri dispositivi per uso professionale e industriale. |
(3) |
Il Consiglio ha ribadito più volte il proprio impegno rispetto all’obiettivo generale di proteggere la salute umana e l’ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti riducendo al minimo e, se possibile, eliminando definitivamente le emissioni globali di mercurio di origine antropica in aria, acqua e suolo. In tale contesto il Consiglio ha messo in evidenza che i prodotti con aggiunta di mercurio, qualora esistano alternative praticabili, dovrebbero essere progressivamente eliminati nel modo più rapido e completo possibile, con l’obiettivo finale di eliminarli gradualmente tutti, tenendo in debito conto le circostanze tecniche ed economiche e le esigenze della ricerca e dello sviluppo scientifici (4); |
(4) |
Il mercurio e i suoi componenti sono estremamente tossici per gli esseri umani, gli ecosistemi e la fauna selvatica. Elevate dosi di mercurio possono rivelarsi mortali per gli esseri umani, e anche dosi relativamente ridotte possono avere gravi effetti negativi sullo sviluppo neurologico. È stato inoltre individuato un probabile nesso con effetti negativi sul sistema cardiovascolare, il sistema immunitario e l’apparato riproduttivo. Il mercurio è considerato un inquinante globale e persistente che circola, sotto diverse forme, in aria, acqua, sedimenti, suolo e biota. Può modificarsi nell’ambiente e mutarsi in metilmercurio, la sua forma più tossica. Il metilmercurio si deposita e si concentra soprattutto nella catena alimentare acquatica, ponendo a rischio in particolare la fauna e gli esseri umani che consumano grandi quantità di pesce e molluschi. Il metilmercurio supera rapidamente la barriera placentare e quella cerebrale inibendo lo sviluppo mentale potenziale anche prima della nascita. L’esposizione delle donne in età fertile e dei bambini desta pertanto gravi preoccupazioni. Il mercurio e i prodotti della sua degradazione, principalmente il metilmercurio, destano le stesse preoccupazioni delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (sostanze PBT), e hanno proprietà di trasporto a lunga distanza. |
(5) |
L’impiego di dispositivi di misura al mercurio, molto diffuso in Europa, comporta il potenziale rilascio di mercurio nell’ambiente durante tutto il loro ciclo di vita, e contribuisce alle emissioni totali di mercurio e dunque anche all’esposizione ambientale degli esseri umani e delle altre specie. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 alla voce 18a dell’allegato XVII vieta la commercializzazione di termometri per la misurazione della temperatura corporea, nonché di altri dispositivi di misura contenenti mercurio destinati alla vendita al grande pubblico, e prescrive alla Commissione di esaminare la disponibilità di alternative affidabili e più sicure, che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili, per gli sfigmomanometri e gli altri dispositivi di misura contenenti mercurio utilizzati nel settore sanitario e per altri usi industriali e professionali. Sulla base di tale esame, o non appena siano disponibili nuove informazioni su alternative affidabili e più sicure per gli sfigmomanometri ed altri dispositivi di misura contenenti mercurio, la Commissione presenta, all’occorrenza, una proposta legislativa per estendere le restrizioni di cui sopra agli sfigmomanometri e agli altri dispositivi di misura utilizzati nel settore sanitario e per altri usi professionali e industriali, al fine di eliminare gradualmente il mercurio nei dispositivi di misura ogniqualvolta ciò sia tecnicamente ed economicamente realizzabile. |
(7) |
In base alla quantità significativa di nuove informazioni raccolte la Commissione ha inviato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l’Agenzia») un rapporto di riesame, e ha richiesto di preparare un dossier conforme alle disposizioni dell’allegato XV al regolamento (CE) n. 1907/2006 secondo quanto prescritto dall’articolo 69 dello stesso regolamento. |
(8) |
L’Agenzia ha preparato un fascicolo proponendo una restrizione all’uso del mercurio nei seguenti dispositivi di misura per applicazioni industriali e professionali, settore sanitario incluso: barometri contenenti mercurio, igrometri, manometri, sfigmomanometri, estensimetri usati con pletismografi, tensiometri, termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche, dispositivi di misura al mercurio per la determinazione del punto di rammollimento e picnometri. Il fascicolo dimostra la necessità di un intervento a livello dell’Unione per affrontare il rischio che l’impiego del mercurio in tali dispositivi di misura comporta per la salute umana e l’ambiente. |
