ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.213.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 213

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
10 agosto 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione sulla data di entrata in vigore del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica del Mozambico

1

 

 

2012/469/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012, sulla posizione che l'Unione europea deve adottare, nell'ambito del comitato amministrativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, in merito al progetto di regolamento sui sistemi di avviso di deviazione dalla corsia e al progetto di regolamento sui dispositivi avanzati di frenata d'emergenza ( 1 )

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 726/2012 della Commissione, del 6 agosto 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2012 della Commissione, del 6 agosto 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 728/2012 della Commissione, del 7 agosto 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ser koryciński swojski (IGP)]

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 729/2012 della Commissione, dell’8 agosto 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (STG)]

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 730/2012 della Commissione, del 9 agosto 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

DECISIONI

 

 

2012/470/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 agosto 2012, che proroga la validità della decisione 2012/96/UE e sospende l’applicazione delle misure appropriate di cui alla decisione 2002/148/CE

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

10.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/1


Informazione sulla data di entrata in vigore del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica del Mozambico

Il 19 aprile 2012 la Repubblica del Mozambico ha notificato all’Unione europea il completamento delle proprie procedure di conclusione.

Parimenti, il 13 giugno 2012 l’Unione europea ha notificato alla Repubblica del Mozambico il completamento da parte del Consiglio, a nome dell’Unione europea, delle procedure necessarie all’entrata in vigore del suddetto protocollo, firmato a Bruxelles il 1o febbraio 2012.

Il protocollo è pertanto entrato in vigore il 13 giugno 2012 a norma del suo articolo 16.


10.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2012

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare, nell'ambito del comitato amministrativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, in merito al progetto di regolamento sui sistemi di avviso di deviazione dalla corsia e al progetto di regolamento sui dispositivi avanzati di frenata d'emergenza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/469/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 97/836/CE del Consiglio (1) la Comunità ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite («UNECE») relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).

(2)

I requisiti armonizzati del progetto di regolamento UNECE recante disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione al sistema di avviso di deviazione dalla corsia (2) e del progetto di regolamento UNECE relativo ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (3) («progetti di regolamento UNECE») mirano ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e protezione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (4) introduce l'obbligo di installazione dei sistemi di avviso di deviazione dalla corsia e dei dispositivi avanzati di frenata d'emergenza su taluni veicoli a motore delle categorie M2, N2, M3 e N3.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto per quanto riguarda l'adozione dei progetti di regolamento UNECE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto è di votare a favore del progetto di regolamento UNECE recante disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione al sistema di avviso di deviazione dalla corsia, di cui ai documenti ECE/TRANS/WP.29/2011/78, ECE/TRANS/WP.29/2011/89 ed ECE/TRANS/WP.29/2011/91.

Articolo 2

La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto è di votare a favore del progetto di regolamento UNECE relativo ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza, di cui ai documenti ECE/TRANS/WP.29/2011/92 ed ECE/TRANS/WP.29/2011/93, unitamente alle rispettive modifiche.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

(2)  Documenti UNECE ECE/TRANS/WP.29/2011/78, ECE/TRANS/WP.29/2011/89 ed ECE/TRANS/WP.29/2011/91.

(3)  Documenti UNECE ECE/TRANS/WP.29/2011/92, ECE/TRANS/WP.29/2011/92/Amend.1, ECE/TRANS/WP.29/2011/93 ed ECE TRANS/WP.29/2011/93/Amend.1.

(4)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.


REGOLAMENTI

10.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 726/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Apparecchio elettronico denominato «sistema di monitoraggio a distanza» (remote elevator monitoring unit) in un alloggiamento di dimensioni pari a circa 28 × 22 × 9 cm da incorporare nel vano ascensore.

L’apparecchio, che riceve informazioni da diversi sensori esterni, è utilizzato per monitorare il funzionamento delle operazioni dell’ascensore e rilevare le eventuali anomalie, ad esempio durante l’avvio e la fermata, l’apertura e chiusura delle porte, l’allineamento ai piani, o nel motore di trazione, nella frenatura, nella luce in cabina. L’informazione pervenuta è verificata e trattata dall’apparecchio, poi trasmessa via modem al centro di manutenzione.

