|
ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.206.ita |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
|
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
|
ACCORDI INTERNAZIONALI |
|
|
|
|
2012/453/UE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
||
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
* |
|
|
|
III Altri atti |
|
|
|
|
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
|
|
|
* |
|
|
|
Rettifiche |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
|
2.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2012
relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
(2012/453/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È opportuno integrare nell’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (3). |
|
(2) |
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione, del 29 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate (4). |
|
(3) |
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1088/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda i servizi di scaricamento e di conversione (5). |
|
(4) |
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (6). |
|
(5) |
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 102/2011 della Commissione, del 4 febbraio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (7). |
|
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE. |
|
(7) |
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9.
(4) GU L 83 del 30.3.2010, pag. 8.
(5) GU L 323 dell’8.12.2010, pag. 1.
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/2012 DEL COMITATO MISTO SEE
del
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/…del … (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione, del 29 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1088/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda i servizi di scaricamento e di conversione (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (5). |
|
(6) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 102/2011 della Commissione, del 4 febbraio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (6), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo è così modificato:
|
1. |
Il testo degli adattamenti a) e b) del punto 1 j (direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:
|
|
2. |
al punto 1jb (decisione 2009/442/CE della Commissione) è aggiunto il seguente adattamento: «Ai fini dell’accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
|
|
3. |
dopo il punto 1jb (decisione 2009/442/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 976/2009, (UE) n. 268/2010, (UE) n. 1088/2010, (UE) n. 1089/2010 e (UE) n. 102/2011 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il…, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche al Comitato misto SEE previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles,
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE
(1) GU L …
(2) GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9.
(3) GU L 83 del 30.3.2010, pag. 8.
(4) GU L 323 dell’8.12.2010, pag. 1.
(5) GU L 323 dell’8.12.2010, pag. 11.
(6) GU L 31 del 5.2.2011, pag. 13.
(*1) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]
REGOLAMENTI
|
2.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 705/2012 DEL CONSIGLIO
del 1o agosto 2012
che attua l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011. |
|
(2) |
Il 19 luglio 2012 il comitato istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha cancellato due persone dall’elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive. |
|
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le voci relative alle persone che figurano nell’allegato del presente regolamento sono cancellate dall’elenco riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
ALLEGATO
Voci di cui all’articolo 1
|
1) |
Tahis (alias Tahib). |
|
2) |
Abdul Wasay Mu’tasim Agha (alias a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). |
|
2.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 706/2012 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2012
recante la centosettantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
|
(2) |
Il 20 luglio 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall’elenco presentata da questa persona e la relazione globale del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché di modificare due voci dell’elenco. |
|
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2012
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
|
(1) |
La voce seguente è depennata dall’elenco «Persone fisiche»: «Ali Mohamed El Heit [alias a) Kamel Mohamed, b) Ali di Roma c) Ali Il Barbuto]. Data di nascita: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Luogo di nascita: Rouiba, Algeria. Indirizzo: Via Ajraghi 3, Milano, Italia. Altre informazioni: il nome della madre è Hamadche Zoulicha. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.» |
|
(2) |
La voce «Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Indirizzo: Sudan. Data di nascita: 4.12.1964. Luogo di nascita: Tabarka, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L335915 (passaporto tunisino rilasciato l’8.11.1996, scaduto il 7.11.2001). Altre informazioni: considerato latitante dalle autorità italiane (novembre 2009). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue: «Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias (a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Indirizzo: Tunisia. Data di nascita: 4.12.1964. Luogo di nascita: Tabarka, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L335915 (passaporto tunisino rilasciato a Milano l’8.11.1996, scaduto il 7.11.2001). Altre informazioni: nel 2011 ha lasciato il Sudan per recarsi in Tunisia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» |
|
(3) |
La voce «Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai [alias a) Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim’ Ali al-Badri al-Samarrai’, b) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra’i, e) Abu Du’a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi]. Titolo: Dr. Indirizzo: Iraq. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Samarra, Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: a) leader di Al-Qaeda in Iraq; b) attualmente basato in Iraq; c) gestisce e dirige operazioni su vasta scala di AQI; d) noto soprattutto con il nome di battaglia (Abu Du’a, Abu Duaa’). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 5.10.2011» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue: «Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai [alias a) Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim’ Ali al-Badri al-Samarrai’, b) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra’i, e) Abu Du’a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi]. Titolo: Dr. Indirizzo: Iraq. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: a) Samarra, Iraq, b) Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: a) leader di Al-Qaeda in Iraq; b) attualmente basato in Iraq; c) noto soprattutto con il nome di battaglia (Abu Du’a, Abu Duaa’). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 5.10.2011.» |
|
2.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 707/2012 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MK |
58,9 |
|
TR |
55,3 |
|
|
XS |
32,3 |
|
|
ZZ |
48,8 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
53,8 |
|
TR |
100,7 |
|
|
ZZ |
77,3 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
107,5 |
|
ZZ |
107,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
92,1 |
|
TR |
91,0 |
|
|
UY |
96,7 |
|
|
ZA |
101,9 |
|
|
ZZ |
95,4 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
227,2 |
|
IL |
176,8 |
|
|
IN |
210,3 |
|
|
MA |
251,0 |
|
|
MX |
301,8 |
|
|
TR |
146,5 |
|
|
ZZ |
218,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
187,9 |
|
BR |
91,9 |
|
|
CL |
115,4 |
|
|
NZ |
129,0 |
|
|
US |
181,3 |
|
|
ZA |
114,5 |
|
|
ZZ |
136,7 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
200,3 |
|
CL |
135,9 |
|
|
ZA |
117,3 |
|
|
ZZ |
151,2 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
397,6 |
|
ZZ |
397,6 |
|
|
0809 30 |
TR |
167,9 |
|
ZZ |
167,9 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
62,1 |
|
IL |
60,5 |
|
|
ZZ |
61,3 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
2.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/11 |
DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/454/PESC DEL CONSIGLIO
del 1o agosto 2012
che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC. |
|
(2) |
Il 19 luglio 2012 il comitato istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha cancellato due persone dall'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive. |
|
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le voci relative alle persone che figurano nell'allegato della presente decisione sono cancellate dall'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/486/PESC.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
ALLEGATO
VOCI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
|
1) |
Tahis (alias Tahib). |
|
2) |
Abdul Wasay Mu’tasim Agha [alias a) Mutasim Aga Jan; b) Agha Jan; c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem]. |
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
|
2.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/13 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 98/10/COL
del 24 marzo 2010
che modifica per l’ottantunesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo relativo ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
considerando che, ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato,
a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario,
le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato sono state adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità (4),
il 24 giugno 2009 la Commissione delle Comunità europee ha adottato una comunicazione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (5),
detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,
si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,
ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,
l’Autorità ha consultato la Commissione europea e gli Stati EFTA con lettera del 12 marzo 2010 (documenti n. 549988, n. 549990 e n. 549991),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l’introduzione di un nuovo capitolo relativo ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento. Il nuovo capitolo è contenuto nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2010
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Per SANDERUD
Presidente
Kurt JÄGER
Membro del Collegio
(1) In appresso denominata «Autorità».
