ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.244.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 244

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
8 settembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR [convenzione TIR 1975] — A norma della notifica al depositario dell’ONU C.N.326.2011.TREATIES–2 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 13 settembre 2012 per tutte le parti contraenti

1

 

 

2012/499/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2012 della Commissione, del 7 settembre 2012, recante centosettantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 804/2012 della Commissione, del 7 settembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 805/2012 della Commissione, del 7 settembre 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

9

 

 

DECISIONI

 

 

2012/500/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 settembre 2012, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2012) 6113]

11

 

 

2012/501/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 settembre 2012, che modifica la decisione 2008/899/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese

27

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2012 della Commissione, del 5 settembre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione ( GU L 243 del 7.9.2012 )

30

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 794/2012 della Commissione, del 5 settembre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l’elenco dell’Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 243 del 7.9.2012 )

30

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/1


Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR [convenzione TIR 1975 (1)]

A norma della notifica al depositario dell’ONU C.N.326.2011.TREATIES–2 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 13 settembre 2012 per tutte le parti contraenti

 

Articolo 1, lettera q)

Sostituire «riconosciuta» con «autorizzata».

 

Articolo 1, lettera q)

Questa modifica non riguarda la versione italiana (2).

 

Articolo 1, lettera q)

Dopo l’articolo 1, lettera q), inserire la seguente nuova lettera r):

«r)

“organizzazione internazionale”, un’organizzazione autorizzata dal comitato amministrativo ad assumere la responsabilità dell’efficace organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia internazionale.»

 

Articolo 8, paragrafo 1

Modificare il paragrafo 1 come segue:

«1.   L’associazione garante s’impegna a pagare fino all’importo massimo garantito dei dazi e delle tasse all’importazione o all’esportazione, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali della parte contraente in cui è stata accertata un’irregolarità, in correlazione con un’operazione TIR, che comporti una richiesta nei confronti dell’associazione garante. L’associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debitrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme.»

 

Articolo 8, paragrafo 7

Cancellare il testo del paragrafo 7.

 

Articolo 10, paragrafo 2

Sostituire «un paese» con «una parte contraente».

 

Articolo 11, paragrafo 1

Modificare il paragrafo 1 come segue:

«1.   In caso di non appuramento di un’operazione TIR, le autorità competenti:

a)

notificano il non appuramento al titolare del carnet TIR, all’indirizzo indicato sul carnet;

b)

notificano il non appuramento all’associazione garante.

Le autorità competenti notificano l’informazione all’associazione garante entro un anno dalla data di accettazione del carnet TIR da parte di tali autorità oppure entro un termine di due anni, qualora l’attestazione di termine dell’operazione TIR sia stata falsificata o ottenuta abusivamente o fraudolentemente.»

 

Articolo 11, paragrafo 1

Dopo il paragrafo 1 inserire il seguente nuovo paragrafo 2:

«2.   Qualora il pagamento delle somme di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, diventi esigibile, le autorità competenti, per quanto possibile, ne faranno richiesta alle persone tenute al pagamento prima di presentare la richiesta all’associazione garante.»

 

Articolo 11, paragrafo 2

Rinumerare i paragrafi 2 e 3 che diventano paragrafi 3 e 4.

 

Articolo 11, nuovo paragrafo 3

Modificare il paragrafo 3 come segue:

«3.   La richiesta di pagamento delle somme di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, è inviata all’associazione garante non prima di tre mesi e non oltre due anni dalla data in cui è stato notificato all’associazione che l’operazione TIR non è stata appurata ovvero che l’attestazione di termine dell’operazione TIR è stata falsificata o ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, nei casi di operazioni TIR che durante il succitato termine di due anni sono soggette a procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all’obbligo di pagamento delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la richiesta di pagamento è notificata entro il termine di un anno a decorrere dal giorno in cui ha effetto la decisione delle autorità competenti o del tribunale.»

 

Articolo 11, nuovo paragrafo 4

Sostituire il vigente testo con il seguente:

«4.   L’associazione garante versa gli importi richiesti entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di pagamento.

5.   Gli importi versati sono restituiti all’associazione garante allorché, entro due anni dalla data della richiesta di pagamento, si comprova, a soddisfazione delle autorità competenti, che in relazione all’operazione TIR in questione non è stata commessa alcuna irregolarità. Il termine di due anni può essere prolungato conformemente alla legislazione nazionale.»

 

Allegato 6, nota esplicativa 0.8.3

Sostituire «autorità doganali» con «Parti contraenti».

 

Allegato 6, nota esplicativa 0.8.5

Sostituire «Qualora venga richiesta la garanzia» con «Qualora venga inviata una richiesta di pagamento all’associazione garante».

 

Allegato 6, nota esplicativa 0.8.7

Sopprimere la nota esplicativa 0.8.7.

 

Allegato 6, nota esplicativa 0.10

Rinumerare la nota esplicativa 0.10 che diventa nota esplicativa 0.10-1.

 

Allegato 6, nota esplicativa 0.10-1

Dopo la nota esplicativa 0.10-1 inserire la seguente nuova nota esplicativa 0.10-2:

«0.10-2

L’espressione “o l’operazione non sia stata effettivamente terminata” comprende i casi in cui l’attestazione di termine dell’operazione è stata falsificata.»

 

Allegato 6, nota esplicativa 0.11-1

Sostituire il vigente testo con il seguente:

«0.11-1

Le modalità di notifica per iscritto sono disciplinate dalla legislazione nazionale.»

 

Allegato 6, nota esplicativa 0.11-2

Sostituire il vigente testo con il seguente:

«0.11-2

I tentativi delle autorità competenti di esigere il pagamento da parte delle persone tenute al pagamento devono, come minimo, includere l’invio della richiesta di pagamento al titolare del carnet TIR al suo indirizzo indicato sul carnet, o alle persone tenute al pagamento, se diverse dal titolare, determinate conformemente alla legislazione nazionale. La richiesta di pagamento al titolare del carnet TIR può avvenire congiuntamente alla notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.»