Dopo la presentazione e l’integrazione di un modem, l’apparecchio permette una comunicazione vocale bidirezionale tra la cabina dell’ascensore e il centro di manutenzione attraverso un microfono o un altoparlante installato nella cabina.

9031 90 85

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) del capitolo 90 nonché dal testo dei codici NC 9031, 9031 90 e 9031 90 85.

Poiché l’apparecchio non comprende un modem o un altro dispositivo di comunicazione, è esclusa la classificazione come apparecchio per la comunicazione in una rete filare alla voce 8517.

Poiché l’apparecchio non produce alcun segnale acustico o visivo, è esclusa la classificazione come apparecchio di segnalazione acustica o visiva alla voce 8531.

L’apparecchio monitora e controlla il funzionamento dell’ascensore ed elabora i dati ricevuti. I sensori che emettono i segnali da elaborare non sono incorporati nell’apparecchio. L’apparecchio non visualizza i suddetti segnali. L’apparecchio è pertanto considerato parte di uno strumento di controllo; è quindi esclusa la classificazione come macchina incompleta alla voce 9031.

L’apparecchio va quindi classificato con il codice NC 9031 90 85 come parte di strumenti, apparecchi e macchine di controllo non nominati né compresi altrove nel capitolo 90.


10.8.2012   

IT

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L 213/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 727/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Colture di microrganismi in forma di capsule di gelatina, confezionate per la vendita al dettaglio. Il contenuto di ogni capsula consiste dei seguenti componenti (in % del peso):

L. rhamnosus

3,36

L. acidophilus

3,36

L. plantarum

0,84

B. lactis

0,84

maltodestrina

50,6

cellulosa microcristallina

10

amido di granoturco

30

stearato di magnesio

1

L’etichetta presenta il prodotto come un integratore alimentare destinato al consumo umano.

2106 90 98

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 1 a) del capitolo 30, nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98.

Il prodotto consiste in una preparazione alimentare presentata in forma di capsule. L’involucro è l’elemento che, insieme al contenuto, stabilisce l’uso e il carattere del prodotto come integratore alimentare (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08 «Swiss Caps», Racc. 2009, pag. I-11991, punti 29 e 32).

Il prodotto deve pertanto essere classificato nella voce 2106 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2106, punto 16).


10.8.2012   

IT

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L 213/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 728/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ser koryciński swojski (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Ser koryciński swojski», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 345 del 25.11.2011, pag. 19.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

POLONIA

Ser koryciński swojski (IGP)


10.8.2012   

IT

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L 213/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 729/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Bratislavský rožok»/«Pressburger Kipfel»/«Pozsonyi kifli», presentata dalla Slovacchia e ricevuta il 4 febbraio 2008, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

La Germania, l’Austria e l’Ungheria si sono opposte alla registrazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006. Le dichiarazioni di opposizione sono state ritenute ricevibili a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del medesimo regolamento.

(3)

Con lettere dell’11 novembre 2010 la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati ad avviare idonee consultazioni.

(4)

Entro un termine di sei mesi gli Stati membri interessati hanno raggiunto un accordo, notificato alla Commissione il 16 maggio 2011 e comportante modifiche del disciplinare originario, in particolare l’eliminazione, nella domanda di registrazione, della richiesta di registrare il nome con la riserva prevista all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006.

(5)

L’eliminazione di tale richiesta riguarda l’uso del nome del prodotto e non può perciò essere considerata minore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione (3).

(6)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006, la Commissione è tenuta a ripetere l’esame previsto all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(7)

La domanda di registrazione della denominazione «Bratislavský rožok»/«Pressburger Kipfel»/«Pozsonyi kifli», modificata in seguito al suddetto accordo, è stata pertanto pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4).

(8)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(2)  GU C 320 del 24.12.2009, pag. 41.

(3)  GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3.