(2) In appresso denominato «accordo SEE».
(3) In appresso denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».
(4) Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (in appresso «GU») L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1, come modificata, in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato». La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata sul sito Internet dell’Autorità al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
ALLEGATO
CAPITOLO RELATIVO AI CRITERI PER UNA VALUTAZIONE DETTAGLIATA DEGLI AIUTI REGIONALI DESTINATI AI GRANDI PROGETTI DI INVESTIMENTO (1)
1. Introduzione
1.1. Norme generali in vigore per gli aiuti regionali
|
1) |
Il capitolo sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 degli Orientamenti dell’Autorità di vigilanza EFTA (in appresso «Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale») definisce chiaramente l’impostazione generale adottata dall’Autorità per detto tipo di aiuti (2). In base ai criteri stabiliti negli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale, e malgrado gli eventuali effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza determinati dagli aiuti di Stato a finalità regionale, l’Autorità di vigilanza EFTA (in appresso «Autorità») può considerare compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE gli aiuti di Stato concessi per favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all’interno del SEE. |
|
2) |
In particolare, onde tener conto della gravità relativa dei problemi di sviluppo nelle regioni interessate, gli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale introducono specifici massimali degli aiuti regionali. Tali intensità massime di aiuto si situano in una forbice compresa tra il 10 % e il 50 % dei costi ammissibili e vengono calcolate principalmente sulla base del PIL pro capite delle regioni in questione, pur accordando agli Stati EFTA un certo margine di flessibilità al fine di prendere in considerazione le condizioni locali. Le carte degli aiuti a finalità regionale per ciascuno Stato EFTA sono disponibili sul sito web dell’Autorità (3). Tale modulazione graduale delle intensità di aiuto riflette, nel modo più semplice e diretto, per numerosi casi che si situano al di sotto di determinate soglie di investimento, il necessario esercizio di valutazione in cui l’Autorità deve soppesare, da un lato, l’eventuale effetto positivo dell’aiuto a finalità regionale agli investimenti — soprattutto in termini di rafforzamento della coesione grazie agli investimenti attratti nelle aree svantaggiate — e, dall’altro, l’esigenza di limitare i potenziali effetti negativi derivanti da un simile aiuto concesso a singole imprese — ad esempio gli effetti su altri operatori economici e su regioni il cui vantaggio competitivo relativo viene ridotto in conseguenza dell’aiuto. |
|
3) |
Per «grande progetto di investimento» s’intende un investimento iniziale con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di EUR (4). Rispetto ai progetti di investimento di dimensioni minori, i grandi progetti di investimento risentono meno dei gravi problemi regionali specifici delle aree svantaggiate. Vi è un rischio più elevato che i grandi progetti di investimento incidano sugli scambi e, quindi, il rischio di un effetto di distorsione maggiore rispetto ai concorrenti in altre regioni. Nel caso dei grandi progetti di investimento, inoltre, vi è il rischio che l’importo dell’aiuto sia superiore al minimo necessario per compensare gli svantaggi regionali e che gli aiuti di Stato concessi per tali progetti determinino effetti negativi quali scelte di ubicazione dell’investimento inefficienti, maggiori distorsioni della concorrenza e, considerato che gli aiuti rappresentano un trasferimento oneroso dai contribuenti ai beneficiari degli aiuti, perdite nette di benessere, cioè il costo degli aiuti finirebbe per superare i benefici per i consumatori e i produttori. |
|
4) |
Gli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale prevedono norme specifiche per gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (5). Nel caso di grandi progetti di investimento, gli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale prevedono una riduzione automatica e progressiva dei massimali degli aiuti regionali, al fine di limitare le distorsioni della concorrenza a un livello che possa verosimilmente essere compensato dai vantaggi derivanti da tali progetti in termini di sviluppo delle regioni interessate (6). |
|
5) |
Inoltre, gli Stati EFTA devono notificare individualmente tutti gli aiuti destinati a progetti di investimento qualora gli aiuti proposti eccedano il massimale di aiuto consentito per un investimento con spese ammissibili pari a 100 milioni di EUR in base alle norme applicabili (soglia di notifica) (7). Nel caso di tali aiuti notificati, l’Autorità verifica in particolare le intensità dell’aiuto, la compatibilità con i criteri generali degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale e se l’investimento notificato rappresenti un significativo incremento delle capacità produttive, contribuendo nel contempo a rimediare a un mercato poco efficiente o addirittura in fase di declino, o se vada invece a vantaggio di imprese che detengono quote di mercato elevate. |
1.2. Aiuti regionali che formano oggetto di una valutazione dettagliata
|
6) |
Malgrado la riduzione automatica sopra descritta, determinati aiuti regionali di notevole entità destinati ai grandi progetti di investimento potrebbero in ogni caso incidere in misura significativa sugli scambi e comportare sostanziali distorsioni della concorrenza. Per questo motivo, la politica adottata in passato dall’Autorità prevedeva che gli aiuti destinati ai grandi progetti di investimento non venissero autorizzati al di sopra delle seguenti soglie (8):
|
|
7) |
Ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale attualmente in vigore, tuttavia, l’Autorità ha preferito un approccio più individualizzato, che consente di tener conto, nel modo più concreto possibile, sia della coesione che degli eventuali altri vantaggi derivanti da tali progetti. Tali eventuali vantaggi devono però essere valutati mettendoli a confronto con i probabili effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza, che vanno anch’essi individuati e definiti nel modo più concreto possibile. Di conseguenza, il punto 57 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale prevede che l’Autorità svolga un procedimento di indagine formale a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte per i casi di aiuti superiori alla soglia di notifica e che soddisfino una o entrambe le condizioni di cui al punto 57, lettere a) e b), degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale (le soglie di valutazione dettagliata, che corrispondono alle soglie descritte al punto 6 del presente capitolo). In tali casi, l’obiettivo dell’indagine formale è effettuare una verifica dettagliata «attestante che gli aiuti sono necessari per fornire un effetto d’incentivazione per gli investimenti e che i vantaggi della misura d’aiuto sono superiori alla distorsione della concorrenza e agli effetti sugli scambi tra le parti contraenti» (9). |
|
8) |
Nella nota 55 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale l’Autorità annunciava che, a tempo debito, avrebbe potuto elaborare «ulteriori indicazioni sui criteri di cui terrà conto durante tale valutazione». L’Autorità presenta in prosieguo alcune indicazioni relative al genere di informazioni che può richiedere e al metodo che seguirà per le misure che formano oggetto di una valutazione dettagliata. In conformità con il piano d’azione della Commissione europea nel settore degli aiuti di Stato (10), l’Autorità svolgerà una valutazione globale dell’aiuto sulla base di un criterio di equilibrio tra effetti positivi e negativi per stabilire se, nel complesso, la misura di aiuto può essere approvata. |
|
9) |
L’accuratezza della valutazione dettagliata dovrebbe essere in funzione delle potenziali distorsioni risultanti dalla misura di aiuto. Ciò significa che la portata dell’analisi dipenderà dalla natura del caso esaminato e che, quindi, la natura e il livello degli elementi di prova richiesti dipenderanno anch’essi dalle caratteristiche di ogni singolo caso. Inoltre, pur nel rispetto delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento di un’indagine formale di cui agli articoli 6 e 7 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte sulle funzioni e i poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA nel settore degli aiuti di Stato, l’Autorità può, tra l’altro, chiedere allo Stato EFTA di presentare studi indipendenti che confermino le informazioni contenute nella notifica oppure avvalersi dei contributi di altri operatori economici attivi nei mercati rilevanti o della consulenza di esperti di sviluppo regionale. Non solo: sono anche bene accette le osservazioni delle parti interessate inviate durante lo svolgimento dell’indagine formale. L’Autorità individuerà all’apertura del procedimento le questioni essenziali in merito alle quali sollecita l’invio di contributi. |
|
10) |
Obiettivo del presente capitolo è garantire la trasparenza e la prevedibilità del processo decisionale dell’Autorità, come pure la parità di trattamento tra gli Stati EFTA. L’Autorità si riserva la possibilità di modificare e rivedere le presenti indicazioni alla luce dell’esperienza acquisita. |
2. Effetti positivi degli aiuti
2.1. Obiettivo degli aiuti
|
11) |
Gli aiuti regionali perseguono finalità di interesse comune con un obiettivo di equità, cioè si prefiggono di rafforzare la coesione economica contribuendo a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni del SEE. Al punto 2 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale si dichiara: «Poiché sono volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati EFTA e del SEE nel suo complesso». Al punto 3 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale si dichiara inoltre: «Gli aiuti di Stato a finalità regionale a favore degli investimenti hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite un sostegno agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro. Gli aiuti a finalità regionale promuovono l’ampliamento e la diversificazione delle attività economiche delle imprese ubicate nelle regioni più svantaggiate, in particolare incoraggiando le imprese ad insediarvi nuovi stabilimenti». |
|
12) |
Nel caso di grandi progetti di investimento che corrispondono ai criteri delle soglie di valutazione dettagliata, lo Stato EFTA dovrà dimostrare che l’aiuto si prefigge di conseguire l’obiettivo di equità in questione. Lo Stato EFTA dovrà pertanto fornire prove concrete circa il contributo del progetto di investimento allo sviluppo della regione interessata. |
|
13) |
Sebbene l’obiettivo fondamentale degli aiuti regionali consista nel promuovere una maggiore equità, ad esempio rafforzando la coesione economica, tali aiuti possono anche apportare una soluzione a problemi di fallimento del mercato. Gli svantaggi a livello regionale possono essere legati a tutta una serie di fallimenti del mercato: asimmetrie informative, problemi di coordinamento, difficoltà per il beneficiario nel realizzare investimenti adeguati in beni pubblici o esternalità generate da investimenti. Se un aiuto regionale, oltre a obiettivi di equità, si prefigge anche di conseguire una maggiore efficienza, l’effetto positivo globale dell’aiuto sarà considerato più ampio. |
|
14) |
Il seguente elenco non esaustivo di criteri indicativi può servire come punto di riferimento per dimostrare che l’aiuto apporta un contributo regionale, nella misura in cui esso serve ad attrarre maggiori investimenti e attività nella regione interessata. Gli effetti positivi dell’aiuto possono essere sia diretti (ad esempio i posti di lavoro diretti creati) che indiretti (ad esempio il livello di innovazione locale):
