ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.252.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 252

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
19 settembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 835/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio) ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 836/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 22594) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products) ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 838/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione del Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 839/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione dell’urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso e dalle anatre da ingrasso e a tutte le specie avicole ovaiole diverse dalle galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 841/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione del Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) e del Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione di un preparato di carbonato di lantanio ottaidrato come additivo nei mangimi per cani (titolare dell’autorizzazione Bayer Animal Health GmbH) ( 1 )

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) come additivo nei mangimi per tacchini allevati per la riproduzione, per le specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e per uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione BASF SE) ( 1 )

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( 1 )

26

 

*

Regolamento (UE) n. 845/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

33

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

55

 

 

DECISIONI

 

 

2012/505/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 settembre 2012, relativa al riconoscimento dell’Egitto a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2012) 6297]

57

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/1


REGOLAMENTO (UE) N. 835/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio) (2) ha modificato la portata della restrizione sul cadmio e sui composti del cadmio, introducendo disposizioni applicabili alle bacchette per brasatura e ai gioielli conformemente alla valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per il cadmio e l’ossido di cadmio (3).

(2)

Il regolamento (UE) n. 494/2011 ha ulteriormente esteso le restrizioni vigenti in materia di utilizzo del cadmio e dei composti del cadmio nei polimeri organici sintetici (materie plastiche) a tutte le materie plastiche, prevedendo nel contempo un’eccezione per il PVC riciclato contenente cadmio nella fabbricazione di determinati prodotti per l’edilizia. La deroga è stata concessa tenendo conto del dibattito svoltosi in una riunione ad hoc di esperti sulle attività di gestione dei rischi previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e dei risultati di uno studio, pubblicato nel gennaio 2010, sull’impatto socioeconomico di un eventuale aggiornamento delle restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso del cadmio nei gioielli, nelle leghe per brasatura e nel PVC (4). Tutti gli aspetti della restrizione sono stati oggetto di consultazioni con le autorità competenti degli Stati membri responsabili dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 e con le parti interessate.

(3)

Successivamente all’adozione del regolamento (UE) n. 494/2011, la Commissione è stata informata circa alcuni impieghi dei pigmenti di cadmio in determinati tipi di materie plastiche, oggetto di restrizioni per la prima volta in base al regolamento (UE) n. 494/2011, per cui non sembrano essere disponibili alternative idonee all’uso dei composti del cadmio e per cui è opportuna una nuova valutazione date le circostanze eccezionali di un processo di consultazione ristretto.

(4)

La risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1988 auspica una strategia complessiva contro l’inquinamento dell’ambiente da cadmio comprendente misure specifiche per limitare l’uso del cadmio e stimolare lo sviluppo di nuove soluzioni che consentano di sostituire il cadmio utilizzato nei coloranti, negli stabilizzanti e per la cadmiatura, e chiede di limitare l’uso del cadmio ai casi per i quali non esistono alternative appropriate.

(5)

Tenuto conto della risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1988, la Commissione, a norma dell’articolo 69 di REACH, chiederà all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato XV sull’uso del cadmio e dei composti del cadmio in quei tipi di materie plastiche per cui sono state per la prima volta previste restrizioni dal regolamento (UE) n. 494/2011.

(6)

Fino alla conclusione della procedura di restrizione, la restrizione all’uso del cadmio e dei suoi composti deve essere limitata ai tipi di materie plastiche elencate alla voce 23 dell’allegato XVII prima dell’adozione del regolamento (UE) n. 494/2011.

(7)

Per ragioni di certezza del diritto, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 10 dicembre 2011.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 134 del 21.5.2011, pag. 2.

(3)  GU C 149 del 14.6.2008, pag. 6.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


ALLEGATO

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la tabella che riporta la denominazione delle sostanze, dei gruppi di sostanze e delle miscele e le restrizioni è così modificata:

1)

nella colonna 2 della voce 23, il primo e il secondo paragrafo del punto 1 sono sostituiti dai seguenti:

 

«1.

Non è ammesso l’uso in miscele e articoli fabbricati partendo dai seguenti polimeri organici sintetici (di seguito “materie plastiche”):

polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21]

poliuretano (PUR) [3909 50]

polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10]

acetato di cellulosa (CA) [3912 11]

acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11]

resine epossidiche [3907 30]

resine a base di melammina — formaldeide (MF) [3909 20]

resine d’urea - formaldeide (UF) [3909 10]

poliesteri insaturi (UP) [3907 91]

tereftalato di polietilene (PET) [3907 60]

tereftalato di polibutilene (PBT)

polistirene cristallo/standard [3903 11]

metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA)

polietilene reticolato (VPE)

polistirene antiurto

polipropilene (PP) [3902 10]

È vietata l’immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire dalle materie plastiche di cui sopra il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.»

2)

nella colonna 2 della voce 23, al punto 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

«Entro il 19 novembre 2012, la Commissione, a norma dell’articolo 69, chiede all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato XV per valutare se debba essere sottoposto a restrizioni l’uso del cadmio e dei suoi composti nelle materie plastiche diverse da quelle elencate al primo paragrafo.»


19.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/4


REGOLAMENTO (UE) N. 836/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che, se uno Stato membro ritiene che la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza in quanto tale, in una miscela o in un articolo comporti un rischio per la salute umana o per l’ambiente non adeguatamente controllato e che richieda un’azione, esso predispone un fascicolo e comunica la propria intenzione in tal senso all’Agenzia europea delle sostanze chimiche («l’Agenzia»).

(2)

Il 15 aprile 2010 la Francia ha presentato all’Agenzia un fascicolo a norma dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di avviare una procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 del medesimo regolamento. Le informazioni contenute nel fascicolo dimostravano che, vista la loro abitudine di mettere gli oggetti in bocca, i bambini, specialmente quelli di età inferiore ai 36 mesi, possono essere ripetutamente esposti al piombo ceduto dagli articoli di gioielleria. L’esposizione ripetuta al piombo può avere gravi ed irreversibili effetti di tipo neurocomportamentale e sullo sviluppo neurologico, ai quali i bambini sono particolarmente sensibili poiché il loro sistema nervoso centrale si trova ancora in fase di sviluppo. Il fascicolo dimostra che l’intervento a livello dell’Unione è necessario, oltre alle eventuali misure già in vigore, per evitare il più possibile l’esposizione al piombo e ai suoi composti contenuti negli articoli di gioielleria. Di conseguenza, il fascicolo propone di vietare l’uso del piombo e dei suoi composti negli articoli di gioielleria e l’immissione sul mercato di tali articoli qualora la migrazione del piombo superi 0,09 μg/cm2/h.

(3)

Nel parere del 10 marzo 2011, il Comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment, di seguito «RAC») ritiene che la misura più adeguata a livello dell’Unione per affrontare i rischi individuati riducendoli in modo efficace sia il divieto dell’uso di piombo e dei suoi composti nelle parti metalliche e non metalliche degli articoli di gioielleria, nonché il divieto di immissione sul mercato di tali articoli o loro parti, qualora la concentrazione di piombo sia uguale o superiore a 0,05 % in peso della parte, a meno che non si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo dall’articolo di gioielleria o dalla parte di articolo non eccede 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h).

(4)

Nel parere del 15 settembre 2011, il Comitato per l’analisi socioeconomica (Committee for Socio-Economic Analysis, di seguito «SEAC») prende in considerazione il divieto dell’uso di piombo e dei suoi composti negli articoli di gioielleria e di immissione sul mercato di tali articoli, qualora la concentrazione di piombo sia uguale o superiore a 0,05 %, in peso, di una qualsiasi singola parte dell’articolo. Tale misura è ritenuta la più adatta a livello dell’Unione per affrontare i rischi identificati in termini di proporzionalità dei vantaggi socioeconomici e dei costi socioeconomici. Poiché attualmente non sono disponibili metodi di prova della migrazione che riproducano la situazione di tenere gli oggetti in bocca, il SEAC ritiene che la restrizione debba essere basata sul contenuto di piombo di ogni singola parte degli articoli di gioielleria e non sul tasso di migrazione del piombo ceduto da tali articoli. Il SEAC raccomanda anche di prevedere esenzioni per il vetro cristallo, gli smalti vitrei, le componenti interne di orologi e le pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite.

(5)

Il 23 settembre 2011 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC.

(6)

Vista la mancanza di informazioni sulla cessione del piombo quando gli oggetti vengono messi in bocca e l’assenza di alternative adeguate a tutti gli impieghi nel vetro cristallo e negli smalti vitrei, questi ultimi vengono esentati dalla presente misura. Il SEAC raccomanda inoltre di esentare solo le categorie 1 e 2 del vetro cristallo (ovvero «Cristallo superiore» e «Cristallo al piombo») di cui all’allegato I della direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (2). Tuttavia, anche le categorie di vetro cristallo 3 e 4 («vetro sonoro superiore, vetro sonoro») di cui alla suddetta direttiva dovrebbero essere esentate dalla restrizione al fine di garantire coerenza con l’esenzione di cui all’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (3), modificata dalla decisione 2010/571/UE della Commissione (4), dato che il loro contenuto di piombo è inferiore a quello delle categorie 1 e 2.

(7)

Per gli stessi motivi applicabili al vetro cristallo e agli smalti vitrei, le pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite contenenti piombo come costituente naturale devono essere esentate.

(8)

Le componenti interne di orologi inaccessibili ai consumatori devono essere esentate dalla restrizione, dato che l’esposizione al piombo in esse contenuto può essere esclusa.

(9)

La restrizione dell’immissione sul mercato di gioielli usati e antichi avrebbe un impatto socioeconomico notevole, dato che tali articoli perderebbero il loro valore commerciale nell’Unione e vi sarebbero difficoltà di applicazione della normativa. Di conseguenza gli articoli di gioielleria immessi sul mercato per la prima volta fino a 12 mesi dopo l’entrata in vigore della restrizione, nonché gli articoli di gioielleria antica importati devono essere esentati dalla restrizione.

(10)

La Commissione deve effettuare una revisione dell’esenzione del vetro cristallo, degli smalti vitrei e delle pietre preziose e semipreziose alla luce dei nuovi dati scientifici disponibili, compresa la migrazione del piombo da tali usi esentati, la disponibilità di alternative adeguate nonché l’elaborazione di metodi di prova della migrazione.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.

(3)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(4)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28.


ALLEGATO

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce 63:

«63.

Piombo

 

Numero CAS 7439-92-1

 

Numero CE 231-100-4

e suoi composti

1.

Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso .

2.

Ai fini del paragrafo 1:

i)

“articoli di gioielleria” comprende gli articoli di gioielleria e di bigiotteria e gli accessori per capelli, inclusi:

a)

braccialetti, collane e anelli;

b)

articoli di gioielleria per piercing;

c)

orologi da polso e bracciali da uomo;

d)

spille e gemelli per polsini;

ii)

“singole parti” comprende i materiali che costituiscono l’articolo di gioielleria, nonché le singole componenti degli articoli di gioielleria.

3.

Il paragrafo 1 si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielleria.

4.

A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

a)

al vetro cristallo quale definito all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (1);

b)

alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;

c)

alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [voce NC 7103, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostanze;

d)

agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C.

5.

A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica agli articoli di gioielleria immessi sul mercato per la prima volta prima del 9 ottobre 2013 e agli articoli di gioielleria fabbricati prima del 10 dicembre 1961.

6.

Entro il 9 ottobre 2017, la Commissione effettua una nuova valutazione della presente voce, alla luce delle nuove informazioni scientifiche, compresa la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 1 e, se opportuno, modifica la presente voce di conseguenza.


(1)  GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36


19.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 837/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 22594) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 22594). La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 22594) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nel suo parere del 14 dicembre 2011 (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che nelle condizioni di impiego proposte la 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 22594) non ha effetti dannosi sulla salute animale e umana o sull’ambiente e che il suo impiego può migliorare l’utilizzo del fosforo in tutte le specie bersaglio. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 22594) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2012; 10(1):2527.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione

4a18

DSM Nutritional Products

6-fitasi (EC 3.1.3.26)

 

Composizione dell’additivo

Preparato della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 22594) con un’attività minima di:

 

50 000 (1) FYT/g in forma solida

 

20 000 FYT/g in forma liquida

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 22594)

 

Metodo di analisi  (2)

Metodo colorimetrico di misurazione del fosfato inorganico rilasciato dalla 6-fitasi a partire dal fitato (ISO 30024:2009)

Pollame

Suini da ingrasso

Suinetti (svezzati)

500 FYT

1.

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di mangime completo per:

pollame, suinetti (svezzati) e suini da ingrasso: 500-4 000 FYT;

scrofe: 1 000-4 000 FYT.

3.

Può essere utilizzato nei mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.

4.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

5.

Può essere utilizzato per i suinetti svezzati di peso non superiore a 35 kg.

9.10.2022

Scrofe

1 000 FYT


(1)  1 FYT è il quantitativo di enzima che libera 1 μmol di fosfato inorganico, a partire dal fitato, al minuto, in condizioni di reazione con una concentrazione di fitato di 5,0 mM, a pH 5,5 e a 37 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 838/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

relativo all’autorizzazione del Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del Lactobacillus brevis (DSMZ 21982). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4)

Nel suo parere del 6 marzo 2012 (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che nelle condizioni di impiego proposte il Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) non ha effetti dannosi sulla salute animale e umana o sull’ambiente e che l’impiego del preparato può migliorare la produzione di insilati attraverso una maggiore produzione di acido acetico, con conseguente stabilità aerobica prolungata degli insilati trattati. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all’immissione sul mercato. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2012; 10(3):2617.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

CFU/kg di materiale fresco

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per insilati

1k20715

Lactobacillus brevis

(DSMZ 21982)

 

Composizione dell’additivo

Preparato di Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) contenente almeno 8 × 1010 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)

 

Metodo di analisi  (1)

 

Conteggio nell’additivo per mangimi: metodo di semina per spatolamento su piastra (spread plate) (EN 15787)

 

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.

2.

Dose minima di additivo in caso di impiego senza combinazione con altri microorganismi come additivo per insilati: 1 × 108 CFU/kg di materiale fresco.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.

9.10.2022


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 839/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

relativo all’autorizzazione dell’urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento dispone la rivalutazione dei prodotti autorizzati a norma della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (2).

(2)

L’urea è stata autorizzata dalla direttiva 82/471/CEE per un periodo illimitato. Successivamente detto prodotto è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti, con la richiesta di classificazione dell’additivo nella categoria «additivi nutrizionali». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 7 marzo 2012 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, l’urea non ha effetti nocivi sulla salute animale e umana o sull’ambiente e che fornisce azoto non proteico per la sintesi proteica microbica nel rumine. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione dell’urea dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questa sostanza secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Dato che sono introdotte modifiche delle condizioni di autorizzazione dell’urea e non vi sono effetti diretti immediati per la sicurezza, è necessario prevedere un periodo ragionevole prima dell’autorizzazione per consentire alle parti interessate di prepararsi a far fronte ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione. È inoltre opportuno accordare un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di urea, nella forma autorizzata dalla direttiva 82/471/CEE, e dei mangimi contenenti urea.

(7)

Per gli operatori è estremamente complesso adattare ripetutamente e da un giorno all’altro le etichette di mangimi contenenti diversi additivi che sono stati autorizzati successivamente secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e ai quali si applicano nuove norme di etichettatura. È quindi opportuno ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori prevedendo un periodo di tempo che consenta un graduale cambiamento dell’etichettatura.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «urea e suoi derivati», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Prescrizioni in materia di etichettatura

I mangimi contenenti urea sono etichettati conformemente al presente regolamento entro il 19 maggio 2013.

Tuttavia, i mangimi contenenti urea che sono stati etichettati conformemente alla direttiva 82/471/CEE prima del 19 maggio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Misure transitorie

Le scorte di urea e di mangimi che la contengono esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e a essere utilizzate alle condizioni di cui alla direttiva 82/471/CEE fino al loro esaurimento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(3):2624.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: urea e suoi derivati.

