ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.208.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 208

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
3 agosto 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 708/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

2

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2012 della Commissione, del 2 agosto 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione, del 2 agosto 2012, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico ( 1 )

8

 

 

DECISIONI

 

 

2012/456/PESC

 

*

Decisione EUPOL AFGHANISTAN/1/2012 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 luglio 2012, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

17

 

*

Decisione 2012/457/PESC del Consiglio, del 2 agosto 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

18

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009)

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/1


REGOLAMENTO (UE) N. 708/2012 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1),

vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure di cui alla decisione 2010/413/PESC. Detto regolamento dispone, tra l’altro, il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui ai suoi allegati VIII e IX.

(2)

Per chiarire i criteri su cui si basa l’inserimento di persone, entità e organismi nell’allegato IX di detto regolamento è necessario modificare l’articolo 23.

(3)

Poiché il regolamento in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione al fine di garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 23, la lettera e) del paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 267/2012 è sostituita dalla seguente:

«e)

persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) o persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per suo conto.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(2)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.


3.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 709/2012 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 2012

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 46, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.

(2)

Il Consiglio ritiene che talune persone debbano essere cancellate dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 e che le voci riguardanti determinate entità debbano essere modificate.

(3)

A seguito della decisione del Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1737 (2006), due persone e un'entità dovrebbero essere cancellate dall'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 e inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato VIII di tale regolamento.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli elenchi che figurano negli allegati VIII e XI del regolamento (UE) n. 267/2012.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato I del presente regolamento sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

Articolo 2

Nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, le voci riguardanti le entità di cui all'allegato II del presente regolamento sono sostituite dalle voci figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Le persone e l'entità elencate nell'allegato III del presente regolamento sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 e aggiunte all'elenco riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012, modificato dalle voci riportate nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.


ALLEGATO I

Persone di cui all’articolo 1

1.

Dr Ahmad AZIZI

2.

Dr Ali DIVANDARI

3.

Dr Abdolnaser HEMMATI

4.

Mohammad Reza MESKARIAN

5.

Sayeed ZAVVAR


ALLEGATO II

Entità di cui all'articolo 2

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

1.

Mobin Sanjesh

Ingresso 3, no 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Teheran

Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

2.

Bank Melli Iran ZAO (alias Mir Business Bank)

Numero 9/1, Ulitsa Mashkova, Mosca, 130064, Russia Indirizzo alternativo: Mashkova st. 9/1 Mosca 105062 Russia

Posseduta dalla Melli Bank.

23.6.2008

3.

Melli Bank plc

London Wall, 11o piano, Londra EC2Y 5EA, Regno Unito

Posseduta dalla Melli Bank.

23.6.2008

4.

Neka Novin (alias Niksa Nirou)

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653

Coinvolta nella fornitura di apparecchiature specialistiche e materiali direttamente applicabili al programma nucleare iraniano.

23.5.2011

5.

Bank Tejarat

Recapito postale: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365-5416, Teheran

Tel. 88826690

Telex: 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Sito web: http://www.tejaratbank.ir

La Bank Tejarat è una banca parzialmente di proprietà dello Stato. Ha facilitato direttamente gli sforzi nucleari dell'Iran. Nel 2011, ad esempio, la Bank Tejarat ha agevolato il trasferimento di decine di milioni di dollari per aiutare l'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI), designata dall'ONU, nel suo sforzo costante di acquisizione di uranio concentrato. L'AEOI è la principale organizzazione iraniana di ricerca e sviluppo di tecnologia nucleare e gestisce i programmi di produzione di materiale fissile. La Bank Tejarat ha inoltre storicamente aiutato banche iraniane designate ad aggirare le sanzioni internazionali, ad esempio facendo affari con società di copertura del gruppo industriale Shahid Hemmat designato dall'ONU.

23.1.2012

6.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran

Posseduta o controllata dal ministero della Difesa e del supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics — MODAFL). Svolge ricerca scientifica in relazione allo sviluppo delle armi nucleari.

23.5.2011


ALLEGATO III

Persone ed entità di cui all’articolo 3

Persone

1.