 

Allegato 6, nota esplicativa 0.11-3

Sostituire il vigente testo con il seguente:

«0.11-3-1

Nel decidere se rilasciare o meno le merci o il veicolo, le autorità competenti non devono, avendo a disposizione altri mezzi giuridici per tutelare gli interessi di cui sono responsabili, essere influenzate dal fatto che l’associazione garante è responsabile del pagamento dei dazi, delle tasse e degli interessi di mora dovuti dal titolare del carnet.

0.11-3-2

Le autorità competenti possono informare l’associazione garante che sono stati avviati procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti l’obbligo di pagamento. In ogni caso, le autorità competenti informano l’associazione garante in merito a tali procedimenti che possono concludersi dopo il termine di due anni prima della scadenza di detto termine.»

 

Allegato 6, nota esplicativa 0.11-4

Aggiungere la seguente nuova nota esplicativa 0.11-4:

«0.11-4

Se a un’associazione garante viene chiesto, nel rispetto della procedura fissata al presente articolo, di versare gli importi di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, ed essa non ottempera entro il termine di tre mesi prescritto dalla convenzione, le autorità competenti possono richiedere il pagamento delle somme in questione sulla base dei regolamenti nazionali, poiché in questi casi l’elemento fondamentale è la mancata esecuzione di un contratto di garanzia sottoscritto dall’associazione garante in virtù della legislazione nazionale. Tale termine si applica anche nel caso in cui l’associazione garante, al ricevimento della richiesta, consulti l’organizzazione internazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, in merito alla sua posizione sulla richiesta.»

 

Allegato 6, nota esplicativa 0.28

Rinumerare la nota esplicativa 0.28 che diventa nota esplicativa 0.28-1.

Dopo la nota esplicativa 0.28-1 inserire la seguente nuova nota esplicativa 0.28-2:

«0.28–2

Il presente articolo prevede che la conclusione di un’operazione TIR sia subordinata all’immissione delle merci in un altro regime doganale o in un altro sistema di controllo doganale. Ciò comprende lo sdoganamento delle merci a fini di consumo interno (totale o soggetto a determinate condizioni), il trasferimento oltre frontiera in un paese terzo (esportazione), o in una zona franca, o il deposito delle merci in un luogo autorizzato dalle autorità doganali in attesa della dichiarazione per un altro regime doganale.»

(1)  Versione consolidata pubblicata nella decisione 2009/477/CE del Consiglio (GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1).

(2)  Questa modifica interessa solo le versioni inglese e francese, la versione russa rimane invariata.


8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia

(2012/499/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 novembre 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Repubblica di Turchia sull’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo il 21 giugno 2012.

(2)

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(3)

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(4)

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

(5)

È opportuno firmare l’accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


REGOLAMENTI

8.9.2012   

IT

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L 244/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 803/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2012

recante centosettantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 28 agosto 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono depennate dall’elenco “Persone fisiche”:

(a)

“Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias (a) Lofti ben Abdul Hamid ben Ali al-Rihani, (b) Abderrahmane). Data di nascita: 1.7.1977. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L886177 (passaporto tunisino rilasciato il 14.12.1998, scaduto il 13.12.2003). Altre informazioni: il nome della madre è Habibah al-Sahrawi. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.”

(b)

“Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Indirizzo: Rue Essadr El Aadam 43, Larache, Marocco. Data di nascita: 31.5.1963. Luogo di nascita: Ould Yahia, Sidi Kacem, Marocco. Nazionalità: marocchina. Numero di identificazione nazionale: G 0151108 (carta d’identità nazionale marocchina rilasciata il 4 marzo 1982 a Larache, Marocco). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: LBHHMD63E31Z330M; (b) il nome del padre è Mohamed Mohamed; (c) il nome della madre è Sfia Sellam; (d) sarebbe deceduto in Afghanistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.7.2005.”


8.9.2012   

IT

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L 244/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 804/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

75,0

TR

76,8

ZZ

75,9

0707 00 05

MK

20,0

TR

121,6

ZZ

70,8

0709 93 10

TR

112,0

ZZ

112,0

0805 50 10

AR

94,0

BO

100,6

CL

88,4

TR

97,0

UY

96,5

ZA

91,2

ZZ

94,6

0806 10 10

BA

58,9

EG

182,2

TN

175,3

TR

126,7

ZZ

135,8

0808 10 80

AR

243,9

BR

93,9

CA

157,8

CL

155,7

NZ

118,3

US

192,7

ZA

97,9

ZZ

151,5

0808 30 90

AR

224,0

TR

123,7

ZA

148,0

ZZ

165,2

0809 30

TR

153,3

ZZ

153,3

0809 40 05

BA

59,4

HR

73,9

IL

34,3

XS

91,2

ZZ

64,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


8.9.2012   

IT

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L 244/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 805/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)   GU L 230 del 25.8.2012, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dall'8 settembre 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10  (1)

34,90

0,68

1701 12 90  (1)

34,90

4,14

1701 13 10  (1)

34,90

0,82

1701 13 90  (1)

34,90

4,43

1701 14 10  (1)

34,90

0,82

1701 14 90  (1)

34,90

4,43

1701 91 00  (2)

44,19

4,21

1701 99 10  (2)

44,19

1,08

1701 99 90  (2)

44,19

1,08

1702 90 95  (3)

0,44

0,25


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

8.9.2012   

IT

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L 244/11


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2012

che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2012) 6113]

(I testi in lingua francese, greca, inglese, italiana, lettone, portoghese, rumena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2012/500/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 31,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi ad oggetto l’esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 e del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in modo tale da non contravvenire alle norme dell’Unione europea.

(4)

In base alle verifiche effettuate, all’esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, dal FEAGA e dal FEASR.

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, al FEAGA e al FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione la Commissione ha comunicato agli Stati membri, in una relazione di sintesi, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme unionali.

(7)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 1o giugno 2012 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese riportate nell’allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA o del FEASR sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea in quanto non conformi alle norme dell’Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, il Granducato del Lussemburgo, la Ungheria, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Romania, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2012

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)   GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

VOCE DI BILANCIO: 6701

Stato membro

Misura

Esercizio fin.