(9) |
Sono ormai disponibili dispositivi di misura che non contengono mercurio che presentano un rischio minore di quello posto dal mercurio per la salute umana e l’ambiente. |
(10) |
È opportuno accordare una deroga per gli sfigmomanometri contenenti mercurio impiegati negli studi epidemiologici attualmente in corso fino al loro completamento per non modificare il metodo di misurazione impiegato. Per quanto riguarda gli sfigmomanometri impiegati come riferimento per la validazione di dispositivi di misura che non contengono mercurio è opportuno accordare una proroga senza limiti di tempo poiché non è stato possibile stabilire quanto tempo occorra per sviluppare e riconoscere come riferimenti dispositivi che non contengono mercurio alternativi a tali sfigmomanometri. |
(11) |
Per quanto riguarda i termometri destinati esclusivamente a prove da effettuare in funzione di norme che richiedono l’uso di termometri al mercurio è opportuno accordare una deroga quinquennale per consentire la modifica di tali norme. Poiché il mercurio è necessario come punto di riferimento nella scala internazionale delle temperature del 1990 è opportuno accordare una deroga senza limiti di tempo per le celle a punto triplo contenenti mercurio usate per calibrare i termometri a resistenza di platino. |
(12) |
Non essendovi per il momento alternative ai porosimetri, agli elettrodi di mercurio impiegati nella voltammetria e alle sonde al mercurio impiegate per determinare la tensione di capacità non si può proporre alcuna restrizione per tali dispositivi di misura. |
(13) |
È opportuno concedere una deroga per consentire la vendita e l’acquisto di dispositivi di misura al mercurio di valore storico che possono essere considerati oggetti di antiquariato o beni culturali. Il regolamento (CE) n. 1907/2006, alla voce 18a dell’allegato XVII, consente la commercializzazione dei dispositivi di misura contenenti mercurio destinati alla vendita al grande pubblico, con l’esclusione dei termometri per la temperatura corporea, se risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007. Per ragioni di chiarezza, il criterio relativo all’età si applica per l’eccezione relativa ai vecchi dispositivi di misura al mercurio per utilizzo industriale e professionale, incluso nel settore sanitario. |
(14) |
È parimenti opportuno concedere una deroga per i dispositivi di misura esposti a fini storici e culturali, inclusi quelli non risalenti a più di 50 anni il 3 ottobre 2007 che abbiano tuttavia un valore storico e culturale. |
(15) |
L’8 giugno 2011 il Comitato di valutazione dei rischi dell’Agenzia ha adottato un parere sulla proposta di restrizione, che considera il provvedimento più appropriato per far fronte ai rischi individuati in termini di efficacia nella riduzione del rischio. |
(16) |
Il 15 settembre 2011 il Comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia ha adottato un parere sulla proposta di restrizione, che considera il provvedimento più appropriato a livello d’Unione per affrontare i rischi individuati in termini di equilibrio tra vantaggi e costi socioeconomici che esso comporta. |
(17) |
L’Agenzia ha sottoposto alla Commissione il parere del Comitato per la valutazione dei rischi e quello del Comitato per l’analisi socioeconomica. |
(18) |
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 deve pertanto essere modificato di conseguenza. |
(19) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare gli eventuali provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni di questo regolamento. |
(20) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile dal 10 aprile 2014
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) COM(2005) 20 definitivo
(3) COM(2010) 723 definitivo
(4) Conclusioni del Consiglio del 15 marzo 2011«Riesame della Strategia comunitaria sul mercurio», del 4 dicembre 2008«Affrontare le sfide globali poste dal mercurio» e del 24 giugno 2005 relative alla «Strategia comunitaria sul mercurio».
ALLEGATO
Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 la voce 18a è modificata come segue.