Azim Aghajani (anche scritto Adhajani). Funzione: membro della forza Qods dell'IRGC che opera sotto la direzione del Comandante della forza Qods, il Maggiore Generale Qasem Soleimani, designato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007).

Altre informazioni: ha facilitato la violazione del punto 5 della risoluzione 1747 (2007) che proibisce l'esportazione dall'Iran di armi e materiale connesso.

Informazioni supplementari: Cittadinanza: iraniana. Passaporto: n.6620505, 9003213

Data di designazione da parte dell'ONU: 18 aprile 2012

2.

Ali Akbar Tabatabaei (alias Sayed Akbar Tahmaesebi). Funzione: membro della forza Qods dell'IRGC che opera sotto la direzione del Comandante della forza Qods, il Maggiore Generale Qasem Soleimani, designato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007).

Altre informazioni: ha facilitato la violazione del punto 5 della risoluzione 1747 (2007) che proibisce l'esportazione dall'Iran di armi e materiale connesso.

Informazioni supplementari: Cittadinanza: iraniana. Data di nascita: 1967

Data di designazione da parte dell'ONU: 18 aprile 2012

Entità

1.

Behineh Trading Co.

Altre informazioni: società iraniana che ha svolto un ruolo fondamentale nel trasferimento illecito di armi dall'Iran all'Africa occidentale e ha agito per conto della forza Qods dell'IRGC, comandata dal Maggiore Generale Qasem Soleimani, designato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007), quale speditore della partita di armi.

Informazioni supplementari: Indirizzo: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Teheran, Iran. Tel. +98 9195382305. Sito web: http://www.behinehco.ir

Data di designazione da parte dell'ONU: 18 aprile 2012


3.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 710/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

58,9

TR

69,6

XS

32,3

ZZ

53,6

0707 00 05

MK

53,8

TR

100,7

ZZ

77,3

0709 93 10

TR

103,7

ZZ

103,7

0805 50 10

AR

100,4

TR

91,0

UY

98,2

ZA

104,1

ZZ

98,4

0806 10 10

EG

203,2

IL

154,9

IN

210,3

MA

224,9

MX

301,8

TR

145,9

ZZ

206,8

0808 10 80

AR

164,6

BR

84,0

CL

119,0

NZ

116,9

US

165,5

ZA

106,9

ZZ

126,2

0808 30 90

AR

200,3

CL

148,9

ZA

102,7

ZZ

150,6

0809 29 00

TR

404,6

ZZ

404,6

0809 30

TR

154,5

ZZ

154,5

0809 40 05

BA

61,3

IL

69,8

ZZ

65,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

3.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/8


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/21/UE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2012

che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,

considerando quanto segue:

(1)

Basandosi su uno studio scientifico pubblicato nel 2001, intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, successivamente sostituito dal comitato scientifico dei prodotti di consumo («CSPC») in virtù della decisione 2004/210/CE della Commissione (2), ha concluso che i potenziali rischi fossero preoccupanti. Il CSPC raccomandava alla Commissione di prendere ulteriori iniziative per controllare l’uso delle sostanze contenute nelle tinture per capelli.

(2)

Il CSPC raccomandava inoltre di adottare una strategia globale di valutazione della sicurezza delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, comprendente prescrizioni per testare tali sostanze al fine di stabilire la loro potenziale genotossicità o mutagenicità.

(3)

Sentito il parere del CSPC la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale che disciplini le sostanze impiegate nelle tinture per capelli e che obblighi l’industria a sottoporre a una valutazione dei rischi da parte del CSPC i dati scientifici aggiornati in suo possesso sulla sicurezza delle sostanze contenute nelle tinture per capelli.

(4)

Il CSPC, successivamente sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») in applicazione della decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (3), ha valutato la sicurezza di singole sostanze per le quali l’industria aveva presentato dati aggiornati.