Motivo

Tipo

%

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

AT

Diritti all'aiuto

2006

uso non corretto del concetto di forza maggiore

SPECIFICA

 

EUR

–5 684,78

0,00

–5 684,78

AT

Diritti all'aiuto

2006

procedura scorretta di assegnazione della riserva nazionale (consolidamento zone alpine)

FORFAIT

2,00

EUR

–37 410,57

0,00

–37 410,57

AT

Diritti all'aiuto

2006

non-inclusione della superficie a foraggio nel calcolo della superficie/ degli importi di riferimento

FORFAIT

2,00

EUR

– 212 321,97

0,00

– 212 321,97

AT

Diritti all'aiuto

2007

uso non corretto del concetto di forza maggiore

SPECIFICA

 

EUR

–5 684,78

0,00

–5 684,78

AT

Diritti all'aiuto

2007

procedura scorretta di assegnazione della riserva nazionale (consolidamento zone alpine)

FORFAIT

2,00

EUR

–60 335,10

0,00

–60 335,10

AT

Diritti all'aiuto

2007

non-inclusione della superficie a foraggio nel calcolo della superficie/ degli importi di riferimento

FORFAIT

2,00

EUR

– 212 321,97

0,00

– 212 321,97

AT

Diritti all'aiuto

2008

uso non corretto del concetto di forza maggiore

SPECIFICA

 

EUR

–5 684,78

0,00

–5 684,78

AT

Diritti all'aiuto

2008

procedura scorretta di assegnazione della riserva nazionale (consolidamento zone alpine)

FORFAIT

2,00

EUR

– 116 578,92

0,00

– 116 578,92

AT

Diritti all'aiuto

2008

non-inclusione della superficie a foraggio nel calcolo della superficie/ degli importi di riferimento

FORFAIT

2,00

EUR

– 212 321,97

0,00

– 212 321,97

AT

Diritti all'aiuto

2009

uso non corretto del concetto di forza maggiore

SPECIFICA

 

EUR

–5 684,78

0,00

–5 684,78

AT

Diritti all'aiuto

2009

non-inclusione della superficie a foraggio nel calcolo della superficie/ degli importi di riferimento

FORFAIT

2,00

EUR

– 212 321,97

0,00

– 212 321,97

AT

Diritti all'aiuto

2010

uso non corretto del concetto di forza maggiore

SPECIFICA

 

EUR

–5 684,78

0,00

–5 684,78

AT

Diritti all'aiuto

2010

non-inclusione della superficie a foraggio nel calcolo della superficie/ degli importi di riferimento

FORFAIT

2,00

EUR

– 212 321,97

0,00

– 212 321,97

AT

Liquidazione dei conti — Liquidazione finanziaria

2010

errore più probabile nella popolaz. non SIGC del FEAGA

SPECIFICA

 

EUR

– 143 780,79

0,00

– 143 780,79

TOTALE AT

EUR

–1 448 139,13

0,00

–1 448 139,13

DE

Liquidazione dei conti

2007

errore nel registro dei debitori del FEAGA

SPECIFICA

 

EUR

– 203 881,84

0,00

– 203 881,84

DE

Liquidazione dei conti

2008

mancato avvio procedura per richiedere rimborso di errore finanziario nella popolazione FEAGA

SPECIFICA

 

EUR

–10 000,00

0,00

–10 000,00

TOTALE DE

EUR

– 213 881,84

0,00

– 213 881,84

FR

Misure promozionali

2006

spesa non ammissibile

SPECIFICA

 

EUR

–23 204,39

0,00

–23 204,39

FR

Misure promozionali

2006

mancata richiesta di interessi dovuti

SPECIFICA

 

EUR

– 336,26

0,00

– 336,26

FR

Misure promozionali

2007

mancata richiesta di interessi dovuti

SPECIFICA

 

EUR

– 638,72

0,00

– 638,72

FR

Misure promozionali

2008

mancata richiesta di interessi dovuti

SPECIFICA

 

EUR

–38,48

0,00

–38,48

TOTALE FR

EUR

–24 217,85

0,00

–24 217,85

GB

Importi supplementari di aiuto

2008

Carenze nel SIPA-SIG che incidono sulla qualità dei controlli incrociati, carenze nel funzionamento dei controlli in loco e applicazione errata delle disposizioni sulle sanzioni, sui recuperi di pagamenti indebiti, inadempimento intenzionale

FORFAIT

5,00

EUR

– 277 231,60

0,00

– 277 231,60

GB

Aiuti diretti disaccoppiati (regime pagamento unico — RPU)

2008

Carenze nel SIPA-SIG che incidono sulla qualità dei controlli incrociati, carenze nel funzionamento dei controlli in loco e applicazione errata delle disposizioni sulle sanzioni, sui recuperi di pagamenti indebiti, inadempimento intenzionale

FORFAIT

5,00

EUR

–16 040 610,36

–2 369 021,46

–13 671 588,90

GB

Importi supplementari di aiuto

2009

Carenze nel SIPA-SIG che incidono sulla qualità dei controlli incrociati, carenze nel funzionamento dei controlli in loco e applicazione errata delle disposizioni sulle sanzioni, sui recuperi di pagamenti indebiti, inadempimento intenzionale

FORFAIT

5,00

EUR

– 270 398,26

0,00

– 270 398,26

GB

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Carenze nel SIPA-SIG che incidono sulla qualità dei controlli incrociati, carenze nel funzionamento dei controlli in loco e applicazione errata delle disposizioni sulle sanzioni, sui recuperi di pagamenti indebiti, inadempimento intenzionale

FORFAIT

5,00

EUR

–15 844 193,29

0,00

–15 844 193,29

GB

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Assenza di controlli sui nuovi agricoltori in Irlanda del Nord

FORFAIT

10,00

EUR

– 899 181,43

– 449 590,71

– 449 590,72

GB

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Controlli insufficienti dei beneficiari nella categoria degli investitori della riserva nazionale (Irlanda del Nord)

FORFAIT

10,00

EUR

–1 036 829,72

– 518 414,86

– 518 414,86

GB

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Riduzione non corretta della riserva nazionale (Scozia, Galles, Irlanda del Nord)

SPECIFICA

 