3d1

Urea

 

Composizione dell’additivo

 

Tenore di urea: minimo 97 %

 

Tenore di azoto: 46 %

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Diaminometanone, numero CAS 58069-82-2, formula chimica: (NH2)2CO

 

Metodi di analisi  (1)

 

Per determinare il tenore totale di azoto nell’additivo: titrimetria [metodo 2.3.3 di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003]

 

Per determinare il contributo del biureto al tenore totale di azoto nell’additivo: spettrofotometria [metodo 2.5 di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003]

 

Per determinare il tenore di urea nelle premiscele, nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi: spettrofotometria [allegato III, parte D, del regolamento (CE) n. 152/2009]

Ruminanti con un rumine funzionale

 

8 800

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo per mangimi e dei mangimi contenenti urea deve essere indicato quanto segue:

«Somministrare urea solo ad animali con rumine funzionante. Somministrare la dose massima di urea in modo graduale. Il tenore massimo di urea deve essere somministrato solo come parte di una dieta ricca di carboidrati facilmente digeribili e con basso tenore di azoto solubile.

Un massimo del 30 % del totale di azoto nella razione giornaliera deve derivare da urea-N.»

19.11.2022


(1)  Ulteriori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx


19.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 840/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso e dalle anatre da ingrasso e a tutte le specie avicole ovaiole diverse dalle galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233). La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso e dalle anatre da ingrasso e a tutte le specie avicole ovaiole diverse dalle galline ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’impiego dei preparati della 6-fitasi EC 3.1.3.26 è stato autorizzato per dieci anni per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti (svezzati), anatre da ingrasso, suini da ingrasso e scrofe dai regolamenti della Commissione (CE) n. 785/2007 (2) e (CE) n. 379/2009 (3).

(5)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso e dalle anatre da ingrasso e a tutte le specie avicole ovaiole diverse dalle galline ovaiole. Nel suo parere del 7 marzo 2012 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che nelle condizioni di impiego proposte la 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) non ha effetti dannosi sulla salute animale e umana o sull’ambiente e che il suo impiego può migliorare l’utilizzo del fosforo in tutte le specie bersaglio. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all’immissione sul mercato. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 175 del 5.7.2007, pag. 5.

(3)  GU L 116 del 9.5.2009, pag. 6.

(4)  The EFSA Journal 2012; 10(3):2619.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione

4a1640

Danisco Animal Nutrition [persona giuridica Danisco (UK) Limited]

6-fitasi EC 3.1.3.26

 

Composizione dell’additivo

Preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) con un’attività minima di:

in forma liquida e solida: 5 000 FTU (1)/g

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Metodo di analisi  (2)

 

Determinazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) negli additivi per mangimi: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall’enzima a partire dal fitato di sodio.

 

Determinazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) negli alimenti per animali e nelle premiscele: EN ISO 30024: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall’enzima a partire dal fitato di sodio (dopo la diluizione con farina di frumento integrale trattata termicamente).

Tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso e dalle anatre da ingrasso

250 FTU

 

1.

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,23 % di fosforo legato alla fitina.

3.

Dose massima raccomandata: 1 000 FTU/kg di alimento per animali completo.

4.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

9 ottobre 2022

Tutte le specie avicole ovaiole diverse dalle galline ovaiole

150 FTU


(1)  1 FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a pH 5,5 e a 37 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 841/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

relativo all’autorizzazione del Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) e del Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per la valutazione dei prodotti utilizzati nell’Unione come additivi per insilati alla data di applicazione di tale regolamento.

(2)

In conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, i microorganismi Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) e Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) sono stati inseriti nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale «additivi per insilati» destinati a tutte le specie animali.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di autorizzazione dei microorganismi Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) e Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per insilati». Dette domande erano corredate delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le domande riguardano l’autorizzazione dei microorganismi Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) e Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(5)

Nel suo parere del 13 dicembre 2011 (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che nelle condizioni di impiego proposte i microorganismi Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) e Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) non hanno effetti nocivi sulla salute animale e umana o sull’ambiente e possono migliorare la produzione di insilati da tutti i tipi di foraggi attraverso una maggiore conservazione della sostanza secca e una riduzione della perdita proteica. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione dei microorganismi Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) e Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza può essere autorizzato l’impiego di questi microrganismi secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Dato che sono introdotte modifiche delle condizioni di autorizzazione dei microorganismi Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) e Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) e non vi sono effetti diretti immediati per la sicurezza, è necessario prevedere un periodo ragionevole prima dell’autorizzazione per consentire alle parti interessate di prepararsi a far fronte ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione. È inoltre opportuno accordare un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di questi microorganismi e dei mangimi che li contengono.

(8)

Per gli operatori è estremamente complesso adattare ripetutamente e da un giorno all’altro le etichette di mangimi contenenti diversi additivi che sono stati autorizzati successivamente secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e ai quali si applicano nuove norme di etichettatura. È quindi necessario ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori prevedendo un periodo di tempo che consenta un agevole cambiamento dell’etichettatura.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I microorganismi di cui all’allegato I, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per insilati», sono autorizzati come additivi destinati all’alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

I microorganismi di cui all’allegato II, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per insilati», sono autorizzati come additivi destinati all’alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 3

Prescrizioni in materia di etichettatura

I mangimi contenenti i microorganismi di cui agli articoli 1 e 2 sono etichettati conformemente al presente regolamento entro il 19 maggio 2013.

Tuttavia, i mangimi contenenti i microorganismi di cui agli articoli 1 e 2, etichettati conformemente alle precedenti condizioni di autorizzazione prima del 19 maggio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 4

Misure transitorie

Le scorte dei microorganismi di cui agli articoli 1 e 2 e dei mangimi che li contengono esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e a essere utilizzate alle precedenti condizioni di autorizzazione fino al loro esaurimento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2012; 10(1):2529.


ALLEGATO I

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

CFU/kg di materiale fresco

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per insilati

1k20713

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 41028)

 

Composizione dell’additivo

Preparato di Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) contenente almeno 7 × 1010 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028)

 

Metodo di analisi (1)

 

Conteggio nell’additivo per mangimi: metodo di semina per spatolamento su piastra (spread plate) (EN 15787)

 

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.

2.

Dose minima di additivo in caso di impiego senza combinazione con altri microorganismi come additivo per insilati: 1 × 109 CFU/kg di materiale fresco.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.

19 novembre 2022


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


ALLEGATO II

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

CFU/kg di materiale fresco

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per insilati

1k20714

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 30148)

 

Composizione dell’additivo

Preparato di Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) contenente almeno 7 × 1010 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148)

 

Metodo di analisi  (1)

 

Conteggio nell’additivo per mangimi: metodo di semina per spatolamento su piastra (spread plate) (EN 15787)

 

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.

2.

Dose minima di additivo in caso di impiego senza combinazione con altri microorganismi come additivo per insilati: 1 × 109 CFU/kg di materiale fresco.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.

19 novembre 2022


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 842/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

relativo all’autorizzazione di un preparato di carbonato di lantanio ottaidrato come additivo nei mangimi per cani (titolare dell’autorizzazione Bayer Animal Health GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce condizioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di carbonato di lantanio ottaidrato, numero CAS 6487-39-4. La domanda è corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Essa riguarda l’autorizzazione del preparato di carbonato di lantanio ottaidrato, numero CAS 6487-39-4, come additivo nei mangimi per cani, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’impiego del preparato è stato autorizzato per dieci anni per i gatti dal regolamento (CE) n. 163/2008 della Commissione (2).

(5)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della richiesta di autorizzazione di carbonato di lantanio ottaidrato, numero CAS 6487-39-4, per cani. Nel suo parere del 6 marzo 2012, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d’impiego proposte, il carbonato di lantanio ottaidrato non ha effetti avversi sulle specie bersaglio (3). Ha inoltre concluso che il carbonato di lantanio ottaidrato può ridurre la biodisponibilità di fosforo nei cani adulti. L’Autorità non è stata tuttavia in grado di presentare osservazioni circa gli effetti a lungo termine della sostanza. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del carbonato di lantanio ottaidrato, numero CAS 6487-39-4, dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, l’impiego di questo preparato può essere autorizzato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento. È opportuno prevedere un piano di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato per quanto riguarda gli effetti avversi a lungo termine.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 50 del 23.2.2008, pag. 3.

(3)  The EFSA Journal 2012; 10(3):2618.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare della autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza della autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione dell’escrezione urinaria di fosforo)

4d1

Bayer Animal Health GmbH

Carbonato di lantanio ottaidrato

 

Composizione dell’additivo

 

Preparato di carbonato di lantanio ottaidrato.

 

Almeno l’85 % di carbonato di lantanio ottaidrato come sostanza attiva.

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

 

Carbonato di lantanio ottaidrato

 

La2 (CO3)3 · 8H2O

 

Numero CAS 6487-39-4

 

Metodo di analisi  (1)

 

Quantificazione del carbonato nell’additivo per mangimi:

metodo comunitario [regolamento della Commissione (CE) n. 152/2009] (2)

 

Quantificazione di lantanio nell’additivo per mangimi e alimenti: plasma accoppiato induttivamente – spettrometria di emissione atomica (ICP-AES).

Cani

1 500

7 500

È necessario un piano di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato sugli effetti avversi cronici.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo:

per cani adulti,

dose raccomandata nei mangimi umidi contenenti il 20-25 % di sostanza secca: da 340 a 2 100 mg per kg,

non utilizzare contemporaneamente mangimi ad alto contenuto di fosforo.

9 ottobre 2022


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.


19.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 843/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) come additivo nei mangimi per tacchini allevati per la riproduzione, per le specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e per uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione BASF SE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713). La domanda è corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Essa riguarda l’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) come additivo nei mangimi per galline ovaiole, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e uccelli ornamentali, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’impiego del preparato è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso e per le anatre dal regolamento (CE) n. 1096/2009 della Commissione (2) e per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione (3).

(5)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione dell’enline ovaiole, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e uccelli ornamentali. Nel suo parere del 2 febbraio 2012 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d’uso proposte, l’endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) non ha effetti avversi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che il suo utilizzo può migliorare il rapporto mangime/peso di tutte le specie bersaglio. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all’immissione in commercio. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, l’impiego di questo preparato può essere autorizzato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 301 del 17.11.2009, pag. 3.

(3)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 21.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(2):2575.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare della autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza della autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a62

BASF SE

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

 

Composizione dell’additivo

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) avente un’attività minima di:

 

in forma solida: 5 600 TXU/g (1)

 

in forma liquida: 5 600 TXU/ml

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Metodo di analisi  (2)

metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano (arabinoxilano di frumento) a pH 3,5 e a 55 °C.

Tacchini allevati per la riproduzione.

560 TXU

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose massima raccomandata per kg di mangime completo per tutte le specie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento: 840 TXU

3.

Da utilizzare in alimenti ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani).

9 ottobre 2022

Uccelli ornamentali, specie avicole minori escluse anatre e specie ovaiole.

280 TXU


(1)  1 TXU è il quantitativo di enzima che libera 5 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da arabinoxilano di frumento al minuto a pH 3,5 e a 55 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 844/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che l’approvazione delle sostanze attive può essere rinnovata alla scadenza.

(2)

È opportuno stabilire le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo.

(3)

In particolare, occorre fissare scadenze per le varie fasi della procedura di rinnovo al fine di assicurarne il corretto espletamento.

(4)

È opportuno stabilire disposizioni in materia di riservatezza e pubblicazione della domanda di rinnovo, dei fascicoli supplementari e dei loro aggiornamenti.

(5)

È altresì opportuno stabilire norme riguardanti la presentazione della domanda di rinnovo nonché il suo contenuto e la sua forma. I richiedenti devono essere tenuti a giustificare la presentazione di nuove informazioni e a comunicare separatamente l’elenco degli studi su animali vertebrati che essi intendono presentare.

(6)

È opportuno stabilire disposizioni sulla verifica della domanda da parte dello Stato membro relatore.

(7)

Al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura di rinnovo, è opportuno che lo Stato membro relatore, su richiesta del richiedente e prima del deposito del fascicolo supplementare, organizzi una riunione dedicata all’esame della domanda.

(8)

I fascicoli supplementari presentati per il rinnovo devono contenere, in particolare, nuovi dati e nuove valutazioni del rischio e precisare le ragioni per le quali tali dati e valutazioni sono da considerasi necessari.

(9)

Vanno inoltre stabilite disposizioni relative alla verifica dell’ammissibilità della domanda da parte dello Stato membro relatore.

(10)

Se nessuna delle domande presentate risulta ammissibile, la Commissione deve adottare un regolamento sul mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva interessata.

(11)

È opportuno stabilire regole che garantiscano una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente della sostanza attiva.

(12)

Il richiedente, gli Stati membri (ad eccezione dello Stato membro relatore) e il pubblico devono avere la possibilità di formulare le loro osservazioni sul progetto di rapporto valutativo per il rinnovo.

(13)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare deve formulare conclusioni e organizzare consultazioni di esperti, a meno che la Commissione non comunichi che tali conclusioni non sono necessarie.

(14)

Occorre stabilire norme riguardanti la relazione e il regolamento sul rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva.

(15)

È necessario che il regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l’elenco di tali sostanze (2) continui ad applicarsi per quanto riguarda il rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive di cui al suo allegato I.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

AMMISSIBILITÀ

SEZIONE 1

Domanda di rinnovo

Articolo 1

Presentazione della domanda

1.   Prima della scadenza dell’approvazione della sostanza, il produttore dispone di un massimo di tre anni per chiederne il rinnovo allo Stato membro relatore indicato nella seconda colonna dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (3) e allo Stato membro correlatore indicato nella terza colonna dello stesso allegato.

Nel presentare la domanda il richiedente può chiedere, conformemente all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che talune informazioni siano mantenute riservate. In tal caso il richiedente presenta separatamente le parti della domanda che contengono tali informazioni, indicando i motivi della richiesta di trattamento riservato.

Il richiedente presenta nel contempo l’eventuale domanda di protezione dei dati ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   Il richiedente trasmette una copia della domanda alla Commissione, agli altri Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo «l’Autorità»), comprese le informazioni relative alle parti della domanda per le quali ha richiesto il trattamento riservato conformemente al paragrafo 1.

3.   L’associazione di produttori designata dai produttori ai fini dell’osservanza del presente regolamento può presentare una domanda congiunta.

Articolo 2

Forma e contenuto della domanda

1.   La domanda è presentata nella forma specificata nell’allegato.

2.   Nella domanda il richiedente indica i nuovi dati che intende presentare e dimostra che sono necessari in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

La domanda elenca separatamente gli eventuali nuovi studi relativi ad animali vertebrati che il richiedente intenda presentare.

Articolo 3

Verifica della domanda

1.   Se la domanda è stata presentata entro il termine di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 2, lo Stato membro relatore, entro un mese dal ricevimento della domanda stessa, informa il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità in merito alla data di ricevimento e al fatto che la domanda è stata presentata entro il termine previsto all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 2.

Lo Stato membro relatore valuta l’eventuale richiesta di trattamento riservato. A fronte di richieste d’accesso alle informazioni, lo Stato membro relatore decide quali informazioni debbano essere tenute riservate.

2.   Se la domanda è stata presentata entro il termine di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, ma mancano uno o più elementi di cui all’articolo 2, lo Stato membro relatore, entro un mese dal ricevimento della domanda stessa, comunica al richiedente gli elementi mancanti e fissa un termine di quattordici giorni entro il quale questi deve presentare tali elementi allo Stato membro relatore e allo Stato membro correlatore.

Se, allo scadere di tale termine, la domanda contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 2, lo Stato membro relatore procede senza indugio in conformità del paragrafo 1.

3.   Se la domanda non è stata presentata entro il termine previsto all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, o se, allo scadere del termine fissato conformemente al paragrafo 2, la domanda non contiene ancora tutti gli elementi di cui all’articolo 2, lo Stato membro relatore comunica immediatamente al richiedente, allo Stato membro correlatore, alla Commissione, agli altri Stati membri e all’Autorità che la domanda è inammissibile e ne indica le ragioni.

