ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.222.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 222

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
18 agosto 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2012 della Commissione, del 14 agosto 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2012 della Commissione, del 14 agosto 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 751/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012, che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2012 della Commissione, del 17 agosto 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

DECISIONI

 

 

2012/480/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 agosto 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva Aureobasidium pullulans [notificata con il numero C(2012) 5709]  ( 1 )

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 749/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un prodotto (denominato «Chitosan») preparato a partire da gusci di crostacei e consistente in amino polisaccaridi.

Il prodotto è presentato in forma di capsule di gelatina, confezionate per la vendita al minuto.

L’etichetta presenta il prodotto come integratore alimentare destinato al consumo umano.

2106 90 92

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92.

Il prodotto consiste in una preparazione alimentare presentata sotto forma di capsule. L’involucro costituisce un fattore che, congiuntamente al contenuto, determina l’uso e il carattere del prodotto quale integratore alimentare (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08 «Swiss Caps», Racc. 2009, pag. I-11991, punti 29 e 32).

Di conseguenza la classificazione del prodotto quale polimero naturale della voce 3913 è esclusa.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nella voce 2106 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 2106, punto 16).


18.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 750/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un prodotto (denominato «propoli») in forma di capsule di gelatina, presentato per la vendita al minuto. Il contenuto di ciascuna capsula è composto dai seguenti elementi (% in peso):

resine vegetali e cere vegetali

55

cere

30

oli essenziali da

8 a 10

polline

5

Questi componenti sono materiali raccolti dalle api e trasformati dagli enzimi contenuti nella loro saliva.

Secondo l’etichetta il prodotto è presentato come integratore alimentare destinato al consumo umano.

2106 90 92

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92.

Il prodotto è una preparazione alimentare in forma di capsule. L’involucro costituisce un fattore che, congiuntamente al contenuto, determina l’uso e il carattere del prodotto quale integratore alimentare (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08, «Swiss Caps», Racc. 2009, pag. I-11991, punti 29 e 32).

Di conseguenza la classificazione del prodotto in quanto prodotto commestibile di origine animale del codice NC 0410 00 00 è esclusa.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nella voce 2106 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 2106, punto 16).


18.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 751/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2012

che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 3, e l’articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2), modificato dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2012 (3), reca l’elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza.

(2)

In tale elenco sono stati omessi alcuni paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti relativamente a CERES Certification of Environmental Standards GmbH, Ecocert SA e Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. Riguardo a Ecocert SA è altresì omessa un’eccezione ai prodotti contemplati.

(3)

Pertanto, occorre rettificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(4)

Ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data d’applicazione dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2012.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

(3)  GU L 162 del 21.6.2012, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato IV al regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato come segue:

1)

nel testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-140

x

x

Bolivia

BO-BIO-140

x

x

x

Bhutan

BT-BIO-140

x

x

Cile

CL-BIO-140

x

x

x

Cina

CN-BIO-140

x

x

x

Colombia

CO-BIO-140

x

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-140

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-140

x

x

x

Egitto

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-140

x

x

x

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

Indonesia

ID-BIO-140

x

x

x

Giamaica

JM-BIO-140

x

x

x

Kenya

KE-BIO-140

x

x

x

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-140

x

x

x

Messico

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Marocco

MA-BIO-140

x

x

x

Papua Nuova Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Perù

PE-BIO-140

x

x

x

Filippine

PH-BIO-140

x

x

x

Russia

RU-BIO-140

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-140

x

x

x

Arabia Saudita

SA-BIO-140

x

x

x

Serbia

RS-BIO-140

x

x

x

Singapore

SG-BIO-140

x

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-140

x

x

x

Santa Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-140

x

x

x

Thailandia

TH-BIO-140

x

x

x

Turchia

TR-BIO-140

x

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-140

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

—»

2)

il testo relativo a «Ecocert SA» è così rettificato:

a)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Algeria

DZ-BIO-154

x

x

Andorra

AD-BIO-154

x

Azerbaigian

AZ-BIO-154

x

x

Benin

BJ-BIO-154

x

x

Bosnia-Erzegovina

BA-BIO-154

x

x

Brasile

BR-BIO-154

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Burundi

BI-BIO-154

x

x

Cambogia

KH-BIO-154

x

x

Camerun

CM-BIO-154

x

x

Canada

CA-BIO-154

x

Ciad

TD-BIO-154

x

Cina

CN-BIO-154

x

x

Colombia

CO-BIO-154

x

x

Comore

KM-BIO-154

x

x

Costa d’Avorio

CI-BIO-154

x

x

Croazia

HR-BIO-154

x

x

Cuba

CU-BIO-154

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-154

x

x

Ecuador

EC-BIO-154

x

x

Figi

FJ-BIO-154

x

x

Ghana

GH-BIO-154

x

x

Guatemala

GT-BIO-154

x

x

Guinea

GN-BIO-154

x

x

Guyana

GY-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

India

IN-BIO-154

x

Indonesia

ID-BIO-154

x

x

Iran

IR-BIO-154

x

x

Giappone

JP-BIO-154

x

Kazakhstan

KZ-BIO-154

x

Kenya

KE-BIO-154

x

x

Kuwait

KW-BIO-154

x

x

Kirghizistan

KK-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-154

x

x

Madagascar

MG-BIO-154

x

x

Malawi

MW-BIO-154

x

x

Malaysia

MY-BIO-154

 