|
|
15) |
Gli Stati EFTA sono in particolare invitati a basarsi su analisi di regimi o misure di aiuti di Stato precedenti, valutazioni di impatto svolte dalle autorità che concedono gli aiuti, pareri di esperti e altri studi eventualmente realizzati in relazione al progetto di investimento in esame. Il piano aziendale del beneficiario dell’aiuto potrebbe contenere informazioni circa il numero di posti di lavoro che verranno creati, gli stipendi corrisposti (effetto di ricaduta sotto forma di incremento della ricchezza delle famiglie), il volume delle vendite realizzate dai produttori locali e il fatturato generato dall’investimento, di cui la regione beneficerà eventualmente sotto forma di aumento del gettito fiscale. |
|
16) |
Si deve altresì tener conto, se del caso, del collegamento del progetto di investimento previsto con il quadro di riferimento strategico nazionale e con i programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali. |
2.2. Adeguatezza dello strumento di aiuto
|
17) |
Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni agli investimenti non sono l’unico strumento di politica di cui dispongono gli Stati EFTA per sostenere gli investimenti e la creazione di posti di lavoro nelle regioni svantaggiate: essi possono ricorrere a misure di carattere generale come lo sviluppo delle infrastrutture, il rafforzamento della qualità dell’istruzione e della formazione o il miglioramento del contesto globale in cui operano le imprese. |
|
18) |
Sono considerate strumenti adeguati le misure per le quali lo Stato EFTA ha preso in considerazione altre opzioni di politica e per le quali sono stati accertati i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l’aiuto di Stato destinato a una particolare azienda. L’Autorità terrà conto, in particolare, di tutte le valutazioni di impatto della misura proposta eventualmente realizzate dallo Stato EFTA. |
2.3. Effetto di incentivazione
|
19) |
Uno degli elementi fondamentali di una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento è l’analisi dell’effetto di incentivazione della misura di aiuto. L’Autorità valuterà se gli aiuti proposti siano necessari per determinare «un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite» (11). Tale valutazione verrà effettuata su due livelli: anzitutto un’analisi a livello globale e procedurale, e in secondo luogo un esame più dettagliato e sul piano economico. |
|
20) |
Al punto 30 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale sono elencati criteri di ordine generale per svolgere una valutazione formale dell’effetto di incentivazione degli aiuti regionali, criteri che valgono del resto per tutti i tipi di aiuti regionali e non solo per quelli destinati ai grandi progetti di investimento. |
|
21) |
Nel caso degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento oggetto del presente capitolo, l’Autorità svolgerà una verifica dettagliata «attestante che gli aiuti sono necessari per fornire un effetto d’incentivazione per gli investimenti» (12). Obiettivo di questa valutazione dettagliata è stabilire se gli aiuti contribuiscono effettivamente a modificare il comportamento del beneficiario, inducendolo a realizzare investimenti (supplementari) nella regione assistita in questione. Un’impresa può avere molti validi motivi per stabilirsi in una determinata regione, anche a prescindere dalla concessione di aiuti. |
|
22) |
Tenuto conto dell’obiettivo di equità derivante dalla politica di coesione, e nella misura in cui l’aiuto contribuisce a realizzare tale obiettivo, l’effetto di incentivazione può essere dimostrato nei seguenti due casi:
|
|
23) |
Lo Stato EFTA dovrebbe dimostrare all’Autorità l’esistenza di un effetto di incentivazione dell’aiuto, fornendo prove ben precise che l’aiuto ha un effetto concreto sulla decisione di investire o sulla scelta del sito. Lo Stato EFTA dovrà indicare quale dei due scenari sopra descritti è valido nella fattispecie. Per consentire all’Autorità di svolgere una valutazione globale, lo Stato EFTA dovrà fornire non soltanto le informazioni sul progetto al quale viene concesso l’aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui lo Stato EFTA non concederebbe alcun aiuto al beneficiario. |
|
24) |
Nello scenario i), lo Stato EFTA potrebbe dimostrare l’effetto di incentivazione dell’aiuto presentando documenti aziendali dai quali risulti che l’investimento non sarebbe stato redditizio in assenza dell’aiuto e che per realizzare l’investimento non sarebbe stato possibile prendere in considerazione nessun altro sito che non fosse la regione assistita. |
|
25) |
Nello scenario ii), lo Stato EFTA potrebbe dimostrare l’effetto di incentivazione dell’aiuto presentando documenti aziendali dai quali risulti che è stato effettuato un confronto tra i costi e i benefici dell’ubicazione dell’investimento nella regione assistita in questione e quelli dell’ubicazione in un’altra regione. L’Autorità dovrà ritenere che tali scenari comparativi siano realistici. |
|
26) |
Gli Stati EFTA sono invitati in particolare a basarsi su valutazioni dei rischi (segnatamente la valutazione dei rischi specifici legati all’ubicazione dell’investimento), relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Potrebbero altresì rivelarsi utili ad accertare l’effetto di incentivazione dell’aiuto la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento e che analizzano le diverse varianti di realizzazione dell’investimento o, infine, i documenti forniti ai mercati finanziari. |
|
27) |
In tale contesto, e in particolare nello scenario i), è possibile valutare il livello di redditività con metodi che costituiscono prassi usuali nello specifico settore industriale considerato, quali ad esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto (VAN), il tasso di rendimento interno (TRI) o l’utile sul capitale investito (return on capital employed — ROCE). |