4.   Entro 14 giorni dal ricevimento della conferma che la domanda è stata presentata nel termine previsto all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 2, il richiedente trasmette all’Autorità una copia della domanda, comprese le informazioni relative alle parti per le quali ha presentato richiesta motivata di trattamento riservato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Contemporaneamente il richiedente trasmette all’Autorità una copia della domanda con esclusione delle informazioni per le quali ha presentato richiesta motivata di trattamento riservato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

5.   Se entro il termine di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, sono state presentate separatamente più domande per una stessa sostanza attiva e ciascuna di esse contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 2, lo Stato membro relatore comunica le generalità di ciascun richiedente agli altri richiedenti.

6.   La Commissione pubblica, per ogni sostanza attiva, i nomi e gli indirizzi dei richiedenti le cui domande siano state presentate entro il termine previsto all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e contengano tutti gli elementi di cui all’articolo 2.

Articolo 4

Contatti precedenti il deposito dei fascicoli supplementari

Il richiedente può chiedere di incontrare i rappresentanti dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore per esaminare la domanda.

Se richiesti, i contatti hanno luogo prima del deposito dei fascicoli supplementari di cui all’articolo 6.

Articolo 5

Accesso alla domanda

Dopo il ricevimento della domanda a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, l’Autorità mette senza indugio a disposizione del pubblico la domanda stessa, escludendo le informazioni per le quali sia stata presentata richiesta motivata di trattamento riservato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009, a meno che non vi sia un interesse pubblico preponderante alla loro divulgazione.

SEZIONE 2

Fascicoli supplementari

Articolo 6

Deposito di fascicoli supplementari

1.   Se lo Stato membro relatore ha informato il richiedente conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, che la sua domanda è stata presentata entro il termine previsto all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 2, il richiedente trasmette i fascicoli supplementari allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all’Autorità.

2.   Il contenuto del fascicolo supplementare sintetico e del fascicolo supplementare completo deve essere conforme al disposto dell’articolo 7.

3.   I fascicoli supplementari sono presentati con un anticipo di almeno trenta mesi sulla scadenza dell’approvazione.

4.   Se il rinnovo dell’approvazione per una stessa sostanza attiva è sollecitato da più richiedenti, questi si adoperano, nella misura del possibile, per presentare congiuntamente i loro fascicoli.

Se i fascicoli non sono presentati congiuntamente da tutti i richiedenti interessati, nei fascicoli stessi devono esserne indicate le ragioni.

5.   Nel presentare i fascicoli supplementari il richiedente può chiedere, conformemente all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che talune informazioni e in particolare certe parti del fascicolo siano tenute riservate, e provvede a separare fisicamente tali informazioni.

Articolo 7

Contenuto dei fascicoli supplementari

1.   Il fascicolo supplementare sintetico comprende:

a)

una copia della domanda;

b)

se al richiedente si aggiungono o subentrano uno o più altri richiedenti, i nomi e gli indirizzi di questi ultimi e, se del caso, il nome dell’associazione di produttori di cui all’articolo 1, paragrafo 3;

c)

informazioni riguardanti uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva su una coltura ampiamente diffusa in ciascuna zona, le quali dimostrino che i criteri di approvazione previsti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettati; qualora le informazioni presentate non si riferiscano a tutte le zone o riguardino una coltura non ampiamente diffusa, è fornita un’adeguata motivazione;

d)

i dati e le valutazioni del rischio non contenuti nel fascicolo relativo all’approvazione o nei successivi fascicoli relativi al rinnovo, che si rivelino necessari:

i)

a seguito delle modifiche delle prescrizioni normative intervenute successivamente all’approvazione o all’ultimo rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva in questione;

ii)

alla luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche intervenuti dopo l’approvazione o l’ultimo rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva in questione;

iii)

a seguito di modifiche intervenute negli impieghi rappresentativi; oppure

iv)

perché la domanda riguarda un rinnovo modificato;

e)

per ciascun punto dei requisiti relativi ai dati applicabili alla sostanza attiva conformemente ad un regolamento che definisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, per il quale sono necessari dati nuovi conformemente alla lettera d), le sintesi e i risultati dei test e degli studi, i nomi del loro proprietario e della persona o dell’istituto che ha effettuato i test e gli studi e la ragione per la quale tali test e studi sono necessari;

f)

per ciascun punto dei requisiti relativi ai dati applicabili al prodotto fitosanitario conformemente ad un regolamento che definisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, per il quale sono necessari dati nuovi conformemente alla lettera d), le sintesi e i risultati dei test e degli studi, i nomi del loro proprietario e della persona o dell’istituto che ha effettuato test e gli studi, per uno o più prodotti fitosanitari rappresentativi degli impieghi indicati, e la ragione per la quale tali test e studi sono necessari;

g)

se del caso, prove documentate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

h)

per ciascun test o ciascuno studio riguardante animali vertebrati, la descrizione delle misure prese per evitare la sperimentazione su tali animali;

i)

se del caso, una copia della domanda relativa a livelli massimi di residui di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

j)

se del caso, una copia della proposta di classificazione, qualora si ritenga che la sostanza debba essere classificata o riclassificata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

k)

una valutazione di tutte le informazioni presentate;

l)

una lista di controllo da cui risulti che il fascicolo supplementare di cui al paragrafo 3 è completo in riferimento agli impieghi richiesti, con l’indicazione dei nuovi dati;

m)

le sintesi e i risultati della letteratura scientifica revisionata disponibile, di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   Gli impieghi di cui al paragrafo 1, lettera c), includono, se del caso, quelli valutati per l’approvazione o per i successivi rinnovi. Almeno uno dei prodotti fitosanitari di cui al paragrafo 1, lettera c), deve essere esente da altre sostanze attive, sempre che un tale prodotto esista per un impiego rappresentativo.

3.   Il fascicolo supplementare completo contiene il testo integrale di tutte le relazioni dei test e degli studi di cui al paragrafo 1, lettere e), f) e m).

Esso non contiene relazioni su test o studi implicanti la somministrazione intenzionale ad esseri umani della sostanza attiva o del prodotto fitosanitario contenente tale sostanza.

Articolo 8

Ammissibilità della domanda

1.   Se i fascicoli supplementari sono stati presentati nel termine di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e contengono tutti gli elementi di cui all’articolo 7, lo Stato membro relatore, entro il termine di un mese, informa il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità della data di ricevimento di tali fascicoli e dell’ammissibilità della domanda.

Lo Stato membro relatore valuta l’eventuale richiesta di trattamento riservato. A fronte di una richiesta d’accesso alle informazioni, lo Stato membro relatore decide quali informazioni debbano essere tenute riservate.

2.   Se i fascicoli supplementari sono stati presentati entro il termine di cui all’articolo 6, paragrafo 3, ma mancano uno o più degli elementi previsti dall’articolo 7, lo Stato membro relatore, entro il termine di un mese dalla data di ricevimento dei fascicoli supplementari, informa il richiedente degli elementi mancanti e fissa un termine di quattordici giorni per la loro presentazione allo Stato membro relatore e allo Stato membro correlatore.

Se, allo scadere di tale termine, i fascicoli supplementari contengono tutti gli elementi indicati all’articolo 7, lo Stato membro relatore procede senza indugio in conformità del paragrafo 1.

3.   Una volta informato dell’ammissibilità della domanda, il richiedente trasmette immediatamente i fascicoli supplementari agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità, comprese le informazioni sulle parti per le quali ha presentato richiesta motivata di trattamento riservato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Contemporaneamente il richiedente trasmette i fascicoli supplementari sintetici all’Autorità con esclusione delle informazioni per le quali ha presentato richiesta motivata di trattamento riservato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

4.   L’Autorità provvede senza indugio a mettere a disposizione del pubblico i fascicoli supplementari sintetici, escluse le informazioni per le quali sia stata presentata richiesta motivata di trattamento riservato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009, a meno che non vi sia un interesse pubblico preponderante alla loro divulgazione.

5.   Su richiesta dell’Autorità o dello Stato membro, il richiedente, se può accedervi, mette a disposizione i fascicoli presentati ai fini dell’approvazione e di un suo successivo rinnovo.

6.   Se i fascicoli supplementari non sono stati presentati entro il termine di cui all’articolo 6, paragrafo 3, o se, allo scadere del termine per la presentazione degli elementi mancanti ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, i fascicoli supplementari non contengono ancora tutti gli elementi di cui all’articolo 7, lo Stato membro relatore informa senza indugio il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione, gli altri Stati membri e l’Autorità che la domanda è inammissibile e ne indica i motivi.

Articolo 9

Sostituzione del richiedente

Il richiedente può essere sostituito da un altro produttore in tutti i suoi diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento, purché lo Stato membro relatore ne sia informato mediante dichiarazione comune del richiedente e dell’altro produttore. In tal caso, il richiedente e l’altro produttore informano contemporaneamente della sostituzione lo Stato membro correlatore, la Commissione, gli altri Stati membri, l’Autorità e gli altri richiedenti che hanno presentato una domanda per la stessa sostanza attiva.

Articolo 10

Adozione di un regolamento sul mancato rinnovo

Conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009 la Commissione adotta un regolamento sul mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva qualora tutte le domande presentate in relazione a tale sostanza siano considerate inammissibili ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, o dell’articolo 8, paragrafo 6, del presente regolamento.

CAPO 2

VALUTAZIONE

Articolo 11

Valutazione dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore

1.   Se la domanda è ammissibile ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, elabora e trasmette alla Commissione, con copia all’Autorità,, entro 12 mesi dalla data di cui all’articolo 6, paragrafo 3, un rapporto in cui valuta l’idoneità della sostanza attiva a soddisfare i criteri per l’approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 («il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo»).

2.   Il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo comprende inoltre:

a)

una raccomandazione riguardante il rinnovo dell’approvazione;

b)

una raccomandazione sull’idoneità della sostanza ad essere considerata a «basso rischio»;

c)

una raccomandazione sull’idoneità della sostanza ad essere considerata come candidata alla sostituzione;

d)

se del caso, una proposta per la fissazione di livelli massimi di residui;

e)

se del caso, una proposta per la classificazione o la riclassificazione della sostanza attiva in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;

f)

l’indicazione dei nuovi studi inclusi nei fascicoli supplementari che abbiano rilevanza ai fini della valutazione;

g)

una raccomandazione relativa alle parti del rapporto su cui deve essere organizzata una consultazione di esperti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1;

h)

se del caso, i punti sui quali lo Stato membro correlatore non concorda con la valutazione dello Stato membro relatore.

3.   Lo Stato membro relatore esegue una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente alla luce di conoscenze scientifiche e tecniche più recenti, tenendo conto dei fascicoli supplementari, e, se del caso, dei fascicoli presentati per l’approvazione e per i successivi rinnovi.

4.   Lo Stato membro relatore stabilisce in primo luogo se sono rispettati i criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 e 3.7 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Se tali criteri non sono rispettati, il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo si limita a tali parti della valutazione, salvo che si applichi l’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

5.   Se necessita di informazioni supplementari, lo Stato membro relatore fissa il termine entro cui il richiedente deve fornire tali informazioni. Questo termine non si aggiunge al termine di 12 mesi di cui al paragrafo 1. Il richiedente può chiedere che dette informazioni siano tenute riservate conformemente all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

6.   Lo Stato membro relatore può consultare l’Autorità e chiedere agli altri Stati membri ulteriori informazioni tecniche o scientifiche. Tali consultazioni e richieste non comportano la proroga del termine di 12 mesi di cui al paragrafo 1.

7.   Non sono prese in considerazione le informazioni fornite dal richiedente senza essere state richieste, o pervenute dopo la scadenza del termine fissato a norma del paragrafo 5, prima frase, salvo che si tratti di informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

8.   Nel presentare alla Commissione il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, lo Stato membro relatore chiede al richiedente di trasmettere allo Stato membro correlatore, alla Commissione, agli altri Stati membri e all’Autorità, i fascicoli supplementari sommari sintetici, aggiornati con le ulteriori informazioni richieste dallo Stato membro relatore conformemente al paragrafo 5 o comunicate conformemente all’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il richiedente può chiedere, conformemente all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che tali informazioni siano tenute riservate. Le richieste in tal senso sono rivolte all’Autorità.

Articolo 12

Osservazioni sul progetto di rapporto valutativo per il rinnovo

1.   Entro trenta giorni dal ricevimento, l’Autorità inoltra al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo trasmesso dallo Stato membro relatore.

2.   L’Autorità mette a disposizione del pubblico il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, dopo aver assegnato al richiedente due settimane per chiedere, conformemente all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che certe parti del progetto di rapporto valutativo per il rinnovo siano tenute riservate.

3.   Per la presentazione di osservazioni scritte l’Autorità assegna un termine di 60 giorni dalla data in cui il rapporto è messo a disposizione del pubblico. Le osservazioni sono comunicate all’Autorità, che le raccoglie e le trasmette, unitamente alle proprie osservazioni, alla Commissione.

4.   L’Autorità mette a disposizione del pubblico i fascicoli supplementari sintetici, con esclusione delle informazioni per le quali sia stata presentata richiesta motivata di trattamento riservato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009, a meno che non vi sia un interesse pubblico preponderante alla loro divulgazione.

Articolo 13

Conclusioni dell’Autorità

1.   Entro cinque mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 12, paragrafo 3, l’Autorità, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche più recenti e in base ai documenti d’orientamento disponibili al momento della presentazione dei fascicoli supplementari, adotta conclusioni sulla idoneità della sostanza attiva a soddisfare i criteri di approvazione previsti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Se del caso, organizza una consultazione di esperti, in particolare degli esperti dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore. L’Autorità comunica le proprie conclusioni al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione.

In deroga al primo comma, la Commissione, una volta scaduto il termine previsto all’articolo 12, paragrafo 3, può comunicare senza indugio all’Autorità che non sono necessarie conclusioni.

2.   Dopo aver assegnato al richiedente un termine di due settimane per chiedere, conformemente all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che talune parti delle conclusioni siano tenute riservate, l’Autorità mette a disposizione del pubblico le proprie conclusioni, con esclusione delle informazioni cui l’Autorità ha riconosciuto il trattamento riservato, a meno che non vi sia un interesse pubblico preponderante alla loro divulgazione.

3.   Se ritiene necessario che il richiedente fornisca informazioni supplementari, l’Autorità, in consultazione con lo Stato membro relatore, assegna al richiedente un termine non superiore a un mese affinché comunichi le informazioni di cui trattasi all’Autorità stessa, agli Stati membri e alla Commissione. Lo Stato membro relatore valuta tali informazioni entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse e trasmette la sua valutazione all’Autorità.

In caso d’applicazione del primo comma, il termine di cui al paragrafo 1 è aumentato con l’aggiunta dei termini previsti dallo stesso primo comma.

4.   L’Autorità può chiedere alla Commissione di consultare un laboratorio di riferimento dell’Unione europea, designato conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), allo scopo di verificare se il metodo analitico di determinazione dei residui proposto dal richiedente sia soddisfacente e risponda ai requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il richiedente, su richiesta del laboratorio di riferimento dell’Unione europea, fornisce campioni e metodi d’analisi.

5.   Non sono prese in considerazione le informazioni fornite dal richiedente senza essere state richieste, o pervenute dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione a norma del paragrafo 3, primo comma, a meno che non siano comunicate a norma dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Articolo 14

Relazione e regolamento sul rinnovo dell’approvazione

1.   Entro sei mesi dal ricevimento delle conclusioni dell’Autorità o, in assenza di tali conclusioni, dalla scadenza del termine previsto all’articolo 12, paragrafo 3 del presente regolamento, la Commissione presenta al comitato di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 la relazione sul rinnovo e un progetto di regolamento.