EUR

– 608 899,15

0,00

– 608 899,15

GB

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Superamento del massimale regionale (Irlanda del Nord)

SPECIFICA

 

EUR

– 286 592,57

0,00

– 286 592,57

GB

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Assenza di controlli sui nuovi agricoltori in Irlanda del Nord

FORFAIT

10,00

EUR

– 897 366,72

0,00

– 897 366,72

GB

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Controlli insufficienti dei beneficiari nella categoria degli investitori della riserva nazionale (Irlanda del Nord)

FORFAIT

10,00

EUR

–1 034 737,22

0,00

–1 034 737,22

GB

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Riduzione non corretta della riserva nazionale (Scozia, Galles, Irlanda del Nord)

SPECIFICA

 

EUR

– 605 688,94

0,00

– 605 688,94

GB

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Superamento del massimale regionale (Irlanda del Nord)

SPECIFICA

 

EUR

– 288 693,14

0,00

– 288 693,14

TOTALE GB

EUR

–38 090 422,40

–3 337 027,03

–34 753 395,37

GR

Altri aiuti diretti — Premio prod. lattieri

2007

spesa non ammissibile al di là del massimale

SPECIFICA

 

EUR

–16 045,14

0,00

–16 045,14

TOTALE GR

EUR

–16 045,14

0,00

–16 045,14

HU

Audit finanziario — Superamento

2010

superamento del massimale finanziario

SPECIFICA

 

EUR

–1 515 332,82

0,00

–1 515 332,82

TOTALE HU

EUR

–1 515 332,82

0,00

–1 515 332,82

IE

Sviluppo rurale FEAOG (2000-2006) — Misure per superficie

2006

carenze nella tracciabilità dei controlli in loco eseguiti, assenza di registrazioni aziendali a livello di parcelle, mancata misurazione delle parcelle durante i controlli in loco

FORFAIT

2,00

EUR

– 578 942,61

0,00

– 578 942,61

TOTALE IE

EUR

– 578 942,61

0,00

– 578 942,61

IT

Diritti all'aiuto

2006

lacune nel calcolo dei diritti all'aiuto quando un agricoltore soddisfa varie condizioni di ammissibilità

SPECIFICA

 

EUR

–88 820,07

0,00

–88 820,07

IT

Diritti all'aiuto

2007

lacune nel calcolo dei diritti all'aiuto quando un agricoltore soddisfa varie condizioni di ammissibilità

SPECIFICA

 

EUR

– 159 449,07

0,00

– 159 449,07

IT

Diritti all'aiuto

2007

carente integrazione del settore dell'olio di oliva nell'RPU

SPECIFICA

 

EUR

–6 838 343,84

–93 770,42

–6 744 573,42

IT

Diritti all'aiuto

2008

lacune nel calcolo dei diritti all'aiuto quando un agricoltore soddisfa varie condizioni di ammissibilità

SPECIFICA

 

EUR

– 147 113,50

0,00

– 147 113,50

IT

Diritti all'aiuto

2008

carente integrazione del settore dell'olio di oliva nell'RPU

SPECIFICA

 

EUR

–6 838 343,84

0,00

–6 838 343,84

IT

Diritti all'aiuto

2009

lacune nel calcolo dei diritti all'aiuto quando un agricoltore soddisfa varie condizioni di ammissibilità

SPECIFICA

 

EUR

– 153 614,54

0,00

– 153 614,54

IT

Diritti all'aiuto

2009

carente integrazione del settore dell'olio di oliva nell'RPU

SPECIFICA

 

EUR

–6 838 343,84

0,00

–6 838 343,84

IT

Diritti all'aiuto

2010

lacune nel calcolo dei diritti all'aiuto quando un agricoltore soddisfa varie condizioni di ammissibilità

SPECIFICA

 

EUR

– 118 496,31

0,00

– 118 496,31

IT

Diritti all'aiuto

2010

carente integrazione del settore dell'olio di oliva nell'RPU

SPECIFICA

 

EUR

–6 838 343,84

0,00

–6 838 343,84

IT

Misure promozionali

2007

superamento del cofinanziamento

SPECIFICA

 

EUR

–32 760,90

0,00

–32 760,90

IT

Misure promozionali

2007

pagamenti tardivi

SPECIFICA

 

EUR

– 997 431,56

0,00

– 997 431,56

IT

Misure promozionali

2007

carenze nei controlli

FORFAIT

5,00

EUR

– 372 253,49

0,00

– 372 253,49

IT

Misure promozionali

2008

pagamenti tardivi

SPECIFICA

 

EUR

–1 029 057,38

0,00

–1 029 057,38

IT

Misure promozionali

2008

carenze nei controlli

FORFAIT

5,00

EUR

– 398 223,18

0,00

– 398 223,18

TOTALE IT

EUR

–30 850 595,36

–93 770,42

–30 756 824,94

LU

Audit finanziario — Superamento

2010

superamento del massimale finanziario

SPECIFICA

 

EUR

–1 827,40

–1 827,40

0,00

TOTALE LU

EUR

–1 827,40

–1 827,40

0,00

LV

Restituzioni all'esportaz. — Prodotti non compresi allegato I

2008

Controlli in loco insufficienti

FORFAIT

5,00

EUR

– 559,00

0,00

– 559,00

LV

Restituzioni all'esportaz. — altri prodotti

2009

Controlli in loco insufficienti

FORFAIT

5,00

EUR

–7 936,24

0,00

–7 936,24

LV

Restituzioni all'esportaz. — Prodotti non compresi allegato I

2009

Controlli in loco insufficienti

FORFAIT

5,00

EUR

– 558,10

0,00

– 558,10

LV

Restituzioni all'esportaz. — Prodotti non compresi allegato I

2010

Controlli in loco insufficienti

FORFAIT

5,00

EUR

– 487,37

0,00

– 487,37

LV

Restituzioni all'esportaz. — altri prodotti

2010

Controlli in loco insufficienti

FORFAIT

5,00

EUR

–7 394,30

0,00

–7 394,30

TOTALE LV

EUR

–16 935,01

0,00

–16 935,01

PT

Altri aiuti diretti — Sementi

2008

Controlli in loco tardivi, anni di domanda 2007 e 2008

FORFAIT

10,00

EUR

–25 677,30

0,00

–25 677,30

PT

Altri aiuti diretti

2008

Controlli in loco tardivi, anni di domanda 2007 e 2008

FORFAIT

10,00

EUR

–1 072 654,86

0,00

–1 072 654,86

PT

Altri aiuti diretti — Colture energetiche

2008

Controlli in loco tardivi, anni di domanda 2007 e 2008

FORFAIT

10,00

EUR

–29 543,73

0,00

–29 543,73

PT

Altri aiuti diretti — Sementi

2008

Recuperi, anno di domanda 2007

SPECIFICA

 