1) |
il paragrafo 4 è soppresso; |
2) |
sono aggiunti i seguenti paragrafi da 5 a 8:
|
20.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 848/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2012
recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»), per quanto riguarda i composti di fenilmercurio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a una strategia comunitaria sul mercurio (2), la Commissione ha illustrato la necessità di ridurre i livelli di mercurio nell’ambiente e quelli dell’esposizione umana e ha proposto come obiettivi, tra gli altri, la riduzione dell’entrata in circolazione del mercurio tramite la diminuzione dell’offerta e della domanda, la riduzione delle emissioni di mercurio e la protezione contro le emissioni di mercurio. La comunicazione è stata riesaminata nel 2010 (3). |
(2) |
Il Consiglio ha più volte ribadito il proprio impegno rispetto all’obiettivo generale della tutela della salute umana e dell’ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti tramite la riduzione al minimo e, ove possibile, l’eliminazione definitiva delle emissioni globali di mercurio di origine antropica nell’aria, nell’acqua e nel suolo. In questo contesto il Consiglio ha sottolineato che i prodotti con aggiunta di mercurio, qualora esistano alternative praticabili, dovrebbero essere progressivamente eliminati nel modo più rapido e completo possibile, con l’obiettivo finale di eliminarli gradualmente tutti, tenendo in debito conto le circostanze tecniche ed economiche e le esigenze della ricerca e dello sviluppo scientifici (4). |
(3) |
Il mercurio e i suoi composti sono estremamente tossici per gli esseri umani, gli ecosistemi e la fauna selvatica. Elevate dosi di mercurio possono essere mortali per gli esseri umani, ma persino dosi relativamente ridotte possono avere gravi effetti negativi sullo sviluppo neurologico, ed è anche stato individuato un possibile nesso con effetti negativi sul sistema cardiovascolare, sul sistema immunitario e sull’apparato riproduttivo. Il mercurio è considerato un inquinante persistente su scala mondiale che circola, sotto diverse forme, nell’aria, nell’acqua, nei sedimenti, nel suolo e nel biota e che nell’ambiente può trasformarsi in metilmercurio, la sua forma più tossica. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che, se uno Stato membro ritiene che la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, presentino per la salute umana o per l’ambiente un rischio non adeguatamente controllato e richiedano un’azione, esso predispone un fascicolo e comunica la propria intenzione in tal senso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»). |
(5) |
A norma della decisione del Comitato misto SEE n. 25/2008, del 14 marzo 2008, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (5), il regolamento (CE) n. 1907/2006 è stato integrato nell’accordo sullo Spazio economico europeo. |
(6) |
La Norvegia ha predisposto un fascicolo riguardante cinque composti del fenilmercurio: acetato di fenilmercurio, propionato di fenilmercurio, 2-etilesanoato di fenilmercurio, ottanoato di fenilmercurio e neodecanoato di fenilmercurio. Il fascicolo dimostra che è necessaria un’azione a livello dell’UE per affrontare il rischio per la salute umana e per l’ambiente rappresentato dalla fabbricazione, dall’immissione sul mercato e dall’uso delle sostanze sopraccitate in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo. Tale fascicolo è stato trasmesso all’Agenzia al fine di avviare la procedura di restrizione. |
(7) |
I cinque composti del fenilmercurio sono notoriamente utilizzati soprattutto come catalizzatori nei sistemi poliuretanici utilizzati per rivestimenti, adesivi, sigillanti e applicazioni elastomeriche. I catalizzatori al mercurio sono incorporati nella struttura polimerica e rimangono nell’articolo finale dal quale i composti di mercurio o fenilmercurio non vengono rilasciati intenzionalmente. Altri composti del fenilmercurio non sono stati inclusi nella valutazione oggetto del fascicolo in quanto non se ne conosce l’uso come catalizzatori nei sistemi poliuretanici. |
(8) |