Nell’elaborare la relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento essa tiene conto del progetto di rapporto valutativo per il rinnovo presentato dallo Stato membro relatore, delle osservazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3 del presente regolamento, e delle eventuali conclusioni dell’Autorità.

Il richiedente ha facoltà di presentare, entro quattordici giorni, osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo.

2.   Sulla base della relazione sul rinnovo e tenuto conto delle osservazioni presentate dal richiedente entro il termine previsto al paragrafo 1, terzo comma, la Commissione adotta un regolamento conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

CAPO 3

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Disposizioni transitorie

Il regolamento (UE) n. 1141/2010 continua ad applicarsi per quanto riguarda il rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive di cui al suo allegato I.

Articolo 16

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 322 dell’8.12.2010, pag. 10.

(3)  GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5.

(4)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(5)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(6)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Forma della domanda di cui all’articolo 2, paragrafo 1

La domanda è espressa in forma scritta, firmata dal richiedente e inviata allo Stato membro relatore e allo Stato membro correlatore.

Una copia della domanda è trasmessa alla Commissione europea, Direzione generale Salute e consumatori, 1049 Bruxelles, Belgio, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, Via Carlo Magno 1/A, 43126 Parma, Italia, e agli altri Stati membri.

MODELLO

1.   Informazioni relative al richiedente

1.1.

Nome e indirizzo del richiedente, nonché il nome della persona fisica responsabile della domanda e degli altri adempimenti derivanti dal presente regolamento:

1.2.1.

a)

Tel.:

b)

E-mail:

1.2.2.

a)

Referente:

b)

Altro referente:

2.   Informazioni destinate a facilitare l’identificazione

2.1.

Nome comune (proposto o accettato dall’ISO), con indicazione, se del caso, delle varianti (sali, esteri o ammine) prodotte dal fabbricante.

2.2.

Nome chimico (nomenclatura IUPAC e CAS).

2.3.

Numeri CAS, CIPAC e CEE (se disponibili).

2.4.

Formula empirica e formula strutturale, massa molecolare.

2.5.

Specificazione della purezza della sostanza attiva in g/kg, che deve essere, per quanto possibile, identica o già riconosciuta come equivalente a quella indicata nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

2.6.

Classificazione ed etichettatura della sostanza attiva secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (effetti sulla salute e sull’ambiente).

3.   Nuove informazioni

3.1.

Elenco delle nuove informazioni che il richiedente intende presentare, accompagnato dalla dimostrazione della natura necessaria de tali informazioni ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

3.2.

Elenco di nuovi studi che il richiedente intende presentare su animali vertebrati.

3.3.

Calendario degli eventuali nuovi studi e di quelli già in corso.

Il richiedente certifica che le informazioni sopra riportate, presentate con la domanda, sono esatte.

Data e firma (della persona autorizzata a rappresentare il richiedente indicata al punto 1.1.)


(1)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(2)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.


19.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/33


REGOLAMENTO (UE) N. 845/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito: il "regolamento di base"), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 21 dicembre 2011, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) (di seguito "avviso di apertura"), l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (di seguito "paese interessato" o "RPC").

(2)

Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 7 novembre 2011 da EUROFER (in appresso: "il denunziante") che rappresenta una proporzione maggioritaria, in questo caso superiore al 70 %, della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico. La denuncia conteneva elementi atti a comprovare in via presuntiva il dumping praticato per i suddetti prodotti e il grave pregiudizio che ne è derivato, il che è stato ritenuto sufficiente per giustificare l'apertura di un procedimento.

2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i denunzianti, altri produttori dell'Unione noti, i produttori esportatori nella RPC noti, gli importatori, i commercianti, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha altresì informato i produttori in Canada e nella Repubblica del Sud Africa ("Sud Africa") considerati nell'avviso di apertura quali possibili paesi di riferimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

(4)

Considerato il numero manifestamente elevato di produttori esportatori, produttori dell'Unione e importatori indipendenti, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità del ricorso al campionamento di importatori e produttori esportatori a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare i campioni, tutti i produttori esportatori noti, i produttori dell'Unione e gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività in relazione al prodotto in esame (durante il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011).

(5)

Per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tale campione è formato da sei produttori dell'Unione noti alla Commissione per la produzione del prodotto simile, selezionati in base al volume delle vendite, al volume di produzione, alle dimensioni e alla collocazione geografica all'interno dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 46 % della produzione dell'Unione e il 38 % delle vendite dell'Unione. Anche le parti interessate sono state invitate nell'avviso di apertura a presentare le loro osservazioni sul campione provvisorio. Uno dei produttori dell'Unione ha affermato di non voler essere incluso nel campione ed è stato pertanto sostituito dal produttore successivo in ordine di grandezza.

(6)

26 produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Sulla base delle informazioni ricevute dai produttori esportatori, la Commissione ha inizialmente selezionato un campione di tre produttori esportatori con il maggior volume di esportazioni nell'Unione. Tuttavia, secondo quanto emerso, uno dei produttori esportatori inclusi nel campione non aveva fornito dati esatti sulle esportazioni ed è stato escluso dal campione. Altri due produttori esportatori successivamente inclusi nel campione hanno ritirato la propria collaborazione. Pertanto, la Commissione ha da ultimo deciso di limitare il campione ai due produttori esportatori originariamente selezionati per essere inclusi nel campione e che avevano il maggior volume di esportazioni nell'Unione. Il loro volume di esportazioni rappresenta più del 30 % del totale delle esportazioni di tutti i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta.

(7)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato ("TEM") o il trattamento individuale ("TI"), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati, alle autorità cinesi nonché agli altri produttori esportatori cinesi che si sono manifestati entro il termine previsto nell'avviso di apertura. Tre produttori esportatori cinesi, uno dei quali incluso nel campione, hanno chiesto che venisse loro applicato il TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI nel caso in cui dall'inchiesta fosse emersa la mancata rispondenza alle condizioni stabilite per poter fruire del TEM. Uno di questi produttori esportatori, non incluso nel campione, ha di conseguenza ritirato la sua richiesta. L'altro produttore esportatore incluso nel campione ha richiesto solo il TI.

(8)

Cinque importatori indipendenti anno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Considerato il numero limitato degli importatori non è stato ritenuto necessario procedere al campionamento.

(9)

La Commissione ha inviato questionari ai due produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, ad altri 14 produttori esportatori della RPC che ne hanno fatto richiesta, a quattro produttori del Canada, a tre produttori del Sud Africa, a cinque produttori della Repubblica di Corea ("Corea del Sud"), a cinque produttori della Repubblica federativa del Brasile ("Brasile"), paesi candidati come paese di riferimento, ai sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, ai cinque importatori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta e agli utilizzatori noti.

(10)

Ai questionari hanno risposto nove produttori esportatori e società collegate della RPC, un produttore del Canada e un produttore di un altro possibile paese di riferimento, la Corea del Sud. Hanno inoltre risposto al questionario i sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, due importatori indipendenti e dieci utilizzatori.

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle società sottoelencate:

(a)

Produttori dell'Unione

ArcelorMittal Belgium, Belgio e società collegata di vendita ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA, Lussemburgo

ArcelorMittal Poland, Polonia

ThyssenKrupp Steel Europe AG, Germania

Voestalpine Stahl GmbH e Voestalpine Stahl Service Center GmbH, Austria

Tata Steel Maubeuge SA (previamente conosciuta come Myriad SA), Francia

Tata Steel UK Ltd, Regno Unito

(b)

Produttori esportatori della RPC

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd e società collegate: Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd;

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e società collegata Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd;

Union Steel China e società collegata Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd.

(c)

Importatori dell'Unione

ThyssenKrupp Mannex, Germania

(d)

Utilizzatori dell'Unione

Steelpartners NV (appartenente al gruppo Joris IDE), Belgio

3.   Periodo dell'inchiesta

(12)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha interessato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 (di seguito: "periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze pertinenti per la determinazione del pregiudizio ha interessato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e la fine del periodo dell'inchiesta (di seguito: "periodo considerato").

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(13)

Il prodotto in esame è rappresentato da determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico, ossia i prodotti laminati piatti di acciaio legato e non legato (escluso l'acciaio inossidabile) dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche almeno su un lato, esclusi i pannelli sandwich del tipo utilizzato per le applicazioni edili e costituiti da due lamiere esterne in metallo con un'anima stabilizzante di materiale isolante inserita tra loro ed esclusi i prodotti con un rivestimento finale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco contenente in peso il 70 % o più di zinco) attualmente classificabili ai codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 ed ex 7226 99 70 e originari della Repubblica popolare cinese (di seguito: "il prodotto in esame").

(14)

I prodotti di acciaio a rivestimento organico vengono impiegati principalmente nel settore delle costruzioni, anche per l'ulteriore trasformazione in vari prodotti utilizzati nell'edilizia (per esempio pannelli sandwich, coperture, rivestimenti, ecc.). Altre applicazioni comprendono produzione di elettrodomestici (elettrodomestici bianchi e bruni) o attrezzature per l'edilizia (porte, radiatori, luci, ecc.).

2.   Prodotto simile

(15)

Dall'inchiesta è emerso che i prodotti di acciaio a rivestimento organico prodotti e venduti dall'industria dell'Unione all'interno dell'Unione stessa, i prodotti di acciaio a rivestimento organico prodotti e venduti nel mercato interno della RPC, i prodotti di acciaio a rivestimento organico importati nell'Unione dalla RPC, nonché quelli prodotti e venduti in Canada, scelto come paese di riferimento, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi usi finali di base. Pertanto, tutti questi prodotti sono provvisoriamente considerati "prodotto simile" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(16)

Alcune delle parti interessate hanno sostenuto che i prodotti originari della RPC non erano paragonabili a quelli venduti dall'industria dell'Unione in quanto venduti in un diverso segmento di mercato e di prezzi e per un'utilizzazione finale differente, per esempio l'impiego nella costruzione per esterni, mentre una quota sostanziale di prodotti dell'industria dell'Unione è di alta qualità e viene utilizzata solo nel settore degli elettrodomestici di nicchia.

(17)

L'inchiesta ha dimostrato che, sebbene i produttori dell'Unione abbiano venduto effettivamente una parte della loro produzione a segmenti di mercato come quello degli elettrodomestici, gli stessi prodotti sono stati venduti anche al settore dei materiali da costruzione, che costituisce, secondo quanto affermato, il principale segmento di mercato delle esportazioni cinesi. Inoltre, i livelli dei prezzi tra questi settori sono risultati ampiamente comparabili per gli stessi tipi di prodotto venduti a utilizzatori diversi.

(18)

Va osservato che, poiché è in gran parte standardizzato, il prodotto in esame presenta caratteristiche fisiche e chimiche di base analoghe a quelle del prodotto simile, a prescindere dalle utilizzazioni finali. Pertanto, l'argomentazione è respinta in via provvisoria.

3.   Richieste di esclusione di prodotti

(19)

Gli utilizzatori, gli esportatori cinesi e i produttori dell'Unione hanno ricevuto varie richieste di esclusione di determinati tipi di prodotto. I tipi di prodotto per cui è stata richiesta l'esclusione riguardano per esempio acciaio cromato o stagnato, lamiere di acciaio ricoperte di primer di silicato di zinco inorganico o di materiale diverso da quello organico.

(20)

Tuttavia, sinora non è stata raggiunta alcuna conclusione, dal momento che alcune di tali richieste non sono sufficientemente documentate per adottare una decisione con cognizione di causa. Si è deciso, pertanto, di esaminare ulteriormente queste argomentazioni.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato ("TEM")

(21)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base nelle inchieste antidumping sulle importazioni dalla RPC, il valore normale va stabilito in base ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:

le decisioni delle società in materia di politica commerciale devono essere prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato e i costi devono rispecchiare i valori di mercato;

le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità;

le operazioni di cambio avvengono ai tassi di mercato.

(22)

Come indicato al considerando 8, tre produttori esportatori della RPC hanno chiesto che venisse loro applicato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e hanno compilato e rispedito entro il termine stabilito l'apposito formulario di richiesta. Successivamente, uno dei produttori esportatori ha ritirato la sua richiesta.

(23)

Relativamente agli altri due produttori esportatori della RPC che hanno collaborato all'inchiesta e che hanno chiesto che venisse loro applicato il TEM, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia del 2 febbraio 2012 (3) si è deciso di esaminare le richieste sia del produttore esportatore incluso nel campione (Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd e le sue società collegate) sia di quello non incluso (Union Steel China e sua società collegata). La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato presso la sede delle società in questione le informazioni presentate nella richiesta di TEM.

(24)

Per nessuno dei due gruppi di produttori esportatori della RPC che hanno collaborato all'inchiesta è stata accertata la conformità ai criteri per la concessione del TEM, giacché il costo della principale materia prima, i coil di acciaio laminato a caldo, è distorto in modo considerevole a causa dell'ingerenza dello Stato nel mercato dell'acciaio della RPC e sostanzialmente non rispecchia i valori di mercato, come previsto nel primo trattino dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base.

(25)

L'ingerenza da parte dello Stato cinese nel settore siderurgico è dimostrata dal fatto che la grande maggioranza dei grossi produttori di acciaio cinesi è di proprietà dello Stato. La capacità e la produzione degli impianti di acciaio sono influenzate dai vari piani industriali quinquennali, in particolare l'attuale dodicesimo piano quinquennale (2011-2015) in vigore per il settore siderurgico.

(26)

Lo Stato esercita anche un notevole controllo sul mercato delle materie prime. Il coke, che unitamente al ferro rappresenta la principale materia prima per la produzione dell'acciaio, è soggetto a restrizioni quantitative sulle esportazioni e a un dazio all'esportazione pari al 40 %. Si può pertanto concludere che il mercato cinese dell'acciaio è distorto a causa di una notevole ingerenza da parte dello Stato.

(27)

Tale distorsione si ripercuote sul prezzo pagato dalle società oggetto dell'inchiesta per i coil di acciaio laminato a caldo nel PI. Detti prezzi sono risultati notevolmente inferiori rispetto a quelli internazionali. Si può pertanto concludere che la produzione dei prodotti di acciaio a rivestimento organico trae beneficio dai prezzi anormali dei coil di acciaio laminato a caldo a causa dell'interferenza dello Stato, che altera il prezzo dei prodotti di acciaio a rivestimento organico nella RPC. Tale distorsione costituisce un importante vantaggio in termini di costi per i produttori esportatori cinesi, giacché il costo della principale materia prima, i coil di acciaio laminato a caldo, rappresenta circa l'80 % del costo di produzione. Di conseguenza il criterio 1 non può considerarsi soddisfatto.

(28)

In aggiunta alla situazione generale descritta in precedenza, un produttore esportatore non ha soddisfatto il criterio 2 a causa di carenze significative dei sistemi di contabilità di tre delle sue società collegate.

(29)

La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati relativi al TEM alle società interessate della RPC, alle autorità della RPC e al denunziante, che hanno avuto anche la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione in presenza di particolari motivi.

(30)

Il denunziante, un produttore esportatore cinese e le autorità della RPC hanno presentato comunicazioni scritte. Il denunziante ha approvato i risultati relativi al TEM. Il produttore esportatore cinese ha essenzialmente messo in discussione il fatto che i prezzi pagati dalle società oggetto dell'inchiesta per i coil di acciaio laminato a caldo siano notevolmente inferiori rispetto ai prezzi internazionali, ma non ha fornito alcuna informazione a sostegno della sua affermazione. Tuttavia, dai dati Eurostat, confermati da altri dati statistici disponibili (4), emerge chiaramente che detti prezzi sono stati notevolmente inferiori ai prezzi internazionali se confrontati con i prezzi corrispondenti in Europa, America settentrionale, America meridionale e Giappone. Pertanto, l'argomentazione non può essere accolta.