(5)

L’ultima fase della strategia di valutazione della sicurezza è consistita nella valutazione dei potenziali rischi per la salute dei consumatori connessi a prodotti di reazione formati dalle sostanze ossidanti impiegate nei coloranti per capelli durante il processo di tintura. Sulla base dei dati disponibili, il CSSC, nel suo parere del 21 settembre 2010, non ha espresso forti preoccupazioni connesse alla genotossicità e alla cancerogenicità delle tinture per capelli e dei relativi prodotti di reazione attualmente impiegati nell’UE.

(6)

In considerazione della valutazione dei rischi fondata sui dati di sicurezza presentati e dei pareri definitivi forniti dal CSSC sulla sicurezza di singole sostanze e di prodotti di reazione, è opportuno inserire nell’allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE 24 tinture per capelli valutate che non rientrano fra quelle disciplinate dalla direttiva 76/768/CEE.

(7)

L’uso delle sostanze Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine e HC Red No. 10 + HC Red No. 11 nelle tinture per capelli era autorizzato a titolo provvisorio fino al 31 dicembre 2011 con le restrizioni e alle condizioni di cui all’allegato III, seconda parte, voci 10 e 50, della direttiva 76/768/CEE. Sulla base dei pareri definitivi formulati dal CSSC in merito alla loro sicurezza, le sostanze Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine e HC Red No. 10 + HC Red No. 11 possono essere considerate sicure per l’impiego nelle tinture per capelli ed essere elencate nell’allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE.

(8)

A seguito della valutazione da parte del CSSC delle sostanze 1-Naphthol e Resorcinol, elencate nell’allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE, è opportuno modificare le concentrazioni massime autorizzate di tali sostanze nel prodotto cosmetico finito.

(9)

Per quanto riguarda la sostanza HC Red No. 16, il CSSC, nel suo parere del 14 dicembre 2010, ha dichiarato che tale sostanza, a causa del margine ridotto di sicurezza per l’impiego nelle formulazioni di tintura per capelli, sia ossidanti che non ossidanti, presenta un rischio per la salute dei consumatori. La sostanza HC Red No. 16 va pertanto elencata nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE.

(11)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o marzo 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(2)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

(3)  GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.


ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è così modificata:

1)

Nell’allegato II è aggiunta la voce seguente:

Numero d’ordine

Denominazione chimica

N. CAS / N. CE

«1373

N-(2-Nitro-4-amminofenil)-allilammina (HC Red No. 16) e suoi sali

N. CAS 160219-76-1»

2)

L’allegato III è così modificato:

a)

La parte prima è così modificata:

i)

Sono aggiunte le seguenti voci:

Numero d’ordine

Sostanze

Restrizioni

Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull’etichetta

Campo di applicazione e/o uso

Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

Altre limitazioni e prescrizioni

a

b

c

d

e

f

«253

Solfato di 2,2’-[(4-amminofenil))immino] bis(etanolo)

N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate

N. CAS 54381-16-7

N. CE 259-134-5

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

 

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,5 % (calcolata come solfato)

Non impiegare con agenti nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

254

4-cloro-1,3-benzendiolo

4-Chlororesorcinol

N. CAS 95-88-5

N. CE 202-462-0

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

 

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,5 %

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

255

Solfato di 2,4,5,6-tetraamminopirimidina

Tetraaminopyrimidine Sulfate

N. CAS 5392-28-9

N. CE 226-393-0

a)

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

 

a)

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 3,4 % (calcolata come solfato)

a)

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

b)

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

b)

3,4 % (calcolata come solfato)

 

 

256

Solfato di 3-(2-idrossietil)-p-fenilendiammonio

Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate

N. CAS 93841-25-9

N. CE 298-995-1

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

 

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 % (calcolata come solfato)

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

257

1H-indol-5,6-diolo

Dihydroxyindole

N. CAS 3131-52-0

N. CE 412-130-9

a)

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

 

a)

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,5 %

a)

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

b)

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

b)

0,5 %

 

b)

Come indicato al numero d’ordine 208, colonna f

258

Cloridrato di 5-ammino-4-cloro-2-metilfenolo

5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl

N. CAS 110102-85-7

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

 

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l’1,5 % (calcolata come cloridrato)

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

259

1H-indol-6-olo

6-Hydroxyindole

N. CAS 2380-86-1

N. CE 417-020-4

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

 

