ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.248.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 248

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
13 settembre 2012


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

4

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

6

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2012, del 30 aprile 2012, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2012, del 30 aprile 2012, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 99/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2012, del 30 aprile 2012, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

38

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 101/2012, del 30 aprile 2012, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 102/2012, del 30 aprile 2012, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell’accordo SEE

40

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

13.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 74/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/214/UE della Commissione, del 1o aprile 2011, che modifica gli allegati da II a IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione di esecuzione 2011/277/UE della Commissione, del 10 maggio 2011, che modifica l’allegato II della decisione 93/52/CEE riconoscendo come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) alcune regioni italiane e che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE riconoscendo come ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica alcune regioni di Italia, Polonia e Regno Unito (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la decisione di esecuzione 2011/674/UE della Commissione, del 12 ottobre 2011, che modifica la decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne dalla rinotracheite bovina infettiva di alcune regioni amministrative della Germania (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo la decisione di esecuzione 2011/675/UE della Commissione, del 12 ottobre 2011, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto concerne la dichiarazione della Lettonia quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e la dichiarazione di determinate regioni amministrative del Portogallo quali regioni ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (6).

(7)

La direttiva 2009/158/CE abroga la direttiva 90/539/CEE del Consiglio (7), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(8)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(9)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e del punto 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è soppresso;

2)

al punto 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto quanto segue:

«4a.

32009 L 0158: Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74), modificata da:

32011 D 0214: Decisione 2011/214/UE della Commissione, del 1o aprile 2011 (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 27).

Questo atto non si applica all’Islanda.

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 13, dopo il termine “Norvegia” è aggiunto il termine “Finlandia”;

b)

nell’allegato IV, il termine “Norvegia” viene aggiunto dopo il termine “Finlandia” alla nota 3 del modello 1, alle note 4 e 6 del modello 2, alle note 1 e 4 del modello 3, alla nota 3 del modello 4, alle note 3 e 5 del modello 5 e alla nota 1 del modello 6.»;

3)

al punto 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 D 0277: Decisione di esecuzione 2011/277/UE della Commissione, del 10 maggio 2011 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 100).»;

4)

al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32011 D 0277: Decisione di esecuzione 2011/277/UE della Commissione, del 10 maggio 2011 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 100),

32011 D 0675: Decisione di esecuzione 2011/675/UE della Commissione, del 12 ottobre 2011 (GU L 268 del 13.10.2011, pag. 19).»;

5)

al punto 80 (decisione 2004/558/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 D 0674: Decisione di esecuzione 2011/674/UE della Commissione, del 12 ottobre 2011 (GU L 268 del 13.10.2011, pag. 17).»;

6)

al punto 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto quanto segue:

«3a.

32009 L 0158: Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74), modificata da:

32011 D 0214: Decisione 2011/214/UE della Commissione, del 1o aprile 2011 (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 27).

Questo atto non si applica all’Islanda.

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 13, dopo il termine “Norvegia” è aggiunto il termine “Finlandia”;

b)

nell’allegato IV, il termine “Norvegia” viene aggiunto dopo il termine “Finlandia” alla nota 3 dei modelli 1, alle note 4 e 6 del modello 2, alle note 1 e 4 del modello 3, alla nota 3 del modello 4, alle note 3 e 5 del modello 5 e alla nota 1 del modello 6.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/158/CE, della decisione 2011/214/UE e delle decisioni di esecuzione 2011/277/UE, 2011/674/UE e 2011/675/UE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 2.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  GU L 90 del 6.4.2011, pag. 27.

(4)  GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 100.

(5)  GU L 268 del 13.10.2011, pag. 17.

(6)  GU L 268 del 13.10.2011, pag. 19.

(7)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

(8)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 75/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 34/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 150/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d’allevamento e selvatica e le carni di selvaggina d’allevamento e selvatica (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 151/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d’allevamento (4).

(5)

Il regolamento (CE) n. 1099/2009 abroga la direttiva 93/119/CE del Consiglio (5), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo con effetto dall’8 dicembre 2019.

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 2 (direttiva 93/119/CE del Consiglio) della parte 9.1, le parole «modificata da» sono sostituite da «modificata e sostituita da»;

2)

al punto 2 (direttiva 93/119/CE del Consiglio) della parte 9.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 1099: Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009 (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).»;

3)

il testo del punto 2 (direttiva 93/119/CE del Consiglio) è soppresso con effetto dall’8 dicembre 2019;

4)

al punto 2 (direttiva 93/119/CE del Consiglio) della parte 9.1 è aggiunto il seguente punto:

«2a.