(31)

Le autorità della RPC hanno sostenuto che l'esistenza di distorsioni del prezzo a livello di industria della materia prima, i coil di acciaio laminato a caldo, non preclude automaticamente la conformità al criterio 1, che richiede una determinazione a livello di società. Tuttavia, come indicato al considerando 27, la distorsione del prezzo della principale materia prima si ripercuote sul prezzo pagato da tutte le imprese oggetto dell'inchiesta. In primo luogo, questo fatto non è stato contestato da nessuna delle parti; in secondo luogo, l'esame per il TEM è stato effettuato a livello di società e le constatazioni non sono limitate a questioni orizzontali generali. Pertanto, questo argomento è respinto.

(32)

Le autorità della RPC hanno inoltre fatto presente che i piani quinquennali sono orientamenti non vincolanti senza forza legale nella RPC. Tuttavia, come indicato nel considerando 25, quale che sia il valore giuridico preciso di tali piani, non si può negare che per mezzo di essi l'intervento del governo della RPC ha un impatto significativo sulla capacità degli impianti e sulla produzione di acciaio. Pertanto, questo argomento è respinto.

(33)

È stato inoltre sostenuto che il trattamento delle richieste di TEM da parte della Commissione è incompatibile con le sentenze della Corte di giustizia del 2 febbraio 2012 (5) ("sentenza Brosmann") e del 19 luglio 2012 (6) (sentenza "Zhejiang Xinan Chemical"). Al riguardo, va notato che il procedimento è stato condotto conformemente alla sentenza Brosmann, come riconosciuto anche dalle stesse autorità della RPC nella loro comunicazione. Inoltre, la questione oggetto della sentenza Zhejiang era l'interferenza dello Stato nelle decisioni della società. Nel presente procedimento, la ragione principale del rifiuto di concedere il TEM è stata che il prezzo della principale materia prima non rispecchiava i valori di mercato. Questo argomento è quindi provvisoriamente respinto.

(34)

È stato inoltre sostenuto che, poiché anche il parallelo procedimento antisovvenzioni riguardante il prodotto in esame ha valutato la questione della distorsione dell'input, la Commissione avrebbe dovuto tener conto degli elementi raccolti al riguardo in questo procedimento parallelo. Su questo punto va notato che nel quadro dell'attuale procedimento antidumping durante l'inchiesta per il TEM è stato esaminato se i costi della principale materia prima rispecchiavano i valori di mercato. La conclusione che la produzione di prodotti di acciaio a rivestimento organico nella RPC trae vantaggio dal prezzo anormale dei coil di acciaio laminato a caldo, come indicato al considerando 27, è quindi del tutto valida e non pregiudica in alcun modo le conclusioni del procedimento antisovvenzioni o viceversa. Le conclusioni del procedimento antisovvenzioni sono del tutto distinte dalla determinazione del TEM. Questo argomento è quindi provvisoriamente respinto.

(35)

Le autorità della RPC hanno inoltre affermato che la Commissione non aveva comunicato le conclusioni sul TEM alle autorità cinesi. Questo non è esatto, in quanto i servizi della Commissione hanno fornito, con una nota verbale alla missione cinese presso l'Unione europea del 12 luglio 2012, il documento di informazione relativo al TEM.

(36)

È stato infine affermato che la Commissione utilizza dati non verificati provenienti dal produttore del paese di riferimento per imporre dazi provvisori. Questo non è esatto, perché la Commissione ha utilizzato dati che ha analizzato e ritenuto attendibili, come chiaramente indicato al considerando 48. La Commissione ha dovuto chiedere la cooperazione del produttore canadese in quanto il produttore coreano di riferimento ha ritirato la sua cooperazione poco prima che avesse luogo la visita di verifica programmata e concordata, come indicato al considerando 45. L'inchiesta in loco presso la sede del produttore avverrà quindi dopo la fase provvisoria del procedimento. È stato altresì sostenuto che la società coreana del paese di riferimento ha ritirato la sua cooperazione a causa della decisione sul TEM. In realtà non è così, in quanto il ritiro è del 3 luglio, mentre la comunicazione delle conclusioni sul TEM è del 12 luglio 2012.

(37)

Nessuno degli argomenti addotti ha portato a modificare le conclusioni relative all'accertamento del TEM.

(38)

Sulla base di quanto precede, nessuno dei due gruppi di produttori esportatori della RPC che hanno collaborato all'inchiesta e che avevano chiesto che venisse loro applicato il TEM ha potuto dimostrare di soddisfare i criteri enunciati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

2.   Trattamento individuale ("TI")

(39)

Come dispone l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, del suddetto regolamento viene stabilito, all'occorrenza, un dazio unico a livello nazionale, fatti salvi i casi in cui le società in questione siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;

la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari pubblici che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o che si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera da ingerenze dello Stato;

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato;

l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(40)

Il produttore esportatore incluso nel campione e che ha chiesto lo status di società operante in condizioni di economia di mercato ha fatto richiesta anche di trattamento individuale nell'ipotesi in cui gli fosse rifiutato il primo. L'altro produttore esportatore incluso nel campione ha chiesto solo il TI. Sulla base delle informazioni disponibili, si è stabilito in via provvisoria che questi due produttori esportatori della RPC soddisfacevano i criteri per la concessione del trattamento individuale.

3.   Esame individuale

(41)

Le richieste di esame individuale sono state presentate da sei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base; di questi, solo uno ha chiesto che gli venisse applicato il TEM. Si è deciso a titolo provvisorio di concedere l'esame individuale (EI) al produttore esportatore che aveva richiesto il TEM, Union Steel China, dato che non era eccessivamente oneroso farlo, poiché il produttore in questione è stato già sottoposto a controlli nell'ambito dell'esame della sua richiesta di TEM.

(42)

Questo produttore esportatore ha chiesto lo status di società operante in condizioni di economia di mercato, nonché il trattamento individuale nell'ipotesi in cui gli fosse rifiutato il primo. In esito all'esame di questa richiesta, è stato deciso in via provvisoria di concedere il TI a Union Steel China, in quanto sono risultati soddisfatti i criteri per la concessione.

4.   Valore normale

4.1.   Scelta del paese di riferimento

(43)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.

(44)

Nell'avviso di apertura, la Commissione ha annunciato l'intenzione di scegliere o il Canada o il Sud Africa come paese di riferimento per determinare il valore normale, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.

(45)

La Commissione ha quindi esaminato se la scelta di altri paesi come paese di riferimento fosse ragionevole e ha inviato questionari ai produttori di prodotti di acciaio a rivestimento organico in Canada e Sud Africa, ma anche a quelli di Brasile e Corea del Sud. Solo due produttori di prodotti di acciaio a rivestimento organico, uno in Canada e uno in Corea del Sud, hanno risposto ai questionari. Entrambi i paesi sono risultati mercati aperti senza alcun dazio all'importazione e con consistenti importazioni da vari paesi terzi. Inoltre, in Corea del Sud operavano almeno altri quattro produttori nazionali del prodotto in esame, il che garantisce un buon livello di concorrenza sul mercato interno. Tuttavia, in una fase molto avanzata della procedura, il 3 luglio 2012 e nel periodo immediatamente precedente alla visita di verifica da parte dei servizi della Commissione, il produttore della Corea del Sud ha inspiegabilmente ritirato la propria collaborazione.

(46)

In considerazione di quanto precede, il Canada è stato scelto come paese di riferimento. In Canada operano almeno altri quattro produttori nazionali del prodotto in esame, il che garantisce un buon livello di concorrenza sul mercato interno. Dall'inchiesta non è emersa alcuna ragione che inducesse a ritenere il Canada una scelta non adeguata ai fini della determinazione del valore normale.

(47)

Diverse parti interessate hanno affermato che la struttura dei costi di un produttore canadese non può essere paragonata a quella di un produttore esportatore cinese. Tuttavia, non sono state rilevate differenze significative nella struttura dei costi e, di conseguenza, tale argomentazione è stata respinta.

(48)

Sono stati analizzati i dati comunicati nella risposta del produttore canadese che ha collaborato all'inchiesta ed è stato accertato che si trattava di informazioni attendibili su cui ci si poteva basare per calcolare un valore normale.

(49)

Si è pertanto concluso in via provvisoria che la scelta del Canada come paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

4.2.   Determinazione del valore normale

(50)

Dal momento che l'unica società scelta per far parte del campione e la società la cui richiesta di esame individuale è stata accettata non hanno potuto dimostrare di soddisfare i criteri per il TEM e che l'altra società scelta per far parte del campione non ha richiesto il TEM, il valore normale per tutti i produttori esportatori cinesi è stato determinato in base alle informazioni ricevute dal produttore nel paese di riferimento.

(51)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto in esame in Canada effettuate ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative. Le vendite del prodotto simile realizzate dal produttore canadese che ha collaborato all'inchiesta sono risultate essere effettuate in quantità rappresentative sul mercato interno canadese rispetto alle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione effettuate dai produttori esportatori inclusi nel campione e dal produttore esportatore la cui richiesta di esame individuale è stata accettata.

(52)

La Commissione ha successivamente valutato se fosse possibile considerare tali vendite come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata la proporzione di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti. Le operazioni di vendita sono state considerate remunerative se il prezzo unitario era pari o superiore al costo di produzione. Si è perciò determinato il costo di produzione del produttore canadese durante il PI.

(53)

Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % delle vendite sul mercato interno (in termini di volume) era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in questione sul mercato interno.

(54)

Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il PI.

(55)

Per quanto riguarda i tipi di prodotto non remunerativi, il valore normale è stato costruito ricorrendo ai costi di produzione del produttore canadese, nonché alle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e al margine di profitto per i tipi di prodotto remunerativi.

4.3.   Prezzi all'esportazione per i produttori esportatori cui è stato accordato il TI

(56)

Dato che tutti i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno ottenuto il TI e hanno effettuato esportazioni nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti dell'Unione, i prezzi all'esportazione si sono basati su quelli realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

4.4.   Confronto

(57)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, grazie ad opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti, ove opportuno, relativamente alle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e a quelle accessorie, ai costi di imballaggio, ai costi del credito, agli oneri bancari e alle commissioni in tutti i casi in cui essi siano risultati ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova.

5.   Margini di dumping

(58)

In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta cui è stato accordato il TI sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali fissati per il paese di riferimento e la media ponderata dei prezzi praticati da ogni società per le esportazioni, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, al netto del dazio.

(59)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ma non costituenti il campione è stata calcolata una media ponderata dei margini di dumping dei produttori esportatori costituenti il campione. Alla luce di quanto precede, il margine di dumping provvisorio per i produttori esportatori non costituenti il campione, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto è del 61,1 %.

(60)

Per calcolare il margine di dumping su scala nazionale applicabile ai produttori esportatori della RPC non noti o che non hanno collaborato all'inchiesta, si è determinato anzitutto il livello di collaborazione effettuando un confronto tra il volume delle esportazioni nell'Unione indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e le corrispondenti statistiche di Eurostat.

(61)

Poiché la collaborazione da parte della RPC è stata circa del 70 %, il margine di dumping su scala nazionale applicabile a tutti gli altri esportatori della RPC è stato calcolato usando il margine di dumping più elevato fissato per i tipi di prodotti rappresentativi dei produttori esportatori. Su tale base è stato provvisoriamente accertato un margine di dumping su scala nazionale pari al 77,9 % del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

(62)

Alla luce di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4 %

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

Union Steel China e Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

Media ponderata del campione

61,1 %

Margine di dumping su scala nazionale

77,9 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione e industria dell'Unione

(63)

Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione per il periodo considerato, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti i produttori dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(64)

Durante il PI, i prodotti di acciaio a rivestimento organico sono stati fabbricati da 22 produttori nell'Unione. Sulla base di quanto riferito al considerando precedente, si stima che la produzione totale dell'Unione sia stata pari a 3 645 298 tonnellate nel PI. I produttori dell'Unione che rappresentano la produzione totale dell'Unione costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito denominati "industria dell'Unione".

2.   Determinazione del mercato dell'Unione pertinente

(65)

Nel corso dell'inchiesta si è constatato che una parte sostanziale della produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione era destinata ad uso vincolato, cioè spesso era semplicemente trasferita (senza fattura) e/o fornita a prezzi di trasferimento all'interno della stessa società o dello stesso gruppo di società per essere sottoposta a ulteriore trattamento.

(66)

Per stabilire se l'industria dell' Unione abbia subito un pregiudizio e per determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, è stato esaminato se e in quale misura l'uso successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.

(67)

Per avere un quadro il più possibile completo della situazione dell'industria dell'Unione sono stati ottenuti e analizzati dati relativi all'intera attività nel settore dei prodotti di acciaio a rivestimento organico ed è stato poi stabilito se la produzione fosse destinata ad uso vincolato o al mercato libero.

(68)

Per i seguenti indicatori economici relativi all'industria dell'Unione è stato ritenuto che un'analisi e una valutazione significative dovessero concentrarsi sulla situazione prevalente sul mercato libero: volume e prezzi delle vendite sul mercato dell'Unione, quota di mercato, crescita, volume e prezzi delle esportazioni e, di conseguenza, gli indicatori di pregiudizio sono stati corretti per tener conto dell'uso vincolato e delle vendite nell'industria dell'Unione, e si è proceduto ad analizzare separatamente l'uso vincolato e le vendite.

(69)

Quanto agli altri indicatori economici, si è constatato sulla base dell'inchiesta che il loro esame era possibile solo facendo riferimento all'attività complessiva. Infatti, la produzione (per il mercato vincolato e per quello libero), la capacità, l'utilizzo della capacità, gli investimenti, le scorte, l'occupazione, la produttività, i salari e la capacità di ottenere capitali dipendono dall'attività complessiva, tanto per la produzione vincolata quanto per quella venduta sul mercato libero.

3.   Consumo dell'Unione

(70)

Il prodotto simile viene venduto dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nonché venduto/trasferito a società collegate per l'ulteriore trasformazione a valle, per esempio nei centri di servizi siderurgici.

(71)

Nel calcolare il consumo dell'Unione apparente dei prodotti di acciaio a rivestimento organico, la Commissione ha sommato il volume totale delle importazioni di tali prodotti nell'Unione, secondo i dati Eurostat e il volume delle vendite e l'uso vincolato del prodotto simile nell'Unione fabbricato dall'industria dell'Unione, come indicato nella denuncia e verificato durante le visite per i produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(72)

Relativamente ai dati Eurostat sulle importazioni, va ricordato che le descrizioni dei codici NC pertinenti (cfr. considerando 13) non sono limitate alla descrizione del prodotto in esame e, pertanto, le importazioni indicate nei dati Eurostat con questi codici possono comprendere altri prodotti. Tuttavia, in assenza di informazioni in merito alle quantità eventualmente interessate di altre importazioni o di elementi da cui risulti che tali quantità possono essere rilevanti, si è deciso a titolo provvisorio di utilizzare i dati completi relativi alle importazioni forniti da Eurostat per i codici NC pertinenti.

(73)

Il consumo totale dell'Unione si è pertanto sviluppato nel seguente modo:

 

2008

2009

2010

PI

Consumo (in tonnellate)

5 691 713

4 327 650

4 917 068

5 177 970

Indice (2008 = 100)

100

76

86

91

(74)

Il consumo totale sul mercato dell'UE si è ridotto del 9 % nel corso del periodo considerato. Tra il 2008 e il 2009 si è registrata una diminuzione di circa il 24 % a seguito degli effetti negativi globali della crisi economica, in particolare nell'industria delle costruzioni. In seguito, si è registrata una ripresa del consumo che, tuttavia, è risultato inferiore al livello iniziale del 2008. Dal 2009 al PI l'aumento in totale è stato pari al 20 %.

4.   Importazioni dal paese interessato e quota di mercato

(75)

Nel periodo considerato l'evoluzione delle importazioni nell'Unione provenienti dalla RPC è stata la seguente:

 

2008

2009

2010

PI

Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)

472 988

150 497

464 582

702 452

Indice (2008 = 100)

100

32

98

149

Quota di mercato

8,3 %

3,5 %

9,4 %

13,6 %

Indice (2008 = 100)

100

42

114

163

Fonte: Eurostat

(76)

Nonostante l'andamento del consumo, il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 49 % nel corso del periodo considerato. A causa degli effetti negativi della crisi economica, anche il volume delle importazioni provenienti dalla RPC ha subito nel 2009 un forte calo. Tuttavia, le importazioni dalla RPC hanno cominciato a riprendersi a un ritmo estremamente rapido e quindi dal 2009 al PI l'aumento è stato pari a un impressionante 367 %.