|
28) |
Se l’aiuto non modifica il comportamento del beneficiario promuovendo investimenti (supplementari) nella regione assistita in questione, viene a mancare l’effetto di incentivazione per conseguire l’obiettivo regionale. Un aiuto che non comporti alcun effetto di incentivazione inteso a conseguire l’obiettivo regionale può essere considerato un apporto di liquidità accordato gratuitamente all’impresa. Di conseguenza, nell’ambito di una valutazione dettagliata di aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, un aiuto non verrà autorizzato qualora risulti evidente che nella regione interessata lo stesso investimento verrebbe realizzato anche in assenza dell’aiuto in questione. |
2.4. Proporzionalità degli aiuti
|
29) |
Perché l’aiuto a finalità regionale sia proporzionale occorre che il suo importo e la sua intensità si limitino al minimo necessario affinché l’investimento venga realizzato nella regione assistita. |
|
30) |
Gli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale garantiscono in generale che l’aiuto regionale risulti proporzionale alla gravità dei problemi nelle regioni assistite mediante l’applicazione di massimali degli aiuti regionali e, nel caso di grandi progetti di investimento, mediante una riduzione automatica e progressiva di tali massimali (cfr. punti 1 e 3). |
|
31) |
Nel caso degli aiuti regionali che richiedono una valutazione dettagliata, è necessaria una verifica più approfondita del principio generale di proporzionalità stabilito dagli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale. |
|
32) |
Nello scenario i), nel caso di un incentivo all’investimento, l’aiuto sarà generalmente considerato proporzionale se, grazie ad esso, l’utile sul capitale investito risulta in linea con il normale tasso di rendimento applicato dall’azienda in altri progetti di investimento, con il costo del capitale dell’azienda nel suo complesso o con gli utili abitualmente registrati nel settore industriale interessato. |
|
33) |
Nello scenario ii), nel caso di un incentivo alla scelta del sito, l’aiuto sarà generalmente considerato proporzionale se corrisponde alla differenza tra i costi netti che l’azienda beneficiaria sostiene per investire nella regione assistita e i costi netti necessari per investire nella regione o nelle regioni considerate come alternativa. Occorre tener conto di tutti siffatti costi e benefici, compresi ad esempio i costi amministrativi e di trasporto, i costi di formazione non coperti da aiuti alla formazione nonché le differenze salariali. |
|
34) |
In ultima analisi, tali costi netti, che vengono ritenuti collegati agli svantaggi regionali, comportano una minore redditività dell’investimento; pertanto, i calcoli utilizzati per l’analisi dell’effetto di incentivazione possono anche rivelarsi utili per valutare se l’aiuto in questione è proporzionale. |
|
35) |
Occorre che lo Stato EFTA dimostri la proporzionalità dell’aiuto sulla base di una documentazione adeguata, quale quella menzionata al punto 26. |
|
36) |
L’intensità dell’aiuto non può superare in nessun caso i massimali degli aiuti regionali corretti in base al meccanismo di riduzione, come stabilito dagli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale. |
3. Effetti negativi degli aiuti
|
37) |
Per poter valutare le quote di mercato e il potenziale eccesso di capacità in un mercato in fase di declino strutturale, l’Autorità deve definire il mercato geografico e il mercato del prodotto rilevanti. Solitamente, quindi (14), per le misure di aiuto regionale che formano oggetto di una valutazione approfondita il mercato rilevante sarà già stato definito. |
|
38) |
Al punto 57 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale vengono già individuati due indicatori principali dei possibili effetti negativi derivanti dall’aiuto, vale a dire quote di mercato elevate e un potenziale eccesso di capacità in un mercato in fase di declino strutturale. Tali indicatori sono collegati a due teorie del pregiudizio in un contesto concorrenziale, ossia, rispettivamente, alla creazione di potere di mercato e alla creazione o al mantenimento di strutture di mercato inefficienti. Una misurazione preliminare dei due indicatori sarà già stata effettuata prima dell’apertura del procedimento di indagine. L’analisi di tali indicatori sarà ulteriormente approfondita nell’ambito della valutazione dettagliata, per poter disporre di tutti gli elementi necessari al momento in cui andranno soppesati, in via definitiva, gli effetti positivi e negativi dell’aiuto. Verrà inoltre svolta un’analisi dettagliata anche di un terzo indicatore di potenziali effetti negativi derivanti dall’aiuto, ossia gli effetti di quest’ultimo sugli scambi. Benché i tre indicatori succitati siano ritenuti in grado di evidenziare i principali effetti negativi potenziali derivanti da un aiuto a finalità regionale destinato a un grande progetto di investimento, l’Autorità non esclude che anche altri indicatori possano rivelarsi pertinenti in casi specifici. |
|
39) |
L’Autorità attribuisce particolare importanza agli effetti negativi legati alle nozioni di potere di mercato e di eccesso di capacità nei casi in cui l’aiuto fornisce un incentivo a modificare la decisione di investimento, quelli cioè in cui, in assenza dell’aiuto, non verrebbe realizzato nessun investimento [scenario i) dell’effetto di incentivazione]. |
|
40) |
Se però l’analisi controfattuale suggerisce che anche in assenza dell’aiuto l’investimento sarebbe stato realizzato in ogni caso, benché forse facendo cadere la scelta su un altro sito [scenario ii)], e se l’aiuto è proporzionale, eventuali indicatori di distorsioni della concorrenza — quali una quota di mercato elevata e un incremento della capacità in un mercato poco efficiente — risulterebbero in linea di principio essere gli stessi a prescindere dall’esistenza dell’aiuto. |
3.1. Esclusione degli investimenti privati
3.1.1.