32009 R 1099: Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).»;

5)

al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0150: Regolamento (UE) n. 150/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011 (GU L 46 del 19.2.2011, pag. 14).»;

6)

al punto 12 [regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0151: Regolamento (UE) n. 151/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011 (GU L 46 del 19.2.2011, pag. 17).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1099/2009, e dei regolamenti (UE) n. 150/2011 e (UE) n. 151/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 1.

(2)  GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.

(3)  GU L 46 del 19.2.2011, pag. 14.

(4)  GU L 46 del 19.2.2011, pag. 17.

(5)  GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

IT

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L 248/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 76/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1688/2005 per quanto riguarda il campionamento dei branchi di origine delle uova e l’esame microbiologico di tali campioni e di campioni di talune carni destinate alla Finlandia e alla Svezia (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 51 [regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo è aggiunto quanto segue:

«modificato da:

32011 R 1223: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011 (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 12).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 2.

(2)  GU L 314 del 29.11.2011, pag. 12.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

IT

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L 248/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 77/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/93/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il trasbordo presso i posti d’ispezione frontalieri di partite di prodotti destinate all’importazione nell’Unione o ai paesi terzi (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione di esecuzione 2011/394/UE della Commissione, del 1o luglio 2011, che modifica la decisione 2009/821/CE in relazione all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces (4).

(5)

La decisione di esecuzione 2011/215/UE abroga la decisione 2000/25/CE della Commissione (5), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 87 (Decisione 2000/25/CE della Commissione) della parte 1.2 è soppresso;

2)

al punto 39 (Decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32011 D 0093: Decisione 2011/93/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011 (GU L 37 dell’11.2.2011, pag. 25),

32011 D 0394: Decisione di esecuzione 2011/394/UE della Commissione, del 1o luglio 2011 (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 45).»;

3)

dopo il punto 149 [regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione] della parte 1.2 è aggiunto il seguente punto:

«150.

32011 D 0215: Decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il trasbordo presso i posti d’ispezione frontalieri di partite di prodotti destinate all’importazione nell’Unione o ai paesi terzi (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 50).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/93/UE, delle decisioni di esecuzione 2011/215/UE e 2011/394/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 2.

(2)  GU L 37 dell’11.2.2011, pag. 25.

(3)  GU L 90 del 6.4.2011, pag. 50.

(4)  GU L 176 del 5.7.2011, pag. 45.

(5)  GU L 9 del 13.1.2000, pag. 27.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 78/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 39/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 169/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativo all’autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati alle faraone (titolare dell’autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1190/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che modifica i regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi acido benzoico (VevoVitall) (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011, concernente l’autorizzazione di Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) e Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 1zzzc [regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«modificato da:

32011 R 1190: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1190/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011 (GU L 302 del 19.11.2011, pag. 28).»;

2)

al punto 1zzzz [regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«modificato da:

32011 R 1190: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1190/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011 (GU L 302 del 19.11.2011, pag. 28).»;

3)

dopo il punto 2zv [regolamento di esecuzione (UE) n. 1111/2011 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«2zw.

32011 R 0169: Regolamento (UE) n. 169/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativo all’autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati alle faraone (titolare dell’autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) (GU L 49 del 24.2.2011, pag. 6).

2zx.

32011 R 1263: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011, concernente l’autorizzazione di Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) e Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 322 del 6.12.2011, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 169/2011, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1190/2011 e (UE) n. 1263/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 13.

(2)  GU L 49 del 24.2.2011, pag. 6.

(3)  GU L 302 del 19.11.2011, pag. 28.

(4)  GU L 322 del 6.12.2011, pag. 3.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 79/2012

del 30 aprile 2012

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 39/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 45/2012 del 30 marzo 2012 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell’Unione europea (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 11 [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0208: Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29).»;

2)

al punto 41 [regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione] della parte 3.2 e al punto 90 [regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione] della parte 4.2 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«, modificato da:

32011 R 0208: Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29).»;

3)

al punto 31j [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0208: Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29).»

Articolo 2

Al punto 54zzzi [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0208: Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 208/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 13.

(2)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 24.