(4)  GU C 286 del 30.9.2011, pag. 24.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 509/2006:

Classe 2.3.   Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

SLOVACCHIA

Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (STG)


10.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 730/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

TR

55,3

ZZ

55,3

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 93 10

TR

105,8

ZZ

105,8

0805 50 10

AR

104,0

TR

92,0

UY

86,3

ZA

104,6

ZZ

96,7

0806 10 10

CL

226,1

EG

201,9

IL

138,6

MA

168,7

MX

186,3

TN

203,8

TR

138,6

ZZ

180,6

0808 10 80

AR

187,5

BR

84,7

CL

142,5

NZ

116,2

US

151,6

ZA

102,2

ZZ

130,8

0808 30 90

AR

129,0

CL

164,1

CN

91,7

NZ

165,5

TR

193,2

ZA

111,3

ZZ

142,5

0809 29 00

CA

801,5

TR

341,8

ZZ

571,7

0809 30

TR

169,7

ZZ

169,7

0809 40 05

BA

66,3

MK

70,3

ZZ

68,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

10.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 agosto 2012

che proroga la validità della decisione 2012/96/UE e sospende l’applicazione delle misure appropriate di cui alla decisione 2002/148/CE

(2012/470/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto da ultimo a Ouagadougou, Burkina Faso, il 23 giugno 2010 (2), in seguito denominato «accordo di Cotonou», in particolare l’articolo 96,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo alle misure da adottare ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di Cotonou (3), in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2002/148/CE (4) sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di Cotonou e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell’allegato di tale decisione. Da allora, queste misure sono state adattate e il loro periodo di applicazione prorogato ogni anno.

(2)

Con la decisione 2012/96/UE (5), le misure appropriate sono state adattate e il loro periodo di applicazione prorogato di sei mesi, fino al 20 agosto 2012.

(3)

L’Unione riconosce che la creazione del governo di unità nazionale in Zimbabwe è un’occasione per ristabilire un rapporto costruttivo tra l’Unione e lo Zimbabwe e appoggiare l’attuazione del programma di riforme dello Zimbabwe.

(4)

Con la decisione 2012/97/PESC del Consiglio, del 17 febbraio 2012, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (6) l’Unione ha preso l’importante decisione di allentare le parallele sanzioni PESC nei confronti delle persone fisiche al fine di incoraggiare ulteriori progressi e dimostrare così il suo forte impegno a favore del processo dell’accordo politico globale. Le consultazioni ad alto livello con il gruppo ministeriale dello Zimbabwe per il rinnovato impegno, svolte a Bruxelles nel maggio 2012, rappresentano un importante passo avanti in questo processo di rinnovato impegno.

(5)

L’Unione continua a sostenere gli attuali sforzi dal governo di unità nazionale per l’attuazione dell’accordo politico globale e si compiace dei progressi conseguiti in Zimbabwe per stabilizzare l’economia e ripristinare i servizi sociali. L’Unione continua inoltre a sostenere l’opera di facilitazione guidata dal Sud Africa a nome della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe.

(6)

Per dimostrare l’impegno costante dell’Unione a favore del processo dell’accordo politico globale, è opportuno prorogare la validità della decisione 2012/96/UE e, tuttavia, sospendere nel contempo, per un periodo di dodici mesi, l’applicazione delle misure appropriate che limitano la cooperazione ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou.

(7)

Qualora la situazione in materia di democrazia, diritti umani e stato di diritto in Zimbabwe dovesse aggravarsi, l’Unione potrebbe in qualsiasi momento imporre nuovamente le misure appropriate in questione e/o altre misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La validità della decisione 2012/96/UE e delle relative misure appropriate è prorogata fino al 20 agosto 2013. È tuttavia sospesa l’applicazione delle misure appropriate.

Le misure appropriate sono oggetto di costante riesame e sono applicate nuovamente se la situazione in Zimbabwe dovesse aggravarsi severamente. Tali misure saranno comunque riesaminate sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente decisione.

La lettera allegata alla presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe, signor Robert Mugabe, ed è inviata in copia al primo ministro Morgan Tsvangirai e al signor Welshman Ncube.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(4)  Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64).