(77)

Analogamente, la quota di mercato detenuta da tali importazioni è cresciuta del 63 % nell'arco del periodo considerato. Mentre si è ridotta di oltre la metà dal 2008 al 2009, dal 2009 al PI ha conosciuto una netta tendenza al rialzo, con un aumento del 290 %.

4.1.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi

Importazioni dalla RPC

2008

2009

2010

PI

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

875

728

768

801

Indice (2008 = 100)

100

83

88

91

Fonte: Eurostat

(78)

Nel corso del periodo considerato il prezzo medio all'importazione dalla RPC è diminuito del 9 %: tra il 2008 e il 2009 è diminuito in maniera significativa, con un calo del 17 %, quindi è aumentato di cinque punti percentuali tra il 2009 e il 2010 e di altri tre punti percentuali nel PI.

(79)

Nel corso del periodo considerato i prezzi all'importazione dalla RPC sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Come evidenziato nella tabella precedente, mentre nel 2009 durante la fase acuta della crisi economica persino la riduzione di prezzo del 17 % non ha permesso alle importazioni di mantenere la quota di mercato in una situazione di improvvisa riduzione del consumo e notevole rallentamento del mercato, continue sottoquotazioni dei prezzi negli anni successivi spiegano il costante e notevole aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni provenienti dalla RPC tra il 2009 e il PI.

(80)

Al fine di determinare la sottoquotazione dei prezzi, durante il PI la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione per le vendite ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni dei produttori cinesi che hanno collaborato al primo acquirente indipendente, stabiliti su una base CIF e opportunamente adeguati per tenere conto dei costi sostenuti dopo l'importazione.

(81)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, una volta apportati gli adeguamenti del caso e dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto, espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI, ha indicato una media ponderata dei margini di sottoquotazione fino al 25,9 % da parte dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta.

5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.1.   Osservazioni preliminari

(82)

Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha proceduto a una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che incidevano sulla situazione dell'industria dell'Unione.

(83)

Come indicato sopra al considerando 5, per esaminare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento.

(84)

I dati forniti e verificati dai sei produttori dell'UE inseriti nel campione sono stati usati per creare indicatori microeconomici, quali prezzo unitario, costi unitari, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitali e scorte.

(85)

I dati forniti dal denunziante per tutti i produttori di prodotti di acciaio a rivestimento organico nell'Unione, sottoposti a controlli incrociati con altre fonti disponibili e dati verificati dei produttori dell'Unione costituenti il campione, sono stati utilizzati per stabilire indicatori macroeconomici, quali produzione dell'industria dell'Unione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume di vendite, quota di mercato, occupazione e produttività.

5.2.   Dati relativi all'industria dell'Unione nel suo complesso

5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(86)

Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione per il periodo considerato, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

 

2008

2009

2010

PI

Volume di produzione (in tonnellate)

4 218 924

3 242 741

3 709 441

3 645 298

Indice (2008 = 100)

100

77

88

86

Capacità di produzione (in tonnellate)

5 649 268

5 754 711

5 450 138

5 431 288

Indice (2008 = 100)

100

102

96

96

Utilizzo degli impianti

75 %

56 %

68 %

67 %

Indice (2008 = 100)

100

75

91

90

Fonte: denuncia, risposte al questionario

(87)

La tabella riportata sopra mostra un calo della produzione del 14 % nel corso del periodo considerato. In linea con la diminuzione della domanda, la produzione ha subito un brusco calo nel 2009, per poi recuperare in parte nel 2010 prima di calare leggermente durante il PI nonostante un aumento del consumo.

(88)

La capacità di produzione è diminuita del 4 % nel corso del periodo considerato. In tale periodo l'utilizzo degli impianti ha seguito l'andamento della produzione ed è diminuito del 10 %.

5.2.2.   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

 

2008

2009

2010

PI

Volume delle vendite (in tonnellate)

3 355 766

2 707 611

3 003 917

2 936 255

Indice (2008 = 100)

100

81

90

87

Quota di mercato (in tonnellate)

59,0 %

62,6 %

61,1 %

56,7 %

Indice (2008 = 100)

100

106

104

96

Fonte: denuncia, risposte al questionario

(89)

Nel 2009 il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti ha subito un brusco calo, pari al 19 %. Nel 2010 il volume delle vendite è aumentato di nove punti percentuali, ma è diminuito successivamente di tre punti percentuali nel PI.

(90)

Nel corso del periodo considerato la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 4 %. Dopo un incremento iniziale della quota di mercato nel 2009, l'industria dell'Unione ha visto decrescere la sua quota nel 2010 e nel PI, il che ha portato nel PI a un calo del 6 % rispetto al 2009, a fronte di un aumento di oltre il 20 % del consumo nello stesso periodo. Essa non è quindi stata in grado di trarre vantaggio dalla crescita del consumo e di recuperare il volume delle vendite e una parte della quota di mercato precedentemente perduti.

(91)

Nonostante il calo del consumo dell'Unione del 9 % durante il periodo considerato e del volume delle vendite dell'industria dell'Unione a parti indipendenti del 13 %, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di 2,3 punti percentuali, passando dal 59,0 % del 2008 al 56,7 % durante il PI.

5.2.3.   Occupazione e produttività

 

2008

2009

2010

PI

Occupazione (in ETP)

6 790

5 953

5 723

5 428

Indice (2008 = 100)

100

88

84

80

Produttività (tonnellate/ETP)

621

545

648

672

Indice (2008 = 100)

100

88

104

108

Fonte: denuncia, risposte al questionario, Eurofer

(92)

L'occupazione nell'industria dell'Unione è andata progressivamente declinando. Pertanto, il numero totale di dipendenti misurato in equivalenti a tempo pieno (ETP) nell'industria è diminuito del 20 % nel corso del periodo considerato raggiungendo il suo livello più basso durante il PI. Tuttavia, la produttività è aumentata dell'8 % nell'arco del periodo considerato, il che dimostra il tentativo dell'industria di razionalizzare i costi di produzione.

5.3.   Dati relativi ai produttori dell'Unione inclusi nel campione

5.3.1.   Prezzi di vendita medi unitari nell'Unione e costi di produzione

(93)

I prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti dell'UE sono diminuiti del 3 % nel corso del periodo considerato. Nel periodo che va dal 2009 al PI, in linea con una crescita del consumo e dei volumi delle vendite, i prezzi hanno recuperato un 23 %, ma non hanno raggiunto il livello del 2008.

(94)

Parallelamente, i costi medi della produzione e della vendita del prodotto simile sono aumentati del 6 % nel corso del periodo considerato a causa dell'aumento del costo di produzione unitario, mentre i costi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita unitari sono calati del 34 %.

(95)

In seguito al calo del 21 % del prezzo unitario ad acquirenti indipendenti nel 2009 e alle perdite connesse, il prezzo unitario ha cominciato a risalire. Nel 2010 e durante il PI, l'industria dell'Unione ha registrato un aumento dei costi e ha potuto solo moderatamente aumentare i prezzi per farvi fronte, misura sufficiente soltanto per mantenere lo stesso livello di redditività per il 2010 e il PI. Tuttavia, la conseguenza è stata un'ulteriore perdita della quota di mercato, giacché i prezzi delle importazioni cinesi sono rimasti sempre inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

 

2008

2009

2010

PI

Prezzo unitario nell'UE ad acquirenti indipendenti (EUR/tonnellate)

1 023

805

911

994

Indice (2008 = 100)

100

79

89

97

Costo unitario della produzione (EUR/tonnellate)

925

884

893

978

Indice (2008 = 100)

100

95

97

106

Fonte: risposte al questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione

5.3.2.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

 

2008

2009

2010

PI

Redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'UE (in % del fatturato sulle vendite)

6,7 %

–9,3 %

2,8 %

2,6 %

Indice (2008 = 100)

100

– 138

41

39

Flusso di cassa (EUR)

328 190 880

211 298 356

152 030 083

204 650 414

Indice (2008 = 100)

100

64

46

62

Investimenti (EUR)

55 717 957

4 537 128

12 530 132

15 302 264

Indice (2008 = 100)

100

8

22

27

Utile sul capitale investito

13,8 %

–13,9 %

5,9 %

6 %

Indice (2008 = 100)

100

– 101

43

44

Fonte: risposte al questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione

(96)

La redditività dell'industria dell'Unione è stata calcolata esprimendo l'utile netto al lordo delle imposte derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Nel corso del 2009, l'anno della crisi economica, la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita drasticamente e ha determinato una perdita del 13,9 %. Dal 2010 ha iniziato a riprendersi, ma l'aumento dei costi di produzione ha impedito di raggiungere il livello ritenuto sicuro e sostenibile per l'industria (6,7 %, cfr. considerando 156). Nel corso dell'intero periodo considerato, la redditività è diminuita del 61 %.

(97)

L'andamento del flusso di cassa ha seguito in larga misura l'andamento negativo della redditività toccando i valori minimi nel corso del 2010. Analogamente, l'utile sul capitale investito è diminuito del 56 % passando dal 13,8 % del 2008 al 6 % nel corso del PI.

(98)

L'andamento della redditività, del flusso di cassa e dell'utile sul capitale investito nel periodo considerato ha limitato la capacità dell'industria dell'Unione di investire nelle sue attività e ne ha compromesso lo sviluppo. L'industria dell'Unione è riuscita a realizzare investimenti sostanziali all'inizio del periodo considerato, ma successivamente nel 2009 gli investimenti hanno registrato un brusco calo e, complessivamente, sono calati del 73 % nel corso del periodo considerato.

(99)

Come indicato in precedenza, le prestazioni finanziarie dell'industria dell'Unione sono peggiorate, ma ciò non ha dimostrato che la sua capacità di ottenere capitali sia stata gravemente danneggiata durante il periodo considerato.

5.3.3.   Scorte

 

2008

2009

2010

PI

Scorte finali (in tonnellate)

116 852

97 533

124 848

130 593

Indice (2008 = 100)

100

83

107

112

Fonte: risposte al questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione

(100)

Per i sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, le scorte hanno rappresentato circa l'8 % del volume di produzione nel PI. Il livello delle scorte finali è cresciuto del 12 % nel corso del periodo considerato. Anche se va tenuto presente che le scorte non rappresentano un indicatore importante dell'industria, in quanto la produzione avviene principalmente su ordinazione, l'aumento principale delle scorte si è verificato dal 2009 al PI e ha coinciso con l'impennata delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

5.3.4.   Costo del lavoro

Costo medio del lavoro per addetto (EUR, produttori UE inclusi nel campione)

60 959

57 892

58 637

62 347

Indice (2008 = 100)

100

95

96

102

(101)

Nel corso del periodo considerato il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato solo del 2 %, percentuale inferiore al tasso d'inflazione. Dall'inchiesta è emerso che i produttori inclusi nel campione hanno proceduto a forti riduzioni, in particolare nell'ambito delle spese generali e amministrative, e hanno mantenuto un rigoroso controllo sull'efficienza.

5.3.5.   Uso vincolato e vendite vincolate

(102)

Come indicato al considerando 65, esiste un mercato significativo per i prodotti di acciaio a rivestimento organico nell'UE, costituito dall'uso a valle del prodotto da parte dell'industria dell'Unione. Al fine di esaminare tale mercato, sono stati considerati tutti i volumi dell'uso vincolato e delle vendite alle parti collegate (vendite vincolate) da parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e altri produttori dell'Unione.

(103)

È emerso che l'uso vincolato e le vendite vincolate erano destinati all'ulteriore trasformazione da parte delle società stesse o delle relative società collegate all'interno dei gruppi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione operanti principalmente nel settore dei materiali da costruzione, ossia utilizzatori finali dei prodotti di acciaio a rivestimento organico.

(104)

Sulla base di quanto precede, si è stabilito che l'uso vincolato e le vendite vincolate dei produttori dell'Unione hanno rappresentato il 27 % del volume di produzione totale nel PI. Nel corso del periodo considerato, l'uso vincolato e i relativi volumi delle vendite sono diminuiti del 19 % e la quota di mercato è calata dell'11 %.

 

2008

2009

2010

PI

Uso vincolato e vendite vincolate (in tonnellate)

1 225 686

935 374

994 933

993 701

Indice (2008 = 100)

100

76

81

81

Quota di mercato

22 %

22 %

20 %

19 %

Indice (2008 = 100)

100

100

94

89

Fonte: denuncia e risposte al questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione

(105)

Il valore dell'uso vincolato e delle vendite vincolate è stato esaminato sulla base delle risposte al questionario fornite dai produttori inclusi nel campione e verificate durante le visite presso le loro sedi. Dall'inchiesta è emerso che non sussisteva alcuna differenza sostanziale tra l'uso vincolato e le vendite vincolate in termini di utilizzazione finale del prodotto. L'uso vincolato è stato indicato dalle società in cui era in atto la produzione a valle nello stesso soggetto di diritto. Tuttavia, le vendite vincolate sono state le vendite fatturate ad altri soggetti di diritto collegati. Inoltre, il metodo di determinazione dei prezzi sia nell'uso vincolato sia nelle vendite alle parti collegate è stato simile, vale a dire che è stato applicato un valore equo (metodo del costo maggiorato, o "cost plus") del prodotto sia alle società collegate sia alle unità interne di produzione a valle delle società selezionate per il campione.

(106)

Pertanto, il valore medio per tonnellata è aumentato dell'1 % durante l'intero periodo considerato ed è quindi diminuito del 2 % rispetto ai prezzi delle vendite ad acquirenti indipendenti nel PI dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

 

2008

2009

2010

PI

Uso vincolato e vendite vincolate (EUR/tonnellate)

967

787

910

975

Indice (2008 = 100)

100

81

94

101

Fonte: risposte al questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione

(107)

Considerando che la maggior parte delle vendite vincolate e dell'uso vincolato è stata destinata al settore dei materiali da costruzione a valle dei produttori dell'Unione, tali vendite e uso vincolati sono stati inoltre indirettamente esposti alla concorrenza di altri operatori del mercato, ivi comprese le importazioni in dumping dalla RPC. La domanda interna di produzione a valle dipenderà dalla possibilità di vendere i prodotti a valle sul mercato libero che non è influenzato dalle importazioni in dumping. Si può pertanto concludere che la diminuzione dei volumi e della quota di mercato durante il periodo considerato è imputabile alla concorrenza delle importazioni in dumping dalla RPC.

5.3.6.   Effetti di precedenti pratiche di dumping o sovvenzioni

(108)

Giacché si tratta del primo procedimento antidumping riguardante il prodotto in esame, non esistono dati per valutare gli effetti di possibili precedenti pratiche di dumping o sovvenzioni.

6.   Entità del margine di dumping effettivo

(109)

Tutti i margini determinati e specificati in precedenza nella sezione relativa al dumping risultano notevolmente superiori al livello minimo. Dati il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC l'incidenza sul mercato dell'UE dei margini di dumping effettivi non può inoltre essere considerata trascurabile.

7.   Conclusioni relative al pregiudizio

(110)

Dall'inchiesta è emerso che tutti gli indicatori di pregiudizio relativi alla situazione economica dell'industria dell'Unione si sono deteriorati o non si sono evoluti in funzione del livello di consumo durante il periodo considerato.