(3)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 80/2012

del 30 aprile 2012

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 39/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 45/2012 del 30 marzo 2012 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 420/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 835/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 836/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2011 della Commissione, del 23 agosto 2011, che approva i controlli pre-esportazione del Canada sul frumento e la farina di frumento riguardo alla presenza di ocratossina A (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 978/2011 della Commissione, del 3 ottobre 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, bifenile, captano, chlorantraniliprole, ciflufenamid, cimoxanil, diclorprop-p, difenoconazolo, dimetomorf, ditiocarbammati, epossiconazolo, etefon, flutriafol, fluxapyroxad, isopyrazam, propamocarb, pyraclostrobin, pirimetanil e spirotetrammato in o su determinati prodotti (8).

(9)

Nella causa T-262/10 il Tribunale della Corte di giustizia dell’Unione europea annulla la decisione 2010/169/UE della Commissione (9), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa ai sensi del medesimo.

(10)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

dopo il punto 55 [regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione] della parte 7.2 del capitolo I è inserito il seguente punto:

«56.

32011 R 0931: Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale.»;

2)

al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0978: Regolamento (UE) n. 978/2011 della Commissione, del 3 ottobre 2011 (GU L 258 del 4.10.2011, pag. 12).»

Articolo 2

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0978: Regolamento (UE) n. 978/2011 della Commissione, del 3 ottobre 2011 (GU L 258 del 4.10.2011, pag. 12).»;

2)

al punto 54zzzp [regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32011 R 0836: Regolamento (UE) n. 836/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011 (GU L 215 del 20.8.2011, pag. 9).»;

3)

al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32011 R 0420: Regolamento (UE) n. 420/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011 (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 3).

32011 R 0835: Regolamento (UE) n. 835/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011 (GU L 215 del 20.8.2011, pag. 4).»;

4)

dopo il punto 60 [regolamento (UE) n. 666/2011 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«61.

32011 R 0844: Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2011 della Commissione, del 23 agosto 2011, che approva i controlli pre-esportazione del Canada sul frumento e la farina di frumento riguardo alla presenza di ocratossina A (GU L 218 del 24.8.2011, pag. 4).

62.

32011 R 0931: Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2).»;

5)

il testo del punto 54zzzzzl (decisione 2010/169/UE della Commissione) è soppresso.

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 420/2011, (UE) n. 835/2011, (UE) n. 836/2011, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 844/2011, (UE) n. 931/2011 e (UE) n. 978/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (10).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 13.

(2)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 24.

(3)  GU L 111 del 30.4.2011, pag. 3.

(4)  GU L 215 del 20.8.2011, pag. 4.

(5)  GU L 215 del 20.8.2011, pag. 9.

(6)  GU L 218 del 24.8.2011, pag. 4.

(7)  GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2.

(8)  GU L 258 del 4.10.2011, pag. 12.

(9)  GU L 75 del 23.3.2010, pag. 25.

(10)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 81/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 41/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione, del 26 aprile 2010, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 459/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione recante disposizioni di applicazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 566/2011 della Commissione, dell’8 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto concerne l’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 678/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che sostituisce l’allegato II e modifica gli allegati IV, IX e XI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/415/UE della Commissione, del 14 luglio 2011, che rettifica la direttiva 2010/19/UE che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica degli allegati della direttiva 2007/46/CE (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

dopo il punto 45zzk [regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«45zzl.

32011 R 0582: Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

al punto 3.2.1 dell’allegato I e al punto 3.2 dell’allegato XI è aggiunto quanto segue:

 

“IS per l’Islanda;

 

FL per il Liechtenstein;

 

16 per la Norvegia.”

45zzm.

32010 R 0406: Regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione, del 26 aprile 2010, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno (GU L 122 del 18.5.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

nella parte 3, punto 1.1 dell’allegato II è aggiunto quanto segue:

 

“IS per l’Islanda;

 

FL per il Liechtenstein;

 

16. per la Norvegia.” »;

2)

al punto 45zx (direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32011 R 0582: Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011 (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1),

32011 R 0678: Regolamento (UE) n. 678/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 30).»;

3)

al punto 45zz [regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«modificato da:

32011 R 0459: Regolamento (UE) n. 459/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011 (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 21).»;

4)

al punto 45zzk [regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«modificato da:

32011 R 0582: Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011 (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).»;

5)

al punto 45zt [regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0566: Regolamento (UE) n. 566/2011 della Commissione, dell’8 giugno 2011 (GU L 158 del 16.6.2011, pag. 1).»;

6)

al punto 45zu [regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«modificato da:

32011 R 0566: Regolamento (UE) n. 566/2011 della Commissione, dell’8 giugno 2011 (GU L 158 del 16.6.2011, pag. 1).»;

7)

al quarto trattino (direttiva 2010/19/UE della Commissione) del punto 45a (direttiva 91/226/CEE del Consiglio) è aggiunto il sottotrattino seguente:

«—

32011 D 0415: Decisione 2011/415/UE della Commissione, del 14 luglio 2011 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 76).»;

8)

al settimo trattino (direttiva 2010/19/UE della Commissione) del punto 45zx (direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il sottotrattino seguente:

«—

32011 D 0415: Decisione 2011/415/UE della Commissione, del 14 luglio 2011 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 76).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 406/2010, (UE) n. 459/2011, (UE) n. 582/2011, (UE) n. 566/2011 e (UE) n. 678/2011 e della decisione 2011/415/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 18.

(2)  GU L 122 del 18.5.2010, pag. 1.

(3)  GU L 124 del 13.5.2011, pag. 21.

(4)  GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1.

(5)  GU L 158 del 16.6.2011, pag. 1.

(6)  GU L 185 del 15.7.2011, pag. 30.

(7)  GU L 185 del 15.7.2011, pag. 76.

(8)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 82/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 45/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (2).

(3)

La direttiva 2011/91/UE abroga la direttiva 89/396/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi dello stesso.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 49 (direttiva 89/396/CEE del Consiglio) è soppresso;

2)

dopo il punto 66 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«67.

32011 L 0091: Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/91/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 24.

(2)  GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1.

(3)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 83/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, nel prosieguo «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 47/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (3), rettificato da GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 72,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 12 (cancellato) è inserito il seguente testo:

«32009 R 0470: Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

i riferimenti ad altri atti presenti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo;

b)

ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 11, primo comma, dell’articolo 15, paragrafo 1, e dell’articolo 27, paragrafo 2, uno Stato EFTA può chiedere all’agenzia di formulare un parere. La richiesta viene rivolta in primo luogo alla Commissione. Se ritiene che la richiesta presenti un interesse comune, la Commissione la trasmette all’agenzia ai fini di un ulteriore trattamento.»;

2)

al punto 13 (cancellato) è inserito il seguente testo:

«32010 R 0037: Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1), rettificato da GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 72.»;

3)

ai punti 15p (direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 15zb [regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 0470: Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 470/2009 e (UE) n. 37/2010, rettificato da GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 72, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 27.

(2)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(3)  GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 84/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 47/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 890/2010 della Commissione, dell’8 ottobre 2010, che modifica, per quanto riguarda la sostanza derquantel, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 914/2010 della Commissione, del 12 ottobre 2010, che modifica, per quanto riguarda la sostanza salicilato di sodio, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32010 R 0890: Regolamento (UE) n. 890/2010 della Commissione, dell’8 ottobre 2010 (GU L 266 del 9.10.2010, pag. 1),

32010 R 0914: Regolamento (UE) n. 914/2010 della Commissione, del 12 ottobre 2010 (GU L 269 del 13.10.2010, pag. 5).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 890/2010 e (UE) n. 914/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 27.

(2)  GU L 266 del 9.10.2010, pag. 1.

(3)  GU L 269 del 13.10.2010, pag. 5.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 85/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 47/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 758/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, che modifica, per quanto riguarda la sostanza valnemulina, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 759/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, che modifica, per quanto riguarda la sostanza tildipirosina, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 761/2010 della Commissione, del 25 agosto 2010, che modifica, per quanto riguarda la sostanza metilprednisolone, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32010 R 0758: Regolamento (UE) n. 758/2010 della Commissione del 24 agosto 2010 (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 37),

32010 R 0759: Regolamento (UE) n. 759/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010 (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 39),

32010 R 0761: Regolamento (UE) n. 761/2010 della Commissione, del 25 agosto 2010 (GU L 224 del 26.8.2010, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 758/2010, (UE) n. 759/2010 e (UE) n. 761/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 27.

(2)  GU L 223 del 25.8.2010, pag. 37.

(3)  GU L 223 del 25.8.2010, pag. 39.

(4)  GU L 224 del 26.8.2010, pag. 1.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 86/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 47/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 362/2011 della Commissione, del 13 aprile 2011, che modifica, per quanto riguarda la sostanza monepantel, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 363/2011 della Commissione, del 13 aprile 2011, che modifica, per quanto riguarda la sostanza isoeugenolo, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32011 R 0362: Regolamento (UE) n. 362/2011 della Commissione, del 13 aprile 2011 (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 26),

32011 R 0363: Regolamento (UE) n. 363/2011 della Commissione, del 13 aprile 2011 (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 28).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 362/2011 e (UE) n. 363/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 27.