Il ciclo di vita dei composti di fenilmercurio comporta emissioni significative di mercurio nell’ambiente che si vanno ad aggiungere alle emissioni complessive di questa sostanza. In particolare, i composti di fenilmercurio si degradano nell’ambiente e generano prodotti di degradazione, compreso il metilmercurio, che causano un livello di preoccupazione equivalente a quello suscitato dalle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT). L’interconversione di metaboliti dei composti di fenilmercurio conferisce proprietà di trasporto a grande distanza. Di conseguenza, data la generazione di prodotti di trasformazione/degradazione con proprietà PBT, i composti di fenilmercurio devono essere trattati come sostanze PBT sotto l’aspetto del controllo dell’esposizione e delle emissioni. A questo fine è opportuno ridurre al minimo le emissioni nell’ambiente e l’esposizione delle persone. |
(9) |
Il principale canale di esposizione delle persone attraverso l’ambiente potrebbe essere il cibo, in cui potrebbero trovarsi prodotti di degradazione di composti di fenilmercurio, compreso il metilmercurio. Il metilmercurio è soggetto a bioamplificazione soprattutto nella catena alimentare acquatica, rendendo così particolarmente vulnerabili le popolazioni e la fauna selvatica che consumano grandi quantità di pesce e di molluschi. Il metilmercurio supera facilmente la barriera placentare e quella ematoencefalica inibendo lo sviluppo mentale potenziale anche prima della nascita. L’esposizione delle donne in età fertile e dei bambini desta pertanto particolare preoccupazione. |
(10) |
Il 10 giugno 2011, il comitato per la valutazione dei rischi (RAC - Committee for Risk Assessment) dell’Agenzia ha adottato un parere sulle restrizioni proposte tenendo conto della loro efficacia nel ridurre i rischi per la salute umana e per l’ambiente. Il comitato ha inoltre rilevato che altri composti mercurio-organici potrebbero essere utilizzati nella produzione di polimeri. Queste sostanze non sono state però incluse nella valutazione oggetto del fascicolo. |
(11) |
Il 15 settembre 2011, il Comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia ha adottato un parere sulle restrizioni proposte tenendo conto della loro efficacia nell’affrontare i rischi individuati in termini di proporzionalità tra benefici e costi socioeconomici. |
(12) |
L’Agenzia ha sottoposto alla Commissione i pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l’analisi socioeconomica. |
(13) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie a conformarsi alle misure contemplate dal presente regolamento. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 ottobre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) COM(2005) 20 definitivo.
(3) COM(2010) 723 definitivo.
(4) Conclusioni del Consiglio del 15 marzo 2011«Riesame della strategia comunitaria sul mercurio», del 4 dicembre 2008«Affrontare le sfide globali poste dal mercurio» e del 24 giugno 2005«Strategia comunitaria sul mercurio».
(5) GU L 182 del 10.7.2008, pag. 11.
ALLEGATO
Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente sezione 62:
|
|
20.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 849/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2012
relativo all’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, tutte le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole e per suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus (titolare dell’autorizzazione Vetagro SpA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce condizioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina. La domanda è corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, tutte le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole e per tutte le specie minori di suini (svezzati), da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
L’uso di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina è stato autorizzato per dieci anni come additivo nei mangimi per suinetti svezzati dal regolamento (UE) n. 1117/2010 (2) della Commissione. |
(5) |
Nel suo parere del 25 maggio 2012 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di uso proposte, il preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina di cui all’allegato non ha effetti avversi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che tale additivo può migliorare le prestazioni delle specie bersaglio. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all’immissione in commercio. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, l’impiego di questo preparato può essere autorizzato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 317 del 3.12.2010, pag. 3.