(111)

Nel corso del periodo considerato e nel contesto di un calo dei consumi, il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato costantemente e sensibilmente. Allo stesso tempo il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha subito un calo complessivo del 13 % e la sua quota di mercato è diminuita drasticamente, passando dal 59 % del 2008 al 56,7 % durante il PI. Sebbene si sia registrata una ripresa del consumo del 20 % dal 2009 al PI, dopo l'anno della crisi economica che ha inciso sulla domanda, la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha fatto registrare un calo. L'industria dell'Unione non è stata in grado di recuperare la quota di mercato perduta a causa del notevole aumento delle importazioni in dumping provenienti dalla RPC sul mercato dell'UE. Le importazioni a basso prezzo in dumping sono aumentate durante il periodo considerato, rimanendo sempre a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

(112)

Gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione sono stati inoltre gravemente danneggiati, così come il flusso di cassa e la redditività. La capacità di ottenere capitali e di investire dell'industria dell'Unione è stata pertanto compromessa.

(113)

Alla luce di quanto precede, si è concluso che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(114)

A norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base si è esaminato se le importazioni in dumping originarie della RPC abbiano arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio tale da potersi definire grave. Sono stati analizzati anche quei fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping, che potrebbero aver recato pregiudizio all'industria dell'Unione, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito a queste importazioni in dumping.

2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(115)

Dall'inchiesta è risultato che nel corso del periodo considerato il consumo dell'Unione è diminuito del 9 %, mentre il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC è aumentato del 49 % circa, così come la relativa quota di mercato è aumentata del 63 %, passando dall'8,3 % del 2008 al 13,6 % durante il PI. Al tempo stesso il volume delle vendite dell'industria dell'Unione alle parti indipendenti è diminuito del 13 % e la quota di mercato di tali vendite è calata del 4 %, passando dal 59 % del 2008 al 56,7 % durante il PI.

(116)

Inoltre, sebbene siano anche esse state interessate dalla crisi economica e siano calate del 68 % dal 2008 al 2009, le importazioni dalla RPC si sono riprese dal 2009 al PI a un ritmo estremamente rapido, registrando un aumento del 367 % alla fine del PI, anche se il consumo dell'Unione è aumentato solo del 20 % durante lo stesso periodo. Mediante la riduzione del prezzo unitario del 9 % rispetto al 2008 e l'applicazione di prezzi inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione del 25,9 % durante il PI, le importazioni cinesi hanno aumentato la relativa quota di mercato dal 2008 al PI del 63 % fino a un massimo del 13,6 %.

(117)

Allo stesso tempo, dal 2008 fino al PI i volumi delle vendite dei produttori dell'Unione a parti indipendenti sono diminuiti complessivamente del 13 %. Al momento della ripresa del mercato, dal 2009 al PI, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare i propri volumi delle vendite a parti indipendenti di solo l'8 %, ma ha perso una quota di mercato del 9 %, beneficiando pertanto in misura limitata dell'aumento del consumo. Le importazioni cinesi sono quelle ad aver beneficiato maggiormente della ripresa del consumo, superando di gran lunga altri operatori del mercato.

(118)

Nel corso del periodo considerato i prezzi medi all'importazione dalla RPC sono diminuiti del 9 %. Benché in risalita dopo il brusco calo del 2009, dal 2009 al PI sono rimasti costantemente inferiori ai livelli praticati dall'industria dell'Unione. Il prezzo unitario ad acquirenti indipendenti dell'UE è diminuito solo del 3 %, mostrando una certa resistenza alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi. È però evidente che il mantenimento dei prezzi ha avuto come contropartita una diminuzione del volume delle vendite e della redditività di tali vendite, che sono calate del 61 % dal 6,7 % del 2008 al 2,6 % del PI, nel momento in cui i costi di produzione erano in crescita.

(119)

In considerazione di quanto precede, si è concluso che l'incremento delle importazioni in dumping dalla RPC, i cui prezzi sono risultati costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, ha avuto un ruolo determinante nel notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, che non ha potuto beneficiare pienamente della ripresa del consumo dell'Unione.

3.   Effetto di altri fattori

3.1.   Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2008

2009

2010

PI

Corea del sud

Volume (in tonnellate)

228 123

226 568

173 935

237 164

 

Indice (2008 = 100)

100

99

76

104

 

Quota di mercato (%)

4 %

5,2 %

3,5 %

4,6 %

 

Indice (2008 = 100)

100

131

88

114

 

Prezzo medio

901

727

846

903

 

Indice (2008 = 100)

100

81

94

100

India

Volume (in tonnellate)

159 999

149 138

155 384

141 391

 

Indice (2008 = 100)

100

93

97

88

 

Quota di mercato (%)

2,8 %

3,4 %

3,2 %

2,7 %

 

Indice (2008 = 100)

100

123

112

97

 

Prezzo medio

932

667

773

824

 

Indice (2008 = 100)

100

72

83

88

Altri paesi

Volume (in tonnellate)

249 151

158 461

124 319

167 007

 

Indice (2008 = 100)

100

64

50

67

 

Quota di mercato (%)

4,4 %

3,7 %

2,5 %

3,2 %

 

Indice (2008 = 100)

100

84

58

74

 

Prezzo medio

951

809

924

955

 

Indice (2008 = 100)

100

85

97

100

Totale di tutti i paesi terzi con l'eccezione della RPC

Volume (in tonnellate)

637 274

534 167

453 637

545 562

 

Indice (2008 = 100)

100

84

71

86

 

Quota di mercato (%)

11,2 %

12,3 %

9,2 %

10,5 %

 

Indice (2008 = 100)

100

110

82

94

 

Prezzo medio

929

735

842

898

 

Indice (2008 = 100)

100

79

91

97

Fonte: Eurostat

(120)

Le importazioni dalla RPC hanno rappresentato il 56 % di tutte le importazioni nell'UE durante il PI, ma altri importanti paesi di importazione sono stati la Repubblica dell'India ("India", 11 %) e la Corea del Sud (19 %). A differenza delle importazioni dalla RPC, le importazioni dall'India, sebbene il loro prezzo medio abbia subito un brusco calo del 12 %, hanno registrato un calo complessivo del 12 % nel corso del periodo considerato e hanno perso il 3 % della quota di mercato. Le importazioni dalla Corea del Sud, il cui prezzo medio ha mantenuto lo stesso livello del 2008, sono aumentate solo del 4 %. La quota di mercato delle importazioni dall'India è stata pari al 2,7 % nel PI, mentre la quota detenuta dalle importazioni dalla Corea del Sud è stata del 4,6 %.

(121)

Le altre importazioni, che rappresentano il 14 % del totale, sono diminuite del 33 % e il loro prezzo medio si è mantenuto al livello del 2008.

(122)

Nonostante il prezzo medio di tutte le altre importazioni sia stato inferiore al livello del prezzo dell'industria dell'Unione, l'effetto di tali importazioni, se c'è, può essere solo marginale. In primo luogo, non risulta che le importazioni da altre fonti siano avvenute tramite pratiche commerciali sleali. In secondo luogo, contrariamente alle importazioni cinesi, il livello complessivo dei prezzi derivante dalle principali fonti di altre importazioni è rimasto piuttosto stabile nel corso dell'intero periodo considerato e pertanto dimostra che l'industria dell'Unione può concorrere con successo nei segmenti di mercato con queste importazioni. In terzo luogo, le importazioni da altri paesi sono diminuite nel corso del periodo considerato e ancora rimangono a un livello basso, sia in generale sia singolarmente per i principali paesi esportatori. Inoltre, la riduzione della quota di mercato di altre importazioni conferma che tali importazioni possono non aver causato alcun pregiudizio all'industria dell'Unione.

3.2.   Andamento delle esportazioni delle industrie dell'Unione

 

2008

2009

2010

PI

Esportazioni, Eurostat (in tonnellate)

669 790

612 204

580 477

605 760

Indice (2008 = 100)

100

91

87

90

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 068

937

995

1 092

Indice (2008 = 100)

100

88

93

102

Esportazioni da parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

53 542

46 516

48 102

46 228

Indice (2008 = 100)

100

87

90

86

Prezzo di vendita medio (EUR/tonnellata)

1 086

826

984

1 132

Indice (2008 = 100)

100

76

91

104

Fonte: Eurostat e risposte al questionario, sottoposte a verifica

(123)

Secondo Eurostat, nel corso del periodo considerato le esportazioni totali dei prodotti di acciaio a rivestimento organico da parte dell'industria dell'Unione verso paesi terzi sono diminuite del 10 %. Tuttavia, in detto periodo il prezzo medio è stato relativamente alto ed è aumentato del 2 %. Le esportazioni hanno rappresentato il 17 % della produzione totale dell'UE e hanno consentito all'industria dell'Unione di realizzare economie di scala e ridurre i costi complessivi di produzione. Si può quindi concludere che l'attività di esportazione dell'industria dell'Unione non ha potuto rappresentare una causa potenziale del notevole pregiudizio.

(124)

Questo quadro generale trova riscontro nella situazione delle esportazioni ad acquirenti indipendenti in paesi terzi da parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, che sono diminuite del 14 % nel corso del periodo considerato. Tuttavia, anche in questo contesto il prezzo unitario all'esportazione è stato costantemente superiore (in media dal 2 al 12 % secondo l'anno) rispetto al prezzo nell'UE. Dal momento che il volume delle esportazioni ha rappresentato solo il 3 % della produzione totale, non possono aver contribuito al pregiudizio subito dal mercato dell'UE.

3.3.   Importazioni proprie dell'industria dell'Unione dalla RPC

(125)

Durante l'inchiesta è stato sostenuto che gli stessi denunzianti, attraverso le relative società collegate, partecipavano all'importazione del prodotto in esame dalla RPC e che tali importazioni rappresentavano dal 20 al 40 % delle importazioni totali da tale paese. Tuttavia, non sono state prodotte prove a sostegno di tale affermazione. Dopo avere esaminato queste affermazioni, è emerso che solo 10 000 tonnellate circa sono state importate durante il PI dai produttori dell'Unione, il che corrisponde ai dati forniti all'apertura dal denunziante. È risultato che un volume pressoché simile, non notificato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base, è stato importato da società collegate dei produttori dell'Unione. Queste importazioni nel complesso hanno rappresentato solo il 2-3 % circa delle importazioni totali dalla RPC. Di conseguenza, è impossibile concludere che l'industria dell'Unione abbia importato dalla RPC in quantità tali e in modo tale da 1) mettere in forse il proprio status di produttori dell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base o 2) da causare a se stessa un pregiudizio. Pertanto, l'argomentazione viene respinta in via provvisoria.

3.4.   Uso vincolato e vendite vincolate

(126)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalla partecipazione all'attività a valle di produzione dei materiali da costruzione (per esempio pannelli sandwich, lamiere trapezoidali ecc.), direttamente o attraverso società collegate all'interno dei gruppi. In particolare, è stato affermato che l'industria dell'Unione ha reso disponibili i prodotti di acciaio a rivestimento organico alla propria attività a valle a prezzi inferiori rispetto a quelli applicati alle società collegate, "sovvenzionandole" all'interno del gruppo e consentendo loro di applicare prezzi inferiori a quelli dei loro concorrenti nel segmento a valle.

(127)

Come indicato nei considerando da 102 a 107, il valore medio dell'uso vincolato e delle vendite vincolate per tonnellata è stato inferiore solo del 2 % rispetto al prezzo delle vendite ad acquirenti indipendenti nel PI. Inoltre, dall'inchiesta è emerso che l'uso vincolato e le vendite vincolate sono stati più probabilmente interessati indirettamente dalla concorrenza sleale delle importazioni oggetto di dumping. Difatti, se l'attività a valle dei produttori dell'Unione avesse avuto dei vantaggi, come asserito, questo dato sarebbe dovuto emergere nell'andamento di tale indicatore del pregiudizio. Pertanto, tale argomentazione viene respinta in via provvisoria.

3.5.   Crisi economica

(128)

La crisi economica e il suo effetto sul settore della costruzione spiegano almeno in parte la contrazione della domanda e la pressione sui prezzi nel corso del periodo considerato. Come indicato in precedenza, nel 2009 il consumo si è ridotto del 24 %. Tuttavia, a partire dal 2010, è iniziata la ripresa del mercato e, alla fine del PI, il consumo è aumentato del 20 %.

(129)

Tuttavia, l'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità ha separato il crollo del mercato del 2009 e la successiva ripresa dal 2009 al PI. Nell'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità è stato chiaramente dimostrato che le importazioni dalla RPC hanno sfruttato appieno la ripresa del consumo riducendo inoltre costantemente i prezzi dell'industria dell'Unione e offrendo pertanto a tutti gli operatori la possibilità di pari opportunità di ripresa, in una continua battaglia per la sopravvivenza.

3.6.   Sovraccapacità strutturali

(130)

Alcune parti interessate hanno dichiarato che il pregiudizio dell'industria dell'Unione, essenzialmente produttori di acciaio integrati verticalmente, non è stato causato dalle importazioni dalla RPC, ma da problemi strutturali dell'industria siderurgica dell'UE, quali la sovraccapacità. È stato inoltre sostenuto che il consolidamento dell'industria siderurgica verificatosi prima del periodo considerato aveva determinato una sovraccapacità e che il pregiudizio subito è stato una conseguenza del numero eccessivo di impianti di produzione.

(131)

Difatti, la produzione dei prodotti di acciaio a rivestimento organico è ad alta intensità di capitale e i costi fissi dell'industria sono relativamente elevati. Tuttavia, non si può concludere che il consolidamento dell'industria siderurgica verificatosi prima del periodo considerato abbia determinato una sovraccapacità. Si deduce che dopo un lieve incremento della capacità installata nel 2009, l'industria ha diminuito la sua capacità nel 2010 e nuovamente nel PI. Il livello di capacità durante il PI è stato inferiore rispetto al consumo effettivo del 2008, l'anno che ha preceduto quello in cui sono stati risentiti tutti gli effetti della crisi economica. I consumi nell'UE non sono ancora tornati ai livelli del 2008.

(132)

Inoltre, dalle risultanze dell'inchiesta è emerso che l'effetto negativo delle sovraccapacità può essere attribuito solo in misura limitata ai produttori dei prodotti di acciaio a rivestimento organico dell'UE. In primo luogo, dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione si sta ovviamente adoperando per sostenere l'efficienza. Le spese generali, amministrative e di vendita sono state ridotte considerevolmente, con un calo del 34 %, e la produttività è aumentata dell'8 % per l'industria nel suo complesso e del 6 % per le società incluse nel campione. In secondo luogo, il perdurare degli investimenti nelle linee di produzione e la flessibilità nel loro utilizzo per la produzione di altri prodotti hanno consentito di realizzare economie di scala e ridurre i costi fissi finali. Pertanto, tenendo conto di una riduzione dell'utilizzo degli impianti delle società inserite nel campione pari al 18 % nel corso del periodo considerato, i costi medi della produzione sono aumentati solo del 9 %, includendo i costi delle materie prime. Non si può quindi concludere che le sovraccapacità possano inficiare il nesso di causalità. Pertanto, tale argomentazione viene respinta in via provvisoria.

4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(133)

È stato dimostrato che nel periodo considerato, in particolare nel periodo dal 2009 fino al PI, si è verificato un aumento sostanziale del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping dalla RPC. È emerso che tali importazioni mantenevano prezzi costantemente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'UE, e in particolare nel corso del PI.

(134)

Tale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping a basso prezzo dalla RPC ha coinciso con l'andamento negativo della situazione economica dell'industria dell'Unione. La situazione è ulteriormente peggiorata nel corso del PI, quando, nonostante la rispesa del consumo, l'industria dell'Unione non è stata in grado di riconquistare la quota di mercato perduta e la redditività e altri indicatori finanziari, come il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, rimasti fermi ai livelli registrati nel corso del 2010, nonché l'occupazione, hanno raggiunto i livelli più bassi.