|
41) |
Nel decidere il proprio livello ottimale di investimento, in mercati con un numero ridotto di operatori (situazione caratteristica nel caso di grandi progetti di investimento), ciascuna azienda tiene conto degli investimenti realizzati dai suoi concorrenti. Se l’aiuto induce una determinata azienda a incrementare i suoi investimenti, le aziende concorrenti possono reagire riducendo la spesa sostenuta nell’area in questione: in tal caso, l’aiuto ha per effetto l’esclusione di investimenti privati. Se, in conseguenza, detti concorrenti ne escono indeboliti o sono addirittura costretti a uscire dal mercato, l’aiuto distorce la concorrenza. A tale proposito, come già discusso al punto 38, negli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale si distingue tra casi in cui il beneficiario dell’aiuto dispone di potere di mercato e casi in cui l’aiuto comporta una notevole espansione della capacità in un mercato in fase di declino. |
|
42) |
In generale, qualsiasi aiuto concesso a un unico beneficiario in un mercato concentrato ha maggiori probabilità di causare distorsioni della concorrenza, dato che è probabile che la decisione assunta da ciascuna azienda possa incidere più direttamente sulle sue concorrenti. Ciò è tanto più vero se a ricevere l’aiuto è un operatore dominante sul mercato. Di conseguenza se, grazie all’aiuto, il beneficiario è in grado di mantenere o di incrementare il suo potere di mercato (15), gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento possono indurre i concorrenti a sospendere o annullare le loro decisioni in materia di investimenti e, quindi, creare distorsioni della concorrenza. Poiché ciò andrebbe a scapito dei consumatori, l’Autorità intende limitare gli aiuti di Stato concessi a imprese che dispongono di potere di mercato. |
|
43) |
In tutti i casi di aiuti regionali ai quali si applica la soglia di notifica (punto 53 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale) è già previsto che l’Autorità debba valutare [punto 57, lettera a), degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale] la quota di vendite realizzate dal beneficiario dell’aiuto (o dal gruppo a cui questi appartiene) del prodotto o dei prodotti interessati sul mercato o sui mercati — sia del prodotto che geografico — rilevanti. L’analisi delle quote di mercato, tuttavia, può fornire soltanto una prima indicazione dell’esistenza di eventuali problemi. In una valutazione dettagliata, quindi, l’Autorità prenderà in considerazione anche altri fattori, se pertinenti: ad esempio, potrà valutare la struttura di mercato esaminando la concentrazione del mercato (16), la presenza di eventuali barriere all’ingresso (17), il potere contrattuale dell’acquirente (18) e le barriere all’uscita. |
|
44) |
L’Autorità prenderà in considerazione le quote di mercato e altri fattori associati prima e dopo la realizzazione dell’investimento (di solito, l’anno precedente all’avvio dell’investimento e l’anno successivo al conseguimento della produzione a pieno regime). Nel valutare dettagliatamente gli effetti negativi, essa terrà conto del fatto che, se è vero che alcuni progetti di investimento vengono realizzati in un periodo di tempo relativamente breve (uno-due anni), la maggior parte dei grandi progetti di investimento ha una durata di vita molto più lunga. Di conseguenza, nella maggioranza dei casi è necessaria un’analisi a lungo termine dell’andamento dei mercati, sebbene l’Autorità riconosca che analisi di questo tipo sono più speculative, soprattutto nel caso di mercati caratterizzati da volatilità o da un rapido cambiamento tecnologico. Pertanto, quanto più l’analisi sarà a lungo termine e quindi speculativa, tanto minore sarà l’importanza attribuita ai possibili effetti negativi del potere di mercato o alla possibilità che si verifichi un comportamento di esclusione dei concorrenti. |
3.1.2.
|
45) |
Il fatto che imprese inefficienti siano costrette a uscire dal mercato è indice di una concorrenza effettiva: nel lungo periodo, un tale processo promuove il progresso tecnologico e un uso efficiente di risorse scarse in ambito economico. Tuttavia, una significativa espansione della capacità indotta da aiuti di Stato in un mercato poco efficiente potrebbe determinare un’indebita distorsione della concorrenza, in quanto l’eccesso di capacità che si verrebbe potenzialmente a creare potrebbe comportare una diminuzione dei margini di profitto e una riduzione della capacità dei concorrenti, o persino la loro uscita dal mercato. Ciò potrebbe portare a una situazione in cui aziende concorrenti, che sarebbero altrimenti in grado di mantenere la loro posizione, vengano costrette a uscire dal mercato in conseguenza della concessione di aiuti di Stato. Non solo, ma potrebbe anche impedire l’accesso al mercato di aziende a basso costo e rendere meno attraenti gli incentivi all’innovazione per i concorrenti. Da quanto sopra descritto derivano quindi strutture di mercato inefficienti che, nel lungo periodo, rappresentano un danno anche per i consumatori. |
|
46) |
Per decidere se l’aiuto possa servire alla creazione o al mantenimento di strutture di mercato inefficienti, secondo lo scenario delineato al punto precedente, l’Autorità prenderà in considerazione la capacità produttiva supplementare creata dal progetto e valuterà se il mercato sia poco efficiente oppure no (19). In conformità degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale, la creazione di capacità supplementare verrà ritenuta problematica soltanto se avviene in un mercato poco efficiente e solamente se tale capacità supplementare è superiore al 5 % del mercato in questione. |
|
47) |
Dal momento che la capacità creata in un mercato in fase di declino assoluto avrà di solito effetti più distorsivi della concorrenza rispetto alla capacità creata in un mercato in fase di declino relativo, l’Autorità distinguerà tra i casi in cui, in un’ottica di lungo periodo, il mercato rilevante è in fase di declino strutturale (ad esempio, quando registra un tasso di crescita negativo) e i casi in cui il mercato rilevante è in fase di declino relativo [ad esempio, quando registra un tasso di crescita positivo senza tuttavia superare un tasso di crescita di riferimento (cfr. punto 48)]. Al momento di soppesare gli effetti negativi e positivi dell’aiuto, l’Autorità valuterà negativamente il fatto che la creazione di capacità derivante dal progetto avvenga in un mercato strutturalmente in fase di declino assoluto, ossia come un elemento negativo che è improbabile possa venire compensato da un qualche elemento positivo. In un caso simile, inoltre, anche il vantaggio a lungo termine per la regione interessata risulta essere più incerto. |
|
48) |
L’insufficiente efficienza del mercato verrà misurata, di norma, in relazione al PIL registrato all’interno del SEE nel quinquennio precedente l’avvio del progetto (il tasso di riferimento). Sebbene i dati relativi al rendimento ottenuto in passato siano più agevolmente disponibili e di natura meno speculativa rispetto alle proiezioni per il futuro, nell’ambito della valutazione dettagliata l’Autorità può nondimeno tener conto degli andamenti previsti in futuro, dato che gli effetti dell’incremento della capacità verranno avvertiti negli anni successivi alla realizzazione dell’investimento. Utili indicatori potrebbero essere costituiti dalla crescita prevedibile del mercato interessato e dagli indici di utilizzo della capacità che si dovrebbero registrare di conseguenza, come pure dalla probabile incidenza dell’aumento di capacità sui concorrenti attraverso i suoi effetti sui prezzi e sui margini di profitto. |