EUR

786,19

0,00

786,19

PT

Altri aiuti diretti

2008

Recuperi, anno di domanda 2007

SPECIFICA

 

EUR

779,08

0,00

779,08

PT

Aiuti diretti disaccoppiati

2008

Recuperi, anno di domanda 2007

SPECIFICA

 

EUR

611 643,02

0,00

611 643,02

PT

Altri aiuti diretti

2008

Recuperi, anno di domanda 2008

SPECIFICA

 

EUR

8 074,29

0,00

8 074,29

PT

Importi supplementari di aiuto

2008

Carenze nel SIPA-SIG, anticipi, recupero retroattivo e inadempimento intenzionale, anni di domanda 2007 e 2008

ESTRAPOLATA

EUR

– 510 332,30

0,00

– 510 332,30

PT

Aiuti diretti disaccoppiati

2008

Carenze nel SIPA-SIG, anticipi, recupero retroattivo e inadempimento intenzionale, anni di domanda 2007 e 2008

ESTRAPOLATA

EUR

–25 803 577,29

0,00

–25 803 577,29

PT

Altri aiuti diretti

2008

Carenze nel SIPA-SIG, anticipi, recupero retroattivo e inadempimento intenzionale, anni di domanda 2007 e 2008

FORFAIT

10,00

EUR

– 447 248,69

–4 307,15

– 442 941,54

PT

Altri aiuti diretti

2009

Controlli in loco tardivi, anni di domanda 2007 e 2008

FORFAIT

10,00

EUR

–1 085 832,14

0,00

–1 085 832,14

PT

Altri aiuti diretti — Colture energetiche

2009

Controlli in loco tardivi, anni di domanda 2007 e 2008

FORFAIT

10,00

EUR

–7 341,95

0,00

–7 341,95

PT

Altri aiuti diretti — Sementi

2009

Controlli in loco tardivi, anni di domanda 2007 e 2008

FORFAIT

10,00

EUR

–25 699,74

0,00

–25 699,74

PT

Altri aiuti diretti

2009

Recuperi, anno di domanda 2008

SPECIFICA

 

EUR

435,37

0,00

435,37

PT

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Recuperi, anno di domanda 2008

SPECIFICA

 

EUR

53 310,21

0,00

53 310,21

PT

Importi supplementari di aiuto

2009

Carenze nel SIPA-SIG, anticipi, recupero retroattivo e inadempimento intenzionale, anni di domanda 2007 e 2008

ESTRAPOLATA

EUR

– 502 652,12

0,00

– 502 652,12

PT

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Carenze nel SIPA-SIG, anticipi, recupero retroattivo e inadempimento intenzionale, anni di domanda 2007 e 2008

ESTRAPOLATA

EUR

–27 250 274,35

0,00

–27 250 274,35

PT

Altri aiuti diretti

2009

Carenze nel SIPA-SIG, anticipi, recupero retroattivo e inadempimento intenzionale, anni di domanda 2007 e 2008

FORFAIT

10,00

EUR

– 394 467,54

–13 571,88

– 380 895,66

PT

Altri aiuti diretti

2010

Controlli in loco tardivi, anni di domanda 2007 e 2008

FORFAIT

10,00

EUR

–5 024,03

0,00

–5 024,03

PT

Altri aiuti diretti — Colture energetiche

2010

Controlli in loco tardivi, anni di domanda 2007 e 2008

FORFAIT

10,00

EUR

–26,08

0,00

–26,08

PT

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA-SIG, anticipi, recupero retroattivo e inadempimento intenzionale, anni di domanda 2007 e 2008

ESTRAPOLATA

EUR

– 494 010,13

0,00

– 494 010,13

PT

Altri aiuti diretti

2010

Carenze nel SIPA-SIG, anticipi, recupero retroattivo e inadempimento intenzionale, anni di domanda 2007 e 2008

FORFAIT

10,00

EUR

–13 473,36

0,00

–13 473,36

PT

Audit finanziario — Pagamenti tardivi e termini di pagamento

2010

Pagamenti tardivi

SPECIFICA

 

EUR

– 709 124,14

– 709 124,14

0,00

PT

Audit finanziario — Superamento

2010

Superamento dei massimali

SPECIFICA

 

EUR

–79 990,99

–79 990,99

0,00

PT

Audit finanziario — Pagamenti tardivi e termini di pagamento

2010

Pagamenti tardivi

SPECIFICA

 

EUR

–2 433 826,30

–2 433 826,30

0,00

TOTALE PT

EUR

–60 215 748,88

–3 240 820,46

–56 974 928,42

RO

Audit finanziario — Pagamenti tardivi e termini di pagamento

2010

Pagamenti tardivi

SPECIFICA

 

EUR

–38 848,18

–38 848,18

0,00

RO

Audit finanziario — Pagamenti tardivi e termini di pagamento

2010

Pagamenti tardivi

SPECIFICA

 

EUR

–3 800 866,94

–3 800 866,94

0,00

TOTALE RO

EUR

–3 839 715,12

–3 839 715,12

0,00

SE

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Carenze nel SIPA

SPECIFICA

 

EUR

–18 476 302,00

0,00

–18 476 302,00

SE

Diritti all'aiuto

2007

Sovra-assegnazione di diritti all'aiuto

SPECIFICA

 

EUR

– 502 189,38

0,00

– 502 189,38

SE

Diritti all'aiuto

2008

Sovra-assegnazione di diritti all'aiuto

SPECIFICA

 

EUR

– 499 653,07

0,00

– 499 653,07

SE

Diritti all'aiuto

2009

Sovra-assegnazione di diritti all'aiuto

SPECIFICA

 

EUR

– 492 044,14

0,00

– 492 044,14

SE

Diritti all'aiuto

2010

Sovra-assegnazione di diritti all'aiuto

SPECIFICA

 

EUR

– 461 608,42

0,00

– 461 608,42

TOTALE SE

EUR

–20 431 797,01

0,00

–20 431 797,01

6701 TOTALE

EUR

– 157 243 600,57

–10 513 160,43

– 146 730 440,14


VOCE DI BILANCIO: 6711

Stato membro

Misura

Esercizio fin.