(2)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 26.

(3)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 28.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 87/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 49/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2011/71/UE della Commissione, del 26 luglio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 L 0071: Direttiva 2011/71/UE della Commissione, del 26 luglio 2011 (GU L 195 del 27.7.2011, pag. 46).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/71/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 29.

(2)  GU L 195 del 27.7.2011, pag. 46.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 88/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 49/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione, del 29 novembre 2010, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all’etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzc (decisione 2011/391/UE della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è inserito il seguente punto:

«12zzd.

32010 R 1103: Regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione, del 29 novembre 2010, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all’etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli (GU L 313 del 30.11.2010, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1103/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 29.

(2)  GU L 313 del 30.11.2010, pag. 3.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 89/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 15/2012 del 10 febbraio 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/3/UE della Commissione, del 1o febbraio 2010, che modifica gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 L 0003: Direttiva 2010/3/UE della Commissione, del 1o febbraio 2010 (GU L 29 del 2.2.2010, pag. 5).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2010/3/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 161 del 21.6.2012, pag. 21.

(2)  GU L 29 del 2.2.2010, pag. 5.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 90/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (2).

(3)

È opportuno integrare nell’accordo la raccomandazione 2010/133/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei livelli di carbammato di etile nelle suddette bevande (3).

(4)

Il regolamento (CE) n. 110/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (4), che è integrato nell’accordo e dove pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione (5), che è integrato nell’accordo, è diventato obsoleto (6) e dove pertanto essere soppresso dall’accordo medesimo.

(6)

Tenuto conto delle caratteristiche particolari del sistema di registrazione delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose e del fatto che il numero di richieste di registrazioni degli Stati EFTA dovrebbe essere molto basso, appare opportuno non applicare il paragrafo 4, lettera d), del protocollo 1 a tali questioni. Questa disposizione lascia impregiudicate le altre decisioni del Comitato misto SEE.

(7)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. La legislazione relativa alle bevande spiritose non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell’introduzione al capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo. La presente decisione non deve, pertanto, essere applicata al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

i punti 1 [regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio] e 2 [regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione] sono soppressi;

2)

i punti seguenti sono inseriti dopo il punto 8 [regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione]:

«9.

32008 R 0110: Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16), modificato da:

32008 R 1334: Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

le disposizioni del regolamento non pregiudicano il diritto degli Stati EFTA di vietare, sulla base di criteri non discriminatori, l’immissione sul mercato nazionale di bevande spiritose destinate al consumo umano il cui titolo alcolometrico sia superiore al 60 % vol;

b)

gli Stati EFTA interessati sono invitati a inviare osservatori alle riunioni del comitato per le bevande spiritose, di cui all’articolo 25, dedicate a questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell’accordo. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato, ma non hanno diritto di voto;

c)

il paragrafo 4, lettera d), del protocollo I dell’accordo non si applica al capo III del regolamento;

d)

all’allegato III è aggiunto quanto segue:

Categoria di prodotto

Indicazione geografica:

Paese di origine

15.

Vodka

Íslenskt Vodka/Icelandic Vodka

Islanda

Norsk Vodka/Norwegian Vodka

Norvegia

24.

Akvavit/aquavit

ÍslensktBrennivín/Icelandic Aquavit

Islanda

Norsk akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit

Norvegia

Altre bevande spiritose

Le indicazioni geografiche qui sopra menzionate riguardano prodotti non definiti nel regolamento. Pertanto, devono essere completate dalla denominazione di vendita “bevanda spiritosa”.

Gli Stati EFTA che producono tali bevande spiritose comunicano alle altre parti contraenti le definizioni nazionali di questi prodotti.

 

10.

32010 H 0133: Raccomandazione 2010/133/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei livelli di carbammato di etile nelle suddette bevande (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 110/2008 e della raccomandazione 2010/133/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 29.

(2)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(3)  GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53.

(4)  GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.

(5)  GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9.

(6)  GU C 30 del 6.2.2009, pag. 18.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 91/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IV dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 17/2012 del 10 febbraio 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/952/CE della Commissione, del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l’applicazione e l’utilizzo dell’allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 24 (direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato IV dell’accordo è aggiunto il seguente punto:

«24a.