(5)  Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2012, che adatta e proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate inizialmente adottate con la decisione 2002/148/CE che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 47).

(6)  GU L 47 del 18.2.2012, pag. 50.


ALLEGATO

LETTERA AL PRESIDENTE DELLO ZIMBABWE

Con lettera del 19 febbraio 2002 l’Unione europea Le comunicava la decisione di concludere le consultazioni tenutesi ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou e di adottare misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), di tale accordo. Con lettera del 23 febbraio 2012 l’Unione europea Le comunicava la decisione di prorogare ulteriormente il periodo di applicazione di tali misure fino al 20 agosto 2012.

L’Unione europea è confortata dai progressi che il governo di unità nazionale dello Zimbabwe sta compiendo nell’attuazione dell’accordo politico globale. L’Unione europea ribadisce la grande importanza che annette al dialogo politico previsto all’articolo 8 dell’accordo di Cotonou, avviato ufficialmente su richiesta del governo dello Zimbabwe in occasione della riunione della troika ministeriale UE-Zimbabwe del giugno 2009 a Bruxelles. Come convenuto da entrambe le parti, l’obiettivo principale del dialogo di cui all’articolo 8 è la normalizzazione delle relazioni UE-Zimbabwe insieme alla realizzazione delle riforme previste dall’accordo politico globale e di spianare la strada a elezioni pacifiche e credibili.

L’Unione europea accoglie con favore il dialogo costruttivo istituito nel quadro del processo di ripresa delle relazioni dell’UE con tutti i partiti del governo di unità nazionale, anche tramite l’incontro avvenuto nel maggio scorso tra l’alto rappresentante Ashton e i membri del comitato ministeriale zimbabwano incaricato della ripresa del dialogo. L’Unione europea si compiace del costante impegno della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (SADC) a sostenere l’attuazione dell’accordo politico globale, come affermato in occasione del recente vertice straordinario della SADC tenutosi a Luanda.

Le iniziative intraprese dal governo di unità nazionale per migliorare la libertà e la prosperità della popolazione dello Zimbabwe giustificano la sospensione immediata delle misure sinora applicate a norma dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou. Ciò consentirà all’Unione europea di collaborare direttamente con il governo di unità nazionale e di sviluppare nuovi programmi di assistenza a vantaggio della popolazione dello Zimbabwe nell’ambito del prossimo Fondo europeo di sviluppo. A tal fine, e in linea con interventi a favore della ripresa del dialogo dello Zimbabwe con le istituzioni finanziarie internazionali e con la firma di un accordo di partenariato economico interinale, la Banca europea per gli investimenti prevede tra l’altro di rilanciare attività di sviluppo con il settore privato in Zimbabwe.

L’Unione europea si compiace della recente visita in Zimbabwe, su invito del governo di unità nazionale, dell’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite. L’Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di Cotonou, dato che il rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello stato di diritto sono la base fondamentale su cui poggiano le relazioni UE-Zimbabwe, e continuerà a seguire da vicino la situazione in Zimbabwe. Per quanto vi siano ancora settori significativi che suscitano preoccupazione, l’Unione europea riconosce i miglioramenti conseguiti nella situazione dei diritti umani.

Come indicato nel febbraio scorso e in linea con l’approccio incrementale, l’Unione europea adeguerà ulteriormente la sua politica al fine di riconoscere i progressi via via compiuti dai partiti dello Zimbabwe nell’attuazione della tabella di marcia della SADC.

L’Unione europea ribadisce il suo partenariato con la popolazione dello Zimbabwe. La presente decisione dell’Unione europea, di sospendere l’applicazione delle misure appropriate e di riprendere e proseguire il dialogo e la cooperazione con il governo di unità nazionale, mira a dare un rinnovato impulso alle relazioni UE-Zimbabwe al fine di normalizzare le relazioni bilaterali. L’Unione europea invita tutte le parti a cogliere l’occasione per portare a termine l’attuazione dell’accordo politico globale.

Voglia gradire, signor presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

Per il Consiglio

C. ASHTON

Per la Commissione

A. PIEBALGS