Motivo

Tipo

%

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

DE

Liquidazione dei conti

2008

Errore più probabile popolazione FEASR

SPECIFICA

 

EUR

–2 637 471,59

0,00

–2 637 471,59

DE

Liquidazione dei conti

2008

Errore più probabile

SPECIFICA

 

EUR

–27 289,43

0,00

–27 289,43

TOTALE DE

EUR

–2 664 761,02

0,00

–2 664 761,02

ES

Liquidazione dei conti — Liquidazione finanziaria

2009

Errori noti popolazione FEASR

SPECIFICA

 

EUR

–2 525,92

0,00

–2 525,92

ES

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2008

Tempistica non corretta dei controlli in loco

FORFAIT

2,00

EUR

–1 315 120,98

0,00

–1 315 120,98

ES

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2009

Tempistica non corretta dei controlli in loco

FORFAIT

2,00

EUR

– 928 883,54

0,00

– 928 883,54

TOTALE ES

EUR

–2 246 530,44

0,00

–2 246 530,44

GB

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2008

Carenze nel SIPA-SIG che incidono sulla qualità dei controlli incrociati, carenze nel funzionamento dei controlli in loco e applicazione errata delle disposizioni sulle sanzioni, sui recuperi di pagamenti indebiti, inadempimento intenzionale

FORFAIT

5,00

EUR

–1 270 059,53

0,00

–1 270 059,53

GB

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2009

Carenze nel SIPA-SIG che incidono sulla qualità dei controlli incrociati, carenze nel funzionamento dei controlli in loco e applicazione errata delle disposizioni sulle sanzioni, sui recuperi di pagamenti indebiti, inadempimento intenzionale

FORFAIT

5,00

EUR

– 819 580,58

0,00

– 819 580,58

TOTAL GB

EUR

–2 089 640,11

0,00

–2 089 640,11

HU

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2010

Lacune nel sistema delle sanzioni

FORFAIT

5,00

EUR

– 195 280,00

0,00

– 195 280,00

HU

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2011

Lacune nel sistema delle sanzioni

FORFAIT

5,00

EUR

– 233,00

0,00

– 233,00

TOTALE HU

EUR

– 195 513,00

0,00

– 195 513,00

IE

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2008

Selezione del campione senza applicare criteri di rischio agroambientale

FORFAIT

2,00

EUR

– 190 530,74

0,00

– 190 530,74

IE

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2008

Mancata verifica della densità del bestiame in loco

FORFAIT

5,00

EUR

–2 575 930,50

0,00

–2 575 930,50

IE

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2007

Carenze nella tracciabilità dei controlli in loco eseguiti, assenza di registrazioni aziendali a livello di parcelle, mancata misurazione delle parcelle durante i controlli in loco

FORFAIT

2,00

EUR

–4 351 202,96

0,00

–4 351 202,96

IE

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2008

Carenze nella tracciabilità dei controlli in loco eseguiti, assenza di registrazioni aziendali a livello di parcelle, mancata misurazione delle parcelle durante i controlli in loco

FORFAIT

2,00

EUR

–2 692 186,36

0,00

–2 692 186,36

TOTALE IE

EUR

–9 809 850,56

0,00

–9 809 850,56

PT

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2008

Carenze nel SIPA-SIG, anticipi, recupero retroattivo e inadempimento intenzionale, anni di domanda 2007 e 2008

FORFAIT

10,00

EUR

–19 949 160,90

– 418 258,60

–19 530 902,30

PT

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2009

Carenze nel SIPA-SIG, anticipi, recupero retroattivo e inadempimento intenzionale, anni di domanda 2007 e 2008

FORFAIT

10,00

EUR

–8 660 928,23

–44 777,57

–8 616 150,66

PT

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2010

Carenze nel SIPA-SIG, anticipi, recupero retroattivo e inadempimento intenzionale, anni di domanda 2007 e 2008

FORFAIT

10,00

EUR

–3 779 219,72

366,90

–3 779 586,62

PT

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2008

Controlli in loco eseguiti in ritardo (misure agroambientali e svantaggi naturali); pagamenti fatti prima di eseguire i controlli in loco

FORFAIT

2,00

EUR

–2 462 123,42

0,00

–2 462 123,42

PT

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2008

Controlli in loco eseguiti in ritardo (misure agroambientali e svantaggi naturali); pagamenti fatti prima di eseguire i controlli in loco

FORFAIT

5,00

EUR

–1 720 462,60

0,00

–1 720 462,60

PT

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2009

Controlli in loco eseguiti in ritardo (misure agroambientali e svantaggi naturali); pagamenti fatti prima di eseguire i controlli in loco

FORFAIT

2,00

EUR

–61 399,94

0,00

–61 399,94

PT

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2009

Controlli in loco eseguiti in ritardo (misure agroambientali e svantaggi naturali); pagamenti fatti prima di eseguire i controlli in loco

FORFAIT

5,00

EUR

– 386 375,75

0,00

– 386 375,75

PT

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2010

Controlli in loco eseguiti in ritardo (misure agroambientali e svantaggi naturali); pagamenti fatti prima di eseguire i controlli in loco

FORFAIT

2,00

EUR

3 013,18

0,00

3 013,18

PT

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2010

Controlli in loco eseguiti in ritardo (misure agroambientali e svantaggi naturali); pagamenti fatti prima di eseguire i controlli in loco

FORFAIT

5,00

EUR

655,84

0,00

655,84

TOTALE PT

EUR

–37 016 001,54

– 462 669,27

–36 553 332,27

SE

Sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure per superficie)

2009

carenze nel SIGC

SPECIFICA

 

EUR

–1 880 082,00

0,00

–1 880 082,00

TOTALE SE

EUR

–1 880 082,00

0,00

–1 880 082,00

6711 TOTALE

EUR

–55 902 378,67

– 462 669,27

–55 439 709,40


VOCE DI BILANCIO: 05 07 01 07

Stato membro

Misura

Esercizio fin.

