ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.211.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 211

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
8 agosto 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 718/2012 della Commissione, del 7 agosto 2012, recante centosettantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 719/2012 della Commissione, del 7 agosto 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 720/2012 della Commissione, del 7 agosto 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

5

 

 

DECISIONI

 

 

2012/465/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 agosto 2012, relativa all’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili dal 1o agosto 2010, dal 1o settembre 2010, dal 1o ottobre 2010, dal 1o novembre 2010, dal 1o dicembre 2010, dal 1o gennaio 2011, dal 1o febbraio 2011, dal 1o marzo 2011, dal 1o aprile 2011, dal 1o maggio 2011 e dal 1o giugno 2011 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio in paesi terzi

7

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 718/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2012

recante centosettantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 26 luglio 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dall’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è depennata dall’elenco «Persone fisiche»:

«Bekkay Harrach (alias (a) Abu Talha al Maghrabi, (b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche («al Hafidh Abu Talha il tedesco»)]. Data di nascita: 4.9.1977. Luogo di nascita: Berkane, Marocco. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 5208116575 (passaporto tedesco rilasciato a Bonn, Germania, valido fino al 7.9.2013). N. di identificazione nazionale: (a) 5209243072 (Bundespersonalausweis (carta d’identità nazionale) tedesca), rilasciata a Bonn, Germania, valida fino al 7.9.2013, (b) J17001W6Z12 (patente tedesca, rilasciata a Bonn, Germania). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.5.2009. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan dall’aprile 2009.»


8.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 719/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

TR

54,9

XS

32,3

ZZ

43,6

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 93 10

TR

105,8

ZZ

105,8

0805 50 10

AR

96,8

TR

92,0

UY

94,8

ZA

99,0

ZZ

95,7

0806 10 10

CL

226,1

EG

229,0

IL

138,6

MA

159,3

MX

186,3

TN

203,8

TR

138,3

ZZ

183,1

0808 10 80

AR

165,0

BR

86,0

CL

120,9

NZ

123,4

US

161,5

ZA

102,7

ZZ

126,6

0808 30 90

AR

129,0

CL

164,3

NZ

165,5

TR

130,9

ZA

104,0

ZZ

138,7

0809 29 00

CA

627,1

TR

434,9

ZZ

531,0

0809 30

TR

166,0

ZZ

166,0

0809 40 05

BA

62,3

IL

69,8

MK

70,3

ZZ

67,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


8.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 720/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 691/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 202 del 28.7.2012, pag. 15.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dall'8 agosto 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

40,90

0,00

1701 12 90 (1)

40,90

2,34

1701 13 10 (1)

40,90

0,00

1701 13 90 (1)

40,90

2,63

1701 14 10 (1)

40,90

0,00

1701 14 90 (1)

40,90

2,63

1701 91 00 (2)

50,30

2,38

1701 99 10 (2)

50,30

0,00

1701 99 90 (2)

50,30

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

8.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2012

relativa all’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili dal 1o agosto 2010, dal 1o settembre 2010, dal 1o ottobre 2010, dal 1o novembre 2010, dal 1o dicembre 2010, dal 1o gennaio 2011, dal 1o febbraio 2011, dal 1o marzo 2011, dal 1o aprile 2011, dal 1o maggio 2011 e dal 1o giugno 2011 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio in paesi terzi

(2012/465/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X,

considerando quanto segue:

(1)

Con regolamento (UE) n. 964/2011 del Consiglio (2) sono stati fissati, in applicazione dell’articolo 13, primo comma, dell’allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2010 alle retribuzioni corrisposte, nella valuta delle rispettive sedi di servizio, ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali dell’Unione europea in servizio nei paesi terzi.

(2)

In conformità dell’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X dello statuto, è opportuno adeguare, a decorrere dal 1o agosto 2010, dal 1o settembre 2010, dal 1o ottobre 2010, dal 1o novembre 2010, dal 1o dicembre 2010, dal 1o gennaio 2011, dal 1o febbraio 2011, dal 1o marzo 2011, dal 1o aprile 2011, dal 1o maggio 2011 e dal 1o giugno 2011, alcuni di questi coefficienti correttori, in quanto, secondo i dati statistici di cui la Commissione dispone, la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del relativo tasso di cambio, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni di funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi, pagate in valuta locale, sono adeguati per determinati paesi, indicati in allegato. Quest’ultimo contiene undici tabelle mensili che precisano i paesi interessati e le successive date di applicazione per ciascuno di essi.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alle diverse date di cui al primo comma.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Catherine ASHTON

Vicepresidente


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 253 del 29.9.2011, pag. 1.