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,5 %

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

260

1H-indol-2,3-dione

Isatin

N. CAS 91-56-5

N. CE 202-077-8

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

1,6 %

 

Come indicato al numero d’ordine 208, colonna f

261

2-amminopiridin-3-olo

2-Amino-3-Hydroxypyridine

N. CAS 16867-03-1

N. CE 240-886-8

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

 

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l’1,0 %

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

262

Acetato di 2-metil-1-naftile

1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene

N. CAS 5697-02-9

N. CE 454-690-7

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

 

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 % (quando in una formulazione di tintura per capelli sono presenti sia il 2-Methyl-1-Naphthol sia l’1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene, la concentrazione massima di 2-Methyl-1-Naphthol sulla testa non deve superare il 2,0 %.)

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

263

1-idrossi-2-metilnaftalene

2-Methyl-1-Naphthol

N. CAS 7469-77-4

N. CE 231-265-2

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

 

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 % (quando in una formulazione di tintura per capelli sono presenti sia il 2-Methyl-1-Naphthol sia l’1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene, la concentrazione massima di 2-Methyl-1-Naphthol sulla testa non deve superare il 2,0 %.)

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

264

5,7-dinitro-8-ossido-2-naftalenesolfonato di disodio

Acid Yellow 1

N. CAS 846-70-8

N. CE 212-690-2

CI 10316

a)

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

 

a)

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l’1,0 %

a)

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

b)

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

b)

0,2 %

 

b)

Come indicato al numero d’ordine 208, colonna f

265

4-nitro-1,2-fenilendiammina

4-Nitro-o-Phenylenediamine

N. CAS 99-56-9

N. CE 202-766-3

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

 

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,5 %

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

266

2-(4-ammino-3-nitroanilino)etanolo

HC Red No. 7

N. CAS 24905-87-1

N. CE 246-521-9

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

1,0 %

Non impiegare con agenti nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

Come indicato al numero d’ordine 208, colonna f

267

2-[bis(2-idrossietil)ammino]-5-nitrofenolo

HC Yellow No. 4

N. CAS 59820-43-8

N. CE 428-840-7

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

1,5 %

Non impiegare con agenti nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

 

268

2-[(2-nitrofenil)ammino] etanolo

HC Yellow No. 2

N. CAS 4926-55-0

N. CE 225-555-8

a)

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

 

a)

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,75 %

Per a) e b):

Non impiegare con agenti nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

a)

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

b)

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

b)

1,0 %

 

269

4-[(2-nitrofenil)ammino] fenolo

HC Orange No. 1

N. CAS 54381-08-7

N. CE 259-132-4

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

1,0 %

 

 

270

2-nitro-N1-fenilbenzen-1,4-diammina

HC Red No. 1

N. CAS 2784-89-6

N. CE 220-494-3

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

1,0 %

 

Come indicato al numero d’ordine 208, colonna f

271

Cloridrato di 1-metossi-3-(β-amminoetil)ammino-4-nitrobenzene

HC Yellow No. 9

N. CAS 86419-69-4

N. CE 415-480-1

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

0,5 % (calcolata come cloridrato)

Non impiegare con agenti nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

 

272

1-(4’-amminofenilazo)-2-metil-4-(bis-2-idrossietil) amminobenzene

HC Yellow No. 7

N. CAS 104226-21-3

N. CE 146-420-6

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

0,25 %

 

 

273

N-(2-idrossietil)-2-nitro-4-trifluormetil-anilina

HC Yellow No. 13

N. CAS 10442-83-8

N. CE 443-760-2

a)

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

 

a)

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,5 %

Per a) e b):

Non impiegare con agenti nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

a)

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

b)

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

b)

2,5 %

 

274

Cloruro di 3-[(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-N,N,N-trimetil-benzenamminio

Basic Yellow 57

N. CAS 68391-31-1

N. CE 269-943-5

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

2,0 %

 

 