32008 D 0952: Decisione 2008/952/CE della Commissione, del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l’applicazione e l’utilizzo dell’allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 338 del 17.12.2008, pag. 55).»

Articolo 2

I testi della decisione 2008/952/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 161 del 21.6.2012, pag. 23.

(2)  GU L 338 del 17.12.2008, pag. 55.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 92/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2012 del 10 febbraio 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione n. H6, del 16 dicembre 2010, concernente l’applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato VI dell’accordo, al punto 6.5 (decisione n. H5), è inserito il seguente punto:

«6.6.

32011 D 0212(01): Decisione n. H6, del 16 dicembre 2010, concernente l’applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5).»

Articolo 2

I testi della decisione n. H6 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011 del 1o luglio 2011 (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 161 del 21.6.2012, pag. 24.

(2)  GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(4)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 33.


13.9.2012   

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L 248/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 93/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2012 del 10 febbraio 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione n. S8, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 8.7 (decisione n. S7) dell’allegato VI dell’accordo è aggiunto il seguente punto:

«8.8

32011 D 0906(01): Decisione n. S8, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 262 del 6.9.2011, pag. 6).»

Articolo 2

I testi della decisione n. S8 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011 del 1o luglio 2011 (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 161 del 21.6.2012, pag. 24.

(2)  GU C 262 del 6.9.2011, pag. 6.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(4)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 33.


13.9.2012   

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L 248/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 94/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 54/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1 (direttiva 87/372/CEE del Consiglio) dell’allegato XI dell’accordo è aggiunto il seguente punto:

«1a.

32009 D 0766: Decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

la presente decisione si applica al Liechtenstein a decorrere dal 2018.»

Articolo 2

I testi della decisione 2009/766/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 34.

(2)  GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 95/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 65/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 983/2010 della Commissione, del 3 novembre 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66he [regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0983: Regolamento (UE) n. 983/2010 della Commissione, del 3 novembre 2010 (GU L 286 del 4.11.2010, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 983/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 45.

(2)  GU L 286 del 4.11.2010, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 96/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 71/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/769/UE della Commissione, del 13 dicembre 2010, relativa alla definizione dei criteri per l’uso da parte delle navi da trasporto di gas naturale liquefatto di metodi tecnologici alternativi all’utilizzo di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo conformi all’articolo 4 ter della direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, modificata dalla direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21ad (direttiva 1999/32/CE del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo è inserito il seguente punto:

«21ada.

32010 D 0769: Decisione 2010/769/UE della Commissione, del 13 dicembre 2010, relativa alla definizione dei criteri per l’uso da parte delle navi da trasporto di gas naturale liquefatto di metodi tecnologici alternativi all’utilizzo di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo conformi all’articolo 4 ter della direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, modificata dalla direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (GU L 328 del 14.12.2010, pag. 15).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/769/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 50.

(2)  GU L 328 del 14.12.2010, pag. 15.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 97/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 71/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 413/2010 della Commissione, del 12 maggio 2010, recante modifica degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, per tenere conto delle modifiche adottate con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32c [regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XX dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0413: Regolamento (UE) n. 413/2010 della Commissione, del 12 maggio 2010 (GU L 119 del 13.5.2010, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 413/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 50.

(2)  GU L 119 del 13.5.2010, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 98/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 73/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato XXI dell’accordo, dopo il punto 27b [regolamento (CE) n. 1445/2005 della Commissione], è inserito il punto seguente:

«27c.

32011 R 0691: Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

per quanto riguarda l’Islanda, gli allegati I, II e III del regolamento devono essere attuati entro 2 anni dal primo termine di trasmissione;

b)

questo regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 691/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 53.

(2)  GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 99/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 32/2012 del 10 febbraio 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 3 (direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978) dell’allegato XXII dell’accordo è sostituito da quanto segue:

«32011 L 0035: Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

all’articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

Islanda:

Hlutafélag,

Liechtenstein:

die Aktiengesellschaft,

Norvegia:

allmennaksjeselskap.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/35/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 161 del 21.6.2012, pag. 39.

(2)  GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 100/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 32/2012 del 10 febbraio 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1205/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba [regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell’allegato XXII dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 1205: Regolamento (UE) n. 1205/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011 (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 16).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1205/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 161 del 21.6.2012, pag. 39.