ALLEGATO

AGOSTO 2010

Sedi di servizio

Parità economiche agosto 2010

Tassi di cambio agosto 2010 (1)

Coefficienti correttori agosto 2010 (2)

Egitto

4,398

7,40935

59,4

Eritrea

18,83

19,7388

95,4


SETTEMBRE 2010

Sedi di servizio

Parità economiche settembre 2010

Tassi di cambio settembre 2010 (3)

Coefficienti correttori settembre 2010 (4)

Eritrea

19,78

19,4388

101,8

Sudan

2,827

3,15356

89,6

Venezuela

4,516

5,45421

82,8

Zambia

5 270

6 297,45

83,7


OTTOBRE 2010

Sedi di servizio

Parità economiche ottobre 2010

Tassi di cambio ottobre 2010 (5)

Coefficienti correttori ottobre 2010 (6)

Egitto

4,701

7,60410

61,8

Etiopia

16,15

22,2107

72,7

Haiti

50,97

55,0818

92,5

Paraguay

3 677

6 399,74

57,5

Suriname

2,305

3,75000

61,5

Timor Leste

1,274

1,36110

93,6


NOVEMBRE 2010

Sedi di servizio

Parità economiche novembre 2010

Tassi di cambio novembre 2010 (7)

Coefficienti correttori novembre 2010 (8)

Eritrea

21,80

21,4143

101,8

Ghana

1,359

2,00225

67,9

Guinea (Conakry)

5 200

8 493,73

61,2

Venezuela

4,745

5,95110

79,7

Zambia

5 547

6 444,62

86,1


DICEMBRE 2010

Sedi di servizio

Parità economiche dicembre 2010

Tassi di cambio dicembre 2010 (9)

Coefficienti correttori dicembre 2010 (10)

Angola

144,4

127,091

113,6

Egitto

5,034

7,75680

64,9

Nepal

79,72

98,9700

80,5

Sierra Leone

5 458

5 730,45

95,2

Sudan

3,010

3,33921

90,1


GENNAIO 2011

Sedi di servizio

Parità economiche gennaio 2011

Tassi di cambio gennaio 2011 (11)

Coefficienti correttori gennaio 2011 (12)

Eritrea

23,16

20,2338

114,5

Ghana

1,427

1,87210

76,2

Pakistan

57,86

114,090

50,7

Sudan

3,186

3,48053

91,5

Zambia

5 852

6 178,44

94,7


FEBBRAIO 2011

Sedi di servizio

Parità economiche febbraio 2011

Tassi di cambio febbraio 2011 (13)

Coefficienti correttori febbraio 2011 (14)

Armenia

397,0

497,460

79,8

Etiopia

17,59

22,7406

77,4

Ghana

1,564

1,99590

78,4

Guinea (Conakry)

5 487

8 205,25

66,9

Kosovo

0,6410

1,00000

64,1

Malawi

179,1

205,194

87,3

Mozambico

31,72

43,9700

72,1

Uzbekistan

1 151

2 263,30

50,9

Serbia

74,80

104,558

71,5

Suriname

2,454

4,59285

53,4

Tagikistan

4,004

6,03651

66,3

Venezuela

4,984

5,88797

84,6


MARZO 2011

Sedi di servizio

Parità economiche marzo 2011

Tassi di cambio marzo 2011 (15)

Coefficienti correttori marzo 2011 (16)

Arabia Saudita

3,427

5,09730

67,2

Bielorussia

2 793

4 099,94

68,1

Haiti

47,71

55,5912

85,8

Liberia

1,398 USD

1,37620 USD

101,6

Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)

1,898 USD

1,37620 USD

137,9

Timor Leste

1,361 USD

1,37620 USD

98,9


APRILE 2011

Sedi di servizio

Parità economiche aprile 2011

Tassi di cambio aprile 2011 (17)

Coefficienti correttori aprile 2011 (18)

Azerbaigian

1,151

1,11762

103,0

Barbados

3,130

2,83209

110,5

Russia

43,08

40,2462

107,0

Suriname

2,609

4,57925

57,0

Ucraina

8,031

11,2355

71,5

Vietnam

14 537

29 444,6

49,4


MAGGIO 2011

Sedi di servizio

Parità economiche maggio 2011

Tassi di cambio maggio 2011 (19)

Coefficienti correttori maggio 2011 (20)

Argentina

3,496

6,03921

57,9

Bielorussia

2 955

4 444,18

66,5

Etiopia

18,75

24,6099

76,2

Kenia

87,48

122,669

71,3


GIUGNO 2011

Sedi di servizio

Parità economiche giugno 2011

Tassi di cambio giugno 2011 (21)

Coefficienti correttori giugno 2011 (22)

Ghana

1,664

2,14365

77,6

Guinea (Conakry)

5 787

9 426,41

61,4

Laos

9 103

11 273,5

80,7

Nicaragua

17,64

31,8675

55,4

Uzbekistan

1 212

2 428,78

49,9

Serbia

78,61

97,3302

80,8

Sudan

3,359

4,00271

83,9

Thailandia

34,07

43,2870

78,7

Venezuela

5,380

6,12932

87,8

Yemen

213,9

305,135

70,1


(1)  1 EURO = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor Leste).

(2)  Bruxelles = 100.

(3)  1 EURO = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor Leste).

(4)  Bruxelles = 100.

(5)  1 EURO = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor Leste).

(6)  Bruxelles = 100.

(7)  1 EURO = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor Leste).

(8)  Bruxelles = 100.

(9)  1 EURO = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor Leste).

(10)  Bruxelles = 100.

(11)  1 EURO = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor Leste).

(12)  Bruxelles = 100.

(13)  1 EURO = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor Leste).

(14)  Bruxelles = 100.

(15)  1 EURO = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor Leste).

(16)  Bruxelles = 100.

(17)  1 EURO = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor Leste).

(18)  Bruxelles = 100.

(19)  1 EURO = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor Leste).

(20)  Bruxelles = 100.

(21)  1 EURO = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor Leste).

(22)  Bruxelles = 100.