|
49) |
L’esperienza dimostra inoltre che, in alcuni casi, prendere come valore di riferimento la crescita del prodotto interessato nel SEE può non essere utile per valutare in modo adeguato gli effetti dell’aiuto, in particolare se si ritiene che il mercato in questione sia di dimensioni mondiali e qualora la produzione o il consumo dei prodotti interessati all’interno del SEE si attestino su livelli soltanto modesti. In casi simili, l’Autorità avvierà un’analisi più ampia e approfondita dell’incidenza dell’aiuto sulle strutture di mercato, tenendo conto soprattutto dei potenziali effetti di esclusione dal mercato dei produttori del SEE. |
3.2. Effetti negativi sugli scambi
|
50) |
Come viene spiegato al punto 2 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale, ciò che distingue gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali è appunto la specificità regionale. Una caratteristica specifica degli aiuti a finalità regionale è che sono destinati a influenzare la scelta degli investitori per quanto riguarda il sito in cui realizzare i loro progetti di investimento. Se compensano i costi supplementari dovuti agli svantaggi regionali e promuovono investimenti supplementari nelle zone assistite, gli aiuti a finalità regionale contribuiscono non solo allo sviluppo della regione interessata, ma anche al rafforzamento della coesione e quindi, in ultima analisi, vanno a beneficio dell’intero SEE (20). Per quanto riguarda i potenziali effetti negativi degli aiuti regionali sull’ubicazione, essi sono già previsti e, in certa misura, limitati sia dagli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale che dalle carte degli aiuti a finalità regionale, i quali forniscono una definizione accurata ed esaustiva sia delle aree ammissibili alla concessione di aiuti a finalità regionale, tenendo conto degli obiettivi di equità e di politica di coesione, sia delle intensità di aiuto ammissibili. Al di fuori di queste aree, gli aiuti destinati ad attirare investimenti non possono essere accordati. All’atto della valutazione dei grandi progetti di investimento che formano l’oggetto dei presenti orientamenti, l’Autorità dovrebbe disporre di tutte le informazioni necessarie per stabilire se gli aiuti di Stato comporterebbero una perdita significativa di posti di lavoro in siti esistenti sul territorio del SEE. |
|
51) |
Più concretamente, allorché gli aiuti di Stato rendono possibile realizzare investimenti che creano capacità produttiva supplementare in un mercato, vi è il rischio di potenziali effetti negativi sulla produzione o gli investimenti in altre regioni del SEE. Una tale conseguenza è probabile soprattutto qualora l’incremento di capacità sia superiore alla crescita del mercato, il che solitamente accade nel caso dei grandi progetti di investimento che soddisfano il secondo criterio di cui al punto 57 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale. Gli effetti negativi sugli scambi, corrispondenti alla perdita di attività economica nelle regioni interessate dagli aiuti, possono essere avvertiti sotto forma di perdita di posti di lavoro nel mercato in questione, a livello di subappaltatori (21) e in conseguenza della perdita di esternalità positive (in termini di effetto di raggruppamento, ricadute di conoscenza e di formazione). |
4. Valutazione mettendo a confronto gli effetti positivi e negativi degli aiuti
|
52) |
Una volta stabilito che l’aiuto è necessario in quanto costituisce un incentivo alla realizzazione dell’investimento nella regione interessata, l’Autorità metterà a confronto gli effetti positivi e gli effetti negativi dell’aiuto a finalità regionale agli investimenti destinato a un grande progetto di investimento. Verranno esaminati con particolare attenzione gli effetti complessivi dell’aiuto sul livello di coesione all’interno del SEE. L’Autorità non utilizzerà i criteri definiti nei presenti orientamenti in modo meccanico, ma svolgerà una valutazione globale in funzione della loro importanza relativa. In questo esercizio di valutazione in cui occorre soppesare gli effetti positivi e gli effetti negativi degli aiuti, nessun elemento, considerato singolarmente, è determinante, né esiste un gruppo di elementi che possa essere ritenuto di per sé sufficiente ad assicurare la compatibilità. |
|
53) |
In particolare, l’Autorità è del parere che attirare un investimento in una regione più svantaggiata (in base alla definizione del massimale degli aiuti regionali più elevato) apporti maggiori benefici in termini di coesione all’interno del SEE di quanto non avvenga se lo stesso investimento viene realizzato in una regione più ricca. Pertanto, nello scenario ii), laddove occorre dimostrare la possibilità di un’ubicazione alternativa, una valutazione da cui risulti che, in assenza dell’aiuto, l’investimento sarebbe stato realizzato in una regione più povera (maggiori svantaggi regionali — intensità massima dell’aiuto regionale più elevata) o in una regione che si ritiene presenti gli stessi svantaggi a livello regionale della regione prescelta (stessa intensità massima dell’aiuto regionale) rappresenterà, al momento di soppesare gli effetti negativi e positivi complessivi dell’aiuto, un elemento negativo che è improbabile possa venire compensato da un qualche elemento positivo, poiché contraddice l’obiettivo stesso degli aiuti a finalità regionale. D’altra parte, gli effetti positivi di aiuti a finalità regionale che semplicemente compensano la differenza dei costi netti relativi alla scelta di un’ubicazione alternativa per l’investimento in una regione più sviluppata (e che soddisfano pertanto il criterio di proporzionalità sopra descritto, oltre a soddisfare i requisiti previsti per gli «effetti positivi» in termini di obiettivo, adeguatezza ed effetto di incentivazione) saranno considerati di norma, all’atto di soppesare gli effetti negativi e positivi degli aiuti, superiori ad eventuali effetti negativi nell’ubicazione alternativa per il nuovo investimento. |
|
54) |
Tuttavia, se vi sono prove attendibili che gli aiuti di Stato comporterebbero una perdita significativa di posti di lavoro in siti esistenti sul territorio coperto dall’accordo SEE — posti di lavoro che in assenza degli aiuti sarebbero probabilmente stati mantenuti nel medio periodo — gli effetti a livello socioeconomico su tali siti già esistenti dovranno essere presi in considerazione al momento di soppesare gli effetti negativi e positivi degli aiuti. |
|
55) |
L’Autorità, al termine del procedimento di indagine formale di cui all’articolo 6 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, può chiudere il caso mediante decisione ai sensi dell’articolo 7 di detto protocollo. |
|
56) |
L’Autorità può decidere di autorizzare l’aiuto, subordinarne l’autorizzazione a determinate condizioni o vietarne l’esecuzione (22). Se adotta una decisione condizionale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del succitato protocollo, essa può subordinare l’aiuto a condizioni che ne limitino i potenziali effetti di distorsione della concorrenza e ne garantiscano la proporzionalità. In particolare, può ridurre l’importo o l’intensità dell’aiuto che le sono stati notificati a un livello considerato proporzionale e, pertanto, compatibile con il mercato comune. |
(1) Il presente capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione europea relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, GU C 223 del 16.9.2009, pag. 3.