(3) The EFSA Journal (2012); 10(5):2670.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare della autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza della autorizzazione |
||||||||||||||||||||||
mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4d3 |
Vetagro SpA |
Preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina |
|
Polli da ingrasso e galline ovaiole Specie avicole minori da ingrasso e ovaiole |
— |
200 |
— |
Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. |
10 ottobre 2022 |
||||||||||||||||||||||
Suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus |
1 000 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
20.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 850/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
57,9 |
XS |
59,9 |
|
ZZ |
58,9 |
|
0707 00 05 |
MK |
23,6 |
TR |
106,4 |
|
ZZ |
65,0 |
|
0709 93 10 |
TR |
113,9 |
ZZ |
113,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
94,9 |
CL |
89,9 |
|
UY |
84,5 |
|
ZA |
105,7 |
|
ZZ |
93,8 |
|
0806 10 10 |
MK |
65,0 |
TN |
197,3 |
|
TR |
122,2 |
|
ZZ |
128,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
201,7 |
BR |
89,7 |
|
CL |
159,1 |
|
NZ |
92,7 |
|
US |
119,9 |
|
ZA |
109,7 |
|
ZZ |
128,8 |
|
0808 30 90 |
CN |
68,2 |
TR |
114,8 |
|
ZA |
149,6 |
|
ZZ |
110,9 |
|
0809 30 |
TR |
148,3 |
ZZ |
148,3 |
|
0809 40 05 |
IL |
63,3 |
TR |
107,6 |
|
XS |
74,4 |
|
ZZ |
81,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
20.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 851/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2012
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2012 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2012 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2012 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2012 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o.10.2012 al 31.12.2012 (%) |
P1 |
09.4067 |
3,257358 |
P3 |
09.4069 |
0,376937 |
20.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 852/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2012
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2012 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2012 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2012 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2012 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o.10.2012 al 31.12.2012 (%) |
E2 |
09.4401 |
26,788977 |
20.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 853/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2012
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2012 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2012 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2012 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2012 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o.10.2012 al 31.12.2012 (%) |
1 |
09.4410 |
0,30601 |
2 |
09.4411 |
0,338411 |
3 |
09.4412 |
0,333262 |
4 |
09.4420 |
0,432525 |
6 |
09.4422 |
0,437276 |
DECISIONI
20.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/19 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 settembre 2012
recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticià e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo
(BCE/2012/19)
(2012/507/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 16,
Considerando quanto segue:
(1) |
Il 16 settembre 2010, la Banca centrale europea (BCE) ha adottato la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (1), la quale stabilisce le regole e le procedure comuni per proteggere l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento. |
(2) |
In particolare, è necessario modificare la portata della decisione BCE/2010/14 al fine di ricomprendervi le serie di banconote in euro attuali e future, garantendo così la genuinità e idoneità delle banconote in euro in circolazione, nonché l’individuazione e la consegna alle autorità nazionali competenti delle banconote in euro di cui si sospetta la falsità. A tal fine, è opportuno apportare alcune modifiche tecniche agli allegati della decisione BCE/2010/14. |
(3) |
I requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro, stabiliti nell’allegato IIIa della decisione BCE/2010/14, sono requisiti applicabili alle funzionalità delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote. Pertanto, interessano solamente i produttori di tali apparecchiature e non hanno alcun impatto sulle procedure di controllo dell’autenticità e idoneità di cui alla decisione BCE/2010/14, cui si devono conformare i soggetti che operano con il contante. Esulando dall’ambito di applicazione della decisione BCE/2010/14, è opportuno che i requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità siano integrati nelle regole e procedure per i test sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e per la raccolta e il monitoraggio dei dati. |
(4) |
Alla luce dell’esperienza aquisita in relazione alla decisione BCE/2010/14, è necessario migliorare alcune delle regole e delle procedure per ragioni di chiarezza ed efficienza. |
(5) |
Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2010/14 di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione BCE/2010/14 é modificata come segue:
1) |
all’articolo 2, è aggiunta la seguente definizione:
|
2) |