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Maurizio

MU-BIO-154

x

x

Messico

MX-BIO-154

x

x

Moldova

MD-BIO-154

x

x

Monaco

MC-BIO-154

x

Marocco

MA-BIO-154

x

x

Mozambico

MZ-BIO-154

x

x

Namibia

NA-BIO-154

x

Nepal

NP-BIO-154

x

x

Pakistan

PK-BIO-154

x

Paraguay

PY-BIO-154

x

x

Perù

PE-BIO-154

x

Filippine

PH-BIO-154

x

x

Russia

RU-BIO-154

x

Ruanda

RW-BIO-154

x

x

Sao Tomé e Principe

ST-BIO-154

x

x

Arabia Saudita

SA-BIO-154

x

x

Senegal

SN-BIO-154

x

x

Serbia

RS-BIO-154

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-154

x

x

Sudan

SD-BIO-154

x

Swaziland

SZ-BIO-154

x

x

Siria

SY-BIO-154

x

x

Tanzania

TZ-BIO-154

x

x

Thailandia

TH-BIO-154

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunisia

TS-BIO-154

x

Turchia

TR-BIO-154

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ucraina

UA-BIO-154

x

Emirati arabi uniti

AE-BIO-154

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

Vietnam

VN-BIO-154

x

x

Zambia

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-154

x

x

—»

b)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III»

3)

nel testo relativo a «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Egitto

EG-BIO-136

x

x

x

Libano

LB-BIO-136

x

x

x

Marocco

MA-BIO-136

x

x

Siria

SY-BIO-136

x

Tunisia

TN-BIO-136

x

Turchia

TR-BIO-136

x

x

x

—»


18.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 752/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

57,4

ZZ

57,4

0707 00 05

MK

66,1

TR

108,7

ZZ

87,4

0709 93 10

TR

104,8

ZZ

104,8

0805 50 10

AR

100,0

CL

88,4

TR

95,0

UY

81,0

ZA

94,7

ZZ

91,8

0806 10 10

BA

58,2

EG

199,9

TR

133,9

ZZ

130,7

0808 10 80

AR

168,7

BR

105,4

CL

125,5

NZ

127,1

US

194,6

ZA

99,6

ZZ

136,8

0808 30 90

AR

111,1

CN

80,2

TR

140,3

ZA

110,2

ZZ

110,5

0809 30

TR

166,2

ZZ

166,2

0809 40 05

BA

62,3

IL

85,8

ZZ

74,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

18.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/13


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2012

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva Aureobasidium pullulans

[notificata con il numero C(2012) 5709]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/480/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), in particolare l’articolo 80, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

In applicazione dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3 di tale direttiva prima del 14 giugno 2011.

(2)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’aprile 2008 l’Austria ha ricevuto una domanda dalla società bio-ferm GmbH riguardante l’inclusione della sostanza attiva Aureobasidium pullulans nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/953/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(3)

La conferma della completezza del fascicolo era necessaria per poterlo esaminare in dettaglio e consentire agli Stati membri di autorizzare in via provvisoria, per periodi massimi di 3 anni, prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, e in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce delle prescrizioni della direttiva.

(4)

Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità con l’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 16 dicembre 2009 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di relazione di valutazione alla Commissione.

(5)

In seguito alla presentazione del progetto di relazione di valutazione da parte dello Stato membro relatore, è stato ritenuto necessario chiedere al richiedente di fornire ulteriori informazioni e allo Stato membro relatore di esaminarle e presentare una sua valutazione. L’esame del fascicolo è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE.

(6)

Dato che finora dalla valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, in modo che l’esame del fascicolo possa essere proseguito. Si prevede che il processo di valutazione e decisione per un’eventuale approvazione conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 della sostanza attiva Aureobasidium pullulans si concluderà entro ventiquattro mesi.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti Aureobasidium pullulans per un periodo che si conclude il 31 agosto 2014.

Articolo 2

La presente decisione scade il 31 agosto 2014.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(3)  GU L 338 del 17.12.2008, pag. 62.