Motivo

Tipo

%

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

ES

Audit finanziario — Superamento

2010

superamento dei massimali finanziari

SPECIFICA

 

EUR

–46 185,99

0,00

–46 185,99

ES

Audit finanziario — Superamento

2010

superamento dei massimali finanziari

SPECIFICA

 

EUR

–46 802,98

0,00

–46 802,98

ES

Misure promozionali

2007

lacune nel controllo finanziario di spot TV e radiofonici

FORFAIT

10,00

EUR

–13 367,51

0,00

–13 367,51

ES

Misure promozionali

2007

modifiche non autorizzate dei contratti, pagamenti tardivi

SPECIFICA

 

EUR

– 737 847,81

0,00

– 737 847,81

ES

Misure promozionali

2008

lacune nel controllo finanziario di spot TV e radiofonici

FORFAIT

10,00

EUR

– 111 339,48

0,00

– 111 339,48

ES

Misure promozionali

2008

modifiche non autorizzate dei contratti, pagamenti tardivi

SPECIFICA

 

EUR

–1 371 627,80

0,00

–1 371 627,80

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2000

rimborso in seguito alla sentenza nella causa C-24/11P

FORFAIT

5,00

EUR

47 311 467,25

0,00

47 311 467,25

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2001

rimborso in seguito alla sentenza nella causa C-24/11P

FORFAIT

5,00

EUR

15 347 930,92

0,00

15 347 930,92

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2002

rimborso in seguito alla sentenza nella causa C-24/11P

FORFAIT

5,00

EUR

47 950 314,63

0,00

47 950 314,63

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2003

rimborso in seguito alla sentenza nella causa C-24/11P

FORFAIT

5,00

EUR

145 555,36

0,00

145 555,36

ES

Condizionalità

2006

Tasso minimo di controllo per l'identificazione dei bovini non raggiunto, anno di domanda 2005

FORFAIT

5,00

EUR

–25 202,90

0,00

–25 202,90

ES

Condizionalità

2006

Nessun controllo dei criteri di gestione obbligatori 1-6, anno di domanda 2005

FORFAIT

5,00

EUR

–78 236,73

–0,07

–78 236,66

ES

Condizionalità

2006

Controllo non efficace dei criteri di gestione obbligatori 1 e 2, anno di domanda 2005

FORFAIT

2,00

EUR

–21 209,02

0,00

–21 209,02

ES

Condizionalità

2006

Controllo non efficace dei criteri di gestione obbligatori 6 e 8a, anno di domanda 2005

FORFAIT

5,00

EUR

–4 541,73

0,00

–4 541,73

ES

Condizionalità

2006

Controllo non efficace del criterio di gestione obbligatorio 6, anno di domanda 2005

FORFAIT

5,00

EUR

–47 962,21

0,00

–47 962,21

ES

Condizionalità

2007

Nessun controllo dei criteri di gestione obbligatori 1-6, anno di domanda 2005

FORFAIT

5,00

EUR

– 193,68

0,00

– 193,68

ES

Condizionalità

2007

Controllo non efficace dei criteri di gestione obbligatori 1 e 2, anno di domanda 2005

FORFAIT

2,00

EUR

–22,91

0,00

–22,91

ES

Condizionalità

2008

Nessun controllo dei criteri di gestione obbligatori 1-6, anno di domanda 2005

FORFAIT

5,00

EUR

– 374,13

0,00

– 374,13

ES

Condizionalità

2008

Controllo non efficace dei criteri di gestione obbligatori 1 e 2, anno di domanda 2005

FORFAIT

2,00

EUR

–18,85

0,00

–18,85

ES

Condizionalità

2009

Nessun controllo dei criteri di gestione obbligatori 1-6, anno di domanda 2005

FORFAIT

5,00

EUR

– 284,15

0,00

– 284,15

ES

Condizionalità

2009

Controllo non efficace dei criteri di gestione obbligatori 1 e 2, anno di domanda 2005

FORFAIT

2,00

EUR

–26,52

0,00

–26,52

TOTALE ES

EUR

108 250 023,76

–0,07

108 250 023,83

05 07 01 07 TOTALE

EUR

108 250 023,76

–0,07

108 250 023,83


8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2012

che modifica la decisione 2008/899/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese

(2012/501/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1193/2008 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nell’Unione di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).

(2)

Con la decisione 2008/899/CE (3) («la decisione») la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi («l’impegno») da parte, tra l’altro, della Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. («Laiwu Taihe») e della Camera di commercio cinese degli importatori e degli esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC»).

(3)

L’impegno accettato dalla Laiwu Taihe, l’unica società che ha ottenuto il trattamento di economia di mercato («TEM»), ha fissato il prezzo minimo all’importazione («PMI») per il prodotto in esame sulla base del valore normale stabilito nel corso dell’inchiesta. Inoltre, l’impegno prevedeva l’indicizzazione del PMI sulla base delle quotazioni pubbliche internazionali del granturco, principale materia prima impiegata dal produttore esportatore.

(4)

La società si è impegnata inoltre a riferire in merito a tutte le vendite all’esterno dell’UE a clienti la cui organizzazione o struttura si estenda al di là dell’UE e a rispettare un regime di prezzi specifico in relazione a tali vendite nel caso in cui essa effettui vendite a tali clienti all’interno dell’UE.

(5)

Inoltre, per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto dell’impegno, la Laiwu Taihe si è dichiarata disposta a fornirle regolarmente informazioni particolareggiate in merito alle sue esportazioni nell’Unione.

(6)

Nell’accettare l’impegno, la Commissione ha ritenuto che il rischio di compensazione incrociata fosse contenuto.