(135)

Dall'esame degli altri fattori noti che hanno potuto arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione è emerso che detti fattori non sono tali da inficiare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(136)

In base all'analisi di cui sopra, che distingue e separa chiaramente gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle esportazioni in dumping, si è concluso provvisoriamente che le importazioni in dumping dalla RPC hanno causato un grave pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

1.   Osservazioni preliminari

(137)

In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante la conclusione provvisoria relativa alle pratiche pregiudizievoli di dumping, vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse dell'Unione prendere provvedimenti provvisori in questo caso particolare. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(138)

Nel complesso, l'industria dell'Unione è costituita da 22 produttori noti che, secondo Eurofer, rappresentano tutta la produzione dei prodotti di acciaio a rivestimento organico dell'Unione. I produttori sono stabiliti in diversi Stati membri dell'Unione e contano oltre 5 400 dipendenti diretti nel settore del prodotto in esame.

(139)

Nessuno dei produttori si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Come mostrato in precedenza negli indicatori macroeconomici, l'intera industria dell'UE ha registrato un deterioramento della propria situazione subendo al contempo gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping.

(140)

L'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio a causa delle importazioni in dumping originarie della RPC. Si ricorda che tutti gli indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo considerato. In particolare, sono stati fortemente colpiti gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta, per esempio la redditività e l'utile sul capitale investito. In assenza di provvedimenti, un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione sembra molto probabile.

(141)

Si prevede che l'istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà condizioni commerciali eque sul mercato dell'Unione, consentendo all'industria dell'Unione di allineare i prezzi dei prodotti di acciaio a rivestimento organico in modo da riflettere i costi delle varie componenti e le condizioni di mercato. Si può inoltre prevedere che l'istituzione di misure provvisorie consentirà all'industria dell'Unione di recuperare almeno in parte la quota di mercato perduta nel corso del periodo considerato, con una ripercussione positiva sulla sua redditività e sulla situazione finanziaria complessiva.

(142)

Se non venissero istituite misure, sarebbero probabili ulteriori perdite di quota di mercato e diminuirebbe la redditività dell'industria dell'Unione. Una simile situazione sarebbe insostenibile a medio e lungo termine. È probabile, inoltre, che alcuni produttori individuali debbano chiudere gli impianti di produzione, in quanto hanno registrato notevoli perdite nel corso del periodo considerato. In considerazione delle perdite subite e degli ingenti investimenti effettuati nella produzione all'inizio del periodo considerato, si prevede che in assenza di provvedimenti la maggior parte dei produttori dell'Unione non sarà in grado di ammortizzare i propri investimenti.

(143)

Si conclude pertanto in via provvisoria che l'imposizione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

3.   Interesse degli utilizzatori e degli importatori

(144)

Come indicato al considerando 10, cinque importatori si sono manifestati, ma solo due hanno risposto al questionario. Di circa 100 utilizzatori elencati nella denuncia, 19 si sono manifestati dichiarandosi interessati al procedimento. Successivamente, dieci società hanno fornito risposte al questionario.

(145)

Gli utilizzatori e gli importatori più attivi hanno presentato comunicazioni scritte comuni e, nel corso dell'inchiesta, si sono svolte diverse audizioni. Di seguito vengono esaminate le loro principali argomentazioni in merito all'istituzione di misure.

3.1.   Concorrenza sul mercato dell'UE

(146)

È stato sostenuto che il mercato di prodotti di acciaio a rivestimento organico dell'UE non è stato sufficientemente competitivo e che le importazioni dalla RPC sono state necessarie per concedere maggiore potere contrattuale alle società importatrici e utilizzatrici di tali prodotti. È stato altresì suggerito che l'industria dell'Unione avrebbe partecipato al regime oligopolistico per il controllo del mercato. L'inchiesta nella fase provvisoria non ha confermato queste affermazioni ed è inoltre emerso che i produttori dell'Unione competevano sullo stesso mercato e spesso effettuavano vendite agli stessi acquirenti o alle imprese di costruzione dell'altra parte. Considerando che non è stato fornito alcun elemento di prova oltre alle denunce soggettive in merito alle difficoltà riscontrate nelle trattative sui prezzi, che oltre ai cinque gruppi di produttori dell'Unione denunzianti, altri 11 produttori dei prodotti di acciaio a rivestimento organico, alcuni dei quali di dimensioni molto grandi, operano nell'UE, i, nonché la gamma di altre fonti di importazione, questa obiezione non sembra motivata e viene respinta in via provvisoria.

3.2.   Scarsità degli approvvigionamenti

(147)

È stato altresì sostenuto che l'istituzione di misure sulle importazioni cinesi creerebbe una scarsità di prodotti di acciaio a rivestimento organico sul mercato dell'UE. Tuttavia, considerando l'ampia gamma di fonti di approvvigionamento descritta in precedenza, nonché la sovraccapacità di produzione dell'industria dell'Unione, appare improbabile che possa verificarsi una tale scarsità. Pertanto, l'argomentazione viene respinta in via provvisoria.

3.3.   Conclusione sugli interessi degli utilizzatori e degli importatori

(148)

I dieci utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno rappresentato il 7 % delle importazioni totali dalla Cina durante il PI. Dall'inchiesta è emerso che tutti gli utilizzatori mantengono diverse fonti di approvvigionamento. In media, gli acquisti dalla Cina hanno rappresentato circa il 15 % dei loro acquisti totali di prodotti di acciaio a rivestimento organico; inoltre, è stato rilevato che i volumi più consistenti sono stati acquistati dai produttori dell'UE (73 %) e il 12 % è stato importato da altri paesi terzi. Difatti, dal momento che il prodotto in esame è ampiamente standardizzato, l'importanza di vincolare l'acquirente è piuttosto relativa e sia gli utilizzatori sia gli importatori possono abbastanza facilmente cambiare le fonti di approvvigionamento quando è interessata la qualità del prodotto.

(149)

Dall'inchiesta è emerso che tutti gli utilizzatori che hanno collaborato, eccetto uno, sono stati attivi nel settore che impiega il prodotto in esame e la loro redditività durante il PI ha oscillato tra l'1 e il 13 %, a seconda della società. Inoltre, la redditività di queste società non dipendeva in misura considerevole dalle importazioni del prodotto in esame originario della RPC.

(150)

Sulla base delle risposte al questionario ricevute dagli utilizzatori, è stato stimato il probabile effetto delle misure proposte. Pertanto, anche nell'improbabile peggiore delle ipotesi per gli utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta, ossia l'impossibilità di trasferire l'aumento dei prezzi e la necessità di importare dalla Cina i volumi precedenti, l'impatto del livello dei dazi sul costo di produzione determinerebbe un aumento compreso tra l'1 e il 5 %, mentre sulla redditività potrebbe implicare una riduzione compresa tra 1 e 2,8 punti percentuali per la maggior parte delle importazioni e di circa 4 punti percentuali per le importazioni soggette a un dazio residuo. Tuttavia, lo scenario più probabile è un impatto notevolmente inferiore; dal momento che le importazioni dalla Cina rappresentano una quota alquanto limitata dell'attività degli utilizzatori, si può prevedere che l'aumento dei costi derivante dalle misure antidumping si ripercuoterà in modo relativamente semplice. Inoltre, considerato che oltre a molti produttori dell'UE sono disponibili importanti fonti di importazione alternative, non soggette ad alcuna misura, per esempio India e Corea del Sud, si prevede che, in seguito all'istituzione di misure, anche i prezzi del mercato terranno conto di questi fattori.

(151)

I due importatori che hanno collaborato all'inchiesta rappresentavano circa il 6 % delle importazioni totali dalla Cina durante il PI, anche se non è stato comunicato l'esatto importo conformemente all'articolo 19 del regolamento di base. Analogamente a quanto affermato per gli utilizzatori, anche gli importatori hanno mantenuto diverse fonti di approvvigionamento oltre alla RPC. È stato accertato inoltre che le misure inciderebbero probabilmente più sulla redditività degli importatori che su quella degli utilizzatori, se essi dovessero mantenere la struttura delle importazioni applicata durante il PI. Tuttavia, nella pratica gli importatori in qualità di commercianti tendono a essere anche più flessibili degli utilizzatori e molto probabilmente passeranno per primi alle fonti di approvvigionamento alternative.

(152)

Va inoltre considerato, in questo contesto, che parte del vantaggio derivante dalle importazioni cinesi dal lato dell'utilizzatore e dell'importatore è effettivamente generato e reso possibile dalla sleale discriminazione nei prezzi esercitata dagli esportatori cinesi e non da un naturale vantaggio concorrenziale. Ripristinando pertanto le condizioni di parità sul mercato dell'UE attraverso la correzione della distorsione commerciale derivante dalle importazioni oggetto di dumping, il mercato dei prodotti di acciaio a rivestimento organico sarà effettivamente in grado di tornare a dinamiche sicure e orientate dall'economia di mercato, nonché all'evoluzione dei prezzi, senza creare condizioni sfavorevoli per altri operatori (utilizzatori, produttori, consumatori finali) che non sono immediatamente in grado di trarre vantaggio dalle importazioni in dumping.

4.   Conclusione sull'interesse dell'Unione

(153)

Visto quanto precede, si conclude provvisoriamente che, in base alle informazioni disponibili relative all'interesse dell'Unione, non esistono ragioni valide che si oppongano all'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC.

G.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(154)

Viste le conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping continuino a recare pregiudizio all'industria dell'Unione.

(155)

Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(156)

Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che una società dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nell'Unione. Si ritiene che il profitto che potrebbe essere realizzato in assenza di importazioni in dumping dovrebbe basarsi sull'anno 2008, quando le importazioni cinesi erano meno presenti sul mercato dell'Unione. Si può perciò considerare un margine di utile del 6,7 % sul fatturato come il minimo che l'industria dell'Unione avrebbe potuto ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli.

(157)

Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando al costo di produzione il margine di profitto summenzionato del 6,7 %.

(158)

L'aumento di prezzo necessario è stato determinato confrontando il prezzo all'importazione medio ponderato dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, debitamente adeguato ai costi all'importazione e ai dazi doganali, e il prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione nel PI. L'eventuale differenza risultante dal confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore CIF all'importazione dei tipi confrontati.

2.   Misure provvisorie

(159)

In considerazione di quanto precede si ritiene che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni originarie della RPC al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore.

(160)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Di conseguenza tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a "tutte le altre società") si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC fabbricati da queste società, cioè dai soggetti di diritto citati. Alle importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati a quelle espressamente citate, non possono applicarsi tali aliquote, cosicché vale l'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre imprese".

(161)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate alla Commissione (7) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Il regolamento potrà all'occorrenza essere modificato aggiornando l'elenco delle imprese che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

(162)

Ai fini di una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo non deve essere applicato solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno effettuato alcuna esportazione verso l'Unione durante il PI.

(163)

Sulla base di tali considerazioni, i margini di dumping e pregiudizio fissati e le aliquote del dazio provvisorio sono i seguenti:

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Dazio provvisorio

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

29,2 %

29,2 %

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd e Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4 %

55,3 %

55,3 %

Union Steel China e Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

13,2 %

13,2 %

Altre società che hanno collaborato all'inchiesta

61,1 %

42,5 %

42,5 %

Tutte le altre società

77,9 %

57,8 %

57,8 %

H.   DISPOSIZIONE FINALE

(164)

Ai fini di una corretta gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate nel termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. È inoltre opportuno precisare che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e potrebbe essere necessario riesaminarle in vista dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico, ossia i prodotti laminati piatti di acciaio legato e non legato (escluso l'acciaio inossidabile) dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche almeno su un lato, esclusi i pannelli sandwich del tipo utilizzato per le applicazioni edili e costituiti da due lamiere esterne in metallo con un'anima stabilizzante di materiale isolante inserita tra loro ed esclusi i prodotti con un rivestimento finale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco contenente in peso il 70 % o più di zinco) attualmente classificabili ai codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 e 7226997091) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:

Società

Dazio

Codice addizionale TARIC

Union Steel China; Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

13,2 %

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd; Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd; Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd; Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

55,3 %

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

29,2 %

B313

Angang Steel Company Limited

42,5 %

B314

Anyang Iron Steel Co. Ltd

42,5 %

B315

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

42,5 %

B316

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

42,5 %

B317

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

42,5 %

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

42,5 %

B319

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

42,5 %

B320

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

42,5 %

B321

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

42,5 %

B322

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

42,5 %

B323

Jigang Group Co., Ltd.

42,5 %

B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited

42,5 %

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

42,5 %

B326

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

42,5 %

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

42,5 %

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

42,5 %

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

42,5 %

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

42,5 %

B331

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

42,5 %

B332

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

42,5 %

B333

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

42,5 %

B334

Tutte le altre società

57,8 %

B999

3.   L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping provvisorio specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati all'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   A norma dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 373 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 373 del 21.12.2011, pag. 16.

(3)  Causa C-249/10 P. Brossmann Footwear (HK) e altri vs Consiglio dell'Unione europea

(4)  SBB/Worldsteelprice.com

(5)  Causa C-249/10 P., Brosmann Footwear (HK) e altri contro Consiglio dell' Unione europea

(6)  Causa C-337/09, Consiglio dell'Unione europea contro Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.

(7)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, formulata secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

(1)

Nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale.

(2)

La seguente dichiarazione: "Il sottoscritto certifica che [il volume] del [prodotto in esame], venduto per l'esportazione nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura, è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte".

(3)

Data e firma


19.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 846/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

50,7

XS

59,9

ZZ

55,3

0707 00 05

MK

31,3

TR

106,4

ZZ

68,9

0709 93 10

TR

116,5

ZZ

116,5

0805 50 10

AR

93,8

BO

100,6

CL

89,9

TR

97,0

UY

76,0

ZA

95,7

ZZ

92,2

0806 10 10

MK

41,5

TN

197,3

TR

122,2

ZZ

120,3

0808 10 80

AR

201,7

BR

89,7

CL

158,8

NZ

122,8

US

119,9

ZA

111,4

ZZ

134,1

0808 30 90

CN

65,0

TR

112,6

ZA

145,4

ZZ

107,7

0809 30

TR

153,9

ZZ

153,9

0809 40 05

BA

60,9

IL

63,3

TR

107,6

XS

74,4

ZZ

76,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

19.9.2012   

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L 252/57


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2012

relativa al riconoscimento dell’Egitto a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare

[notificata con il numero C(2012) 6297]

(2012/505/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

viste le richieste presentate da Cipro il 13 maggio 2005, dal Regno Unito il 25 settembre 2006 e dalla Repubblica ellenica il 26 ottobre 2006,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell’ambito della convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, (di seguito «convenzione STCW») (2), modificata nel 1995.

(2)

Le richieste di riconoscimento dell’Egitto sono state presentate con lettere del 13 maggio 2005 da Cipro, del 25 settembre 2006 dal Regno Unito e del 26 ottobre 2006 dalla Repubblica ellenica. In seguito a tali richieste, la Commissione ha esaminato il sistema di formazione e abilitazione dell’Egitto per verificare se tale paese soddisfi tutti i requisiti previsti dalla convenzione STCW e se siano state adottate misure appropriate per prevenire le frodi riguardanti i certificati. Tale esame si basava sui risultati di un’ispezione effettuata dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel dicembre 2006. Nel corso di tale ispezione erano state rilevate alcune carenze nei sistemi di formazione e abilitazione.

(3)

La Commissione aveva trasmesso agli Stati membri una relazione sui risultati del suddetto esame.

(4)

Con lettere del 16 febbraio 2009, del 21 settembre 2010 e del 20 dicembre 2011, la Commissione ha chiesto alle autorità egiziane di fornire le prove che le carenze rilevate erano state corrette.

(5)

Con lettere del 12 novembre 2009, del 25 novembre 2010 e del 28 febbraio 2012, le autorità egiziane hanno fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l’attuazione di misure correttive adeguate e sufficienti per correggere tutte le carenze rilevate durante la valutazione di conformità.

(6)

I risultati della valutazione di conformità e l’analisi delle informazioni fornite dall’Egitto dimostrano che tale paese soddisfa i requisiti previsti dalla convenzione STCW e che esso ha adottato misure appropriate per prevenire le frodi riguardanti i certificati.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Egitto è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2012

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(2)  Adottata dall’Organizzazione marittima internazionale.