all’articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. I dispositivi riservati al personale, quando utilizzati per il controllo dell’autenticità e idoneità, e i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, possono essere messi in funzione dai soggetti che operano con il contante soltanto se sono stati verificati positivamente da una BCN ed elencati nel sito Internet della BCE, come previsto dall’articolo 9, paragrafo 2. I dispositivi sono utilizzati solo per i tagli e per le serie di banconote in euro elencati sul sito Internet della BCE per i dispositivi corrispondenti, secondo le impostazioni normali di fabbrica, inclusi gli eventuali rispettivi aggiornamenti, che siano stati verificati positivamente, a meno che non siano concordate impostazioni più restrittive tra la BCN e il soggetto che opera con il contante.»; |
3) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Individuazione delle banconote in euro non idonee 1. I controlli manuali di idoneità sono eseguiti secondo i requisiti minimi stabiliti nell’allegato III. 2. I controlli automatici di idoneità sono eseguiti per mezzo di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote verificate positivamente secondo i requisiti minimi pubblicati sul sito Internet della BCE e modificati di tanto in tanto. 3. Una BCN può, dopo aver informato la BCE, stabilire requisiti più stringenti per uno o più tagli o serie di banconote in euro, se ciò è giustificato, ad esempio, da un deterioramento nella qualità delle banconote in euro in circolazione all’interno del proprio Stato membro. Tali requisiti più stringenti sono pubblicati sul sito Internet della BCN interessata. 4. Le banconote non idonee sono consegnate a una BCN nel rispetto dei regolamenti nazionali.»; |
4) |
all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I soggetti che operano con il contante sono informati dall’Eurosistema dei rischi di contraffazione, laddove opportuno, e l’Eurosistema può richiedere che essi intraprendano determinate azioni, ivi inclusa l’imposizione del divieto temporaneo di rimettere in circolazione il taglio ovvero i tagli di banconote in euro delle serie interessate.»; |
5) |
all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote è verificato positivamente, i risultati del test sono validi nell’intera area dell’euro per un anno a partire dalla fine del mese in cui il test è stato svolto, purché la sua capacità di individuare tutte le banconote contraffatte conosciute all’Eurosistema permanga durante tale periodo.»; |
6) |
all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Quando una BCN individui casi di inosservanza delle disposizioni della presente decisione da parte di un soggetto che opera con il contante, può richiedere che questi adotti misure correttive entro un termine specificato. Finché non sia stato posto rimedio all’inosservanza, la BCN che formula la richiesta può, per conto della BCE, vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote in euro delle serie interessate. Nel caso in cui l’inosservanza sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, ciò potrebbe comportare la sua rimozione dalla lista di cui all’articolo 9, paragrafo 2.»; |
7) |
l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Disposizioni finali 1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2. I soggetti che operano con il contante appartenenti agli Stati membri che adottano l’euro dopo l’adozione della presente decisione, la applicano dalla data di adozione dell’euro.»; |
8) |
gli allegati I, IIa, IIb, IIIa, IIIb e IV sono modificati in conformità all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 settembre 2012
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1.
(2) GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16.»;
ALLEGATO
Gli allegati I, IIa, IIb, IIIa, IIIb e IV della Decisione BCE/2010/14 sono modificati come segue:
1) |
L’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE 1. Requisiti tecnici generali
2. Categorie di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o dispositivi riservati al personale: Tabella 1 Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela
Un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) o come dispositivo di cash in combinato (CCM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l’assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondano a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di introito ed esito del contante (CRM). Un dispositivo di cash in combinato (CCM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l’assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondono a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di cash in combinati (CCM). Tabella 2 Dispositivi riservati al personale
I dispositivi riservati al personale devono trattare le banconote in mazzette. I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) e i dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) possono svolgere la funzione di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, qualora il tipo di apparecchiatura sia stato oggetto di un test e figuri nell’elenco pubblicato sul sito Internet della BCE, rispettivamente come dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) o come dispositivo di cash in (apparato per il deposito di contante) (CIM) o di cash in combinato (CCM). In tal caso, un dispositivo di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) è da considerarsi come un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) e un dispositivo di ausilio ai cassieri (TAM) è da considerarsi come un dispositivo di cash in (apparato per il deposito di contante) (CIM) o di cash in combinato (CCM). 3. Tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote L’Eurosistema verifica i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote. I tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote possono essere distinti tra loro a seconda dei loro specifici sistemi di rilevazione, software e altri componenti per l’assolvimento delle loro funzionalità fondamentali che sono, in particolare: a) l’autenticazione delle banconote in euro originali; b) l’individuazione e la separazione delle banconote in euro che si sospettano essere false; c) l’individuazione e la separazione, se del caso, delle banconote in euro non idonee da quelle idonee alla circolazione; e d) se del caso, la tracciabilità degli elementi identificati come banconote in euro che si sospettano essere false e di banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.»; |