(2)  GU L 305 del 23.11.2011, pag. 16.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 101/2012

del 30 aprile 2012

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, nel prosieguo «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 92/2011 del 19 luglio 2011 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo includendovi la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’articolo 10 del protocollo 31 dell’accordo, dopo il paragrafo 8, è inserito il seguente paragrafo:

«9.

a)

Le parti contraenti collaborano nei settori contemplati dall’atto seguente:

32008 L 0114: Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75);

b)

per conseguire gli obiettivi di cui alla direttiva 2008/114/CE, le parti contraenti utilizzano le forme di cooperazione appropriate di cui all’articolo 80 dell’accordo SEE;

c)

a norma dell’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell’accordo, tranne le sezioni 1 e 2 del capo 3, si applica al presente paragrafo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 64.

(2)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.9.2012   

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L 248/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 102/2012

del 30 aprile 2012

che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 47 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (6).

(7)

Il regolamento (CE) n. 436/2009 abroga il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione (7), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(8)

Il regolamento (CE) n. 606/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione (8), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(9)

Il regolamento (CE) n. 607/2009 abroga i regolamenti (CE) n. 1607/2000 (9) e (CE) n. 753/2002 (10) della Commissione, che sono integrati nell’accordo e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(10)

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (11) e il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (12), che sono integrati nell’accordo, sono stati abrogati nell’UE e devono pertanto essere abrogati ai sensi dell’accordo.

(11)

La maggior parte delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento (CE) n. 436/2009 non è rilevante ai fini del SEE perché riguarda l’organizzazione comune dei mercati agricoli. Occorre pertanto elencare specificamente le disposizioni applicabili. Queste disposizioni vanno interpretate alla luce del testo principale dell’accordo e degli adattamenti orizzontali e specifici del protocollo 47.

(12)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’appendice 1 del protocollo 47 dell’accordo è così modificata:

1)

il testo dei punti 1 [regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione], 2 [regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio], 3 [regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione], 4 [regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione], 5 [regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione] e 6 [regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione] è soppresso;

2)

dopo il punto 7 [regolamento (CE) n. 1793/2003 della Commissione] è inserito quanto segue:

«8.

32007 R 1234: Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da:

32009 R 0491: Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 (GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

si applicano unicamente le seguenti disposizioni del regolamento:

 

articolo 1, paragrafo 1, lettera l), cfr. parte XII dell’allegato I,

 

articolo 2, paragrafo 1, cfr. parte III bis dell’allegato III,

 

articolo 113 quinquies, cfr. allegato XI ter,

 

articoli da 118 bis a 118 quater,

 

articoli da 118 sexies a 118 novovicies,

 

articoli da 120 bis a 120 octies,

 

articolo 185 quater, paragrafi 1 e 2, e

 

articolo 185 quinquies.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell’accordo, dagli adattamenti orizzontali nell’introduzione al protocollo 47 dell’accordo e dagli adattamenti specifici nell’appendice I del protocollo 47 dell’accordo;

b)

i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori dei comitati di cui all’articolo 195 del regolamento, riguardanti questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell’accordo, ma non hanno diritto di voto.

9.

32009 R 0436: Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

si applicano unicamente le seguenti disposizioni del regolamento:

 

articolo 21, paragrafo 1, lettera a), punto iii), lettera b) e lettera c),

 

articoli da 22 a 26,

 

articolo 27, paragrafo 3,

 

articoli 28 e 29,

 

articolo 31, paragrafi da 1 a 5,

 

articoli da 32 a 35,

 

articolo 47,

 

articolo 48, paragrafo 1, e

 

articolo 49.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell’accordo, dagli adattamenti orizzontali nell’introduzione al protocollo 47 dell’accordo e dagli adattamenti specifici nell’appendice I del protocollo 47 dell’accordo;

b)

al terzo comma dell’articolo 34, paragrafo 1, la frase “Ove si tratti di trasporti intracomunitari, l’informazione è trasmessa a norma del regolamento (CE) n. 555/2008.” è sostituita da “L’informazione viene trasmessa a norma dell’appendice 2 del protocollo 47 dell’accordo.”

10.

32009 R 0606: Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

11.

32009 R 0607: Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 436/2009, (CE) n. 491/2009, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (13).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 29.

(2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(3)  GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.

(4)  GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1.

(5)  GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.

(6)  GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

(7)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32.

(8)  GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1.

(9)  GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17.

(10)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.

(11)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(12)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

(13)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.