275

2,2’-[[4-[(4-amminofenil)azo]fenil]immino]bis-etanolo

Disperse Black 9

N. CAS 20721-50-0

N. CE 243-987-5

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

0,3 % (di una miscela 1:1 di 2,2’-[4-(4-amminofenilazo)fenilimmino]dietanolo e lignosolfato)

 

 

276

1,4-bis[(2,3-diidrossipropil)ammino]- 9,10-antracenedione-

HC Blue No.14

N. CAS 99788-75-7

N. CE 421-470-7

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

0,3 %

Non impiegare con agenti nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

 

277

2-(4-metil-2-nitroanilino)etanolo

Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine

N. CAS 100418-33-5

N. CE 408-090-7

a)

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

 

a)

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l’1,0 %

Per a) e b):

Non impiegare con agenti nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

a)

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

b)

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

b)

1,0 %

 

278

1-ammino-2-nitro-4-(2’,3’-diidrossipropil)ammino-5-clorobenzene + 1,4-bis-(2’,3’-diidrossipropil)ammino-2-nitro-5-clorobenzene

HC Red No. 10 + HC Red No. 11

N. CAS 95576-89-9 + 95576-92-4

a)

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

 

a)

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l’1,0 %

Per a) e b):

Non impiegare con agenti nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

a)

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)»

b)

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

b)

2,0 %

 

ii)

Le voci con i numeri d’ordine 16 e 22 sono sostituite dal testo seguente:

Numero d’ordine

Sostanze

Restrizioni

Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull’etichetta

Campo di applicazione e/o uso

Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

Altre limitazioni e prescrizioni

a

b

c

d

e

f

«16

1-naftolo

1-Naphthol

N. CAS 90-15-3

N. CE 201-969-4

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

 

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 %

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

22

1,3-benzendiolo

Resorcinol

N. CAS 108-46-3

N. CE 203-585-2

a)

Sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

1.

uso generale

2.

uso professionale

 

a)

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l’1,25 %

a)

1.

Contiene resorcina

Sciacquare bene i capelli dopo l’applicazione

Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

2.

Solo per uso professionale

Contiene resorcina

Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente

Come indicato al numero d’ordine 205, colonna f, lettera a)

b)

Lozioni per i capelli e preparati per lavare i capelli (shampoo)

b)

0,5 %

 

b)

Contiene resorcina"

b)

Nella parte seconda i numeri d’ordine 10 e 50 sono soppressi.


DECISIONI

3.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/17


DECISIONE EUPOL AFGHANISTAN/1/2012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 10 luglio 2012

relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

(2012/456/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della decisione 2010/279/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza, conformemente all’articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate ai fini del controllo politico e della direzione strategica della missione EUPOL AFGHANISTAN, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare il sig. Karl Åke ROGHE capomissione a decorrere dal 1o agosto 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Karl Åke ROGHE è nominato capomissione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan a decorrere dal 1o agosto 2012 fino al 31 maggio 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4.


3.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/18


DECISIONE 2012/457/PESC DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 2012

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista le decisione 2010/413/PESC (1), in particolare l’articolo 23, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.

(2)

Il Consiglio ritiene che talune persone debbano essere cancellate dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC e che le voci riguardanti determinate entità debbano essere modificate.

(3)

A seguito della decisione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1737 (2006), due persone e un’entità dovrebbero essere cancellate dall’elenco riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC e inserite nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato I di detta decisione.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli elenchi che figurano negli allegati I e II della decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate nell’allegato I della presente decisione sono cancellate dall’elenco che figura nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC.

Articolo 2

Nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, le voci riguardanti le entità di cui all’allegato II della presente decisione sono sostituite dalle voci figuranti nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Le persone e l’entità elencate nell’allegato III della presente decisione sono cancellate dall’elenco che figura nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC e aggiunte all’elenco riportato nell’allegato I della decisione 2010/413/PESC, modificato dalle voci riportate nell’allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.


ALLEGATO I

Persone di cui all’articolo 1

1.

Dr. Ahmad AZIZI

2.

Dr. Ali DIVANDARI

3.

Dr. Abdolnaser HEMMATI

4.

Mohammad Reza MESKARIAN

5.