2) |
l’allegato IIa è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IIa CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono fisicamente separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l’idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b. Tabella 1 Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela nei quali il contante è depositato con tracciabilità del cliente
Regole specifiche in relazione alla tabella 1:
Tabella 2 Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela
Regole specifiche in relazione alla tabella 2:
|
3) |
l’allegato IIb è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IIb CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE Le banconote in euro sono classificate in una delle categorie di cui alla tabella 1. Le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b devono essere separate fisicamente dalle banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3. Le apparecchiature che non controllano l’idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b. Tabella 1 Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte dei dispositivi riservati al personale
Regola specifica in relazione alla tabella 1: Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 possano essere separate dall’apparecchiatura stessa o da un’altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono essere consegnate alla BCN unitamente alle banconote in euro di cui alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia il termine per la consegna delle banconote in euro di cui alla categoria 2 all’autorità nazionale competente, sia il termine relativo alle banconote in euro miste delle categorie 3 e 4b, come specificato nella tabella. Classificazione specifica e regole di selezione per taluni dispositivi riservati al personale
|
4) |
l’allegato IIIa è eliminato e l’allegato IIIb è ridenominato allegato III; |
5) |
l’allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV RACCOLTA DI DATI DA PARTE DEI SOGGETTI CHE OPERANO CON IL CONTANTE 1. Obiettivi Gli obiettivi della raccolta dei dati sono permettere alle BCN e alla BCE di monitorare le attività rilevanti dei soggetti che operano con il contante e di vigilare sugli sviluppi nel ciclo del contante. 2. Principi generali
3. Tipo di dati e obblighi di segnalazione
Dati principali
Dati operativi
4. Riservatezza e pubblicazione dei dati
Appendice 1 MODELLO PER LA SEGNALAZIONE Dati principali Le presenti informazioni devono essere fornite a: [Denominazione della BCN; contatti per eventuali chiarimenti; indirizzo] 1. Informazioni sul soggetto che opera con il contante Denominazione del soggetto che opera con il contante: Indirizzo della sede: Codice di avviamento postale: Città: Via: Tipo di società:
Soggetti referenti: Nomi: Numeri di telefono: Numeri di telefax: Indirizzi di posta elettronica: Partner di esternalizzazione (se del caso) Nome: Indirizzo: Codice di avviamento postale: Città: 2. Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela
3. Dispositivi riservati al personale
4. Casse prelievo contanti
Appendice 2 MODELLO PER LA SEGNALAZIONE Dati operativi 1. Informazioni sul soggetto che opera con il contante
2. Dati Si prega di fornire dati aggregati a livello nazionale o regionale, secondo quanto deciso dalla BCN (escluse le filiali ubicate in località remote).
Qualora una BCN applichi l’eccezione prevista all’articolo 7 per le filiali ubicate in località remote, tali dati sono obbligatori per gli enti creditizi dello Stato membro interessato. Gli enti creditizi sono tenuti a consultare la propria BCN per verificare se tali dati debbano essere segnalati. Appendice 3 FILIALI DEGLI ENTI CREDITIZI UBICATE IN LOCALITÀ REMOTE Le presenti informazioni sono fornite unicamente da enti creditizi con filiali ubicate in località remote, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1. 1. Informazioni sull’ente creditizio
2. Dati
|
(1) Le presenti voci sono completate secondo le corrispondenti voci reperibili sul sito Internet della BCE.
(2) Le presenti voci sono completate secondo le corrispondenti voci reperibili sul sito Internet della BCE.
(3) Questa voce comprende sia i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, sia i dispositivi riservati al personale.
(4) Le banconote che sono restituite alla BCN e le banconote in euro che sono rimesse in circolo in operazioni di sportello, qualora la BCN decida in tal senso, sono escluse.
Rettifiche
20.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/32 |
Rettifica della decisione di esecuzione 2011/435/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 190 del 21 luglio 2011 )
A pagina 74, articolo 1, primo comma:
anziché:
«Il sistema volontario “Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED”, per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento parziale alla Commissione il 10 maggio 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE.»,
leggi:
«Il sistema volontario “Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED”, per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 10 maggio 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE, e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE.»