B.   MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

(7)

Nell’autunno 2011 la Laiwu Taihe ha informato la Commissione della sua intenzione di avviare la produzione di altri tipi del prodotto in esame non oggetto dell’impegno e di venderli sul mercato dell’Unione gravati da dazi antidumping.

(8)

La Commissione ha analizzato le conseguenze di questa nuova configurazione degli scambi e ha ritenuto che un’eventuale vendita agli stessi acquirenti del prodotto in esame e degli altri tipi del prodotto in esame non coperti dall’impegno comporterebbe un elevato rischio di compensazione incrociata.

(9)

Inoltre, la Commissione ha saputo della presenza nella stessa sede della Laiwu Taihe di un altro operatore commerciale non vincolato all’obbligo di notifica e ha ritenuto che ciò complicasse ulteriormente il controllo efficace del rispetto dell’impegno. La Commissione ne ha informato la Laiwu Taihe e ha annunciato di essere intenzionata a revocare l’impegno.

(10)

Successivamente, la Laiwu Taihe si è offerta di vendere questi altri tipi del prodotto in esame rispettando il PMI del tipo di prodotto oggetto dell’impegno. Essa ha inoltre proposto di vendere questi tipi di prodotto direttamente nell’Unione e di estendere l’obbligo di notifica a queste vendite.

(11)

La Commissione ritiene che tali impegni non possano modificare la sua valutazione iniziale per i seguenti motivi: in primo luogo, la fissazione di un impegno sui prezzi per i tipi del prodotto in esame che la società non ha prodotto durante il periodo dell’inchiesta iniziale significherebbe una modifica della definizione del prodotto oggetto dell’impegno, che dovrebbe essere sottoposto a un riesame intermedio per determinare nuovamente il PMI. In caso contrario persisterà il rischio notevole di compensazione incrociata in relazione alle vendite agli stessi clienti del tipo di prodotto oggetto dell’impegno e degli altri tipi del prodotto in esame. In secondo luogo, le vendite ad altri operatori commerciali e il maggiore afflusso di informazioni a seguito dell’estensione dell’obbligo di notifica per effetto delle vendite di altri tipi del prodotto in esame renderebbero il controllo del rispetto dell’impegno estremamente oneroso.

(12)

In base alle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che, viste le modifiche intervenute nella varietà del prodotto, l’impegno accettato con la Laiwu Taihe è inattuabile e va pertanto revocato.

(13)

La Laiwu Taihe è stata informata delle conclusioni della Commissione ed è stata invitata a presentare osservazioni.

Osservazioni scritte e audizioni

(14)

La Laiwu Taihe ha ottenuto di essere sentita e ha presentato osservazioni scritte nelle quali ha confermato i suoi impegni, vale a dire: realizzare tutte le vendite degli altri tipi di prodotto rispettando il PMI fissato per il tipo di prodotto oggetto dell’impegno, effettuare esclusivamente vendite dirette ad acquirenti dell’UE senza l’intermediazione di operatori commerciali con sede nella Repubblica popolare cinese e fornire tutti i documenti relativi alle vendite per l’esportazione concernenti gli altri due tipi di prodotto. Inoltre, la società ha dichiarato che l’impegno di vendere i nuovi tipi di prodotto al PMI o a un prezzo superiore non avrebbe comportato una modifica della definizione del prodotto oggetto dell’impegno, possibile unicamente nel quadro di un riesame intermedio. Inoltre, la Laiwu Taihe ha proposto che i servizi della Commissione effettuino un sopralluogo nella sua sede allo scopo, tra l’altro, di verificare i dati relativi ai suoi costi di produzione.

(15)

La Commissione ritiene che tali osservazioni non apportino nuovi elementi ai fini della sua valutazione. In particolare, è del parere che la fissazione di un prezzo per i tipi di prodotto non contemplati dall’inchiesta iniziale in quanto non prodotti all’epoca non basta a eliminare il rischio di compensazione incrociata, non essendo stato tale prezzo né stabilito, né tantomeno verificato. Per quanto riguarda la proposta di verifica, tra le altre cose, della struttura dei costi di produzione della Laiwu Taihe, la Commissione ritiene che essa andrebbe effettuata unicamente nel quadro di un eventuale riesame intermedio, in caso di specifica richiesta.

C.   MODIFICA DELLA DECISIONE 2008/899/CE

(16)

Pertanto, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base e delle pertinenti clausole dell’impegno che autorizzano la Commissione a revocarlo unilateralmente, la Commissione ha concluso che occorre revocare l’accettazione dell’impegno offerto dalla società Laiwu Taihe insieme alla CCCMC e modificare la decisione 2008/899/CE. Di conseguenza, occorre applicare il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1193/2008 sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalla Laiwu Taihe (codice addizionale TARIC A880),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È revocata l’accettazione dell’impegno offerto dalla Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori e degli esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (codice addizionale TARIC A880).

Articolo 2

La tabella di cui all’articolo 1 della decisione 2008/899/CE è sostituita dalla tabella seguente:

«Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd — N. 73 Daquing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province.

A874

Prodotto da RZBC Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 66, Lvzhou South Road, Rizhao (Liangyou Grand View Hotel, 22nd Floor, Building A), Shandong Province

A926

Prodotto da RZBC (Juxian) Co., Ltd — West Wing, Chengyang North Road, Ju County, Rizhao, Shandong Province e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 66, Lvzhou South Road, Rizhao (Liangyou Grand View Hotel, 22nd Floor, Building A), Shandong Province

A927

TTCA Co., Ltd. — West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, Shandong Province

A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd — Economic Development Zone Yixing City 214203, Jiangsu Province

A879

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, Changsheng Street n. 1567, Changle, Weifang, Shandong Province

A882 »

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1.

(3)   GU L 323 del 3.12.2008, pag. 62.


Rettifiche

8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/30


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2012 della Commissione, del 5 settembre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243 del 7 settembre 2012 )

La pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2012 della Commissione è da considerarsi nulla e non avvenuta.


8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/30


Rettifica del regolamento (UE) n. 794/2012 della Commissione, del 5 settembre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l’elenco dell’Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243 del 7 settembre 2012 )

La pubblicazione del regolamento (UE) n. 794/2012 della Commissione è da considerarsi nulla e non avvenuta.