Sayeed ZAVVAR


ALLEGATO II

Entità di cui all’articolo 2

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

1.

Mobin Sanjesh

Ingresso 3, no 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Teheran

Partecipa all’acquisto di attrezzature e materiali aventi un’applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

2.

Bank Melli Iran ZAO (alias Mir Business Bank)

Numero 9/1, Ulitsa Mashkova, Mosca, 130064, Russia Indirizzo alternativo: Mashkova st. 9/1 Mosca 105062 Russia

Posseduta dalla Melli Bank

23.6.2008

3.

Melli Bank plc

London Wall, 11o piano, Londra EC2Y 5EA, Regno Unito

Posseduta dalla Melli Bank

23.6.2008

4.

Neka Novin (alias Niksa Nirou)

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875 — 6653

Coinvolta nella fornitura di apparecchiature specialistiche e materiali direttamente applicabili al programma nucleare iraniano.

23.5.2011

5.

Bank Tejarat

Recapito postale: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 — 5416, Teheran

Tel.: 88826690

Telex.: 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Sito web: http://www.tejaratbank.ir

La Bank Tejarat è una banca parzialmente di proprietà dello Stato. Ha facilitato direttamente gli sforzi nucleari dell’Iran. Nel 2011, ad esempio, la Bank Tejarat ha agevolato il trasferimento di decine di milioni di dollari per aiutare l’Organizzazione dell’energia atomica iraniana (AEOI), designata dall’ONU, nel suo sforzo costante di acquisizione di uranio concentrato. L’AEOI è la principale organizzazione iraniana di ricerca e sviluppo di tecnologia nucleare e gestisce i programmi di produzione di materiale fissile. La Bank Tejarat ha inoltre storicamente aiutato banche iraniane designate ad aggirare le sanzioni internazionali, ad esempio facendo affari con società di copertura del gruppo industriale Shahid Hemmat designato dall’ONU.

23.1.2012

6.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran

Posseduta o controllata dal ministero della Difesa e del supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics — MODAFL). Svolge ricerca scientifica in relazione allo sviluppo delle armi nucleari.

23.5.2011


ALLEGATO III

Persone ed entità di cui all’articolo 3

Persone

1.

Azim Aghajani (anche scritto Adhajani). Funzione: membro della forza Qods dell’IRGC che opera sotto la direzione del Comandante della forza Qods, il Maggiore Generale Qasem Soleimani, designato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007).

Altre informazioni: ha facilitato la violazione del punto 5 della risoluzione 1747 (2007) che proibisce l’esportazione dall’Iran di armi e materiale connesso.

Informazioni supplementari: Cittadinanza: iraniana. Passaporto: n. 6620505, 9003213

Data di designazione da parte dell’ONU: 18 aprile 2012

2.

Ali Akbar Tabatabaei (alias Sayed Akbar Tahmaesebi). Funzione: membro della forza Qods dell’IRGC che opera sotto la direzione del Comandante della forza Qods, il Maggiore Generale Qasem Soleimani, designato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007).

Altre informazioni: ha facilitato la violazione del punto 5 della risoluzione 1747 (2007) che proibisce l’esportazione dall’Iran di armi e materiale connesso.

Informazioni supplementari: Cittadinanza: iraniana. Data di nascita: 1967

Data di designazione da parte dell’ONU: 18 aprile 2012

Entità

1.

Behineh Trading Co.

Altre informazioni: società iraniana che ha svolto un ruolo fondamentale nel trasferimento illecito di armi dall’Iran all’Africa occidentale e ha agito per conto della forza Qods dell’IRGC, comandata dal Maggiore Generale Qasem Soleimani, designato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007), quale speditore della partita di armi.

Informazioni supplementari: Indirizzo: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Teheran, Iran. Telefono: + 98 9195382305. Sito web: http://www.behinehco.ir

Data di designazione da parte dell’ONU: 18 aprile 2012


Rettifiche

3.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/22


Rettifica della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 168 del 30 giugno 2009 )

A pagina 24, nota (3):

anziché:

«Parere del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009 …»,

leggi:

«Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 …».