(2) Il capitolo sugli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 corrisponde alla comunicazione della Commissione — Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).
(3) http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
(4) Cfr. il punto 49 e le note 46 e 47 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale.
(5) Cfr. la sezione 4.3 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale.
(6) Cfr.il punto 56 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale.
(7) Cfr. il punto 53 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale.
(8) Cfr. il punto 26 A.3, paragrafo 4, del capitolo 26A della Disciplina multisettoriale dell’Autorità sugli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento, corrispondente alla Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento della Commissione europea (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8, modificata dalla GU C 263 dell’1.11.2003, pag. 3).
(9) Cfr. il punto 57 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale.
(10) Cfr. i punti 11 e 20 del piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato [COM(2005) 107 definitivo].
(11) Cfr. il punto 30 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale.
(12) Cfr. il punto 57 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale.
(13) Tali investimenti possono creare le condizioni per realizzare ulteriori investimenti in grado di sopravvivere senza aiuti supplementari.
(14) Qualora permangano dei dubbi circa la definizione adeguata dei mercati rilevanti, l’Autorità provvederà a darne una definizione nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3.
(15) Il potere di mercato è il potere di influire su prezzi di mercato, produzione, varietà o qualità dei beni e servizi o altri parametri di concorrenza sul mercato per un periodo di tempo significativo.
(16) Per questa valutazione l’Autorità può ricorrere all’indice di Herfindahl-Hirschman (HHI), che fornisce un’analisi di base della struttura di mercato. In un mercato con un numero ridotto di operatori, parecchi dei quali detengano inoltre una quota di mercato relativamente alta, il fatto che il beneficiario dell’aiuto abbia una quota di mercato elevata potrebbe risultare meno problematico sul piano della concorrenza.
(17) Tra le barriere all’ingresso figurano gli ostacoli di natura giuridica (in particolare i diritti di proprietà intellettuale), le economie di scala e di diversificazione, le barriere all’accesso alle reti e alle infrastrutture. Quando l’aiuto riguarda un mercato in cui il beneficiario dell’aiuto stesso è già insediato in qualità di operatore, l’eventuale presenza di barriere all’ingresso può intensificare il potenziale potere di mercato esercitato dal beneficiario e, quindi, aggravare i possibili effetti negativi di tale potere.
(18) In presenza di forti acquirenti sul mercato, è meno probabile che il beneficiario di un aiuto sia in grado di aumentare i prezzi praticati a detti acquirenti.
(19) In detto contesto, con «mercato poco efficiente» s’intende un mercato il cui tasso medio di crescita annua nel periodo di riferimento considerato non sia superiore al tasso di crescita del PIL all’interno del SEE.
(20) In particolare, l’incremento delle attività o un più elevato tenore di vita nella regione assistita possono determinare un aumento della domanda di prodotti e servizi provenienti da altre regioni del SEE.
(21) In particolare se sono attivi nei mercati locali della regione.
(22) Quando l’aiuto viene concesso a titolo di un regime di aiuti a finalità regionale esistente, tuttavia, va osservato che lo Stato EFTA conserva la possibilità di accordarlo fino a un livello corrispondente al massimale di aiuto consentito per un investimento con spese ammissibili pari a 100 milioni di EUR in base alle norme applicabili.
Rettifiche
|
2.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/23 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 277 del 21 ottobre 2005 )
A pagina 1, considerando 2:
anziché:
|
«(2) |
Secondo il trattato, nell’elaborazione della politica agricola comune e dei metodi specifici per la sua applicazione, si deve considerare il carattere particolare dell’attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell’agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le diverse zone rurali.», |
leggi:
|
«(2) |
Secondo il trattato, nell’elaborazione della politica agricola comune e dei metodi specifici per la sua applicazione, si deve considerare il carattere particolare dell’attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell’agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le diverse regioni agricole.»; |
a pagina 5, considerando 38:
anziché:
«… occorre estendere e migliorare la massa forestale mediante l’imboschimento di superfici agricole o di altre superfici. L’imboschimento dovrebbe essere realizzato …»,
leggi:
«… occorre estendere e migliorare la massa forestale mediante il primo imboschimento di superfici agricole o di altre superfici. Il primo imboschimento dovrebbe essere realizzato …»;
a pagina 17, articolo 28, paragrafo 1, lettera c), secondo comma:
anziché:
«…, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano realizzati da microimprese ai sensi del paragrafo 2 e finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. …»,
leggi:
«…, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano realizzati da microimprese ai sensi del paragrafo 3 e finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. …»;
a pagina 19, articolo 36, lettera b), punti i) e iii):
anziché:
«imboschimento …»,
leggi:
«primo imboschimento …»;
a pagina 21, articolo 43, titolo, e articolo 45, titolo:
anziché:
«Imboschimento …»,
leggi:
«Primo imboschimento …»;
A pagina 29, articolo 70, paragrafo 5:
anziché:
«5. Per gli Stati membri che optano per un programma specifico ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, secondo comma, …»,
leggi:
«5. Per gli Stati membri che optano per un programma specifico ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, …».
|
2.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/24 |
Rettifica della decisione EU BAM Rafah/1/2012 del Comitato politico e di sicurezza del 3 luglio 2012 relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 186 del 14 luglio 2012 )
Nel sommario di copertina e a pagina 30, il numero della decisione:
anziché:
«(2012/382/EU)»,
leggi:
«(2012/382/PESC)».